Applicabilità dell'aliquota i.v.a. ridotta al gas metano per uso domestico

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                                                 CIRCOLARE N. 3 DEL 18 GENNAIO 2008

Applicabilità dell’aliquota i.v.a. ridotta al gas metano per uso
domestico

PROVVEDIMENTI COMMENTATI

Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (art. 2).

Circolare 28 dicembre 2007, n. 37/D dell’Agenzia delle Dogane (paragrafo 5.2).

Circolare 17 gennaio 2008, n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate.

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Applicabilità dell’aliquota i.v.a. ridotta al gas metano per uso domestico   Circolare N. 3 / 2008

SOMMARIO

A seguito della sostituzione operata dal comma 5 dell’art. 2 del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 26, del punto 127-bis) della Tabella A, parte terza, allegata al d.p.r.
26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio scorso sono soggette all’aliquota
i.v.a. ridotta del 10 per cento le somministrazioni di gas metano usato come
combustibile per usi civili, fino ad un consumo annuo di 480 metri cubi.
La modifica normativa mira ad attenuare il carico fiscale, agli effetti dell’imposta sul
valore aggiunti, sui consumi familiari che si attestano nell’ambito della predetta fascia
di consumo annuale: ciò in quanto dell’agevolazione potrà ora usufruire anche il
consumo promiscuo di gas in ambito domestico e cioè l’utilizzo del prodotto sia per la
cottura dei cibi e la produzione di acqua calda, sia per il riscaldamento individuale
(cosiddetto “autonomo”).
Con la presente circolare viene illustrata la nuova disposizione anche tenendo conto
della circolare n. 2/E del 17 gennaio u.s. con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito
alcuni chiarimenti in relazione alle concrete modalità applicative della nuova norma.

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Applicabilità dell’aliquota i.v.a. ridotta al gas metano per uso domestico   Circolare N. 3 / 2008

INDICE

Introduzione                                                                             p. 4

1. Il nuovo criterio di assoggettamento ad accisa del gas metano                         p. 6

2. Il previgente criterio di applicazione dell’aliquota iva ridotta                     p. 10

3. Il nuovo presupposto oggettivo per l’applicazione dell’aliquota iva ridotta          p. 13

4 . La fatturazione                                                                      p. 15

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Applicabilità dell’aliquota i.v.a. ridotta al gas metano per uso domestico   Circolare N. 3 / 2008

INTRODUZIONE
Il 1° gennaio scorso è entrata in vigore la disposizione recata dalla prima parte del
punto 127-bis) della Tabella A, parte terza, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633,
che assoggetta all’aliquota i.v.a. del 10 per cento la “somministrazione di gas metano
usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui”.
Come abbiamo già avuto occasione di evidenziare con le nostre circolari n. 26 e n. 68
del 2007, la nuova norma è stata introdotta dal comma 5 dell’art. 2 del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, che ha sostituito il previgente n. 127-bis della
suddetta Tabella in base al quale l’aliquota i.v.a. ridotta era applicabile alla
“somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura
cibi e per produzione di acqua calda di cui alla Tariffa T1, prevista dal provvedimento
del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986”.
Con la circolare n. 2/E del 17 gennaio u.s. - della quale di seguito Vi trascriviamo il
testo - l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle concrete
modalità applicative della nuova disposizione.

E’ subito da evidenziare che la modifica normativa operata dal decreto legislativo in
parola è finalizzata ad uniformare il presupposto per l’applicazione dell’aliquota i.v.a.
ridotta alle somministrazioni di gas metano per usi domestici al nuovo criterio,
introdotto dallo stesso decreto, di determinazione dell’aliquota dell’accisa al consumo
di gas naturale per usi civili, criterio, come di seguito si dirà, basato non più sulla
destinazione d’uso del prodotto, ma sull’ammontare dei consumi, che attua, in
sostanza, un’imposizione proporzionale al consumo del gas.
La riforma del criterio di tassazione ai fini dell’accisa del consumo di gas naturale - di
cui, come è noto, il metano è uno dei componenti - introdotta dal decreto legislativo n.
26 del 2007 - che ha a tal fine modificato l’art. 26 del Testo Unico Accise approvato con
il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - è stata da noi illustrata con le già citate
circolari n. 26 e n. 68 del 2007, cui facciamo rinvio.
Con la recente circolare n. 37/D del 28 dicembre 2007 - della quale Vi abbiamo dato
una prima informazione con la nostra comunicazione dell’11 gennaio scorso e che sarà
oggetto di un’apposita, autonoma circolare - l’Agenzia delle Dogane ha fra l’altro
chiarito - nel paragrafo 5.2 - le concrete modalità per determinare l’imposta in ragione
dell’ammontare del consumo annuale di gas, in conformità al nuovo sistema di
tassazione del prodotto, modalità cui in seguito si farà cenno.
E’ anche da rilevare che la nuova norma afferente l’aliquota i.v.a. ridotta viene incontro
- come si dirà più ampiamente in seguito - alle pressanti istanze dei consumatori tese

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ad estendere l’applicabilità di tale aliquota anche all’utilizzo domestico promiscuo del
gas metano e cioè all’utilizzo dello stesso oltre che per la cottura cibi e per la
produzione di acqua calda anche per il riscaldamento individuale: tale uso promiscuo,
invero, come si evidenzierà in seguito (v. paragrafo 2), è stato soggetto fino al 31
dicembre 2007 all’aliquota i.v.a. ordinaria.

Sebbene il decreto legislativo n. 26 del 2007 sia entrato in vigore il 1° giugno 2007
(l’art. 8 del decreto ha fissato la data di entrata in vigore dello stesso nel primo giorno
del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, avvenuta il 23 marzo 2007), l’art. 2 del decreto ha previsto
che le nuove disposizioni dallo stesso recate in materia di accisa e di i.v.a. entrino in
vigore il 1° gennaio 2008. Ciò al fine di concedere alle aziende distributrici del settore
del gas metano un congruo lasso di tempo per evitare la sovrapposizione del nuovo
sistema di tassazione (basato su scaglioni di consumo) con quello previgente (basato
sulla tipologia di impiego del gas), nonché per consentire alle stesse di adeguare le
proprie procedure inerenti la fatturazione del prodotto al nuovo sistema di tassazione.

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1. Il nuovo criterio di assoggettamento ad accisa del gas metano.

Come è noto, con il decreto legislativo n. 26 del 2007 è stata recepita nel nostro
ordinamento - in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 18 aprile
2005, n. 62 (c.d. Comunitaria 2004) - la direttiva del Consiglio dell’Unione Europea n.
2003/96/CE del 27 ottobre 2003 (in nostra circolare n. 26 del 2007) che ha ristrutturato
il quadro comunitario della tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.
Fra le disposizioni di tale decreto, che ha introdotto numerose novità nel contesto
normativo di riferimento per i soggetti che operano nel comparto energetico e, in
particolare, nei settori del gas e dell’energia elettrica - novità illustrate con le nostre
circolari n. 26 e n. 68 del 2007 - assume rilievo, ai fini che qui interessano, l’art. 2 con
cui, agli effetti dell’accisa, è stata operata una profonda revisione del regime di
tassazione del gas metano per combustione per usi civili, prevedendosi - come già
accennato - il passaggio da un sistema impositivo in cui le aliquote di accisa erano
diversificate in relazione alle differenti utilizzazioni del gas1 ad un nuovo sistema in cui
tali aliquote variano in ragione dell’ammontare dei consumi.
Il sistema in vigore fino al 31 dicembre scorso prevedeva, invero, relativamente al gas
metano per combustione per usi civili (diverso quindi da quello per combustione per usi
industriali e da quello per autotrazione) differenti aliquote di accisa a seconda che il
gas venisse utilizzato per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda
ovvero per il riscaldamento individuale fino a 250 metri cubi annui o, ancora, per altri
usi civili.
Peraltro le aliquote dell’accisa sul gas metano utilizzato come combustibile per usi civili
erano collegate, fino al 31 dicembre scorso, al sistema tariffario dei prezzi di vendita
per le forniture di gas distribuito a mezzo rete urbana alle utenze civili, sistema previsto

1
  Aliquote di accisa vigenti fino al 31 dicembre 2007 per il gas metano:
- per autotrazione………………………………………………………………………€ 2,91 per 1000 metri cubi
- per combustione per usi industriali………………………………………………€ 12,498 per 1000 metri cubi
- per combustione per usi civili:
   a) a tariffa T1 (usi domestici di cottura cibi e produzione acqua calda)………€ 38,65 per mille metri cubi
   b) a tariffa T2 (usi di riscaldamento individuale fino a 250 metri cubi annui)…€ 46,30 per mille metri cubi
   c) per altri usi civili…………………………………………………………………€ 173,20 per mille metri cubi

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dal provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 37 del 26 giugno 19862 ed
articolato secondo la tipologia di uso del prodotto.
Come è noto, infatti, le forniture alle utenze civili di gas metano effettuate attraverso le
reti cittadine sono assoggettate ad un regime di prezzi amministrati: la determinazione
delle tariffe, originariamente affidata al Comitato Interministeriale Prezzi, è stata
successivamente trasferita prima al Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e successivamente all’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Per quel che qui interessa, nel provvedimento del CIP del 1986 erano previste due
distinte tariffe per la vendita di gas metano da utilizzarsi per usi domestici: la tariffa T1,
relativa all’uso del gas per la cottura dei cibi e per la produzione di acqua calda in
ambito domestico e la tariffa T2, relativa all’uso del gas per il riscaldamento individuale
e per l’uso domestico promiscuo.
Detto sistema di individuazione delle aliquote dell’accisa sul gas metano per uso
domestico, agganciato alla tipologia di utilizzo dello stesso, sebbene avesse dovuto
essere sostituito, a decorrere dal 1° luglio 2001, con il sistema di tariffazione secondo
fasce di consumo, in forza della delibera n. 237 del 28 dicembre 2000 dell’Autorità per
l’energia elettrica ed il gas - vedi al riguardo la nostra circolare n. 41 del 2001 - è stato
però mantenuto fino al 31 dicembre scorso. Il comma 1 dell’art. 14 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, aveva, infatti, stabilito che “le Tariffe T1 e T2 previste dal
provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 37 del 26 giugno 1986
continuano ad applicarsi a tutti i fini fiscali, fino alla revisione organica del regime
tributario del settore”, introdotta, appunto dal decreto legislativo n. 26 del 20073.

2
  Le tariffe di vendita del gas metano distribuito a mezzo rete urbana, previste dal provvedimento del
Comitato interministeriale dei prezzi del 1986, e dalle successive modificazioni e integrazioni, erano
distinte in:
tariffa T1, per gli usi di cottura cibi e produzione acqua calda;
tariffa T2, per gli usi di riscaldamento individuale (con o senza uso di cottura cibi e produzione di acqua
calda);
tariffa T3, per gli altri usi (riscaldamento centralizzato, terziario, raffrescamento estivo, artigiani e piccole
industrie con consumi fino a 100.000 mc/anno);
tariffa T4, per gli usi degli artigiani e delle piccole industrie con consumi da 100.000 a 200.000 mc/anno.

3
    Anche il più recente decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 23 febbraio 2007 (in nostra
circolare n. 18 del 2007, paragrafo 5), nel fissare le aliquote dell’accisa sul gas metano per combustione
per usi civili, per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all’art. 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, applicabili nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007, ha agganciato la

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Come abbiamo diffusamente illustrato con le nostre circolari n. 26 e n. 68 del 2007, il
primo comma dell’art. 2 del decreto legislativo n. 26 del 2007 ha modificato, con effetto
dal 1° gennaio scorso, le aliquote di accisa per il gas naturale - di cui, come detto, il
metano è uno dei componenti - per combustione per usi civili.
E’ da premettere che, relativamente all’utilizzo del gas naturale, la normativa in materia
di accisa, sia quella vigente fino al 31 dicembre scorso che quella attuale, opera una
triplice distinzione, ai fini della determinazione delle diverse aliquote, a seconda che
tale prodotto venga utilizzato per autotrazione, per combustione per usi industriali
ovvero per combustione per usi civili. E’ ulteriormente da rilevare che l’aliquota
dell’accisa per usi industriali - intendendosi per tali, sinteticamente, gli impieghi del
prodotto nelle “attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed
agricole”4 - è stabilita in una misura inferiore5 rispetto a quella prevista per gli usi civili,
mirando il legislatore ad agevolare gli impieghi produttivi rispetto a quelli “privati”.
All’interno di questi ultimi, peraltro, la previgente normativa distingueva, come si è più
sopra accennato, gli “usi civili” in uso domestico per cottura cibi e produzione di acqua
calda, uso di riscaldamento individuale ed altri usi civili, attribuendo a ciascuna
tipologia aliquote d’imposta crescenti6.
Radicalmente innovando il previgente assetto delle aliquote di accisa applicabili ai
consumi di gas naturale per combustione per usi civili, il primo comma dell’art. 2 del
decreto legislativo n. 26 del 2007 ha ora previsto quattro misure di aliquote crescenti a
seconda dell’ammontare del gas consumato durante l’anno7 indipendentemente dalla
specifica destinazione d’uso del prodotto.

determinazione delle aliquote di accisa alle tipologie di consumi individuate dal provvedimento del CIP del
1986 in relazione alle tariffe T1 e T2.

4
    Terzo comma dell’art. 26 del Testo Unico delle Accise, come modificato dalla lettera i) dell’art. 1 del
decreto legislativo n. 26 del 2007.

5
    Vedi le aliquote riportate nelle note 1 e 6.

6
    Vedi le aliquote riportate nella nota 1.

7
  Aliquote di accisa vigenti dal 1° gennaio 2008 per il gas naturale per combustione per usi civili:
1) per consumi fino a 120 metri cubi annui ………………………………………………..€ 0,044 per metro
cubo
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui . ……….€ 0,175 per metro
cubo

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In concreto la nuova misura dell’accisa - vedi al riguardo la nostra circolare n. 68 del
2007 - è stata determinata sulla base di quattro fasce di consumo: la prima fascia
comprende il consumo di gas fino a 120 metri cubi, la seconda il consumo fino a 480
metri cubi, la terza il consumo fino a 1560 metri cubi, la quarta il consumo oltre i 1560
metri cubi.
Con il paragrafo 5.2 della circolare n. 37/D del 28 dicembre 2007 l’Agenzia delle
Dogane ha fornito alcune importanti precisazioni in ordine ai criteri da seguire per
applicare l’accisa in ragione dell’entità annua dei consumi di gas naturale.
L’Agenzia ha, anzitutto, chiarito che, posto che gli scaglioni di consumo “sono
rapportati all’anno solare e devono essere applicati ai consumi di ogni singola fornitura
per usi civili, a prescindere dai giorni di effettivo consumo, sarà necessario che le
società di vendita mantengano il computo del consumo progressivo con riferimento
all’inizio di ogni annualità (1° gennaio) e procedano all’applicazione delle previste
aliquote di accisa in modo consequenziale al riempimento di ogni singola fascia di
consumo nel corso dell’anno”.
Peraltro la stessa Agenzia, riconosciuto che non è tecnicamente possibile la
simultanea lettura dei contatori alla data del 31 dicembre di ogni anno, ha stabilito che
per ripartire i consumi rilevati nel periodo intercorrente tra due letture effettuate a
cavallo tra due anni solari, i fornitori di gas dovranno applicare un calcolo pro-quota-die
al fine di individuare il consumo attribuibile all’anno trascorso e quello attribuibile
all’anno iniziato.
Dalla considerazione che la norma fa espresso riferimento al consumo annuo,
l’Agenzia ha riconosciuto che, anche nel caso di contratto di somministrazione di
durata inferiore all’anno solare (ad esempio, per l’attivazione di nuove utenze o per la
cessazione della fornitura in corso d’anno), permane in capo all’utente “il diritto alla
completa fruizione delle suddette fasce di consumo annuali e dei conseguenti scaglioni
d’imposta definiti dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 26/2007, ossia senza
rimodulazione proporzionale in relazione agli effettivi giorni/anno di durata della
fornitura”.
L’Agenzia delle Dogane ha infine chiarito che, affinché possa essere assicurato al
consumatore il beneficio fiscale della completa fruizione delle fasce di consumo in
parola anche nel caso di “susseguirsi, nel corso del medesimo anno, di più contratti di

3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui ……….€ 0,170 per metro
cubo
 4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui………………………………………..€ 0,186 per metro
cubo

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somministrazione stipulati dal medesimo consumatore con società di vendita diverse. .
. il venditore uscente dovrà fornire, in tempi utili e anche per il tramite del consumatore
finale interessato, un attestato al venditore subentrante, dal quale risulti, alla data di
termine del contratto di fornitura, la lettura effettiva del contatore del gas naturale
associato all’utenza in esame . . . e il consumo progressivo annuo effettivo relativo
alla predetta utenza. Qualora la predetta lettura effettiva non sia disponibile alla data di
inizio della fornitura da parte del venditore subentrante, quest’ultimo procederà
all’applicazione degli scaglioni di consumo sulla base della lettura calcolata (e del
conseguente consumo annuo) utilizzata dal venditore uscente nell’ultima fatturazione
disponibile effettuata al cliente finale. Al momento della disponibilità della lettura
effettiva sia il venditore uscente sia quello subentrante procederanno all’emissione
delle relative fatture a conguaglio”.
Ai criteri per l’applicazione delle aliquote di accisa alle varie fasce di consumo di gas
naturale previste dalla legge stabiliti dall’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 37/D
si è ora uniformata - come si illustrerà nel successivo paragrafo n. 5 - l’Agenzia delle
Entrate nel fornire, con già citata la circolare n. 2/E, istruzioni in ordine alla concreta
applicazione della nuova norma in materia di imposta sul valore aggiunto.

2. Il previgente criterio di applicazione dell’aliquota i.v.a. ridotta.

Come già accennato, al fine di adeguare il regime i.v.a. al nuovo criterio di
assoggettamento all’accisa dei consumi di gas naturale, il comma 5 dell’art. 2 del
decreto legislativo n. 26 del 2007 ha stabilito che l’aliquota i.v.a. del 10 per cento,
applicabile fino al 31 dicembre scorso - in base alla prima parte del previgente punto
127-bis) della Tabella allegata al d.p.r. n. 633 del 1972 - ai soli consumi rientranti nella
tariffa T1 del già ricordato provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 37 del
1986 (e cioè ai consumi per usi domestici di cottura cibi e di produzione acqua calda),
si applichi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, “alle somministrazioni di gas metano
usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui” e cioè, in
concreto, ai consumi rientranti nelle prime due fasce individuate dallo stesso art. 2 ai
fini della determinazione dell’aliquota di accisa applicabile.
Secondo la relazione governativa al provvedimento, la nuova norma dovrebbe
comportare “un significativo beneficio per i consumi familiari che si attestano
nell’ambito delle predette fasce”: ciò in quanto, in concreto, dell’aliquota i.v.a. ridotta
può ora, fra l’altro, usufruire anche il consumo promiscuo di gas in ambito domestico, e
cioè l’utilizzo del prodotto sia per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda, sia
per il riscaldamento individuale (cosiddetto “autonomo”).

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Sono in tal modo accolte - seppure con il limite quantitativo al consumo “agevolato”
previsto dalla nuova norma - le richieste in tal senso da lungo tempo avanzate dai
consumatori.
Come è noto, invero, tali richieste avevano dato luogo a numerose vertenze giudiziarie
instaurate, innanzi ai Giudici di Pace, dai consumatori (assistiti dalle Associazioni di
categoria) nei confronti delle imprese fornitrici di gas, nonché a varie proposte
legislative tese, in sostanza, a rendere soggetta all’aliquota ridotta del 10 per cento il
suddetto uso promiscuo di gas metano in ambito domestico.
E’ da ricordare, invero, che l’Amministrazione finanziaria aveva ripetutamente
affermato (risoluzione n. 34/E del 5 maggio 1998, circolare n. 273/E del 23 novembre
1998, circolare n. 82/E del 7 aprile 1999, risoluzione n. 155/E del 18 ottobre 1999,
circolare n. 226/E del 3 dicembre 1999, risoluzione n. 97/E del 29 aprile 2003) che
l’aliquota i.v.a del 10 per cento era applicabile solo se ricorrevano, congiuntamente, le
due condizioni previste dalla prima parte del previgente punto 127-bis) della Tabella
allegata al d.p.r. n. 633 del 1972 e cioè l’uso domestico del gas metano e, nell’ambito
di questo, la finalità di cottura cibi e produzione di acqua calda.
Conseguentemente - ad avviso dell’Amministrazione - nel caso di utilizzi di gas metano
diversi dalla cottura dei cibi e dalla produzione di acqua calda, quali quelli domestici
promiscui, e cioè comprendenti anche l’uso per riscaldamento individuale, in mancanza
di impianti separati e, quindi, di distinti contatori, non potendosi determinare in modo
certo ed oggettivo la quota di gas metano impiegata per la cottura cibi e la produzione
di acqua calda, l’azienda erogatrice del gas doveva assoggettare l’indistinta
somministrazione ad i.v.a. con l’aliquota ordinaria,
A maggior ragione, secondo l’Amministrazione, dovevano essere assoggettate
all’aliquota i.v.a. ordinaria le cosiddette utenze miste, e cioè quelle in cui il gas è
utilizzato sia per uso “domestico” che per l’esercizio di attività professionali o industriali
(ad esempio, caserme con locali utilizzati sia per la residenza dei militari sia per uffici e
spacci, o conventi con asili), in assenza di contatori distinti che consentano di
determinare i consumi per uso domestico ed i consumi per l'esercizio di un’attività
professionale o industriale (risoluzione n. 340089 del 20 maggio 1983).
La stessa Amministrazione finanziaria aveva peraltro disconosciuto, con la risoluzione
n. 97/E del 29 aprile 2003, la possibilità di applicare “l’aliquota i.v.a. ridotta su una
quota determinata sulla base di stime o presunzioni riguardo al tipo di utilizzo del gas
metano ovvero sulla base del periodo temporale di utilizzo degli impianti di
riscaldamento” (presumendo, ad esempio, che nei periodi estivi il gas è utilizzato
esclusivamente per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda). In merito

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Applicabilità dell’aliquota i.v.a. ridotta al gas metano per uso domestico   Circolare N. 3 / 2008

l’Amministrazione aveva puntualizzato che, se è pur vero che la legge n. 412 del 1993
stabilisce i periodi annuali di esercizio degli impianti di riscaldamento, distinti per aree
geografiche, tale norma può comunque essere derogata dai sindaci, con ordinanza, in
caso di particolari situazioni climatiche, o dai singoli utenti che dispongono di impianti
autonomi di riscaldamento.
L’orientamento in materia dell’Amministrazione finanziaria era stato contestato dalle
Associazioni dei consumatori che avevano patrocinato presso i Giudici di Pace
numerose controversie con le quali i consumatori avevano chiesto alle imprese
erogatrici il rimborso dell’i.v.a. afferente i consumi assoggettati all’aliquota ordinaria.
I Giudici di Pace, sulla base del principio equitativo secondo cui l’aliquota i.v.a. ridotta
doveva applicarsi ad ogni tipologia di uso domestico del gas metano, avevano accolto i
ricorsi dei consumatori, ordinando conseguentemente alle imprese convenute di
rimborsare la maggiore imposta applicata nelle fatture emesse (vedi, fra le tante, le
sentenze n. 132 del 17 marzo 2003 del Giudice di pace di Lanciano, n. 445 del 25
giugno 2003 del Giudice di pace di Ancona, n. 374 del 14 aprile 2006 del Giudice di
pace di Ascoli Piceno, ecc.).
Tale orientamento è stato però disatteso dalla Corte di Cassazione (vedi, fra le altre, le
sentenze n. 19977 del 14 ottobre 2005, n. 8107 del 6 aprile 2006, n. 20220 del 18
settembre 2006, n. 15341 del 5 maggio 2007) secondo cui le sentenze dei Giudici di
Pace avevano violato la normativa comunitaria in materia di tassazione ai fini i.v.a.
delle somministrazioni di gas metano laddove avevano ritenuto che, ai fini
dell'applicazione dell'aliquota i.v.a. agevolata del 10 per cento, bisognava far
riferimento all’utilizzo concreto del gas (riconoscendo quindi l’applicazione dell’aliquota
ridotta ai consumi effettuati nei mesi estivi, in cui i provvedimenti in materia vietano
l’accensione riscaldamento) e non alla tipologia contrattuale della somministrazione di
contratto, come, invece, stabiliva la normativa i.v.a. che distingueva la
somministrazione ad uso di cottura cibi ed acqua calda (agevolata) e quella per il
riscaldamento (non agevolata).
Secondo la Cassazione, invero, la direttiva CEE n. 92/77/CEE del 19 ottobre 1992, nel
modificare la Sesta direttiva i.v.a. n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, aveva consentito
agli Stati membri di assoggettare all’aliquota ridotta le forniture di gas naturale, purché
gli Stati informassero preventivamente la Commissione europea al fine di consentire
alla stessa la valutazione della sussistenza di eventuali rischi di distorsione della
concorrenza.
In attuazione di tale direttiva comunitaria, il legislatore nazionale aveva introdotto nella
normativa i.v.a. - con l’articolo 36, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,

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Applicabilità dell’aliquota i.v.a. ridotta al gas metano per uso domestico   Circolare N. 3 / 2008

convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 - il numero 127-bis) della Tabella A,
parte terza, allegata al d.p.r. n. 633 del 1972 il quale però, secondo quanto statuito
dalla Cassazione, aveva reso applicabile l’aliquota agevolata esclusivamente alle
somministrazioni di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura
cibi e per produzione di acqua calda, escludendo dall’aliquota ridotta tutti gli usi
promiscui, e quindi anche quelli domestici di cottura cibi, produzione di acqua calda e
riscaldamento individuale.
In sostanza, quindi, ad avviso della Suprema Corte, il legislatore nazionale aveva
attuato la direttiva n. 92/77/CEE limitatamente al suddetto, specifico utilizzo del gas
metano.
La modifica normativa recata dal comma 5 dell’art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio
2007, n. 26, supera, dunque, la più limitata attuazione della suddetta direttiva
comunitaria, anche se, per evidenti esigenze di gettito, l’applicabilità dell’aliquota i.v.a.
ridotta è limitata ai consumi rientranti in un ammontare annuo determinato dalla legge
(480 metri cubi annui).

3. Il nuovo presupposto oggettivo per l’applicazione dell’aliquota i.v.a. ridotta.

Come detto, in base alla prima parte del nuovo punto 127-bis) della Tabella allegata al
d.p.r. n. 633 del 1972, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l’aliquota i.v.a. del 10 per cento
si applica “alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili
limitatamente a 480 metri cubi annui” - in sostanza ai consumi rientranti nelle prime
due fasce di consumo individuate dall’art. 2 del decreto legislativo n. 26 del 2007 ai fini
dell’applicazione dell’aliquota di accisa -.
La norma, nello specificare l’uso cui il gas metano deve essere destinato affinché le
relative somministrazioni possano essere assoggettate all’aliquota i.v.a. ridotta del 10
per cento, fa riferimento all’“uso civile” e non più all’“uso domestico” menzionato dalla
previgente disposizione.
La nuova terminologia utilizzata dal legislatore manifesta chiaramente la finalità della
norma in esame che è quella - come riconosce anche l’Agenzia delle Entrate nella
citata circolare n. 2/E - di adeguare il criterio di tassazione agli effetti del’i.v.a. del
consumo di gas metano al nuovo criterio di tassazione agli effetti dell’accisa dello
stesso prodotto - illustrato nel precedente paragrafo 1 - introdotto dal decreto
legislativo n. 26 del 2007.
Ai fini dell’applicazione di tale ultima imposta, invero, il nuovo art. 26 del Testo Unico
Accise distingue il consumo di gas naturale per combustione in usi industriali ed usi

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Applicabilità dell’aliquota i.v.a. ridotta al gas metano per uso domestico    Circolare N. 3 / 2008

civili: relativamente a tali ultimi usi la misura delle diverse aliquote di accisa è stabilita
in base alle quantità di prodotto consumate.
Agli effetti dell’accisa, per usi civili del gas naturale si intendono, in buona sostanza -
come si è già avuto occasione di evidenziare nel precedente paragrafo 1 - quelli diversi
dagli usi industriali, che sono, in linea di massima, quelli propri delle “attività industriali
produttive di beni e servizi e delle attività artigianali ed agricole”8.
Ne deriva, quindi, che il legislatore facendo riferimento anche nella nuova norma i.v.a.
all’“uso civile” ha inteso evidenziare la circostanza che, al pari di quanto previsto ai fini
dell’accisa, anche agli effetti dell’i.v.a., ed in particolare ai fini dell’applicazione
dell’aliquota ridotta, il presupposto oggettivo per l’assoggettamento all’aliquota del 10
per cento non è più limitato - come stabiliva la normativa previgente - all’uso domestico
del gas metano per la cottura dei cibi e per la produzione di acqua calda, ma è esteso,
in primis, all’utilizzo domestico promiscuo (per la cottura dei cibi, la produzione di
acqua calda ed il riscaldamento individuale) e, poi, a tutti gli altri utilizzi diversi da quelli
propri delle attività industriali, artigianali o agricole.
Il richiamo all’“uso civile” conferma peraltro l’estensione dell’applicabilità dell’aliquota
i.v.a. ridotta ad usi “domestici” diversi da quelli propriamente familiari, estensione che
già nel vigore della precedente normativa era stata operata in via interpretativa dal
Ministero delle finanze, al fine naturalmente di agevolare fiscalmente tali utilizzi stante
la loro rilevanza sociale.
Con la circolare n. 82 del 7 aprile 1999 (in nostra circolare n. 31 del 2000, paragrafo n.
84), invero, il Ministero, precisato preliminarmente che l’uso domestico della fornitura di
gas “si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, quali
consumatori finali, impiegano il gas . . . nella propria abitazione, per usi familiari o
collettivi, e non lo utilizzano nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di
servizi, rilevanti ai fini i.v.a., anche se in regime di esenzione”, aveva riconosciuto che
doveva considerarsi quale uso domestico anche l'impiego di gas per “i fabbisogni di
ambienti quali di caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi e carceri
che ospitano collettività . . .”, sussistendo in relazione a tali strutture il requisito della
residenzialità.
La nuova formulazione della disposizione in esame - che in termini più ampi fa
riferimento agli “usi civili” - conferma ora in via legislativa l’applicabilità dell’aliquota
ridotta (sempre nel limite di 480 metri cubi annui) al consumo di gas metano delle
suddette collettività.

8
    Vedi nota n. 4.

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Applicabilità dell’aliquota i.v.a. ridotta al gas metano per uso domestico   Circolare N. 3 / 2008

A tale conclusione, peraltro, non sembra che possa essere di ostacolo la circostanza
che il terzo comma dell’art. 26 del T.U.A. - come modificato dalla lettera i) dell’art. 1 del
decreto legislativo n. 26 del 2007 - stabilisca che “si considerano compresi negli usi
industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi di gas naturale,
destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate
all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti”: l’assimilazione di
tali usi indubbiamente non industriali a quelli propriamente tali è stata operata dal
legislatore al mero fino di agevolare con un’aliquota di accisa ridotta i particolari,
richiamati impieghi di gas.
Sulla questione è comunque auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle
Entrate.

4. La fatturazione.

Come si è già anticipato in premessa la nuova norma in esame trova applicazione dal
1° gennaio scorso, con la conseguenza che l’aliquota i.v.a del 10 per cento - il cui
ambito applicativo risulta ora, come sopra illustrato, più ampio di quello della
previgente disposizione - dovrà essere applicata dalle aziende erogatrici di gas metano
in sede di fatturazione dei consumi (ovviamente entro il limite massimo di 480 metri
cubi all’anno) effettuati nell’anno 2008.
In concreto, quindi - come ha riconosciuto l’Agenzia delle Entrate nella suddetta
circolare n. 2/E - l’aliquota i.v.a. del 10 per cento dovrà essere applicata in sede di
fatturazione delle somministrazioni di gas metano eseguite a partire dal 1° gennaio
scorso, dovendosi invece continuare a fatturare con i criteri vigenti fino al 31 dicembre
scorso (applicazione dell’aliquota i.v.a. del 10 per cento al solo uso di cottura cibi e di
produzione di acqua calda e dell’aliquota del 20 per cento agli altri usi) le
somministrazioni eseguite fino a tale ultima data, e ciò anche se la fattura è emessa in
epoca successiva.
Sempre tenendo conto del fatto che la nuova disposizione fa riferimento al consumo
annuo, l’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che l’aliquota i.v.a ridotta si applica -
in conformità, peraltro, a quanto ha ritenuto l’Agenzia delle Dogane, nella circolare n.
37/D del 2007, relativamente all’accisa - anche nel caso in cui, nel corso di un anno
solare, l’erogazione di gas sia avvenuta per un periodo inferiore all’intero anno (ad
esempio, per l’attivazione di nuove utenze o per la cessazione della fornitura in corso
d’anno): del resto non sarebbe risultato conforme alla finalità della norma (agevolare i

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Applicabilità dell’aliquota i.v.a. ridotta al gas metano per uso domestico      Circolare N. 3 / 2008

consumi di gas fino all’ammontare di 480 metri cubi) “rimodulare” tale ammontare agli
effettivi giorni/anno di durata della fornitura, limitando in tal modo il beneficio fiscale.
Per altro verso, dovendo essere rispettato, ai fini dell’applicazione dell’aliquota i.v.a.
ridotta, il limite massimo di consumo “agevolato” per ciascun anno solare (pari a 480
metri cubi), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che se lo stesso consumatore stipula
nel corso del medesimo anno più contratti di somministrazione di gas metano con
distinte aziende fornitrici, l’azienda con cui è stato il stipulato il vecchio contratto dovrà
comunicare - al pari di quanto disposto, per la medesima ipotesi, dall’Agenzia delle
Dogane, con la suddetta circolare n. 37/D del 2007, relativamente all’accisa -
all’azienda subentrante i dati relativi ai consumi già effettuali dal cliente nel periodo di
vigenza del vecchio contratto per permettere a tale ultima azienda di assoggettare, con
l’aliquota del 10 per cento, gli eventuali ulteriori consumi mancanti al raggiungimento
del predetto ammontare agevolato. Fino alla comunicazione di tale dato l’azienda
subentrante potrà fatturare - ma, come precisa la circolare n. 2/E, in via provvisoria e
limitatamente al primo semestre 2008 - la somministrazione effettuata con l’aliquota
i.v.a ridotta, nel rispetto, comunque, del limite massimo di 480 metri cubi, procedendo
successivamente ad emettere nota di variazione non appena in possesso del dato
definitivo del consumo di gas erogato dalla precedente azienda.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia, infine, che le operazioni diverse da quelle di
somministrazione di gas devono essere assoggettate all’aliquota i.v.a. ordinaria, non
potendosi estendere l’aliquota ridotta a fattispecie diverse da quelle indicate nel punto
127- bis) della Tabella allegata al d.p.r. n. 633 del 1972, quali i servizi accessori o la
quota fissa della tariffa.

                                                                             Il Direttore Generale

                                                                                          Micossi

                                                                                                  16
Decreto Legislativo del 02/02/2007 n. 26

                                        Titolo del provvedimento:
                                        Attuazione    della   direttiva   2003/96/CE   che    ristruttura   il quadro
                                        comunitario     per    la    tassazione    dei     prodotti    energetici   e
                                        dell'elettricita'.
                                        (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22/03/2007 - supplemento ordinario)

                                                                                   Preambolo
Servizio di documentazione tributaria

                                        Preambolo

                                        Testo: in vigore dal 01/06/2007
                                                           IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                          Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
                                          Vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003,
                                        che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti
                                        energetici e dell'elettricita';
                                          Ritenuta la necessita' di adeguare il sistema normativo dell'accisa
                                        alle disposizioni della medesima direttiva;
                                          Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
                                        l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
                                        alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2004), che delega il
                                        Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti le norme
                                        occorrenti per dare attuazione alla citata direttiva n. 2003/96/CE,
                                        compresa nell'elenco di cui all'allegato B alla medesima legge;
                                          Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
                                        adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
                                          Acquisito   il   parere   della   Conferenza    unificata,  di cui
                                        all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
                                        nella seduta dell'8 novembre 2006;
                                          Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
                                        deputati e del Senato della Repubblica;
                                          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
                                        riunione del 19 gennaio 2007;
                                          Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
                                        dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli
                                        affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico e per gli
                                        affari regionali e le autonomie locali;
                                                                      E m a n a
                                                          il seguente decreto legislativo:
Servizio di documentazione tributaria   Decreto Legislativo del 02/02/2007 n. 26

                                                                         art. 2
                                        Disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore
                                        aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili

                                        Testo: in vigore dal 01/06/2007
                                          1. A decorrere dal 1 gennaio 2008:
                                            a) la misura delle aliquote di accisa per il gas naturale per
                                        combustione per usi civili, di cui all'allegato I annesso al testo
                                        unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
                                        produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
                                        di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
                                        modificazioni, e' determinata come segue:
                                              1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per
                                        metro cubo;
                                              2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480
                                        metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo;
                                              3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560
                                        metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo;
                                              4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,186
                                        per metro cubo;
                                            b) la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per
                                        i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli
                                        interventi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
                                        della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' determinata come segue:
                                              1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per
                                        metro cubo;
                                              2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480
                                        metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
                                              3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560
                                        metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo;
                                              4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150
                                        per metro cubo.
                                          2. A decorrere dal 1 gennaio 2008, in funzione del completamento
                                        progressivo del processo di armonizzazione e di riavvicinamento delle
Decreto Legislativo del 02/02/2007 n. 26

                                        aliquote di accisa applicate al gas naturale nelle diverse zone
                                        geografiche del Paese, con decreto da adottare entro il mese
                                        di febbraio di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze
                                        procede ad interventi di riduzione delle aliquote di accisa di cui al
                                        comma 1, lettera a).
                                          3. Ai fini di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di 98.000.000
                                        di euro per l'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009 si provvede ai
                                        sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
                                        1978, n. 468.
                                          4. Conseguentemente, a fare data dal 1 gennaio 2008, e' abrogato
                                        l'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
                                          5. A decorrere dal 1 gennaio 2008, il numero 127-bis) della
                                        tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
                                        Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente
                                        "127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per
                                        usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione,
                                        tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi
Servizio di documentazione tributaria

                                        domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di
                                        petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole
                                        da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;".
CIRCOLARE N.37/D

                                                                      Roma, 28 dicembre 2007

                                                                     Alle Direzioni Regionali
Protocollo: 8025                                                     dell’Agenzia delle Dogane
                                                                     LORO SEDI
Rif.:
                                                                     Agli Uffici delle Dogane
Allegati:
                                                                     LORO SEDI
                                       e per conoscenza:             Agli Uffici di diretta collaborazione del
                                                                     Direttore dell’Agenzia delle Dogane
                                                                     LORO SEDI
                                                                     Alle Aree centrali
                                                                     dell’Agenzia delle Dogane
                                                                     LORO SEDI
                                                                     Al Dipartimento per le politiche fiscali del
                                                                     Ministero dell'Economia e delle Finanze
                                                                     Via Pastrengo 22
                                                                     00187 ROMA
                                                                     Alle Regioni a statuto ordinario ed a statuto
                                                                     speciale
                                                                     LORO SEDI
                                                                     Al Ministero dello Sviluppo economico
                                                                     Via Molise 2
                                                                     00187 ROMA
                                                                     Al Ministero delle Politiche Agricole
                                                                     Alimentari e Forestali
                                                                     Via XX Settembre 20
                                                                     00187 ROMA
                                                                     Al Ministero dell'Ambiente e Tutela del
                                                                     Territorio e del Mare
                                                                     Viale Cristoforo Colombo 44
                                                                     00147 ROMA
                                                                     Al Comando Generale della Guardia di
                                                                     Finanza
                                                                     Fax 06-44223202
                                                                     Alla Commissione Tecnica di Unificazione
                                                                     nell’Autoveicolo
                                                                     C.so Galileo Ferraris 61
                                                                     10128 TORINO

                            AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
                                        Ufficio regimi doganali e fiscali
00143 Roma, via Mario Carucci, 71 – Telefono +39 06 5024 6045 – Fax +39 06 50245222- e-mail: dogane.tributi.regimi@agenziadogane.it
All’Associazione Italiana dell’Industria
                                             Olearia – ASSITOL
                                             Fax 06-69940118
                                             All’A.I.T.E.C Associazione Italiana Tecnico
                                             Economica del Cemento
                                             Fax 065915408

OGGETTO:         Disposizioni di applicazione del decreto legislativo 2
                 febbraio 2007, n. 26 recante “Attuazione della direttiva
                 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la
                 tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità”.
                 Circolare 17/D del 28 maggio 2007. Precisazioni.

       In relazione alla disciplina in oggetto richiamata, derivante dal
recepimento nell’ordinamento nazionale dei principi della direttiva
comunitaria 2003/96/CE, in merito alla quale sono state richieste
precisazioni e chiarimenti da parte degli operatori interessati e delle strutture
operative dell’Agenzia, con la presente circolare si integrano le disposizioni
già adottate con la circolare 17/D/2007 e con le note n. 4436 del 24 luglio e
n. 7179 del 13 dicembre scorso.

                                         4
Ciò in quanto le modalità di accertamento, liquidazione e pagamento
dell’accisa vigenti fino al 31 dicembre 2007, non consentono di poter
determinare in maniera puntuale e verificabile dagli Uffici preposti ai
controlli, l’importo delle rate di acconto per il 2008 in base al nuovo sistema
di tassazione, che non può essere rappresentato nella dichiarazione di
consumo per il 2007.

        Inoltre, in relazione sempre alle suddette modalità di accertamento,
liquidazione e pagamento dell’accisa, è appena il caso di sottolineare che, la
posticipazione al mese di marzo dell’accertamento del debito d’imposta,
consentita dallo slittamento del termine di presentazione della dichiarazione
di consumo, comporta anche per il mese di febbraio il versamento di una
rata di acconto di importo pari a quella del mese di dicembre 2007, fatti
salvi eventuali crediti già maturati che dovessero essere ancora
scomputati.

       Le modalità per la presentazione della dichiarazione di consumo
sono state oggetto della nota prot. n. 7533 del 4 dicembre 2007 e i dati
contenuti nella dichiarazione dovranno riguardare l’intero anno, senza
soluzione di continuità tra l’attuale e il previgente regime fiscale.

   5.2 - Applicazione scaglioni consumo

       Come detto, il nuovo sistema di tassazione del gas naturale
consumato per combustione in usi civili, prevede l’applicazione dell’accisa
in ragione dell’entità del consumo annuale, stabilendo quattro fasce di
consumo:

              fino a 120 mc                 1° fascia

              da 121 mc a 480 mc            2° fascia

              da 481 mc a 1560 mc           3° fascia

              oltre 1560 mc                 4° fascia

       Tenuto conto che gli scaglioni sono rapportati all’anno solare e
devono essere applicati ai consumi di ogni singola fornitura per usi civili, a
prescindere dai giorni di effettivo consumo, sarà necessario che le società di
vendita mantengano il computo del consumo progressivo con riferimento

                                       21
all’inizio di ogni annualità (1°gennaio) e procedano all’applicazione delle
previste aliquote di accisa in modo consequenziale al riempimento di ogni
singola fascia di consumo nel corso dell’anno.

        Il computo dei consumi, con riferimento all’inizio di ogni annualità e
la ripartizione degli stessi per fascia di consumo, dovrà essere evidenziato
nelle fatture rilasciate ai consumatori finali, con l’esposizione della
liquidazione della corrispondente tassazione.

        Considerato che non è tecnicamente possibile la simultanea lettura
dei contatori alla data del 31 dicembre, dovrà essere applicato il calcolo pro-
quota-die per ripartire i consumi rilevati nel periodo intercorrente tra due
letture, quando si verificano a cavallo tra due anni solari (per ciascun anno
solare, lo zero del consumo annuo è definito dalla lettura calcolata del
contatore alle ore 00,00 del 1° gennaio).

        Per maggior chiarezza, si fa presente che anche nei casi di contratti
di somministrazione di durata inferiore all’anno solare, per via di attivazione
di nuove utenze o cessazione della fornitura in corso d’anno, permane il
diritto della completa fruizione delle suddette fasce di consumo annuali e
conseguenti scaglioni d’imposta definiti dall’art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 26/2007, ossia senza rimodulazione proporzionale in relazione
agli effettivi giorni/anno di durata della fornitura.

        La voltura di un’utenza (cambio della persona fisica o giuridica
nell’intestazione dell’utenza) si risolve in una cessazione del contratto di
somministrazione nei confronti del consumatore finale uscente e contestuale
attivazione del contratto di somministrazione nei confronti del consumatore
finale subentrante sul medesimo punto di fornitura. Anche in tale caso non
si applica alcuna rimodulazione delle fasce di consumo e relativi scaglioni
d’imposta.

       Il beneficio fiscale della completa fruizione delle fasce di consumo
in parola deve essere assicurato ancorché in presenza del susseguirsi, nel
corso del medesimo anno, di più contratti di somministrazione stipulati dal
medesimo consumatore con società di vendita diverse.

        In tale circostanza, il venditore uscente dovrà fornire, in tempi utili e
anche per il tramite del consumatore finale interessato, un attestato al
venditore subentrante, dal quale risulti, alla data di termine del contratto di
fornitura, la lettura effettiva del contatore del gas naturale associato

                                        22
all’utenza in esame (necessaria, tra l’altro, anche per motivi commerciali al
fine di determinare, per la successiva fatturazione, l’esatta quantità di gas
naturale fornita dal venditore uscente al proprio ex-cliente) e il consumo
progressivo annuo effettivo relativo alla predetta utenza.

        Qualora la predetta lettura effettiva non sia disponibile alla data di
inizio della fornitura da parte del venditore subentrante, quest’ultimo
procederà all’applicazione degli scaglioni di consumo sulla base della
lettura calcolata (e del conseguente consumo annuo) utilizzata dal venditore
uscente nell’ultima fatturazione disponibile effettuata al cliente finale. Al
momento della disponibilità della lettura effettiva sia il venditore uscente sia
quello subentrante procederanno all’emissione delle relative fatture a
conguaglio.

        Si riportano di seguito alcune ipotesi di applicazione della nuova
tassazione.

        Esempio 1. Si ipotizzi una fornitura in uso civile con frequenza di
fatturazione quadrimestrale e con ultima fattura relativa ai consumi registrati
fino al 14 novembre 2007, sulla lettura calcolata l0 = 7.900. Alla data del 1
gennaio 2008, il relativo fornitore determina contabilmente, in base ai
consumi storici, la lettura calcolata x0 = 8.000. Da tale lettura decorre il
progressivo annuo per l’anno 2008. All’atto della prima fatturazione del
2008, relativa ai consumi avvenuti tra il 15 novembre 2007 e il 14 marzo
2008, viene stimata, a quest’ultima data, la lettura calcolata l1 = 8.300. Si
calcola, pertanto:

   consumi nel periodo 15 novembre 2007 – 14 marzo 2008: l1 – l0 = 400
   m3

   consumi nel periodo 15 novembre 2007 – 31 dicembre 2007: x0 – l0 =
   100 m3

   consumo progressivo 2008 (nel periodo 1 gennaio 2008 – 14 marzo
   2008): l1 – x0 = 300 m3

       Nel caso in esame, la liquidazione dell’imposta andrà effettuata
assoggettando ad accisa:

   - i 100 m3 consumati nell’anno 2007 utilizzando il vecchio sistema di
   tassazione;

                                        23
- i primi 120 m3 consumati nell’anno 2008 con l’aliquota prevista per il
     primo scaglione [0-120] m3;

   - i successivi 180 m3 consumati nell’anno 2008 con l’aliquota prevista
     per il secondo scaglione [120-480] m3.

       In particolare, per i consumi dell’anno 2008, si ha:

   accisa dovuta (Nord): 120 m3 x 0,044 €/m3 + 180 x 0,175 €/m3 = 36,78 €

       Oppure:

   accisa dovuta (Mezzogiorno): 120 m3 x 0,038 €/m3 + 180 x 0,135 €/m3
   =28,86 €

        Nella seconda fatturazione del 2008, relativa ai consumi avuti tra il
15 marzo 2008 e il 14 luglio 2008, viene stimata, a quest’ultima data, la
lettura calcolata l2 = 8.700. Si calcola, pertanto:

   consumo progressivo 2008 (nel periodo 1 gennaio 2008 – 14 luglio
   2008): l2 – x0 = 700 m3

   consumo nel periodo 15 marzo 2008 – 14 luglio 2008: l2 – l1 = 400 m3

        Tenendo presente l’accisa già liquidata nella prima fattura, i consumi
ulteriori sono da assoggettare ad accisa con i seguenti criteri:

   - 180 m3 con l’aliquota prevista per il secondo scaglione [120-480] m3;

   - 220 m3 con l’aliquota prevista per il terzo scaglione [480-1560] m3.

       Cioè, si ha, per la seconda fattura del 2008 la seguente liquidazione
di imposta:

   accisa dovuta (Nord): 180 x 0,175 €/m3 + 220 x 0,170 €/m3 = 68,90 €

   Oppure:

   accisa dovuta (Mezzogiorno): 180 x 0,135 €/m3 + 220 x 0,120 €/m3 =
   50,70 €

       Esempio 2. Si ipotizzi che una fornitura in uso civile venga attivata il
1° dicembre 2008 (cioè, esclusivamente per un dodicesimo dell’anno). In

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caso di consumo di 500 m3 nel solo mese di dicembre, la relativa accisa
viene liquidata come segue (con riferimento alle aliquote del Nord):

   accisa dovuta (nel dicembre 2008): 120 m3 x 0,044 €/m3 + 360 x 0,175
   €/m3 + 20 x 0,170 €/m3 = 71,68 €

        Cioè, l’accisa afferente i consumi realizzati nel mese dicembre 2008
è liquidata con riferimento agli scaglioni [0;120]; [120;480]; [480;1560];
[1560-infinito] e non agli intervalli [0;10]; [10;40]; [40;130]; [130-infinito],
ottenuti per rimodulazione degli scaglioni di cui all’art.2, comma 1 del
D.l.vo 26/07 proporzionalmente al periodo dell’anno di effettiva attività
dell’utenza.

        Esempio 3. Si ipotizzi che una fornitura in uso civile venga cessata il
1° febbraio 2008 (cioè, abbia durata complessiva di un dodicesimo di anno).
In caso di consumo di 500 m3 nel solo mese di gennaio, la relativa accisa
viene liquidata come segue (con riferimento alle aliquote del Nord):

   accisa dovuta (nel dicembre 2008): 120 m3 x 0,044 €/m3 + 360 x 0,175
   €/m3 + 20 x 0,170 €/m3 = 71,68 €

        Esempio 4. Si ipotizzi che su una fornitura in uso civile venga
effettuata una voltura a decorrere dal 1° luglio 2008 (cioè, l’utenza viene
utilizzata per metà anno da un primo soggetto e per l’altra metà da un
secondo). Si ipotizzino, altresì, i seguenti consumi annui:

- primo soggetto 2000 m3 (dal 1°gennaio al 30 giugno);

- secondo soggetto 140 m3 (dal 1°luglio al 31 dicembre).

   La liquidazione dell’accisa, relativamente alla suddetta utenza, è la
seguente (con riferimento alle aliquote del Nord):

- primo soggetto: 120 m3 x 0,044 €/m3 + 360 x 0,175 €/m3 + 1080 x 0,170
  €/m3 + 440 x 0,186 €/m3 = 333,72 €

- secondo soggetto: 120 m3 x 0,044 €/m3 + 20 x 0,175 €/m3 = 8,78 €

       Anche in tale circostanza, non si applica alcuna rimodulazione degli
scaglioni di cui al D.l.vo 26/07.

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