Giunta Regionale della Campania - Regione Campania

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Giunta Regionale della Campania

                                           Il Presidente

                             ORDINANZA n. 83 del 22 ottobre 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
         COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978,
         n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo
         2020, n. 19. Disposizioni in tema di esercizi commerciali e limitazioni alla
         mobilità.

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente
del cui art.1 “ 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus
COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso,
possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra
quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a
trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato
di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (( pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, )) e con possibilita' di modularne
l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto
virus”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e, in
particolare, l’art.1 a mente del quale “ (omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di
sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza
giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale
andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio
sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di
sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della
protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione
all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri
stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del
2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure
derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2” e
l’art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “ 1. Nelle
more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2,
comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche
situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o
in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive           rispetto a quelle
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                                           Il Presidente

attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle
attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita' produttive e di quelle di rilevanza
strategica per l'economia nazionale”;

VISTO l’art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14
luglio 2020, n.74, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui
all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei
decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la
sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazione
sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 2. Per
l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3,
del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita'
statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita'
regionali e locali sono irrogate dalle         autorita'     che     le  hanno     disposte.   All'atto
dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per
impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo'
disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5
giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione
accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione
della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e'
applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie,
relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo
Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi
proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate
da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.3.
Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque
piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai sensi
dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale “Per
garantire lo svolgimento delle attivita' produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni
monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri
territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario
regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della
Salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del
Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario,
individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10
e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27
aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute,
ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attivita' produttive delle aree del
territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;
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                                            Il Presidente

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di
monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art.1, comma
16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio
moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A.
interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori
valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri
servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile
con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto
con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del DPCM
26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di
per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di
conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del
rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute,
tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l’Istituto Superiore di Sanità,
raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione
settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2
nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato
fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.
19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo
decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14
luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l’altro, disposto che “1.
All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35,sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
   b) al comma 2, dopo la lettera hh) e' aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre
con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di prevederne
l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di
fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non
conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per
le attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il
consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
    1) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;
    2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
    3) i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche'
coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita'.».
  2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle
disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a
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quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri
previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»”;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre
2020 al 13 novembre 2020;

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13
ottobre 2020;

VISTO, in particolare, l’art.1, comma 1, lett.d) del menzionato DPCM 18 ottobre 2020, che, a
modifica dell’art.1, comma 6 del DPCM 13 ottobre 2020, con decorrenza dal 19 ottobre 2020 e
fino al 13 novembre 2020, dispone tra l’altro che “(omissis)… 8) la lettera ee) è sostituita dalla
seguente: “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei
persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita
la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per
l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con
asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo
periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con
l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le
linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle
linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a
essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle
condizioni di cui al periodo precedente; è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso
del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel
locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti”;

VISTE le Ordinanze regionali n.79 del 15 ottobre 2020, n.80 del 16 ottobre 2020, n. 81 del 19
ottobre 2020 e n. 82 del 20 ottobre 2020 con le quali sono state adottate misure di prevenzione e
contenimento dei contagi, anche relative agli ambiti interessati dalle nuove disposizioni, sopra
citate, di cui al DPCM 18 ottobre 2020 e in senso più restrittivo rispetto a quanto previsto dallo
stesso DPCM;

RILEVATO che, in base al report di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (ISS) del 13
ottobre 2020, la Regione Campania è classificata a rischio moderato-alto nello scenario 2, mentre il
report 23 del 20 ottobre 2020 (settimana 11-18 ottobre 2020) rappresenta un rischio alto- scenario
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                                           Il Presidente

3;
- in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri, si evidenzia
dall’inizio di ottobre 2020 una crescita continua a livello regionale dei contagi, pur in presenza di
un significativo incremento delle capacità di testing;
- la media giornaliera di casi positivi calcolata nel territorio regionale della Campania per la
settimana 5-11 ottobre 2020 è risultato essere pari a 599 (351 la settimana precedente) ed è di 1129
per il periodo 12-18 ottobre e pertanto vede più che raddoppiato il numero dei casi giornalieri sul
territorio regionale;
- il numero complessivo degli attualmente positivi nella regione, riferito alla settimana 12-18
ottobre 2020 aggiornato al 20 ottobre 2020, è di 27.716, di cui 996 in regime di ricovero non in
terapia intensiva (l'8 ottobre erano 550) e 85 in terapia intensiva (l'8 ottobre scorso, 55);

RILEVATO altresì che, sulla base dell’istruttoria di competenza, l’Unità di crisi regionale ha
segnalato che “il trend dei contagi fa ritenere necessaria ed indispensabile l’adozione urgente di
ulteriori misure restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio, con particolare
riguardo ai luoghi di ritrovo e alla fascia oraria notturna, nonché alla mobilità interprovinciale,
 che possono determinare nei contesti sociali un allentamento sull’osservanza del rispetto delle
misure di prevenzione dal contagio, con rischi di assembramento e inosservanza del distanziamento
interpersonale e determinare una diffusione del contagio mediante mobilità interprovinciale per
finalità non lavorative, con possibile diffusione da aree a maggiore densità di casi Covis-19 ad
aree, ad oggi, a minore intensità e conseguenti ripercussioni sulla dotazione dei posti letto di
pertinenza territoriale, in un contesto epidemiologico e climatico che vede un incremento dei casi e
l’ormai approssimarsi della stagione invernale, caratterizzata da recrudescenze delle affezioni
delle prime vie aree”;

RAVVISATO
che, per quanto sopra esposto, nonché alla luce delle previsioni relative al numero dei nuovi contagi
rilevati e previsti sul territorio, quale preannunciato anche dalla cabina di regia nazionale presso il
Ministero della Salute – che attesta la previsione di uno scenario di ulteriore peggioramento-
emerge la necessità di provvedere nel senso proposto dall’Unità di crisi;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e,
in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;

VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime
ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione
all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del
territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità
urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei
residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di
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                                            Il Presidente

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei
provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e
dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce
che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità
locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di
centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della
dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33
del 2020;

VISTA la nota del 20 ottobre 2020 con la quale il Presidente della Regione Campania, in ragione
della peculiare situazione epidemiologica esistente sul territorio rappresenta la necessità di adottare
misure maggiormente restrittive, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19;

ACQUISITA l’Intesa del Ministro della Salute;

emana la seguente

                                            ORDINANZA

1. Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione
   epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 23 ottobre e fino al 13 novembre
   2020 e comunque fino all’adozione di un prossimo DPCM:
       a)      è fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore
       23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle
       attività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o
       residenza entro le ore 23,30;
       b) fatto salvo quanto previsto dalla precedente lett.a), dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono
       consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
       situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro
        al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro;
       c)     per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di
       domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania.
       Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove
       necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative,
       familiari, scolastiche, di formazione o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o
       d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio
       domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro.
Giunta Regionale della Campania

                                            Il Presidente

2. La prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento
   incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto producendo un’autodichiarazione ai
   sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti di cui alla lettera a) sono
   altresì tenuti ad esibire specifica documentazione (ad es., ricevuta di pagamento, biglietto di
   ingresso, titoli analoghi) attestante il motivo autocertificato.
3. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e
   regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni
   dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui
   all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono
   punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto
   dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni
   dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa
   nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria
   della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni
   e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del
   2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' statali sono irrogate dal
   Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono
   irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni
   di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o
   la reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura provvisoria
   dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura
   provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente
   irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato
   decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la
   sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
   Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni,
   principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG
   50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.
5. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come
   convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni
   amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate
   successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato,
   sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti
   dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le
   violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle
   province e dei comuni.
6. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020,
   convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di
   Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL. e alle Camere di Commercio della regione
   Campania, all’ANCI Campania, ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania,
   nonché sul BURC.
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                                      Il Presidente

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

                                                                   DE LUCA
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