CORTE COSTITUZIONALE SEGNALAZIONI SULL'ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA - SERVIZIO STUDI - maggio 2018
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
CORTE COSTITUZIONALE SERVIZIO STUDI Area di diritto comparato SEGNALAZIONI SULL’ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA a cura di Carmen Guerrero Picó Sarah Pasetto Maria Theresia Rörig Céline Torrisi con il coordinamento di Paolo Passaglia n. 14 (maggio 2018)
Avvertenza La Corte costituzionale ha la titolarità, in via esclusiva, dei contenuti del presente documento. La Corte costituzionale fa divieto, in assenza di espressa autorizzazione, di riprodurre, estrarre copia ovvero distribuire il documento o parti di esso per finalità commerciali. Il riutilizzo per finalità diverse è soggetto alle condizioni ed alle restrizioni previste nel contratto di licenza Creative Commons (CC by SA 3.0). Per informazioni e richieste, si invita a contattare il Servizio Studi, scrivendo al seguente indirizzo email: servstudi@cortecostituzionale.it.
SOMMARIO Germania ORDINE PUBBLICO – DIVIETO DI ACCESSO AGLI STADI Tribunale costituzionale federale, ordinanza dell’11 aprile 2018 (1 BvR 3080/09), sul divieto di accesso agli stadi di calcio in Germania ........ 7 Francia DIRITTO DI DIFESA – DIFESA D’UFFICIO Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-704 QPC del 4 maggio 2018, M. Franck B. et autre, sull’obbligo per gli avvocati nominati d’ufficio di sottoporre i motivi ostativi allo svolgimento dell’incarico al presidente della corte di assise .......................................................................................... 11 Germania ALIMENTAZIONE – INFORMAZIONE AL PUBBLICO Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 21 marzo 2018 (1 BvF 1/13), sulla comunicazione ufficiale e pubblica di contravvenzioni alle disposizioni in materia di prodotti alimentari e di foraggio ................................................ 13 Germania GIUDICI COSTITUZIONALI – RICUSAZIONE Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 24 aprile 2018 (1 BvR 745/17, 1 BvR 981/17), sull’istanza di ricusazione contro il vicepresidente Kirchhof nell’ambito del giudizio pendente sulla costituzionalità del canone per il servizio radio-televisivo (Rundfunkbeitrag) ................................................... 15 Spagna ISTRUZIONE – CLASSI SEPARATE PER SESSO Il Tribunale costituzionale si pronuncia a favore dell’istruzione separata per sesso .......................................................................................................... 17
Spagna CATALOGNA – PRESIDENZA Il Tribunale costituzionale ammette il ricorso del Governo contro l’investitura telematica dei candidati alla presidenza della Generalitat .......... 21 Spagna CATALOGNA – SECESSIONE Il Tribunale costituzionale accoglie il ricorso di amparo del gruppo socialista contro gli atti dell’Ufficio di presidenza del Parlamento catalano del 4 ottobre 2017 ............................................................................................ 23 Germania RELIGIONE – SIMBOLI RELIGIOSI Tribunale del lavoro di Berlino, sentenza del 9 maggio 2018 (60 Ca 8090/17), in merito al principio di neutralità ed al velo islamico .................................... 27 Stati Uniti RAPPORTI FEDERAZIONE/STATI – SCOMMESSE SPORTIVE Corte suprema federale, Murphy, Governor of New Jersey, et al. v. National Collegiate Athletic Association et al., No. 16-476, 584 U.S. __ (2018), del 14 maggio 2018, sul riparto di competenze tra federazione e stati relativamente alla disciplina delle scommesse sportive .................................. 29 Stati Uniti PERQUISIZIONI – PRIVACY Corte suprema federale, Byrd v. United States, No. 16-1371, 584 U.S. __ (2018), del 14 maggio 2018, in materia di perquisizioni e di ragionevole aspettativa relativa alla tutela della privacy .......................... 31 Stati Uniti DIRITTO DI DIFESA – POTERI DEL DIFENSORE Corte suprema federale, sentenza McCoy v. Louisiana, No. 16-8255, 584 U.S. __ (2018), del 14 maggio 2018, sul contenuto del diritto ad un difensore ................................................................................................ 33 Regno Unito EDILIZIA POPOLARE – VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA Approvato il Secure Tenancies (Victims of Domestic Abuse) Act 2018 ........... 35
Spagna CATALOGNA – PRESIDENZA Torra nuovo Presidente della Generalitat catalana ......................................... 37 Francia TERRORISMO – APOLOGIA Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-706 QPC del 18 maggio 2018, M. Jean-Marc R., sul reato di apologia del terrorismo ................................... 41 Stati Uniti LAVORO (RAPPORTO DI) – CONTROVERSIE Corte suprema: Epic Systems Corp. v. Lewis, No. 16-285, 584 U.S. __ (2018), del 21 maggio 2018, in tema di arbitrato individuale nelle controversie di lavoro ............................................................................. 45 Stati Uniti ECONOMIA E FINANZA – ISTITUTI DI CREDITO Il Congresso approva l’abrogazione parziale del c.d. Dodd-Franks Act del 2010, in tema di diritto bancario ............................................................... 49 Germania ESTRADIZIONE – PENA DI MORTE Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 4 maggio 2018 (2 BvR 632/18), in tema di estradizione verso un paese in cui le esecuzioni capitali sono sospese ................................................................. 51 Germania GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA – GIUDICI A TEMPO DETERMINATO Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 22 marzo 2018 (2 BvR 780/16), in merito alla nomina di funzionari a tempo indeterminato come giudici amministrativi a tempo determinato .......................................... 53 Francia PROFESSIONI – NOTAIO Conseil d’État, decisioni 18 maggio 2018, nn. 400675, 400698, 400858, 401795 e 401810, M. K. et autres, sul limite di età per l’esercizio delle professioni di notaio e di ufficiale giudiziario ................................................ 55
Francia ENERGIA – CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE Conseil d’État, decisioni 18 maggio 2018, nn. 413688 e 414656, Société Engie et Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (Anode), sulla regolamentazione delle tariffe di somministrazione dell’elettricità ................................................................. 57 Francia REGOLAMENTI – IMPUGNAZIONE Conseil d’État, decisione 18 maggio 2018, n. 414583, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT, sulle modalità di impugnazione degli atti regolamentari ................................ 59 Irlanda ABORTO – LEGALIZZAZIONE La legalizzazione per via referendaria dell’aborto .......................................... 61
GERMANIA ORDINE PUBBLICO – DIVIETO DI ACCESSO AGLI STADI Tribunale costituzionale federale, ordinanza dell’11 aprile 2018 (1 BvR 3080/09), sul divieto di accesso agli stadi di calcio in Germania 04/05/2018 Il Tribunale costituzionale federale ha respinto un ricorso diretto di un tifoso del FC Bayern Monaco nei cui confronti era stato imposto un divieto di accesso a tutti gli stadi di calcio in Germania da parte delle associazioni calcistiche a livello federale, quale il Deutschen Fußballbund e. V., il Ligaverband e tutte le associazioni della Bundesliga 1. Nel 2006, il ricorrente faceva parte di un gruppo di tifosi della FC Bayern Monaco coinvolti in scontri violenti con i tifosi della MSV Duisburg nello stadio di Duisburg. A seguito di questi scontri, che avevano causato danni a persone e cose, il ricorrente era stato arrestato assieme ad altre cinquanta persone a fini identificativi ed indagini preliminari e procedimenti istruttori erano stati intrapresi nei suoi confronti. Alla luce di tale istruttoria, un divieto di accesso a tutti gli stadi tedeschi – basato sulla inviolabilità del domicilio e sulla direttiva sui divieti di accesso agli stadi del Deutschen Fußball-Bundes – era stato disposto nei confronti del ricorrente con una durata fino al giugno 2008. Nel prosieguo del procedimento istruttorio, si era infine giunti ad una archiviazione per tenuità dei fatti, ai sensi dell’art. 153, comma 1, del Codice di procedura penale. Tuttavia, l’associazione sportiva di Duisburg, che in nome delle altre associazioni aveva disposto il divieto, aveva deciso di mantenerlo senza previa audizione del ricorrente. Quest’ultimo aveva pertanto adito le corti competenti ed infine il Bundesverfassungsgericht lamentando di essere stato leso nei propri diritti fondamentali. Il Bundesverfassungsgericht ha pertanto dovuto affrontare la questione degli effetti (indiretti) del principio di eguaglianza di cui all’art. 3, comma 1, della Legge fondamentale nell’ambito dei rapporti tra privati; ha misurato il divieto in questione alla luce di tale principio e ritenuto infine che il ricorso fosse infondato. 1 Un comunicato stampa relativo alla decisione è disponibile in lingua inglese è reperibile on line alla pagina http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2018/bvg18- 029.html. 7
Il Tribunale costituzionale ha sottolineato come, anche in considerazione del principio degli effetti dei diritti fondamentali nel diritto privato ovvero della loro opponibilità tra soggetti privati (Drittwirkung), non possa affermarsi un principio costituzionale oggettivo secondo cui i rapporti tra privati devono per principio essere impostati in maniera uniforme. Il principio di eguaglianza esplica però una c.d. “mittelbare Drittwirkung” (effetto indiretto) se singole persone vengono escluse – tramite il richiamo al diritto alla inviolabilità del domicilio – da eventi resi accessibili dai proprietari privati, per una loro propria decisione, ad un grande pubblico senza riguardo alla singola persona e se tale esclusione incide in maniera significativa sulla partecipazione alla vita sociale del soggetto colpito. Gli organizzatori degli eventi in questione non devono utilizzare il loro potere decisivo al fine di escludere determinate persone senza motivo oggettivo da un evento aperto ad un grande pubblico. Tuttavia, un divieto di accesso allo stadio può essere disposto anche senza la prova di un reato, se si teme – alla luce di fatti fondati – che il soggetto escluso possa anche in futuro causare dei problemi. In generale i soggetti esclusi devono comunque essere sentiti al riguardo e, su richiesta, deve essere loro comunicata una motivazione per la loro esclusione. Il Tribunale costituzionale ha evidenziato come l’effetto indiretto dei diritti fondamentali nel diritto privato (mittelbare Drittwirkung) dipenda dalle circostanze concrete del singolo caso. Deve essere trovato un equilibrio, in casi come il presente, tra le garanzie della proprietà privata (ed il potere di autodeterminazione del proprietario) e la tutela nei confronti di trattamenti discriminatori ed arbitrari (tutela che deriva dal principio di eguaglianza). La soluzione di tale rapporto di tensione spetta in primis ai giudici ordinari civili, mentre il Bundesverfassungsgericht interviene solo di fronte ad un palese errore di interpretazione e considerazione di diritti fondamentali. Ciò non poteva ritenersi prodotto nel caso di specie: i giudici civili avevano motivato la loro decisione ritenendo che il divieto potesse basarsi su un motivo oggettivo di giustificazione, segnatamente sull’instaurazione di un procedimento istruttorio il cui esito all’epoca non era ancora noto. Secondo il giudice supremo civile, il motivo per il divieto non era venuto meno neanche alla luce dell’archiviazione del procedimento istruttorio per tenuità dei fatti. Sebbene non fosse stato accertato che il tifoso avesse compiuto di persona i reati in questione, ciò non faceva venire meno le circostanze sulle quali il primo sospetto per l’istruttoria era stato basato né tantomeno il timore che potessero ripetersi in futuro simili episodi. Il tifoso si era volontariamente recato in un ambiente dal quale erano partiti atti violenti. Dette valutazioni con cui i giudici ordinari avevano motivato il perdurare del divieto non sono state censurate dal 8
Bundesverfassungsgericht. Per quanto riguarda il futuro, il Tribunale costituzionale federale ha evidenziato come le direttive sui divieti di accesso negli stadi abbiano nel frattempo introdotto l’obbligo di una previa audizione e motivazione di eventuali divieti. Da segnalare infine è che, nel caso di specie, il ricorrente aveva tra l’altro avuto la possibilità di essere sentito nell’ambito del giudizio civile. Maria Theresia Roerig 9
FRANCIA DIRITTO DI DIFESA – DIFESA D’UFFICIO Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-704 QPC del 4 maggio 2018, M. Franck B. et autre, sull’obbligo per gli avvocati nominati d’ufficio di sottoporre i motivi ostativi allo svolgimento dell’incarico al presidente della corte di assise 07/05/2018 Il Conseil constitutionnel è stato adito dalla Cour de cassation, che ha sollevato una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l’articolo 9 della legge n. 71-1130 del 31 dicembre 1971 sulla riforma di alcune professioni giudiziarie 1. Tali disposizioni stabiliscono che un avvocato nominato d’ufficio dal presidente dell’ordine o dal presidente della corte di assise non possa rifiutare lo svolgimento dell’incarico senza esporre al nominante i motivi ostativi allo svolgimento dello stesso. È prevista anche la possibilità di irrogare una sanzione nei casi in cui l’avvocato d’ufficio non rispetti i doveri conseguenti alla sua nomina. I ricorrenti nel giudizio a quo sostenevano che, conferendo al presidente della corte di assise tale potere discrezionale, le disposizioni contestate violassero il diritto di difesa sotto vari profili. A parere dei ricorrenti, tali disposizioni violavano, in primis, il principio della libera scelta della difesa e quello dell’indipendenza dell’avvocato. Inoltre, in un contesto potenzialmente conflittuale tra la difesa e la giurisdizione, non si riteneva garantita l’imparzialità del presidente della corte di assise, incaricato sia di condurre i dibattiti che di nominare l’avvocato d’ufficio e, nel caso non potesse dare seguito a tale incarico, di valutare i motivi esposti per il rifiuto. Infine, si affermava che, in alcuni casi, l’avvocato d’ufficio poteva essere costretto a svelare alcuni elementi coperti dal segreto professionale per far valere i motivi che gli impedivano di accettare tale nomina. In aggiunta, il Conseil national des barreaux sosteneva che, non essendo impugnabile la decisione del presidente della corte di assise, tali disposizioni si 1 La decisione è reperibile on line alla pagina http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil- constitutionnel/root/bank/download/2018704QPC2018704qpc.pdf. Il relativo comunicato stampa è reperibile on line alla pagina http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil- constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2018/2018-704- qpc/communique-de-presse.151067.html. 11
ponessero in contrasto con il diritto ad un processo equo, nonché con il principio di “parità delle armi” (c.d. “principe de l’égalité des armes”) e con il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo. Il Conseil constitutionnel ha stabilito che, consentendo al presidente della corte di assise di valutare se nominare, o meno, un altro avvocato d’ufficio, e, quindi, di respingere eventualmente i motivi presentati dall’avvocato nominato, le disposizioni contestate attuano l’obiettivo di buona amministrazione della giustizia e le esigenze legate al rispetto dei diritti della difesa. D’altro canto, il Conseil ha sottolineato che l’avvocato d’ufficio esercita liberamente le sue funzioni e che gli obblighi dettati dal suo giuramento gli vietano di svelare al presidente della corte di assise, come motivo ostativo, elementi suscettibili di ledere la difesa dell’imputato. Ha anche ricordato che, in virtù dell’art. 274 del Codice di procedura penale, l’imputato può, in qualunque momento, scegliere un altro avvocato, con ciò facendo decadere la nomina d’ufficio. Il Conseil constitutionnel ha poi ricordato che, anche se la decisione del presidente della corte di assise riguardo ai motivi ostativi asseriti dall’avvocato per non svolgere il proprio incarico non è impugnabile, la regolarità di tale rigetto può essere contestata sia dall’imputato nell’ambito di un ricorso in Cassazione, sia dall’avvocato nell’ambito della procedura legata all’eventuale sanzione disciplinare irrogatagli. Infine, il giudice costituzionale ha affermato che i poteri conferiti dalle disposizioni contestate al presidente della corte di assise non mettono in discussione la sua imparzialità. Sulla scorta di queste considerazioni, il Conseil constitutionnel ha dichiarato le disposizioni contestate conformi alla Costituzione. Céline Torrisi 12
GERMANIA ALIMENTAZIONE – INFORMAZIONE AL PUBBLICO Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 21 marzo 2018 (1 BvF 1/13), sulla comunicazione ufficiale e pubblica di contravvenzioni alle disposizioni in materia di prodotti alimentari e di foraggio 07/05/2018 Il Tribunale costituzionale federale ha dichiarato una disposizione della legge sui prodotti alimentari e sul foraggio (art. 40, comma 1a, LFGB), che prevede l’obbligo di un’informativa ufficiale al pubblico sulle contravvenzioni di tale normativa da parte di singoli imprenditori – obbligo di per sé considerato legittimo – parzialmente incostituzionale, nella parte in cui non poneva alcun limite temporale a detta informativa 1. L’informazione ufficiale al pubblico deve essere considerata alla luce dell’art. 12, comma 1, Legge fondamentale (LF), ovvero in relazione alla libertà di professione, poiché il suo scopo ed i suoi effetti indiretti e fattuali equivalgono ad un’ingerenza in detta libertà. È possibile che i diritti e gli interessi dell’imprenditore che viola le disposizioni della legge in questione debbano effettivamente cedere rispetto all’interesse all’informazione del pubblico, pur se la violazione non implichi un pericolo della salute. Tuttavia, secondo il Tribunale costituzionale federale, la pubblicazione di informazioni ufficiali su internet in relazione a violazioni rilevanti per il consumo deve regolarmente essere limitata, per legge, ad un determinato lasso temporale. In questo senso, la norma scrutinata – che non prevedeva, appunto, alcun limite temporale alla pubblicazione – non risulta compatibile con l’art. 12, comma 1, LF. Il Bundesverfassungsgericht ha, sotto questo profilo, accolto il ricorso in via principale del Governo del Land della Bassa Sassonia. Il legislatore è stato quindi invitato a trovare un rimedio alla situazione incostituzionale, inserendo nella legge una disposizione sulla durata della pubblicazione della contravvenzione entro il 30 aprile 2019. Nelle more (ma non 1 Un comunicato stampa relativo alla decisione è disponibile in lingua inglese è reperibile on line alla pagina http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2018/bvg18- 032.html. 13
oltre il 30 aprile 2019), la norma di cui all’art. 40, comma 1a, LFGB troverà ancora applicazione. Maria Theresia Roerig 14
GERMANIA GIUDICI COSTITUZIONALI – RICUSAZIONE Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 24 aprile 2018 (1 BvR 745/17, 1 BvR 981/17), sull’istanza di ricusazione contro il vicepresidente Kirchhof nell’ambito del giudizio pendente sulla costituzionalità del canone per il servizio radio-televisivo (Rundfunkbeitrag) 07/05/2018 Il primo senato del Tribunale costituzionale federale ha stabilito che il vicepresidente, Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof, non deve essere escluso dall’esercizio delle sue funzioni nel procedimento attualmente pendente su vari ricorsi diretti in merito al canone per il servizio radio-televisivo ed ha quindi respinto le relative istanze di ricusazione di due ricorrenti in quanto infondate. Il fratello del giudice, il Prof. Dr. Dres. h.c. Paul Kirchhof, a sua volta ex giudice costituzionale, aveva redatto nel 2010, su incarico della radio-televisione pubblica (ARD, ZDF e Deutschlandradio), un parere legale secondo il quale il canone radio-televisivo risultava conforme a costituzione. Su tale circostanza i ricorrenti avevano basato le loro istanze di ricusazione contro Ferdinand Kirchhof. Il senato ha però spiegato come il mero fatto che il fratello del giudice abbia redatto un parere in materia non implica che il fratello abbia un rapporto stretto e concreto in relazione all’oggetto del giudizio ora pendente, che possa giustificare l’esclusione del giudice Kirchhof e/o che l’attività peritale del fratello possa fornire un motivo per dover dubitare all’imparzialità del vicepresidente stesso. La mera parentela con un soggetto che si sia espresso in materia di canone non è sufficiente per imporre in capo al vicepresidente un motivo di esclusione. Il sospetto dell’imparzialità deve, d’altronde, riferirsi direttamente alla sua persona. Maria Theresia Roerig 15
SPAGNA ISTRUZIONE – CLASSI SEPARATE PER SESSO Il Tribunale costituzionale si pronuncia a favore dell’istruzione separata per sesso 08/05/2018 Il Tribunale costituzionale ha anticipato nella sua pagina web la sentenza del 10 aprile 2018, con cui ha respinto il ricorso in via principale presentato da oltre cinquanta deputati socialisti nei confronti di talune disposizioni della legge organica n. 8/2013, del 9 dicembre, volta al miglioramento degli standards di qualità dell’istruzione, che ha novellato la legge organica n. 2/2006, del 3 maggio, sull’istruzione 1. L’aspetto più significativo della decisione ha riguardato la legittimità del modello educativo che distingue tra sessi 2 nell’ammissione e nell’organizzazione dell’insegnamento. I ricorrenti ritenevano che la c.d. istruzione separata violasse il principio di eguaglianza ed il divieto di discriminazione in ragione del sesso (art. 14 Cost.), in combinato disposto con il diritto all’istruzione (art. 27 Cost.). Il plenum del Tribunale ha escluso in prima battuta che fosse interessato il diritto dei genitori a che i figli ricevano una formazione religiosa e morale conforme alle proprie convinzioni (art. 27, comma 3, Cost.). L’istruzione separata è un modello, un sistema strumentale di natura pedagogica, basato sull’idea di ottimizzare le potenzialità proprie di ciascun sesso. Lo evidenzia la stessa legge organica sull’istruzione quando impone a questi centri l’onere di esplicitare le ragioni educative – e non altre – che hanno motivato l’adozione di questo metodo (art. 84, comma 3, della legge organica n. 2/2006). La legittimità di questo metodo pedagogico è condizionata al fatto che esso permetta di raggiungere l’obiettivo costituzionale dell’istruzione: garantire il pieno sviluppo della personalità nel rispetto dei principi democratici di convivenza e dei diritti e libertà fondamentali, come sancito dall’art. 27, comma 2, Cost. 1 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_037/2014- 1406STC.pdf. Il comunicato stampa può essere consultato alla pagina https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_037/NOTA%20INF ORMATIVA%20N%C2%BA%2037-2018.pdf. 2 V. il FJ 4. 17
Il plenum ha tenuto conto del diritto internazionale applicabile, in particolare della Convenzione sulla lotta contro la discriminazione in materia di insegnamento adottata nel 1960 dall’UNESCO, cui rinvia la normativa spagnola e da cui si evince che i fattori rilevanti per analizzare un’eventuale natura discriminatoria dell’istruzione separata sono l’equivalenza nell’accesso all’istruzione di alunni ed alunne, le condizioni della prestazione ed i contenuti. Inoltre, nonostante non costituisse un parametro di costituzionalità, il plenum ha preso atto delle esperienze in Regno Unito, Francia, Germania, Belgio e Stati Uniti, paesi in cui il modello pedagogico controverso non è in astratto considerato discriminatorio. Dal punto di vista del diritto interno 3, il plenum ha constatato che la separazione per sesso costituisce una differenziazione giuridica tra ragazzi e ragazze nell’accesso al centro scolastico e nell’organizzazione dell’insegnamento che risponde ad un modello o metodo pedagogico frutto di determinate concezioni che ritengono più efficace un modello di istruzione di questa natura rispetto ad altri. Per il Tribunale costituzionale, che si è astenuto dallo svolgere alcuna valutazione di pregi e difetti del modello, nella misura in cui la Costituzione riconosce la libertà di insegnamento (art. 27, comma 1, Cost.), risulta legittimo qualsiasi modello educativo che rispetti l’obiettivo del precitato art. 27, comma 2, Cost. Una siffatta opzione rientra nell’idea educativa propria dei centri scolastici, e non viola di per sé i limiti del diritto alla istituzione di centri di istruzione. I ricorrenti avevano evidenziato che l’educazione separata non contribuisce a rendere effettiva la parità tra i sessi, né rispetta i principi democratici di convivenza, comportando invece un rischio molto elevato di ritenere uno dei due sessi inferiore rispetto l’altro. Tuttavia, il plenum ha escluso che l’educazione differenziata possa essere considerata discriminatoria di per sé, perché è garantito l’accesso all’istruzione e nei piani di studio approvati dai pubblici poteri (art. 27, comma 5, Cost.) e nella prestazione essenziale dell’istruzione non sussiste alcuna distinzione tra classi miste, classi di soli allievi e classi di sole allieve. La legge organica sull’istruzione obbliga questi centri ad illustrare nel progetto educativo le misure accademiche che adotteranno per promuovere attivamente il valore superiore dell’uguaglianza (art. 84, comma 3, della legge organica n. 2/2006). Se nella prassi esistessero differenze indebite di trattamento sarebbero dunque da imputare al singolo centro e non al modello. I ricorrenti avevano chiesto al Tribunale costituzionale che, nel caso in cui fosse stata dichiarata la legittimità del modello denunciato, dichiarasse comunque il venir meno dell’obbligo di contribuire al finanziamento pubblico di questi 3 V. il FJ 4, a). 18
centri. Il plenum lo ha escluso 4. Il finanziamento pubblico delle scuole private si basa: sull’art. 27, comma 9, Cost., secondo cui i pubblici poteri contribuiranno a sostenere la spesa dei centri d’istruzione che rispondano ai requisiti stabiliti dalla legge (che ha portato il legislatore per optare per un regime di concierto); sull’art. 27, comma 4, Cost., che sancisce l’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione básica (la c.d. scuola dell’obbligo); e sull’art. 9, comma 2, Cost., secondo cui spetta ai pubblici poteri promuovere le condizioni affinché la libertà e l’eguaglianza del singolo e dei gruppi in cui questo si integra siano reali. I centri che optino per l’educazione separata potranno dunque accedere al sistema di finanziamento in condizioni di eguaglianza con le altre scuole paritarie, nel rispetto delle condizioni o requisiti imposti dalla legislazione. Un secondo aspetto rilevante della decisione ha riguardato l’equiparazione della materia “religione” a quella sui valori culturali e civici/valori etici 5, ciò che si riverberava, ad avviso dei ricorrenti, in una violazione del principio di neutralità religiosa dello Stato (art. 16 Cost.), che impedirebbe l’introduzione di una materia confessionale. Le doglianze sono state respinte. Ad avviso del Tribunale costituzionale, l’esistenza della materia “religione”, di libera adesione, non implica alcuna valutazione dei differenti credi religiosi che possa comportare la violazione del principio di neutralità dello Stato. Anzi, garantisce il diritto dei genitori a che i figli ricevano una formazione religiosa e morale conforme alle proprie convinzioni (art. 27, comma 3, Cost.), il diritto delle chiese e delle confessioni alla divulgazione ed espressione pubblica del loro credo (dimensione collettiva della libertà religiosa di cui all’art. 16, comma 1, Cost.), ed è espressione del dovere di cooperazione tra lo Stato e le differenti confessioni (art. 16, comma 3, Cost.), manifestazione del principio di aconfessionalità o laicità positiva che caratterizza il sistema costituzionale spagnolo. A proposito dell’eventuale discriminazione degli allievi, che non potrebbero optare per l’insegnamento dei valori etici e della cittadinanza e che impareranno questi basandosi su dottrine religiose, il plenum ha dichiarato che l’optare per questa materia non implica che questi allievi non ricevano una educazione civica e nei valori costituzionali, presenti trasversalmente in tutte le materia dei piani di studio. Inoltre, la legge non esclude che si possano frequentare la materia religione e quella sui valori civici. 4 V. il FJ 4, b). 5 V. il FJ 6. 19
La sentenza ha poi respinto altre le doglianze relative all’asserito snaturamento del consiglio d’istituto (consejo escolar) 6 ed all’introduzione degli indirizzi per gli allievi della scuola secondaria 7. La sentenza reca l’opinione concorrente del vicepresidente Encarnación Roca Trías 8, e le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali Fernando Valdés Dal-Ré (cui ha aderito il giudice costituzionale Cándido Conde-Pumpido Tourón) 9, Maria Luisa Balaguer Callejón 10 e Juan Antonio Xiol Ríos 11, che hanno argomentato nel senso dell’illegittimità dell’istruzione separata e della violazione del principio di neutralità religiosa dello Stato. Carmen Guerrero Picó 6 V. il FJ 5. 7 V. il FJ 7. 8 https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_037/2014- 1406VP3.pdf. 9 https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_037/2014- 1406VP1.pdf. 10 https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_037/2014- 1406VP2.pdf. 11 https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_037/2014- 1406VPS4.pdf. 20
SPAGNA CATALOGNA – PRESIDENZA Il Tribunale costituzionale ammette il ricorso del Governo contro l’investitura telematica dei candidati alla presidenza della Generalitat 10/05/2018 Il 9 maggio 2018 è stata pubblicata la legge catalana n. 2/2018, dell’8 maggio, recante modifiche alla legge n. 13/2008, sulla presidenza della Generalitat e sul governo 1. Come segnalato in precedenza 2, la novella permette l’investitura in via telematica dei candidati alla presidenza del Governo catalano. Ai sensi del nuovo art. 4 della legge catalana n. 13/2008, in caso di assenza, malattia od altro impedimento del candidato, il pleno del Parlamento, a maggioranza assoluta, può autorizzare che il dibattito sull’investitura sia celebrato in sua assenza o senza che egli intervenga. Il candidato potrà presentare il programma di governo e chiedere la fiducia per scritto o utilizzando qualsivoglia mezzo previsto dal regolamento dell’assemblea 3. Inoltre, il nuovo art. 35 prevede che il Governo catalano possa costituirsi, convocare e celebrare sessioni ed adottare accordi in presenza o a distanza, utilizzando mezzi elettronici e audiovisivi che permettano di accreditare l’identità dei partecipanti e che garantiscano l’interattività tra di loro nella comunicazione. Lo stesso giorno, il Tribunale costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato dal Governo nei confronti della legge n. 2/2018, ciò che ha comportato la sospensione della sua efficacia 4. Si è disposta la notifica personale dell’ordinanza a tutti i membri dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento catalano, 1 Il testo della legge, in lingua catalana, è reperibile on line alla pagina http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7615/1673784.pdf. 2 V. “Il Tribunale costituzionale ammette il ricorso del Governo contro la designazione di Carles Puigdemont come candidato alla presidenza della Generalitat”, del 27/04/2018, consultabile on line alla pagina https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_201804.pdf. 3 Il regolamento del Parlamento avrebbe dovuto essere novellato entro un mese per rendere effettiva la riforma. 4 Il testo della providencia è reperibile on line alla pagina https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_045/P%202533- 2018.pdf. 21
che sono stati esplicitamente avvertiti del loro dovere di impedire o di bloccare qualsivoglia iniziativa volta ad ignorare o ad eludere le misure cautelari adottate, a pena di incorrere in eventuali responsabilità penali. Carles Puigdemont riunirà l’11 maggio a Berlino il direttivo del PDeCat 5. Al termine dell’incontro è previsto che sveli il nome del nuovo candidato alla presidenza della Generalitat. Carmen Guerrero Picó 5 Cfr. Puigdemont convoca a la dirección del PDeCat este viernes para comunicar el nuevo candidato, in La Vanguardia, del 10/05/2018, http://www.lavanguardia.com/politica/20180510/443471139938/puigdemont-convoca-direccion- pdecat-comunicar-candidato.html. 22
SPAGNA CATALOGNA – SECESSIONE Il Tribunale costituzionale accoglie il ricorso di amparo del gruppo socialista contro gli atti dell’Ufficio di presidenza del Parlamento catalano del 4 ottobre 2017 11/05/2018 Il Tribunale costituzionale ha anticipato sulla sua pagina web la sentenza del 26 aprile 2018, che ha accolto il ricorso di amparo presentato dai deputati del Gruppo parlamentare socialista del Parlamento catalano nei confronti di alcune decisioni dell’Ufficio di presidenza adottate in seguito al referendum indipendentista del 1º ottobre 2017 1. Il 4 ottobre 2017, l’Ufficio di presidenza aveva ammesso la richiesta dei due gruppi parlamentari di maggioranza (Junts pel Sí e Canditatura d’Unitat Popular Crida Constituent) di convocare l’allora Presidente della Generalitat, Carles Puigdemont, “per valutare i risultati del c.d. referendum del 1º ottobre ed i suoi effetti, in conformità all’art. 4 della legge n. 19/2017, del 6 settembre, sul referendum di autodeterminazione”. L’Ufficio di presidenza si era successivamente rifiutato di riconsiderare la sua decisione, come richiesto dal gruppo socialista, ed aveva convocato una seduta plenaria per il giorno 9 ottobre 2017. I deputati socialisti avevano allora adito il Tribunale costituzionale denunciando la violazione dello jus in officium (art. 23, comma 2, Cost.) e del diritto dei cittadini della Catalogna di partecipare agli affari pubblici attraverso i loro rappresentanti (art. 23, comma 1, Cost.). Prima di entrare nel merito, il plenum ha negato che si trattasse di un ricorso preventivo e basato su una lesione dello jus in officium meramente ipotetica 2, ribadendo inoltre – ai fini dell’ammissibilità dell’amparo – la sua speciale rilevanza costituzionale 3, poiché gli atti denunciati avevano interessato 1 Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_041/2017- 4856STC.pdf. Il relativo comunicato stampa può essere consultato in https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_041/NOTA%20INF ORMATIVA%20N%C2%BA%2041-2018.pdf. 2 V. il FJ 2. 3 V. il FJ 3. 23
l’applicazione e l’efficacia generale della Costituzione ed avevano posto, al contempo, una questione giuridica rilevante e con grandi ripercussioni sociali. Il Tribunale costituzionale ha dichiarato che tra i contenuti del diritto di cui all’art. 23, comma 2, Cost. non figura un eventuale diritto fondamentale alla legittimità delle iniziative parlamentari; altrimenti ne risulterebbe alterata la configurazione del ricorso di amparo e dell’intero sistema di giustizia costituzionale. Non viola, quindi, la norma costituzionale una decisione degli Uffici di presidenza delle assemblee legislative che dichiari ammissibili iniziative che potenzialmente non siano conformi alla Costituzione, perfino nei casi in cui il contrasto sia palese ed evidente 4. Di norma, l’incostituzionalità dell’iniziativa ammessa non incide sull’esercizio delle loro funzioni rappresentative; l’ammissibilità non impedisce ai parlamentari l’esercizio della carica pubblica né comporta una restrizione di questo diritto. Diverso però è il caso in cui la decisione dell’Ufficio di presidenza costituisca l’inadempimento manifesto di una decisione del Tribunale costituzionale 5. Tutti i pubblici poteri, ivi comprese le assemblee legislative, sono tenuti a rispettare le decisioni del Tribunale costituzionale (art. 87, comma 1, LOTC), conseguenza obbligata della sottoposizione alla Costituzione dei pubblici poteri (art. 9, comma 1, Cost.); e quando l’Ufficio di presidenza di un’assemblea dà corso ad un’iniziativa che in modo evidente va contro ad una decisione del Tribunale costituzionale, ciò ha un’incidenza diretta sullo jus in officium dei parlamentari, condizionando l’esercizio legittimo delle loro funzioni in violazione dell’art. 23, comma 2, Cost. Nel caso di specie, la decisione di ammissibilità attuava una legge catalana ed un referendum sospesi dal Tribunale costituzionale con decisioni in cui si avvertivano esplicitamente i membri dell’Ufficio di presidenza del Parlamento catalano del loro dovere di impedire o di bloccare qualsivoglia iniziativa volta ad ignorare o ad eludere quanto deciso dal massimo interprete costituzionale. Il concorso di queste circostanze eccezionali permettevano di dichiarare che la decisione di ammissibilità dell’Ufficio di presidenza fosse in contrasto con il dovere costituzionale di rispettare le decisioni del Tribunale costituzionale, violando lo jus in officium dei ricorrenti (art. 23, comma 2, Cost.) ed indirettamente il diritto dei cittadini a partecipare agli affari pubblici attraverso i loro rappresentanti (art. 23, comma 1, Cost.), il che interessava la funzione propria del Parlamento della Catalogna, che esprime la rappresentanza del popolo della 4 V. il FJ 4. 5 V. il FJ 5. 24
Catalogna (art. 55, comma 1, dello Statuto di autonomia catalano), e non solo di determinate forze politiche, a prescindere dal fatto che siano maggioritarie 6. Aver dato corso ad una siffatta richiesta era una decisione che interessava la natura del Parlamento catalano, poiché comportava la pretesa di alterare la condizione e la posizione istituzionale della camera, presupponendo l’esercizio di poteri che un parlamento autonomico non può esercitare 7. Ed anche da questo punto di vista si era violato l’art. 23, comma 2, Cost., perché il diritto dei deputati catalani di conservare il loro mandato rappresentativo e di esercitarlo sussiste solo se e nella misura in cui l’assemblea mantenga la sua identità giuridico-costituzionale, unica cornice in cui i diritti fondamentali possono essere definiti tali. Carmen Guerrero Picó 6 V. il FJ 7. 7 V. il FJ 8. 25
GERMANIA RELIGIONE – SIMBOLI RELIGIOSI Tribunale del lavoro di Berlino, sentenza del 9 maggio 2018 (60 Ca 8090/17), in merito al principio di neutralità ed al velo islamico 11/05/2018 Il Tribunale del lavoro di Berlino, con sentenza del 9 maggio 2018 (60 Ca 8090/17), ha respinto, in primo grado, l’azione legale di una maestra musulmana che intendeva insegnare presso una scuola elementare berlinese indossando il velo (l'hijab). Il suo datore di lavoro, il Land Berlin, ha di conseguenza allontanato la maestra, facendola trasferire ad un centro scolastico delle scuole superiori professionali. Nel Land di Berlino vige, per legge, il “principio di neutralità religiosa ed ideologica” che vieta, inter alia, che insegnanti nelle scuole, in particolare quelle scuole primarie, indossino simboli visibili legati alla religione che osservano, siano essi la croce, una kippah o un velo islamico, come in questo caso. Esonerate da tale divieto sono tuttavia le scuole professionali. Si segnala come la legge che regola la neutralità religiosa – che riguarda non solo gli insegnanti ma anche altri funzionari pubblici, agenti di polizia, giudici ecc. – non è tuttavia uguale in tutti i Länder della Germania. Molti di essi si riservano di valutare caso per caso gli episodi di contrasto tra libertà religiosa e laicità delle istituzioni. Nel caso di specie, la maestra aveva impugnato il trasferimento all’altro posto di lavoro, ma il giudice di lavoro ha dato ragione al Land, specificando che la maestra non è stata vittima di discriminazione per via della sua scelta religiosa e che il principio di neutralità invocato è conforme a quanto previsto dalla Costituzione: “La libertà di religione della donna non dovrebbe avere la precedenza sull’interesse del Land di Berlino nell’organizzare le scuole primarie secondo il principio della neutralità religiosa”. La decisione può essere impugnata presso la corte del lavoro del Land Berlin- Brandenburgo. Maria Theresia Roerig 27
STATI UNITI RAPPORTI FEDERAZIONE/STATI – SCOMMESSE SPORTIVE Corte suprema federale, Murphy, Governor of New Jersey, et al. v. National Collegiate Athletic Association et al., No. 16-476, 584 U.S. __ (2018), del 14 maggio 2018, sul riparto di competenze tra federazione e stati relativamente alla disciplina delle scommesse sportive 14/05/2018 Il Professional and Amateur Sports Protection Act federale del 1992 aveva vietato la disciplina, da parte degli stati, delle scommesse sportive 1. Nel 2011, gli elettori dello stato del New Jersey si erano espressi a favore dell’emendamento alla costituzione statale che permetteva alle autorità statali di autorizzare l’organizzazione e lo svolgimento delle scommesse sportive, per far fronte alla forte perdita di guadagni subita dai casinò dello stato; poco dopo l’introduzione dell’emendamento, il legislatore statale aveva adottato una legge attuativa. Le principali leghe sportive avevano impugnato le previsioni, ottenendo pronunce favorevoli in quanto esse violavano il divieto stabilito dalla suddetta legge federale. Nel 2014, il legislatore del New Jersey aveva tentato nuovamente di introdurre nell’ordinamento statale una modalità di autorizzazione delle scommesse sportive, abolendo in parte il divieto, segnatamente per quanto riguardava le scommesse negli ippodromi e nei casinò. Le leghe sportive avevano contestato in giudizio anche questa misura, ottenendo giudizi favorevoli in primo e secondo grado. La Corte suprema federale, adita in appello, ha ribaltato le statuizioni delle corti inferiori ed ha accolto le ragioni del New Jersey. La opinion della Corte è stata redatta dal Justice Alito, al quale si sono uniti il Chief Justice Roberts ed i Justices Kennedy, Thomas, Kagan e Gorsuch, nonché, in parte, il Justice Breyer. Il Justice Thomas ha depositato una opinion concorrente, mentre la Justice Ginsburg ha redatto un’opinione dissenziente, alla quale si è unita la Justice Sotomayor e, in parte, il Justice Breyer 2. 1 Eccezioni erano state previste per lo stato del Nevada, nonché per quelli del Delaware, del Montana e dell’Oregon. 2 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-476_dbfi.pdf. 29
Il divieto imposto agli stati di autorizzare sistemi di scommesse sportive viola il X Emendamento 3, in particolare la c.d. norma “anti-requisizione” (anticommandeering) da esso ricavata nella giurisprudenza costituzionale. Secondo il X Emendamento, le competenze legislative che non siano state conferite al Congresso dalla Costituzione sono riservate agli stati. Tra le competenze costituzionalmente elencate, non compare il potere di emettere ordini diretti nei confronti dei legislatori statali. L’osservanza del principio contrario alla c.d. requisizione è importante per diversi motivi, tra cui per il fatto che esso costituisce uno dei baluardi strutturali previsti dalla Costituzione a tutela della libertà, promuove la responsabilità politica ed impedisce al Congresso di trasferire agli stati i costi della regolamentazione. Nella specie, le previsioni contro la disciplina statale delle scommesse sportive era una inequivocabile imposizione nei confronti dei legislatori statali. La distinzione tra l’imposizione, nei confronti degli stati, di un obbligo a legiferare ed un divieto di legiferare non ha senso. In entrambi i casi, infatti, vale il principio basilare secondo cui il Congresso non può emettere ordini diretti nei confronti dei legislatori statali. Né le previsioni impugnate della legge federale erano atte a prevalere sulle norme statali secondo la logica della preemption. Ciò perché non erano state soddisfatte le due condizioni rilevanti: contrariamente a quanto necessario, esse non rappresentavano l’esercizio di un potere conferito al Congresso dalla Costituzione, né erano suscettibili di essere interpretate alla stregua di previsioni dirette principalmente a soggetti privati. Sarah Pasetto 3 Secondo il quale “[i] poteri non demandati dalla Costituzione agli Stati Uniti, o da essa non vietati agli Stati, sono riservati ai rispettivi Stati, o al popolo.” 30
STATI UNITI PERQUISIZIONI – PRIVACY Corte suprema federale, Byrd v. United States, No. 16-1371, 584 U.S. __ (2018), del 14 maggio 2018, in materia di perquisizioni e di ragionevole aspettativa relativa alla tutela della privacy 14/05/2018 Byrd era alla guida di un’auto noleggiata quando era stato fermato dalla polizia statale per un’infrazione al codice stradale. Era da solo sull’automobile ed il suo nome non compariva sul contratto di noleggio tra i conducenti autorizzati; la fidanzata, che aveva preso a noleggio l’automobile ed era una conducente autorizzata, gli aveva dato il permesso di utilizzare il veicolo. Poiché però non figurava sul contratto di noleggio, gli agenti lo avevano informato che non avevano bisogno del suo consenso per perquisire il veicolo. Nel bagagliaio dell’automobile, gli agenti avevano trovato giubbotti antiproiettile e 49 panetti di eroina. Le prove erano state consegnate alle autorità federali, che avevano accusato il ricorrente dei reati di spaccio e possesso di eroina al fine dello spaccio, nonché di possesso di giubbotti antiproiettile senza autorizzazione. L’imputato aveva chiesto di annullare le prove, in quanto risultanti da una perquisizione illegittima. Le sue ragioni erano state respinte in primo ed in secondo grado, in quanto l’uomo non era nominato sul contratto di noleggio e non poteva pertanto invocare alcuna ragionevole aspettativa di privacy, tutelata dal IV Emendamento, quando si trovava nell’automobile. La Corte suprema ha ribaltato la posizione delle corti inferiori all’unanimità. La opinion della Corte è stata redatta dal Justice Anthony Kennedy 1. La tesi adottata dall’Esecutivo, secondo cui un individuo alla guida di un’automobile noleggiata non può mai aver diritto ad una ragionevole aspettativa di privacy quando si trova al suo interno, se non compare sul contratto di noleggio tra i conducenti autorizzati, poggiava su un’interpretazione eccessivamente restrittiva delle tutele approntate dal IV Emendamento. Rifacendosi alla propria giurisprudenza, la Corte ha stabilito che la legittimità dell’aspettativa di privacy 1 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-1371_1bn2.pdf. 31
non dovrebbe dipendere dal fatto che la persona che ha concesso il permesso di utilizzare l’automobile sia il proprietario o la abbia solo noleggiata. La Corte ha rinviato il caso alle corti inferiori per valutare se l’Esecutivo potesse far valere le proprie ragioni in base a due argomentazioni alternative: (1) se il ricorrente non poteva invocare alcuna aspettativa di privacy perché si era avvalso della fidanzata per trarre in inganno la società di noleggio, la quale sicuramente non gli avrebbe concesso alcun servizio alla luce della sua fedina penale; e (2) se gli agenti di polizia avevano motivi validi per perquisire l’automobile perché ritenevano che potesse contenere prove di un reato. Sarah Pasetto 32
STATI UNITI DIRITTO DI DIFESA – POTERI DEL DIFENSORE Corte suprema federale, sentenza McCoy v. Louisiana, No. 16-8255, 584 U.S. __ (2018), del 14 maggio 2018, sul contenuto del diritto ad un difensore 14/05/2018 Il ricorrente di fronte alla Corte suprema, McCoy, era stato accusato degli omicidi della madre, del patrigno e del figlio della sua ex-moglie, omicidi di primo grado per i quali è prevista la pena di morte. McCoy si era costantemente dichiarato non colpevole. Asseriva con forza che non si trovava in Louisiana al momento degli omicidi e che i veri colpevoli erano degli agenti di polizia corrotti, i quali li avrebbero commessi in seguito ad una trattativa per la compravendita di droga non andata a buon fine. Nonostante le ripetute dichiarazioni di innocenza rilasciate da McCoy, soprattutto durante il suo interrogatorio in tribunale, la corte di primo grado aveva permesso al suo avvocato difensore di ammettere di fronte alla giuria che McCoy aveva commesso i tre omicidi; ciò perché la sua strategia era di ammettere la colpevolezza per quanto riguardava gli omicidi, ma al contempo argomentare che lo stato mentale di McCoy gli impediva di integrare l’elemento psicologico necessario per fondare una dichiarazione di colpevolezza per omicidio di primo grado. La giuria lo aveva dichiarato colpevole dei tre omicidi e si era pronunciata a favore dell’imposizione della pena capitale. L’appello dell’uomo davanti alla Corte suprema della Louisiana era stato respinto, in quanto, ad avviso della corte, l’avvocato difensore aveva la piena facoltà di ammettere la colpevolezza dell’imputato, a prescindere dall’opposizione o meno dello stesso. La Corte suprema federale ha ribaltato la sentenza della massima giurisdizione statale. La opinion della Corte è stata redatta dalla Justice Ginsburg, alla quale si sono uniti il Chief Justice Roberts ed i Justices Kennedy, Breyer, Sotomayor e Kagan. Il Justice Alito ha depositato una opinion dissenziente, al quale si sono uniti i Justices Thomas e Gorsuch 1. Il diritto sancito dal VI Emendamento di farsi assistere da un avvocato non comporta che l’imputato debba cedere il controllo su ogni singolo aspetto del 1 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-8255_i4ek.pdf. 33
processo al difensore. Al contrario, l’avvocato è incaricato della gestione del processo, ma alcune determinazioni rimangono di competenza del suo cliente, tra cui il decidere se dichiararsi colpevole, il rinunciare al diritto ad un processo tramite giuria, il deporre a proprio favore o il rinunciare al ricorso in appello. Rientra nella categoria dei diritti riservati al cliente anche quello di dichiararsi innocente, nonché quello più ampio di scegliere l’obiettivo della difesa approntata a suo favore e, allo stesso modo, anche il diritto di insistere a che l’avvocato difensore si astenga dall’ammissione di colpevolezza, anche nei casi in cui l’esperienza professionale dell’avvocato suggerisca l’opportunità di ammettere la colpevolezza come metodo migliore per evitare la pena capitale. Sarah Pasetto 34
REGNO UNITO EDILIZIA POPOLARE – VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA Approvato il Secure Tenancies (Victims of Domestic Abuse) Act 2018 15/05/2018 Il 10 maggio 2018, è stato dato il Royal Assent al Secure Tenancies (Victims of Domestic Abuse) Act 2018 1; la legge è entrata in vigore lo stesso giorno. La legge reca misure volte a garantire il diritto delle persone, che abbiano la disponibilità, a titolo di conduttori vitalizi, di abitazioni popolari gestite dalle autorità locali e che siano vittime di violenza domestica, ad ottenere un ulteriore contratto di locazione a vita, nei casi in cui (1) siano costrette a lasciare l’abitazione o la abbiano già lasciata per sfuggire alle violenze e siano in attesa di sistemazione da parte dell’autorità locale competente; oppure (2) siano conduttori congiunti e desiderino mantenere il titolo relativamente all’abitazione a seguito dell’allontanamento del colpevole e l’autorità locale abbia concesso loro il diritto di locazione su base individuale nella stessa abitazione. In particolare, l’obbligo incombente sui soggetti competenti nella gestione delle case popolari è di assicurare che anche il nuovo contratto sia un contratto di locazione a vita e non a tempo determinato. Rientra nella definizione di abuso qualsiasi forma di violenza, comportamento minaccioso, intimidatorio, coercitivo o di controllo, od abuso emotivo, economico, fisico, psicologico o sessuale; la violenza domestica, inoltre, consiste nell’abuso che colpisca una vittima appartenente o che sia appartenuta alla stessa famiglia del colpevole dell’abuso ovvero che sia legata a quest’ultimo da un rapporto personale intimo (section 2C). Ai sensi della normativa precedente, le autorità locali avevano la facoltà di concedere locazioni a vita (secure periodic tenancies), che potevano essere terminate solamente per motivi circoscritti e richiedenti una forma di colpa da parte del conduttore, oppure di concedere locazioni a tempo determinato, della durata non inferiore ai due anni (secure flexible tenancies). Tuttavia, con l’Housing and Planning Act 2016, entrambe queste forme erano state eliminate dal sistema a favore di locazioni assai più brevi, ad eccezione di alcune 1 Il testo della legge è consultabile on line alla pagina http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/11/pdfs/ukpga_20180011_en.pdf. 35
Puoi anche leggere