Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale - Fiscal Focus
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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale 01.04.2016 N. 100 Modello canone RAI e casi di compilazione A cura di Pasquale Pirone Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Dopo la pubblicazione del modello per la comunicazione all’Amministrazione Finanziaria della condizione che rende non addebitabile il canone RAI sulla bolletta dell’utenza elettrica del contribuente, è il caso di analizzarne alcuni casi in cui lo stesso modello è da presentarsi oltre che illustrarne termini e modalità di presentazione. Inoltre, sul sito internet www.abonamenti.rai.it sono presenti una serie di FAQ riguardanti gli obblighi di pagamento del canone alla luce anche delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016. Premessa Con il provvedimento del 24 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni ed il modello con il quale il titolare di un’utenza elettrica è chiamato a rendere alla stessa Amministrazione finanziaria una delle dichiarazioni sostitutive previste al fine non di non vedersi addebitare sulla propria bolletta dell’utenza elettrica il canone RAI, e ciò in quanto si ritrova in una delle situazioni tali da sottrarsi all’addebito. Il modello e le istruzioni sono disponibili al seguente link. http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/pro vvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/marzo+2016+provvedi menti/provvedimento+del+24+marzo+2016+canone+rai+provv+45059. Informati Srl 1 Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it www.fiscal-focus.it P. Iva 03426730796
Il modello, si compone di una parte riguardante i dati generali e di una seconda Informati Srl 2 Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it www.fiscal-focus.it P. Iva 03426730796
parte composta di due quadri (A e B). Deve essere utilizzato esclusivamente qualora il contribuente debba comunicare, alternativamente, una delle condizioni di cui alla tabella che segue. Dichiarazione sostitutiva canone RAI (Barrare l’apposita casella) Non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le a) quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica (tale dichiarazione, per espressa previsione di legge ha validità annuale); - QUADRO A. Non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo b) ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio- televisivo per suggellamento di cui all’articolo 10, primo comma, del Regio Decreto Legge 21 febbraio 1938, n. 246; - QUADRO A. Che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al c) dichiarante, in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale; - QUADRO B. Il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva di cui alle d) lettere a), b) e c) precedentemente resa – QUADRO A e B. La dichiarazione di cui al punto d) deve essere tempestivamente effettuata qualora vengano meno i presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa, ad esempio nel caso di successivo acquisto di un apparecchio televisivo. Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989). Il presupposto è che per una stessa famiglia anagrafica il canone deve essere dovuto per un solo apparecchio TV, ovunque posseduto e che l’intestazione di un’utenza elettrica fa presumere la presenza di un apparecchio TV. La dichiarazione di non detenzione ha validità annuale e va presentata per ogni anno in cui permane la condizione di non detenzione di alcun Informati Srl 3 Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it www.fiscal-focus.it P. Iva 03426730796
apparecchio TV, entro i termini in precedenza indicati. La dichiarazione va presentata annualmente anche dai soggetti che hanno presentato denuncia di cessazione dell’abbonamento, anche per suggellamento. La “Dichiarazione di variazione dei presupposti”, che comporta l’addebito del canone, ha effetto dal mese in cui è presentata (esempio contribuente che prima ha comunicato che nessun componente detiene apparecchio TV e nel mese di aprile 2016 compra un apparecchio TV, la dichiarazione di variazione ha effetto dal mese di acquisto). Come da istruzioni ministeriali del modello, per apparecchio TV deve intendersi un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (articolo 1 del R.D.L. n. 246 del 1938). In particolare, secondo le definizioni contenute nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 febbraio 2012: un apparecchio si intende "atto" a ricevere le radioaudizioni se e solo se include nativamente gli stadi di un radioricevitore completo: sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi radiotelevisivi, solo audio per i servizi radiofonici; un apparecchio si intende "adattabile" a ricevere le radioaudizioni se e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), ma è privo del decodificatore o dei trasduttori audio/video, o di entrambi i dispositivi, che collegati esternamente al detto apparecchio realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo. La dichiarazione sostitutiva può essere resa anche dall’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto. In tal caso occorre compilare anche la sezione “in qualità di erede” della parte Dati Generali del Modello in cui riportare i dati anagrafici e il codice fiscale del de cuius. Casi di compilazione Di seguito una serie di casi in cui può rendersi necessario presentare il modello. CASO 1 (Non detenzione di alcun apparecchio TV) Il sig. Rossi è intestatario dell’utenza elettrica della propria abitazione principale ed in cui vive con la moglie e con il figlio. Nessuno di loro detiene un apparecchio TV. Inoltre il sig. Rossi e gli altri componenti della famiglia non sono intestatari di nessun’altra utenza elettrica in quanto non hanno altri immobili in possesso. In tal caso, il sig. Rossi, può presentare la dichiarazione sostituiva e barrare la Informati Srl 4 Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it www.fiscal-focus.it P. Iva 03426730796
relativa casella del Quadro A del modello. CASO 2 (Non detenzione di alcun apparecchio TV e successivo acquisto) Il sig. Bianchi è intestatario dell’utenza elettrica della propria abitazione principale ed in cui vive con la moglie e con il figlio. Nessuno di loro detiene un apparecchio TV. Inoltre il sig. Bianchi e gli altri componenti della famiglia non sono intestatari di nessun’altra utenza elettrica in quanto non hanno altri immobili in possesso. In tal caso, il sig. Bianchi, può presentare la dichiarazione sostituiva e barrare la relativa casella del Quadro A del modello. A giugno 2016, il sig. Bianchi acquista una TV. In tal caso egli deve ripresentare il modello in quanto c’è stata una variazione dei presupposti dichiarati con il precedente modello. In particolare egli compilerà la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” del quadro A, indicando la data di presentazione del modello precedente. Informati Srl 5 Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it www.fiscal-focus.it P. Iva 03426730796
CASO 3 (Detenzione un apparecchio TV utilizzato solo per il pc) Il sig. Rossi è intestatario dell’utenza elettrica della propria abitazione principale ed in cui vive con la moglie e con il figlio. In casa è presente un monitor TV che in realtà è utilizzato esclusivamente dal figlio come monitor per il pc. In tal caso, il sig. Rossi non potrà sottrarsi al versamento del canone RAI, poiché lo stesso è dovuto per il solo fatto che in casa è presente un monitor adatto ad essere utilizzato come televisore. In particolare, chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore TV o un vecchio televisore analogico non deve pagare il canone RAI, e ciò perché (come già detto) solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, ed i vecchi televisori analogici non sono assoggettabili a canone (nota Min. Sviluppo Economico 22 febbraio 2012). CASO 4 (Utenze elettriche intestate a due soggetti dello stesso nucle familiare) Genitore titolare dell’utenza elettrica dell’abitazione in cui vive e non detentore di apparecchio TV. Figlio (componente della famiglia anagrafica del genitore) titolare dell’utenza elettrica della casa di proprietà del genitore in montagna e in cui è presente l’apparecchio TV. In tal caso il genitore compila la dichiarazione sostitutiva barrando la casella del quadro B sezione “dichiarazione” e inserendo il codice fiscale del figlio. In questo modo il padre Informati Srl 6 Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it www.fiscal-focus.it P. Iva 03426730796
non avrà addebito di canone nell’utenza intestata a lui. CASO 5 (Due coniugi e due utenze) Moglie e Marito, intestatari di due utenze elettriche per due immobili diversi in cui sono presenti TV. In tal caso, occorre presentare la dichiarazione sostitutiva al fine di non vedersi addebitare due canoni RAI per le due utenze. Si ricorda, infatti, che il principio è che per una stessa famiglia anagrafica il canone deve essere dovuto per un solo apparecchio TV, ovunque posseduto. Quindi, o il marito o la moglie compila la dichiarazione sostitutiva barrando la casella del quadro B “sezione dichiarazione” e inserendo il codice fiscale del figlio. In questo modo il padre non avrà addebito di canone nell’utenza intestata a lui. CASO 6 (Residente all’estero) Il sig. Giuseppe è residente all’estero ma è proprietario in Italia di un’abitazione in cui non è presente apparecchio TV e l’utenza è intestata alla moglie. In tal caso, la moglie (in qualità di intestataria dell’utenza) può inviare il modello in cui dichiara la non detenzione della TV così da non vedersi addebitare in bolletta il canone RAI. Quindi, compila la sezione “Dichiarazione” del quadro A Informati Srl 7 Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it www.fiscal-focus.it P. Iva 03426730796
CASO 7 (Appartamento in affitto) Il sig. Franco è proprietario di un’abitazione sfitta, in cui l’utenza elettrica è intestata a lui e in cui non è presente una TV. Successivamente, l’appartamento è concesso in affitto e viene eseguita anche la voltura dell’utenza elettrica. Inoltre, l’inquilino compra un TV divenendo intestatario del canone RAI. In tal caso non occorre fare nulla, poiché, sarà il SAT (Sportello abbonamento Termini e TV) ad eseguire automaticamente la voltura d’ufficio abbinando il canone alla modalità di nuova intestazione dell’utenza. Si ricorda che il canone TV è dovuto presentazione dall’inquilino che occupa l’immobile e non dal proprietario (il canone tv è dovuto per la semplice detenzione dell’apparecchio - art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246). CASO 8 (Decesso intestatario utenza) Il sig. Antonio è intestatario dell’utenza elettrica dell’immobile in cui vive con la moglie e figli ed in cui è presenta l’apparecchio TV. Ada aprile 2016, il sig. Antonio decede e gli eredi provvedono alla voltura dell’utenza elettrica intestandola al coniuge superstite. Non occorre far nulla, la voltura del canone sarà fatta d’ufficio. Le tabelle che seguono forniscono un riepilogo delle modalità e dei termini di presentazione del modello. Modalità di presentazione È la modalità di invio prevista come regola generale. La presentazione deve avvenire tramite l’applicazione web Telematicament disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, e utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. Può essere fatta direttamente dal contribuente (o erede) Informati Srl 8 Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it www.fiscal-focus.it P. Iva 03426730796
oppure anche tramite intermediario abilitato il quale come da prassi dovrà consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante unitamente alla copia del documento di identità del dichiarante stesso e alla delega alla sua trasmissione. La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre, in caso di presentazione tramite intermediario occorre compilare anche la sezione “Impegno alla presentazione telematica” della parte “Dati Generali” del modello in cui intermediario abilitato inserirà il proprio codice fiscale e la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere il modello e la propria firma. Solo qualora non sia possibile la trasmissione telematica. In tal caso, il modello unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante è spedito a mezzo servizio postale in plico raccomandato senza busta Per posta all’indirizzo “Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 – 10121 Torino”. Il modello si considera presentato nella data di spedizione risultante dal timbro postale. Termini di presentazione ed efficacia (per il 2016) – QUADRO A Il modello può essere presentato in qualsiasi momento ma l’efficacia dipende dalle modalità di presentazione, dalla dichiarazione resa e dai tempi in cui è presentato. Modalità di Tempo di Efficacia presentazione presentazione Per l’intero canone dovuto per il Entro il 10/05/2016 2016 Telematicamente Dall’11/05/2016 ed Per il canone dovuto per il entro il 30/06/2016 semestre luglio-dicembre 2016 Per l’intero canone dovuto per il Entro il 30/04/2016 A mezzo servizio 2016 postale Dall’1/05/2016 ed Per il canone dovuto per il entro 30/06/2016 semestre luglio-dicembre 2016 Informati Srl 9 Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it www.fiscal-focus.it P. Iva 03426730796
Termini di presentazione ed efficacia (per il 2017 e anni successivi) – QUADRO A A decorrere dalle dichiarazioni relative all’anno 2017, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per avere effetto a partire dal 1° gennaio di un dato anno di riferimento deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento stesso. Ad esempio, per avere effetto per l’intero canone dovuto per il 2018, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018. La dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno di un dato anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre dello stesso anno. Ad esempio, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 ha effetto per il semestre luglio-dicembre 2017. La dichiarazione sostitutiva presentata (sia a mezzo posta sia telematicamente) dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017. Termini di presentazione ed efficacia QUADRO B La dichiarazione sostitutiva di cui al “Quadro B” ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione indipendentemente dalla data di presentazione. I soggetti che attivano una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, presentano la dichiarazione di cui ai punti a) e b) esposti nella tabella in premessa (e da dichiarare nel quadro A del modello) entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica, con effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa e fino al 31 dicembre dello stesso anno. In via transitoria per l’anno 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 la dichiarazione sostitutiva va presentata a mezzo del servizio postale entro il 30 aprile 2016 e in via telematica entro il 10 maggio 2016 per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura. Al seguente link sono presenti una serie di FAQ inerenti il canone RAI alla luce Informati Srl 10 Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it www.fiscal-focus.it P. Iva 03426730796
delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, alcuni dei quali riguardanti anche l’esenzione dal canone per i militari delle forze armate italiane, per gli agenti diplomatici e consolari e per gli anziani con età pari o superiore a 75 anni: http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/faq.aspx Riproduzione riservata - Informati Srl 11 Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it www.fiscal-focus.it P. Iva 03426730796
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