AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA - Le Misure Restrittive (Targeted Financial Sanctions) - AIF
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AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA Le Misure Restrittive (Targeted Financial Sanctions) 14 & 21 maggio 2021 Evento on-line
1. «I regimi sanzionatori» Il sistema internazionale di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale si basa sull'applicazione di misure restrittive di "congelamento" dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità, specificamente individuati in apposite liste, perché collegati a tali attività criminose. © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 2
2. «Le principali Liste internazionali» Nazioni Unite Le sanzioni ONU sono disposte dal Consiglio di Sicurezza o da uno dei suoi Comitati nei confronti di soggetti ed entità collegati a organizzazioni terroristiche. Unione Europea La lista è predisposta dall’Unione Europea nell'ambito delle misure di contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Stati Uniti d’America (OFAC) La lista consolidata delle persone ed entità oggetto di sanzioni finanziarie da parte delle autorità americane è predisposta dalla Sezione del sito del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti relativa alle sanzioni finanziarie. © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 3
3. «Link alle «principali Liste internazionali» Nazioni Unite Sito AIF: Sezione «Misure Restrittive» > «Comitati e liste consolidate» Unione Europea https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups- and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=en https://www.sanctionsmap.eu/#/main OFAC (Office of Foreign Assets Control) https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 4
4. «Impatto delle Liste internazionali nell’ordinamento sammarinese» Mentre le liste ONU trovano applicazione nell’ordinamento sammarinese attraverso la Legge 57/2019 e le delibere del Congresso di Stato che recepiscono le Risoluzioni ONU in materia Le liste dell’Unione Europea e le liste OFAC (US List) non trovano applicazione in Repubblica. Tuttavia, il mancato rispetto delle stesse da parte dei Paesi e del settore privato ha elevati impatti internazionali. © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 5
5. «Le Liste nazionali» In aggiunta alle liste internazionali, anche i singoli paesi, grazie alla Risoluzione ONU 1373, possono designare individui, gruppi o entità all’interno di liste nazionali nell’ambito del contrasto al terrorismo e al suo finanziamento. © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 6
6. «Procedura di designazione – Liste ONU» © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 7
7. «Procedura di designazione – Lista nazionale» © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 8
8. «Procedura di cancellazione – Liste ONU» © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 9
9. «Procedura di cancellazione – Lista nazionale» © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 10
10. «I regimi sanzionatori ONU» Dal 1966, il Consiglio di Sicurezza ha stabilito 30 regimi di sanzioni, nella Rhodesia del Sud, in Sudafrica, nell'ex Jugoslavia (2), Haiti, Iraq (2), Angola, Ruanda, Sierra Leone, Somalia ed Eritrea, Eritrea ed Etiopia, Liberia (3), RDC, Costa d'Avorio, Sudan, Libano, Corea del Nord, Iran, Libia (2), Guinea-Bissau, CAR, Yemen, Sud Sudan e Mali, così come contro ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda e i Talebani. Oggi, ci sono 14 regimi di sanzioni in corso che si concentrano sul sostegno alla risoluzione politica dei conflitti, sulla non proliferazione nucleare e sulla lotta al terrorismo. Ogni regime è amministrato da un comitato di sanzioni presieduto da un membro non permanente del Consiglio di sicurezza. © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 11
11. «Le sanzioni finanziarie mirate» Esempi di misure restrittive Embargo sulla Restrizioni Restrizioni Restrizioni al Restrizioni vendita di armi finanziarie commerciali movimento diplomatiche Divieto di Congelamento di Divieto di Diniego di visto di Richiamo personale acquistare/vendere conti correnti e/o acquisto/vendita di accesso diplomatico armi assets patrimoniali beni/servizi Divieto di transito Sospensione Obbligo di licenza di Divieto di ricevere/ Limitazioni alla partecipazione Procedure esportazione per inviare pagamenti quantità/ valore di vertici internazionali straordinarie per beni a duplice uso beni esportati Divieto di prestare acquisizione visti Limiti alla (civili-militari) denaro Divieto di vendita concessione di visti Divieto di fornire beni di lusso servizi di manutenzione per sistemi d’arma © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 12
12. «Finanziamento del Terrorismo e della proliferazione della armi di distruzione di massa» Le Misure restrittive riguardano singoli individui, gruppi o entità coinvolti in attività collegate al terrorismo, così come alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e al loro finanziamento. Nel caso di attività collegate alla proliferazione, le Risoluzioni ONU sono indirizzate verso specifici paesi, in risposta ai loro programmi nucleari, ovvero la Corea del Nord e l’Iran. QUINDI Per quanto riguarda la proliferazione, ci sono misure restrittive rivolte specificatamente agli individui, gruppi, entità designati, ma anche misure rivolte al paese. © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 13
13. «I reati introdotti dalla legge 57/2019» Reato di «Proliferazione delle armi di distruzione di massa»., di cui all’ Art.337 quater del Codice Penale Reato di «Finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa» di cui all’ Art.337 quinquies del Codice Penale «Chiunque con qualsiasi mezzo, anche per interposta persona, riceve, raccoglie, detiene, cede, trasferisce, occulta o rende disponibili fondi o presta servizi finanziari, servizi connessi, assistenza anche finanziaria, consulenza o formazione destinati, in tutto o in parte, a compiere uno o più atti di proliferazione delle armi di distruzione di massa, è punito con la prigionia di sesto grado e con l’interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.» © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 14
14. «I beni dual-use» Sebbene la casistica del finanziamento della proliferazione possa sembrare molto lontana dalla realtà sammarinese, in realtà, l’Agenzia ha ricevuto segnalazioni riguardanti tale tema perché aventi oggetto transazioni relative a beni dual-use, ovvero beni utilizzati a scopo civile che potrebbero avere un impiego anche militare (es. centrifughe, filtri, fermentatori, giroscopi). Il regolamento UE 2019/2199 aggiorna il Regolamento (CE) 428/2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 15
15. «San Marino e le Misure Restrittive» In recepimento degli standard internazionali di riferimento, San Marino ha adottato la Legge n. 57 del 29 marzo 2019 “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale”, che ha ulteriormente migliorato la cooperazione nazionale in materia di lotta al finanziamento del terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle attività dei paesi che minacciano la loro pace e la sicurezza internazionale, integrando e revisionando il Titolo IV della legge n. 92 del 17 giugno 2008. © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 16
16. «Obblighi dei soggetti designati» Art.24 (Obblighi di verifica e di comunicazione per i soggetti designati) L57/2019 1. I soggetti designati, a seguito delle comunicazioni di cui all’articolo 14, comma 2, verificano se detengono, amministrano, ovvero gestiscono beni o fondi oggetto di misure di congelamento. 2. Qualora dall’attività di verifica emerga un riscontro positivo, i soggetti designati comunicano immediatamente all’Agenzia: a) le misure di congelamento applicate, indicando gli individui e le entità coinvolti nonché l’ammontare e la natura dei beni o fondi congelati; b) le operazioni, i rapporti, nonché ogni altro dato o informazione disponibile riconducibile ai suddetti soggetti. 3. I soggetti designati devono, altresì, comunicare all’Agenzia, sulla base delle informazioni dalla stessa fornite, le operazioni e i rapporti nonché ogni altro dato o informazione che possa giustificare l’eventuale iscrizione nelle liste delle Nazioni Unite o nella lista nazionale di soggetti collegati a quelli nei cui confronti sono state disposte misure di congelamento. 4. La sussistenza delle circostanze di cui ai commi precedenti, è comunicata dall’Agenzia al CMR. © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 17
17. «Le istruzioni di riferimento per i professionisti» Istruzione n. 2010-03 «Disposizioni in attuazione della Raccomandazione Speciale III del GAFI/FATF» (da aggiornare prossimamente). Istruzione, Serie: Avvocati – Notai, n. 001 del 21 marzo 2019 «Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica e approccio basato sul rischio». Istruzione, Serie: Commercialisti e Revisori contabili, n. 001 del 18 settembre 2019 «Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica e approccio basato sul rischio». © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 18
18. «Art. 6 Istruzione 2010-03» Articolo 6 – Obblighi di verifica dei soggetti destinatari 1. I soggetti destinatari adottano procedure interne atte a verificare, quando ricevono le comunicazioni dell’Agenzia di cui agli artt. 5 e 11 della presente Istruzione, se vi siano soggetti presenti nelle Liste tra la loro clientela o tra i relativi titolari effettivi. 2. Per la nuova clientela ed i relativi titolari effettivi, al momento dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, i soggetti destinatari adottano procedure interne al fine di verificare se il soggetto è presente nelle Liste. © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 19
19. «Art. 7 Istruzione 2010-03» Articolo 7 – Modalità di congelamento 1. Qualora dall’attività di verifica di cui all’articolo precedente emerga un riscontro positivo, i soggetti destinatari devono congelare i beni o fondi e adottare il ogni opportuno comportamento per assicurare la conservazione di tali beni o fondi. 2. Il congelamento deve avvenire senza indugio e senza preavviso ai clienti o ai titolari effettivi cui si riferisce. © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 20
20. «Art. 8 Istruzione 2010-03» Articolo 8 – Comunicazione all’Agenzia in caso di riscontri positivi dei soggetti inclusi nelle liste 1. Nel caso in cui i soggetti destinatari verifichino la presenza, tra la propria clientela o tra i titolari effettivi, di soggetti inclusi nelle Liste, questi devono inviare all’Agenzia il modello di cui all’Allegato 1. Il Modello deve pervenire con lettera raccomandata all’Agenzia entro 48 ore dal riscontro e deve essere anticipato via posta elettronica al seguente indirizzo congelamento@aif.sm entro e non oltre la giornata di rilevamento. 2. Al fine di adempiere a quanto previsto all’articolo 48 della Legge, e dopo aver svolto gli adempimenti previsti dai commi precedenti, i soggetti destinatari devono comunicare mediante lettera raccomandata all’Agenzia quanto indicato al comma 3 lettere a) e b) del articolo 48 della Legge compilando il modello di cui all’Allegato 2. © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 21
21. «Art. 19 Istruzione 001/2019 Avvocati e Notati e Istruzione 001/2019 Commercialisti e Revisori contabili» I soggetti designati, prima che sia instaurato un rapporto professionale di durata oppure svolta una prestazione professionale occasionale, verificano: a) che il cliente, il titolare effettivo e il delegato non risultino: - nelle liste di individui, gruppi o entità, adottate con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ovvero predisposte dai Comitati istituiti ai sensi delle risoluzioni medesime al fine di contrastare il terrorismo e il suo finanziamento, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e il suo finanziamento e l’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; - nella lista nazionale di individui gruppi o entità predisposta ai sensi della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1373 (2001). © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 22
22. «Attività di screening» I controlli delle liste delle Nazioni Unite possono essere svolti: - Manualmente direttamente sulla lista consolidata ONU. - Manualmente mediante provider che svolgono professionalmente l’attività di raccolta dati (Compliance Daily Control o World Check ad es.) o open source o applicativi interni sui quali vengono caricate le liste ONU. - Automaticamente attraverso provider che svolgono professionalmente l’attività di raccolta dati (Compliance Daily Control o World Check ad es.) integrati nel Sistema Informativo di Base del soggetto designato. La documentazione prodotta in esito alle ricerche, deve essere conservata elettronicamente ovvero cartaceamente. © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 23
23. «Dove trovare le liste» Le liste delle Nazioni Unite aggiornate sono reperibili sul sito internet del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Un collegamento diretto con la lista consolidata aggiornata è disponibile sia sul sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri sia sul sito internet dell’Agenzia di Informazione Finanziaria. La lista nazionale è anch’essa pubblicata su apposita sezione del sito internet della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 24
24. «Il congelamento di beni o fondi» Qualora dall’attività di screening emerga un riscontro positivo, i beni oggetto della prestazione professionale sono da intendersi congelati e i professionisti i devono adottare ogni opportuno comportamento per assicurare la conservazione degli stessi. Il congelamento è quindi immediato al riscontro e senza preventivo preavviso al soggetto i cui beni o fondi sono colpiti dalla misura di congelamento. Data la difficoltà di applicazione delle misure di congelamento dei beni quando un soggetto designato di fatto non gestisce o amministra beni e fondi del cliente, qualora dall’attività di verifica emerga un riscontro positivo, il bene oggetto della prestazione (nel senso più ampio del termine) è congelato. I professionisti devono quindi astenersi dall’operazione e comunicare immediatamente tale riscontro ad AIF, anche per valutare congiuntamente le azioni più opportune da intraprendere. © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 25
25. «Effetti del congelamento di beni o fondi» Art.15 c.1 della Legge 57/2019 (Effetti del congelamento di beni o fondi) Salvo i casi in cui le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dispongano diversamente, i beni o fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo. © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 26
26. «Definizione di beni o fondi» Art. 1, c.1, lett. c) della Legge 57/2019 “beni” o “fondi”: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, tangibili o intangibili, mobili o immobili, in qualunque modo acquisiti, compresi i mezzi di pagamento e di credito, qualsiasi documento o strumento, anche elettronico o digitale, che sia idoneo a dimostrare un diritto su tali beni o a disporre di essi; le risorse finanziarie ed economiche, anche naturali, di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, tangibili o intangibili, mobili o immobili, in qualunque modo acquisite, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, nonché qualsiasi altra utilità specificata nell’Allegato Tecnico alla presente legge. © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 27
27. «Art. 1 –All. Tecnico Legge 57/2019» 1.Ferma restando la definizione di cui all’articolo 1, comma 1 della presente legge, a titolo meramente esemplificativo, rientrano in tale definizione: a) il denaro contante, gli assegni, le cambiali, i crediti pecuniari, gli ordini di pagamento e gli altri mezzi di pagamento; b) i depositi presso enti creditizi o enti finanziari oppure presso altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti, le obbligazioni di qualsiasi natura e i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti dalla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche; c) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività; d) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari, le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci; e)i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse economiche; f)tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni; f bis) asset virtuali. © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 28
28. «Esenzione dall’applicazione delle misure di congelamento» I soggetti listati possono avanzare eventuali richieste di esenzione dall’applicazione delle misure di congelamento al fine di soddisfare un fabbisogno proprio o di un proprio familiare, ovvero di un diritto fondamentale : a)effettuare spese primarie, incluse quelle per l’acquisto di generi alimentari, affitto o mutuo, medicinali o trattamenti medici, tasse, premi assicurativi e bollette; b)l’effettuazione di pagamenti esclusivi di ragionevoli compensi e rimborsi legati a prestazioni legali; c)effettuare pagamenti esclusivi di imposte e spese di manutenzione relative alla gestione dei beni congelati; d)effettuare spese straordinarie. © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 29
29. «Gli adempimenti in sintesi» Attività di screening (debitamente tracciata e conservata) Riscontro Riscontro pos. neg. Il bene oggetto della prestazione è Prosecuzione congelato: astensione operatività dall’operazione Comunicazione ad AIF © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 30
30. «Le comunicazioni per i Pubblici Registri» Una volta ricevuta la comunicazione del Professionista relativamente alla individuazione di un soggetto incluso nelle liste delle Nazioni Unite o nella lista nazionale, in presenza di beni o fondi oggetto di prestazione professionale congelati, qualora registrati, l’Agenzia provvederà a darne immediata comunicazione alle Amministrazioni che gestiscono pubblici registri per l’iscrizione del provvedimento di congelamento all’interno dei registri stessi di competenza. Uffici che detengono pubblici registri/amministrazioni pubbliche interessate: CAA (Autorità per l'aviazione civile e la navigazione marittima) Camera di Commercio CLO (Central Liaison Office) UAE (Ufficio Attività Economiche) Ufficio del Registro e Conservatoria UAC (Ufficio Attività di Controllo) Ufficio Tributario URA (Ufficio Registro Automezzi) USBM (Ufficio di Stato brevetti e marchi) © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 31
31. «Gli obblighi in materia dei soggetti finanziari - Istruzione 007/2019» Il perimetro dei controlli I casi di eventuali falsi Le positivi comunicazioni ad AIF © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 32
32. «Caso di falso positivo segnalato» Nell’ambito della esecuzione delle procedure interne di screening della propria clientela, un intermediario finanziario sammarinese ha richiesto la collaborazione dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera b) della Istruzione 007/2019, per verificare le generalità dell’ordinante di un bonifico, avente come beneficiario un cliente dell’intermediario in questione, risultato essere presente nella lista World Check (sezione terrorismo) quale alias di un altro soggetto. Poiché l’ordinante ha cittadinanza e residenza in Italia, al fine di acquisire ulteriori informazioni anagrafiche sullo stesso, la Scrivente Agenzia si è prontamente attivata nel richiedere la collaborazione della competente Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, per poter verificare se lo stesso fosse realmente riconducibile al soggetto presente nella Lista consolidata delle Nazioni Unite o si trattasse invece di una omonimia. Nel frattempo, l’accredito del bonifico è stato sospeso dal RIA dell’intermediario sammarinese, che ha altresì provveduto a verificare la movimentazione del conto di accredito, per appurare che lo stesso non fosse utilizzato per finalità afferenti al terrorismo; tale controllo ha dato esito negativo. Parallelamente l’ Agenzia ha svolto approfondimenti sul conto corrente del ricevente, pervenendo alle medesime conclusioni. Alla richiesta, inoltrata dall’Agenzia, ha fatto seguito la risposta della competente UIF per l’Italia la quale ha informato che i dati identificativi del soggetto intestatario del conto corrente oggetto di approfondimento non collimavano con quelli degli “alias” del soggetto presente nella Lista consolidata delle Nazioni Unite. In esito alla risposta, l’intermediario sammarinese ha dato corso all’accredito del bonifico sospeso. © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 33
33. «Documenti di riferimento» Disponibili sul sito AIF 1) Pubblicazione «Le sanzioni internazionali» – gennaio 2019 2) Pubblicazione «I programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e il loro finanziamento» – febbraio 2019 3) Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 007 del 22 novembre 2019 «Disposizioni in materia di misure restrittive» 4) Linee Guida, Serie: Soggetti Finanziari, n. 002 del 2 giugno 2020 «Il contrasto dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e il loro finanziamento» Disponibile sul sito del Dipartimento Affari Esteri 1) Linee Guida per l’applicazione della legge 29 marzo 2019 n. 57 © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 34
Concetti principali I Professionisti, così come tutti i soggetti designati, devono verificare che tra i clienti, titolari effettivi e delegati non siano presenti soggetti censiti nelle liste ONU e nella lista nazionale; L’attività di verifica viene svolta mediante accesso alle liste ONU presenti sul sito AIF o mediante provider esterno e mediante verifica della lista nazionale sul sito del Dipartimento Affari Esteri; Eventuali match con le liste UE e/o con la lista OFAC devono essere vagliati con attenzione da parte del Professionista; © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 35
Concetti principali L’attività di verifica (i.e. le ricerche effettuate) vanno conservate (in formato cartaceo o elettronico) nel «fascicolo» del cliente; In caso di match positivo, il «bene è congelato», è fatto obbligo di astensione dall’operazione e occorre adempiere agli obblighi di comunicazione ad AIF; In caso di dubbio sul possibile match positivo, contattare l’AIF; L’AIF emanerà Istruzioni ad hoc per i Professionisti, consultandosi con i rappresentanti degli Ordini (considerando la peculiarità della materia). © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 36
«Grazie e Arrivederci» www.aif.sm © 2021 AIF. All rights reserved. No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission by the FIA (applications to info@aif.sm). 37
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