La dichiarazione tardiva e integrativa entro novanta giorni - Fiscal Focus
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Fiscal Adempimento Direttore Antonio Gigliotti N. 44 Del 06/11/2017 A cura di Giuseppe Avanzato La dichiarazione tardiva e integrativa entro novanta giorni Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Modello Redditi 2017 Il contribuente può presentare la propria dichiarazione oltre il termine ordinario per la trasmissione o, in caso di dichiarazione già trasmessa, può rettificarla spontaneamente nel caso in cui abbia riscontrato errori od omissioni. La scadenza è fissata al 29 gennaio 2018. Premessa Lo scorso 31 ottobre è scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni (Modello Redditi, Modello 770, Modello IRAP) relative all’anno d’imposta 2016. Sebbene questa sia la data perentoria imposta con decreto dal Governo per la trasmissione delle dichiarazioni Redditi 2017, IRAP 2017 e 770/2017, il contribuente inadempiente può presentare validamente la propria dichiarazione entro il 29 gennaio 2018, vale a dire entro novanta giorni dalla scadenza naturale per la presentazione, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Sempre entro la data del 29 gennaio 2018, il contribuente può rettificare la propria dichiarazione, già presentata entro il 31 ottobre 2017, a seguito di errori od omissioni in essa riscontrati, presentandone una integrativa. Infine, si rammenta che anche l’intermediario abilitato alla trasmissione telematica della dichiarazione può regolarizzare la propria inadempienza nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione della dichiarazione nei tempi previsti, nonostante l’impegno conferitogli dal cliente anzitempo (entro il 31 ottobre 2017). La dichiarazione tardiva La dichiarazione presentata oltre la scadenza naturale per la trasmissione della stessa, ma entro i novanta giorni successivi, ossia nel periodo compreso tra il 1 novembre 2017 e il 29 gennaio 2018, si considera regolarmente presentata ed è detta dichiarazione tardiva. In questi casi è applicata la sanzione in misura fissa di 250 euro prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta. La sanzione comminata al contribuente “tardivo” può essere ridotta, se lo stesso si avvale dell’istituto del ravvedimento operoso, previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, beneficiando in tal modo della riduzione a 1/10 della sanzione applicata, pertanto, la tardività della presentazione della dichiarazione può essere sanata con il versamento della sanzione ridotta di € 25,00, per ogni modello dichiarativo tardivamente trasmesso. 1 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it -
Fiscal Adempimento Direttore Antonio Gigliotti N. 44 Del 06/11/2017 Il caso Il signor Rossi, non ha presentato la propria dichiarazione dei redditi alla data del 31 ottobre 2017. Accortosi della sua inadempienza, si appresta a presentare il modello Redditi Persone Fisiche il 6 novembre 2017. Per poter regolarizzare la sua posizione, oltre alla trasmissione telematica della dichiarazione, è tenuto a versare la sanzione di 25 € conseguente alla tardività nell’adempimento. Infatti, essendo nei termini, il signor Rossi si avvale dell’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione della sanzione a 1/10, pertanto dovrà pagare solamente 25 € in luogo dei 250 €. Per poter procedere con il versamento, utilizza l’apposito modello F24, indicando il codice tributo 8911 e l’anno in cui viene commessa la violazione (2017) come di seguito illustrato Come già detto, essendo la dichiarazione tardiva una dichiarazione validamente presentata, alla stessa si applicano inoltre le sanzioni per omesso versamento delle imposte, pari al 30% del tributo omesso, ravvedibile con una riduzione da 1/8 a 1/6, a seconda del momento in cui si effettua il pagamento. Il caso Si riprenda l’esempio precedente. Dalla dichiarazione del signor Rossi emergono imposte da versare (IRPEF) per un ammontare pari a 1.000 €. In questo caso, per poter regolarizzare la propria posizione, il contribuente dovrà versare, oltre alla sanzione ridotta di 25 € per la tardività come anzidetto, anche l’IRPEF dovuta con interessi e relativa sanzione. Più in dettaglio, il signor Rossi avrebbe dovuto versare l’IRPEF entro il 30 giugno 2017. A partire da questa data iniziano a decorrere gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,1% (tasso ufficiale nel 2017). Nel nostro caso, l’ammontare degli interessi da versare, calcolati applicando all’IRPEF dovuta il tasso dello 0,1% per l’entità del ritardo, ossia 129 giorni (dal 1 luglio al 6 novembre), è pari a 0,35 €. Il contribuente dovrà altresì versare la sanzione del 30% calcolata sulla maggiore imposta dovuta, ridotta 1/8 a seguito del ravvedimento operoso ovvero € 37,50 (1/8 del 30%), in quanto il versamento viene effettuato dopo i novanta giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2017, come stabilito dall’art. 13 del D. Lgs. 472/97. Il modello di versamento F24 utilizzato per poter regolarizzare la posizione del signor Rossi è il seguente: 2 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it -
Fiscal Adempimento Direttore Antonio Gigliotti N. 44 Del 06/11/2017 È bene ricordare che la presentazione della dichiarazione Redditi o Irap 2017 nel mese di gennaio 2018 determina lo slittamento di un anno dei termini di accertamento, secondo quanto disposto dall’art. 43 del DPR 600/73 il quale, al co. 1, prevede che “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”. Dunque, per effetto di tale disposizione, il termine di decadenza per l’azione accertativa relativa all’anno d’imposta 2016 scadrà il 31/12/2023 anziché il 31/12/2022. La dichiarazione integrativa entro novanta giorni Il contribuente che alla scadenza del 31 ottobre 2017 ha presentato regolarmente la propria dichiarazione, può rettificare la stessa presentandone un’altra dopo tale data. Si precisa che la presentazione della dichiarazione integrativa produce effetti diversi a seconda che la stessa venga presentata entro o oltre novanta giorni successivi la scadenza ordinaria. Se, invece, la presentazione della dichiarazione integrativa avviene entro Se il contribuente presenta l’integrativa novanta giorni dalla scadenza per la dopo il 29 gennaio 2018 (oltre 90 gg.) presentazione delle dichiarazioni, ossia entro il 29 gennaio 2018 sarà destinatario di una sanzione pari al la sanzione applicata è di 250 € 90% della maggiore imposta dovuta da ravvedibile con la riduzione a 1/9 e il ravvedere ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. conseguente versamento di 27,50 €, b) – b- quater) del D. Lgs. n. 472/97. In fermo restando la sanzione per omesso questo caso la sanzione comminata per versamento pari al 30% della maggiore infedele dichiarazione assorbe quella di imposta scaturente dalla dichiarazione omesso versamento delle imposte. integrativa. Alla luce di quanto detto, la presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa nei novanta giorni comporta una notevole riduzione delle sanzioni rispetto allo scenario prospettato in caso di presentazione dell’integrativa oltre tale termine. Operativamente, con riferimento alla dichiarazione dei redditi, al fine di compilare la dichiarazione integrativa, ci si dovrà avvalere dell’apposito modello Redditi 2017 e barrare la casella “Dichiarazione integrativa” posta sul rigo “Tipo di dichiarazione” nella seconda facciata del frontespizio del modello. 3 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it -
Fiscal Adempimento Direttore Antonio Gigliotti N. 44 Del 06/11/2017 Nella dichiarazione deve essere riprodotto il contenuto della dichiarazione originaria con le necessarie correzioni o integrazioni. L’eventuale dichiarazione integrativa amplia i termini per l’accertamento delle imposte, ex art. 43 del D.P.R. n. 600/73, limitatamente alle poste oggetto di rettifica della dichiarazione; per tale ragione è opportuno conservare idonea documentazione a supporto delle rettifiche apportate alla dichiarazione originaria in caso di azione accertativa da parte dell’Amministrazione finanziaria. Si rammenta che, nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa nel mese di gennaio 2018, i termini di accertamento slittano di un anno per come detto in precedenza ma, in questo caso, limitatamente alle poste oggetto di rettifica della dichiarazione. Per meglio analizzare gli effetti generati dalla dichiarazione integrativa presentata dal contribuente entro il 29 gennaio 2018, è necessario fare una distinzione in quanto gli stessi sono differenti a seconda che le rettifiche apportate alla dichiarazione originaria siano a sfavore o a favore del contribuente. Più nel dettaglio, se la dichiarazione integrativa è a sfavore, l’irregolarità riscontrata è punita con una sanzione di 250 € (art. 8 D. Lgs. n. 471/97) ravvedibile con la riduzione a 1/9 e il conseguente versamento di 27,50 € in luogo dei 250 € previsti. Si ricorda che l’eventuale omesso versamento delle imposte, deve comunque essere sanato. In caso di dichiarazione integrativa a favore, l’irregolarità della dichiarazione precedentemente trasmessa non è soggetta ad alcuna sanzione. In questi casi, l’eventuale credito risultante può essere utilizzato immediatamente in compensazione. Di seguito si riportano in forma schematica gli effetti scaturenti dalla irregolarità della dichiarazione integrativa presentata entro i novanta giorni dalla naturale scadenza per la presentazione della stessa a seconda che la rettifica sia a sfavore (maggior imposta o minor credito) o a favore (minore imposta a debito o maggior credito) del contribuente. Si applica la sanzione di 250 € in misura fissa, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 471/97. È prevista la riduzione a 1/9 se il contribuente decide di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, ai A sfavore sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 472/97. Rimane ferma la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per la regolarizzazione delle maggiori imposte emergenti dalla dichiarazione integrativa, con la conseguente applicazione delle Rettifica riduzioni previste dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, a seconda del momento in cui interviene il versamento. Il credito risultante può essere utilizzato A favore immediatamente in compensazione. Non scaturiscono sanzioni. 4 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it -
Fiscal Adempimento Direttore Antonio Gigliotti N. 44 Del 06/11/2017 Si riporta di seguito la tabella illustrativa delle possibili riduzioni da ravvedimento per omesso versamento (30%). Entità del ritardo Riduzione da ravvedimento Entro l’anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in 1/8 cui è stata commessa la violazione Entro due anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno 1/7 successivo a quello in cui è stata commessa la violazione Oltre il termine che precede 1/6 Se la sanatoria avviene dopo la costatazione della 1/5 violazione nel PVC La dichiarazione tardiva dell’intermediario La tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati, in presenza di un incarico conferito loro tempestivamente dai clienti, ossia entro il 31 ottobre 2017, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa che va da 516 € a 5.164 € per ogni modello dichiarativo, così come previsto dall’art. 7-bis del D. Lgs. n. 241/97. Tale sanzione è dimezzata (258 €) se la tardività nella trasmissione è contenuta nei trenta giorni, ex art. 7 co. 4-bis del D. Lgs. n. 472/97. Se l’intermediario abilitato trasmette la dichiarazione oltre il 30 novembre 2017 ma entro il 29 gennaio 2018, la sanzione a lui comminata è pari a 516 €. Anche per il professionista è ammessa la facoltà di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione a 1/10 della minore sanzione irrogabile. Infine, si ricorda che, se l’intermediario non trasmette la dichiarazione entro il 29 gennaio 2018, ossia entro i novanta giorni dalla data di scadenza naturale, si vedrà applicare la sanzione piena prevista dall’art. 7-bis del D. Lgs. n. 241/97, ossia 516 € per ogni modello dichiarativo, essendo ormai per lui preclusa la possibilità di potersi avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso. Il versamento della sanzione, tramite modello F24, deve essere effettuato utilizzando il codice tributo 8924 appositamente istituito (Ris. Agenzia delle Entrate 21 novembre 2007, n. 338), avendo cura di indicare quale anno di riferimento quello in cui si realizza la violazione o il ritardo (esempio 2017). 5 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it -
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