100 Quesiti DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE 2017

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2017

   100 Quesiti
   DISCIPLINA DEGLI
   ESERCIZI PUBBLICI DI
   SOMMINISTRAZIONE
   Raccolta ragionata di quesiti
INDICE

A
1. AFFITTO IMMOBILI

2. AGIBILITÀ EDILIZIA - CERTIFICAZIONE

3. ALCOL - LIMITI - ORARI

4. AMPLIAMENTO - LOCALI NON COMUNICANTI

5. AMPLIAMENTO - SUPERFICIE ALL'APERTO

6. APPARECCHIO DA TRATTENIMENTO - DISTANZE LUOGHI SENSIBILI - ORDINE DI CESSAZIONE

7. AREA ALL'APERTO - AMPLIAMENTO

8. ARTIGIANO - CUOCO - DOMICILIO DEL CLIENTE

9. ARTIGIANO - VENDITA - LOCALI DIVERSI

10. ASSOCIAZIONE - SOMMINISTRAZIONE

11. ATTIVITÀ ABUSIVA - VIOLAZIONI

12. ATTIVITÀ CONGIUNTA - SCIA UNICA

13. AZIENDA AGRICOLA - AGRITURISMO

B
14. B&B - LOCAZIONI TURISTICHE

C
15. CASETTA ACQUA - COMUNE - ATTIVITÀ

16. CATERING - AFFITTO LOCALI

17. CATERING - ATTIVITÀ TEMPORANEA

18. CATERING - COLLABORAZIONE

19. CENTRO ESTETICO - RICORRENZA

20. CESSAZIONE - COMUNICAZIONE - SANZIONE

21. CHIOSCHI - AREA PUBBLICA - BANDO - ASSEGNAZIONE

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22. CHIOSCO

23. CIRCOLO - ATTIVITÀ PUBBLICA - AUTORIZZAZIONI

24. CIRCOLO PRIVATO

25. CIRCOLO PRIVATO - CARATTERISTICHE

26. CIRCOLO PRIVATO - IMPIANTO SPORTIVO

27. CIRCOLO PRIVATO - PRESCRIZIONI

28. CIRCOLO PRIVATO - REQUISITI

29. CIRCOLO PRIVATO - REQUISITI

30. CIRCOLO PRIVATO - TRASFORMAZIONE

31. COMMERCIO - ANTIMAFIA - PROVVEDIMENTO

32. COMMERCIO ELETTRONICO - COTTURA ALIMENTI - CONSEGNA A DOMICILIO

33. COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - POSTEGGIO - RILASCIO

34. CONSUMO IMMEDIATO - SOMMINISTRAZIONE

35. CUOCO - DOMICILIO DEL CLIENTE - ARTIGIANO

D
36. DELEGATO - PRESENZA - COLLABORAZIONE

37. DISTRIBUTORE AUTOMATICO - BEVANDE ALCOLICHE - LETTORE

38. DISTRIBUTORI - BEVANDE ALCOLICHE

39. DOMICILIO DEL CONSUMATORE - SCIA UNICA

F
40. FALLIMENTO - GESTIONE

41. FESTA PRIVATA - TRATTENIMENTO

G
42. GESTIONE - SANZIONI

43. GESTORE - PREPOSTO - DELEGATO

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44. GIOCO - DIFFERENZIAZIONE OFFERTA

45. GIOCHI - LICENZA - TABELLA

I
46. IMPIANTO SPORTIVO - SCIA

47. INTERDIZIONE - REQUISITO MORALE

48. ISCRIZIONE AL REGISTRO - SEGNALAZIONE

L
49. LAVORO ALL'ESTERO - REQUISITO PROFESSIONALE

50. LOCALI

51. LOCALI COMUNICANTI

52. LUDOTECA - CENTRO ESTIVO

M
53. MANIFESTAZIONE - REQUISITO

54. MANEGGIO - CATERING

55. MENSA - UNITÀ LOCALE

56. MODIFICA SOCIALE - SUBINGRESSO

57. MOROSITÀ - SFRATTO

58. MUSEO - AGIBILITÀ

O
59. OCCUPAZIONE DEL SUOLO - VERIFICHE - DURATA

P
60. PREPOSTO - DELEGATO - REQUISITI - VERIFICHE

61. PREPOSTO - NOMINA

62. PREVENZIONE INCENDI

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63. PROCEDURA FALLIMENTARE - CURATORE

64. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ITINERANTE - SCIA

Q
65. QUALIFICA PROFESSIONALE – PRATICA

R
66. REQUISITI MORALI - CONDANNA - DECRETI

67. REQUISITO - ARTIGIANO ALIMENTARISTA

68. REQUISITO MORALE - CONDANNA

69. REQUISITO PROFESSIONALE - PRATICA

70. REQUISITO - PRESENZA PREPOSTO

71. REQUISITO PROFESSIONALE - REC

72. REQUISITI SANITARI - SOSPENSIONE

73. REQUISITI SANITARI - PROVVEDIMENTO

74. RUMOROSITÀ - VERIFICHE

S
75. SALA GIOCO - ATTIVITÀ CONTIGUA

76. SALA GIOCHI - RAPPRESENTANTE

77. SCIA

78. SCIA - CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA - PROVVEDIMENTI

79. SCIA - AGIBILITÀ EDILIZIA

80. SCIA - PREVENZIONE INCENDI

81. SCUOLE - REQUISITI

82. SERVIZI IGIENICI - DISABILI

83. SITO INTERNET - VENDITA SPAZI

84. SORVEGLIABILITÀ - PROVVEDIMENTO

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85. SOSPENSIONE - TERMINI

86. STRUTTURA RICETTIVA - DESTINAZIONE LOCALI

87. STRUTTURA SANITARIA - RISTRUTTURAZIONE LOCALI

88. SUOLO PUBBLICO - CHIOSCHI - PROCEDURA

T
89. TENDA - DEHORS - TASSA

90. TIPOLOGIA ATTIVITÀ - AGGIUNTA - SORVEGLIABILITÀ

91. TRATTENIMENTO - AGIBILITÀ - CERTIFICAZIONE - COMMISSIONE DI VIGILANZA

92. TRATTENIMENTO - BALLO

93. TRATTENIMENTO - COMPATIBILITÀ

94. TRATTENIMENTO - FESTA PRIVATA

95. TRATTENIMENTO - GESTIONI SEPARATE

96. TRATTENIMENTO - STRUTTURE PROVVISORIE - AGIBILITÀ

97. TUTELA DELL'AREA - LIMITAZIONI

U
98. UTILIZZO LOCALI - COMODATO VERBALE

V
99. VENDITA PER ASPORTO - SCIA SANITARIA

100. VIOLAZIONE - DIFFIDA AMMINISTRATIVA

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A
1. AFFITTO IMMOBILI

» Quesito

Il nostro ente dispone di due chioschi in legno, idonei alla somministrazione di alimenti e bevande,
inseriti all’interno di due parchi pubblici. Con precedenti procedure ad evidenza pubblica, sono
stati affidati in concessione e sono attualmente utilizzati per l’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti bevande. I contratti quinquennali sono in scadenza e prevedono una
clausola di rinnovo a discrezione dell’amministrazione, per altri 5 anni agli stessi patti. A suo avviso
è applicabile la proroga di diritto al 31.12.2018 prevista per la sola attività di commercio su aree
pubbliche nell’art. 6 comma 8 del D.lgs n. 244/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n.
19/2017? Oppure vanno inquadrati come facenti parte del patrimonio indisponibile dell’ente e
dati in concessione con le regole del Dlgs. n. 50/2016 in materia di appalti?

» Risposta

Se i chioschi sono di proprietà dell'amministrazione comunale, a ns parere, dovrebbero essere dati
in affitto seguendo le disposizioni relative agli appalti pubblici, non si tratta infatti di concessione
di suolo pubblico ma di affitto di immobili e quindi, a nostro avviso non dovrebbero essere
applicabili le disposizioni contenute nel DL n. 244/2016 che prevedono la proroga al 31.12.2018.
Tenuto conto della peculiarità del quesito si consiglia comunque di sentire il parere del legale del
Comune.

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2. AGIBILITÀ EDILIZIA - CERTIFICAZIONE

» Quesito

Un esercente ha presentato una SCIA per avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e
bevande in un locale preso in locazione da un concessionario di servizio pubblico, senza indicare
nella Segnalazione gli estremi dell'agibilità, dichiarando che trattavasi di immobile costruito
antecedentemente al 1934. ossia prima dell'entrata in vigore del TULLSS n. 1265/1934 art. 221. Ad
una nostra richiesta di integrazione della documentazione presentata, anche in considerazione che
l'immobile di cui trattasi era stato ristrutturato nel 2014, la ditta ci ha trasmesso una serie di
documenti prodotti dal concessionario di servizio pubblico in cui si afferma che " le norme previste
sui titoli abilitativi e sull'agibilità di cui all'art. 24 del DPR 380/2001 del T.U. in materia di edilizia,
non si applicano alle opere pubbliche da eseguirsi da concessionari di servizi pubblici". Ed ancora

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che "per i fabbricati di concessionari di servizi pubblici non si applicano le disposizioni in materia ci
agibilità (ex artt. 24, 25 e 26 DPR 380/2001 e s.m.i.)". Si precisa che agli atti di questo Comune
abbiamo soltanto il cambio di destinazione di uso catastale. Per quanto sopra, si chiede un vostro
parere se questo Sportello può accettare l'avvio dell'attività così come segnalato dalla ditta o
eventualmente le procedure corrette da seguire in considerazione che l'Ufficio Tecnico Comunale
non ha dato riscontro alla nostra richiesta di istruttoria avanzata da oltre 30 giorni ed in
considerazione alla conclusione del procedimento che questo SUAP dovrà operare.

» Risposta

Dobbiamo premettere che la materia edilizia è trattata in questa rubrica solo marginalmente non
rientrando fra quelle di nostra competenza, ad ogni buon conto segnaliamo che gli articoli 24, 25 e
26 non esentano determinati immobili dall’ottenimento della certificazione di agibilità ed inoltre
che l’articolo 24 è stato abrogato dal D.lgs 222/2016. La agibilità edilizia attiene ad aspetti di
salubrità, staticità e sicurezza degli impianti e quindi riteniamo che difficilmente si potrà derogare
da queste condizioni. Ad ogni buon conto deve proprio essere l’ufficio edilizia del comune ad
intervenire indicando, formalmente, se veramente l’immobile è esentato dalla certificazione o se
invece, necessitando tale documento, provvederà a sanzionare la mancanza ordinando anche lo
sgombero dello stesso.

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3. ALCOL - LIMITI - ORARI

» Quesito

La vendita di bevande alcoliche rientra nelle competenze ascritte dall'articolo 117 della
Costituzione Italiana allo Stato in quanto rientranti nell'ambito di ordine e sicurezza pubblica. Le
bevande calde analcoliche possono essere vendute liberamente da coloro che sono abilitati al
commercio su area pubblica di prodotti alimentari, mentre potranno essere somministrate, quindi
con la fornitura delle attrezzature necessarie quali bicchieri, tazze ecc. da coloro che siano anche
abilitati per la somministrazione per tale attività su area pubblica e che tale abilitazione risulti sul
titolo autorizzativo. Per quanto attiene alle bevande alcoliche queste possono essere vendute,
nelle modalità e con i requisiti sopra indicati, anche dagli operatori su area pubblica seguendo le
previsioni della legge 125/2001 ed in particolare dal suo articolo 14 bis che consente sia la vendita
che la somministrazione solamente nell'arco dell'orario compreso fra le ore 7,00 e le ore 24,00. Il
comma 2 del medesimo articolo 14 bis prevede che si può derogare al divieto suddetto fatta in
occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di
manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, solo se
previamente autorizzate dal comune.

» Risposta

La vendita di bevande alcoliche rientra nelle competenze ascritte dall’articolo 117 della
Costituzione Italiana allo stato in quanto rientranti nell’ambito di ordine e sicurezza pubblica. Le
bevande calde analcoliche possono essere vendute liberamente da coloro che sono abilitati al
commercio su area pubblica di prodotti alimentari, mentre potranno essere somministrate, quindi

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con la fornitura delle attrezzature necessarie quali bicchieri, tazze ecc. da coloro che siano anche
abilitati per la somministrazione per tale attività su area pubbliche e che tale abilitazione risulti sul
titolo autorizzativo.

Per quanto attiene alle bevande alcoliche queste possono essere vendute, nelle modalità e con i
requisiti sopra indicati, anche dagli operatori su area pubblica seguendo le previsioni della legge
125/2001 ed in particolare dal suo articolo 14 bis che consente sia la vendita che la
somministrazione solamente nell’arco dell’orario compreso fra le ore 7,00 e le ore 24,00. Il
comma 2 del medesimo articolo 14 bis prevede che si può derogare al divieto suddetto fatta in
occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di
manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, solo se
previamente autorizzate dal comune.

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4. AMPLIAMENTO - LOCALI NON COMUNICANTI

» Quesito

Un pubblico esercizio sito in una determinata sede operativa, che si trova all’interno di una galleria
coperta, vuole utilizzare un altro locale per somministrare (senza che quest’ultimo abbia i requisiti
igienico sanitari. In quest’ultimo si svolgerebbe solo la somministrazione. I nuovi locali non sono
comunicanti né contigui ma si tratta di una differente sede operativa in cui si svolgerebbe la sola
somministrazione. Si chiede se si possa trattare di aumento di superficie di somministrazione della
sede operativa iniziale. Si precisa ancora che i due locali sono situati sotto una galleria coperta.

» Risposta

La situazione non é contemplata dalla L.R. 6/2010 né si é a conoscenza di indicazioni ministeriali su
questo argomento. La situazione ideale per poter considerare la nuova superficie di
somministrazione quale ampliamento rispetto a quella preesistente è che i due locali siano
funzionalmente collegati dall'interno fra loro. Se nulla dispone il regolamento comunale si
potrebbe, a ns parere, ritenere un ampliamento se il locale si trova nelle immediate vicinanze e se
la somministrazione é totalmente dipendente dal primo locale in termini di personale, ricezione
clienti, cucina, cassa ecc., mancando queste caratteristiche si tratta di un nuovo ed autonomo
esercizio di somministrazione che deve possedere tutte le caratteristiche, compreso quelle
igienico sanitarie, necessarie. Comunque questo locale deve possedere i requisiti igienico sanitari
necessari per la somministrazione

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5. AMPLIAMENTO - SUPERFICIE ALL'APERTO

» Quesito

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Si chiede come si configura l'utilizzo da parte degli esercizi pubblici di somministrazione di un'area
privata all'aperto, attrezzata con tavoli e sedie e quindi funzionale rispetto ai locali autorizzati per
l'esercizio dell'attività. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di un utilizzo temporaneo, legato alla
stagione estiva e comunque non stabile essendo condizionato dalle condizioni atmosferiche. La
normativa provinciale nel definire la "superficie di somministrazione" non precisa se si debbano
intendere solamente locali chiusi o se possano ricomprendersi anche aree all'aperto. Se così fosse,
il titolare è tenuto a presentare Scia di ampliamento superficie e quindi poi a segnalare la
riduzione? Si presenta problematico anche accertare la sussistenza dei requisiti di natura
urbanistico- edilizi trattandosi appunto di aree aperte

» Risposta

La problematica sollevata nel quesito dovrebbe in primo luogo essere affrontata nel regolamento
comunale, dato che non provvede nello specifico la norma provinciale. In mancanza di una
regolamentazione, a nostro giudizio, non sembra che si possa considerare un ampliamento della
superficie di somministrazione, proprio per le caratteristiche di precarietà indicate nel quesito
ovvero, sempre a nostro avviso, da considerare come la superficie di suolo pubblico antistante il
locale data in concessione dal comune. Non di poco conto però sarà la verifica della destinazione
d'uso dell'area, che se non commerciale non potrà essere utilizzata quale attività di
somministrazione, salvo che tale utilizzo non sia per brevi periodi tanto da non provocare la
distrazione della destinazione d'uso della stessa.

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6. APPARECCHIO DA TRATTENIMENTO - DISTANZE LUOGHI SENSIBILI - ORDINE DI CESSAZIONE

» Quesito

La Polizia locale del nostro Comune ha accertato che un esercizio di somministrazione subentrato
dopo l'entrata in vigore della LR 9/2016 (ludopatie) ha installato apparecchi del gioco in violazione
dell'art. 5 della LR stessa. L'art. 11 prevede oltre la sanzione amministrativa anche l'apposizione
dei sigilli agli apparecchi da gioco. Al riguardo si chiede se sia corretto procedere all'apposizione
dei sigilli al momento della notifica del verbale di accertamento e contestazione o al termine del
procedimento sanzionatorio (ordinanza di ingiunzione)

» Risposta

L'installazione di apparecchi che consentono la vincita in danaro può avvenire, ai sensi dell'articolo
5 della LR Piemonte 9/2016, solo se si rispettano le distanze dai luoghi sensibili previsti dal comma
1 di tale articolo. Il successivo articolo 11 assoggetta a sanzione chi, non rispettando le disposizioni
dell'articolo 5, installa apparecchi di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del TULPS; si deve osservare
che l'articolo 1 della legge regionale si pone come obiettivo quello di tutelare la salute dei cittadini
dal gioco d'azzardo e quindi per questo motivo, a ns parere, i sigilli andrebbero posti nel momento
in cui si accerta la violazione ma non siamo a conoscenza di indicazioni della regione su quanto
chiesto né la legge regionale fornisce indicazioni utili

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7. AREA ALL'APERTO - AMPLIAMENTO

» Quesito

Un locale che ha attiguo, ma al momento non comunicante, un'area riservata di servizio, ma alla
quale hanno accesso altre persone in quanto si tratta di un cortile comune ad uno stabile, che
vuole installare un dehor, con struttura fissa, è da ritenersi ampliamento ? se non viene delimitata
l'area accessoria, quindi ritenuta area privata, non vengono meno i requisiti di cui al D.M. 564? ho
visto alcune risposte che riportano questa soluzione...."di norma non viene considerata come
ampliamento della superficie di somministrazione quella all'aperto, sia che si tratti di suolo in
concessione che di area privata; ciò in conseguenza del fatto che tale superficie viene utilizzata in
modo non continuativo,"... faccio presente che nel nostro caso l'occupazione, in base alle
caratteristiche della struttura e della temporalità diventerebbe perenne. Non abbiamo
regolamenti che disciplinano tali situazioni.

» Risposta

Confermiamo le nostre precedenti risposte richiamate nel quesito; di norma non viene
considerato come ampliamento della superficie di somministrazione quella all'aperto, sia che si
tratti di suolo in concessione che di area privata, ciò in conseguenza del fatto che tale superficie
viene utilizzata in modo non continuativo; dovrà quindi essere il regolamento comunale che
disciplina l'attività di somministrazione a disporre al riguardo. Ciò premesso si dovrà verificare se il
collegamento del locale all'area cortilizia privata, forse condominiale, avvenga nel rispetto delle
norme edilizie e se tale collegamento consenta di mantenere il requisito di sorvegliabilità e ciò in
relazione alla caratteristica dell'area all'aperto, alla possibilità di accedere nel cortile ad aree
private senza essere visti dalla pubblica via ecc… Inoltre perché sia mantenuta la sorvegliabilità il
luogo deve poter essere sempre di libero accesso a chiunque dalla pubblica via: il TAR Lombardia,
sentenza n. 51 del 16 gennaio 2006, ha ritenuto che dei locali collegati alla pubblica via da un
piccolo cortile il quale risulta privo di ostacoli che possano impedire il libero accesso da parte delle
forze di polizia siano conformi al D.M. 564/92; dagli artt.1 e 2 del D.M. 564 si desume che non vi
deve essere alcun ostacolo all’accesso dalla pubblica via e non può desumersi anche l’obbligo che
le porte di ingresso siano immediatamente adiacenti alla pubblica via. Si rammenta che nel caso
proposto il dehor dovrà possedere i necessari titoli abilitativi edilizi.

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8. ARTIGIANO - CUOCO - DOMICILIO DEL CLIENTE

» Quesito

Si sta sempre più diffondendo l'utilizzo di persone specializzate che si recano presso l'abitazione
del consumatore per preparare pranzi o cene. Tale attività può essere considerata quale attività di
somministrazione al domicilio del consumatore (catering) o se si limita alla sola prestazione
d'opera (utilizzando cibo e bevande acquistate dal consumatore) non rientra nella definizione di
somministrazione al domicilio del consumatore.

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» Risposta

Non si tratta di attività di somministrazione ma di prestazione di servizio e quindi di attività
artigianale; l’interessato infatti si limita a mettere a disposizione del cliente solamente la propria
professionalità e la propria manualità, utilizzando strutture, prodotti e attrezzature che gli sono
messi a disposizione della persona che lo ha incaricato.

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9. ARTIGIANO - VENDITA - LOCALI DIVERSI

» Quesito

Una Ditta artigianale di produzione e vendita pizza d'asporto, che opera nel comune in appositi
locali, vorrebbe partecipare agli eventi organizzati dalla Pro Loco comunale (es. festa dello sport,
castagnata, ecc), per vendere le proprie pizze, durante la manifestazione, preparate e cotte nel
suo locale e trasportate e vendute sotto un gazebo. Si chiede se l'artigiano produttore, potrà
vendere i prodotti elaborati senza necessità di dotarsi, per questo, dell'autorizzazione per
esercitare il commercio su aree pubbliche, ma solo con la richiesta di occupazione suolo pubblico e
se, tale gazebo, necessita della presentazione della richiesta di Registrazione Sanitaria.

» Risposta

L'artigiano può vendere liberamente i prodotti oggetto della propria attività solamente nei locali
stessi di produzione o in quelli ad essi adiacenti; nell'ipotesi quindi che la vendita avvenga in luoghi
o locali diversi sarà necessario il rispetto della normativa di settore che, nel caso di specie è la
disciplina del commercio su aree pubbliche; nel caso in esame potrebbe essere rilasciata
autorizzazione temporanea come previsto da art.3, comma 4, della L.R. 10/2001. Non siamo però
a conoscenza di eventuali indicazioni della regione Veneto e quindi se sia possibile ancora
rilasciare dette autorizzazioni (alcune regioni le hanno eliminate dalla loro legge) stante
l’applicazione della disciplina di cui all’Intesa del 5 luglio 2012. Si consiglia di sentire il parere degli
uffici regionali.

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10. ASSOCIAZIONE - SOMMINISTRAZIONE

» Quesito

Un'associazione di pescatori aderente a XXX, da anni organizza nella sua sede tre o quattro "pranzi
sociali"per i loro soci in date diverse. Gli stessi trasmettono la notifica sanitaria all'ASL . In
precedenza veniva rilasciata loro l'autorizzazione alla somministrazione temporanea, in seguito
presentavano la SCIA sempre per la somministrazione temporanea in quanto, pur avendo
l'affiliazione ad un ente nazionale il loro Presidente non voleva presentare la pratica per
somministrazione in circolo privato. Dall'anno scorso l'associazione ha allestito un locale dove si

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effettuano questi pranzi con una frequenza maggiore e che da informazioni non sono riservati ai
soli soci. Chiedo cortesemente se occorre invitare il presidente a trasmettere tramite Suap SCIA
per somministrazione ai soli soci o se in occasione di ogni pranzo (circa dieci all'anno) può
presentare SCIA temporanea di somministrazione rivolta anche ai non soci

» Risposta

L'associazione dovrebbe, a ns parere, considerato che non si tratta di somministrazione
occasionale, attivare una attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soli soci ai
sensi del DPR 235/2001. In tal caso non occorre il requisito professionale ma solo i requisiti morali
di cui all’art. 71 del d.lgs. 59/2010. Comunque si consiglia di interessare la Polizia Locale affinché
effettui una verifica se la somministrazione avviene solo in favore dei soci o se è rivolta ad un
pubblico generico. Se la somministrazione è rivolta ad un pubblico generico occorre scia o
autorizzazione (si veda la sezione 3 della Tabella A allegata al d.lgs. 222/2016) ma in questo caso
occorrono anche i requisiti professionali, idonea destinazione d’uso dei locali. In entrambe le
soluzioni occorre il rispetto dei criteri di sorvegliabilità.

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11. ATTIVITÀ ABUSIVA - VIOLAZIONI

Al titolare di un'osteria che esercita privo di qualsiasi licenza, quale sanzione applicare?

Durante l'ispezione venivano altresì rilevate diverse violazioni.

Dopo qualche giorno viene accertato tramite l'ufficio comunale che il tizio non ha alcuna tipologia
di autorizzazione per intraprendere l'attività. Ora mi chiedo, se non è autorizzato ad aprire il
locale, oltre alla violazione prevista per tale omissione, potrà rispondere anche di tutte le altre
violazioni (es. norme sull' H.A.C.C.P. - cartellonistica - igiene cucina ...etcc. etcc..).

» Risposta

Trattandosi di attività di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinata nella regione Veneto
dalla legge regionale 29/2007, la totale mancanza di autorizzazione o SCIA per l'esercizio di tale
attività comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 32 comma 1
della norma regionale; l'ufficio commercio dovrà poi emettere, ai sensi dell'articolo 17 ter del
TULPS, il provvedimento di immediata cessazione dell'attività abusivamente svolta. Se nel corso
del sopralluogo sono state rilevate ulteriori violazioni, quali quelle di carattere sanitario (mancanza
di Scia sanitaria ecc.) relative al mancato possesso dell'autorizzazione alla collocazione delle
insegne pubblicitarie dovrà essere perseguito anche per tali fatti. Inoltre occorre verificare se ha
omesso la registrazione al registro imprese e in tal caso informare la Camere di Commercio,
occorre inviare anche comunicazione alla Agenzia delle entrate.

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12. ATTIVITÀ CONGIUNTA - SCIA UNICA

» Quesito

E’ stata presentata richiesta da parte di un soggetto, esercente l'attività di acconciatore, di poter
allestire all'interno degli stessi locali un piccolo corner-bar (dimensioni 1,5 mt x 1,5 mt) al fine di
somministrare vino e altre bevande ai propri clienti. si chiede se ciò è possibile ed in caso
affermativo quali adempimenti sono necessari.

» Risposta

L'attività che l'acconciatore vuole inserire all'interno della propria attività rientra fra le attività di
somministrazione di alimenti e bevande che nella regione Emilia Romagna sono disciplinate dalla
legge regionale 14/2013. L'attività può anche essere svolta congiuntamente a quella di
acconciatore, sempre che la destinazione d'uso del locale consenta l'esercizio di entrambe e previa
presentazione della SCIA Unica prevista dal punto 71 dell'allegato A al D.lgs 222/2016.

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13. AZIENDA AGRICOLA - AGRITURISMO

» Quesito

Il legale rappresentante di una società, titolare di una cantina vincola, mi ha chiesto di poter
effettuare con cadenza regolare delle cene a tema, allo scopo di promuovere i loro prodotti. I
partecipanti interverranno su invito oppure su prenotazione attraverso i social network. Dovrà
essere presentata la scia e la relativa nia sanitaria per i locali dove organizzeranno le cene? I pasti
non verranno preparati sul posto ma forniti dall'esterno da un ristoratore del posto o da una ditta
di catering.

» Risposta

Se l'attività di somministrazione viene effettuata da una ditta specializzata in somministrazione al
domicilio dell'acquirente e invitata per tale evento dal legale rappresentante della cantina sociale
la quale sarà quindi il solo cliente dell'attività di catering, riteniamo che si tratti di attività lecita
che non necessita di alcun titolo abilitante a nome del legale rappresentante in quanto l’impresa
che fornisce il servizio di catering è già autorizzata. Questo però solo se l’impresa di catering fa
anche servizio di somministrazione e quindi sul posto scalda i cibi, li sporziona, li serve ai clienti.
Altra situazione si verifica se i pasti sono somministrati dal legale rappresentante; in tal caso
l’impresa non effettua catering ma si limita a consegnare “ sulla porta” i cibi preparati come una
mera attività di artigianato alimentare. In questo secondo caso riteniamo che l'attività di
somministrazione che il legale rappresentante intende effettuare, debba rientrare potrebbe
nell'ambito di attività agroturistica, alla quale ha diritto di accedere la cantina sociale quale

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produttore agricolo associato, come previsto dall'articolo 2 comma 1 della Legge regionale delle
Marche 3/2002.

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B
14. B&B - LOCAZIONI TURISTICHE

» Quesito

All'interno di una zona a destinazione agricola è possibile utilizzare l'immobile per destinarlo ad attività di b
& b oppure all'attività di locazione turistica?

» Risposta

L'attività di B & B è disciplinata dalla legge regionale del Veneto 11/2013 che al suo articolo 27 comma 1
lettera d) li definisce come strutture composte da una a tre camere per i turisti, ciascuna dotata di un
massimo di quattro posti letto; il titolare deve risiedere nell'unità immobiliare sede del bed & breakfast e
deve ivi alloggiare, in una camera a lui riservata, durante il periodo di apertura della struttura. Il servizio di
prima colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi familiari. I bed & breakfast, se
esercitati in via occasionale, anche nell'ambito di ricorrenti periodi stagionali, non costituiscono attività
d'impresa. Dalla definizione dell'attività, a ns parere, sembra desumersi che questa possa essere svolta
solamente in locali con destinazione d'uso di civile abitazione ( e che questa sia l’unica condizioni che rilevi)
ed abitati da colui che intende esercitare questa attività, dovendo il titolare avervi stabilito la propria
residenza anagrafica anche se ubicata in zona agricola. Con l'articolo 27 bis sono definite le attività di
locazione turistica che rientra nelle ipotesi di affitto di immobili a civile abitazione senza l'offerta di alcun
tipo di servizio, anche in questo caso riteniamo che rilevi la destinazione d'uso di immobile a civile
abitazione. Si consiglia comunque di sentire anche il parere dell’ufficio comunale competente in
urbanistica.

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C
15. CASETTA ACQUA - COMUNE - ATTIVITÀ

» Quesito

siamo un SUAP associato e un Comune ci ha presentata una SCIA per "apertura attività di
somministrazione acqua naturale e frizzante presso "casetta dell'acqua"". E' davvero obbligato
inviare SCIA per ASL anche se la casetta è gestita direttamente dal Comune? e chi possiederà i
requisiti professionali?

» Risposta

Se la casetta dell'acqua è gestita dal comune riteniamo che non si tratti di attività commerciale ma
di attività istituzionale dell'ente il quale fornisce un servizio ai suoi cittadini. A nostro avviso se è
l'ente che gestisce direttamente il servizio non serve alcuna SCIA; comunque è necessario
verificare con AUSL per la SCIA sanitaria che dovrebbe eventualmente fare il responsabile del
servizio.

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16. CATERING - AFFITTO LOCALI

» Quesito

Un imprenditore intende realizzare nell’ambito dello stesso edificio due distinte attività: un
impianto per la preparazione di cibi d?asporto per attività di catering, da localizzare al piano terra
della struttura; cedere, a soggetti privati o pubblici, i locali ubicati al piano secondo per particolari
eventi, quali feste, ricorrenze, meeting etc.. Se l’attività esercitata al piano terra ha chiara natura
imprenditoriale, la concessione in fitto dei locali siti al piano secondo si svolgerebbe senza alcun
intervento diretto o indiretto del proprietario e l’onere di curare l’organizzazione degli eventi
(manifestazioni culturali, politiche, commerciali, sportive o altro, con o senza consumo in loco di
alimenti e bevande), ricadrebbe direttamente sui locatari. Entrambi i locali, nel loro complesso ,
non sono stati ritenuti in possesso dei requisiti di sorvegliabilità , D.M. 564/1992, ai fini
dell’esercizio di una pregressa attività di somministrazione alimenti e bevande tipologia A . Se,
pare evidente, la prima attività è soggetta a SCIA, si chiede di conoscere: - se l’attività esercitata al
piano terra, e soggetta a SCIA, comunque subordinata al possesso dei requisiti in materia edilizia
ed igienico sanitaria, è anche subordinata all’accertamento dei requisiti di sorvegliabilità. - se
l’attività esercitata, nelle modalità descritte, al piano secondo, necessita di una qualche

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autorizzazione, e, in particolare, se trattasi di attività soggetta a verifica per l’accertamento dei
requisiti di sorvegliabilità.

» Risposta

L'attività che si intende svolgere al piano terra si dovrebbe concretizzare in un locale di
preparazione di alimenti e bevande finalizzato alla somministrazione al domicilio dell'acquirente;
quindi si dovrà presentare al SUAP una SCIA Unica come previsto dal punto 69 dell'allegato A al
D.lgs 222/2016. Tale attività però non consente la vendita per asporto, ma solamente la
somministrazione nel luogo che l'acquirente intende utilizzare. I locali posti al piano superiore e
che saranno locati dal suo proprietario, che si ritiene sia il medesimo dell'attività di catering,
dovranno avere destinazione d'uso consona rispetto all'attività che vi si vuole esercitare
all'interno, nell'ipotesi che si effettuino attività di trattenimento si dovrà dotare il locale delle
attrezzature e delle autorizzazioni, permessi, nulla osta o quant'altro necessiti allo svolgimento di
tale attività, fermo restando poi che sarà il conduttore occasionale a richiedere l'eventuale rilascio
della licenza di trattenimento, ma solamente nell'ipotesi che l'attività di spettacolo sia rivolta a
soggetti da lui non invitati ma al pubblico generico. Anche l'attività di somministrazione dovrà
avvenire a mezzo di azienda autorizzata alla somministrazione al domicilio del consumatore ma
che, a ns. parere, non potrà essere la medesima che è titolare e che affitta il locale delle feste,
perché in tale ipotesi si tratterebbe di attività di somministrazione rivolta ad un pubblico generico
dato che il medesimo soggetto metterebbe a disposizione del cliente sia il locale che l'attività,
come se si trattasse di un comune ristorante. La sorvegliabilità dei locali posti al piano primo sarà
necessaria solamente se questi saranno utilizzati dall'attività di catering che opera al piano terra
per la somministrazione a favore del proprio cliente, ovvero se l’ attività di catering si trasforma in
quella di ristorazione; ovviamente in tal caso occorre anche il titolo abilitante per la
somministrazione al pubblico.

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17. CATERING - ATTIVITÀ TEMPORANEA

» Quesito

Per eventi (intrattenimenti musicali e trattenimenti danzanti) o feste private organizzate in ville
private la ditta organizzatrice, se non si rivolge ad una ditta che effettua il catering, può presentare
SCIA per somministrazione temporanea di alimenti e bevande?

» Risposta

La SCIA per somministrazione temporanea, che appunto non necessita del possesso del requisito
professionale, può essere presentata solamente in occasioni di eventi e manifestazioni e la festa
privata non sembra rientrare in tale occasionalità. Riteniamo invece che si debba utilizzare una
impresa di catering abilitata alla somministrazione al domicilio del cliente, che dovrà essere scelta
direttamente dal cliente e non dal proprietario della villa utilizzata, in quanto diversamente
attiverebbe una agenzia d’affari.

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18. CATERING - COLLABORAZIONE

» Quesito

Il titolare di un ristorante ha stipulato un contratto di Banqueting con una società terza. Esso
prevede, ogni fine settimana, la realizzazione di eventi gastronomici promozionali di particolari
tipologie e/o marche di alimenti. In particolari la società fornisce un servizio completo di
preparazione di piatti e di menù a tema da proporre ai clienti del ristorante, avvalendosi di proprio
personale e chef ed utilizzando le proprie materie prime. Il contratto prevede che l'attività resti in
capo al titolare, il quale è tenuto a corrispondere alla società, dietro regolare fattura, una
percentuale sull'incasso delle serate. Ciò considerato, la scrivente non ha ritenuto necessario la
presentazione di alcuna SCIA per l'esercizio dell'attività da parte del titolare del ristorante. Chiedo
cortesemente un parere sulla regolarità della procedura e/o quali titoli autorizzativi siano
necessari anche i fini del controllo sanitario

» Risposta

Premesso che né la legge 287/1991 né la L.R.6/2010 prende in esame quanto indicato nel quesito,
ricostruendo la vicenda, il titolare del ristorante si vorrebbe avvalere dell'attività di un soggetto
titolare di esercizio di somministrazione al domicilio del cliente, l'attività verrebbe svolta
all'interno del ristorante il cui titolare provvederebbe a incassare i corrispettivi della serata
riversando poi al titolare del catering una percentuale pattuita degli incassi. Se la ricostruzione è
esatta si rileva che l'iscrizione al registro delle imprese e il titolo autorizzativo per la
somministrazione della società di catering non consente il tipo di attività che si vuole svolgere,
dato che non somministrerebbe al domicilio del consumatore ma a quello di un titolare di
esercizio pubblico e con il diretto intervento di quest’ultimo. Il Ministero dello sviluppo economico
ha trattato un caso in parte analogo nella risoluzione n.98416 del 12 giugno 2013, consultabile sul
sito alla voce prassi, Il titolare del ristorante, a ns parere, può anche avvalersi della collaborazione
di soggetti esterni alla sua azienda, fermo restando che le attrezzature e le merci dovrebbero
rimanere di proprietà del ristorante, mentre il soggetto esterno dovrebbe provvedere solamente a
prestare la propria attività professionale, probabilmente quale azienda artigianale, che sarà
economicamente corroborata attraverso l'emissione di una fattura per prestazione resa.

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19. CENTRO ESTETICO - RICORRENZA

» Quesito

La titolare di un centro estetico vorrebbe, in occasione dell'anniversario di apertura, offrire ai
propri clienti un aperitivo accompagnato da alimenti, nel cortile privato antistante l'ingresso
dell'attività. Per la somministrazione temporanea la legge prevede che "in occasione di sagre,
fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa
segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6

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dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.". Ma anche in questo caso non è
necessario possedere i requisiti professionali?

» Risposta

Non si può trattare di manifestazione e somministrazione temporanea, data la natura stessa
dell'evento che non può essere paragonato ad una manifestazione, sagra o fiera. Riteniamo invece
che quanto si vuole attuare rientri in una attività occasionale che, se il rinfresco è offerto
gratuitamente, non necessita di alcuna SCIA se verificare con AUSL per la regolarità igienico-
sanitaria; l'attività che si vuole svolgere potrebbe semplicemente essere affidata ad una azienda di
catering.

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20. CESSAZIONE - COMUNICAZIONE - SANZIONE

» Quesito

A seguito di un affitto di azienda di un bar effettuato in data 6.5.2016 con atto notarile registrato
per una durata annua ( 6.5.2016-5.5.2017) e di regolare scia per subingresso, l'affittuario ha chiuso
l'attività senza dare comunicazione al comune ,al registro delle imprese e alla clientela. Il
proprietario dell'azienda per il tramite del suo avvocato ha comunicato al comune che l'affittuario
ha chiuso l'attività dal 3.9.2016 ed che il contratto di affitto d'azienda e' risolto di diritto per grave
inadempimento contrattuale (moroso). Inoltre, da una verifica camerale, risulta che l'affittuario
non ha mai comunicato alla camera di commercio l'apertura dell'unità locale. pertanto, si chiede
quali sono i provvedimenti da adottare in questa situazione? occorre sanzionare l'affittuario per la
mancata comunicazione della chiusura o eventuale sospensione alla clientela e al comune e
segnalare la mancata apertura e successiva chiusura (sospensione) dell'unità locale alla camera di
commercio competente?

» Risposta

La mancata iscrizione al registro delle imprese comporta per il comune la semplice comunicazione
al registro stesso il quale provvederà all'applicazione della sanzione. La cessazione dell'attività è
sottoposta alla comunicazione al comune da inviarsi entro i 30 giorni successivi all'evento, come
previsto dall'articolo 1 comma 119 della legge regionale dell'Abruzzo 11/2008 applicando la
sanzione prevista dal comma 140. Per quanto attiene alla reintestazione al dante causa, stante
quanto indicato nel quesito, è necessario che questi presenti una SCIA di subentro allegandovi un
atto sostitutivo di notorietà (art. 47 del 445/2000). Resta facoltà della amministrazione, qualora
sia eccepita la falsità di quanto dichiarato di intervenire in autotutela.

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21. CHIOSCHI - AREA PUBBLICA - BANDO - ASSEGNAZIONE

» Quesito

Questo Comune ha inserito nel"Bando per concessione posteggio su aree pubbliche" due chioschi,
ovvero, 2 case mobili ad uso bar-ristoro, con somministrazione di alimenti e bevande;le precedenti
autorizzazioni scadute erano state concesse ai sensi della L.287/91 per la durata di 10 anni e i
chioschi sono stati realizzati dai concessionari con regolare concessione edilizia, con la
sottoscrizione di regolare contratto, contenente sia i termini per la realizzazione e sia i termini di
gestione dell'attività (es.oneri, manutenzione, esecuzione dei lavori, durata e revoche, canone,
ecc.). Si chiede, all'atto della concessione della nuova autorizzazione, che avrà durata 12 anni,da
rilasciare ai sensi della L.R. n.24/2015, prendendo a riferimento l'art.27, come occupazione di area
pubblica per l'attività di somministrazione, quanto sottoscritto con il suddetto contratto come
potrà essere rispettato o se deve essere rispettato; il canone all'epoca per lo specifico caso
stabilito sarà ancora tale o bisogna rideterminarlo considerandolo come un normale pagamento di
canone per l'occupazione di area pubblica.

» Risposta

Nel quesito si indica che i chioschi erano stati autorizzati ai sensi della legge 287/91 per poi
prevedere che si metteranno a bando per una durata di 12 anni ai sensi dell'articolo 27 della LR
Puglia 2015 ovvero per commercio su area pubblica. Ciò premesso si rammenta che trattandosi di
due diverse tipologie di attività queste sono disciplinate da due diverse normative e procedure. In
primo luogo le concessioni per i chioschi, utilizzati per la vendita della stampa quotidiana e
periodica, attività artigianali e somministrazione di alimenti e bevande hanno una scadenza eguale
a quella delle concessioni utilizzate per il commercio su area pubblica che, al momento e dopo il
DL 244/2016 convertito con la legge 19/2017, (decreto mille proroghe) è prorogata al 31.12.2018.
Infatti la conferenza Stato Regioni del 16 Luglio 2015, reperibile sul sito, ha indicato di utilizzare al
fine di riassegnare tali concessioni i medesimi criteri, durata e disposizioni transitorie, previste
dall'intesa raggiunta in data 5 Luglio 2012, anch'essa reperibile sul sito. Se poi invece le due
concessioni già in essere si vorranno trasformare in concessioni per l'esercizio dell'attività di
commercio si dovrà procedere alla modifica del piano delle aree inserendo i due posteggi e
sopprimendo quelli utilizzati per la somministrazione.

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22. CHIOSCO

» Quesito

Dato che la mia Regione non ha ancora dato una risposta ad un quesito il cui esito mi serve con
urgenza, invio il testo integrale così inviato alla regione."Questo Comune ha due chioschi, più
precisamente:case mobili ad uso bar-ristoro, su aree pubbliche, con autorizzazioni concesse a
seguito di bando pubblico per la durata di 10 anni, per l?attività di somministrazione di alimenti e
bevande, ai sensi della L.287/91; i chioschi sono stati realizzati dai concessionari con regolare
concessione edilizia. Si chiede, dato che le concessioni sono scadute questo anno, se per le nuove
si deve seguire la procedura dei bandi prevista dall?Intesa. In tal caso, è ipotizzabile:1) considerare

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le aree dei due chioschi come posteggi sparsi/fuori dai mercati; 2) agli attuali occupanti verrebbe
garantita la premialità del 40% prevista dall?Intesa anche senza autorizzazione di tipo A) (su aree
Pubbliche) ma di tipo B) (Legge 287/91)? La successiva autorizzazione verrebbe concessa sempre
ai sensi della L.R. n.24/2015 per la somministrazione di alimenti e bevande, prendendo a
riferimento l7art.27 Se il Comune avesse intenzione di concedere altre aree disponibili per lo
stesse genere di attività, considerando queste aree come posteggi sparsi/fuori dai mercati, ed
essendo attualmente non concesse, e quindi aree libere, deve essere seguita la procedura
standard che prevede di darne comunicazione alla Regione entro il 30 aprile o il 30 settembre di
ogni anno." Si potrebbe inserire come posteggio isolato un esercente la somministrazione con
autorizzazione itinerante, a cui da tre anni viene concesso lo stesso posto fisso per il periodo
estivo; tra l'altro, detto posto è stato individuato con Ordinanza/disposizione del Sindaco, come
sede per collocazione chioschi con somministrazione. si ringrazia e si sottolinea l'urgenza.

» Risposta

Le concessioni di suolo pubblico assegnate al fine di poter autorizzare le attività di rivendita della
stampa quotidiana e periodica, la somministrazione di alimenti e bevande o l'attività artigianale,
sono state oggetto di specifica previsione nell'intesa raggiunta nella conferenza unificata Stato
Regioni del 16 Luglio 2015. Per tali concessioni l'intesa stabilisce di applicare alle suddette
tipologie di concessioni le medesime previsioni, in materia di durata delle concessioni, di
punteggio attribuibile ai partecipanti ai bandi di selezione e alle disposizioni transitorie relative al
rinnovo delle concessioni in essere, previste per il commercio su area pubblica e stabilite
dall'intesa raggiunta nella conferenza unificata Stato Regioni del 5 Luglio 2012. Le indicazioni di
come procedere sono contenute nel Documento Unitario 16/45/cr13c/C11del 24 marzo 2016, alla
cui lettura si rinvia. In tal documento si prevede che le Regioni concedono anche per queste
attività i 40 punti aggiuntivi per anzianità acquisita nell’area pubblica. Le concessioni in essere e in
scadenza, previste e rilasciate per le tre tipologie di attività suddette, dovranno essere messe a
bando per le medesime tipologie di attività. Nell'ipotesi che il chiosco adibito alla
somministrazione lo si volesse trasformare in chiosco adibito al commercio di prodotti alimentari,
bisognerebbe prima dichiarare decaduta la concessione per attività di somministrazione e quindi
l'autorizzazione per la somministrazione esistente e poi provvedere a inserire, con delibera di
Consiglio, tale area fra quelle previste per il commercio su area pubblica; in tale ipotesi si
tratterebbe di un posteggio per commercio aree pubbliche di nuova istituzione e quindi da non
inserire nel bando delle concessioni in scadenza, salva diversa indicazione regionale di cui non
siamo a conoscenza, ma da assegnare con bando con le modalità standard e le tempistiche
previste per i posteggi di nuova assegnazione. Nei bandi di cui all’Intesa vanno inserite solo le
concessioni in scadenza. I posteggi non possono essere istituiti con ordinanza del sindaco ma
vanno individuati con delibera di Consiglio e assegnati tramite bando pubblico; solo l’assegnatario
e quindi il titolare della concessione in scadenza può vantare, partecipando al bando,
l’assegnazione anche di 40 punti in aggiunta agli altri punti calcolati per altri criteri

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23. CIRCOLO - ATTIVITÀ PUBBLICA - AUTORIZZAZIONI

» Quesito

                                                                                                           22
Un circolo privato ha richiesto autorizzazione temporanea n. 20 giornate (con deroga al rumore)
dove organizza intrattenimenti musicali, concerti vari, nell’area antistante il circolo, luogo
all’aperto aperta a tutti, non ci sono le caratteristiche per richiedere l'80 del TULPS. Serate già
pubblicizzate su fb. In tale occasione, utilizzando i locali del circolo, presenta SCIA DI
SOMMINISTRAZIONE E NIA SANITARIA per la somministrazione prevista dall’art. 10 REG REG
5/2011 Regione Marche, somministrazione temporanea a tutti. In tale contesto il circolo svolge a
tutti gli effetti un attività di ristorazione. Necessita dell’iscrizione alla CCIAA come impresa o altro
requisito. I pubblici esercizi della zona sono già in subbuglio. È opportuno informare l?agenzia
delle entrate e l’Inps? Vi sono altri limiti, magari dallo statuto dell’associazione per l?esercizio di
questa attività. Se si sparge la voce, tutti i circoli iniziano a fare i sabati d?estate, attività di
ristorazione. Come dobbiamo comportarci?

» Risposta

Da quanto indicato nel quesito sembra che il circolo si voglia trasformare, magari solo per 20
serate, in una azienda di somministrazione e trattenimento e quindi dovranno essere rispettate
tutte le disposizioni relative a quanto prefissato dal circolo. Per ciò che attiene alla
somministrazione dovrà essere presentata SCIA Condizionata come indicato dal punto 67 lettera
b) dell'allegato A del D.lgs 222/2016 e sono necessari i requisiti professionali. Sarà inoltre
opportuno verificare se l'attività di trattenimento necessiti della verifica di agibilità di cui
all'articolo 80 del TULPS e il rilascio della licenza di cui all'articolo 68 del medesimo testo. Si
rammenta che i locali dovrebbero avere idonea destinazione d'uso e quindi difficilmente
compatibili con quelli di circolo privato; inoltre i locali di somministrazione devono avere i requisiti
di sorvegliabilità di cui DM 564 del 1992 e anche questi incompatibili con quelli che possiede un
circolo. Rammentiamo inoltre che la concessione della deroga per il superamento della soglia
massima di rumorosità non vincola il comune all'obbligo del rilascio. trattandosi di attività di
somministrazione e spettacolo diretta alla generalità delle persone occorre iscrizione registro
imprese.

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24. CIRCOLO PRIVATO

Quesito

Un circolo non aderente ad associazione a carattere nazionale, con finalità sociale e senza scopo di
lucro, e che prevede tra le entrate economiche attività commerciali e produttive marginali, ha
presentato SCIA per somministrazione ai propri soci. Successivamente la medesima Associazione
con riferimento agli stessi locali ha presentato SCIA di somministrazione di alimenti e bevande
aperta al pubblico dichiarando il possesso dei requisiti professionali e il rispetto dei criteri di
sorvegliabilità con apertura tutti i giorni (tranne il lunedì) dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e dalle
18.00 alle 24.00. Si chiede: possono coesistere entrambe le SCIA considerando che diversi sono i
criteri di sorvegliabilità? Deve essere iscritta alla Camera di Commercio?

» Risposta

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Il Ministero dello sviluppo economico con risoluzione del 18/7/2014 n. 131684 ha precisato che è
“Impossibile la coesistenza nello stesso locale del circolo privato di un'attività di somministrazione
di alimenti e bevande agli associati e al pubblico indistinto, in quanto la disciplina della
sorvegliabilità dei locali fornisce un profilo di manifesta incompatibilità della coesistenza
ipotizzata”.

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25. CIRCOLO PRIVATO - CARATTERISTICHE

Quesito

vorrei sapere se per aprire un circolo privato occorre fare il calcolo della monetizzazione dei
parcheggi o se il circolo è escluso. Tra l'altro è sufficiente una scia di nuova apertura? quali
requisiti deve avere il locale?

» Risposta

L'attività di somministrazione svolta a favore dei soli soci all'interno dei circoli privati è disciplinata
dal DPR 235/2001; l'avvio di tale attività è soggetta alla presentazione della SCIA unica ( d.lgs
222/2016 voci 71 e 72) con allegato lo statuto registrato dell'associazione che dovrà risultare
conforme all'articolo 111 ( ora articolo 148) del TUIR DPR 917; nella SCIA dovrà essere dichiarato il
possesso dei requisiti morali. Le associazioni di promozione sociale, quali sono appunto i circoli
privato dotati di statuto conforme, possono utilizzare per la loro attività qualsiasi tipologia di
locale ovvero con qualsiasi destinazione d'uso come indicato dalla legge 383/2000. All'esterno del
locale non dovranno essere esposte scritte o pubblicità che rappresentino l'attività di
somministrazione che viene svolta all'interno e l'accesso al locale di somministrazione non dovrà
avere accesso diretto dalla pubblica via, come previsto dal DM 564/92. Non è previsto per tale
attività l'obbligo della dotazione dei parcheggi, salvo indicazioni regionali di cui non siamo a
conoscenza.

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26. CIRCOLO PRIVATO - IMPIANTO SPORTIVO

Quesito

Il comune concede a tre associazioni diverse, senza scopo di lucro, aventi finalità sociali, culturale-
ricreativa e sportiva una struttura- impianto sportivo unitario comprendente: - locali da adibire a
scopi associativi ("locali sociali")con interno un bar per i soli soci dell'associazione;-campo da gioco
con annessi spogliatoi. All'interno dei "locali"sociali" l'associazione culturale- ricreativa"A" intende
avviare la somministrazione riservata ai soli soci. Durante le manifestazioni sportive (organizzate
dall'associazione sportiva "B") si vorrebbe utilizzare lo stesso locale adibito a bar come attività di
somministrazione in impianto sportivo. Si chiede come conciliare i due tipi di attività?
L'associazione culturale -ricreativa "A"può gestire contemporaneamente la somministrazione

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riservata ai soli soci e anche la somministrazione in impianto sportivo nonostante non è
l'associazione che organizza le manifestazioni sportive?

» Risposta

A nostro parere le due attività di somministrazione non possono essere esercitate nel medesimo
locale in quanto diversi sono i criteri di sorvegliabilità richiesti dal D.M. 564/1992

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27. CIRCOLO PRIVATO - PRESCRIZIONI

Quesito

Si chiede cortesemente se un circolo privato con attività di somministrazione sia soggetto
all'obbligo di esporre orario, listino prezzi, licenza (scia) e sia soggetto al DL 117/07 art. 6 se
somministra alcolici oltre la mezzanotte.

» Risposta

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei circoli privati non è soggetta
alle disposizioni contenute nella legge regionale del Piemonte 38/2006 e quindi non riteniamo sia
necessario richiedere al circolo l'esposizione del cartello indicante l'orario di attività prescelto.
Sarà invece obbligatorio esporre al pubblico, anche se costituito solo dai soci, sia la licenza che la
tabella delle consumazioni, come previsto dall'articolo 180 del regolamento di applicazione del
TULPS. Le limitazioni relative alla somministrazione o vendita di alcolici, essendo state emesse
sulla base delle materie attinenti all'ordine e sicurezza pubblica dovranno essere rispettate e
quindi se l'attività di somministrazione di alcolici prosegue dopo le ore 24,00 dovrà essere esposto,
all'ingresso e all'uscita del locale, la tabella indicante le caratteristiche fisiche relative
all'assunzione delle bevande alcoliche e dovranno essere messi a disposizione dei clienti i
precursori.

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28. CIRCOLO PRIVATO - REQUISITI

Quesito

Una Società Sportiva Dilettantistica, non aderente ad enti od organizzazioni nazionali, intende
aprire un'attività non commerciale di somministrazione presso la propria sede. Quali sono i
requisiti essenziali che l'ASD deve possedere? In particolare si vuol sapere se l'incaricato alla
somministrazione deve possedere i requisiti professionali ex REC.

» Risposta

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