Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

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Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
Lavoro & Previdenza
La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

N. 231                        09.12.2014

                              False partite Iva: l’attività di verifica
                              Il 31.12.2014 scade il biennio necessario per avviare le
                              attività di verifica di presunzione in caso di false partite
                              Iva
                              Categoria: Previdenza e Lavoro
                              Sottocategoria: Varie

Con l’avvicinarsi del nuovo anno, i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori titolari
di partite IVA che svolgono la loro attività in regime di mono-committenza dovranno stare ben attenti.
Infatti, siccome sono passati già due anni solari pieni e consecutivi (2013 e 2014) dall’introduzione della
Riforma Fornero (L. n. 92/2012) - la quale ha previsto stringenti norme contro l’abuso delle c.d. “false
partite Iva” - dal 1° gennaio 2015 gli ispettori potranno far valere gli indici di presunzione di co.co.co. che
indicano la genuinità o meno della partita Iva avviata dal lavoratore.
Per individuare il momento a partire dal quale scatta la verifica di presunzione, prima del 2015
inapplicabile in quanto serviva un arco temporale di almeno due anni, è necessario combinare i tre indici
presuntivi previsti dalla Fornero e distinguere tra nuove e vecchie partite Iva.
In particolare, per le “nuove partite Iva” (ossia quelle instaurate dal 18 luglio 2012) la presunzione scatta
dal prossimo anno qualora si verifichino congiuntamente il requisito della durata della collaborazione e
della postazione fissa di lavoro, ovvero della durata della collaborazione o del fatturato.
Per quanto riguarda le “vecchie partite Iva” (vale a dire quelle instaurate al 18 luglio 2012), l’attività di
verifica scatta non prima del 18 luglio 2015 qualora si verifichino congiuntamente la postazione fissa di
lavoro e quello del fatturato. Se invece, si verifichi congiuntamente sia la durata della collaborazione sia
la postazione fissa di lavoro, ovvero la durata della collaborazione e quella del fatturato, l’attività
ispettiva scatta a decorrere dal 2016.

        Premessa              Nel 2012, l’ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ha introdotto alcune misure
                              volte a regolarizzare tutti quei lavoratori titolari di partite IVA che svolgono la
                              loro attività in regime di mono-committenza.

                                                                                                                     1
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Oggigiorno, infatti, non sono pochi i datori di lavoro che inducono i propri
                        dipendenti ad aprirsi una partita IVA (appunto “falsa”), al sol fine di evitare
                        d’ingabbiarsi in contratti di lavoro che risultano ovviamente più onerosi e
                        scomodi.

                          Ora, siccome sono passati già due anni solari pieni e consecutivi (2013 e
                          2014) dall’introduzione della Riforma Fornero (L. n. 92/2012) - la quale ha
                          previsto stringenti norme contro l’abuso delle false partite Iva - dal 1°
                          gennaio 2015 gli ispettori potranno far valere gli indici di presunzione di
                          co.co.co. che indicano la genuinità o meno della partita Iva avviata dal
                          lavoratore.

                                                                             Lotta contro l’abuso alle false
                           Riforma Fornero (L. n. 92/2014)                            partite Iva

                                                               L’ATTIVITÀ DI VERIFICA SCATTA DALL’1.1.2015

  Gli indici            Per evitare che i datori di lavoro inducano i propri collaboratori ad aprirsi una
 presuntivi             partita Iva, la Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) ha introdotto tre parametri che
                        fanno capire quando scatta la presunzione di falsità, salvo che sia fornita prova
                        contraria da parte del committente.

                                                           I TRE INDICI PRESUNTIVI

                           1. Durata della collaborazione: tale periodo (da individuare nell’ambito di
                               ciascun anno civile dal 1° gennaio al 31 dicembre) deve essere almeno
                               pari a 8 mesi annui (ossia 241 giorni, anche non continuativi) nell’arco di
                               due anni consecutivi.
                               Tale presupposto potrà realizzarsi solo a decorrere dai periodi 1°
                               gennaio - 31 dicembre degli anni 2013 e 2014. La verifica potrà essere
                               effettuata una volta maturati i due anni indicati dalla normativa in
                               materia;
                           2. fatturato: deve essere pari all’80% del ricavato nell’arco di due anni
                               solari consecutivi. Si considerano i soli corrispettivi derivanti da
                               prestazioni autonome (con esclusione delle prestazioni di lavoro
                               subordinato, di lavoro accessorio o di altra natura) fatturate
                               (indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite) nel
                               biennio solare (2 periodi di 365 giorni non coincidenti necessariamente
                               con      il    biennio       civile)   decorrente    dal    18     luglio    2012.
                               Anche in tal caso, si potrà procedere alla verifica, decorsi i due anni
                               indicati dalla normativa in materia;

                                                                                                                     2
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3. postazione fissa di lavoro: tale presupposto si verifica quando, negli
                                   archi temporali utili alla realizzazione di una delle altre condizioni
                                   indicate, il collaboratore possa usufruire di una postazione ubicata in
                                   locali in disponibilità del committente (si dovrà dimostrare di avere una
                                   vera e propria scrivania). A differenza dei due presupposti appena
                                   illustrati, quest’ultimo potrà essere verificato da subito anche se da solo
                                   non potrà mai far scattare alcuna presunzione di legge.

Quando scatta               Per individuare il momento a partire dal quale scatta la verifica di presunzione
  la verifica di            è necessario combinare i tre indici su illustrati, nel seguente modo:
 presunzione?

                                COMBINAZIONE DEI PRESUPPOSTI                   OPERATIVITÀ PRESUNZIONE

                                                 Nuove partite IVA (instaurate dal 18 luglio 2012)

                                                                          Non prima del 18 luglio 2014, data di
                                        Postazione fissa di lavoro
                                                                          scadenza dei due anni solari previsti
                                        Fatturato
                                                                          per la verifica dei presupposti.

                                        Durata della collaborazione       Non prima del 2015, atteso che il
                                        Postazione fissa di lavoro        primo    biennio     per     la    verifica

                                        Durata della collaborazione       presupposti, previsto dalla legge,
                                                                          sarà il 2013/2014.
                                        Fatturato

                                              Vecchie partite IVA (già instaurate al 18 luglio 2012)

                                                                          Non prima del 18 luglio 2015, data di
                                        Postazione fissa di lavoro
                                                                          scadenza dei due anni solari previsti
                                        Fatturato
                                                                          per la verifica dei presupposti.

                                        Durata della collaborazione       Non prima del 2016, atteso che il
                                        Postazione fissa di lavoro        primo    biennio     per     la    verifica

                                        Durata della collaborazione       presupposti, previsto dalla legge,
                                                                          sarà il 2014/2015.
                                        Fatturato

   Effetti sulla            Nel caso in cui siano soddisfatte almeno due dei suddetti presupposti, il datore
  presunzione               dovrà obbligatoriamente assumere il proprio dipendente mediante un
                            contratto di co.co.co., alla base del quale deve esserci uno specifico progetto
                            affinché possa essere legittimo, salvo prova contraria fornita dal committente.

                                                                                                                        3
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LE CONSEGUENZE

                        Diverse sono le conseguenze a secondo se il progetto sia stato legittimamente
                        presentato o meno, che possiamo sintetizzare nel modo seguente:

                                                                1° conseguenza.
                           In caso di validità del progetto si darà vita a una tipologia di contratto
                           atipica, finora sconosciuta dalla legislazione italiana, ossia ‘‘co.co.pro. con
                           partita IVA’’.

                                                                2° conseguenza.
                           Qualora invece il datore omette il progetto il rapporto sarà considerato di
                           tipo subordinato (co.co.co.) a tempo indeterminato sin dalla data di
                           costituzione del rapporto (prima fattura).

                                                                3° conseguenza.
                          Infine, indipendentemente se vi sia la presenza o meno di un progetto, se
                          l’attività è svolta con modalità analoghe a quella esercitata dai lavoratori
                          dipendenti, la co.co.co. sarà comunque convertita in un rapporto
                          dipendente a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del
                          rapporto (prima fattura).

  I soggetti            Infine, occorre ricordare che la suddetta disciplina non opera in determinate
     esclusi            circostanze, ossia:
                                  qualora siano riconosciute capacità teoriche pratiche di grado elevato
                                   acquisite attraverso significativi percorsi formativi nell’esercizio
                                   concreto di attività;
                                  quando il titolare della partita IVA possa dimostrare un fatturato annuo
                                   non inferiore a 1,25 volte il minimo imponibile previsto per i contributi
                                   dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, che per
                                   quest’anno è pari a € 19.395.

                          La presunzione non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte
                          nell'esercizio di attività professionali che prevedono un'iscrizione in apposito
                          registro, albo, elenco o ruolo. In tal caso, le attività escluse sono elencate nel
                          D.M. 20 dicembre 2012.

                                                                                                                    4
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                                                                    pratiche di grado elevato che fatturino più
                                                                    di € 19.395;
                              Gli esclusi
                                                                    i professionisti iscritti in apposito registro,
                                                                    albo, elenco o ruolo, purché le mansioni
                                                                    svolte dall’iscritto siano quelle proprie e
                                                                    caratteristiche della professione esercitata.

                                                           - Riproduzione riservata -

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