CORTE COSTITUZIONALE SEGNALAZIONI SULL'ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA - SERVIZIO STUDI - dicembre ...

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CORTE COSTITUZIONALE
        SERVIZIO STUDI

     Area di diritto comparato

SEGNALAZIONI SULL’ATTUALITÀ
 COSTITUZIONALE STRANIERA

                           a cura di
                     Carmen Guerrero Picó
                     Sarah Pasetto
                     Maria Theresia Rörig
                     Céline Torrisi
                           con il coordinamento di
                     Paolo Passaglia

       n. 20 (dicembre 2018)
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SOMMARIO

Spagna
  CATALOGNA – CRITICHE AL RE
  Il Tribunale costituzionale si pronuncerà sulle dure critiche espresse
  nei confronti del Re da parte del Parlamento catalano ...................................... 7

Regno Unito
  RECESSO DALL’UE – REVOCA DELLA NOTIFICA
  Brexit – La Corte di giustizia dell’Unione europea stabilisce che il Regno
  Unito può revocare unilateralmente la notifica di recesso dall’Unione ............ 9

Francia
  FINANZE PUBBLICHE – LEGGE CORRETTIVA
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-775 DC del 10 dicembre 2018,
  Legge finanziaria correttiva per il 2018 ......................................................... 15

Regno Unito
  RECESSO DALL’UE – ADEMPIMENTI
  Brexit – Il Primo ministro Theresa May posticipa la votazione
  parlamentare sull’accordo che disciplina del recesso dall’Unione europea .... 19

Germania
  FUNZIONARI PUBBLICI – RETRIBUZIONE
  Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 16 ottobre 2018
  (2 BvL 2/17),in tema di equa retribuzione dei funzionari pubblici ................. 23

Germania
  AUTORITÀ AMMINISTRATIVE – POTERI DI AUTORIZZAZIONE
  Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 23 ottobre 2018 (1 BvR
  2523/13, 1 BvR 595/14), in tema di tutela legale effettiva e di poteri
  delle autorità amministrative ........................................................................... 25
Francia
  GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA – DECISIONI (FORMA)
  Il Conseil d’État adotta nuove regole per la redazione delle decisioni
  delle giurisdizioni amministrative ................................................................... 27

Regno Unito
  RECESSO DALL’UE – SITUAZIONE POLITICA INTERNA
  Brexit – Il Primo ministro Theresa May prevale nel voto di fiducia
  interno al Partito conservatore ......................................................................... 29

Regno Unito
  RECESSO DALL’UE – REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI DOPO IL
  RECESSO

  Corte suprema, The UK Withdrawal from the European Union (Legal
  Continuity) (Scotland) Bill – A Reference by the Attorney General
  and the Advocate General for Scotland (Scotland), [2018] UKSC 64,
  del 13 dicembre 2018, in tema di regolamentazione successiva al recesso
  dall’Unione europea ........................................................................................ 33

Francia
  IMMIGRAZIONE – FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE IRREGOLARE
  Cour de cassation, chambre criminelle, decisione n. 2923 del 12 dicembre
  2018, M. X., sul reato di aiuto, diretto o indiretto, all’ingresso, alla
  circolazione o al soggiorno irregolari di uno straniero .................................... 37

Francia
  GOVERNO – MOZIONE DI SFIDUCIA
  Respinta la mozione di sfiducia depositata nei confronti del Governo ........... 41

Spagna
  INCARICHI GIUDIZIARI – PARITÀ TRA I SESSI
  Il Tribunale costituzionale si pronuncia su un caso di presunta
  discriminazione in ragione del sesso riguardante una nomina del
  Consiglio generale del Potere giudiziario ........................................................ 43

Stati Uniti
  ASSICURAZIONE SANITARIA – INCOSTITUZIONALITÀ
  Federal District Court di Fort Worth, Texas, sentenza Texas, et al. v. United
  States of America, et al., Civil Action No. 4:18-cv-00167-O, che dichiara
  l’incostituzionalità del Patient Protection and Affordable Care Act ............... 47
Germania
  CONFLITTO TRA POTERI – IMMIGRAZIONE
  Tribunale costituzionale federale, ordinanza dell’11 dicembre 2018
  (2 BvE1/18), relativa ad un ricorso per conflitto tra poteri concernente
  la politica migratoria ....................................................................................... 51

Francia
  INFORMAZIONE – CONTRASTO DELLE FALSE INFORMAZIONI ON LINE
  Conseil constitutionnel, decisioni n. 2018-773 e 2018-774 DC del
  20 dicembre 2018, Legge ordinaria e legge organica relative alla lotta
  contro la manipolazione dell’informazione .................................................... 53

Francia
  PREVIDENZA SOCIALE – FINANZE PUBBLICHE
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-776 DC del 21 dicembre 2018,
  Legge di finanziamento della previdenza sociale per il 2019 ......................... 59
SPAGNA
                              CATALOGNA – CRITICHE AL RE

    Il Tribunale costituzionale si pronuncerà sulle dure critiche
  espresse nei confronti del Re da parte del Parlamento catalano

                                                                                   03/12/2018

   Un anno dopo il tentativo di secessione catalano, il Parlamento catalano ha
approvato la risoluzione n. 92/XII 1, dell’11 ottobre 2018, sul conferimento di
priorità all’agenda sociale e sul recupero della convivenza, che conteneva una
dura critica al Re Felipe VI ed alla monarchia. In concreto, l’epigrafe 15, lettere c)
e d), della parte II (“Istituzioni ed amministrazioni”), così recitava: “Il Parlamento
catalano, in difesa delle istituzioni catalane e delle libertà fondamentali: […] c)
Respinge e condanna la presa di posizione del Re Felipe VI, il suo intervento nel
conflitto catalano e la sua giustificazione della violenza dei corpi di polizia del 1º
ottobre 2017. d) Riafferma l’impegno nei confronti dei valori repubblicani e mira
all’abolizione di un’istituzione caduca ed antidemocratica come la monarchia”.
    I giorni successivi alla dichiarazione, che ha avuto una notevole eco
nell’opinione pubblica 2, le cc.dd. forze unioniste hanno invitato il Governo del
socialista Sánchez ad adire immediatamente il Tribunale costituzionale, chiedendo
inoltre la sospensione della disposizione ex art. 161, comma 2, Cost.
    Prima di prendere una decisione al riguardo, l’Esecutivo ha chiesto un parere
urgente al Consiglio di Stato sulla fondatezza di un’eventuale impugnazione.

   1
         Il  testo  (in     lingua  catalana)   è   reperibile       on    line    alla   pagina
https://www.parlament.cat/document/getdoc/12001859.
   2
       Alla fine di ottobre anche il consiglio comunale di Barcellona ha approvato una
dichiarazione con un contenuto molto simile. Pablo Iglesias, leader di Podemos, si è pronunciato
più volte a favore dell’abolizione della monarchia, sottolineando come l’intervento del Re dello
scorso 3 ottobre 2017 abbia indebolito l’istituzione. V. ¿Para qué sirve hoy la monarquía?, in El
País, del 22/11/2018, https://elpais.com/elpais/2018/11/21/opinion/1542806031_921444.html. Sul
superamento della dicotomia monarchici-repubblicani, e sulla sua sostituzione con quella
unionisti-separatisti v. J. DE ESTEBAN, La reprobación del Rey, in El Mundo, del 16/10/2018,
https://www.elmundo.es/opinion/2018/10/16/5bc4c50a22601dfc6c8b4615.html. Infine, per un
bilancio sulla monarchia parlamentare nel quarantesimo anniversario della Costituzione
spagnola, v. A. TORRES DEL MORAL, Cuarenta años de Monarquía parlamentaria
(Balance),        in      Revista     de       Derecho        Político,   n.      101,     2018,
http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/21950.
                                                                                               7
L’organo consultivo 3 si è espresso in senso negativo, poiché la natura della
dichiarazione del Parlamento catalano sarebbe, a suo avviso, esclusivamente
politica e, conformemente alla giurisprudenza costituzionale, la mancata
produzione di effetti giuridici renderebbe inidonea una sua impugnazione. Il
Consiglio di Stato avrebbe preferito che il Governo censurasse per vie politiche
l’espressione di mancanza di lealtà istituzionale da parte del Parlamento catalano.
   Il Presidente del Governo ha deciso di adire il massimo interprete
costituzionale 4, ritenendo che la dichiarazione del Parlamento fosse volta a
riaprire il processo di secessione 5, ma non ha chiesto la sospensione della
disposizione denunciata.
   Il 28 novembre 2018, il plenum del Tribunale costituzionale, con una decisione
adottata all’unanimità, ha dichiarato ricevibile il ricorso 6 e, quindi, si pronuncerà
sul merito.

                                                                     Carmen Guerrero Picó

    3
        V. il parere del 25 ottobre 2018 alla pagina https://boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2018-
892.
    4
      J. RAMONEDA ritiene poco convinto il tentativo da parte del Governo di proteggere
il Re da ogni critica ed espone i problemi cui deve fare fronte l’attuale legislatura catalana,
in        Reprobar         al      Rey,       in      El      País,       del      12/10/2018,
https://elpais.com/ccaa/2018/10/12/catalunya/1539359847_565217.html. I professori Xavier
Arbós, Fernando Álvarez-Ossorio ed Eduardo Vírgala ritengono che non si possa impedire
una dura critica al Re, mentre Carlos Ruiz è di contrario avviso. Cfr. “No se puede impedir
que      se     desapruebe     a     Felipe     VI”,   in   El      País,   del    17/10/2018,
https://elpais.com/politica/2018/10/17/actualidad/1539776497_321162.html.
    5
      Cfr. El Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno por la reprobación
del         Rey,          in         La          Vanguardia,        del         28/11/2018,
https://www.lavanguardia.com/politica/20181128/453220465067/constitucional-recurso-
gobierno-reprobacion-parlament-rey-felipe-vi.html.
    6
           La      providencia         è     reperibile    on    line     alla   pagina
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_117/P%205813-
2018.docx;             v.             il           comunicato         stampa         in
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_117/NOTA%20INF
ORMATIVA%20N%C2%BA%20117-2018.pdf.
8
REGNO UNITO
                     RECESSO DALL’UE – REVOCA DELLA NOTIFICA

       Brexit – La Corte di giustizia dell’Unione europea stabilisce
            che il Regno Unito può revocare unilateralmente
                    la notifica di recesso dall’Unione

                                                                                           10/12/2018

   1. In data odierna, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha emesso la
propria sentenza nella causa C-621/18, Wightman e altri c. Secretary of State for
Exiting the European Union 1, stabilendo che il Regno Unito è libero di revocare
unilateralmente la notifica di recesso dall’Unione presentata il 29 marzo 2017 ai
sensi dell’art. 50 Tue, di talché, se eseguita in conformità ai requisiti imposti dalla
sua Costituzione, una tale revoca comporterebbe la perdurante adesione
all’Unione alle condizioni attuali. Non è necessaria, secondo la corte di
Lussemburgo, l’accettazione da parte degli altri Stati membri.
    L’art. 50 Tue, che con la suddetta notifica è stato applicato per la prima volta
nella storia dell’Ue, prevede (paragrafi 1 e 2) la negoziazione e la conclusione di
un “accordo di recesso” tra l’Unione e lo Stato membro che recede. In mancanza
di un tale accordo, i trattati cessano di essere applicabili al medesimo Stato due
anni dopo la notifica dell’intenzione di recedere, salvo che il Consiglio europeo
decida all’unanimità di prorogare tale termine 2.

   1
        Il testo della decisione, attualmente disponibile in lingua francese ed inglese,
è               reperibile             on              line          alla          pagina
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208636&pageIndex=0&doclan
g=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1195801.
   2
       Articolo 50
   “1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di
recedere dall’Unione.
    2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla
luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l’Unione negozia e conclude con tale
Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future
relazioni con l’Unione. L’accordo è negoziato conformemente all’articolo 218, paragrafo 3 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Esso è concluso a nome dell’Unione dal
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.
   3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in
vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al
                                                                                                         9
La decisione giunge a seguito di una vicenda giudiziaria iniziata il 19 dicembre
2017, quando un gruppo di parlamentari scozzesi, britannici ed europei avevano
presentato un ricorso dinanzi alla Inner House della Court of Session scozzese
affinché si valutasse se la notifica cui fa riferimento l’art. 50 Tue fosse suscettibile
di revoca unilaterale. Davanti alla Corte di giustizia, adita dal giudice scozzese in
merito ai dubbi sulla questione della revoca, non esplicitamente disciplinata, si era
argomentato che una pronuncia della corte sovranazionale sulla materia avrebbe
permesso ai parlamentari britannici di votare sull’accordo per il recesso con la
piena consapevolezza delle diverse possibilità in gioco. L’Esecutivo britannico
aveva replicato rilevando che la questione oggetto del rinvio preliminare fosse
inammissibile in quanto ipotetica e meramente teorica, dato che non vi era alcuna
indicazione che né l’Esecutivo né il Parlamento britannici avrebbero revocato la
notifica dell’intenzione di recedere.
   In vista dell’urgenza della richiesta, data dal fatto che l’accordo di recesso 3,
concordato il 14 novembre scorso, poteva essere ratificato solamente se approvato
dal Parlamento britannico (e la relativa votazione era stata programmata per l’11
dicembre), la Corte di giustizia aveva accettato di applicare il procedimento
accelerato.
   La Corte, riunitasi in seduta plenaria, ha stabilito che, quando uno Stato
membro abbia notificato il Consiglio europeo dell’intenzione di recesso dall’Ue ai
sensi dell’art. 50 Tue, quello Stato membro è libero di revocare unilateralmente la
notifica. Ciò a condizione che non sia ancora entrato in vigore alcun accordo di
recesso tra l’Ue e lo Stato, oppure nel caso in cui non sia stato concluso un
accordo di recesso, prima della scadenza del termine di due anni a partire dalla

paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida
all’unanimità di prorogare tale termine.
   4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta
lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio
europeo e del Consiglio che lo riguardano.
   Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 238,
paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
   5. Se lo Stato che ha receduto dall’Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è
oggetto della procedura di cui all’articolo 49”.
     3
         Il cui testo integrale in lingua inglese è visionabile alla pagina
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf. Per
un riassunto, v. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6422_en.htm.
10
notifica dell’intenzione di recedere e di qualsiasi sua estensione. Nel caso del
Regno Unito, il termine scadrebbe il 29 marzo 2019.
    La revoca, però, deve essere decisa a seguito di una procedura democratica che
sia conforme alla costituzione dello Stato membro. Essa deve inoltre essere
inequivoca ed incondizionata e deve essere comunicata in forma scritta al
Consiglio europeo. Tale revoca conferma la continuata adesione all’Ue agli stessi
termini già in vigore e pone termine alla procedura di recesso.
    La Corte ha dapprima sottolineato che la questione ad essa sottoposta era
pertinente e non era meramente ipotetica, dato che si trattava della stessa
questione sottoposta al giudice scozzese il quale aveva chiesto il rinvio
pregiudiziale. Con riguardo al merito, la Corte ha stabilito che l’art. 50 Tue non
tratta esplicitamente la questione della revoca, e non contiene alcun divieto né
alcuna autorizzazione in termini espliciti al riguardo.
    Si è rimarcato che la previsione in oggetto persegue due obiettivi: primo,
quello di sancire il diritto sovrano di uno Stato membro di recedere dall’Ue;
secondo, quello di prevedere una procedura per porre in atto tale recesso in
maniera ordinata. A parere della Corte, il carattere sovrano del diritto di recesso
rafforza la conclusione secondo cui lo Stato membro in questione ha il diritto di
revocare la notifica dell’intenzione di recesso finché non sia entrato in vigore un
accordo di recesso o, qualora non sia stato concluso, fino alla scadenza del
periodo di due anni previsto dall’art. 50 Tue o di qualsiasi sua estensione.
    In assenza di una previsione esplicita che disciplini la revoca della notifica, la
revoca è governata dalle norme previste dall’art. 50, comma 1, Tue per il recesso,
di talché essa può essere decisa in maniera unilaterale, in ossequio ai requisiti
costituzionali in vigore nello Stato membro in questione.
    La revoca, da parte di uno Stato membro, della notifica di recesso rispecchia
una decisione sovrana di mantenere lo stato di adesione all’Ue in qualità di Stato
membro; lo stato di adesione non è né sospeso né modificato a causa di quella
stessa notifica.
    La Corte ha ritenuto che costringere uno Stato membro al recesso sia in
contrasto con l’obiettivo dei Trattati Ue di creare un’unione sempre più stretta tra
i popoli dell’Europa, se quello Stato membro, avendo notificato l’intenzione di
recedere dall’Ue conformemente alle proprie norme costituzionali ed avendo
seguito un procedimento democratico, decide poi di revocare la notifica
dell’intenzione per mezzo di un procedimento democratico. Inoltre, dato che la
cittadinanza dell’Unione è lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri,
il recesso dall’Ue comporterà con ogni probabilità effetti notevoli sui diritti di tutti
i cittadini dell’Unione, tra cui il loro diritto alla libera circolazione.

                                                                                     11
L’assoggettamento di un tale diritto di revoca all’approvazione unanime del
Consiglio europeo, come paventato dalla Commissione e dal Consiglio
dell’Unione europea, trasformerebbe un diritto sovrano unilaterale in un diritto
condizionato e sarebbe incompatibile con il principio secondo cui uno Stato
membro non può essere costretto a recedere dall’Ue contro la sua volontà.
   La sentenza resa dalla Corte di giustizia verrà esaminata d’urgenza dalla Court
of Session scozzese, dando luogo ad una vicenda che probabilmente raggiungerà
la Corte suprema del Regno Unito 4.
   2. L’esito della vicenda era stato largamente anticipato, alla luce dell’Opinione
nello stesso senso presentata dall’Avvocato generale Manuel Campos Sánchez-
Bordona il 4 dicembre scorso 5. L’Avvocato generale aveva interpretato l’art. 50
Tue con riferimento alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, il
cui art. 68 della Convenzione stabilisce che le notifiche di recesso da un trattato
internazionale possano essere revocate in qualsiasi momento, prima che abbiano
avuto effetto. Essendo, il recesso da un trattato internazionale, l’inverso del potere
di stipulare trattati oltre che, per definizione, un atto unilaterale di uno Stato
contraente ed una dimostrazione della sua sovranità, anche la revoca unilaterale
costituirebbe una analoga dimostrazione, in cui lo Stato decide di ribaltare la
propria posizione iniziale 6.

   4
      S. CARRELL, Brexit: UK can unilaterally revoke article 50, says ECJ, in The Guardian,
10 dicembre 2018, https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/10/uk-can-unilaterally-stop-
brexit-process-eu-court-rules.
   5
        La versione in lingua italiana è reperibile on line alla seguente pagina:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=208385&text=&dir=&doclang=IT&p
art=1&occ=first&mode=req&pageIndex=1&cid=1195801.
   6
      L’Avvocato generale ha sottolineato che l’art. 50 Tue costituisce una espressione del
principio del rispetto per le identità nazionali degli Stati membri, dando loro la possibilità di
recedere qualora ritengano che l’identità nazionale sia incompatibile con l’adesione all’Ue; ciò
significa, però, ad avviso dell’Avvocato generale, che non si ha alcun motivo per cui quello Stato
membro non possa collegare la propria identità al fatto dell’integrazione nell’Ue. La possibilità di
revoca unilaterale della decisione è più compatibile con questa circostanza, oltre che con il fatto
che si tratta dell’approccio maggiormente favorevole alla tutela dei diritti acquisiti dai cittadini
dell’Unione, che verrebbero inevitabilmente circoscritti dal recesso di uno Stato membro. Si
applicano, ad avviso dell’Avvocato generale, determinate condizioni e termini: la revoca dovrebbe
essere notificata mediante atto formale e scritto al Consiglio europeo; adempiere ai requisiti della
costituzione nazionale; avvenire entro il termine di due anni previsto dall’art. 50 Tue; ed avvenire
in osservanza dei principi di buona fede e di leale cooperazione. In ogni caso, la tesi sostenuta
dalla Commissione e dal Consiglio dell’Unione europea, secondo cui la revoca è ammissibile
solamente con il consenso unanime del Consiglio europeo, non può essere accolta. Se, da una
parte, la revoca consensuale non è preclusa, ciò non può impedire la possibilità della revoca
unilaterale; una conclusione diversa aumenterebbe il rischio della possibilità dell’uscita dello Stato
membro dall’Unione contro la sua volontà, dato che il diritto di recesso (e, per converso, di
12
3. Nel Regno Unito, profondamente diviso a livello sia politico che sociale in
merito alla questione della Brexit, la sentenza è stata accolta in maniera
eterogenea. Da una parte, la sua importanza è stata ridimensionata e vi erano state
affermazioni che la votazione parlamentare sull’accordo sarebbe stata confermata
per l’11 dicembre 7. Dall’altra, la pronuncia ha rafforzato le posizioni a favore
della perdurante adesione all’Unione ed ha obbligato la premier May a posticipare
la votazione parlamentare sull’accordo, data l’elevata possibilità che il Primo
ministro May possa subire una pesante sconfitta, voluta dai parlamentari a favore
di una c.d. hard Brexit, insoddisfatti dell’accordo raggiunto dalla premier 8.
All’ipotesi di sospendere la votazione parlamentare fino al 2019 è affiancata
anche la possibilità di un secondo referendum; i cc.dd. Remainers vorrebbero
ripetere la consultazione sull’adesione o meno al blocco sovranazionale, mentre le
ultime voci suggeriscono che il quesito sottoposto alla popolazione potrebbe
essere ben diverso: uscire dall’Ue ai sensi dell’attuale accordo, oppure uscire
senza alcun accordo 9.

perdurante adesione) non sarebbe più soggetta solamente al controllo di quello Stato membro,
della sua sovranità e della sua costituzione e basterebbe l’opposizione di uno solo degli altri Stati
membri dell’Ue per frustrare la sua volontà di rimanere nell’Unione.
   7
     P. WALKER – J. ELGOT, Commons Brexit deal vote will definitely go ahead, says Gove, in The
Guardian, 10 dicembre 2018, https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/10/commons-brexit-
deal-vote-definitely-go-ahead-michael-gove.
   8
      Alcuni dei quali la vorrebbero rimuovere dal vertice dell’Esecutivo. V. B. JOHNSON, We must
take on Brussels with steel and unity when the PM's deal is voted down, in The Telegraph, 9
dicembre 2018, https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/12/09/must-take-brussels-steel-unity-
pms-deal-voted/; e F. ELLIOTT, in The Times, 10 dicembre 2018, Theresa May to face leadership
battle over Brexit deal, https://www.thetimes.co.uk/edition/news/theresa-may-to-face-leadership-
battle-over-brexitdeal-9rpxvh35s.
    Tra le principali fonti di dissenso figura il c.d. Irish backstop, la soluzione proposta allo scopo
di impedire la re-istituzione di un confine fisico tra Irlanda ed Irlanda del Nord una volta scaduto il
periodo di transizione successivo alla Brexit nel dicembre 2020 e conservare l’Accordo del
Venerdì Santo del 1998, possibile proprio grazie all’adesione del Regno Unito e dell’Irlanda al
blocco europeo: allo stato attuale, si propone la perdurante adesione all’unione doganale europea
su base temporanea, finché non si raggiungerà un accordo commerciale che ne farà venire meno il
bisogno, di talché l’Irlanda del Nord, la Gran Bretagna e l’Ue rimarranno in un’unica “zona
doganale”, ma con l’assoggettamento dell’Irlanda del Nord a più regole rispetto alla Gran
Bretagna. Tuttavia, ciò significa che il Regno Unito non potrà stabilire le proprie tariffe doganali,
relative alla conclusione di accordi di libero scambio con Paesi terzi.
   9
       G. RAYNER, Theresa May’s ‘plan B’ could see second referendum that does not
include option to remain in EU, in The Telegraph, 9 dicembre 2018,
https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/12/09/theresa-mays-plan-b-could-see-second-
referendum-does-not-include/.
                                                                                                    13
Per il tardo pomeriggio è atteso un discorso della premier May, che dovrebbe
chiarire quali saranno i prossimi sviluppi politici e parlamentari della vicenda
Brexit.

                                                                  Sarah Pasetto

14
FRANCIA
                     FINANZE PUBBLICHE – LEGGE CORRETTIVA

         Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-775 DC del
       10 dicembre 2018, Legge finanziaria correttiva per il 2018

                                                                                    11/12/2018

   In data 3 dicembre 2018, il Conseil constitutionnel è stato adito, nell’ambito di
due ricorsi preventivi di costituzionalità sollevati da oltre sessanta deputati e
sessanta senatori, in riferimento alla legge finanziaria correttiva per il 2018. Il
Primo ministro ha chiesto al Conseil constitutionnel di pronunciarsi in urgenza
come previsto dal terzo comma dell’art. 61 della Costituzione 1.
   I parlamentari ricorrenti contestavano il procedimento di approvazione della
legge, lamentando, in particolare, la ristrettezza dei termini a disposizione per
depositare gli emendamenti 2 nonché la mancanza di risorse materiali e umani per
esaminare il testo in tali condizioni. Sostenevano che fossero stati violati le
esigenze di chiarezza e di sincerità del dibattito parlamentare, il diritto di
emendamento sancito dall’art. 44 della Costituzione e, infine, l’art. 40 della
Costituzione, in virtù del quale le proposte e gli emendamenti formulati dai
membri del Parlamento non sono ammissibili allorquando la loro adozione abbia
come conseguenza una diminuzione delle entrate pubbliche, ovvero la creazione o
l’aggravio di un onere pubblico. Nel merito, i parlamentari ricorrenti contestavano
le disposizioni dell’art. 5 della legge sottoposta all’ esame del Conseil nella parte
in cui modificava alcune disposizioni dell’art. 4 della legge n. 2018-607 del 13
luglio 2018 sulla programmazione militare per gli anni 2019-2015.

   1
      Tale art stabilisce che, in caso di ricorso preventivo di costituzionalità, il Conseil
constitutionnel deve deliberare entro il termine di un mese. Tuttavia, a richiesta del Governo, in
caso di urgenza, il termine è ridotto a otto giorni.
   2
      Il progetto di legge finanziaria correttiva per il 2018 è stato depositato all’Assemblée
nationale il 7 novembre 2018 ed esaminato in prima lettura, in commissione, il 9 novembre e, in
seduta pubblica, il 12 novembre. Dopo essere stato rigettato dal Senato in data 19 novembre, e in
assenza di accordo nella commissione mista paritaria, il testo è stato esaminato nuovamente in
commissione all’Assemblée nationale il 22 novembre e in seduta publica il 26 novembre.
Nuovamente rigettato dal Senato il 27 novembre, è stato definitivamente adottato dall’Assemblée
nationale il 28 novembre.
                                                                                               15
Il Conseil constitutionnel ha respinto tutte le doglianze dei ricorrenti ed ha
dichiarato le disposizioni contestate conformi alla Costituzione 3.

    – Sulla procedura di adozione della legge
    Il Conseil constitutionnel ha considerato che il diritto di emendamento non è
stato limitato né dai termini di cui disponeva l’Assemblée nationale per il deposito
degli emendamenti – in commissione o in seduta pubblica – né dall’asserita
mancanza di risorse umane e materiali da parte dei parlamentari ricorrenti. Ha
quindi stabilito che le condizioni di adozione della legge sottoposta al suo esame
non hanno violato le esigenze di chiarezza e di sincerità del dibattito parlamentare.
    In merito all’asserita violazione dell’art. 40 della Costituzione, i giudici hanno
affermato che la tempistica della procedura di esame del testo in commissione
all’Assemblée nationale non ha impedito il controllo preventivo della ricevibilità
finanziaria degli emendamenti, sottolineando, al riguardo, che quattro dei cinque
emendamenti depositati presso la Commissione delle finanze sono stati dichiarati
irricevibili.

    – Su alcune disposizioni dell’art. 4 della legge n. 2018-607 del 13 luglio 2018
    A parere dei ricorrenti, l’apertura e la chiusura di crediti finanziari stabiliti
dall’art. 5 della legge finanziaria rettificativa per il 2018 comportavano che la c.d.
missione “Difesa” finanziasse, nel 2018, l’integralità dei costi supplementari
legati alle operazioni esterne. A parere di ricorrenti, tali modifiche erano contrarie
al terzo comma dell’art. 4 della legge n. 2018-607 del 13 luglio 2018, secondo cui,
per il periodo 2019-2025, tali costi supplementari sarebbero stati coperti da un
finanziamento interministeriale. Di conseguenza, a parere dei ricorrenti, le
disposizioni introdotte dalla finanziaria avrebbero modificato tali disposizioni in
maniera tale da privarle dalla loro normatività, con l’effetto di renderle
incostituzionali.
    Dopo aver ricordato che la costituzionalità di una legge già promulgata può
essere esaminata in occasione dell’esame di diposizioni legislative che la
modificano o la completano, il Conseil constitutionnel ha stabilito che le
disposizioni dell’art. 5 della legge rettificativa finanziaria per il 2018 non
modificano né tantomeno completano quelle sancite all’art. 4 della legge del 13

     3
         La    decisione      è     reperibile    on  line    alla   pagina   https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2018775dc/2018775dc.pdf ed il
relativo         comunicato            stampa        alla        pagina       https://www.conseil-
constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2018-775-dc-du-10-decembre-2018-
communique-de-presse.
16
luglio 2018. Ha quindi considerato che non ricorressero le condizioni richieste per
l’esame della loro costituzionalità.
    Sulla scorta di queste considerazioni il Conseil constitutionnel ha concluso nel
senso della costituzionalità delle disposizioni contestate.

                                                                     Céline Torrisi

                                                                                 17
REGNO UNITO
                          RECESSO DALL’UE – ADEMPIMENTI

   Brexit – Il Primo ministro Theresa May posticipa la votazione
       parlamentare sull’accordo che disciplina del recesso
                        dall’Unione europea

                                                                                       11/12/2018

   Il 10 dicembre 2018, il Primo ministro Theresa May ha posticipato a data
indeterminata la votazione parlamentare, che si sarebbe dovuta svolgere l’11
dicembre, sull’accordo raggiunto con le autorità dell’Unione europea sulle
modalità del recesso del Regno Unito dall’Ue e sul futuro rapporto tra il Paese e
l’organizzazione sovranazionale. È la prima premier in almeno settant’anni ad
aver interrotto la votazione su un importante trattato internazionale 1.
   Nel discorso 2 tenuto davanti alla Camera dei Comuni, la premier ha ammesso
che, a causa delle preoccupazioni relative soprattutto al c.d. Irish backstop 3,
l’accordo rischiava di essere rigettato con un “margine significativo”. La May ha
dichiarato che avrebbe cercato di contattare i vertici degli Esecutivi degli altri
Stati membri dell’Ue nonché quelli della Commissione e del Consiglio europei
per rappresentare loro le critiche mosse in sede parlamentare, in particolare per
ottenere “maggiori rassicurazioni” circa il carattere meramente temporaneo
dell’attuale soluzione alla questione irlandese e l’improbabilità della sua entrata in

   1
      M. STUART, Theresa May’s retreat is the first of its kind for 70 years, in The Times,
11 dicembre 2018, https://www.thetimes.co.uk/article/theresa-mays-retreat-is-the-first-of-its-kind-
for-70-years-85wj9dwds.
   2
       Testo integrale:        https://www.thetimes.co.uk/article/in-full-theresa-may-s-brexit-vote-
statement-jhn8p00hv.
   3
      Il quale prevede che, nell’eventualità che il Regno Unito recedesse dall’Unione in assenza di
previsioni specifiche al riguardo, il confine tra Irlanda del Nord ed Irlanda rimarrebbe all’attuale
stato fluido anche dopo la data del recesso e della fine del periodo di transizione (rispettivamente,
il 29 marzo 2019 ed il 31 dicembre 2020) finché il Regno Unito non avesse raggiunto un accordo
con l’Ue al riguardo. La soluzione del backstop risulta problematica per i sostenitori della Brexit
perché di fatto mantiene il Regno Unito in una specie di unione doganale europea ed introdurrebbe
una divisione doganale tra la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord; tuttavia, il ripristino di un
confine rigido tra Irlanda ed Irlanda del Nord rischia di minare l’Accordo del Venerdì Santo del
1998, che ha sancito la fine delle violenze nei due territori e che è stata resa possibile proprio
all’adesione, dei due territori, al blocco sovranazionale.
                                                                                                  19
vigore 4. In particolare, la May vorrebbe che le autorità straniere prestassero il loro
appoggio ad un documento scritto che potrà poi presentare ai Comuni, ma gli
osservatori sono scettici sulla sua capacità di ottenere miglioramenti significativi
entro la fine della settimana, né tantomeno per il vertice dei leaders europei che si
terrà a Bruxelles il 13 e 14 dicembre prossimi 5. Qualora la May non fosse in grado
di ottenere un accordo soddisfacente entro il 21 gennaio prossimo, dovrebbe
presentare un discorso al riguardo in Parlamento. Inoltre, è necessario ricordare
che, ai sensi dello European Union Withdrawal Act 2016, il Parlamento deve
poter esprimere il c.d. meaningful vote, o voto significativo, sull’accordo e devono
essere osservati i tempi tecnici per poter adottare la legislazione necessaria per la
ratifica parlamentare. Il rischio è che si concretizzi una no-deal Brexit, ovvero
l’uscita del Paese dall’Unione senza alcun accordo; in questo caso, per ciò che
riguarda ad esempio le questioni commerciali, tornerebbero in vigore le norme
previste dall’Organizzazione mondiale del commercio.
    I principali interlocutori della May in ambito europeo hanno già dichiarato che
l’intavolare ulteriori negoziati è fuori discussione, ma che sono disposti a
facilitare la ratifica dell’accordo già raggiunto nonché a discutere l’eventualità
della no-deal Brexit; tuttavia, sarà difficile ottenere dichiarazioni più favorevoli
circa la temporaneità e l’improbabilità dell’utilizzo dell’Irish backstop, soprattutto
perché è stato concepito proprio come soluzione di ultima istanza 6.
    La decisione di impedire la votazione parlamentare dopo tre dei cinque giorni
previsti per il dibattito ha suscitato l’ira dello Speaker della Camera bassa, John
Bercow: sebbene la facoltà di sospensione rientrasse appieno nei poteri
dell’Esecutivo, questo non la avrebbe dovuta esercitare in una fase così avanzata
del procedimento e sarebbe stato comunque preferibile dare ai parlamentari la
possibilità di esprimersi sull’eventuale posticipazione del voto. Di fatto, la

     4
        D. SABBAGH – D. BOFFEY, Brexit: desperate May dashes to continent in
search      for     concessions,      in     The      Guardian,    10      dicembre     2018,
https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/10/theresa-may-brexit-plan-b-buy-more-time. Gli
autori sottolineano che lo stesso Esecutivo ha ammesso che qualsiasi dichiarazione scritta al
riguardo non potrebbe essere giuridicamente vincolante.
     5
    P. WALKER – J. ELGOT, May admits she would have lost Brexit deal vote by large margin, in
The Guardian, 10 dicembre 2018, https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/10/brexit-deal-
may-admits-she-would-have-lost-vote-by-large-margin.
     6
    F. ELLIOTT – B. WATERFIELD – K. DEVLIN – S. COATES, Brexit: Theresa May pleads for help
from Europe, in The Times, 11 dicembre 2018, https://www.thetimes.co.uk/edition/news/brexit-
may-pleads-for-help-from-europe-5s6f7slzd.
20
Camera dei Comuni è stata privata della possibilità di pronunciarsi, non solo sul
merito del dibattito, ma anche sulla sua stessa prosecuzione 7.
   I leaders di diversi partiti di opposizione hanno chiesto a Jeremy Corbyn, capo
del Partito laburista, di approntare una mozione di sfiducia nei confronti del Primo
ministro May e diversi appelli chiedono le sue dimissioni, anche da parte del suo
stesso Partito, quello conservatore, anche se è poco chiaro come un nuovo premier
potrebbe sbloccare la situazione di stallo 8.

                                                                               Sarah Pasetto

   7
       WALKER – ELGOT, cit.
   8
      W. HAGUE, The Tories are on the edge of their greatest crisis in modern times – MPs
must      rally      together,      in     The       Telegraph,      10      dicembre      2018,
https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/12/10/tories-edge-greatest-crisis-modern-times-mps-
must-rally-together/; v. anche A. JENKYNS, For the sake of the country, the Prime Minister
must       step      aside,      in      The       Telegraph,       11       dicembre      2018,
https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/12/11/sake-country-prime-minister-must-step-aside/.
                                                                                             21
GERMANIA
                    FUNZIONARI PUBBLICI – RETRIBUZIONE

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 16 ottobre 2018 (2
  BvL 2/17),in tema di equa retribuzione dei funzionari pubblici

                                                                        11/12/2018

   Il Bundesverfassungsgericht ha dichiarato nulla una norma sulla retribuzione
dei funzionari pubblici e dei magistrati del Land Baden-Württemberg che
prevedeva la riduzione dei compensi nei primi tre anni di servizio per alcuni
gruppi di retribuzione. Il Tribunale costituzionale ha al riguardo affermato una
violazione del principio c.d. di “alimentazione” (che prevede un equo compenso
ed il mantenimento a vita dei funzionari pubblici) in combinato con il principio di
uguaglianza. I giudici di Karlsruhe hanno tra l’altro evidenziato come i funzionari
pubblici non siano tenuti più di altre persone a contribuire al consolidamento del
bilancio pubblico. Una limitazione del principio della giusta “alimentazione” dei
funzionari per motivi meramente finanziari può essere giustificata soltanto per il
superamento di situazioni eccezionali, e se la misura fa parte di un piano
complessivo e ragionevole del consolidamento del bilancio pubblico. Il volume
necessario di risparmi deve essere realizzato in maniera rispettosa del principio di
uguaglianza. La determinazione della retribuzione tramite il legislatore è inoltre
vincolata a requisiti procedurali. Se il legislatore dispone varie misure per la
riduzione della spesa pubblica in uno stretto arco temporale deve peraltro
esaminare ed occuparsi degli effetti per i funzionari in generale.

                                                             Maria Theresia Rörig

                                                                                 23
GERMANIA
          AUTORITÀ AMMINISTRATIVE – POTERI DI AUTORIZZAZIONE

 Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 23 ottobre 2018
     (1 BvR 2523/13, 1 BvR 595/14), in tema di tutela legale
        effettiva e di poteri delle autorità amministrative

                                                                         11/12/2018

   Il Bundesverfassungsgericht ha respinto, in quanto ritenuti inammissibili, due
ricorsi diretti promossi da aziende operanti nel settore eolico. Esse lamentavano la
lesione della tutela legale effettiva di cui all’art. 19, comma 4, per. 1, Legge
fondamentale (LF), contestando in particolare l’ampio margine di valutazione
tecnico-ambientale concesso alle autorità amministrative riguardo al rilascio delle
autorizzazioni amministrative per la messa in esercizio degli impianti eolici.
   I ricorrenti avevano richiesto, senza successo, in merito ad alcuni impianti
eolici, che venissero loro rilasciate le autorizzazioni amministrative di cui alla
legge sulla tutela contro le emissioni. Le autorizzazioni erano state negate in
entrambi i casi per l’incompatibilità degli impianti con l’art. 44, comma 1, n. 1,
della legge federale sulla tutela dell’ambiente (Bundesnaturschutzgesetz –
BnatSchG), norma che vieta l’uccisione di animali selvatici appartenenti a specie
protette. Tale divieto normativo impedisce il rilascio dell’autorizzazione richiesta
qualora un progetto aumenti il pericolo di mortalità in maniera significativa. Nella
specie, le autorità amministrative avevano ritenuto sussistere un pericolo
significativo nella realizzazione dei detti impianti in relazione alla specie di
volatili dei “nibbi reali”.
   I ricorrenti, a fronte del diniego, avevano adito i giudici amministrativi, ma
senza successo. I giudici avevano riconosciuto che in capo alle autorità
amministrative sussiste un margine di valutazione tecnico-ambientale circa
l’analisi e la valutazione dei rischi inerenti ai progetti eolici il cui esito è
sindacabile in misura limitata in sede giurisdizionale. Infatti, la valutazione cui
sono chiamate, in sede di rilascio delle autorizzazioni, le autorità amministrative
riguarderebbe aspetti non prettamente giuridici, in relazione ai quali mancano ad
oggi parametri scientifici generalmente riconosciuti e metodi di valutazione
standardizzati.
   Il Tribunale costituzionale federale ha chiarito che un giudice, che è giunto alla
decisione dopo aver dimostrato di aver tenuto conto delle conoscenze della
scienza e della prassi tecnico-ambientale esistenti ed afferenti alla fattispecie in
                                                                                  25
esame, non è tenuto, ai sensi dell’art. 19, comma 4, per. 1, LF, ad effettuare
indagini ulteriori, ben potendo fondarsi sulle valutazioni che le autorità
amministrative hanno svolto, con ragionamento plausibile, in merito ad una
questione prettamente tecnica.
   Tale limitazione al controllo giudiziario non consegue da una prerogativa nella
valutazione concessa all’amministrazione ed inoltre non richiede una delega di
legge. Il Tribunale costituzionale ha tuttavia evidenziato che, nelle materie in cui
entrano in gioco i diritti fondamentali, il legislatore non deve trasferire alle
autorità amministrative e giudiziarie, senza ulteriori indicazioni ed in maniera
duratura, il potere di decidere là dove vi sia un vuoto di conoscenza nella
disciplina speciale che nemmeno l’amministrazione o un giudice potrebbe
evidentemente riempire, non possedendo le cognizioni tecniche all’uopo
necessarie. Si deve piuttosto cercare di introdurre parametri standardizzati, anche
ad un livello infralegislativo.

                                                             Maria Theresia Rörig

26
FRANCIA
                GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA – DECISIONI (FORMA)

            Il Conseil d’État adotta nuove regole per la redazione
               delle decisioni delle giurisdizioni amministrative

                                                                                          13/12/2018

   In data 10 dicembre 2018, il gruppo di lavoro diretto da Bernard Stirn 1 ha
consegnato al vice-presidente del Conseil d’État un vademecum sulla redazione
delle decisioni delle giurisdizioni amministrative 2. Nell’introduzione del
documento si rileva che l’arricchimento progressivo delle motivazioni, in fatto ed
in diritto, delle decisioni delle giurisdizioni amministrative, pone la necessità di
evitare che non venga sminuita la qualità delle decisioni e, nello specifico, la loro
capacità di esporre nella maniera più chiara e convincente possibile, senza inutili
deviazioni, digressioni o elementi superflui, le ragioni che giustificano la
soluzione ritenuta dalla giurisdizione.
    Il vademecum è il prodotto di un’ampia concertazione alla quale hanno
partecipato tutti gli attori ed i collaboratori delle giurisdizioni amministrative. La
riflessione sulla riforma delle modalità di redazione delle decisioni delle
giurisdizioni amministrative è iniziata nel 2012, con la presentazione della prima
relazione del gruppo di lavoro, allora presieduto da Philippe Martin 3, e con
l’avvio di una procedura di sperimentazione presso le giurisdizioni volontarie 4.
Tale sperimentazione aveva lo scopo di raggiungere contemporaneamente tre
obiettivi: adattare le modalità redazionali alle peculiarità delle funzioni del giudice
amministrativo, arricchire la motivazione delle decisioni al fine di rispondere
meglio alle attese dei consociati e, infine, migliorare la leggibilità delle decisioni

   1
       Bernard Stirn è l’ex presidente della Section du contentieux del Conseil d’État.
   2
         Il    documento     è  reperibile  on     line    alla pagina    http://www.conseil-
etat.fr/content/download/149628/1515101/version/1/file/Vade-mecum-Redaction-decisions-de-la-
juridiction-administrative.pdf.
   3
          La    relazione  è    reperibile   on      line   alla   pagina    http://www.conseil-
etat.fr/content/download/1690/5098/version/1/file/rapport_redaction_decisions_juradm_2012.pdf.
   4
      Hanno partecipato a tale sperimentazione quattro sous-sections della section du contentieux
del Conseil d’État, cinque tribunali amministrativi (Besançon, Cergy-Pontoise, Lyon, Paris e
Poitiers) e due Cour administratives d’appel.
                                                                                                  27
giurisdizionali. A tal fine, erano state formulate diciotto proposte 5. Cinque anni
dopo, nel mese di settembre 2017, è stata pubblicata la relazione del comitato di
valutazione della sperimentazione, documento sulla base del quale è stato
predisposto il vademecum.
   Tale ultimo documento è composto di due parti. Nella prima, si ricordano gli
obiettivi della redazione delle decisioni, ovvero la ricerca del miglior equilibrio tra
esigenze a volte contrapposte, e si spiegano le nuove direttive per redigere le
sentenze in ogni loro parte (i visas, i motivi, il dispositivo ed il controllo finale di
coerenza). La seconda parte, invece, è specialmente dedicata allo stile redazionale
ed al vocabolario, con un invito specifico a non ricorrere a termini obsoleti o
inusuali.
   Tra le diverse misure introdotte, la più emblematica è sicuramente il passaggio
allo stile diretto e, quindi, l’abbandono della storica formula “Considérant que”,
caratteristica delle sentenze delle giurisdizioni amministrative francesi, che sarà
sostituita, a partire dal 1° gennaio 2019, data di attuazione delle disposizioni, da
un semplice “Considérant ce qui suit”, posta all’inizio delle sentenze 6.

                                                                                  Céline Torrisi

     5
         V. COMITÉ   D’EVALUATION DE L’EXPERIMENTATION D’UNE NOUVELLE REDACTION DES
DECISIONS DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, Rapport du 21 septembre 2017, 6-7,
http://www.fildp.fr/watermark.php?file=rapport-du-comit-d-valuation-de-l-exprimentation-de-la-
nouvelle-rdaction-du-groupe-de-travail-du-ce-septembre-2017.pdf.
     6
       Da notare è che il Conseil constitutionnel, che per lungo tempo ha seguito il
modello redazionale delle decisioni del Conseil d’État, lo ha abbandonato nel maggio 2016. Al
riguardo, si rimanda alla segnalazione su La modernizzazione delle modalità di redazione
delle decisioni del Conseil constitutionnel pubblicata nel Bollettino di attualità giurisprudenziale
straniera    del     mese    di     maggio     2016,     reperibile    on     line    alla   pagina
https://www.cortecostituzionale.it/actionRicercaBollettini.do.

28
REGNO UNITO
                     RECESSO DALL’UE – SITUAZIONE POLITICA INTERNA

         Brexit – Il Primo ministro Theresa May prevale nel voto
                 di fiducia interno al Partito conservatore

                                                                                       13/12/2018

   Il 12 dicembre 2018, il Primo ministro Theresa May ha superato il voto di
fiducia indetto nei suoi confronti dai parlamentari del Partito conservatore 1 con
una maggioranza di 200 voti contro 117, rimanendo così a capo del Partito e
scongiurando, per il momento, una crisi di governo nel Regno Unito.
   In particolare, secondo il regolamento del Partito conservatore, il voto di
fiducia nei confronti del leader del Partito può svolgersi se il 15% dei deputati
conservatori deposita una richiesta in tal senso in forma scritta presso il c.d. 1922
Committee, il gruppo ristretto di parlamentari del Partito conservatore che agisce
da “tramite” tra la leadership del Partito e le tendenze dei cc.dd. backbench MPs,
ovvero quei deputati privi di incarichi governativi ufficiali. Le richieste scritte
possono accumularsi nel tempo.
   In questo caso, il voto era stato indetto dopo che, a seguito della decisione della
premier di posticipare la votazione parlamentare sull’accordo raggiunto con le
autorità dell’Unione europea per il recesso del Regno Unito per evitare ciò che la
stessa May ha ammesso sarebbe stata una “sconfitta significativa” 2. Sono stati i
conservatori maggiormente a favore di una c.d. hard Brexit, ovvero più favorevoli
alla rottura più completa possibile con l’Ue, ad aver provocato il voto 3. Essi si
oppongono all’accordo raggiunto dalla May, in particolare, riguardo al c.d. Irish
backstop, ovvero al mantenimento di fatto del Regno Unito in una specie di
unione doganale con l’Ue per evitare la reintroduzione di un confine rigido tra

   1
      J. ELGOT, Brexit in chaos as Tory MPs trigger vote of no confidence in Theresa May, in The
Guardian, 12 dicembre 2018, https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/12/brexit-chaos-
conservative-mps-trigger-vote-of-no-confidence-theresa-may; H. STEWART, Theresa May defeats
Tory coup over Brexit deal but is left damaged, in The Guardian, 13 dicembre 2018,
https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/12/theresa-may-defeats-leadership-challenge-by-
83-votes.
   2
     Per ulteriori dettagli, si v. la segnalazione intitolata “Brexit – Il Primo ministro Theresa May
posticipa la votazione parlamentare sull’accordo che disciplina del recesso dall’Unione europea” a
cura dell’Area di diritto comparato, inviata l’11 dicembre 2018.
   3
       ELGOT, cit.
                                                                                                  29
Irlanda ed Irlanda del Nord, qualora non si giungesse ad un accordo specifico al
riguardo entro la fine del periodo di transizione della Brexit (attualmente previsto
per il 31 dicembre 2020).
    Il Primo ministro May è riuscita a prevalere nel voto dopo aver promesso che si
sarebbe dimessa dalla guida del Partito conservatore prima delle elezioni generali
del 2022. Tuttavia, sottolineano alcuni osservatori, ciò non equivarrebbe ad una
promessa di dimettersi nel caso venissero indette elezioni generali anticipate
prima di quella data.
    La vittoria ottenuta significa comunque che, secondo il regolamento del Partito,
la May non potrà essere sottoposta nuovamente ad un voto di fiducia per 12 mesi
e dovrebbe essere in grado di portare a termine i suoi programmi per la Brexit.
    Il Primo ministro britannico ha già ripreso con maggior vigore i suoi sforzi
diplomatici per ottenere rassicurazioni maggiormente vincolanti dai leaders degli
altri Stati membri dell’Unione e delle istituzioni europee circa la temporaneità
dell’eventuale applicazione dell’Irish backstop, prima del vertice europeo che si
terrà a Bruxelles nelle giornate di oggi e domani 4. Queste, a suo avviso,
potrebbero facilitare l’approvazione dell’accordo da parte del Parlamento in una
votazione che dovrebbe svolgersi entro il 21 gennaio prossimo 5. In ogni caso, gli
ostacoli perdurano: la maggioranza di 83 parlamentari è di gran lunga inferiore
rispetto a quanto l’Esecutivo si aspettava, di talché continuano gli appelli affinché
si dimetta subito 6; gli oppositori dell’Irish backstop chiedono la sua eliminazione
dal testo dell’accordo, piuttosto che semplici rassicurazioni 7, eventualità, questa,
difficile da realizzare alla luce della solida opposizione nell’Ue e nei suoi Stati
membri alla riapertura dei negoziati sull’accordo 8; ed i sostenitori del Remain,

     4
         V. la segnalazione “Brexit”, cit.
     5
     H. STEWART, Brexit deal will return to MPs for vote before 21 January, says No 10, in The
Guardian, 11 dicembre 2018, https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/11/brexit-deal-will-
return-to-mps-for-vote-before-21-january-says-no-10.
     6
      K. DEVLIN – S. COATES – H. ZEFFMAN, Brexiteers hunker down for trench warfare as
Theresa May survives confidence vote, in The Times, 13 dicembre 2018,
https://www.thetimes.co.uk/edition/news/brexiteers-hunker-down-for-trench-warfare-as-theresa-
may-survives-confidence-vote-hcpg2znb8.
     7
       O. WRIGHT, What happens after Brexit vote?, in The Times, 13 dicembre 2018,
https://www.thetimes.co.uk/edition/news/the-confidence-vote-what-happens-after-xqhq5rk9r.
     8
       J. CRISP – J. ROTHWELL – P. FOSTER, Bad news for Theresa May’s Brussels trip as EU
leaders will give her only 10 minutes of their time, in The Telegraph, 13 dicembre 2018,
https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/12/12/eu-reacted-theresa-may-facing-no-confidence-
vote/.
30
ovvero la perdurante adesione all’Ue, propugnano sempre l’ipotesi di un secondo
referendum e/o quella di un voto di fiducia in Parlamento 9.

                                                                          Sarah Pasetto

   9
     D. SABBAGH, What happens now for the prime minister and her Brexit plans?, in The
Guardian, 12 dicembre 2018, https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/12/what-happens-
now-for-the-prime-minister-and-her-brexit-plans.
                                                                                       31
REGNO UNITO
              RECESSO DALL’UE – REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI
                                 GIURIDICI DOPO IL RECESSO

  Corte suprema, The UK Withdrawal from the European Union
  (Legal Continuity) (Scotland) Bill – A Reference by the Attorney
 General and the Advocate General for Scotland (Scotland), [2018]
  UKSC 64, del 13 dicembre 2018, in tema di regolamentazione
            successiva al recesso dall’Unione europea

                                                                                       13/12/2018

   La Corte suprema del Regno Unito si è pronunciata su un rinvio operato
dall’Attorney General britannico e dall’Advocate General scozzese in merito ad
un disegno di legge approvato dal legislatore scozzese il 21 marzo 2018, lo
European Union (Legal Continuity) (Scotland) Bill, che recava previsioni circa la
continuità giuridica della normativa dell’Unione europea a seguito del recesso del
Regno Unito 1.
   In particolare, gli avvocati statali richiedevano una decisione circa la validità
del disegno di legge alla luce delle competenze devolute al Parlamento scozzese
dallo Scotland Act 1998. La Section 29(1) di questo Act prevede che una legge
approvata dal Parlamento scozzese non avrà forza di legge se alcuna delle sue
previsioni esorbiti dalle competenze legislative del Parlamento scozzese; la
Section 29(2) precisa che, tra le previsioni esorbitanti, figurano quelle che
riguardano questioni riservate alla competenza del legislatore britannico (tra cui le
relazioni internazionali), quelle incompatibili con il diritto Ue e quelle che violano
le norme dello stesso Scotland Act secondo cui il legislatore scozzese non ha il
potere di modificare determinate norme emanate dal Parlamento britannico,
nonché quella secondo cui la legislazione scozzese non può apportare modifiche
allo European Union (Withdrawal) Act 2018 2 del Parlamento britannico.
   Secondo lo EU (Withdrawal) Act 2018, l’Esecutivo del Regno Unito avrà il
potere di emanare normazione secondaria su tematiche attinenti al diritto
dell’Unione che rimarrà nell’ordinamento britannico a seguito del recesso del

   1
         Il   testo   della     decisione    è    reperibile   on            line    alla     pagina
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2018-0080-judgment.pdf.
   2
     La legge del Parlamento britannico emanata al fine di abrogare lo European Communities Act
1972 (la legge che incorporava il trattato di accesso del Regno Unito all’Unione) e di assicurare la
continuità del diritto nei vari enti territoriali destinatari di devolution da parte del Regno Unito.
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