LA VALUTAZIONE DEI PRODOTTI E TECNOLOGIE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE DUAL USE E RESTRIZIONI PER EMBARGHI - 21 febbraio 2017 Assolombarda ...
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LA VALUTAZIONE DEI PRODOTTI E TECNOLOGIE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE DUAL USE E RESTRIZIONI PER EMBARGHI 21 febbraio 2017 Assolombarda – Confindustria Milano, Monza e Brianza Zeno Poggi info@zenopoggi.com – 045 9298085
• Strategici (militari o a • Distributori/brokers duplice uso) (riesportatori) • Chimici • Soggetti sanzionati • Conflict minerals • Utilizzo finale Chi Qual è il vostro vende/compra prodotto? il vostro prodotto? Da dove proviene il Come è fatto il prodotto/dove prodotto? viene esportato? • Controllo della tecnologia • Paesi sottoposti a • Componenti di misure restrittive origine statunitense 22/02/2017 All rights reserved. 3
SVOLGIMENTO DI SPECIFICI CONTROLLI PIANIFICAZIONE VERIFICA DELLA GESTIONE DELLA NORMATIVA IN DELL’OPERAZIONE MOVIMENTAZIONE VIGORE COMMERCIALE DELLA MERCE ANALISI DEL RISCHIO 22/02/2017 All rights reserved. 4
LA RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE L’impresa detiene precise responsabilità in merito al controllo: dei prodotti venduti, esportati e riesportati. dei Paesi di destinazione finale dei prodotti. delle controparti e dei destinatari coinvolti. 22/02/2017 All rights reserved. 7
GARANTIRE LA SICUREZZA NEGLI SCAMBI COMMERCIALI La sicurezza passa attraverso una corretta gestione dell’esportazione in ogni sua fase ed in particolar modo nella sua fase preliminare. Attività di verifica organizzata internamente all’azienda 22/02/2017 All rights reserved. 8
OBIETTIVI ARCHIVIAZIONE DATI: CONFORMITÁ ALLA POLICY organizzazione INDIVIDUAZIONE AZIENDALE: verifica archivio interno RESPONSABILITÁ: dell’esistenza di procedure aziendale Coinvolgimento di tutti gli già in atto all’interno del uffici per gli aspetti di gruppo aziendale competenza GESTIONE DOCUMENTALE: ORGANIZZAZIONE SUPPLY predisposizione di tutta la CHAIN: coinvolgimento dei documentazione relativa fornitori per la verifica dei all’operazione commerciale prodotti 22/02/2017 All rights reserved. 9
VERIFICA PRODOTTI I prodotti oggetto della fornitura devono essere attentamente analizzati alla luce delle normative nazionali ed internazionali ad essi applicabili, per poter individuare potenziali criticità nell’esecuzione e nella conclusione del contratto. La verifica include: Verifica documentazione acquisti; Classificazione doganale; Attribuzione di origine preferenziale e non preferenziale; Verifica tecnica: normativa dual use, normativa U.S.A., Iran, Federazione Russa ecc. La verifica degli aspetti di cui sopra dovrà essere effettuata per tutti i prodotti oggetto di vendita ed esportazione. 22/02/2017 All rights reserved. 10
FASI DI VERIFICA VERIFICHE PREVENTIVE ALLA VERIFICA DELLA NECESSITÁ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO CONSEGNA MERCE CONCLUSIONE DEL CONTRATTO LICENZE DI ESPORTAZIONE HO BISOGNO DI QUALI DOCUMENTI DOVRANNO QUAL È LA DESTINAZIONE QUALI SONO LE CLAUSOLE CHE UN’AUTORIZZAZIONE ACCOMPAGNARE LA MERCE FINALE DELLA MERCE? POSSONO TUTELARMI? ALL’ESPORTAZIONE? DURANTE L’ESPORTAZIONE? QUALI DOCUMENTI COME POSSO PREPARARE AL POSSO ESPORTARE LA MIA INTEGRATIVI POSSO CHIEDERE MEGLIO I DOCUMENTI MERCE IN QUEL PAESE? AL CLIENTE? NECESSARI? ALL’UTILIZZATORE FINALE? QUAL È L’ AUTORITÁ COMPETENTE? CHI È IL DESTINATARIO DELLA MERCE? COME GESTIRE COME POTREI GESTIRE CORRETTAMENTE LA UN’EVENTUALE BLOCCO DELLA TRANSAZIONE FINANZIARIA? MERCE IN DOGANA? CHI È L’UTILIZZATORE FINALE? 22/02/2017 All rights reserved. 11
IMPATTO GLOBALE TUTELA DELLA SICUREZZA TUTELA DEI DIRITTI UMANI INTERNAZIONALE RISPETTO DELLA EMBARGHI E RESTRIZIONI NORMATIVA NAZIONALE INTERNAZIONALI E DEGLI ACCORDI ED EUROPEI INTERNAZIONALI 22/02/2017 All rights reserved. 12
IMPRESE E SANZIONI Le sanzioni economiche sono uno strumento di pressione politica innegabilmente efficace. Di conseguenza, saranno un’eventualità sempre più ricorrente negli affari e nel commercio internazionale. Le imprese italiane ed europee devono prepararsi a convivere con sistemi sanzionatori più complessi e articolati. Conoscere le sanzioni, gestire i meccanismi giuridici della “compliance”, analizzare, prevenire e gestire il rischio paese: sono queste le nuove frontiere della competitività nei mercati difficili, soprattutto se gli USA e l’Unione Europea si troveranno a divergere sulle principali questioni strategiche globali e della sicurezza internazionale. 22/02/2017 All rights reserved. 13
IMPRESE E SANZIONI Tra i 28 Stati membri dell’Unione Europea vi è difficoltà a gestire le cosiddette smart sanctions, le sanzioni mirate, poiché contengono, talvolta, elementi collaterali che colpiscono gli interessi economici di alcuni Stati piuttosto che di altri. Questa tipologia di sanzioni colpisce i centri di potere cercando di evitare ripercussioni su chi non è coinvolto, tenendo conto degli interessi commerciali dei Paesi (e delle imprese) interessati. Di estrema importanza è l’impegno condiviso e costante da parte di Stati, istituti finanziari e imprese private. Maggiore il numero di coloro che si impegnano ad applicare e far rispettare le sanzioni, maggiore sarà la loro efficacia, e minore sarà la loro permanenza. 22/02/2017 All rights reserved. 14
PRODOTTI SOTTOPOSTI A RESTRIZIONE 22/02/2017 All rights reserved. 15
IL MATERIALE D’ARMAMENTO RIFERIMENTI NORMATIVI • Legge 9 luglio 1990, n. 185 - “Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento” • Decreto Ministeriale 2 novembre 2016 “Approvazione del nuovo elenco dei materiali d’armamento da comprendere nelle categorie previste dall’articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva 2016/970/UE” • Principali riferimenti europei: – Regolamento (UE) N. 258/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio – ELENCO COMUNE DELLE ATTREZZATURE MILITARI DELL'UNIONE EUROPEA adottato dal Consiglio il 14 marzo 2016 (attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari) (che aggiorna e sostituisce l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 9 febbraio 2015 ) (PESC) (2016/C 122/01) 22/02/2017 All rights reserved. 16
IL MATERIALE D’ARMAMENTO AUTORITÀ DI RIFERIMENTO «prodotti che, per requisiti e caratteristiche tecnico-costruttive, risultino predisposti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. La destinazione d’uso del materiale deve essere accompagnata dalla contestuale valutazione dei requisiti e caratteristiche tecniche costruttive o di progettazione» AUTORITÀ DI RIFERIMENTO: • PREFETTURA competente territorialmente per delega del MINISTERO DELL’INTERNO. • MINISTERO DELLA DIFESA – Segretariato Generale e Direzione Nazionale degli Armamenti – Servizio Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese. • MINISTERO DELLA DIFESA – Stato Maggiore della Difesa - II Reparto Informazioni e Sicurezza. • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – Unità per le autorizzazioni di materiali d'armamento (U.A.M.A) – Divisione esportazioni. 22/02/2017 All rights reserved. 17
IL MATERIALE D’ARMAMENTO PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO RICHIESTA RILASCIO LICENZA EX ART. 28 TULPS per autorizzazione produzione materiale d’armamento Iscrizione al REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEGLI ARMAMENTI presso il Ministero della Difesa COMUNICAZIONE INIZIO TRATTATIVE CONTRATTUALI per transazioni commerciali verso Paesi non NATO – non UE presso Ufficio UAMA – Ministero Affari Esteri / Stato Maggiore - Ministero della Difesa ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESPORTAZIONE per transazioni commerciali verso tutte le destinazioni presso Ufficio UAMA – Ministero Affari Esteri 22/02/2017 All rights reserved. 18
IL MATERIALE D’ARMAMENTO L’ELENCO I materiali di armamento specificati nell’articolo 2, comma 2, della legge n. 185 del 1990 sono di seguito riportati con l’indicazione a margine delle Categorie in cui sono ricompresi: a) Armi nucleari, biologiche, chimiche ed elettriche Categorie 7 e 21 b) Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento Categorie 1, 3, 16 e 21 c) Armi e armamenti di medio e grosso calibro e relativo munizionamento Categorie 2, 3, 16 e 21 d) Bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri Categorie 4, 16 e 21 e) Carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare Categorie 6, 16 e 21 f) Navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare Categorie 9 e 21 g) Aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare Categorie 10, 16 e 21 h) Polveri, esplosivi, propellenti Categorie 8 e 21 i) Sistemi o apparati elettronici, elettroottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare Categorie 5, 11, 15, 18 e 21 j) Materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare Categorie 13 e 21 k) Materiali specifici per l’addestramento militare Categorie 14 e 21 l) Macchine, apparecchiature e attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni Categorie 18, 21, 22 m) Equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare Categorie 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 22/02/2017 All rights reserved. 19
IL MATERIALE D’ARMAMENTO CATEGORIA 18 Apparecchiature di «produzione» e relativi componenti, come segue: a. Apparecchiature di produzione appositamente progettate o modificate per la produzione di prodotti di cui al presente elenco, e loro componenti appositamente progettati; b. Impianti appositamente progettati per prove ambientali e loro apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti di cui al presente elenco. Nota tecnica Ai fini della presente Categoria il termine «produzione» comprende progetto, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo. (segue) 22/02/2017 All rights reserved. 20
IL MATERIALE D’ARMAMENTO CATEGORIA 18 Nota Il punto 18.a e il punto 18.b comprendono le seguenti apparecchiature: a. Nitratori di tipo continuo; b. Apparati o apparecchiature di collaudo che utilizzano la forza centrifuga, aventi almeno una delle caratteristiche seguenti: 1. Azionati da uno o più motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp); 2. In grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg; o 3. In grado di esercitare un’accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8g su un carico uguale o superiore a 91 kg c. Presse per disidratazione; d. Estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l’estrusione di esplosivi militari; e. Macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi; f. Barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi una capacità di prodotto superiore a 227 kg; g. Miscelatori ad azione continua per propellenti solidi; h. Mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli esplosivi militari; i. Apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l’uniformità delle dimensioni delle particelle della polvere metallica di cui al punto 8.c.8; j. Convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze di cui al punto 8.c.3. 22/02/2017 All rights reserved. 21
I PRODOTTI A DUPLICE USO I prodotti a duplice uso identificano specifiche tipologie di prodotti/tecnologie che, pur essendo principalmente utilizzati per attività in ambito civile, contengono potenziali requisiti tecnici per il loro utilizzo in tutto o in parte in progetti o programmi collegati allo sviluppo, alla produzione, al funzionamento, alla manutenzione di armi chimiche, batteriologiche o nucleari o in altri simili congegni esplosivi oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi. Normativa di riferimento: REGOLAMENTO (CE) N. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009; REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1969 della Commissione del 12 settembre 2016. 22/02/2017 All rights reserved. 22
I PRODOTTI A DUPLICE USO NORMATIVA DI RIFERIMENTO I prodotti a duplice uso risultano quindi identificati dall’ALLEGATO I del REGOLAMENTO (CE) n. 428/2009 (aggiornato con il REG. UE 2016/1969). Tale elenco si basa sui seguenti regimi multilaterali di non proliferazione: Wassenaar Arrangement: accordo per il controllo dei trasferimenti internazionali di materiale d’armamento e a duplice uso; Missile Technology Control Regime: accordo per il controllo dei trasferimenti internazionali di vettori in grado di trasportare armi di distruzione di massa; Nuclear Suppliers Group: accordo per il controllo dei trasferimenti internazionali di materiali utilizzabili nella proliferazione nucleare; Gruppo Australia: accordo per il controllo del trasferimento internazionale di materiali utilizzabili nella fabbricazione di armi chimiche e batteriologiche; Convenzione sulle armi chimiche. 22/02/2017 All rights reserved. 23
I PRODOTTI A DUPLICE USO LE CATEGORIE DI CONTROLLO L’elenco dei prodotti di cui all’ALLEGATO I è contenuta nel REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 2016/1969 sopra richiamato che prevede le seguenti categorie di riferimento: Categoria 0 Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature Categoria 1 Materiali speciali e relative apparecchiature Categoria 2 Trattamento e lavorazione dei materiali Categoria 3 Materiali elettronici Categoria 4 Calcolatori Categoria 5 Telecomunicazioni e “sicurezza dell’informazione” Categoria 6 Sensori e laser Categoria 7 Materiale avionico e di navigazione Categoria 8 Materiale navale Categoria 9 Materiale aerospaziale e propulsione Ogni categoria prevede le seguenti classificazioni: A: SISTEMI, APPARECCHIATURE E COMPONENTI B: APPARECCHIATURE DI COLLAUDO, DI ISPEZIONE E DI PRODUZIONE C: MATERIALI D: SOFTWARE E: TECNOLOGIA 22/02/2017 All rights reserved. 24
I PRODOTTI A DUPLICE USO LE CATEGORIE DI CONTROLLO 0B001d6 Impianti per la separazione di isotopi di “uranio naturale”, di “uranio impoverito” e di “materie fissili speciali” e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue: d. apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione aerodinamica, come segue: 6. valvole con tenuta a soffietto, manuali o automatiche, costruite o protette con “materiali resistenti alla corrosione dell’UF6”, con un diametro uguale o inferiore a 40 mm; La categoria sopra riportata a titolo di esempio descrive il prodotto a duplice uso (valvole), individuando: la possibile destinazione d’uso del prodotto: “ Impianti per la separazione di isotopi di “uranio naturale” – rif. Categoria 0 Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature; nello specifico, la funzione che lo stesso potrebbe svolgere: “apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione aerodinamica” – rif. classificazioni B: APPARECCHIATURE DI COLLAUDO, DI ISPEZIONE E DI PRODUZIONE; i dettagli tecnici del prodotto soggetto a restrizione: “valvole con tenuta a soffietto, manuali o automatiche, costruite o protette con “materiali resistenti alla corrosione dell’UF6”, con un diametro uguale o inferiore a 40 mm″. 22/02/2017 All rights reserved. 25
I PRODOTTI A DUPLICE USO NOTE GENERALI «[…] sono sottoposti ad autorizzazione per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nell’elenco dei prodotti a duplice uso qualora in tali beni siano contenuti componenti – specificati nell’elenco- che ne costituiscano l’elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni. NB: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l’elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l’elemento principale dei beni in esportazione.[…]» Fonte: Note Generali dell’Allegato I - Regolamento Delegato (UE) 2016/1969 22/02/2017 All rights reserved. 26
I PRODOTTI A DUPLICE USO TECNOLOGIA È assoggettata a restrizione anche la tecnologia connessa a prodotti a duplice uso. Al riguardo la normativa precisa quanto segue con riferimento alla tecnologia: […]“Tecnologia” (NGT NTN Tutte). Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, “produzione”, o “utilizzazione” di merci. L’informazione può rivestire la forma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”. NB 1: L’“assistenza tecnica” può rivestire varie forme quali istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza e può comportare il trasferimento di “dati tecnici”. NB 2: I “dati tecnici” possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali.[…] Fonte: definizioni dei termini usati nell’Allegato I - Regolamento Delegato (UE) 2016/1969 22/02/2017 All rights reserved. 27
I PRODOTTI A DUPLICE USO CLAUSOLA CATCH-ALL Articolo 4 Reg. (CE) N. 428/2009 «1. L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad un’autorizzazione nel caso in cui […] le autorità dello Stato membro […] [ritengano] che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all’individuazione, all’identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi. 2. […] nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad un embargo sugli armamenti […] 3. […] [nel caso in cui le autorità dello Stato membro ritengano che] detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento nazionale […]» Articolo 8 Reg. (CE) N. 428/2009 «1. Per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell’uomo, uno Stato membro può vietare l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I o imporre per gli stessi un requisito di autorizzazione. […]» 22/02/2017 All rights reserved. 28
I PRODOTTI A DUPLICE USO AGGIORNAMENTI RECENTI Aggiornamento lista di controllo UE dei prodotti a Duplice Uso Il 15 novembre 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1969 DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 2016 che modifica il Reg. (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso Tale regolamento è entrato in vigore il 16 novembre 2016 e modifica e sostituisce il Reg. UE 2015/2420 (allegato I del Reg. UE 428/2009) che riporta le categorie che individuano i prodotti a duplice uso, recependo i cambiamenti delle liste di beni controllati dai regimi internazionali MTCR, NGS, Australia Group e Wassenaar Arrangement. 22/02/2017 All rights reserved. 29
I PRODOTTI A DUPLICE USO FUTURI AGGIORNAMENTI È prevista una prossima revisione del Regolamento (CE) 428/2009, in cui pare verranno apportate sostanziali modifiche al testo, compresa una sezione sui diritti umani. La proposta sembrerebbe implementare, tra le altre cose, modifiche in questi settori: Ridefinizione del concetto di prodotti a duplice uso; Creazione di una lista europea per l’esportazione di specifiche tecnologie per la sorveglianza cibernetica; Modifica dell’articolo 4, la cosiddetta “clausola Catch-All”; Introduzione di nuove Autorizzazioni Generali dell’Unione Europea (AGEU). 22/02/2017 All rights reserved. 30
PRODOTTI A DUPLICE USO: IL REGIME AUTORIZZATIVO 22/02/2017 All rights reserved. 31
AUTORIZZAZIONE SPECIFICA INDIVIDUALE L’autorizzazione specifica individuale è richiesta ai fini dell’esportazione di specifici prodotti verso un singolo cliente e utilizzatore finale alla luce di uno specifico ordine o contratto. Ogni singola istanza è inoltrata alla Divisione IV del Ministero dello Sviluppo Economico (Autorità competente per i prodotti a duplice uso) e valutata da un Comitato Consultivo interministeriale che si riunisce, in genere, con cadenza mensile. Qualora il Comitato emetta parere positivo, l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico specificando: il periodo di validità (in genere 24 mesi); eventuali azioni che si renderanno necessarie per la verifica della merce una volta esportata (es. richiesta di invio della dichiarazione di presa in carico della merce da parte dell’utilizzatore finale). 22/02/2017 All rights reserved. 32
AUTORIZZAZIONE GLOBALE INDIVIDUALE L’esportazione dei beni a duplice uso può aver luogo con autorizzazione globale individuale, rilasciata ad un singolo esportatore (solitamente un esportatore abituale verso le destinazioni designate), per tutti i tipi o categorie di beni a duplice uso e per uno o più paesi di destinazioni specifici, che abbiano aderito ai Regimi internazionali. Anche le autorizzazioni globali vengono rilasciate previo parere del Comitato Consultivo interministeriale, con validità non superiore a tre anni e con possibilità di proroga. I documenti di viaggio (fatture e documenti di trasporto) che accompagnano i beni a duplice uso esportati sulla base dell’autorizzazione globale devono riportare sulle la seguente stampigliatura: «Beni esportati con autorizzazione globale individuale (numero e data del provvedimento)» 22/02/2017 All rights reserved. 33
AUTORIZZAZIONE GENERALE NAZIONALE (AGN) L’esportazione dei beni a duplice uso può aver luogo con AGN limitatamente ai paesi di destinazione che sono attualmente identificati nel decreto del Ministero delle Attività Produttive del 04/08/2003: Antartide (Base Italiana), Argentina, Corea del Sud, Turchia. L’AGN è valida in tutti gli Stati Membri della Unione Europea e per tutti i prodotti a duplice uso specificati nelle categorie riportate nell’Allegato I del Reg. (CE) 428/2009, ad eccezione: di quanto previsto nell’ Allegato II octies, dei beni/paesi compresi nelle AGEU (vedi sezioni seguenti). L’istanza di ottenimento dell’AGN non è soggetta a valutazione del Comitato interministeriale ma è rilasciata direttamente dalla Divisione IV – Ministero dello Sviluppo Economico. 22/02/2017 All rights reserved. 34
AUTORIZZAZIONE GENERALE DELL’UNIONE (AGEU) Le AGEU sono valide in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea, verso determinati paesi di destinazione. Ne esistono 6 tipologie: AGEU 001 - riguarda tutti i prodotti a duplice uso di cui a una delle voci riportate nell'allegato I del Reg. CE 428/2009, a eccezione di quelli elencati nell'allegato II octies; AGEU 002 - Riguarda determinati prodotti a duplice uso; AGEU 003 - Esportazione dopo riparazione/sostituzione; AGEU 004 - Esportazione temporanea per mostre o fiere; AGEU 005 - Telecomunicazioni AGEU 006 - Sostanze chimiche 22/02/2017 All rights reserved. 35
22/02/2017 All rights reserved. 36
PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONE VERSO L’IRAN 22/02/2017 All rights reserved. 37
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Regolamento (UE) 267/2012 del 23 marzo 2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010, e s.m.i. Allegato I: prodotti, compresi beni, tecnologie e software, riportati nell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari. Allegato II: beni e tecnologie non elencati negli allegati I e III che potrebbero contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o ad altre attività non conformi al PACG. Allegato III: prodotti, compresi beni e tecnologie, riportati nell'elenco del regime di non proliferazione nel settore missilistico. Allegato VII A: Software per la pianificazione delle risorse aziendali, sviluppato specificamente per utilizzazioni nelle industrie nucleari e militari Allegato VII B: Grafite e metalli grezzi lavorati e semilavorati 22/02/2017 All rights reserved. 38
L’ACCORDO SUL PROGRAMMA NUCLEARE LE TAPPE DEL PIANO D’AZIONE CONGIUNTO GLOBALE - PACG Iran UE USA UN Entrata dell’AIEA Risoluzione 2231 (2015) – Adottata dal Finalisation Day Consiglio di Sicurezza dell’ONU alla sua (Luglio 2015) FIRMA ACCORDO 7488a riunione, il 20 luglio 2015. (14/07/2015) ENTRATA IN VIGORE del PACG - (90 giorni dopo la Resolution 2231 (2015)) Preparazione documenti per l’attuazione impegni previsti dal JCPoA Decisione (PESC) 2015/1863 Adoption Day del Consiglio del 18/10/2015 Presidential (18/10/2015) Memorandum – Implementazione degli Regolamento (UE) Preparing for 2015/1861 del Consiglio del implementation of the impegni assunti con la 18/10/2015 PACG of July 2015 sottoscrizione del PACG in materia nucleare Regolamento di esecuzione Waiver Determinations (UE) 2015/1862 del and Findings – Secretary Consiglio del 18/10/2015 of State Attuazione delle misure predisposte nella fase «Adoption Day» a seguito della presentazione, da parte del direttore generale Implementation Day dell’AIEA al Consiglio dei governatori dell’AIEA e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite della relazione che conferma che l’Iran (16/01/2016) ha adottato le misure previste dal PACG. L’AIEA determina che tutto il Rimozione dalle black list Transition Day materiale nucleare in Iran Eliminazione definitiva USA dei soggetti elencati (18 ottobre 2023) ha uso pacifico. delle sanzioni nell’Annesso 4 dell’Allegato Uscita dell’AIEA dall’Iran. II del PACG 22/02/2017 Definitiva Conclusione del PACG 39 e UNSCR Termination Day (2025) All rights reserved. chiusura questione iraniana.
LA RIMOZIONE DELLE SANZIONI I CAMBIAMENTI NELL’UE Divieti Autorizzazione preventiva Vendita verso l’Iran Vendita verso l’Iran - Attrezzature di repressione interna e di controllo - Beni, tecnologie e software riportati negli delle telecomunicazioni elenchi del Gruppo dei Fornitori Nucleari - Beni e le tecnologie che potrebbero contribuire - Armamenti/attrezzature militari ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante - Software per la pianificazione delle risorse - Transazioni commerciali con soggetti ed entità aziendali sviluppati specificatamente per inclusi nelle liste di controllo l’utilizzazione nelle industrie nucleari e militari - Beni, software e tecnologie o altri prodotti che - Grafite e alcuni metalli grezzi o semilavorati possano contribuire allo sviluppo di sistemi di quali, ad esempio, certi semilavorati dell’acciaio lancio per armi nucleari Acquisto dall’Iran - Prodotti a duplice uso - Beni e tecnologie elencati nell’Allegato III del 22/02/2017 All rights reserved. 40 Reg. UE 267/2012
AGGIORNAMENTI RECENTI (1) Il 17 agosto 2016 è entrato in vigore il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1375 della Commissione, che modifica il Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. Questo nuovo Regolamento sostituisce l'Allegato I, l’Allegato III e l'Allegato VII B del Regolamento (UE) n. 267/2012. Sono state aggiunte nuove informazioni relative ai prodotti elencati negli allegati I e III, in modo da agevolare l’attuazione e permettere una più precisa identificazione con riferimento ai codici identificativi esistenti applicati a norma dell'Allegato I del Regolamento n. 428/2009 22/02/2017 All rights reserved. 41
AGGIORNAMENTI RECENTI (2) Sono stati rimossi dall’elenco dell’Allegato VII B i beni classificati alle seguenti voci doganali: ex 7208 - Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti ex 7209 - Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti ex 7210 - Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti ex 7211 - Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti ex 7212 - Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti ex 7213 - Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati ex 7214 - Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione ex 7215 - Altre barre di ferro o di acciai non legati 7607 - Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto) 22/02/2017 All rights reserved. 42
LE RESTRIZIONI VERSO LA RUSSIA 22/02/2017 All rights reserved. 43
UE: IL RINNOVO DELLE RESTRIZIONI VERSO LA RUSSIA Nel corso del 2016 sono state rinnovate le sanzioni europee verso la Federazione Russa, che elenchiamo di seguito: • Decisione 2014/119/PESC: prolungata fino al 6 marzo 2017; • Decisione 2014/145/PESC: prolungata fino al 15 marzo 2017; • Decisione 2014/386/PESC: prolungata fino al 23 giugno 2017; • Decisione 2014/512/PESC: prolungata fino al 31 luglio 2017. 22/02/2017 All rights reserved. 44
UE: IL RINNOVO DELLE RESTRIZIONI VERSO LA RUSSIA La Risoluzione 2016/2556 del Parlamento Europeo del 4 febbraio 2016 indica la restituzione della Crimea all’Ucraina come condizione necessaria per la rimozione delle misure restrittive europee nei confronti della Russia. «The restoration of Ukrainian control over the peninsula is one of the prerequisites for re-establishing cooperative relations with the Russian Federation, including the suspension of related sanctions» 22/02/2017 All rights reserved. 45
USA: IL RINNOVO DELLE RESTRIZIONI VERSO LA RUSSIA Il 2 marzo 2016 con comunicato del Presidente degli Stati Uniti, sono state rinnovate per un anno le misure restrittive riguardanti la Federazione Russa in relazione alla situazione in Ucraina. Pertanto, le misure adottate con gli Executive Orders 13660, 13661, 13662 e 13685, resteranno in vigore fino al 6 marzo 2017. 22/02/2017 All rights reserved. 46
LE RESTRIZIONI VERSO LA RUSSIA È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del Regolamento (CE) 428/2009, anche non originari dell'Unione: a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia connesso all’ambito militare e forze militari russe; e alle entità di seguito elencate: JSC Sirius (optoelettronica per fini civili e militari) OJSC Stankoinstrument (ingegneria meccanica per fini civili e militari) OAO JSC Chemcomposite (materiali per fini civili e militari) JSC Kalashnikov (armi leggere) JSC Tula Arms Plant (sistemi di armi) NPK Technologii Maschinostrojenija (munizioni) OAO Wysokototschnye Kompleksi (sistemi antiaerei e anticarro) OAO Almaz Antey (impresa di proprietà dello Stato; armi, munizioni, ricerca) OAO NPO Bazalt (impresa di proprietà dello Stato, produzione di macchine per la produzione di armi e munizioni). (Allegato IV introdotto con Reg. UE 960/2014) 22/02/2017 All rights reserved. 47
LE RESTRIZIONI VERSO LA RUSSIA Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento e l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 da: una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia prevalentemente impegnati e con importanti attività nell'ideazione, produzione, vendita o esportazione di materiale o servizi militari, di seguito elencati: – OPK OBORONPROM – UNITED AIRCRAFT CORPORATION – URALVAGONZAVOD (Allegato V introdotto con Reg. UE 960/2014) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %, aventi attività totali stimate di oltre mille miliardi di rubli russi e i cui introiti stimati provengono per almeno il 50 % dalla vendita o dal trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi, di seguito elencati: – ROSNEFT – TRANSNEFT – GAZPROM NEFT (Allegato VI introdotto con Reg. UE 960/2014) Sono previsti degli elenchi di soggetti identificati dall’Unione Europea come responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. (Reg. UE 269/2014) 22/02/2017 All rights reserved. 48
LE RESTRIZIONI VERSO LA RUSSIA SETTORI SOGGETTI A RESTRIZIONE Settore militare Prospezione e produzione di petrolio in acque profonde Prospezioni e produzione di petrolio nell’Artico Progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia Con riferimento ai settori sopra elencati, risulta inoltre vietato fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti servizi associati necessari: trivellazione prove pozzi carotaggio e completamento, fornitura di strutture galleggianti specializzate. Con riferimento alle restrizioni concernenti i prodotti, il citato Reg. UE 833/2014 specifica che l’esportazione verso la Federazione Russa di alcuni prodotti e macchinari inclusi nell’Allegato II del citato Regolamento risulta soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, e vietata qualora detti prodotti e macchinari risultino destinati all’impiego per la prospezione e la produzione di petrolio in acque profonde, per la prospezione e la produzione di petrolio nell'Artico o per progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia (art. 3, comma Reg. UE 833/2014). 22/02/2017 All rights reserved. 49
ALLEGATO II REG. UE 833/2014 22/02/2017 All rights reserved. 50
LE RESTRIZIONI VERSO LA RUSSIA I seguenti istituti bancari risultano soggetti a specifiche misure restrittive: SBERBANK VTB BANK GAZPROMBANK VNESHECONOMBANK (VEB) ROSSELKHOZBANK (Allegato III Reg. UE 833/2014) Con riferimento a tali entità, sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento e l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi successivamente al 1 agosto 2014 fino al 12 settembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 da: a) un ente creditizio principale o un altro ente principale incaricato esplicitamente di promuovere la competitività dell'economia russa, la sua diversificazione e gli investimenti, stabilito in Russia, di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1 agosto 2014, sopra elencato, o b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono diretta mente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità sopra elencata, o c) una persona giuridica, entità o organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera b) o sopra elencata. Inoltre, è vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui agli allegati III – V-VI , successivamente al 12 settembre 2014 fatta eccezione per i prestiti o crediti che abbiano l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e la Russia o per i prestiti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui all'allegato III. 22/02/2017 All rights reserved. 51
PRODOTTI DI ORIGINE USA 22/02/2017 All rights reserved. 52
EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS (EAR) La normativa EAR consiste in una vasta e complessa serie di disposizioni elaborate dal Dipartimento del Commercio USA (United States Department of Commerce – Bureau of Industry and Security (BIS)) in materia di controllo delle esportazioni, riesportazioni ed ogni altra attività direttamente connessa alla movimentazione, al di fuori del territorio degli Stati Uniti, di prodotti di origine USA. Sono soggette alle disposizioni della normativa EAR anche le riesportazioni (reexports) relative a prodotti/software/tecnologia che sono stati esportati dagli Stati Uniti e che saranno oggetto di una nuova esportazione da parte di altro paese terzo. Le Export Administration Regulations prevedono una serie di divieti, denominati General Prohibitions, relativi alle operazioni commerciali che coinvolgono, ad esempio: esportazioni di prodotti listati (controlled items) verso paesi soggetti a embargo o a restrizione (listed countries); riesportazioni, senza apposita licenza, da parte di paesi terzi di prodotti che contengono componenti/tecnologia/software USA listati; riesportazioni di prodotti che contengono componenti/tecnologia/software USA verso paesi soggetti a embargo o a restrizione (listed countries); proibizioni relative a specifici utilizzatori finali; proibizioni in merito a specifici usi e impiego di prodotti USA. La normativa EAR è quindi volta al controllo delle esportazioni dagli Stati Uniti ma regolamenta anche certe transazioni che avvengono al di fuori degli stessi. Sono infatti soggetti alla normativa EAR anche le seguenti tipologie di prodotti: Prodotti “stranieri”, cioè non di origine USA (foreign-made commodities) ma che incorporano prodotti/software di origine USA inclusi nella COMMERCE CONTROL LIST; Software “stranieri” combinati con software listati di origine USA; Tecnologia “straniera” combinata con tecnologia listati di origine USA; Prodotti fabbricati al di fuori degli Stati Uniti ma sviluppati grazie a tecnologia/software USA. 22/02/2017 All rights reserved. 53
EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS (EAR) COMMERCE CONTROL LIST (CCL) E EXPORT CONTROL CLASSIFICATION NUMBER (ECCN) La normativa EAR regolamenta l’esportazione e riesportazione dei prodotti inclusi nella Commerce Control List. La Commerce Control List (CCL) individua un elenco di prodotti che per caratteristiche tecniche e specifiche di progettazione risultano particolarmente sensibili e pertanto soggetti a controlli e restrizioni all’esportazione. La CCL prevede 10 categorie: 0-Nuclear Materials, Facilities and Equipment and Miscellaneous 1-Materials, Chemicals, “Microorganisms,” and Toxins 2-Materials Processing 3-Electronics 4-Computers 5-Telecommunications and Information Security 6-Lasers and Sensors 7-Navigation and Avionics 8-Marine 9-Propulsion Systems, Space Vehicles and Related Equipment a loro volta suddivise in 5 gruppi: A-Equipment, Assemblies and Components B-Test, Inspection and Production Equipment C-Materials D-Software E-Technology I codici alfanumerici individuati in ciascuna categoria e in ciascun gruppo sopra elencati sono denominati Export Control Classification Numbers (ECCNs). I prodotti identificati dalla Commerce Control List risultano pertanto soggetti alla normativa EAR e necessitano di licenza di esportazione verso tutte le destinazioni. L’esportazione di tali prodotti verso paesi embargati risulta vietata. 22/02/2017 All rights reserved. 54
EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS (EAR) EAR 99 I prodotti non inclusi nella Commerce Control List ma comunque soggetti alla normativa EAR sono designati come EAR 99. I prodotti classificati all’EAR 99 non necessitano di autorizzazione all’esportazione / riesportazione da paesi terzi, ma potrebbero essere soggetti a licenza per l’esportazione / riesportazione verso paesi/utilizzatori finali/destinatari sottoposti a embardo o soggetti a restrizione (quali Iran, Corea del Nord ecc.). 22/02/2017 All rights reserved. 55
EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS (EAR) DE MINIMIS RULE Nei riguardi di determinati paesi la fornitura di prodotti EAR non è soggetta a restrizione nel caso in cui tali prodotti risultino installati in altri prodotti di origine diversa da quella USA e il valore dei componenti USA sia inferiore ad una determinata percentuale del valore del prodotto completo (De Minimis Rule). Tuttavia, questo tipo di riesportazione è ammesso solo per società non statunitensi e non controllate/detenute da entità USA, a condizione che non sia rivolta a soggetti inclusi nella SDN List. 22/02/2017 All rights reserved. 56
OBIETTIVO FINALE GARANZIA DELLA TUTELA RISPETTO DELLA DELLA SICUREZZA DEL NORMATIVA NAZIONALE PRODOTTO E DEL PAESE DI ED INTERNAZIONALE DESTINAZIONE FINALE CORRETTA ESECUZIONE DELL’OPERAZIONE COMMERCIALE E DELLA TRANSAZIONE TUTELA GENERALE FINANZIARIA AD DELL’IMPRESA ESSA CONNESSA 22/02/2017 All rights reserved. 57
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