Regolamento Comunale dei Servizi Educativi per la prima infanzia - Comune di Carmignano Provincia di Prato

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Regolamento Comunale dei Servizi Educativi per la prima infanzia - Comune di Carmignano Provincia di Prato
Comune di Carmignano
                                 Provincia di Prato

     Regolamento Comunale dei Servizi Educativi
                            per la prima infanzia

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15.06.2005
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27.03.2018
Titolo I
Principi generali e Finalità Educative
Articolo 1      Principi generali
Articolo 2      Finalità Educative

Titolo II
Sistema Locale dei servizi educativi per la prima infanzia
Articolo 3      I servizi educativi per l'infanzia

Titolo III
Sviluppo e gestione dei servizi educativi per la prima infanzia
Articolo 4      Collegamento con il territorio
Articolo 5      Informazione e sviluppo
Articolo 6      Utenti
Articolo 7      Programmazione e sviluppo

Titolo IV
Caratteristiche dei servizi educativi per la prima infanzia
Articolo 8      Finalità del Nido d’Infanzia
Articolo 9      Obiettivi del Nido d’Infanzia
Articolo 10     Organizzazione del Nido d’Infanzia
Articolo 11     Piano educativo del Nido d’Infanzia
Articolo 12     Graduatorie
Articolo 13     I servizi integrativi per l’infanzia

Titolo V
Autorizzazione al funzionamento
(abrogato dall’art. 14 all’art. 18 )
(Disciplinato dal Regolamento D.C.C. n. 16/2014)

Titolo VI
Accreditamento
(abrogato dall’art. 19 all’art. 27)
(Disciplinato dal Regolamento D.C.C. n. 16/2014)

Titolo VII
Rapporti tra il comune e i servizi accreditati
Articolo 28   Rapporti di collaborazione
Articolo 29   Convenzioni
Articolo 30   Buoni servizio
Articolo 31   Recesso da convenzioni
Articolo 32   Adeguamento dei servizi educativi privati (abrogato)
Articolo 33   Deroghe (abrogato)
Articolo 34   Norma finale

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Titolo I
                            Principi generali e Finalità Educative
Articolo 1
Principi generali
Il Comune di Carmignano concorre a garantire alle bambine e ai bambini residenti nel territorio
comunale, di età compresa fra i tre mesi e i tre anni, senza discriminazione di sesso, religione,
nazionalità, etnia, gruppo sociale, il diritto a fruire dei servizi per l'infanzia.
Le bambine e i bambini sono cittadini titolari di diritti individuali, civili e sociali e il Comune di
Carmignano opera affinché siano rispettate le loro identità e dignità di soggetti.
Le bambine e i bambini sono soggetti portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad
essere attivi protagonisti della loro esperienza e sviluppo.
Le famiglie sono coinvolte nel progetto educativo e sono titolari del diritto all'informazione, alla
partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi educativi per
l'infanzia.
L'Amministrazione Comunale contribuisce all'attuazione di politiche che valorizzino le pari
opportunità, nonché alla diffusione di una cultura di condivisione delle responsabilità nella crescita
del figlio/a da parte di entrambi i genitori.
Il funzionamento dei servizi educativi è assicurato dagli educatori e dagli operatori ausiliari
operanti presso ciascun servizio. Gli educatori godono della libertà di insegnamento e
dell'autonomia didattica.

Articolo 2
Finalità Educative
I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favorisce lo
sviluppo armonico delle bambine e dei bambini e contribuisce a realizzare il diritto all'educazione
per tutti i minori della prima e seconda infanzia, attraverso lo sviluppo:
      - dell'autonomia e della capacità creativa dei bambini e delle bambine e la valorizzazione delle
      diversità individuali, di genere e culturali, assunte come valore;
      - della comunicazione fra bambini e bambine, tra minori e adulti, e tra adulti e minori, allo
      scopo di consentire il confronto costruttivo delle idee e dei pensieri;
      - di un'educazione orientata al rispetto dei valori di libertà, uguaglianza, giustizia, tolleranza,
      solidarietà, del rispetto delle diversità, nonché alla valorizzazione di una cultura di pace e di
      solidarietà fra i popoli contro ogni forma di intolleranza, discriminazione, totalitarismo;
      - della personalità del bambino e della bambina nelle sue componenti fisiche, affettive,
      emotive, cognitive, etiche e sociali;
      - di processi educativi tesi a sviluppare le potenzialità innate in ciascun bambino e ciascuna
      bambina, rendendoli capaci di esprimerle e sostenendoli nella formazione della loro identità e
      conoscenza.

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Titolo II
               Sistema Locale dei servizi educativi per la prima infanzia

Articolo 3
I servizi educativi per l'infanzia
Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all’articolo 4 della L.R. 32/2002 sono
classificati in :
     a) Nido di infanzia;
     b) Servizi integrativi, articolati nel modo seguente:
             1) Centro dei bambini e dei genitori
             2) Centro gioco
             3) Servizio domiciliare
Gli Asili Nido sono strutture che accolgono i bambini e le bambine, da tre mesi a tre anni, con
carattere di continuità temporale.
I servizi integrativi si configurano come luoghi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di
aggregazione sociale, rivolti ai bambini e alle bambine, di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, da
soli o insieme agli adulti.
Le diverse tipologie dei servizi integrativi sono definite dalle legge e dal regolamento regionale.
Nel sistema dei servizi educativi rientrano i nidi privati autorizzati ed accreditati, i quali
conformano la propria azione e la propria attività ai principi stabiliti dal presente regolamento.

                                       Titolo III
             Sviluppo e gestione dei servizi educativi per la prima infanzia

Articolo 4
Collegamento con il territorio
Il Comune dispone iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale
dei servizi. Tali iniziative sono volte, in particolare, a:
- favorire la continuità pedagogica dei nidi e dei servizi integrativi con le scuole dell'infanzia e fra
queste e le scuole elementari;
- favorire la collaborazione con i servizi sociali e sanitari, con le associazioni ed enti culturali e
sportivi presenti sul territorio.
- proporre attività di formazione e di tirocinio, in accordo con gli altri Comuni della Zona
Educativa, necessarie all’aggiornamento dell’Albo Comunale degli Educatori Domiciliari.
Per elaborare ed attuare progetti coerenti alle finalità dei servizi educativi per l'infanzia, sono
promossi accordi:
- con gli istituti scolastici statali e paritari;
- con le strutture private accreditate e le associazioni sociali e sanitarie; con le associazioni o gli enti
culturali e sportivi presenti sul territorio.
Il Comune, all’interno della Zona Educativa, promuove forme di gestione associata degli interventi
con particolare riferimento alle seguenti materie:
    • regolamentazione generale dei servizi;
    • formazione del personale impegnato nei servizi;
    • gestione degli albi degli educatori domiciliari;
    • gestione dei procedimenti di autorizzazione e di accreditamento e esercizio delle funzioni di
        vigilanza.

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Articolo 5
Informazione e sviluppo
Il Comune attiva con l'Amministrazione Scolastica Statale, con le Scuole paritarie e con gli Asili
Nido privati accreditati le necessarie forme di collaborazione per garantire:
     a) La continuità del progetto educativo - formativo tra Asili Nido, Scuola dell'Infanzia e
     Scuola Elementare;
     b) L’integrazione tra la domanda e l'offerta dei servizi educativi e formativi sul territorio;
     c) Il potenziamento della qualità degli interventi per la piena attuazione del diritto
     all'educazione e alla formazione;
     d) Forme di interazione tra gli organismi di partecipazione delle famiglie degli Asili Nido con
     gli organi collegiali della Scuola Materna ed Elementare Statale;
     e) La promozione di attività coordinate di formazione ed aggiornamento professionale del
     personale.

Articolo 6
Utenti
L'Amministrazione Comunale assicura pubblicità ai servizi educativi, mediante appositi avvisi
pubblici che contengono informazioni sul funzionamento dei servizi e sui criteri per l'accesso.
Il Comune promuove forme di trasparenza e informazione sulle procedure di ammissione degli
utenti e sulla gestione dei servizi attivi sul proprio territorio, indipendentemente dal fatto che gli
stessi siano semplicemente autorizzati al funzionamento ovvero inseriti nel sistema pubblico
dell’offerta.
Il Comune definisce criteri per favorire l’accesso ai servizi di bambini e bambine diversamente
abili e facilitare la frequenza dei minori che vivono in situazione di svantaggio sociale.
Costituiscono elemento di orientamento per l'ammissione degli utenti da parte dei soggetti gestori di
servizi privati accreditati i seguenti criteri:
      a) Esistenza di gravi problemi di ordine psicofisico e /o sociale del minore o del nucleo di
      convivenza familiare;
      b) Presenza nel nucleo familiare di diversamente abili con un grado di invalidità oltre il 75%;
      c) Nucleo familiare monoparentale;
      d) Minori che si trovino in stato di affidamento prima dell'adozione o di affido familiare;
      e) Minori che vivono in strutture pubbliche o private di tutela o di sostegno;
      f) Presenza nel nucleo familiare di soggetti affetti da malattie gravi che rientrano nelle
      fattispecie previste dall'art. 2 comma uno lettera d2); d3); d4) del DM 21.07.2000 n.278 e
      successive modifiche;
      g) Precaria situazione dell'alloggio attestata dagli uffici competenti;
      h) Condizioni lavorative di ciascun genitore;
      i) Presenza nel nucleo familiare di minori, di studenti lavoratori, di adulti di età superiore a 70
      anni;
      j) Gemelli oppure due figli di età inferiore a tre anni;
      k) Ulteriori figli di minore età;

Articolo 7
Programmazione e sviluppo
Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi
privati accreditati.
Il Comune attiva le procedure di autorizzazione e di accreditamento, le funzioni di vigilanza,
promuove attività di formazione e di orientamento pedagogico in forma associata con gli altri
Comuni della Zona Educativa.
Il Comune esercita le funzioni di promozione, di indirizzo e di controllo sul sistema dei servizi
educativi per la prima infanzia privati autorizzati e accreditati, attivi sul proprio territorio.

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Il Comune promuove rapporti di collaborazione, anche attraverso l'eventuale stipulazione di
convenzioni e/o carte di servizio, con i privati accreditati, attivi sul proprio territorio, per ampliare
la quantità e migliorare la qualità del servizio erogato.

                                        Titolo IV
               Caratteristiche dei servizi educativi per la prima infanzia

Articolo 8
Finalità del Nido d’Infanzia
Il Nido d’Infanzia è un servizio educativo per la prima infanzia che risponde ai bisogni delle
bambine e dei bambini, di età compresa tra i tre mesi e i tre anni.
Il Nido d’Infanzia assicura la coerenza educativa con l'ambiente familiare e svolge, nella comunità
locale, funzioni di formazione permanente sulle problematiche della prima infanzia. Per
raggiungere tali finalità, esso ricerca la massima integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e
sanitari ed, in specifico, con la scuola materna.
Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo
gruppo omogenei e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono
adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei minori.
Il Nido d’Infanzia facilita l'accesso delle donne al lavoro e sostiene la conciliazione delle scelte
professionali e familiari di entrambi i genitori, in un quadro di pari opportunità tra i generi. A tal
fine, l'Amministrazione Comunale può promuovere servizi integrativi e complementari allo scopo
di diversificare e rendere flessibile l'offerta.

Articolo 9
Obiettivi del Nido d’Infanzia
Gli obiettivi educativi del Nido d’Infanzia sono:
a) Offrire ai bambini e alle bambine un luogo di formazione, di crescita armonica e serena e di
socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico;
b) Prevenire ed intervenire su condizioni di svantaggio psico-fisico e socio culturale;
c) Favorire la continuità educativa con la famiglia, con l'ambiente sociale e con gli altri servizi
esistenti sul territorio;
d) attuare azioni positive per favorire la promozione culturale dei propri servizi e l'informazione
sulle problematiche relative alla prima infanzia.

Articolo 10
Organizzazione del Nido d’Infanzia
La permanenza dei minori all'interno della struttura può essere a tempo pieno o tempo corto,
antimeridiano e pomeridiano. In ogni caso, la presenza dei minori nella struttura non può essere
inferiore alle quattro ore e superiore a 11 ore. Possono essere predisposti progetti specifici che
prevedano: orari e moduli flessibili; il prolungamento e/o l'anticipo dell'orario di ingresso e/o di
uscita; l'apertura del servizio durante particolari periodi dell'anno. Per favorire l'inserimento del
minore, alla famiglia è richiesto, nel primi giorni di frequenza, di garantire la presenza di una figura
familiare adulta.
Il rapporto educatori/utenti è fissato dalla normativa regionale e dagli accordi sindacali in materia.

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Articolo 11
Piano educativo del Nido d’Infanzia
Il coordinatore del nido, tenuto conto del parere del collegio degli educatori, predispone il piano
educativo dell’Asilo Nido. Tale piano definisce la programmazione educativa, l'organizzazione nel
tempo delle attività, tenendo conto sia dell'età, sia dei bisogni dei bambini/e, sia delle risorse
disponibili. Il piano educativo dell’asilo nido deve prevedere:
      - la formazione permanente realizzata per tutti gli operatori educativi ed ausiliari componenti
      l’organico;
      - l’organizzazione degli operatori educativi ed ausiliari in gruppi di lavoro;
      - le modalità di integrazione e collaborazione con gli altri asili nido privati autorizzati ed
      accreditati;
      - la modalità di partecipazione delle famiglie alla conduzione del servizio;
      - gli strumenti di verifica adottati;
      - può prevedere attività di sperimentazione.

Articolo 12
Graduatorie
La graduatoria è predisposta dai Nidi d’Infanzia, che provvedono a consegnarla al Comune entro il
mese di giugno.
L’Amministrazione provvede ad assicurare un’adeguata informazione e diffusione della medesima
su tutto il territorio comunale al fine di favorire l'accesso ai servizi. Tali obbiettivi vengono
perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche
mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario
genere.

Articolo 13
I servizi integrativi dell'infanzia
I servizi integrativi per l'infanzia hanno l'obiettivo di assicurare risposte flessibili e differenziate alle
esigenze delle famiglie e dei bambini e rispondono alle esigenze di coloro che non necessitano di un
servizio continuato per tutto il giorno e per tutta la settimana. Possono essere caratterizzati da una
fase sperimentale che ne individua i contenuti e le norme di organizzazione e/o gestione.
Sono servizi integrativi per l'infanzia:
             - i Centri Gioco-Educativi;
             - Centri bambini/e Genitori;
             - il servizio domiciliare.
I servizi integrativi per l'infanzia costituiscono occasioni di incontro per tutti i bambini residenti nel
Comune, di età compresa tra tre mesi e tre anni.
Nell’ambito dei principi espressi nelle normative nazionali e regionali di settore nonché nel presente
regolamento, il Comune, si riserva la facoltà autorizzare sperimentazioni, con possibilità di elevare
la fascia di età degli utenti fino a comprendere la seconda infanzia, per favorire lo sviluppo e di
ulteriori e diverse tipologie di servizio, regolandone il funzionamento dopo una fase sperimentale di
durata massima di anni tre.

I Centri Bambini/e Genitori sono servizi a carattere educativo e ludico, organizzati secondo il
criterio della flessibilità con la presenza di altri adulti accompagnatori. Essi assicurano occasioni di
socialità e di gioco per i bambini e di incontro e di comunicazione per gli adulti.

I Centri Gioco sono servizi educativi e ludici rivolti a bambini/e in età compresa fra i diciotto mesi
e i tre anni alle bambine ad ai bambini in cui si possono effettuare esperienze di socializzazione con
i coetanei per iniziative flessibili, temporanee e saltuarie nella giornata, anche senza la presenza dei
genitori. Essi garantiscono uno spazio organizzato ed attrezzato per consentire alle bambine ed ai
bambini opportunità educative, di socialità e di comunicazione con i propri coetanei.
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L'orario e il calendario di funzionamento dei servizi integrativi sono strutturati in modo da
rispondere ai bisogni dei bambini, delle famiglie. Pertanto, essi devono prevedere aperture anche al
di fuori dell'orario e del calendario scolastico dei servizi educativi tradizionali. L'orario di lavoro del
personale sarà improntato alla massima flessibilità, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di
lavoro.

L'attività dei servizi integrativi è oggetto di verifica e di valutazione da parte della Pubblica
Istruzione, che possono avvalersi di pareri espressi da esperti e dal collegio degli educatori. La
valutazione tecnica è integrata da un'indagine sulla soddisfazione dell'utenza.

                                               Titolo V
                               Autorizzazione al funzionamento
                                               (Abrogato)
                          (Disciplinato dal Regolamento D.C.C. n. 16/2014)

                                              Titolo VI
                                          Accreditamento
                                               (Abrogato)
                          (Disciplinato dal Regolamento D.C.C. n. 16/2014)

                                             Titolo VII
                          Rapporti tra comune e servizi accreditati
Articolo 28
Rapporti                                     di                                 collaborazione
Nell’ottica di svolgere un servizio di asilo nido di qualità omogenea nell’ambito del territorio
comunale, è prevista una stretta collaborazione fra l’Amministrazione comunale e i nidi privati.
Tale collaborazione si attua in particolare:
     - mediante la partecipazione del personale ai programmi di formazione ed aggiornamento
     proposti o organizzati dall’Amministrazione;
     - mediante incontri periodici fra l’asilo nido privato ed il responsabile della Pubblica
     Istruzione sia per gli aspetti amministrativi che per gli aspetti educativi e pedagogici.

Articolo 29
Convenzioni
Il Comune può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi presenti sul
proprio territorio.
I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
      - la quota dei posti, parziale o totale, riservata dal servizio privato accreditato al Comune;
      - l’ammontare del finanziamento, le relative forme di liquidazione;
      - le forme di rendicontazione;

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Per tali posti riservati, il Comune eroga una compartecipazione economica al costo complessivo del
Servizio con lo strumento dei buoni-servizio, come specificato nel successivo articolo.

Il nido privato si impegna a garantire almeno due tipologie di permanenza: il tempo corto, da un
minimo di 5 ore ad un massimo di 6.30 comprensive del pasto, tempo lungo, da un minimo di 7 ore
ad un massimo di 10 ore, alle quali corrispondono tariffe mensili omnicomprensive diverse e di
diverso valore del buono-servizio.

L’Asilo Nido si impegna a trasmettere mensilmente, contestualmente alla presentazione delle
fatture, con una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00, le presenze degli
utenti al fine di consentire un monitoraggio costante delle presenze, anche ai fini di rilevazioni
statistiche comunali e regionali.

L’asilo Nido si impegna a garantire il possesso dei requisiti previsti dalla Legge 32/2002 e dal
Regolamento Regionale n. 41/R/2013 e dalle norme di leggi nazionali e regionali in materia.
L’Asilo Nido si assume in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante
dall’operato, anche omissivo, delle persone dallo stesso designate per lo svolgimento delle funzioni
educative      ed    in    generale      per    il     regolare     svolgimento       del    servizio.
La convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, le spese di registrazione faranno carico alla
parte richiedente.

Articolo 30
Buoni Servizio

Il Comune eroga una partecipazione economica (buono-servizio) alle famiglie di bambini residenti
nel Comune di Carmignano, frequentanti i moduli di servizio Tempo corto e Tempo lungo dei Nidi
privati accreditati e convenzionati, che non superano il valore massimo del reddito complessivo
(valore Indicatore della Situazione Economica Equivalente) stabilito dall’Amministrazione
Comunale.

L’entità della compartecipazione del Comune varia a seconda delle capacità economiche delle
famiglie del bambino in maniera inversamente proporzionale al reddito.
La famiglia del minore ammesso ad usufruire del buono-servizio è tenuta a versare mensilmente al
nido privato la differenza fra la somma richiesta per il servizio e l’ammontare del buono-servizio ad
essa spettante in base all’ISEE.
Fra il nucleo familiare del minore e l’Amministrazione Comunale non si instaura alcun rapporto e/o
economico.

Nel caso di rapporti di morosità, i rapporti devono essere regolati direttamente fra utente Asilo Nido
privato, senza che quest’ultimo possa pretendere dal Comune alcunché.

Il titolare del Nido privato deve rilasciare all’utente relativa ricevuta o fattura la cui esibizione può
essere richiesta dal Comune nell’ambito delle verifiche disposte sull’accreditamento ed il
convenzionamento.

La quota di compartecipazione di accesso spetta al singolo utente. Per motivi di carattere tecnico
verrà corrisposta direttamente all’Asilo Nido, nelle seguenti modalità:

Il buono–servizio sarà corrisposto, per tutta la durata dell’anno educativo, dietro presentazione di
attestato di frequenza presentato mensilmente firmato dal genitore e dal rappresentante legale del
nido.
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Il buono–servizio sarà erogato per intero qualora l’ammissione avvenga entro il 15 e per il 50%
qualora l’ammissione avvenga dal 16 del mese, nel caso di rinuncia al nido il buono-servizio sarà
concesso fino al mese in cui avviene la rinuncia;

Qualora l’utente si accordi con l’Asilo Nido privato per variare la tipologia di permanenza,
quest’ultimo è tenuto a comunicare per scritto tale cambiamento che potrà avere decorrenza dal mese
successivo. Da tale data, considerate le risorse economiche disponibili, potrà essere modificato, in
aumento o diminuzione, anche il valore del buono-servizio.

Il Comune di Carmignano è esente da responsabilità per qualsiasi danno possa accadere agli utenti.
(Bambini e Genitori)

Ogni anno il Comune preventivamente, in relazione alla disponibilità economica prevista definisce il
numero complessivo dei posti per cui intende attivare buoni-servizio.

Articolo 31
Recesso da convenzione
Il comune si riserva di recedere da eventuali convenzioni stipulate con nidi privati nel caso che al
nido venga revocato l’accreditamento, o qualora permangano inadempienze reiterate nonostante
formale contestazione da parte degli uffici comunali preposti per la vigilanza. In tal caso il Comune
si riserva di procedere nei confronti dell’asilo nido per il risarcimento dei danni.

                                         Articolo 32
                            Adeguamento dei servizi educativi privati
                                         (Abrogato)

                                             Articolo 33
                                              Deroghe
                                             (Abrogato)

                                            Articolo 34
                                           Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni di legge in materia.

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