Regolamento Comunale dei Servizi Educativi per la prima infanzia - Comune di Carmignano Provincia di Prato
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Comune di Carmignano Provincia di Prato Regolamento Comunale dei Servizi Educativi per la prima infanzia Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15.06.2005 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27.03.2018
Titolo I Principi generali e Finalità Educative Articolo 1 Principi generali Articolo 2 Finalità Educative Titolo II Sistema Locale dei servizi educativi per la prima infanzia Articolo 3 I servizi educativi per l'infanzia Titolo III Sviluppo e gestione dei servizi educativi per la prima infanzia Articolo 4 Collegamento con il territorio Articolo 5 Informazione e sviluppo Articolo 6 Utenti Articolo 7 Programmazione e sviluppo Titolo IV Caratteristiche dei servizi educativi per la prima infanzia Articolo 8 Finalità del Nido d’Infanzia Articolo 9 Obiettivi del Nido d’Infanzia Articolo 10 Organizzazione del Nido d’Infanzia Articolo 11 Piano educativo del Nido d’Infanzia Articolo 12 Graduatorie Articolo 13 I servizi integrativi per l’infanzia Titolo V Autorizzazione al funzionamento (abrogato dall’art. 14 all’art. 18 ) (Disciplinato dal Regolamento D.C.C. n. 16/2014) Titolo VI Accreditamento (abrogato dall’art. 19 all’art. 27) (Disciplinato dal Regolamento D.C.C. n. 16/2014) Titolo VII Rapporti tra il comune e i servizi accreditati Articolo 28 Rapporti di collaborazione Articolo 29 Convenzioni Articolo 30 Buoni servizio Articolo 31 Recesso da convenzioni Articolo 32 Adeguamento dei servizi educativi privati (abrogato) Articolo 33 Deroghe (abrogato) Articolo 34 Norma finale 2
Titolo I Principi generali e Finalità Educative Articolo 1 Principi generali Il Comune di Carmignano concorre a garantire alle bambine e ai bambini residenti nel territorio comunale, di età compresa fra i tre mesi e i tre anni, senza discriminazione di sesso, religione, nazionalità, etnia, gruppo sociale, il diritto a fruire dei servizi per l'infanzia. Le bambine e i bambini sono cittadini titolari di diritti individuali, civili e sociali e il Comune di Carmignano opera affinché siano rispettate le loro identità e dignità di soggetti. Le bambine e i bambini sono soggetti portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e sviluppo. Le famiglie sono coinvolte nel progetto educativo e sono titolari del diritto all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi educativi per l'infanzia. L'Amministrazione Comunale contribuisce all'attuazione di politiche che valorizzino le pari opportunità, nonché alla diffusione di una cultura di condivisione delle responsabilità nella crescita del figlio/a da parte di entrambi i genitori. Il funzionamento dei servizi educativi è assicurato dagli educatori e dagli operatori ausiliari operanti presso ciascun servizio. Gli educatori godono della libertà di insegnamento e dell'autonomia didattica. Articolo 2 Finalità Educative I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favorisce lo sviluppo armonico delle bambine e dei bambini e contribuisce a realizzare il diritto all'educazione per tutti i minori della prima e seconda infanzia, attraverso lo sviluppo: - dell'autonomia e della capacità creativa dei bambini e delle bambine e la valorizzazione delle diversità individuali, di genere e culturali, assunte come valore; - della comunicazione fra bambini e bambine, tra minori e adulti, e tra adulti e minori, allo scopo di consentire il confronto costruttivo delle idee e dei pensieri; - di un'educazione orientata al rispetto dei valori di libertà, uguaglianza, giustizia, tolleranza, solidarietà, del rispetto delle diversità, nonché alla valorizzazione di una cultura di pace e di solidarietà fra i popoli contro ogni forma di intolleranza, discriminazione, totalitarismo; - della personalità del bambino e della bambina nelle sue componenti fisiche, affettive, emotive, cognitive, etiche e sociali; - di processi educativi tesi a sviluppare le potenzialità innate in ciascun bambino e ciascuna bambina, rendendoli capaci di esprimerle e sostenendoli nella formazione della loro identità e conoscenza. 3
Titolo II Sistema Locale dei servizi educativi per la prima infanzia Articolo 3 I servizi educativi per l'infanzia Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all’articolo 4 della L.R. 32/2002 sono classificati in : a) Nido di infanzia; b) Servizi integrativi, articolati nel modo seguente: 1) Centro dei bambini e dei genitori 2) Centro gioco 3) Servizio domiciliare Gli Asili Nido sono strutture che accolgono i bambini e le bambine, da tre mesi a tre anni, con carattere di continuità temporale. I servizi integrativi si configurano come luoghi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, rivolti ai bambini e alle bambine, di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, da soli o insieme agli adulti. Le diverse tipologie dei servizi integrativi sono definite dalle legge e dal regolamento regionale. Nel sistema dei servizi educativi rientrano i nidi privati autorizzati ed accreditati, i quali conformano la propria azione e la propria attività ai principi stabiliti dal presente regolamento. Titolo III Sviluppo e gestione dei servizi educativi per la prima infanzia Articolo 4 Collegamento con il territorio Il Comune dispone iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi. Tali iniziative sono volte, in particolare, a: - favorire la continuità pedagogica dei nidi e dei servizi integrativi con le scuole dell'infanzia e fra queste e le scuole elementari; - favorire la collaborazione con i servizi sociali e sanitari, con le associazioni ed enti culturali e sportivi presenti sul territorio. - proporre attività di formazione e di tirocinio, in accordo con gli altri Comuni della Zona Educativa, necessarie all’aggiornamento dell’Albo Comunale degli Educatori Domiciliari. Per elaborare ed attuare progetti coerenti alle finalità dei servizi educativi per l'infanzia, sono promossi accordi: - con gli istituti scolastici statali e paritari; - con le strutture private accreditate e le associazioni sociali e sanitarie; con le associazioni o gli enti culturali e sportivi presenti sul territorio. Il Comune, all’interno della Zona Educativa, promuove forme di gestione associata degli interventi con particolare riferimento alle seguenti materie: • regolamentazione generale dei servizi; • formazione del personale impegnato nei servizi; • gestione degli albi degli educatori domiciliari; • gestione dei procedimenti di autorizzazione e di accreditamento e esercizio delle funzioni di vigilanza. 4
Articolo 5 Informazione e sviluppo Il Comune attiva con l'Amministrazione Scolastica Statale, con le Scuole paritarie e con gli Asili Nido privati accreditati le necessarie forme di collaborazione per garantire: a) La continuità del progetto educativo - formativo tra Asili Nido, Scuola dell'Infanzia e Scuola Elementare; b) L’integrazione tra la domanda e l'offerta dei servizi educativi e formativi sul territorio; c) Il potenziamento della qualità degli interventi per la piena attuazione del diritto all'educazione e alla formazione; d) Forme di interazione tra gli organismi di partecipazione delle famiglie degli Asili Nido con gli organi collegiali della Scuola Materna ed Elementare Statale; e) La promozione di attività coordinate di formazione ed aggiornamento professionale del personale. Articolo 6 Utenti L'Amministrazione Comunale assicura pubblicità ai servizi educativi, mediante appositi avvisi pubblici che contengono informazioni sul funzionamento dei servizi e sui criteri per l'accesso. Il Comune promuove forme di trasparenza e informazione sulle procedure di ammissione degli utenti e sulla gestione dei servizi attivi sul proprio territorio, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano semplicemente autorizzati al funzionamento ovvero inseriti nel sistema pubblico dell’offerta. Il Comune definisce criteri per favorire l’accesso ai servizi di bambini e bambine diversamente abili e facilitare la frequenza dei minori che vivono in situazione di svantaggio sociale. Costituiscono elemento di orientamento per l'ammissione degli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi privati accreditati i seguenti criteri: a) Esistenza di gravi problemi di ordine psicofisico e /o sociale del minore o del nucleo di convivenza familiare; b) Presenza nel nucleo familiare di diversamente abili con un grado di invalidità oltre il 75%; c) Nucleo familiare monoparentale; d) Minori che si trovino in stato di affidamento prima dell'adozione o di affido familiare; e) Minori che vivono in strutture pubbliche o private di tutela o di sostegno; f) Presenza nel nucleo familiare di soggetti affetti da malattie gravi che rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 2 comma uno lettera d2); d3); d4) del DM 21.07.2000 n.278 e successive modifiche; g) Precaria situazione dell'alloggio attestata dagli uffici competenti; h) Condizioni lavorative di ciascun genitore; i) Presenza nel nucleo familiare di minori, di studenti lavoratori, di adulti di età superiore a 70 anni; j) Gemelli oppure due figli di età inferiore a tre anni; k) Ulteriori figli di minore età; Articolo 7 Programmazione e sviluppo Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi privati accreditati. Il Comune attiva le procedure di autorizzazione e di accreditamento, le funzioni di vigilanza, promuove attività di formazione e di orientamento pedagogico in forma associata con gli altri Comuni della Zona Educativa. Il Comune esercita le funzioni di promozione, di indirizzo e di controllo sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia privati autorizzati e accreditati, attivi sul proprio territorio. 5
Il Comune promuove rapporti di collaborazione, anche attraverso l'eventuale stipulazione di convenzioni e/o carte di servizio, con i privati accreditati, attivi sul proprio territorio, per ampliare la quantità e migliorare la qualità del servizio erogato. Titolo IV Caratteristiche dei servizi educativi per la prima infanzia Articolo 8 Finalità del Nido d’Infanzia Il Nido d’Infanzia è un servizio educativo per la prima infanzia che risponde ai bisogni delle bambine e dei bambini, di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Il Nido d’Infanzia assicura la coerenza educativa con l'ambiente familiare e svolge, nella comunità locale, funzioni di formazione permanente sulle problematiche della prima infanzia. Per raggiungere tali finalità, esso ricerca la massima integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari ed, in specifico, con la scuola materna. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo omogenei e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei minori. Il Nido d’Infanzia facilita l'accesso delle donne al lavoro e sostiene la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, in un quadro di pari opportunità tra i generi. A tal fine, l'Amministrazione Comunale può promuovere servizi integrativi e complementari allo scopo di diversificare e rendere flessibile l'offerta. Articolo 9 Obiettivi del Nido d’Infanzia Gli obiettivi educativi del Nido d’Infanzia sono: a) Offrire ai bambini e alle bambine un luogo di formazione, di crescita armonica e serena e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico; b) Prevenire ed intervenire su condizioni di svantaggio psico-fisico e socio culturale; c) Favorire la continuità educativa con la famiglia, con l'ambiente sociale e con gli altri servizi esistenti sul territorio; d) attuare azioni positive per favorire la promozione culturale dei propri servizi e l'informazione sulle problematiche relative alla prima infanzia. Articolo 10 Organizzazione del Nido d’Infanzia La permanenza dei minori all'interno della struttura può essere a tempo pieno o tempo corto, antimeridiano e pomeridiano. In ogni caso, la presenza dei minori nella struttura non può essere inferiore alle quattro ore e superiore a 11 ore. Possono essere predisposti progetti specifici che prevedano: orari e moduli flessibili; il prolungamento e/o l'anticipo dell'orario di ingresso e/o di uscita; l'apertura del servizio durante particolari periodi dell'anno. Per favorire l'inserimento del minore, alla famiglia è richiesto, nel primi giorni di frequenza, di garantire la presenza di una figura familiare adulta. Il rapporto educatori/utenti è fissato dalla normativa regionale e dagli accordi sindacali in materia. 6
Articolo 11 Piano educativo del Nido d’Infanzia Il coordinatore del nido, tenuto conto del parere del collegio degli educatori, predispone il piano educativo dell’Asilo Nido. Tale piano definisce la programmazione educativa, l'organizzazione nel tempo delle attività, tenendo conto sia dell'età, sia dei bisogni dei bambini/e, sia delle risorse disponibili. Il piano educativo dell’asilo nido deve prevedere: - la formazione permanente realizzata per tutti gli operatori educativi ed ausiliari componenti l’organico; - l’organizzazione degli operatori educativi ed ausiliari in gruppi di lavoro; - le modalità di integrazione e collaborazione con gli altri asili nido privati autorizzati ed accreditati; - la modalità di partecipazione delle famiglie alla conduzione del servizio; - gli strumenti di verifica adottati; - può prevedere attività di sperimentazione. Articolo 12 Graduatorie La graduatoria è predisposta dai Nidi d’Infanzia, che provvedono a consegnarla al Comune entro il mese di giugno. L’Amministrazione provvede ad assicurare un’adeguata informazione e diffusione della medesima su tutto il territorio comunale al fine di favorire l'accesso ai servizi. Tali obbiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere. Articolo 13 I servizi integrativi dell'infanzia I servizi integrativi per l'infanzia hanno l'obiettivo di assicurare risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini e rispondono alle esigenze di coloro che non necessitano di un servizio continuato per tutto il giorno e per tutta la settimana. Possono essere caratterizzati da una fase sperimentale che ne individua i contenuti e le norme di organizzazione e/o gestione. Sono servizi integrativi per l'infanzia: - i Centri Gioco-Educativi; - Centri bambini/e Genitori; - il servizio domiciliare. I servizi integrativi per l'infanzia costituiscono occasioni di incontro per tutti i bambini residenti nel Comune, di età compresa tra tre mesi e tre anni. Nell’ambito dei principi espressi nelle normative nazionali e regionali di settore nonché nel presente regolamento, il Comune, si riserva la facoltà autorizzare sperimentazioni, con possibilità di elevare la fascia di età degli utenti fino a comprendere la seconda infanzia, per favorire lo sviluppo e di ulteriori e diverse tipologie di servizio, regolandone il funzionamento dopo una fase sperimentale di durata massima di anni tre. I Centri Bambini/e Genitori sono servizi a carattere educativo e ludico, organizzati secondo il criterio della flessibilità con la presenza di altri adulti accompagnatori. Essi assicurano occasioni di socialità e di gioco per i bambini e di incontro e di comunicazione per gli adulti. I Centri Gioco sono servizi educativi e ludici rivolti a bambini/e in età compresa fra i diciotto mesi e i tre anni alle bambine ad ai bambini in cui si possono effettuare esperienze di socializzazione con i coetanei per iniziative flessibili, temporanee e saltuarie nella giornata, anche senza la presenza dei genitori. Essi garantiscono uno spazio organizzato ed attrezzato per consentire alle bambine ed ai bambini opportunità educative, di socialità e di comunicazione con i propri coetanei. 7
L'orario e il calendario di funzionamento dei servizi integrativi sono strutturati in modo da rispondere ai bisogni dei bambini, delle famiglie. Pertanto, essi devono prevedere aperture anche al di fuori dell'orario e del calendario scolastico dei servizi educativi tradizionali. L'orario di lavoro del personale sarà improntato alla massima flessibilità, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L'attività dei servizi integrativi è oggetto di verifica e di valutazione da parte della Pubblica Istruzione, che possono avvalersi di pareri espressi da esperti e dal collegio degli educatori. La valutazione tecnica è integrata da un'indagine sulla soddisfazione dell'utenza. Titolo V Autorizzazione al funzionamento (Abrogato) (Disciplinato dal Regolamento D.C.C. n. 16/2014) Titolo VI Accreditamento (Abrogato) (Disciplinato dal Regolamento D.C.C. n. 16/2014) Titolo VII Rapporti tra comune e servizi accreditati Articolo 28 Rapporti di collaborazione Nell’ottica di svolgere un servizio di asilo nido di qualità omogenea nell’ambito del territorio comunale, è prevista una stretta collaborazione fra l’Amministrazione comunale e i nidi privati. Tale collaborazione si attua in particolare: - mediante la partecipazione del personale ai programmi di formazione ed aggiornamento proposti o organizzati dall’Amministrazione; - mediante incontri periodici fra l’asilo nido privato ed il responsabile della Pubblica Istruzione sia per gli aspetti amministrativi che per gli aspetti educativi e pedagogici. Articolo 29 Convenzioni Il Comune può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi presenti sul proprio territorio. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono: - la quota dei posti, parziale o totale, riservata dal servizio privato accreditato al Comune; - l’ammontare del finanziamento, le relative forme di liquidazione; - le forme di rendicontazione; 8
Per tali posti riservati, il Comune eroga una compartecipazione economica al costo complessivo del Servizio con lo strumento dei buoni-servizio, come specificato nel successivo articolo. Il nido privato si impegna a garantire almeno due tipologie di permanenza: il tempo corto, da un minimo di 5 ore ad un massimo di 6.30 comprensive del pasto, tempo lungo, da un minimo di 7 ore ad un massimo di 10 ore, alle quali corrispondono tariffe mensili omnicomprensive diverse e di diverso valore del buono-servizio. L’Asilo Nido si impegna a trasmettere mensilmente, contestualmente alla presentazione delle fatture, con una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00, le presenze degli utenti al fine di consentire un monitoraggio costante delle presenze, anche ai fini di rilevazioni statistiche comunali e regionali. L’asilo Nido si impegna a garantire il possesso dei requisiti previsti dalla Legge 32/2002 e dal Regolamento Regionale n. 41/R/2013 e dalle norme di leggi nazionali e regionali in materia. L’Asilo Nido si assume in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone dallo stesso designate per lo svolgimento delle funzioni educative ed in generale per il regolare svolgimento del servizio. La convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente. Articolo 30 Buoni Servizio Il Comune eroga una partecipazione economica (buono-servizio) alle famiglie di bambini residenti nel Comune di Carmignano, frequentanti i moduli di servizio Tempo corto e Tempo lungo dei Nidi privati accreditati e convenzionati, che non superano il valore massimo del reddito complessivo (valore Indicatore della Situazione Economica Equivalente) stabilito dall’Amministrazione Comunale. L’entità della compartecipazione del Comune varia a seconda delle capacità economiche delle famiglie del bambino in maniera inversamente proporzionale al reddito. La famiglia del minore ammesso ad usufruire del buono-servizio è tenuta a versare mensilmente al nido privato la differenza fra la somma richiesta per il servizio e l’ammontare del buono-servizio ad essa spettante in base all’ISEE. Fra il nucleo familiare del minore e l’Amministrazione Comunale non si instaura alcun rapporto e/o economico. Nel caso di rapporti di morosità, i rapporti devono essere regolati direttamente fra utente Asilo Nido privato, senza che quest’ultimo possa pretendere dal Comune alcunché. Il titolare del Nido privato deve rilasciare all’utente relativa ricevuta o fattura la cui esibizione può essere richiesta dal Comune nell’ambito delle verifiche disposte sull’accreditamento ed il convenzionamento. La quota di compartecipazione di accesso spetta al singolo utente. Per motivi di carattere tecnico verrà corrisposta direttamente all’Asilo Nido, nelle seguenti modalità: Il buono–servizio sarà corrisposto, per tutta la durata dell’anno educativo, dietro presentazione di attestato di frequenza presentato mensilmente firmato dal genitore e dal rappresentante legale del nido. 9
Il buono–servizio sarà erogato per intero qualora l’ammissione avvenga entro il 15 e per il 50% qualora l’ammissione avvenga dal 16 del mese, nel caso di rinuncia al nido il buono-servizio sarà concesso fino al mese in cui avviene la rinuncia; Qualora l’utente si accordi con l’Asilo Nido privato per variare la tipologia di permanenza, quest’ultimo è tenuto a comunicare per scritto tale cambiamento che potrà avere decorrenza dal mese successivo. Da tale data, considerate le risorse economiche disponibili, potrà essere modificato, in aumento o diminuzione, anche il valore del buono-servizio. Il Comune di Carmignano è esente da responsabilità per qualsiasi danno possa accadere agli utenti. (Bambini e Genitori) Ogni anno il Comune preventivamente, in relazione alla disponibilità economica prevista definisce il numero complessivo dei posti per cui intende attivare buoni-servizio. Articolo 31 Recesso da convenzione Il comune si riserva di recedere da eventuali convenzioni stipulate con nidi privati nel caso che al nido venga revocato l’accreditamento, o qualora permangano inadempienze reiterate nonostante formale contestazione da parte degli uffici comunali preposti per la vigilanza. In tal caso il Comune si riserva di procedere nei confronti dell’asilo nido per il risarcimento dei danni. Articolo 32 Adeguamento dei servizi educativi privati (Abrogato) Articolo 33 Deroghe (Abrogato) Articolo 34 Norma finale Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia. 10
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