CORTE COSTITUZIONALE SEGNALAZIONI SULL'ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA - SERVIZIO STUDI

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CORTE COSTITUZIONALE
        SERVIZIO STUDI

     Area di diritto comparato

SEGNALAZIONI SULL’ATTUALITÀ
 COSTITUZIONALE STRANIERA

                            a cura di
                      Carmen Guerrero Picó
                      Sarah Pasetto
                      Maria Theresia Rörig
                      Céline Torrisi
                            con il coordinamento di
                      Paolo Passaglia

        n. 18 (ottobre 2018)
Avvertenza

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SOMMARIO

                                        FRANCIA

GUERRA D’ALGERIA – PROFUGHI
Conseil d’État, decisione n. 410611 del 3 ottobre 2018, M. L.,
sulla responsabilità dello Stato in relazione alle condizioni di vita nei campi
di transito e di ricollocamento riservati agli harkis ed alle loro famiglie
all’indomani dell’indipendenza dell’Algeria .................................................... 7

                                        FRANCIA

CITTADINANZA – ACQUISTO
Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-737 QPC del 5 ottobre 2018,
M. Jaime Rodrigo F., sulla trasmissione della cittadinanza francese
ai figli nati all’estero da un genitore francese ................................................... 9

                                      STATI UNITI

CORTE SUPREMA – COMPOSIZIONE
Corte suprema: la nomina del Justice Brett Kavanaugh .................................. 11

                                    REGNO UNITO

LIBERTÀ RELIGIOSA – MATRIMONIO OMOSESSUALE
Corte suprema, sentenza Lee (Respondent) v Ashers Baking Company Ltd
and others (Appellants) (Northern Ireland), [2018] UKSC 49, in tema
di libertà di espressione religiosa e discriminazione ....................................... 15

                                    REGNO UNITO

SALUTE – NEGLIGENZA DELLA STRUTTURA SANITARIA
Corte suprema, sentenza Darnley (Appellant) v Croydon Health Services NHS
Trust (Respondent), [2018] UKSC 50, sulla responsabilità civile del servizio
sanitario nazionale conseguente ad azioni del personale non medico ............ 19
FRANCIA

MATERNITÀ SURROGATA – RICHIESTA DI PARERE CONSULTIVO A CORTE EDU
Cour de cassation, decisioni nn. 637 e 638 del 5 ottobre 2018, richiesta
di parere consultivo alla Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di
maternità surrogata e di trascrizione all’anagrafe francese degli atti
di nascita di minori nati all’estero ................................................................... 23

                                              FRANCIA

AVVOCATO – AZIONE DISCIPLINARE
Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-738 QPC dell’11 ottobre 2018,
M. Pascal D., sulla prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti
degli avvocati ................................................................................................... 27

                                              FRANCIA

IMPOSTE E TASSE – EVASIONE FISCALE
Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-739 QPC del 12 ottobre 2018,
Société Dom Com Invest, sulla sanzione per il rilascio di documenti atti
a far ottenere indebiti vantaggi fiscali ............................................................. 29

                                                SPAGNA

DECISIONI DEL GIUDICE COSTITUZIONALE – ESECUZIONE
La Corte di Strasburgo dichiara irricevibile il ricorso presentato contro
una multa irrogata nel 2017 dal Tribunale costituzionale durante
il tentativo di secessione catalano .................................................................... 31

                                         REGNO UNITO

CONVENZIONE INTERNAZIONALE – INTERPRETAZIONE
Corte suprema, sentenza Warner (Respondent) v Scapa Flow Charters
(Appellant) (Scotland), [2018] UKSC 52, del 17 ottobre 2018,
sull’interpretazione della Convenzione di Atene del 13 dicembre 1974
relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli ........................ 35
CANADA

CANNABIS (USO PERSONALE) – LEGALIZZAZIONE
L’entrata in vigore della legge sulla legalizzazione della cannabis
per uso personale ............................................................................................. 39

                                             FRANCIA

STRANIERO – ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA
Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-741 QPC del 19 ottobre 2018,
M. Belkacem B., sui termini di impugnazione delle ordinanze prefettizie
di accompagnamento alla frontiera ................................................................. 43

                                              SPAGNA

DISABILI – DIRITTO DI VOTO
Rilevanti novità sul diritto di elettorato attivo delle persone con problemi
di salute mentale e delle persone con disabilità intellettive ............................ 45

                                          STATI UNITI

TRANSGENDER – DISCRIMINAZIONE
Corte suprema: memoria depositata dall’amministrazione Trump a favore
dell’eliminazione di taluni diritti per i transgender ........................................ 49

                                              SPAGNA

LAVORO – CONGEDO DI PATERNITÀ
Il Tribunale costituzionale ritiene non discriminatorio che il congedo
di paternità abbia una durata inferiore al congedo di maternità ...................... 53
FRANCIA
                          GUERRA D’ALGERIA – PROFUGHI

 Conseil d’État, decisione n. 410611 del 3 ottobre 2018, M. L., sulla
  responsabilità dello Stato in relazione alle condizioni di vita nei
 campi di transito e di ricollocamento riservati agli harkis ed alle
     loro famiglie all’indomani dell’indipendenza dell’Algeria

                                                                                 04/10/2018

    Il Sig. L., figlio di harki (soldato algerino affiancato all’esercito francese dal
1951 al 1962), è nato nel 1963 al campo “Joffre”, nei Pirenei orientali. Il campo
“Joffre” era un campo di transito e di ricollocamento dei c.d. supplétifs
dell’esercito francese (ovvero gli harkis) in Algeria e delle loro famiglie. Nel
1964, è stato trasferito al campo di Bias nel Lot-et-Garonne, dove è vissuto fino al
1975.
    Il ricorrente aveva chiesto al tribunale amministrativo di Cergy-Pontoise di
condannare lo Stato a risarcirlo della somma di un milione di euro per i danni che
sosteneva di aver subito in ragione dell’abbandono, da parte della Francia, degli
ex supplétifs dell’esercito francese a seguito della firma degli accordi di Évian del
19 marzo 1962, nonché delle condizioni di accoglienza e di vita riservate agli
harkis ed alle loro famiglie nei predetti campi (siti sul territorio francese). Il
tribunale amministrativo aveva però respinto la sua istanza con decisione del 10
luglio 2014. Anche l’appello sollevato dal Sig. L. era stato rigettato dalla Cour
administrative d’appel di Versailles in data del 14 marzo 2017. Il ricorrente aveva,
quindi, adito il Conseil d’État, il quale, con la decisione passata in rassegna 1, ha
parzialmente accolto le sue doglianze.
    Il Conseil d’État ha stabilito che la giurisdizione amministrativa non era
competente a pronunciarsi sulla richiesta del ricorrente relativa al risarcimento
danni in ragione del mancato rimpatrio degli ex supplétifs dell’esercito francese e
delle loro famiglie. Facendo applicazione della la sua giurisprudenza consolidata,
il Conseil d’État ha, infatti, ricordato che non spetta al giudice amministrativo
giudicare degli atti relativi all’azione del Governo in materia di relazioni
internazionali e delle loro conseguenze.

   1
      La decisione è reperibile on line alla pagina http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-
Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-
particuliere/Conseil-d-Etat-3-octobre-2018-M.-L.
                                                                                            7
Tuttavia, il Conseil d’État ha considerato che la responsabilità per colpa deve
essere riconosciuta per le condizioni di vita indegne subite dal ricorrente dal
momento della sua nascita fino alla sua partenza dal campo di Bias nel 1975. I
giudici hanno riconosciuto che tali condizioni hanno causato danni al ricorrente
tali da necessitare un sostegno medico-psico-sociale e tali da non permettergli di
imparare il francese.
    Alla luce di queste considerazioni il Conseil d’État ha condannato lo Stato a
risarcire la somma di 15.000 euro al Sig. L. per i danni materiali e morali subiti.

                                                                    Céline Torrisi

8
FRANCIA
                               CITTADINANZA – ACQUISTO

           Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-737 QPC
       del 5 ottobre 2018, M. Jaime Rodrigo F., sulla trasmissione
            della cittadinanza francese ai figli nati all’estero
                         da un genitore francese

                                                                                     05/10/2018

    Il Conseil constitutionnel è stato adito dalla Cour de cassation in riferimento ad
una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto il primo ed il terzo
comma dell’art. 1 della legge del 10 agosto 1927 sulla cittadinanza 1.
     Il terzo comma dell’art. 1 stabiliva che l’attribuzione della cittadinanza
francese al figlio legittimo nato da una madre francese e da un padre straniero
fosse subordinata alla condizione che fosse nato in Francia. Al contrario, in
applicazione del primo comma del medesimo articolo, veniva conferita la
cittadinanza francese al figlio legittimo nato da un padre francese anche qualora
fosse nato all’estero.
    Il ricorrente sosteneva che, conferendo la cittadinanza francese ai figli legittimi
nati da padre francese all’estero ma privando del beneficio di tale trasmissione i
figli legittimi nati all’estero da una madre francese, le disposizioni contestate
violassero il principio di uguaglianza davanti alla legge, nonché il principio di
uguaglianza tra i sessi, tra i figli e tra i padri e le madri.
    Il Conseil constitutionnel ha accolto le doglianze del ricorrente 2. Ha
sottolineato che le disposizioni contestate avevano creato una disparità di
trattamento tra i figli legittimi nati all’estero da un unico genitore francese, a
seconda che tale genitore fosse il padre o la madre, nonché una differenza di
trattamento tra i padri e le madri. Il Conseil constitutionnel ha poi ricordato che,
se la legge del 1927 era stata adottata con l’obiettivo demografico di ampliare
l’accesso alla cittadinanza francese, essa aveva introdotto una condizione
restrittiva per i figli legittimi nati all’estero da una madre francese fondandosi su

   1
      Tale articolo è stato abrogato dall’art. 2 dell’ordonnance del 19 ottobre 1945, di riforma
del codice della cittadinanza francese; per il passato, tuttavia, il testo produceva ancora effetti
giuridici.
   2
        La decisione è consultabile on line alla pagina https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2018737qpc/2018737qpc.pdf.
                                                                                                 9
motivi relativi all’applicazione delle regole del servizio di leva ed alla
prevenzione di conflitti di cittadinanza. A parere del Conseil, tali motivi non
potevano però giustificare le differenze di trattamento contestate dal ricorrente.
Ha, quindi, dichiarato le disposizioni impugnate contrarie al principio di
uguaglianza davanti alla legge ed a quello di uguaglianza tra i sessi.
    Tale declaratoria poteva essere invocata da tutti i discendenti di persone nate
all’estero da madri francesi che non avessero ottenuto la cittadinanza in ragione
delle disposizioni contestate, le conseguenze dell'incostituzionalità tout court
sarebbero state, tuttavia, manifestamente eccessive. Il Conseil ha quindi limitato
la possibilità di invocare tale declaratoria alle persone nate all’estero da una madre
francese tra il 16 agosto 1906 ed il 21 ottobre 1924. Ha anche riconosciuto tale
facoltà ai loro discendenti. L’incostituzionalità potrà essere invocata in tutti i
giudizi in corso alla data di pubblicazione della decisione.

                                                                       Céline Torrisi

10
STATI UNITI
                           CORTE SUPREMA – COMPOSIZIONE

        Corte suprema: la nomina del Justice Brett Kavanaugh

                                                                                       08/10/2018

    Il 6 ottobre 2018, il giudice Brett M. Kavanaugh è divenuto il 114mo giudice
della Corte suprema federale, a seguito del voto favorevole di 50 senatori contro
48, una delle maggioranze più esigue nella storia delle conferme di nomine alla
Corte. La votazione ha seguito essenzialmente le linee di partito, con i
repubblicani favorevoli ed i democratici contrari; le sole eccezioni sono state la
senatrice Lisa Murkowski, repubblicana dell’Alaska, che ha votato contro
Kavanaugh 1, ed il senatore Joe Manchin III, democratico del West Virginia, che
ha votato a suo favore.
    Kavanaugh, classe 1965, è originario di Washington, D.C. Laureatosi
all’università di Yale, ha completato gli studi giuridici presso la Yale Law School,
da cui provengono peraltro anche i Justices Clarence Thomas, Sonia Sotomayor e
Samuel Alito. È di fede cattolica; per quanto riguarda il suo orientamento
giuspolitico, può essere definito un conservatore convinto 2. Noto per aver
espresso il parere che un Presidente in carica non possa essere assoggettato alla
giurisdizione penale, nonché per aver criticato il meccanismo dello special
counsel per indagare sugli asseriti illeciti commessi dai presidenti, il suo operato
potrebbe rivelarsi decisivo qualora le indagini attualmente in corso contro il
Presidente Trump dovessero giungere alla Corte suprema.

   1
     La senatrice Murkowski aveva annunciato che avrebbe votato contro Kavanaugh nella
giornata di venerdì; tuttavia, alla votazione, ha chiesto che il suo voto non fosse indicato come
“contrario” bensì come “presente”, per rispecchiare il voto favorevole del senatore repubblicano
Steve Daines, del Montana, il quale si era assentato dalla votazione su Kavanaugh per presenziare
al matrimonio della propria figlia.
   La senatrice Murkowski è stata duramente criticata dal Presidente Donald Trump: P. RUCKER,
Trump says Republican Sen. Lisa Murkowski ‘will never recover’ for voting no on Kavanaugh, in
The Washington Post, 6 ottobre 2018, https://www.washingtonpost.com/politics/trump-says-gop-
sen-murkowski-will-never-recover-for-voting-no-on-kavanaugh/2018/10/06/31ee8164-c9a0-11e8-
b1ed-1d2d65b86d0c_story.html?utm_term=.c709b5ebbaf8.
   2
      Per ulteriori dettagli, si v. la segnalazione, a cura dell’Area di diritto comparato, intitolata
“Il Presidente Trump nomina Brett Kavanaugh alla Corte suprema federale” (10 luglio 2018).
                                                                                                   11
Il Justice Kavanaugh è il secondo giudice della Corte suprema nominato dal
Presidente Trump in due anni (il primo è stato Neil Gorsuch 3). La fase
antecedente alla nomina di Kavanaugh è stata contrassegnata da vibrate proteste
da parte degli esponenti del Partito democratico nonché dell’opinione pubblica,
soprattutto femminile, poiché il giudice, nonostante fosse stato accusato di aver
commesso abusi sessuali contro la prof.ssa Christine Blasey Ford quando erano
entrambi in età adolescenziale, è stato comunque fortemente appoggiato dagli
esponenti del Partito repubblicano e dall’Esecutivo, i quali desideravano nominare
quanto prima un giudice alla Corte suprema per consolidarne la maggioranza
conservatrice, punto fondamentale del loro programma elettorale che rischiava di
non concretizzarsi, alla luce della possibilità che, con le elezioni legislative di
medio termine del prossimo novembre, venga meno la loro maggioranza in
Senato. La Ford aveva testimoniato davanti alla commissione speciale del Senato
sulle nomine giudiziali relativamente agli abusi, mettendo in serio dubbio il voto
favorevole del Senato e richiedendo un controllo speciale dell’FBI sui trascorsi di
Kavanaugh, controllo a sua volta contestato dagli esponenti del Partito
democratico, in quanto asseritamente contrassegnato da diverse gravi lacune
probatorie 4. In ogni caso, né la testimonianza della Ford, né il resoconto
presentato da Deborah Ramirez sugli atti osceni che sarebbero stati commessi da
Kavanaugh all’università 5, né i diversi reclami presentati contro il giudice per i
comportamenti poco etici che avrebbe posto in essere durante la carica giudiziale 6
sono valsi ad impedire la nomina.
   La vicenda ha suscitato dure proteste e critiche, non solo per la grave lesione
percepita nei confronti della tutela delle donne dagli abusi, ma anche per la
sopravvivenza della stessa Corte suprema federale in quanto organo super partes,

     3
     Si v. la segnalazione intitolata “La nomina di Neil Gorsuch alla Corte suprema federale”
(10 aprile 2017), a cura dell’Area di diritto comparato.
     4
      THE NEW YORK TIMES, The Kavanaugh Report: Reactions From Senators on the Right and
Left, in The New York Times, 4 ottobre 2018, https://www.nytimes.com/2018/10/04/us/politics/fbi-
report-kavanaugh-senators.html?module=inline.
     5
      R. FARROW – J. MAYER, Senate Democrats Investigate a New Allegation of Sexual
Misconduct, from Brett Kavanaugh’s College Years, in The New Yorker, 23 settembre 2018,
https://www.newyorker.com/news/news-desk/senate-democrats-investigate-a-new-allegation-of-
sexual-misconduct-from-the-supreme-court-nominee-brett-kavanaughs-college-years-deborah-
ramirez.
     6
     S. KIRCHGAESSNER – J. GLENZA, ‘No accident’ Brett Kavanaugh’s female law clerks ‘looked
like models’, Yale professor told students, in The Guardian, 20 settembre 2018,
https://www.theguardian.com/us-news/2018/sep/20/brett-kavanaugh-supreme-court-yale-amy-
chua.
12
imparziale ed apolitico 7; inoltre, la difesa del giudice Kavanaugh contro le accuse
mosse dalla prof.ssa Ford, resa in toni altamente emotivi e adirati apparentemente
su indicazione dello stesso Presidente Trump 8, avrebbe dato luogo a
preoccupazioni circa la sua capacità di mantenere la necessaria serenità durante lo
svolgimento dell’incarico, al punto che lo stesso Kavanaugh ha dovuto pubblicare
una “rassicurazione” in tal senso sul quotidiano Wall Street Journal 9.

                                                                             Sarah Pasetto

   7
     M. SCHERER – R. COSTA, ‘Rock bottom’: Supreme Court fight reveals a country on the brink,
in The Washington Post, 6 ottobre 2018, https://www.washingtonpost.com/politics/rock-bottom-
supreme-court-fight-reveals-a-country-on-the-brink/2018/10/06/426886e2-c96f-11e8-b1ed-
1d2d65b86d0c_story.html?utm_term=.09e8101c8e2b; v. anche ad esempio A. LIPTAK,
Confirming Kavanaugh: A Triumph for Conservatives, but a Blow to the Court’s Image, in The
New York Times, 6 ottobre 2018, https://www.nytimes.com/2018/10/06/us/politics/conservative-
supreme-court-kavanaugh.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage.
   8
      P. BAKER – N. FANDOS, Show How You Feel, Kavanaugh Was Told, and a Nomination
Was       Saved,     in     The      New        York     Times,      6      ottobre 2018,
https://www.nytimes.com/2018/10/06/us/politics/kavanaugh-vote-confirmation-
process.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage.
   9
    B.M. KAVANAUGH, I Am an Independent, Impartial Judge, in Wall Street Journal, 4 ottobre
2018, https://www.wsj.com/articles/i-am-an-independent-impartial-judge-1538695822.
                                                                                           13
REGNO UNITO
                 LIBERTÀ RELIGIOSA – MATRIMONIO OMOSESSUALE

   Corte suprema, sentenza Lee (Respondent) v Ashers Baking
  Company Ltd and others (Appellants) (Northern Ireland), [2018]
      UKSC 49, in tema di libertà di espressione religiosa
                       e discriminazione

                                                                           10/10/2018

   I coniugi McArthur, proprietari dell’impresa pasticciera ricorrente nel caso di
specie, sono di fede cristiana. In quanto tale, credono sinceramente che le sole
forme di espressione sessuale e di matrimonio conformi al testo biblico (e dunque
alla volontà di Dio) siano quelle tra un uomo ed una donna. Nella gestione
dell’impresa, la coppia ha sempre cercato di osservare i canoni della propria fede,
senza però necessariamente comunicare questo fatto al pubblico. Tra i servizi
offerti dall’impresa figura quello delle torte personalizzate, in cui i clienti possono
richiedere torte decorate con iscrizioni e/o immagini particolari.
   Il materiale pubblicitario relativo al servizio delle torte personalizzate non
recava alcuna precisazione circa le eventuali limitazioni di natura religiosa o
politica che l’impresa avrebbe osservato nell’eseguire le ordinazioni.
   Il convenuto, il sig. Lee, un uomo omosessuale, aveva chiesto una torta
personalizzata con la raffigurazione di Bert ed Ernie, due personaggi dei cartoni
animati statunitensi divenuti, nel tempo, simbolo delle unioni omosessuali, nonché
la dicitura “Sostieni il matrimonio omosessuale”. Al momento dell’acquisto, la
sig.ra McArthur aveva accettato l’ordinazione ed il relativo pagamento senza
alcuna obiezione, sia per evitare una situazione imbarazzante per il sig. Lee sia per
prendersi il tempo necessario per formulare una risposta adeguata. Pochi giorni
dopo, la coppia aveva deciso che non sarebbe stata in grado, secondo coscienza, di
eseguire l’ordinazione effettuata dal sig. Lee e gli aveva restituito la somma
versata, scusandosi e comunicandogli di essere un’impresa cristiana e, in quanto
tale, impossibilitata ad eseguire la decorazione richiesta.
   Il sig. Lee aveva adito le vie legali, asserendo che la cancellazione dell’ordine
costituisse un illecito ai sensi del Fair Employment and Treatment (Northern
Ireland) Order 1998 1 (d’ora innanzi, Order), che vieta la discriminazione nella
fornitura di beni, strutture o servizi per motivi di religione od opinione politica,

   1
       SI 1998/3162 (NI 21).
                                                                                    15
nonché delle Equality Act (Sexual Orientation) Regulations (Northern Ireland)
2006 2 (di seguito, Regulations), che vietano la discriminazione nella fornitura di
beni, strutture o servizi in base all’orientamento sessuale.
    L’Attorney General dell’Irlanda del Nord, unitosi al procedimento davanti alla
Court of Appeal, aveva sollevato il dubbio circa la validità dei due divieti
summenzionati, in quanto prevedevano che il rifiuto di esprimere un’opinione
politica o un’opinione relativa ad una questione di public policy comportasse una
responsabilità civile, anche allorché l’opinione espressa fosse stata dettata dalla
propria fede religiosa.
    In primo grado, la Presiding District Judge aveva accolto le ragioni del sig.
Lee, affermando che la mancata esecuzione dell’ordine costituisse una
discriminazione diretta e che la normativa summenzionata fosse compatibile con
la CEDU. La decisione era stata confermata in appello dalla Court of Appeal.
    La Corte suprema, a seguito di una decisione procedurale in cui ha confermato
di avere la giurisdizione necessaria per trattare il caso nel merito, ha accolto
all’unanimità le ragioni dei ricorrenti 3. Il judgment sulla questione di merito è
stato redatto da Lady Hale, mentre quello sulla giurisdizione da Lord Mance.
    La Corte ha stabilito che non vi fosse stata alcuna discriminazione diretta per
motivi di orientamento sessuale in base alle Regulations. Come riscontrato dalla
stessa giudice di primo grado, i ricorrenti avevano cancellato l’ordine non a causa
dell’orientamento sessuale (reale o percepito) del sig. Lee, bensì del messaggio
che desiderava sulla torta. In concreto, i coniugi avevano fornito prodotti a clienti
di orientamento omosessuale ed avevano dipendenti omosessuali. L’obiezione non
riguardava alcuna caratteristica personale del convenuto o di una persona cui era
legato da uno stretto rapporto 4. Il messaggio non era indissociabile
dall’orientamento sessuale del sig. Lee, poiché il sostegno per il matrimonio tra
persone dello stesso sesso non poteva essere ritenuto un “indicatore”
dell’orientamento sessuale di una persona. Potenzialmente, potevano beneficiare

     2
         SI 2006/439.
     3
         Il    testo    della    decisione     è    reperibile     on     line     alla   pagina
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2017-0020-judgment.pdf. Il titolo integrale della
decisione della Corte suprema, non riportato interamente sopra per motivi di spazio, è Lee
(Respondent) v Ashers Baking Company Ltd and others (Appellants) (Northern Ireland);
Reference by the Attorney General for Northern Ireland of devolution issues to the Supreme Court
pursuant to paragraph 34 of Schedule 10 to the Northern Ireland Act 1998; Reference by the
Attorney General for Northern Ireland of devolution issues to the Supreme Court pursuant to
paragraph 34 of Schedule 10 to the Northern Ireland Act 1998 (No 2).
     4
     V. discriminazione c.d. per associazione: procedimento C-303/06, Coleman c. Attridge Law,
17 luglio 2008.
16
del messaggio di sostegno per il matrimonio same-sex non solo le persone di
orientamento omosessuale o bisessuale, ma anche, ad esempio, le loro famiglie e
le loro comunità, che avrebbero potuto ritenere vantaggioso il riconoscimento
giuridico di tali forme di unione.
    Nell’Irlanda del Nord, la tutela contro la discriminazione diretta per motivi di
religione o di opinione politica è sancita da vari atti normativi. La discriminazione
in questione deve essere fondata sulla religione o sul credo politico di un
individuo diverso da colui che discrimina. Nella specie, l’obiezione mossa dai
ricorrenti non era diretta contro il sig. Lee, bensì contro l’obbligo di raffigurare il
messaggio richiesto sulla torta. Pertanto, la situazione non poteva essere
paragonata a quella in cui si impediva a determinate persone di accedere ad
opportunità di impiego o servizi per via della loro fede religiosa. Tuttavia, la Corte
ha riconosciuto la plausibilità della tesi secondo cui il messaggio non poteva
essere dissociato dall’opinione politica del sig. Lee; per questo motivo, la Corte ha
ritenuto opportuno valutare l’effetto dei diritti CEDU dei coniugi ricorrenti sul
significato e sugli effetti del suddetto Order.
    Ad avviso della Corte, i diritti alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione ed alla libertà di espressione erano chiaramente rilevanti nel caso di
specie. Tali diritti ricomprendevano quello di non essere obbligati a manifestare
credi ed opinioni non sinceramente sostenuti. La coppia non avrebbe potuto
rifiutarsi di vendere i loro prodotti al sig. Lee perché era un uomo omosessuale o
perché era a favore del matrimonio tra persone dello stesso sesso; tuttavia, queste
erano situazioni ben diverse dall’obbligarla a fornire una torta decorata con un
messaggio al quale i componenti della coppia erano fortemente contrari. L’Order
non doveva essere interpretato o applicato in maniera tale da obbligare la coppia a
farlo senza che ci fosse una valida giustificazione, che, nella fattispecie, non
sussisteva.
    Può essere interessante notare che il judgment di Lady Hale reca un post-
scriptum in cui si fa riferimento al caso Masterpiece Cakeshop Ltd v Colorado
Civil Rights Commission 5, deciso dalla Corte suprema statunitense poco dopo che
si era svolta l’udienza davanti alla Corte suprema britannica nel caso di specie.
Nel post-scriptum si tiene a precisare che i fatti dei due casi erano del tutto
diversi, in quanto, nel caso statunitense, un pasticciere cristiano si era rifiutato di
fornire una torta nuziale ad una coppia dello stesso sesso a causa della sua

   5
      Per una sintesi, v. la segnalazione intitolata “Corte suprema, sentenza Masterpiece Cakeshop,
Ltd., et al. v. Colorado Civil Rights Commission et al., No. 16-111, 584 U.S. __ (2018),
del 4 giugno 2018, su libertà di religione e diritti LGBT” (5 giugno 2018), a cura dell’Area di
diritto comparato.
                                                                                                17
opposizione al matrimonio same-sex. Lady Hale ha osservato che il caso
statunitense ha stabilito una netta distinzione tra, da una parte, coloro che si
rifiutano di creare un prodotto che comunica un determinato messaggio, a
prescindere dal cliente che lo richiede e, dall’altra, coloro che si rifiutano di creare
una torta per un determinato committente a causa delle caratteristiche proprie del
committente stesso. Nella specie, era chiaro che la vicenda davanti alla Corte
suprema britannica rientrava nella prima ipotesi. L’impresa si sarebbe rifiutata di
fornire prodotti recanti il messaggio contestato per qualunque cliente, a
prescindere dalle sue caratteristiche personali. Non poteva esservi, dunque, alcuna
discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. Se, e nella misura in cui, vi
fosse stata discriminazione in base all’opinione politica, non sarebbe comunque
stata addotta alcuna giustificazione valida a sostegno dell’obbligo di espressione
conseguente al riconoscimento della responsabilità civile della coppia per essersi
rifiutata di eseguire l’ordine.

                                                                        Sarah Pasetto

18
REGNO UNITO
             SALUTE – NEGLIGENZA DELLA STRUTTURA SANITARIA

  Corte suprema, sentenza Darnley (Appellant) v Croydon Health
       Services NHS Trust (Respondent), [2018] UKSC 50,
    sulla responsabilità civile del servizio sanitario nazionale
         conseguente ad azioni del personale non medico

                                                                           11/10/2018

    Il sig. Darnley era stato aggredito il 17 maggio 2010 ed un amico lo aveva
portato al pronto soccorso di un ospedale gestito dall’ente convenuto. Al pronto
soccorso, presso cui era giunto alle 20:26, Darnley aveva comunicato al personale
all’accettazione di aver subito un trauma cranico, di sentirsi molto male e di avere
bisogno di cure mediche urgentemente. Gli era stato risposto che avrebbe dovuto
attendere dalle 4 alle 5 ore prima di poter essere visitato. L’identità precisa della
donna che gli aveva fornito questa risposta non era stata stabilita: la tabella dei
turni indicava due possibili dipendenti, ma nessuna delle due ricordava di aver
trattato la richiesta del Darnley. Una delle donne aveva spiegato che, in casi di
trauma cranico, solitamente informa i pazienti che verranno visitati per il triage
entro 30 minuti dall’arrivo, mentre l’altra aveva affermato che comunica loro che
il reparto triage verrà informato del loro arrivo e che saranno visitati al più presto.
    Darnley era tornato a casa 19 minuti dopo l’arrivo presso il pronto soccorso
perché si sentiva male. Alle 21:30 aveva fatto chiamare un’ambulanza, che lo
aveva riportato allo stesso ospedale presso cui si era recato poco prima. Qui era
stato sottoposto ad una TAC, che aveva rilevato la presenza di un grosso ematoma
cerebrale. Era stato trasportato presso un altro ospedale, dove era stato sottoposto
ad un intervento chirurgico alle ore 01:00, ma aveva comunque subito danni
cerebrali permanenti che lo hanno reso disabile.
    Darnley aveva agito in giudizio contro l’ente convenuto, asserendo che il
personale addetto all’accettazione non avesse adempiuto al dovere di diligenza nei
suoi confronti, in quanto aveva fornito informazioni lacunose ed errate
relativamente al tempo stimato di attesa e non lo aveva sottoposto al triage. Il
ricorso era stato respinto in primo ed in secondo grado, in base alla motivazione
che né il personale all’accettazione né l’ente convenuto avevano alcun dovere
circa l’informazione sui tempi stimati di attesa; inoltre, il danno esorbitava
dall’eventuale dovere che si fosse riscontrato e, comunque, non vi sarebbe stato

                                                                                    19
alcun nesso causale tra l’eventuale violazione di un dovere di diligenza ed il
danno fisico subito.
    La Corte suprema ha, invece, accolto il ricorso del Darnley all’unanimità. Il
judgment è stato redatto da Lord Lloyd-Jones 1.
    Ad avviso della massima corte britannica, il caso di specie rientrava
pienamente in una categoria consolidata del dovere di diligenza, ovvero quella del
dovere sussistente tra, da una parte, i fornitori e gestori di un servizio di cure
sanitarie di emergenza e, dall’altra, coloro che vi si recano perché accusano
malattie o danni fisici, un dovere che si radica anche prima che questi ultimi
ricevano le cure o siano ricoverati. L’obbligo consiste nell’adottare ragionevoli
misure affinché non si arrechi danno fisico al paziente.
    Nel caso di specie, si era venuto a creare un rapporto di paziente/fornitore di
assistenza sanitaria tra il ricorrente e l’ente convenuto nel momento in cui il
personale addetto all’accettazione aveva registrato i dati relativi al paziente, con la
conseguenza che si applicava il suddetto dovere di diligenza, comprensivo
dell’obbligo di adottare ragionevoli misure affinché ai pazienti non vengano
fornite informazioni fuorvianti che potrebbero prevedibilmente provocare lesioni
fisiche.
    Il dovere di diligenza era in capo all’ente convenuto; in questo contesto, non
era opportuno distinguere tra personale medico e personale non medico. Il
convenuto aveva dato al personale non medico la responsabilità di fungere da
primo punto di contatto per le persone che necessitavano di cure mediche;
ricadeva, dunque, su questo personale la responsabilità di fornire informazioni
accurate circa la disponibilità di tali cure. Le argomentazioni contrarie addotte,
legate agli asseritamente elevati costi sociali che sarebbero derivati dal
riconoscimento di tale dovere, sono state dalla Corte ritenute esagerate, specie
perché tali responsabilità non sono certo nuove per enti quali quello convenuto.
    Ci si può attendere, dal personale addetto all’accettazione di un pronto
soccorso, che adotti ragionevoli misure al fine di non fornire informazioni
fuorvianti circa la disponibilità dell’assistenza medica. In particolare, il
comportamento dovrebbe essere valutato secondo il criterio ipotetico delle azioni
di un individuo mediamente competente e ben informato che svolge le funzioni
dell’accettazione presso un pronto soccorso. Inoltre, fornire risposte alle richieste
di informazione circa il normale funzionamento di un pronto soccorso rientra
appieno nelle responsabilità di tale personale. Nella specie, le dipendenti di turno
erano consapevoli della prassi usuale, ma avevano dato informazioni incomplete e

     1
         Il   testo   della     decisione    è    reperibile   on     line   alla   pagina
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2017-0070-judgment.pdf.
20
fuorvianti al ricorrente. Un individuo ragionevole, di fronte alla possibilità di
dover attendere dalle 4 alle 5 ore prima di poter essere visitato, avrebbe lasciato la
struttura. Pertanto, la comunicazione era stata, nella specie, negligente.
   Il nesso causale tra la comunicazione ed il danno sofferto dal ricorrente non era
interrotto dalla sua uscita dal pronto soccorso. Ciò perché, se egli avesse ricevuto
informazioni più accurate circa i tempi stimati di attesa, sarebbe rimasto ad
aspettare al pronto soccorso; inoltre, se le sue condizioni fossero peggiorate
mentre si trovava nella struttura, sarebbe stato operato prima e non avrebbe subito
i gravi danni cerebrali che hanno avuto la conseguenza di renderlo disabile.

                                                                       Sarah Pasetto

                                                                                   21
FRANCIA
        MATERNITÀ SURROGATA – RICHIESTA DI PARERE CONSULTIVO
                           A CORTE EDU

    Cour de cassation, decisioni nn. 637 e 638 del 5 ottobre 2018,
     richiesta di parere consultivo alla Corte europea dei diritti
     dell’uomo in tema di maternità surrogata e di trascrizione
 all’anagrafe francese degli atti di nascita di minori nati all’estero

                                                                                 11/10/2018

   La Cour de cassation ha confermato la sua giurisprudenza in materia di
trascrizione all’anagrafe francese degli atti di nascita di minori nati (o
presumibilmente nati) all’estero a seguito di maternità surrogata ed ha richiesto,
per la prima volta, il parere consultivo alla Corte europea dei diritti dell’uomo
(d’ora in avanti, Corte EDU), come previsto dal Protocollo n. 16 addizionale alla
Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
entrato in vigore il 1° agosto 2018 (d’ora in avanti CEDU) 1.
   L’Assemblée plénière de la Cour de cassation è stata adita dalla Cour de
réexamen delle decisioni civili in riferimento alle richieste di riesame delle
decisioni n. 10-19.053 del 6 aprile 2011 2 e n. 12-30.138 del 13 settembre 2013 3,
con le quali la prima camera civile della Cour de cassation aveva dichiarato
l’impossibilità di trascrivere direttamente all’anagrafe francese gli atti di nascita di
minori nati, o presumibilmente nati, a seguito di maternità surrogata rilasciati da
autorità straniere. A sostegno di tale rifiuto, la Cour de cassation aveva stabilito la
nullità, in virtù dell’art. 16-7 del Codice civile, delle convenzioni relative alla
procreazione o alla gestazione per altri ed aveva considerato l’atto straniero
contrario alla concezione francese dell’ordine pubblico internazionale.

   1
      V. F. BUFFA, Gestation pour autrui: la prima richiesta di parere consultivo alla Cedu, in
Questione Giustizia, 11 ottobre 2018, l’articolo è reperibile on line alla pagina
http://www.questionegiustizia.it/articolo/gestation-pour-autrui-la-prima-richiesta-di-parere-
consultivo-alla-cedu_11-10-2018.php.
   2
           La      decisione         è     consultabile     on       line     alla     pagina
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/370_6_19628.html.
   3
          La       decisione        è     consultabile     on      line     alla     pagina
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1092_13_27172.h
tml.
                                                                                            23
In entrambi i casi, però, la Francia era stata condannata dalla Corte EDU per
violazione dell’art. 8 della Convenzione EDU. Con le sentenze n. 65192/11 del 26
giugno 2014 Mennesson c. France 4 e nn. 9063/14 e 10410/14 del 21 luglio 2016,
Foulon et Bouvet 5, la Corte EDU aveva stabilito che il rifiuto di trascrivere l’atto
di nascita dei minori nati a seguito di maternità surrogata violava in maniera
significativa il diritto al rispetto della vita privata e sollevava una grave questione
di compatibilità di tale situazione con l’interesse superiore del minore. Inoltre, la
Corte aveva sottolineato che tale considerazione fosse di particolare rilievo nelle
situazioni in cui il genitore c.d. “di intenzione” fosse anche il genitore biologico
(ovvero il padre). Aveva, quindi, dedotto che, impedendo il riconoscimento, nel
diritto interno, della filiazione del minore con la menzione del padre biologico, lo
Stato francese aveva esorbitato dal suo margine di apprezzamento.
    Prendendo atto di tali sentenze, nel 2015 la Cour de cassation aveva fatto
evolvere la sua giurisprudenza, stabilendo, con le decisioni n. 619 e 620 del 3
luglio 2015 6, che l’esistenza di un contratto di maternità surrogata non costituiva,
di per sé, un ostacolo alla trascrizione dell’atto di nascita prodotto all’estero,
purché non fosse irregolare o falsificato e purché i fatti ivi dichiarati
corrispondessero alla realtà biologica.
    Due anni dopo, con le decisioni nn. 824, 825, 826 e 827 del 5 luglio 2017 7, la
Cour de cassation aveva nuovamente cambiato giurisprudenza, adottando una
posizione mediana: pur ribadendo l’impossibilità di trascrivere direttamente gli
atti di nascita – riprendendo l’interpretazione della nozione di “realtà” dedotta
dall’art. 47 del Codice civile – aveva però riconosciuto la possibilità di una
trascrizione parziale, cioè della sola filiazione paterna. La Cour de cassation
aveva, quindi, stabilito che l’atto di nascita straniero di un minore nato da
maternità surrogata poteva essere trascritto solo parzialmente nello stato civile
francese, menzionando il padre, ma non la madre c.d. “di intenzione”.
    Con le presenti decisioni, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation ha
confermato che l’esistenza di un contratto di maternità surrogata non costituisce
necessariamente un ostacolo alla trascrizione dell’atto di nascita prodotto

     4
         La sentenza è consultabile on line alla pagina http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-145179.
     5
         La sentenza è consultabile on line alla pagina http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-164968.
     6
     Cour de cassation, Assemblée plénière, decisioni n. 619 e n. 620 del 3 luglio 2015. Le
sentenze             sono              reperibili          on             line           alla
pagina https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/620_3_32232.htm
l.
     7
     La sentenza è stata segnalata in data 7 luglio 2017. La segnalazione è reperibile on line alla
pagina https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_201707.pdf.
24
all’estero, purché non sia irregolare o falsificato e purché i fatti dichiarati
corrispondano alla realtà biologica. Nella sentenza n. 638, la Cour de cassation ha
però sospeso il giudizio, onde richiedere alla Corte EDU un parere consultivo su
due questioni.
    Con la prima questione, la Cour ha chiesto se, rifiutando di trascrivere nei
registri dello stato civile il certificato di nascita di un minore nato all’estero da
maternità surrogata nella parte in cui menziona come madre legale la madre c.d.
“intenzionale” (ferma restando la trascrivibilità dell’atto nella parte in cui designi
il padre “intenzionale”, padre biologico del bambino), uno Stato supera il margine
di apprezzamento a sua disposizione ai sensi dell’art. 8 CEDU. La Cour si è,
inoltre, interrogata circa la necessità di distinguere a seconda se il bambino sia
stato o meno concepito con i gameti della madre “intenzionale”.
    In subordine, la Cour ha poi chiesto se, in caso di risposta affermativa ad una
delle due questioni precedenti, la possibilità per la madre “intenzionale” di
adottare il figlio del coniuge, padre biologico, soddisfi i requisiti dell’art. 8
CEDU.

                                                                       Céline Torrisi

                                                                                   25
FRANCIA
                         AVVOCATO – AZIONE DISCIPLINARE

           Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-738 QPC
          dell’11 ottobre 2018, M. Pascal D., sulla prescrizione
          dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati

                                                                                    15/10/2018

   Il Conseil constitutionnel è stato adito dalla Cour de cassation in riferimento ad
una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto gli artt. 22, 23 e 24
della legge n. 71-1130 del 31 dicembre 1971, concernente la riforma di alcune
professioni legali e giudiziarie.
   La normativa impugnata ha ad oggetto le azioni disciplinari contro gli avvocati.
Nello specifico, il primo comma dell’art. 23 stabilisce che, qualora un avvocato
non abbia adempiuto ai propri doveri, può essere perseguito dal Presidente del
Consiglio dell’ordine o dal Procuratore generale presso la Corte d’appello dinanzi
al Consiglio di disciplina di appartenenza.
   Il ricorrente sosteneva che, non prevedendo un termine di prescrizione per le
azioni disciplinari che potevano essere intraprese nei confronti degli avvocati, le
disposizioni contestate violassero il principio di uguaglianza con le altre
professioni legali e giudiziarie, nei confronti delle quali la legge prevede tale
termine. Si asseriva, inoltre, la violazione del diritto di difesa, della certezza del
diritto e del diritto alla sûreté (il principio secondo il quale un soggetto non può
essere privato della libertà personale al di fuori delle condizioni previste dalla
legge).
   Il Conseil constitutionnel 1 ha stabilito che la facoltà riconosciuta al Procuratore
generale ed al Presidente del Consiglio dell’ordine di perseguire un avvocato per
motivi disciplinari, senza limiti di tempo, non viola, di per sé, il diritto di difesa.
   Successivamente, il Conseil ha considerato che, se le esigenze costituzionali
che discendono dall’art. 8 della Dichiarazione del 1789 implicano che il tempo
passato tra la commissione dell’episodio contestato e la condanna debba essere
preso in considerazione nella determinazione della sanzione, nessun diritto o
libertà costituzionalmente garantiti impone che i procedimenti disciplinari siano
sottoposti alla prescrizione, che solo il legislatore può, eventualmente, instaurare.

   1
         La    sentenza      è      reperibile   on   line    alla  pagina    https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2018738qpc/2018738qpc.pdf.
                                                                                               27
Il Conseil ha poi stabilito che, per quanto riguarda il diritto disciplinare, la
professione di avvocato non è assimilabile alle altre professioni o giudiziarie. A
parere dei giudici, la differenza di trattamento instaurata dalle disposizioni
contestate tra gli avvocati e gli esponenti delle altre professioni, sottoposte a
regole di prescrizione, si fonda su una differenza di situazione che si collega agli
obiettivi perseguiti dal legislatore. Di conseguenza, non sussiste alcuna violazione
del principio di uguaglianza davanti alla legge.
   Infine, il Conseil ha escluso la fondatezza di tutte le altre doglianze, stabilendo
che le disposizioni contestate non violano il diritto alla sûreté né alcuna altra
dsposizione costituzionale.
   Sulla scorta di queste considerazioni, il Conseil constitutionnel ha dichiarato le
disposizioni contestate conformi alla Costituzione.

                                                                       Céline Torrisi

28
FRANCIA
                         IMPOSTE E TASSE – EVASIONE FISCALE

 Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-739 QPC del 12 ottobre
  2018, Société Dom Com Invest, sulla sanzione per il rilascio di
      documenti atti a far ottenere indebiti vantaggi fiscali

                                                                                    15/10/2018

  Il Conseil constitutionnel è stato adito dal Conseil d’État in riferimento ad una
questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l’art. 1740 A del Codice
generale delle imposte, come modificato dalla legge n. 2008-776 71-1130 del 4
agosto 2008 sulla modernizzazione dell’economia.
   Le disposizioni contestate sanzionavano con una ammenda il rilascio irregolare
di documenti che consentissero ad un soggetto di ottenere vantaggi fiscali come
detrazioni sul reddito o sull’utile imponibile, crediti o riduzioni di imposta.
L’importo di tale ammenda corrispondeva al 25% delle somme impropriamente
menzionate sui documenti che avevano consentito di avere il vantaggio fiscale o,
qualora non fossero menzionate, al vantaggio fiscale impropriamente ottenuto.
Tale ammenda veniva irrogata senza prendere in considerazione la buona fede del
soggetto sanzionato.
   La società ricorrente sosteneva che tale sanzione violasse i principi di
proporzionalità e di personalità delle pene, dal momento che non esisteva un
nesso diretto tra la determinazione dell’importo dell’ammenda e la condotta
sanzionata e dal momento che l’ammenda era irrogata senza prendere in
considerazione la buona fede della persona che aveva rilasciato il documento.
   Il Conseil constitutionnel 1 ha stabilito che, adottando tali disposizioni, il
legislatore aveva inteso lottare contro il rilascio abusivo e fraudolento di
attestazioni che consentissero di ottenere un vantaggio fiscale indebito. Aveva,
quindi, perseguito l’obiettivo di valore costituzionale di lotta contro la frode e
l’evasione fiscale.
   Tuttava, il Conseil ha sottolineato che, stabilendo l’ammenda contestata senza
prevedere che fosse verificata l’intenzionalità della condotta sanzionata, il
legislatore aveva istituito una sanzione manifestamente sproporzionata rispetto

   1
         La    sentenza      è      reperibile   on   line    alla  pagina    https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2018739qpc/2018739qpc.pdf.
                                                                                               29
alla gravità della condotta sanzionata. Il Conseil ha, quindi, concluso nel senso
della violazione del principio di proporzionalità delle pene.
    Senza esaminare le altre doglianze dei ricorrenti, si è quindi dichiarata
l’incostituzionalità delle disposizioni contestate.
    Considerando che l’abrogazione immediata delle disposizioni impugnate
avrebbe avuto come effetto quello di privare di fondamento la sanzione del
rilascio irregolare di documenti idonei a far ottenere un vantaggio fiscale indebito,
anche nei casi in cui la natura intenzionale di tale condotta fosse verificata, il
Conseil ha deciso di differire gli effetti della declaratoria al 1° gennaio 2019.
    Ha altresì stabilito che, al fine di fare cessare l’incostituzionalità delle
disposizioni contestate, le ammende disciplinate dall’art. 1740 A del Codice
generale delle imposte debbano essere irrogate solo a coloro che abbiano rilasciato
in maniera intenzionale documenti che consentano di far ottenere indebiti
vantaggi fiscali.

                                                                      Céline Torrisi

30
SPAGNA
           DECISIONI DEL GIUDICE COSTITUZIONALE – ESECUZIONE

 La Corte di Strasburgo dichiara irricevibile il ricorso presentato
 contro una multa irrogata nel 2017 dal Tribunale costituzionale
            durante il tentativo di secessione catalano

                                                                          16/10/2018

    Nel 2017, il Governo ed il Parlamento della Catalogna hanno messo in atto un
tentativo di secessione dallo Stato spagnolo che, com’è noto, ha portato
all’applicazione per la prima volta dell’art. 155 Cost. Il Tribunale costituzionale
ha svolto un ruolo fondamentale in questo processo, sospendendo, prima, e
dichiarando illegittima, poi, qualunque iniziativa volta a disciplinare il referendum
sull’autodeterminazione del 1º ottobre 2017 e la dichiarazione di una Repubblica
catalana.
    In questo contesto, il 7 settembre 2017, il Tribunale costituzionale ha dichiarato
ammissibile il ricorso presentato nei confronti della risoluzione n. 807/XI del
Parlamento catalano, con cui erano stati designati i membri della Sindicatura
Electoral de Cataluña (organo che si sarebbe sostituito alla giunta elettorale
nell’organizzazione della consultazione) e, il 13 settembre 2017, il plenum ha
ordinato ai membri della Sindicatura Electoral de Cataluña e delle sindicaturas
de demarcación (responsabili delle circoscrizioni di Arán, Barcellona, Girona,
Lleida e Tarragona) di informarlo entro un termine di 48 ore circa le misure che
avevano adottato per rendere efficace la sospensione decretata, ribadendo il loro
dovere di impedire e di non intraprendere iniziative collegate allo svolgimento
della consultazione indipendentista. Cionondimeno, la Sindicatura Electoral si era
costituita, aveva designato i membri delle sindicaturas de demarcación ed aveva
disciplinato svariati aspetti della consultazione. I membri delle sindicaturas de
demarcación non avevano rinunciato ai loro incarichi e le sindicaturas si erano
costituite.
    L’art. 92, comma 4, paragrafo a), della legge organica sul Tribunale
costituzionale (d’ora in avanti, LOTC) prevede l’imposizione di multe coercitive,
da tremila a trentamila euro, alle autorità, ai dipendenti pubblici ed ai privati
cittadini che non rispettino le decisioni del Tribunale costituzionale; è previsto che
si possa reiterare la multa fin quando non venga rispettato quanto deciso. Così,

                                                                                   31
con l’ATC 126/2017, del 20 settembre 1, il Tribunale costituzionale, su richiesta
del Presidente del Governo, ha deciso di imporre ai componenti delle
sindacaturas multe coercitive di 12.000 € giornalieri nel caso dei membri della
Sindicatura Electoral de Cataluña, e di 6.000 € nel caso dei membri delle
sindicaturas de demarcación (per la minore gravità delle loro inadempienze, e nel
rispetto del principio di proporzionalità). Le multe coercitive non sono mai
divenute esecutive, poiché dopo la rinuncia degli interessati agli incarichi, il
Tribunale costituzionale ha revocato le sanzioni con l’ATC 151/2017, del 14
novembre 2.
    La sig.ra Aumatell i Arnau, uno dei componenti della Sindicatura electoral de
Tarragona, ha adito successivamente la Corte europea dei diritti dell’uomo,
denunciando la violazione degli artt. 6, 7, 13 e 14 CEDU, ma la sezione terza
della Corte, con decisione del 4 ottobre 2018, ha dichiarato la domanda
irricevibile 3. La decisione è stata adottata all’unanimità.
    Per quanto riguarda la violazione del diritto ad un equo processo (art. 6
CEDU), la Corte EDU ha dichiarato che la misura di cui all’art. 92, comma 4,
paragrafo a), ha una funzione di dissuasione; è volta ad evitare il mancato rispetto
delle decisioni del Tribunale costituzionale. Tuttavia, considerato l’ammontare
dell’ammenda imposta alla ricorrente, ha ritenuto che si tratti di una sanzione di
natura penale.
    L’art. 92, comma 5, LOTC autorizza il Tribunale costituzionale ad adottare,
d’ufficio o su richiesta del Governo, senza sentire le parti e quando sussistano
circostanze di speciale rilievo costituzionale, le misure necessarie per assicurare il
rispetto delle decisioni sulla sospensione di disposizioni, atti o attività impugnati.
Nella stessa decisione si deve concedere un termine di tre giorni alle parti ed al
pubblico ministero affinché formulino le allegazioni che ritengano convenienti.
Dopo aver udito alle parti, il Tribunale costituzionale dovrà emanare una nuova
risoluzione per mantenere, rimuovere o modificare le misure previamente
adottate. La Corte EDU ha dichiarato che l’imposizione delle multe senza sentire
prima la persona interessata potrebbe effettivamente essere un problema alla luce
dell’art. 6 CEDU. Tuttavia, nel caso di specie la decisione del Tribunale
costituzionale è stata pubblicata nei fogli ufficiali e le parti ed il pubblico

     1
           Il    testo      dell’ordinanza     è     reperibile   on    line     alla    pagina
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25455.
     2
           Il    testo      dell’ordinanza     è     reperibile   on    line     alla    pagina
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25523.
     3
     V. la décision del 4 ottobre 2018, Aumatell i Arnau contre l’Espagne (Requête n. 70219/17),
reperibile on line alla pagina http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186990.
32
ministero hanno beneficiato dei tre giorni per presentare allegazioni prima che la
multa diventasse esecutiva. Difatti, una volta pervenute al Tribunale costituzionale
le dimissioni della ricorrente, la multa è stata revocata. La ricorrente si è lamentata
della mancata notifica personale dell’ATC 126/2017, ma questo non ha impedito
di conoscere il contenuto delle decisioni del Tribunale costituzionale, come
dimostra il fatto che abbia presentato allegazioni a sostegno della revoca della
multa. La Corte ha, quindi escluso, la violazione dell’art. 6 CEDU.
   Sono state altresì escluse le violazioni del principio nulla poena sine lege (art.
7 CEDU) per l’asserita imprevedibilità della sanzione, del diritto a un ricorso
effettivo (art. 13 CEDU) 4 e del divieto di discriminazione (art. 14 CEDU).

                                                                       Carmen Guerrero Picó

   4
      La Corte EDU ha ribadito che, quando l’autore della presunta violazione della CEDU è la più
alta giurisdizione dello Stato membro, l’applicazione dell’art. 13 CEDU soffre di una limitazione
implicita. Inoltre, ha constatato che l’art. 93 LOTC consente alle parti di presentare un recurso de
súplica nei confronti delle ordinanze e delle providencias del Tribunale costituzionale, possibilità
che la ricorrente non aveva utilizzato (a differenza di altre persone cui erano state irrogate le
multe).
                                                                                                 33
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