Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale - Fiscal Focus
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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 144 09.05.2016 Professionisti e pagamenti a cavallo d’anno Categoria: Irpef Sottocategoria: Reddito di lavoro autonomo Nella fase di chiusura del bilancio diventa rilevante il modo con cui devono essere trattati i pagamenti, a professionisti, che avvengono a cavallo d’anno. In particolare, bisogna fare attenzione alla data precisa del pagamento, in quanto, da questa, derivano degli adempimenti conseguenti (registrazione nella contabilità, versamento della ritenuta, redazione della certificazione). Inoltre quando le prestazioni professionali vengono pagate con bonifico bancario o altri strumenti di pagamento elettronici, il momento in cui il compenso si considera pagato dal committente può divergere dal momento in cui il compenso si considera incassato dal professionista. Questo si riflette anche nella compilazione del Mod. 770 semplificato. Premessa L'art. 54 del TUIR, che disciplina la determinazione del reddito di lavoro autonomo, stabilisce, al comma 1, che: “...il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione”. Per quanto concerne il criterio di imputazione al periodo di imposta, la norma adotta il c.d. “principio di cassa”, secondo cui concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta. 1 Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03426730796 www.fiscal-focus.it
Per i liberi professionisti, quindi, i compensi sono imponibili, e i costi deducibili, alla data, rispettivamente, della loro percezione e sostenimento, indipendentemente, quindi, dal periodo di “maturazione”. Poiché accade spesso che determinati importi siano incassati o pagati a cavallo di fine anno: • l'esatta collocazione temporale di proventi e spese assume rilevanza fondamentale; • l’esatta individuazione del momento dell'incasso del credito professionale risponde alla necessità di tassare le prestazioni professionali nel rispetto della certezza dell'applicazione della norma tributaria; • la fattispecie incontra ostacoli naturali sia nel caso in cui si utilizzi denaro contante che nella diversa ipotesi dell'utilizzo di strumenti di pagamento bancari. Assegno I compensi incassati mediante assegno bancario o circolare si considerano percepiti nel momento in cui: il professionista lo riceve dal committente. Qualora l'assegno sia stato consegnato, poniamo, al lavoratore autonomo il 30 dicembre 2015, che questa data individua il momento di pagamento per il committente (ai fini, ad esempio, dell'obbligo di versamento della ritenuta d'acconto) e il momento di incasso per il professionista; non ha nessuna rilevanza il fatto che quest'ultimo abbia materialmente effettuato il versamento sul proprio conto corrente, ad esempio, il 3 gennaio 2016. Risulta invece, irrilevante, ai fini della imputazione temporale del compenso al reddito del professionista, la circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista percettore dell’assegno intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d'imposta. Bonifico Per gli incassi tramite bonifico, invece, la data rilevante è quella in cui il bancario professionista riceve l'accredito della somma sul conto corrente, a partire dalla quale l'importo può essere effettivamente utilizzabile (cosiddetta “data disponibile”). Non hanno alcuna rilevanza, pertanto, a livello reddituale, la data della valuta, quella in cui è stato emesso l'ordinativo di pagamento o quella in cui il professionista è venuto a conoscenza dell'accredito. 2 Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03426730796 www.fiscal-focus.it
Cambiale Differente ancora è l'ipotesi dell'assolvimento dell'obbligo di pagare il compenso pattuito con una cambiale. Occorre distinguere, infatti, tra: • titoli non cedibili (ai sensi dell'art. 1260 c.c.); • titoli cedibili (Risoluzione Ministeriale 29.03.1983, n. 352856). Nel caso di titoli non cedibili, infatti, il pagamento si ha al momento della scadenza del titolo, e, quindi, con il buon fine dell'incasso. Nella seconda ipotesi, invece, l'incasso rileva fiscalmente al momento della cessione o dello sconto del titolo. Ricevuta Anche nell’ipotesi di un incasso effettuato attraverso una ricevuta bancaria il bancaria momento che assume rilevanza ai fini impositivi è rappresentato dalla data di accredito sul c/c del professionista. Carta di In caso di utilizzo della: credito/debito • carta di credito il momento fiscalmente rilevante è quello in cui viene utilizzata la carta di credito. Invece, il momento in cui avviene l'addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca attiene ad un rapporto interno; • carta di debito rileva ai fini fiscali alla data dell’accredito sul conto corrente del lavoratore autonomo. Adempimenti La rilevanza ai fini Irpef determina una serie di conseguenze a livello di adempimenti, in particolare, l’esatta individuazione del momento del pagamento determina per il: professionista: il periodo d’imposta in cui viene tassato il compenso; sostituto d’imposta (soggetto che eroga il compenso): la data di pagamento della ritenuta; la redazione della certificazione. Al riguardo Assonime nella Circolare n. 25/2010, con la quale ha fatto il punto sulla dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), ha ricordato che l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 38/E del 23 giugno 2010 ha precisato che in ipotesi di mancata coincidenza del momento in cui il compenso si considera percepito da parte del professionista e di quello rilevante per il committente, al fine di effettuare la ritenuta ed includere questa ultima nel Modello 770: • per il committente: “rileva il momento in cui è stato effettuato il pagamento ovvero quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità”; 3 Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03426730796 www.fiscal-focus.it
• il professionista: “scomputa la ritenuta subita nel periodo d’imposta in cui il compenso al quale il prelievo attiene concorre a formare il proprio reddito professionale”. TIPOLOGIA DI MOMENTO RILEVANTE AI FINI IRPEF REGOLAZIONE Incasso Pagamento Assegni bancari, Al momento del Al momento della consegna postali e ricevimento materiale materiale dell’assegno circolari dell’assegno Al momento del Al momento del materiale Bonifico materiale accredito sul addebito sul conto corrente bancario conto corrente (ordine di addebito) Al momento Al momento dell’addebito sul Ricevuta dell’accredito definitivo conto corrente delle somme bancaria sul conto corrente (buon richieste fine della transazione) Al momento della Al momento della Carta di credito transazione elettronica transazione elettronica Titoli di credito Al momento della Al momento della scadenza non cedibili scadenza del titolo del titolo (effettivo (buon fine) pagamento) ex art. 1260 c.c. Titoli di credito Al momento della Al momento della scadenza cessione o dello sconto del titolo (effettivo cedibili del titolo pagamento) Applicando le regole individuate sopra, è possibile che il committente consideri il compenso come pagato nel mese di dicembre dell'anno «x», laddove il professionista sia portato a imputare il medesimo importo tra i componenti positivi di reddito nell'anno «x+1». È una situazione che crea una certa asimmetria, in particolare per quanto attiene all'inserimento in dichiarazione dei redditi di una ritenuta in un periodo d'imposta precedente a quello in cui viene indicato il compenso, ovvero alla «sospensione» della predetta ritenuta con indicazione in un periodo d'imposta successivo. 4 Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03426730796 www.fiscal-focus.it
Compilazione Per quel che riguarda la compilazione del Mod. 770/2016 si dovrà porre Mod. 770 per il l’attenzione sul momento rilevante per il committente che come abbiamo visto committente precedentemente coincide con “il momento in cui è stato effettuato il pagamento ovvero quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità”. Nel Mod. 770/2016 dovranno quindi essere inseriti tutti gli: • assegni bancari, postali e circolari consegnati nel 2015; • bonifici bancari addebitati nel 2015; • pagamenti mediante carta di credito la cui transazione è stata rilevata nel 2015. Una società ha pagato il compenso ad un professionista mediante bonifico bancario eseguito il 30 dicembre 2015 ma la somma si è resa disponibile il 4 gennaio 2016. In tale ipotesi: • la scadenza per versare la ritenuta è il 18 gennaio 2016; • la ritenuta dovrà essere indicata nel Modello 770/2016 periodo d’imposta 2015. Unico per il Per quanto riguarda il professionista si fa presente che l’art. 22, comma 1, lett. professionista c), del T.U.I.R., dispone che: dall'imposta «netta» si scomputano, tra l'altro, «le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo». È, quindi, comprensibile che, nella pratica, si sia sempre cercato di far coincidere il periodo di imposizione con quello nei riguardi del quale vi è la certificazione della ritenuta operata. In proposito, occorre ricordare che, recentemente, la stessa Amministrazione finanziaria (Risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009, ha svincolato lo scomputo delle ritenute dal possesso della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta. A seguito della citata risoluzione, anche per l'Agenzia delle Entrate ciò che conta è che venga indicata in UNICO la ritenuta a cui concretamente il compenso è stato assoggettato, indipendentemente dalla certificazione prodotta dal sostituto d'imposta. 5 Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03426730796 www.fiscal-focus.it
Si potrebbe, quindi, ritenere che, così come può esservi ritenuta senza certificazione, può ammettersi anche ritenuta certificata in un periodo d'imposta diverso rispetto a quello di imputazione del reddito, ma non per questo da considerarsi errata. Si ritiene, in definitiva, che la ritenuta debba partecipare, in ossequio a quanto previsto dall'art. 22 del T.U.I.R., al medesimo periodo d'imposta in cui viene dichiarato il relativo compenso, anche senza osservare una stretta simmetria con quanto certificato dal soggetto erogante, il quale, del resto, ha regole proprie che non necessariamente collimano con quelle che «guidano» il comportamento del soggetto che ha eseguito la prestazione. LE RITENUTE D’ACCONTO Definizione L’individuazione del momento in cui un pagamento è effettuato non è rilevante solo ai fini della determinazione del reddito, ma lo può essere anche con riguardo al momento in cui scattano gli obblighi di effettuare e poi versare le ritenute. Norma Il comma 1 dell’art. 25 del D.P.R. 600/73 stabilisce che «i soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa». - Riproduzione riservata - 6 Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03426730796 www.fiscal-focus.it
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