Lavoro & Previdenza N. 216 La circolare su temi previdenziali e di lavoro - Fiscal Focus

Pagina creata da Leonardo Lazzari
 
CONTINUA A LEGGERE
Lavoro & Previdenza
La circolare su temi previdenziali e di lavoro

                             21.11.2016
N. 216
                             Lavoratori extraUE: assunzioni
                             2016
                             Nel 2016 sono stati ammessi 17.850 cittadini stranieri
                             per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di
                             lavoro autonomo
                                                                                    A cura di Daniele Bonaddio

                             Categoria: Previdenza e Lavoro
                             Sottocategoria: Varie

Il D.P.C.M. 14 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2016, disciplina la
"Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale
nel territorio dello Stato per l'anno 2016". Le domande di nulla osta potranno essere presentate
esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito del Ministero dell'Interno (www.interno.it),
registrandosi e compilando il modulo di domanda C-stag (allegato 1). In particolare, le istanze possono
essere presentate fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2016.
Si specifica, inoltre, che le domande saranno trattate sulla base alla data di inizio dell’attività lavorativa,
per rendere ancora più razionale la trattazione delle domande stesse e per evitare che la trattazione
tardiva possa determinare la cessazione dell’interesse da parte del richiedente.

       Premessa              È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2016, il Decreto
                             del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2015, concernente la
                             programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non
                             comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2016, per le esigenze, in
                             particolare, del settore agricolo e del settore turistico – alberghiero.

      Informati Srl                                                                                                 1
      Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
      Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it
      P. Iva 03426730796                                                                           www.fiscal-focus.it
Il decreto all’art. 1, comma 1, prevede, a titolo di anticipazione della
                         programmazione dei flussi d‘ingresso dei lavoratori non comunitari per
                         l’anno 2016, una quota massima di ingressi per 17.850 per motivi di lavoro
                         subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.

                                                       Ingresso lavoratori extraUE 2016

                                                          D.P.C.M. 14 dicembre 2015

                                                     Quota massima di 17.850 unità

                                  Lavoro subordinato non                    Lavoro autonomo
                                        stagionale

Lavoratori             Ricordiamo brevemente che l’ingresso e l’accesso al lavoro dei cittadini
  extraUE              provenienti da Paesi che non appartengono all’Unione europea sono regolati
                       dal T.U. sull’immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

                         Cosa serve per entrare in Italia?
                         Per entrare in Italia il cittadino di un Paese extra UE deve possedere:
                              1. il passaporto;
                              2. e, nei casi in cui è richiesto, un visto di ingresso visto rilasciato
                                   dall’ambasciata o consolato italiano nello stato di origine o nel
                                   Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile.

                         Per permanenze brevi, legate ad esempio a motivi turistici, il visto ha una
                         validità di 90 giorni.

                       Lo straniero che entra legalmente in Italia e intende soggiornare per una lunga
                       durata avrà a disposizione otto giorni lavorativi per richiedere il permesso di
                       soggiorno che conterrà motivazione uguale a quella descritta sul visto.

                         Il “Decreto flussi” stabilisce ogni anno le quote massime di stranieri extra Ue
                         che possono entrare in Italia per svolgere lavoro subordinato, sia stagionale
                         che non.

Informati Srl                                                                                                2
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it
P. Iva 03426730796                                                                          www.fiscal-focus.it
I flussi           Nel dettaglio, per quest’anno, il Decreto Flussi 2016 ha stabilito l’ingresso di:
d’ingresso
                                1.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di
       2016
                                    formazione e istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del
                                    Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

                                100 lavoratori stranieri cittadini di Paesi che hanno partecipato
                                    all'Esposizione Universale di Milano del 2015;

                             2.400 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie:
                                 imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia
                                    italiana che prevede l'impiego di risorse proprie inferiori a 500.000
                                    euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione di almeno tre
                                    nuovi posti di lavoro;
                                 liberi professionisti riconducibili a posizioni vigilate oppure non
                                    regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese
                                    negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;
                                 figure societarie, di società non cooperative, espressamente
                                    previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso;
                                 artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione
                                    professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati;
                                 cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up
                                    innovative" ai sensi della Legge 17 dicembre 2012 n. 221, in
                                    presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge, a favore dei quali
                                    sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con
                                    l'impresa.

                                100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non
                                    stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di
                                    almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di
                                    ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

                       Allegato 2 – Modello UNI Distacco UE

Informati Srl                                                                                                   3
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it
P. Iva 03426730796                                                                             www.fiscal-focus.it
CONVERSONE DI PERMESSI DI SOGGIORNO
                       La restante quota di 14.250 unità è riservata alla conversione di PDS già
                       presenti sul territorio, sarà così ripartita:

                          Conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
                                4.600 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
                                6.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
                                    professionale;
                                1.300 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
                                    rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
                                    dell'Unione europea.

                          Conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
                                1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
                                    professionale;
                                350 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
                                    rilasciati ai cittadini di Paesi   terzi   da   altro   Stato   membro
                                    dell'Unione europea.

   Lavoro              Oltre ai 17.850 ingressi extraUE, l'articolo 4 del Dpcm in trattazione ammette in
stagionale             Italia 13.000 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale.

                       La quota complessiva riguarda i lavoratori subordinati stagionali non
                       comunitari di:

                          Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa
                          d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine,
                          Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova,
                          Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan,
                          Ucraina, Tunisia.

                         Nell'ambito della quota di 13.000 unità:
                               1.500 ingressi sono riservati alle richieste di nulla osta stagionale
                                   pluriennale, ovvero relative a quei lavoratori che abbiano già fatto
                                   ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per
                                   almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro può
                                   presentare richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato
                                   stagionale.

Informati Srl                                                                                                    4
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it
P. Iva 03426730796                                                                              www.fiscal-focus.it
IL SILENZIO ASSENSO

                           In base a quanto stabilito dall’articolo 17 della Legge n. 35/2012, si applica una
                           procedura più veloce per l’assunzione dei lavoratori stagionali che sono già
                           stati in Italia l’anno precedente e sono tornati in patria alla scadenza del
                           permesso.

                             È stato, infatti, introdotto, già a partire da alcuni anni, un meccanismo di
                             silenzio-assenso in base al quale, nel caso in cui il datore di lavoro sia lo
                             stesso dell’anno precedente, qualora lo Sportello Unico per l’immigrazione,
                             decorsi i 20 giorni previsti dalla legge, non comunichi al datore di lavoro il
                             proprio diniego, la richiesta di nulla osta al lavoro si intende accolta.

                           Al fine, è necessario che il datore di lavoro specifichi, nell’apposito campo
                           inserito nel modello C-stag:

                                1. i dati, relativi all’anno precedente, della comunicazione obbligatoria
                                      riferita all’assunzione del lavoratore;
                                2. i dati del permesso di soggiorno.

                             La sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico servirà
                             anche ad assolvere agli obblighi della comunicazione obbligatoria di
                             assunzione.

    Modalità di            Per poter rientrare nel contingente delle 17.850 unità, gli interessati potranno
presentazione              presentare le domande di nulla osta in maniera telematica (tramite il sito
delle domande              internet www.interno.it):
                                1. per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo
                                      dalle ore 9.00 del 10.2.2016 e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre
                                      2016;
                                2. per lavoro stagionale dalle ore 09:00 del 17 febbraio 2016 e sino alle
                                      ore 24.00 del 31 dicembre 2016.

                             Il sistema di gestione dei procedimenti – rispettando l’ordine cronologico di
                             presentazione – consente di ordinare le domande in base alla data di inizio
                             dell’attività lavorativa, per rendere ancora più razionale la trattazione delle
                             domande stesse e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare
                             la cessazione dell’interesse da parte del richiedente.

    Informati Srl                                                                                                  5
    Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
    Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it
    P. Iva 03426730796                                                                            www.fiscal-focus.it
Per la compilazione dei moduli di domanda è necessario preventivamente
                       registrarsi sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp,
                       secondo le modalità indicate nel manuale utente pubblicato sull’home page
                       dell’applicativo.

                       Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, è previsto un
                       servizio di assistenza agli utenti attraverso un help desk raggiungibile tramite
                       un modulo di richiesta disponibile per tutti gli utenti registrati sull’home page
                       dell’applicativo (https://nullaostalavoro.interno.it).

                       Le associazioni e i patronati accreditati possono fornire assistenza per la
                       compilazione e l’invio delle istanze:

                                                             LA DOMANDA

                       La domanda di nulla osta al lavoro può essere:

                                 nominativa, nel caso in cui il datore di lavoro abbia una conoscenza
                                  diretta dello straniero da assumere;
                                 numerica: il datore di lavoro non ha una conoscenza diretta dello
                                  straniero da assumere e può presentare richiesta di nulla osta al lavoro
                                  di una o più persone iscritte nelle apposite liste, tenute presso le
                                  rappresentanze diplomatiche e consolari.

                       Nella domanda il datore di lavoro deve garantire:

                                             Il datore di lavoro dovrà specificare la sistemazione
                                             alloggiativa del lavoratore che dovrà rispondere ai parametri
                            Alloggio         della legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica;
                                             non è necessario che indichi o richieda il certificato di
                                             idoneità dell’alloggio. Solo al momento della convocazione
                                             presso la Prefettura dovrà invece essere esibito il certificato
                                             o la ricevuta di richiesta dello stesso.
                                                              Lavoro domestico, colf e badanti

                                             La domanda deve contenere l’auto-certificazione delle

                             Reddito         seguenti informazioni:
                                                      Sussistenza di un reddito minimo del datore di
                                                       lavoro al netto dell’imposta, di importo almeno
                                                       doppio rispetto all’ammontare della retribuzione
                                                       annuale      dovuta   al   lavoratore   da     assumere,
                                                       aumentata dei connessi contributi.

Informati Srl                                                                                                        6
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it
P. Iva 03426730796                                                                                  www.fiscal-focus.it
     Il reddito minimo del datore di lavoro può derivare
                                                         anche dalla somma dei redditi dei familiari
                                                         conviventi o, se non conviventi, fino al primo grado
                                                         di parentela.

                                             Se la domanda riguarda l’assunzione di un assistente
                                             familiare/domiciliare       (“badante”)     occorre    indicare    il
                                             nominativo della persona non autosufficiente che beneficerà
                                             dell’assistenza.
                                             In caso di condizione di non autosufficienza per patologie o
                                             handicap certificabile, non sarà previsto il possesso di un
                                             reddito minimo da parte del datore di lavoro.

                                                                             Imprese

                                             Per le imprese è necessario dimostrare la capacità
                                             reddituale dell’impresa, indicando il fatturato conseguito
                                             dall’azienda nel corso dell’esercizio ed il reddito di esercizio
                                             dichiarato nella denuncia annuale dei redditi di impresa.

                                              Nel caso in cui l’impresa fosse di nuova costituzione, e
                                             quindi non avesse ancora completato il primo esercizio
                                             d’imposta, e non vi fosse una dichiarazione dei redditi di
                                             riferimento, sarà possibile indicare il fatturato presuntivo del
                                             primo anno di attività.

                                             Gli imprenditori agricoli – ai fini del raggiungimento della
                                             soglia minima di reddito richiesta, possono ricondurre la
                                             capacità economica non, esclusivamente, al reddito agrario
                                             (il   cui    ammontare      è   quasi     sempre   insufficiente   a
                                             raggiungere la predetta soglia), ma anche ad altri indici di
                                             ricchezza. Lo stesso principio può essere applicato ai fini del
                                             raggiungimento della capacità economica anche per
                                             l’assunzione del lavoratore domestico.
                                             A prescindere dal reddito o dal fatturato del datore di lavoro,
                            Orario di
                                             per il lavoratore dovrà essere garantita una retribuzione non
                            lavoro e
                                             inferiore a quella prevista, in relazione alle mansioni svolte,
                          retribuzione
                                             dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria.
                                             L’orario di lavoro non dovrà essere inferiore a 20 ore
                                             settimanali.

Informati Srl                                                                                                        7
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it
P. Iva 03426730796                                                                                 www.fiscal-focus.it
PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO

                       Di seguito, si sintetizza la procedura da porre in essere per il rilascio del nulla
                       osta al lavoro:
                                             La      domanda,         inviata   allo   Sportello      unico,    viene
                                             contestualmente resa disponibile anche alla Direzione
                             Step 1          Provinciale del Lavoro, alla Questura e al centro per l'impiego
                                             competenti;

                                             lo Sportello Unico richiede all’Agenzia delle Entrate, nel caso
                             Step 2          in cui non sia stato indicato nella domanda alcun codice
                                             fiscale, l’attribuzione di un codice numerico provvisorio;
                                             lo Sportello Unico convoca il datore di lavoro per la
                                             consegna del nullaosta - che ha una validità di 6 mesi - e la
                             Step 3
                                             sottoscrizione del contratto di soggiorno, predisposto dallo
                                             stesso Sportello;
                                             lo Sportello Unico trasmette per via telematica il nulla osta e
                                             la proposta di contratto di soggiorno alla competente
                                             rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero, la
                             Step 4          quale rilascia allo straniero il visto d’ingresso, da lui
                                             precedentemente                                                richiesto.
                                             Il visto d’ingresso deve essere richiesto entro 6 mesi dalla
                                             data di rilascio del nulla osta al lavoro;
                                             entro    8    giorni      dall'ingresso   in   Italia,   lo    straniero,
                                             accompagnato dal datore di lavoro, deve presentarsi, su
                                             appuntamento, presso lo Sportello unico per firmare il
                                             contratto di soggiorno per lavoro e fare richiesta di
                             Step 5          permesso                            di                        soggiorno.
                                             Il lavoratore, una volta compilato il modulo di richiesta del
                                             permesso di soggiorno, deve recarsi presso un ufficio
                                             postale per la spedizione. L’ufficio postale gli rilascia una
                                             ricevuta che dovrà essere conservata.
                                             In questa fase, inoltre, lo Sportello unico richiede all'Agenzia
                                             delle Entrate la conversione del codice fiscale provvisorio,
                                             precedentemente attribuito, in codice fiscale alfanumerico
                             Step 6          definitivo, oppure la 'verifica' del codice fiscale nel caso in
                                             cui sia stato indicato dallo straniero sulla domanda di nulla
                                             osta o venga dichiarato allo Sportello al momento della
                                             richiesta          del         permesso           di          soggiorno.

Informati Srl                                                                                                            8
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it
P. Iva 03426730796                                                                                     www.fiscal-focus.it
In ogni caso lo Sportello rilascia al cittadino straniero un
                                               certificato di attribuzione del codice fiscale.
                                               La Questura, infine, provvede a convocare il lavoratore
                               Step 7          straniero, (per telefono o per posta ordinaria), per la
                                               consegna del permesso di soggiorno.

I modelli per            I modelli disponibili per l'invio della domanda sono i seguenti:
  lavoro non
  stagionale                                         per i lavoratori di origine italiana residenti in Argentina,
                             Modello A e B:
                                                     Uruguay, Venezuela e Brasile
                                                     conversioni dei permessi di soggiorno per studio,
                              Modello “VA”:          tirocinio e/o formazione professionale in permesso di
                                                     lavoro subordinato;
                                                     conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro
                              Modello “VB”:
                                                     stagionale in lavoro subordinato;
                                                     conversioni dei permessi di soggiorno per studio,
                               Modello “Z”           tirocinio    e/o     formazione professionale in lavoro
                                                     autonomo;
                                                     conversioni        dei   permessi   di   soggiorno   CE   per
                              Modello “LS”           soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato
                                                     membro dell’UE in lavoro autonomo;
                                                     conversioni        dei   permessi   di   soggiorno   CE   per
                              Modello LS2            soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato
                                                     membro dell’UE in lavoro autonomo;
                                                     richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri
                              Modello LS1            di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
                                                     lungo periodo;
                                                     richiesta        nominativa    di   nulla   osta     riservata
                             Modello “BPS”
                                                     all’assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali.

Conversioni              Ciò detto, il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali (Circolare n. 11/2016)
 permessi di             forniscono utili precisazioni in merito alla conversione dei permessi di
soggiorno in             soggiorno in lavoro subordinato.
      lavoro
subordinato

  Informati Srl                                                                                                       9
  Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
  Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it
  P. Iva 03426730796                                                                                 www.fiscal-focus.it
In tal caso, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione
                          presso lo Sportello Unico:
                               1. la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro-
                                     valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di
                                     lavoro - utilizzando il modello “Q” (allegato 3);
                               2. e la lettera di convocazione.

                            Successivamente il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la
                            comunicazione obbligatoria di assunzione, secondo le norme vigenti e a
                            darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico per la richiesta di
                            conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.

                           CONVERSIONE DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO DA STAGIONALE A LAVORO
                                                                  SUBORDINATO
                          Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro
                          subordinato (Modello VB), si ricorda che ciò è possibile anche in occasione del
                          primo ingresso del lavoratore stagionale senza che sia necessario il preventivo
                          rientro dello stesso nel proprio Paese di origine.

                            A tal fine le DTL verificheranno la presenza dei requisiti per la costituzione di
                            un nuovo rapporto di lavoro e l’avvenuta assunzione in occasione del primo
                            ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro della comunicazione
                            obbligatoria di assunzione), nonché la durata dello stesso rapporto
                            stagionale che per il settore turistico – alberghiero non potrà essere stato
                            inferiore ai tre mesi e per il settore agricolo dovrà essere stato pari ad
                            almeno 13 giorni mensili nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate).

  Riferimenti                      D.P.C.M. 14 dicembre 2015;
normativi e di                     D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
       prassi
                                   Art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
                                   Legge 17 dicembre 2012 n. 221;
                                   Art. 17 della legge n. 35/2012;
                                   Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, Circolare n. 11/2016.

                                                          - Riproduzione riservata -

   Informati Srl                                                                                                10
   Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
   Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it
   P. Iva 03426730796                                                                           www.fiscal-focus.it
Puoi anche leggere