Consiglio Nazionale dei Geologi - 22 novembre 2018

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Consiglio Nazionale dei Geologi - 22 novembre 2018
Consiglio Nazionale dei Geologi

        22 novembre 2018
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GIORNALE DI SICILIA   Edizione del:22/11/18
                       Estratto da pag.:1,15
                                  Foglio:1/1
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Pag. 1
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Pag. 26
22/11/2018
Pag. 16
(/binary_ les/gallery/geologo_scuola_99801.jpg)

"A scuola con il Geologo":
conoscere i georischi oggi per
evitare le catastro domani
  Mercoledi 21 Novembre 2018, 12:20

    L'iniziativa "La Terra vista da un professionista: A scuola con il
    Geologo" ha coinvolto oltre 600 scuole: "Portare nelle scuole la
    prevenzione e le buone pratiche da adottare in situazioni di
    pericolo - ha affermato il capo DPC, Angelo Borrelli - è
    fondamentale per ridurre i rischi a cui i nostri cittadini sono
    troppo spesso esposti"

Più di 600 scuole in tutta Italia hanno aderito alla seconda edizione
(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/a-scuola-con-il-
geologo-il-20-ottobre-i-georischi-entrano-nelle-scuole-di-17-regioni-)
dell'iniziativa di divulgazione scienti ca "La Terra vista da un
professionista:        a       scuola        con        il         geologo"
(http://www.cngeologi.it/2018/09/07/la-terra-vista-da-un-
professionista-a-scuola-con-il-geologo-ii-edizione/),        nalizzata   alla
(fonte: CNG) della cultura geologica quale elemento necessario per la
divulgazione
salvaguardia del territorio e dell'ambiente. La manifestazione si è
svolta venerdì 16 novembre 2018 su tutto il territorio nazionale ed è
stata    organizzata    dal   Consiglio   Nazionale      dei   Geologi,   in
collaborazione con tutti gli Ordini regionali dei geologi, con il
patrocinio Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del
mare e con la collaborazione del Dipartimento della Protezione Civile.

"Per conseguire l'obiettivo di quella che io chiamo ‘prevenzione civile',
sarebbe necessario mettere in campo una serie di azioni sistemiche e
sinergiche e, tra queste, quella di disseminare, tra i cittadini,
conoscenza e consapevolezza dei georischi che pervadono il territorio:
troppo spesso, difatti, si continua a morire durante un terremoto o
un'alluvione per comportamenti sbagliati. Queste cose andrebbero
insegnate ai cittadini, proprio a partire dalle scuole e, in mancanza, un
po' provocatoriamente ci siamo sostituiti alle istituzioni e andiamo oggi
nelle scuole a parlarne", ha affermato Francesco Peduto, Presidente
del Consiglio Nazionale dei Geologi,
"Portare nelle scuole i temi della prevenzione e le buone pratiche da
adottare in situazioni di pericolo è un'iniziativa fondamentale per
ridurre i rischi a cui i nostri cittadini sono troppo spesso esposti - ha
commentato Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile
-. Partire dalla formazione delle nuove generazioni è la priorità del
nostro Dipartimento e per questo aderiamo convintamente a questa
bella iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale dei Geologi".

L'Italia è un Paese fragile dal punto di vista sismico, idrogeologico e
vulcanico, per questo motivo i geologi sottolineano l'importanza di
adottare corretti comportamenti in caso di calamità naturali.
"Frane, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche: fenomeni naturali che
caratterizzano il territorio italiano da sempre e ne trasformano
inesorabilmente    la   morfologia.    Anni   e   anni    di   assenza    di
piani cazione hanno fatto sì che tali eventi naturali determinassero
catastro , interagendo con strutture e infrastrutture edi cate in luoghi
nei quali non era stata adeguatamente valutata la pericolosità
geologica - dichiara Adriana Cavaglià, consigliere CNG con delega alla
Protezione Civile - Siamo abituati a sentir parlare di prevenzione quasi
esclusivamente in concomitanza di emergenze, dopo qualche giorno,
molto spesso, tutto tace. Ed è da questa ri essione che nasce l'idea dei
geologi italiani di entrare nelle scuole, lavorare in tempo di pace per
educare i governanti di domani alla cultura dei georischi e della
prevenzione".

red/pc

(fonte: CNG)
I gas serra continuano a crescere, è nuovo record
 I nuovi dati dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale

   Redazione ANSA   22 novembre 2018 11:51

 I gas serra segnano un nuovo record e non c'è nessun segno di inversione di
tendenza. E' l'allarme dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), secondo
cui le concentrazioni medie di anidride carbonica a livello globale hanno raggiunto
405,5 parti per milione nel 2017, con un trend in continuo aumento (400,1 parti per
milione nel 2015).
Senza tagli ai gas serra, afferma sul sito il segretario generale Petteri Taalas, "i
cambiamenti climatici avranno impatti sempre più distruttivi e irreversibili sulla vita sulla
Terra".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
Ambiente

  Onu: nuovo picco
  gas effetto serra,
  agire rapidamente

                                                             (ap)

La World Metereological Organization lancia l'allarme: mai raggiunto un livello così alto di CO2
nell'atmosfera

                                                                                                              22 novembre 2018

I PRINCIPALI gas responsabili dell'effetto serra, e dunque del riscaldamento del pianeta e del cambiamento climatico, hanno raggiunto un
nuovo record: è questo il nuovo allarme lanciato dall'Onu che torna a chiedere alla comunità internazionale di intervenire rapidamente.

         WMO | OMM
         @WMO

   Les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère
   ont de nouveau atteint des niveaux record. Rien n’indique un
   renversement prochain de cette tendance, qui est le facteur
   déterminant du changement climatique
      44 10:10 - 22 nov 2018

      53 utenti ne stanno parlando

L'anidride carbonica, il metano e il protossido di azoto sono molto al di sopra dei livelli preindustriali, senza alcun segno di un'inversione
della tendenza al rialzo, si legge nell'ultimo rapporto della World Metereological Organization (qui il pdf).

         WWF_Svizzera
La World Metereological Organization lancia l'allarme - Mai
   raggiunto un livello così alto di CO2 nell'atmosfera
   ow.ly/hSYX305vgin
        10:40 - 25 ott 2016

                        Globally Averaged CO2 Levels Reach 400 p…
                        High greenhouse gas levels mark start of new era
                        of climate reality Globally averaged concentration
                        of carbon dioxide in the atmosphere reached the
                        public.wmo.int

      Visualizza altri Tweet di WWF_Svizzera

"Senza un rapido taglio dei gas CO2 e degli altri responsabili dell'effetto serra, i cambiamenti climatici avranno impatti sempre più
distruttivi e irreversibili sulla vita sulla terra", ha avvertito il responsabile dell'agenzia Onu, Petteri Taalas. "La finestra di opportunità per
agire è praticamente chiusa".

          UN Climate Change
          @UNFCCC

   What would you say if you had a seat at the @UN
   #ClimateChange Conference #COP24 in Poland in December?
   Share your comments, videos and photos with #TakeYourSeat
   to have your say > bit.ly/2zl1hKt #ClimateAction
      1,848 5:02 PM - Nov 21, 2018

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  Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo finanziamenti
  pubblici, ma stiamo in piedi grazie ai lettori che ogni mattina ci comprano in edicola,
  guardano il nostro sito o si abbonano a Rep:. Se vi interessa continuare ad ascoltare
  un'altra campana, magari imperfetta e certi giorni irritante, continuate a farlo con
  convinzione.
                                                                                                                            MARIO CALABRESI
22 Nov 2018

Ponte Genova, Bucci cerca due super-
assistenti per supporto tecnico e verifica dei
progetti
Alessandro Arona

Il Commissario per la ricostruzione a Genova Marco Bucci, oltre alle imprese a cui appaltare la
demolizione e/0 la ricostruzione del ponte sul Polcevera, cerca anche due super-consulenti a cui
affidare i servizi di assistenza tecnica/direzione lavori, da una parte, e di verifica della
progettazione («preventiva e in corso d’opera»), dall’altra. Bucci ha firmato il decreto numero 7,
che contiene le specifiche tecniche dei due servizi, pur non indicando l’importo dei servizi da
affidare, costo che spetterà alle stesse imprese indicare in sede di offerta.

Come nel caso degli appalti di lavori (demolizione e ricostruzione), Bucci ha inviato lettere di
invito a un ristretto gruppo di «primarie aziende del settore dei servizi di project & construction
management e quality assurance e dei servizi di verifica della progettazione», ma il decreto
chiarisce che la fase di consultazione di mercato è aperta a tutte le imprese con requisiti idonei
che vogliano farsi avanti: la scadenza per la presentazione di manifestazioni di interesse è
fissata alle ore 12 del 26 novembre (come per la consultazione di mercato ai fini delle gare gare
di lavori).

Gli operatori economici «potranno manifestare il proprio interesse per la partecipazione alla
fase di consultazione di mercato, presentando proposte separate per ognuno dei servizi in
oggetto, o anche per uno solo di essi, esplicitandone, per ognuna, la dimensione economica,
secondo le specifiche tecniche allegate al decreto». Dunque: i servizi sono due, e le imprese
possono dichiarare di voler partecipare a una sola selezione, o a tutte e due (ma in ogni caso
potranno vincerne solo una).

Il meccanismo è lo stesso dei lavori: il commissario esamina le proposte presentate e poi «si
riserva la più ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di avviare la negoziazione con uno o
più operatori economici interessati ... rinviando alla successiva fase la comunicazione di tutti gli
aspetti connessi alla disciplina contrattuale ed alle garanzie richieste».

ASSISTENZA AL COMMISSARIO E DIREZIONE LAVORI
Il primo appalto sarà per «coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e
supporto alla struttura commissariale». In pratica si cerca una società di
ingegneria/progettazione che sia in grado di affiancare la struttura commissariale, entro 10
giorni dalla firma del contratto e con presenza quotidiana presso a struttura commissariale, nei
seguenti compiti:
1) Supporto tecnico e assistenza alla struttura commissariale in ogni fase dell'appalto, sin dalla
fase delle consultazioni di mercato, per qualsiasi necessità di natura tecnica, giuridica ed

                                                                                                  1/2
economica;
2) Verifica e valutazione dei progetti;
3) Predisposizione e revisione dei documenti contrattuali, compresa la parte economica;
4) Supporto tecnico e assistenza al responsabile del procedimento (Rup);
5) Direzione dei lavori, così come disciplinata nel Dm 7 marzo 2018, n. 49, compresa la funzione
di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera prevista
dalla Direttiva 92/57/CEE;
6) Responsabile della qualità e delle relative procedure;
7) Responsabile del controllo dello stato di avanzamento del progetto e supporto gestionale
dall'avvio dell'iniziativa fino al collaudo definitivo delle opere realizzate;
8) Guida alla gestione dei progetti - project management;
9 Assistenza al collaudatore;
10) Due diligences tecniche, economiche, finanziarie e ambientali;
11) Assistenza nelle procedure autorizzative;
12) Assistenza nelle procedure di finanziamento.

Si tratta come si vede di un incarico di “affiancamento permanente” al commissario, per tutte le
fasi di realizzazione del ponte.

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
Il secondo incarico, di cui all’Allegato 2 del decreto 7, riguarda invece «i servizi di verifica della
progettazione preventiva e in corso d'opera dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori» di
demolizione e ricostruzione del viadotto.
Anche in questo caso un incarico per tutta la durata dell’attività del commissario, un
affiancamento stretto, ma mirato alla progettazione. Rispetto ai progetti preliminari offerti in
fase di gara, ma anche gli elaborati successivi fatti dalle imprese aggiudicatarie, bisognerà
verificare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere.

Anche in questo caso l’affidatario dell’incarico deve essere disponibile ad attivare la struttura
tecnica entro 10 giorni dal contratto.

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22 Nov 2018

Crediti Pa/1. Il Senato accelera i tempi per
l’emissione delle fatture
Giuseppe Latour

Tagliare al minimo i tempi di tutti i passaggi burocratici che portano, negli appalti pubblici,
dall’esecuzione di un lavoro all’emissione della fattura e al successivo pagamento. È questo, in
sintesi estrema, l’obiettivo dell’emendamento alla legge europea 2018, firmato dal presidente
della commissione Politiche Ue del Senato, Ettore Licheri e approvato ieri pomeriggio.
La norma, come anticipato da questo giornale, modifica le regole contenute nel Codice appalti e,
come spiega la relazione di accompagnamento, è stata predisposta dal Governo per risolvere la
procedura di infrazione a carico dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva 2017/2090, in
materia di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Con l’assetto attuale, i certificati di pagamento relativi ai cosiddetti «acconti del corrispettivo di
appalto» (che sono, in pratica, le somme versate all’impresa durante l’esecuzione dei lavori)
sono emessi «nel termine di trenta giorni» dal momento in cui il direttore lavori firma il Sal, lo
stato di avanzamento dei lavori. Il certificato di pagamento, rilasciato dalla Pa, è essenziale
perché l’impresa possa emettere la sua fattura. Quindi, al momento, l’impresa deve aspettare un
mese dall’esecuzione del lavoro solo per inviare la fattura; dovrà, poi, aspettare altro tempo per
vedersi accreditare materialmente il denaro.
Con l’emendamento si punta, allora, a riportare la prassi degli appalti pubblici entro confini
compatibili con le direttive europee che, va ricordato, prevedono un termine massimo di trenta
giorni dall’emissione della fattura, salvo casi eccezionali, nei quali si può arrivare a sessanta. I
certificati di pagamento, sia per gli acconti che per il saldo dei lavori, dovranno allora - dice la
relazione - «essere rilasciati in un termine massimo di sette giorni, che è comunque compreso
in quello di trenta per l’effettivo pagamento».
Una volta emesso il certificato, le tutele previste dal Codice appalti si rafforzano ulteriormente,
perché si prevede che «i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono
effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei
lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine». Andare oltre il
termine di trenta giorni, però, dovrà essere «oggettivamente giustificato dalla natura particolare
del contratto o da talune sue caratteristiche».

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22 Nov 2018

          Risparmio energetico/1. Al via le
          comunicazioni all’Enea per il bonus 50%
          Saverio Fossati e Giuseppe Latour

          Le comunicazioni sul risparmio energetico possono partire. Mercoledì 21 novembre Enea e Mise
          hanno annunciato il varo del portale ( https://ristrutturazioni2018.enea.it ) dedicato a
          «compilazione e invio della dichiarazione di detrazione» per le opere di recupero edilizio
          (articolo 16 del Tuir) che possono generare risparmio energetico. Si conclude, così, l’iter di un
          provvedimento che avrebbe dovuto vedere la luce prima dell’estate (legge 205/2017, articolo 1,
          comma 3), ma che ha un’importanza strategica per il monitoraggio dell’efficienza energetica
          degli interventi.
          A Enea e Mise, infatti, sfuggiva sinora la classificazione e l’inquadramento statistico delle opere
          che beneficiano della detrazione del 50% (prevista per i lavori non “qualificati”) mentre il quadro
          è chiaro per quelli che sfruttano il 65% e più, dato che da sempre va inviata una relazione
          tecnica.
          La presentazione è stata fatta da Domenico Prisinzano dell’Enea, che ha spiegato che la norma
          ha stabilito che la nuova comunicazione vada fatta «in analogia con quanto già si fa con il 65%»,
          quindi sarà trasmessa solo in via telematica entro i 90 giorni dall’ultimazione dei lavori iniziati
          nel 2018. Per quelli già finiti entro ieri si veda l’articolo nella pagina.
          Ma quali sono gli interventi (va ricordato che stiamo parlando di opere non di risparmio
          energetico qualificato, per le quali la detrazione è ora del 50 per cento) che rientrano
          nell’obbligo di comunicazione? Soprattutto strutture opache, serramenti e infissi, impianti di
          solare termico, caldaie a condensazione ad acqua, generatori ad aria calda a condensazione, e
          anche acquisto di elettrodomestici, ma solo se collegati a ristrutturazioni fatte dal 2017. L’elenco
          completo è nel portale dedicato, ha spiegato Prisinzano, cui si accede con le credenziali già
          utilizzate per beneficiare dell’ecobonus del 65% oppure creandosi un account per chi accede per
          la prima volta, con i propri dati anagrafici. Si procede poi con la descrizione di edificio,
          immobile e degli interventi e poi si trasmette la comunicazione. «Tutti i criteri – ha detto
          Prisinzano - sono quelli dell’opuscolo delle Entrate sul 65 per cento, già online e scaricabile
          anche dal sito Enea. Ma abbiamo fatto anche una nostra guida rapida, scaricabile, con le
          istruzioni per la compilazione».
          Di fatto l’informazione indispensabile che occorre procurarsi è la superficie in metri quadrati
          delle pareti “toccate” dall’intervento e (ma la mancanza non blocca la comunicazione) la
          trasmittanza prima e dopo. «In caso non venga trasmessa – ha precisato Prisinzano - interviene
          Enea applicando il valore minimo di legge».
          Alla fine della procedura telematica c’è una scheda con i dati catastali e poi la pratica riceve il
          numero della ricevuta elettronica. «In una pagina speciale - promette Prisinzano - forniremo
          assistenza». L’obbligo rimane senza sanzione per quanto riguarda il beneficio fiscale, ma è
          comunque un dovere imposto dalla legge.
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEvSR8kG/0                                             1/2
«Il portale – ha detto il presidente di Enea, Federico Testa deriva dallo sforzo di rendere
possibile e facile l’accesso a questi strumenti anche al cittadino senza speciali competenze».
Davide Crippa, sottosegretario al Mise che ha seguito il lavoro dell’Enea, ha evidenziato che
«questo non è un tentativo di controllo ma di dimostrare che gli interventi producono
effettivamente efficienza energetica, in modo da poter realizzare una politica degli incentivi
aderente alle reali esigenze». E ha ricordato l’open day con il seminario formativo aperto a tutti
che Enea organizza giovedì 28 novembre a Roma, dove sarà illustrato il portale.

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22 Nov 2018

Risparmio energetico/2. Per i lavori già
eseguiti c’è tempo fino al 21 febbraio
Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Un doppio regime per le comunicazioni, che distingue nettamente chi ha già effettuato i lavori
da chi, invece, ha ancora il suo cantiere aperto. L’attivazione del portale Enea per l’invio delle
pratiche edilizie relative al 50% nella giornata del 21 novembre ha messo in moto un
meccanismo che era stato delineato nei mesi scorsi.
Chi ha già chiuso i suoi lavori dovrà guardare alla data della loro conclusione: la legge di
Bilancio che fa partire il nuovo adempimento è, infatti, quella relativa al 2018 e, quindi, solo chi
ha ultimato i lavori a partire dal primo gennaio scorso in poi sarà toccato dalla novità. Per
mettersi in regola con la comunicazione, allora, avrà un periodo di 90 giorni, a decorrere da ieri.
Guardando il calendario, le informazioni dovranno essere trasmesse attraverso il portale
dell’Enea al massimo entro il 21 febbraio del 2019.
In pratica, quindi, l’adempimento in questione è già in vigore dal primo gennaio scorso. Finora,
però, è stato impossibile inviare le comunicazioni, perché mancavano le istruzioni operative.
L’attivazione del portale dell’Enea non ha conseguenze sostanziali ma ha solo l’effetto di
chiudere questa lunga fase transitoria, costringendo chi ha effettuato lavori nel corso dell’anno a
correre ai ripari.
Discorso diverso per chi, invece, sta ancora procedendo con la sua ristrutturazione: si troverà,
quindi, a rientrare completamente nel nuovo regime. In questo caso, spiega l’Enea, «la
trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di
ultimazione dei lavori o del collaudo». Quindi, ci saranno tre mesi per l’invio delle informazioni.

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22 Nov 2018

Con il decreto Scia la manutenzione
straordinaria non è più un'attività edilizia
libera
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Attività edilizia libera - Manutenzione ordinaria e straordinaria – Frazionamento - Attività di
manutenzione straordinaria - Art. 6 e art. 6 bis Testo unico edilizia (DPR 380/2001) - Cila -
Realizzazione senza attesa dell'autorizzazione comunale - Possibilità - Realizzazione
difforme rispetto alla normativa sovraordinata - Illegittimità.

Non c'è alcun dubbio che il nuovo articolo 6 bis del TUE abbia sottratto l'attività di
manutenzione straordinaria, fra cui l'intervento di frazionamento, al novero delle attività di
edilizia libera disciplinate dall'art. 6 TUE e oggi può essere attuata solo se non preclusa dal piano
o dal regolamento edilizio. L'articolo 6 prevedeva la possibilità di effettuare l'intervento di
frazionamento senza alcun titolo abilitativo ma solo previa comunicazione di inizio lavori
all'amministrazione comunale. Ciò però non sta a significare che il proprietario fosse libero di
effettuare tali interventi anche in contrasto con la disciplina urbanistica applicabile all'immobile
perché pur essendo necessario attendere la previa autorizzazione comunale, tale attività non
poteva essere effettuata in modo difforme dal punto di vista sostanziale rispetto alla normativa
sovraordinata.

Consiglio di Stato, Sez. 4, sentenza del 13 novembre 2018, n. 6403

Attività di edilizia libera - Manutenzione ordinaria e straordinaria - Opere accessorie o di
rifinitura dell'esistente - Titolo edilizio - Non necessita - Art. 6 TUE 380/2001 - Cila - Se
Manutenzione straordinaria - Necessità.

Rientrino nel concetto di manutenzione anche straordinaria, tutte quegli interventi che
costituiscono semplici accessori ovvero rifiniture dell'esistente e non hanno alcuna consistenza
autonoma, e come tali, non richiedono alcun titolo abilitativo. L'art. 6 del T.U.E. 380/2001,
infatti, già nel testo ratione temporis applicabile, era esplicito nel senso che nessun titolo
edilizio fosse richiesto per le opere di manutenzione, tanto ordinaria, quanto straordinaria,
salva soltanto, in quest'ultimo caso, una comunicazione al Comune.
Consiglio di Stato, sez. 6, sentenza dell'11 ottobre 2018, n. 5852

Attività di edilizia libera - Manutenzione ordinaria e straordinaria - Elemento di arredo
urbano - Titolo abilitativo - Non necessita - Elementi di qualificazione - Ancoraggio al suolo -
Non è dirimente - Tettoia - Qualificazione di opera precaria- Caratteristiche funzionali e non
costruttive - art. 3 TUE DPR 380/2001
Non è dirimente al fine della necessità del preventivo titolo abilitativo la circostanza che le
strutture siano ancorate al suolo se per le sue caratteristiche tipologiche e funzionali, l'opera
ricade al contrario nell'ambito dell'edilizia libera, trattandosi di mero «elemento di arredo
urbano» destinato alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno. L'ancoraggio
d'altronde si rende comunque necessario, al fine di evitare che l'opera, nel caso di specie una
tettoia, soggetta all'incidenza degli agenti atmosferici, si traduca in un elemento di pericolo per
la privata e pubblica incolumità. Anche dall'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del TUE si desume
che la natura di opera “precaria” (non soggetta al titolo abilitativo) riposa non nelle
caratteristiche costruttive ma piuttosto in un elemento di tipo funzionale, connesso al carattere
dell'utilizzo della stessa.
Consiglio di Stato, Sez. 6, sentenza del 9 luglio 2018, n. 4177
Attività di edilizia libera - Manutenzione ordinaria e straordinaria - Elemento di arredo
urbano - Art. 6 TUE 380/2001 ratione temporis applicabile - Realizzazione ex novo di tettoia -
Non qualificabile come attività di manutenzione straordinaria né come elemento di arredo.

L'articolo 6, comma 1, del DPR n. 380/2001, disciplina la cd. “Attività edilizia libera” e tale
norma, nella formulazione ratione temporis (19-4-2012), non vi ricomprendeva la realizzazione
ex novo di una tettoia di copertura di un terrazzo, con struttura in materiale ligneo e copertura in
tegole. Né è possibile ricomprenderla nelle opere di manutenzione straordinaria previa
comunicazione al Comune in quanto è un manufatto nuovo e non è integrazione di un servizio
igienico-sanitario o tecnologico né è possibile definirla “elementi di arredo delle aree
pertinenziali dell'edificio” poiché la tettoia costituisce in sé “pertinenza” dell'unità immobiliare
cui accede e non semplice “elemento di arredo” di un'area pertinenziale.

Consiglio di Stato, Sez. 6, sentenza del 16 aprile 208, n. 2248

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Aumenta il numero delle Assicurazioni sulla casa
22/11/2018

                                                               Nonostante in Italia, secondo le stime ufficiali, siano
                                                               meno di 800mila le abitazioni coperte da
                                                               un’assicurazione contro le calamità naturali (Fonte:
                                                               Ania), nell’ultimo anno l’attenzione dei cittadini verso le
                                                               coperture assicurative di questo tipo è notevolmente
                                                               aumentato e, secondo l’analisi di Facile.it realizzata su un
                                                               campione di oltre 180.000 ricerche (Analisi realizzata su
                                                               un campione di oltre 180.000 richieste raccolta tramite
                                                               Facile.it dall’1 gennaio al 31 ottobre 2017 e dall’1
                                                               gennaio al 31 ottobre 2018), la richiesta di coperture
                                                               assicurative per la casa è aumentata dell’11%in un anno,
con un picco del +39% ad ottobre 2018.

Ottobre picco delle ricerche
Analizzando l’andamento mensile delle domande raccolte nel 2018, di certo anche in virtù dei drammatici fatti di
cronaca che hanno travolto il Paese, ottobre è stato il mese con il maggior picco di richieste, cresciute addirittura
del 39% rispetto allo stesso periodo del 2017.
Il boom ha riguardato maggiormente alcune regioni italiane; è il caso, ad esempio, della Sicilia e del Lazio dove
le richieste per questo genere di polizze sono aumentate, rispettivamente del 77% e del 74%. Valori superiori alla
media nazionale anche per Abruzzo (+68%), Lombardia (+52%), Emilia Romagna (+46%), Campania(+41%).
Valori elevatissimi, e appena sotto la media nazionale, anche per la Sardegna(+37%).

«Le polizze contro le calamità naturali normalmente rientrano all’interno di pacchetti assicurativi multirischio legati
alla casa; per essere attive, però, spesso necessitano di estensioni specifiche, altrimenti la compagnia potrebbe non
rimborsare eventuali danni»,spiega Lodovico Angoli, Responsabile new business di Facile.it. «Anche se viene
sottoscritta l’estensione, però, attenzione alle clausole: alcune assicurazioni, ad esempio, coprono i danni legati al
terremoto ma non quelli causati da alluvioni, inondazioni e smottamenti.».
Analizzando le fasce di età dei richiedenti; la più rappresentata è quella con età compresa tra i 35 e i 44 anni, cui fanno
capo quasi il 35% delle richieste; a seguire quella compresa tra i 25 e i 34 anni (circa 25%). Per quanto riguarda il
sesso dei richiedenti, solo 1 richiesta su 3 proviene da una donna.

Costi e detrazioni
Come detto, nonostante il rischio sismico o idrogeologico riguardi, con diversa intensità, una parte importante del
territorio italiano, i proprietari che assicurano la loro casa contro le calamità naturali sono ancora pochi; ad incidere su
questa situazione molto spesso è la convinzione, in parte scorretta, che in caso di calamità sia lo Stato a rimborsare i
danni alle abitazioni.
Analizzando una polizza tipo, i costi non sono proibitivi; precisando che fra le variabili da considerare per una
quotazione effettiva ci sono anche le caratteristiche dell’immobile oggetto di polizza come ad esempio la metratura e
l’ubicazione, chi sceglie di tutelare la propria casa da questo genere di evenienze deve mettere a budget una cifra
mensile che parte dai 3,5 euro per il solo danno da terremoto e dagli 8 euro per quello da terremoto e alluvione.
Fino al 31 dicembre 2018, inoltre, coloro che sottoscrivono una polizza contro le calamità naturali potranno, grazie
agli incentivi definiti dalla legge di bilancio 2018, detrarre dalla dichiarazione dei redditi del 2019 il 19% del
premio corrisposto alla compagnia assicurativa; tali coperture risultano inoltre esenti da imposta sul premio
assicurativo.

«Come sempre», continua Agnoli, «onde evitare brutte sorprese, è opportuno non basare la scelta solo sul prezzo, ma
sull’effettiva rispondenza della polizza alle nostre necessità, leggendo con attenzione, ad esempio, le franchigie
applicate al risarcimento e i massimali; quali sono gli eventi coperti e quali quelli esclusi.»
In caso di copertura contro le alluvioni, ad esempio, alcune compagnie potrebbero non rimborsare il danno se è
causato da mareggiata, marea o maremoto, mentre per la polizza contro il terremoto l’assicurazione non rimborsa se
l’abitazione non è conforme alle norme tecniche di legge vigenti alla data di costruzione previste per gli immobili in
zone sismiche. Sono escluse dalle coperture assicurative anche tutte le costruzioni abusive e, in alcuni casi, anche le
abitazioni edificate a poca distanza da campanili e torri.

   Regioni che hanno registrato il maggiore incremento               Incremento ottobre 2018/ ottobre 2017

   Sicilia                                                           77%

   Lazio                                                             74%

   Abruzzo                                                           68%

   Lombardia                                                         52%

   Emilia-Romagna                                                    46%

   Campania                                                          41%

   Sardegna                                                          37%

   Friuli Venezia Giulia                                             25%

   Toscana                                                           24%

   Calabria                                                          19%

   Media Italia                                                      39%

© Riproduzione riservata
Riforma Codice dei contratti: com'è andata l'Audizione della Rete
delle Professioni Tecniche?
22/11/2018

                                                                         Si è svolta lo scorso 20 novembre mattina
                                                                         l'audizione al Senato, in VIII Commissione
                                                                         Lavori Pubblici, della Rete delle Professioni
                                                                         Tecniche (RPT),          nell’ambito    delle
                                                                         consultazioni propedeutiche alla riforma del
                                                                         Codice dei contratti (leggi articolo).

                                                                         Al fine di comprendere meglio la portata dei
                                                                         contributi forniti dai rappresentanti della RPT,
                                                                         abbiamo intervistato il Vicepresidente del
                                                                         Consiglio Nazionale degli Architetti,Rino La
                                                                         Mendola, che è intervenuto, nel corso
                                                                         dell’audizione, nella qualità di Coordinatore
del Gruppo “Lavori Pubblici” della delle Professioni Tecniche.

D. Siete soddisfatti degli esiti dell’incontro?
R. Siamo molto soddisfatti dell’incontro, in quanto il Presidente Coltorti ed i Senatori intervenuti hanno mostrato
interesse per le nostre proposte ed hanno alimentato un ottimo confronto sui temi più importanti della riforma da
attuare per rilanciare un settore importante per la ripresa economica del Paese, come quello dei lavori pubblici.

D. Nel corso dell’audizione avete spesso auspicato un rilancio della centralità del progetto nel processo di
esecuzione delle opere pubbliche; quali sono le riforme da attuare per raggiungere questo obiettivo?
R. Un elemento da rilanciare, nel processo di realizzazione di opere di interesse architettonico, è certamente il
concorso di progettazione a due gradi, che riteniamo uno strumento ideale per offrire alle stazioni appaltanti
l’opportunità di selezionare il miglior progetto, in relazione ai propri obiettivi, e non più il professionista, sulla base
del suo fatturato, del numero dei suoi dipendenti o, ancora peggio, sulla base del ribasso del suo onorario. Peraltro,
oggi i concorsi a due gradi viaggiano sulle piattaforme informatiche, abbattendo costi e tempi e promuovono dunque
una semplificazione, sfatando vecchi pregiudizi. Si pensi, ad esempio, non solo alla velocità delle piattaforme, ma
anche ai vantaggi determinati dal fatto che al vincitore di un concorso possono essere affidati i successivi livelli della
progettazione, senza dovere ricorrere a successive gare. Ciò si traduce in un proficuo processo di valorizzazione della
qualità delle prestazioni professionali e di contestuale semplificazione, nell’ambito della realizzazione delle opere di
architettura.
Un secondo elemento fondamentale per restituire centralità al progetto è l’affidamento dei lavori pubblici solo sulla
base di un progetto esecutivo, abbandonando procedure come l’appalto integrato, al fine di non registrare ancora
contenziosi, varianti ed opere incompiute.

D. Il Codice vigente, grazie alle modifiche introdotte dal correttivo, muove i primi passi per un’apertura del
mercato agli operatori economici medio-piccoli. Penso, ad esempio, all’abbattimento dei requisiti economico-
finanziari. Quali nuovi riforme auspicate per proseguire lungo questo percorso?
R. Intanto, sono certamente da salvaguardare gli obiettivi già raggiunti per aprire il mercato alle strutture
professionali medio-piccole: mi riferisco alla sostituzione del fatturato con un’adeguata copertura assicurativa,
all’eliminazione del balzello della cauzione provvisoria nelle gare di progettazione, all’obbligo per i concessionari di
esternalizzare almeno l’80% dei servizi di architettura e ingegneria o, ancora, alla possibilità, per il vincitore di un
concorso, di dimostrare il possesso dei suddetti requisiti anche costituendo un raggruppamento di professionisti a
valle della procedura concorsuale. Detto questo, lungo il percorso già tracciato, adesso puntiamo:
all’abolizione di ogni limite temporale nella valutazione del curriculum professionale dei concorrenti, al fine di
scongiurare il rischio che i liberi professionisti che non hanno avuto la fortuna di lavorare negli ultimi anni, a causa
della pesante crisi del settore dei lavori pubblici, possano rimanere ancora fuori dal mercato.
All’abolizione, almeno per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, della procedura dell’accordo quadro
che, accorpando gli affidamenti, riduce la concorrenza, muovendosi in direzione opposta al “considerato 78” della
direttiva comunitaria n°24 del 2012, che auspica invece la divisione in lotti dei grandi lavori, al fine di promuovere
l’accesso al mercato dei piccoli e medi operatori economici.

D. Quale è la vostra posizione nei confronti del ruolo dell’ANAC e della soft-law?
R. Riconosciamo all’ANAC non solo il ruolo di soggetto regolatore delle procedure nell’ambito dei lavori pubblici,
ma soprattutto un ruolo di soggetto ispiratore di riforme finalizzate a restituire la centralità del progetto. Detto
questo, crediamo che il processo della soft-law non abbia prodotto i risultati sperati, per cui auspichiamo il ritorno
ad un regolamento unico cogente, che possa costituire un punto di riferimento certo per gli addetti ai lavori. Ciò nella
consapevolezza che, nell’ambito dei lavori pubblici, la certezza delle regole è fondamentale per garantire trasparenza
e per scongiurare contenziosi.

D. Nel corso dell’audizione c’è stato spazio anche per la centrale unica per la progettazione? Cosa avete
proposto in merito ad un tema che sta notevolmente alimentando il dibattito tra gli addetti ai lavori?
R. Siamo consapevoli della necessità di distinguere controllori e controllati e di valorizzare sia i pubblici dipendenti
che i liberi professionisti, assegnando prioritariamente ai primi il ruolo di verifica e di controllo dell’intero processo
di esecuzione di un’opera pubblica (dalla programmazione al collaudo) ed ai secondi la progettazione e la direzione
dei lavori. Pertanto, abbiamo proposto la trasformazione della centrale unica per la progettazione, in una centrale
della programmazione; una sorta di cabina di regia centrale, quale struttura che possa gestire un moderno e flessibile
fondo di rotazione, indispensabile per il finanziamento dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e che possa
individuare le priorità alla luce delle strategie di sviluppo definite in accordo tra Amministrazioni centrali e locali,
scongiurando il rischio che tante anticipazioni vengano sprecate in percorsi che poi si arenano, con l’unico risultato
di avere indebitato la stessa amministrazione.

D. Se dovesse salvare un solo articolo del codice vigente, su quale punterebbe?
R. Salverei più di un articolo per non perdere obiettivi raggiunti, come quelli a cui facevo cenno prima; ma se dovessi
sceglierne uno solo, punterei senza dubbio sull’art. 24, che con i commi 8, 8 bis ed 8 ter, ha ripristinato regole certe
per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara. Ritengo questo articolo importante non solo per restituire
dignità ai professionisti o per impedire che possano ripetersi casi limite come quello dell’affidamento di un Piano
Regolatore a fronte del corrispettivo di un euro (vedi caso Catanzaro), ma anche a garanzia di qualità delle
prestazioni e di trasparenza negli affidamenti. E’ infatti appena il caso di ricordare che le procedure di affidamento
variano con il variare dell’importo a base di gara e che la mancanza di regole chiare aveva determinato condizioni
per le quali, sottostimando i corrispettivi, le stazioni appaltanti potevano incorrere nell’errore di affidare servizi di
architettura e ingegneria con procedure dirette, anziché con procedure negoziate o addirittura aperte.

D. Sarebbe opportuno garantire la certezza dei pagamenti anche nell’ambito delle prestazioni rese a privati. Ci
sono le condizioni affinché venga introdotto nella legge di bilancio il dispositivo auspicato dalla Rete delle
Professioni Tecniche?
R. Abbiamo proposto al Governo un emendamento alla legge di bilancio che sarà presto votata dalle camere, con
l’obiettivo di subordinare la validità di autorizzazioni, nulla-osta e segnalazioni certificate nell’ambito dell’edilizia
privata, alla presentazione, da parte del tecnico incaricato, di una dichiarazione di avvenuto pagamento dei
corrispettivi allo stesso spettanti in relazione ai rapporti contrattuali, in linea con le norme vigenti per la tracciabilità
dei flussi finanziari. La nostra azione è finalizzata, non solo a garantire la certezza dei pagamenti e pertanto il
riconoscimento del lavoro svolto dai liberi professionisti, ma anche a mettere in evidenza che il libero professionista
oggi vuole dimostrare la sua correttezza nei confronti del fisco. Contiamo che l’emendamento possa essere introdotto
durante il percorso parlamentare che la legge di bilancio sta già seguendo.

Ringrazio il Vicepresidente La Mendola per il prezioso contributo, lascio a voi ogni commento e vi invito a
partecipare al nostro sondaggio sulla Riforma del Codice dei contratti.

                                                                                            A cura di Ing. Gianluca Oreto

© Riproduzione riservata
Ponte Morandi: Ricerca di due soggetti per
supporto tecnico e verifica dei progetti
22/11/2018

Il Commissario starordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell’autostrada
A10 Marco Bucci con il decreto n. 7 del 19 novembre 2018 avente ad oggetto “Avvio di
una consultazione di mercato finalizzata all’instaurazione di una procedura negoziata
senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 32 Direttiva 2014/24/UE Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 in quanto richiamata dall’art. 1 comma 7
D.L. 28 settembre 2018 n. 109 avente ad oggetto il conferimento dell’incarico di
coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla struttura
commissariale nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la
realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione
necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova e per la
verifica della progettazione preventiva e in corso d'opera” ha avviato una procedura
negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 32 Direttiva 2014/24/UE
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 al fine di individuare due
super-consulenti a cui affidare:

   •   i servizi di assistenza tecnica/direzione lavori;
   •   i servizi di verifica della progettazione (preventiva e in corso d’opera).
Il decreto contiene, nell’allegato 1, le specifiche tecniche dei servizi di project &
construction management e quality assurance e nell’allegato 2, le specifiche tecniche
dei servizi di verifica della progettazione.
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla fase di consultazione di
mercato è individuato entro le h. 12,00 del giorno 26/11/2018 e le imprese interessate si
dovranno attenere alle seguenti indicazioni:

   •   gli operatori economici potranno manifestare il proprio interesse per la
       partecipazione alla fase di consultazione di mercato, presentando proposte separate
       per ognuno dei servizi in oggetto, o anche per uno solo di essi, esplicitandone, per
       ognuna, la dimensione economica, secondo le specifiche tecniche allegate al decreto
       stesso;
   •   i due servizi non potranno essere svolti dallo stesso soggetto, quindi, in caso di
       proposte riguardanti entrambe le tipologie, l’eventuale affidamento avverrà per uno
       solo di essi;
   •   il Commissario Straordinario, all’esito dell’esame delle proposte presentate, si
       riserva la più ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di avviare la negoziazione
       con uno o più operatori economici interessati che abbiano formulato la
       manifestazione d’interesse per addivenire al conferimento dell’incarico, rinviando
       alla successiva fase la comunicazione di tutti gli aspetti connessi alla disciplina
       contrattuale ed alle garanzie richieste;
   •   la partecipazione alla fase di consultazione di mercato non è riconducibile ad alcuna
       procedura comparativa e non è impegnativa, sotto alcuno profilo, per ilCommissario
       Straordinario che si riserva l’avvio della successiva fase di negoziazione con uno o
       più soggetti che, a suo insindacabile giudizio, avranno formulato proposte adeguate;
   •   tutti gli oneri derivanti dalla partecipazione alla fase di consultazione di mercato
       restano ad esclusivo carico dell’operatore economico interessato.

Cogliamo l’occasione per segnalare che la struttura commissariale, al fine di fornire
indicazioni utili alle imprese interessate alla consultazione di mercato in corso, ha messo a
disposizione alcuni documenti ed elaborati già agli atti degli uffici comunali. Tale
documentazione non è esaustiva di tutto il materiale riferito al territorio e non può costituire
elemento di contestazione alcuna. Viene resa disponibile come mera informazione di
supporto, laddove ritenuta di interesse.
                                                       A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Documenti Allegati
Decreto 19 novembre 2018, n. 7

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Speciale Viadotto Morandi su Polcevera
In 11 regioni stato di emergenza per gli eventi
metereologici: Decreto ed Ordinanza
22/11/2018

Pubblicate la delibera del Consiglio dei Ministri e l’Ordinanza della Protezione civile
relative agli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre
2018 in 11 regioni e, quindi, in quasi il 50% del territorio nazionale. Nel dettaglio si tratta:

   1. della Delibera el Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 recante “Dichiarazione
       dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a
       partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna,
       Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e
       delle Province autonome di Trento e Bolzano” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
      15/11/2018, n. 266;
   2. dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 15 novembre
      2018, n. 558 reacnte “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguen-za degli
       eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria,
       Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna,
       Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali
       eventi meteoro-logici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018” pubblicata sulla
       Gazzetta ufficiale 20/11/2018, n. 270.

Con la delibera del Consiglio dei Ministri, sulla base di una prima quantificazione
deifabbisogni relativi esclusivamente alla più stretta emergenza, è stata stanziata la
somma di 53,5 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per
consentire gli immediati interventi di ripristino della viabilità e il completamento delle
operazioni di soccorso e pronto intervento. Nei prossimi giorni, a tali risorse, si
aggiungeranno altri 200 milioni di euro, che saranno stanziati in via amministrativa per un
ulteriore primo intervento di emergenza, in attesa della definitiva quantificazione dei danni.
In ogni caso cifre assolutamente irrisorie rispetto a quanto sarà necessario alla luce della
conta dei danni che non appena completata dovrebbe superare, secondo il Governo, i tre
miliardi.

Nell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile è precisato, poi, che per
fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi, i presidenti delle Regioni
Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto, i Direttori
della protezione civile delle Regioni Lazio, Lombardia e Sardegna nonché, per la Regione
Siciliana, il dirigente generale del Dipartimento della protezione civile sono nominati
Commissari delegati ciascuno per il proprio ambito territoriale. Per le medesime
motivazioni, le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono direttamente ad
effettuare le attività previste dall’ordinanza per gli ambiti territoriali di competenza.

In allegato sia il Decreto del Consiglio dei Ministri che l’Ordinanza della Protezione
civile.

                                                      A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Documenti Allegati
Deibera CdM 8/11/2018
Ordinanza 15/11/2018, n. 558
Riforma Appalti, RPT: ‘no alla
centrale di progettazione, meglio
una cabina di regia’
di Paola Mammarella
La struttura gestirebbe un fondo di rotazione per finanziare la prima fase della
progettazione. Stringono i tempi per ‘smontare e riscrivere’ il Codice

Foto: everythingpossible©123RF.com

22/11/2018 – No alla centrale unica di progettazione per mantenere la separazione
tra controllore e controllato nelle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura. A ribadirlo è stata la Rete delle Professioni Tecniche (RPT)
intervenuta in audizione sulla riforma del Codice Appalti in Commissione Lavori
Pubblici del Senato.

Nello stesso giorno è stata audita anche Unionsoa, che ha chiesto di mantenere
l’attuale sistema di qualificazione delle imprese.

È quindi iniziata l’indagine conoscitiva annunciata a inizio novembre dalla
Commissione Lavori Pubblici del Senato. In tutto dovrebbero essere ascoltati più
di 35 soggetti. Ognuno proporrà miglioramenti e segnalerà le criticità riscontrate
con l’applicazione del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) per arrivare a scrivere un
nuovo testo.

RPT: no alla centrale unica di progettazione, sì al regolamento
unico
Le proposte avanzate dalla Rete delle Professioni Tecniche vertono principalmente
sulla centralità della progettazione attraverso il concorso a due gradi, quale
strumento ideale per selezionare il miglior progetto per la realizzazione di opere di
architettura.

Per difendere la centralità del progetto RPT ha ribadito che è necessario mantenere
una netta separazione tra i ruoli di “controllore” e di “controllato” nel processo
di esecuzione dei lavori pubblici. RPT ritiene che vadano affidati ai pubblici
dipendenti il ruolo di verifica e di controllo dell’intero processo di esecuzione di
un’opera pubblica (dalla programmazione al collaudo) ed ai liberi professionisti la
progettazione, la direzione ed il collaudo dei lavori. La richiesta stride con
la centrale unica di progettazione, che dovrebbe essere istituita a partire dal
2019, ma che sta già incassando bocciature e perplessità. I rappresentanti della
Rete hanno proposto la trasformazione della centrale della progettazione in
una cabina di regia per la programmazione e per la gestione di un fondo di
rotazione, "sempre più indispensabile per finanziare la prima fase della
progettazione, consentendo così una ripartenza del settore dei lavori pubblici".

Secondo RPT, i lavori vanno affidati esclusivamente sulla base del progetto
esecutivo, eliminando dal Codice da riscrivere qualsiasi deroga a favore
dell’appalto integrato. Va però prevista una progettazione semplificata per gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con l’obiettivo di ridurne i
tempi di realizzazione.

In audizione RPT ha proposto inoltre di superare la “Soft-Law”, puntando ad
un unico regolamento di attuazione del Codice. A oltre due anni
dall’approvazione del Codice Appalti, molte linee guida e regolamenti attuativi
sono ancora in fase di definizione e in certi casi stanno determinando difficoltà e
dubbi applicativi.
Secondo RPT è necessario inoltre aprire il mercato dei lavori pubblici agli
operatori economici che non hanno avuto la fortuna di lavorare negli ultimi anni,
abolendo i limiti temporali nella valutazione del curriculum, abolire la procedura
dell’accordo quadro, abbandonare il criterio di selezione del prezzo più basso
anche sotto i 40mila euro e rivedere il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa riducendo al minimo il peso ponderale del ribasso del corrispettivo
per valorizzare la qualità dell’offerta.

UnionSoa: ‘mantenere il sistema di qualificazione’
Tiziana Carpinello, presidente di UnionSoa, ha affermato che bisogna mantenere,
pur migliorando, l'attuale sistema di qualificazione. Secondo la presidente,
“l'attuale sistema unico di qualificazione garantisce, ormai da 18 anni, al settore
degli appalti pubblici, un processo di qualificazione delle imprese nel pieno
rispetto di criteri uniformi, come disciplinati dal manuale ANAC. Le SOA – ha
aggiunto - oltre a gestire un’enorme mole di documenti, sono già in grado di
produrre il fascicolo virtuale dell’operatore economico e sviluppare quindi un
dialogo telematico, rapido ed efficace, con l’ANAC, le stazioni appaltanti e le
imprese”.

"Il sistema - ha continuato - ha permesso a queste società di maturare competenze
specifiche e di garantire una sempre maggiore omogeneità nelle procedure di
attestazione. Questo modello di qualificazione, selettivo ed efficace, ha
determinato, infatti, insieme alla crisi del settore, una riduzione delle imprese
attestate e conseguentemente una riduzione delle SOA”.

Resta però la necessità di snellire e semplificare le procedure. Per Carpinello non è
più rinviabile un impegno per la digitalizzazione del settore.

Codice Appalti, i tempi per definire la riforma
Per completare l’indagine conoscitiva mancano all’appello molte audizioni.
I soggetti che interverranno presenteranno molto probabilmente richieste opposte a
quelle avanzate dai professionisti.

L’iniziativa dell'indagine conoscitiva arriva dopo la consultazione
pubblica lanciata in estate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo
Toninelli, che ha raccolto proposte discordanti da parte degli operatori.

In occasione della consultazione pubblica, per esempio, l’Ance ha chiesto
il ritorno all’appalto integrato, ritenendolo più coerente con il sistema
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mentre Oice ha sottolineato la
necessità di separare in modo netto i ruoli di progettista e costruttore.

La Rete delle Professioni Tecniche, per continuare, ha chiesto di valorizzare i
concorsi di progettazione. Sul versante opposto, la Conferenza delle Regioni e
Itaca hanno proposto di dare alle Amministrazioni la possibilità di affidare
all’esterno gli incarichi di progettazione complessi, ma di non essere obbligate a
bandire concorsi di progettazione o di idee.

Quello che è certo è che per giungere ad una sintesi, capace di sintetizzare le
richieste e semplificare le procedure, ci vorrà del tempo. Sembra quindi
irrealizzabile la promessa del vicepremier, Matteo Salvini, di “smontare e
riscrivere il Codice Appalti entro novembre”.
© Riproduzione riservata

Norme correlate
Bozza non ancora in vigore 31/10/2018
Disegno di Legge di Bilancio 2019

Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50
Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice Appalti)
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