La rivoluzione del digitale terrestre. Considerazioni critiche sulla ingannevolezza dei messaggi promozionali e sugli switching costs di ...

Pagina creata da Christian Granata
 
CONTINUA A LEGGERE
TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE, DOSSIER SUGLI SWITCHING COSTS A CARICO
DELLA COLLETTIVITÀ

                          "Digitale Radiotelevisivo Terrestre Capire per Crescere"
                        (stato dell'arte sviluppo e opportunità per l'emittenza locale)

                               Sala Conferenze Piazza Monte Citorio 123/a
                                         Roma 24 Novembre 2004
                       Contributo ai lavori del Movimento Difesa del Cittadino Onlus
                             Associazione Nazionale di Consumatori di Utenti

      La rivoluzione del digitale terrestre. Considerazioni critiche sulla
    ingannevolezza dei messaggi promozionali e sugli switching costs di
            aggiornamento tecnologico a carico della collettività.
                                                    a cura
                                         dell'Avv. Francesco Luongo
                                    componente della Segreteria Nazionale
                                   Responsabile Nazionale Dipartimento TLC

                                                    PREMESSA
Il Movimento Difesa del Cittadino Onlus, è una Associazione Nazionale di Consumatori ed Utenti, con sede in
Roma, alla Via Piemonte 39/A, iscritta nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della L. 281/98, giusta Decreto del
Ministero delle Attività Produttive del 06.11.03 (G.U. N. 266 del 15/11/2003) ed è guidata dal Presidente
Nazionale Antonio Longo.
Dal Gennaio del 2004 il Dipartimento Telecomunicazioni dell'associazione, diretto dall'Avv. Francesco Luongo, sta
approfondendo le problematiche inerenti i provvedimenti legislativi sul digitale terrestre. In particolare stà
esaminando i primi effetti sui consumatori delle azioni di mercato poste in essere da operatori televisivi e
produttori di apparati di ricezione, cosiddetti decoder.

I) Profili di ingannevolezza riscontrati in alcuni dei messaggi pubblicitari inerenti il Digitale
terrestre e gli apparati di ricezione.

E' un dato di fatto che la diffusione della tecnologia digitale terrestre sia stata caratterizzata, sin dall'inizio, da gravi
carenze informative ai danni dei consumatori. Il 31 Marzo 2004 il Movimento ha inoltrato un formale ricorso alla
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché alla Autorità per Garanzie nelle Comunicazioni, per
verificare la sussistenza di profili di ingannevolezza nei tanti messaggi pubblicitari inneggianti alla nuova
tecnologia DTT.
Dal Novembre 2003 al Febbraio 2004, solo sulle tre reti del gruppo Mediaset spa è andata in onda una campagna
da 12,3 milioni di euro (stime Nielsen) con 1.220 spot, proseguita nei mesi successivi. Gli spot sono stati
autoprodotti da Mediaset, anche se l'oggetto della promozione, vale a dire il decoder, è prodotto e distribuito da
altre imprese.
Milioni di spettatori sono stati oggetto di una campagna pubblicitaria finalizzata, non solo ad una generica
promozione della tecnologia digitale terrestre, bensì alla vendita di un bene quale è il decoder.
Oggetto della segnalazione gli spot televisivi promozionali della televisione digitale terrestre diffusi dalle emittenti
del gruppo Mediaset spa sulle proprie reti: Canale 5; Italia 1 e Rete 4. In proposito è opportuno premettere che la
Legge n. 281/98 riconosce a tutti i consumatori, all'art. 1 punto 2, i fondamentali diritti ad una adeguata
informazione ed a una corretta pubblicità. Il D.lgs 74/92 ha definito «ingannevole», qualsiasi pubblicità che, in
qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o
giuridiche alle quali è rivolta, pregiudicandone il loro comportamento economico.
L'MDC ha ritenuto di dover sottolineare l'ingannevolezza degli spot televisivi sul digitale terrestre per una serie
precisa di motivi:
Il servizio veniva definito come una realtà, mettendosene in evidenza 3 qualità fondamentali: maggior numero di
canali, "multicanale"; "interattività con i suoi tanti e utili servizi" e "gratuità". In proposito si è ritenuto sussistere
le seguenti carenze informative:
1) mancata precisazione ai telespettatori che è necessario l'acquisto di un decoder e che la spesa non comporta
l'acquisizione certa di un servizio televisivo fruibile ed effettivo su tutto il territorio nazionale, ma solo l'adesione
alla sperimentazione della televisione in tecnica digitale terrestre e della conseguente interattività, come
espressamente specificato dall'art. 3 del Decreto Interministeriale Comunicazioni e Finanze del 23.12.03 e dalla L.
66/01.
Oltre alla mancata indicazione di tale elemento, che l'MDC ha sempre ritenuto necessaria ed essenziale per una
scelta consapevole del consumatore, altra grave mancanza dei messaggi pubblicitari diffusi è:
2) l'omessa indicazione della onerosità dei cosiddetti "servizi interattivi" offerti che, infatti, dipende dalla
utilizzazione della linea telefonica con modem avanzati V.90 o ISDN, tariffata a tempo come una normale
conversazione telefonica, mentre per le linee telefoniche ADSL o GSM/GPRS i costi saranno quelli dei
collegamenti a numerazione unica nazionale di tipo "internet".
3) omessa informazione agli utenti circa la presenza di un contributo statale e delle limitazioni alla richiesta, visto
che i consumatori che potranno usufruirne è di circa 700.000, come esplicitato nella norma e nel sito web del
Ministero della Comunicazioni.
4) omessa specificazione che il contributo economico per l'acquisto del decoder non è riconosciuto al consumatore
in tutti i casi, bensì solo per i seguenti apparati indicati nel predetto decreto:
a) apparati idonei a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (DVB-T) e la
conseguente interattività;
b) apparati di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati via internet, utilizzati per la
predetta interattività .
Dal contributo restano, infatti, esclusi i decoder più economici non interattivi, detti "zapper", in grado di ricevere
solo i programmi televisivi che, pertanto, potrebbero essere prescelti dai telespettatori economicamente più
disagiati.

II) La relazione di accertamento sullo stato della diffusione del digitale terrestre del 27.05.04
dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni .

Tra non poche polemiche ed accuse di voler minare lo sviluppo di questa nuova tecnologia televisiva, la cui rapida
realizzazione sembra di vitale importanza per i destini della nazione, il Movimento Difesa del Cittadino e
l'Adiconsum denunciavano ulteriori gravi profili di ingannevolezza di altre campagne pubblicitarie sul DTT avviate
da aziende produttrici e dai maggiori gruppi italiani di telecomunicazioni consorziati nel DGTVi.
Certe che l'avvento della nuova tecnologia televisiva digitale avrebbe dovuto essere caratterizzato dal rispetto dei
fondamentali principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i consumatori, le suddette associazioni
sostenevano la propria denuncia all'Autorità con una serie di memorie, in cui si sottolineava la stranezza dei
massicci investimenti pubblicitari per la diffusione della tecnologia televisiva in digitale terrestre da parte di
società private ed associazioni di imprese.
La prima conferma delle perplessità del mondo consumeristico era che le trasmissioni televisive in tecnica digitale
terrestre rappresentano un servizio in fase di sperimentazione e non fruibile sull'intero territorio nazionale. Tale
rilevante omissione veniva stata confermata dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nella propria
relazione di accertamento sullo stato della diffusione del digitale terrestre del 27.05.04.

Percentuale di popolazione servita da almeno N multiplex al 30.04.2004 con qualità "accettabile"
Numero MUX Numero totale impianti Copertura potenziale Copertura effettiva
almeno 1              392                 87,6           78,0
almeno 2                                 77,4           56,5
almeno 3                                 66,3           36,0
almeno 4                                 53,7           18,7
più di 4                                 37,2           7,0

Tab. 1(La tabella riporta i risultati di copertura cumulativa rilevata al 30 aprile 2004, relativa ad un numero di
impianti di diffusione pari a 392, escludendo quei multiplex che trasmettono solo un programma analogico
digitalizzato).

L' Autorità delle TLC ha ulteriormente chiarito che, alla data del 30.04.04, la copertura potenziale del territorio e
da parte del segnale e non l'effettiva ricezione da parte degli impianti è pari all'87,6 %. Negli spot si è sempre
taciuta la non secondaria circostanza che per usufruire delle trasmissioni in tecnica televisiva digitale, ciascun
televisore abbisogna di un decoder, dunque se il consumatore possiede più televisori, sarà necessario l'acquisto di
un apparato ricevente per ognuno.
Come emerge dal dato diffuso dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che l'80% circa della popolazione
nazionale può essere raggiunta da trasmissioni televisive digitali di un unico multiplex ed il 30 % circa da 3
ultiplex.
L'incontestabile dato dell'Authority per le comunicazioni, dimostra l'ingannevolezza dei messaggi pubblicitari
diffusi, nella parte in cui affermano che sulla televisione digitale vi sono "tanti nuovi canali" fruibili dagli utenti.
Ai cittadini è stato fatto credere di trovarsi di fronte ad una offerta di programmi pari o superiore alla TV analogica
e/o satellitare quando ciò non è. La carente copertura del segnale comporta che gran parte della popolazione possa
al più vedere tramite il decoder, all'uopo acquistato, le trasmissioni di un unico multiplex come schematizzate nella
tabella sottostante

Percentuale di popolazione servita da almeno N multiplex al 30.04.2004 con qualità "accettabile"
Numero MUX Copertura con interferenze digitali e analogiche solo nazionali Copertura
effettiva "corretta" (*)
almeno 1                         85,9                                   82,8
almeno 2                         71,2                                   64,6
almeno 3                         56,5                                   43,7
almeno 4                         37,0                                   27,8
più di 4                        16,3                                   10,9
Tab.n 2 (*) Interferenze al 10% del tempo e antenna ricevente di tipo commerciale.

In totale, alla data del 30.04.04, la verifica svolta dall' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i canali visibili
in tecnica digitale terrestre risultano essere solo 21, di cui 9 ripetizioni di trasmissioni diffuse su frequenze
analogiche (RAI 1, RAI 2, RAI 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, La 7, MTV Italia, Sport Italia), 2 palinsesti trasmessi per
una frazione di tempo sulle reti analogiche nazionali (RAI Notizie 24, RAI Edu 1), 2 palinsesti ripetuti per una
frazione di tempo e localmente sulle reti analogiche (24 Ore TV, Coming Soon), 8 palinsesti ripetizione di
programmi diffusi via satellite (RAI Notizie 24, RAI Sport Sat, RAI Edu 1, BBC World, 24 Ore TV, Coming Soon,
Class News, La Chaine Info), 2 palinsesti tematici di nuova creazione, "RAI Doc", "RAI Utile" (ancora in fase di
predisposizione), ed i nuovi palinsesti musicali RadioItalia TV e Veejay TV, trasmessi rispettivamente sul multiplex
denominato D-FREE e sul multiplex di RTI.

III) La declaratoria di ingannevolezza della campagna pubblicitaria sulla Televisione digitale
terrestre attuata nel 2004 da Nokia spa, Mediasat srl, Gruppo televisivo Mediaset (RTI S.p.A.),
Associazione italiana per lo sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre (DGTVi).

A seguito della richiesta di intervento del Movimento, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avviava
apposito procedimento istruttorio (P.I. 4560). L'organismo di tutela in materia di pubblicità ingannevole
richiedeva agli operatori pubblicitari, ai sensi articolo 5, comma 2, lettera a), D.P.R. n. 284/03, di fornire
informazioni e relativa documentazione (anche a diffusione interna) riguardanti la effettiva fruibilità delle
trasmissioni televisive in tecnica digitale terrestre con particolare riferimento alla copertura del servizio
attualmente assicurata e alle condizioni tecniche ed economiche di fruibilità del servizio stesso anche in termini di
eventuale ri-orientamento delle antenne.
      Il Movimento Difesa del Cittadino e l'Adiconsum, in data 17 giugno 2004, facevano pervenire ulteriori
memorie in cui precisavano ulteriormente le ragioni a sostegno dell'ingannevolezza dei messaggi oggetto delle
rispettive richieste di intervento.
In particolare, si sottolineava come anche l'esame condotto dall'AGCom sulla complessiva offerta dei programmi
televisivi digitali terrestri dimostri la non attualità di questa nuova tecnica trasmissiva, considerata la scarsa
percentuale di popolazione (30% circa ) servita da almeno tre multiplex, ossia dal numero minimo di reti digitali
necessario per vedere almeno le attuali reti nazionali. Lo stesso documento, inoltre, confermava la scorrettezza dei
messaggi pubblicitari che lasciano intendere la generalizzata fruibilità di applicazioni multimediali che, invece,
solo pochi utenti possono utilizzare e che, in ogni caso, si trovano in una fase di mera sperimentazione ("i vantaggi
della trasmissione interattiva sono ancora largamente inespressi, come d'altra parte l'auspicata associazione fra
programmi televisivi e contenuti interattivi appare poco più che sperimentale"; cfr. paragrafo 88 della Relazione).
L'associazione, infine, precisava i costi per l'utilizzo della nuova tecnica di trasmissione televisiva, ossia: (i) i costi
connessi all'interattività e conseguenti alla necessità di collegare il decoder con la linea telefonica per poter fruire
della maggior parte di essi; (ii) i costi dovuti alla necessità di adeguare il proprio impianto ricevente: in proposito,
da documenti pubblicati dall'associazione DGTVì risulterebbe che il 30% degli apparecchi singoli e il 78% di quelli
centralizzati dovranno sostenere un intervento tecnico.
   Chiusa l'istruttoria, con provvedimento n. 13678 assunto nell'adunanza del 14.10.04 l'Autorità, in accoglimento
delle tesi formulate dalle associazioni di consumatori, deliberava l'ingannevolezza dei messaggi pubblicitari sulla
televisione digitale terrestre.
Particolarmente interessante risulta il duplice ordine di motivazioni che hanno indotto il Garante a disporre la
sospensione degli spot sui decoder e sulla promozione della tecnologia televisiva digitale terrestre di seguito
riportati in stralcio:
a) Messaggi pubblicitari diretti alla promozione dei decoder per la ricezione del segnale televisivo
terrestre:
Con riferimento a questa categoria relativa di messaggi, diffusi rispettivamente dalla società Nokia e Mediasat, si
rileva, in conformità con il parere reso dall'AGCom, come essi non presentino un contenuto informativo completo
in ordine alle attuali reali potenzialità della televisione digitale terrestre, in quanto omettono completamente di
precisare che si tratta, allo stato, di un servizio solo sperimentale i cui contenuti televisivi e interattivi non sono, di
conseguenza, ancora tutti concretamente fruibili e di cui, soprattutto, non è garantita l'integrale copertura
territoriale. La televisione digitale terrestre, infatti, non è ancora una realtà completamente operativa, considerato,
in particolare, che la copertura effettiva del territorio da parte dei multiplex attualmente attivi è ancora limitata [Si
trascende dalle questioni ermeneutiche circa la portata del termine "copertura" e se essa vada calcolata su indici di
valutazione effettivi o potenziali …Pertanto, una larga parte della popolazione e, quindi, dei destinatari dei
messaggi risulta del tutto non servita o servita con qualità non adeguata rispetto alla prospettata generale e
costante fruibilità e ricevibilità del segnale.
Presentare, pertanto, la televisione digitale terrestre in termini di attuale completa fruibilità, come prospettato nei
messaggi segnalati, è idoneo a indurre in errore i consumatori circa le reali caratteristiche del servizio e, quindi,
delle potenzialità di utilizzo del decoder necessario per la sua visione, orientandone indebitamente il
comportamento economico.
b) Messaggi pubblicitari diretti a promuovere il segnale digitale terrestre:
Con riferimento a questa seconda categoria di messaggi si ritiene, in difformità con il parere reso dall'AGCom, che
essi presentino i contestati profili di decettività…. Passando al merito della valutazione della contestata
ingannevolezza i messaggi diffusi da DGTVì sul proprio sito Internet e da RTI sulla rivista Eurosat n. 134 del marzo
2004 , nonché attraverso le proprie reti televisive in data 30 marzo 2004, essi presentano un contenuto
informativo gravemente carente per chiarezza e completezza; ciò in considerazione soprattutto dell'omessa
indicazione della natura, al momento solo sperimentale, del servizio televisivo offerto e della consequenziale
carente copertura territoriale del segnale, a fronte della grande enfasi conferita alle pretese caratteristiche di
attualità, generale fruibilità e gratuità della televisione digitale terrestre ("oggi c'è una TV più bella, più ricca, più
coinvolgente […] e tutto grazie al nuovo segnale digitale terrestre che già oggi puoi ricevere a casa tua. SENZA
CAMBIARE TELEVISORE, SENZA CAMBIARE ANTENNA SENZA PARABOLA, SENZA ABBONAMENTO. Tutto
ciò che ti serve è un box interattivo: lo colleghi alla tv ed entri in sintonia con il futuro"; "TV digitale terrestre
multicanale. Interattiva. Gratuita"; "la televisione digitale terrestre ti aspetta: con il box digitale interattivo puoi
rendere la tua televisione ancora più ricca e coinvolgente[…]"; "Si può accedere tramite il normale televisore e un
adattatore digitale o box interattivo che basta collegare alla normale antenna televisiva e alla linea telefonica fissa o
mobile per avere i servizi interattivi […])".
Richiamando quanto già osservato al precedente punto a) circa la non attualità di un servizio che, anche
utilizzando i dati di copertura più favorevoli alle parti, risulta in ogni caso fruibile solo parzialmente e spesso con
qualità soltanto accettabile, tali valutazioni risultano a maggior ragione valide se riferite, non già all'insieme dei
multiplex attivi, ma a quelli di un solo operatore, ossia nel caso di specie di Mediaset. Le sue reti digitali hanno,
infatti, una copertura necessariamente inferiore a quelle indicate nel punto a) che, come detto, riguardano "i
risultati relativi alla copertura cumulativa" [Cfr. Relazione AGCom, cit. In particolare, al punto 12 della Relazione
si legge che: "[…] … Per escludere il profilo di ingannevolezza prospettato dalle associazioni segnalanti, il
messaggio pubblicitario deve essere idoneo a rendere edotto il consumatore dei termini, modi e condizioni
indispensabili alla fruibilità di un bene o servizio…I messaggi promozionali in esame sono, infatti, congegnati in
modo tale da indurre il consumatore a confidare nella generalizzata fruibilità della tecnologia digitale e dei
connessi servizi interattivi, con un'offerta di programmi pari o superiore a quella della tv analogica. Il consumatore
è, pertanto, portato a considerare la televisione digitale terrestre come fungibile sia sotto il profilo quantitativo, che
qualitativo rispetto a quella analogica, che utilizza da sempre, ingenerando di conseguenza aspettative non
rispondenti al reale stato dei fatti.
In merito si richiama quanto già affermato circa il fatto che la televisione digitale terrestre, allo stato, non è ancora
una realtà completamente operativa; trattasi infatti di una tecnologia emergente, in fase sperimentale e, pertanto,
non ancora affermatasi compiutamente presso gli utenti finali, come conferma la richiamata normativa di settore e
la relazione dell'AGCom che, con particolare riferimento all'offerta di contenuti afferma che "la programmazione
rimane ancora largamente al di sotto delle potenzialità del mezzo digitale […]. I vantaggi della trasmissione
interattiva sono ancora largamente inespressi, come d'altra parte l'auspicata associazione fra programmi televisivi
e contenuti interattivi appare poco più che sperimentale".
La perentorietà delle affermazioni contenute nei messaggi in esame circa la completa attualità del servizio e dei
suoi contenuti crea, pertanto, un contesto informativo incompleto ed equivoco che non può superarsi neppure in
considerazione dei rinvii ad altre fonti informative...
La decettività dei messaggi si riscontra altresì nella prospettazione della completa gratuità della televisione digitale
terrestre. La summenzionata relazione dell'AGCom evidenzia la sussistenza di possibili switching costs, "dovuti
all'aggiornamento tecnologico (ad esempio i costi connessi ad adattamenti degli impianti di ricezione), o spese
legate all'uso dei servizi interattivi (costi di connessione alle reti telefoniche, innanzitutto)". Costi che, peraltro,
vengono ammessi anche da RTI nei propri scritti difensivi.

III) La svendita dei decoder per la ricezione del segnale televisivo digitale terrestre e
l'ingannevolezza delle promozioni sul contributo statale di alcuni gruppi della grande
distribuzione.

La citata decisione dell'Autorità ha confermato le tante perplessità manifestate al Movimento circa la grave
ingannevolezza che ha caratterizzato sin dall'inizio la promozione ai consumatori di questa nuova tecnologia.
Tuttavia, nonostante tale autorevole pronuncia, le vere e proprie falsità in materia di promozioni sui decoder sono
proseguite ancora per tutto il 2004. Il Movimento ha cercato di fare buona guardia e con ricorso del 18 ottobre
2004 denunciava all'Antitrust la campagna pubblicitaria sul decoder posta in essere da Mediaword, la più grande
catena di vendita di elettronica in Italia, di cui è titolare la Mediamarket spa. A patire dal 3 ottobre nei magazzini
della società è stata avviata una vera e propria distribuzione gratuita di decoder, ovviamente al netto dei 150 euro
pagati dallo Stato per ogni apparecchio piazzato. Il tutto contornato da manifesti ed inserzioni pubblicitarie che
non menzionavano affatto i precisi limiti per la concessione del contributo (come l'essere in regola con il
pagamento del canone di abbonamento Rai) ed, anche in questo caso, senza fare alcuna menzione della necessità,
prima dell'acquisto, di verificare l'effettiva copertura da parte del segnale digitale. Addirittura la campagna è di
fatto proseguita anche dopo l'esaurimento dello stanziamento pubblico. A ben 11 giorni dal termine dei contributi,
ancora persistevano in luoghi aperti al transito di milioni di consumatori cartelloni pubblicitari che invitavano a
recarsi nei magazzini Mediaword "La Romanina", "Primavera" ed a "Tor Vergata Viale Schiavonetti" per usufruire
del contributo statale ormai terminato da giorni.
Attualmente l'Antitrust sta indagando sull'episodio nell'ambito del procedimento istruttorio n. 4693/04 e con
provvedimento del 25.11.04 ha deliberato la sospensione cautelare provvisoria della suddetta pubblicità.
Stessa tecnica della distribuzione di decoder gratis, a spese dello stato, è stata attuata dalla catena Unieuro che si
è attivata quando gli incentivi erano ormai finiti.

IV) Il contributo statale per l'acquisto del decoder ed il rischio di speculazioni sul costo effettivo di
produzione e vendita.

Alle centinaia di migliaia di decoder regalati fanno da sfondo i 105 milioni di euro stanziati dal Governo in carica
per complessivi 700 mila contributi e finiti nelle tasche di produttori, distributori e venditori nel solo 2004. La
promozione del costo zero non è stata certo una operazione sottocosto, infatti, si ritiene che il margine di guadagno
dei vari componenti della filiera non sia stato inferiore al 10-15% del contributo statale.
I produttori hanno lanciato sul mercato in un primo momento apparati per la ricezione del DVB-T al costo di 400
euro, inducendo il Ministero delle Comunicazioni a fissare l'ammontare del contributo a ben 150 euro.
Sorprendentemente, nella seconda metà del 2004 è risultato che il solo contributo era tale da soddisfare
produttori, distributori e venditori, assicurando ad essi un congruo guadagno. Per la cronaca, è opportuno
segnalare che in Gran Bretagna il decoder per il digitale terrestre è venduto a 39 sterline, non più di 60 euro,
mentre una stima effettuata dalla REA calcola che al fabbricante l'apparato costa non più di 30 euro.
Ma non basta l'Esecutivo vorrebbe stanziare altri 110 milioni di euro, portando il contributo per ogni impianto a 70
euro , oltre ai 5 milioni di euro all'anno per il triennio 2005-2007 in favore della Fondazione di ricerca Ugo
Bordoni.
In meno di un anno da 400 euro, il costo medio di un decoder interattivo è passato a 150 euro, poi a 120 euro ed,
infine, in ottobre a 70 euro. Nulla si conosce in merito ai parametri o agli studi che hanno portato il Ministero
delle Comunicazioni a fissare l'ammontare del contributo. Il Movimento Difesa del Cittadino reputa opportuno
che, prima di essere definitivamente approvato, il Parlamento e le competenti commissioni facciano piena luce sui
meccanismi di quantificazione ed erogazione del contributo statale per l'acquisto del decoder per il digitale
terrestre, onde evitare gravi speculazioni a vantaggio di alcune imprese ed ai danni delle casse dello Stato e delle
tasche dei cittadini, chiamati anche quest'anno ad ulteriori sacrifici. Sarebbe opportuno che chi di dovere
verificasse anche le partecipazioni nelle società di produzione dei decoder, onde garantire che non sussistano
conflitti di interesse cui, purtroppo, siamo da tempo abituati.

V) Lo spegnimento della televisione analogica del 31.12.2006 e le conseguenze della imposizione
della tecnologia DTT sulla generalità delle famiglie Italiane.

La strana fretta del legislatore nel concretizzare la rivoluzione televisiva digitale terrestre ha posto il 31 dicembre
2006 come data di spegnimento della televisione analogica. In un anno e solo grazie al più che generoso contributo
statale sono stati venduti o per meglio dire regalati circa 800.000 decoder. Le famiglie italiane sono 21.503.088,
ciascuna delle quali possiede in media almeno 2 televisori. Oltre ad essere ben lontani dalla diffusione capillare
del DTT, si sottolinea che le predette famiglie dovrebbero spendere circa tre miliardi di euro per applicare il
decoder ad una sola tv, mentre se volessero utilizzare entrambi gli apparecchi dovrebbero spendete altri tre
miliardi di euro per acquistare il secondo decoder, secondo la regola tecnica sempre taciuta per cui ciascun
televisore necessita del proprio decoder.
Ai detti costi si aggiungono i gravi problemi derivanti dalla inutilizzabilità da un giorno all'altro di milioni di
apparecchi televisivi non dotati di decoder che, pertanto, saranno letteralmente buttati nella spazzatura.

VI) Disamina delle principali problematiche e dei switching costs a carico dei consumatori per l'
installazione e la fruizione di impianti per la Televisione Digitale terrestre.

Oltre alla confusione ingeneratasi tra i consumatori a causa di una campagna pubblicitaria forse troppo
semplicistica ed affrettata, il vero problema per la diffusione effettiva della tecnologia digitale terrestre resta la
necessità per molti utenti di sobbarcarsi modifiche dell'antenna a proprie spese. Come sottolineato dal settimanale
Focus del Febbraio 2004 "non più del 10% di tutte le antenne d'Italia" sarebbe adatto al digitale senza modifiche.
La caratteristica delle trasmissioni in digitale è che o il segnale è sufficiente e dunque la trasmissione si vede,
oppure, se carente, il neo - telespettatore digitale non vedrà nulla.
Ma cosa sta accadendo nel frattempo alle circa 800 mila famiglie che hanno in casa un decoder per la ricezione del
segnale televisivo digitale terrestre?
Una prima risposta a questa domanda l'hanno data le centinaia di segnalazioni pervenute al numero verde
predisposto dal Movimento Difesa del Cittadino nell'ambito della campagna Sos Decoder.
Dalla disamina dei reclami si è potuto riscontrare che problematiche derivanti dalla conversione dell'analogico al
digitale si possono suddividere in 2 casistiche fondamentali: impianti singoli monofamiliari; impianti condominiali
centralizzati.

VII.I ) Impianti TV singoli monofamiliari.

Il primo e più grave problema riscontrato nella generalità dei consumatori è stata la difficoltà di installazione del
decoder con gli altri apparati a causa della complicata manovra di collegamento con vari apparecchi già connessi
alla TV (DVD, decoder satellitare, videoregistratore, consolle per videogames ecc.).
Dopo essere riusciti nel collegamento, molti cittadini hanno segnalato difficoltà nella sintonizzazione anche
automatica. Accade poi che, pur installando correttamente il ricevitore, le immagini non si vedano bene (a
quadratoni) o che al posto dell'audio si sentano sibili.
In tutti questi casi il consumatore è costretto a chiamare un tecnico antennista che pone in essere una serie di
interventi tipici quali:
1. orientazione o sostituzione dell'antenna;
2. aggiunta e accoppiamento di antenne in parallelo;
3. spostamento dell'antenna di qualche metro;
4. aggiunta del modulo amplificatore;
5. ritaratura del modulo da 5,5 MHZ a 8 MHZ;
6. aggiunta di trappole e filtri sulle testate per permettere la contemporanea ricezione dei canali analogici e
digitali;
7. aggiunta di preamplificatori di testata o di amplificatori con controllo automatico di guadagno per le zone in
cui il segnale è fluttuante.
Il costo dei suddetti interventi varia a seconda delle necessità a partire dalla sola manodopera per la installazione
del decoder che si aggira intorno ai 70-100 euro comprensivi di diritto di chiamata sino ai 500 euro ed oltre per le
ulteriori operazioni.

VII.II) Impianti TV centralizzati plurifamiliari

In molti edifici, soprattutto nei centri urbani, l'impianto di ricezione del segnale televisivo è centralizzato e
condominiale, cioè pro quota appartenente a tutti i membri del condominio.
E' ormai acclarato che la stragrande maggioranza degli impianti centralizzati necessiterà di interventi vista la
diversa direzione dei segnali digitali rispetto ai canali analogici esistenti.
Oltre alla necessità di autorizzare la detta innovazione sul bene comune da parte di non sempre disponibili
assemblee, i problemi che si sono riscontrati sono simili a quelli per gli impianti singoli.
La principale causa della mancata visione delle trasmissioni televisive digitali è la carente schermatura dei cavi che
portano il segnale dall'antenna ai singoli appartamenti; la conformazione della rete distributiva lineare e non
stellare; la mancata schermatura dei partitori che distribuiscono il segnale nelle diverse unità immobiliari. Anche
in questi casi il costo dell'intervento può essere minimo, cioè solo della manodopera per la ritaratura dell'antenna,
ma può essere anche considerevole laddove si renda necessario il rifacimento totale dell'impianto.

VII.III) I costi telefonici della " piena interattività" e gli interrogativi sulle modalità di
fatturazione.

Tra gli switching costs che gli utenti dovranno sopportare per la fruizione del DTT vi saranno naturalmente anche
quelli legati alla cosiddetta interattività, intesa quale possibilità di interagire con i programmi attraverso il
cosiddetto canale di ritorno. Come più volte denunciato dal Movimento l'ingannevolezza dei messaggi pubblicitari
sul DTT si rinviene soprattutto laddove al fine di non intimorire le famiglie si omette di chiarire che il decoder per
essere pienamente interattivo deve collegarsi alla rete telefonica come qualsiasi computer dotato di modem.
L'Antitrust ha confermato tale profilo di ingannevolezza nel citato provvedimento n. 13678 del 14.10.04.
L'interattività attuata attraverso il cosiddetto "canale di ritorno" del decoder non sarà gratuita, bensì soggetta alle
ordinarie tariffazioni di chiamata telefonica esistenti sul mercato, ed il consumatore dovrà necessariamente
attivarlo allorquando il telespettatore debba esprimere un voto o effettuare una transazione.
Si ignora ancor oggi in che modo tali costi saranno fatturati in bolletta, visto il preciso divieto fissato dalla Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni di fornire prodotti e servizi per il tramite dell'addebito all'utente del traffico
indirizzato a numerazioni internet. .

VIII CONCLUSIONI

In mancanza di approfondimenti e modifiche in sede politica e legislativa, la vicenda del digitale terrestre rischia di
diventare uno dei più clamorosi casi di asservimento dell'interesse pubblico all'evoluzione tecnologica a ben più
discutibili interessi privati di poche società operanti nel settore delle comunicazioni televisive.

Gli errori sono iniziati già sotto il Governo Amato, che aveva stabilito il 2006 come data di passaggio definitivo
dalla TV analogica a quella digitale terrestre. Questa improvvida determinazione è stata utilmente assecondata
dall'attuale Esecutivo per salvaguardare di fatto il futuro core businnes della sola Mediaset, impegnata da tempo in
massicci investimenti sugli sviluppi commerciali del digitale, a differenza della RAI. Si propone in proposito un
rinvio al 2010 per l'effettivo spegnimento della TV analogica.

Gli utenti sono stati e vengono fortemente penalizzati dalle politiche commerciali riguardanti i decoder per il DTT,
sia attraverso messaggi dichiarati ingannevoli dall'Autorità Antitrust, sia dall'effettivo esborso che devono
affrontare laddove decidano di passare alla nuova tecnologia, sia infine, dall'offerta di programmi sostanzialmente
ripetitiva e per nulla innovativa rispetto alla attuale TV analogica ed ancora enormemente inferiore alla varietà di
quella satellitare.

Molte comunità ed intere province restano scoperte dal segnale televisivo digitale terrestre e rischiano di essere
completamente oscurate dalle trasmissioni televisive in DTT.

C'è uno sperpero di denaro pubblico anche nel finanziamento dell'acquisto dei decoder; queste risorse potrebbero
più utilmente essere indirizzate verso tecnologie più mature e più necessarie all'avanzamento economico e
socioculturale del nostro Paese: anzitutto la banda larga, ancora assente in molta parte del territorio.

Altrettanto inaccettabile è la penalizzazione della radio digitale, che invece potrebbe essere molto più utilmente
sostenuta a vantaggio di tutta la collettività .

Ben poco credibili risultano le affermazioni circa paventati servizi interattivi di T-Governement al servizio dei
telespettatori visto che si concretizzerebbero in un qualcosa molto simile all'attuale televideo.
Tutto ciò che si pensa di fare dal 2006 in poi in tema di servizi di informazione attraverso il segnale digitale
terrestre lo si fa oggi meglio, più rapidamente, con maggiore scelta e minor spesa tramite internet.
Il vero obiettivo delle società private che stanno sostenendo la diffusione del DTT con milioni di euro di spot ed
inserzioni pubblicitarie, ben lungi dall'essere quello di migliorare le condizioni di vita dei cittadini, è quello di fare
del set top box digitale la vera e propria cassa attraverso la quale le famiglie, inserendo smart card prepagate
acquistino non solo programmi tramite il cosiddetto pay per view (vedasi le paventate partite di calcio a 4 euro che
sta studiando il gruppo Mediaset), ma anche beni e servizi come quelli pubblicizzati nelle telepromozioni (vedasi
ad esempio le televendite di Mediashopping in onda sempre più spesso sulle reti Mediaset).
In ultimo la circostanza che dal 1° gennaio 2001 ben più di 21.503.088 televisioni, se privi di decoder per la
ricezione del DTT, dovranno essere buttati ingenera il rischio di una problematica ambientale relativa allo
smaltimento senza procedenti nella storia italiana.

Per questi motivi il Movimento, conferma di non essere contrario alla diffusione della tecnologia radiotelevisiva
digitale terrestre in Italia, ma ha deciso di avviare una forte campagna di dissenso contro l'attuale gestione del
passaggio e avverso lo stanziamento degli annunciati 110 milioni di euro per il 2005: è davvero grottesco che in
una Finanziaria che non trova i soldi per nulla, si mettano a disposizione del digitale terrestre (o per meglio dire
dei produttori, distributori e venditori di decoder, nonché dei gruppi televisivi interessati al pay per view) queste
somme ingenti e di fatto a fondo perduto.

                                            APPENDICE NORMATIVA

1) Cenni sulle principali norme in materia di Digitale Terrestre.

Le prime norme in materia di digitale terrestre risalgono al 2001 con il Decreto Legge 23 gennaio 2001, n. 5,
recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e
digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi" convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66. Il Decreto del Ministero delle comunicazioni del 24 luglio 2001, ha definito per la prima volta il
"Programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale
su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda", ed è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 7 agosto 2001. Successivamente, la
Deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, ha
statuito il regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale.
Con l'art. 41, comma 7, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, si è disciplinata la sperimentazione di trasmissioni
televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo
nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato.
Due Decreti del Ministero della Comunicazioni e dell'Economia, datati 24.12.03 e 30.12.03, hanno definito le
procedure per l'attribuzione del Contributo per la televisione digitale terrestre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 il ed Contributo per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad
internet ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2) Il rinvio alle Camere del Disegno di Legge Gasparri del 02.12.03 da parte del Presidente della
Repubblica. Principali dubbi di incostituzionalità.

   Il 15 Dicembre del 2003 il Presidente della Repubblica rifiutava di promulgare in legge il D.dl Gasparri,
definitivamente approvato dal senato il 2 Dicembre 2003, rinviandolo alle Camere. L'art. 25 della norma
disciplinava l'attuazione del Digitale terrestre.
In proposito il Presidente Ciampi sottolineava che "dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 466/2002 - i cui
contenuti essenziali sono stati richiamati dai Presidenti della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nelle audizioni rese alle Commissioni riunite VII e IX della
Camera dei Deputati il 10 settembre 2003 - discende, pertanto, che, per poter considerare maturate le condizioni
del diverso futuro assetto derivante dall'espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre e, quindi, per
poter giudicare superabile il limite temporale fissato nel dispositivo, deve necessariamente ricorrere la condizione
che sia intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo derivante da tale espansione.
Sul punto ritengo di dover formulare alcune osservazioni in merito alla compatibilità di talune disposizioni della
legge in esame con la sentenza n. 466/2002 della Corte Costituzionale.
Una prima osservazione riguarda il termine massimo assegnato all'Autorità per effettuare detto esame: "entro i
dodici mesi successivi al 31 dicembre 2003" (articolo 25, terzo comma). Questo lasso di tempo - molto ampio
rispetto alle presumibili occorrenze della verifica - si traduce, di fatto, in una proroga del termine finale indicato
dalla Corte Costituzionale.
Una seconda osservazione concerne i poteri riconosciuti alla Autorità: questa, entro i trenta giorni successivi al
completamento dell'accertamento, invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari,
"nella quale verifica se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel
settore televisivo ed eventualmente formula proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento
dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi" (articolo 25, terzo comma). Ne
deriva che, se l'Autorità dovesse accertare, entro il termine assegnatole, che le suesposte condizioni
(raggiungimento della prestabilita quota di popolazione da parte delle nuove reti digitali terrestri; presenza sul
mercato di decoder a prezzi accessibili; effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli
diffusi dalle reti analogiche) non si sono verificate, non si avrebbe alcuna conseguenza certa..
La legge, infatti, non fornisce indicazioni in ordine al tipo e agli effetti dei provvedimenti che dovrebbero seguire
all'eventuale esito negativo dell'accertamento.
Si consideri, inoltre, che il paragrafo 11, penultimo capoverso, delle considerazioni in diritto della sentenza n. 466,
recita: "D'altro canto, la data del 31 dicembre 2003 offre margini temporali all'intervento del legislatore per
determinare le modalità della definitiva cessazione del regime transitorio di cui al comma 7 dell'articolo 3 della
legge n. 249 del 1997". Ne consegue che il 1° gennaio 2004 può essere considerato come il dies a quo non di un
nuovo regime transitorio, ma dell'attuazione delle predette modalità di cessazione del regime medesimo, che
devono essere determinate dal Parlamento entro il 31 dicembre 2003. Si rende, inoltre, necessario indicare il dies
ad quem e, cioè, il termine di tale fase di attuazione.
Tutto ciò detto in relazione alla compatibilità delle succitate disposizioni della legge in esame con la sentenza n.
466 del 20 novembre 2002, non posso esimermi dal richiamare l'attenzione del Parlamento su altre parti della
legge che - per quanto attiene al rispetto del pluralismo dell'informazione - appaiono non in linea con la
giurisprudenza della Corte Costituzionale

3) Il "nuovo" Disegno di Legge Gasparri, approvato definitivamente dal Senato il 30.04.04.

   Il D.dl Senato 2175-B/bis rubricato: "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonchè delega al Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione" ha cercato in qualche modo di colmare le lacune di costituzionalità del provvedimento. In
particolare il rinnovato Art. 25 (Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica
digitale) così recita:
1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo sono rese attive, dal 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con
un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali.
2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di
blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura
del territorio nazionale che raggiunga:
a) dal 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;
b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta
dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare contestualmente, anche tenendo conto delle
tendenze in atto nel mercato:
a) la quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali terrestri che non deve comunque essere inferiore al 50
per cento;
b) la presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili;
c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.
4. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma 3, l'Autorità invia una relazione al
Governo e alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
nella quale dà conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorità accerti che non si siano verificate le predette
condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
La norma ha già suscitato non poche polemiche tra le varie forze politiche e, ad avviso della scrivente Associazione,
i rilievi di incostituzionalità sollevati dal Capo dello Stato non sono stati superati dalle modifiche apportate.
In ogni caso, si è rilevato che le azioni di mercato seguite alla attuazione della legge sul digitale terrestre stanno
facendo emergere alcune gravi carenze nei confronti degli utenti.
Puoi anche leggere