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Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale

                             23.11.2016
N. 354
                             IVA sulle cessioni di cialde e
                             capsule per bevande
                             Le precisazioni della Ris. 103/E
                             Categoria: Iva
                             Sottocategoria: Aliquote applicabili

Con Risoluzione n. 103/E del 17.11.2016 l’Agenzia delle Entrate chiarisce quale debba essere la giusta
aliquota IVA da applicare alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori
automatici a capsule o cialde.

         PREMESSA La Ris. 103/E scioglie un dubbio rimasto oscuro dopo una delle tantissime
                             modifiche al DPR 633/72 la quale a decorrere dal 1° gennaio 2014, anche alle
                             somministrazioni di alimenti e bevande fornite mediante distributori automatici,
                             si applica l’aliquota agevolata del 10% prevista in generale, ai sensi del n. 121
                             della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per le
                             somministrazioni di alimenti e bevande, in luogo dell’aliquota agevolata al 4% in
                             precedenza prevista.

                             Quanto sopra per alcune situazioni particolari.

                             Vogliamo quindi, partendo dal commento alla risoluzione in parola, chiarire la
                             giusta aliquota da applicare nei casi di cessione di cialde e capsule a soggetti
                             con o senza P. IVA.

       CONTENUTO Prima di esporre in maniera tabellare le modifiche intervenute sulla norma e
                             sulle Tabelle delle aliquote allegate al DPR 633/72, ci vogliamo soffermare sul
                             concetto di erogazione di bevande tramite l’uso di cialde e capsule.

                                                                                                                 1
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Ad oggi si riscontrano due tipologie di erogazione:

                             1. l’erogazione di bevande a mezzo di preparazioni alimentari (ad
                                   esempio latte, the e caffè in polvere opportunamente miscelati con
                                   liquidi) eseguite mediante distributori automatici (è il caso ad
                                   esempio dei distributori a “gettone, moneta, chiavetta ricaricabile” le
                                   quali mediante l’inserimento dell’importo di denaro necessario
                                   erogano bevande all’utente);

                             2. l’erogazione di bevande a mezzo di preparazioni alimentari
                                   racchiuse, appunto, in cialde o capsule, le quali, acquistate in via
                                   preventiva ed inserite in appositi apparecchi predisposti erogano le
                                   medesime bevande di cui sopra (è il caso ad esempio delle piccole
                                   apparecchiature per la preparazione di bevande calde presenti sia
                                   negli uffici, che nelle aziende ma anche nelle case dei privati, trattasi
                                   della c.d. “macchinetta del caffè”).

                       Appare opportuno osservare che in ciascuno dei due casi il momento del
                       pagamento del corrispettivo a fronte dell’erogazione avviene in tempi diversi,
                       come evidenziato in tabella:

                             Caso n. 1          Corresponsione del corrispettivo per ottenere la bevanda:

                           “distributori        immediatamente prima di effettuare la selezione della

                           automatici”          bevanda medesima.

                             Caso n. 2          Corresponsione del corrispettivo per ottenere la bevanda:
                                                sottoforma di pagamento dell’ammontare per l’acquisto di
                          “macchinetta
                                                un determinato numero di cialde/capsule le quali poi a
                             del caffè”
                                                piacimento verranno utilizzate dal consumatore.

                       Quanto sopra è necessario per comprendere le modifiche introdotte dal 2014 e
                       collegate al contenuto della risoluzione in parola.

                                                                                                               2
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Tipologia di             Aliquota IVA applicabile     Aliquota IVA applicabile
                            somministrazione                  fino al 31.12.2013               dal 1.1.2014

                                                                                       Aliquota 10% - n. 121
                                                                                       della Tabella A, parte III,
                                                                                       DPR 633/72

                                                                                       Nella pratica:
                                                             Aliquota 4% - n. 38),
                         Distributori automatici                                       si passa dall’aliquota al
                                                           Tabella A, parte II, DPR
                              di cui al caso 1                                         4% all’aliquota al 10% in
                                                                       633/72
                                                                                       virtù    dell’abrogazione,
                                                                                       operata dal DL 63/2013,
                                                                                       della disposizione di cui
                                                                                       al n. 38 Tabella A, Parte
                                                                                       II.

                                                             Aliquota 4% - n. 38,
                                                           Tabella A, parte II, DPR
                                                                       633/72

                                                                Ciò grazie alle
                                                                                       In virtù dell’abrogazione
                              Distributori per               precisazioni fornite
                                                                                       del n. 38 di cui sopra,
                         erogazione di bevande              dalla Ris. 124/E/2000
                                                                                       nasce il dubbio chiarito
                              di cui al caso 2                 che equipara tali
                                                                                       ora dalla Ris. 103/E
                                                                    apparecchi ai
                                                           distributori automatici
                                                                    di cui alla riga
                                                                     precedente

                        Quanto sopra, come precisato dalla Ris. 124/E/2000:

                                 …l’aliquota al 4% può essere legittimamente applicata solo nel caso in
                                   cui l’acquirente della capsula/cialda sia l’effettivo utilizzatore della
                                   stessa e, quindi, il consumatore finale;

                                 nel caso, invece, di passaggi intermedi delle capsule o cialde, l’aliquota
                                   applicabile, in relazione alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti
                                   diversi dal consumatore finale, rimane quella propria del particolare
                                   prodotto ceduto;

                                 le cessioni delle capsule/cialde effettuate nei confronti di soggetti
                                   diversi dai consumatori finali, pertanto, non possono essere
                                   giuridicamente qualificate come “somministrazione di alimenti e

                                                                                                                     3
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bevande” atteso che il servizio di somministrazione della bevanda si
                                   concretizza solo nella fase in cui il procedimento meccanico, realizzato
                                   attraverso il distributore automatico, determina la trasformazione della
                                   cialda/capsula in una bevanda.

                                   IL CONTENUTO DELLA RISOLUZIONE 103/E DEL 17.11.2016

                        Con l’emanazione di tale documento di prassi l’Agenzia chiarisce quale la
                        giusta aliquota IVA da applicare in due casi particolari:

                                 nel caso di cessione delle cialde/capsule a soggetti titolari di partita
                                   IVA, che le acquistano e sono “consumatori finali” (cioè sono i
                                   soggetti che trasformano la cialda/capsula in bevanda);

                                 nel caso di cessioni delle cialde/capsule a soggetti privati che le
                                   acquistano in un momento successivo rispetto a quello in cui viene
                                   loro dato a noleggio o in comodato il distributore che eroga la
                                   bevanda.

                        La soluzione prospettata – secondo il contribuente l’aliquota IVA del 10%
                        spetta      in     entrambi       i    casi   all’utilizzatore   delle   capsule/cialde,
                        indipendentemente dal fatto che sia un soggetto titolare di partita IVA o un
                        soggetto privato, se l’acquisto è finalizzato ad un utilizzo personale in ambito
                        familiare o aziendale di un distributore per l’erogazione della bevanda.

                         La risposta dell’Agenzia delle Entrate

                         ciò posto, l’Agenzia confermando quanto già precisato nella
                         risoluzione 124/E/2000, ribadisce:

                                 in relazione al primo quesito:

                                     l’aliquota al 4% può essere legittimamente applicata solo nel
                                     caso in cui l’acquirente della capsula/cialda sia l’effettivo
                                     utilizzatore della stessa, in qualità di consumatore finale,
                                     indipendentemente dal fatto che egli sia o meno possessore di P.
                                     IVA.

                                                                                                                   4
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In relazione al secondo quesito:

                                        ritiene opportuno precisare che per potersi riconoscere una
                                        somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori
                                        automatici a capsule o cialde, soggetta all’aliquota ridotta del
                                        10% è necessario che le cessioni di queste capsule o cialde
                                        vengano effettuate nei confronti di clienti che utilizzano
                                        distributori a cialde concessi loro a noleggio o in comodato
                                        gratuito dalla stessa società-fornitrice: è necessario, cioè, che il
                                        contratto di comodato o noleggio e le fatture relative alla fornitura
                                        di capsule o cialde siano intestati alla stessa persona che poi le
                                        utilizza.

  RIFERIMENTI                   Ris. 103/E del 17.11.2016;

NORMATIVI E DI                  Ris. 124/E/2000;
                                N. 121) tab. A parte III, DPR 633/72.
          PRASSI

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