Consiglio Nazionale dei Geologi - 12 ottobre 2018

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Consiglio Nazionale dei Geologi - 12 ottobre 2018
Consiglio Nazionale dei Geologi

         12 ottobre 2018
Consiglio Nazionale dei Geologi - 12 ottobre 2018
Quotidiano   Data     12-10-2018
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Ordine Nazionale Geologi
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Settimanale   Data     06-10-2018
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SICILIA CATANIA                                     Edizione del:12/10/18
                                                                  Dir. Resp.:Antonello Piraneo                Estratto da pag.:1,39
              Sezione:TERREMOTI                       Tiratura: 19.828 Diffusione: 26.824 Lettori: 377.000               Foglio:1/2

                                                                                                                                      Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
287-116-080

                                                                                                             Peso:1-2%,39-28%

                        Servizi di Media Monitoring
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SICILIA CATANIA   Edizione del:12/10/18
                                                                         Estratto da pag.:1,39
              Sezione:TERREMOTI                                                     Foglio:2/2

                                                                                                 Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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GIORNALE DI SICILIA CATANIA   Edizione del:12/10/18
                                Estratto da pag.:30
                                          Foglio:1/1
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PRIMO PIANO MOLISE   Edizione del:12/10/18
                       Estratto da pag.:19
                                 Foglio:1/1
GAZZETTA DEL SUD   Edizione del:12/10/18
                     Estratto da pag.:21
                               Foglio:1/1
12/10/2018
Pag. 24
12/10/2018
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12 Ott 2018

Ponte Genova, sono 19 i «campioni
nazionali» in grado di ricostruirlo, 26 se
prevale l’acciaio
Alessandro Arona

Sono 19 le imprese di costruzione operanti in Italia in possesso di tutte le qualifiche necessarie
per ricostruire il Ponte di Genova, e cioè la OG3 generale “infrastrutture e ponti” e la
specialistica OS18-A “produzione e posa in opera di carpenteria metallica”, e con fatturato
cumulato negli ultimi cinque anni tali da garantirgli i requisiti, nell’ipotesi che il ponte costi 250
milioni di euro. Nell’elenco troviamo molti dei big nazionali delle costruzioni, come Astaldi, Cmc
Ravenna, Cmb Carpi, Pizzarotti, Rizzani de Eccher, oltre a società di costruzione straniere attive
in Italia, come i colossi austriaco Strabag e spagnolo Sacyr e imprese spcializzate nella
carpenteria metallica ma comunque dotate della qualifica generale OG3, quali Cimolai, o
specializzate nell’impiantistica come Saipem, ma sempre dotata di OG3.. Non troviamo invece
Salini Impregilo, numero uno tra i gruppi italiani di costruzione ma privo della qualifica
specialistica OS18.

Se nel progetto del ponte prevarrà (dal punto di vista dei costi) la lavorazione di carpenteria
metallica, e cioè la produzione delle componenti in acciaio da montare sul ponte, un’ipotesi non
remota (anche se progetti veri e propri non ne esistono ancora) allora bastarà avere la qualifica
specialistica OS18-A, aggregando poi un’impresa con OG3 in associazione temporanea o anche
come sub-appaltatore, e in questo caso la lista si amplierebbe a 26 imprese., comprendendo
anche Fincantieri, Ansaldo Energia e le più piccole Conpat scarl di Roma, Stahlbau Pichler di
Bolzano, Walter Tosto di Chieti.

In base al Codice appalti per realizzare un’opera da 250 milioni serve un fatturato in lavori,
realizzato nei migliori cinque anni dei dieci anni antecedenti l'avvio della procedura di
affidamento, per un importo pari a due volte quello posto a base di gara.

Questi elenchi di imprese qualificate (e requisiti di fatturato) sono stati elaborati per «Edilizia e
Territorio» da Claudio Lucidi e Fabio Rocchi, collaboratori della testata ed esperti nella pubblica
amministrazione in materia di lavori pubblici, il primo in ruoli dirigenziali giuridico-
programmatori, il secondo come dirigente tecnico. Hanno attinto come fonti dal casellario Anac
sulla qualificazione delle imprese e da fonti vari per i bilanci degli ultimi cinque anni.

Il commissario per Genova Marco Bucci, nello scegliere l’impresa a cui affidare la ricostruzione
del ponte, dovrà partire da un lavoro simile: la mappa delle qualifiche. Quasi sicuramente il
ponte avrà una forte componente in acciaio , ritenuta la soluzione tecnica migliore per “fare
presto”; ma sempre nell’ottica della semplicità realizzativa i piloni verticali saranno
probabilmente in calcestruzzo (in acciaio, dunque, sarebbero gli impalcati orizzontali e gli

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12/10/2018                       Ponte Genova, sono 19 i «campioni nazionali» in grado di ricostruirlo, 26 se prevale l’acciaio

         stralli). Sarà il progetto (che ancora non c'è) a indicare ilpeso relativo delle diverse lavorazioni (la
         "prevalenza" va calcolata in senso economico relativo, cioè la qualifica che costa più delle altre,
         anche sotto il 50%).
         Una possibile scelta potrebbe dunque essere quella di affidarsi a un’impresa che sappia fare
         bene sia la costruzione generale di ponti (OG3) ma che abbia nell’impresa la produzione (in
         fabbrica) e il montaggio di prefabbricati in acciaio. Ecco la lista delle imprese con entrambe le
         qualifiche. Tra i nomi spiccano, per la loro esperienza in ponti in acciaoio di grandi dimensioni,
         Astaldi, Cimolai, Pizzarotti, Cmc, Rizzani, Sacyr, Strabag.

         Naturalmente la lista si allungherebbe (con decine di imprese in più) se nel progetto la
         carpenteria metallica non fosse economicamente prevalente, e in questo caso la capogruppo
         potrebbe essere un’impresa generale OG3 priva di OS18A, qualifica che potrebbe ottenere
         associando come mandante o in subappalto un’impresa specializzata in carpenteria. Potrebbe
         così tornare in ballo Salini Impregilo, o un altro big come Ghella, entrambi privi di OS18A.

         Se invece nel progetto prevalesse la carpenteria metallica, allora non servirebbe più la OG3
         (associabile in Ati o in subappalto) e la lista dei 19 si allungherebbe a 26 imprese.

         In ogni caso un bel rebus per il commissario. Che sicuramente dovrà partire dal progetto, e poi
         in base alle quote di lavorazione prevalente regolarsi con gli inviti alla gara.

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12 Ott 2018

Ponte Genova/3. Autostrada tenta l’ultima
carta: «consegniamo i progetti al
commissario»
A.A.

Il Cda di Autostrade per l’ITalia tenta l’ultima carte per convincere il governo che se vuole
davvero fare presto nella ricostruzione del ponte, deve affidarsi a loro. «Siamo pronti a firmare
un contratto che preveda nove mesi per i lavori», con penali in caso di mancato rispetto dei
tempi (spiegano fonti della società). Tutto questo, però, solo se si cambierà il testo dell’articolo 1
del decreto legge, mantenendo ad Aspi il ruolo di stazione appaltante, prerogativa ritenuta
irrinunciabile data l’attuale condizione di concessionario (ad oggi è ancora così, in attesa
dell’esito della procedura di caducazione avviata dal Mit).
Questa la nota della società: «il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia,
ritenendo essenziale l'obiettivo di ripristinare nei minori tempi possibili il Viadotto Polcevera e
avendo particolare riguardo alla comunità di Genova, ha autorizzato l'invio al Commissario
Straordinario del progetto per la ricostruzione del Ponte Morandi elaborato dalla società, in
adempimento delle previsioni di Convenzione».
«Il progetto prevede le attività di demolizione e ricostruzione del Ponte da realizzarsi in nove
mesi decorrenti dalla sua approvazione e dalla disponibilità delle aree. Su tale progetto la società
è pronta ad impegnarsi contrattualmente al rispetto dei tempi indicati, fornendo garanzie
economiche al riguardo».

«La società si dichiara altresì disponibile a sviluppare eventuali ulteriori ipotesi progettuali,
laddove richieste dal Commissario». Le ulteriori ipotesi progettuali sono quelle di Renzo PIano,
che secondo le stime della società allungherebbe i tempi di realizzazione da 9 a 15 mesi (ben sei
mesi in più).

«La società - prosegue il comunicato - ritiene che la presentazione di tale soluzione progettuale
ed operativa sia doverosa e legittima e la più efficace per ripristinare in tempi certi e rapidi la
tratta autostradale Genova Aeroporto-Genova Ovest, auspicando (ovviamente salva la tutela
delle sue ragioni) che possa essere positivamente valutata dal Commissario Straordinario e dalle
Istituzioni tutte».

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12 Ott 2018

Ponte Genova/4. Ipotesi «decadenza
temporanea» della concessiona A10 nel
tratto crollato
Manuela Perrone

Nove mesi per demolire e ricostruire il ponte di Genova. Mentre nelle commissioni Trasporti e
Ambiente della Camera sono piovuti gli emendamenti sul decreto emergenze che esclude
Autostrade dalla ricostruzione, con il Governo che rincara prevedendo la «decadenza
temporanea della concessione» per il tratto della A10 interrotto al traffico, la società rilancia e
prova a battere tutti sul tempo. Ieri il Cda di Aspi ha autorizzato l’invio al sindaco-commissario
Marco Bucci del progetto operativo elaborato dalla società, «in adempimento delle previsioni di
convenzione». I nove mesi indicati nel piano decorrerebbero dalla sua approvazione e dalla
disponibilità delle aree. Una mossa tattica, quella di Autostrade che si dice pronta a impegnarsi
contrattualmente al rispetto della tempistica indicata, fornendo le dovute garanzie economiche.
Ma dal Governo, e in particolare dai Cinque Stelle, il muro è totale. «Non sarà semplice, perché
sicuramente la società tenterà la via del ricorso, ma a mio avviso la norma che abbiamo inserito
nel decreto reggerà», ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, ricordando che «la procedura di
caducazione della concessione è partita e durerà cinque mesi». Nessuna correzione di rotta da
parte dell’Esecutivo, dunque, che anzi con un emendamento propone un articolo 1 bis che
stabilisce la «decadenza temporanea» della concessione per la parte della A10 impercorribile a
causa del crollo del 14 agosto, con la consegna di ogni responsabilità al commissario fino al
termine dei lavori. È la risposta alla richiesta di Bucci che chiedeva chiarezza sulla «proprietà»
del nuovo viadotto per poter operare.
Il Governo non cede neppure sulle deroghe affidate al commissario per la ricostruzione,
nonostante l’alert del presidente Anac Raffaele Cantone sul rischio di infiltrazioni della
criminalità. Si prevede invece un’altra norma aggiuntiva (articolo 1 ter) dedicata agli sfollati, con
lo stanziamento di 72 milioni di euro, quantificati in base al Pris, il programma regionale di
interesse strategico.

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12 Ott 2018

Piano invasi/1. Pronta la lista delle 27 opere
finanziate con 246 milioni
Massimo Frontera

Arriva a maturazione il “piano invasi” straordinario previsto dalla legge di Bilancio 2018, e più
precisamente dall’articolo 1, comma 523 della legge n.205/2017. La norma prevede di
individuare e selezionare gli interventi con livelli di progettazione più avanzata in modo da
accelerare i tempi di realizzazione di due distinti piani “ordinari” - dedicati agli invasi e agli
acquedotti - previsti dalla stessa legge di Bilancio (al comma 516 e seguenti dell’articolo 1).

La ricognizione effettuata dal ministero delle Infrastrutture e delle Politiche agricole ha fatto
emergere un numero molto elevato di iniziative, segnalate prevalentemente dalle varie Autorità
di bacino e in misura più limitata dai Consorzi di bonifica: 167 interventi per un investimento
complessivo di oltre 3 miliardi di euro. Il fabbisogno supera largamente i 250 milioni
disponibili, calcolati considerando la disponibilità, indicata sempre nella legge di Bilancio 2018,
di 50 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2018-2022.

Le proposte sono state selezionate applicando una griglia di punteggi che ha consentito di
assegnare a ciascuna proposta un “indicatore sintetico”. Indicatore che ha determinato la
posizione della graduatoria finale che rappresenta appunto la «proposta di piano straordinario»
definita da Infrastrutture e Politiche agricole. Le risorse disponibili consentono di assegnare il
finanziamento solo alle prime 27 proposte della graduatoria. Tutte gli interventi vengono
finanziati al 100%. Si va dalle opere di oltre 30 milioni di euro - proposte da Acqua Campania
Spa e dalla regione Molise - fino all’intervento di 253mila euro il cui finanziamento è stato
chiesto dal dipartimento Acqua e rifiuti della Regione Sicilia.

LE 27 PROPOSTE DEL PIANO INVASI FINANZIATE CON 246 MILIONI

Per comporre la graduatoria finale sono state considerate tre distinte liste. La prima si compone
dei progetti esecutivi pervenuti dalle Autorità di Bacino distrettuale, dai quali sono stati
selezionati 8 interventi per un costo di 83,3 milioni di euro. La seconda lista si compone dei 10
progetti esecutivi, per un costo di 80,2 milioni di euro, segnalati dai consorzi di bonifica
attraverso il ministero delle Politiche agricole (e inclusi nel piano dopo una verifica condotta dal
Mit). Infine, sono stati ammessi a finanziamento anche 19 progetti definitivi di proposte Mit (per
un costo di 320 milioni di euro). Tuttavia, per questa terza lista, le risorse a disposizione hanno
consentito di finanziare solo i primi 9 progetti in graduatoria, per un costo di 82,6 milioni di
euro.

In conclusione, la bozza di decreto, che dovrà essere perfezionato dopo un passaggio in
conferenza unificata, prevede il finanziamento di 18 progetti esecutivi (8 Mit e 10 Mipaaft), per
un costo complessivo di 163,5 milioni, e di 9 progetti definitivi, per un costo di 82,6 milioni.
                                                                                                  1/2
12/10/2018                            Piano invasi/1. Pronta la lista delle 27 opere finanziate con 246 milioni

         Poi ci sono altri 10 progetti definitivi proposti dal Mit - ammessi al finanziamento ma non
         finanziabili per mancanza di risorse - che valgono complessivamente 82,4 milioni di euro.

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12 Ott 2018

Piano invasi/2. I finanziamenti maggiori ai
progetti in Campania, Molise e Sardegna
Massimo Frontera

Va alla Campania il record del maggiore importo per singolo progetto finanziato nell’ambito
della graduatoria del “piano straordinario invasi”. La graduatoria degli interventi si legge nella
bozza di decreto predisposto dal ministero delle Infrastrutture e dal ministero delle Politiche
Agricole che nei prossimi giorni sarà illustrato dal governo a Regioni, Province e Comuni.

È la società Acqua Campania Spa a ottenere il più elevato finanziamento per singolo progetto
(di livello definitivo), che riguarda il completamento e l’adeguamento dell’alimentazione idrica
dell’area Flegreo-Domitiana. Più precisamente il progetto, finanziato al 100%, supera i 31,5
milioni di euro.
Al secondo posto c’è la Regione Molise che ha chiesto e ottenuto 30 milioni per realizzare la
vasca di espansione del torrente Cavaliere in località Fossatella. Questo intervento dispone di
una progettazione di livello esecutivo ed è pertanto pronto per andare in gara.
Al terzo posto tra i progetti di maggiore importo c’è il completamento della galleria di
derivazione della diga di Castagnara sul fiume Metrano (con adduzioni dallo sbocco della
galleria fino alle «utilizzazioni intersettoriali, impianto di potabilizzazione Laureana di Borrello
e centrale idroelettrica». Il progetto (di livello definitivo) è stato proposto dalla regione Calabria
e vale 26,5 milioni di euro.
Al quarto posto si trovano tre interventi da 2o milioni ciascuno in Veneto, Lombardia e
Abruzzo. Si tratta dei seguenti interventi: messa in sicurezza , sviluppo salvaguardia strutturale
del sistema irrigui Lessino Euganeo Berico (proposto dall’omonimo consorzio di bonifica
veneto); ottimizzazione delle condotte adduttrici dell’impianto irriguo Tavo-Saline (proposto dal
Consorzio di bonifica abruzzese Centro); impermeabilizzazione del canale principale Villoresi
nei comuni di Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Arconate, Busto Garolfo e Parabiago (proposto
dal Consorzio lombardo di Bonifica Est Ticino-Villoresi). Tutti e tre questi progetti sono di
livello esecutivo.

A un’incollatura si trova l’intervento che vale 19,47 milioni in Sardegna, proposto dal consorzio
di bonifica della Gallura, e che riguarda il rifacimento e risanamento del canale adduttore
alimentato dalla diga sul fiume Liscia a Calamaiu. Tutti gli altri interventi sono ampiamente al di
sotto dei 10 milioni di euro di importo. L’ultimo progetto finanziato - per valore - è quello
proposto dal dipartimento Acqua e rifiuti della Regione Sicilia per eseguire indagini
geognostiche sull’adduttore Olivo, per un valore di 253mila euro. Se poi si guarda alla classifica
regionale, l’Emilia Romagna è la regione con il più alto numero di progetti finanziati (4), seguita
da sei regioni che hanno ottenuto il finanziamento di tre progetti ciascuna. Su tutte spicca,
ancora una volta, la Sardegna, che incassa in tutto 30,7 milioni, seguita dal Veneto con 23,45
milioni.
I PROGETTI FINANZIATI (E QUELLI NON FINANZIATI)
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11 Ott 2018

Documento di gara elettronico, ecco come
bisogna fare dal 18 ottobre (e dove farlo)
Laura Savelli

Mancano pochi giorni all'appuntamento con un'altra scadenza fissata dal Codice. Dal prossimo
18 ottobre, scatterà infatti l'obbligo di utilizzo esclusivo sia del Dgue in formato elettronico, sia
dei mezzi di comunicazione elettronici nell'ambito delle procedure di gara.

Il Dgue elettronico
Stop dunque innanzi tutto alla compilazione del documento di gara unico europeo secondo i
formati tradizionali attualmente in uso. Fino ad oggi, le stazioni appaltanti hanno avuto la
possibilità di accettare il modello autodichiarativo dei requisiti dei concorrenti su supporto
informatico (ad esempio, pen drive o cd) inserito all'interno della busta contenente i documenti
amministrativi, o mediante caricamento sulla piattaforma telematica di negoziazione
eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte.
Ma, a partire dal 18 ottobre, le regole cambieranno, poiché scatterà l'obbligo di utilizzo del Dgue
esclusivamente in formato elettronico, e verrà così data attuazione all'articolo 85, comma 1, del
Codice, che aveva in realtà fissato la decorrenza dell'utilizzo esclusivo del formato elettronico
del documento di gara unico europeo già dallo scorso 18 aprile, termine poi differito al prossimo
giovedì dal comunicato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2018.

Questa novità comporterà innanzi tutto l'obbligo, per le amministrazioni, di dotarsi di un
proprio servizio di gestione del Dgue, o di ricorrere ad altri sistemi di gestione informatica del
documento di gara unico europeo. Tali sistemi consentiranno di generare un modello per ogni
gara d'appalto, il quale dovrà essere compilato dalla stessa stazione appaltante, analogamente a
quanto avveniva con la versione cartacea, nella sola Parte I, riferita ai dati identificativi della
procedura. A questo punto, nel bando di gara, dovranno essere fornite tutte le informazioni
relative all'indirizzo del sito internet presso il quale è disponibile il servizio per la compilazione
del Dgue e alle modalità di trasmissione del modello dal concorrente alla P.a. Di conseguenza,
questa innovazione comporterà, per le imprese, l'obbligo di inserimento dei dati relativi al
possesso dei requisiti generali e speciali, nonché all'eventuale ricorso all'avvalimento o al
subappalto, solo ed esclusivamente attraverso il sistema di gestione del Dgue segnalato dalla
stazione appaltante; e quindi, dal 18 ottobre, non sarà più consentito ai concorrenti di produrre
in gara copie cartacee del format autodichiarativo, piuttosto che supporti informatici contenenti
il file del format compilato.

In questo modo, viene dunque portato a regime il meccanismo comunitario previsto dall'articolo
59, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE, il quale aveva stabilito in realtà che il Dgue dovesse
essere prodotto in formato elettronico sin dall'entrata in vigore dei testi di recepimento della
disciplina europea. Sennonché, l'articolo 90, paragrafo 3, della stessa Direttiva ha consentito agli
Stati membri, con una disposizione transitoria, di rinviare l'applicazione di tale regola al 18
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         aprile 2018: una facoltà di cui il legislatore italiano ha usufruito appunto con la previsione
         contenuta nell'articolo 85, comma 1, del Codice, poi mitigata dal comunicato del Mit, che ha
         consentito alle stazioni appaltanti, ancora sprovviste dei necessari servizi di gestione del Dgue,
         di sopperire alla trasmissione dell'autodichiarazione in formato elettronico con il ricorso ai
         supporti informatici.

         Come precisato nelle indicazioni ministeriali, la durata di questo regime transitorio potrà essere
         estesa solo fino al 18 ottobre, termine scelto dal Mit per la sua coincidenza con la data ultima di
         messa a sistema del parallelo obbligo di utilizzo esclusivo dei mezzi di comunicazione
         elettronici nelle procedure di gara: ragion per cui, per le procedure bandite da tale data,
         eventuali Dgue in formati diversi da quello elettronico saranno considerati come mera
         documentazione illustrativa a supporto. In realtà, nello stesso comunicato, è stato precisato
         anche che la versione elettronica del format dovrà essere redatta in conformità alle regole
         tecniche emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ai sensi dell'articolo 58, comma 10, del
         Codice, che tuttavia non sono state nel frattempo adottate, facendo difatti parte dell'elenco dei
         diversi provvedimenti di attuazione del Codice ad oggi non ancora approvati. Ma, a meno che
         non intervengano ulteriori segnalazioni ministeriali nei prossimi giorni, ciò non dovrebbe
         impedire alle nuove regole di entrare comunque a regime.

         I mezzi di comunicazione elettronici
         Tempo scaduto anche per stazioni appaltanti ed imprese che non si fossero ancora adeguate
         all'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, secondo le regole fissate dall'articolo 52 del
         Codice. In questo caso, la disposizione che segna il limite temporale del 18 ottobre è l'articolo 40,
         comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che, a partire da tale data, le comunicazioni e
         gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di gara dovranno essere eseguiti
         utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
         Anche con riferimento a questa prescrizione, l'articolo 52 del Codice costituisce una trascrizione
         delle nuove regole comunitarie sulle comunicazioni (articolo 22, Direttiva 2014/24/Ue), che, in
         quanto tali, sono da considerarsi in vigore sin dal momento in cui è stata recepita la disciplina
         europea. Sennonché, ancora una volta, l'articolo 90, paragrafo 2, della stessa Direttiva ha
         stabilito un regime transitorio, consentendo agli Stati membri di rinviare l'applicazione di tali
         regole sino al 18 ottobre 2018, proprio per consentire un adattamento graduale delle stazioni
         appaltanti e delle imprese alle nuove previsioni; anche se, in realtà, la deroga non ha riguardato
         il caso delle gare svolte con sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche e cataloghi
         elettronici, o delle procedure condotte da centrali di committenza, ma soprattutto non ha
         coinvolto la trasmissione dei bandi all'Ufficio della pubblicazioni dell'Unione europea e la messa
         a disposizione elettronica della documentazione di gara sui siti delle P.a., come difatti è già
         previsto dagli articoli 72 e 74 del Codice.

         Pertanto, se per tali ultimi adempimenti è stata collaudata la modalità elettronica da parte dalle
         stazioni appaltanti, resta ora da comprendere cosa comporterà, dal 18 ottobre, questo obbligo
         generalizzato di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, fissato dall'articolo 52 del
         Codice, “per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione”.
         A tal riguardo, può essere certamente d'ausilio il Considerando 52 della Direttiva 2014/24/Ue, il
         quale ha evidenziato che l'obbligo di comunicazione integralmente elettronica deve riguardare
         tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione delle richieste di partecipazione alla gara
         e, in particolare, la presentazione delle offerte. In altri termini, ciò significa che le P.a. non
         ancora attrezzate dovranno dotarsi di strumenti e dispositivi che consentano appunto di
         comunicare in via elettronica con le imprese, e che, proprio per questo motivo, siano
         comunemente disponibili e non limitativi dell'accesso dei concorrenti alle procedure di

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         aggiudicazione, oltre che funzionali a garantire l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e
         delle domande di partecipazione.
         Pertanto, le stazioni appaltanti dovranno fornire ai concorrenti tutte le informazioni necessarie
         sulle specifiche per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione, compreso il
         livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare ed il formato
         della firma elettronica avanzata, stabilito in base alle regole tecniche adottate in attuazione del
         d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

         Naturalmente, come già prevede l'articolo 52, comma 1, del Codice, su recepimento dell'articolo
         22, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/Ue, le stazioni appaltanti potranno derogare, motivando,
         all'obbligo di comunicazione per via elettronica in determinate ipotesi, come nel caso in cui sia
         ad esempio richiesto l'uso di attrezzature specializzate per ufficio non generalmente disponibili
         in una P.a. (stampanti di grande formato), piuttosto che la presentazione di un modello fisico o
         in scala ridotta non trasmissibile con strumenti elettronici. Ma, eccezion fatta per questi casi e al
         netto di proroghe dell'ultima ora, dal 18 ottobre non sarà più possibile rimandare l'applicazione
         delle nuove regole.

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Sismabonus: occhio all'asseverazione del progettista dell’intervento
strutturale
12/10/2018

                                                                L'asseverazione tardiva degli interventi strutturali ad
                                                                opera del progettista non può essere "sanata" e non
                                                                consente, dunque, l’ottenimento dei benefici fiscali
                                                                previsti dall’articolo 16, comma 1-quater del D.L. n.
                                                                63/2013 (c.d. Sismabonus), così come stabilito dal
                                                                comma 5 dell’articolo 3 del DM 28 febbraio 2017, n. 58.
                                                                Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate lo scorso 11 ottobre
                                                                2018 in risposta ad una richiesta di interpello ad oggetto
                                                                "Sisma bonus - Articolo 16 del DL n. 63 del 2013 -
                                                                Asseverazione tardiva - Interpello articolo 11, comma 1,
                                                                lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212" che chiedeva se
si poteva accedere ai benefici fiscali previsti per il sismabonus nel caso in cui alla SCIA non fosse stata allegata alcuna
asseverazione relativa al miglioramento della classe di rischio, in quanto tale intervento, secondo la prassi allora
vigente, non era ricompreso fra quelli per cui era possibile fruire del c.d. “Sisma bonus”.

Nella sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha dapprima ricordato la normativa che regola le detrazioni fiscali relative
all’adozione di misure antisismiche e di come se da detti interventi ne derivi il passaggio a una classe di rischio
sismico inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70 per cento delle spese sostenute e se si arriva fino a due classi
di rischio inferiori, la detrazione è riconosciuta nella misura dell’80 per cento.

Considerate le implicazioni di carattere tecnico della fattispecie concernente gli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici, l'Agenzia delle Entrate ha preventivamente acquisito il parere del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici in merito alla loro inclusione nella agevolazione in esame, reso pubblico mediante la risoluzione n.
34/E del 27 aprile 2018. Nella fattispecie prospettata, il contribuente asserisce che in sede di deposito della SCIA
presso lo Sportello unico edilizia del Comune non è stata allegata l’asseverazione del progettista in quanto, secondo la
prassi allora vigente, l’intervento previsto consistente nella demolizione e ricostruzione con medesimo perimetro e
medesima volumetria di un nuovo edificio, non era agevolabile ai fini della fruizione del sismabonus.

In riferimento alla qualificazione delle opere edilizie, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che per la fruizione delle
agevolazioni in esame è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori risulti che l’opera
consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente (art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n.
380/2001) e non in un intervento di nuova costruzione (art. 3, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 380/2001). Ciò
premesso, in riferimento al quesito concernente la presentazione tardiva dell’asseverazione, il D.M. 28 febbraio 2017,
n. 58, come modificato dal successivo D.M. del 7 marzo 2017, n. 65, definisce le linee guida per la classificazione
del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati,
dell’efficacia degli interventi realizzati.

L’articolo 3, comma 2, del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, prevede che: “Il progettista dell’intervento strutturale, ad
integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal (...) decreto 14
gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell’edificio precedente
l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato”. Il successivo comma
3 stabilisce che: “il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione di cui al
comma 2, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente di cui
all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti”.
Il comma 4 dispone inoltre che: “il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto
dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità
degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista”. Il comma 5 statuisce,
espressamente, che: “l’asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il
suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo
16, comma 1-quater, del citato decreto-legge n. 63 del 2013”.

In definitiva, la norma richiede, in relazione ai citati interventi, la contestuale allegazione del progetto - come
asseverato dal progettista in base al modello contenuto nell’allegato B al D.M. 7 marzo 2017, n. 65 (art. 3, commi 4 e
6) - alla SCIA ed il deposito presso lo sportello unico. Ne consegue che, un’asseverazione tardiva, come nel caso in
esame, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente “l’ottenimento dei benefici fiscali di cui
all’articolo 16, comma 1-quater”, come stabilito dal comma 5 dell’articolo 3 del DM 28 febbraio 2017, n. 58.

                                                                                A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate 11 ottobre 2018, n. 31
D.L. n. 63/2013
D.M. 28 febbraio 2017, n. 58
D.M. 7 marzo 2017, n. 65
Colpo di fioretto di Cantone (ANAC) sul decreto
Genova
12/10/2018

Nonostante il "cuore" e le migliori intenzioni abbiano inspirato il Governo nella stesura
del Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (c.d. Decreto Genova), parecchie sono le
criticità emerse sia prima la sua pubblicazione in Gazzetta (G.U n. 226 del 28 settembre
2018) che dopo.
Tralasciando la rabbia dei cittadini che (giustamente) vorrebbero un nuovo Ponte già oggi
senza attendere neanche un giorno in più o le ultime dichiarazioni del Ministro delle
Infrastrutture che a chi contestava i contenuti del decreto e invitava ad una sua riscrittura
rispondeva che il decreto è stato scritto "con il cuore", da segnalare l'audizione del
Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantonesull'esame del decreto-
legge n. 109/2018 in Commissioni congiunte VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici e IX
Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati del 10 ottobre 2018.
Un'audizione in cui il Presidente Cantone ha subito sottolineato come già ai tempi della
previgente normativa sugli appalti (il vecchio D.Lgs. n. 163/2006 e il suo regolamento di
attuazione D.P.R. n. 207/2010) aveva espresso "forti critiche sulle deroghe che erano state
via via introdotte, poiché in tal modo si era creato un “diritto speciale” per singole opere
pubbliche, con evidente contrasto ai principi di uguaglianza e parità di trattamento".
Deroghe che si era solo pensato e sperato di superare con il nuovo impianto normativo di
cui al D.Lgs. n. 50/2016 ma che nella pratica sono già state utilizzate nel corso di questi
primi due anni di applicazione del nuovo Codice dei contratti. Cantone sottolinea che "Uno
degli effetti più pericolosi di siffatta “abitudine”, ripetutamente segnalato in numerose
audizioni, è la creazione del precedente, poiché - una volta concessa una deroga - diventa
possibile concederla anche per un’altra opera. L’eccezione, così, si presta a diventare la
regola, trasformando una piccola crepa nella diga in una vera e propria falla".
In realtà, la storia delle deroghe al Codice dei contratti dovrebbe avere insegnato (e Cantone
dovrebbe saperlo) che i problemi non discendono dal ricorso alle deroghe quanto:

   •   alla regola (tutta italiana) di rendere "emergenza" qualsiasi cosa, compresi gli eventi
       di cui si conosce anche la data con anni di anticipo;
   •   all'assenza di una norma "derogatoria" che possa applicarsi ai soli casi di emergenza
       senza che ogni volta servano decreti, leggi, ordinanze (nel caso del terremoto del
       centro Italia si è perso il conto) a regolare un quadro sempre nuovo e troppo spesso di
       dubbia interpretazione.

Cantone, però, pur evidenziando un suo malessere nei confronti del principio delle deroghe,
conferma che "Quello che è accaduto a Genova è una tragedia di proporzioni enormi e lo
Stato non può certamente stare a guardare, ma deve utilizzare qualunque strumento
affinché il Ponte sia ricostruito al più presto ed al meglio. È un dovere verso la Città ma
anche verso le vittime", condividendo la scelta di ricorrere a procedure derogatorie e
nominare un Commissario straordinario.
Qui comincia il vero e proprio attacco al Decreto Genova e, neanche troppo velatamente, a
chi l'ha scritto considerati i continui riferimenti del Presidente dell'Anticorruzione ai "chiari
intendimenti del Governo", a una "disposizione che credo sia senza precedenti" o a un
principio che riporta "pur sapendo essere a voi noto" (rivolgendosi alle Commissioni
riunite) e lasciando intendere che "probabilmente" qualcosa è sfuggito nella stesura del
decreto.
"È convinzione, non solo mia - afferma Cantone - che il modo migliore per far sì che un
appalto sia espletato in tempi rapidi, e che soprattutto i lavori vengano eseguiti in modo
egualmente spedito ma anche a regola d’arte, è che la stazione appaltante abbia un quadro
di regole chiaro e certo. Non ritengo sia necessario ricordare quanto ilcontenzioso incida
sui tempi di espletamento delle opere pubbliche, soprattutto quando mettono in campo
ingentissime risorse. Quella di cui ci occupiamo, tuttavia, è certamente una delle più grandi
commesse dell’ultimo periodo!.
Sottolineando la necessità di un quadro di regole certe e "in puro spirito di collaborazione
istituzionale" al fine di agevolare l’obiettivo della ricostruzione del Ponte, Cantone ha
sollevato "qualche dubbio e perplessità sull’impianto del decreto".
L'attenzione del Presidente ANAC si è concentrata su due norme in particolare:
Art. 1, comma 5. Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in
discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la
ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario
straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il
rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Per le
occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli
interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo
decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in
possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more di
tali attività, il Commissario straordinario dispone l’immediata immissione nel possesso
delle aree da adibire a cantiere delle imprese chiamate a svolgere le attività di cui al
presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque
senza che ciò possa ritardare l’immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
Art. 1, comma 7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi dell’articolo 32 della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la
realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle
propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici che non abbiano alcuna
partecipazione, diretta o indiretta, in società concessionarie di strade a pedaggio, ovvero
siano da queste ultime controllate o, comunque, ad esse collegate, anche al fine di evitare
un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali.
L’aggiudicatario costituisce, ai fini della realizzazione delle predette attività, una struttura
giuridica con patrimonio e contabilità separati.
Secondo Raffaele Cantone "Dal combinato disposto dei due commi emerge chiaro
l’intendimento del Governo. Il Commissario opera “in deroga ad ogni disposizione di legge
extrapenale salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione
europea”; affida la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario ai
sensi dell’art. 32 della direttiva n. 24/2014, con esclusione assoluta di quegli operatori che
hanno partecipazioni, dirette o indirette, in società concessionarie di strade a pedaggio,
ovvero che siano controllati, o comunque collegati, con queste ultime, e ciò “anche al fine
di evitare un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali”. A
parte una possibile discrasia fra gli oggetti delle attività di cui ai commi 5 e 7
(l’affidamento del comma 7 riguarda il ripristino del sistema viario e le attività
propedeutiche e connesse, mentre quelle su cui operano le deroghe del comma 5
riguardano la demolizione, la rimozione, il conferimento in discarica dei materiali di
risulta e la progettazione) l’impostazione del provvedimento è chiara".
Secondo Cantone la deroga a tutte le norme dell’ordinamento italiano, ad esclusione di
quelle penali, è una disposizione senza precedenti che consente al Commissario di muoversi
con assoluta e totale libertà, imponendogli solo i principi inderogabili dell’Unione europea
ed ovviamente i principi costituzionali. Deroga che, comunque, non precluderebbe la
possibilità, garantita costituzionalmente, di adire la giurisdizione per un qualunque aspetto
connesso alle attività da compiersi da parte di chiunque possa averne interesse.
Qui pongo il primo dei problemi evidenziati dal Presidente ANAC:
"A quali regole dovrà rifarsi il Commissario nelle sue attività che non riguardano, è bene
evidenziarlo, solo l’affidamento di un’opera ma molte altre, in primis, ad esempio, il
conferimento in discarica dei materiali di risulta? e in cosa consistono, in particolare, “i
vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione”?".
Dopo aver spiegato il rapporto tra le norme comunitarie e quelle nazionali (con un po' di
necessaria e giustificata supponenza considerato che l'argomento avrebbe già dovuto essere
chiaro), Cantone rileva come con il decreto si stia "affidando al Commissario una disciplina
alquanto complessa, non solo sugli appalti ma anche sui rifiuti. Egli sarà difatti tenuto ad
applicare quelle norme senza alcuna mediazione della normativa nazionale, oggetto dalla
summenzionata deroga prevista dal comma 5. Non si rischia in questo modo di moltiplicare
il contenzioso proprio perché il quadro normativo si caratterizzerà per estrema
incertezza?"
Per quanto riguarda il comma 7 relativo ai criteri per l’affidamento della commessa Cantone
rileva che "Indirettamente la disposizione conferma (e non potrebbe essere altrimenti) che
la direttiva appalti è applicabile nel caso in esame, ma pone non pochi problemi sulla sua
interpretazione, che credo sia opportuno sottoporvi. Il richiamo all’art. 32 della direttiva va
inteso evidentemente come un rinvio ai criteri ivi stabiliti".
"Date per acclarate le ragioni di urgenza - afferma Cantone - la direttiva però prevede che
l’affidamento in tal caso possa avvenire soltanto “nella misura strettamente necessaria”. Il
che significa che il commissario, con una sua valutazione discrezionale, dovrà verificare
quali e quanti appalti possano essere fatti rientrare sotto tale definizione". Dunque: quali
saranno le regole applicabili per gli eventuali affidamenti che dovranno a loro volta
essere in seguito espletati dall’aggiudicatario della gara?
Ulteriori criticità relative al comma 7 riguardano le esclusioni.
Ultima stoccata il Presidente ANAC la riserva a quella che definisce "lacuna frutto di
disattenzione" relativa alla deroga a tutte le norme extrapenali comporta anche la deroga al
Codice antimafia e alla relativa disciplina sulle interdittive. E, un po' come facevano i
maestri di scuola rivolgendosi ai genitori degli alunni meno attenti, affida la risoluzione del
problema alla sensibilità di Parlamento e Governo non ritenendo necessario (ma in effetti e
proprio quello che fa) "sottolineare i rischi insiti in tale omissione, soprattutto perché vi
sono molte attività connesse alla ricostruzione (dal movimento terra allo smaltimento dei
rifiuti, ad esempio) in cui le imprese mafiose detengono purtroppo un indiscutibile know
how".
Il processo di conversione il legge del D.L. n. 109/2018 non si avvia con i migliori auspici
all'esame del Parlamento. Nel frattempo, nella speranza che le stelle non si trasformino di
tanti asteroidi pronti a colpire il Paese, vi auguro#unpensieropositivo.
                                                               A cura di Ing. Gianluca Oreto
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Documenti Allegati
D.L.n. 109/2018
Sismabonus, se l’asseverazione del
tecnico è tardiva si perde la
detrazione
di Alessandra Marra
La classe di rischio deve essere attestata prima dell’intervento strutturale e dopo
l’esecuzione dei lavori

12/10/2018 – Per beneficiare del Sismabonus il professionista che effettua
l’asseverazione relativa al miglioramento della classe di rischio deve allegarla alla
segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al momento della sua presentazione
e non in tempi successivi.

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate che risponde, nell’interpello 31/2018, ad
un contribuente che chiedeva se fosse possibile la presentazione tardiva
dell’asseverazione per la demolizione con ricostruzione di un edificio con gravi
carenze sismiche.
Sismabonus: quando presentare l’asseverazione
L’Agenzia ha ricordato che il MIT ha emanato delle specifiche linee guida
per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni che definiscono
le modalità di attestazioni da parte dei professionisti abilitati.

Le linee guida, infatti, stabiliscono che il progettista dell’intervento strutturale
deve asseverare, secondo i contenuti delle linee guida, la classe di rischio
dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito
dell’esecuzione dell’intervento progettato.

Rispetto all’asseverazione pre-intervento le linee guida stabiliscono che il
progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico (contenente
l’asseverazione) va allegato alla segnalazione certificata di inizio
attività da presentare allo sportello unico competente.

In riferimento all’asseverazione post-intervento si legge che “il direttore dei
lavori e il collaudatore statico, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del
collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli
interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista” e che
“l’asseverazione e le attestazioni sono depositate presso il suddetto sportello unico
e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali”.

Sismabonus, per fruirne non è consentita l’asseverazione
tardiva
Poiché la disciplina richiede la contestuale allegazione del progetto, come
asseverato dal progettista, alla Scia e il deposito presso lo sportello unico,
l’Agenzia ha spiegato che non è consentita l’asseverazione tardiva.

Sul tema, inoltre, le Entrate hanno precisato che rientrano nel perimetro di
applicazione dell’agevolazione, purché siano rispettate tutte le condizioni
previste dalla relativa normativa, i lavori di demolizione e ricostruzione di
edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive, sempreché
concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione
e che il progettista deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei
lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento.
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Norme correlate
Nota 11/10/2018 n.31
Agenzia delle Entrate - Sisma bonus – Articolo 16 del DL n. 63 del 2013 – Asseverazione tardiva - Interpello articolo
11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Bando Periferie, primi segnali di
distensione tra Governo e Comuni
di Paola Mammarella
Promesse ‘soluzioni idonee’ e il rimborso delle spese sostenute dagli Enti. Anci: ‘primo
passo, ora i fondi’

12/10/2018 – La Legge di Bilancio per il 2019 ripristinerà le risorse per la
riqualificazione delle periferie.

Il Senato ha approvato la mozione della maggioranza sull’argomento durante una
seduta movimentata dalle proteste dei sindaci che, dopo aver gridato “vergogna”
sono stati espulsi dall’Aula.

Periferie, la mozione approvata
Nella legge di bilancio per il 2019 ci saranno “specifiche misure volte a garantire,
compatibilmente con una più efficace allocazione delle risorse a disposizione,
soluzioni idonee alle istanze degli enti locali interessati, aggiudicatari degli
interventi finanziati a valere sul fondo periferie”.

Il Governo si è inoltre impegnato a inserire nel disegno di legge di Bilancio 2019
“misure al fine di provvedere al rimborso delle spese per gli interventi, già
sostenute dagli enti territoriali che hanno sottoscritto le convenzioni”.

Durante la discussione in Aula, il senatore PD Andrea Ferrazzi ha criticato
aspramente la proposta, giunta nei giorni scorsi dalla sottosegretaria Laura
Castelli, di far utilizzare ai Comuni gli avanzi di amministrazione. Questo perché,
in base alle sentenze 267/2007 e 101/2008 della Corte Costituzionale, gli avanzi
sono già nella disponibilità dell’Ente e restano all’Ente. Ma non solo visto che, ha
osservato Ferrazzi, solo 15 Comuni sarebbero in grado di far fronte ai
finanziamenti annullati in questo modo.

Anci: ‘ora i fondi’
Sembra che ci siano tutte le premesse per sanare la rottura tra Governo ed
Enti locali cui erano seguite rassicurazioni da parte dell’Esecutivo sulla volontà
di trovare un accordo al più presto.

Il presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e sindaco di Bari,
Antonio Decaro, ha accolto con favore la notizia. “È un primo passo, un
riconoscimento che aspettavamo alla battaglia che come associazione dei Comuni
abbiamo condotto. Non ci sfugge che non siamo ancora davanti a una norma o una
circolare interpretativa e che i lavori continuano a essere bloccati. Tuttavia la presa
di posizione politica dei partiti che sostengono il Governo c’è e ci aspettiamo che
ad essa, ora, segua lo sblocco dei finanziamenti”.

Periferie, perché è scoppiata la crisi tra Governo e Comuni
Ricordiamo che il problema è nato dal decreto Milleproroghe, che ha bloccato
i fondi destinati ai progetti vincitori del Bando Periferie, spostando al 2020
l’efficacia di 96 delle 120 convenzioni firmate dai sindaci e dal Governo
Gentiloni.
Alla base della decisione di sottrarre le risorse ai 96 progetti già approvati per
riassegnarle, c'è la sentenza 74/2018 con la quale la Corte Costituzionale ha
giudicato illegittimo l’articolo 1, comma 140 della Legge di Bilancio che ha
istituito il Fondo Investimenti senza prevedere un confronto con le Regioni.

Come osservato più volte da esponenti dell’opposizione e come ricordato anche
dal senatore Ferrazzi durante il suo intervento in Aula, per risolvere la situazione
sarebbe bastato anche un accordo postumo in Conferenza Unificata, ma la
questione non è mai stata messa all’ordine del giorno e le risorse sono rimaste di
fatto bloccate.

Nonostante le richieste di non bloccare le risorse impegnate col Bando
Periferie, la richiesta di spiegazioni formali avanzata da Anci e
le rassicurazioni del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di intervenire
con il primo decreto utile, a fine settembre Governo e Comuni a settembre sono
giunti ad un punto di rottura. L'Anci ha contestato all'Esecutivo di non essersi
attivato per risolvere la situazione.

Con la mozione discussa e approvata in Senato riparte il dialogo. Il Governo ha
manifestato la volontà di risolvere il blocco e ora l'Anci attende che le risorse
siano effettivamente liberate.

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Niente autorizzazioni a chi non paga
il professionista, anche se è una P.A.
di Rossella Calabrese
In Basilicata la regola varrà per privati, imprese e pubbliche amministrazioni; nel Lazio
per la Regione e le controllate

12/10/2018 - Presto anche in Basilicata, per ottenere qualsiasi autorizzazione che
abbia richiesto una prestazione professionale, sarà necessario dimostrare di aver
pagato il professionista. L’obbligo varrà non solo per i committenti privati
ma anche per le pubbliche amministrazioni.

Lo prevede la proposta di legge ‘Norme in materia di tutela delle
prestazioni professionali e di contrasto all’evasione fiscale’ presentata
dai componenti l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (il presidente Vito
Santarsiero, i vice presidenti Antonio e Michele Napoli, i consiglieri segretari
Achille Spada e Gianni Rosa).
Il testo si propone di tutelare il lavoro svolto dai professionisti e di contrastare
l’evasione fiscale e riguarda le prestazioni professionali rese sulla base di istanze
presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle
imprese o rese su incarico affidato da una pubblica amministrazione,
da un ente pubblico o da una società a prevalente partecipazione pubblica.

La Basilicata segue l’esempio della Calabria, prima Regione ad aver istituito
questo obbligo, ma fa un passo avanti: oltre che alle prestazioni
professionali fornite a privati cittadini e imprese, la Basilicata applica l’obbligo
anche alle prestazioni professionali rese su incarico affidato dalle
P.A.

Il disegno di legge della Basilicata
Il testo prevede che, al momento dell’istanza - che sia autorizzativa o per
prestazioni professionali previste dalle norme e dai regolamenti regionali,
provinciali e comunali - il soggetto che la presenta deve corredarla, oltre che da
tutti gli elaborati previsti dalla normativa, dalla lettera di affidamento di
incarico al professionista sottoscritta dal committente.

Al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad
intervento diretto, l’amministrazione acquisisce l’autodichiarazione del
professionista che ha firmato la prestazione professionale, attestante
l’avvenuto pagamento delle spettanze professionali, con l’indicazione
degli estremi del relativo documento fiscale.

La mancata presentazione della suddetta autodichiarazione costituisce motivo
ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta
integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall’iter
attivato.

Per prestazioni professionali svolte su incarico della pubblica
amministrazione, di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione
pubblica, la chiusura delle procedure tecnico-amministrative è subordinata
all’approvazione degli atti relativi al pagamento delle spettanze del
professionista o dei professionisti incaricati.

Presidente Santarsiero: ‘porterò la proposta in Conferenza
delle Regioni’
“Si tratta - ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Santarsiero - di una
proposta di legge a tutela del lavoro svolto dai professionisti e di contrasto alla
evasione fiscale formalmente sollecitata dalla Fondazione Inarcassa,
dagli ordini professionali, oltre che direttamente da professionisti. Si
rafforzano i percorsi di trasparenza e rispetto delle prestazioni dei professionisti e
siamo altresì certi che tali norme aiuteranno anche a far salire la qualità delle
prestazioni stesse”.

Il testo è stato inviato alla prima Commissione Consiliare per l’avvio della
procedura di esame. “L’augurio - ha concluso - è di chiudere rapidamente l’iter di
approvazione”. Santarsiero ha annunciato che si farà carico “di portare la
proposta sul tavolo della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
regionali per una discussione congiunta”.
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