100 Quesiti DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE 2017
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Pagina |1 2017 100 Quesiti DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE Raccolta ragionata di quesiti
INDICE A 1. AFFITTO IMMOBILI 2. AGIBILITÀ EDILIZIA - CERTIFICAZIONE 3. ALCOL - LIMITI - ORARI 4. AMPLIAMENTO - LOCALI NON COMUNICANTI 5. AMPLIAMENTO - SUPERFICIE ALL'APERTO 6. APPARECCHIO DA TRATTENIMENTO - DISTANZE LUOGHI SENSIBILI - ORDINE DI CESSAZIONE 7. AREA ALL'APERTO - AMPLIAMENTO 8. ARTIGIANO - CUOCO - DOMICILIO DEL CLIENTE 9. ARTIGIANO - VENDITA - LOCALI DIVERSI 10. ASSOCIAZIONE - SOMMINISTRAZIONE 11. ATTIVITÀ ABUSIVA - VIOLAZIONI 12. ATTIVITÀ CONGIUNTA - SCIA UNICA 13. AZIENDA AGRICOLA - AGRITURISMO B 14. B&B - LOCAZIONI TURISTICHE C 15. CASETTA ACQUA - COMUNE - ATTIVITÀ 16. CATERING - AFFITTO LOCALI 17. CATERING - ATTIVITÀ TEMPORANEA 18. CATERING - COLLABORAZIONE 19. CENTRO ESTETICO - RICORRENZA 20. CESSAZIONE - COMUNICAZIONE - SANZIONE 21. CHIOSCHI - AREA PUBBLICA - BANDO - ASSEGNAZIONE 2
22. CHIOSCO 23. CIRCOLO - ATTIVITÀ PUBBLICA - AUTORIZZAZIONI 24. CIRCOLO PRIVATO 25. CIRCOLO PRIVATO - CARATTERISTICHE 26. CIRCOLO PRIVATO - IMPIANTO SPORTIVO 27. CIRCOLO PRIVATO - PRESCRIZIONI 28. CIRCOLO PRIVATO - REQUISITI 29. CIRCOLO PRIVATO - REQUISITI 30. CIRCOLO PRIVATO - TRASFORMAZIONE 31. COMMERCIO - ANTIMAFIA - PROVVEDIMENTO 32. COMMERCIO ELETTRONICO - COTTURA ALIMENTI - CONSEGNA A DOMICILIO 33. COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - POSTEGGIO - RILASCIO 34. CONSUMO IMMEDIATO - SOMMINISTRAZIONE 35. CUOCO - DOMICILIO DEL CLIENTE - ARTIGIANO D 36. DELEGATO - PRESENZA - COLLABORAZIONE 37. DISTRIBUTORE AUTOMATICO - BEVANDE ALCOLICHE - LETTORE 38. DISTRIBUTORI - BEVANDE ALCOLICHE 39. DOMICILIO DEL CONSUMATORE - SCIA UNICA F 40. FALLIMENTO - GESTIONE 41. FESTA PRIVATA - TRATTENIMENTO G 42. GESTIONE - SANZIONI 43. GESTORE - PREPOSTO - DELEGATO 3
44. GIOCO - DIFFERENZIAZIONE OFFERTA 45. GIOCHI - LICENZA - TABELLA I 46. IMPIANTO SPORTIVO - SCIA 47. INTERDIZIONE - REQUISITO MORALE 48. ISCRIZIONE AL REGISTRO - SEGNALAZIONE L 49. LAVORO ALL'ESTERO - REQUISITO PROFESSIONALE 50. LOCALI 51. LOCALI COMUNICANTI 52. LUDOTECA - CENTRO ESTIVO M 53. MANIFESTAZIONE - REQUISITO 54. MANEGGIO - CATERING 55. MENSA - UNITÀ LOCALE 56. MODIFICA SOCIALE - SUBINGRESSO 57. MOROSITÀ - SFRATTO 58. MUSEO - AGIBILITÀ O 59. OCCUPAZIONE DEL SUOLO - VERIFICHE - DURATA P 60. PREPOSTO - DELEGATO - REQUISITI - VERIFICHE 61. PREPOSTO - NOMINA 62. PREVENZIONE INCENDI 4
63. PROCEDURA FALLIMENTARE - CURATORE 64. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ITINERANTE - SCIA Q 65. QUALIFICA PROFESSIONALE – PRATICA R 66. REQUISITI MORALI - CONDANNA - DECRETI 67. REQUISITO - ARTIGIANO ALIMENTARISTA 68. REQUISITO MORALE - CONDANNA 69. REQUISITO PROFESSIONALE - PRATICA 70. REQUISITO - PRESENZA PREPOSTO 71. REQUISITO PROFESSIONALE - REC 72. REQUISITI SANITARI - SOSPENSIONE 73. REQUISITI SANITARI - PROVVEDIMENTO 74. RUMOROSITÀ - VERIFICHE S 75. SALA GIOCO - ATTIVITÀ CONTIGUA 76. SALA GIOCHI - RAPPRESENTANTE 77. SCIA 78. SCIA - CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA - PROVVEDIMENTI 79. SCIA - AGIBILITÀ EDILIZIA 80. SCIA - PREVENZIONE INCENDI 81. SCUOLE - REQUISITI 82. SERVIZI IGIENICI - DISABILI 83. SITO INTERNET - VENDITA SPAZI 84. SORVEGLIABILITÀ - PROVVEDIMENTO 5
85. SOSPENSIONE - TERMINI 86. STRUTTURA RICETTIVA - DESTINAZIONE LOCALI 87. STRUTTURA SANITARIA - RISTRUTTURAZIONE LOCALI 88. SUOLO PUBBLICO - CHIOSCHI - PROCEDURA T 89. TENDA - DEHORS - TASSA 90. TIPOLOGIA ATTIVITÀ - AGGIUNTA - SORVEGLIABILITÀ 91. TRATTENIMENTO - AGIBILITÀ - CERTIFICAZIONE - COMMISSIONE DI VIGILANZA 92. TRATTENIMENTO - BALLO 93. TRATTENIMENTO - COMPATIBILITÀ 94. TRATTENIMENTO - FESTA PRIVATA 95. TRATTENIMENTO - GESTIONI SEPARATE 96. TRATTENIMENTO - STRUTTURE PROVVISORIE - AGIBILITÀ 97. TUTELA DELL'AREA - LIMITAZIONI U 98. UTILIZZO LOCALI - COMODATO VERBALE V 99. VENDITA PER ASPORTO - SCIA SANITARIA 100. VIOLAZIONE - DIFFIDA AMMINISTRATIVA 6
A 1. AFFITTO IMMOBILI » Quesito Il nostro ente dispone di due chioschi in legno, idonei alla somministrazione di alimenti e bevande, inseriti all’interno di due parchi pubblici. Con precedenti procedure ad evidenza pubblica, sono stati affidati in concessione e sono attualmente utilizzati per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti bevande. I contratti quinquennali sono in scadenza e prevedono una clausola di rinnovo a discrezione dell’amministrazione, per altri 5 anni agli stessi patti. A suo avviso è applicabile la proroga di diritto al 31.12.2018 prevista per la sola attività di commercio su aree pubbliche nell’art. 6 comma 8 del D.lgs n. 244/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 19/2017? Oppure vanno inquadrati come facenti parte del patrimonio indisponibile dell’ente e dati in concessione con le regole del Dlgs. n. 50/2016 in materia di appalti? » Risposta Se i chioschi sono di proprietà dell'amministrazione comunale, a ns parere, dovrebbero essere dati in affitto seguendo le disposizioni relative agli appalti pubblici, non si tratta infatti di concessione di suolo pubblico ma di affitto di immobili e quindi, a nostro avviso non dovrebbero essere applicabili le disposizioni contenute nel DL n. 244/2016 che prevedono la proroga al 31.12.2018. Tenuto conto della peculiarità del quesito si consiglia comunque di sentire il parere del legale del Comune. Torna all’indice 2. AGIBILITÀ EDILIZIA - CERTIFICAZIONE » Quesito Un esercente ha presentato una SCIA per avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in un locale preso in locazione da un concessionario di servizio pubblico, senza indicare nella Segnalazione gli estremi dell'agibilità, dichiarando che trattavasi di immobile costruito antecedentemente al 1934. ossia prima dell'entrata in vigore del TULLSS n. 1265/1934 art. 221. Ad una nostra richiesta di integrazione della documentazione presentata, anche in considerazione che l'immobile di cui trattasi era stato ristrutturato nel 2014, la ditta ci ha trasmesso una serie di documenti prodotti dal concessionario di servizio pubblico in cui si afferma che " le norme previste sui titoli abilitativi e sull'agibilità di cui all'art. 24 del DPR 380/2001 del T.U. in materia di edilizia, non si applicano alle opere pubbliche da eseguirsi da concessionari di servizi pubblici". Ed ancora 7
che "per i fabbricati di concessionari di servizi pubblici non si applicano le disposizioni in materia ci agibilità (ex artt. 24, 25 e 26 DPR 380/2001 e s.m.i.)". Si precisa che agli atti di questo Comune abbiamo soltanto il cambio di destinazione di uso catastale. Per quanto sopra, si chiede un vostro parere se questo Sportello può accettare l'avvio dell'attività così come segnalato dalla ditta o eventualmente le procedure corrette da seguire in considerazione che l'Ufficio Tecnico Comunale non ha dato riscontro alla nostra richiesta di istruttoria avanzata da oltre 30 giorni ed in considerazione alla conclusione del procedimento che questo SUAP dovrà operare. » Risposta Dobbiamo premettere che la materia edilizia è trattata in questa rubrica solo marginalmente non rientrando fra quelle di nostra competenza, ad ogni buon conto segnaliamo che gli articoli 24, 25 e 26 non esentano determinati immobili dall’ottenimento della certificazione di agibilità ed inoltre che l’articolo 24 è stato abrogato dal D.lgs 222/2016. La agibilità edilizia attiene ad aspetti di salubrità, staticità e sicurezza degli impianti e quindi riteniamo che difficilmente si potrà derogare da queste condizioni. Ad ogni buon conto deve proprio essere l’ufficio edilizia del comune ad intervenire indicando, formalmente, se veramente l’immobile è esentato dalla certificazione o se invece, necessitando tale documento, provvederà a sanzionare la mancanza ordinando anche lo sgombero dello stesso. Torna all’indice 3. ALCOL - LIMITI - ORARI » Quesito La vendita di bevande alcoliche rientra nelle competenze ascritte dall'articolo 117 della Costituzione Italiana allo Stato in quanto rientranti nell'ambito di ordine e sicurezza pubblica. Le bevande calde analcoliche possono essere vendute liberamente da coloro che sono abilitati al commercio su area pubblica di prodotti alimentari, mentre potranno essere somministrate, quindi con la fornitura delle attrezzature necessarie quali bicchieri, tazze ecc. da coloro che siano anche abilitati per la somministrazione per tale attività su area pubblica e che tale abilitazione risulti sul titolo autorizzativo. Per quanto attiene alle bevande alcoliche queste possono essere vendute, nelle modalità e con i requisiti sopra indicati, anche dagli operatori su area pubblica seguendo le previsioni della legge 125/2001 ed in particolare dal suo articolo 14 bis che consente sia la vendita che la somministrazione solamente nell'arco dell'orario compreso fra le ore 7,00 e le ore 24,00. Il comma 2 del medesimo articolo 14 bis prevede che si può derogare al divieto suddetto fatta in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, solo se previamente autorizzate dal comune. » Risposta La vendita di bevande alcoliche rientra nelle competenze ascritte dall’articolo 117 della Costituzione Italiana allo stato in quanto rientranti nell’ambito di ordine e sicurezza pubblica. Le bevande calde analcoliche possono essere vendute liberamente da coloro che sono abilitati al commercio su area pubblica di prodotti alimentari, mentre potranno essere somministrate, quindi 8
con la fornitura delle attrezzature necessarie quali bicchieri, tazze ecc. da coloro che siano anche abilitati per la somministrazione per tale attività su area pubbliche e che tale abilitazione risulti sul titolo autorizzativo. Per quanto attiene alle bevande alcoliche queste possono essere vendute, nelle modalità e con i requisiti sopra indicati, anche dagli operatori su area pubblica seguendo le previsioni della legge 125/2001 ed in particolare dal suo articolo 14 bis che consente sia la vendita che la somministrazione solamente nell’arco dell’orario compreso fra le ore 7,00 e le ore 24,00. Il comma 2 del medesimo articolo 14 bis prevede che si può derogare al divieto suddetto fatta in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, solo se previamente autorizzate dal comune. Torna all’indice 4. AMPLIAMENTO - LOCALI NON COMUNICANTI » Quesito Un pubblico esercizio sito in una determinata sede operativa, che si trova all’interno di una galleria coperta, vuole utilizzare un altro locale per somministrare (senza che quest’ultimo abbia i requisiti igienico sanitari. In quest’ultimo si svolgerebbe solo la somministrazione. I nuovi locali non sono comunicanti né contigui ma si tratta di una differente sede operativa in cui si svolgerebbe la sola somministrazione. Si chiede se si possa trattare di aumento di superficie di somministrazione della sede operativa iniziale. Si precisa ancora che i due locali sono situati sotto una galleria coperta. » Risposta La situazione non é contemplata dalla L.R. 6/2010 né si é a conoscenza di indicazioni ministeriali su questo argomento. La situazione ideale per poter considerare la nuova superficie di somministrazione quale ampliamento rispetto a quella preesistente è che i due locali siano funzionalmente collegati dall'interno fra loro. Se nulla dispone il regolamento comunale si potrebbe, a ns parere, ritenere un ampliamento se il locale si trova nelle immediate vicinanze e se la somministrazione é totalmente dipendente dal primo locale in termini di personale, ricezione clienti, cucina, cassa ecc., mancando queste caratteristiche si tratta di un nuovo ed autonomo esercizio di somministrazione che deve possedere tutte le caratteristiche, compreso quelle igienico sanitarie, necessarie. Comunque questo locale deve possedere i requisiti igienico sanitari necessari per la somministrazione Torna all’indice 5. AMPLIAMENTO - SUPERFICIE ALL'APERTO » Quesito 9
Si chiede come si configura l'utilizzo da parte degli esercizi pubblici di somministrazione di un'area privata all'aperto, attrezzata con tavoli e sedie e quindi funzionale rispetto ai locali autorizzati per l'esercizio dell'attività. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di un utilizzo temporaneo, legato alla stagione estiva e comunque non stabile essendo condizionato dalle condizioni atmosferiche. La normativa provinciale nel definire la "superficie di somministrazione" non precisa se si debbano intendere solamente locali chiusi o se possano ricomprendersi anche aree all'aperto. Se così fosse, il titolare è tenuto a presentare Scia di ampliamento superficie e quindi poi a segnalare la riduzione? Si presenta problematico anche accertare la sussistenza dei requisiti di natura urbanistico- edilizi trattandosi appunto di aree aperte » Risposta La problematica sollevata nel quesito dovrebbe in primo luogo essere affrontata nel regolamento comunale, dato che non provvede nello specifico la norma provinciale. In mancanza di una regolamentazione, a nostro giudizio, non sembra che si possa considerare un ampliamento della superficie di somministrazione, proprio per le caratteristiche di precarietà indicate nel quesito ovvero, sempre a nostro avviso, da considerare come la superficie di suolo pubblico antistante il locale data in concessione dal comune. Non di poco conto però sarà la verifica della destinazione d'uso dell'area, che se non commerciale non potrà essere utilizzata quale attività di somministrazione, salvo che tale utilizzo non sia per brevi periodi tanto da non provocare la distrazione della destinazione d'uso della stessa. Torna all’indice 6. APPARECCHIO DA TRATTENIMENTO - DISTANZE LUOGHI SENSIBILI - ORDINE DI CESSAZIONE » Quesito La Polizia locale del nostro Comune ha accertato che un esercizio di somministrazione subentrato dopo l'entrata in vigore della LR 9/2016 (ludopatie) ha installato apparecchi del gioco in violazione dell'art. 5 della LR stessa. L'art. 11 prevede oltre la sanzione amministrativa anche l'apposizione dei sigilli agli apparecchi da gioco. Al riguardo si chiede se sia corretto procedere all'apposizione dei sigilli al momento della notifica del verbale di accertamento e contestazione o al termine del procedimento sanzionatorio (ordinanza di ingiunzione) » Risposta L'installazione di apparecchi che consentono la vincita in danaro può avvenire, ai sensi dell'articolo 5 della LR Piemonte 9/2016, solo se si rispettano le distanze dai luoghi sensibili previsti dal comma 1 di tale articolo. Il successivo articolo 11 assoggetta a sanzione chi, non rispettando le disposizioni dell'articolo 5, installa apparecchi di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del TULPS; si deve osservare che l'articolo 1 della legge regionale si pone come obiettivo quello di tutelare la salute dei cittadini dal gioco d'azzardo e quindi per questo motivo, a ns parere, i sigilli andrebbero posti nel momento in cui si accerta la violazione ma non siamo a conoscenza di indicazioni della regione su quanto chiesto né la legge regionale fornisce indicazioni utili Torna all’indice 10
7. AREA ALL'APERTO - AMPLIAMENTO » Quesito Un locale che ha attiguo, ma al momento non comunicante, un'area riservata di servizio, ma alla quale hanno accesso altre persone in quanto si tratta di un cortile comune ad uno stabile, che vuole installare un dehor, con struttura fissa, è da ritenersi ampliamento ? se non viene delimitata l'area accessoria, quindi ritenuta area privata, non vengono meno i requisiti di cui al D.M. 564? ho visto alcune risposte che riportano questa soluzione...."di norma non viene considerata come ampliamento della superficie di somministrazione quella all'aperto, sia che si tratti di suolo in concessione che di area privata; ciò in conseguenza del fatto che tale superficie viene utilizzata in modo non continuativo,"... faccio presente che nel nostro caso l'occupazione, in base alle caratteristiche della struttura e della temporalità diventerebbe perenne. Non abbiamo regolamenti che disciplinano tali situazioni. » Risposta Confermiamo le nostre precedenti risposte richiamate nel quesito; di norma non viene considerato come ampliamento della superficie di somministrazione quella all'aperto, sia che si tratti di suolo in concessione che di area privata, ciò in conseguenza del fatto che tale superficie viene utilizzata in modo non continuativo; dovrà quindi essere il regolamento comunale che disciplina l'attività di somministrazione a disporre al riguardo. Ciò premesso si dovrà verificare se il collegamento del locale all'area cortilizia privata, forse condominiale, avvenga nel rispetto delle norme edilizie e se tale collegamento consenta di mantenere il requisito di sorvegliabilità e ciò in relazione alla caratteristica dell'area all'aperto, alla possibilità di accedere nel cortile ad aree private senza essere visti dalla pubblica via ecc… Inoltre perché sia mantenuta la sorvegliabilità il luogo deve poter essere sempre di libero accesso a chiunque dalla pubblica via: il TAR Lombardia, sentenza n. 51 del 16 gennaio 2006, ha ritenuto che dei locali collegati alla pubblica via da un piccolo cortile il quale risulta privo di ostacoli che possano impedire il libero accesso da parte delle forze di polizia siano conformi al D.M. 564/92; dagli artt.1 e 2 del D.M. 564 si desume che non vi deve essere alcun ostacolo all’accesso dalla pubblica via e non può desumersi anche l’obbligo che le porte di ingresso siano immediatamente adiacenti alla pubblica via. Si rammenta che nel caso proposto il dehor dovrà possedere i necessari titoli abilitativi edilizi. Torna all’indice 8. ARTIGIANO - CUOCO - DOMICILIO DEL CLIENTE » Quesito Si sta sempre più diffondendo l'utilizzo di persone specializzate che si recano presso l'abitazione del consumatore per preparare pranzi o cene. Tale attività può essere considerata quale attività di somministrazione al domicilio del consumatore (catering) o se si limita alla sola prestazione d'opera (utilizzando cibo e bevande acquistate dal consumatore) non rientra nella definizione di somministrazione al domicilio del consumatore. 11
» Risposta Non si tratta di attività di somministrazione ma di prestazione di servizio e quindi di attività artigianale; l’interessato infatti si limita a mettere a disposizione del cliente solamente la propria professionalità e la propria manualità, utilizzando strutture, prodotti e attrezzature che gli sono messi a disposizione della persona che lo ha incaricato. Torna all’indice 9. ARTIGIANO - VENDITA - LOCALI DIVERSI » Quesito Una Ditta artigianale di produzione e vendita pizza d'asporto, che opera nel comune in appositi locali, vorrebbe partecipare agli eventi organizzati dalla Pro Loco comunale (es. festa dello sport, castagnata, ecc), per vendere le proprie pizze, durante la manifestazione, preparate e cotte nel suo locale e trasportate e vendute sotto un gazebo. Si chiede se l'artigiano produttore, potrà vendere i prodotti elaborati senza necessità di dotarsi, per questo, dell'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche, ma solo con la richiesta di occupazione suolo pubblico e se, tale gazebo, necessita della presentazione della richiesta di Registrazione Sanitaria. » Risposta L'artigiano può vendere liberamente i prodotti oggetto della propria attività solamente nei locali stessi di produzione o in quelli ad essi adiacenti; nell'ipotesi quindi che la vendita avvenga in luoghi o locali diversi sarà necessario il rispetto della normativa di settore che, nel caso di specie è la disciplina del commercio su aree pubbliche; nel caso in esame potrebbe essere rilasciata autorizzazione temporanea come previsto da art.3, comma 4, della L.R. 10/2001. Non siamo però a conoscenza di eventuali indicazioni della regione Veneto e quindi se sia possibile ancora rilasciare dette autorizzazioni (alcune regioni le hanno eliminate dalla loro legge) stante l’applicazione della disciplina di cui all’Intesa del 5 luglio 2012. Si consiglia di sentire il parere degli uffici regionali. Torna all’indice 10. ASSOCIAZIONE - SOMMINISTRAZIONE » Quesito Un'associazione di pescatori aderente a XXX, da anni organizza nella sua sede tre o quattro "pranzi sociali"per i loro soci in date diverse. Gli stessi trasmettono la notifica sanitaria all'ASL . In precedenza veniva rilasciata loro l'autorizzazione alla somministrazione temporanea, in seguito presentavano la SCIA sempre per la somministrazione temporanea in quanto, pur avendo l'affiliazione ad un ente nazionale il loro Presidente non voleva presentare la pratica per somministrazione in circolo privato. Dall'anno scorso l'associazione ha allestito un locale dove si 12
effettuano questi pranzi con una frequenza maggiore e che da informazioni non sono riservati ai soli soci. Chiedo cortesemente se occorre invitare il presidente a trasmettere tramite Suap SCIA per somministrazione ai soli soci o se in occasione di ogni pranzo (circa dieci all'anno) può presentare SCIA temporanea di somministrazione rivolta anche ai non soci » Risposta L'associazione dovrebbe, a ns parere, considerato che non si tratta di somministrazione occasionale, attivare una attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soli soci ai sensi del DPR 235/2001. In tal caso non occorre il requisito professionale ma solo i requisiti morali di cui all’art. 71 del d.lgs. 59/2010. Comunque si consiglia di interessare la Polizia Locale affinché effettui una verifica se la somministrazione avviene solo in favore dei soci o se è rivolta ad un pubblico generico. Se la somministrazione è rivolta ad un pubblico generico occorre scia o autorizzazione (si veda la sezione 3 della Tabella A allegata al d.lgs. 222/2016) ma in questo caso occorrono anche i requisiti professionali, idonea destinazione d’uso dei locali. In entrambe le soluzioni occorre il rispetto dei criteri di sorvegliabilità. Torna all’indice 11. ATTIVITÀ ABUSIVA - VIOLAZIONI Al titolare di un'osteria che esercita privo di qualsiasi licenza, quale sanzione applicare? Durante l'ispezione venivano altresì rilevate diverse violazioni. Dopo qualche giorno viene accertato tramite l'ufficio comunale che il tizio non ha alcuna tipologia di autorizzazione per intraprendere l'attività. Ora mi chiedo, se non è autorizzato ad aprire il locale, oltre alla violazione prevista per tale omissione, potrà rispondere anche di tutte le altre violazioni (es. norme sull' H.A.C.C.P. - cartellonistica - igiene cucina ...etcc. etcc..). » Risposta Trattandosi di attività di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinata nella regione Veneto dalla legge regionale 29/2007, la totale mancanza di autorizzazione o SCIA per l'esercizio di tale attività comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 32 comma 1 della norma regionale; l'ufficio commercio dovrà poi emettere, ai sensi dell'articolo 17 ter del TULPS, il provvedimento di immediata cessazione dell'attività abusivamente svolta. Se nel corso del sopralluogo sono state rilevate ulteriori violazioni, quali quelle di carattere sanitario (mancanza di Scia sanitaria ecc.) relative al mancato possesso dell'autorizzazione alla collocazione delle insegne pubblicitarie dovrà essere perseguito anche per tali fatti. Inoltre occorre verificare se ha omesso la registrazione al registro imprese e in tal caso informare la Camere di Commercio, occorre inviare anche comunicazione alla Agenzia delle entrate. Torna all’indice 13
12. ATTIVITÀ CONGIUNTA - SCIA UNICA » Quesito E’ stata presentata richiesta da parte di un soggetto, esercente l'attività di acconciatore, di poter allestire all'interno degli stessi locali un piccolo corner-bar (dimensioni 1,5 mt x 1,5 mt) al fine di somministrare vino e altre bevande ai propri clienti. si chiede se ciò è possibile ed in caso affermativo quali adempimenti sono necessari. » Risposta L'attività che l'acconciatore vuole inserire all'interno della propria attività rientra fra le attività di somministrazione di alimenti e bevande che nella regione Emilia Romagna sono disciplinate dalla legge regionale 14/2013. L'attività può anche essere svolta congiuntamente a quella di acconciatore, sempre che la destinazione d'uso del locale consenta l'esercizio di entrambe e previa presentazione della SCIA Unica prevista dal punto 71 dell'allegato A al D.lgs 222/2016. Torna all’indice 13. AZIENDA AGRICOLA - AGRITURISMO » Quesito Il legale rappresentante di una società, titolare di una cantina vincola, mi ha chiesto di poter effettuare con cadenza regolare delle cene a tema, allo scopo di promuovere i loro prodotti. I partecipanti interverranno su invito oppure su prenotazione attraverso i social network. Dovrà essere presentata la scia e la relativa nia sanitaria per i locali dove organizzeranno le cene? I pasti non verranno preparati sul posto ma forniti dall'esterno da un ristoratore del posto o da una ditta di catering. » Risposta Se l'attività di somministrazione viene effettuata da una ditta specializzata in somministrazione al domicilio dell'acquirente e invitata per tale evento dal legale rappresentante della cantina sociale la quale sarà quindi il solo cliente dell'attività di catering, riteniamo che si tratti di attività lecita che non necessita di alcun titolo abilitante a nome del legale rappresentante in quanto l’impresa che fornisce il servizio di catering è già autorizzata. Questo però solo se l’impresa di catering fa anche servizio di somministrazione e quindi sul posto scalda i cibi, li sporziona, li serve ai clienti. Altra situazione si verifica se i pasti sono somministrati dal legale rappresentante; in tal caso l’impresa non effettua catering ma si limita a consegnare “ sulla porta” i cibi preparati come una mera attività di artigianato alimentare. In questo secondo caso riteniamo che l'attività di somministrazione che il legale rappresentante intende effettuare, debba rientrare potrebbe nell'ambito di attività agroturistica, alla quale ha diritto di accedere la cantina sociale quale 14
produttore agricolo associato, come previsto dall'articolo 2 comma 1 della Legge regionale delle Marche 3/2002. Torna all’indice 15
B 14. B&B - LOCAZIONI TURISTICHE » Quesito All'interno di una zona a destinazione agricola è possibile utilizzare l'immobile per destinarlo ad attività di b & b oppure all'attività di locazione turistica? » Risposta L'attività di B & B è disciplinata dalla legge regionale del Veneto 11/2013 che al suo articolo 27 comma 1 lettera d) li definisce come strutture composte da una a tre camere per i turisti, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto; il titolare deve risiedere nell'unità immobiliare sede del bed & breakfast e deve ivi alloggiare, in una camera a lui riservata, durante il periodo di apertura della struttura. Il servizio di prima colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi familiari. I bed & breakfast, se esercitati in via occasionale, anche nell'ambito di ricorrenti periodi stagionali, non costituiscono attività d'impresa. Dalla definizione dell'attività, a ns parere, sembra desumersi che questa possa essere svolta solamente in locali con destinazione d'uso di civile abitazione ( e che questa sia l’unica condizioni che rilevi) ed abitati da colui che intende esercitare questa attività, dovendo il titolare avervi stabilito la propria residenza anagrafica anche se ubicata in zona agricola. Con l'articolo 27 bis sono definite le attività di locazione turistica che rientra nelle ipotesi di affitto di immobili a civile abitazione senza l'offerta di alcun tipo di servizio, anche in questo caso riteniamo che rilevi la destinazione d'uso di immobile a civile abitazione. Si consiglia comunque di sentire anche il parere dell’ufficio comunale competente in urbanistica. Torna all’indice 16
C 15. CASETTA ACQUA - COMUNE - ATTIVITÀ » Quesito siamo un SUAP associato e un Comune ci ha presentata una SCIA per "apertura attività di somministrazione acqua naturale e frizzante presso "casetta dell'acqua"". E' davvero obbligato inviare SCIA per ASL anche se la casetta è gestita direttamente dal Comune? e chi possiederà i requisiti professionali? » Risposta Se la casetta dell'acqua è gestita dal comune riteniamo che non si tratti di attività commerciale ma di attività istituzionale dell'ente il quale fornisce un servizio ai suoi cittadini. A nostro avviso se è l'ente che gestisce direttamente il servizio non serve alcuna SCIA; comunque è necessario verificare con AUSL per la SCIA sanitaria che dovrebbe eventualmente fare il responsabile del servizio. Torna all’indice 16. CATERING - AFFITTO LOCALI » Quesito Un imprenditore intende realizzare nell’ambito dello stesso edificio due distinte attività: un impianto per la preparazione di cibi d?asporto per attività di catering, da localizzare al piano terra della struttura; cedere, a soggetti privati o pubblici, i locali ubicati al piano secondo per particolari eventi, quali feste, ricorrenze, meeting etc.. Se l’attività esercitata al piano terra ha chiara natura imprenditoriale, la concessione in fitto dei locali siti al piano secondo si svolgerebbe senza alcun intervento diretto o indiretto del proprietario e l’onere di curare l’organizzazione degli eventi (manifestazioni culturali, politiche, commerciali, sportive o altro, con o senza consumo in loco di alimenti e bevande), ricadrebbe direttamente sui locatari. Entrambi i locali, nel loro complesso , non sono stati ritenuti in possesso dei requisiti di sorvegliabilità , D.M. 564/1992, ai fini dell’esercizio di una pregressa attività di somministrazione alimenti e bevande tipologia A . Se, pare evidente, la prima attività è soggetta a SCIA, si chiede di conoscere: - se l’attività esercitata al piano terra, e soggetta a SCIA, comunque subordinata al possesso dei requisiti in materia edilizia ed igienico sanitaria, è anche subordinata all’accertamento dei requisiti di sorvegliabilità. - se l’attività esercitata, nelle modalità descritte, al piano secondo, necessita di una qualche 17
autorizzazione, e, in particolare, se trattasi di attività soggetta a verifica per l’accertamento dei requisiti di sorvegliabilità. » Risposta L'attività che si intende svolgere al piano terra si dovrebbe concretizzare in un locale di preparazione di alimenti e bevande finalizzato alla somministrazione al domicilio dell'acquirente; quindi si dovrà presentare al SUAP una SCIA Unica come previsto dal punto 69 dell'allegato A al D.lgs 222/2016. Tale attività però non consente la vendita per asporto, ma solamente la somministrazione nel luogo che l'acquirente intende utilizzare. I locali posti al piano superiore e che saranno locati dal suo proprietario, che si ritiene sia il medesimo dell'attività di catering, dovranno avere destinazione d'uso consona rispetto all'attività che vi si vuole esercitare all'interno, nell'ipotesi che si effettuino attività di trattenimento si dovrà dotare il locale delle attrezzature e delle autorizzazioni, permessi, nulla osta o quant'altro necessiti allo svolgimento di tale attività, fermo restando poi che sarà il conduttore occasionale a richiedere l'eventuale rilascio della licenza di trattenimento, ma solamente nell'ipotesi che l'attività di spettacolo sia rivolta a soggetti da lui non invitati ma al pubblico generico. Anche l'attività di somministrazione dovrà avvenire a mezzo di azienda autorizzata alla somministrazione al domicilio del consumatore ma che, a ns. parere, non potrà essere la medesima che è titolare e che affitta il locale delle feste, perché in tale ipotesi si tratterebbe di attività di somministrazione rivolta ad un pubblico generico dato che il medesimo soggetto metterebbe a disposizione del cliente sia il locale che l'attività, come se si trattasse di un comune ristorante. La sorvegliabilità dei locali posti al piano primo sarà necessaria solamente se questi saranno utilizzati dall'attività di catering che opera al piano terra per la somministrazione a favore del proprio cliente, ovvero se l’ attività di catering si trasforma in quella di ristorazione; ovviamente in tal caso occorre anche il titolo abilitante per la somministrazione al pubblico. Torna all’indice 17. CATERING - ATTIVITÀ TEMPORANEA » Quesito Per eventi (intrattenimenti musicali e trattenimenti danzanti) o feste private organizzate in ville private la ditta organizzatrice, se non si rivolge ad una ditta che effettua il catering, può presentare SCIA per somministrazione temporanea di alimenti e bevande? » Risposta La SCIA per somministrazione temporanea, che appunto non necessita del possesso del requisito professionale, può essere presentata solamente in occasioni di eventi e manifestazioni e la festa privata non sembra rientrare in tale occasionalità. Riteniamo invece che si debba utilizzare una impresa di catering abilitata alla somministrazione al domicilio del cliente, che dovrà essere scelta direttamente dal cliente e non dal proprietario della villa utilizzata, in quanto diversamente attiverebbe una agenzia d’affari. Torna all’indice 18
18. CATERING - COLLABORAZIONE » Quesito Il titolare di un ristorante ha stipulato un contratto di Banqueting con una società terza. Esso prevede, ogni fine settimana, la realizzazione di eventi gastronomici promozionali di particolari tipologie e/o marche di alimenti. In particolari la società fornisce un servizio completo di preparazione di piatti e di menù a tema da proporre ai clienti del ristorante, avvalendosi di proprio personale e chef ed utilizzando le proprie materie prime. Il contratto prevede che l'attività resti in capo al titolare, il quale è tenuto a corrispondere alla società, dietro regolare fattura, una percentuale sull'incasso delle serate. Ciò considerato, la scrivente non ha ritenuto necessario la presentazione di alcuna SCIA per l'esercizio dell'attività da parte del titolare del ristorante. Chiedo cortesemente un parere sulla regolarità della procedura e/o quali titoli autorizzativi siano necessari anche i fini del controllo sanitario » Risposta Premesso che né la legge 287/1991 né la L.R.6/2010 prende in esame quanto indicato nel quesito, ricostruendo la vicenda, il titolare del ristorante si vorrebbe avvalere dell'attività di un soggetto titolare di esercizio di somministrazione al domicilio del cliente, l'attività verrebbe svolta all'interno del ristorante il cui titolare provvederebbe a incassare i corrispettivi della serata riversando poi al titolare del catering una percentuale pattuita degli incassi. Se la ricostruzione è esatta si rileva che l'iscrizione al registro delle imprese e il titolo autorizzativo per la somministrazione della società di catering non consente il tipo di attività che si vuole svolgere, dato che non somministrerebbe al domicilio del consumatore ma a quello di un titolare di esercizio pubblico e con il diretto intervento di quest’ultimo. Il Ministero dello sviluppo economico ha trattato un caso in parte analogo nella risoluzione n.98416 del 12 giugno 2013, consultabile sul sito alla voce prassi, Il titolare del ristorante, a ns parere, può anche avvalersi della collaborazione di soggetti esterni alla sua azienda, fermo restando che le attrezzature e le merci dovrebbero rimanere di proprietà del ristorante, mentre il soggetto esterno dovrebbe provvedere solamente a prestare la propria attività professionale, probabilmente quale azienda artigianale, che sarà economicamente corroborata attraverso l'emissione di una fattura per prestazione resa. Torna all’indice 19. CENTRO ESTETICO - RICORRENZA » Quesito La titolare di un centro estetico vorrebbe, in occasione dell'anniversario di apertura, offrire ai propri clienti un aperitivo accompagnato da alimenti, nel cortile privato antistante l'ingresso dell'attività. Per la somministrazione temporanea la legge prevede che "in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 19
dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.". Ma anche in questo caso non è necessario possedere i requisiti professionali? » Risposta Non si può trattare di manifestazione e somministrazione temporanea, data la natura stessa dell'evento che non può essere paragonato ad una manifestazione, sagra o fiera. Riteniamo invece che quanto si vuole attuare rientri in una attività occasionale che, se il rinfresco è offerto gratuitamente, non necessita di alcuna SCIA se verificare con AUSL per la regolarità igienico- sanitaria; l'attività che si vuole svolgere potrebbe semplicemente essere affidata ad una azienda di catering. Torna all’indice 20. CESSAZIONE - COMUNICAZIONE - SANZIONE » Quesito A seguito di un affitto di azienda di un bar effettuato in data 6.5.2016 con atto notarile registrato per una durata annua ( 6.5.2016-5.5.2017) e di regolare scia per subingresso, l'affittuario ha chiuso l'attività senza dare comunicazione al comune ,al registro delle imprese e alla clientela. Il proprietario dell'azienda per il tramite del suo avvocato ha comunicato al comune che l'affittuario ha chiuso l'attività dal 3.9.2016 ed che il contratto di affitto d'azienda e' risolto di diritto per grave inadempimento contrattuale (moroso). Inoltre, da una verifica camerale, risulta che l'affittuario non ha mai comunicato alla camera di commercio l'apertura dell'unità locale. pertanto, si chiede quali sono i provvedimenti da adottare in questa situazione? occorre sanzionare l'affittuario per la mancata comunicazione della chiusura o eventuale sospensione alla clientela e al comune e segnalare la mancata apertura e successiva chiusura (sospensione) dell'unità locale alla camera di commercio competente? » Risposta La mancata iscrizione al registro delle imprese comporta per il comune la semplice comunicazione al registro stesso il quale provvederà all'applicazione della sanzione. La cessazione dell'attività è sottoposta alla comunicazione al comune da inviarsi entro i 30 giorni successivi all'evento, come previsto dall'articolo 1 comma 119 della legge regionale dell'Abruzzo 11/2008 applicando la sanzione prevista dal comma 140. Per quanto attiene alla reintestazione al dante causa, stante quanto indicato nel quesito, è necessario che questi presenti una SCIA di subentro allegandovi un atto sostitutivo di notorietà (art. 47 del 445/2000). Resta facoltà della amministrazione, qualora sia eccepita la falsità di quanto dichiarato di intervenire in autotutela. Torna all’indice 20
21. CHIOSCHI - AREA PUBBLICA - BANDO - ASSEGNAZIONE » Quesito Questo Comune ha inserito nel"Bando per concessione posteggio su aree pubbliche" due chioschi, ovvero, 2 case mobili ad uso bar-ristoro, con somministrazione di alimenti e bevande;le precedenti autorizzazioni scadute erano state concesse ai sensi della L.287/91 per la durata di 10 anni e i chioschi sono stati realizzati dai concessionari con regolare concessione edilizia, con la sottoscrizione di regolare contratto, contenente sia i termini per la realizzazione e sia i termini di gestione dell'attività (es.oneri, manutenzione, esecuzione dei lavori, durata e revoche, canone, ecc.). Si chiede, all'atto della concessione della nuova autorizzazione, che avrà durata 12 anni,da rilasciare ai sensi della L.R. n.24/2015, prendendo a riferimento l'art.27, come occupazione di area pubblica per l'attività di somministrazione, quanto sottoscritto con il suddetto contratto come potrà essere rispettato o se deve essere rispettato; il canone all'epoca per lo specifico caso stabilito sarà ancora tale o bisogna rideterminarlo considerandolo come un normale pagamento di canone per l'occupazione di area pubblica. » Risposta Nel quesito si indica che i chioschi erano stati autorizzati ai sensi della legge 287/91 per poi prevedere che si metteranno a bando per una durata di 12 anni ai sensi dell'articolo 27 della LR Puglia 2015 ovvero per commercio su area pubblica. Ciò premesso si rammenta che trattandosi di due diverse tipologie di attività queste sono disciplinate da due diverse normative e procedure. In primo luogo le concessioni per i chioschi, utilizzati per la vendita della stampa quotidiana e periodica, attività artigianali e somministrazione di alimenti e bevande hanno una scadenza eguale a quella delle concessioni utilizzate per il commercio su area pubblica che, al momento e dopo il DL 244/2016 convertito con la legge 19/2017, (decreto mille proroghe) è prorogata al 31.12.2018. Infatti la conferenza Stato Regioni del 16 Luglio 2015, reperibile sul sito, ha indicato di utilizzare al fine di riassegnare tali concessioni i medesimi criteri, durata e disposizioni transitorie, previste dall'intesa raggiunta in data 5 Luglio 2012, anch'essa reperibile sul sito. Se poi invece le due concessioni già in essere si vorranno trasformare in concessioni per l'esercizio dell'attività di commercio si dovrà procedere alla modifica del piano delle aree inserendo i due posteggi e sopprimendo quelli utilizzati per la somministrazione. Torna all’indice 22. CHIOSCO » Quesito Dato che la mia Regione non ha ancora dato una risposta ad un quesito il cui esito mi serve con urgenza, invio il testo integrale così inviato alla regione."Questo Comune ha due chioschi, più precisamente:case mobili ad uso bar-ristoro, su aree pubbliche, con autorizzazioni concesse a seguito di bando pubblico per la durata di 10 anni, per l?attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.287/91; i chioschi sono stati realizzati dai concessionari con regolare concessione edilizia. Si chiede, dato che le concessioni sono scadute questo anno, se per le nuove si deve seguire la procedura dei bandi prevista dall?Intesa. In tal caso, è ipotizzabile:1) considerare 21
le aree dei due chioschi come posteggi sparsi/fuori dai mercati; 2) agli attuali occupanti verrebbe garantita la premialità del 40% prevista dall?Intesa anche senza autorizzazione di tipo A) (su aree Pubbliche) ma di tipo B) (Legge 287/91)? La successiva autorizzazione verrebbe concessa sempre ai sensi della L.R. n.24/2015 per la somministrazione di alimenti e bevande, prendendo a riferimento l7art.27 Se il Comune avesse intenzione di concedere altre aree disponibili per lo stesse genere di attività, considerando queste aree come posteggi sparsi/fuori dai mercati, ed essendo attualmente non concesse, e quindi aree libere, deve essere seguita la procedura standard che prevede di darne comunicazione alla Regione entro il 30 aprile o il 30 settembre di ogni anno." Si potrebbe inserire come posteggio isolato un esercente la somministrazione con autorizzazione itinerante, a cui da tre anni viene concesso lo stesso posto fisso per il periodo estivo; tra l'altro, detto posto è stato individuato con Ordinanza/disposizione del Sindaco, come sede per collocazione chioschi con somministrazione. si ringrazia e si sottolinea l'urgenza. » Risposta Le concessioni di suolo pubblico assegnate al fine di poter autorizzare le attività di rivendita della stampa quotidiana e periodica, la somministrazione di alimenti e bevande o l'attività artigianale, sono state oggetto di specifica previsione nell'intesa raggiunta nella conferenza unificata Stato Regioni del 16 Luglio 2015. Per tali concessioni l'intesa stabilisce di applicare alle suddette tipologie di concessioni le medesime previsioni, in materia di durata delle concessioni, di punteggio attribuibile ai partecipanti ai bandi di selezione e alle disposizioni transitorie relative al rinnovo delle concessioni in essere, previste per il commercio su area pubblica e stabilite dall'intesa raggiunta nella conferenza unificata Stato Regioni del 5 Luglio 2012. Le indicazioni di come procedere sono contenute nel Documento Unitario 16/45/cr13c/C11del 24 marzo 2016, alla cui lettura si rinvia. In tal documento si prevede che le Regioni concedono anche per queste attività i 40 punti aggiuntivi per anzianità acquisita nell’area pubblica. Le concessioni in essere e in scadenza, previste e rilasciate per le tre tipologie di attività suddette, dovranno essere messe a bando per le medesime tipologie di attività. Nell'ipotesi che il chiosco adibito alla somministrazione lo si volesse trasformare in chiosco adibito al commercio di prodotti alimentari, bisognerebbe prima dichiarare decaduta la concessione per attività di somministrazione e quindi l'autorizzazione per la somministrazione esistente e poi provvedere a inserire, con delibera di Consiglio, tale area fra quelle previste per il commercio su area pubblica; in tale ipotesi si tratterebbe di un posteggio per commercio aree pubbliche di nuova istituzione e quindi da non inserire nel bando delle concessioni in scadenza, salva diversa indicazione regionale di cui non siamo a conoscenza, ma da assegnare con bando con le modalità standard e le tempistiche previste per i posteggi di nuova assegnazione. Nei bandi di cui all’Intesa vanno inserite solo le concessioni in scadenza. I posteggi non possono essere istituiti con ordinanza del sindaco ma vanno individuati con delibera di Consiglio e assegnati tramite bando pubblico; solo l’assegnatario e quindi il titolare della concessione in scadenza può vantare, partecipando al bando, l’assegnazione anche di 40 punti in aggiunta agli altri punti calcolati per altri criteri Torna all’indice 23. CIRCOLO - ATTIVITÀ PUBBLICA - AUTORIZZAZIONI » Quesito 22
Un circolo privato ha richiesto autorizzazione temporanea n. 20 giornate (con deroga al rumore) dove organizza intrattenimenti musicali, concerti vari, nell’area antistante il circolo, luogo all’aperto aperta a tutti, non ci sono le caratteristiche per richiedere l'80 del TULPS. Serate già pubblicizzate su fb. In tale occasione, utilizzando i locali del circolo, presenta SCIA DI SOMMINISTRAZIONE E NIA SANITARIA per la somministrazione prevista dall’art. 10 REG REG 5/2011 Regione Marche, somministrazione temporanea a tutti. In tale contesto il circolo svolge a tutti gli effetti un attività di ristorazione. Necessita dell’iscrizione alla CCIAA come impresa o altro requisito. I pubblici esercizi della zona sono già in subbuglio. È opportuno informare l?agenzia delle entrate e l’Inps? Vi sono altri limiti, magari dallo statuto dell’associazione per l?esercizio di questa attività. Se si sparge la voce, tutti i circoli iniziano a fare i sabati d?estate, attività di ristorazione. Come dobbiamo comportarci? » Risposta Da quanto indicato nel quesito sembra che il circolo si voglia trasformare, magari solo per 20 serate, in una azienda di somministrazione e trattenimento e quindi dovranno essere rispettate tutte le disposizioni relative a quanto prefissato dal circolo. Per ciò che attiene alla somministrazione dovrà essere presentata SCIA Condizionata come indicato dal punto 67 lettera b) dell'allegato A del D.lgs 222/2016 e sono necessari i requisiti professionali. Sarà inoltre opportuno verificare se l'attività di trattenimento necessiti della verifica di agibilità di cui all'articolo 80 del TULPS e il rilascio della licenza di cui all'articolo 68 del medesimo testo. Si rammenta che i locali dovrebbero avere idonea destinazione d'uso e quindi difficilmente compatibili con quelli di circolo privato; inoltre i locali di somministrazione devono avere i requisiti di sorvegliabilità di cui DM 564 del 1992 e anche questi incompatibili con quelli che possiede un circolo. Rammentiamo inoltre che la concessione della deroga per il superamento della soglia massima di rumorosità non vincola il comune all'obbligo del rilascio. trattandosi di attività di somministrazione e spettacolo diretta alla generalità delle persone occorre iscrizione registro imprese. Torna all’indice 24. CIRCOLO PRIVATO Quesito Un circolo non aderente ad associazione a carattere nazionale, con finalità sociale e senza scopo di lucro, e che prevede tra le entrate economiche attività commerciali e produttive marginali, ha presentato SCIA per somministrazione ai propri soci. Successivamente la medesima Associazione con riferimento agli stessi locali ha presentato SCIA di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico dichiarando il possesso dei requisiti professionali e il rispetto dei criteri di sorvegliabilità con apertura tutti i giorni (tranne il lunedì) dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e dalle 18.00 alle 24.00. Si chiede: possono coesistere entrambe le SCIA considerando che diversi sono i criteri di sorvegliabilità? Deve essere iscritta alla Camera di Commercio? » Risposta 23
Il Ministero dello sviluppo economico con risoluzione del 18/7/2014 n. 131684 ha precisato che è “Impossibile la coesistenza nello stesso locale del circolo privato di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande agli associati e al pubblico indistinto, in quanto la disciplina della sorvegliabilità dei locali fornisce un profilo di manifesta incompatibilità della coesistenza ipotizzata”. Torna all’indice 25. CIRCOLO PRIVATO - CARATTERISTICHE Quesito vorrei sapere se per aprire un circolo privato occorre fare il calcolo della monetizzazione dei parcheggi o se il circolo è escluso. Tra l'altro è sufficiente una scia di nuova apertura? quali requisiti deve avere il locale? » Risposta L'attività di somministrazione svolta a favore dei soli soci all'interno dei circoli privati è disciplinata dal DPR 235/2001; l'avvio di tale attività è soggetta alla presentazione della SCIA unica ( d.lgs 222/2016 voci 71 e 72) con allegato lo statuto registrato dell'associazione che dovrà risultare conforme all'articolo 111 ( ora articolo 148) del TUIR DPR 917; nella SCIA dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti morali. Le associazioni di promozione sociale, quali sono appunto i circoli privato dotati di statuto conforme, possono utilizzare per la loro attività qualsiasi tipologia di locale ovvero con qualsiasi destinazione d'uso come indicato dalla legge 383/2000. All'esterno del locale non dovranno essere esposte scritte o pubblicità che rappresentino l'attività di somministrazione che viene svolta all'interno e l'accesso al locale di somministrazione non dovrà avere accesso diretto dalla pubblica via, come previsto dal DM 564/92. Non è previsto per tale attività l'obbligo della dotazione dei parcheggi, salvo indicazioni regionali di cui non siamo a conoscenza. Torna all’indice 26. CIRCOLO PRIVATO - IMPIANTO SPORTIVO Quesito Il comune concede a tre associazioni diverse, senza scopo di lucro, aventi finalità sociali, culturale- ricreativa e sportiva una struttura- impianto sportivo unitario comprendente: - locali da adibire a scopi associativi ("locali sociali")con interno un bar per i soli soci dell'associazione;-campo da gioco con annessi spogliatoi. All'interno dei "locali"sociali" l'associazione culturale- ricreativa"A" intende avviare la somministrazione riservata ai soli soci. Durante le manifestazioni sportive (organizzate dall'associazione sportiva "B") si vorrebbe utilizzare lo stesso locale adibito a bar come attività di somministrazione in impianto sportivo. Si chiede come conciliare i due tipi di attività? L'associazione culturale -ricreativa "A"può gestire contemporaneamente la somministrazione 24
riservata ai soli soci e anche la somministrazione in impianto sportivo nonostante non è l'associazione che organizza le manifestazioni sportive? » Risposta A nostro parere le due attività di somministrazione non possono essere esercitate nel medesimo locale in quanto diversi sono i criteri di sorvegliabilità richiesti dal D.M. 564/1992 Torna all’indice 27. CIRCOLO PRIVATO - PRESCRIZIONI Quesito Si chiede cortesemente se un circolo privato con attività di somministrazione sia soggetto all'obbligo di esporre orario, listino prezzi, licenza (scia) e sia soggetto al DL 117/07 art. 6 se somministra alcolici oltre la mezzanotte. » Risposta L'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei circoli privati non è soggetta alle disposizioni contenute nella legge regionale del Piemonte 38/2006 e quindi non riteniamo sia necessario richiedere al circolo l'esposizione del cartello indicante l'orario di attività prescelto. Sarà invece obbligatorio esporre al pubblico, anche se costituito solo dai soci, sia la licenza che la tabella delle consumazioni, come previsto dall'articolo 180 del regolamento di applicazione del TULPS. Le limitazioni relative alla somministrazione o vendita di alcolici, essendo state emesse sulla base delle materie attinenti all'ordine e sicurezza pubblica dovranno essere rispettate e quindi se l'attività di somministrazione di alcolici prosegue dopo le ore 24,00 dovrà essere esposto, all'ingresso e all'uscita del locale, la tabella indicante le caratteristiche fisiche relative all'assunzione delle bevande alcoliche e dovranno essere messi a disposizione dei clienti i precursori. Torna all’indice 28. CIRCOLO PRIVATO - REQUISITI Quesito Una Società Sportiva Dilettantistica, non aderente ad enti od organizzazioni nazionali, intende aprire un'attività non commerciale di somministrazione presso la propria sede. Quali sono i requisiti essenziali che l'ASD deve possedere? In particolare si vuol sapere se l'incaricato alla somministrazione deve possedere i requisiti professionali ex REC. » Risposta 25
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