Applicabilità dell'aliquota i.v.a. ridotta al gas metano per uso domestico
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IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 3 DEL 18 GENNAIO 2008 Applicabilità dell’aliquota i.v.a. ridotta al gas metano per uso domestico PROVVEDIMENTI COMMENTATI Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (art. 2). Circolare 28 dicembre 2007, n. 37/D dell’Agenzia delle Dogane (paragrafo 5.2). Circolare 17 gennaio 2008, n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate. www.assonime.it
Applicabilità dell’aliquota i.v.a. ridotta al gas metano per uso domestico Circolare N. 3 / 2008 SOMMARIO A seguito della sostituzione operata dal comma 5 dell’art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, del punto 127-bis) della Tabella A, parte terza, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio scorso sono soggette all’aliquota i.v.a. ridotta del 10 per cento le somministrazioni di gas metano usato come combustibile per usi civili, fino ad un consumo annuo di 480 metri cubi. La modifica normativa mira ad attenuare il carico fiscale, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunti, sui consumi familiari che si attestano nell’ambito della predetta fascia di consumo annuale: ciò in quanto dell’agevolazione potrà ora usufruire anche il consumo promiscuo di gas in ambito domestico e cioè l’utilizzo del prodotto sia per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda, sia per il riscaldamento individuale (cosiddetto “autonomo”). Con la presente circolare viene illustrata la nuova disposizione anche tenendo conto della circolare n. 2/E del 17 gennaio u.s. con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle concrete modalità applicative della nuova norma. *** 2
Applicabilità dell’aliquota i.v.a. ridotta al gas metano per uso domestico Circolare N. 3 / 2008 INDICE Introduzione p. 4 1. Il nuovo criterio di assoggettamento ad accisa del gas metano p. 6 2. Il previgente criterio di applicazione dell’aliquota iva ridotta p. 10 3. Il nuovo presupposto oggettivo per l’applicazione dell’aliquota iva ridotta p. 13 4 . La fatturazione p. 15 3
Applicabilità dell’aliquota i.v.a. ridotta al gas metano per uso domestico Circolare N. 3 / 2008 INTRODUZIONE Il 1° gennaio scorso è entrata in vigore la disposizione recata dalla prima parte del punto 127-bis) della Tabella A, parte terza, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, che assoggetta all’aliquota i.v.a. del 10 per cento la “somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui”. Come abbiamo già avuto occasione di evidenziare con le nostre circolari n. 26 e n. 68 del 2007, la nuova norma è stata introdotta dal comma 5 dell’art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, che ha sostituito il previgente n. 127-bis della suddetta Tabella in base al quale l’aliquota i.v.a. ridotta era applicabile alla “somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla Tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986”. Con la circolare n. 2/E del 17 gennaio u.s. - della quale di seguito Vi trascriviamo il testo - l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle concrete modalità applicative della nuova disposizione. E’ subito da evidenziare che la modifica normativa operata dal decreto legislativo in parola è finalizzata ad uniformare il presupposto per l’applicazione dell’aliquota i.v.a. ridotta alle somministrazioni di gas metano per usi domestici al nuovo criterio, introdotto dallo stesso decreto, di determinazione dell’aliquota dell’accisa al consumo di gas naturale per usi civili, criterio, come di seguito si dirà, basato non più sulla destinazione d’uso del prodotto, ma sull’ammontare dei consumi, che attua, in sostanza, un’imposizione proporzionale al consumo del gas. La riforma del criterio di tassazione ai fini dell’accisa del consumo di gas naturale - di cui, come è noto, il metano è uno dei componenti - introdotta dal decreto legislativo n. 26 del 2007 - che ha a tal fine modificato l’art. 26 del Testo Unico Accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - è stata da noi illustrata con le già citate circolari n. 26 e n. 68 del 2007, cui facciamo rinvio. Con la recente circolare n. 37/D del 28 dicembre 2007 - della quale Vi abbiamo dato una prima informazione con la nostra comunicazione dell’11 gennaio scorso e che sarà oggetto di un’apposita, autonoma circolare - l’Agenzia delle Dogane ha fra l’altro chiarito - nel paragrafo 5.2 - le concrete modalità per determinare l’imposta in ragione dell’ammontare del consumo annuale di gas, in conformità al nuovo sistema di tassazione del prodotto, modalità cui in seguito si farà cenno. E’ anche da rilevare che la nuova norma afferente l’aliquota i.v.a. ridotta viene incontro - come si dirà più ampiamente in seguito - alle pressanti istanze dei consumatori tese 4
Applicabilità dell’aliquota i.v.a. ridotta al gas metano per uso domestico Circolare N. 3 / 2008 ad estendere l’applicabilità di tale aliquota anche all’utilizzo domestico promiscuo del gas metano e cioè all’utilizzo dello stesso oltre che per la cottura cibi e per la produzione di acqua calda anche per il riscaldamento individuale: tale uso promiscuo, invero, come si evidenzierà in seguito (v. paragrafo 2), è stato soggetto fino al 31 dicembre 2007 all’aliquota i.v.a. ordinaria. Sebbene il decreto legislativo n. 26 del 2007 sia entrato in vigore il 1° giugno 2007 (l’art. 8 del decreto ha fissato la data di entrata in vigore dello stesso nel primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 23 marzo 2007), l’art. 2 del decreto ha previsto che le nuove disposizioni dallo stesso recate in materia di accisa e di i.v.a. entrino in vigore il 1° gennaio 2008. Ciò al fine di concedere alle aziende distributrici del settore del gas metano un congruo lasso di tempo per evitare la sovrapposizione del nuovo sistema di tassazione (basato su scaglioni di consumo) con quello previgente (basato sulla tipologia di impiego del gas), nonché per consentire alle stesse di adeguare le proprie procedure inerenti la fatturazione del prodotto al nuovo sistema di tassazione. 5
Applicabilità dell’aliquota i.v.a. ridotta al gas metano per uso domestico Circolare N. 3 / 2008 1. Il nuovo criterio di assoggettamento ad accisa del gas metano. Come è noto, con il decreto legislativo n. 26 del 2007 è stata recepita nel nostro ordinamento - in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 18 aprile 2005, n. 62 (c.d. Comunitaria 2004) - la direttiva del Consiglio dell’Unione Europea n. 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 (in nostra circolare n. 26 del 2007) che ha ristrutturato il quadro comunitario della tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Fra le disposizioni di tale decreto, che ha introdotto numerose novità nel contesto normativo di riferimento per i soggetti che operano nel comparto energetico e, in particolare, nei settori del gas e dell’energia elettrica - novità illustrate con le nostre circolari n. 26 e n. 68 del 2007 - assume rilievo, ai fini che qui interessano, l’art. 2 con cui, agli effetti dell’accisa, è stata operata una profonda revisione del regime di tassazione del gas metano per combustione per usi civili, prevedendosi - come già accennato - il passaggio da un sistema impositivo in cui le aliquote di accisa erano diversificate in relazione alle differenti utilizzazioni del gas1 ad un nuovo sistema in cui tali aliquote variano in ragione dell’ammontare dei consumi. Il sistema in vigore fino al 31 dicembre scorso prevedeva, invero, relativamente al gas metano per combustione per usi civili (diverso quindi da quello per combustione per usi industriali e da quello per autotrazione) differenti aliquote di accisa a seconda che il gas venisse utilizzato per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda ovvero per il riscaldamento individuale fino a 250 metri cubi annui o, ancora, per altri usi civili. Peraltro le aliquote dell’accisa sul gas metano utilizzato come combustibile per usi civili erano collegate, fino al 31 dicembre scorso, al sistema tariffario dei prezzi di vendita per le forniture di gas distribuito a mezzo rete urbana alle utenze civili, sistema previsto 1 Aliquote di accisa vigenti fino al 31 dicembre 2007 per il gas metano: - per autotrazione………………………………………………………………………€ 2,91 per 1000 metri cubi - per combustione per usi industriali………………………………………………€ 12,498 per 1000 metri cubi - per combustione per usi civili: a) a tariffa T1 (usi domestici di cottura cibi e produzione acqua calda)………€ 38,65 per mille metri cubi b) a tariffa T2 (usi di riscaldamento individuale fino a 250 metri cubi annui)…€ 46,30 per mille metri cubi c) per altri usi civili…………………………………………………………………€ 173,20 per mille metri cubi 6
Applicabilità dell’aliquota i.v.a. ridotta al gas metano per uso domestico Circolare N. 3 / 2008 dal provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 37 del 26 giugno 19862 ed articolato secondo la tipologia di uso del prodotto. Come è noto, infatti, le forniture alle utenze civili di gas metano effettuate attraverso le reti cittadine sono assoggettate ad un regime di prezzi amministrati: la determinazione delle tariffe, originariamente affidata al Comitato Interministeriale Prezzi, è stata successivamente trasferita prima al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e successivamente all’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Per quel che qui interessa, nel provvedimento del CIP del 1986 erano previste due distinte tariffe per la vendita di gas metano da utilizzarsi per usi domestici: la tariffa T1, relativa all’uso del gas per la cottura dei cibi e per la produzione di acqua calda in ambito domestico e la tariffa T2, relativa all’uso del gas per il riscaldamento individuale e per l’uso domestico promiscuo. Detto sistema di individuazione delle aliquote dell’accisa sul gas metano per uso domestico, agganciato alla tipologia di utilizzo dello stesso, sebbene avesse dovuto essere sostituito, a decorrere dal 1° luglio 2001, con il sistema di tariffazione secondo fasce di consumo, in forza della delibera n. 237 del 28 dicembre 2000 dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas - vedi al riguardo la nostra circolare n. 41 del 2001 - è stato però mantenuto fino al 31 dicembre scorso. Il comma 1 dell’art. 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, aveva, infatti, stabilito che “le Tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 37 del 26 giugno 1986 continuano ad applicarsi a tutti i fini fiscali, fino alla revisione organica del regime tributario del settore”, introdotta, appunto dal decreto legislativo n. 26 del 20073. 2 Le tariffe di vendita del gas metano distribuito a mezzo rete urbana, previste dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi del 1986, e dalle successive modificazioni e integrazioni, erano distinte in: tariffa T1, per gli usi di cottura cibi e produzione acqua calda; tariffa T2, per gli usi di riscaldamento individuale (con o senza uso di cottura cibi e produzione di acqua calda); tariffa T3, per gli altri usi (riscaldamento centralizzato, terziario, raffrescamento estivo, artigiani e piccole industrie con consumi fino a 100.000 mc/anno); tariffa T4, per gli usi degli artigiani e delle piccole industrie con consumi da 100.000 a 200.000 mc/anno. 3 Anche il più recente decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 23 febbraio 2007 (in nostra circolare n. 18 del 2007, paragrafo 5), nel fissare le aliquote dell’accisa sul gas metano per combustione per usi civili, per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all’art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, applicabili nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007, ha agganciato la 7
Applicabilità dell’aliquota i.v.a. ridotta al gas metano per uso domestico Circolare N. 3 / 2008 Come abbiamo diffusamente illustrato con le nostre circolari n. 26 e n. 68 del 2007, il primo comma dell’art. 2 del decreto legislativo n. 26 del 2007 ha modificato, con effetto dal 1° gennaio scorso, le aliquote di accisa per il gas naturale - di cui, come detto, il metano è uno dei componenti - per combustione per usi civili. E’ da premettere che, relativamente all’utilizzo del gas naturale, la normativa in materia di accisa, sia quella vigente fino al 31 dicembre scorso che quella attuale, opera una triplice distinzione, ai fini della determinazione delle diverse aliquote, a seconda che tale prodotto venga utilizzato per autotrazione, per combustione per usi industriali ovvero per combustione per usi civili. E’ ulteriormente da rilevare che l’aliquota dell’accisa per usi industriali - intendendosi per tali, sinteticamente, gli impieghi del prodotto nelle “attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole”4 - è stabilita in una misura inferiore5 rispetto a quella prevista per gli usi civili, mirando il legislatore ad agevolare gli impieghi produttivi rispetto a quelli “privati”. All’interno di questi ultimi, peraltro, la previgente normativa distingueva, come si è più sopra accennato, gli “usi civili” in uso domestico per cottura cibi e produzione di acqua calda, uso di riscaldamento individuale ed altri usi civili, attribuendo a ciascuna tipologia aliquote d’imposta crescenti6. Radicalmente innovando il previgente assetto delle aliquote di accisa applicabili ai consumi di gas naturale per combustione per usi civili, il primo comma dell’art. 2 del decreto legislativo n. 26 del 2007 ha ora previsto quattro misure di aliquote crescenti a seconda dell’ammontare del gas consumato durante l’anno7 indipendentemente dalla specifica destinazione d’uso del prodotto. determinazione delle aliquote di accisa alle tipologie di consumi individuate dal provvedimento del CIP del 1986 in relazione alle tariffe T1 e T2. 4 Terzo comma dell’art. 26 del Testo Unico delle Accise, come modificato dalla lettera i) dell’art. 1 del decreto legislativo n. 26 del 2007. 5 Vedi le aliquote riportate nelle note 1 e 6. 6 Vedi le aliquote riportate nella nota 1. 7 Aliquote di accisa vigenti dal 1° gennaio 2008 per il gas naturale per combustione per usi civili: 1) per consumi fino a 120 metri cubi annui ………………………………………………..€ 0,044 per metro cubo 2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui . ……….€ 0,175 per metro cubo 8
Applicabilità dell’aliquota i.v.a. ridotta al gas metano per uso domestico Circolare N. 3 / 2008 In concreto la nuova misura dell’accisa - vedi al riguardo la nostra circolare n. 68 del 2007 - è stata determinata sulla base di quattro fasce di consumo: la prima fascia comprende il consumo di gas fino a 120 metri cubi, la seconda il consumo fino a 480 metri cubi, la terza il consumo fino a 1560 metri cubi, la quarta il consumo oltre i 1560 metri cubi. Con il paragrafo 5.2 della circolare n. 37/D del 28 dicembre 2007 l’Agenzia delle Dogane ha fornito alcune importanti precisazioni in ordine ai criteri da seguire per applicare l’accisa in ragione dell’entità annua dei consumi di gas naturale. L’Agenzia ha, anzitutto, chiarito che, posto che gli scaglioni di consumo “sono rapportati all’anno solare e devono essere applicati ai consumi di ogni singola fornitura per usi civili, a prescindere dai giorni di effettivo consumo, sarà necessario che le società di vendita mantengano il computo del consumo progressivo con riferimento all’inizio di ogni annualità (1° gennaio) e procedano all’applicazione delle previste aliquote di accisa in modo consequenziale al riempimento di ogni singola fascia di consumo nel corso dell’anno”. Peraltro la stessa Agenzia, riconosciuto che non è tecnicamente possibile la simultanea lettura dei contatori alla data del 31 dicembre di ogni anno, ha stabilito che per ripartire i consumi rilevati nel periodo intercorrente tra due letture effettuate a cavallo tra due anni solari, i fornitori di gas dovranno applicare un calcolo pro-quota-die al fine di individuare il consumo attribuibile all’anno trascorso e quello attribuibile all’anno iniziato. Dalla considerazione che la norma fa espresso riferimento al consumo annuo, l’Agenzia ha riconosciuto che, anche nel caso di contratto di somministrazione di durata inferiore all’anno solare (ad esempio, per l’attivazione di nuove utenze o per la cessazione della fornitura in corso d’anno), permane in capo all’utente “il diritto alla completa fruizione delle suddette fasce di consumo annuali e dei conseguenti scaglioni d’imposta definiti dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 26/2007, ossia senza rimodulazione proporzionale in relazione agli effettivi giorni/anno di durata della fornitura”. L’Agenzia delle Dogane ha infine chiarito che, affinché possa essere assicurato al consumatore il beneficio fiscale della completa fruizione delle fasce di consumo in parola anche nel caso di “susseguirsi, nel corso del medesimo anno, di più contratti di 3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui ……….€ 0,170 per metro cubo 4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui………………………………………..€ 0,186 per metro cubo 9
Applicabilità dell’aliquota i.v.a. ridotta al gas metano per uso domestico Circolare N. 3 / 2008 somministrazione stipulati dal medesimo consumatore con società di vendita diverse. . . il venditore uscente dovrà fornire, in tempi utili e anche per il tramite del consumatore finale interessato, un attestato al venditore subentrante, dal quale risulti, alla data di termine del contratto di fornitura, la lettura effettiva del contatore del gas naturale associato all’utenza in esame . . . e il consumo progressivo annuo effettivo relativo alla predetta utenza. Qualora la predetta lettura effettiva non sia disponibile alla data di inizio della fornitura da parte del venditore subentrante, quest’ultimo procederà all’applicazione degli scaglioni di consumo sulla base della lettura calcolata (e del conseguente consumo annuo) utilizzata dal venditore uscente nell’ultima fatturazione disponibile effettuata al cliente finale. Al momento della disponibilità della lettura effettiva sia il venditore uscente sia quello subentrante procederanno all’emissione delle relative fatture a conguaglio”. Ai criteri per l’applicazione delle aliquote di accisa alle varie fasce di consumo di gas naturale previste dalla legge stabiliti dall’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 37/D si è ora uniformata - come si illustrerà nel successivo paragrafo n. 5 - l’Agenzia delle Entrate nel fornire, con già citata la circolare n. 2/E, istruzioni in ordine alla concreta applicazione della nuova norma in materia di imposta sul valore aggiunto. 2. Il previgente criterio di applicazione dell’aliquota i.v.a. ridotta. Come già accennato, al fine di adeguare il regime i.v.a. al nuovo criterio di assoggettamento all’accisa dei consumi di gas naturale, il comma 5 dell’art. 2 del decreto legislativo n. 26 del 2007 ha stabilito che l’aliquota i.v.a. del 10 per cento, applicabile fino al 31 dicembre scorso - in base alla prima parte del previgente punto 127-bis) della Tabella allegata al d.p.r. n. 633 del 1972 - ai soli consumi rientranti nella tariffa T1 del già ricordato provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 37 del 1986 (e cioè ai consumi per usi domestici di cottura cibi e di produzione acqua calda), si applichi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, “alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui” e cioè, in concreto, ai consumi rientranti nelle prime due fasce individuate dallo stesso art. 2 ai fini della determinazione dell’aliquota di accisa applicabile. Secondo la relazione governativa al provvedimento, la nuova norma dovrebbe comportare “un significativo beneficio per i consumi familiari che si attestano nell’ambito delle predette fasce”: ciò in quanto, in concreto, dell’aliquota i.v.a. ridotta può ora, fra l’altro, usufruire anche il consumo promiscuo di gas in ambito domestico, e cioè l’utilizzo del prodotto sia per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda, sia per il riscaldamento individuale (cosiddetto “autonomo”). 10
Applicabilità dell’aliquota i.v.a. ridotta al gas metano per uso domestico Circolare N. 3 / 2008 Sono in tal modo accolte - seppure con il limite quantitativo al consumo “agevolato” previsto dalla nuova norma - le richieste in tal senso da lungo tempo avanzate dai consumatori. Come è noto, invero, tali richieste avevano dato luogo a numerose vertenze giudiziarie instaurate, innanzi ai Giudici di Pace, dai consumatori (assistiti dalle Associazioni di categoria) nei confronti delle imprese fornitrici di gas, nonché a varie proposte legislative tese, in sostanza, a rendere soggetta all’aliquota ridotta del 10 per cento il suddetto uso promiscuo di gas metano in ambito domestico. E’ da ricordare, invero, che l’Amministrazione finanziaria aveva ripetutamente affermato (risoluzione n. 34/E del 5 maggio 1998, circolare n. 273/E del 23 novembre 1998, circolare n. 82/E del 7 aprile 1999, risoluzione n. 155/E del 18 ottobre 1999, circolare n. 226/E del 3 dicembre 1999, risoluzione n. 97/E del 29 aprile 2003) che l’aliquota i.v.a del 10 per cento era applicabile solo se ricorrevano, congiuntamente, le due condizioni previste dalla prima parte del previgente punto 127-bis) della Tabella allegata al d.p.r. n. 633 del 1972 e cioè l’uso domestico del gas metano e, nell’ambito di questo, la finalità di cottura cibi e produzione di acqua calda. Conseguentemente - ad avviso dell’Amministrazione - nel caso di utilizzi di gas metano diversi dalla cottura dei cibi e dalla produzione di acqua calda, quali quelli domestici promiscui, e cioè comprendenti anche l’uso per riscaldamento individuale, in mancanza di impianti separati e, quindi, di distinti contatori, non potendosi determinare in modo certo ed oggettivo la quota di gas metano impiegata per la cottura cibi e la produzione di acqua calda, l’azienda erogatrice del gas doveva assoggettare l’indistinta somministrazione ad i.v.a. con l’aliquota ordinaria, A maggior ragione, secondo l’Amministrazione, dovevano essere assoggettate all’aliquota i.v.a. ordinaria le cosiddette utenze miste, e cioè quelle in cui il gas è utilizzato sia per uso “domestico” che per l’esercizio di attività professionali o industriali (ad esempio, caserme con locali utilizzati sia per la residenza dei militari sia per uffici e spacci, o conventi con asili), in assenza di contatori distinti che consentano di determinare i consumi per uso domestico ed i consumi per l'esercizio di un’attività professionale o industriale (risoluzione n. 340089 del 20 maggio 1983). La stessa Amministrazione finanziaria aveva peraltro disconosciuto, con la risoluzione n. 97/E del 29 aprile 2003, la possibilità di applicare “l’aliquota i.v.a. ridotta su una quota determinata sulla base di stime o presunzioni riguardo al tipo di utilizzo del gas metano ovvero sulla base del periodo temporale di utilizzo degli impianti di riscaldamento” (presumendo, ad esempio, che nei periodi estivi il gas è utilizzato esclusivamente per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda). In merito 11
Applicabilità dell’aliquota i.v.a. ridotta al gas metano per uso domestico Circolare N. 3 / 2008 l’Amministrazione aveva puntualizzato che, se è pur vero che la legge n. 412 del 1993 stabilisce i periodi annuali di esercizio degli impianti di riscaldamento, distinti per aree geografiche, tale norma può comunque essere derogata dai sindaci, con ordinanza, in caso di particolari situazioni climatiche, o dai singoli utenti che dispongono di impianti autonomi di riscaldamento. L’orientamento in materia dell’Amministrazione finanziaria era stato contestato dalle Associazioni dei consumatori che avevano patrocinato presso i Giudici di Pace numerose controversie con le quali i consumatori avevano chiesto alle imprese erogatrici il rimborso dell’i.v.a. afferente i consumi assoggettati all’aliquota ordinaria. I Giudici di Pace, sulla base del principio equitativo secondo cui l’aliquota i.v.a. ridotta doveva applicarsi ad ogni tipologia di uso domestico del gas metano, avevano accolto i ricorsi dei consumatori, ordinando conseguentemente alle imprese convenute di rimborsare la maggiore imposta applicata nelle fatture emesse (vedi, fra le tante, le sentenze n. 132 del 17 marzo 2003 del Giudice di pace di Lanciano, n. 445 del 25 giugno 2003 del Giudice di pace di Ancona, n. 374 del 14 aprile 2006 del Giudice di pace di Ascoli Piceno, ecc.). Tale orientamento è stato però disatteso dalla Corte di Cassazione (vedi, fra le altre, le sentenze n. 19977 del 14 ottobre 2005, n. 8107 del 6 aprile 2006, n. 20220 del 18 settembre 2006, n. 15341 del 5 maggio 2007) secondo cui le sentenze dei Giudici di Pace avevano violato la normativa comunitaria in materia di tassazione ai fini i.v.a. delle somministrazioni di gas metano laddove avevano ritenuto che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota i.v.a. agevolata del 10 per cento, bisognava far riferimento all’utilizzo concreto del gas (riconoscendo quindi l’applicazione dell’aliquota ridotta ai consumi effettuati nei mesi estivi, in cui i provvedimenti in materia vietano l’accensione riscaldamento) e non alla tipologia contrattuale della somministrazione di contratto, come, invece, stabiliva la normativa i.v.a. che distingueva la somministrazione ad uso di cottura cibi ed acqua calda (agevolata) e quella per il riscaldamento (non agevolata). Secondo la Cassazione, invero, la direttiva CEE n. 92/77/CEE del 19 ottobre 1992, nel modificare la Sesta direttiva i.v.a. n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, aveva consentito agli Stati membri di assoggettare all’aliquota ridotta le forniture di gas naturale, purché gli Stati informassero preventivamente la Commissione europea al fine di consentire alla stessa la valutazione della sussistenza di eventuali rischi di distorsione della concorrenza. In attuazione di tale direttiva comunitaria, il legislatore nazionale aveva introdotto nella normativa i.v.a. - con l’articolo 36, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, 12
Applicabilità dell’aliquota i.v.a. ridotta al gas metano per uso domestico Circolare N. 3 / 2008 convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 - il numero 127-bis) della Tabella A, parte terza, allegata al d.p.r. n. 633 del 1972 il quale però, secondo quanto statuito dalla Cassazione, aveva reso applicabile l’aliquota agevolata esclusivamente alle somministrazioni di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, escludendo dall’aliquota ridotta tutti gli usi promiscui, e quindi anche quelli domestici di cottura cibi, produzione di acqua calda e riscaldamento individuale. In sostanza, quindi, ad avviso della Suprema Corte, il legislatore nazionale aveva attuato la direttiva n. 92/77/CEE limitatamente al suddetto, specifico utilizzo del gas metano. La modifica normativa recata dal comma 5 dell’art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, supera, dunque, la più limitata attuazione della suddetta direttiva comunitaria, anche se, per evidenti esigenze di gettito, l’applicabilità dell’aliquota i.v.a. ridotta è limitata ai consumi rientranti in un ammontare annuo determinato dalla legge (480 metri cubi annui). 3. Il nuovo presupposto oggettivo per l’applicazione dell’aliquota i.v.a. ridotta. Come detto, in base alla prima parte del nuovo punto 127-bis) della Tabella allegata al d.p.r. n. 633 del 1972, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l’aliquota i.v.a. del 10 per cento si applica “alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui” - in sostanza ai consumi rientranti nelle prime due fasce di consumo individuate dall’art. 2 del decreto legislativo n. 26 del 2007 ai fini dell’applicazione dell’aliquota di accisa -. La norma, nello specificare l’uso cui il gas metano deve essere destinato affinché le relative somministrazioni possano essere assoggettate all’aliquota i.v.a. ridotta del 10 per cento, fa riferimento all’“uso civile” e non più all’“uso domestico” menzionato dalla previgente disposizione. La nuova terminologia utilizzata dal legislatore manifesta chiaramente la finalità della norma in esame che è quella - come riconosce anche l’Agenzia delle Entrate nella citata circolare n. 2/E - di adeguare il criterio di tassazione agli effetti del’i.v.a. del consumo di gas metano al nuovo criterio di tassazione agli effetti dell’accisa dello stesso prodotto - illustrato nel precedente paragrafo 1 - introdotto dal decreto legislativo n. 26 del 2007. Ai fini dell’applicazione di tale ultima imposta, invero, il nuovo art. 26 del Testo Unico Accise distingue il consumo di gas naturale per combustione in usi industriali ed usi 13
Applicabilità dell’aliquota i.v.a. ridotta al gas metano per uso domestico Circolare N. 3 / 2008 civili: relativamente a tali ultimi usi la misura delle diverse aliquote di accisa è stabilita in base alle quantità di prodotto consumate. Agli effetti dell’accisa, per usi civili del gas naturale si intendono, in buona sostanza - come si è già avuto occasione di evidenziare nel precedente paragrafo 1 - quelli diversi dagli usi industriali, che sono, in linea di massima, quelli propri delle “attività industriali produttive di beni e servizi e delle attività artigianali ed agricole”8. Ne deriva, quindi, che il legislatore facendo riferimento anche nella nuova norma i.v.a. all’“uso civile” ha inteso evidenziare la circostanza che, al pari di quanto previsto ai fini dell’accisa, anche agli effetti dell’i.v.a., ed in particolare ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, il presupposto oggettivo per l’assoggettamento all’aliquota del 10 per cento non è più limitato - come stabiliva la normativa previgente - all’uso domestico del gas metano per la cottura dei cibi e per la produzione di acqua calda, ma è esteso, in primis, all’utilizzo domestico promiscuo (per la cottura dei cibi, la produzione di acqua calda ed il riscaldamento individuale) e, poi, a tutti gli altri utilizzi diversi da quelli propri delle attività industriali, artigianali o agricole. Il richiamo all’“uso civile” conferma peraltro l’estensione dell’applicabilità dell’aliquota i.v.a. ridotta ad usi “domestici” diversi da quelli propriamente familiari, estensione che già nel vigore della precedente normativa era stata operata in via interpretativa dal Ministero delle finanze, al fine naturalmente di agevolare fiscalmente tali utilizzi stante la loro rilevanza sociale. Con la circolare n. 82 del 7 aprile 1999 (in nostra circolare n. 31 del 2000, paragrafo n. 84), invero, il Ministero, precisato preliminarmente che l’uso domestico della fornitura di gas “si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano il gas . . . nella propria abitazione, per usi familiari o collettivi, e non lo utilizzano nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini i.v.a., anche se in regime di esenzione”, aveva riconosciuto che doveva considerarsi quale uso domestico anche l'impiego di gas per “i fabbisogni di ambienti quali di caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi e carceri che ospitano collettività . . .”, sussistendo in relazione a tali strutture il requisito della residenzialità. La nuova formulazione della disposizione in esame - che in termini più ampi fa riferimento agli “usi civili” - conferma ora in via legislativa l’applicabilità dell’aliquota ridotta (sempre nel limite di 480 metri cubi annui) al consumo di gas metano delle suddette collettività. 8 Vedi nota n. 4. 14
Applicabilità dell’aliquota i.v.a. ridotta al gas metano per uso domestico Circolare N. 3 / 2008 A tale conclusione, peraltro, non sembra che possa essere di ostacolo la circostanza che il terzo comma dell’art. 26 del T.U.A. - come modificato dalla lettera i) dell’art. 1 del decreto legislativo n. 26 del 2007 - stabilisca che “si considerano compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi di gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti”: l’assimilazione di tali usi indubbiamente non industriali a quelli propriamente tali è stata operata dal legislatore al mero fino di agevolare con un’aliquota di accisa ridotta i particolari, richiamati impieghi di gas. Sulla questione è comunque auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. 4. La fatturazione. Come si è già anticipato in premessa la nuova norma in esame trova applicazione dal 1° gennaio scorso, con la conseguenza che l’aliquota i.v.a del 10 per cento - il cui ambito applicativo risulta ora, come sopra illustrato, più ampio di quello della previgente disposizione - dovrà essere applicata dalle aziende erogatrici di gas metano in sede di fatturazione dei consumi (ovviamente entro il limite massimo di 480 metri cubi all’anno) effettuati nell’anno 2008. In concreto, quindi - come ha riconosciuto l’Agenzia delle Entrate nella suddetta circolare n. 2/E - l’aliquota i.v.a. del 10 per cento dovrà essere applicata in sede di fatturazione delle somministrazioni di gas metano eseguite a partire dal 1° gennaio scorso, dovendosi invece continuare a fatturare con i criteri vigenti fino al 31 dicembre scorso (applicazione dell’aliquota i.v.a. del 10 per cento al solo uso di cottura cibi e di produzione di acqua calda e dell’aliquota del 20 per cento agli altri usi) le somministrazioni eseguite fino a tale ultima data, e ciò anche se la fattura è emessa in epoca successiva. Sempre tenendo conto del fatto che la nuova disposizione fa riferimento al consumo annuo, l’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che l’aliquota i.v.a ridotta si applica - in conformità, peraltro, a quanto ha ritenuto l’Agenzia delle Dogane, nella circolare n. 37/D del 2007, relativamente all’accisa - anche nel caso in cui, nel corso di un anno solare, l’erogazione di gas sia avvenuta per un periodo inferiore all’intero anno (ad esempio, per l’attivazione di nuove utenze o per la cessazione della fornitura in corso d’anno): del resto non sarebbe risultato conforme alla finalità della norma (agevolare i 15
Applicabilità dell’aliquota i.v.a. ridotta al gas metano per uso domestico Circolare N. 3 / 2008 consumi di gas fino all’ammontare di 480 metri cubi) “rimodulare” tale ammontare agli effettivi giorni/anno di durata della fornitura, limitando in tal modo il beneficio fiscale. Per altro verso, dovendo essere rispettato, ai fini dell’applicazione dell’aliquota i.v.a. ridotta, il limite massimo di consumo “agevolato” per ciascun anno solare (pari a 480 metri cubi), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che se lo stesso consumatore stipula nel corso del medesimo anno più contratti di somministrazione di gas metano con distinte aziende fornitrici, l’azienda con cui è stato il stipulato il vecchio contratto dovrà comunicare - al pari di quanto disposto, per la medesima ipotesi, dall’Agenzia delle Dogane, con la suddetta circolare n. 37/D del 2007, relativamente all’accisa - all’azienda subentrante i dati relativi ai consumi già effettuali dal cliente nel periodo di vigenza del vecchio contratto per permettere a tale ultima azienda di assoggettare, con l’aliquota del 10 per cento, gli eventuali ulteriori consumi mancanti al raggiungimento del predetto ammontare agevolato. Fino alla comunicazione di tale dato l’azienda subentrante potrà fatturare - ma, come precisa la circolare n. 2/E, in via provvisoria e limitatamente al primo semestre 2008 - la somministrazione effettuata con l’aliquota i.v.a ridotta, nel rispetto, comunque, del limite massimo di 480 metri cubi, procedendo successivamente ad emettere nota di variazione non appena in possesso del dato definitivo del consumo di gas erogato dalla precedente azienda. L’Agenzia delle Entrate evidenzia, infine, che le operazioni diverse da quelle di somministrazione di gas devono essere assoggettate all’aliquota i.v.a. ordinaria, non potendosi estendere l’aliquota ridotta a fattispecie diverse da quelle indicate nel punto 127- bis) della Tabella allegata al d.p.r. n. 633 del 1972, quali i servizi accessori o la quota fissa della tariffa. Il Direttore Generale Micossi 16
Decreto Legislativo del 02/02/2007 n. 26 Titolo del provvedimento: Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22/03/2007 - supplemento ordinario) Preambolo Servizio di documentazione tributaria Preambolo Testo: in vigore dal 01/06/2007 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'; Ritenuta la necessita' di adeguare il sistema normativo dell'accisa alle disposizioni della medesima direttiva; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2004), che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla citata direttiva n. 2003/96/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B alla medesima legge; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta dell'8 novembre 2006; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali; E m a n a il seguente decreto legislativo:
Servizio di documentazione tributaria Decreto Legislativo del 02/02/2007 n. 26 art. 2 Disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili Testo: in vigore dal 01/06/2007 1. A decorrere dal 1 gennaio 2008: a) la misura delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' determinata come segue: 1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo; 2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo; 3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo; 4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,186 per metro cubo; b) la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' determinata come segue: 1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo; 2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo; 3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo; 4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per metro cubo. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2008, in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione e di riavvicinamento delle
Decreto Legislativo del 02/02/2007 n. 26 aliquote di accisa applicate al gas naturale nelle diverse zone geografiche del Paese, con decreto da adottare entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze procede ad interventi di riduzione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a). 3. Ai fini di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di 98.000.000 di euro per l'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. 4. Conseguentemente, a fare data dal 1 gennaio 2008, e' abrogato l'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 5. A decorrere dal 1 gennaio 2008, il numero 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente "127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi Servizio di documentazione tributaria domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;".
CIRCOLARE N.37/D Roma, 28 dicembre 2007 Alle Direzioni Regionali Protocollo: 8025 dell’Agenzia delle Dogane LORO SEDI Rif.: Agli Uffici delle Dogane Allegati: LORO SEDI e per conoscenza: Agli Uffici di diretta collaborazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane LORO SEDI Alle Aree centrali dell’Agenzia delle Dogane LORO SEDI Al Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze Via Pastrengo 22 00187 ROMA Alle Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale LORO SEDI Al Ministero dello Sviluppo economico Via Molise 2 00187 ROMA Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Via XX Settembre 20 00187 ROMA Al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare Viale Cristoforo Colombo 44 00147 ROMA Al Comando Generale della Guardia di Finanza Fax 06-44223202 Alla Commissione Tecnica di Unificazione nell’Autoveicolo C.so Galileo Ferraris 61 10128 TORINO AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio regimi doganali e fiscali 00143 Roma, via Mario Carucci, 71 – Telefono +39 06 5024 6045 – Fax +39 06 50245222- e-mail: dogane.tributi.regimi@agenziadogane.it
All’Associazione Italiana dell’Industria Olearia – ASSITOL Fax 06-69940118 All’A.I.T.E.C Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento Fax 065915408 OGGETTO: Disposizioni di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 recante “Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità”. Circolare 17/D del 28 maggio 2007. Precisazioni. In relazione alla disciplina in oggetto richiamata, derivante dal recepimento nell’ordinamento nazionale dei principi della direttiva comunitaria 2003/96/CE, in merito alla quale sono state richieste precisazioni e chiarimenti da parte degli operatori interessati e delle strutture operative dell’Agenzia, con la presente circolare si integrano le disposizioni già adottate con la circolare 17/D/2007 e con le note n. 4436 del 24 luglio e n. 7179 del 13 dicembre scorso. 4
Ciò in quanto le modalità di accertamento, liquidazione e pagamento dell’accisa vigenti fino al 31 dicembre 2007, non consentono di poter determinare in maniera puntuale e verificabile dagli Uffici preposti ai controlli, l’importo delle rate di acconto per il 2008 in base al nuovo sistema di tassazione, che non può essere rappresentato nella dichiarazione di consumo per il 2007. Inoltre, in relazione sempre alle suddette modalità di accertamento, liquidazione e pagamento dell’accisa, è appena il caso di sottolineare che, la posticipazione al mese di marzo dell’accertamento del debito d’imposta, consentita dallo slittamento del termine di presentazione della dichiarazione di consumo, comporta anche per il mese di febbraio il versamento di una rata di acconto di importo pari a quella del mese di dicembre 2007, fatti salvi eventuali crediti già maturati che dovessero essere ancora scomputati. Le modalità per la presentazione della dichiarazione di consumo sono state oggetto della nota prot. n. 7533 del 4 dicembre 2007 e i dati contenuti nella dichiarazione dovranno riguardare l’intero anno, senza soluzione di continuità tra l’attuale e il previgente regime fiscale. 5.2 - Applicazione scaglioni consumo Come detto, il nuovo sistema di tassazione del gas naturale consumato per combustione in usi civili, prevede l’applicazione dell’accisa in ragione dell’entità del consumo annuale, stabilendo quattro fasce di consumo: fino a 120 mc 1° fascia da 121 mc a 480 mc 2° fascia da 481 mc a 1560 mc 3° fascia oltre 1560 mc 4° fascia Tenuto conto che gli scaglioni sono rapportati all’anno solare e devono essere applicati ai consumi di ogni singola fornitura per usi civili, a prescindere dai giorni di effettivo consumo, sarà necessario che le società di vendita mantengano il computo del consumo progressivo con riferimento 21
all’inizio di ogni annualità (1°gennaio) e procedano all’applicazione delle previste aliquote di accisa in modo consequenziale al riempimento di ogni singola fascia di consumo nel corso dell’anno. Il computo dei consumi, con riferimento all’inizio di ogni annualità e la ripartizione degli stessi per fascia di consumo, dovrà essere evidenziato nelle fatture rilasciate ai consumatori finali, con l’esposizione della liquidazione della corrispondente tassazione. Considerato che non è tecnicamente possibile la simultanea lettura dei contatori alla data del 31 dicembre, dovrà essere applicato il calcolo pro- quota-die per ripartire i consumi rilevati nel periodo intercorrente tra due letture, quando si verificano a cavallo tra due anni solari (per ciascun anno solare, lo zero del consumo annuo è definito dalla lettura calcolata del contatore alle ore 00,00 del 1° gennaio). Per maggior chiarezza, si fa presente che anche nei casi di contratti di somministrazione di durata inferiore all’anno solare, per via di attivazione di nuove utenze o cessazione della fornitura in corso d’anno, permane il diritto della completa fruizione delle suddette fasce di consumo annuali e conseguenti scaglioni d’imposta definiti dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 26/2007, ossia senza rimodulazione proporzionale in relazione agli effettivi giorni/anno di durata della fornitura. La voltura di un’utenza (cambio della persona fisica o giuridica nell’intestazione dell’utenza) si risolve in una cessazione del contratto di somministrazione nei confronti del consumatore finale uscente e contestuale attivazione del contratto di somministrazione nei confronti del consumatore finale subentrante sul medesimo punto di fornitura. Anche in tale caso non si applica alcuna rimodulazione delle fasce di consumo e relativi scaglioni d’imposta. Il beneficio fiscale della completa fruizione delle fasce di consumo in parola deve essere assicurato ancorché in presenza del susseguirsi, nel corso del medesimo anno, di più contratti di somministrazione stipulati dal medesimo consumatore con società di vendita diverse. In tale circostanza, il venditore uscente dovrà fornire, in tempi utili e anche per il tramite del consumatore finale interessato, un attestato al venditore subentrante, dal quale risulti, alla data di termine del contratto di fornitura, la lettura effettiva del contatore del gas naturale associato 22
all’utenza in esame (necessaria, tra l’altro, anche per motivi commerciali al fine di determinare, per la successiva fatturazione, l’esatta quantità di gas naturale fornita dal venditore uscente al proprio ex-cliente) e il consumo progressivo annuo effettivo relativo alla predetta utenza. Qualora la predetta lettura effettiva non sia disponibile alla data di inizio della fornitura da parte del venditore subentrante, quest’ultimo procederà all’applicazione degli scaglioni di consumo sulla base della lettura calcolata (e del conseguente consumo annuo) utilizzata dal venditore uscente nell’ultima fatturazione disponibile effettuata al cliente finale. Al momento della disponibilità della lettura effettiva sia il venditore uscente sia quello subentrante procederanno all’emissione delle relative fatture a conguaglio. Si riportano di seguito alcune ipotesi di applicazione della nuova tassazione. Esempio 1. Si ipotizzi una fornitura in uso civile con frequenza di fatturazione quadrimestrale e con ultima fattura relativa ai consumi registrati fino al 14 novembre 2007, sulla lettura calcolata l0 = 7.900. Alla data del 1 gennaio 2008, il relativo fornitore determina contabilmente, in base ai consumi storici, la lettura calcolata x0 = 8.000. Da tale lettura decorre il progressivo annuo per l’anno 2008. All’atto della prima fatturazione del 2008, relativa ai consumi avvenuti tra il 15 novembre 2007 e il 14 marzo 2008, viene stimata, a quest’ultima data, la lettura calcolata l1 = 8.300. Si calcola, pertanto: consumi nel periodo 15 novembre 2007 – 14 marzo 2008: l1 – l0 = 400 m3 consumi nel periodo 15 novembre 2007 – 31 dicembre 2007: x0 – l0 = 100 m3 consumo progressivo 2008 (nel periodo 1 gennaio 2008 – 14 marzo 2008): l1 – x0 = 300 m3 Nel caso in esame, la liquidazione dell’imposta andrà effettuata assoggettando ad accisa: - i 100 m3 consumati nell’anno 2007 utilizzando il vecchio sistema di tassazione; 23
- i primi 120 m3 consumati nell’anno 2008 con l’aliquota prevista per il primo scaglione [0-120] m3; - i successivi 180 m3 consumati nell’anno 2008 con l’aliquota prevista per il secondo scaglione [120-480] m3. In particolare, per i consumi dell’anno 2008, si ha: accisa dovuta (Nord): 120 m3 x 0,044 €/m3 + 180 x 0,175 €/m3 = 36,78 € Oppure: accisa dovuta (Mezzogiorno): 120 m3 x 0,038 €/m3 + 180 x 0,135 €/m3 =28,86 € Nella seconda fatturazione del 2008, relativa ai consumi avuti tra il 15 marzo 2008 e il 14 luglio 2008, viene stimata, a quest’ultima data, la lettura calcolata l2 = 8.700. Si calcola, pertanto: consumo progressivo 2008 (nel periodo 1 gennaio 2008 – 14 luglio 2008): l2 – x0 = 700 m3 consumo nel periodo 15 marzo 2008 – 14 luglio 2008: l2 – l1 = 400 m3 Tenendo presente l’accisa già liquidata nella prima fattura, i consumi ulteriori sono da assoggettare ad accisa con i seguenti criteri: - 180 m3 con l’aliquota prevista per il secondo scaglione [120-480] m3; - 220 m3 con l’aliquota prevista per il terzo scaglione [480-1560] m3. Cioè, si ha, per la seconda fattura del 2008 la seguente liquidazione di imposta: accisa dovuta (Nord): 180 x 0,175 €/m3 + 220 x 0,170 €/m3 = 68,90 € Oppure: accisa dovuta (Mezzogiorno): 180 x 0,135 €/m3 + 220 x 0,120 €/m3 = 50,70 € Esempio 2. Si ipotizzi che una fornitura in uso civile venga attivata il 1° dicembre 2008 (cioè, esclusivamente per un dodicesimo dell’anno). In 24
caso di consumo di 500 m3 nel solo mese di dicembre, la relativa accisa viene liquidata come segue (con riferimento alle aliquote del Nord): accisa dovuta (nel dicembre 2008): 120 m3 x 0,044 €/m3 + 360 x 0,175 €/m3 + 20 x 0,170 €/m3 = 71,68 € Cioè, l’accisa afferente i consumi realizzati nel mese dicembre 2008 è liquidata con riferimento agli scaglioni [0;120]; [120;480]; [480;1560]; [1560-infinito] e non agli intervalli [0;10]; [10;40]; [40;130]; [130-infinito], ottenuti per rimodulazione degli scaglioni di cui all’art.2, comma 1 del D.l.vo 26/07 proporzionalmente al periodo dell’anno di effettiva attività dell’utenza. Esempio 3. Si ipotizzi che una fornitura in uso civile venga cessata il 1° febbraio 2008 (cioè, abbia durata complessiva di un dodicesimo di anno). In caso di consumo di 500 m3 nel solo mese di gennaio, la relativa accisa viene liquidata come segue (con riferimento alle aliquote del Nord): accisa dovuta (nel dicembre 2008): 120 m3 x 0,044 €/m3 + 360 x 0,175 €/m3 + 20 x 0,170 €/m3 = 71,68 € Esempio 4. Si ipotizzi che su una fornitura in uso civile venga effettuata una voltura a decorrere dal 1° luglio 2008 (cioè, l’utenza viene utilizzata per metà anno da un primo soggetto e per l’altra metà da un secondo). Si ipotizzino, altresì, i seguenti consumi annui: - primo soggetto 2000 m3 (dal 1°gennaio al 30 giugno); - secondo soggetto 140 m3 (dal 1°luglio al 31 dicembre). La liquidazione dell’accisa, relativamente alla suddetta utenza, è la seguente (con riferimento alle aliquote del Nord): - primo soggetto: 120 m3 x 0,044 €/m3 + 360 x 0,175 €/m3 + 1080 x 0,170 €/m3 + 440 x 0,186 €/m3 = 333,72 € - secondo soggetto: 120 m3 x 0,044 €/m3 + 20 x 0,175 €/m3 = 8,78 € Anche in tale circostanza, non si applica alcuna rimodulazione degli scaglioni di cui al D.l.vo 26/07. 25
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