Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale - Fiscal Focus

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Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale

N. 144                       09.05.2016

                             Professionisti e pagamenti a
                             cavallo d’anno
                             Categoria: Irpef
                             Sottocategoria: Reddito di lavoro autonomo

Nella fase di chiusura del bilancio diventa rilevante il modo con cui devono essere trattati i pagamenti, a
professionisti, che avvengono a cavallo d’anno.
In particolare, bisogna fare attenzione alla data precisa del pagamento, in quanto, da questa, derivano
degli adempimenti conseguenti (registrazione nella contabilità, versamento della ritenuta, redazione
della certificazione).
Inoltre quando le prestazioni professionali vengono pagate con bonifico bancario o altri strumenti di
pagamento elettronici, il momento in cui il compenso si considera pagato dal committente può divergere
dal momento in cui il compenso si considera incassato dal professionista.
Questo si riflette anche nella compilazione del Mod. 770 semplificato.

      Premessa               L'art. 54 del TUIR, che disciplina la determinazione del reddito di lavoro
                             autonomo, stabilisce, al comma 1, che:
                                   “...il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla
                                       differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
                                       nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e
                                       quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o
                                       della professione”.

                             Per quanto concerne il criterio di imputazione al periodo di imposta, la norma
                             adotta il c.d. “principio di cassa”, secondo cui concorrono alla determinazione
                             del reddito di lavoro autonomo i compensi percepiti e le spese sostenute nel
                             periodo di imposta.

                                                                                                                       1
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Per i liberi professionisti, quindi, i compensi sono imponibili, e i costi deducibili,
                       alla     data,   rispettivamente,        della   loro   percezione   e   sostenimento,
                       indipendentemente, quindi, dal periodo di “maturazione”.

                       Poiché accade spesso che determinati importi siano incassati o pagati a
                       cavallo di fine anno:
                       • l'esatta collocazione temporale di proventi e spese assume rilevanza
                           fondamentale;
                       • l’esatta individuazione del momento dell'incasso del credito professionale
                           risponde alla necessità di tassare le prestazioni professionali nel rispetto
                           della certezza dell'applicazione della norma tributaria;
                       • la fattispecie incontra ostacoli naturali sia nel caso in cui si utilizzi denaro
                           contante che nella diversa ipotesi dell'utilizzo di strumenti di pagamento
                           bancari.

   Assegno             I compensi incassati mediante assegno bancario o circolare si considerano
                       percepiti nel momento in cui:
                               il professionista lo riceve dal committente.

                        Qualora l'assegno sia stato consegnato, poniamo, al lavoratore autonomo il
                        30 dicembre 2015, che questa data individua il momento di pagamento per il
                        committente (ai fini, ad esempio, dell'obbligo di versamento della ritenuta
                        d'acconto) e il momento di incasso per il professionista; non ha nessuna
                        rilevanza il fatto che quest'ultimo abbia materialmente effettuato il
                        versamento sul proprio conto corrente, ad esempio, il 3 gennaio 2016.

                       Risulta invece, irrilevante, ai fini della imputazione temporale del compenso al
                       reddito del professionista, la circostanza che il versamento sul conto corrente
                       del professionista percettore dell’assegno intervenga in un momento
                       successivo o in un diverso periodo d'imposta.

   Bonifico            Per gli incassi tramite bonifico, invece, la data rilevante è quella in cui il
   bancario            professionista riceve l'accredito della somma sul conto corrente, a partire dalla
                       quale l'importo può essere effettivamente utilizzabile (cosiddetta “data
                       disponibile”).

                       Non hanno alcuna rilevanza, pertanto, a livello reddituale, la data della valuta,
                       quella in cui è stato emesso l'ordinativo di pagamento o quella in cui il
                       professionista è venuto a conoscenza dell'accredito.

                                                                                                                 2
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Cambiale             Differente ancora è l'ipotesi dell'assolvimento dell'obbligo di pagare il
                          compenso pattuito con una cambiale. Occorre distinguere, infatti, tra:
                               •    titoli non cedibili (ai sensi dell'art. 1260 c.c.);
                               •    titoli cedibili (Risoluzione Ministeriale 29.03.1983, n. 352856).

                          Nel caso di titoli non cedibili, infatti, il pagamento si ha al momento della
                          scadenza del titolo, e, quindi, con il buon fine dell'incasso.
                          Nella seconda ipotesi, invece, l'incasso rileva fiscalmente al momento della
                          cessione o dello sconto del titolo.

      Ricevuta            Anche nell’ipotesi di un incasso effettuato attraverso una ricevuta bancaria il
      bancaria            momento che assume rilevanza ai fini impositivi è rappresentato dalla data di
                          accredito sul c/c del professionista.

      Carta di            In caso di utilizzo della:
credito/debito                 •    carta di credito il momento fiscalmente rilevante è quello in cui viene
                                    utilizzata la carta di credito. Invece, il momento in cui avviene l'addebito
                                    sul conto corrente del professionista da parte della banca attiene ad un
                                    rapporto interno;
                               •    carta di debito rileva ai fini fiscali alla data dell’accredito sul conto
                                    corrente del lavoratore autonomo.

Adempimenti               La rilevanza ai fini Irpef determina una serie di conseguenze a livello di
                          adempimenti,        in   particolare,    l’esatta   individuazione   del   momento     del
                          pagamento determina per il:
                                professionista:
                                             il periodo d’imposta in cui viene tassato il compenso;
                                sostituto d’imposta (soggetto che eroga il compenso):
                                             la data di pagamento della ritenuta;
                                             la redazione della certificazione.
                          Al riguardo Assonime nella Circolare n. 25/2010, con la quale ha fatto il punto
                          sulla dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), ha ricordato che
                          l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 38/E del 23 giugno 2010 ha precisato
                          che in ipotesi di mancata coincidenza del momento in cui il compenso si
                          considera percepito da parte del professionista e di quello rilevante per il
                          committente, al fine di effettuare la ritenuta ed includere questa ultima nel
                          Modello 770:
                               •    per il committente:
                                        “rileva il momento in cui è stato effettuato il pagamento ovvero
                                            quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità”;

                                                                                                                       3
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•     il professionista:

                                      “scomputa la ritenuta subita nel periodo d’imposta in cui il
                                            compenso al quale il prelievo attiene concorre a formare il proprio
                                            reddito professionale”.

                          TIPOLOGIA DI                       MOMENTO RILEVANTE AI FINI IRPEF

                          REGOLAZIONE                       Incasso                     Pagamento

                         Assegni bancari,              Al momento del
                                                                               Al momento della consegna
                                postali e           ricevimento materiale
                                                                                  materiale dell’assegno
                                circolari                dell’assegno

                                                       Al momento del           Al momento del materiale
                                Bonifico
                                                   materiale accredito sul      addebito sul conto corrente
                                bancario
                                                       conto corrente               (ordine di addebito)

                                                         Al momento
                                                                               Al momento dell’addebito sul
                                Ricevuta           dell’accredito definitivo
                                                                               conto corrente delle somme
                                bancaria          sul conto corrente (buon
                                                                                         richieste
                                                   fine della transazione)

                                                      Al momento della               Al momento della
                          Carta di credito
                                                   transazione elettronica        transazione elettronica

                          Titoli di credito
                                                      Al momento della         Al momento della scadenza
                            non cedibili             scadenza del titolo            del titolo (effettivo
                                                          (buon fine)                  pagamento)
                         ex art. 1260 c.c.

                          Titoli di credito           Al momento della         Al momento della scadenza
                                                   cessione o dello sconto          del titolo (effettivo
                                cedibili
                                                           del titolo                  pagamento)

                       Applicando le regole individuate sopra, è possibile che il committente consideri
                       il compenso come pagato nel mese di dicembre dell'anno «x», laddove il
                       professionista sia portato a imputare il medesimo importo tra i componenti
                       positivi di reddito nell'anno «x+1».
                       È una situazione che crea una certa asimmetria, in particolare per quanto
                       attiene all'inserimento in dichiarazione dei redditi di una ritenuta in un periodo
                       d'imposta precedente a quello in cui viene indicato il compenso, ovvero alla
                       «sospensione» della predetta ritenuta con indicazione in un periodo d'imposta
                       successivo.

                                                                                                                  4
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Compilazione              Per quel che riguarda la compilazione del Mod. 770/2016 si dovrà porre
Mod. 770 per il            l’attenzione sul momento rilevante per il committente che come abbiamo visto
  committente              precedentemente coincide con “il momento in cui è stato effettuato il
                           pagamento ovvero quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità”.
                           Nel Mod. 770/2016 dovranno quindi essere inseriti tutti gli:
                                •       assegni bancari, postali e circolari
                                             consegnati nel 2015;
                                •       bonifici bancari
                                             addebitati nel 2015;
                                •       pagamenti mediante carta di credito
                                             la cui transazione è stata rilevata nel 2015.

                            Una società ha pagato il compenso ad un professionista mediante bonifico
                            bancario eseguito il 30 dicembre 2015 ma la somma si è resa disponibile il 4
                            gennaio 2016.

                            In tale ipotesi:
                                    •    la scadenza per versare la ritenuta è il 18 gennaio 2016;
                                    •    la ritenuta dovrà essere indicata nel Modello 770/2016 periodo
                                         d’imposta 2015.

   Unico per il            Per quanto riguarda il professionista si fa presente che l’art. 22, comma 1, lett.
professionista             c), del T.U.I.R., dispone che:
                                 dall'imposta «netta» si scomputano, tra l'altro, «le ritenute alla fonte a
                                        titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della
                                        dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito
                                        complessivo».

                           È, quindi, comprensibile che, nella pratica, si sia sempre cercato di far
                           coincidere il periodo di imposizione con quello nei riguardi del quale vi è la
                           certificazione della ritenuta operata.

                            In proposito, occorre ricordare che, recentemente, la stessa Amministrazione
                            finanziaria (Risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009, ha svincolato lo
                            scomputo delle ritenute dal possesso della certificazione rilasciata dal
                            sostituto d'imposta. A seguito della citata risoluzione, anche per l'Agenzia
                            delle Entrate ciò che conta è che venga indicata in UNICO la ritenuta a cui
                            concretamente il compenso è stato assoggettato, indipendentemente dalla
                            certificazione prodotta dal sostituto d'imposta.

                                                                                                                      5
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Si potrebbe, quindi, ritenere che, così come può esservi ritenuta senza
                        certificazione, può ammettersi anche ritenuta certificata in un periodo
                        d'imposta diverso rispetto a quello di imputazione del reddito, ma non per
                        questo da considerarsi errata.

                       Si ritiene, in definitiva, che la ritenuta debba partecipare, in ossequio a quanto
                       previsto dall'art. 22 del T.U.I.R., al medesimo periodo d'imposta in cui viene
                       dichiarato il relativo compenso, anche senza osservare una stretta simmetria
                       con quanto certificato dal soggetto erogante, il quale, del resto, ha regole
                       proprie che non necessariamente collimano con quelle che «guidano» il
                       comportamento del soggetto che ha eseguito la prestazione.

                                                       LE RITENUTE D’ACCONTO

                                                                    Definizione

                        L’individuazione del momento in cui un pagamento è effettuato non è
                        rilevante solo ai fini della determinazione del reddito, ma lo può essere
                        anche con riguardo al momento in cui scattano gli obblighi di effettuare e
                        poi versare le ritenute.

                                                                      Norma

                        Il comma 1 dell’art. 25 del D.P.R. 600/73 stabilisce che «i soggetti indicati
                        nel primo comma dell’art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel
                        territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di
                        partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non
                        esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o
                        per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare
                        all’atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’Irpef
                        dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa».

                                                         - Riproduzione riservata -

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