AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA - Le Misure Restrittive (Targeted Financial Sanctions) - AIF

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AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA - Le Misure Restrittive (Targeted Financial Sanctions) - AIF
AGENZIA DI INFORMAZIONE
      FINANZIARIA
      Le Misure Restrittive
  (Targeted Financial Sanctions)
         14 & 21 maggio 2021
            Evento on-line
AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA - Le Misure Restrittive (Targeted Financial Sanctions) - AIF
1. «I regimi sanzionatori»

Il sistema internazionale di prevenzione e contrasto al
finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale si basa
sull'applicazione di misure restrittive di "congelamento" dei
fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche e
giuridiche, gruppi ed entità, specificamente individuati in
apposite liste, perché collegati a tali attività criminose.

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2. «Le principali Liste internazionali»
                                Nazioni Unite
Le sanzioni ONU sono disposte dal Consiglio di Sicurezza o da uno dei suoi
Comitati nei confronti di soggetti ed entità collegati a organizzazioni
terroristiche.
                               Unione Europea
La lista è predisposta dall’Unione Europea nell'ambito delle misure di
contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

                          Stati Uniti d’America (OFAC)
La lista consolidata delle persone ed entità oggetto di sanzioni finanziarie da
parte delle autorità americane è predisposta dalla Sezione del sito del
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti relativa alle sanzioni finanziarie.

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3. «Link alle «principali Liste
                                             internazionali»
                               Nazioni Unite
   Sito AIF: Sezione «Misure Restrittive» > «Comitati e liste consolidate»

                               Unione Europea
https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-
and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=en
https://www.sanctionsmap.eu/#/main

                               OFAC (Office of Foreign Assets Control)
                               https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

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4. «Impatto delle Liste internazionali
  nell’ordinamento sammarinese»

  Mentre le liste ONU trovano applicazione nell’ordinamento
   sammarinese attraverso la Legge 57/2019 e le delibere del
   Congresso di Stato che recepiscono le Risoluzioni ONU in
   materia

  Le liste dell’Unione Europea e le liste OFAC (US List) non
   trovano applicazione in Repubblica. Tuttavia, il mancato rispetto
   delle stesse da parte dei Paesi e del settore privato ha elevati
   impatti internazionali.

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5. «Le Liste nazionali»

In aggiunta alle liste internazionali, anche i singoli paesi, grazie
alla Risoluzione ONU 1373, possono designare individui, gruppi o
entità all’interno di liste nazionali nell’ambito del contrasto al
terrorismo e al suo finanziamento.

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6. «Procedura di designazione –
                                             Liste ONU»

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7. «Procedura di designazione –
                                   Lista nazionale»

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8. «Procedura di cancellazione –
                                             Liste ONU»

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9. «Procedura di cancellazione –
                                   Lista nazionale»

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10. «I regimi sanzionatori ONU»

Dal 1966, il Consiglio di Sicurezza ha stabilito 30 regimi di sanzioni,
nella Rhodesia del Sud, in Sudafrica, nell'ex Jugoslavia (2), Haiti, Iraq
(2), Angola, Ruanda, Sierra Leone, Somalia ed Eritrea, Eritrea ed
Etiopia, Liberia (3), RDC, Costa d'Avorio, Sudan, Libano, Corea del
Nord, Iran, Libia (2), Guinea-Bissau, CAR, Yemen, Sud Sudan e Mali, così
come contro ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda e i Talebani.
Oggi, ci sono 14 regimi di sanzioni in corso che si concentrano sul
sostegno alla risoluzione politica dei conflitti, sulla non proliferazione
nucleare e sulla lotta al terrorismo. Ogni regime è amministrato da un
comitato di sanzioni presieduto da un membro non permanente del
Consiglio di sicurezza.
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11. «Le sanzioni finanziarie mirate»
                                                     Esempi di misure restrittive

Embargo sulla                Restrizioni                        Restrizioni                        Restrizioni al                    Restrizioni
vendita di armi              finanziarie                        commerciali                        movimento                         diplomatiche

Divieto di                   Congelamento di                    Divieto di                         Diniego di visto di               Richiamo personale
acquistare/vendere           conti correnti e/o                 acquisto/vendita di                accesso                           diplomatico
armi                         assets patrimoniali                beni/servizi
                                                                                                   Divieto di transito               Sospensione
Obbligo di licenza di        Divieto di ricevere/               Limitazioni alla                                                     partecipazione
                                                                                                   Procedure
esportazione per             inviare pagamenti                  quantità/ valore di                                                  vertici internazionali
                                                                                                   straordinarie per
beni a duplice uso                                              beni esportati
                             Divieto di prestare                                                   acquisizione visti                Limiti alla
(civili-militari)
                             denaro                             Divieto di vendita                                                   concessione di visti
Divieto di fornire                                              beni di lusso
servizi di
manutenzione per
sistemi d’arma

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12. «Finanziamento del Terrorismo e della
      proliferazione della armi di distruzione di
                       massa»
Le Misure restrittive riguardano singoli individui, gruppi o entità coinvolti in
attività collegate al terrorismo, così come alla proliferazione delle armi di
distruzione di massa e al loro finanziamento.

Nel caso di attività collegate alla proliferazione, le Risoluzioni ONU sono
indirizzate verso specifici paesi, in risposta ai loro programmi nucleari, ovvero
la Corea del Nord e l’Iran.
                                       QUINDI
Per quanto riguarda la proliferazione, ci sono misure restrittive rivolte
specificatamente agli individui, gruppi, entità designati, ma anche misure
rivolte al paese.

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13. «I reati introdotti dalla legge
                                                         57/2019»
 Reato di «Proliferazione delle armi di distruzione di massa»., di cui
  all’ Art.337 quater del Codice Penale

 Reato di «Finanziamento della proliferazione delle armi di
   distruzione di massa» di cui all’ Art.337 quinquies del Codice Penale
«Chiunque con qualsiasi mezzo, anche per interposta persona, riceve,
raccoglie, detiene, cede, trasferisce, occulta o rende disponibili fondi
o presta servizi finanziari, servizi connessi, assistenza anche
finanziaria, consulenza o formazione destinati, in tutto o in parte, a
compiere uno o più atti di proliferazione delle armi di distruzione di
massa, è punito con la prigionia di sesto grado e con l’interdizione dai
pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.»

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14. «I beni dual-use»
 Sebbene la casistica del finanziamento della proliferazione possa
  sembrare molto lontana dalla realtà sammarinese, in realtà,
  l’Agenzia ha ricevuto segnalazioni riguardanti tale tema perché
  aventi oggetto transazioni relative a beni dual-use, ovvero beni
  utilizzati a scopo civile che potrebbero avere un impiego anche
  militare (es. centrifughe, filtri, fermentatori, giroscopi).
 Il regolamento UE 2019/2199 aggiorna il Regolamento (CE)
  428/2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle
  esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito
  di prodotti a duplice uso.

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15. «San Marino e le Misure
                                                  Restrittive»

In recepimento degli standard internazionali di riferimento, San Marino ha
adottato la Legge n. 57 del 29 marzo 2019 “Misure per prevenire, contrastare
e reprimere il finanziamento del terrorismo, della proliferazione delle armi di
distruzione di massa e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionale”, che ha ulteriormente migliorato la cooperazione nazionale in
materia di lotta al finanziamento del terrorismo, della proliferazione delle
armi di distruzione di massa e delle attività dei paesi che minacciano la loro
pace e la sicurezza internazionale, integrando e revisionando il Titolo IV della
legge n. 92 del 17 giugno 2008.

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16. «Obblighi dei soggetti designati»
      Art.24 (Obblighi di verifica e di comunicazione per i soggetti designati) L57/2019
1. I soggetti designati, a seguito delle comunicazioni di cui all’articolo 14, comma 2,
verificano se detengono, amministrano, ovvero gestiscono beni o fondi oggetto di
misure di congelamento.
2. Qualora dall’attività di verifica emerga un riscontro positivo, i soggetti designati
comunicano immediatamente all’Agenzia: a) le misure di congelamento applicate,
indicando gli individui e le entità coinvolti nonché l’ammontare e la natura dei beni
o fondi congelati; b) le operazioni, i rapporti, nonché ogni altro dato o
informazione disponibile riconducibile ai suddetti soggetti.
3. I soggetti designati devono, altresì, comunicare all’Agenzia, sulla base delle
informazioni dalla stessa fornite, le operazioni e i rapporti nonché ogni altro dato
o informazione che possa giustificare l’eventuale iscrizione nelle liste delle Nazioni
Unite o nella lista nazionale di soggetti collegati a quelli nei cui confronti sono state
disposte misure di congelamento.
4. La sussistenza delle circostanze di cui ai commi precedenti, è comunicata
dall’Agenzia al CMR.
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17. «Le istruzioni di riferimento per i
                                        professionisti»
 Istruzione n. 2010-03 «Disposizioni in attuazione della
 Raccomandazione Speciale III del GAFI/FATF» (da
 aggiornare prossimamente).
 Istruzione, Serie: Avvocati – Notai, n. 001 del 21 marzo 2019
 «Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata
 verifica e approccio basato sul rischio».
 Istruzione, Serie: Commercialisti e Revisori contabili, n. 001
 del 18 settembre 2019 «Modalità di adempimento degli
 obblighi di adeguata verifica e approccio basato sul rischio».

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18. «Art. 6 Istruzione 2010-03»
Articolo 6 – Obblighi di verifica dei soggetti destinatari
1. I soggetti destinatari adottano procedure interne atte a verificare,
   quando ricevono le comunicazioni dell’Agenzia di cui agli artt. 5 e 11
   della presente Istruzione, se vi siano soggetti presenti nelle Liste tra la
   loro clientela o tra i relativi titolari effettivi.
2. Per la nuova clientela ed i relativi titolari effettivi, al momento
   dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, i
   soggetti destinatari adottano procedure interne al fine di verificare se il
   soggetto è presente nelle Liste.

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19. «Art. 7 Istruzione 2010-03»
Articolo 7 – Modalità di congelamento
1. Qualora dall’attività di verifica di cui all’articolo precedente emerga
   un riscontro positivo, i soggetti destinatari devono congelare i beni o
   fondi e adottare il ogni opportuno comportamento per assicurare la
   conservazione di tali beni o fondi.
2. Il congelamento deve avvenire senza indugio e senza preavviso ai
   clienti o ai titolari effettivi cui si riferisce.

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20. «Art. 8 Istruzione 2010-03»
Articolo 8 – Comunicazione all’Agenzia in caso di riscontri positivi dei soggetti
inclusi nelle liste
1. Nel caso in cui i soggetti destinatari verifichino la presenza, tra la propria
clientela o tra i titolari effettivi, di soggetti inclusi nelle Liste, questi devono
inviare all’Agenzia il modello di cui all’Allegato 1. Il Modello deve pervenire
con lettera raccomandata all’Agenzia entro 48 ore dal riscontro e deve
essere anticipato via posta elettronica al seguente indirizzo
congelamento@aif.sm entro e non oltre la giornata di rilevamento.
2. Al fine di adempiere a quanto previsto all’articolo 48 della Legge, e
dopo aver svolto gli adempimenti previsti dai commi precedenti, i
soggetti       destinatari      devono       comunicare         mediante       lettera
raccomandata all’Agenzia quanto indicato al comma 3 lettere a) e b) del
articolo 48 della Legge compilando il modello di cui all’Allegato 2.
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21. «Art. 19 Istruzione 001/2019 Avvocati e
   Notati e Istruzione 001/2019 Commercialisti e
                 Revisori contabili»
I soggetti designati, prima che sia instaurato un rapporto professionale di
durata oppure svolta una prestazione professionale occasionale, verificano:
   a) che il cliente, il titolare effettivo e il delegato non risultino:
   - nelle liste di individui, gruppi o entità, adottate con le risoluzioni del
      Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ovvero predisposte dai
      Comitati istituiti ai sensi delle risoluzioni medesime al fine di
      contrastare il terrorismo e il suo finanziamento, la proliferazione delle
      armi di distruzione di massa e il suo finanziamento e l’attività di Paesi
      che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
   - nella lista nazionale di individui gruppi o entità predisposta ai sensi
      della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1373
      (2001).

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22. «Attività di screening»
I controlli delle liste delle Nazioni Unite possono essere svolti:
- Manualmente direttamente sulla lista consolidata ONU.
- Manualmente mediante provider che svolgono professionalmente l’attività di
   raccolta dati (Compliance Daily Control o World Check ad es.) o open source o
   applicativi interni sui quali vengono caricate le liste ONU.
- Automaticamente attraverso provider che svolgono professionalmente l’attività di
   raccolta dati (Compliance Daily Control o World Check ad es.) integrati nel Sistema
   Informativo di Base del soggetto designato.

La documentazione prodotta in esito alle ricerche, deve essere conservata
elettronicamente ovvero cartaceamente.

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23. «Dove trovare le liste»
Le liste delle Nazioni Unite aggiornate sono reperibili sul sito internet del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite.
Un collegamento diretto con la lista consolidata aggiornata è disponibile sia sul sito della
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri sia sul sito internet dell’Agenzia di Informazione
Finanziaria. La lista nazionale è anch’essa pubblicata su apposita sezione del sito internet della
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

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24. «Il congelamento di beni o fondi»
Qualora dall’attività di screening emerga un riscontro positivo, i beni
oggetto della prestazione professionale sono da intendersi congelati e i
professionisti i devono adottare ogni opportuno comportamento per
assicurare la conservazione degli stessi.

Il congelamento è quindi immediato al riscontro e senza preventivo
preavviso al soggetto i cui beni o fondi sono colpiti dalla misura di
congelamento.

Data la difficoltà di applicazione delle misure di congelamento dei beni
quando un soggetto designato di fatto non gestisce o amministra beni e
fondi del cliente, qualora dall’attività di verifica emerga un riscontro
positivo, il bene oggetto della prestazione (nel senso più ampio del
termine) è congelato. I professionisti devono quindi astenersi
dall’operazione e comunicare immediatamente tale riscontro ad AIF,
anche per valutare congiuntamente le azioni più opportune da
intraprendere.

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25. «Effetti del congelamento di beni o
                                                           fondi»

                         Art.15 c.1 della Legge 57/2019
                  (Effetti del congelamento di beni o fondi)

Salvo i casi in cui le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza
dispongano diversamente, i beni o fondi sottoposti a
congelamento non possono costituire oggetto di
alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.

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26. «Definizione di beni o fondi»
                                    Art. 1, c.1, lett. c) della Legge 57/2019

“beni” o “fondi”: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, tangibili o
intangibili, mobili o immobili, in qualunque modo acquisiti, compresi i
mezzi di pagamento e di credito, qualsiasi documento o strumento, anche
elettronico o digitale, che sia idoneo a dimostrare un diritto su tali beni o a
disporre di essi; le risorse finanziarie ed economiche, anche naturali, di
qualsiasi tipo, materiali o immateriali, tangibili o intangibili, mobili o
immobili, in qualunque modo acquisite, ivi compresi gli accessori, le
pertinenze e i frutti, che possono essere utilizzate per ottenere fondi,
beni o servizi, nonché qualsiasi altra utilità specificata nell’Allegato Tecnico
alla presente legge.

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27. «Art. 1 –All. Tecnico Legge
                                                           57/2019»
1.Ferma restando la definizione di cui all’articolo 1, comma 1 della presente legge, a
titolo meramente esemplificativo, rientrano in tale definizione:
a) il denaro contante, gli assegni, le cambiali, i crediti pecuniari, gli ordini di pagamento
e gli altri mezzi di pagamento;
b) i depositi presso enti creditizi o enti finanziari oppure presso altri soggetti, i
saldi sui conti, i crediti, le obbligazioni di qualsiasi natura e i titoli negoziabili a livello
pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti dalla Legge 17
novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
c) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
d) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli
altri impegni finanziari, le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli
rappresentativi di merci;
e)i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse economiche;
f)tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;
f bis) asset virtuali.
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28. «Esenzione dall’applicazione
        delle misure di congelamento»
I soggetti listati possono avanzare eventuali richieste di esenzione
dall’applicazione delle misure di congelamento al fine di soddisfare un
fabbisogno proprio o di un proprio familiare, ovvero di un diritto
fondamentale :
a)effettuare spese primarie, incluse quelle per l’acquisto di generi
alimentari, affitto o mutuo, medicinali o trattamenti medici, tasse,
premi assicurativi e bollette;
b)l’effettuazione di pagamenti esclusivi di ragionevoli compensi e
rimborsi legati a prestazioni legali;
c)effettuare pagamenti esclusivi di imposte e spese di manutenzione
relative alla gestione dei beni congelati;
d)effettuare spese straordinarie.
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29. «Gli adempimenti in sintesi»
                                          Attività di screening
                                  (debitamente tracciata e conservata)

                                Riscontro                                                Riscontro
                                   pos.                                                     neg.

                     Il bene oggetto della
                          prestazione è                                              Prosecuzione
                    congelato: astensione                                             operatività
                         dall’operazione

                          Comunicazione
                             ad AIF
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                                                       (applications to info@aif.sm).                                                         30
30. «Le comunicazioni per i Pubblici
                                                       Registri»
Una volta ricevuta la comunicazione del Professionista relativamente alla
individuazione di un soggetto incluso nelle liste delle Nazioni Unite o nella lista
nazionale, in presenza di beni o fondi oggetto di prestazione professionale
congelati, qualora registrati, l’Agenzia provvederà a darne immediata
comunicazione alle Amministrazioni che gestiscono pubblici registri per
l’iscrizione del provvedimento di congelamento all’interno dei registri stessi di
competenza.
Uffici che detengono pubblici registri/amministrazioni pubbliche interessate:
        CAA (Autorità per l'aviazione civile e la navigazione marittima)
        Camera di Commercio
        CLO (Central Liaison Office)
        UAE (Ufficio Attività Economiche)
        Ufficio del Registro e Conservatoria
        UAC (Ufficio Attività di Controllo)
        Ufficio Tributario
        URA (Ufficio Registro Automezzi)
        USBM (Ufficio di Stato brevetti e marchi)

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31. «Gli obblighi in materia dei soggetti
                 finanziari - Istruzione 007/2019»

Il perimetro
dei controlli                                      I casi di
                                                eventuali falsi
                                                                                                               Le
                                                   positivi
                                                                                                          comunicazioni
                                                                                                             ad AIF

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32. «Caso di falso positivo segnalato»
Nell’ambito della esecuzione delle procedure interne di screening della propria clientela, un
intermediario finanziario sammarinese ha richiesto la collaborazione dell’Agenzia, ai sensi
dell’art. 5, comma 3, lettera b) della Istruzione 007/2019, per verificare le generalità
dell’ordinante di un bonifico, avente come beneficiario un cliente dell’intermediario in
questione, risultato essere presente nella lista World Check (sezione terrorismo) quale alias di
un altro soggetto.
Poiché l’ordinante ha cittadinanza e residenza in Italia, al fine di acquisire ulteriori informazioni
anagrafiche sullo stesso, la Scrivente Agenzia si è prontamente attivata nel richiedere la
collaborazione della competente Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, per poter
verificare se lo stesso fosse realmente riconducibile al soggetto presente nella Lista consolidata
delle Nazioni Unite o si trattasse invece di una omonimia.
Nel frattempo, l’accredito del bonifico è stato sospeso dal RIA dell’intermediario sammarinese,
che ha altresì provveduto a verificare la movimentazione del conto di accredito, per appurare
che lo stesso non fosse utilizzato per finalità afferenti al terrorismo; tale controllo ha dato esito
negativo. Parallelamente l’ Agenzia ha svolto approfondimenti sul conto corrente del ricevente,
pervenendo alle medesime conclusioni.
Alla richiesta, inoltrata dall’Agenzia, ha fatto seguito la risposta della competente UIF per l’Italia
la quale ha informato che i dati identificativi del soggetto intestatario del conto corrente
oggetto di approfondimento non collimavano con quelli degli “alias” del soggetto presente
nella Lista consolidata delle Nazioni Unite.
In esito alla risposta, l’intermediario sammarinese ha dato corso all’accredito del bonifico
sospeso.
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33. «Documenti di riferimento»
                              Disponibili sul sito AIF
1) Pubblicazione «Le sanzioni internazionali» – gennaio 2019
2) Pubblicazione «I programmi di proliferazione delle armi di distruzione di
   massa e il loro finanziamento» – febbraio 2019
3) Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 007 del 22 novembre 2019
   «Disposizioni in materia di misure restrittive»
4) Linee Guida, Serie: Soggetti Finanziari, n. 002 del 2 giugno 2020 «Il contrasto
   dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e il loro
   finanziamento»

               Disponibile sul sito del Dipartimento Affari Esteri
1) Linee Guida per l’applicazione della legge 29 marzo 2019 n. 57

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Concetti principali

 I Professionisti, così come tutti i soggetti designati, devono
  verificare che tra i clienti, titolari effettivi e delegati non
  siano presenti soggetti censiti nelle liste ONU e nella lista
  nazionale;
 L’attività di verifica viene svolta mediante accesso alle liste
  ONU presenti sul sito AIF o mediante provider esterno e
  mediante verifica della lista nazionale sul sito del
  Dipartimento Affari Esteri;
 Eventuali match con le liste UE e/o con la lista OFAC
  devono essere vagliati con attenzione da parte del
  Professionista;

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Concetti principali

 L’attività di verifica (i.e. le ricerche effettuate) vanno
  conservate (in formato cartaceo o elettronico) nel
  «fascicolo» del cliente;
 In caso di match positivo, il «bene è congelato», è fatto
  obbligo di astensione dall’operazione e occorre adempiere
  agli obblighi di comunicazione ad AIF;
 In caso di dubbio sul possibile match positivo, contattare
  l’AIF;
 L’AIF emanerà Istruzioni ad hoc per i Professionisti,
  consultandosi con i rappresentanti degli Ordini
  (considerando la peculiarità della materia).

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«Grazie e Arrivederci»

                                        www.aif.sm

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