Consiglio Nazionale dei Geologi - 7-8-9 aprile 2018 - Consiglio Nazionale dei ...

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Consiglio Nazionale dei Geologi

          7-8-9 aprile 2018
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9/4/2018                                     Agorà | 9° anniversario sisma L’Aquila, i geologi: mantenere viva la memoria di quella notte

  5 Apr, 2018
  9° anniversario sisma L’Aquila, i geologi: mantenere viva la memoria di quella
  notte
  scritto da Redazione

  Il 6 aprile 2009, alle ore 3:32, un violento terremoto di magnitudo momento 6,3 colpiva L’Aquila, la
  sua provincia e il teramano causando 309 vittime e 80mila sfollati. Nove anni dopo, a che punto è
  la ricostruzione nel capoluogo abruzzese? Innanzitutto è necessario fare una differenza tra
  ricostruzione privata e pubblica: la prima – che si riferisce agli appalti affidati direttamente dai
  cittadini – è a buon punto grazie alla concessione di 6 miliardi di euro, la somma già erogata è pari
  al 69,5% sul totale richiesto. La ricostruzione pubblica, invece, procede più lentamente: sono stati
  erogati 1,3 miliardi di euro su un totale di 2 miliardi di euro, in questo caso il totale stanziato è pari
  al 62,1% rispetto alla cifra richiesta. È quanto si legge dai dati riferiti, lo scorso 31
  marzo, dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (Usra)relativi alla ricostruzione del Comune
  dell’Aquila e della sua periferia. Altri dati significativi riguardano la rimozione delle macerie in
  seguito al sisma del 2009: 2,7 milioni di tonnellate sono state rimosse presso i cantieri privati e 495
  mila tonnellate in quelli pubblici per un totale di 3 milioni di tonnellate di macerie portate via. Sono
  ancora 8.024 le persone alloggiate nei Progetti Case e 2.149 quelle che si trovano nei Map (moduli
  abitativi provvisori).

  “È necessario mantenere viva la memoria su quanto avvenuto la notte del 6 aprile 2009 quando la
  nostra Regione è stata colpita dal sisma che ha provocato la morte di oltre 300 persone”. Queste le
  parole del Consigliere abruzzese del CNG con delega alla Protezione civile,Adriana Cavaglià, alla
  vigilia del nono anniversario dal terremoto che ha messo in ginocchio l’Abruzzo. “Abbiamo
  continuato a contare altre vittime con gli eventi sismici che si sono ripetuti nel 2012 in Emilia, nel
  2016 e 2017 nel Centro Italia e ad Ischia. Queste tragedie non devono più accadere in un Paese
  notoriamente ad elevata pericolosità sismica, ma nel quale il patrimonio edilizio è ancora
  vulnerabile, in maniera piuttosto estesa. È quindi necessario continuare ad intervenire sul costruito
  per ridurre il rischio sismico delle strutture, utilizzando gli strumenti che lo Stato ha messo a
  disposizione dei cittadini, come ad esempio il contributo Sisma bonus. È però altrettanto
  necessario – prosegue la geologa – avviare un’incisiva campagna di sensibilizzazione ed
  informazione alla popolazione affinché venga resa nota, in maniera chiara, tale opportunità che
  fornisce una detrazione per chi adotta misure antisismiche per la messa in sicurezza degli edifici,
  con una conseguente riduzione del rischio”.

  A ribadire la necessità di fare una corretta prevenzione è Domenico Angelone, Consigliere del
  CNG: “Sono numeri che dimostrano quanto sia vulnerabile il nostro territorio e quanto sia
http://www.agoraregionelazio.com/9-anniversario-sisma-laquila-i-geologi-mantenere-viva-la-memoria-di-quella-notte/                          1/2
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  necessario un piano prioritario di messa in sicurezza delle nostre città. Numeri che non
  contemplano la devastazione sociale e culturale nonché psicologica dei cittadini aquilani privati di
  un’identità oramai irrecuperabile che nessuna ricostruzione potrà mai sanare”.

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9° anniversario sisma L'Aquila, i geologi:
mantenere viva la memoria di quella
notte
Adriana Cavaglià, Consigliere CNG: intervenire sul costruito per
ridurre il rischio sismico delle strutture incentivando il Sisma bonus
Pubblicato il: 05/04/2018, 22:25 | Categoria: Attualità

Il 6 aprile 2009, alle ore 3:32, un violento terremoto di
magnitudo momento 6,3 colpiva L'Aquila, la sua provincia e il
teramano causando 309 vittime e 80mila sfollati. Nove anni
dopo, a che punto è la ricostruzione nel capoluogo abruzzese?
Innanzitutto è necessario fare una differenza tra ricostruzione
privata e pubblica: la prima – che si riferisce agli appalti
affidati direttamente dai cittadini ­ è a buon punto grazie alla
concessione di 6 miliardi di euro, la somma già erogata è pari
al 69,5% sul totale richiesto. La ricostruzione pubblica,
invece, procede più lentamente: sono stati erogati 1,3 miliardi
di euro su un totale di 2 miliardi di euro, in questo caso il
totale stanziato è pari al 62,1% rispetto alla cifra richiesta. È
quanto si legge dai dati riferiti, lo scorso 31
marzo, dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione
(Usra) relativi alla ricostruzione del Comune dell'Aquila e
della sua periferia. Altri dati significativi riguardano
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la rimozione delle macerie in seguito al sisma del 2009: 2,7
milioni di tonnellate sono state rimosse presso i cantieri privati
e 495 mila tonnellate in quelli pubblici per un totale di 3
milioni di tonnellate di macerie portate via. Sono ancora 8.024
le persone alloggiate nei Progetti Case e 2.149 quelle che si
trovano nei Map (moduli abitativi provvisori).

"È necessario mantenere viva la memoria su quanto avvenuto
la notte del 6 aprile 2009 quando la nostra Regione è stata
colpita dal sisma che ha provocato la morte di oltre 300
persone". Queste le parole del Consigliere abruzzese del CNG
con delega alla Protezione civile, Adriana Cavaglià, alla
vigilia del nono anniversario dal terremoto che ha messo in
ginocchio l'Abruzzo. "Abbiamo continuato a contare altre
vittime con gli eventi sismici che si sono ripetuti nel 2012 in
Emilia, nel 2016 e 2017 nel Centro Italia e ad Ischia. Queste
tragedie non devono più accadere in un Paese notoriamente ad
elevata pericolosità sismica, ma nel quale il patrimonio
edilizio è ancora vulnerabile, in maniera piuttosto estesa. È
quindi necessario continuare ad intervenire sul costruito per
ridurre il rischio sismico delle strutture, utilizzando gli
strumenti che lo Stato ha messo a disposizione dei cittadini,
come ad esempio il contributo Sisma bonus. È però altrettanto
necessario – prosegue la geologa ­ avviare un'incisiva
campagna di sensibilizzazione ed informazione alla
popolazione affinché venga resa nota, in maniera chiara, tale
opportunità che fornisce una detrazione per chi adotta misure
antisismiche per la messa in sicurezza degli edifici, con una
conseguente riduzione del rischio".

A ribadire la necessità di fare una corretta prevenzione
è Domenico Angelone, Consigliere del CNG: "Sono numeri
che dimostrano quanto sia vulnerabile il nostro territorio e
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quanto sia necessario un piano prioritario di messa in
sicurezza delle nostre città. Numeri che non contemplano la
devastazione sociale e culturale nonché psicologica dei
cittadini aquilani privati di un'identità oramai irrecuperabile
che nessuna ricostruzione potrà mai sanare".

Roma, 5 aprile 2018
                                                                                                                                         Contatti
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L' ESPERTO RISPONDE
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9/4/2018                                       Dissesto idrogeologico, piano per Roma da 155 opere e fabbisogno di un miliardo di euro

           09 Apr 2018

           Dissesto idrogeologico, piano per Roma da
           155 opere e fabbisogno di un miliardo di
           euro
           Alessandro Arona

           Per ridurre in modo significativo il rischio idrogeologico nell'area urbana di Roma, per dare una
           prima svolta al rischio frane, alluvioni e voragini che vada oltre l'emergenza, servono 1.040
           milioni di euro in dieci anni.
           La stima viene da Italiasicura (autorità di missione della Presidenza del Consiglio), dell'Autorità
           di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale(Abdac) e la Regione Lazio, che hanno individuato
           155 interventi prioritari per un costo di 871 milioni di euro, a cui si devono aggiungere 15 milioni
           di euro l'anno per interventi di manutenzione ordinaria (programmata e indispensabile). Il
           piano è stato presentato a Roma, nella sala conferenza del governo in via Santa Maria in via,
           insieme alla nuova Carta idrogeologica di Roma, elaborata dagli uffici di Roma Capitale insieme
           all'Università Roma Tre (oltre a Ispra, Ingv, Cnr, Università La Sapienza).

           RISCHI IDROGEOLOGICO E PIANO DI PRIORITA' PER ROMA

           «Il piano per Roma - spiega Mauro Grassi, che l'ha presentato a nome di #Italiasicura - è in
           pratica tratto dall'elenco di opere prioritarie del "Rendis", la banca dati delle opere di difesa del
           suolo gestito da Ispra su indicazione delle Regioni (si veda anche il nostro servizioe la pagina
           della Regione Lazio), caricate dunque dalla Regione Lazio» (la procedura Rendis).
           «Chiaramente per realizzare questo piano - aggiunge Grassi - serve una condivisione con il
           Comune di Roma, che finora non c'è stata. A Firenze, Genova, Milano, le tre città dove gli
           interventi anti-dissesto sono più avanti, c'è stata piena collaborazione tra Regione e Comune,
           nonostante il colore politico diverso, e sono stati firmati accordi di programma per condividere
           il piano delle priorità e per concordare come realizzarlo. Comunque questo nostro lavoro
           evidenzia che una lista di opere esiste, si tratta di condividerlo, progettarlo e (solo dopo)
           finanziarlo».

           Dal 2014, lo ricordiamo, con il decreto Sblocca-Italia, i presidenti di Regione sono commissari
           straordinari per gli interventi anti-dissesto (si veda NOTA alla fine dell'articolo).
           Ricordiamo inoltre che sono oggi cinque le Autorità di distretto idrografico in Italia, che hanno
           di recente sostituito le precedenti 83 Autorità di bacino.

           «I problemi di Roma - ha detto Erasmo D'Angelis, già responsabile di #Italiasicura e dal luglio
           scorso segretario dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale - sono
           cronici e strutturali. Serve uan visione strategica, bisogna smettere di inseguire solo
           l'emergenza: si spendono più soldi e si ottengono meno risultati. Serve una solida collaborazioe
           istituzionale e una manutenzione ordinaria regolare».

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEDsf6TE/0                                                                          1/3
9/4/2018                                       Dissesto idrogeologico, piano per Roma da 155 opere e fabbisogno di un miliardo di euro

           La Protezione civile nazionale ha co-firmato il piano «insieme a Autorità di distretto, Italiasicura
           e Ispra. «Oggi è un giorno importante - ha detto il capo del Dipartimento, Angelo Borrelli -
           perché finalmente abbiamo un piano organico che mappa i rischi idrogeologico di Roma e
           individua i fabbisogni per gli interventi. È un approccio assolutamente in linea con le strategie
           internazionali per affrontare i rischi da disastri naturali: e cioè elaborare piani organici di
           prevenzione per la riduzione strutturale dei rischi».
           Il fabbisogno complessivo per interventi di "prevenzione strutturale" dai rischi alluvioni, frane e
           cavità nell'area urbana di Roma e fino alla foce di Fiumicino (elaborato dall'Autorità di distretto
           idrografico Italia Centrale in collaborazione con Italiasicura, Protezione civile e Ispra), è stato
           calcolato nel «Piano Roma sicura» in 871 milioni di euro per 155 interventi (elencati in dettaglio
           in un documento): 1) 127 opere per il contrasto del rischio alluvione, per un costo di 783 milioni;
           2) 28 opere per mettere in sicurezza diverse aree cittadine dal pericolo frane, per 86 milioni.
           A cui si aggiungono: 3) almeno 15 milioni di euro all'anno (150 in dieci anni) per gestire la
           manutenzione ordinaria e tenere in efficienza vie d'acqua come canali e fossi interni nell'area
           urbana, oggi in stato di grave degrado o addirittura tombati da vegetazione spontanea e rifiuti;
           4) infine 4 milioni all'anno per verifiche e interventi preventivi sulle voragini urbane (40
           milioni in 10 anni).

           Gli interventi, quasi tutti singolarmente di importo limitato, sotto i 10 milioni di euro (solo 17 su
           155 hanno importi superiori), dovrebbero essere realizzati nell'arco di dieci anni, con una spesa
           "regolare" di 104 milioni all'anno. Ad oggi sono disponibili solo i primi 104 milioni (il 10% del
           fabbisogno), già previsti per progetti inseriti nel Piano città metropolitane 2016 di Italiasicura
           (quello ampio, da 1.300 milioni), finanziati nelle ultime sedute Cipe e con il fondo Investimenti
           (risorse dunque non ancora sbloccate definitivamente, ma che - spiegano da Italiasicura -
           dovrebbero comunque consentire di avviare le gare d'appalto per i lavori entro il 2018).
           Altre risorse dovrebbero arrivare dal Dpcm investimenti 2018, a valere sul quale sono attesi circa
           1,1 miliardi a livello nazionale per interventi anti-dissesto idrogeologico nel Centro-Nord Italia
           (si veda il servizio).

           Per realizzare il "piano Roma", tuttavia, - ha suggerito oggi Erasmo D'Angelis, – «serve una forte
           collaborazione istituzionale fra tutti i soggetti competenti, Comune di Roma, Regione Lazio,
           Governo, Autorità idrografica, Ispra, mettendo insieme conoscenze, progetti e risorse».

           Due passi importanti in questa direzione sono stati presentati oggi: la nuova carta aggiornata
           per il rischio idrogeologico (Comune-Università Roma Tre) e appunto il "Piano decennale"
           proposto da Autorità di distretto, Italiasicura, Ispra, Protezioe civile.
           Ora si tratta di capire se, anche utilizzando il Fondo progettazione messo a disposizione dal
           governo a fine 2017 e i fondi in arrivo quest'anno, potrà davvero partire quella collaborazione
           istituzionale necessaria a pianificare, progettare, finanziare e realizzare il piano.

           ------------------------------------

           NOTA
           Il decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, recante ''Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
           realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
           l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive'', convertito con
           modificazioni dalla legge n. 164 dell' 11 novembre 2014 e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, ha
           stabilito che, a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli
           interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEDsf6TE/0                                                                          2/3
9/4/2018                                       Dissesto idrogeologico, piano per Roma da 155 opere e fabbisogno di un miliardo di euro

           programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
           Territorio e del Mare e che l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in
           qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la
           contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
           con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

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9/4/2018                                Dissesto idrogeologico/2. A Roma 250mila persone in zone a rischio alluvione, 383 siti a rischio frana

           09 Apr 2018

           Dissesto idrogeologico/2. A Roma 250mila
           persone in zone a rischio alluvione, 383 siti
           a rischio frana
           A.A.

           Sono circa 250mila le persone che ogni giorno vivono o lavorano in aree del territorio di Roma a
           significativo rischio alluvione (i residenti sono 2.873.874, Istat 2017, e un altro milione circa
           sono i pendolari). È quanto emerge dal "Piano Roma sicura", elaborato dall'Autorità di distretto
           idrografico dell'Italia centrale (segretario generale Erasmo D'Angelis) in collaborazione con
           Italiasicura (presidenza del Consiglio), Protezione civile e Ispra (Ministero Ambiente), presentato
           il 6 aprile a Roma.
           Le aree a rischio alluvione coprono 1.135 ettari di territorio di Roma (su 130mila ettari di
           territorio, 1.300 kmq). I siti a rischio frana sono inoltre 383. Il rischio voragine, infine, è
           strutturale, causato da cavità sotterranee, con 90 voragini che si sono aperte in media in città
           negli ultimi dieci anni, con un significativo aumento rispetto ai 16 eventi all'anno del periodo
           1998-2008.

           RISCHIO VORAGINI
           L'Ispra spiega che la causa principale delle voragini a Roma (aggravata dalle super-piogge degli
           ultimi anni) sono le cavità sotterranee di origine antropica, scavate dall'uomo a vario titolo ma
           principalmente per l'estrazione dei materiali da costruzione (un ulteriore effetto negativo della
           Roma palazzinara dei decenni del dopoguerra). Tali vuoti costituiscono in molti casi una
           intricata rete di gallerie. Sono stati sinora censiti e mappati 32 kmq di gallerie sotterranee che
           giacciono sotto il tessuto urbano. Le cavità si concentrano per lo più nella porzione orientale
           della città (i Municipi V e VII, i quartieri Turscolano, Prenestino, Tiburtino, ma anche aree
           centrali come Aventino, Palatino ed Esquilini), ma anche zone occidentali come il Municipio XII
           e i quartieri Portuense e Gianicolense).
           L'Ispra censisce da anni le voragini che si aprono sul territorio urbano di Roma. Per voragini si
           intendono tutti gli eventi di grandi dimensioni metriche sia di diametro che in profondità. Negli
           ultimi 8 anni si è assistito a un grande incremento del numero delle voragini: da una media di 16
           voragini l'anno (dal 1998 al 2008) si è passati a una media annuale di più di 90 voragini; il
           massimo di 104 è stato registrato nel 2013. Al 31 marzo del 2018 sono stati già registrati 44
           eventi.

           RISCHIO ALLUVIONI
           Per quanto riguarda il rischio alluvioni, fin dall'antichità Roma è stata interessata da fenomeni
           consistenti, anche in sequenze ravvicinate. Dal periodo dall'unità d'Italia a oggi 4 grandi
           alluvioni hanno visto la città in grande difficoltà: 1) nel 1870: altezza 17,22 metri, portata 3.300
           mc al secondo: 2) 1937: altezza 16.84 m, portata 2.900 mc/s; 3) 1947: altezza 14.53 m, portata
           2.300 mc/s; 4) 2012: altezza 13,49 m, portata 1.933 mc/s. I problemi restano molto gravi –

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9/4/2018                                Dissesto idrogeologico/2. A Roma 250mila persone in zone a rischio alluvione, 383 siti a rischio frana

           sottolinea il Piano Roma sicura - come hanno dimostrato le piene dell'11 dicembre 2008, del
           novembre 2012 e del gennaio 2014 con zone città andate sott'acqua.
           «Le cartografie aggiornate dell'Autorità di Distretto – si legge nel Piano presentato oggi -
           mostrano fragilità mai strutturalmente affrontate. Il rischio oggi riguarda un territorio urbano
           di 1.135 ettari dove vivono e lavorano circa 250mila persone, è la più elevata esposizione
           d'Europa». E da qui in poi non mancano le critiche a Roma Capitale ma anche ad Aeroporti di
           Roma: «Roma ha zone che non reggono nemmeno un acquazzone, come abbiamo visto il 10
           settembre e il 5 novembre scorsi, piste di Fiumicino comprese. Inutile stupirsi quando il sistema
           fognario è in parte non in perfetta efficienza, manca la corretta e continua manutenzione dei
           tombini e sono inefficienti e in gran parte scomparse per sversamento di rifiuti e vegetazione
           spontanea circa 700 km di indispensabili vie d'acqua affluenti del Tevere e dell'Aniene: canali,
           fossi, sistemi di scolo».

           RISCHIO FRANE
           Per quanto riguarda le frane, infine, le cronache quotidiane ci raccontano molto spesso di
           fenomeni franosi in diversi quartieri della Capitale con interessamento anche di abitazioni,
           spesso troppo vicine ad alture a rischio. L'Autorità di distretto idrografico dell'Italia centrale ha
           prodotto il risultato della perimetrazione di 28 zone a rischio frana, e in particolare (al loro
           interno) di 383 siti specifici soggetti a fenomeni franosi nel territorio del Comune di Roma. Tra
           le altre sono particolarmente a rischio per fenomeni più recenti le zone di: collina di Monte
           Mario, viale Tiziano, Monteverde vecchio, Balduina.

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9/4/2018                                         Commissioni di gara, decreto compensi verso la Gazzetta: ecco come funzioneranno

           09 Apr 2018

           Commissioni di gara, decreto compensi
           verso la Gazzetta: ecco come funzioneranno
           Giuseppe Latour

           Commissioni delle gare di appalto pienamente indipendenti. Grazie a un nuovo elenco, tenuto
           dall’Autorità anticorruzione, che dovrà filtrare la gran parte delle giurie alle quali ogni giorno
           vengono sottoposte quelle che, tecnicamente, si chiamano «offerte economicamente più
           vantaggiose». Procedure nelle quali, cioè, non si giudica solo il prezzo ma la qualità della
           proposta.
           Questo albo nazionale, dopo essere finito in congelatore per quasi due anni, sta per essere
           sbloccato: il ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Mef, ha appena firmato e
           protocollato il provvedimento che fissa i compensi dei commissari e che, di fatto, consentirà di
           mettere a punto il meccanismo. Una grande opportunità per i professionisti, tra i destinatari
           principali della misura.
           La novità è tra i pilastri della riforma degli appalti (Dlgs 50/2016) e nasce per sterilizzare il
           rischio di legami ambigui tra dipendenti della Pa e imprese. Tutto parte da un principio: le
           «giurie» incaricate di assegnare tutti gli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) devono
           essere indipendenti. Per garantire questo risultato, il decreto 50 istituisce un albo nazionale,
           tenuto dall’Anac, al quale devono iscriversi i componenti delle commissioni. Ogni volta che si
           attiva una giuria, la Pa dovrà chiedere all’Anac l’invio di alcuni nominativi estratti dall’albo
           nazionale, tra i quali sorteggiare i propri esperti indipendenti. Solo in casi eccezionali sarà
           possibile usare esperti interni che, comunque, dovranno essere iscritti.
           L’elenco, in questi due anni, è andato avanti a passi piccolissimi, soprattutto a causa della
           mancanza di un decreto attuativo, destinato a fissare tariffe di iscrizione e compensi dei
           commissari. Adesso il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, di concerto con il ministro
           dell’Economia Pier Carlo Padoan, ha finalmente firmato il testo, che ha anche una numerazione:
           37 del 12 febbraio 2018.
           La tariffa di iscrizione (annuale) all’albo sarà pari a 168 euro. A partire dal terzo anno sarà
           possibile rideterminarla, considerando il numero effettivo di iscritti e i costi totali della
           macchina. Non pagheranno i dipendenti pubblici, ma con un confine: dovranno limitarsi a
           svolgere la loro funzione in favore dell’amministrazione di appartenenza. Per effetto
           dell’iscrizione, gli esperti potranno accedere alle «giurie», incassando un compenso che dovrà
           essere parametrato alla complessità dell’appalto (vedi scheda). Al massimo sarà possibile
           ottenere 30mila euro lordi a procedura.
           Compensi a parte, l’organizzazione del sistema viene lasciata all’Anac che, però, è già molto
           avanti. Ha, infatti, mandato in Gazzetta ufficiale il provvedimento (la linea guida n. 5) che
           individua l’altro aspetto strategico: la composizione dell’elenco. Al suo interno ci sarà, anzitutto,
           una classificazione per materia, che consentirà di individuare volta per volta gli esperti adatti in
           base ai contenuti del bando. All’albo potranno accedere professionisti iscritti al loro ordine di
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9/4/2018                                         Commissioni di gara, decreto compensi verso la Gazzetta: ecco come funzioneranno

           appartenenza, professionisti «non ordinistici», dipendenti pubblici, professori e ricercatori.
           Tutti dovranno dimostrare il rispetto di alcuni requisiti di base (vedi scheda) e saranno
           considerati incompatibili se non rispettano un livello minimo di moralità.
           Il sistema si metterà in moto con la pubblicazione in Gazzetta del decreto, attesa a breve. A quel
           punto, scatterà un periodo di tre mesi durante il quale l’Autorità metterà a punto gli ultimi
           elementi tecnici di funzionamento della piattaforma di iscrizione e indicherà un termine a
           partire dal quale gli aspiranti commissari potranno iscriversi. Entro sei mesi totali, poi, l’albo
           andrà a regime e sarà dichiarato completamente operativo.

           -------------------------------------------

           LA SCHEDA PER PUNTI

           LA NOVITA'
           Tutti i componenti delle commissioni giudicatrici di tutti gli appalti dovranno essere iscritti al
           nuovo albo nazionale, tenuto dall’Anac e disciplinato dal Codice appalti. L’obiettivo è, in
           sostanza, garantire che le gare vengano aggiudicate da esperti terzi e indipendenti. In qualche
           caso, come per gli appalti di scarso valore, sarà possibile avvalersi di esperti interni alla Pa. Nella
           maggioranza dei casi, però, l’amministrazione prima di attivare la commissione dovrà chiedere
           all’Authority una lista di nomi dalla quale sorteggiare i suoi esperti per la gara

           I REQUISITI
           L’elenco sarà diviso per materia, consentendo così di individuare ogni volta i «giudici» più
           adatti. Nelle sottosezioni ci sono, tra gli altri, specialisti tecnici, sanitari, ma anche fiscalisti,
           avvocati ed economisti. L’iscrizione sarà aperta alle professioni, sia ordinistiche che non
           ordinistiche, ai dipendenti pubblici e ai professori universitari. Oltre al pagamento di
           un’iscrizione, andranno rispettati requisiti di base (ad esempio, gli obblighi di formazione) e
           paletti legati alla moralità, come l’assenza di condanne per reati contro la Pa .

           I COMPENSI
           Gli allegati al decreto individuano i compensi lordi minimi e massimi agganciati a ogni tipologia
           di appalto. Il principio generale è che le procedure di importo maggiore saranno pagate di più.
           Ad esempio, per un appalto di servizi o forniture collocato tra un milione e 5 milioni la forbice
           varia tra 6mila e 15mila euro. Per un appalto di progettazione sopra un milione, il compenso può
           arrivare fino a 30mila euro. Chi svolge la funzione di presidente avrà poi diritto a un 5% extra.

           IL TRANSITORIO
           Il decreto, già firmato dai due ministri competenti, dovrà adesso andare in Gazzetta ufficiale. Da
           quel momento l’Anac avrà tre mesi per completare la piattaforma tecnica e indicare una data dalla
           quale accetterà le iscrizioni dei nuovi giudici di gara: già adesso sono in corso sperimentazioni e
           riunioni tecniche per mettere a punto l’infrastruttura. Entro sei mesi totali, poi, si chiuderà il
           regime transitorio e il sistema funzionerà a pieno ritmo. In caso di pubblicazione entro aprile, il
           percorso si chiuderà per il mese di ottobre.

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9/4/2018                              Contratto edili, sindacati contro l'Ance: manca la volontà di affrontare i temi del costo e degli enti bilaterali

           09 Apr 2018

           Contratto edili, sindacati contro l'Ance:
           manca la volontà di affrontare i temi del
           costo e degli enti bilaterali
           Q.E.T.

           Si sono riuniti venerdì 6 aprile i segretari generali di FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil insieme ai
           segretari responsabili dell'edilizia, per fare il punto sull'andamento delle trattative per il rinnovo
           del Ccnl Ance-Coop (rappresentate dall'Alleanza cooperative italiane). Un contratto che riguarda
           un milione e mezzo di lavoratori, scaduto da quasi due anni e per il cui rinnovo si era svolto lo
           sciopero generale del settore il 18 dicembre 2017. A seguito della mobilitazione il negoziato era
           stato riaperto ed è proseguito nei mesi successivi con più incontri tra le parti.

           «Il confronto – dichiarano FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil - ha prodotto significative
           convergenze su alcuni punti qualificanti, in particolare su temi come la sanità integrativa, un
           fondo per facilitare il rinnovamento generazionale (pensionamenti), la formazione, per favorire
           così la ripresa in termini di qualità e maggiore occupazione». «Purtroppo però, a fronte della
           nostra dichiarata disponibilità ad affrontare anche altri argomenti posti sul tavolo, riscontriamo
           una schizofrenia nelle dinamiche della nostra controparte e soprattutto una mancanza di
           volontà ad affrontare i temi del costo contrattuale e della messa in sicurezza degli enti bilaterali.
           Una mancanza di volontà che pregiudica ogni possibile conclusione del negoziato e che
           evidenza l'incapacità dell'Ance e delle Coop a trovare una sintesi al proprio interno che guardi al
           futuro del settore e al mantenimento di un livello minimo di relazioni industriali».

           «Ancora peggio – accusano i sindacati – è il confronto con gli artigiani per il rinnovo del loro
           contratto, dove registriamo una vera latitanza della controparte. A fronte di questa situazione ci
           auguriamo di registrare nei prossimi giorni un cambio di passo, con una posizione univoca che
           ci possa portare ad una stretta finale sul negoziato, riconoscendo il giusto salario e il giusto
           investimento sul nostro sistema bilaterale a tutele dei lavoratori e delle tante imprese serie.
           Diversamente – concludono FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil – ci vedremo costretti ad
           interrompere le relazioni industriali a tutti i livelli, nazionale e territoriale, e in tutte le sedi,
           chiamando a responsabilità chi ha determinato questa rottura storica per la tradizione del
           settore. Serve coraggio e senso di responsabilità se vogliamo che la ripresa diventi occasione di
           crescita anche per il nostro settore. Il sindacato ha sempre dimostrato di averla, ora tocca alle
           imprese fare la propria parte».

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Codice dei contratti: Pubblicato il Regolamento
ANAC sull’accessibilità dei dati
09/04/2018

Sulla Gazzetta ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018 è stata pubblicata la delibera ANAC 1 marzo
2018, n. 264 recante il “Regolamento concernente l’accessibilità dei dati raccolti nella
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici”, già in vigore dal 7 aprile 2018.

L’ANAC in riferimento alle previsioni contenute nei commi 8, 9 e 10 dell’articolo 213 del
Codice dei contratti con cui:

   •   è attribuita alla gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale
       confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a
       livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e
       tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive;
   •   è attribuito all’ANAC il compito di definire le modalità di funzionamento
       dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché le
       informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni
       appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio;
•   è attribuita all’ANAC la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di
       lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le
       informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni
       previste dall'articolo 80 del Codice dei contratti,

ha predisposto il Regolamento in argomento con cui sono rese accessibili le seguenti
tipologie di dati contenute nella BDNCP:

   •   a) Dati identificativi delle stazioni appaltanti (Codice Fiscale; Partita IVA;
       Denominazione; Provincia; Città; CAP; pec/e-mail);
   •   b) Dati identificativi delle SOA (Codice Fiscale; Partita IVA; Denominazione;
       Provincia; Città; CAP; pec/e-mail);
   •   c) Dati identificativi dei soggetti a diverso titolo coinvolti nelle procedure di
       affidamento dei contratti (Amministrazione o Denominazione/Ragione Sociale
       dell’Operatore Economico cui appartiene il soggetto; Cognome; Nome);
   •   d) Dati identificativi degli operatori economici (Codice Fiscale; Partita IVA;
       Denominazione);
   •   e) Dati relativi alle attestazioni SOA possedute dai soggetti qualificati;
   •   f) Dati relativi ai Certificati Esecuzione Lavori (CEL);
   •   g) Dati relativi al Casellario Informatico delle imprese ad eccezione delle annotazioni
       riservate ;
   •   h) Dati relativi all’appalto (informazioni contenute nel bando; informazioni relative
       alla procedura di scelta del contraente; imprese partecipanti);
   •   i) Dati relativi al contratto: dati relativi all’aggiudicatario (Codice Fiscale; Partita
       IVA; Denominazione), importi di aggiudicazione; date di inizio e fine contratto;
   •   j) Dati relativi allo stato avanzamento lavori;
   •   k) Dati relativi alle varianti;
   •   l) Dati relativi a interruzioni e sospensioni dei lavori;
   •   m) Dati relativi al collaudo;
   •   n) Dati relativi al subappalto;
   •   o) Dati relativi ai prezzi di riferimento di cui all’art. 9 del decreto-legge. 66/2014;
   •   p) Dati identificativi dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della
       trasparenza delle amministrazioni, dei Responsabili per l’amministrazione
       dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (Amministrazione; Cognome; Nome;).

       Il nuovo Codice degli Appalti
       Con commento all'articolato del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Terza edizione aggiornata a
       dicembre 2017
       Vai alla scheda tecnica
Il nuovo Regolamento contiene i seguenti 8 articoli:

   •   Art. 1 - Definizioni
   •   Art. 2 - Oggetto
   •   Art. 3 - Tipologie di dati resi accessibili
   •   Art. 4 - Libera accessibilità ai dati
   •   Art. 5 - Accessibilità regolamentata ai dati
   •   Art. 6 - Richieste di accesso generalizzato
   •   Art. 7 - Disposizioni transitorie
   •   Art. 8 - Entrata in vigore

In allegato la delibera ANAC n. 264 dell’1 marzo 2018.

                                                         A cura di arch. Paolo Oreto

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Decreto 1 marzo 2018, n. 264

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Speciale Codice appalti
Edilizia libera: in Gazzetta il Glossario degli
interventi che non richiedono Permesso di
costruire, Cil, Cila o Scia
09/04/2018

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 recante "Approvazione del glossario contenente l’elenco non
esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”.

                                                  avrebbe dovuto essere emanato così come
Il decreto arriva con un ritardo di oltre un anno perché
disposto all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 25/11/2016, n. 222entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto stesso (11/12/2016) e, quindi, entro il 9/2/2017.

              Nuove procedure di Edilizia Privata
              Realizzazioni di costruzioni ai sensi del Testo Unico in Edilizia
              Vai alla scheda tecnica

Al decreto 2 marzo 2018 è allegato il Glossario edilizia libera che contiene una tabella in cui
sono individuate le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto
delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza
energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004). La tabella, nello specifico, riporta:

    •   il regime giuridico dell’attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-
        quinquies), del d.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n. 128/2006;
    •   l’elenco delle categorie di intervento che il d.P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia
        libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n.
        222/2016;
    •   l’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per
        ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 222/2016;
    •   l’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per
        facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e PA.

Si tratta di 58 tipologie di opere a cui corrispondono 58 tipologie di elementirelative alle seguenti 12
categorie di intervento:

    1. manutenzione ordinaria (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. a); art.3, comma 1,
       lett. a) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 1) con 25 principali
       opere alle quali corrispondono 25 principali elementi;
    2. pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (d.p.r. n.
       380/2001, art. 6 comma 1, lett. a-bis) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -
       Edilizia- attività 2) con una principale opera alla quale corrisponde un principale
       elemento;
    3. depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13
       mc (d.lgs. n. 128/2006, art. 17) con una principale opera alla quale corrisponde un
       principale elemento;
    4. eliminazione delle barriere architettoniche (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. b)
       e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 21) con 5 principali opere
       alle quali corrispondono 5 principali elementi;
    5. attività di ricerca nel sottosuolo (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. c) e d.lgs. n.
       222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 23) con una principale opera alla
       quale corrisponde un principale elemento;
    6. movimenti di terra (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. d) e d.lgs. n. 222/2016,
       Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 24) con 3 principali opere alle quali
       corrispondono 3 principali elementi;
7. serre mobili stagionali (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. e) e d.lgs. n.
        222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 25) con una principale opera alla
        quale corrisponde un principale elemento;
    8. pavimentazione di aree pertinenziali (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. e-ter) e
        d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 27) con 4 principali opere
        alle quali corrispondono 4 principali elementi;
    9. pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. e-
        quater) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 28) con una
        principale opera alla quale corrisponde un principale elemento;
    10. aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza (d.p.r. n. 380/2001, art. 6
        comma 1, lett. e-quinquies) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia -
        attività 29) con 9 principali opere alle quali corrispondono 9 principali elementi;
    11. manufatti leggeri in strutture ricettive (d.p.r. n. 380/2001, art. 3 comma 1, lett. e-bis)
        previa comunicazione avvio lavori e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia
        - attività 16) con una principale opera alla quale corrisponde un principale elemento;
    12. opere contingenti temporanee (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. e-quinquies) e
        d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 26) con 6 principali opere
        alle quali corrispondono 6 principali elementi,

tutte rientranti nel regime giuridico dell’Edilizia libera.

In allegato il Decreto 2 marzo 2018 con allegato il Glossario con l’elenco delle principali opere
che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo.

                                                                A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Documenti Allegati
Decreto 2 marzo 2018
D.P.R. n. 380/2001
D.lgs. n. 222/2016
Edilizia privata, dalla Consulta limiti alle Regioni
su cambio di destinazione d'uso e opere interne
09/04/2018

Regime più rigido per il cambio di destinazione d'uso e per le opere interne alle unità
immobiliari. La Corte Costituzionale ha, infatti, bocciato alcune norme contenute all'interno
della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio
e materie correlate), evidenziando delle limitazioni che possono essere estese a tutte le
Regioni.

Il problema era stato sollevato con ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri nell'aprile 2015 che aveva posto in dubbio la legittimità costituzionale di alcune
norme contenute nella legge umbra n. 1/2015.

Governo del territorio
Entrando nel dettaglio, la Consulta ha bocciato l’art. 28, comma 10 e l’art. 56, comma 3
della citata legge regionale nella parte in cui:

   •   attribuisce al Comune, in sede di adozione del PRG, il compito di esprimere il parere
       sugli strumenti urbanistici generali dei comuni siti in zone sismiche o in abitati da
consolidare, di cui all’art. 89 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
       disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A);
   •   stabilisce che lo sportello unico delle attività produttive ed edilizie (SUAPE)
       acquisisca direttamente «i pareri che debbono essere resi dagli uffici comunali,
       necessari ai fini dell’approvazione del piano attuativo compreso il parere in materia
       sismica, idraulica ed idrogeologica, da esprimere con le modalità di cui all’articolo
       112, comma 4, lettera d)».

La Consulta ha evidenziato che art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) è
norma di principio in materia non solo di «governo del territorio», ma anche di «protezione
civile», in quanto volta ad assicurare la tutela dell’incolumità pubblica e, pertanto, si impone
al legislatore regionale nella parte in cui in cui:

   •   prescrive a tutti i Comuni, per la realizzazione degli interventi edilizi in zone
       sismiche, di richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli
       strumenti urbanistici generali e particolareggiati, nonché sulle loro varianti ai fini
       della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni
       geomorfologiche del territorio;
   •   disciplina le modalità e i tempi entro cui deve pronunciarsi detto ufficio;
   •   prevede che, in caso di mancato riscontro, il parere deve intendersi reso in senso
       negativo.

Le disposizioni regionali impugnate di cui agli artt. 28, comma 10 e 56, comma 3 risultano,
pertanto, essere in contrasto con il principio fondamentale posto dall’art. 89 del d.P.R. n.
380/2001, nella parte in cui assegnano ai Comuni – piuttosto che al competente ufficio
tecnico regionale ‒ il compito di rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali ed
attuativi dei Comuni siti in zone sismiche.

Modifica della destinazione d'uso
Altra norma illegittima è quella contenuta nell’art. 59, comma 3 nella parte in cui consente
gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, nelle aree in cui non siano state attuate le
previsioni degli strumenti urbanistici generali, anche a mezzo di piano attuativo,
presupposto per l’edificazione, e stabilisce che tali interventi possano comportare anche la
modifica della destinazione d’uso in atto in un edificio esistente, purché la nuova
destinazione risulti compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico generale.

Tale norma, nella parte in cui consente la realizzazione, in assenza del piano attuativo,
quando quest’ultimo sia obbligatorio, di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia,
senza limitazioni, prevedendo che tali interventi possano «comportare anche la modifica
della destinazione d’uso in atto in un edificio esistente nell’ambito dell’insediamento,
purché la nuova destinazione d’uso risulti compatibile con le previsioni dello strumento
urbanistico generale», si pone in contrasto con le previsioni contenute nell'art. 9, comma 2
del d.P.R. n. 380/2001, che costituiscono principi fondamentali della materia.

Opere interne
Altra norma illegittima è quella contenuta nell’art. 118, comma 1, lettera e) della legge reg.
Umbria n. 1/2015 nella parte in cui annovera tra gli interventi di attività edilizia libera le
«opere interne alle unità immobiliari di cui all’art. 7, comma 1, lettera g)».

Anche questa norma è in contrasto con i principi fondamentali in materia di «governo del
territorio», stabiliti dal legislatore statale nell’art. 6, comma 2, lettera a), e comma 4, del
d.P.R. n. 380/2001, che assoggetta a comunicazione di inizio lavori cosiddetta “asseverata”
«gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi
compresa l’apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, sempre che non
riguardino le parti strutturali dell’edificio».

La Consulta aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale di una normativa regionale,
analoga a quella in esame, che escludeva dall'obbligo di comunicazione di inizio dei lavori
asseverata da un tecnico abilitato (CILA) nonché di comunicazione semplice (CIL) «le
opere interne a singole unità immobiliari, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la
realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscono elementi
strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o
implichino incremento degli standard urbanistici», per contrasto con i principi fondamentali
della materia contenuti nell’art. 6, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 380/2001 (sentenza n.
282/2016).

La norma regionale impugnata, là dove prescrive per le cosiddette opere interne un regime
di edilizia totalmente libera, escludendo la CILA, contrasta con i principi fondamentali della
materia fissati dal legislatore statale.

In allegato la sentenza della Consulta.

                                                      A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Documenti Allegati
Sentenza Corte Costituzionale
Appalti sotto soglia, in vigore le
regole sulla rotazione degli inviti
di Paola Mammarella
Nelle nuove linee guida Anac anche verifiche per evitare il frazionamento improprio
degli importi a base di gara

09/04/2018 – Regole stringenti sulla rotazione degli inviti, autodichiarazioni, ma
soprattutto verifiche per evitare l’elusione della concorrenza o il frazionamento
improprio degli importi.

Sono entrate in vigore sabato 7 aprile le linee guida Anac sui contratti sotto
soglia, attuative del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016).

Appalti sotto soglia, controlli contro il frazionamento
Negli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie, lo ricordiamo, non
si seguono le procedure ordinarie, ma la Stazione Appaltante invita un numero
predefinito di operatori economici. Si tratta di una semplificazione, che potrebbe
indurre alcuni soggetti ad un “frazionamento improprio” dell’appalto, cioè alla sua
scomposizione in più lavorazioni apparentemente distinte con l’obiettivo di
abbassare l’importo a base di gara e utilizzare regole meno stringenti.

Sono quindi previsti dei controlli per evitarlo. Ad esempio per le opere di
urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il
rilascio del permesso di costruire, nel calcolo del valore stimato devono essere
cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria
anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di permesso di
costruire.

Appalti sotto soglia e rotazione degli inviti
Per neutralizzare qualunque rischio sono stati adottati una serie di stratagemmi, tra
cui il principio di rotazione degli inviti. Il contraente uscente non può essere
invitato ad una procedura rientrante nella stessa categoria di opere o nello stesso
settore merceologico perché potrebbe aver acquisito una posizione di vantaggio
per le informazioni acquisite durante il pregresso affidamento. Per lo stesso
motivo non può essere inviato neanche all’operatore invitato nella precedente
procedura di selezione, ma poi non risultato affidatario.

Ci possono essere tuttavia alcune eccezioni, che devono essere adeguatamente
motivate.

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Norme correlate
Bozza non ancora in vigore 12/06/2017
Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC - Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni

Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50
Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice Appalti)
Gare di progettazione, in vigore le
linee guida Anac
di Paola Mammarella
Punti aggiuntivi ai progetti con materiali rinnovabili e tempi di realizzazione brevi,
capacità valutate sull’attività degli ultimi dieci anni, ruolo del geologo valorizzato

09/04/2018 – Sono entrate in vigore sabato 7 aprile le linee guida Anac sui
servizi di ingegneria e architettura, attuative del Codice Appalti (D.lgs.
50/2016).

Le nuove linee guida delineano i casi in cui è ammesso l’affidamento congiunto di
progettazione e esecuzione dei lavori, valorizzano il ruolo del geologo e
definiscono in modo chiaro i requisiti per la partecipazione alle gare e gli elementi
di cui tener conto nella valutazione delle offerte, come ad esempio la possibilità di
riconoscere punti aggiuntivi in caso di utilizzo di materiali rinnovabili e previsione
di tempi di realizzazione brevi.
Progettazione e esecuzione dei lavori
Il Codice Appalti in generale vieta l’affidamento congiunto della progettazione e
dell’esecuzione dei lavori. Sono ammesse solo alcune eccezioni: con l’affidamento
a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione,
partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria,
opere di urbanizzazione a scomputo, ma anche quando l’elemento tecnologico o
innovativo sia nettamente prevalente, ossia per le opere ove l’importo economico
della componente tecnologica o innovativa sia preminente rispetto all’importo
complessivo dei lavori.

Servizi ingegneria e architettura, geologo in ogni livello di
progettazione
Il geologo deve essere presente in ogni livello di progettazione ed è vietato il
subappalto della relazione geologica. Il geologo può essere anche un dipendente o
un consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base
annua, iscritto all'albo professionale e con partiva Iva, che abbia fatturato nei
confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato
annuo.

Gare di progettazione, requisiti per la partecipazione
Per la partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura si dovranno rispettare requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa. Si tratta del fatturato globale;
l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi analoghi, relativi a
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare; l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di
punta; il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni
per gli operatori in forma societaria e il numero di unità minime di tecnici per i
professionisti singoli o associati.

Gare di progettazione, valutazione delle offerte
I concorrenti, sulla base di quanto stabilito dal Codice Appalti, saranno valutati
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La
professionalità può essere desunta da un numero massimo di tre servizi svolti negli
ultimi dieci anni e considerati significativi dal concorrente. Possono inoltre essere
considerati l’utilizzo di soluzioni progettuali che prevedano l’uso di
materiale rinnovabile, il ribasso percentuale unico e la riduzione dei tempidi
svolgimento dell’incarico.
© Riproduzione riservata

Norme correlate
Bozza non ancora in vigore 12/06/2017
Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC - Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni

Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50
Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice Appalti)
Edilizia libera, in Gazzetta il
glossario unico
di Alessandra Marra
Non è richiesto alcun titolo abilitativo per piccoli gazebo, pergolati, tende, opere
temporanee e pavimentazioni pertinenziali

09/04/2018 – Non sarà richiesta alcuna autorizzazione per la realizzazione di
piccoli interventi edilizi come l’installazione di piccoli gazebo, pergolati, tende,
opere temporanee e pavimentazioni pertinenziali.

È uno degli effetti del DM 2 marzo 2018 che entrerà in vigore il prossimo 23
aprile, che contiene il primo elenco delle opere di edilizia libera, in
attuazione dalla disciplina sulla Scia (D.lgs. 222/2016).
Dopo più di un anno di attesa, i cittadini potranno consultare in modo
agevole la tabella (allegata dal decreto) con l'individuazione della categoria di
intervento a cui appartiene un’opera edilizia e del conseguente regime giuridico.

Glossario delle opere edilizie: gli interventi liberi
Il primo glossario è un elenco non esaustivo delle principali opere, suddiviso
in 'opera' ed 'elemento'. Consulta l'elenco degli interventi
Puoi anche leggere