Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale - Fiscal Focus

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Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale

                              01.04.2016
N. 100
                              Modello canone RAI e casi di
                              compilazione
                                                                                       A cura di Pasquale Pirone

                              Categoria: Dichiarazione
                              Sottocategoria: Unico

Dopo la pubblicazione del modello per la comunicazione all’Amministrazione Finanziaria della
condizione che rende non addebitabile il canone RAI sulla bolletta dell’utenza elettrica del contribuente, è
il caso di analizzarne alcuni casi in cui lo stesso modello è da presentarsi oltre che illustrarne termini e
modalità di presentazione. Inoltre, sul sito internet www.abonamenti.rai.it sono presenti una serie di FAQ
riguardanti gli obblighi di pagamento del canone alla luce anche delle novità introdotte dalla Legge di
Stabilità 2016.

       Premessa               Con il provvedimento del 24 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato
                              le istruzioni ed il modello con il quale il titolare di un’utenza elettrica è chiamato
                              a rendere alla stessa Amministrazione finanziaria una delle dichiarazioni
                              sostitutive previste al fine non di non vedersi addebitare sulla propria bolletta
                              dell’utenza elettrica il canone RAI, e ciò in quanto si ritrova in una delle
                              situazioni tali da sottrarsi all’addebito.
                              Il modello e le istruzioni sono disponibili al seguente link.
                                http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/pro
                                vvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/marzo+2016+provvedi
                                menti/provvedimento+del+24+marzo+2016+canone+rai+provv+45059.

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Il modello, si compone di una parte riguardante i dati generali e di una seconda

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parte composta di due quadri (A e B). Deve essere utilizzato esclusivamente
                         qualora il contribuente debba comunicare, alternativamente, una delle
                         condizioni di cui alla tabella che segue.
                                                    Dichiarazione sostitutiva canone RAI
                                                          (Barrare l’apposita casella)
                                    Non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun
                                    componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le
                             a)     quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica
                                    (tale dichiarazione, per espressa previsione di legge ha validità
                                    annuale); - QUADRO A.
                                    Non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia
                                    anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare
                                    di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo
                             b)     ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31
                                    dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-
                                    televisivo per suggellamento di cui all’articolo 10, primo comma, del
                                    Regio Decreto Legge 21 febbraio 1938, n. 246; - QUADRO A.
                                    Che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non
                                    deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al
                             c)     dichiarante, in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza
                                    elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia
                                    anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale; - QUADRO B.
                                    Il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva di cui alle
                             d)
                                    lettere a), b) e c) precedentemente resa – QUADRO A e B.

                           La dichiarazione di cui al punto d) deve essere tempestivamente effettuata
                           qualora vengano meno i presupposti di una dichiarazione sostitutiva
                           precedentemente resa, ad esempio nel caso di successivo acquisto di un
                           apparecchio televisivo.
                           Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di
                           matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi,
                           coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del
                           D.P.R. n. 223/1989).
                           Il presupposto è che per una stessa famiglia anagrafica il canone deve essere
                           dovuto per un solo apparecchio TV, ovunque posseduto e che l’intestazione di
                           un’utenza elettrica fa presumere la presenza di un apparecchio TV.
                           La dichiarazione di non detenzione ha validità annuale e va presentata per
                           ogni anno in cui permane la condizione di non detenzione di alcun

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apparecchio TV, entro i termini in precedenza indicati. La dichiarazione va
                            presentata annualmente anche dai soggetti che hanno presentato denuncia di
                            cessazione dell’abbonamento, anche per suggellamento.
                            La “Dichiarazione di variazione dei presupposti”, che comporta l’addebito del
                            canone, ha effetto dal mese in cui è presentata (esempio contribuente che
                            prima ha comunicato che nessun componente detiene apparecchio TV e nel
                            mese di aprile 2016 compra un apparecchio TV, la dichiarazione di variazione
                            ha effetto dal mese di acquisto).
                            Come da istruzioni ministeriali del modello, per apparecchio TV deve
                            intendersi un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni
                            (articolo 1 del R.D.L. n. 246 del 1938). In particolare, secondo le definizioni
                            contenute nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 febbraio
                            2012:
                                    un apparecchio si intende "atto" a ricevere le radioaudizioni se e solo
                                      se include nativamente gli stadi di un radioricevitore completo:
                                      sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di
                                      Radiodiffusione), decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi
                                      radiotelevisivi, solo audio per i servizi radiofonici;
                                    un apparecchio si intende "adattabile" a ricevere le radioaudizioni se e
                                      solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio (che operi
                                      nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), ma è privo del
                                      decodificatore o dei trasduttori audio/video, o di entrambi i dispositivi,
                                      che collegati esternamente al detto apparecchio realizzerebbero
                                      assieme ad esso un radioricevitore completo.
                            La dichiarazione sostitutiva può essere resa anche dall’erede in relazione
                            all’utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto. In tal
                            caso occorre compilare anche la sezione “in qualità di erede” della parte Dati
                            Generali del Modello in cui riportare i dati anagrafici e il codice fiscale del de
                            cuius.
      Casi di
compilazione              Di seguito una serie di casi in cui può rendersi necessario presentare il modello.
                                                                     CASO 1
                                                  (Non detenzione di alcun apparecchio TV)
                            Il sig. Rossi è intestatario dell’utenza elettrica della propria abitazione
                            principale ed in cui vive con la moglie e con il figlio. Nessuno di loro detiene
                            un apparecchio TV. Inoltre il sig. Rossi e gli altri componenti della famiglia
                            non sono intestatari di nessun’altra utenza elettrica in quanto non hanno altri
                            immobili in possesso.
                            In tal caso, il sig. Rossi, può presentare la dichiarazione sostituiva e barrare la

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relativa casella del Quadro A del modello.

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                                   (Non detenzione di alcun apparecchio TV e successivo acquisto)
                           Il sig. Bianchi è intestatario dell’utenza elettrica della propria abitazione
                           principale ed in cui vive con la moglie e con il figlio. Nessuno di loro detiene
                           un apparecchio TV. Inoltre il sig. Bianchi e gli altri componenti della famiglia
                           non sono intestatari di nessun’altra utenza elettrica in quanto non hanno altri
                           immobili in possesso.
                           In tal caso, il sig. Bianchi, può presentare la dichiarazione sostituiva e barrare
                           la relativa casella del Quadro A del modello.

                           A giugno 2016, il sig. Bianchi acquista una TV. In tal caso egli deve
                           ripresentare il modello in quanto c’è stata una variazione dei presupposti
                           dichiarati con il precedente modello. In particolare egli compilerà la sezione
                           “Dichiarazione di variazione dei presupposti” del quadro A, indicando la data
                           di presentazione del modello precedente.

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CASO 3
                                         (Detenzione un apparecchio TV utilizzato solo per il pc)
                           Il sig. Rossi è intestatario dell’utenza elettrica della propria abitazione
                           principale ed in cui vive con la moglie e con il figlio. In casa è presente un
                           monitor TV che in realtà è utilizzato esclusivamente dal figlio come monitor
                           per il pc.
                           In tal caso, il sig. Rossi non potrà sottrarsi al versamento del canone RAI,
                           poiché lo stesso è dovuto per il solo fatto che in casa è presente un monitor
                           adatto ad essere utilizzato come televisore.
                           In particolare, chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore TV o un
                           vecchio televisore analogico non deve pagare il canone RAI, e ciò perché
                           (come già detto) solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale
                           audio/video attraverso la piattaforma             terrestre   e/o satellitare sono
                           assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se
                           consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e
                           non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, ed i
                           vecchi televisori analogici non sono assoggettabili a canone (nota Min.
                           Sviluppo Economico 22 febbraio 2012).

                                                                    CASO 4
                               (Utenze elettriche intestate a due soggetti dello stesso nucle familiare)
                           Genitore titolare dell’utenza elettrica dell’abitazione in cui vive e non detentore
                           di apparecchio TV. Figlio (componente della famiglia anagrafica del genitore)
                           titolare dell’utenza elettrica della casa di proprietà del genitore in montagna e
                           in cui è presente l’apparecchio TV. In tal caso il genitore compila la
                           dichiarazione sostitutiva barrando la casella del quadro B sezione
                           “dichiarazione” e inserendo il codice fiscale del figlio. In questo modo il padre

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non avrà addebito di canone nell’utenza intestata a lui.

                                                                     CASO 5
                                                           (Due coniugi e due utenze)
                           Moglie e Marito, intestatari di due utenze elettriche per due immobili diversi in
                           cui sono presenti TV. In tal caso, occorre presentare la dichiarazione
                           sostitutiva al fine di non vedersi addebitare due canoni RAI per le due utenze.
                           Si ricorda, infatti, che il principio è che per una stessa famiglia anagrafica il
                           canone deve essere dovuto per un solo apparecchio TV, ovunque posseduto.
                           Quindi, o il marito o la moglie compila la dichiarazione sostitutiva barrando la
                           casella del quadro B “sezione dichiarazione” e inserendo il codice fiscale del
                           figlio. In questo modo il padre non avrà addebito di canone nell’utenza
                           intestata a lui.

                                                                     CASO 6
                                                              (Residente all’estero)
                           Il sig. Giuseppe è residente all’estero ma è proprietario in Italia di
                           un’abitazione in cui non è presente apparecchio TV e l’utenza è intestata alla
                           moglie.
                           In tal caso, la moglie (in qualità di intestataria dell’utenza) può inviare il
                           modello in cui dichiara la non detenzione della TV così da non vedersi
                           addebitare in bolletta il canone RAI. Quindi, compila la sezione “Dichiarazione”
                           del quadro A

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CASO 7
                                                              (Appartamento in affitto)
                             Il sig. Franco è proprietario di un’abitazione sfitta, in cui l’utenza elettrica è
                             intestata a lui e in cui non è presente una TV. Successivamente,
                             l’appartamento è concesso in affitto e viene eseguita anche la voltura
                             dell’utenza elettrica. Inoltre, l’inquilino compra un TV divenendo intestatario
                             del canone RAI.
                             In tal caso non occorre fare nulla, poiché, sarà il SAT (Sportello abbonamento

    Termini e                TV) ad eseguire automaticamente la voltura d’ufficio abbinando il canone alla
   modalità di               nuova intestazione dell’utenza. Si ricorda che il canone TV è dovuto
presentazione                dall’inquilino che occupa l’immobile e non dal proprietario (il canone tv è
                             dovuto per la semplice detenzione dell’apparecchio - art. 1 R.D.L 21/2/1938
                             n.246).

                                                                      CASO 8
                                                           (Decesso intestatario utenza)
                             Il sig. Antonio è intestatario dell’utenza elettrica dell’immobile in cui vive con
                             la moglie e figli ed in cui è presenta l’apparecchio TV.
                             Ada aprile 2016, il sig. Antonio decede e gli eredi provvedono alla voltura
                             dell’utenza elettrica intestandola al coniuge superstite.
                             Non occorre far nulla, la voltura del canone sarà fatta d’ufficio.

                           Le tabelle che seguono forniscono un riepilogo delle modalità e dei termini di
                           presentazione del modello.
                                                              Modalità di presentazione
                                                    È la modalità di invio prevista come regola generale. La
                                                    presentazione deve avvenire tramite l’applicazione web
                             Telematicament
                                                    disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate,
                                       e
                                                    utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel.
                                                    Può essere fatta direttamente dal contribuente (o erede)

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oppure anche tramite intermediario abilitato il quale come
                                                  da prassi dovrà consegnare al dichiarante una copia della
                                                  ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e conservare
                                                  l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal
                                                  dichiarante unitamente alla copia del documento di identità
                                                  del dichiarante stesso e alla delega alla sua trasmissione.
                                                  La dichiarazione si considera presentata nella data
                                                  risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica
                                                  dall’Agenzia delle Entrate.
                                                  Inoltre, in caso di presentazione tramite intermediario
                                                  occorre compilare anche la sezione “Impegno                  alla
                                                  presentazione telematica” della parte “Dati Generali” del
                                                  modello in cui intermediario abilitato inserirà il proprio
                                                  codice fiscale e la data (giorno, mese e anno) di assunzione
                                                  dell’impegno a trasmettere il modello e la propria firma.
                                                  Solo qualora non sia possibile la trasmissione telematica.
                                                  In tal caso, il modello unitamente alla copia di un valido
                                                  documento di riconoscimento del dichiarante è spedito a
                                                  mezzo servizio postale in plico raccomandato senza busta
                               Per posta
                                                  all’indirizzo “Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T.
                                                  – Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 – 10121
                                                  Torino”. Il modello si considera presentato nella data di
                                                  spedizione risultante dal timbro postale.
                                                   Termini di presentazione ed efficacia
                                                           (per il 2016) – QUADRO A
                           Il modello può essere presentato in qualsiasi momento ma l’efficacia dipende
                           dalle modalità di presentazione, dalla dichiarazione resa e dai tempi in cui è
                           presentato.
                               Modalità di                 Tempo di                      Efficacia
                             presentazione              presentazione
                                                                            Per l’intero canone dovuto per il
                                                     Entro il 10/05/2016
                                                                            2016
                           Telematicamente
                                                     Dall’11/05/2016 ed     Per il    canone    dovuto    per il
                                                     entro il 30/06/2016    semestre luglio-dicembre 2016
                                                                            Per l’intero canone dovuto per il
                                                     Entro il 30/04/2016
                            A mezzo servizio                                2016
                                 postale              Dall’1/05/2016 ed     Per il    canone    dovuto    per il
                                                      entro 30/06/2016      semestre luglio-dicembre 2016

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Termini di presentazione ed efficacia
                                                (per il 2017 e anni successivi) – QUADRO A
                           A decorrere dalle dichiarazioni relative all’anno 2017, la dichiarazione
                           sostitutiva di non detenzione per avere effetto a partire dal 1° gennaio di un
                           dato anno di riferimento deve essere presentata a partire dal 1° luglio
                           dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento stesso.
                           Ad esempio, per avere effetto per l’intero canone dovuto per il 2018, la
                           dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata dal 1°
                           luglio 2017 al 31 gennaio 2018.
                           La dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio ed
                           entro il 30 giugno di un dato anno di riferimento ha effetto per il canone
                           dovuto per il semestre luglio-dicembre dello stesso anno. Ad esempio, la
                           dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio al 30
                           giugno 2017 ha effetto per il semestre luglio-dicembre 2017. La dichiarazione
                           sostitutiva presentata (sia a mezzo posta sia telematicamente) dal 1° luglio
                           2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per
                           l’anno 2017.

                                                   Termini di presentazione ed efficacia
                                                                    QUADRO B
                           La dichiarazione sostitutiva di cui al “Quadro B” ha effetto per l’intero canone
                           dovuto per l’anno di presentazione indipendentemente dalla data di
                           presentazione.

                           I soggetti che attivano una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica
                           per uso domestico residenziale, che non siano già titolari di altra utenza
                           residenziale nell’anno di attivazione, presentano la dichiarazione di cui ai punti
                           a) e b) esposti nella tabella in premessa (e da dichiarare nel quadro A del
                           modello) entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione della
                           fornitura di energia elettrica, con effetto a decorrere dalla data di attivazione
                           della fornitura stessa e fino al 31 dicembre dello stesso anno.
                           In via transitoria per l’anno 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di
                           gennaio, febbraio e marzo 2016 la dichiarazione sostitutiva va presentata a
                           mezzo del servizio postale entro il 30 aprile 2016 e in via telematica entro il 10
                           maggio 2016 per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della
                           fornitura.

                         Al seguente link sono presenti una serie di FAQ inerenti il canone RAI alla luce

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delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, alcuni dei quali riguardanti
                         anche l’esenzione dal canone per i militari delle forze armate italiane, per gli
                         agenti diplomatici e consolari e per gli anziani con età pari o superiore a 75
                         anni: http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/faq.aspx

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