CORTE COSTITUZIONALE SEGNALAZIONI SULL'ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA - SERVIZIO STUDI - luglio 2019

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CORTE COSTITUZIONALE
        SERVIZIO STUDI

     Area di diritto comparato

SEGNALAZIONI SULL’ATTUALITÀ
 COSTITUZIONALE STRANIERA

                             a cura di
                       Carmen Guerrero Picó
                       Sarah Pasetto
                       Maria Theresia Rörig
                       Céline Torrisi
                             con il coordinamento di
                       Paolo Passaglia

         n. 27 (luglio 2019)
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SOMMARIO

Spagna
  MINORI – DIRITTO ALL’INTIMITÀ
  Il Tribunale costituzionale si pronuncia sul diritto all’intimità dei minori
  nei procedimenti di giurisdizione volontaria .................................................... 7

Stati Uniti
  LIBERTÀ RELIGIOSA – MONUMENTI DI CARATTERE RELIGIOSO
  Corte suprema, sentenza American Legion et al. v. American Humanist
  Association et al., No. 17–1717, 588 U.S. __ (2019), del 20 giugno 2019,
  in tema di monumenti di carattere religioso ...................................................... 9

Stati Uniti
  MARCHI E BREVETTI – MORALE PUBBLICA
  Corte suprema, sentenza Iancu, under Secretary of Commerce for Intellectual
  Property and Director, Patent and Trademark Office v. Brunetti, No. 18–302,
  588 U.S. __ (2019), del 24 giugno 2019, sull’incostituzionalità di marchi
  immorali o scandalosi ..................................................................................... 13

Spagna
  SECESSIONE – CATALOGNA
  Il Tribunale costituzionale rende noto l’esito dei ricorsi sull’applicazione
  dell’art. 155 Cost. alla Catalogna .................................................................... 15

Francia
  PARLAMENTO – REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-785 DC del 4 luglio 2019, sulla
  risoluzione di modifica del regolamento dell’Assemblée nationale ............... 17
Francia
  FINE VITA – GIURISDIZIONE
  Cour de cassation, Assemblée plénière, sentenza n. 19-17.330 - 19-17.342
  del 28 giugno 2019, sull’applicazione della teoria della c.d. voie de fait
  nell’ambito dell’affaire Vincent Lambert ........................................................ 21

Spagna
  PROTEZIONE DEI DATI – TRATTAMENTO DAI PARTE DEI PARTITI POLITICI
  Dichiarata l’incostituzionalità della normativa che autorizzava i partiti al
  trattamento di dati sulle opinioni politiche nell’ambito di attività elettorali ... 25

Spagna
  CARCERAZIONE PREVENTIVA – RISARCIMENTO
  Il Tribunale costituzionale estende il diritto al risarcimento dei detenuti
  sottoposti a carcerazione preventiva e successivamente prosciolti ................. 29

Spagna
  PREVIDENZA SOCIALE – CONTRIBUTI PENSIONISTICI
  Il Tribunale costituzionale dichiara contrario al principio di eguaglianza e
  discriminatorio in ragione del sesso il sistema di calcolo della pensione dei
  lavoratori part-time .......................................................................................... 33

Spagna
  SECESSIONE – CATALOGNA
  Il Tribunale costituzionale si pronuncia sull’applicazione alla Catalogna
  dell’art. 155 Cost. alla Catalogna, in occasione del tentativo secessionista .... 37

Regno Unito
  CITTADINO EUROPEO – ESPULSIONE
  Corte suprema, sentenza Secretary of State for the Home Department
  (Appellant) v Franco Vomero (Italy) (Respondent), [2019] UKSC 35,
  del 24 luglio 2019, in tema di espulsione di un cittadino europeo .................. 41

Regno Unito
  DIRITTO INTERNO E DIRITTO EURO-UNITARIO – RINVIO PREGIUDIZIALE
  La Corte suprema opera due richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte
  di giustizia dell’Unione europea ...................................................................... 43
Regno Unito
  PRIMO MINISTRO – NOMINA
  Boris Johnson eletto leader del Partito conservatore e nominato
  Primo ministro del Regno Unito ..................................................................... 45

Francia
  ISTRUZIONE PUBBLICA – RIFORMA
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-787 DC, del 25 luglio 2019,
  Legge per una “scuola della fiducia” ............................................................. 47

Spagna
  PRIMO MINISTRO – MANCATA INVESTITURA
  Con la mancata investitura di Pedro Sánchez come Primo ministro da parte
  della Camera dei deputati si apre un nuovo periodo di impasse politica ........ 49

Francia
  MINORI STRANIERI – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-797 QPC, del 26 luglio 2019,
  Unicef France et autres, in tema di trattamento dei dati di minori stranieri ... 51

Stati Uniti
  POLITICA MIGRATORIA – FINANZIAMENTO
  Corte suprema, ordinanza Donald J. Trump, President of the United States, et
  al. v. Sierra Club, et al, No. 19A60, 588 U.S. __, del 26 luglio 2019,
  sullo stanziamento di fondi per la costruzione del muro lungo il confine
  con il Messico ................................................................................................. 55

Germania
  DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE – RINVIO DELLA QUESTIONE DI
  COSTITUZIONALITÀ AL TRIBUNALE COSTITUZIONALE

  Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 13 luglio 2019 (2 BvR 824/15,
  2 BvR 825/15) in merito ad un asserito principio generale di diritto
  internazionale sollevato in relazione alla crisi di debito della Repubblica
  di Argentina ..................................................................................................... 57

Germania
  CONDANNA PENALE – ACCERTAMENTO ALTERNATIVO
  Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 5 luglio 2019 (2 BvR 167/18),
  in merito ad una condanna penale basata sull’accertamento alternativo ed al
  principio della determinatezza ........................................................................ 61
Germania
 DECRETI SUBDELEGATI – INDICAZIONE DEL FONDAMENTO NORMATIVO
 Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 18 luglio 2019 (1 BvR 587/17),
 in merito all’obbligo di indicare la fonte normativa nei decreti subdelegati ... 63
SPAGNA
                           MINORI – DIRITTO ALL’INTIMITÀ

   Il Tribunale costituzionale si pronuncia sul diritto all’intimità
       dei minori nei procedimenti di giurisdizione volontaria

                                                                           01/07/2019

   La STC 64/2019 1, del 9 maggio, ha deciso su un ricorso in via incidentale
riguardante l’art. 18, comma 2, par. 4, della legge n. 15/2015, del 2 luglio, sulla
giurisdizione volontaria.
   Quando un procedimento di giurisdizione volontaria riguarda gli interessi di un
minore, la legge prevede che egli possa essere sentito separatamente dal giudice o
dal letrado dell’amministrazione di giustizia. La norma impugnata prevede che,
dopo l’audizione del minore, sarà redatto un verbale dettagliato e che questo,
insieme con l’eventuale videoregistrazione dell’audizione, sarà trasmesso alle
parti perché possano formulare le loro allegazioni entro cinque giorni.
    Il giudice a quo riteneva che la disposizione potesse porsi in contrasto con il
diritto all’intimità (art. 18, comma 1, Cost.) dei minori, ma il plenum del
Tribunale costituzionale ha respinto la doglianza.
    Il verbale di cui all’art. 18, comma 2, par. 4, della legge n. 15/2015 costituisce
il riflesso processuale del diritto del minore di età ad essere sentito ed ascoltato su
tutte le questioni ed in tutti i procedimenti che lo riguardano 2, una manifestazione
del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva (art. 24, comma 1, Cost.) che forma
parte dello status giuridico indisponibile dei minori.
    L’esercizio di tale diritto può entrare in conflitto con altri diritti fondamentali,
come, ad esempio, quello all’intimità, ma, in questo caso, la norma sottoposta a
giudizio supera il test di proporzionalità 3 ed è, quindi, legittima.
    Il plenum ha dichiarato che la redazione del verbale garantisce il diritto ad un
processo con tutte le garanzie ed il diritto di difesa, assicurando il rispetto del
contraddittorio e del principio di parità delle armi.

   1
         Il   testo     della     decisione  è   reperibile   on   line   alla    pagina
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8645.
   2
       V. il FJ 4.
   3
       V. i FFJJ 6-8.
Le cautele previste dalla legge garantiscono che l’audizione del minore
avvenga nelle condizioni più adeguate, finanche a porte chiuse, alla presenza del
pubblico ministero e con l’ausilio di specialisti, qualora ciò fosse ritenuto
necessario. Le eccezioni alla pubblicità sono volte a preservare l’interesse
superiore del minore, e l’amplissima libertà di cui gode il giudice o il letrado
dell’amministrazione di giustizia in questo ambito deve essere bilanciata con la
garanzia che i fatti alla base della sua decisione non restino nella sfera della sua
conoscenza privata, perché in quest’ultima ipotesi il diritto alla tutela
giurisdizionale delle parti risulterebbe gravemente danneggiato.
    Non può quindi sostenersi che la norma denunciata difetti di proporzionalità.
Durante l’audizione spetta all’autorità giudiziaria vigilare affinché le dichiarazioni
del minore si circoscrivano a quelle necessarie ai fatti ed alle circostanze
controverse; tale garanzia è rafforzata dalla presenza del pubblico ministero, cui
spetta tutelare i minori. Nel rispetto di queste regole, l’incidenza sul diritto
all’intimità dei minori sarà minima, perché il contenuto del verbale terrà conto
solo delle manifestazioni imprescindibili e significative per il procedimento,
rispettandosi così gli imperativi derivati dal rispetto del contraddittorio.

                                                             Carmen Guerrero Picó

8
STATI UNITI
          LIBERTÀ RELIGIOSA – MONUMENTI DI CARATTERE RELIGIOSO

   Corte suprema, sentenza American Legion et al. v. American
   Humanist Association et al., No. 17–1717, 588 U.S. __ (2019),
  del 20 giugno 2019, in tema di monumenti di carattere religioso

                                                                             01/07/2019

   Il caso riguarda la c.d. Bladensburg Cross, una croce latina alta oltre 9,7 metri
costruita nel 1925 in commemorazione degli abitanti del territorio caduti nella I
Guerra Mondiale. In particolare, la American Humanist Association contestava la
permanenza del monumento su suolo pubblico e la sua manutenzione attraverso
fondi pubblici come contrastanti con la Establishment Clause del I Emendamento.
Infatti, la croce, originariamente completata e gestita dalla American Legion,
un’associazione di veterani di orientamento conservatore, era stata acquisita
(assieme al terreno sul quale poggia) nel 1961 dalla Commissione urbanistica del
Maryland; l’American Legion aveva conservato il diritto di utilizzare il sito per
svolgervi cerimonie. La District Court adita aveva respinto il ricorso, mentre la
corte di appello del Fourth Circuit aveva accolto le ragioni della American
Humanist Association.
   La Corte suprema, con una maggioranza di 7 giudici contro 2, ha rovesciato la
sentenza resa in secondo grado ed ha rinviato il caso alla corte distrettuale per una
nuova determinazione. La opinion della Corte è stata redatta dal Justice Alito 1.
   Ad avviso della massima corte federale, vi sono almeno quattro argomenti a
favore del fatto che la conservazione di monumenti, simboli e pratiche che
contengano un’espressione religiosa sia assai diverso dalla costruzione od
adozione di nuovi elementi del genere. In primo luogo, si tratta spesso di
monumenti, simboli e prassi risalenti, il che rende difficile accertare il loro scopo
originale. In secondo luogo, con il passare del tempo, gli scopi associati ad un
monumento, un simbolo od una pratica spesso si moltiplicano; anche se
l’obiettivo principale aveva motivazioni religiose, con il tempo quel sentimento
potrebbe essersi attenuato ed il monumento potrebbe venire conservato alla luce
della sua valenza storica o culturale. Ancora, il messaggio espresso da un
monumento, un simbolo od una pratica può evolvere. Si pensi, ad esempio, al

   1
         Il   testo   della     decisione    è    reperibile    on   line   alla   pagina
https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/17-1717_j426.pdf.
fatto che il vessillo ufficiale dello Stato del Maryland reca due croci dal 1904; la
familiarità stessa con l’elemento in questione potrebbe costituire un motivo a
favore della sua conservazione. Infine, nei casi in cui il passare del tempo
conferisce, ad un monumento, un simbolo od una pratica che recano espressioni
religiose, familiarità e valore storico, la rimozione potrebbe non sembrare più un
atto neutrale, soprattutto per la comunità locale. Pertanto, il passare del tempo dà
luogo ad una forte presunzione di costituzionalità.
    Nella fattispecie, la croce è un simbolo strettamente associato alla I Guerra
Mondiale. Essa era stata adottata dalle forze militari statunitensi come simbolo
delle sue onorificenze; inoltre, le lapidi dei soldati statunitensi caduti all’estero
avevano la forma di croci latine bianche o Stelle di Davide, il che ha creato,
nell’immaginario del pubblico statunitense, un’associazione indissolubile tra la
croce ed il sacrificio estremo dei caduti. Applicando le considerazioni di cui
sopra, la Corte ha osservato che la relazione tra la croce e la guerra poteva anche
non essere l’unico od il principale motivo per cui i diversi monumenti di
commemorazione erano a forma di croce, ma questo non si poteva più accertare al
giorno d’oggi. Inoltre, a prescindere dalla motivazione originale, la comunità
locale poteva voler conservare il monumento per motivi assai diversi, ad esempio
per motivi storici o anche urbanistici. Infine, essendo i monumenti
commemorativi rimasti nel tempo e divenuti parte del paesaggio fisico e culturale,
la loro rimozione od alterazione verrebbe considerata, da molti, un gesto non
neutrale.
    La Bladensburg Cross non viola, pertanto, l’Establishment Clause. La croce è
originata come un simbolo cristiano e mantiene quel significato in molteplici
contesti; tuttavia, ciò non significa che non abbia potuto assumere un ulteriore
significato, laico, nei monumenti commemorativi costruiti a seguito della I Guerra
Mondiale. Inoltre, il monumento ha assunto un significato storico per la comunità
locale. La targa commemorativa reca i nomi di caduti di altre fedi e razze e non vi
sono prove circa l’eventuale opposizione da parte delle loro famiglie, all’epoca;
l’inaugurazione del monumento ha visto la partecipazione di ministri del culto
cattolici e battisti.
    In sintesi, la Bladensburg Cross è la tomba simbolica degli abitanti del
territorio che non vi hanno mai fatto ritorno, un luogo in cui la comunità si
riunisce per celebrare i caduti ed i veterani, ed anche un monumento storico. La
sua distruzione od alterazione non costituirebbe un atto neutrale e non porterebbe
avanti gli ideali di rispetto e tolleranza sanciti dal I Emendamento.
    Può essere interessante notare che, nella decisione, la Corte suprema ha omesso
di applicare il criterio formulato nella sua sentenza Lemon, secondo cui una legge

10
od una prassi non viola la Establishment Clause se ha un obiettivo laico, il suo
effetto principale non promuove e non inibisce il culto e, infine, non dà luogo ad
un “coinvolgimento eccessivo” con la religione 2. Il Justice Alito ha stabilito che
quel criterio non è funzionale all’obiettivo di introdurre ordine e prevedibilità nel
contesto dell’Establishment Clause. Ciò soprattutto nei casi quali quello della
specie, in cui i monumenti in questione siano risalenti e sia difficile accertarne lo
scopo originale; peraltro, come si è visto, questo scopo può cambiare.
    Il Justice Breyer ha depositato una opinion concorrente alla quale si è unita la
Justice Kagan, in cui ha ribadito che non poteva esservi un’unica formula con la
quale affrontare i casi in cui è coinvolta l’Establishment Clause; per contro, la
considerazione più importante consiste negli obiettivi fondamentali delle
previsioni costituzionali sulla fede, ovvero quelli di assicurare la libertà di culto e
la tolleranza per tutti, evitare conflitti sociali fondati sulla religione e garantire la
separazione tra Stato e chiesa.
    Il Justice Kavanaugh ha redatto una opinion concorrente in cui si è mostrato
ancora più critico nei confronti del criterio Lemon. Ha sottolineato, però, che la
sentenza della Corte non significava che il monumento non potesse essere
cambiato od eliminato: si poteva chiedere al legislatore statale che si attivasse
affinché venisse demolito, oppure affinché il terreno fosse ceduto ad un organo
privato.
    Nella proprio opinion parzialmente concorrente e parzialmente dissenziente, la
Justice Kagan difendeva il criterio Lemon.
    Secondo i Justices Thomas e Gorsuch, che hanno ciascuno depositato le
proprie opinions, il monumento doveva rimanere; secondo il primo, perché la
Establishment Clause non si applica agli stati o, in ogni caso, si applica solamente
alle leggi approvate dal legislatore statale o perché deve esservi un livello
concreto di coercizione da parte dell’Esecutivo; il secondo perché i ricorrenti non
avevano la legittimazione ad agire. Il giudice Gorsuch ha espresso, però, qualche
perplessità in merito all’enfasi, posta dalla maggioranza, sul fatto che il
monumento fosse risalente; a suo avviso, era necessario stabilire se la sua
presenza si conformava ai principi senza tempo della Costituzione.
    La Justice Ginsburg ha depositato una opinion dissenziente, alla quale si è
unita la Justice Sotomayor. A suo avviso, la croce non può dirsi un simbolo laico
della I Guerra Mondiale, ma è, piuttosto, il simbolo più importante della fede
cristiana. Secondo i documenti storici, la croce non era mai stata considerata una
lapide adatta ai caduti non di fede cristiana. Il mantenimento della Bladensburg

   2
       V. Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (del 1971).
                                                                                      11
Cross su un’autostrada pubblica comunicava, dunque, un senso di prevalenza del
Cristianesimo rispetto ad altre fedi, e della religione rispetto alla laicità.

                                                                Sarah Pasetto

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STATI UNITI
                        MARCHI E BREVETTI – MORALE PUBBLICA

 Corte suprema, sentenza Iancu, under Secretary of Commerce for
 Intellectual Property and Director, Patent and Trademark Office v.
   Brunetti, No. 18–302, 588 U.S. __ (2019), del 24 giugno 2019,
       sull’incostituzionalità di marchi immorali o scandalosi

                                                                                  01/07/2019

   La parte convenuta davanti alla Corte suprema, il sig. Brunetti, aveva chiesto la
registrazione federale del marchio FUCT, un termine inventato che ricorda, però,
una parola scurrile. Il Patent and Trademark Office (di seguito, PTO) aveva
respinto la richiesta in base al Lanham Act, una previsione del quale proibisce la
registrazione di marchi che “consistano di o che ricomprendano materiale
immorale o scandaloso” 1. Brunetti aveva impugnato la previsione per
incostituzionalità ai sensi del I Emendamento davanti alla corte del Federal
Circuit, il quale ha accolto la richiesta del Brunetti.
   La Corte suprema ha confermato la sentenza della corte inferiore con una
maggioranza di sei giudici contro tre 2, con una opinion redatta dalla Justice
Kagan. Il Justice Alito ha depositato una opinion concorrente, mentre il Chief
Justice Roberts ed il Justice Breyer, nonché la Justice Sotomayor, hanno
depositato opinions parzialmente concorrenti e parzialmente dissenzienti; al
parere di quest’ultima, si è unito il giudice Breyer.
   Nella determinazione della fattispecie, la massima corte federale ha adottato
l’approccio stabilito nella propria giurisprudenza 3 secondo cui era necessario
determinare se il divieto di registrazione in questione sia volto a proibire un
determinato punto di vista (un c.d. viewpoint-based bar).
   Nella specie, il divieto contro la registrazione di marchi immorali o scandalosi
compie una simile discriminazione fondata sul viewpoint e contrasta, pertanto, col
I Emendamento ed i principi ad esso relativi delineati dalla Corte suprema. La
previsione del Lanham Act distingue due diversi gruppi di idee: quelle che si
conformano ai criteri morali convenzionali e quelli ad essi contrari; e quelle che

   1
       Title 15 dello United States Code, Section 1052(a).
   2
         Il   testo   della     decisione    è    reperibile         on   line   alla   pagina
https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-302_e29g.pdf.
   3
       Segnatamente, la sentenza Matal v. Tam, 582 U.S. __ (2017).
godono dell’approvazione della società e quelle che, al contrario, offendono e
suscitano condanna. Questa parzialità nel diritto sfocia in una discriminazione
fondata sul punto di vista. In concreto, il PTO si è rifiutato di registrare marchi
che comunicassero pareri immorali o scandalosi relativi all’uso di sostanze
stupefacenti, alla religione ed al terrorismo; al contempo, però, ha approvato la
registrazione di marchi che esprimevano punti di vista più accettabili ad essi
relativi.
   La Corte ha respinto la tesi dell’Esecutivo secondo cui la previsione può essere
interpretata in maniera conforme a Costituzione se il divieto si limita ai marchi
offensivi o scandalosi a causa delle modalità della loro espressione, a prescindere
dai pareri che possano comunicare. Ciò perché, ad avviso della Corte, il testo della
legge non si presta ad una tale lettura restrittiva.

                                                                     Sarah Pasetto

14
SPAGNA
                                  SECESSIONE – CATALOGNA

          Il Tribunale costituzionale rende noto l’esito dei ricorsi
             sull’applicazione dell’art. 155 Cost. alla Catalogna

                                                                                       02/07/2019

   Il Tribunale costituzionale ha anticipato 1 in data odierna il dispositivo di due
sentenze che hanno giudicato sui ricorsi presentati dai deputati del Gruppo
parlamentare Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea e dal Parlamento
catalano nei confronti della decisione del Senato del 27 ottobre 2107 2, che
disponeva l’applicazione alla Comunità autonoma della Catalogna delle misure
straordinarie richieste dal Governo ex art. 155 Cost. 3.
    Il Tribunale costituzionale ha confermato la legittimità dell’operato del Senato
durante la crisi indipendentista e ha respinto pressoché tutte le doglianze di
illegittimità. Ha dichiarato incostituzionale solo la regola contenuta nel paragrafo
E.3 4, che privava di effetti la pubblicazione ufficiale di disposizioni normative o

   1
         Il     comunicato      stampa      è    reperibile  on    line   alla  pagina
http://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_086/NOTA%20INFO
RMATIVA%20N%C2%BA%2086-2019.pdf.
   2
      V. la precedente segnalazione Spagna - Il Senato approva le misure straordinarie
per la Catalogna richieste dal Governo; intanto, il Parlamento catalano approva
la          dichiarazione            di         indipendenza,          del          30/10/2017,
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_201710.pdf, p. 49 ss.
   3
      Secondo l’art. 155 Cost.: “1. Ove la Comunità autonoma non ottemperi agli obblighi imposti
dalla Costituzione o dalle altre leggi, o si comporti in modo da attentare gravemente agli interessi
generali della Spagna, il Governo, previa richiesta al Presidente della Comunità autonoma e, ove
questa sia disattesa con l’approvazione della maggioranza assoluta del Senato, potrà prendere le
misure necessarie per obbligarla all’adempimento forzato di tali obblighi o per la protezione di
detti interessi. – 2. Il Governo potrà dare istruzioni a tutte le autorità delle Comunità autonome per
l’esecuzione delle misure previste nel comma precedente”.
   4
       “E.3. Publicaciones en boletines oficiales.
   A fin de garantizar, con arreglo a la normativa estatal o autonómica de aplicación, la
adecuada publicación de resoluciones, actos, acuerdos o disposiciones normativas, cualesquiera
que fuese su rango, de naturaleza administrativa o parlamentaria, en el Diario Oficial de la
Generalitat de Cataluña o en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña, los órganos o
autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la Nación dispondrán de las facultades
previstas en el apartado “Medidas dirigidas a la Administración de la Generalitat” de este
Acuerdo.
di atti emanati senza l’autorizzazione del Governo o che risultassero contrari a
quanto da esso disposto.
   Seguirà una segnalazione più approfondita delle anzidette decisioni appena
saranno pubblicate.

                                                                  Carmen Guerrero Picó

    La publicación en dicho Diario o Boletín, sin la autorización o en contra de lo acordado
por los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la Nación
en el ejercicio de dichas facultades determinará la falta de vigencia de la disposición
normativa correspondiente, así como de la falta de validez                y efectos de la
resolución,      acto       o       acuerdo       objeto      de      publicación”.      Cfr.
http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_12_162_1350.PDF, p. 14.
16
FRANCIA
         PARLAMENTO – REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE

Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-785 DC del 4 luglio 2019,
          sulla risoluzione di modifica del regolamento
                     dell’Assemblée nationale

                                                                               08/07/2019

   Il Conseil constitutionnel è stato adito dal Presidente dell’Assemblée nationale,
che ha trasmesso, in applicazione del primo comma dell’art. 61 della Costituzione,
la risoluzione n. 281 del 4 luglio 2019 di modifica del regolamento della
medesima assemblea 1.
   Il Conseil constitutionnel ha dichiarato due articoli (sui cinquantanove
complessivi) contrari alla Costituzione ed ha emesso alcune riserve di
interpretazione 2. Di seguito si dà conto delle parti più significative della decisione.
   L’art. 24 della risoluzione disciplinava le condizioni di attuazione del potere di
ingiunzione conferito al deontologo dell’Assemblée nationale dall’art. 8 quater
dell’ordonnance del 17 novembre 1958 sul funzionamento delle assemblee
parlamentari. Nello specifico, qualora il deontologo constati che un deputato ha
impiegato in qualità di collaboratore un membro della sua famiglia, in modo tale
da violare le regole di deontologia, può fare impiego del suo potere di ingiunzione
per porre fine a tale situazione. L’art. 24 prevedeva la possibilità di rendere
pubblica tale decisione. L’art. 8 quater dell’ordonnance del 17 novembre 1958
stabilisce che, sebbene l’impiego del potere di ingiunzione per far cessare la
situazione sopra descritta sia discrezionale, qualora esso venga esercitato, la
pubblicazione della decisione è obbligatoria. Il Conseil constitutionnel ha, quindi,
censurato le disposizioni dell’art. 24 che prevedevano che tale pubblicazione fosse
facoltativa.
   L’art. 53 della risoluzione definiva le condizioni alle quali una commissione
parlamentare poteva discutere su una petizione indirizzata al presidente
dell’Assemblée nationale, prevedendo che tale commissione potesse chiedere di
sentire anche dei ministri. Ricordando la propria giurisprudenza, il Conseil

   1
      Il testo della risoluzione è reperibile on line alla pagina http://www.assemblee-
nationale.fr/15/ta/tap0281.pdf.
   2
        La     decisione     è   reperibile on    line   alla   pagina   https://www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/2019/2019785DC.htm.
constitutionnel ha censurato tale disposizione, che avrebbe consentito di imporre
ad un ministro di sottoporsi a tale audizione: ciò si sarebbe tradotto in una
violazione del principio di separazione dei poteri. Si è tuttavia sottolineato che le
commissioni mantengono, in ogni caso, il potere di chiedere di sentire un membro
del Governo sul fondamento delle disposizioni regolamentari in vigore e, nello
specifico, in applicazione del secondo comma dell’art. 45 del regolamento.
    L’art. 10 della risoluzione, che modifica l’art. 49 del regolamento relativo
all’organizzazione della discussione dei testi sottoposti all’Assemblée nationale,
stabilisce che la Conferenza dei presidenti organizza la discussione generale dei
testi iscritti all’ordine del giorno, attribuendo a ciascun gruppo parlamentare un
tempo di parola di cinque o dieci minuti. In quest’ultimo caso, i gruppi possono
nominare due relatori. Un deputato che non appartiene ad alcun gruppo dispone di
cinque minuti. Inoltre, la Conferenza dei presidenti può decidere di conferire, per
un periodo determinato, un tempo di parola più lungo ed autorizzare che parlino
più di due relatori. Il Conseil constitutonnel ha condizionato la costituzionalità di
tali disposizioni al fatto che le modalità di determinazione del tempo di parola e
del numero dei relatori non violino le esigenze di chiarezza e di sincerità del
dibattito parlamentare.
    La stessa riserva di interpretazione è stata emessa dal Conseil constitutionnel in
merito all’articolo 31 della risoluzione, il quale limita gli interventi sugli articoli
in discussione a due minuti ed autorizza a prendere la parola un unico relatore per
gruppo parlamentare e un unico deputato tra coloro che non appartengono ad
alcun gruppo.
    Per quanto riguarda le disposizioni dell’art. 33, secondo cui, qualora più
membri di uno stesso gruppo presentino emendamenti su un oggetto identico, la
parola viene data ad un unico relatore del gruppo, il Conseil constitutionnel ha
stabilito che la limitazione apportata alla possibilità, per un deputato, di difendere
l’emendamento che ha depositato è subordinata a due condizioni: tale limitazione
deve applicarsi ad emendamenti che abbiano lo stesso oggetto e che siano stati
depositati da autori appartenenti ad un medesimo gruppo politico. I giudici hanno
anche ribadito che il Presidente dell’assemblea, che deve garantire il rispetto delle
esigenze di chiarezza e di sincerità del dibattito parlamentare, può ricorrere a tale
limitazione solo per prevenire gli usi abusivi, da parte dei deputati di un
medesimo gruppo, della presa di parola su emendamenti identici di cui siano
autori.
    Sull’art. 37, il Conseil constitutionnel ha ammesso la modifica apportata alle
regole di composizione delle commissioni miste paritetiche (c.d. CMP), a
condizione che tale modifica non abbia come effetto quello di privare il gruppo

18
maggioritario del diritto di avere un numero di membri titolari nella CMP
rappresentativo dell’effettiva presenza di tale gruppo in seno all’Assemblée
nationale.

                                                               Céline Torrisi

                                                                          19
FRANCIA
                               FINE VITA – GIURISDIZIONE

  Cour de cassation, Assemblée plénière, sentenza n. 19-17.330 -
 19-17.342 del 28 giugno 2019, sull’applicazione della teoria della
     c.d. voie de fait nell’ambito dell’affaire Vincent Lambert

                                                                                      08/07/2019

   Con l’arrêt d’assemblée plénière del 28 giugno 2019 1, la Cour de cassation ha
annullato la sentenza della Cour d’appel di Parigi del 20 maggio 2019 2 che
ordinava allo Stato francese di rispettare la richiesta del Comitato internazionale
dei diritti delle persone con disabilità (di seguito “il Comitato”), del 3 maggio
2019, che chiedeva allo Stato di sospendere la decisione di interruzione delle cure,
adottata dal policlinico di Reims, nei confronti di Vincent Lambert.
   In data 29 settembre 2008, Vincent Lambert era stato vittima di un grave
incidente stradale. Il 22 settembre 2017, il medico responsabile dell’unità
cerebrolesi del reparto di cure palliative del policlinico di Reims informava la
famiglia della decisione di attuare la procedura collegiale stabilita dall’art. L.
1110-5-1 del Codice della sanità pubblica 3, al termine della quale il medico
responsabile del paziente può limitare o interrompere le cure – comprese la
nutrizione e l’idratazione artificiale – inutili, sproporzionate o che abbiano come
unico effetto quello di mantenere artificialmente in vita e il cui proseguimento si
sostanzierebbe in un accanimento terapeutico irragionevole.
   Il 9 aprile 2018, al termine di tale procedura, il medico aveva deciso di
interrompere la nutrizione e l’idratazione artificiali del Lambert. Adito da alcuni
familiari, il giudice dei référés del Conseil d’État aveva stabilito, con ordonnance

   1
           La      sentenza         è      reperibile     on       line     alla     pagina
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/647_28_42871.html.
   2
     Cour d’appel de Paris, pôle 1, chambre 3, decisione n. 19/08858 del 20 maggio 2019. La
sentenza è reperibile on line alla pagina https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-
actualite.fr/files/resources/2019/06/19-08858.pdf.
   3
     Chiamato, per la prima volta, a pronunciarsi sulla legge n. 2016-87 del 2 febbraio 2016 sulla
creazione di nuovi diritti dei malati e delle persone in fine vita (c.d. legge Claeys-Leonetti), il
Conseil constitutionnel ha ritenuto legittima la procedura prevista in materia di interruzione delle
cure con la decisione n. 2017-632 QPC del 2 giugno 2017, Union nationale des associations de
familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés. La decisione è stata segnalata nel mese di
giugno 2017.
del 24 aprile 2019 4, che la decisione di interruzione delle cure non potesse essere
considerata illegittima. Il 24 aprile 2019, i genitori, il fratellastro e una delle
sorelle del Lambert si erano rivolti alla Corte europea dei diritti dell’Uomo (d’ora
in avanti CEDU) per chiedere la sospensione dell’esecuzione della suddetta
ordonnance. La Corte aveva però respinto tale richiesta 5. La famiglia aveva pure
adito il Comitato internazionale dei diritti delle persone con disabilità, in
applicazione dell’art. 1 del protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti delle
persone con disabilità 6, adottata il 13 dicembre 2006 dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite e ratificata dalla Francia il 18 febbraio 2010. In data 3 maggio
2019, il Comitato aveva chiesto allo Stato di presentare osservazioni sulla
ricevibilità e sul merito di tale richiesta entro un termine di sei mesi, e di adottare
le misure necessarie per garantire che l’alimentazione e l’idratazione del Lambert
non fossero sospese durante la procedura di esame. Quattro giorni dopo, lo Stato
aveva informato il Comitato che, dopo una attenta analisi della situazione, non era
nella condizione di attuare la misura conservativa che gli era stata sollecitata. Il 10
maggio, il medico aveva avvisato la famiglia della sua intenzione di iniziare, nel
corso della settimana del 20 maggio, il protocollo di interruzione di ogni tipo di
sostegno artificiale alla vita del paziente. Il 15 maggio, i familiari avevano adito il
giudice dei référés del Tribunal de grande instance di Parigi chiedendo di
ordinare allo Stato francese di fare rispettare, immediatamente, le misure
provvisorie disposte dal Comitato e di continuare l’alimentazione e l’idratazione
del Lambert. Con sentenza del 17 maggio 2019, il Tribunal de grande instance si
era dichiarato incompetente per giudicare il caso. Tre giorni dopo, il medico aveva
comunicato alla famiglia che erano state interrotte le cure e che la sedazione
profonda e continua era iniziata. Lo stesso giorno, la Cour d’appel di Parigi
annullava la decisione del giudice di primo grado e ordinava allo Stato di adottare
tutte le misure necessarie per fare rispettare la decisione del Comitato.

     4
     Conseil d’État, ordonnance n. 428117 del 24 aprile 2019. L’ordonnance è reperibile on line
alla pagina https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-
importantes/conseil-d-etat-ordonnance-du-24-avril-2019-interruption-des-traitements-de-v.-
lambert.
     5
      Corte europea dei diritti dell’Uomo, decisione n. 21675/19 del 30 aprile 2019, Lambert et
autres c. France. Il comunicato stampa è reperibile on line alla pagina
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-6409994-8419079&f.
     6
     Tale articolo stabilisce che “uno Stato Parte del presente Protocollo (‘Stato Parte’) riconosce
la competenza del Comitato per i Diritti delle Persone con Disabilità (‘Comitato’) a ricevere e ad
esaminare comunicazioni da o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla sua
giurisdizione che facciano istanza in quanto vittime di violazioni delle disposizioni della
Convenzione da parte di quello Stato Parte”. La Convenzione è reperibile on line alla pagina
https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_persone_disabili.pdf.
22
La Cour d’appel aveva considerato che, indipendentemente della natura
cogente o meno della misura sospensiva richiesta dal Comitato, lo Stato francese
si era impegnato a rispettare la convenzione internazionale suddetta e che, non
attuando tale misura, aveva adottato una decisione che non rientrava nei suoi
poteri, giacché violava l’esercizio di un diritto la cui privazione avrebbe avuto
conseguenze irreversibili, nella misura in cui avrebbero riguardato il diritto alla
vita 7, consacrato dall’art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. A
parere della corte, tale diritto costituisce un attributo inalienabile della persona
umana, nonché il valore supremo nella scala dei diritti dell’uomo e, quindi, delle
libertà individuali. Con tale ragionamento, i giudici avevano considerato che la
decisione dello Stato francese costituisse una c.d. voie de fait 8.
    Lo Stato, il Ministero della salute e il Ministero degli affari esteri, nonché il
policlinico e il medico avevano impugnato tale decisione con due ricorsi distinti.
    La Cour de cassation è stata, quindi, chiamata a pronunciarsi sull’esistenza o
meno di una voie de fait, come definita dal Tribunal des conflits nella decisione n.
3911 del 17 giugno 2013 9. In tale decisione, il Tribunal des conflits aveva limitato
la voie de fait alla violazione della libertà individuale ai sensi dell’art. 66 della
Costituzione (e non a una qualunque libertà fondamentale come di norma lo stesso
tribunale aveva tendenza a ritenere) 10.

   7
       Il Conseil constitutionnel non ha mai riconosciuto un diritto costituzionale alla vita,
preferendo riconoscere come principio costituzionale la tutela della dignità della persona umana
contro qualunque forma di schiavitù e di degrado. V. la decisione n. 94-343/344 DC, del 27 luglio
1994, concernente la legge sul rispetto del corpo umano e la legge relativa alla donazione ed
all’utilizzo degli elementi e dei prodotti del corpo umano, sull’assistenza medica alla procreazione
e sulla diagnosi prenatale, nella quale il Conseil constitutionnel ha fondato la tutela della dignità
umana sul Preambolo della Costituzione del 27 ottobre 1946.
   8
      Nell’ordinamento francese, si parla di voie de fait qualora lo Stato adotti una decisione che
violi la libertà individuale e qualora tale decisione non rientri manifestamente nelle sue
competenze. Di norma, i conflitti che oppongono gli individui allo Stato sono di competenza del
giudice amministrativo. Tuttavia, qualora sussista una voie de fait, in via eccezionale, è
competente il giudice ordinario, giacché, in applicazione dell’art. 66 della Costituzione del 1958,
tale giudice è considerato come il custode della libertà individuale.
   9
     Tribunal des conflits, decisione n. 3911 del 17 juin 2013, Bergoend c. Société ERDF Annecy
Léman.        La       sentenza        è      reperibile      on       line      alla    pagina
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000027610460.
   10
      Anche il Conseil constitutionnel ha adottato una interpretazione restrittiva della voie de fait.
V. P. DELVOLVE, Voie de fait: limitation et fondements. Note sous Tribunal des conflits, 17 juin
2013, Bergoend c. Société ERDF Annecy Léman, n. 3911, 12 ss. L’articolo è reperibile on line
alla       pagina          http://www.ius-publicum.com/repository/uploads/19_12_2013_15_41-
Delvolve_Article2013_TEMPLATE2def.pdf.
                                                                                                   23
Nello specifico, il Tribunal des conflits, nella decisione del 2013, aveva
stabilito che sussiste una voie de fait da parte dell’amministrazione tale da
giustificare, in via eccezionale, la competenza delle giurisdizioni ordinarie solo
nella misura in cui l’amministrazione avesse proceduto all’esecuzione forzata, in
condizioni irregolari, di una decisione (anche regolare), violando la libertà
individuale o dando luogo all’estinzione di un diritto di proprietà; o qualora tale
autorità avesse adottato una decisione che avesse tali effetti e che fosse
manifestamente insuscettibile di rientrare nelle sue competenze.
   La Cour de cassation doveva, quindi, stabilire se, non attuando la decisione del
Comitato, lo Stato avesse commesso una voie de fait. In altri termini, si doveva
decidere se lo Stato avesse adottato una decisione tale da violare una libertà
individuale e se tale decisione fosse di sua competenza.
   Sul primo criterio – ovvero sull’esistenza di una decisione che violasse la
libertà individuale – la Cour de cassation ha considerato che la scelta dello Stato
di non attuare la richiesta del Comitato non violava la libertà individuale, giacché
il diritto alla vita, ovvero il diritto del Lambert al mantenimento
dell’alimentazione e dell’idratazione artificiali, non rientra nel campo della libertà
individuale ai sensi dell’art. 66 della Costituzione.
   Sul secondo criterio – ovvero sull’esistenza di una decisione manifestamente
insuscettibile di rientrare nelle competenze di un’autorità amministrativa – la
suprema Corte ha scelto di non pronunciarsi con riferimento al valore cogente o
meno di una richiesta di misura provvisoria formulata dal Comitato nei confronti
di uno Stato. Ricordando le decisioni del Conseil d’État del 24 aprile 2019 e della
CEDU del 30 aprile 2019, la Corte ha considerato che tale scelta non fosse
manifestamente estranea alle sue competenze.
   Sulla scorta di queste considerazioni, i giudici hanno concluso che i criteri
necessari a stabilire l’esistenza di una voie de fait non fossero integrati. La
suprema Corte ha, quindi, annullato la sentenza della Cour d’appel senza rinvio
ed ha dichiarato il difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario.

                                                                       Céline Torrisi

24
SPAGNA
   PROTEZIONE DEI DATI – TRATTAMENTO DAI PARTE DEI PARTITI POLITICI

   Dichiarata l’incostituzionalità della normativa che autorizzava
 i partiti al trattamento di dati sulle opinioni politiche nell’ambito
                         di attività elettorali

                                                                                          15/07/2019

    In seguito all’approvazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, il legislatore spagnolo,
anziché novellare la normativa esistente, ha emanato una nuova legge in materia.
   Il 7 dicembre 2018 è entrata in vigore la legge organica n. 3/2018 1, del 5
dicembre, sulla tutela dei dati personali e sulla garanzia dei diritti digitali. Il
comma 2 della sua disposizione finale terza, introdotta in fase di emendamenti, ha
introdotto l’art. 58 bis nella legge organica n. 5/1985, del 19 giugno, sul regime
elettorale generale (d’ora in avanti, LOREG).
   L’art. 58 bis, comma 1, LOREG così recitava: “La raccolta di dati personali
relativi alle opinioni politiche delle persone realizzata dai partiti politici
nell’ambito delle loro attività elettorali sarà permessa in quanto di pubblico
interesse unicamente quando siano offerte garanzie adeguate”. La disposizione
rendeva possibile un trattamento di dati personali di carattere ideologico che,
senza siffatto intervento, sarebbe risultato vietato dal diritto interno e dal diritto
eurounitario 2.

   1
        Il testo consolidato della legge organica è reperibile               on    line   alla   pagina
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673.
   2
       Come dichiara lo stesso Tribunale costituzionale nel FJ 4 della decisione passata in rassegna.
    In generale, sul profilo del diritto eurounitario, v. Dear European Commission: Don’t let
political parties use our data to manipulate the vote, del 15/05/2019,
https://advox.globalvoices.org/2019/05/15/dear-european-commission-dont-let-political-parties-
use-our-data-to-manipulate-the-vote/. V. anche la Dichiarazione 2/2019, del 13 marzo, del
Comitato europeo per la protezione dei dati sull’uso di dati personali nel corso di campagne
politiche, https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/201902_edpb_statementonelections_it.pdf,
ed                           il                              relativo                        allegato,
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/201902_edpb_statement_onelections_annexi_en_
2.pdf.
L’eco dello scandalo Cambridge Analytica e la mancanza di chiarezza della
norma, che lasciava ai partiti ampi margini di azione 3, aveva suscitato forti dubbi
sulla legittimità dello spam elettorale o sui rischi di una profilazione ideologica
che avrebbe potuto essere messa in atto già dai primi mesi del 2019, considerati i
vari appuntamenti elettorali previsti. L’Agencia española de protección de datos 4
(il garante spagnolo della privacy) si era pronunciata immediatamente a favore di
un’interpretazione restrittiva dell’art. 58 bis, comma 1, LOREG e il Difensore
civico aveva adito in via principale il Tribunale costituzionale.
    La STC 76/2019 5, del 22 maggio, che ha tenuto conto della speciale natura dei
dati personali interessati e della speciale posizione costituzionale dei soggetti
autorizzati alla raccolta dei dati, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’anzidetta
norma, in quanto lesiva della riserva di legge e del contenuto essenziale del diritto
fondamentale alla protezione dei dati personali (art. 18, comma 4, Cost.).
    Il plenum ha chiarito che, nel caso di specie, il diritto alla protezione dei dati
personali risultava interessato da una doppia prospettiva, come diritto
fondamentale autonomo volto a controllare il flusso di informazioni che riguarda
ogni persona e come diritto fondamentale strumentale preordinato alla tutela del
diritto fondamentale alla libertà ideologica 6.

     3
      “Artículo cincuenta y ocho bis. Utilización de medios tecnológicos y datos personales en las
actividades electorales. – 1. La recopilación de datos personales relativos a las opiniones
políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades
electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan
garantías adecuadas. – 2. Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán
utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la
realización de actividades políticas durante el periodo electoral. – 3. El envío de propaganda
electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda
electoral en redes sociales o medios equivalentes no tendrán la consideración de actividad o
comunicación comercial. – 4. Las actividades divulgativas anteriormente referidas identificarán
de modo destacado su naturaleza electoral. – 5. Se facilitará al destinatario un modo sencillo y
gratuito de ejercicio del derecho de oposición”.
     4
      V. l’Informe sobre el tratamiento de datos relativos a opiniones políticas por los partidos
(dicembre 2018), https://www.aepd.es/media/informes/2018-0181-tratamiento-datos-opiniones-
politicas-por-partidos-polticos.pdf; e la Circular n. 1/2019, del 7 marzo, sobre el tratamiento de
datos personales relativos a opiniones políticas y envío de propaganda electoral por medios
electrónicos o sistemas de mensajería por parte de partidos políticos, federaciones, coaliciones y
agrupaciones de electores al amparo del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-
3423.
     5
    La pronuncia è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-
A-2019-9548.
     6
         V. il FJ 5.
26
Le limitazioni al diritto di cui all’art. 18, comma 4, Cost., ed agli altri diritti
fondamentali, devono essere previste dalla legge e rispondere ad un interesse
costituzionalmente protetto, così come i requisiti e la portata della restrizione
devono essere sufficientemente precisi e rispettare il principio di proporzionalità 7.
Cionondimeno, considerati i potenziali effetti intrusivi del trattamento di dati
denunciato, il rispetto del contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati
richiede che il legislatore predisponga adeguate garanzie tecniche, organizzative e
procedurali, volte a prevenire i rischi ed a mitigare gli effetti negativi della
raccolta autorizzata dalla LOREG 8. Un aspetto, questo, che presenta particolare
importanza quando, come nella specie, il trattamento riguardi la categoria dei
cc.dd. dati sensibili, che possono compromettere la dignità, la libertà ed il libero
sviluppo della personalità in modo più diretto.
    Una protezione adeguata e specifica per il trattamento delle opinioni politiche
costituisce un’esigenza costituzionale, fermo restando che possa essere anche
un’esigenza dal punto vista del diritto eurounitario. Pertanto, il legislatore è
costituzionalmente obbligato a garantire loro una più compiuta tutela, imponendo
requisiti più elevati in aggiunta a quelli comuni o generali.
    La nuova disciplina si poneva invece in contrasto con l’art. 18, comma 4, Cost.
e con le garanzie di tutela dei diritti fondamentali di cui all’art. 53, comma 1,
Cost. 9, poiché:
    i) l’art. 58 bis, comma 1, LOREG non aveva delimitato con la dovuta
precisione la finalità del trattamento dei dati personali che rivelavano le opinioni
politiche, limitandosi ad una generica invocazione dell’interesse pubblico, che
non poteva fondare una legittima restrizione del diritto fondamentale alla
protezione dei dati personali. Il legislatore aveva di fatto delegato ai partiti politici
una funzione, quella di definire chiaramente i limiti e la disciplina dei diritti
fondamentali, che l’art. 53, comma 1, Cost. affida alla legge;
    ii) la norma non aveva disciplinato in dettaglio le restrizioni al diritto
fondamentale; non aveva preso in considerazione, ad esempio, che lo sviluppo di
attività elettorali non è circoscritto necessariamente al processo elettorale; inoltre,
la mancanza di regole precise e chiare sui presupposti e sulle condizioni del
trattamento dei dati personali relativi alle opinioni politiche non consentiva di
identificare quale fosse la finalità della restrizione tollerata dal legislatore;

   7
       Ibidem.
   8
       V. il FJ 6.
   9
       V. il FJ 7.
                                                                                      27
iii) il legislatore non aveva stabilito garanzie adeguate per proteggere i diritti
fondamentali interessati 10, e questa mancanza non poteva essere integrata con
un’interpretazione basata su indicazioni desunte dai testi normativi interni e del
diritto eurounitario; né dal garante della privacy; né poteva proporsi, ad evitarne
l’incostituzionalità, un’interpretazione costituzionalmente conforme della norma
denunciata.
    Le violazioni dell’art. 18, comma 4, Cost., in combinato disposto con l’art. 53,
comma 1, Cost. 11, erano autonome e indipendenti le une dalle altre, ma erano tutte
collegate all’insufficienza della legge, cui solo il legislatore poteva porre rimedio.
La mancanza di certezza della disciplina rappresentava un pericolo per tutti gli
interessati dalla raccolta dei dati personali e l’indeterminatezza della finalità del
trattamento e l’assenza di garanzie adeguate o minime costituivano una grave
ingerenza nel diritto fondamentale interessato.

                                                             Carmen Guerrero Picó

     10
          V. il FJ 8.
     11
          V. il FJ 9.
28
SPAGNA
                 CARCERAZIONE PREVENTIVA – RISARCIMENTO

     Il Tribunale costituzionale estende il diritto al risarcimento
           dei detenuti sottoposti a carcerazione preventiva
                     e successivamente prosciolti

                                                                            19/07/2019

   Il plenum del Tribunale costituzionale ha giudicato una questione interna di
legittimità che riguardava alcuni periodi dell’art. 294, comma 1, della legge
organica n. 6/1985, del 1º luglio, sul potere giudiziario (d’ora in avanti, LOPJ).
   La disposizione così recitava: “Avranno diritto ad un risarcimento coloro che,
dopo essere stati sottoposti a carcerazione preventiva, siano prosciolti perché il
fatto imputato non esiste o quando per questa stessa causa sia stato emanato un
decreto di archiviazione, purché siano stati loro arrecati pregiudizi”.
   Si riteneva che i periodi controversi – sopra evidenziati in corsivo –, limitando
il risarcimento ai soli casi in cui fosse stata decretata l’inesistenza del fatto
imputato, potessero essere contrari ai diritti alla libertà personale (art. 17 Cost.), al
principio di eguaglianza (art. 14 Cost.) ed al diritto alla presunzione di innocenza
(art. 24, comma 2, Cost.).
   Nell’interpretazione del Tribunale supremo, il termine inexistencia
comprendeva i casi in cui il fatto non sussistesse o il fatto non costituisse reato,
ma non si riconosceva il risarcimento quando, ad esempio, il proscioglimento
degli imputati derivava dalla mancanza di prove incriminatrici. Nella maggior
parte dei casi, quindi, per ottenere un risarcimento in seguito ad una dichiarazione
di proscioglimento, si doveva ricorrere alle vie – assai complesse – previste per
l’errore giudiziario o per l’anomalo funzionamento dell’amministrazione di
giustizia.
   L’anzidetta disparità di trattamento era stata al centro di varie condanne inflitte
alla Spagna dalla Corte di Strasburgo, che la riteneva contraria all’efficacia
extraprocessuale del diritto alla presunzione di innocenza della CEDU (v. le
decisioni sui casi Puig Panella c. Spagna, del 25 aprile 2006; Tendam c. Spagna,
del 13 luglio 2010; e Vlieeland Boddy e Marcelo Lanni c. Spagna, del 16 febbraio
2106).
Il Tribunale costituzionale, che fino a questo momento non si era ancora
pronunciato in termini concludenti sull’art. 294, comma 1, LOPJ, ha dichiarato
incostituzionali i periodi controversi con una sentenza del 19 giugno 2019 1.

   Con la previsione in esame, il legislatore aveva introdotto un meccanismo di
compensazione del sacrificio della libertà subito a seguito di provvedimenti
astrattamente legittimi, che non può essere ritenuto un mero indennizzo per una
misura di carcerazione erroneamente disposta.
   L’art. 121 Cost. prevede che i danni causati per errori giudiziari e come
conseguenza del funzionamento anomalo dell’amministrazione della giustizia
diano diritto ad un indennizzo a carico dello Stato, conformemente alla legge.
Tuttavia, il Tribunale costituzionale ha ritenuto che il risarcimento di cui all’art.
294 LOPJ non obbedisse ad alcuno di questi motivi. Il legislatore aveva deciso di
introdurre un sistema di indennizzo specifico, volto a compensare il danno causato
dalla privazione di libertà imposta – legittimamente – al cittadino da parte dei
pubblici poteri per assicurare l’efficacia del processo penale. Da questo punto di
vista, non era più rilevante se il proscioglimento fosse dovuto all’inesistenza del
fatto, alla mancanza di tipicità, alla mancata partecipazione, all’insufficienza di
prove, ecc., perché la finalità della norma era quella compensare il sacrificio che
aveva dovuto sopportare il detenuto sottoposto a carcerazione preventiva.
Circoscrivere l’ambito di applicazione dell’art. 294 LOPJ all’inesistenza obiettiva
del fatto introduceva, quindi, una disparità di trattamento che difettava di
giustificazione e di proporzionalità.
   A seguito della dichiarazione di illegittimità, il testo dell’art. 294, comma 1,
LOPJ risulta il seguente: “Avranno diritto ad un risarcimento coloro che, dopo
essere stati sottoposti a carcerazione preventiva, siano prosciolti o quando sia stato
emanato un decreto di archiviazione, purché siano stati loro arrecati pregiudizi”.
Tuttavia, il Tribunale costituzionale ha chiarito che i presupposti e la portata del
risarcimento devono essere determinati dal legislatore e che, in attesa di un suo
intervento, l’amministrazione e gli organi giudiziari dovranno adottare

     1
       Il testo della sentenza, che non è ancora stata numerata, è stato anticipato nella
pagina                web               del            Tribunale            costituzionale:
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_087/2018-
4314STC.pdf.
   Sul tema, v. J. L. MANZANARES, Nuevo régimen de indemnización de presos preventivos, in
República de las ideas, del 03/07/2019, https://www.republica.com/el-clavo/2019/07/03/nuevo-
regimen-de-indemnizacion-de-presos-preventivos/; e J. NIEVA-FENOLL, Prisión provisional y
absoluciones, in Agenda Pública, del 09/07/2019, http://agendapublica.elpais.com/prision-
provisional-y-absoluciones/.
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