Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
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Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 231 09.12.2014 False partite Iva: l’attività di verifica Il 31.12.2014 scade il biennio necessario per avviare le attività di verifica di presunzione in caso di false partite Iva Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Varie Con l’avvicinarsi del nuovo anno, i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori titolari di partite IVA che svolgono la loro attività in regime di mono-committenza dovranno stare ben attenti. Infatti, siccome sono passati già due anni solari pieni e consecutivi (2013 e 2014) dall’introduzione della Riforma Fornero (L. n. 92/2012) - la quale ha previsto stringenti norme contro l’abuso delle c.d. “false partite Iva” - dal 1° gennaio 2015 gli ispettori potranno far valere gli indici di presunzione di co.co.co. che indicano la genuinità o meno della partita Iva avviata dal lavoratore. Per individuare il momento a partire dal quale scatta la verifica di presunzione, prima del 2015 inapplicabile in quanto serviva un arco temporale di almeno due anni, è necessario combinare i tre indici presuntivi previsti dalla Fornero e distinguere tra nuove e vecchie partite Iva. In particolare, per le “nuove partite Iva” (ossia quelle instaurate dal 18 luglio 2012) la presunzione scatta dal prossimo anno qualora si verifichino congiuntamente il requisito della durata della collaborazione e della postazione fissa di lavoro, ovvero della durata della collaborazione o del fatturato. Per quanto riguarda le “vecchie partite Iva” (vale a dire quelle instaurate al 18 luglio 2012), l’attività di verifica scatta non prima del 18 luglio 2015 qualora si verifichino congiuntamente la postazione fissa di lavoro e quello del fatturato. Se invece, si verifichi congiuntamente sia la durata della collaborazione sia la postazione fissa di lavoro, ovvero la durata della collaborazione e quella del fatturato, l’attività ispettiva scatta a decorrere dal 2016. Premessa Nel 2012, l’ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ha introdotto alcune misure volte a regolarizzare tutti quei lavoratori titolari di partite IVA che svolgono la loro attività in regime di mono-committenza. 1 Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Oggigiorno, infatti, non sono pochi i datori di lavoro che inducono i propri dipendenti ad aprirsi una partita IVA (appunto “falsa”), al sol fine di evitare d’ingabbiarsi in contratti di lavoro che risultano ovviamente più onerosi e scomodi. Ora, siccome sono passati già due anni solari pieni e consecutivi (2013 e 2014) dall’introduzione della Riforma Fornero (L. n. 92/2012) - la quale ha previsto stringenti norme contro l’abuso delle false partite Iva - dal 1° gennaio 2015 gli ispettori potranno far valere gli indici di presunzione di co.co.co. che indicano la genuinità o meno della partita Iva avviata dal lavoratore. Lotta contro l’abuso alle false Riforma Fornero (L. n. 92/2014) partite Iva L’ATTIVITÀ DI VERIFICA SCATTA DALL’1.1.2015 Gli indici Per evitare che i datori di lavoro inducano i propri collaboratori ad aprirsi una presuntivi partita Iva, la Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) ha introdotto tre parametri che fanno capire quando scatta la presunzione di falsità, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente. I TRE INDICI PRESUNTIVI 1. Durata della collaborazione: tale periodo (da individuare nell’ambito di ciascun anno civile dal 1° gennaio al 31 dicembre) deve essere almeno pari a 8 mesi annui (ossia 241 giorni, anche non continuativi) nell’arco di due anni consecutivi. Tale presupposto potrà realizzarsi solo a decorrere dai periodi 1° gennaio - 31 dicembre degli anni 2013 e 2014. La verifica potrà essere effettuata una volta maturati i due anni indicati dalla normativa in materia; 2. fatturato: deve essere pari all’80% del ricavato nell’arco di due anni solari consecutivi. Si considerano i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome (con esclusione delle prestazioni di lavoro subordinato, di lavoro accessorio o di altra natura) fatturate (indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite) nel biennio solare (2 periodi di 365 giorni non coincidenti necessariamente con il biennio civile) decorrente dal 18 luglio 2012. Anche in tal caso, si potrà procedere alla verifica, decorsi i due anni indicati dalla normativa in materia; 2 Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
3. postazione fissa di lavoro: tale presupposto si verifica quando, negli archi temporali utili alla realizzazione di una delle altre condizioni indicate, il collaboratore possa usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente (si dovrà dimostrare di avere una vera e propria scrivania). A differenza dei due presupposti appena illustrati, quest’ultimo potrà essere verificato da subito anche se da solo non potrà mai far scattare alcuna presunzione di legge. Quando scatta Per individuare il momento a partire dal quale scatta la verifica di presunzione la verifica di è necessario combinare i tre indici su illustrati, nel seguente modo: presunzione? COMBINAZIONE DEI PRESUPPOSTI OPERATIVITÀ PRESUNZIONE Nuove partite IVA (instaurate dal 18 luglio 2012) Non prima del 18 luglio 2014, data di Postazione fissa di lavoro scadenza dei due anni solari previsti Fatturato per la verifica dei presupposti. Durata della collaborazione Non prima del 2015, atteso che il Postazione fissa di lavoro primo biennio per la verifica Durata della collaborazione presupposti, previsto dalla legge, sarà il 2013/2014. Fatturato Vecchie partite IVA (già instaurate al 18 luglio 2012) Non prima del 18 luglio 2015, data di Postazione fissa di lavoro scadenza dei due anni solari previsti Fatturato per la verifica dei presupposti. Durata della collaborazione Non prima del 2016, atteso che il Postazione fissa di lavoro primo biennio per la verifica Durata della collaborazione presupposti, previsto dalla legge, sarà il 2014/2015. Fatturato Effetti sulla Nel caso in cui siano soddisfatte almeno due dei suddetti presupposti, il datore presunzione dovrà obbligatoriamente assumere il proprio dipendente mediante un contratto di co.co.co., alla base del quale deve esserci uno specifico progetto affinché possa essere legittimo, salvo prova contraria fornita dal committente. 3 Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
LE CONSEGUENZE Diverse sono le conseguenze a secondo se il progetto sia stato legittimamente presentato o meno, che possiamo sintetizzare nel modo seguente: 1° conseguenza. In caso di validità del progetto si darà vita a una tipologia di contratto atipica, finora sconosciuta dalla legislazione italiana, ossia ‘‘co.co.pro. con partita IVA’’. 2° conseguenza. Qualora invece il datore omette il progetto il rapporto sarà considerato di tipo subordinato (co.co.co.) a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto (prima fattura). 3° conseguenza. Infine, indipendentemente se vi sia la presenza o meno di un progetto, se l’attività è svolta con modalità analoghe a quella esercitata dai lavoratori dipendenti, la co.co.co. sarà comunque convertita in un rapporto dipendente a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto (prima fattura). I soggetti Infine, occorre ricordare che la suddetta disciplina non opera in determinate esclusi circostanze, ossia: qualora siano riconosciute capacità teoriche pratiche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi nell’esercizio concreto di attività; quando il titolare della partita IVA possa dimostrare un fatturato annuo non inferiore a 1,25 volte il minimo imponibile previsto per i contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, che per quest’anno è pari a € 19.395. La presunzione non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali che prevedono un'iscrizione in apposito registro, albo, elenco o ruolo. In tal caso, le attività escluse sono elencate nel D.M. 20 dicembre 2012. 4 Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
I collaboratori con capacità teoriche pratiche di grado elevato che fatturino più di € 19.395; Gli esclusi i professionisti iscritti in apposito registro, albo, elenco o ruolo, purché le mansioni svolte dall’iscritto siano quelle proprie e caratteristiche della professione esercitata. - Riproduzione riservata - 5 Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
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