CORTE COSTITUZIONALE SEGNALAZIONI SULL'ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA - SERVIZIO STUDI - luglio 2019
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CORTE COSTITUZIONALE SERVIZIO STUDI Area di diritto comparato SEGNALAZIONI SULL’ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA a cura di Carmen Guerrero Picó Sarah Pasetto Maria Theresia Rörig Céline Torrisi con il coordinamento di Paolo Passaglia n. 27 (luglio 2019)
Avvertenza La Corte costituzionale ha la titolarità, in via esclusiva, dei contenuti del presente documento. La Corte costituzionale fa divieto, in assenza di espressa autorizzazione, di riprodurre, estrarre copia ovvero distribuire il documento o parti di esso per finalità commerciali. Il riutilizzo per finalità diverse è soggetto alle condizioni ed alle restrizioni previste nel contratto di licenza Creative Commons (CC by SA 3.0). Per informazioni e richieste, si invita a contattare il Servizio Studi, scrivendo al seguente indirizzo email: servstudi@cortecostituzionale.it.
SOMMARIO Spagna MINORI – DIRITTO ALL’INTIMITÀ Il Tribunale costituzionale si pronuncia sul diritto all’intimità dei minori nei procedimenti di giurisdizione volontaria .................................................... 7 Stati Uniti LIBERTÀ RELIGIOSA – MONUMENTI DI CARATTERE RELIGIOSO Corte suprema, sentenza American Legion et al. v. American Humanist Association et al., No. 17–1717, 588 U.S. __ (2019), del 20 giugno 2019, in tema di monumenti di carattere religioso ...................................................... 9 Stati Uniti MARCHI E BREVETTI – MORALE PUBBLICA Corte suprema, sentenza Iancu, under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director, Patent and Trademark Office v. Brunetti, No. 18–302, 588 U.S. __ (2019), del 24 giugno 2019, sull’incostituzionalità di marchi immorali o scandalosi ..................................................................................... 13 Spagna SECESSIONE – CATALOGNA Il Tribunale costituzionale rende noto l’esito dei ricorsi sull’applicazione dell’art. 155 Cost. alla Catalogna .................................................................... 15 Francia PARLAMENTO – REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-785 DC del 4 luglio 2019, sulla risoluzione di modifica del regolamento dell’Assemblée nationale ............... 17
Francia FINE VITA – GIURISDIZIONE Cour de cassation, Assemblée plénière, sentenza n. 19-17.330 - 19-17.342 del 28 giugno 2019, sull’applicazione della teoria della c.d. voie de fait nell’ambito dell’affaire Vincent Lambert ........................................................ 21 Spagna PROTEZIONE DEI DATI – TRATTAMENTO DAI PARTE DEI PARTITI POLITICI Dichiarata l’incostituzionalità della normativa che autorizzava i partiti al trattamento di dati sulle opinioni politiche nell’ambito di attività elettorali ... 25 Spagna CARCERAZIONE PREVENTIVA – RISARCIMENTO Il Tribunale costituzionale estende il diritto al risarcimento dei detenuti sottoposti a carcerazione preventiva e successivamente prosciolti ................. 29 Spagna PREVIDENZA SOCIALE – CONTRIBUTI PENSIONISTICI Il Tribunale costituzionale dichiara contrario al principio di eguaglianza e discriminatorio in ragione del sesso il sistema di calcolo della pensione dei lavoratori part-time .......................................................................................... 33 Spagna SECESSIONE – CATALOGNA Il Tribunale costituzionale si pronuncia sull’applicazione alla Catalogna dell’art. 155 Cost. alla Catalogna, in occasione del tentativo secessionista .... 37 Regno Unito CITTADINO EUROPEO – ESPULSIONE Corte suprema, sentenza Secretary of State for the Home Department (Appellant) v Franco Vomero (Italy) (Respondent), [2019] UKSC 35, del 24 luglio 2019, in tema di espulsione di un cittadino europeo .................. 41 Regno Unito DIRITTO INTERNO E DIRITTO EURO-UNITARIO – RINVIO PREGIUDIZIALE La Corte suprema opera due richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ...................................................................... 43
Regno Unito PRIMO MINISTRO – NOMINA Boris Johnson eletto leader del Partito conservatore e nominato Primo ministro del Regno Unito ..................................................................... 45 Francia ISTRUZIONE PUBBLICA – RIFORMA Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-787 DC, del 25 luglio 2019, Legge per una “scuola della fiducia” ............................................................. 47 Spagna PRIMO MINISTRO – MANCATA INVESTITURA Con la mancata investitura di Pedro Sánchez come Primo ministro da parte della Camera dei deputati si apre un nuovo periodo di impasse politica ........ 49 Francia MINORI STRANIERI – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-797 QPC, del 26 luglio 2019, Unicef France et autres, in tema di trattamento dei dati di minori stranieri ... 51 Stati Uniti POLITICA MIGRATORIA – FINANZIAMENTO Corte suprema, ordinanza Donald J. Trump, President of the United States, et al. v. Sierra Club, et al, No. 19A60, 588 U.S. __, del 26 luglio 2019, sullo stanziamento di fondi per la costruzione del muro lungo il confine con il Messico ................................................................................................. 55 Germania DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE – RINVIO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ AL TRIBUNALE COSTITUZIONALE Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 13 luglio 2019 (2 BvR 824/15, 2 BvR 825/15) in merito ad un asserito principio generale di diritto internazionale sollevato in relazione alla crisi di debito della Repubblica di Argentina ..................................................................................................... 57 Germania CONDANNA PENALE – ACCERTAMENTO ALTERNATIVO Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 5 luglio 2019 (2 BvR 167/18), in merito ad una condanna penale basata sull’accertamento alternativo ed al principio della determinatezza ........................................................................ 61
Germania DECRETI SUBDELEGATI – INDICAZIONE DEL FONDAMENTO NORMATIVO Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 18 luglio 2019 (1 BvR 587/17), in merito all’obbligo di indicare la fonte normativa nei decreti subdelegati ... 63
SPAGNA MINORI – DIRITTO ALL’INTIMITÀ Il Tribunale costituzionale si pronuncia sul diritto all’intimità dei minori nei procedimenti di giurisdizione volontaria 01/07/2019 La STC 64/2019 1, del 9 maggio, ha deciso su un ricorso in via incidentale riguardante l’art. 18, comma 2, par. 4, della legge n. 15/2015, del 2 luglio, sulla giurisdizione volontaria. Quando un procedimento di giurisdizione volontaria riguarda gli interessi di un minore, la legge prevede che egli possa essere sentito separatamente dal giudice o dal letrado dell’amministrazione di giustizia. La norma impugnata prevede che, dopo l’audizione del minore, sarà redatto un verbale dettagliato e che questo, insieme con l’eventuale videoregistrazione dell’audizione, sarà trasmesso alle parti perché possano formulare le loro allegazioni entro cinque giorni. Il giudice a quo riteneva che la disposizione potesse porsi in contrasto con il diritto all’intimità (art. 18, comma 1, Cost.) dei minori, ma il plenum del Tribunale costituzionale ha respinto la doglianza. Il verbale di cui all’art. 18, comma 2, par. 4, della legge n. 15/2015 costituisce il riflesso processuale del diritto del minore di età ad essere sentito ed ascoltato su tutte le questioni ed in tutti i procedimenti che lo riguardano 2, una manifestazione del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva (art. 24, comma 1, Cost.) che forma parte dello status giuridico indisponibile dei minori. L’esercizio di tale diritto può entrare in conflitto con altri diritti fondamentali, come, ad esempio, quello all’intimità, ma, in questo caso, la norma sottoposta a giudizio supera il test di proporzionalità 3 ed è, quindi, legittima. Il plenum ha dichiarato che la redazione del verbale garantisce il diritto ad un processo con tutte le garanzie ed il diritto di difesa, assicurando il rispetto del contraddittorio e del principio di parità delle armi. 1 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8645. 2 V. il FJ 4. 3 V. i FFJJ 6-8.
Le cautele previste dalla legge garantiscono che l’audizione del minore avvenga nelle condizioni più adeguate, finanche a porte chiuse, alla presenza del pubblico ministero e con l’ausilio di specialisti, qualora ciò fosse ritenuto necessario. Le eccezioni alla pubblicità sono volte a preservare l’interesse superiore del minore, e l’amplissima libertà di cui gode il giudice o il letrado dell’amministrazione di giustizia in questo ambito deve essere bilanciata con la garanzia che i fatti alla base della sua decisione non restino nella sfera della sua conoscenza privata, perché in quest’ultima ipotesi il diritto alla tutela giurisdizionale delle parti risulterebbe gravemente danneggiato. Non può quindi sostenersi che la norma denunciata difetti di proporzionalità. Durante l’audizione spetta all’autorità giudiziaria vigilare affinché le dichiarazioni del minore si circoscrivano a quelle necessarie ai fatti ed alle circostanze controverse; tale garanzia è rafforzata dalla presenza del pubblico ministero, cui spetta tutelare i minori. Nel rispetto di queste regole, l’incidenza sul diritto all’intimità dei minori sarà minima, perché il contenuto del verbale terrà conto solo delle manifestazioni imprescindibili e significative per il procedimento, rispettandosi così gli imperativi derivati dal rispetto del contraddittorio. Carmen Guerrero Picó 8
STATI UNITI LIBERTÀ RELIGIOSA – MONUMENTI DI CARATTERE RELIGIOSO Corte suprema, sentenza American Legion et al. v. American Humanist Association et al., No. 17–1717, 588 U.S. __ (2019), del 20 giugno 2019, in tema di monumenti di carattere religioso 01/07/2019 Il caso riguarda la c.d. Bladensburg Cross, una croce latina alta oltre 9,7 metri costruita nel 1925 in commemorazione degli abitanti del territorio caduti nella I Guerra Mondiale. In particolare, la American Humanist Association contestava la permanenza del monumento su suolo pubblico e la sua manutenzione attraverso fondi pubblici come contrastanti con la Establishment Clause del I Emendamento. Infatti, la croce, originariamente completata e gestita dalla American Legion, un’associazione di veterani di orientamento conservatore, era stata acquisita (assieme al terreno sul quale poggia) nel 1961 dalla Commissione urbanistica del Maryland; l’American Legion aveva conservato il diritto di utilizzare il sito per svolgervi cerimonie. La District Court adita aveva respinto il ricorso, mentre la corte di appello del Fourth Circuit aveva accolto le ragioni della American Humanist Association. La Corte suprema, con una maggioranza di 7 giudici contro 2, ha rovesciato la sentenza resa in secondo grado ed ha rinviato il caso alla corte distrettuale per una nuova determinazione. La opinion della Corte è stata redatta dal Justice Alito 1. Ad avviso della massima corte federale, vi sono almeno quattro argomenti a favore del fatto che la conservazione di monumenti, simboli e pratiche che contengano un’espressione religiosa sia assai diverso dalla costruzione od adozione di nuovi elementi del genere. In primo luogo, si tratta spesso di monumenti, simboli e prassi risalenti, il che rende difficile accertare il loro scopo originale. In secondo luogo, con il passare del tempo, gli scopi associati ad un monumento, un simbolo od una pratica spesso si moltiplicano; anche se l’obiettivo principale aveva motivazioni religiose, con il tempo quel sentimento potrebbe essersi attenuato ed il monumento potrebbe venire conservato alla luce della sua valenza storica o culturale. Ancora, il messaggio espresso da un monumento, un simbolo od una pratica può evolvere. Si pensi, ad esempio, al 1 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/17-1717_j426.pdf.
fatto che il vessillo ufficiale dello Stato del Maryland reca due croci dal 1904; la familiarità stessa con l’elemento in questione potrebbe costituire un motivo a favore della sua conservazione. Infine, nei casi in cui il passare del tempo conferisce, ad un monumento, un simbolo od una pratica che recano espressioni religiose, familiarità e valore storico, la rimozione potrebbe non sembrare più un atto neutrale, soprattutto per la comunità locale. Pertanto, il passare del tempo dà luogo ad una forte presunzione di costituzionalità. Nella fattispecie, la croce è un simbolo strettamente associato alla I Guerra Mondiale. Essa era stata adottata dalle forze militari statunitensi come simbolo delle sue onorificenze; inoltre, le lapidi dei soldati statunitensi caduti all’estero avevano la forma di croci latine bianche o Stelle di Davide, il che ha creato, nell’immaginario del pubblico statunitense, un’associazione indissolubile tra la croce ed il sacrificio estremo dei caduti. Applicando le considerazioni di cui sopra, la Corte ha osservato che la relazione tra la croce e la guerra poteva anche non essere l’unico od il principale motivo per cui i diversi monumenti di commemorazione erano a forma di croce, ma questo non si poteva più accertare al giorno d’oggi. Inoltre, a prescindere dalla motivazione originale, la comunità locale poteva voler conservare il monumento per motivi assai diversi, ad esempio per motivi storici o anche urbanistici. Infine, essendo i monumenti commemorativi rimasti nel tempo e divenuti parte del paesaggio fisico e culturale, la loro rimozione od alterazione verrebbe considerata, da molti, un gesto non neutrale. La Bladensburg Cross non viola, pertanto, l’Establishment Clause. La croce è originata come un simbolo cristiano e mantiene quel significato in molteplici contesti; tuttavia, ciò non significa che non abbia potuto assumere un ulteriore significato, laico, nei monumenti commemorativi costruiti a seguito della I Guerra Mondiale. Inoltre, il monumento ha assunto un significato storico per la comunità locale. La targa commemorativa reca i nomi di caduti di altre fedi e razze e non vi sono prove circa l’eventuale opposizione da parte delle loro famiglie, all’epoca; l’inaugurazione del monumento ha visto la partecipazione di ministri del culto cattolici e battisti. In sintesi, la Bladensburg Cross è la tomba simbolica degli abitanti del territorio che non vi hanno mai fatto ritorno, un luogo in cui la comunità si riunisce per celebrare i caduti ed i veterani, ed anche un monumento storico. La sua distruzione od alterazione non costituirebbe un atto neutrale e non porterebbe avanti gli ideali di rispetto e tolleranza sanciti dal I Emendamento. Può essere interessante notare che, nella decisione, la Corte suprema ha omesso di applicare il criterio formulato nella sua sentenza Lemon, secondo cui una legge 10
od una prassi non viola la Establishment Clause se ha un obiettivo laico, il suo effetto principale non promuove e non inibisce il culto e, infine, non dà luogo ad un “coinvolgimento eccessivo” con la religione 2. Il Justice Alito ha stabilito che quel criterio non è funzionale all’obiettivo di introdurre ordine e prevedibilità nel contesto dell’Establishment Clause. Ciò soprattutto nei casi quali quello della specie, in cui i monumenti in questione siano risalenti e sia difficile accertarne lo scopo originale; peraltro, come si è visto, questo scopo può cambiare. Il Justice Breyer ha depositato una opinion concorrente alla quale si è unita la Justice Kagan, in cui ha ribadito che non poteva esservi un’unica formula con la quale affrontare i casi in cui è coinvolta l’Establishment Clause; per contro, la considerazione più importante consiste negli obiettivi fondamentali delle previsioni costituzionali sulla fede, ovvero quelli di assicurare la libertà di culto e la tolleranza per tutti, evitare conflitti sociali fondati sulla religione e garantire la separazione tra Stato e chiesa. Il Justice Kavanaugh ha redatto una opinion concorrente in cui si è mostrato ancora più critico nei confronti del criterio Lemon. Ha sottolineato, però, che la sentenza della Corte non significava che il monumento non potesse essere cambiato od eliminato: si poteva chiedere al legislatore statale che si attivasse affinché venisse demolito, oppure affinché il terreno fosse ceduto ad un organo privato. Nella proprio opinion parzialmente concorrente e parzialmente dissenziente, la Justice Kagan difendeva il criterio Lemon. Secondo i Justices Thomas e Gorsuch, che hanno ciascuno depositato le proprie opinions, il monumento doveva rimanere; secondo il primo, perché la Establishment Clause non si applica agli stati o, in ogni caso, si applica solamente alle leggi approvate dal legislatore statale o perché deve esservi un livello concreto di coercizione da parte dell’Esecutivo; il secondo perché i ricorrenti non avevano la legittimazione ad agire. Il giudice Gorsuch ha espresso, però, qualche perplessità in merito all’enfasi, posta dalla maggioranza, sul fatto che il monumento fosse risalente; a suo avviso, era necessario stabilire se la sua presenza si conformava ai principi senza tempo della Costituzione. La Justice Ginsburg ha depositato una opinion dissenziente, alla quale si è unita la Justice Sotomayor. A suo avviso, la croce non può dirsi un simbolo laico della I Guerra Mondiale, ma è, piuttosto, il simbolo più importante della fede cristiana. Secondo i documenti storici, la croce non era mai stata considerata una lapide adatta ai caduti non di fede cristiana. Il mantenimento della Bladensburg 2 V. Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (del 1971). 11
Cross su un’autostrada pubblica comunicava, dunque, un senso di prevalenza del Cristianesimo rispetto ad altre fedi, e della religione rispetto alla laicità. Sarah Pasetto 12
STATI UNITI MARCHI E BREVETTI – MORALE PUBBLICA Corte suprema, sentenza Iancu, under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director, Patent and Trademark Office v. Brunetti, No. 18–302, 588 U.S. __ (2019), del 24 giugno 2019, sull’incostituzionalità di marchi immorali o scandalosi 01/07/2019 La parte convenuta davanti alla Corte suprema, il sig. Brunetti, aveva chiesto la registrazione federale del marchio FUCT, un termine inventato che ricorda, però, una parola scurrile. Il Patent and Trademark Office (di seguito, PTO) aveva respinto la richiesta in base al Lanham Act, una previsione del quale proibisce la registrazione di marchi che “consistano di o che ricomprendano materiale immorale o scandaloso” 1. Brunetti aveva impugnato la previsione per incostituzionalità ai sensi del I Emendamento davanti alla corte del Federal Circuit, il quale ha accolto la richiesta del Brunetti. La Corte suprema ha confermato la sentenza della corte inferiore con una maggioranza di sei giudici contro tre 2, con una opinion redatta dalla Justice Kagan. Il Justice Alito ha depositato una opinion concorrente, mentre il Chief Justice Roberts ed il Justice Breyer, nonché la Justice Sotomayor, hanno depositato opinions parzialmente concorrenti e parzialmente dissenzienti; al parere di quest’ultima, si è unito il giudice Breyer. Nella determinazione della fattispecie, la massima corte federale ha adottato l’approccio stabilito nella propria giurisprudenza 3 secondo cui era necessario determinare se il divieto di registrazione in questione sia volto a proibire un determinato punto di vista (un c.d. viewpoint-based bar). Nella specie, il divieto contro la registrazione di marchi immorali o scandalosi compie una simile discriminazione fondata sul viewpoint e contrasta, pertanto, col I Emendamento ed i principi ad esso relativi delineati dalla Corte suprema. La previsione del Lanham Act distingue due diversi gruppi di idee: quelle che si conformano ai criteri morali convenzionali e quelli ad essi contrari; e quelle che 1 Title 15 dello United States Code, Section 1052(a). 2 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-302_e29g.pdf. 3 Segnatamente, la sentenza Matal v. Tam, 582 U.S. __ (2017).
godono dell’approvazione della società e quelle che, al contrario, offendono e suscitano condanna. Questa parzialità nel diritto sfocia in una discriminazione fondata sul punto di vista. In concreto, il PTO si è rifiutato di registrare marchi che comunicassero pareri immorali o scandalosi relativi all’uso di sostanze stupefacenti, alla religione ed al terrorismo; al contempo, però, ha approvato la registrazione di marchi che esprimevano punti di vista più accettabili ad essi relativi. La Corte ha respinto la tesi dell’Esecutivo secondo cui la previsione può essere interpretata in maniera conforme a Costituzione se il divieto si limita ai marchi offensivi o scandalosi a causa delle modalità della loro espressione, a prescindere dai pareri che possano comunicare. Ciò perché, ad avviso della Corte, il testo della legge non si presta ad una tale lettura restrittiva. Sarah Pasetto 14
SPAGNA SECESSIONE – CATALOGNA Il Tribunale costituzionale rende noto l’esito dei ricorsi sull’applicazione dell’art. 155 Cost. alla Catalogna 02/07/2019 Il Tribunale costituzionale ha anticipato 1 in data odierna il dispositivo di due sentenze che hanno giudicato sui ricorsi presentati dai deputati del Gruppo parlamentare Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea e dal Parlamento catalano nei confronti della decisione del Senato del 27 ottobre 2107 2, che disponeva l’applicazione alla Comunità autonoma della Catalogna delle misure straordinarie richieste dal Governo ex art. 155 Cost. 3. Il Tribunale costituzionale ha confermato la legittimità dell’operato del Senato durante la crisi indipendentista e ha respinto pressoché tutte le doglianze di illegittimità. Ha dichiarato incostituzionale solo la regola contenuta nel paragrafo E.3 4, che privava di effetti la pubblicazione ufficiale di disposizioni normative o 1 Il comunicato stampa è reperibile on line alla pagina http://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_086/NOTA%20INFO RMATIVA%20N%C2%BA%2086-2019.pdf. 2 V. la precedente segnalazione Spagna - Il Senato approva le misure straordinarie per la Catalogna richieste dal Governo; intanto, il Parlamento catalano approva la dichiarazione di indipendenza, del 30/10/2017, https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_201710.pdf, p. 49 ss. 3 Secondo l’art. 155 Cost.: “1. Ove la Comunità autonoma non ottemperi agli obblighi imposti dalla Costituzione o dalle altre leggi, o si comporti in modo da attentare gravemente agli interessi generali della Spagna, il Governo, previa richiesta al Presidente della Comunità autonoma e, ove questa sia disattesa con l’approvazione della maggioranza assoluta del Senato, potrà prendere le misure necessarie per obbligarla all’adempimento forzato di tali obblighi o per la protezione di detti interessi. – 2. Il Governo potrà dare istruzioni a tutte le autorità delle Comunità autonome per l’esecuzione delle misure previste nel comma precedente”. 4 “E.3. Publicaciones en boletines oficiales. A fin de garantizar, con arreglo a la normativa estatal o autonómica de aplicación, la adecuada publicación de resoluciones, actos, acuerdos o disposiciones normativas, cualesquiera que fuese su rango, de naturaleza administrativa o parlamentaria, en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña o en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña, los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la Nación dispondrán de las facultades previstas en el apartado “Medidas dirigidas a la Administración de la Generalitat” de este Acuerdo.
di atti emanati senza l’autorizzazione del Governo o che risultassero contrari a quanto da esso disposto. Seguirà una segnalazione più approfondita delle anzidette decisioni appena saranno pubblicate. Carmen Guerrero Picó La publicación en dicho Diario o Boletín, sin la autorización o en contra de lo acordado por los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la Nación en el ejercicio de dichas facultades determinará la falta de vigencia de la disposición normativa correspondiente, así como de la falta de validez y efectos de la resolución, acto o acuerdo objeto de publicación”. Cfr. http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_12_162_1350.PDF, p. 14. 16
FRANCIA PARLAMENTO – REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-785 DC del 4 luglio 2019, sulla risoluzione di modifica del regolamento dell’Assemblée nationale 08/07/2019 Il Conseil constitutionnel è stato adito dal Presidente dell’Assemblée nationale, che ha trasmesso, in applicazione del primo comma dell’art. 61 della Costituzione, la risoluzione n. 281 del 4 luglio 2019 di modifica del regolamento della medesima assemblea 1. Il Conseil constitutionnel ha dichiarato due articoli (sui cinquantanove complessivi) contrari alla Costituzione ed ha emesso alcune riserve di interpretazione 2. Di seguito si dà conto delle parti più significative della decisione. L’art. 24 della risoluzione disciplinava le condizioni di attuazione del potere di ingiunzione conferito al deontologo dell’Assemblée nationale dall’art. 8 quater dell’ordonnance del 17 novembre 1958 sul funzionamento delle assemblee parlamentari. Nello specifico, qualora il deontologo constati che un deputato ha impiegato in qualità di collaboratore un membro della sua famiglia, in modo tale da violare le regole di deontologia, può fare impiego del suo potere di ingiunzione per porre fine a tale situazione. L’art. 24 prevedeva la possibilità di rendere pubblica tale decisione. L’art. 8 quater dell’ordonnance del 17 novembre 1958 stabilisce che, sebbene l’impiego del potere di ingiunzione per far cessare la situazione sopra descritta sia discrezionale, qualora esso venga esercitato, la pubblicazione della decisione è obbligatoria. Il Conseil constitutionnel ha, quindi, censurato le disposizioni dell’art. 24 che prevedevano che tale pubblicazione fosse facoltativa. L’art. 53 della risoluzione definiva le condizioni alle quali una commissione parlamentare poteva discutere su una petizione indirizzata al presidente dell’Assemblée nationale, prevedendo che tale commissione potesse chiedere di sentire anche dei ministri. Ricordando la propria giurisprudenza, il Conseil 1 Il testo della risoluzione è reperibile on line alla pagina http://www.assemblee- nationale.fr/15/ta/tap0281.pdf. 2 La decisione è reperibile on line alla pagina https://www.conseil- constitutionnel.fr/decision/2019/2019785DC.htm.
constitutionnel ha censurato tale disposizione, che avrebbe consentito di imporre ad un ministro di sottoporsi a tale audizione: ciò si sarebbe tradotto in una violazione del principio di separazione dei poteri. Si è tuttavia sottolineato che le commissioni mantengono, in ogni caso, il potere di chiedere di sentire un membro del Governo sul fondamento delle disposizioni regolamentari in vigore e, nello specifico, in applicazione del secondo comma dell’art. 45 del regolamento. L’art. 10 della risoluzione, che modifica l’art. 49 del regolamento relativo all’organizzazione della discussione dei testi sottoposti all’Assemblée nationale, stabilisce che la Conferenza dei presidenti organizza la discussione generale dei testi iscritti all’ordine del giorno, attribuendo a ciascun gruppo parlamentare un tempo di parola di cinque o dieci minuti. In quest’ultimo caso, i gruppi possono nominare due relatori. Un deputato che non appartiene ad alcun gruppo dispone di cinque minuti. Inoltre, la Conferenza dei presidenti può decidere di conferire, per un periodo determinato, un tempo di parola più lungo ed autorizzare che parlino più di due relatori. Il Conseil constitutonnel ha condizionato la costituzionalità di tali disposizioni al fatto che le modalità di determinazione del tempo di parola e del numero dei relatori non violino le esigenze di chiarezza e di sincerità del dibattito parlamentare. La stessa riserva di interpretazione è stata emessa dal Conseil constitutionnel in merito all’articolo 31 della risoluzione, il quale limita gli interventi sugli articoli in discussione a due minuti ed autorizza a prendere la parola un unico relatore per gruppo parlamentare e un unico deputato tra coloro che non appartengono ad alcun gruppo. Per quanto riguarda le disposizioni dell’art. 33, secondo cui, qualora più membri di uno stesso gruppo presentino emendamenti su un oggetto identico, la parola viene data ad un unico relatore del gruppo, il Conseil constitutionnel ha stabilito che la limitazione apportata alla possibilità, per un deputato, di difendere l’emendamento che ha depositato è subordinata a due condizioni: tale limitazione deve applicarsi ad emendamenti che abbiano lo stesso oggetto e che siano stati depositati da autori appartenenti ad un medesimo gruppo politico. I giudici hanno anche ribadito che il Presidente dell’assemblea, che deve garantire il rispetto delle esigenze di chiarezza e di sincerità del dibattito parlamentare, può ricorrere a tale limitazione solo per prevenire gli usi abusivi, da parte dei deputati di un medesimo gruppo, della presa di parola su emendamenti identici di cui siano autori. Sull’art. 37, il Conseil constitutionnel ha ammesso la modifica apportata alle regole di composizione delle commissioni miste paritetiche (c.d. CMP), a condizione che tale modifica non abbia come effetto quello di privare il gruppo 18
maggioritario del diritto di avere un numero di membri titolari nella CMP rappresentativo dell’effettiva presenza di tale gruppo in seno all’Assemblée nationale. Céline Torrisi 19
FRANCIA FINE VITA – GIURISDIZIONE Cour de cassation, Assemblée plénière, sentenza n. 19-17.330 - 19-17.342 del 28 giugno 2019, sull’applicazione della teoria della c.d. voie de fait nell’ambito dell’affaire Vincent Lambert 08/07/2019 Con l’arrêt d’assemblée plénière del 28 giugno 2019 1, la Cour de cassation ha annullato la sentenza della Cour d’appel di Parigi del 20 maggio 2019 2 che ordinava allo Stato francese di rispettare la richiesta del Comitato internazionale dei diritti delle persone con disabilità (di seguito “il Comitato”), del 3 maggio 2019, che chiedeva allo Stato di sospendere la decisione di interruzione delle cure, adottata dal policlinico di Reims, nei confronti di Vincent Lambert. In data 29 settembre 2008, Vincent Lambert era stato vittima di un grave incidente stradale. Il 22 settembre 2017, il medico responsabile dell’unità cerebrolesi del reparto di cure palliative del policlinico di Reims informava la famiglia della decisione di attuare la procedura collegiale stabilita dall’art. L. 1110-5-1 del Codice della sanità pubblica 3, al termine della quale il medico responsabile del paziente può limitare o interrompere le cure – comprese la nutrizione e l’idratazione artificiale – inutili, sproporzionate o che abbiano come unico effetto quello di mantenere artificialmente in vita e il cui proseguimento si sostanzierebbe in un accanimento terapeutico irragionevole. Il 9 aprile 2018, al termine di tale procedura, il medico aveva deciso di interrompere la nutrizione e l’idratazione artificiali del Lambert. Adito da alcuni familiari, il giudice dei référés del Conseil d’État aveva stabilito, con ordonnance 1 La sentenza è reperibile on line alla pagina https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/647_28_42871.html. 2 Cour d’appel de Paris, pôle 1, chambre 3, decisione n. 19/08858 del 20 maggio 2019. La sentenza è reperibile on line alla pagina https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz- actualite.fr/files/resources/2019/06/19-08858.pdf. 3 Chiamato, per la prima volta, a pronunciarsi sulla legge n. 2016-87 del 2 febbraio 2016 sulla creazione di nuovi diritti dei malati e delle persone in fine vita (c.d. legge Claeys-Leonetti), il Conseil constitutionnel ha ritenuto legittima la procedura prevista in materia di interruzione delle cure con la decisione n. 2017-632 QPC del 2 giugno 2017, Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés. La decisione è stata segnalata nel mese di giugno 2017.
del 24 aprile 2019 4, che la decisione di interruzione delle cure non potesse essere considerata illegittima. Il 24 aprile 2019, i genitori, il fratellastro e una delle sorelle del Lambert si erano rivolti alla Corte europea dei diritti dell’Uomo (d’ora in avanti CEDU) per chiedere la sospensione dell’esecuzione della suddetta ordonnance. La Corte aveva però respinto tale richiesta 5. La famiglia aveva pure adito il Comitato internazionale dei diritti delle persone con disabilità, in applicazione dell’art. 1 del protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità 6, adottata il 13 dicembre 2006 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificata dalla Francia il 18 febbraio 2010. In data 3 maggio 2019, il Comitato aveva chiesto allo Stato di presentare osservazioni sulla ricevibilità e sul merito di tale richiesta entro un termine di sei mesi, e di adottare le misure necessarie per garantire che l’alimentazione e l’idratazione del Lambert non fossero sospese durante la procedura di esame. Quattro giorni dopo, lo Stato aveva informato il Comitato che, dopo una attenta analisi della situazione, non era nella condizione di attuare la misura conservativa che gli era stata sollecitata. Il 10 maggio, il medico aveva avvisato la famiglia della sua intenzione di iniziare, nel corso della settimana del 20 maggio, il protocollo di interruzione di ogni tipo di sostegno artificiale alla vita del paziente. Il 15 maggio, i familiari avevano adito il giudice dei référés del Tribunal de grande instance di Parigi chiedendo di ordinare allo Stato francese di fare rispettare, immediatamente, le misure provvisorie disposte dal Comitato e di continuare l’alimentazione e l’idratazione del Lambert. Con sentenza del 17 maggio 2019, il Tribunal de grande instance si era dichiarato incompetente per giudicare il caso. Tre giorni dopo, il medico aveva comunicato alla famiglia che erano state interrotte le cure e che la sedazione profonda e continua era iniziata. Lo stesso giorno, la Cour d’appel di Parigi annullava la decisione del giudice di primo grado e ordinava allo Stato di adottare tutte le misure necessarie per fare rispettare la decisione del Comitato. 4 Conseil d’État, ordonnance n. 428117 del 24 aprile 2019. L’ordonnance è reperibile on line alla pagina https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions- importantes/conseil-d-etat-ordonnance-du-24-avril-2019-interruption-des-traitements-de-v.- lambert. 5 Corte europea dei diritti dell’Uomo, decisione n. 21675/19 del 30 aprile 2019, Lambert et autres c. France. Il comunicato stampa è reperibile on line alla pagina https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-6409994-8419079&f. 6 Tale articolo stabilisce che “uno Stato Parte del presente Protocollo (‘Stato Parte’) riconosce la competenza del Comitato per i Diritti delle Persone con Disabilità (‘Comitato’) a ricevere e ad esaminare comunicazioni da o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla sua giurisdizione che facciano istanza in quanto vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte di quello Stato Parte”. La Convenzione è reperibile on line alla pagina https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_persone_disabili.pdf. 22
La Cour d’appel aveva considerato che, indipendentemente della natura cogente o meno della misura sospensiva richiesta dal Comitato, lo Stato francese si era impegnato a rispettare la convenzione internazionale suddetta e che, non attuando tale misura, aveva adottato una decisione che non rientrava nei suoi poteri, giacché violava l’esercizio di un diritto la cui privazione avrebbe avuto conseguenze irreversibili, nella misura in cui avrebbero riguardato il diritto alla vita 7, consacrato dall’art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. A parere della corte, tale diritto costituisce un attributo inalienabile della persona umana, nonché il valore supremo nella scala dei diritti dell’uomo e, quindi, delle libertà individuali. Con tale ragionamento, i giudici avevano considerato che la decisione dello Stato francese costituisse una c.d. voie de fait 8. Lo Stato, il Ministero della salute e il Ministero degli affari esteri, nonché il policlinico e il medico avevano impugnato tale decisione con due ricorsi distinti. La Cour de cassation è stata, quindi, chiamata a pronunciarsi sull’esistenza o meno di una voie de fait, come definita dal Tribunal des conflits nella decisione n. 3911 del 17 giugno 2013 9. In tale decisione, il Tribunal des conflits aveva limitato la voie de fait alla violazione della libertà individuale ai sensi dell’art. 66 della Costituzione (e non a una qualunque libertà fondamentale come di norma lo stesso tribunale aveva tendenza a ritenere) 10. 7 Il Conseil constitutionnel non ha mai riconosciuto un diritto costituzionale alla vita, preferendo riconoscere come principio costituzionale la tutela della dignità della persona umana contro qualunque forma di schiavitù e di degrado. V. la decisione n. 94-343/344 DC, del 27 luglio 1994, concernente la legge sul rispetto del corpo umano e la legge relativa alla donazione ed all’utilizzo degli elementi e dei prodotti del corpo umano, sull’assistenza medica alla procreazione e sulla diagnosi prenatale, nella quale il Conseil constitutionnel ha fondato la tutela della dignità umana sul Preambolo della Costituzione del 27 ottobre 1946. 8 Nell’ordinamento francese, si parla di voie de fait qualora lo Stato adotti una decisione che violi la libertà individuale e qualora tale decisione non rientri manifestamente nelle sue competenze. Di norma, i conflitti che oppongono gli individui allo Stato sono di competenza del giudice amministrativo. Tuttavia, qualora sussista una voie de fait, in via eccezionale, è competente il giudice ordinario, giacché, in applicazione dell’art. 66 della Costituzione del 1958, tale giudice è considerato come il custode della libertà individuale. 9 Tribunal des conflits, decisione n. 3911 del 17 juin 2013, Bergoend c. Société ERDF Annecy Léman. La sentenza è reperibile on line alla pagina https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000027610460. 10 Anche il Conseil constitutionnel ha adottato una interpretazione restrittiva della voie de fait. V. P. DELVOLVE, Voie de fait: limitation et fondements. Note sous Tribunal des conflits, 17 juin 2013, Bergoend c. Société ERDF Annecy Léman, n. 3911, 12 ss. L’articolo è reperibile on line alla pagina http://www.ius-publicum.com/repository/uploads/19_12_2013_15_41- Delvolve_Article2013_TEMPLATE2def.pdf. 23
Nello specifico, il Tribunal des conflits, nella decisione del 2013, aveva stabilito che sussiste una voie de fait da parte dell’amministrazione tale da giustificare, in via eccezionale, la competenza delle giurisdizioni ordinarie solo nella misura in cui l’amministrazione avesse proceduto all’esecuzione forzata, in condizioni irregolari, di una decisione (anche regolare), violando la libertà individuale o dando luogo all’estinzione di un diritto di proprietà; o qualora tale autorità avesse adottato una decisione che avesse tali effetti e che fosse manifestamente insuscettibile di rientrare nelle sue competenze. La Cour de cassation doveva, quindi, stabilire se, non attuando la decisione del Comitato, lo Stato avesse commesso una voie de fait. In altri termini, si doveva decidere se lo Stato avesse adottato una decisione tale da violare una libertà individuale e se tale decisione fosse di sua competenza. Sul primo criterio – ovvero sull’esistenza di una decisione che violasse la libertà individuale – la Cour de cassation ha considerato che la scelta dello Stato di non attuare la richiesta del Comitato non violava la libertà individuale, giacché il diritto alla vita, ovvero il diritto del Lambert al mantenimento dell’alimentazione e dell’idratazione artificiali, non rientra nel campo della libertà individuale ai sensi dell’art. 66 della Costituzione. Sul secondo criterio – ovvero sull’esistenza di una decisione manifestamente insuscettibile di rientrare nelle competenze di un’autorità amministrativa – la suprema Corte ha scelto di non pronunciarsi con riferimento al valore cogente o meno di una richiesta di misura provvisoria formulata dal Comitato nei confronti di uno Stato. Ricordando le decisioni del Conseil d’État del 24 aprile 2019 e della CEDU del 30 aprile 2019, la Corte ha considerato che tale scelta non fosse manifestamente estranea alle sue competenze. Sulla scorta di queste considerazioni, i giudici hanno concluso che i criteri necessari a stabilire l’esistenza di una voie de fait non fossero integrati. La suprema Corte ha, quindi, annullato la sentenza della Cour d’appel senza rinvio ed ha dichiarato il difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario. Céline Torrisi 24
SPAGNA PROTEZIONE DEI DATI – TRATTAMENTO DAI PARTE DEI PARTITI POLITICI Dichiarata l’incostituzionalità della normativa che autorizzava i partiti al trattamento di dati sulle opinioni politiche nell’ambito di attività elettorali 15/07/2019 In seguito all’approvazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, il legislatore spagnolo, anziché novellare la normativa esistente, ha emanato una nuova legge in materia. Il 7 dicembre 2018 è entrata in vigore la legge organica n. 3/2018 1, del 5 dicembre, sulla tutela dei dati personali e sulla garanzia dei diritti digitali. Il comma 2 della sua disposizione finale terza, introdotta in fase di emendamenti, ha introdotto l’art. 58 bis nella legge organica n. 5/1985, del 19 giugno, sul regime elettorale generale (d’ora in avanti, LOREG). L’art. 58 bis, comma 1, LOREG così recitava: “La raccolta di dati personali relativi alle opinioni politiche delle persone realizzata dai partiti politici nell’ambito delle loro attività elettorali sarà permessa in quanto di pubblico interesse unicamente quando siano offerte garanzie adeguate”. La disposizione rendeva possibile un trattamento di dati personali di carattere ideologico che, senza siffatto intervento, sarebbe risultato vietato dal diritto interno e dal diritto eurounitario 2. 1 Il testo consolidato della legge organica è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673. 2 Come dichiara lo stesso Tribunale costituzionale nel FJ 4 della decisione passata in rassegna. In generale, sul profilo del diritto eurounitario, v. Dear European Commission: Don’t let political parties use our data to manipulate the vote, del 15/05/2019, https://advox.globalvoices.org/2019/05/15/dear-european-commission-dont-let-political-parties- use-our-data-to-manipulate-the-vote/. V. anche la Dichiarazione 2/2019, del 13 marzo, del Comitato europeo per la protezione dei dati sull’uso di dati personali nel corso di campagne politiche, https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/201902_edpb_statementonelections_it.pdf, ed il relativo allegato, https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/201902_edpb_statement_onelections_annexi_en_ 2.pdf.
L’eco dello scandalo Cambridge Analytica e la mancanza di chiarezza della norma, che lasciava ai partiti ampi margini di azione 3, aveva suscitato forti dubbi sulla legittimità dello spam elettorale o sui rischi di una profilazione ideologica che avrebbe potuto essere messa in atto già dai primi mesi del 2019, considerati i vari appuntamenti elettorali previsti. L’Agencia española de protección de datos 4 (il garante spagnolo della privacy) si era pronunciata immediatamente a favore di un’interpretazione restrittiva dell’art. 58 bis, comma 1, LOREG e il Difensore civico aveva adito in via principale il Tribunale costituzionale. La STC 76/2019 5, del 22 maggio, che ha tenuto conto della speciale natura dei dati personali interessati e della speciale posizione costituzionale dei soggetti autorizzati alla raccolta dei dati, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’anzidetta norma, in quanto lesiva della riserva di legge e del contenuto essenziale del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali (art. 18, comma 4, Cost.). Il plenum ha chiarito che, nel caso di specie, il diritto alla protezione dei dati personali risultava interessato da una doppia prospettiva, come diritto fondamentale autonomo volto a controllare il flusso di informazioni che riguarda ogni persona e come diritto fondamentale strumentale preordinato alla tutela del diritto fondamentale alla libertà ideologica 6. 3 “Artículo cincuenta y ocho bis. Utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales. – 1. La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas. – 2. Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral. – 3. El envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial. – 4. Las actividades divulgativas anteriormente referidas identificarán de modo destacado su naturaleza electoral. – 5. Se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición”. 4 V. l’Informe sobre el tratamiento de datos relativos a opiniones políticas por los partidos (dicembre 2018), https://www.aepd.es/media/informes/2018-0181-tratamiento-datos-opiniones- politicas-por-partidos-polticos.pdf; e la Circular n. 1/2019, del 7 marzo, sobre el tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas y envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería por parte de partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores al amparo del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019- 3423. 5 La pronuncia è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE- A-2019-9548. 6 V. il FJ 5. 26
Le limitazioni al diritto di cui all’art. 18, comma 4, Cost., ed agli altri diritti fondamentali, devono essere previste dalla legge e rispondere ad un interesse costituzionalmente protetto, così come i requisiti e la portata della restrizione devono essere sufficientemente precisi e rispettare il principio di proporzionalità 7. Cionondimeno, considerati i potenziali effetti intrusivi del trattamento di dati denunciato, il rispetto del contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati richiede che il legislatore predisponga adeguate garanzie tecniche, organizzative e procedurali, volte a prevenire i rischi ed a mitigare gli effetti negativi della raccolta autorizzata dalla LOREG 8. Un aspetto, questo, che presenta particolare importanza quando, come nella specie, il trattamento riguardi la categoria dei cc.dd. dati sensibili, che possono compromettere la dignità, la libertà ed il libero sviluppo della personalità in modo più diretto. Una protezione adeguata e specifica per il trattamento delle opinioni politiche costituisce un’esigenza costituzionale, fermo restando che possa essere anche un’esigenza dal punto vista del diritto eurounitario. Pertanto, il legislatore è costituzionalmente obbligato a garantire loro una più compiuta tutela, imponendo requisiti più elevati in aggiunta a quelli comuni o generali. La nuova disciplina si poneva invece in contrasto con l’art. 18, comma 4, Cost. e con le garanzie di tutela dei diritti fondamentali di cui all’art. 53, comma 1, Cost. 9, poiché: i) l’art. 58 bis, comma 1, LOREG non aveva delimitato con la dovuta precisione la finalità del trattamento dei dati personali che rivelavano le opinioni politiche, limitandosi ad una generica invocazione dell’interesse pubblico, che non poteva fondare una legittima restrizione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali. Il legislatore aveva di fatto delegato ai partiti politici una funzione, quella di definire chiaramente i limiti e la disciplina dei diritti fondamentali, che l’art. 53, comma 1, Cost. affida alla legge; ii) la norma non aveva disciplinato in dettaglio le restrizioni al diritto fondamentale; non aveva preso in considerazione, ad esempio, che lo sviluppo di attività elettorali non è circoscritto necessariamente al processo elettorale; inoltre, la mancanza di regole precise e chiare sui presupposti e sulle condizioni del trattamento dei dati personali relativi alle opinioni politiche non consentiva di identificare quale fosse la finalità della restrizione tollerata dal legislatore; 7 Ibidem. 8 V. il FJ 6. 9 V. il FJ 7. 27
iii) il legislatore non aveva stabilito garanzie adeguate per proteggere i diritti fondamentali interessati 10, e questa mancanza non poteva essere integrata con un’interpretazione basata su indicazioni desunte dai testi normativi interni e del diritto eurounitario; né dal garante della privacy; né poteva proporsi, ad evitarne l’incostituzionalità, un’interpretazione costituzionalmente conforme della norma denunciata. Le violazioni dell’art. 18, comma 4, Cost., in combinato disposto con l’art. 53, comma 1, Cost. 11, erano autonome e indipendenti le une dalle altre, ma erano tutte collegate all’insufficienza della legge, cui solo il legislatore poteva porre rimedio. La mancanza di certezza della disciplina rappresentava un pericolo per tutti gli interessati dalla raccolta dei dati personali e l’indeterminatezza della finalità del trattamento e l’assenza di garanzie adeguate o minime costituivano una grave ingerenza nel diritto fondamentale interessato. Carmen Guerrero Picó 10 V. il FJ 8. 11 V. il FJ 9. 28
SPAGNA CARCERAZIONE PREVENTIVA – RISARCIMENTO Il Tribunale costituzionale estende il diritto al risarcimento dei detenuti sottoposti a carcerazione preventiva e successivamente prosciolti 19/07/2019 Il plenum del Tribunale costituzionale ha giudicato una questione interna di legittimità che riguardava alcuni periodi dell’art. 294, comma 1, della legge organica n. 6/1985, del 1º luglio, sul potere giudiziario (d’ora in avanti, LOPJ). La disposizione così recitava: “Avranno diritto ad un risarcimento coloro che, dopo essere stati sottoposti a carcerazione preventiva, siano prosciolti perché il fatto imputato non esiste o quando per questa stessa causa sia stato emanato un decreto di archiviazione, purché siano stati loro arrecati pregiudizi”. Si riteneva che i periodi controversi – sopra evidenziati in corsivo –, limitando il risarcimento ai soli casi in cui fosse stata decretata l’inesistenza del fatto imputato, potessero essere contrari ai diritti alla libertà personale (art. 17 Cost.), al principio di eguaglianza (art. 14 Cost.) ed al diritto alla presunzione di innocenza (art. 24, comma 2, Cost.). Nell’interpretazione del Tribunale supremo, il termine inexistencia comprendeva i casi in cui il fatto non sussistesse o il fatto non costituisse reato, ma non si riconosceva il risarcimento quando, ad esempio, il proscioglimento degli imputati derivava dalla mancanza di prove incriminatrici. Nella maggior parte dei casi, quindi, per ottenere un risarcimento in seguito ad una dichiarazione di proscioglimento, si doveva ricorrere alle vie – assai complesse – previste per l’errore giudiziario o per l’anomalo funzionamento dell’amministrazione di giustizia. L’anzidetta disparità di trattamento era stata al centro di varie condanne inflitte alla Spagna dalla Corte di Strasburgo, che la riteneva contraria all’efficacia extraprocessuale del diritto alla presunzione di innocenza della CEDU (v. le decisioni sui casi Puig Panella c. Spagna, del 25 aprile 2006; Tendam c. Spagna, del 13 luglio 2010; e Vlieeland Boddy e Marcelo Lanni c. Spagna, del 16 febbraio 2106).
Il Tribunale costituzionale, che fino a questo momento non si era ancora pronunciato in termini concludenti sull’art. 294, comma 1, LOPJ, ha dichiarato incostituzionali i periodi controversi con una sentenza del 19 giugno 2019 1. Con la previsione in esame, il legislatore aveva introdotto un meccanismo di compensazione del sacrificio della libertà subito a seguito di provvedimenti astrattamente legittimi, che non può essere ritenuto un mero indennizzo per una misura di carcerazione erroneamente disposta. L’art. 121 Cost. prevede che i danni causati per errori giudiziari e come conseguenza del funzionamento anomalo dell’amministrazione della giustizia diano diritto ad un indennizzo a carico dello Stato, conformemente alla legge. Tuttavia, il Tribunale costituzionale ha ritenuto che il risarcimento di cui all’art. 294 LOPJ non obbedisse ad alcuno di questi motivi. Il legislatore aveva deciso di introdurre un sistema di indennizzo specifico, volto a compensare il danno causato dalla privazione di libertà imposta – legittimamente – al cittadino da parte dei pubblici poteri per assicurare l’efficacia del processo penale. Da questo punto di vista, non era più rilevante se il proscioglimento fosse dovuto all’inesistenza del fatto, alla mancanza di tipicità, alla mancata partecipazione, all’insufficienza di prove, ecc., perché la finalità della norma era quella compensare il sacrificio che aveva dovuto sopportare il detenuto sottoposto a carcerazione preventiva. Circoscrivere l’ambito di applicazione dell’art. 294 LOPJ all’inesistenza obiettiva del fatto introduceva, quindi, una disparità di trattamento che difettava di giustificazione e di proporzionalità. A seguito della dichiarazione di illegittimità, il testo dell’art. 294, comma 1, LOPJ risulta il seguente: “Avranno diritto ad un risarcimento coloro che, dopo essere stati sottoposti a carcerazione preventiva, siano prosciolti o quando sia stato emanato un decreto di archiviazione, purché siano stati loro arrecati pregiudizi”. Tuttavia, il Tribunale costituzionale ha chiarito che i presupposti e la portata del risarcimento devono essere determinati dal legislatore e che, in attesa di un suo intervento, l’amministrazione e gli organi giudiziari dovranno adottare 1 Il testo della sentenza, che non è ancora stata numerata, è stato anticipato nella pagina web del Tribunale costituzionale: https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_087/2018- 4314STC.pdf. Sul tema, v. J. L. MANZANARES, Nuevo régimen de indemnización de presos preventivos, in República de las ideas, del 03/07/2019, https://www.republica.com/el-clavo/2019/07/03/nuevo- regimen-de-indemnizacion-de-presos-preventivos/; e J. NIEVA-FENOLL, Prisión provisional y absoluciones, in Agenda Pública, del 09/07/2019, http://agendapublica.elpais.com/prision- provisional-y-absoluciones/. 30
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