CORTE COSTITUZIONALE SEGNALAZIONI SULL'ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA - SERVIZIO STUDI - marzo 2019

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CORTE COSTITUZIONALE
        SERVIZIO STUDI

     Area di diritto comparato

SEGNALAZIONI SULL’ATTUALITÀ
 COSTITUZIONALE STRANIERA

                           a cura di
                     Carmen Guerrero Picó
                     Sarah Pasetto
                     Maria Theresia Rörig
                     Céline Torrisi
                           con il coordinamento di
                     Paolo Passaglia

        n. 23 (marzo 2019)
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SOMMARIO

Spagna
  ATTI GIUDIZIARI – AVVISI TELEMATICI
  Il Tribunale costituzionale si pronuncia sugli avvisi telematici riguardanti
  le notificazioni giudiziali .................................................................................. 7

Stati Uniti
  GIURISDIZIONE – MORTE DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO GIUDICANTE
  Corte suprema, sentenza Jim Yovino, Fresno Country Superintendent
  of Schools v. Aileen Rizo, No. 18-272, 586 U.S. __ (2019), del 25 febbraio
  2019, sugli effetti della morte di un giudice su una decisione in itinere .......... 11

Stati Uniti
  ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI – IMMUNITÀ
  Corte suprema, sentenza Jam et al. v. International Finance Corp.,
  No. 17-1011, 586 U.S. ___ (2019), del 27 febbraio 2019, sull’immunità
  delle organizzazioni internazionali ................................................................. 13

Stati Uniti
  PROCESSO PENALE – DIFESA LEGALE
  Corte suprema, sentenza Garza v. Idaho, No. 17-1026, 586 U.S. ___(2019),
                                                                      __
  del 27 febbraio 2019, sul contenuto del diritto all’assistenza legale .............. 17

Stati Uniti
  PENA DI MORTE – INCAPACITÀ MENTALE
  Corte suprema, sentenza Madison v. Alabama, No. 17-7505, 586 U.S. __
  (2019), del 27 febbraio 2019, su capacità mentale e pena di morte ................ 19

Regno Unito
  RICHIEDENTE ASILO – TORTURE SUBITE
  Corte suprema, sentenza KV (Sri Lanka) (Appellant) v Secretary of State
  for the Home Department (Respondent) [2019] UKSC 10, del 6 marzo 2019,
  sulla prova delle torture subite da un richiedente asilo ................................... 21
Spagna
  PRESIDENTE DELLA CATALOGNA – INVESTITURA
  Il Tribunale costituzionale dichiara illegittime le investiture in absentia
  dei candidati alla presidenza del Governo catalano ........................................ 25

Francia
  CONSEIL CONSTITUTIONNEL – COMPOSIZIONE
  La nomina di tre nuovi membri del Conseil constitutionnel ........................... 31

Regno Unito
  UNIONE EUROPEA – RECESSO
  Brexit – Il Governo May sconfitto in Parlamento in merito alle concessioni
  ottenute dall’Unione europea .......................................................................... 33

Regno Unito
  UNIONE EUROPEA – RECESSO
  Brexit – Il Parlamento vota contro la possibilità di recesso dall’Unione
  europea senza un accordo ................................................................................ 37

Regno Unito
  UNIONE EUROPEA – RECESSO
  Brexit – Il Parlamento vota a favore della posticipazione del recesso
  dall’Unione europea oltre il 29 marzo 2019 .................................................... 41

Stati Uniti
  PRESIDENTE – POTERE DI VETO
  Il Presidente Trump oppone il veto contro il disegno di legge volto a superare
  la sua dichiarazione di stato di emergenza nazionale ...................................... 45

Germania
  DIRITTO DI VOTO – INCAPACITÀ
  Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 29 gennaio 2019 (2 BvC 62/14)
  sulla privazione automatica del diritto di voto per incapacità ......................... 49

Germania
  CONDANNA PENALE – REVISIONE
  Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 13 febbraio 2019 (2 BvR
  2136/17) in materia di tutela legale effettiva e di revisione a seguito
  di una conciliazione davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo ............. 51
Stati Uniti
  STRANIERO – ESPULSIONE
  Corte suprema, sentenza Nielsen, Secretary of Homeland Security, et al. v.
  Preap et al., No. 16–1363, 586 U.S. __ (2019), del 19 marzo 2019,
  sulla detenzione degli stranieri in attesa di espulsione ................................... 53

Francia
  MINORE ETÀ – ACCERTAMENTO
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-768 QPC del 21 marzo 2019,
  M. Adama S., sulla determinazione dell’età di un individuo mediante
  accertamenti radiologici .................................................................................. 55

Francia
  ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – RIFORMA
  Il Conseil constitutionnel si pronuncia sulla riforma della giustizia con le
  decisioni n. 2018-778 DC, del 21 marzo 2019, Legge di programmazione per
  il 2018-2022 e di riforma della giustizia, e n. 2018-779 DC, del 21 marzo 2019,
  Legge organica relativa al rafforzamento dell’organizzazione delle
  giurisdizioni .................................................................................................... 59

Germania
  PARTITI POLITICI – FINANZIAMENTO
  Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 12 marzo 2019 (2 BvQ 91/18),
  sulla modifica della normativa relativa al finanziamento dei partiti politici .. 67
SPAGNA
                         ATTI GIUDIZIARI – AVVISI TELEMATICI

   Il Tribunale costituzionale si pronuncia sugli avvisi telematici
               riguardanti le notificazioni giudiziali

                                                                                     06/03/2019

   La STC 6/2019 1, del 17 gennaio, ha respinto una questione sollevata in via
incidentale sollevata dal Tribunale superiore di giustizia di Castiglia-León, avente
ad oggetto l’ultimo paragrafo dell’art. 152, comma 2, della legge processuale
civile (legge n. 1/2000, del 7 gennaio, Ley de Enjuiciamiento civil, d’ora in avanti
LEC), novellato dalla legge n. 42/2015, del 5 ottobre.
   La disposizione denunciata riguarda gli avvisi delle notificazioni giudiziali che,
ad oggi, sono effettuate in prevalenza per via telematica attraverso LexNet 2,
piattaforma dell’amministrazione giudiziaria che garantisce lo scambio sicuro ed
immediato di informazioni (atti di comunicazione, documenti e ricorsi) tra organi
giurisdizionali ed operatori giuridici.
   Ai sensi dell’art. 152, comma 2, LEC, il destinatario di un atto di
comunicazione giudiziale può fornire all’organo giudiziario i dati riguardanti un
dispositivo elettronico, un servizio di messaggeria oppure un indirizzo email,
affinché gli sia recapitato l’avviso della messa a disposizione di un atto di
comunicazione giudiziale. Il recapito scelto non vale ai fini dell’effettuazione
delle notifiche. La norma sancisce il dovere degli uffici giudiziari di inviare
l’anzidetto avviso, a prescindere della forma (telematica o cartacea) in cui sia

   1
          Il    testo      della    decisione  è     reperibile      on    line     alla    pagina
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2032. Per un primo commento
critico, v. D. GÓMEZ FERNÁNDEZ, El Tribunal Constitucional resuelve sobre la falta de
aviso     electrónico     en     Lexnet,   in Diario    La      Ley,    n.    9347,    29/01/2019,
http://diariolaley.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAB3IMQrAIAwAw
N84ayYdnOoT7ANSjRAQLVEL_r6lNx7n7EPUH7AOjFUPyeDePGjjtIE_uOzQU9w3-
YJ1kEqVUAJOOrBSyyg-yiKF1-h1TTqF_3gBEO-CbV0AAAA=WKE.
   2
      L’utilizzo di LexNet è obbligatorio dal 1º gennaio 2016. Per una presentazione delle
caratteristiche e delle garanzie di questo sistema v. il FJ 4 della decisione passata in rassegna.
   Il Tribunale costituzionale si deve ancora pronunciare, nell’ambito del ricorso di amparo, sulle
eventuali violazioni del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva causate dal cattivo
funzionamento della piattaforma.
                                                                                                 7
realizzata la notifica, ma il legislatore ha stabilito che il mancato avviso di un atto
di comunicazione giudiziale non impedisce che la notifica sia ritenuta pienamente
valida.
   Il giudice a quo riteneva che l’ultima previsione potesse violare il diritto di
difesa (art. 24, comma 1, Cost.). Nella specie, l’ufficio giudiziario non aveva
inviato alcun avviso riguardante la notifica via LexNet di una sentenza e quando il
professionista legale aveva fatto accesso alla piattaforma e scaricato la notifica
dell’atto si erano già superati i termini legali per impugnare la decisione.
   Il plenum del Tribunale costituzionale ha respinto le doglianze, basandosi, in
prima battuta, sulla diversa natura giuridica degli atti di comunicazione
processuale e dell’avviso disciplinato dall’art. 152, comma 2, LEC 3.
   L’art. 149 LEC, nell’elencare i vari atti di comunicazione giudiziale
(notificaciones, emplazamientos, citaciones, requerimientos, mandamientos e
oficios), non ha incluso gli “avvisi di messa a disposizione”. L’avviso, che difetta
della garanzia di autenticità che è propria, invece, dell’atto di comunicazione, è un
atto processuale, realizzato dall’ufficio giudizio, di carattere accessorio, che
agevola la conoscenza della avvenuta realizzazione di un atto di comunicazione,
ma che non consente l’accesso all’atto, poiché per conoscere il contenuto dell’atto
è necessario che il professionista acceda alla piattaforma telematica. L’ultimo
paragrafo dell’art. 152, comma 2, LEC, che separa gli effetti giuridici del mancato
avviso dalla validità dell’atto di comunicazione, è apparso al Tribunale
costituzionale una misura strettamente necessaria per assicurare l’efficacia del
sistema di giustizia elettronica nella sua configurazione attuale.
   Inoltre, la giurisprudenza costituzionale sul diritto a non subire indefensión
riguarda gli atti di comunicazione giudiziale e, poiché agli avvisi non lo sono, non
è applicabile al caso di specie.
   Il plenum ritiene che non sia sproporzionato né esorbitante il dovere del
professionista di controllare se vi siano notificazioni giudiziali accedendo a
LexNet, portale al quale può accedersi da differenti dispositivi elettronici,
ovunque ci si trovi, e perfino da più persone, se autorizzate.
   Infine, il Tribunale costituzionale ha escluso la violazione del legittimo
affidamento, poiché nessuna norma condiziona la produzione degli effetti propri
delle notificazioni processuali realizzate mediante LexNet (o altre piattaforme
simili) all’invio di un avviso sulla messa a disposizione dell’atto processuale.
   La sentenza reca l’opinione separata del giudice costituzionale Juan Antonio
Xiol Ríos. A suo avviso, la questione doveva essere accolta, perché la

    3
        V. in particolare i FFJJ 5-6.
8
disposizione denunciata manca di ragionevolezza ed è contraria al divieto di
arbitrio dei pubblici poteri.

                                                      Carmen Guerrero Picó

                                                                           9
STATI UNITI
   GIURISDIZIONE – MORTE DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO GIUDICANTE

         Corte suprema, sentenza Jim Yovino, Fresno Country
         Superintendent of Schools v. Aileen Rizo, No. 18-272,
         586 U.S. __ (2019), del 25 febbraio 2019, sugli effetti
         della morte di un giudice su una decisione in itinere

                                                                            06/03/2019

   Il giudice Stephen Reinhardt, della corte di appello del Ninth Circuit, era
deceduto il 29 marzo 2018. Tuttavia, la corte aveva tenuto conto del suo voto già
espresso anche in casi per le quali le sentenze erano state depositate
successivamente a quella data.
   Nel caso giunto davanti alla Corte suprema, il giudice Reinhardt era stato
indicato come l’autore di una decisione della corte, riunitasi nel collegio plenario
di dieci giudici, resa il 9 aprile 2018, undici giorni dopo la sua scomparsa.
L’inclusione del voto del giudice aveva reso la pronuncia una opinion di
maggioranza, con sei voti contro quattro, di talché avrebbe costituito un
precedente giurisprudenziale vincolante, in futuro, per il Ninth Circuit. Se il suo
voto non fosse stato contato, la sua opinion avrebbe ricevuto, invece, l’avallo di
cinque giudici su dieci.
   La opinion dichiarava di essere stata depositata il 9 aprile 2018 e recava una
nota a piè di pagina del seguente tenore: “[p]rima della sua morte, il giudice
Reinhardt aveva pienamente partecipato al caso ed aveva redatto la presente
opinion. La opinion della maggioranza e tutte quelle concorrenti erano pronte, e la
votazione era stata completata dal collegio plenario prima della sua morte”.
   La Corte suprema federale ha sottolineato 1 che la corte di appello non aveva
addotto alcuna spiegazione circa i motivi per cui aveva definito la opinion di
Reinhardt alla stregua di una opinione di maggioranza nonostante non godesse del
sostegno della maggioranza dei giudici in vita al momento della sua
pubblicazione. Ciò significava, per implicito, che, secondo la corte inferiore, i voti
ed i pareri erano stati fissati in maniera inalterabile almeno 12 giorni prima del
deposito della pronuncia e della sua diffusione al pubblico. Si trattava di una

   1
         Il   testo   della     decisione    è    reperibile   on   line   alla   pagina
https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-272_4hdj.pdf.
                                                                                     11
spiegazione incompatibile con giurisprudenza, prassi giudiziali e leggi federali
ben consolidate.
    Per quanto riguarda la prassi giudiziale, non esistono regolamenti o decisioni
del Ninth Circuit secondo cui i voti e le opinioni dei giudici debbano essere
ritenuti immutabili in un momento anteriore rispetto alla diffusione al pubblico.
Per contro, è ben noto che un giudice può cambiare avviso fino al momento stesso
in cui si pubblica una decisione.
    La giurisprudenza federale 2 riguarda la section 46 del Title 28 dello United
States Code, secondo cui solamente i giudici ancora in attività possono partecipare
alla trattazione di un caso da parte del collegio plenario di una corte di appello; la
previsione stabilisce inoltre che “[u]na maggioranza dei giudici autorizzati a
costituire una corte o un collegio della stessa […] costituirà un quorum”. Diverse
decisioni rese dalle corti di secondo grado federali stabiliscono che, nel caso in cui
uno dei membri di un collegio di tre giudici viene meno (per morte,
pensionamento o dimissioni) dopo che si sia svolta un’udienza o si sia sottoposta
il caso alla decisione, i due giudici rimanenti possono prendere una decisione se
sono d’accordo. Tuttavia, non esistono decisioni in cui un collegio di una corte di
appello abbia emesso una decisione vincolante sostenuta, al momento della
pubblicazione, da un numero di giudici inferiori rispetto al quorum di giudici in
vita in quel momento.
    La Corte suprema ha ritenuto che la corte di appello del Ninth Circuit avesse
errato nel tener conto della posizione del giudice deceduto ai fini del computo
della maggioranza. Ciò aveva di fatto permesso ad un giudice di esercitare il
potere giudiziale successivamente alla sua scomparsa, mentre “i giudici federali
sono nominati a vita, non per l’eternità”.
    La Corte suprema ha annullato la decisione impugnata ed ha rinviato il caso
alla corte del Ninth Circuit per ulteriori determinazioni alla luce della sua
pronuncia.

                                                                             Sarah Pasetto

     2
     V., a livello federale, United States v. American-Foreign S. S. Corp., 3636 U.S. 685, del
1960, e Nguyen v. United States, 539 U:S. 69, del 2003.
12
STATI UNITI
                    ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI – IMMUNITÀ

Corte suprema, sentenza Jam et al. v. International Finance Corp.,
     No. 17-1011, 586 U.S. ___ (2019), del 27 febbraio 2019,
        sull’immunità delle organizzazioni internazionali

                                                                            06/03/2019

   L’International Organizations Immunities Act, del 1945, concede alle
organizzazioni internazionali “la stessa immunità dalla responsabilità civile […]
di cui godono i governi stranieri” 1. All’epoca, tali governi godevano di immunità
pressoché assoluta, in base ai principi della cortesia internazionale. Tuttavia, nel
1952, alla luce della crescente attività commerciale intrapresa dagli Stati stranieri
e della volontà di permettere ai soggetti che vi si contrapponessero di agire in
giudizio, là dove necessario, il Dipartimento di Stato aveva adottato una lettura
più restrittiva dell’immunità, successivamente posto su base legislativa con il
Foreign Sovereign Immunities Act del 1976, secondo cui i governi stranieri
godevano della presunzione di immunità dalla responsabilità civile ad eccezione
dei ricorsi relativi ad attività commerciali che presentassero un nesso sufficiente
con gli Stati Uniti 2.
   La parte convenuta davanti alla Corte suprema, la International Finance
Corporation (di seguito, IFC), era un’organizzazione internazionale con sede a
Washington, impegnata nello sviluppo economico internazionale attraverso la
concessione di finanziamenti ad imprese private per l’esecuzione di progetti nei
paesi meno sviluppati. I destinatari dei finanziamenti erano tenuti ad osservare dei
criteri tesi ad evitare, attenuare e gestire i rischi e l’impatto ambientale e sociale, a
pena, se del caso, della revoca dei finanziamenti. Nella specie, era in questione il
rapporto tra la IFC ed una società indiana, la Coastal Gujarat Power Limited, per
la costruzione di una centrale elettrica a carbone nello stato indiano del Gujarat.
   I ricorrenti erano un gruppo di individui che vivevano vicino alla centrale
elettrica ed asserivano che l’inquinamento da essa provocato aveva contaminato
l’area circostante. In base alla relazione di revisione del progetto, essi avevano

   1
       Title 22 dello United States Code, Section 288a(b).
   2
       V. il Title 28 dello United States Code, Sections 1602 ss.
                                                                                      13
denunciato la IFC per vari illeciti, tra cui negligenza, sconfinamento e violazione
di contratto.
    La IFC aveva invocato l’immunità dalla responsabilità civile prevista
dall’International Organizations Immunity Act, argomentando che dovesse
prevalere la concezione ampia dell’immunità vigente al momento dell’emissione
dello stesso Act. Per contro, secondo i ricorrenti, alla IFC si applicava la “stessa
immunità” dalla responsabilità civile di cui godono gli stati stranieri, e dunque
l’immunità maggiormente restrittiva sancita dal Foreign Sovereign Immunities
Act.
    La Corte suprema ha accolto le ragioni dei ricorrenti. La opinion della Corte 3 è
stata redatta dal Chief Justice Roberts, al quale si sono uniti i Justices Thomas,
Ginsburg, Alito, Sotomayor, Kagan e Gorsuch. Il Justice Breyer ha depositato una
opinion dissenziente, mentre il Justice Kavanaugh non ha partecipato alla
trattazione del caso.
    La formulazione impiegata nella redazione dell’International Organizations
Immunities Act va interpretata nel senso di rendere le immunità di cui godono, da
una parte, le organizzazioni internazionali, e dall’altra, gli Stati sovrani stranieri,
equivalenti senza soluzione di continuità. A prescindere dal fine ultimo
dell’immunità conferita alle organizzazioni internazionali, l’obiettivo immediato
delle previsioni del summenzionato Act è formulato nei termini usualmente
impiegati dal legislatore (v. ad esempio il Civil Rights Act del 1866), per compiere
una tale equivalenza.
    Questa interpretazione era avallata dall’applicazione del canone interpretativo
secondo cui, là dove una norma faccia riferimento ad un argomento generale, si
considera che il riferimento vada al diritto nelle forme in cui è in vigore al
momento in cui insorge una questione sulla norma. Per contro, se la norma fa
riferimento ad un testo legislativo precisato, si ritiene che il riferimento riguardi il
testo così com’era in vigore al momento dell’emanazione della norma che opera il
rinvio, senza tener conto di eventuali modifiche successive. Si tratta di un canone
interpretativo spesso utilizzato in sede di giudizio. Nella specie, il riferimento
operato dall’International Organizations Immunities Act riguardava un corpus di
diritto in possibile evoluzione, e non una previsione legislativa specifica. La
locuzione “immunità di cui godono i governi stranieri” è un concetto con una
portata ed un contenuto che si possono determinare solo con riferimento alle
norme poste a disciplina dell’immunità degli Stati stranieri. Il fatto che, secondo
lo stesso Act, il Presidente abbia il potere di modificare le norme sull’immunità è

     3
         Il   testo   della     decisione    è    reperibile  on   line   alla    pagina
https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/17-1011_mkhn.pdf.
14
del tutto compatibile con la nozione secondo cui quelle stesse norme possono
cambiare nel tempo, alla luce degli sviluppi nel diritto sull’immunità degli Stati
stranieri.
   La Corte suprema ha riconosciuto che la concessione di una forma ristretta di
immunità potrebbe rischiare di influire negativamente sulle banche internazionali
per lo sviluppo, che utilizzano strumenti commerciali per adempiere alle proprie
missioni. Tuttavia, ha sottolineato la Corte, le preoccupazioni al riguardo sono
eccessive: l’International Organizations Immunities Act stabilisce solamente delle
regole di base. La carta costitutiva dell’organizzazione internazionale può
benissimo stabilire un diverso livello di immunità. Inoltre, non tutte le attività
delle banche per lo sviluppo sono necessariamente da definirsi commerciali;
peraltro, anche nei casi in cui siano così definibili, il Foreign Sovereign
Immunities Act prevede altre condizioni che debbono essere soddisfatte prima di
poter procedere in sede giudiziale.

                                                                    Sarah Pasetto

                                                                               15
STATI UNITI
                       PROCESSO PENALE – DIFESA LEGALE

        Corte suprema, sentenza Garza v. Idaho, No. 17-1026,
        586 U.S. __ (2019), del 27 febbraio 2019, sul contenuto
                    del diritto all’assistenza legale

                                                                             06/03/2019

   Il ricorrente di fronte alla Corte suprema, Garza, aveva sottoscritto due accordi
di patteggiamento relativi ad imputazioni mosse nei suoi confronti in base al
diritto statale. Entrambi gli accordi recavano una clausola secondo cui il
firmatario rinunciava al diritto ad agire in appello. Poco dopo aver ricevuto la
condanna, Garza aveva affermato più volte al suo difensore di voler ricorrere in
appello; questi, però, invece di presentare ricorso, lo aveva informato che l’azione
sarebbe stata “problematica” alla luce della rinuncia. Alla scadenza del periodo
utile per intentare un ricorso, Garza aveva chiesto l’annullamento della condanna
o la possibilità di agire in appello, asserendo che l’assistenza prestata
dall’avvocato difensore era stata inefficace in quanto aveva omesso di
promuovere l’appello nonostante le sue ripetute sollecitazioni. La richiesta era
stata respinta in primo ed in secondo grado, nonché dalla Corte suprema
dell’Idaho 1. In particolare, la massima corte statale aveva stabilito che Garza non
era stato in grado di dimostrare una mancanza sufficientemente grave da parte
della difesa, né il conseguente pregiudizio; la presunzione di pregiudizio
riconosciuta nella sentenza Roe v. Flores-Ortega nei casi in cui il difensore avesse
omesso di presentare il ricorso, contrariamente a quanto chiesto dal condannato,
non si applicava, infatti, nei casi in cui il condannato avesse accettato di rinunciare
al diritto di agire in appello.
   La Corte suprema ha accolto il ricorso di Garza. La opinion della Corte è stata
redatta dalla Justice Sotomayor, alla quale si sono uniti il Chief Justice Roberts ed
i Justices Ginsburg, Breyer, Kagan e Kavanaugh. Il Justice Thomas ha redatto una
opinion dissenziente, alla quale si sono uniti i Justices Gorsuch e Alito
(quest’ultimo solo relativamente alle prime due parti).
   La Corte ha confermato che la presunzione delineata nel caso Flores-Ortega si
applica a prescindere dalla rinuncia al diritto ad agire in appello.

   1
         Il   testo   della     decisione    è    reperibile    on   line   alla   pagina
https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/17-1026_2c83.pdf.
                                                                                      17
Secondo la sentenza Strickland v. Washington, resa dalla Corte suprema
federale nel 1984, un imputato che asserisca l’inefficacia dell’assistenza
presentata dal difensore deve dimostrare che quest’ultimo sia venuto meno ad un
criterio oggettivo di ragionevolezza e che tale mancanza sia stata pregiudizievole.
Si presume la sussistenza di un pregiudizio in determinati contesti in cui è
coinvolto il VI Emendamento, tra cui ad esempio la situazione in cui
l’inadempienza incostituzionale del difensore privi l’imputato della possibilità di
agire in appello che avrebbe potuto altrimenti esercitare.
    Nella specie, la Corte suprema ha ribadito che la rinuncia al diritto ad agire in
appello non costituisce un ostacolo assoluto all’impugnazione. Poiché l’accordo di
patteggiamento è, essenzialmente, un contratto, esso non può impedire che
vengano presentati ricorsi esorbitanti dalla sua portata, sia ad esempio perché il
linguaggio utilizzato non è ostativo di qualunque tipo di ricorso, sia perché alcuni
diritti sono irrinunciabili. Del resto, la richiesta di agire in appello è di natura
essenzialmente burocratica, che non impone particolari oneri per l’avvocato
difensore.
    La mancata richiesta di appello, nonostante le ripetute richieste di Garza,
costituiva, dunque, un’inadempienza. Alla luce della possibilità che un imputato
sollevi un ricorso in base a motivi che esorbitano dalla portata della rinuncia, la
semplice deposizione di una richiesta di appello non costituisce, necessariamente,
una violazione dell’accordo di patteggiamento. La decisione di appello, in ogni
caso, è esclusivamente dell’imputato.
    Poiché, nella fattispecie, non vi era alcun dubbio circa la volontà di Garza di
rivolgersi in appello, la Corte ha sottolineato che una applicazione diretta del
disposto della pronuncia Flores-Ortega era sufficiente per risolvere il caso. In
quella sentenza, si era ritenuto che la presunzione della sussistenza di un
pregiudizio si applicasse nei casi in cui si fosse negata, all’accusato, una difesa
legale in un momento “critico”; a maggior ragione, dunque, si può presumere la
sussistenza del pregiudizio nei casi in cui la mancanza del difensore causi
l’impossibilità dell’appello. Garza conservava il diritto di appello almeno riguardo
ad alcune questioni; pertanto, aveva diritto all’appello, che gli era stato negato a
causa dell’inadempienza del difensore.

                                                                      Sarah Pasetto

18
STATI UNITI
                         PENA DI MORTE – INCAPACITÀ MENTALE

       Corte suprema, sentenza Madison v. Alabama, No. 17-7505,
          586 U.S. __ (2019), del 27 febbraio 2019, su capacità
                        mentale e pena di morte

                                                                                06/03/2019

   Nella sentenza Ford v. Wainwright, la Corte suprema aveva stabilito che il
divieto di irrogare pene crudeli ed inusuali impediva che venisse effettuata
l’esecuzione di un detenuto che avesse “perso la salute mentale” dopo la
condanna; in Panetti v. Quarterman, aveva precisato che non si poteva
comminare la pena capitale nei confronti di un individuo il cui “stato mentale
fosse talmente distorto a causa di una malattia mentale” che non possiede alcuna
“comprensione razionale” del motivo per cui lo Stato lo condannava a morte 1.
   Nella specie, il ricorrente davanti alla Corte suprema, Madison, era stato
condannato a morte per omicidio. In attesa dell’esecuzione, aveva avuto diversi
ictus che lo avevano reso malato di demenza vascolare. Nel 2016, aveva chiesto la
sospensione dell’esecuzione della pena adducendo la sua incapacità mentale,
poiché non era in grado di ricordarsi di aver commesso il reato per cui era stato
condannato; la sospensione era stata negata perché Madison comprendeva
razionalmente di aver commesso il reato, pur non avendone alcun ricordo. Inoltre,
le sentenze di cui sopra non si applicavano, nella specie, poiché riguardavano il
disturbo derivante da deliri, assente nel caso di specie. Il caso è giunto davanti alla
Corte suprema, che ha rovesciato l’accoglimento, ad opera della corte di appello
dell’Eleventh Circuit, dell’appello di Madison. In quel caso, la Corte suprema ha
stabilito che, secondo il criterio “esigente” e “deferenziale” imposto
dall’Antiterrorism and Effective Death Penalty Act del 1996, nessuna delle due
sentenze citate sopra “stabilivano chiaramente” che un detenuto non potesse
essere giustiziato perché non si ricordava di aver commesso il reato (sentenza
Dunn v. Madison 2). Tuttavia, Dunn v. Madison non recava alcun giudizio sulla
questione dell’idoneità all’esecuzione secondo criteri diversi da quello stabilito
dall’Antiterrorism and Effective Death Penalty Act.

   1
       Ford v. Wainwright, 477 U.S. 399; Panetti v. Quarterman, 551 U.S. 930.
   2
       Dunn v. Madison, 583 U.S. __, del 2017.
                                                                                        19
Lo stato dell’Alabama aveva individuato una data nel 2018 per l’esecuzione di
Madison. Su ricorso, una corte statale aveva stabilito che fosse mentalmente
competente.
   La Corte suprema ha accolto il ricorso di Madison. La opinion della Corte 3 è
stata redatta dalla Justice Kagan, alla quale si sono uniti il Chief Justice Roberts
ed i Justices Ginsburg, Breyer e Sotomayor. Il Justice Alito ha depositato una
opinion dissenziente, alla quale si sono uniti i Justices Thomas e Gorsuch. Il
Justice Kavanaugh non ha partecipato alla trattazione del caso.
   La Corte suprema ha stabilito che, ai sensi delle sentenze Ford e Panetti, l’VIII
Emendamento della Costituzione permette l’esecuzione anche se il detenuto non
ricorda il crimine che ha commesso. In particolare, secondo il disposto nella
sentenza Panetti, si considera solamente la capacità dell’individuo di comprendere
i motivi per cui lo Stato impone la pena. Tuttavia, la perdita di memoria può
comunque rilevare ai fini dell’analisi richiesta dalla sentenza: se, ad esempio, la
perdita di memoria si intreccia ed incide su altre incapacità mentali, al punto da
privare l’individuo della capacità di capire perché lo Stato impone la pena
capitale, ciò è sufficiente per soddisfare il criterio Panetti.
   Secondo le sentenze Ford e Panetti, l’VIII Emendamento può vietare
l’esecuzione di un detenuto anche se soffre di demenza od altro disturbo mentale,
non solamente di deliri. Il criterio stabilito da Panetti impone di esaminare gli
eventuali effetti di una turba psichica, ma non di accertarne le cause. Ai sensi
delle due sentenze, il detenuto deve non essere in grado di capire perché è stato
“scelto” per la morte; la tutela da esse approntata si applica a prescindere dalla
condizione che causa l’incomprensione.
   La Corte suprema ha rinviato il caso alla corte statale per una nuova
valutazione della competenza mentale di Madison, anche alla luce della brevità
della pronuncia della stessa in cui si confermava la sua idoneità, di talché la Corte
suprema non è stata in grado di accertarne le motivazioni. La sola questione che la
corte statale deve considerare, ha sottolineato la Corte suprema, è se Madison sia
in grado di capire razionalmente perché lo Stato lo vuole mettere a morte.

                                                                           Sarah Pasetto

     3
         Il   testo   della     decisione    è    reperibile  on    line    alla   pagina
https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/17-7505_new_6kg7.pdf.
20
REGNO UNITO
                    RICHIEDENTE ASILO – TORTURE SUBITE

 Corte suprema, sentenza KV (Sri Lanka) (Appellant) v Secretary
 of State for the Home Department (Respondent) [2019] UKSC 10,
         del 6 marzo 2019, sulla prova delle torture subite
                      da un richiedente asilo

                                                                          07/03/2019

    Il ricorrente davanti alla Corte suprema, noto con le iniziali KV, era un
cittadino dello Sri Lanka di etnia Tamil. Giunto nel Regno Unito nel febbraio
2011, aveva richiesto l’asilo. L’uomo presentava cicatrici sul braccio e sulla
schiena che sosteneva fossero dovute alle torture subite ad opera del governo
cingalese per il suo coinvolgimento con le Tigri Tamil, mentre il Ministro degli
affari interni britannico riteneva che fossero state inflitte da una terza persona su
richiesta di KV.
    Il Ministero degli interni aveva pertanto respinto la sua richiesta di asilo, così
come il First-tier Tribunal e l’Upper Tribunal. In particolare, l’Upper Tribunal
aveva riscontrato diverse incongruenze nel racconto di KV. Tuttavia, aveva
riconosciuto che, qualora le ferite fossero state effettivamente provocate dalla
tortura, allora vi sarebbe stata una reale possibilità che il suo racconto fosse
veritiero. Il perito medico incaricato dal Tribunal aveva ritenuto che le cicatrici
fossero compatibili con la versione dei fatti fornita da KV, ovvero che fossero
state causate da spranghe di ferro roventi prima applicategli sulle braccia e poi,
quando il dolore lo aveva privato dei sensi, sulla schiena. Il medico aveva
concluso che i suoi riscontri clinici erano “altamente compatibili” con il resoconto
della tortura fornito da KV e che era improbabile che le ferite fossero state inflitte
su richiesta. L’Upper Tribunal aveva comunque rigettato la richiesta di KV,
asserendo che “era clinicamente improbabile, dati i loro contorni netti, che le sue
cicatrici potessero essere state inflitte se [KV] non fosse stato privo di sensi; e
[…] che era clinicamente improbabile che una persona potesse rimanere priva di
sensi durante molteplici contatti con ferri roventi alle braccia ed alla schiena, a
meno che non fosse stato anestetizzato”.
    In appello, una maggioranza della Court of Appeal aveva stabilito che la
valutazione compiuta dall’Upper Tribunal rientrasse nelle sue facoltà e che non
potesse essere ritenuta “perversa” o “irrazionale”. Inoltre, esorbitava dall’incarico

                                                                                   21
del perito medico dichiarare la propria opinione secondo cui le ferite erano
“altamente compatibili” con il resoconto della tortura fornito da KV.
   La Corte suprema ha accolto il ricorso di KV ed ha rinviato il caso all’Upper
Tribunal per una nuova valutazione. Il judgment è stato redatto da Lord Wilson 1.
   La Corte suprema ha ricordato che il Manuale per un’efficace indagine e
documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o
degradante del 1999, noto anche come il Protocollo di Istanbul, suggerisce, ai
periti medici, di indicare, per ciascuna ferita, il grado di compatibilità tra la
lesione osservata e la forma di tortura denunciata dal paziente. Il Protocollo
ricorda che, “[f]ondamentalmente, è la valutazione globale di tutte le lesioni che è
importante nella valutazione della storia di tortura, e non la compatibilità di ogni
lesione con una particolare forma di tortura”. Pertanto, il consulente medico aveva
agito in maniera conforme al Protocollo di Istanbul nel formulare le sue
conclusioni.
   Del resto – ha ricordato la Corte suprema – lo stesso Ministro degli interni
aveva ritenuto di non essere in grado di sostenere la conclusione, della Court of
Appeal, che il perito avrebbe ecceduto i termini del suo incarico. Il massimo
giudice del Regno Unito ha sottolineato che, nel corso del difficile compito di
valutare se le lesioni fossero state provocate dalla tortura, i decisori potevano
legittimamente avvalersi dell’assistenza di periti medici che ritenessero di essere
in grado di dare un parere circa la compatibilità tra i loro riscontri e la versione dei
fatti del richiedente asilo circa il modo in cui le lesioni fossero state prodotte,
parere che non doveva essere limitato al modo in cui fossero state provocate.
   D’altra parte, a meno che il perito non riscontri che il danno subito sia “non
compatibile con” o sia “specifico de” l’asserita tortura, si esorbiterebbe
dall’incarico se il perito dichiarasse di “credere” alla versione del richiedente. La
conclusione circa l’affidabilità del richiedente è sempre di competenza del
decisore, a seguito di un esame del materiale probatorio complessivo. Un tale
approccio è coerente rispetto a quello adottato dalla stessa Court of Appeal in casi
precedenti, nonché dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
   Nella specie, la Corte suprema ha stabilito che, alla luce delle gravi lacune nel
racconto di KV, l’Upper Tribunal aveva agito correttamente nel valutare la
possibilità che le lesioni fossero state inflitte su richiesta. Tuttavia, nel respingere
del tutto l’ipotesi della tortura, il Tribunal aveva omesso di tener conto del fatto
che l’autolesionismo con l’aiuto di un terzo fosse di per sé improbabile. Per un
verso, il fatto che, all’epoca dei fatti, le autorità governative dello Sri Lanka

     1
         Il   testo   della     decisione    è    reperibile   on     line   alla   pagina
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2017-0124-judgment.pdf.
22
impiegavano metodi di tortura era ampiamente comprovato; per l’altro, le prove
dell’autolesionismo con l’aiuto di un terzo erano praticamente inesistente. Ad
avviso della Corte suprema, si sarebbe trattato infatti di una misura “estrema”;
peraltro, con riferimento al caso di specie, se KV avesse realmente subito le ferite
sulla schiena sotto anestesia, egli avrebbe dovuto far ricorso ad un individuo
dotato di conoscenze ed apparecchiature mediche.

                                                                     Sarah Pasetto

                                                                                 23
SPAGNA
                   PRESIDENTE DELLA CATALOGNA – INVESTITURA

    Il Tribunale costituzionale dichiara illegittime le investiture
   in absentia dei candidati alla presidenza del Governo catalano

                                                                                    11/03/2019

   Il Tribunale costituzionale ha anticipato nella sua pagina web 1 il testo della
sentenza del 12 febbraio 2019, che ha accolto il ricorso presentato ex art. 161,
comma 2, Cost. dal Governo nei confronti delle risoluzioni del Presidente del
Parlamento della Catalogna del 22 e del 25 gennaio 2018. Le anzidette risoluzioni
proponevano Carles Puigdemont i Casamajó come candidato alla Presidenza del
Governo catalano e convocavano per il 30 gennaio 2018 il Parlamento catalano in
seduta plenaria per il dibattito e la votazione di investitura del candidato.
   La decisione di accoglimento è stata adottata all’unanimità.
   Com’è noto, il deputato Puigdemont era fuggito all’estero per evitare le
eventuali conseguenze penali dell’indizione di un referendum indipendentista
vietato dal Tribunale costituzionale, e su di lui gravava un mandato di arresto. In
queste condizioni, l’investitura avrebbe potuto realizzarsi solo per interposta
persona o attraverso mezzi telematici, opzioni che – ad avviso del Governo –
sarebbero state in contradizione con i dettami della Costituzione.
   Per contro, i rappresentanti del Parlamento catalano ritenevano che il ricorso
del Governo fosse di natura preventiva, poiché basato su situazioni ipotetiche,
cioè sul rischio che le risoluzioni parlamentari potessero essere applicate in
violazione della Costituzione o dello Statuto di autonomia catalano.
   Il Tribunale costituzionale aveva già respinto quest’ultima prospettazione con
gli AATC 9/2018, del 29 aprile, e 60/2018, del 5 giugno, e lo stesso Presidente del
Parlamento catalano aveva deciso di rinviare la seduta di investitura, perché
avrebbe potuto risultare in contraddizione con l’ATC 5/2018 2, del 27 gennaio,
che, nell’adottare le misure cautelari riguardanti questo processo, aveva stabilito

   1
         Il    testo   della     decisione    è    reperibile  on   line   alla            pagina
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_014/2018-
492STC.pdf.
   2
     V. la precedente segnalazione Il Tribunale costituzionale adotta misure cautelari relative ad
un eventuale insediamento del candidato Puigdemont come Presidente della Catalogna, del
29/01/2018, https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_201801.pdf,
p. 67.
                                                                                               25
che non avrebbero potuto celebrarsi un dibattito ed una votazione di investitura
del candidato Puigdemont attraverso strumenti telematici né mediante la
designazione di un suo rappresentante fino ad una sua decisione sul merito.
   La successiva investitura del candidato Joaquim Torra i Pla, attuale Presidente
della Generalitat, non ha comportato l’estinzione del processo perché le questioni
di interesse generale che ha suscitato il ricorso hanno comunque giustificato una
decisione del massimo interprete costituzionale 3.
   Il plenum, che ha escluso dal giudizio sulla legittimità le presunte intenzioni
politiche del Presidente dell’Assemblea autonomica, perché irrilevanti 4, ha
dichiarato quanto segue.

    i) Il candidato alla Presidenza della Generalitat ha il dovere di comparire
personalmente davanti alla Camera autonomica 5
    Nonostante la Costituzione e lo Statuto di autonomia catalano non sanciscano il
dovere del candidato di presenziare alla seduta di investitura, il Tribunale
costituzionale ha ritenuto che questa esigenza sia implicita. Lo impone la natura
parlamentare del procedimento di investitura (a) e la stessa configurazione del
procedimento (b).
    a) Di norma, l’esercizio delle funzioni di rappresentanza deve svolgersi in
forma personale ed in presenza; la delega a terzi rompe il legame tra
rappresentanti e rappresentati, interessando il diritto di cui all’art. 23, comma 1,
Cost. Del pari, la presenza dei rappresentanti è un requisito necessario affinché si
formi adeguatamente la volontà dell’assemblea. I regolamenti parlamentari
possono ammettere deroghe riguardanti il voto degli assenti, qualora vi siano
circostanze eccezionali o di forza maggiore, garantendo comunque che il voto
emesso esprima la volontà del parlamentare assente e non quella del terzo che
possa agire in suo nome.
    b) La natura dell’atto di investitura esige che questo procedimento non possa
celebrarsi se il candidato è assente. L’art. 67 dello Statuto di autonomia catalano
non prevede esplicitamente che il candidato presenti il suo programma e chieda la
fiducia all’assemblea, come invece fa l’art. 99, comma 2, Cost. quando disciplina
l’investitura del Presidente del Governo. Tuttavia, da questo silenzio non si può
dedurre che l’investitura del Presidente catalano non debba essere un’investitura
programmatica.

     3
         V. il FJ 2.
     4
         V. il FJ 3.
     5
         V. il FJ 4.
26
L’art. 152, comma 1, Cost., che definisce i tratti distintivi del sistema
istituzionale delle Comunità autonome, ha istituito un sistema di governo
parlamentare che si basa su un rapporto fiduciario tra l’Esecutivo ed il
Parlamento. Ciò significa che l’elezione del Presidente della Generalitat deve
avvenire mediante un’investitura analoga a quella che la Costituzione prevede per
la Presidenza del Governo della nazione. È, pertanto, un requisito costituzionale
che il candidato alla presidenza della Generalitat compaia davanti alla Camera
autonomica per esporre il suo programma di governo e chiedere la fiducia, nonché
per intervenire nel successivo dibattito; si tratta di un obbligo di natura
personalissima.
    La presenza del candidato è un elemento essenziale affinché la Camera possa
formare correttamente la sua volontà. Pertanto, non è possibile che un altro
deputato lo sostituisca o agisca per suo conto in questo procedimento. L’art. 67,
comma 8, dello Statuto di autonomia catalano esprime questo principio quando
stabilisce che la mozione di fiducia non può essere presentata dalla persona che
sostituisce il Presidente della Generalitat.
    D’altra parte, i mezzi telematici che possono utilizzarsi per effettuare
un’investitura non in presenza potrebbero non riprodurre fedelmente quanto
accade nei due luoghi in cui questa si svolge, così come una riproduzione
integrale non garantisce che la seduta parlamentare si svolga come si sarebbe
svolta qualora il candidato fosse stato presente. Una comparizione in via
telematica non equivale ad una comparizione effettiva. Il procedimento
parlamentare, espressione della democrazia, richiede l’interazione tra i presenti.
Gli atteggiamenti o le reazioni del candidato nell’esposizione del programma di
investitura potrebbero non essere le stesse che avrebbe avuto se lo avesse esposto
personalmente davanti all’assemblea e, inoltre, l’assenza del candidato può
comportare che il dibattito per l’investitura non si svolga con la fluidità e la
spontaneità di un dibattito in presenza. Tutte queste sono circostanze che possono
influenzare lo svolgimento della seduta parlamentare e, in ultima analisi, la
formazione della volontà dell’assemblea.

   ii) L’esercizio della funzione parlamentare in un determinato spazio fisico ha
anche una funzione simbolica 6
   Il requisito che la funzione parlamentare sia esercitata nella sede del
Parlamento non è unicamente volto a garantire che i parlamentari possano
esercitare la loro funzione di rappresentanza in un luogo in cui non possano essere
disturbati, ma riveste anche una funzione simbolica, poiché è l’unico luogo in cui

  6
      V. il FJ 5.
                                                                                27
il soggetto immateriale che è il popolo si fa presente dinanzi alla cittadinanza
come unità di imputazione e si evidenzia la centralità di questa istituzione.
   Come sancito dall’art. 55 dello Statuto di autonomia catalano, il Parlamento
catalano rappresenta il popolo della Catalogna, esercita il potere legislativo,
approva il bilancio della Generalitat, controlla l’azione politica e governativa ed è
“il luogo in cui si esprime in via principale il pluralismo politico e si rende
pubblico il dibattito politico”. Da questo punto di vista, non è irrilevante che il
candidato alla Presidenza della Generalitat si rechi di persona alla sede del
Parlamento per chiedere la fiducia. Tale requisito svolge la rilevante funzione di
rendere visibile la differente posizione istituzionale in cui il candidato si trova in
relazione al Parlamento, evidenziando la sua sottomissione alla volontà del popolo
della Catalogna. Di conseguenza, un’investitura non in presenza del candidato
sarebbe contraria al blocco di costituzionalità, perché violerebbe i principi che
derivano dall’art. 99, comma 2, Cost., nonché dall’art. 67 dello Statuto di
autonomia catalano e dall’art. 149 del regolamento 7 del Parlamento catalano, in
quanto, nonostante tali disposizioni non abbiano esplicitamente previsto il
carattere presenziale dell’investitura, si tratta di un requisito inerente alla natura
del procedimento che disciplinano.

    iii) Una investitura non in presenza comporta, inoltre, una violazione dei diritti
di cui all’art. 23 Cost. 8
    Il diritto dei parlamentari all’esercizio della carica (art. 23, comma 2, Cost.) ed
il correlativo diritto dei cittadini di partecipare alle funzioni pubbliche attraverso i
loro rappresentanti (art. 23, comma 1, Cost.) possono risultare vulnerati quando
non si rispettano le norme che disciplinano i procedimenti parlamentari e tali
norme riguardino aspetti che formino parte del nucleo della funzione di
rappresentanza.
    L’inosservanza della procedura parlamentare può determinare l’illegittimità
dell’atto parlamentare se la formalità da cui si prescinde risulti essere un elemento
necessario per la formazione della volontà dell’assemblea. Questa dottrina, che è

     7
      I regolamenti delle assemblee legislative sono parametro di legittimità nei casi in cui possano
essere ritenuti norme interposte tra la Costituzione e le leggi, ad esempio quando il loro rispetto sia
condizione della legittimità di queste ultime. Lo sono anche quando le norme del regolamento si
ritengono l’attuazione diretta di una norma costituzionale o dello Statuto di autonomia che
disciplina un procedimento parlamentare (legislativo o meno). Gli artt. 149 e 150 del regolamento
del Parlamento catalano, poiché disciplinano la procedura di elezione del Presidente della
Generalitat prevista dall’art. 67, comma 2, dello Statuto di autonomia, costituiscono un parametro
di legittimità di questo procedimento parlamentare.
     8
         V. il FJ 6.
28
stata stabilita dal Tribunale costituzionale in relazione ai vizi del procedimento
legislativo, è applicabile a qualsiasi procedimento parlamentare mediante il quale
l’assemblea eserciti le funzioni che le spettano come organo costituzionale o
statutario.
   Inoltre, il nucleo della funzione di rappresentanza è costituito da quelle facoltà
che possono essere esercitate solo dai titolari di cariche pubbliche, in quanto
espressione del carattere rappresentativo dell’istituzione, e tra queste figura la
partecipazione al procedimento di investitura.

   Le risoluzioni del 22 e del 25 gennaio 2018 non contenevano alcun riferimento
allo svolgimento di una seduta di investitura non in presenza del candidato
Puigdemont ma, per le circostanze del caso, l’investitura non poteva che avere
luogo con un candidato assente. Di conseguenza, gli atti impugnati non
rispettavano le formalità necessarie per garantire il corretto svolgimento di questo
procedimento 9, in concreto la comparizione personale del candidato Puigdemont
dinanzi al Parlamento catalano, e per questo motivo hanno violano l’art. 23 Cost.,
l’art. 67 dello Statuto di autonomia catalano e l’art. 149 del regolamento del
Parlamento catalano, donde la loro illegittimità.

                                                            Carmen Guerrero Picó

   9
       V. il FJ 7.
                                                                                  29
FRANCIA
                  CONSEIL CONSTITUTIONNEL – COMPOSIZIONE

       La nomina di tre nuovi membri del Conseil constitutionnel

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   Nell’ambito della procedura di rinnovo di un terzo dei membri del Conseil
constitutionnel che avviene ogni tre anni, ed in applicazione dell’art. 3
dell’ordonnance n. 58-1067 del 7 novembre 1958 sulla legge organica del Conseil
constitutionnel, in data 11 marzo 2019 tre nuovi giudici, Jacques Mézard,
François Pillet e Alain Juppé, hanno prestato giuramento davanti al Presidente
della Repubblica. Sostituiscono Michel Charasse (nominato nel 2010 dall’allora
Presidente della Repubblica Nicolas Sarkozy), Lionel Jospin e Jean-Jacques
Hyest, entrambi nominati nel 2015 in sostituzione dei defunti Jacques Barrot e
Hubert Haenel.
   François Pillet, avvocato e parlamentare 1, e Alain Juppé, sindaco di Bordeaux
ed ex Primo ministro 2, sono stati nominati, il 21 febbraio 2019, rispettivamente
dal Presidente del Senato, Gérard Larcher, e dal Presidente dell’Assemblée
nationale, Richard Ferrand. In data 22 febbraio 2019, il Presidente della
Repubblica ha invece nominato Jacques Mézard. Avvocato di formazione, è stato
parlamentare dal 2008 al 2017 e, successivamente, Ministro dell’agricoltura e
dell’alimentazione e Ministro della coesione dei territori fino al 2018 3.
   La nomina di Alain Juppé come giudice costituzionale ha sollevato alcune
critiche in ragione della sua condanna, nel 2004, a quattordici mesi di carcere con
pena sospesa e ad un anno di ineleggibilità per prise illégale d’intérêt (ex art. 432-
12 del Codice penale) nell’ambito della c.d. affaire des emplois fictifs de la mairie
de Paris. Tuttavia, a stretto diritto, nulla impediva la nomina dell’ex Primo
ministro – che ha invocato il diritto all’oblio durante la sua audizione
parlamentare – alla sua carica di giudice costituzionale. In effetti, avendo scontato
la sua pena più di cinque anni fa, questa non figura più sulla sua fedina penale. In

   1
       La biografia completa è reperibile     on   line   alla   pagina   https://www.conseil-
constitutionnel.fr/membres/francois-pillet.
   2
       La biografia completa è reperibile     on   line   alla   pagina   https://www.conseil-
constitutionnel.fr/membres/alain-juppe.
   3
       La biografia completa è reperibile     on   line   alla   pagina   https://www.conseil-
constitutionnel.fr/membres/jacques-mezard.
                                                                                           31
ogni caso, per i membri del Conseil constitutionnel, una condanna
all’ineleggibilità non impedisce la nomina, giacché essi non sono tecnicamente,
degli “eletti”.

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REGNO UNITO
                              UNIONE EUROPEA – RECESSO

       Brexit – Il Governo May sconfitto in Parlamento in merito
              alle concessioni ottenute dall’Unione europea

                                                                                     13/03/2019

   Il 12 marzo 2019, il Parlamento britannico ha votato contro il nuovo piano
proposto dalla premier Theresa May circa il recesso dall’Unione europea (UE)
con una maggioranza di 391 voti contrari e 242 favorevoli. La votazione sulla
proposta, che consisteva essenzialmente in una serie di nuove garanzie ottenute
dall’Unione europea, era necessaria a seguito della storica sconfitta subita dalla
May lo scorso gennaio 1. Di conseguenza, oggi, 13 marzo 2019, il Parlamento
voterà sull’opportunità del recesso dall’Unione senza alcun accordo (la c.d. no-
deal Brexit). In caso di voto con esito positivo, il Regno Unito uscirà dall’UE
senza alcun accordo il 29 marzo 2019, data originariamente prevista per la Brexit,
in base alla notifica della volontà di recedere ex art. 50 del Trattato sull’Unione
europea (TUE). Se, invece, la votazione respingerà questa possibilità, si avrà una
terza votazione, il 14 marzo 2019, sull’opportunità di chiedere un’estensione del
periodo di due anni previsto dall’art. 50 TUE per il recesso. Tale estensione dovrà
però essere approvata dagli altri Stati Membri dell’UE 2 e potrebbe comportare la
partecipazione del Regno Unito alle elezioni per il Parlamento europeo nonostante
il recesso (teoricamente) imminente.
    La May aveva ottenuto, essenzialmente, delle rassicurazioni dalle autorità
europee tese a rendere l’accordo per il recesso dall’UE più accettabile soprattutto
per i parlamentari a favore di una c.d. hard Brexit 3, i quali chiedevano un limite

   1
     V. la segnalazione dal titolo “Brexit – La House of Commons vota contro l’accordo per il
recesso dall’Unione europea”, a cura dell’Area di diritto comparato (16 gennaio 2019).
   2
     Assenso che non deve considerarsi automatico: Donald Tusk, Presidente del Consiglio
europeo, avrebbe già ribadito la necessità per il Regno Unito di mostrare una richiesta motivata
che dovrà includere giustificazioni credibili per l’estensione.
   3
     Ovvero una Brexit improntata ad evitare le regole e tariffe UE per poter formulare le proprie;
ciò avrebbe la conseguenza di uscire dall’unione doganale e dal mercato unico; alcuni esponenti
della c.d. ERG accetterebbero anche l’uscita senza accordo. La soft Brexit conserverebbe qualche
elemento di “allineamento” con l’UE, ad esempio la permanenza nel mercato unico e/o l’unione
doganale
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