CORTE COSTITUZIONALE SEGNALAZIONI SULL'ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA - SERVIZIO STUDI - dicembre ...
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CORTE COSTITUZIONALE SERVIZIO STUDI Area di diritto comparato SEGNALAZIONI SULL’ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA a cura di Carmen Guerrero Picó Sarah Pasetto Maria Theresia Rörig Céline Torrisi con il coordinamento di Paolo Passaglia n. 20 (dicembre 2018)
Avvertenza La Corte costituzionale ha la titolarità, in via esclusiva, dei contenuti del presente documento. La Corte costituzionale fa divieto, in assenza di espressa autorizzazione, di riprodurre, estrarre copia ovvero distribuire il documento o parti di esso per finalità commerciali. Il riutilizzo per finalità diverse è soggetto alle condizioni ed alle restrizioni previste nel contratto di licenza Creative Commons (CC by SA 3.0). Per informazioni e richieste, si invita a contattare il Servizio Studi, scrivendo al seguente indirizzo email: servstudi@cortecostituzionale.it.
SOMMARIO Spagna CATALOGNA – CRITICHE AL RE Il Tribunale costituzionale si pronuncerà sulle dure critiche espresse nei confronti del Re da parte del Parlamento catalano ...................................... 7 Regno Unito RECESSO DALL’UE – REVOCA DELLA NOTIFICA Brexit – La Corte di giustizia dell’Unione europea stabilisce che il Regno Unito può revocare unilateralmente la notifica di recesso dall’Unione ............ 9 Francia FINANZE PUBBLICHE – LEGGE CORRETTIVA Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-775 DC del 10 dicembre 2018, Legge finanziaria correttiva per il 2018 ......................................................... 15 Regno Unito RECESSO DALL’UE – ADEMPIMENTI Brexit – Il Primo ministro Theresa May posticipa la votazione parlamentare sull’accordo che disciplina del recesso dall’Unione europea .... 19 Germania FUNZIONARI PUBBLICI – RETRIBUZIONE Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 16 ottobre 2018 (2 BvL 2/17),in tema di equa retribuzione dei funzionari pubblici ................. 23 Germania AUTORITÀ AMMINISTRATIVE – POTERI DI AUTORIZZAZIONE Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 23 ottobre 2018 (1 BvR 2523/13, 1 BvR 595/14), in tema di tutela legale effettiva e di poteri delle autorità amministrative ........................................................................... 25
Francia GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA – DECISIONI (FORMA) Il Conseil d’État adotta nuove regole per la redazione delle decisioni delle giurisdizioni amministrative ................................................................... 27 Regno Unito RECESSO DALL’UE – SITUAZIONE POLITICA INTERNA Brexit – Il Primo ministro Theresa May prevale nel voto di fiducia interno al Partito conservatore ......................................................................... 29 Regno Unito RECESSO DALL’UE – REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI DOPO IL RECESSO Corte suprema, The UK Withdrawal from the European Union (Legal Continuity) (Scotland) Bill – A Reference by the Attorney General and the Advocate General for Scotland (Scotland), [2018] UKSC 64, del 13 dicembre 2018, in tema di regolamentazione successiva al recesso dall’Unione europea ........................................................................................ 33 Francia IMMIGRAZIONE – FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE IRREGOLARE Cour de cassation, chambre criminelle, decisione n. 2923 del 12 dicembre 2018, M. X., sul reato di aiuto, diretto o indiretto, all’ingresso, alla circolazione o al soggiorno irregolari di uno straniero .................................... 37 Francia GOVERNO – MOZIONE DI SFIDUCIA Respinta la mozione di sfiducia depositata nei confronti del Governo ........... 41 Spagna INCARICHI GIUDIZIARI – PARITÀ TRA I SESSI Il Tribunale costituzionale si pronuncia su un caso di presunta discriminazione in ragione del sesso riguardante una nomina del Consiglio generale del Potere giudiziario ........................................................ 43 Stati Uniti ASSICURAZIONE SANITARIA – INCOSTITUZIONALITÀ Federal District Court di Fort Worth, Texas, sentenza Texas, et al. v. United States of America, et al., Civil Action No. 4:18-cv-00167-O, che dichiara l’incostituzionalità del Patient Protection and Affordable Care Act ............... 47
Germania CONFLITTO TRA POTERI – IMMIGRAZIONE Tribunale costituzionale federale, ordinanza dell’11 dicembre 2018 (2 BvE1/18), relativa ad un ricorso per conflitto tra poteri concernente la politica migratoria ....................................................................................... 51 Francia INFORMAZIONE – CONTRASTO DELLE FALSE INFORMAZIONI ON LINE Conseil constitutionnel, decisioni n. 2018-773 e 2018-774 DC del 20 dicembre 2018, Legge ordinaria e legge organica relative alla lotta contro la manipolazione dell’informazione .................................................... 53 Francia PREVIDENZA SOCIALE – FINANZE PUBBLICHE Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-776 DC del 21 dicembre 2018, Legge di finanziamento della previdenza sociale per il 2019 ......................... 59
SPAGNA CATALOGNA – CRITICHE AL RE Il Tribunale costituzionale si pronuncerà sulle dure critiche espresse nei confronti del Re da parte del Parlamento catalano 03/12/2018 Un anno dopo il tentativo di secessione catalano, il Parlamento catalano ha approvato la risoluzione n. 92/XII 1, dell’11 ottobre 2018, sul conferimento di priorità all’agenda sociale e sul recupero della convivenza, che conteneva una dura critica al Re Felipe VI ed alla monarchia. In concreto, l’epigrafe 15, lettere c) e d), della parte II (“Istituzioni ed amministrazioni”), così recitava: “Il Parlamento catalano, in difesa delle istituzioni catalane e delle libertà fondamentali: […] c) Respinge e condanna la presa di posizione del Re Felipe VI, il suo intervento nel conflitto catalano e la sua giustificazione della violenza dei corpi di polizia del 1º ottobre 2017. d) Riafferma l’impegno nei confronti dei valori repubblicani e mira all’abolizione di un’istituzione caduca ed antidemocratica come la monarchia”. I giorni successivi alla dichiarazione, che ha avuto una notevole eco nell’opinione pubblica 2, le cc.dd. forze unioniste hanno invitato il Governo del socialista Sánchez ad adire immediatamente il Tribunale costituzionale, chiedendo inoltre la sospensione della disposizione ex art. 161, comma 2, Cost. Prima di prendere una decisione al riguardo, l’Esecutivo ha chiesto un parere urgente al Consiglio di Stato sulla fondatezza di un’eventuale impugnazione. 1 Il testo (in lingua catalana) è reperibile on line alla pagina https://www.parlament.cat/document/getdoc/12001859. 2 Alla fine di ottobre anche il consiglio comunale di Barcellona ha approvato una dichiarazione con un contenuto molto simile. Pablo Iglesias, leader di Podemos, si è pronunciato più volte a favore dell’abolizione della monarchia, sottolineando come l’intervento del Re dello scorso 3 ottobre 2017 abbia indebolito l’istituzione. V. ¿Para qué sirve hoy la monarquía?, in El País, del 22/11/2018, https://elpais.com/elpais/2018/11/21/opinion/1542806031_921444.html. Sul superamento della dicotomia monarchici-repubblicani, e sulla sua sostituzione con quella unionisti-separatisti v. J. DE ESTEBAN, La reprobación del Rey, in El Mundo, del 16/10/2018, https://www.elmundo.es/opinion/2018/10/16/5bc4c50a22601dfc6c8b4615.html. Infine, per un bilancio sulla monarchia parlamentare nel quarantesimo anniversario della Costituzione spagnola, v. A. TORRES DEL MORAL, Cuarenta años de Monarquía parlamentaria (Balance), in Revista de Derecho Político, n. 101, 2018, http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/21950. 7
L’organo consultivo 3 si è espresso in senso negativo, poiché la natura della dichiarazione del Parlamento catalano sarebbe, a suo avviso, esclusivamente politica e, conformemente alla giurisprudenza costituzionale, la mancata produzione di effetti giuridici renderebbe inidonea una sua impugnazione. Il Consiglio di Stato avrebbe preferito che il Governo censurasse per vie politiche l’espressione di mancanza di lealtà istituzionale da parte del Parlamento catalano. Il Presidente del Governo ha deciso di adire il massimo interprete costituzionale 4, ritenendo che la dichiarazione del Parlamento fosse volta a riaprire il processo di secessione 5, ma non ha chiesto la sospensione della disposizione denunciata. Il 28 novembre 2018, il plenum del Tribunale costituzionale, con una decisione adottata all’unanimità, ha dichiarato ricevibile il ricorso 6 e, quindi, si pronuncerà sul merito. Carmen Guerrero Picó 3 V. il parere del 25 ottobre 2018 alla pagina https://boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2018- 892. 4 J. RAMONEDA ritiene poco convinto il tentativo da parte del Governo di proteggere il Re da ogni critica ed espone i problemi cui deve fare fronte l’attuale legislatura catalana, in Reprobar al Rey, in El País, del 12/10/2018, https://elpais.com/ccaa/2018/10/12/catalunya/1539359847_565217.html. I professori Xavier Arbós, Fernando Álvarez-Ossorio ed Eduardo Vírgala ritengono che non si possa impedire una dura critica al Re, mentre Carlos Ruiz è di contrario avviso. Cfr. “No se puede impedir que se desapruebe a Felipe VI”, in El País, del 17/10/2018, https://elpais.com/politica/2018/10/17/actualidad/1539776497_321162.html. 5 Cfr. El Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno por la reprobación del Rey, in La Vanguardia, del 28/11/2018, https://www.lavanguardia.com/politica/20181128/453220465067/constitucional-recurso- gobierno-reprobacion-parlament-rey-felipe-vi.html. 6 La providencia è reperibile on line alla pagina https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_117/P%205813- 2018.docx; v. il comunicato stampa in https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_117/NOTA%20INF ORMATIVA%20N%C2%BA%20117-2018.pdf. 8
REGNO UNITO RECESSO DALL’UE – REVOCA DELLA NOTIFICA Brexit – La Corte di giustizia dell’Unione europea stabilisce che il Regno Unito può revocare unilateralmente la notifica di recesso dall’Unione 10/12/2018 1. In data odierna, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha emesso la propria sentenza nella causa C-621/18, Wightman e altri c. Secretary of State for Exiting the European Union 1, stabilendo che il Regno Unito è libero di revocare unilateralmente la notifica di recesso dall’Unione presentata il 29 marzo 2017 ai sensi dell’art. 50 Tue, di talché, se eseguita in conformità ai requisiti imposti dalla sua Costituzione, una tale revoca comporterebbe la perdurante adesione all’Unione alle condizioni attuali. Non è necessaria, secondo la corte di Lussemburgo, l’accettazione da parte degli altri Stati membri. L’art. 50 Tue, che con la suddetta notifica è stato applicato per la prima volta nella storia dell’Ue, prevede (paragrafi 1 e 2) la negoziazione e la conclusione di un “accordo di recesso” tra l’Unione e lo Stato membro che recede. In mancanza di un tale accordo, i trattati cessano di essere applicabili al medesimo Stato due anni dopo la notifica dell’intenzione di recedere, salvo che il Consiglio europeo decida all’unanimità di prorogare tale termine 2. 1 Il testo della decisione, attualmente disponibile in lingua francese ed inglese, è reperibile on line alla pagina http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208636&pageIndex=0&doclan g=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1195801. 2 Articolo 50 “1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione. 2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione. L’accordo è negoziato conformemente all’articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Esso è concluso a nome dell’Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. 3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al 9
La decisione giunge a seguito di una vicenda giudiziaria iniziata il 19 dicembre 2017, quando un gruppo di parlamentari scozzesi, britannici ed europei avevano presentato un ricorso dinanzi alla Inner House della Court of Session scozzese affinché si valutasse se la notifica cui fa riferimento l’art. 50 Tue fosse suscettibile di revoca unilaterale. Davanti alla Corte di giustizia, adita dal giudice scozzese in merito ai dubbi sulla questione della revoca, non esplicitamente disciplinata, si era argomentato che una pronuncia della corte sovranazionale sulla materia avrebbe permesso ai parlamentari britannici di votare sull’accordo per il recesso con la piena consapevolezza delle diverse possibilità in gioco. L’Esecutivo britannico aveva replicato rilevando che la questione oggetto del rinvio preliminare fosse inammissibile in quanto ipotetica e meramente teorica, dato che non vi era alcuna indicazione che né l’Esecutivo né il Parlamento britannici avrebbero revocato la notifica dell’intenzione di recedere. In vista dell’urgenza della richiesta, data dal fatto che l’accordo di recesso 3, concordato il 14 novembre scorso, poteva essere ratificato solamente se approvato dal Parlamento britannico (e la relativa votazione era stata programmata per l’11 dicembre), la Corte di giustizia aveva accettato di applicare il procedimento accelerato. La Corte, riunitasi in seduta plenaria, ha stabilito che, quando uno Stato membro abbia notificato il Consiglio europeo dell’intenzione di recesso dall’Ue ai sensi dell’art. 50 Tue, quello Stato membro è libero di revocare unilateralmente la notifica. Ciò a condizione che non sia ancora entrato in vigore alcun accordo di recesso tra l’Ue e lo Stato, oppure nel caso in cui non sia stato concluso un accordo di recesso, prima della scadenza del termine di due anni a partire dalla paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 5. Se lo Stato che ha receduto dall’Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all’articolo 49”. 3 Il cui testo integrale in lingua inglese è visionabile alla pagina https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf. Per un riassunto, v. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6422_en.htm. 10
notifica dell’intenzione di recedere e di qualsiasi sua estensione. Nel caso del Regno Unito, il termine scadrebbe il 29 marzo 2019. La revoca, però, deve essere decisa a seguito di una procedura democratica che sia conforme alla costituzione dello Stato membro. Essa deve inoltre essere inequivoca ed incondizionata e deve essere comunicata in forma scritta al Consiglio europeo. Tale revoca conferma la continuata adesione all’Ue agli stessi termini già in vigore e pone termine alla procedura di recesso. La Corte ha dapprima sottolineato che la questione ad essa sottoposta era pertinente e non era meramente ipotetica, dato che si trattava della stessa questione sottoposta al giudice scozzese il quale aveva chiesto il rinvio pregiudiziale. Con riguardo al merito, la Corte ha stabilito che l’art. 50 Tue non tratta esplicitamente la questione della revoca, e non contiene alcun divieto né alcuna autorizzazione in termini espliciti al riguardo. Si è rimarcato che la previsione in oggetto persegue due obiettivi: primo, quello di sancire il diritto sovrano di uno Stato membro di recedere dall’Ue; secondo, quello di prevedere una procedura per porre in atto tale recesso in maniera ordinata. A parere della Corte, il carattere sovrano del diritto di recesso rafforza la conclusione secondo cui lo Stato membro in questione ha il diritto di revocare la notifica dell’intenzione di recesso finché non sia entrato in vigore un accordo di recesso o, qualora non sia stato concluso, fino alla scadenza del periodo di due anni previsto dall’art. 50 Tue o di qualsiasi sua estensione. In assenza di una previsione esplicita che disciplini la revoca della notifica, la revoca è governata dalle norme previste dall’art. 50, comma 1, Tue per il recesso, di talché essa può essere decisa in maniera unilaterale, in ossequio ai requisiti costituzionali in vigore nello Stato membro in questione. La revoca, da parte di uno Stato membro, della notifica di recesso rispecchia una decisione sovrana di mantenere lo stato di adesione all’Ue in qualità di Stato membro; lo stato di adesione non è né sospeso né modificato a causa di quella stessa notifica. La Corte ha ritenuto che costringere uno Stato membro al recesso sia in contrasto con l’obiettivo dei Trattati Ue di creare un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, se quello Stato membro, avendo notificato l’intenzione di recedere dall’Ue conformemente alle proprie norme costituzionali ed avendo seguito un procedimento democratico, decide poi di revocare la notifica dell’intenzione per mezzo di un procedimento democratico. Inoltre, dato che la cittadinanza dell’Unione è lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri, il recesso dall’Ue comporterà con ogni probabilità effetti notevoli sui diritti di tutti i cittadini dell’Unione, tra cui il loro diritto alla libera circolazione. 11
L’assoggettamento di un tale diritto di revoca all’approvazione unanime del Consiglio europeo, come paventato dalla Commissione e dal Consiglio dell’Unione europea, trasformerebbe un diritto sovrano unilaterale in un diritto condizionato e sarebbe incompatibile con il principio secondo cui uno Stato membro non può essere costretto a recedere dall’Ue contro la sua volontà. La sentenza resa dalla Corte di giustizia verrà esaminata d’urgenza dalla Court of Session scozzese, dando luogo ad una vicenda che probabilmente raggiungerà la Corte suprema del Regno Unito 4. 2. L’esito della vicenda era stato largamente anticipato, alla luce dell’Opinione nello stesso senso presentata dall’Avvocato generale Manuel Campos Sánchez- Bordona il 4 dicembre scorso 5. L’Avvocato generale aveva interpretato l’art. 50 Tue con riferimento alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, il cui art. 68 della Convenzione stabilisce che le notifiche di recesso da un trattato internazionale possano essere revocate in qualsiasi momento, prima che abbiano avuto effetto. Essendo, il recesso da un trattato internazionale, l’inverso del potere di stipulare trattati oltre che, per definizione, un atto unilaterale di uno Stato contraente ed una dimostrazione della sua sovranità, anche la revoca unilaterale costituirebbe una analoga dimostrazione, in cui lo Stato decide di ribaltare la propria posizione iniziale 6. 4 S. CARRELL, Brexit: UK can unilaterally revoke article 50, says ECJ, in The Guardian, 10 dicembre 2018, https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/10/uk-can-unilaterally-stop- brexit-process-eu-court-rules. 5 La versione in lingua italiana è reperibile on line alla seguente pagina: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=208385&text=&dir=&doclang=IT&p art=1&occ=first&mode=req&pageIndex=1&cid=1195801. 6 L’Avvocato generale ha sottolineato che l’art. 50 Tue costituisce una espressione del principio del rispetto per le identità nazionali degli Stati membri, dando loro la possibilità di recedere qualora ritengano che l’identità nazionale sia incompatibile con l’adesione all’Ue; ciò significa, però, ad avviso dell’Avvocato generale, che non si ha alcun motivo per cui quello Stato membro non possa collegare la propria identità al fatto dell’integrazione nell’Ue. La possibilità di revoca unilaterale della decisione è più compatibile con questa circostanza, oltre che con il fatto che si tratta dell’approccio maggiormente favorevole alla tutela dei diritti acquisiti dai cittadini dell’Unione, che verrebbero inevitabilmente circoscritti dal recesso di uno Stato membro. Si applicano, ad avviso dell’Avvocato generale, determinate condizioni e termini: la revoca dovrebbe essere notificata mediante atto formale e scritto al Consiglio europeo; adempiere ai requisiti della costituzione nazionale; avvenire entro il termine di due anni previsto dall’art. 50 Tue; ed avvenire in osservanza dei principi di buona fede e di leale cooperazione. In ogni caso, la tesi sostenuta dalla Commissione e dal Consiglio dell’Unione europea, secondo cui la revoca è ammissibile solamente con il consenso unanime del Consiglio europeo, non può essere accolta. Se, da una parte, la revoca consensuale non è preclusa, ciò non può impedire la possibilità della revoca unilaterale; una conclusione diversa aumenterebbe il rischio della possibilità dell’uscita dello Stato membro dall’Unione contro la sua volontà, dato che il diritto di recesso (e, per converso, di 12
3. Nel Regno Unito, profondamente diviso a livello sia politico che sociale in merito alla questione della Brexit, la sentenza è stata accolta in maniera eterogenea. Da una parte, la sua importanza è stata ridimensionata e vi erano state affermazioni che la votazione parlamentare sull’accordo sarebbe stata confermata per l’11 dicembre 7. Dall’altra, la pronuncia ha rafforzato le posizioni a favore della perdurante adesione all’Unione ed ha obbligato la premier May a posticipare la votazione parlamentare sull’accordo, data l’elevata possibilità che il Primo ministro May possa subire una pesante sconfitta, voluta dai parlamentari a favore di una c.d. hard Brexit, insoddisfatti dell’accordo raggiunto dalla premier 8. All’ipotesi di sospendere la votazione parlamentare fino al 2019 è affiancata anche la possibilità di un secondo referendum; i cc.dd. Remainers vorrebbero ripetere la consultazione sull’adesione o meno al blocco sovranazionale, mentre le ultime voci suggeriscono che il quesito sottoposto alla popolazione potrebbe essere ben diverso: uscire dall’Ue ai sensi dell’attuale accordo, oppure uscire senza alcun accordo 9. perdurante adesione) non sarebbe più soggetta solamente al controllo di quello Stato membro, della sua sovranità e della sua costituzione e basterebbe l’opposizione di uno solo degli altri Stati membri dell’Ue per frustrare la sua volontà di rimanere nell’Unione. 7 P. WALKER – J. ELGOT, Commons Brexit deal vote will definitely go ahead, says Gove, in The Guardian, 10 dicembre 2018, https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/10/commons-brexit- deal-vote-definitely-go-ahead-michael-gove. 8 Alcuni dei quali la vorrebbero rimuovere dal vertice dell’Esecutivo. V. B. JOHNSON, We must take on Brussels with steel and unity when the PM's deal is voted down, in The Telegraph, 9 dicembre 2018, https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/12/09/must-take-brussels-steel-unity- pms-deal-voted/; e F. ELLIOTT, in The Times, 10 dicembre 2018, Theresa May to face leadership battle over Brexit deal, https://www.thetimes.co.uk/edition/news/theresa-may-to-face-leadership- battle-over-brexitdeal-9rpxvh35s. Tra le principali fonti di dissenso figura il c.d. Irish backstop, la soluzione proposta allo scopo di impedire la re-istituzione di un confine fisico tra Irlanda ed Irlanda del Nord una volta scaduto il periodo di transizione successivo alla Brexit nel dicembre 2020 e conservare l’Accordo del Venerdì Santo del 1998, possibile proprio grazie all’adesione del Regno Unito e dell’Irlanda al blocco europeo: allo stato attuale, si propone la perdurante adesione all’unione doganale europea su base temporanea, finché non si raggiungerà un accordo commerciale che ne farà venire meno il bisogno, di talché l’Irlanda del Nord, la Gran Bretagna e l’Ue rimarranno in un’unica “zona doganale”, ma con l’assoggettamento dell’Irlanda del Nord a più regole rispetto alla Gran Bretagna. Tuttavia, ciò significa che il Regno Unito non potrà stabilire le proprie tariffe doganali, relative alla conclusione di accordi di libero scambio con Paesi terzi. 9 G. RAYNER, Theresa May’s ‘plan B’ could see second referendum that does not include option to remain in EU, in The Telegraph, 9 dicembre 2018, https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/12/09/theresa-mays-plan-b-could-see-second- referendum-does-not-include/. 13
Per il tardo pomeriggio è atteso un discorso della premier May, che dovrebbe chiarire quali saranno i prossimi sviluppi politici e parlamentari della vicenda Brexit. Sarah Pasetto 14
FRANCIA FINANZE PUBBLICHE – LEGGE CORRETTIVA Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-775 DC del 10 dicembre 2018, Legge finanziaria correttiva per il 2018 11/12/2018 In data 3 dicembre 2018, il Conseil constitutionnel è stato adito, nell’ambito di due ricorsi preventivi di costituzionalità sollevati da oltre sessanta deputati e sessanta senatori, in riferimento alla legge finanziaria correttiva per il 2018. Il Primo ministro ha chiesto al Conseil constitutionnel di pronunciarsi in urgenza come previsto dal terzo comma dell’art. 61 della Costituzione 1. I parlamentari ricorrenti contestavano il procedimento di approvazione della legge, lamentando, in particolare, la ristrettezza dei termini a disposizione per depositare gli emendamenti 2 nonché la mancanza di risorse materiali e umani per esaminare il testo in tali condizioni. Sostenevano che fossero stati violati le esigenze di chiarezza e di sincerità del dibattito parlamentare, il diritto di emendamento sancito dall’art. 44 della Costituzione e, infine, l’art. 40 della Costituzione, in virtù del quale le proposte e gli emendamenti formulati dai membri del Parlamento non sono ammissibili allorquando la loro adozione abbia come conseguenza una diminuzione delle entrate pubbliche, ovvero la creazione o l’aggravio di un onere pubblico. Nel merito, i parlamentari ricorrenti contestavano le disposizioni dell’art. 5 della legge sottoposta all’ esame del Conseil nella parte in cui modificava alcune disposizioni dell’art. 4 della legge n. 2018-607 del 13 luglio 2018 sulla programmazione militare per gli anni 2019-2015. 1 Tale art stabilisce che, in caso di ricorso preventivo di costituzionalità, il Conseil constitutionnel deve deliberare entro il termine di un mese. Tuttavia, a richiesta del Governo, in caso di urgenza, il termine è ridotto a otto giorni. 2 Il progetto di legge finanziaria correttiva per il 2018 è stato depositato all’Assemblée nationale il 7 novembre 2018 ed esaminato in prima lettura, in commissione, il 9 novembre e, in seduta pubblica, il 12 novembre. Dopo essere stato rigettato dal Senato in data 19 novembre, e in assenza di accordo nella commissione mista paritaria, il testo è stato esaminato nuovamente in commissione all’Assemblée nationale il 22 novembre e in seduta publica il 26 novembre. Nuovamente rigettato dal Senato il 27 novembre, è stato definitivamente adottato dall’Assemblée nationale il 28 novembre. 15
Il Conseil constitutionnel ha respinto tutte le doglianze dei ricorrenti ed ha dichiarato le disposizioni contestate conformi alla Costituzione 3. – Sulla procedura di adozione della legge Il Conseil constitutionnel ha considerato che il diritto di emendamento non è stato limitato né dai termini di cui disponeva l’Assemblée nationale per il deposito degli emendamenti – in commissione o in seduta pubblica – né dall’asserita mancanza di risorse umane e materiali da parte dei parlamentari ricorrenti. Ha quindi stabilito che le condizioni di adozione della legge sottoposta al suo esame non hanno violato le esigenze di chiarezza e di sincerità del dibattito parlamentare. In merito all’asserita violazione dell’art. 40 della Costituzione, i giudici hanno affermato che la tempistica della procedura di esame del testo in commissione all’Assemblée nationale non ha impedito il controllo preventivo della ricevibilità finanziaria degli emendamenti, sottolineando, al riguardo, che quattro dei cinque emendamenti depositati presso la Commissione delle finanze sono stati dichiarati irricevibili. – Su alcune disposizioni dell’art. 4 della legge n. 2018-607 del 13 luglio 2018 A parere dei ricorrenti, l’apertura e la chiusura di crediti finanziari stabiliti dall’art. 5 della legge finanziaria rettificativa per il 2018 comportavano che la c.d. missione “Difesa” finanziasse, nel 2018, l’integralità dei costi supplementari legati alle operazioni esterne. A parere di ricorrenti, tali modifiche erano contrarie al terzo comma dell’art. 4 della legge n. 2018-607 del 13 luglio 2018, secondo cui, per il periodo 2019-2025, tali costi supplementari sarebbero stati coperti da un finanziamento interministeriale. Di conseguenza, a parere dei ricorrenti, le disposizioni introdotte dalla finanziaria avrebbero modificato tali disposizioni in maniera tale da privarle dalla loro normatività, con l’effetto di renderle incostituzionali. Dopo aver ricordato che la costituzionalità di una legge già promulgata può essere esaminata in occasione dell’esame di diposizioni legislative che la modificano o la completano, il Conseil constitutionnel ha stabilito che le disposizioni dell’art. 5 della legge rettificativa finanziaria per il 2018 non modificano né tantomeno completano quelle sancite all’art. 4 della legge del 13 3 La decisione è reperibile on line alla pagina https://www.conseil- constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2018775dc/2018775dc.pdf ed il relativo comunicato stampa alla pagina https://www.conseil- constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2018-775-dc-du-10-decembre-2018- communique-de-presse. 16
luglio 2018. Ha quindi considerato che non ricorressero le condizioni richieste per l’esame della loro costituzionalità. Sulla scorta di queste considerazioni il Conseil constitutionnel ha concluso nel senso della costituzionalità delle disposizioni contestate. Céline Torrisi 17
REGNO UNITO RECESSO DALL’UE – ADEMPIMENTI Brexit – Il Primo ministro Theresa May posticipa la votazione parlamentare sull’accordo che disciplina del recesso dall’Unione europea 11/12/2018 Il 10 dicembre 2018, il Primo ministro Theresa May ha posticipato a data indeterminata la votazione parlamentare, che si sarebbe dovuta svolgere l’11 dicembre, sull’accordo raggiunto con le autorità dell’Unione europea sulle modalità del recesso del Regno Unito dall’Ue e sul futuro rapporto tra il Paese e l’organizzazione sovranazionale. È la prima premier in almeno settant’anni ad aver interrotto la votazione su un importante trattato internazionale 1. Nel discorso 2 tenuto davanti alla Camera dei Comuni, la premier ha ammesso che, a causa delle preoccupazioni relative soprattutto al c.d. Irish backstop 3, l’accordo rischiava di essere rigettato con un “margine significativo”. La May ha dichiarato che avrebbe cercato di contattare i vertici degli Esecutivi degli altri Stati membri dell’Ue nonché quelli della Commissione e del Consiglio europei per rappresentare loro le critiche mosse in sede parlamentare, in particolare per ottenere “maggiori rassicurazioni” circa il carattere meramente temporaneo dell’attuale soluzione alla questione irlandese e l’improbabilità della sua entrata in 1 M. STUART, Theresa May’s retreat is the first of its kind for 70 years, in The Times, 11 dicembre 2018, https://www.thetimes.co.uk/article/theresa-mays-retreat-is-the-first-of-its-kind- for-70-years-85wj9dwds. 2 Testo integrale: https://www.thetimes.co.uk/article/in-full-theresa-may-s-brexit-vote- statement-jhn8p00hv. 3 Il quale prevede che, nell’eventualità che il Regno Unito recedesse dall’Unione in assenza di previsioni specifiche al riguardo, il confine tra Irlanda del Nord ed Irlanda rimarrebbe all’attuale stato fluido anche dopo la data del recesso e della fine del periodo di transizione (rispettivamente, il 29 marzo 2019 ed il 31 dicembre 2020) finché il Regno Unito non avesse raggiunto un accordo con l’Ue al riguardo. La soluzione del backstop risulta problematica per i sostenitori della Brexit perché di fatto mantiene il Regno Unito in una specie di unione doganale europea ed introdurrebbe una divisione doganale tra la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord; tuttavia, il ripristino di un confine rigido tra Irlanda ed Irlanda del Nord rischia di minare l’Accordo del Venerdì Santo del 1998, che ha sancito la fine delle violenze nei due territori e che è stata resa possibile proprio all’adesione, dei due territori, al blocco sovranazionale. 19
vigore 4. In particolare, la May vorrebbe che le autorità straniere prestassero il loro appoggio ad un documento scritto che potrà poi presentare ai Comuni, ma gli osservatori sono scettici sulla sua capacità di ottenere miglioramenti significativi entro la fine della settimana, né tantomeno per il vertice dei leaders europei che si terrà a Bruxelles il 13 e 14 dicembre prossimi 5. Qualora la May non fosse in grado di ottenere un accordo soddisfacente entro il 21 gennaio prossimo, dovrebbe presentare un discorso al riguardo in Parlamento. Inoltre, è necessario ricordare che, ai sensi dello European Union Withdrawal Act 2016, il Parlamento deve poter esprimere il c.d. meaningful vote, o voto significativo, sull’accordo e devono essere osservati i tempi tecnici per poter adottare la legislazione necessaria per la ratifica parlamentare. Il rischio è che si concretizzi una no-deal Brexit, ovvero l’uscita del Paese dall’Unione senza alcun accordo; in questo caso, per ciò che riguarda ad esempio le questioni commerciali, tornerebbero in vigore le norme previste dall’Organizzazione mondiale del commercio. I principali interlocutori della May in ambito europeo hanno già dichiarato che l’intavolare ulteriori negoziati è fuori discussione, ma che sono disposti a facilitare la ratifica dell’accordo già raggiunto nonché a discutere l’eventualità della no-deal Brexit; tuttavia, sarà difficile ottenere dichiarazioni più favorevoli circa la temporaneità e l’improbabilità dell’utilizzo dell’Irish backstop, soprattutto perché è stato concepito proprio come soluzione di ultima istanza 6. La decisione di impedire la votazione parlamentare dopo tre dei cinque giorni previsti per il dibattito ha suscitato l’ira dello Speaker della Camera bassa, John Bercow: sebbene la facoltà di sospensione rientrasse appieno nei poteri dell’Esecutivo, questo non la avrebbe dovuta esercitare in una fase così avanzata del procedimento e sarebbe stato comunque preferibile dare ai parlamentari la possibilità di esprimersi sull’eventuale posticipazione del voto. Di fatto, la 4 D. SABBAGH – D. BOFFEY, Brexit: desperate May dashes to continent in search for concessions, in The Guardian, 10 dicembre 2018, https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/10/theresa-may-brexit-plan-b-buy-more-time. Gli autori sottolineano che lo stesso Esecutivo ha ammesso che qualsiasi dichiarazione scritta al riguardo non potrebbe essere giuridicamente vincolante. 5 P. WALKER – J. ELGOT, May admits she would have lost Brexit deal vote by large margin, in The Guardian, 10 dicembre 2018, https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/10/brexit-deal- may-admits-she-would-have-lost-vote-by-large-margin. 6 F. ELLIOTT – B. WATERFIELD – K. DEVLIN – S. COATES, Brexit: Theresa May pleads for help from Europe, in The Times, 11 dicembre 2018, https://www.thetimes.co.uk/edition/news/brexit- may-pleads-for-help-from-europe-5s6f7slzd. 20
Camera dei Comuni è stata privata della possibilità di pronunciarsi, non solo sul merito del dibattito, ma anche sulla sua stessa prosecuzione 7. I leaders di diversi partiti di opposizione hanno chiesto a Jeremy Corbyn, capo del Partito laburista, di approntare una mozione di sfiducia nei confronti del Primo ministro May e diversi appelli chiedono le sue dimissioni, anche da parte del suo stesso Partito, quello conservatore, anche se è poco chiaro come un nuovo premier potrebbe sbloccare la situazione di stallo 8. Sarah Pasetto 7 WALKER – ELGOT, cit. 8 W. HAGUE, The Tories are on the edge of their greatest crisis in modern times – MPs must rally together, in The Telegraph, 10 dicembre 2018, https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/12/10/tories-edge-greatest-crisis-modern-times-mps- must-rally-together/; v. anche A. JENKYNS, For the sake of the country, the Prime Minister must step aside, in The Telegraph, 11 dicembre 2018, https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/12/11/sake-country-prime-minister-must-step-aside/. 21
GERMANIA FUNZIONARI PUBBLICI – RETRIBUZIONE Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 16 ottobre 2018 (2 BvL 2/17),in tema di equa retribuzione dei funzionari pubblici 11/12/2018 Il Bundesverfassungsgericht ha dichiarato nulla una norma sulla retribuzione dei funzionari pubblici e dei magistrati del Land Baden-Württemberg che prevedeva la riduzione dei compensi nei primi tre anni di servizio per alcuni gruppi di retribuzione. Il Tribunale costituzionale ha al riguardo affermato una violazione del principio c.d. di “alimentazione” (che prevede un equo compenso ed il mantenimento a vita dei funzionari pubblici) in combinato con il principio di uguaglianza. I giudici di Karlsruhe hanno tra l’altro evidenziato come i funzionari pubblici non siano tenuti più di altre persone a contribuire al consolidamento del bilancio pubblico. Una limitazione del principio della giusta “alimentazione” dei funzionari per motivi meramente finanziari può essere giustificata soltanto per il superamento di situazioni eccezionali, e se la misura fa parte di un piano complessivo e ragionevole del consolidamento del bilancio pubblico. Il volume necessario di risparmi deve essere realizzato in maniera rispettosa del principio di uguaglianza. La determinazione della retribuzione tramite il legislatore è inoltre vincolata a requisiti procedurali. Se il legislatore dispone varie misure per la riduzione della spesa pubblica in uno stretto arco temporale deve peraltro esaminare ed occuparsi degli effetti per i funzionari in generale. Maria Theresia Rörig 23
GERMANIA AUTORITÀ AMMINISTRATIVE – POTERI DI AUTORIZZAZIONE Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 23 ottobre 2018 (1 BvR 2523/13, 1 BvR 595/14), in tema di tutela legale effettiva e di poteri delle autorità amministrative 11/12/2018 Il Bundesverfassungsgericht ha respinto, in quanto ritenuti inammissibili, due ricorsi diretti promossi da aziende operanti nel settore eolico. Esse lamentavano la lesione della tutela legale effettiva di cui all’art. 19, comma 4, per. 1, Legge fondamentale (LF), contestando in particolare l’ampio margine di valutazione tecnico-ambientale concesso alle autorità amministrative riguardo al rilascio delle autorizzazioni amministrative per la messa in esercizio degli impianti eolici. I ricorrenti avevano richiesto, senza successo, in merito ad alcuni impianti eolici, che venissero loro rilasciate le autorizzazioni amministrative di cui alla legge sulla tutela contro le emissioni. Le autorizzazioni erano state negate in entrambi i casi per l’incompatibilità degli impianti con l’art. 44, comma 1, n. 1, della legge federale sulla tutela dell’ambiente (Bundesnaturschutzgesetz – BnatSchG), norma che vieta l’uccisione di animali selvatici appartenenti a specie protette. Tale divieto normativo impedisce il rilascio dell’autorizzazione richiesta qualora un progetto aumenti il pericolo di mortalità in maniera significativa. Nella specie, le autorità amministrative avevano ritenuto sussistere un pericolo significativo nella realizzazione dei detti impianti in relazione alla specie di volatili dei “nibbi reali”. I ricorrenti, a fronte del diniego, avevano adito i giudici amministrativi, ma senza successo. I giudici avevano riconosciuto che in capo alle autorità amministrative sussiste un margine di valutazione tecnico-ambientale circa l’analisi e la valutazione dei rischi inerenti ai progetti eolici il cui esito è sindacabile in misura limitata in sede giurisdizionale. Infatti, la valutazione cui sono chiamate, in sede di rilascio delle autorizzazioni, le autorità amministrative riguarderebbe aspetti non prettamente giuridici, in relazione ai quali mancano ad oggi parametri scientifici generalmente riconosciuti e metodi di valutazione standardizzati. Il Tribunale costituzionale federale ha chiarito che un giudice, che è giunto alla decisione dopo aver dimostrato di aver tenuto conto delle conoscenze della scienza e della prassi tecnico-ambientale esistenti ed afferenti alla fattispecie in 25
esame, non è tenuto, ai sensi dell’art. 19, comma 4, per. 1, LF, ad effettuare indagini ulteriori, ben potendo fondarsi sulle valutazioni che le autorità amministrative hanno svolto, con ragionamento plausibile, in merito ad una questione prettamente tecnica. Tale limitazione al controllo giudiziario non consegue da una prerogativa nella valutazione concessa all’amministrazione ed inoltre non richiede una delega di legge. Il Tribunale costituzionale ha tuttavia evidenziato che, nelle materie in cui entrano in gioco i diritti fondamentali, il legislatore non deve trasferire alle autorità amministrative e giudiziarie, senza ulteriori indicazioni ed in maniera duratura, il potere di decidere là dove vi sia un vuoto di conoscenza nella disciplina speciale che nemmeno l’amministrazione o un giudice potrebbe evidentemente riempire, non possedendo le cognizioni tecniche all’uopo necessarie. Si deve piuttosto cercare di introdurre parametri standardizzati, anche ad un livello infralegislativo. Maria Theresia Rörig 26
FRANCIA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA – DECISIONI (FORMA) Il Conseil d’État adotta nuove regole per la redazione delle decisioni delle giurisdizioni amministrative 13/12/2018 In data 10 dicembre 2018, il gruppo di lavoro diretto da Bernard Stirn 1 ha consegnato al vice-presidente del Conseil d’État un vademecum sulla redazione delle decisioni delle giurisdizioni amministrative 2. Nell’introduzione del documento si rileva che l’arricchimento progressivo delle motivazioni, in fatto ed in diritto, delle decisioni delle giurisdizioni amministrative, pone la necessità di evitare che non venga sminuita la qualità delle decisioni e, nello specifico, la loro capacità di esporre nella maniera più chiara e convincente possibile, senza inutili deviazioni, digressioni o elementi superflui, le ragioni che giustificano la soluzione ritenuta dalla giurisdizione. Il vademecum è il prodotto di un’ampia concertazione alla quale hanno partecipato tutti gli attori ed i collaboratori delle giurisdizioni amministrative. La riflessione sulla riforma delle modalità di redazione delle decisioni delle giurisdizioni amministrative è iniziata nel 2012, con la presentazione della prima relazione del gruppo di lavoro, allora presieduto da Philippe Martin 3, e con l’avvio di una procedura di sperimentazione presso le giurisdizioni volontarie 4. Tale sperimentazione aveva lo scopo di raggiungere contemporaneamente tre obiettivi: adattare le modalità redazionali alle peculiarità delle funzioni del giudice amministrativo, arricchire la motivazione delle decisioni al fine di rispondere meglio alle attese dei consociati e, infine, migliorare la leggibilità delle decisioni 1 Bernard Stirn è l’ex presidente della Section du contentieux del Conseil d’État. 2 Il documento è reperibile on line alla pagina http://www.conseil- etat.fr/content/download/149628/1515101/version/1/file/Vade-mecum-Redaction-decisions-de-la- juridiction-administrative.pdf. 3 La relazione è reperibile on line alla pagina http://www.conseil- etat.fr/content/download/1690/5098/version/1/file/rapport_redaction_decisions_juradm_2012.pdf. 4 Hanno partecipato a tale sperimentazione quattro sous-sections della section du contentieux del Conseil d’État, cinque tribunali amministrativi (Besançon, Cergy-Pontoise, Lyon, Paris e Poitiers) e due Cour administratives d’appel. 27
giurisdizionali. A tal fine, erano state formulate diciotto proposte 5. Cinque anni dopo, nel mese di settembre 2017, è stata pubblicata la relazione del comitato di valutazione della sperimentazione, documento sulla base del quale è stato predisposto il vademecum. Tale ultimo documento è composto di due parti. Nella prima, si ricordano gli obiettivi della redazione delle decisioni, ovvero la ricerca del miglior equilibrio tra esigenze a volte contrapposte, e si spiegano le nuove direttive per redigere le sentenze in ogni loro parte (i visas, i motivi, il dispositivo ed il controllo finale di coerenza). La seconda parte, invece, è specialmente dedicata allo stile redazionale ed al vocabolario, con un invito specifico a non ricorrere a termini obsoleti o inusuali. Tra le diverse misure introdotte, la più emblematica è sicuramente il passaggio allo stile diretto e, quindi, l’abbandono della storica formula “Considérant que”, caratteristica delle sentenze delle giurisdizioni amministrative francesi, che sarà sostituita, a partire dal 1° gennaio 2019, data di attuazione delle disposizioni, da un semplice “Considérant ce qui suit”, posta all’inizio delle sentenze 6. Céline Torrisi 5 V. COMITÉ D’EVALUATION DE L’EXPERIMENTATION D’UNE NOUVELLE REDACTION DES DECISIONS DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, Rapport du 21 septembre 2017, 6-7, http://www.fildp.fr/watermark.php?file=rapport-du-comit-d-valuation-de-l-exprimentation-de-la- nouvelle-rdaction-du-groupe-de-travail-du-ce-septembre-2017.pdf. 6 Da notare è che il Conseil constitutionnel, che per lungo tempo ha seguito il modello redazionale delle decisioni del Conseil d’État, lo ha abbandonato nel maggio 2016. Al riguardo, si rimanda alla segnalazione su La modernizzazione delle modalità di redazione delle decisioni del Conseil constitutionnel pubblicata nel Bollettino di attualità giurisprudenziale straniera del mese di maggio 2016, reperibile on line alla pagina https://www.cortecostituzionale.it/actionRicercaBollettini.do. 28
REGNO UNITO RECESSO DALL’UE – SITUAZIONE POLITICA INTERNA Brexit – Il Primo ministro Theresa May prevale nel voto di fiducia interno al Partito conservatore 13/12/2018 Il 12 dicembre 2018, il Primo ministro Theresa May ha superato il voto di fiducia indetto nei suoi confronti dai parlamentari del Partito conservatore 1 con una maggioranza di 200 voti contro 117, rimanendo così a capo del Partito e scongiurando, per il momento, una crisi di governo nel Regno Unito. In particolare, secondo il regolamento del Partito conservatore, il voto di fiducia nei confronti del leader del Partito può svolgersi se il 15% dei deputati conservatori deposita una richiesta in tal senso in forma scritta presso il c.d. 1922 Committee, il gruppo ristretto di parlamentari del Partito conservatore che agisce da “tramite” tra la leadership del Partito e le tendenze dei cc.dd. backbench MPs, ovvero quei deputati privi di incarichi governativi ufficiali. Le richieste scritte possono accumularsi nel tempo. In questo caso, il voto era stato indetto dopo che, a seguito della decisione della premier di posticipare la votazione parlamentare sull’accordo raggiunto con le autorità dell’Unione europea per il recesso del Regno Unito per evitare ciò che la stessa May ha ammesso sarebbe stata una “sconfitta significativa” 2. Sono stati i conservatori maggiormente a favore di una c.d. hard Brexit, ovvero più favorevoli alla rottura più completa possibile con l’Ue, ad aver provocato il voto 3. Essi si oppongono all’accordo raggiunto dalla May, in particolare, riguardo al c.d. Irish backstop, ovvero al mantenimento di fatto del Regno Unito in una specie di unione doganale con l’Ue per evitare la reintroduzione di un confine rigido tra 1 J. ELGOT, Brexit in chaos as Tory MPs trigger vote of no confidence in Theresa May, in The Guardian, 12 dicembre 2018, https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/12/brexit-chaos- conservative-mps-trigger-vote-of-no-confidence-theresa-may; H. STEWART, Theresa May defeats Tory coup over Brexit deal but is left damaged, in The Guardian, 13 dicembre 2018, https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/12/theresa-may-defeats-leadership-challenge-by- 83-votes. 2 Per ulteriori dettagli, si v. la segnalazione intitolata “Brexit – Il Primo ministro Theresa May posticipa la votazione parlamentare sull’accordo che disciplina del recesso dall’Unione europea” a cura dell’Area di diritto comparato, inviata l’11 dicembre 2018. 3 ELGOT, cit. 29
Irlanda ed Irlanda del Nord, qualora non si giungesse ad un accordo specifico al riguardo entro la fine del periodo di transizione della Brexit (attualmente previsto per il 31 dicembre 2020). Il Primo ministro May è riuscita a prevalere nel voto dopo aver promesso che si sarebbe dimessa dalla guida del Partito conservatore prima delle elezioni generali del 2022. Tuttavia, sottolineano alcuni osservatori, ciò non equivarrebbe ad una promessa di dimettersi nel caso venissero indette elezioni generali anticipate prima di quella data. La vittoria ottenuta significa comunque che, secondo il regolamento del Partito, la May non potrà essere sottoposta nuovamente ad un voto di fiducia per 12 mesi e dovrebbe essere in grado di portare a termine i suoi programmi per la Brexit. Il Primo ministro britannico ha già ripreso con maggior vigore i suoi sforzi diplomatici per ottenere rassicurazioni maggiormente vincolanti dai leaders degli altri Stati membri dell’Unione e delle istituzioni europee circa la temporaneità dell’eventuale applicazione dell’Irish backstop, prima del vertice europeo che si terrà a Bruxelles nelle giornate di oggi e domani 4. Queste, a suo avviso, potrebbero facilitare l’approvazione dell’accordo da parte del Parlamento in una votazione che dovrebbe svolgersi entro il 21 gennaio prossimo 5. In ogni caso, gli ostacoli perdurano: la maggioranza di 83 parlamentari è di gran lunga inferiore rispetto a quanto l’Esecutivo si aspettava, di talché continuano gli appelli affinché si dimetta subito 6; gli oppositori dell’Irish backstop chiedono la sua eliminazione dal testo dell’accordo, piuttosto che semplici rassicurazioni 7, eventualità, questa, difficile da realizzare alla luce della solida opposizione nell’Ue e nei suoi Stati membri alla riapertura dei negoziati sull’accordo 8; ed i sostenitori del Remain, 4 V. la segnalazione “Brexit”, cit. 5 H. STEWART, Brexit deal will return to MPs for vote before 21 January, says No 10, in The Guardian, 11 dicembre 2018, https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/11/brexit-deal-will- return-to-mps-for-vote-before-21-january-says-no-10. 6 K. DEVLIN – S. COATES – H. ZEFFMAN, Brexiteers hunker down for trench warfare as Theresa May survives confidence vote, in The Times, 13 dicembre 2018, https://www.thetimes.co.uk/edition/news/brexiteers-hunker-down-for-trench-warfare-as-theresa- may-survives-confidence-vote-hcpg2znb8. 7 O. WRIGHT, What happens after Brexit vote?, in The Times, 13 dicembre 2018, https://www.thetimes.co.uk/edition/news/the-confidence-vote-what-happens-after-xqhq5rk9r. 8 J. CRISP – J. ROTHWELL – P. FOSTER, Bad news for Theresa May’s Brussels trip as EU leaders will give her only 10 minutes of their time, in The Telegraph, 13 dicembre 2018, https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/12/12/eu-reacted-theresa-may-facing-no-confidence- vote/. 30
ovvero la perdurante adesione all’Ue, propugnano sempre l’ipotesi di un secondo referendum e/o quella di un voto di fiducia in Parlamento 9. Sarah Pasetto 9 D. SABBAGH, What happens now for the prime minister and her Brexit plans?, in The Guardian, 12 dicembre 2018, https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/12/what-happens- now-for-the-prime-minister-and-her-brexit-plans. 31
REGNO UNITO RECESSO DALL’UE – REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI DOPO IL RECESSO Corte suprema, The UK Withdrawal from the European Union (Legal Continuity) (Scotland) Bill – A Reference by the Attorney General and the Advocate General for Scotland (Scotland), [2018] UKSC 64, del 13 dicembre 2018, in tema di regolamentazione successiva al recesso dall’Unione europea 13/12/2018 La Corte suprema del Regno Unito si è pronunciata su un rinvio operato dall’Attorney General britannico e dall’Advocate General scozzese in merito ad un disegno di legge approvato dal legislatore scozzese il 21 marzo 2018, lo European Union (Legal Continuity) (Scotland) Bill, che recava previsioni circa la continuità giuridica della normativa dell’Unione europea a seguito del recesso del Regno Unito 1. In particolare, gli avvocati statali richiedevano una decisione circa la validità del disegno di legge alla luce delle competenze devolute al Parlamento scozzese dallo Scotland Act 1998. La Section 29(1) di questo Act prevede che una legge approvata dal Parlamento scozzese non avrà forza di legge se alcuna delle sue previsioni esorbiti dalle competenze legislative del Parlamento scozzese; la Section 29(2) precisa che, tra le previsioni esorbitanti, figurano quelle che riguardano questioni riservate alla competenza del legislatore britannico (tra cui le relazioni internazionali), quelle incompatibili con il diritto Ue e quelle che violano le norme dello stesso Scotland Act secondo cui il legislatore scozzese non ha il potere di modificare determinate norme emanate dal Parlamento britannico, nonché quella secondo cui la legislazione scozzese non può apportare modifiche allo European Union (Withdrawal) Act 2018 2 del Parlamento britannico. Secondo lo EU (Withdrawal) Act 2018, l’Esecutivo del Regno Unito avrà il potere di emanare normazione secondaria su tematiche attinenti al diritto dell’Unione che rimarrà nell’ordinamento britannico a seguito del recesso del 1 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2018-0080-judgment.pdf. 2 La legge del Parlamento britannico emanata al fine di abrogare lo European Communities Act 1972 (la legge che incorporava il trattato di accesso del Regno Unito all’Unione) e di assicurare la continuità del diritto nei vari enti territoriali destinatari di devolution da parte del Regno Unito. 33
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