CORTE COSTITUZIONALE SEGNALAZIONI SULL'ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA - SERVIZIO STUDI - maggio 2018

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CORTE COSTITUZIONALE
        SERVIZIO STUDI

     Area di diritto comparato

SEGNALAZIONI SULL’ATTUALITÀ
 COSTITUZIONALE STRANIERA

                           a cura di
                     Carmen Guerrero Picó
                     Sarah Pasetto
                     Maria Theresia Rörig
                     Céline Torrisi
                           con il coordinamento di
                     Paolo Passaglia

        n. 14 (maggio 2018)
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SOMMARIO

Germania
  ORDINE PUBBLICO – DIVIETO DI ACCESSO AGLI STADI
  Tribunale costituzionale federale, ordinanza dell’11 aprile 2018
  (1 BvR 3080/09), sul divieto di accesso agli stadi di calcio in Germania ........ 7

Francia
  DIRITTO DI DIFESA – DIFESA D’UFFICIO
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-704 QPC del 4 maggio 2018,
  M. Franck B. et autre, sull’obbligo per gli avvocati nominati d’ufficio
  di sottoporre i motivi ostativi allo svolgimento dell’incarico al presidente
  della corte di assise .......................................................................................... 11

Germania
  ALIMENTAZIONE – INFORMAZIONE AL PUBBLICO
  Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 21 marzo 2018 (1 BvF 1/13),
  sulla comunicazione ufficiale e pubblica di contravvenzioni alle disposizioni
  in materia di prodotti alimentari e di foraggio ................................................ 13

Germania
  GIUDICI COSTITUZIONALI – RICUSAZIONE
  Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 24 aprile 2018 (1 BvR 745/17,
  1 BvR 981/17), sull’istanza di ricusazione contro il vicepresidente Kirchhof
  nell’ambito del giudizio pendente sulla costituzionalità del canone per il
  servizio radio-televisivo (Rundfunkbeitrag) ................................................... 15

Spagna
  ISTRUZIONE – CLASSI SEPARATE PER SESSO
  Il Tribunale costituzionale si pronuncia a favore dell’istruzione separata
  per sesso .......................................................................................................... 17
Spagna
  CATALOGNA – PRESIDENZA
  Il Tribunale costituzionale ammette il ricorso del Governo contro
  l’investitura telematica dei candidati alla presidenza della Generalitat .......... 21

Spagna
  CATALOGNA – SECESSIONE
  Il Tribunale costituzionale accoglie il ricorso di amparo del gruppo
  socialista contro gli atti dell’Ufficio di presidenza del Parlamento catalano
  del 4 ottobre 2017 ............................................................................................ 23

Germania
  RELIGIONE – SIMBOLI RELIGIOSI
  Tribunale del lavoro di Berlino, sentenza del 9 maggio 2018 (60 Ca 8090/17),
  in merito al principio di neutralità ed al velo islamico .................................... 27

Stati Uniti
  RAPPORTI FEDERAZIONE/STATI – SCOMMESSE SPORTIVE
  Corte suprema federale, Murphy, Governor of New Jersey, et al. v. National
  Collegiate Athletic Association et al., No. 16-476, 584 U.S. __ (2018),
  del 14 maggio 2018, sul riparto di competenze tra federazione e stati
  relativamente alla disciplina delle scommesse sportive .................................. 29

Stati Uniti
  PERQUISIZIONI – PRIVACY
  Corte suprema federale, Byrd v. United States, No. 16-1371,
  584 U.S. __ (2018), del 14 maggio 2018, in materia di perquisizioni
  e di ragionevole aspettativa relativa alla tutela della privacy .......................... 31

Stati Uniti
  DIRITTO DI DIFESA – POTERI DEL DIFENSORE
  Corte suprema federale, sentenza McCoy v. Louisiana, No. 16-8255,
  584 U.S. __ (2018), del 14 maggio 2018, sul contenuto del diritto
  ad un difensore ................................................................................................ 33

Regno Unito
  EDILIZIA POPOLARE – VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA
  Approvato il Secure Tenancies (Victims of Domestic Abuse) Act 2018 ........... 35
Spagna
  CATALOGNA – PRESIDENZA
  Torra nuovo Presidente della Generalitat catalana ......................................... 37

Francia
  TERRORISMO – APOLOGIA
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-706 QPC del 18 maggio 2018,
  M. Jean-Marc R., sul reato di apologia del terrorismo ................................... 41

Stati Uniti
  LAVORO (RAPPORTO DI) – CONTROVERSIE
  Corte suprema: Epic Systems Corp. v. Lewis, No. 16-285,
  584 U.S. __ (2018), del 21 maggio 2018, in tema di arbitrato individuale
  nelle controversie di lavoro ............................................................................. 45

Stati Uniti
  ECONOMIA E FINANZA – ISTITUTI DI CREDITO
  Il Congresso approva l’abrogazione parziale del c.d. Dodd-Franks Act
  del 2010, in tema di diritto bancario ............................................................... 49

Germania
  ESTRADIZIONE – PENA DI MORTE
  Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 4 maggio 2018
  (2 BvR 632/18), in tema di estradizione verso un paese in cui
  le esecuzioni capitali sono sospese ................................................................. 51

Germania
  GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA – GIUDICI A TEMPO DETERMINATO
  Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 22 marzo 2018
  (2 BvR 780/16), in merito alla nomina di funzionari a tempo indeterminato
  come giudici amministrativi a tempo determinato .......................................... 53

Francia
  PROFESSIONI – NOTAIO
  Conseil d’État, decisioni 18 maggio 2018, nn. 400675, 400698, 400858,
  401795 e 401810, M. K. et autres, sul limite di età per l’esercizio delle
  professioni di notaio e di ufficiale giudiziario ................................................ 55
Francia
  ENERGIA – CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE
  Conseil d’État, decisioni 18 maggio 2018, nn. 413688 e 414656,
  Société Engie et Association nationale des opérateurs détaillants
  en énergie (Anode), sulla regolamentazione delle tariffe
  di somministrazione dell’elettricità ................................................................. 57

Francia
  REGOLAMENTI – IMPUGNAZIONE
  Conseil d’État, decisione 18 maggio 2018, n. 414583,
  Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT,
  sulle modalità di impugnazione degli atti regolamentari ................................ 59

Irlanda
  ABORTO – LEGALIZZAZIONE
  La legalizzazione per via referendaria dell’aborto .......................................... 61
GERMANIA
             ORDINE PUBBLICO – DIVIETO DI ACCESSO AGLI STADI

  Tribunale costituzionale federale, ordinanza dell’11 aprile 2018
         (1 BvR 3080/09), sul divieto di accesso agli stadi
                       di calcio in Germania

                                                                             04/05/2018

   Il Tribunale costituzionale federale ha respinto un ricorso diretto di un tifoso
del FC Bayern Monaco nei cui confronti era stato imposto un divieto di accesso a
tutti gli stadi di calcio in Germania da parte delle associazioni calcistiche a livello
federale, quale il Deutschen Fußballbund e. V., il Ligaverband e tutte le
associazioni della Bundesliga 1. Nel 2006, il ricorrente faceva parte di un gruppo
di tifosi della FC Bayern Monaco coinvolti in scontri violenti con i tifosi della
MSV Duisburg nello stadio di Duisburg. A seguito di questi scontri, che avevano
causato danni a persone e cose, il ricorrente era stato arrestato assieme ad altre
cinquanta persone a fini identificativi ed indagini preliminari e procedimenti
istruttori erano stati intrapresi nei suoi confronti. Alla luce di tale istruttoria, un
divieto di accesso a tutti gli stadi tedeschi – basato sulla inviolabilità del domicilio
e sulla direttiva sui divieti di accesso agli stadi del Deutschen Fußball-Bundes –
era stato disposto nei confronti del ricorrente con una durata fino al giugno 2008.
Nel prosieguo del procedimento istruttorio, si era infine giunti ad una
archiviazione per tenuità dei fatti, ai sensi dell’art. 153, comma 1, del Codice di
procedura penale. Tuttavia, l’associazione sportiva di Duisburg, che in nome delle
altre associazioni aveva disposto il divieto, aveva deciso di mantenerlo senza
previa audizione del ricorrente. Quest’ultimo aveva pertanto adito le corti
competenti ed infine il Bundesverfassungsgericht lamentando di essere stato leso
nei propri diritti fondamentali.
    Il Bundesverfassungsgericht ha pertanto dovuto affrontare la questione degli
effetti (indiretti) del principio di eguaglianza di cui all’art. 3, comma 1, della
Legge fondamentale nell’ambito dei rapporti tra privati; ha misurato il divieto in
questione alla luce di tale principio e ritenuto infine che il ricorso fosse infondato.

   1
       Un comunicato stampa relativo alla decisione è disponibile in lingua inglese
è             reperibile             on             line             alla           pagina
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2018/bvg18-
029.html.
                                                                                        7
Il Tribunale costituzionale ha sottolineato come, anche in considerazione del
principio degli effetti dei diritti fondamentali nel diritto privato ovvero della loro
opponibilità tra soggetti privati (Drittwirkung), non possa affermarsi un principio
costituzionale oggettivo secondo cui i rapporti tra privati devono per principio
essere impostati in maniera uniforme. Il principio di eguaglianza esplica però una
c.d. “mittelbare Drittwirkung” (effetto indiretto) se singole persone vengono
escluse – tramite il richiamo al diritto alla inviolabilità del domicilio – da eventi
resi accessibili dai proprietari privati, per una loro propria decisione, ad un grande
pubblico senza riguardo alla singola persona e se tale esclusione incide in maniera
significativa sulla partecipazione alla vita sociale del soggetto colpito. Gli
organizzatori degli eventi in questione non devono utilizzare il loro potere
decisivo al fine di escludere determinate persone senza motivo oggettivo da un
evento aperto ad un grande pubblico. Tuttavia, un divieto di accesso allo stadio
può essere disposto anche senza la prova di un reato, se si teme – alla luce di fatti
fondati – che il soggetto escluso possa anche in futuro causare dei problemi. In
generale i soggetti esclusi devono comunque essere sentiti al riguardo e, su
richiesta, deve essere loro comunicata una motivazione per la loro esclusione.
    Il Tribunale costituzionale ha evidenziato come l’effetto indiretto dei diritti
fondamentali nel diritto privato (mittelbare Drittwirkung) dipenda dalle
circostanze concrete del singolo caso. Deve essere trovato un equilibrio, in casi
come il presente, tra le garanzie della proprietà privata (ed il potere di
autodeterminazione del proprietario) e la tutela nei confronti di trattamenti
discriminatori ed arbitrari (tutela che deriva dal principio di eguaglianza). La
soluzione di tale rapporto di tensione spetta in primis ai giudici ordinari civili,
mentre il Bundesverfassungsgericht interviene solo di fronte ad un palese errore di
interpretazione e considerazione di diritti fondamentali.
    Ciò non poteva ritenersi prodotto nel caso di specie: i giudici civili avevano
motivato la loro decisione ritenendo che il divieto potesse basarsi su un motivo
oggettivo di giustificazione, segnatamente sull’instaurazione di un procedimento
istruttorio il cui esito all’epoca non era ancora noto. Secondo il giudice supremo
civile, il motivo per il divieto non era venuto meno neanche alla luce
dell’archiviazione del procedimento istruttorio per tenuità dei fatti. Sebbene non
fosse stato accertato che il tifoso avesse compiuto di persona i reati in questione,
ciò non faceva venire meno le circostanze sulle quali il primo sospetto per
l’istruttoria era stato basato né tantomeno il timore che potessero ripetersi in
futuro simili episodi. Il tifoso si era volontariamente recato in un ambiente dal
quale erano partiti atti violenti. Dette valutazioni con cui i giudici ordinari
avevano motivato il perdurare del divieto non sono state censurate dal

8
Bundesverfassungsgericht. Per quanto riguarda il futuro, il Tribunale
costituzionale federale ha evidenziato come le direttive sui divieti di accesso negli
stadi abbiano nel frattempo introdotto l’obbligo di una previa audizione e
motivazione di eventuali divieti. Da segnalare infine è che, nel caso di specie, il
ricorrente aveva tra l’altro avuto la possibilità di essere sentito nell’ambito del
giudizio civile.

                                                             Maria Theresia Roerig

                                                                                   9
FRANCIA
                        DIRITTO DI DIFESA – DIFESA D’UFFICIO

           Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-704 QPC
          del 4 maggio 2018, M. Franck B. et autre, sull’obbligo
             per gli avvocati nominati d’ufficio di sottoporre
              i motivi ostativi allo svolgimento dell’incarico
                     al presidente della corte di assise

                                                                                      07/05/2018

  Il Conseil constitutionnel è stato adito dalla Cour de cassation, che ha sollevato
una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l’articolo 9 della
legge n. 71-1130 del 31 dicembre 1971 sulla riforma di alcune professioni
giudiziarie 1. Tali disposizioni stabiliscono che un avvocato nominato d’ufficio dal
presidente dell’ordine o dal presidente della corte di assise non possa rifiutare lo
svolgimento dell’incarico senza esporre al nominante i motivi ostativi allo
svolgimento dello stesso. È prevista anche la possibilità di irrogare una sanzione
nei casi in cui l’avvocato d’ufficio non rispetti i doveri conseguenti alla sua
nomina.
   I ricorrenti nel giudizio a quo sostenevano che, conferendo al presidente della
corte di assise tale potere discrezionale, le disposizioni contestate violassero il
diritto di difesa sotto vari profili. A parere dei ricorrenti, tali disposizioni
violavano, in primis, il principio della libera scelta della difesa e quello
dell’indipendenza dell’avvocato. Inoltre, in un contesto potenzialmente
conflittuale tra la difesa e la giurisdizione, non si riteneva garantita l’imparzialità
del presidente della corte di assise, incaricato sia di condurre i dibattiti che di
nominare l’avvocato d’ufficio e, nel caso non potesse dare seguito a tale incarico,
di valutare i motivi esposti per il rifiuto. Infine, si affermava che, in alcuni casi,
l’avvocato d’ufficio poteva essere costretto a svelare alcuni elementi coperti dal
segreto professionale per far valere i motivi che gli impedivano di accettare tale
nomina. In aggiunta, il Conseil national des barreaux sosteneva che, non essendo
impugnabile la decisione del presidente della corte di assise, tali disposizioni si

   1
     La decisione è reperibile on line alla pagina http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank/download/2018704QPC2018704qpc.pdf. Il relativo comunicato stampa
è    reperibile     on     line     alla   pagina     http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2018/2018-704-
qpc/communique-de-presse.151067.html.
                                                                                                 11
ponessero in contrasto con il diritto ad un processo equo, nonché con il principio
di “parità delle armi” (c.d. “principe de l’égalité des armes”) e con il diritto ad un
ricorso giurisdizionale effettivo.
    Il Conseil constitutionnel ha stabilito che, consentendo al presidente della corte
di assise di valutare se nominare, o meno, un altro avvocato d’ufficio, e, quindi, di
respingere eventualmente i motivi presentati dall’avvocato nominato, le
disposizioni contestate attuano l’obiettivo di buona amministrazione della
giustizia e le esigenze legate al rispetto dei diritti della difesa. D’altro canto, il
Conseil ha sottolineato che l’avvocato d’ufficio esercita liberamente le sue
funzioni e che gli obblighi dettati dal suo giuramento gli vietano di svelare al
presidente della corte di assise, come motivo ostativo, elementi suscettibili di
ledere la difesa dell’imputato. Ha anche ricordato che, in virtù dell’art. 274 del
Codice di procedura penale, l’imputato può, in qualunque momento, scegliere un
altro avvocato, con ciò facendo decadere la nomina d’ufficio.
    Il Conseil constitutionnel ha poi ricordato che, anche se la decisione del
presidente della corte di assise riguardo ai motivi ostativi asseriti dall’avvocato
per non svolgere il proprio incarico non è impugnabile, la regolarità di tale rigetto
può essere contestata sia dall’imputato nell’ambito di un ricorso in Cassazione, sia
dall’avvocato nell’ambito della procedura legata all’eventuale sanzione
disciplinare irrogatagli.
    Infine, il giudice costituzionale ha affermato che i poteri conferiti dalle
disposizioni contestate al presidente della corte di assise non mettono in
discussione la sua imparzialità.
    Sulla scorta di queste considerazioni, il Conseil constitutionnel ha dichiarato le
disposizioni contestate conformi alla Costituzione.

                                                                       Céline Torrisi

12
GERMANIA
                ALIMENTAZIONE – INFORMAZIONE AL PUBBLICO

  Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 21 marzo 2018
      (1 BvF 1/13), sulla comunicazione ufficiale e pubblica
          di contravvenzioni alle disposizioni in materia
                di prodotti alimentari e di foraggio

                                                                             07/05/2018

   Il Tribunale costituzionale federale ha dichiarato una disposizione della legge
sui prodotti alimentari e sul foraggio (art. 40, comma 1a, LFGB), che prevede
l’obbligo di un’informativa ufficiale al pubblico sulle contravvenzioni di tale
normativa da parte di singoli imprenditori – obbligo di per sé considerato
legittimo – parzialmente incostituzionale, nella parte in cui non poneva alcun
limite temporale a detta informativa 1.
   L’informazione ufficiale al pubblico deve essere considerata alla luce dell’art.
12, comma 1, Legge fondamentale (LF), ovvero in relazione alla libertà di
professione, poiché il suo scopo ed i suoi effetti indiretti e fattuali equivalgono ad
un’ingerenza in detta libertà. È possibile che i diritti e gli interessi
dell’imprenditore che viola le disposizioni della legge in questione debbano
effettivamente cedere rispetto all’interesse all’informazione del pubblico, pur se la
violazione non implichi un pericolo della salute. Tuttavia, secondo il Tribunale
costituzionale federale, la pubblicazione di informazioni ufficiali su internet in
relazione a violazioni rilevanti per il consumo deve regolarmente essere limitata,
per legge, ad un determinato lasso temporale. In questo senso, la norma scrutinata
– che non prevedeva, appunto, alcun limite temporale alla pubblicazione – non
risulta compatibile con l’art. 12, comma 1, LF. Il Bundesverfassungsgericht ha,
sotto questo profilo, accolto il ricorso in via principale del Governo del Land della
Bassa Sassonia.
   Il legislatore è stato quindi invitato a trovare un rimedio alla situazione
incostituzionale, inserendo nella legge una disposizione sulla durata della
pubblicazione della contravvenzione entro il 30 aprile 2019. Nelle more (ma non

   1
       Un comunicato stampa relativo alla decisione è disponibile in lingua inglese
è             reperibile             on             line             alla           pagina
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2018/bvg18-
032.html.
                                                                                       13
oltre il 30 aprile 2019), la norma di cui all’art. 40, comma 1a, LFGB troverà
ancora applicazione.

                                                       Maria Theresia Roerig

14
GERMANIA
                    GIUDICI COSTITUZIONALI – RICUSAZIONE

   Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 24 aprile 2018
  (1 BvR 745/17, 1 BvR 981/17), sull’istanza di ricusazione contro
    il vicepresidente Kirchhof nell’ambito del giudizio pendente
            sulla costituzionalità del canone per il servizio
                  radio-televisivo (Rundfunkbeitrag)

                                                                         07/05/2018

   Il primo senato del Tribunale costituzionale federale ha stabilito che il
vicepresidente, Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof, non deve essere escluso
dall’esercizio delle sue funzioni nel procedimento attualmente pendente su vari
ricorsi diretti in merito al canone per il servizio radio-televisivo ed ha quindi
respinto le relative istanze di ricusazione di due ricorrenti in quanto infondate. Il
fratello del giudice, il Prof. Dr. Dres. h.c. Paul Kirchhof, a sua volta ex giudice
costituzionale, aveva redatto nel 2010, su incarico della radio-televisione pubblica
(ARD, ZDF e Deutschlandradio), un parere legale secondo il quale il canone
radio-televisivo risultava conforme a costituzione. Su tale circostanza i ricorrenti
avevano basato le loro istanze di ricusazione contro Ferdinand Kirchhof.
   Il senato ha però spiegato come il mero fatto che il fratello del giudice abbia
redatto un parere in materia non implica che il fratello abbia un rapporto stretto e
concreto in relazione all’oggetto del giudizio ora pendente, che possa giustificare
l’esclusione del giudice Kirchhof e/o che l’attività peritale del fratello possa
fornire un motivo per dover dubitare all’imparzialità del vicepresidente stesso. La
mera parentela con un soggetto che si sia espresso in materia di canone non è
sufficiente per imporre in capo al vicepresidente un motivo di esclusione. Il
sospetto dell’imparzialità deve, d’altronde, riferirsi direttamente alla sua persona.

                                                             Maria Theresia Roerig

                                                                                  15
SPAGNA
                      ISTRUZIONE – CLASSI SEPARATE PER SESSO

                Il Tribunale costituzionale si pronuncia a favore
                        dell’istruzione separata per sesso

                                                                           08/05/2018

   Il Tribunale costituzionale ha anticipato nella sua pagina web la sentenza del 10
aprile 2018, con cui ha respinto il ricorso in via principale presentato da oltre
cinquanta deputati socialisti nei confronti di talune disposizioni della legge
organica n. 8/2013, del 9 dicembre, volta al miglioramento degli standards di
qualità    dell’istruzione,    che      ha    novellato     la   legge     organica
n. 2/2006, del 3 maggio, sull’istruzione 1.
   L’aspetto più significativo della decisione ha riguardato la legittimità del
modello educativo che distingue tra sessi 2 nell’ammissione e nell’organizzazione
dell’insegnamento. I ricorrenti ritenevano che la c.d. istruzione separata violasse il
principio di eguaglianza ed il divieto di discriminazione in ragione del sesso (art.
14 Cost.), in combinato disposto con il diritto all’istruzione (art. 27 Cost.).
   Il plenum del Tribunale ha escluso in prima battuta che fosse interessato il
diritto dei genitori a che i figli ricevano una formazione religiosa e morale
conforme alle proprie convinzioni (art. 27, comma 3, Cost.). L’istruzione separata
è un modello, un sistema strumentale di natura pedagogica, basato sull’idea di
ottimizzare le potenzialità proprie di ciascun sesso. Lo evidenzia la stessa legge
organica sull’istruzione quando impone a questi centri l’onere di esplicitare le
ragioni educative – e non altre – che hanno motivato l’adozione di questo metodo
(art. 84, comma 3, della legge organica n. 2/2006).
   La legittimità di questo metodo pedagogico è condizionata al fatto che esso
permetta di raggiungere l’obiettivo costituzionale dell’istruzione: garantire il
pieno sviluppo della personalità nel rispetto dei principi democratici di
convivenza e dei diritti e libertà fondamentali, come sancito dall’art. 27, comma 2,
Cost.

   1
         Il    testo    della    decisione    è    reperibile  on    line  alla  pagina
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_037/2014-
1406STC.pdf.      Il   comunicato      stampa    può    essere  consultato  alla pagina
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_037/NOTA%20INF
ORMATIVA%20N%C2%BA%2037-2018.pdf.
   2
       V. il FJ 4.
                                                                                    17
Il plenum ha tenuto conto del diritto internazionale applicabile, in particolare
della Convenzione sulla lotta contro la discriminazione in materia di
insegnamento adottata nel 1960 dall’UNESCO, cui rinvia la normativa spagnola e
da cui si evince che i fattori rilevanti per analizzare un’eventuale natura
discriminatoria dell’istruzione separata sono l’equivalenza nell’accesso
all’istruzione di alunni ed alunne, le condizioni della prestazione ed i contenuti.
Inoltre, nonostante non costituisse un parametro di costituzionalità, il plenum ha
preso atto delle esperienze in Regno Unito, Francia, Germania, Belgio e Stati
Uniti, paesi in cui il modello pedagogico controverso non è in astratto considerato
discriminatorio.
    Dal punto di vista del diritto interno 3, il plenum ha constatato che la
separazione per sesso costituisce una differenziazione giuridica tra ragazzi e
ragazze nell’accesso al centro scolastico e nell’organizzazione dell’insegnamento
che risponde ad un modello o metodo pedagogico frutto di determinate concezioni
che ritengono più efficace un modello di istruzione di questa natura rispetto ad
altri. Per il Tribunale costituzionale, che si è astenuto dallo svolgere alcuna
valutazione di pregi e difetti del modello, nella misura in cui la Costituzione
riconosce la libertà di insegnamento (art. 27, comma 1, Cost.), risulta legittimo
qualsiasi modello educativo che rispetti l’obiettivo del precitato art. 27, comma 2,
Cost. Una siffatta opzione rientra nell’idea educativa propria dei centri scolastici,
e non viola di per sé i limiti del diritto alla istituzione di centri di istruzione.
    I ricorrenti avevano evidenziato che l’educazione separata non contribuisce a
rendere effettiva la parità tra i sessi, né rispetta i principi democratici di
convivenza, comportando invece un rischio molto elevato di ritenere uno dei due
sessi inferiore rispetto l’altro. Tuttavia, il plenum ha escluso che l’educazione
differenziata possa essere considerata discriminatoria di per sé, perché è garantito
l’accesso all’istruzione e nei piani di studio approvati dai pubblici poteri (art. 27,
comma 5, Cost.) e nella prestazione essenziale dell’istruzione non sussiste alcuna
distinzione tra classi miste, classi di soli allievi e classi di sole allieve. La legge
organica sull’istruzione obbliga questi centri ad illustrare nel progetto educativo le
misure accademiche che adotteranno per promuovere attivamente il valore
superiore dell’uguaglianza (art. 84, comma 3, della legge organica n. 2/2006). Se
nella prassi esistessero differenze indebite di trattamento sarebbero dunque da
imputare al singolo centro e non al modello.
    I ricorrenti avevano chiesto al Tribunale costituzionale che, nel caso in cui
fosse stata dichiarata la legittimità del modello denunciato, dichiarasse comunque
il venir meno dell’obbligo di contribuire al finanziamento pubblico di questi

     3
         V. il FJ 4, a).
18
centri. Il plenum lo ha escluso 4. Il finanziamento pubblico delle scuole private si
basa: sull’art. 27, comma 9, Cost., secondo cui i pubblici poteri contribuiranno a
sostenere la spesa dei centri d’istruzione che rispondano ai requisiti stabiliti dalla
legge (che ha portato il legislatore per optare per un regime di concierto); sull’art.
27, comma 4, Cost., che sancisce l’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione básica
(la c.d. scuola dell’obbligo); e sull’art. 9, comma 2, Cost., secondo cui spetta ai
pubblici poteri promuovere le condizioni affinché la libertà e l’eguaglianza del
singolo e dei gruppi in cui questo si integra siano reali. I centri che optino per
l’educazione separata potranno dunque accedere al sistema di finanziamento in
condizioni di eguaglianza con le altre scuole paritarie, nel rispetto delle condizioni
o requisiti imposti dalla legislazione.
    Un secondo aspetto rilevante della decisione ha riguardato l’equiparazione
della materia “religione” a quella sui valori culturali e civici/valori etici 5, ciò che
si riverberava, ad avviso dei ricorrenti, in una violazione del principio di neutralità
religiosa dello Stato (art. 16 Cost.), che impedirebbe l’introduzione di una materia
confessionale. Le doglianze sono state respinte.
    Ad avviso del Tribunale costituzionale, l’esistenza della materia “religione”, di
libera adesione, non implica alcuna valutazione dei differenti credi religiosi che
possa comportare la violazione del principio di neutralità dello Stato. Anzi,
garantisce il diritto dei genitori a che i figli ricevano una formazione religiosa e
morale conforme alle proprie convinzioni (art. 27, comma 3, Cost.), il diritto delle
chiese e delle confessioni alla divulgazione ed espressione pubblica del loro credo
(dimensione collettiva della libertà religiosa di cui all’art. 16, comma 1, Cost.), ed
è espressione del dovere di cooperazione tra lo Stato e le differenti confessioni
(art. 16, comma 3, Cost.), manifestazione del principio di aconfessionalità o laicità
positiva che caratterizza il sistema costituzionale spagnolo.
    A proposito dell’eventuale discriminazione degli allievi, che non potrebbero
optare per l’insegnamento dei valori etici e della cittadinanza e che impareranno
questi basandosi su dottrine religiose, il plenum ha dichiarato che l’optare per
questa materia non implica che questi allievi non ricevano una educazione civica e
nei valori costituzionali, presenti trasversalmente in tutte le materia dei piani di
studio. Inoltre, la legge non esclude che si possano frequentare la materia
religione e quella sui valori civici.

   4
       V. il FJ 4, b).
   5
       V. il FJ 6.
                                                                                     19
La sentenza ha poi respinto altre le doglianze relative all’asserito snaturamento
del consiglio d’istituto (consejo escolar) 6 ed all’introduzione degli indirizzi per gli
allievi della scuola secondaria 7.
    La sentenza reca l’opinione concorrente del vicepresidente Encarnación Roca
Trías 8, e le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali Fernando Valdés Dal-Ré
(cui ha aderito il giudice costituzionale Cándido Conde-Pumpido Tourón) 9, Maria
Luisa Balaguer Callejón 10 e Juan Antonio Xiol Ríos 11, che hanno argomentato nel
senso dell’illegittimità dell’istruzione separata e della violazione del principio di
neutralità religiosa dello Stato.

                                                               Carmen Guerrero Picó

     6
         V. il FJ 5.
     7
         V. il FJ 7.
     8
         https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_037/2014-
1406VP3.pdf.
     9
         https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_037/2014-
1406VP1.pdf.
     10
         https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_037/2014-
1406VP2.pdf.
     11
        https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_037/2014-
1406VPS4.pdf.
20
SPAGNA
                               CATALOGNA – PRESIDENZA

       Il Tribunale costituzionale ammette il ricorso del Governo
              contro l’investitura telematica dei candidati
                    alla presidenza della Generalitat

                                                                                  10/05/2018

   Il 9 maggio 2018 è stata pubblicata la legge catalana n. 2/2018, dell’8 maggio,
recante modifiche alla legge n. 13/2008, sulla presidenza della Generalitat e sul
governo 1. Come segnalato in precedenza 2, la novella permette l’investitura in via
telematica dei candidati alla presidenza del Governo catalano.
   Ai sensi del nuovo art. 4 della legge catalana n. 13/2008, in caso di assenza,
malattia od altro impedimento del candidato, il pleno del Parlamento, a
maggioranza assoluta, può autorizzare che il dibattito sull’investitura sia celebrato
in sua assenza o senza che egli intervenga. Il candidato potrà presentare il
programma di governo e chiedere la fiducia per scritto o utilizzando qualsivoglia
mezzo previsto dal regolamento dell’assemblea 3. Inoltre, il nuovo art. 35 prevede
che il Governo catalano possa costituirsi, convocare e celebrare sessioni ed
adottare accordi in presenza o a distanza, utilizzando mezzi elettronici e
audiovisivi che permettano di accreditare l’identità dei partecipanti e che
garantiscano l’interattività tra di loro nella comunicazione.
   Lo stesso giorno, il Tribunale costituzionale ha dichiarato ammissibile il
ricorso presentato dal Governo nei confronti della legge n. 2/2018, ciò che ha
comportato la sospensione della sua efficacia 4. Si è disposta la notifica personale
dell’ordinanza a tutti i membri dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento catalano,

   1
        Il testo della legge, in lingua catalana, è reperibile        on   line   alla   pagina
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7615/1673784.pdf.
   2
        V. “Il Tribunale costituzionale ammette il ricorso del Governo contro la
designazione di Carles Puigdemont come candidato alla presidenza della Generalitat”,
del        27/04/2018,            consultabile        on         line       alla   pagina
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_201804.pdf.
   3
      Il regolamento del Parlamento avrebbe dovuto essere novellato entro un mese per rendere
effettiva la riforma.
   4
         Il    testo   della    providencia    è    reperibile on    line  alla  pagina
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_045/P%202533-
2018.pdf.
                                                                                            21
che sono stati esplicitamente avvertiti del loro dovere di impedire o di bloccare
qualsivoglia iniziativa volta ad ignorare o ad eludere le misure cautelari adottate, a
pena di incorrere in eventuali responsabilità penali.
   Carles Puigdemont riunirà l’11 maggio a Berlino il direttivo del PDeCat 5. Al
termine dell’incontro è previsto che sveli il nome del nuovo candidato alla
presidenza della Generalitat.

                                                               Carmen Guerrero Picó

     5
       Cfr. Puigdemont convoca a la dirección del PDeCat este viernes para comunicar
el       nuevo      candidato,       in     La      Vanguardia,      del      10/05/2018,
http://www.lavanguardia.com/politica/20180510/443471139938/puigdemont-convoca-direccion-
pdecat-comunicar-candidato.html.
22
SPAGNA
                               CATALOGNA – SECESSIONE

          Il Tribunale costituzionale accoglie il ricorso di amparo
       del gruppo socialista contro gli atti dell’Ufficio di presidenza
                 del Parlamento catalano del 4 ottobre 2017

                                                                                 11/05/2018

   Il Tribunale costituzionale ha anticipato sulla sua pagina web la sentenza del 26
aprile 2018, che ha accolto il ricorso di amparo presentato dai deputati del Gruppo
parlamentare socialista del Parlamento catalano nei confronti di alcune decisioni
dell’Ufficio di presidenza adottate in seguito al referendum indipendentista del 1º
ottobre 2017 1.
    Il 4 ottobre 2017, l’Ufficio di presidenza aveva ammesso la richiesta dei due
gruppi parlamentari di maggioranza (Junts pel Sí e Canditatura d’Unitat Popular
Crida Constituent) di convocare l’allora Presidente della Generalitat, Carles
Puigdemont, “per valutare i risultati del c.d. referendum del 1º ottobre ed i suoi
effetti, in conformità all’art. 4 della legge n. 19/2017, del 6 settembre, sul
referendum di autodeterminazione”. L’Ufficio di presidenza si era
successivamente rifiutato di riconsiderare la sua decisione, come richiesto dal
gruppo socialista, ed aveva convocato una seduta plenaria per il giorno 9 ottobre
2017. I deputati socialisti avevano allora adito il Tribunale costituzionale
denunciando la violazione dello jus in officium (art. 23, comma 2, Cost.) e del
diritto dei cittadini della Catalogna di partecipare agli affari pubblici attraverso i
loro rappresentanti (art. 23, comma 1, Cost.).
    Prima di entrare nel merito, il plenum ha negato che si trattasse di un ricorso
preventivo e basato su una lesione dello jus in officium meramente ipotetica 2,
ribadendo inoltre – ai fini dell’ammissibilità dell’amparo – la sua speciale
rilevanza costituzionale 3, poiché gli atti denunciati avevano interessato

   1
         Il    testo    della     sentenza     è   reperibile     on     line  alla     pagina
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_041/2017-
4856STC.pdf.      Il   relativo     comunicato   stampa       può    essere   consultato    in
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_041/NOTA%20INF
ORMATIVA%20N%C2%BA%2041-2018.pdf.
   2
       V. il FJ 2.
   3
       V. il FJ 3.
                                                                                           23
l’applicazione e l’efficacia generale della Costituzione ed avevano posto, al
contempo, una questione giuridica rilevante e con grandi ripercussioni sociali.
    Il Tribunale costituzionale ha dichiarato che tra i contenuti del diritto di cui
all’art. 23, comma 2, Cost. non figura un eventuale diritto fondamentale alla
legittimità delle iniziative parlamentari; altrimenti ne risulterebbe alterata la
configurazione del ricorso di amparo e dell’intero sistema di giustizia
costituzionale. Non viola, quindi, la norma costituzionale una decisione degli
Uffici di presidenza delle assemblee legislative che dichiari ammissibili iniziative
che potenzialmente non siano conformi alla Costituzione, perfino nei casi in cui il
contrasto sia palese ed evidente 4. Di norma, l’incostituzionalità dell’iniziativa
ammessa non incide sull’esercizio delle loro funzioni rappresentative;
l’ammissibilità non impedisce ai parlamentari l’esercizio della carica pubblica né
comporta una restrizione di questo diritto. Diverso però è il caso in cui la
decisione dell’Ufficio di presidenza costituisca l’inadempimento manifesto di una
decisione del Tribunale costituzionale 5.
    Tutti i pubblici poteri, ivi comprese le assemblee legislative, sono tenuti a
rispettare le decisioni del Tribunale costituzionale (art. 87, comma 1, LOTC),
conseguenza obbligata della sottoposizione alla Costituzione dei pubblici poteri
(art. 9, comma 1, Cost.); e quando l’Ufficio di presidenza di un’assemblea dà
corso ad un’iniziativa che in modo evidente va contro ad una decisione del
Tribunale costituzionale, ciò ha un’incidenza diretta sullo jus in officium dei
parlamentari, condizionando l’esercizio legittimo delle loro funzioni in violazione
dell’art. 23, comma 2, Cost.
    Nel caso di specie, la decisione di ammissibilità attuava una legge catalana ed
un referendum sospesi dal Tribunale costituzionale con decisioni in cui si
avvertivano esplicitamente i membri dell’Ufficio di presidenza del Parlamento
catalano del loro dovere di impedire o di bloccare qualsivoglia iniziativa volta ad
ignorare o ad eludere quanto deciso dal massimo interprete costituzionale. Il
concorso di queste circostanze eccezionali permettevano di dichiarare che la
decisione di ammissibilità dell’Ufficio di presidenza fosse in contrasto con il
dovere costituzionale di rispettare le decisioni del Tribunale costituzionale,
violando lo jus in officium dei ricorrenti (art. 23, comma 2, Cost.) ed
indirettamente il diritto dei cittadini a partecipare agli affari pubblici attraverso i
loro rappresentanti (art. 23, comma 1, Cost.), il che interessava la funzione propria
del Parlamento della Catalogna, che esprime la rappresentanza del popolo della

     4
         V. il FJ 4.
     5
         V. il FJ 5.
24
Catalogna (art. 55, comma 1, dello Statuto di autonomia catalano), e non solo di
determinate forze politiche, a prescindere dal fatto che siano maggioritarie 6.
   Aver dato corso ad una siffatta richiesta era una decisione che interessava la
natura del Parlamento catalano, poiché comportava la pretesa di alterare la
condizione e la posizione istituzionale della camera, presupponendo l’esercizio di
poteri che un parlamento autonomico non può esercitare 7. Ed anche da questo
punto di vista si era violato l’art. 23, comma 2, Cost., perché il diritto dei
deputati catalani di conservare il loro mandato rappresentativo e di esercitarlo
sussiste solo se e nella misura in cui l’assemblea mantenga la sua identità
giuridico-costituzionale, unica cornice in cui i diritti fondamentali possono essere
definiti tali.

                                                            Carmen Guerrero Picó

   6
       V. il FJ 7.
   7
       V. il FJ 8.
                                                                                 25
GERMANIA
                        RELIGIONE – SIMBOLI RELIGIOSI

    Tribunale del lavoro di Berlino, sentenza del 9 maggio 2018
        (60 Ca 8090/17), in merito al principio di neutralità
                        ed al velo islamico

                                                                        11/05/2018

    Il Tribunale del lavoro di Berlino, con sentenza del 9 maggio 2018 (60 Ca
8090/17), ha respinto, in primo grado, l’azione legale di una maestra musulmana
che intendeva insegnare presso una scuola elementare berlinese indossando il velo
(l'hijab). Il suo datore di lavoro, il Land Berlin, ha di conseguenza allontanato la
maestra, facendola trasferire ad un centro scolastico delle scuole superiori
professionali. Nel Land di Berlino vige, per legge, il “principio di neutralità
religiosa ed ideologica” che vieta, inter alia, che insegnanti nelle scuole, in
particolare quelle scuole primarie, indossino simboli visibili legati alla religione
che osservano, siano essi la croce, una kippah o un velo islamico, come in questo
caso. Esonerate da tale divieto sono tuttavia le scuole professionali.
   Si segnala come la legge che regola la neutralità religiosa – che riguarda non
solo gli insegnanti ma anche altri funzionari pubblici, agenti di polizia, giudici
ecc. – non è tuttavia uguale in tutti i Länder della Germania. Molti di essi si
riservano di valutare caso per caso gli episodi di contrasto tra libertà religiosa e
laicità delle istituzioni.
   Nel caso di specie, la maestra aveva impugnato il trasferimento all’altro posto
di lavoro, ma il giudice di lavoro ha dato ragione al Land, specificando che la
maestra non è stata vittima di discriminazione per via della sua scelta religiosa e
che il principio di neutralità invocato è conforme a quanto previsto dalla
Costituzione: “La libertà di religione della donna non dovrebbe avere la
precedenza sull’interesse del Land di Berlino nell’organizzare le scuole primarie
secondo il principio della neutralità religiosa”.
   La decisione può essere impugnata presso la corte del lavoro del Land Berlin-
Brandenburgo.

                                                            Maria Theresia Roerig

                                                                                 27
STATI UNITI
            RAPPORTI FEDERAZIONE/STATI – SCOMMESSE SPORTIVE

  Corte suprema federale, Murphy, Governor of New Jersey, et al.
   v. National Collegiate Athletic Association et al., No. 16-476,
        584 U.S. __ (2018), del 14 maggio 2018, sul riparto
       di competenze tra federazione e stati relativamente
             alla disciplina delle scommesse sportive

                                                                                 14/05/2018

   Il Professional and Amateur Sports Protection Act federale del 1992 aveva
vietato la disciplina, da parte degli stati, delle scommesse sportive 1. Nel 2011, gli
elettori dello stato del New Jersey si erano espressi a favore dell’emendamento
alla costituzione statale che permetteva alle autorità statali di autorizzare
l’organizzazione e lo svolgimento delle scommesse sportive, per far fronte alla
forte perdita di guadagni subita dai casinò dello stato; poco dopo l’introduzione
dell’emendamento, il legislatore statale aveva adottato una legge attuativa. Le
principali leghe sportive avevano impugnato le previsioni, ottenendo pronunce
favorevoli in quanto esse violavano il divieto stabilito dalla suddetta legge
federale.
   Nel 2014, il legislatore del New Jersey aveva tentato nuovamente di introdurre
nell’ordinamento statale una modalità di autorizzazione delle scommesse sportive,
abolendo in parte il divieto, segnatamente per quanto riguardava le scommesse
negli ippodromi e nei casinò. Le leghe sportive avevano contestato in giudizio
anche questa misura, ottenendo giudizi favorevoli in primo e secondo grado.
   La Corte suprema federale, adita in appello, ha ribaltato le statuizioni delle
corti inferiori ed ha accolto le ragioni del New Jersey. La opinion della Corte è
stata redatta dal Justice Alito, al quale si sono uniti il Chief Justice Roberts ed i
Justices Kennedy, Thomas, Kagan e Gorsuch, nonché, in parte, il Justice Breyer.
Il Justice Thomas ha depositato una opinion concorrente, mentre la Justice
Ginsburg ha redatto un’opinione dissenziente, alla quale si è unita la Justice
Sotomayor e, in parte, il Justice Breyer 2.

   1
    Eccezioni erano state previste per lo stato del Nevada, nonché per quelli del Delaware, del
Montana e dell’Oregon.
   2
         Il   testo   della     decisione    è    reperibile     on     line    alla    pagina
https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-476_dbfi.pdf.
                                                                                            29
Il divieto imposto agli stati di autorizzare sistemi di scommesse sportive viola
il X Emendamento 3, in particolare la c.d. norma “anti-requisizione”
(anticommandeering) da esso ricavata nella giurisprudenza costituzionale.
   Secondo il X Emendamento, le competenze legislative che non siano state
conferite al Congresso dalla Costituzione sono riservate agli stati. Tra le
competenze costituzionalmente elencate, non compare il potere di emettere ordini
diretti nei confronti dei legislatori statali. L’osservanza del principio contrario alla
c.d. requisizione è importante per diversi motivi, tra cui per il fatto che esso
costituisce uno dei baluardi strutturali previsti dalla Costituzione a tutela della
libertà, promuove la responsabilità politica ed impedisce al Congresso di trasferire
agli stati i costi della regolamentazione.
   Nella specie, le previsioni contro la disciplina statale delle scommesse sportive
era una inequivocabile imposizione nei confronti dei legislatori statali. La
distinzione tra l’imposizione, nei confronti degli stati, di un obbligo a legiferare ed
un divieto di legiferare non ha senso. In entrambi i casi, infatti, vale il principio
basilare secondo cui il Congresso non può emettere ordini diretti nei confronti dei
legislatori statali.
   Né le previsioni impugnate della legge federale erano atte a prevalere sulle
norme statali secondo la logica della preemption. Ciò perché non erano state
soddisfatte le due condizioni rilevanti: contrariamente a quanto necessario, esse
non rappresentavano l’esercizio di un potere conferito al Congresso dalla
Costituzione, né erano suscettibili di essere interpretate alla stregua di previsioni
dirette principalmente a soggetti privati.

                                                                                 Sarah Pasetto

     3
     Secondo il quale “[i] poteri non demandati dalla Costituzione agli Stati Uniti, o da essa non
vietati agli Stati, sono riservati ai rispettivi Stati, o al popolo.”
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STATI UNITI
                             PERQUISIZIONI – PRIVACY

   Corte suprema federale, Byrd v. United States, No. 16-1371,
584 U.S. __ (2018), del 14 maggio 2018, in materia di perquisizioni
   e di ragionevole aspettativa relativa alla tutela della privacy

                                                                           14/05/2018

   Byrd era alla guida di un’auto noleggiata quando era stato fermato dalla polizia
statale per un’infrazione al codice stradale. Era da solo sull’automobile ed il suo
nome non compariva sul contratto di noleggio tra i conducenti autorizzati; la
fidanzata, che aveva preso a noleggio l’automobile ed era una conducente
autorizzata, gli aveva dato il permesso di utilizzare il veicolo. Poiché però non
figurava sul contratto di noleggio, gli agenti lo avevano informato che non
avevano bisogno del suo consenso per perquisire il veicolo.
   Nel bagagliaio dell’automobile, gli agenti avevano trovato giubbotti
antiproiettile e 49 panetti di eroina. Le prove erano state consegnate alle autorità
federali, che avevano accusato il ricorrente dei reati di spaccio e possesso di
eroina al fine dello spaccio, nonché di possesso di giubbotti antiproiettile senza
autorizzazione.
   L’imputato aveva chiesto di annullare le prove, in quanto risultanti da una
perquisizione illegittima. Le sue ragioni erano state respinte in primo ed in
secondo grado, in quanto l’uomo non era nominato sul contratto di noleggio e non
poteva pertanto invocare alcuna ragionevole aspettativa di privacy, tutelata dal IV
Emendamento, quando si trovava nell’automobile.
   La Corte suprema ha ribaltato la posizione delle corti inferiori all’unanimità.
La opinion della Corte è stata redatta dal Justice Anthony Kennedy 1.
   La tesi adottata dall’Esecutivo, secondo cui un individuo alla guida di
un’automobile noleggiata non può mai aver diritto ad una ragionevole aspettativa
di privacy quando si trova al suo interno, se non compare sul contratto di noleggio
tra i conducenti autorizzati, poggiava su un’interpretazione eccessivamente
restrittiva delle tutele approntate dal IV Emendamento. Rifacendosi alla propria
giurisprudenza, la Corte ha stabilito che la legittimità dell’aspettativa di privacy

   1
         Il   testo   della     decisione    è    reperibile  on   line   alla   pagina
https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-1371_1bn2.pdf.
                                                                                    31
non dovrebbe dipendere dal fatto che la persona che ha concesso il permesso di
utilizzare l’automobile sia il proprietario o la abbia solo noleggiata.
   La Corte ha rinviato il caso alle corti inferiori per valutare se l’Esecutivo
potesse far valere le proprie ragioni in base a due argomentazioni alternative: (1)
se il ricorrente non poteva invocare alcuna aspettativa di privacy perché si era
avvalso della fidanzata per trarre in inganno la società di noleggio, la quale
sicuramente non gli avrebbe concesso alcun servizio alla luce della sua fedina
penale; e (2) se gli agenti di polizia avevano motivi validi per perquisire
l’automobile perché ritenevano che potesse contenere prove di un reato.

                                                                    Sarah Pasetto

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STATI UNITI
                    DIRITTO DI DIFESA – POTERI DEL DIFENSORE

        Corte suprema federale, sentenza McCoy v. Louisiana,
         No. 16-8255, 584 U.S. __ (2018), del 14 maggio 2018,
               sul contenuto del diritto ad un difensore

                                                                             14/05/2018

   Il ricorrente di fronte alla Corte suprema, McCoy, era stato accusato degli
omicidi della madre, del patrigno e del figlio della sua ex-moglie, omicidi di
primo grado per i quali è prevista la pena di morte. McCoy si era costantemente
dichiarato non colpevole. Asseriva con forza che non si trovava in Louisiana al
momento degli omicidi e che i veri colpevoli erano degli agenti di polizia corrotti,
i quali li avrebbero commessi in seguito ad una trattativa per la compravendita di
droga non andata a buon fine. Nonostante le ripetute dichiarazioni di innocenza
rilasciate da McCoy, soprattutto durante il suo interrogatorio in tribunale, la corte
di primo grado aveva permesso al suo avvocato difensore di ammettere di fronte
alla giuria che McCoy aveva commesso i tre omicidi; ciò perché la sua strategia
era di ammettere la colpevolezza per quanto riguardava gli omicidi, ma al
contempo argomentare che lo stato mentale di McCoy gli impediva di integrare
l’elemento psicologico necessario per fondare una dichiarazione di colpevolezza
per omicidio di primo grado. La giuria lo aveva dichiarato colpevole dei tre
omicidi e si era pronunciata a favore dell’imposizione della pena capitale.
L’appello dell’uomo davanti alla Corte suprema della Louisiana era stato respinto,
in quanto, ad avviso della corte, l’avvocato difensore aveva la piena facoltà di
ammettere la colpevolezza dell’imputato, a prescindere dall’opposizione o meno
dello stesso.
    La Corte suprema federale ha ribaltato la sentenza della massima giurisdizione
statale. La opinion della Corte è stata redatta dalla Justice Ginsburg, alla quale si
sono uniti il Chief Justice Roberts ed i Justices Kennedy, Breyer, Sotomayor e
Kagan. Il Justice Alito ha depositato una opinion dissenziente, al quale si sono
uniti i Justices Thomas e Gorsuch 1.
    Il diritto sancito dal VI Emendamento di farsi assistere da un avvocato non
comporta che l’imputato debba cedere il controllo su ogni singolo aspetto del

   1
         Il   testo   della     decisione    è    reperibile    on   line   alla   pagina
https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-8255_i4ek.pdf.
                                                                                      33
processo al difensore. Al contrario, l’avvocato è incaricato della gestione del
processo, ma alcune determinazioni rimangono di competenza del suo cliente, tra
cui il decidere se dichiararsi colpevole, il rinunciare al diritto ad un processo
tramite giuria, il deporre a proprio favore o il rinunciare al ricorso in appello.
Rientra nella categoria dei diritti riservati al cliente anche quello di dichiararsi
innocente, nonché quello più ampio di scegliere l’obiettivo della difesa approntata
a suo favore e, allo stesso modo, anche il diritto di insistere a che l’avvocato
difensore si astenga dall’ammissione di colpevolezza, anche nei casi in cui
l’esperienza professionale dell’avvocato suggerisca l’opportunità di ammettere la
colpevolezza come metodo migliore per evitare la pena capitale.

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REGNO UNITO
             EDILIZIA POPOLARE – VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA

                   Approvato il Secure Tenancies (Victims
                       of Domestic Abuse) Act 2018

                                                                              15/05/2018

   Il 10 maggio 2018, è stato dato il Royal Assent al Secure Tenancies (Victims of
Domestic Abuse) Act 2018 1; la legge è entrata in vigore lo stesso giorno.
   La legge reca misure volte a garantire il diritto delle persone, che abbiano la
disponibilità, a titolo di conduttori vitalizi, di abitazioni popolari gestite dalle
autorità locali e che siano vittime di violenza domestica, ad ottenere un ulteriore
contratto di locazione a vita, nei casi in cui (1) siano costrette a lasciare
l’abitazione o la abbiano già lasciata per sfuggire alle violenze e siano in attesa di
sistemazione da parte dell’autorità locale competente; oppure (2) siano conduttori
congiunti e desiderino mantenere il titolo relativamente all’abitazione a seguito
dell’allontanamento del colpevole e l’autorità locale abbia concesso loro il diritto
di locazione su base individuale nella stessa abitazione. In particolare, l’obbligo
incombente sui soggetti competenti nella gestione delle case popolari è di
assicurare che anche il nuovo contratto sia un contratto di locazione a vita e non a
tempo determinato.
   Rientra nella definizione di abuso qualsiasi forma di violenza, comportamento
minaccioso, intimidatorio, coercitivo o di controllo, od abuso emotivo,
economico, fisico, psicologico o sessuale; la violenza domestica, inoltre, consiste
nell’abuso che colpisca una vittima appartenente o che sia appartenuta alla stessa
famiglia del colpevole dell’abuso ovvero che sia legata a quest’ultimo da un
rapporto personale intimo (section 2C).
   Ai sensi della normativa precedente, le autorità locali avevano la facoltà di
concedere locazioni a vita (secure periodic tenancies), che potevano essere
terminate solamente per motivi circoscritti e richiedenti una forma di colpa da
parte del conduttore, oppure di concedere locazioni a tempo determinato, della
durata non inferiore ai due anni (secure flexible tenancies). Tuttavia, con
l’Housing and Planning Act 2016, entrambe queste forme erano state eliminate
dal sistema a favore di locazioni assai più brevi, ad eccezione di alcune

   1
         Il    testo     della    legge    è     consultabile  on     line   alla   pagina
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/11/pdfs/ukpga_20180011_en.pdf.
                                                                                       35
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