CIVILE E COMMERCIALE IN ITALIA - ottobre 2013
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Gruppo di analisi sulla giustizia Coordinatore Carlo Mosca MISURE DI RIFORMA DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA CIVILE E COMMERCIALE IN ITALIA ottobre 2013
Il gruppo di lavoro “Giustizia” è stato creato nel giugno 2013 con l’incarico di elaborare solu-‐ zioni per rendere efficiente la risposta pubblica alla domanda di giustizia in Italia. Coordinato da Carlo Mosca (Treviso), membro della direzione nazionale di FARE, il gruppo di lavoro è composto da: Marco Beltrami (Genova), Fabrizio Buillet (Aosta), Francesco G. Capitani (Fermo), Nicola Capozzoli (Roma), Francesco Chiarappa (Bari), Leonardo D’Urso (Roma), Ales-‐ sandro Da Re (Pordenone), Luciano Faga (Roma), Laura Francesconi (Roma), Nicola Gargano (Ba-‐ ri), Corinna Marzi (Roma), Federico Mazzi (Perugia), Francesco Mingiardi (Roma), Antonio Na-‐ scimben (Treviso), Angelo Raffaele Pelillo (Teramo), Massimiliano Sammarco (Roma), Angelo Santi (Perugia), Alberto Saravalle (Milano), Fabrizio Sbardella (Gallarate), Pasquale Tarricone (Benevento), Alberto Tedoldi (Milano). Il gruppo ha ripartito i propri lavori in quattro sottogruppi: il primo, sul sistema di giustizia civile e commerciale; il secondo, sulla giustizia penale e penitenziaria; il terzo sulla giustizia am-‐ ministrativa; il quarto su quella tributaria. Il primo sottogruppo (coord. Carlo Mosca) ha elaborato il presente documento, licenziato all’unanimità il 14 settembre 2013 ed approvato dalla Direzione Nazionale di FARE il successivo 27 ottobre. Hanno dato il loro contributo Francesco G. Capitani, Nicola Capozzoli, Francesco Chia-‐ rappa, Leonardo D’Urso, Luciano Faga, Nicola Gargano, Corinna Marzi, Federico Mazzi, Francesco Mingiardi, Angelo Raffaele Pelillo, Angelo Santi, Fabrizio Sbardella, Pasquale Tarricone e Alberto Tedoldi. Il presente documento vuole essere una sintesi ragionata dei maggiori problemi rilevati nel settore e delle relative misure utili al loro superamento nell’intento di creare un sistema più mo-‐ derno e client-‐oriented; esso è destinato così ad essere completato da analisi dettagliate e puntuali che il lettore potrà rinvenire sul sito web ufficiale di FARE PER FERMARE IL DECLINO, alla sezio-‐ ne “Gruppo Giustizia”. Al fine di porre il lettore in condizione di valutare eventuali conflitti di interesse, corre oppor-‐ tuno avvertire che alcuni componenti del gruppo hanno interessi proprietari e gestionali in orga-‐ nismi privati di mediazione (C. Mosca, QUADRA; L. D’Urso, ADR CENTER, A. Santi e P Tarricone, RESOLUTIA). Detti componenti sono peraltro fra i primi ad aver operato nel settore in Italia e ri-‐ conosciuti come esperti. Si è ritenuto, quindi, anche alla luce del loro espresso impegno a fornire un contributo spassionato all’analisi, che lo stesso fosse fondamentale per una migliore compren-‐ sione del fenomeno. Gruppo Giustizia FARE, Misure per la giustizia civile e commerciale (sett. 2013) -‐ pagina 2 di 22
Gruppo Giustizia FARE, Misure per la giustizia civile e commerciale (sett. 2013) -‐ pagina 3 di 22
Sommario Sommario .............................................................................................................................. 4 Le ragioni dell’inefficienza del sistema pubblico italiano di giustizia civile e commerciale ...................................................................................... 6 Inadeguata progettazione del sistema ................................................................ 7 Generale inefficienza dell’organizzazione del servizio ................................ 9 Inadeguata strutturazione del generale sistema di gestione dei conflitti ........................................................................................................................... 10 Misure per una riforma sostenibile del sistema di giustizia civile italiano ................................................................................................................................. 12 In generale .................................................................................................................... 12 Il procedimento (di merito) avanti al giudice ............................................... 13 Centralità della decisione di primo grado ....................................................... 15 Smaltimento dell’arretrato .................................................................................... 16 Esecuzione .................................................................................................................... 16 Organizzazione dei servizi giudiziari ................................................................ 17 Altri addetti alla giustizia ....................................................................................... 18 ADR ....................................................................................................................................... 20 Mediazione ................................................................................................................... 20 Arbitrato ........................................................................................................................ 21 Gruppo Giustizia FARE, Misure per la giustizia civile e commerciale (sett. 2013) -‐ pagina 4 di 22
Abbreviazioni Rapporto CEPEJ 2012: The European Commission for for the Efficiency of Justice, Evaluation Re-‐ port on European Judicial Systems, 2012 (rinvenibile in http://www. coe.int/t/dghl/cooperation /cepej/evaluation) Rapporto WB 2013: The World Bank, Doing Business 2013 (rinvenibile in http://www.doingbusiness.org) Gruppo Giustizia FARE, Misure per la giustizia civile e commerciale (sett. 2013) -‐ pagina 5 di 22
Le ragioni dell’inefficienza del sistema pubblico italiano di giustizia civile e commerciale 1. Il sistema giudiziario civile italiano (destinato sin dalla riforma del 1942 a gestire indifferenziatamente sia le cause in senso stretto ‘civili’ che quelle ‘commerciali’) è notoriamente assai poco efficiente perché la rispo-‐ sta alle esigenze degli utenti – a dispetto delle non trascurabili risorse im-‐ piegate1 -‐ è in genere eccessivamente lenta ed onerosa2, non specialistica, caratterizzata da eccessivo formalismo, nonché poco prevedibile. 2. Tutto ciò, oltre a determinare performances decisamente non in li-‐ nea con quelle di altri Paesi, favorisce la ricorrenza di vere e proprie pa-‐ tologie, come comportamenti profittatori delle parti inadempienti ai con-‐ tratti o tenute ad un risarcimento ed impedisce la celere definizione del contenzioso. Nel settore commerciale, ciò si traduce in ultima istanza in un fattore che ostacola gli affari e disincentiva gli investimenti (in partico-‐ lare dall’estero) contribuendo così al declino generale del nostro Paese. 3. Da decenni si cerca di migliorare l’efficienza del sistema giudiziario civile italiano, in genere con interventi sulle norme di procedura e/o su quelle organizzative. Ogni tentativo si è rivelato sostanzialmente vano; le 1 Il Rapporto CEPEJ 2012 riporta che l’Italia destina annualmente ai tribunali (escludendo l’at-‐ tività delle procure ed il sistema di gratuito patrocinio, che ha maggior rilevanza per il settore pe-‐ nale ma può riguardare naturalmente anche quello civile) poco più di 3 miliardi di euro (3.051.375.987), il che la colloca, per fare una comparazione, ben al di sotto della spesa tedesca ma in linea con quella francese (un raffronto dei dati non è possibile perché questi due paesi hanno fornito il budget complessivo comprendente anche il versante penale). La spesa italiana per abi-‐ tante risulta al proposito così pari a €50,3 contro una media (rilevata fra i Paesi che han fornito tale dato disaggregato) di €37. 2 Nel 2011 la ‘giacenza’ media di un procedimento civile avanti al tribunale ordinario è risultata essere 470 giorni, in appello 1.060, in cassazione 1.105. La situazione risulta più o meno stabile Il Rapporto WB 2013 colloca l’Italia al 160° posto (su 185 Paesi presi in esame) nella classifica Enforcing Contracts, dedicata a tempi, costi e passaggi richiesti per ottenere soddisfazione in caso di violazione ad obblighi contrattuali2. Identica posizione ricopriva l’Italia anche nel Rapporto 2012. Gruppo Giustizia FARE, Misure per la giustizia civile e commerciale (sett. 2013) -‐ pagina 6 di 22
cause di tale stato di fatto, invero, sono molteplici ma possono essere rias-‐ sunte nelle seguenti tre: i. inadeguata progettazione del sistema; ii. generale inefficienza dell’organizzazione del servizio; iii. inadeguata strutturazione del generale siste-‐ ma di gestione dei conflitti. 4. Un progetto di riforma deve tener conto, in modo integrato di tutti i citati ordini di problema. Inadeguata progettazione del sistema 5. La struttura-‐base dell’attuale sistema italiano di giustizia civile (che comprende, come detto, anche il settore commerciale) risale alla pri-‐ ma metà del secolo scorso e riflette sostanzialmente la società dell’epoca, presentando oggi – nonostante le modifiche via via apportate negli anni – una significativa distanza rispetto alle esigenze di una vita ed un’econo-‐ mia caratterizzate, rispetto al passato, dal rapporti più rapidamente mu-‐ tevoli e complessi. Ad esempio, viene privilegiata la scrupolosa tutela dei diritti della parti di poter presentare compiutamente il loro caso, a scapito della velocità con la quale un caso viene gestito; come pure viene privile-‐ giato l’aspetto formale a scapito di quello sostanziale. Il tribunale è strutturato per dare una risposta generalista ai problemi conflittuali e le corti specializzate in materie particolari sono ancora una percentuale non significativa3. 3 La situazione nel 2010 (Rapporto CEPEJ 2012, p. 98 ss.) dà conto di 87 tribunali di prima istanza specializzati contro 1231 generalisti (il 6,6%). Per fare alcuni raffronti, in Germania tale percentuale è pari al 24,8, in Spagna al 39, in Francia al 59,9. La revisione della geografia delle sedi giudiziarie (l. 148/2011) entrata in vigore nel settembre 2013 ha portato il numero dei tribunali da 166 a 135: di ciò beneficerà la percentuale suindicata. Difficoltà incontra invece la creazione di Gruppo Giustizia FARE, Misure per la giustizia civile e commerciale (sett. 2013) -‐ pagina 7 di 22
6. In secondo luogo, il percorso per arrivare ad una decisione finale è ancora sostanzialmente basato su di un modello ‘primo grado/appel-‐ lo/cassazione’ che moltiplica i possibili esiti, allunga i tempi e aumenta le incertezze (l’appello, di fatto, è la fase che mostra più criticità in termini di ‘ingolfamento’ (nel periodo luglio 2010 -‐ giugno 2011, la durata media è aumentata rispetto a quello precedente da 947 a 1.033 gg. (+9%) ed in quello 2011-‐12 si è registrata una conferma del dato (1.051 gg). Media-‐ mente l’appello riforma la decisione di primo grado solo nel 30% circa dei casi). In cassazione, poi, la durata media del procedimento nel 2011 è 36,7 mesi, contro i 35,4 del 2010. Anche qui, solo nel 35% dei casi il ricorso trova accoglimento4. 7. In terzo luogo, il basso costo di accesso ai servizi giudiziari (in rela-‐ zione ai relativi costi)5, il costo generale apparentemente basso dell’acces-‐ so alla giustizia6, unitamente alla costituzionalizzazione generalizzata del diritto di azione (art. 24 Cost.), ha comportato un carico che il sistema non riesce a smaltire, determinando un costante arretrato. sessioni specializzate (v. l’eliminazione dal d.l. 69/2013 della previsione relativa alla concentra-‐ zione dei tribunali destinati a gestire controversie interessanti società straniere). 4 Fonte Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia (v. http://webstat.giusti-‐ zia.it/AreaPubblica/numerigiustizia.aspx). 5 Se come riportato alla nota 1 sopra, il budget annualmente stanziato è pari a circa 3 miliardi di euro, solo il 10,7% (€326.163.179) contro una media del 28,3%, è recuperato dall’introito di diritti pagati dalle parti (Rapporto CEPEJ 2012, p. 77). Il corollario è che quindi il costo del funzio-‐ namento dei tribunali grava non tanto sulle parti che ne richiedono i servizi, quanto invece sulla generalità dei cittadini. 6 Se, come sopra riportato, il costo totale della procedura presa a parametro per le classifiche della Banca Mondiale (Rapporto WB 2013), ammonta al 29,9% del valore del credito azionato, solo il 2,9% attiene al costo giudiziario per il merito ed il 5,2% al costo giudiziario per l’esecuzione. Il resto va a soddisfare la parcella dell’avvocato che assiste (necessariamente) la parte procedente. Il costo giudiziale per il merito è fra i più bassi in Europa: per fare alcuni paragoni, in Francia am-‐ monta al 2,7%; in Svezia al 3.1%, in Danimarca, al 3,3%; nel Regno Unito al 3,7%; in Austria al 4,1%; in Spagna, al 4,5%; in Belgio, al 4,7%; in Repubblica Ceca, al 4,9%; in Polonia, al 5%; in Ger-‐ mania, al 5,4%, in Svizzera, al 9,1%. Gruppo Giustizia FARE, Misure per la giustizia civile e commerciale (sett. 2013) -‐ pagina 8 di 22
8. Un sistema che può reggersi spesso sul solo fair play da parte degli utenti, molti dei quali invece spesso legittimamente utilizzano le ineffi-‐ cienze e la mancanza di effettive sanzioni contro comportamenti impro-‐ pri, a proprio vantaggio ma con danno per gli altri e per il livello di effi-‐ cienza generale (tipico il caso del debitore che conta sui tempi lunghi del processo per rinviare ad infinitum di dover far fronte ai suoi impegni, senza dover poi ‘pagar dazio’, vuoi in termini di interessi di mora che di rimborso delle spese giudiziali sopportate dal creditore). Generale inefficienza dell’organizzazione del servizio 9. Anche l’organizzazione del “servizio-‐giustizia” statale risente del peso del tempo. I tribunali, come enti erogatori di tale servizio con la loro articolazione di giudici e personale ausiliario (tutti pubblici dipendenti) sono ancora organizzati secondo un modello ottocentesco chiaramente ispirato ad una concezione in cui il servizio è finalizzato non tanto al clien-‐ te, quanto al mero dispiegamento della potestà giurisdizionale dello Stato ed alle esigenze del personale. Ciò comporta, ad esempio, che l’ufficio giu-‐ diziario non usufruisce di un management professionale, non vi è prati-‐ camente attenzione alla customer satisfaction7, la qualità e la quantità del servizio reso è determinato principalmente da esigenze organizzative e budgets interni. La dirigenza è retribuita in modo indifferente ai risultati di gestione. Qualsiasi tentativo di riforma si è scontrato, così, con forti ri-‐ gidità istituzionali e culturali interne, tali da soffocare qualsiasi prospetta-‐ zione di un nuovo modello organizzativo fondato su responsabilità, flessi-‐ bilità organizzative e orientamento al risultato. 10. Le criticità di cui sopra, inoltre, sono ulteriormente accentuate dal-‐ l’incapacità di dare coerente e tempestiva attuazione agli interventi legi-‐ 7 V. Rapporto CEPEJ 2012, p. 93 ss. che riporta solo occasionali rilevazioni, come quelle fatte a Torino e Catania nel 2011. Gruppo Giustizia FARE, Misure per la giustizia civile e commerciale (sett. 2013) -‐ pagina 9 di 22
slativi in materia di informatizzazione degli uffici giudiziari e, in generale, della procedura contenziosa. Manca un portale unico e le prassi e gli ac-‐ cessi ai singoli uffici giudiziari non sono omogenei8. 11. Da ultimo va considerato il problema dell’arretrato. Se la ‘produtti-‐ vità’ in termini di gestione delle cause in entrata resiste sulla linea di gal-‐ leggiamento, il sistema mostra di non riuscire a ‘smaltire’ l’arretrato che resta stabile intorno a ragguardevole cifra di 1,2 / 1,3 milioni di cause9. Inadeguata strutturazione del generale sistema di gestione dei conflitti 12. Il sistema italiano di giustizia civile adotta una visione ormai supe-‐ rata di gestione delle controversie civili e commerciali e, più in generale, della situazione conflittuale che le determina. Il ricorso al giudice statale è considerato sostanzialmente ancora come il rimedio ‘principe’ con conse-‐ guente sotto-‐valorizzazione di tutto l’apparato di metodi alternativi che sono esperibili, spesso per via privata (c.d. ADR, Alternative Dispute Reso-‐ lution). Alcuni utenti riescono ad utilizzare tali ADR (ad esempio l’arbitra-‐ to, la mediazione, le varie forme di expertise o negoziato), ma si tratta di soggetti in genere sofisticati o bene assistiti, mentre la maggior parte non è neppure consapevole delle possibilità offerte o è ostacolata nell’acceder-‐ vi. 13. Per quanto riguarda la mediazione (un procedimento in cui un terzo neutrale aiuta le parti ad affrontare una situazione conflittuale che le contrappone, senza aver poteri decisori al riguardo come invece ha il giudice) vi sono varie teorie su come debba espletarsi tale genere di aiuto, 8 Il rapporto CEPEJ 2012, p. 34 evidenzia come il livello di investimenti in tecnologia informati-‐ ca in Italia sia sotto la media. 9 Nel 2011 risulta siano state iscritte a ruolo (tribunali civili – cognizione ordinaria) 389.390 nuove cause, definite 452.658; quelle pendenti a fine anno erano 1.267.779. L’ano prima, queste ultime erano 1.335.318; nel 2009, 1.371.398; nel 2008, 1.364.454; nel 2007, 1.379.361, … (fonte: http://webstat.giustizia.it/AreaPubblica/numerigiustizia.aspx). Gruppo Giustizia FARE, Misure per la giustizia civile e commerciale (sett. 2013) -‐ pagina 10 di 22
in genere misurato sul livello di ‘direttività’ adottato dal mediatore sia con riguardo alla procedura di mediazione che alle possibili soluzioni al con-‐ flitto. Il legislatore italiano ha adottato una disciplina della mediazione di recente (d. lgsl. 28/2010) nel dichiarato tentativo di deflazionare il carico del contenzioso civile e commerciale10; ne ha previsto, in particolare, il ri-‐ corso obbligatorio in una limitata serie di cause, stabilendo un sistema premiale per le intese raggiunte in sede di mediazione (in particolare be-‐ nefits fiscali e concessione della qualifica di titolo esecutivo). Il mercato dell’offerta di servizi di mediazione è stato regolamentato, prevedendo che solo taluni soggetti accreditati (non persone fisiche) possano offrire al pubblico i servizi di mediazione (concreta poi posti in essere da persone fisiche a tal fine formate). La creazione di tale nuovo mercato ha fatto re-‐ gistrare un boom di nuovi operatori sia sul piano dell’offerta di servizi di mediazione che di relativo training. In molti casi, il livello qualitativo è stato assai carente ed i presidi ideati per garantirne l’accettabilità (verifi-‐ che ministeriali, soddisfacimento di taluni parametri e titoli per l’accredi-‐ tamento sia di mediatori che di organismi) si sono rivelati del tutto ineffi-‐ caci. Nel complesso, peraltro, è stato innescato un positivo processo di dif-‐ fusione al pubblico di uno strumento prima quasi sconosciuto e sono state sviluppate interessanti esperienze da parte dei centri e dei mediatori più professionali. Nel 2013 è stata operata una revisione al meccanismo, per il rilancio della mediazione c.d. obbligatoria’, bloccata l’anno prima da una sentenza della corte costituzionale e fortemente osteggiata da buona par-‐ te del ceto forense11. Resta uno squilibrio nell’offerta a causa della posi-‐ 10 Tale atteggiamento è condiviso dai legislatori di altri Paesi, anche se non vi è evidenza che ef-‐ fettivamente il ricorso alla mediazione possa soddisfare tale obiettivo. Va tenuto presente che le motivazioni che spingono soggetti in conflitto a ricorre ad un mediatore non necessariamente coincidono con il loro desiderio di dar avvio, o por fine ad una causa giudiziaria. Il conflitto è un fenomeno un po’ più complesso … 11 C. Cost. sent. 272/2012. La riforma citata è contenuta nel d. l. 69/2013, conv. in legge 98/2013. Gruppo Giustizia FARE, Misure per la giustizia civile e commerciale (sett. 2013) -‐ pagina 11 di 22
zione di favore concessa ad organismi pubblici rispetto a scapito di quelli privati. 14. Per quanto riguarda l’arbitrato, si tratta di uno strumento cono-‐ sciuto da lungo tempo ed oggetto di una normativa che, anche grazie alle buone pratiche e degli strumenti convenzionali adottati a livello interna-‐ zionale registra da anni un trend volto al supporto più che alla regolamen-‐ tazione. Cionostante il ricorso all’arbitrato è ancora decisamente limitato e l’Italia resta fuori dal circuito dei paesi considerati arbitration friendly. 15. Altri metodi ADR mostrano di non suscitare alcun interesse nel le-‐ gislatore per le loro possibile connessioni positive per il sistema giudizia-‐ rio statale, vuoi perché estranei alla tradizione italiana (ad es. il minitrial, l’adjudication inglese nel campo delle costruzioni, …) vuoi perché lasciati all’esclusivo campo dell’iniziativa privata (es. le varie forme di arbitrato speciale, la perizia contrattuale, il negoziato assistito, ricorso ad organi-‐ smi analoghi al dispute resolution board previsto dai contratti FIDIC, …). Misure per una riforma sostenibile del sistema di giustizia civile ita-‐ liano In generale 16. L’attività dei giudici deve essere focalizzata sulle questioni che ef-‐ fettivamente meritano di esser dagli stessi (e solo da essi) risolte. Così si ottimizzano le risorse e si dà spazio allo sviluppo di forme più efficienti e specializzate di gestione del conflitto extragiudiziario. Il principio costitu-‐ zionale (art. 24 Cost.) in base al quale ognuno ha diritto di agire giudi-‐ zialmente per la tutela dei propri diritti (o interessi legittimi) deve essere, a tal fine, integrato dai seguenti – Gruppo Giustizia FARE, Misure per la giustizia civile e commerciale (sett. 2013) -‐ pagina 12 di 22
a. l’ordinamento favorisce la composizione delle controver-‐ sie per vie extragiudiziarie, in modo che il ricorso al giu-‐ dice divenga il rimedio residuale; b. va evitata la commistione con funzioni diverse da quella di giudicare (in particolare al giudice non debbono esse-‐ re attribuite funzioni conciliative, specie se caratterizzate da marcata direttività come nel caso dell’art. 420 c.p.c., primo comma); 17. Il processo deve essere il più possibile veloce, badare alla sostanza più che alla forma e per quanto possibile dematerializzato. Così: a. tutte le comunicazioni scritte (inclusa la produzione di atti e documenti) fra uffici e parti, e fra queste ultime o loro difensori (incluso l’atto introduttivo, laddove possi-‐ bile12) dovrebbero avvenire esclusivamente per via tele-‐ matica, accedendo a portale nazionale unico, con pass-‐ words d’ingresso personalizzate, a tempo, e relative ad ogni singolo procedimento; b. i moderni mezzi di comunicazione video a distanza do-‐ vrebbero essere impiegati, con le dovute cautele, anche per l’assunzione delle testimonianze o le deposizioni ora-‐ li di parte. Il procedimento (di merito) avanti al giudice 18. Il giudizio ordinario di cognizione in primo grado deve essere senz’altro semplificato e velocizzato. 12 Un account di posta certificata potrebbe esser attribuito a tutti i cittadini al raggiungimento della maggior età. Gruppo Giustizia FARE, Misure per la giustizia civile e commerciale (sett. 2013) -‐ pagina 13 di 22
19. Una soluzione potrebbe esser quella di generalizzare il procedi-‐ mento sommario di cognizione introdotto dalla riforma del 200913, ora applicabile solo laddove il giudice (monocratico) lo ritenga idoneo ovvero in una serie limitata di casi14; 20. Andrebbe comunque prevista un’udienza di orientamento -‐ da tenersi entro un termine relativamente breve (30 giorni?) dall’avvio della causa -‐ in cui il giudice sente personalmente le parti ed i loro difensori al fine di verificare con loro (i) l’opportunità di far esperire una MEDIAZIO-‐ NE ad un terzo mediatore; (ii) l’opportunità di ottenere un parere tecnico (vincolante o meno) da parte di terzo esperto (procedura di ACCERTA-‐ MENTO TECNICO); nonché di discutere ogni questione di (iii) giurisdizio-‐ ne e competenza (che dovrebbero esser decise, occorrendo, senza rinvia-‐ re a farlo con la decisione sul merito); e (iv) ogni altra questione prelimi-‐ nare, occorrendo; 21. Dovrebbero essere introdotte misure che sanzionano comporta-‐ menti di parte non collaborativi, se non palesemente dilatori, di abuso di diritto o patentemente fraudolenti, così: a. la procedura per sentenza in contumacia dovrebbe esse-‐ re strutturata sulla falsariga della disciplina della Versäumnisverfahren tedesca; b. andrebbe introdotto il principio di ficta confessio in base al quale la mancata risposta all’interrogatoria valga come piena ammissione dei fatti dedotti; c. la resistenza in giudizio o attivazione dello stesso (rileva-‐ ta in sentenza come ingiustificata alla luce dell’esito) do-‐ vrebbe esser sanzionata con penali e con sopportazione 13 Artt. 702-‐bis ss c.p.c. 14 D. lgsl. 150/2011 sulla c.d. ‘semplificazione’ dei riti. Gruppo Giustizia FARE, Misure per la giustizia civile e commerciale (sett. 2013) -‐ pagina 14 di 22
delle spese giudiziali e di quelle di controparte in misura decisamente maggiore di quanto oggi avviene; d. nelle cause per danni da circolazione di veicoli, non sia ammessa l’azione da parte del cessionario del relativo credito e debba esperirsi necessariamente accertamento tecnico preventivo. 22. Le urgenze (sequestri, ingiunzioni, …) possono essere gestite in conformità al sistema attuale, che non presenta criticità di rilievo, spe-‐ cialmente dopo le modifiche introdotte nel 201315, anche se -‐ a. il principio alla base del 186-‐bis c.p.c. (ordinanza di pa-‐ gamento di somme non contestate) potrebbe essere ap-‐ plicato ad una serie più allargata di casi, sulla falsariga del référé-‐provision francese16; b. dovrebbe essere disciplinata adeguatamente la procedu-‐ ra di concessione del decreto ingiuntivo “europeo” di cui al reg. 1896/2006, assicurandone la concessione a costi minimi e senza tasse o imposte e normandone il colle-‐ gamento con l’eventuale fase di merito. Centralità della decisione di primo grado 23. Appare necessario evitare che l’appello sia una fase che inevita-‐ bilmente segue quella di primo grado, con sostanziale sua duplicazione. Una soluzione potrebbe essere l’introduzione dell’appello ‘cassatorio’ (cioè ammesso solo entro i limiti preordinati, generali e estratti, non come ora – art. 348-‐bis c.p.c. -‐ sulla base di un giudizio di ammissibilità basato 15 V. art. 78, d.l. 69/2013, conv. in l. 98/2013. 16 Concessione di una provvisionale al creditore, a prescindere dall’urgenza, laddove l’obbliga-‐ zione non venga risulti “seriamente contestabile”. Gruppo Giustizia FARE, Misure per la giustizia civile e commerciale (sett. 2013) -‐ pagina 15 di 22
sul caso concreto). Potrebbe pure essere previsto un filtro rapportato al valore della causa, in modo da impedire l’appello delle decisioni rese su questioni di non rilevante entità (50.000 euro?). 24. Quanto al giudizio di cassazione, una soluzione potrebbe essere la previsione che il ricorso è da ammettersi solo per violazione di legge (eli-‐ minazione quindi del n. 5 art. 360 c.p.c.). Occorrerebbe, poi, por mano al principio costituzionale (art. 111 Cost.) in base al quale è sempre ammes-‐ so, contro qualsiasi sentenza, ricorso in cassazione per violazione di legge: tale regola dovrebbe esser eliminata o modificata al fine di ricondurre l’attività della corte alla sola sua fondamentale funzione nomofilattica. Smaltimento dell’arretrato 25. Per lo smaltimento dell’arretrato, sopra considerato – 1,2 / 1,3 milioni di cause – più che il ricorso a nuove risorse (difficilmente giustifi-‐ cabile alla luce del budget disponibile) e meccanismi a ‘tagliola’ (decaden-‐ ze, … che creerebbero inaccettabili discriminazioni rispetto alla cause più ‘fresche’) appare necessario implementare, in via generale e quanto pri-‐ ma, le misure di riforma qui proposte. Esecuzione 26. Il processo d’esecuzione è stato oggetto di recenti riforme. Convie-‐ ne attendere di verificarne l’efficacia prima di procedere ad ulteriori in-‐ terventi. Appare peraltro opportuno: a. procedere da subito ad eliminare o quanto meno forte-‐ mente limitare il privilegio previsto dell’art. 14 del d.l. 669/96 a favore della p.a. (120 gg. dalla notifica del titolo esecutivo di ‘congelamento’ dell’azione esecutiva); b. modificare l’art. 474 c.p.c., aggiungendo al novero degli atti aventi efficacia di titolo esecutivo, anche le transa-‐ Gruppo Giustizia FARE, Misure per la giustizia civile e commerciale (sett. 2013) -‐ pagina 16 di 22
zioni sottoscritte dalle parti con l’assistenza dei difenso-‐ ri, quanto alle obbligazioni pecuniarie in esse contenute, analogamente a quanto già previsto per le scritture pri-‐ vate autenticate. Organizzazione dei servizi giudiziari 27. In generale, il tribunale dovrebbe essere scomodato solo per cause di una certa rilevanza. Conseguentemente: -‐ andrebbe elevata la soglia delle cause minori (da affidarsi al giudi-‐ ce di pace) (dagli attuali €5'000 -‐ €20'000 per risarcimento danni da circolazione – a € 30'000?); -‐ le funzioni di volontaria giurisdizione dovrebbero essere affidate a giurisperiti non togati. 28. Quanto all’organizzazione del lavoro, appare opportuno che: a. la gestione di ogni ufficio giudiziario venga affidato (non ai giudici, ma) a managers, che rispondano del buon an-‐ damento, con autonomia di gestione; b. che venga implementato un sistema di monitoraggio sul-‐ la qualità del servizio, secondo standards condivisi a li-‐ vello internazionale o quanto meno europeo17; c. venga implementato un sistema di rilevazione dei dati anomali, che possono identificare settori specifici di in-‐ tervento18; 17 V. Jean-‐Paul Jean and Hélène Jorry, Report on Conducting Satisfaction Surveys of Court Users in Council of Europe Member States, CEPEJ Study no. 15. 18 V. ad es. il numero delle cause presentante nel 2010 avanti il Giudice di Pace in materia di ri-‐ sarcimento per danni da circolazione registrato in Campania: il 51,98% del dato nazionale! Il solo distretto di Napoli riceve il 52,6% delle cause di tutta Italia. Gruppo Giustizia FARE, Misure per la giustizia civile e commerciale (sett. 2013) -‐ pagina 17 di 22
d. presso ogni tribunale sia creato un “ufficio del giudice” per ogni magistrato giudicante in servizio. Tale ufficio ri-‐ ceve tutti gli atti e documenti relativi alle procedure di cui il relativo magistrato è titolare; e. abolire l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, con trasferi-‐ mento dei soggetti lì operanti presso i tribunali in fun-‐ zione di assistenti legali al giudice; f. i servizi di cancelleria e quelli attualmente appannaggio degli ufficiali giudiziari possono essere dati in outsour-‐ cing a privati, su base di gara; g. venga esaltata la competenza settoriale dei giudici, orga-‐ nizzando sezioni specializzate nelle aree di maggior ri-‐ chiesta (il Tribunale per i minorenni andrebbe abolito e creata, invece, appunto una sezione specializzata al ri-‐ guardo); h. venga riformata la progressione in carriera dei giudici sulla base della loro valutazione qualitativa; i. che gli organici dei giudici non vengano pregiudicati da incarichi ‘fuori ruolo’ (tipiche le chiamate presso il Mini-‐ stero) 29. Una versione non vincolante in lingua inglese del codice di proce-‐ dura civile dev’essere tenuta aggiornata sul sito del Ministero di giustizia. Alla stessa deve fare rinvio il sito tenuto da ogni tribunale. Altri addetti alla giustizia 30. I giudici non sono gli unici attori operanti nel sistema giustizia. 31. Già s’è detto quanto alle figure di supporto organizzativo (persona-‐ le di cancelleria, managers, ufficiali giudiziari), che ben possono fornire i Gruppo Giustizia FARE, Misure per la giustizia civile e commerciale (sett. 2013) -‐ pagina 18 di 22
loro servizio come privati incaricati di pubblico servizio. Merita soffer-‐ marsi su alcune categorie di soggetti la cui attività, per come è organizzata e resa, può influenzare l’efficienza o meno della macchina statale della giustizia. 32. Per quanto riguarda gli avvocati, il loro numero decisamente ele-‐ vato rispetto alla media19 potrebbe indurre a pensare che ciò favorisca un eccesso di domanda con ciò contribuendo alla crisi del sistema sul lato dell’offerta. In realtà, è discutibile possa essere stabilita una tale correla-‐ zione20 ed un contenimento del numero dei legali operato attraverso bar-‐ riere quantitative all’ingresso, oltre che misura illiberale e protezionistica, probabilmente risulterebbe vana. Piuttosto va tenuto presente che il mo-‐ nopolio degli avvocati per la rappresentanza degli interessi delle parti in giudizio (fatti salvi i casi minimali di liti di esiguo valore21), priva molto spesso le stesse di parola e decisione: andrebbe aumentato non tanto il numero dei casi in cui le parti possono stare in giudizio da sole (occorro-‐ no competenze tecniche per farlo), quanto piuttosto le occasione per po-‐ ter interloquire direttamente con il giudice. 33. Quanto agli esperti (CTU, commissari giudiziali, curatori, …): il ruolo degli esperti è fondamentale, soprattutto nelle sopra previste pro-‐ cedure di expertise. Già oggi, in genere, il loro apporto è qualificato e pun-‐ 19 Il Rapporto CEPEJ 2012, relativo a dati 2010, colloca l’Italia al primo posto in Europa per numero assoluto di avvocati: ben di 211.962, contro i 155.679 della Germania, i 125.208 della Spa-‐ gna, i 51.758 della Francia. Anche nel rapporto avvocati/popolazione, l’Italia è al terzo posto (dopo Grecia e Lussemburgo) con ben 349,6 avvocati ogni 100.000 abitanti (la Germania è a 190,4, La Spagna a 272,3 e la Francia a 79,6). La media, considerati i 47 sistemi oggetto d’indagine, è 127,1. Il Rapporto CEPEJ 2012 evidenzia comunque un generale aumento del numero degli avvocati in tutta Europa, in particolare nelle aree meridionali. È da considerare comunque che i dati ripor-‐ tano il numero dei soggetti abilitati ad rappresentare in giudizio i clienti, non quelli che effettiva-‐ mente lo fanno (presumibilmente minore, anche in misura rilevante). 20 Rapporto CEPEJ 2012, conclusioni 12.4 a p. 327. 21 In base all’art. 82 c.p.c. le parti possono stare in giudizio personalmente solo nelle cause avanti al giudice di pace nelle cause il cui valore non eccede € 1.100. Gruppo Giustizia FARE, Misure per la giustizia civile e commerciale (sett. 2013) -‐ pagina 19 di 22
tuale. Andrebbero comunque introdotte delle regole per (i) rendere tra-‐ sparente l’offerta del servizio e competitiva l’assegnazione dello stesso; (ii) minimizzare le disfunzioni che oggi talora si registrano (ritardi e costi eccessivi o non preventivati). ADR 34. Il ricorso a strumenti ADR da parte del legislatore, in chiave di supporto o alternativa al sistema pubblico giudiziario, è una costante non solo italiana. Particolare attenzione va posta, peraltro, al riguardo al tipo di strumento ADR utilizzato ed alle connessioni con il sistema giudiziario. Tuti gli eventuali esperimenti dovrebbero aver durata limitata ed esser soggetti ad accurato monitoraggio e valutazione dei risultati finali. 35. Una misura premiale potrebbe essere l’introduzione di incentivi fi-‐ scali relativa ai premi pagati su polizze per la tutela legale in procedure di mediazione e/o arbitrato. Mediazione 36. L’attuale disciplina della mediazione, come risultante dal d. lgsl. 28/2010 modificato nel d.l. 69/2013, da un lato attribuisce troppo valore ad elementi formali a scapito di quelli sostanziali, dall’altro non garantisce la necessaria qualità al servizio. Occorre tener presente che il ricorso alla mediazione non può esser meccanicisticamente equiparato ad un modo di evitare l’avvio o la prosecuzione di una causa e che il legislatore dovrebbe sostenerlo (in linea con la direttiva comunitaria 2008/52/CE), tenendo al minimo i vincoli alla libera iniziativa, soprattutto per i positivi effetti ge-‐ nerali che la mediazione può avere sul piano sociale. 37. In generale, pare opportuno: a. ripensare l’attuale esclusione dall’offerta di servizi di mediazione da parte di singoli mediatori; Gruppo Giustizia FARE, Misure per la giustizia civile e commerciale (sett. 2013) -‐ pagina 20 di 22
b. incentivare l’adozione di sistemi di valutazione sulle ca-‐ pacità di agire come mediatore, in linea con le migliori pratiche internazionali e comunque basati essenzialmen-‐ te su un performance-‐based assessment cioè sull’osserva-‐ zione di come il mediatore agisce in situazioni conflittua-‐ li, reali o simulate; c. sostenere per un tempo adeguato l’offerta di servizi di mediazione e relativa formazione, eliminando le attuali distorsioni concorrenziali fra soggetti pubblici e privati. 38. Come misure correttive all’attuale regime: a. prevedere che il colloquio informativo iniziale possa es-‐ ser fatto anche a distanza e con le parti separatamente, divenendo prerequisito generale (quindi per ogni tipo di causa) per l’acquisizione del ruolo di parte (quindi a ca-‐ rico del ricorrente come di ogni altra parte chiamata), con sanzioni monetarie colui che non vi ricorra.; b. liberalizzare completamente le tariffe; c. eliminare la previsione dell’obbligatoria assistenza lega-‐ le; d. incentivare il ricorso alla mediazione c.d. delegata; e. assicurare i benefici fiscali anche alle mediazioni svolte non in conformità al d. lgsl 28/2010. Arbitrato 39. Al fine di diffondere il ricorso all’arbitrato sul piano interno e di rendere competitivo il Paese come possibile sede di arbitrati internazio-‐ nale, appare opportuno: Gruppo Giustizia FARE, Misure per la giustizia civile e commerciale (sett. 2013) -‐ pagina 21 di 22
a. rafforzare la tenuta del patto arbitrale (così, validità della clausola compromissoria inserita in condizioni generali di contratto recepite in un accordo scritto fra le parti purché le stesse abbiano ne avuto conoscenza o ne avrebbero dovuto averne conoscenza usando l’ordinaria diligenza); b. autorizzare gli arbitri alla concessione di provvedimenti cautelari; c. ampliare l’area dell’arbitrabilità a tutte le questioni di na-‐ tura patrimoniale (incluse quelle derivanti da rapporti di lavoro, lavori pubblici, …); d. restringere il più possibile la possibilità di sindacato sul lodo da parte del giudice in sede di giudizio di nullità. Gruppo Giustizia FARE, Misure per la giustizia civile e commerciale (sett. 2013) -‐ pagina 22 di 22
Puoi anche leggere