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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale 23.11.2016 N. 354 IVA sulle cessioni di cialde e capsule per bevande Le precisazioni della Ris. 103/E Categoria: Iva Sottocategoria: Aliquote applicabili Con Risoluzione n. 103/E del 17.11.2016 l’Agenzia delle Entrate chiarisce quale debba essere la giusta aliquota IVA da applicare alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici a capsule o cialde. PREMESSA La Ris. 103/E scioglie un dubbio rimasto oscuro dopo una delle tantissime modifiche al DPR 633/72 la quale a decorrere dal 1° gennaio 2014, anche alle somministrazioni di alimenti e bevande fornite mediante distributori automatici, si applica l’aliquota agevolata del 10% prevista in generale, ai sensi del n. 121 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per le somministrazioni di alimenti e bevande, in luogo dell’aliquota agevolata al 4% in precedenza prevista. Quanto sopra per alcune situazioni particolari. Vogliamo quindi, partendo dal commento alla risoluzione in parola, chiarire la giusta aliquota da applicare nei casi di cessione di cialde e capsule a soggetti con o senza P. IVA. CONTENUTO Prima di esporre in maniera tabellare le modifiche intervenute sulla norma e sulle Tabelle delle aliquote allegate al DPR 633/72, ci vogliamo soffermare sul concetto di erogazione di bevande tramite l’uso di cialde e capsule. 1 Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03426730796 www.fiscal-focus.it
Ad oggi si riscontrano due tipologie di erogazione: 1. l’erogazione di bevande a mezzo di preparazioni alimentari (ad esempio latte, the e caffè in polvere opportunamente miscelati con liquidi) eseguite mediante distributori automatici (è il caso ad esempio dei distributori a “gettone, moneta, chiavetta ricaricabile” le quali mediante l’inserimento dell’importo di denaro necessario erogano bevande all’utente); 2. l’erogazione di bevande a mezzo di preparazioni alimentari racchiuse, appunto, in cialde o capsule, le quali, acquistate in via preventiva ed inserite in appositi apparecchi predisposti erogano le medesime bevande di cui sopra (è il caso ad esempio delle piccole apparecchiature per la preparazione di bevande calde presenti sia negli uffici, che nelle aziende ma anche nelle case dei privati, trattasi della c.d. “macchinetta del caffè”). Appare opportuno osservare che in ciascuno dei due casi il momento del pagamento del corrispettivo a fronte dell’erogazione avviene in tempi diversi, come evidenziato in tabella: Caso n. 1 Corresponsione del corrispettivo per ottenere la bevanda: “distributori immediatamente prima di effettuare la selezione della automatici” bevanda medesima. Caso n. 2 Corresponsione del corrispettivo per ottenere la bevanda: sottoforma di pagamento dell’ammontare per l’acquisto di “macchinetta un determinato numero di cialde/capsule le quali poi a del caffè” piacimento verranno utilizzate dal consumatore. Quanto sopra è necessario per comprendere le modifiche introdotte dal 2014 e collegate al contenuto della risoluzione in parola. 2 Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03426730796 www.fiscal-focus.it
Tipologia di Aliquota IVA applicabile Aliquota IVA applicabile somministrazione fino al 31.12.2013 dal 1.1.2014 Aliquota 10% - n. 121 della Tabella A, parte III, DPR 633/72 Nella pratica: Aliquota 4% - n. 38), Distributori automatici si passa dall’aliquota al Tabella A, parte II, DPR di cui al caso 1 4% all’aliquota al 10% in 633/72 virtù dell’abrogazione, operata dal DL 63/2013, della disposizione di cui al n. 38 Tabella A, Parte II. Aliquota 4% - n. 38, Tabella A, parte II, DPR 633/72 Ciò grazie alle In virtù dell’abrogazione Distributori per precisazioni fornite del n. 38 di cui sopra, erogazione di bevande dalla Ris. 124/E/2000 nasce il dubbio chiarito di cui al caso 2 che equipara tali ora dalla Ris. 103/E apparecchi ai distributori automatici di cui alla riga precedente Quanto sopra, come precisato dalla Ris. 124/E/2000: …l’aliquota al 4% può essere legittimamente applicata solo nel caso in cui l’acquirente della capsula/cialda sia l’effettivo utilizzatore della stessa e, quindi, il consumatore finale; nel caso, invece, di passaggi intermedi delle capsule o cialde, l’aliquota applicabile, in relazione alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale, rimane quella propria del particolare prodotto ceduto; le cessioni delle capsule/cialde effettuate nei confronti di soggetti diversi dai consumatori finali, pertanto, non possono essere giuridicamente qualificate come “somministrazione di alimenti e 3 Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03426730796 www.fiscal-focus.it
bevande” atteso che il servizio di somministrazione della bevanda si concretizza solo nella fase in cui il procedimento meccanico, realizzato attraverso il distributore automatico, determina la trasformazione della cialda/capsula in una bevanda. IL CONTENUTO DELLA RISOLUZIONE 103/E DEL 17.11.2016 Con l’emanazione di tale documento di prassi l’Agenzia chiarisce quale la giusta aliquota IVA da applicare in due casi particolari: nel caso di cessione delle cialde/capsule a soggetti titolari di partita IVA, che le acquistano e sono “consumatori finali” (cioè sono i soggetti che trasformano la cialda/capsula in bevanda); nel caso di cessioni delle cialde/capsule a soggetti privati che le acquistano in un momento successivo rispetto a quello in cui viene loro dato a noleggio o in comodato il distributore che eroga la bevanda. La soluzione prospettata – secondo il contribuente l’aliquota IVA del 10% spetta in entrambi i casi all’utilizzatore delle capsule/cialde, indipendentemente dal fatto che sia un soggetto titolare di partita IVA o un soggetto privato, se l’acquisto è finalizzato ad un utilizzo personale in ambito familiare o aziendale di un distributore per l’erogazione della bevanda. La risposta dell’Agenzia delle Entrate ciò posto, l’Agenzia confermando quanto già precisato nella risoluzione 124/E/2000, ribadisce: in relazione al primo quesito: l’aliquota al 4% può essere legittimamente applicata solo nel caso in cui l’acquirente della capsula/cialda sia l’effettivo utilizzatore della stessa, in qualità di consumatore finale, indipendentemente dal fatto che egli sia o meno possessore di P. IVA. 4 Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03426730796 www.fiscal-focus.it
In relazione al secondo quesito: ritiene opportuno precisare che per potersi riconoscere una somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici a capsule o cialde, soggetta all’aliquota ridotta del 10% è necessario che le cessioni di queste capsule o cialde vengano effettuate nei confronti di clienti che utilizzano distributori a cialde concessi loro a noleggio o in comodato gratuito dalla stessa società-fornitrice: è necessario, cioè, che il contratto di comodato o noleggio e le fatture relative alla fornitura di capsule o cialde siano intestati alla stessa persona che poi le utilizza. RIFERIMENTI Ris. 103/E del 17.11.2016; NORMATIVI E DI Ris. 124/E/2000; N. 121) tab. A parte III, DPR 633/72. PRASSI - Riproduzione riservata - 5 Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03426730796 www.fiscal-focus.it
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