La dichiarazione tardiva e integrativa entro novanta giorni - Fiscal Focus

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La dichiarazione tardiva e integrativa entro novanta giorni - Fiscal Focus
Fiscal Adempimento
Direttore Antonio Gigliotti                                                            N. 44               Del 06/11/2017

                                                                                     A cura di Giuseppe Avanzato

 La dichiarazione tardiva e integrativa entro
 novanta giorni
                                                                                    Categoria: Dichiarazione
                                                                        Sottocategoria: Modello Redditi 2017
Il contribuente può presentare la propria dichiarazione oltre il termine ordinario per la trasmissione o, in
caso di dichiarazione già trasmessa, può rettificarla spontaneamente nel caso in cui abbia riscontrato
errori od omissioni.
La scadenza è fissata al 29 gennaio 2018.

                                                          Premessa
        Lo scorso 31 ottobre è scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni (Modello Redditi,
        Modello 770, Modello IRAP) relative all’anno d’imposta 2016.
        Sebbene questa sia la data perentoria imposta con decreto dal Governo per la trasmissione delle
        dichiarazioni Redditi 2017, IRAP 2017 e 770/2017, il contribuente inadempiente può presentare
        validamente la propria dichiarazione entro il 29 gennaio 2018, vale a dire entro novanta giorni dalla
        scadenza naturale per la presentazione, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
        Sempre entro la data del 29 gennaio 2018, il contribuente può rettificare la propria dichiarazione,
        già presentata entro il 31 ottobre 2017, a seguito di errori od omissioni in essa riscontrati,
        presentandone una integrativa.
        Infine, si rammenta che anche l’intermediario abilitato alla trasmissione telematica della
        dichiarazione può regolarizzare la propria inadempienza nel caso in cui non abbia provveduto alla
        trasmissione della dichiarazione nei tempi previsti, nonostante l’impegno conferitogli dal cliente
        anzitempo (entro il 31 ottobre 2017).

                                                 La dichiarazione tardiva
        La dichiarazione presentata oltre la scadenza naturale per la trasmissione della stessa, ma entro i
        novanta giorni successivi, ossia nel periodo compreso tra il 1 novembre 2017 e il 29 gennaio 2018,
        si considera regolarmente presentata ed è detta dichiarazione tardiva.
        In questi casi è applicata la sanzione in misura fissa di 250 euro prevista per l’omissione della
        dichiarazione in assenza di debito d’imposta.
        La sanzione comminata al contribuente “tardivo” può essere ridotta, se lo stesso si avvale
        dell’istituto del ravvedimento operoso, previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, beneficiando in tal
        modo della riduzione a 1/10 della sanzione applicata, pertanto, la tardività della presentazione della
        dichiarazione può essere sanata con il versamento della sanzione ridotta di € 25,00, per ogni
        modello dichiarativo tardivamente trasmesso.

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Direttore Antonio Gigliotti                                                             N. 44               Del 06/11/2017

                                                      Il caso
          Il signor Rossi, non ha presentato la propria dichiarazione dei redditi alla data del 31 ottobre
          2017.
          Accortosi della sua inadempienza, si appresta a presentare il modello Redditi Persone Fisiche il
          6 novembre 2017. Per poter regolarizzare la sua posizione, oltre alla trasmissione telematica
          della dichiarazione, è tenuto a versare la sanzione di 25 € conseguente alla tardività
          nell’adempimento. Infatti, essendo nei termini, il signor Rossi si avvale dell’istituto del
          ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione della sanzione a 1/10, pertanto dovrà
          pagare solamente 25 € in luogo dei 250 €.
          Per poter procedere con il versamento, utilizza l’apposito modello F24, indicando il codice
          tributo 8911 e l’anno in cui viene commessa la violazione (2017) come di seguito illustrato

        Come già detto, essendo la dichiarazione tardiva una dichiarazione validamente presentata, alla
        stessa si applicano inoltre le sanzioni per omesso versamento delle imposte, pari al 30% del tributo
        omesso, ravvedibile con una riduzione da 1/8 a 1/6, a seconda del momento in cui si effettua il
        pagamento.

                                                         Il caso
          Si riprenda l’esempio precedente. Dalla dichiarazione del signor Rossi emergono imposte da
          versare (IRPEF) per un ammontare pari a 1.000 €. In questo caso, per poter regolarizzare la
          propria posizione, il contribuente dovrà versare, oltre alla sanzione ridotta di 25 € per la tardività
          come anzidetto, anche l’IRPEF dovuta con interessi e relativa sanzione.
          Più in dettaglio, il signor Rossi avrebbe dovuto versare l’IRPEF entro il 30 giugno 2017.
          A partire da questa data iniziano a decorrere gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,1%
          (tasso ufficiale nel 2017).
          Nel nostro caso, l’ammontare degli interessi da versare, calcolati applicando all’IRPEF dovuta il
          tasso dello 0,1% per l’entità del ritardo, ossia 129 giorni (dal 1 luglio al 6 novembre), è pari a
          0,35 €.
          Il contribuente dovrà altresì versare la sanzione del 30% calcolata sulla maggiore imposta
          dovuta, ridotta 1/8 a seguito del ravvedimento operoso ovvero € 37,50 (1/8 del 30%), in quanto
          il versamento viene effettuato dopo i novanta giorni ma entro il termine per la presentazione
          della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2017, come stabilito dall’art. 13 del D. Lgs.
          472/97.
          Il modello di versamento F24 utilizzato per poter regolarizzare la posizione del signor Rossi è il
          seguente:

                                                                                                                             2
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Fiscal Adempimento
Direttore Antonio Gigliotti                                                             N. 44               Del 06/11/2017

          È bene ricordare che la presentazione della dichiarazione Redditi o Irap 2017 nel mese di
          gennaio 2018 determina lo slittamento di un anno dei termini di accertamento, secondo quanto
          disposto dall’art. 43 del DPR 600/73 il quale, al co. 1, prevede che “Gli avvisi di accertamento
          devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
          quello in cui è stata presentata la dichiarazione”. Dunque, per effetto di tale disposizione, il
          termine di decadenza per l’azione accertativa relativa all’anno d’imposta 2016 scadrà il
          31/12/2023 anziché il 31/12/2022.

                                    La dichiarazione integrativa entro novanta giorni
        Il contribuente che alla scadenza del 31 ottobre 2017 ha presentato regolarmente la propria
        dichiarazione, può rettificare la stessa presentandone un’altra dopo tale data.
        Si precisa che la presentazione della dichiarazione integrativa produce effetti diversi a seconda che
        la stessa venga presentata entro o oltre novanta giorni successivi la scadenza ordinaria.

                                                                             Se, invece, la presentazione della
                                                                          dichiarazione integrativa avviene entro
              Se il contribuente presenta l’integrativa
                                                                           novanta giorni dalla scadenza per la
               dopo il 29 gennaio 2018 (oltre 90 gg.)
                                                                          presentazione delle dichiarazioni, ossia
                                                                                  entro il 29 gennaio 2018

             sarà destinatario di una sanzione pari al                         la sanzione applicata è di 250 €
              90% della maggiore imposta dovuta da                          ravvedibile con la riduzione a 1/9 e il
              ravvedere ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett.                   conseguente versamento di 27,50 €,
              b) – b- quater) del D. Lgs. n. 472/97. In                   fermo restando la sanzione per omesso
             questo caso la sanzione comminata per                         versamento pari al 30% della maggiore
             infedele dichiarazione assorbe quella di                      imposta scaturente dalla dichiarazione
                omesso versamento delle imposte.                                         integrativa.

        Alla luce di quanto detto, la presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa nei novanta
        giorni comporta una notevole riduzione delle sanzioni rispetto allo scenario prospettato in caso di
        presentazione dell’integrativa oltre tale termine.
        Operativamente, con riferimento alla dichiarazione dei redditi, al fine di compilare la dichiarazione
        integrativa, ci si dovrà avvalere dell’apposito modello Redditi 2017 e barrare la casella
        “Dichiarazione integrativa” posta sul rigo “Tipo di dichiarazione” nella seconda facciata del
        frontespizio del modello.

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        Nella dichiarazione deve essere riprodotto il contenuto della dichiarazione originaria con le
        necessarie correzioni o integrazioni.
        L’eventuale dichiarazione integrativa amplia i termini per l’accertamento delle imposte, ex art. 43
        del D.P.R. n. 600/73, limitatamente alle poste oggetto di rettifica della dichiarazione; per tale
        ragione è opportuno conservare idonea documentazione a supporto delle rettifiche apportate alla
        dichiarazione originaria in caso di azione accertativa da parte dell’Amministrazione finanziaria.

          Si rammenta che, nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa nel mese di gennaio
          2018, i termini di accertamento slittano di un anno per come detto in precedenza ma, in questo
          caso, limitatamente alle poste oggetto di rettifica della dichiarazione.

          Per meglio analizzare gli effetti generati dalla dichiarazione integrativa presentata dal
          contribuente entro il 29 gennaio 2018, è necessario fare una distinzione in quanto gli stessi
          sono differenti a seconda che le rettifiche apportate alla dichiarazione originaria siano a sfavore
          o a favore del contribuente.
          Più nel dettaglio, se la dichiarazione integrativa è a sfavore, l’irregolarità riscontrata è punita con
          una sanzione di 250 € (art. 8 D. Lgs. n. 471/97) ravvedibile con la riduzione a 1/9 e il
          conseguente versamento di 27,50 € in luogo dei 250 € previsti. Si ricorda che l’eventuale
          omesso versamento delle imposte, deve comunque essere sanato.
          In caso di dichiarazione integrativa a favore, l’irregolarità della dichiarazione precedentemente
          trasmessa non è soggetta ad alcuna sanzione. In questi casi, l’eventuale credito risultante può
          essere utilizzato immediatamente in compensazione.

        Di seguito si riportano in forma schematica gli effetti scaturenti dalla irregolarità della
        dichiarazione integrativa presentata entro i novanta giorni dalla naturale scadenza per la
        presentazione della stessa a seconda che la rettifica sia a sfavore (maggior imposta o minor
        credito) o a favore (minore imposta a debito o maggior credito) del contribuente.

                                                           Si applica la sanzione di 250 € in misura fissa, ai sensi
                                                           dell’art. 8 del D. Lgs. n. 471/97.
                                                           È prevista la riduzione a 1/9 se il contribuente decide di
                                                           avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, ai
                                A sfavore
                                                           sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 472/97.
                                                           Rimane ferma la possibilità di avvalersi dell’istituto del
                                                           ravvedimento operoso per la regolarizzazione delle
                                                           maggiori imposte emergenti dalla dichiarazione
                                                           integrativa, con la conseguente applicazione delle
            Rettifica                                      riduzioni previste dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, a
                                                           seconda del momento in cui interviene il versamento.

                                                            Il credito  risultante  può    essere               utilizzato
                                 A favore                   immediatamente in compensazione.
                                                            Non scaturiscono sanzioni.

                                                                                                                             4
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        Si riporta di seguito la tabella illustrativa delle possibili riduzioni da ravvedimento per omesso
        versamento (30%).

                              Entità del ritardo                                   Riduzione da ravvedimento
          Entro l’anno dalla violazione o entro il termine di
          presentazione della dichiarazione relativa all’anno in                                  1/8
          cui è stata commessa la violazione
          Entro due anni dalla violazione o entro il termine di
          presentazione della dichiarazione relativa all’anno
                                                                                                  1/7
          successivo a quello in cui è stata commessa la
          violazione
          Oltre il termine che precede                                                            1/6
          Se la sanatoria avviene dopo la costatazione della
                                                                                                  1/5
          violazione nel PVC

                                       La dichiarazione tardiva dell’intermediario
        La tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati, in
        presenza di un incarico conferito loro tempestivamente dai clienti, ossia entro il 31 ottobre 2017,
        comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa che va da 516 € a 5.164 € per ogni modello
        dichiarativo, così come previsto dall’art. 7-bis del D. Lgs. n. 241/97.
        Tale sanzione è dimezzata (258 €) se la tardività nella trasmissione è contenuta nei trenta giorni, ex
        art. 7 co. 4-bis del D. Lgs. n. 472/97.
        Se l’intermediario abilitato trasmette la dichiarazione oltre il 30 novembre 2017 ma entro il 29
        gennaio 2018, la sanzione a lui comminata è pari a 516 €.

          Anche per il professionista è ammessa la facoltà di avvalersi dell’istituto del ravvedimento
          operoso, beneficiando della riduzione a 1/10 della minore sanzione irrogabile.

        Infine, si ricorda che, se l’intermediario non trasmette la dichiarazione entro il 29 gennaio 2018,
        ossia entro i novanta giorni dalla data di scadenza naturale, si vedrà applicare la sanzione piena
        prevista dall’art. 7-bis del D. Lgs. n. 241/97, ossia 516 € per ogni modello dichiarativo, essendo
        ormai per lui preclusa la possibilità di potersi avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso.
        Il versamento della sanzione, tramite modello F24, deve essere effettuato utilizzando il codice
        tributo 8924 appositamente istituito (Ris. Agenzia delle Entrate 21 novembre 2007, n. 338), avendo
        cura di indicare quale anno di riferimento quello in cui si realizza la violazione o il ritardo (esempio
        2017).

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