LA VALUTAZIONE DEI PRODOTTI E TECNOLOGIE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE DUAL USE E RESTRIZIONI PER EMBARGHI - 21 febbraio 2017 Assolombarda ...

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LA VALUTAZIONE DEI PRODOTTI E TECNOLOGIE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE DUAL USE E RESTRIZIONI PER EMBARGHI - 21 febbraio 2017 Assolombarda ...
LA VALUTAZIONE DEI PRODOTTI E TECNOLOGIE
   SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE DUAL USE
        E RESTRIZIONI PER EMBARGHI

                 21 febbraio 2017
Assolombarda – Confindustria Milano, Monza e Brianza

                       Zeno Poggi
            info@zenopoggi.com – 045 9298085
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VALUTAZIONE E GESTIONE DEL
        RISCHIO IN AZIENDA
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• Strategici (militari o a                                           • Distributori/brokers
               duplice uso)                                                         (riesportatori)
             • Chimici                                                            • Soggetti sanzionati
             • Conflict minerals
             • Utilizzo finale

                                                                         Chi
                                          Qual è il vostro        vende/compra
                                            prodotto?                il vostro
                                                                    prodotto?

                                                                     Da dove
                                                                    proviene il
                                          Come è fatto il
                                                                  prodotto/dove
                                            prodotto?
                                                                      viene
                                                                    esportato?
             • Controllo della
               tecnologia                                                         • Paesi sottoposti a
             • Componenti di                                                        misure restrittive
               origine statunitense

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SVOLGIMENTO DI
                              SPECIFICI CONTROLLI

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             VERIFICA DELLA       GESTIONE                   DELLA
             NORMATIVA IN      DELL’OPERAZIONE          MOVIMENTAZIONE
                VIGORE          COMMERCIALE               DELLA MERCE

                              ANALISI DEL RISCHIO

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LA RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE

L’impresa detiene precise responsabilità in merito al controllo:

 dei prodotti venduti, esportati e riesportati.
 dei Paesi di destinazione finale dei prodotti.
 delle controparti e dei destinatari coinvolti.

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GARANTIRE LA SICUREZZA NEGLI SCAMBI
                              COMMERCIALI

                    La sicurezza passa attraverso
              una corretta gestione dell’esportazione
 in ogni sua fase ed in particolar modo nella sua fase preliminare.

                  Attività di verifica organizzata
                    internamente all’azienda

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OBIETTIVI

                                     ARCHIVIAZIONE
                                          DATI:
      CONFORMITÁ ALLA POLICY         organizzazione                 INDIVIDUAZIONE
         AZIENDALE: verifica         archivio interno               RESPONSABILITÁ:
      dell’esistenza di procedure       aziendale               Coinvolgimento di tutti gli
       già in atto all’interno del                                uffici per gli aspetti di
           gruppo aziendale                                             competenza

     GESTIONE DOCUMENTALE:                                      ORGANIZZAZIONE SUPPLY
      predisposizione di tutta la                               CHAIN: coinvolgimento dei
      documentazione relativa                                   fornitori per la verifica dei
     all’operazione commerciale                                           prodotti

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VERIFICA PRODOTTI

I prodotti oggetto della fornitura devono essere attentamente analizzati
alla luce delle normative nazionali ed internazionali ad essi applicabili, per
poter individuare potenziali criticità nell’esecuzione e nella conclusione del
contratto.

 La verifica include:
     Verifica documentazione acquisti;
     Classificazione doganale;
     Attribuzione di origine preferenziale e non preferenziale;
     Verifica tecnica: normativa dual use, normativa U.S.A., Iran, Federazione Russa ecc.

 La verifica degli aspetti di cui sopra dovrà essere effettuata per tutti i
  prodotti oggetto di vendita ed esportazione.
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FASI DI VERIFICA

  VERIFICHE PREVENTIVE ALLA                                         VERIFICA DELLA NECESSITÁ DI
                                 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO                                            CONSEGNA MERCE
 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO                                           LICENZE DI ESPORTAZIONE

                                                                           HO BISOGNO DI          QUALI DOCUMENTI DOVRANNO
    QUAL È LA DESTINAZIONE       QUALI SONO LE CLAUSOLE CHE
                                                                         UN’AUTORIZZAZIONE         ACCOMPAGNARE LA MERCE
     FINALE DELLA MERCE?           POSSONO TUTELARMI?
                                                                         ALL’ESPORTAZIONE?         DURANTE L’ESPORTAZIONE?

                                      QUALI DOCUMENTI
                                                                                                   COME POSSO PREPARARE AL
   POSSO ESPORTARE LA MIA        INTEGRATIVI POSSO CHIEDERE
                                                                                                     MEGLIO I DOCUMENTI
    MERCE IN QUEL PAESE?                  AL CLIENTE?
                                                                                                         NECESSARI?
                                   ALL’UTILIZZATORE FINALE?

                                                                         QUAL È L’ AUTORITÁ
                                                                           COMPETENTE?
  CHI È IL DESTINATARIO DELLA
             MERCE?                    COME GESTIRE                                                  COME POTREI GESTIRE
                                     CORRETTAMENTE LA                                             UN’EVENTUALE BLOCCO DELLA
                                  TRANSAZIONE FINANZIARIA?                                            MERCE IN DOGANA?
  CHI È L’UTILIZZATORE FINALE?
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IMPATTO GLOBALE

                                                          TUTELA DELLA SICUREZZA
    TUTELA DEI DIRITTI UMANI
                                                             INTERNAZIONALE

                                                             RISPETTO DELLA
     EMBARGHI E RESTRIZIONI
                                                          NORMATIVA NAZIONALE
        INTERNAZIONALI
                                                             E DEGLI ACCORDI
          ED EUROPEI
                                                            INTERNAZIONALI

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IMPRESE E SANZIONI

 Le sanzioni economiche sono uno strumento di pressione politica
  innegabilmente efficace. Di conseguenza, saranno un’eventualità sempre
  più ricorrente negli affari e nel commercio internazionale.

 Le imprese italiane ed europee devono prepararsi a convivere con
  sistemi sanzionatori più complessi e articolati.

 Conoscere le sanzioni, gestire i meccanismi giuridici della “compliance”,
  analizzare, prevenire e gestire il rischio paese: sono queste le nuove
  frontiere della competitività nei mercati difficili, soprattutto se gli USA e
  l’Unione Europea si troveranno a divergere sulle principali questioni
  strategiche globali e della sicurezza internazionale.

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IMPRESE E SANZIONI

 Tra i 28 Stati membri dell’Unione Europea vi è difficoltà a gestire le
  cosiddette smart sanctions, le sanzioni mirate, poiché contengono,
  talvolta, elementi collaterali che colpiscono gli interessi economici
  di alcuni Stati piuttosto che di altri.

 Questa tipologia di sanzioni colpisce i centri di potere cercando di
  evitare ripercussioni su chi non è coinvolto, tenendo conto degli
  interessi commerciali dei Paesi (e delle imprese) interessati.

 Di estrema importanza è l’impegno condiviso e costante da parte di
  Stati, istituti finanziari e imprese private. Maggiore il numero di
  coloro che si impegnano ad applicare e far rispettare le sanzioni,
  maggiore sarà la loro efficacia, e minore sarà la loro permanenza.
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PRODOTTI SOTTOPOSTI A RESTRIZIONE
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IL MATERIALE D’ARMAMENTO
                                       RIFERIMENTI NORMATIVI
• Legge 9 luglio 1990, n. 185 - “Nuove norme sul controllo
  dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
  armamento”
• Decreto Ministeriale 2 novembre 2016 “Approvazione del nuovo
  elenco dei materiali d’armamento da comprendere nelle categorie
  previste dall’articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185,
  in attuazione della direttiva 2016/970/UE”
• Principali riferimenti europei:
      – Regolamento (UE) N. 258/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio
      – ELENCO COMUNE DELLE ATTREZZATURE MILITARI DELL'UNIONE EUROPEA
        adottato dal Consiglio il 14 marzo 2016 (attrezzature contemplate dalla
        posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme
        comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature
        militari) (che aggiorna e sostituisce l'elenco comune delle attrezzature
        militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 9 febbraio 2015 ) (PESC)
        (2016/C 122/01)

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IL MATERIALE D’ARMAMENTO
                                    AUTORITÀ DI RIFERIMENTO

        «prodotti che, per requisiti e caratteristiche tecnico-costruttive, risultino
predisposti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. La
destinazione d’uso del materiale deve essere accompagnata dalla contestuale
valutazione dei requisiti e caratteristiche tecniche costruttive o di progettazione»

AUTORITÀ DI RIFERIMENTO:
• PREFETTURA competente territorialmente per delega del MINISTERO
  DELL’INTERNO.
• MINISTERO DELLA DIFESA – Segretariato Generale e Direzione Nazionale degli
  Armamenti – Servizio Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese.
• MINISTERO DELLA DIFESA – Stato Maggiore della Difesa - II Reparto
  Informazioni e Sicurezza.
• MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – Unità per le autorizzazioni di materiali
  d'armamento (U.A.M.A) – Divisione esportazioni.

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IL MATERIALE D’ARMAMENTO
                             PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

RICHIESTA RILASCIO LICENZA EX ART. 28 TULPS
per autorizzazione produzione materiale d’armamento

Iscrizione al REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL
SETTORE DEGLI ARMAMENTI presso il Ministero della Difesa

COMUNICAZIONE INIZIO TRATTATIVE CONTRATTUALI
per transazioni commerciali verso Paesi non NATO – non UE
presso Ufficio UAMA – Ministero Affari Esteri / Stato Maggiore - Ministero
della Difesa

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESPORTAZIONE
per transazioni commerciali verso tutte le destinazioni
presso Ufficio UAMA – Ministero Affari Esteri
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IL MATERIALE D’ARMAMENTO
                                                                                L’ELENCO

I materiali di armamento specificati nell’articolo 2, comma 2, della legge n. 185 del 1990 sono di
seguito riportati con l’indicazione a margine delle Categorie in cui sono ricompresi:

a) Armi nucleari, biologiche, chimiche ed elettriche                                                      Categorie 7 e 21
b) Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento                                                    Categorie 1, 3, 16 e 21
c) Armi e armamenti di medio e grosso calibro e relativo munizionamento                                   Categorie 2, 3, 16 e 21
d) Bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri                                                        Categorie 4, 16 e 21
e) Carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare                                               Categorie 6, 16 e 21
f) Navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare                               Categorie 9 e 21
g) Aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare           Categorie 10, 16 e 21
h) Polveri, esplosivi, propellenti                                                                        Categorie 8 e 21
i) Sistemi o apparati elettronici, elettroottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare   Categorie 5, 11, 15, 18 e 21
j) Materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare                                   Categorie 13 e 21
k) Materiali specifici per l’addestramento militare                                                       Categorie 14 e 21
l) Macchine, apparecchiature e attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo e il controllo
   delle armi e delle munizioni                                                                           Categorie 18, 21, 22
m) Equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare                                      Categorie 12, 13, 16, 17, 18,
                                                                                                          19, 20 e 21

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IL MATERIALE D’ARMAMENTO
                                         CATEGORIA 18

Apparecchiature di «produzione» e relativi componenti, come segue:
a. Apparecchiature di produzione appositamente progettate o modificate
   per la produzione di prodotti di cui al presente elenco, e loro
   componenti appositamente progettati;
b. Impianti appositamente progettati per prove ambientali e loro
   apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, la
   qualificazione o il collaudo di prodotti di cui al presente elenco.

Nota tecnica
Ai fini della presente Categoria il termine «produzione» comprende
progetto, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.

                                                               (segue)
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IL MATERIALE D’ARMAMENTO
                                                                  CATEGORIA 18
Nota
Il punto 18.a e il punto 18.b comprendono le seguenti apparecchiature:
a.    Nitratori di tipo continuo;
b. Apparati o apparecchiature di collaudo che utilizzano la forza centrifuga, aventi almeno una
      delle caratteristiche seguenti:
     1.      Azionati da uno o più motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp);
     2.      In grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg; o
     3.      In grado di esercitare un’accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8g su un carico uguale o superiore a 91
             kg
c.    Presse per disidratazione;
d.    Estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l’estrusione di esplosivi militari;
e.    Macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi;
f.    Barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi una capacità di prodotto superiore a
      227 kg;
g.    Miscelatori ad azione continua per propellenti solidi;
h.    Mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli esplosivi militari;
i.    Apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l’uniformità delle dimensioni delle particelle
      della polvere metallica di cui al punto 8.c.8;
j.    Convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze di cui al punto 8.c.3.

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I PRODOTTI A DUPLICE USO

I prodotti a duplice uso identificano specifiche tipologie di prodotti/tecnologie che, pur
essendo principalmente utilizzati per attività in ambito civile, contengono potenziali
requisiti tecnici per il loro utilizzo in tutto o in parte in progetti o programmi collegati allo
sviluppo, alla produzione, al funzionamento, alla manutenzione di armi chimiche,
batteriologiche o nucleari o in altri simili congegni esplosivi oppure allo sviluppo, alla
produzione, alla manutenzione di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali
armi.

Normativa di riferimento:
 REGOLAMENTO (CE) N. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009;
 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1969 della Commissione del 12 settembre 2016.

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I PRODOTTI A DUPLICE USO
                                NORMATIVA DI RIFERIMENTO
I prodotti a duplice uso risultano quindi identificati dall’ALLEGATO I del
REGOLAMENTO (CE) n. 428/2009 (aggiornato con il REG. UE 2016/1969).

Tale elenco si basa sui seguenti regimi multilaterali di non proliferazione:
 Wassenaar Arrangement: accordo per il controllo dei trasferimenti
   internazionali di materiale d’armamento e a duplice uso;
 Missile Technology Control Regime: accordo per il controllo dei
   trasferimenti internazionali di vettori in grado di trasportare armi di
   distruzione di massa;
 Nuclear Suppliers Group: accordo per il controllo dei trasferimenti
   internazionali di materiali utilizzabili nella proliferazione nucleare;
 Gruppo Australia: accordo per il controllo del trasferimento
   internazionale di materiali utilizzabili nella fabbricazione di armi chimiche
   e batteriologiche;
 Convenzione sulle armi chimiche.
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I PRODOTTI A DUPLICE USO
                                                LE CATEGORIE DI CONTROLLO
L’elenco dei prodotti di cui all’ALLEGATO I è contenuta nel REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 2016/1969 sopra
richiamato che prevede le seguenti categorie di riferimento:

   Categoria 0 Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature
   Categoria 1 Materiali speciali e relative apparecchiature
   Categoria 2 Trattamento e lavorazione dei materiali
   Categoria 3 Materiali elettronici
   Categoria 4 Calcolatori
   Categoria 5 Telecomunicazioni e “sicurezza dell’informazione”
   Categoria 6 Sensori e laser
   Categoria 7 Materiale avionico e di navigazione
   Categoria 8 Materiale navale
   Categoria 9 Materiale aerospaziale e propulsione

Ogni categoria prevede le seguenti classificazioni:

   A: SISTEMI, APPARECCHIATURE E COMPONENTI
   B: APPARECCHIATURE DI COLLAUDO, DI ISPEZIONE E DI PRODUZIONE
   C: MATERIALI
   D: SOFTWARE
   E: TECNOLOGIA
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I PRODOTTI A DUPLICE USO
                                                    LE CATEGORIE DI CONTROLLO
                                                            0B001d6
             Impianti per la separazione di isotopi di “uranio naturale”, di “uranio impoverito” e di “materie fissili
             speciali” e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:

             d.   apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di
                  separazione aerodinamica, come segue:
                   6. valvole con tenuta a soffietto, manuali o automatiche, costruite o protette con “materiali
                        resistenti alla corrosione dell’UF6”, con un diametro uguale o inferiore a 40 mm;

   La categoria sopra riportata a titolo di esempio descrive il prodotto a duplice uso (valvole),
   individuando:

    la possibile destinazione d’uso del prodotto: “ Impianti per la separazione di isotopi di
     “uranio naturale” – rif. Categoria 0 Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature;
    nello specifico, la funzione che lo stesso potrebbe svolgere: “apparecchiature e componenti,
     appositamente progettati o preparati per il processo di separazione aerodinamica” – rif.
     classificazioni B: APPARECCHIATURE DI COLLAUDO, DI ISPEZIONE E DI PRODUZIONE;
    i dettagli tecnici del prodotto soggetto a restrizione: “valvole con tenuta a soffietto, manuali
     o automatiche, costruite o protette con “materiali resistenti alla corrosione dell’UF6”, con un
     diametro uguale o inferiore a 40 mm″.

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I PRODOTTI A DUPLICE USO
                                               NOTE GENERALI

«[…] sono sottoposti ad autorizzazione per l’esportazione tutti i beni
(compresi gli impianti) non specificati nell’elenco dei prodotti a duplice uso
qualora in tali beni siano contenuti componenti – specificati nell’elenco- che
ne costituiscano l’elemento principale e da questi possano essere
facilmente rimossi per altre utilizzazioni.
NB: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono
essere considerati l’elemento principale occorre tener conto della loro
quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze
particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l’elemento
principale dei beni in esportazione.[…]»

                    Fonte: Note Generali dell’Allegato I - Regolamento Delegato (UE) 2016/1969

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I PRODOTTI A DUPLICE USO
                                                          TECNOLOGIA

È assoggettata a restrizione anche la tecnologia connessa a prodotti a duplice uso.
Al riguardo la normativa precisa quanto segue con riferimento alla tecnologia:

[…]“Tecnologia” (NGT NTN Tutte). Informazioni specifiche necessarie allo
“sviluppo”, “produzione”, o “utilizzazione” di merci. L’informazione può rivestire la
forma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”.
NB 1: L’“assistenza tecnica” può rivestire varie forme quali istruzione, trasferimento
di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza
e può comportare il trasferimento di “dati tecnici”.
NB 2: I “dati tecnici” possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani,
diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali.[…]

             Fonte: definizioni dei termini usati nell’Allegato I - Regolamento Delegato (UE) 2016/1969

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I PRODOTTI A DUPLICE USO
                                                      CLAUSOLA CATCH-ALL

Articolo 4 Reg. (CE) N. 428/2009
«1. L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad
un’autorizzazione nel caso in cui […] le autorità dello Stato membro […] [ritengano] che detti prodotti sono o
possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla
movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all’individuazione, all’identificazione o
alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo
sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come
vettori di tali armi.
2. […] nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad un embargo sugli armamenti
[…]
3. […] [nel caso in cui le autorità dello Stato membro ritengano che] detti prodotti sono o possono essere destinati,
in tutto o in parte, ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell’elenco dei
materiali di armamento nazionale […]»

Articolo 8 Reg. (CE) N. 428/2009
«1. Per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell’uomo, uno Stato membro può vietare
l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I o imporre per gli stessi un
requisito di autorizzazione. […]»

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I PRODOTTI A DUPLICE USO
                                               AGGIORNAMENTI RECENTI

             Aggiornamento lista di controllo UE dei prodotti a Duplice Uso

             Il 15 novembre 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea:

                  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1969 DELLA COMMISSIONE
   del 12 settembre 2016 che modifica il Reg. (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime
  comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di
                                         prodotti a duplice uso

                          Tale regolamento è entrato in vigore il 16 novembre 2016

e modifica e sostituisce il Reg. UE 2015/2420 (allegato I del Reg. UE 428/2009) che riporta le
categorie che individuano i prodotti a duplice uso, recependo i cambiamenti delle liste di beni
controllati dai regimi internazionali MTCR, NGS, Australia Group e Wassenaar Arrangement.

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I PRODOTTI A DUPLICE USO
                              FUTURI AGGIORNAMENTI

È prevista una prossima revisione del Regolamento (CE) 428/2009, in cui
pare verranno apportate sostanziali modifiche al testo, compresa una
sezione sui diritti umani.
La proposta sembrerebbe implementare, tra le altre cose, modifiche in
questi settori:
 Ridefinizione del concetto di prodotti a duplice uso;
 Creazione di una lista europea per l’esportazione di specifiche
   tecnologie per la sorveglianza cibernetica;
 Modifica dell’articolo 4, la cosiddetta “clausola Catch-All”;
 Introduzione di nuove Autorizzazioni Generali dell’Unione Europea
   (AGEU).

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PRODOTTI A DUPLICE USO:
        IL REGIME AUTORIZZATIVO
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AUTORIZZAZIONE SPECIFICA INDIVIDUALE

L’autorizzazione specifica individuale è richiesta ai fini dell’esportazione di
specifici prodotti verso un singolo cliente e utilizzatore finale alla luce di
uno specifico ordine o contratto.
Ogni singola istanza è inoltrata alla Divisione IV del Ministero dello Sviluppo
Economico (Autorità competente per i prodotti a duplice uso) e valutata da
un Comitato Consultivo interministeriale che si riunisce, in genere, con
cadenza mensile.
Qualora il Comitato emetta parere positivo, l’autorizzazione è rilasciata dal
Ministero dello Sviluppo Economico specificando:
 il periodo di validità (in genere 24 mesi);
 eventuali azioni che si renderanno necessarie per la verifica della merce
   una volta esportata (es. richiesta di invio della dichiarazione di presa in
   carico della merce da parte dell’utilizzatore finale).
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AUTORIZZAZIONE GLOBALE INDIVIDUALE

L’esportazione dei beni a duplice uso può aver luogo con autorizzazione
globale individuale, rilasciata ad un singolo esportatore (solitamente un
esportatore abituale verso le destinazioni designate), per tutti i tipi o
categorie di beni a duplice uso e per uno o più paesi di destinazioni specifici,
che abbiano aderito ai Regimi internazionali.
Anche le autorizzazioni globali vengono rilasciate previo parere del Comitato
Consultivo interministeriale, con validità non superiore a tre anni e con
possibilità di proroga.
I documenti di viaggio (fatture e documenti di trasporto) che accompagnano
i beni a duplice uso esportati sulla base dell’autorizzazione globale devono
riportare sulle la seguente stampigliatura:
«Beni esportati con autorizzazione globale individuale (numero e data del
provvedimento)»
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AUTORIZZAZIONE GENERALE NAZIONALE (AGN)

L’esportazione dei beni a duplice uso può aver luogo con AGN limitatamente ai paesi di
destinazione che sono attualmente identificati nel decreto del Ministero delle Attività
Produttive del 04/08/2003:
 Antartide (Base Italiana),
 Argentina,
 Corea del Sud,
 Turchia.

L’AGN è valida in tutti gli Stati Membri della Unione Europea e per tutti i prodotti a duplice
uso specificati nelle categorie riportate nell’Allegato I del Reg. (CE) 428/2009, ad eccezione:
 di quanto previsto nell’ Allegato II octies,
 dei beni/paesi compresi nelle AGEU (vedi sezioni seguenti).

L’istanza di ottenimento dell’AGN non è soggetta a valutazione del Comitato
interministeriale ma è rilasciata direttamente dalla Divisione IV – Ministero dello Sviluppo
Economico.

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AUTORIZZAZIONE GENERALE DELL’UNIONE (AGEU)

Le AGEU sono valide in tutti gli Stati Membri dell’Unione
Europea, verso determinati paesi di destinazione. Ne esistono 6
tipologie:
 AGEU 001 - riguarda tutti i prodotti a duplice uso di cui a una
   delle voci riportate nell'allegato I del Reg. CE 428/2009, a
   eccezione di quelli elencati nell'allegato II octies;
 AGEU 002 - Riguarda determinati prodotti a duplice uso;
 AGEU 003 - Esportazione dopo riparazione/sostituzione;
 AGEU 004 - Esportazione temporanea per mostre o fiere;
 AGEU 005 - Telecomunicazioni
 AGEU 006 - Sostanze chimiche
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22/02/2017   All rights reserved.   36
PRODOTTI SOGGETTI
        A RESTRIZIONE VERSO L’IRAN
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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Regolamento (UE) 267/2012 del 23 marzo 2012 concernente
  misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento
  (UE) n. 961/2010, e s.m.i.
       Allegato I: prodotti, compresi beni, tecnologie e software, riportati
        nell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari.
       Allegato II: beni e tecnologie non elencati negli allegati I e III che potrebbero
        contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o
        l'acqua pesante o ad altre attività non conformi al PACG.
       Allegato III: prodotti, compresi beni e tecnologie, riportati nell'elenco del
        regime di non proliferazione nel settore missilistico.
       Allegato VII A: Software per la pianificazione delle risorse aziendali,
        sviluppato specificamente per utilizzazioni nelle industrie nucleari e militari
       Allegato VII B: Grafite e metalli grezzi lavorati e semilavorati
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L’ACCORDO SUL PROGRAMMA NUCLEARE
                                        LE TAPPE DEL PIANO D’AZIONE CONGIUNTO GLOBALE - PACG
                                           Iran                             UE                            USA                                   UN

                                     Entrata dell’AIEA                                                                       Risoluzione 2231 (2015) – Adottata dal
      Finalisation Day
                                                                                                                             Consiglio di Sicurezza dell’ONU alla sua
        (Luglio 2015)                                              FIRMA ACCORDO
                                                                                                                             7488a riunione, il 20 luglio 2015.
                                                                     (14/07/2015)

                                     ENTRATA IN VIGORE del PACG - (90 giorni dopo la Resolution 2231 (2015))
                                        Preparazione documenti per l’attuazione impegni previsti dal JCPoA

                                                               Decisione (PESC) 2015/1863
       Adoption Day                                            del Consiglio del 18/10/2015    Presidential
       (18/10/2015)                                                                            Memorandum –
                                  Implementazione degli        Regolamento (UE)                Preparing for
                                                               2015/1861 del Consiglio del     implementation of the
                                   impegni assunti con la
                                                               18/10/2015                      PACG of July 2015
                                 sottoscrizione del PACG
                                    in materia nucleare        Regolamento di esecuzione       Waiver Determinations
                                                               (UE) 2015/1862 del              and Findings – Secretary
                                                               Consiglio del 18/10/2015        of State

                               Attuazione delle misure predisposte nella fase «Adoption Day» a seguito della presentazione, da parte del direttore generale
    Implementation Day
                               dell’AIEA al Consiglio dei governatori dell’AIEA e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite della relazione che conferma che l’Iran
       (16/01/2016)
                               ha adottato le misure previste dal PACG.

                               L’AIEA determina che tutto il                                   Rimozione dalle black list
        Transition Day           materiale nucleare in Iran      Eliminazione definitiva       USA dei soggetti elencati
      (18 ottobre 2023)               ha uso pacifico.               delle sanzioni           nell’Annesso 4 dell’Allegato
                                 Uscita dell’AIEA dall’Iran.                                          II del PACG

22/02/2017                                                                                                                      Definitiva Conclusione del PACG 39
                                                                                                                                                                e
UNSCR Termination Day (2025)                                         All rights reserved.
                                                                                                                                  chiusura questione iraniana.
LA RIMOZIONE DELLE SANZIONI
                                                      I CAMBIAMENTI NELL’UE
                          Divieti                                         Autorizzazione preventiva

Vendita verso l’Iran                                          Vendita verso l’Iran
- Attrezzature di repressione interna e di controllo - Beni, tecnologie e software riportati negli
delle telecomunicazioni                              elenchi del Gruppo dei Fornitori Nucleari
                                                              - Beni e le tecnologie che potrebbero contribuire
- Armamenti/attrezzature militari                             ad attività connesse con il ritrattamento o
                                                              l'arricchimento o l'acqua pesante
                                                 - Software per la pianificazione delle risorse
- Transazioni commerciali con soggetti ed entità
                                                 aziendali sviluppati specificatamente               per
inclusi nelle liste di controllo
                                                 l’utilizzazione nelle industrie nucleari e militari
- Beni, software e tecnologie o altri prodotti che
                                                   - Grafite e alcuni metalli grezzi o semilavorati
possano contribuire allo sviluppo di sistemi di
                                                   quali, ad esempio, certi semilavorati dell’acciaio
lancio per armi nucleari
Acquisto dall’Iran                                            - Prodotti a duplice uso
- Beni e tecnologie elencati nell’Allegato III del
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Reg. UE 267/2012
AGGIORNAMENTI RECENTI (1)

Il 17 agosto 2016 è entrato in vigore il Regolamento di Esecuzione (UE)
2016/1375 della Commissione, che modifica il Regolamento (UE) n.
267/2012 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Questo nuovo Regolamento sostituisce l'Allegato I, l’Allegato III e l'Allegato
VII B del Regolamento (UE) n. 267/2012.
Sono state aggiunte nuove informazioni relative ai prodotti elencati negli
allegati I e III, in modo da agevolare l’attuazione e permettere una più
precisa identificazione con riferimento ai codici identificativi esistenti
applicati a norma dell'Allegato I del Regolamento n. 428/2009

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AGGIORNAMENTI RECENTI (2)

Sono stati rimossi dall’elenco dell’Allegato VII B i beni classificati alle seguenti voci doganali:

 ex 7208 - Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a
  600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti
 ex 7209 - Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a
  600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti
 ex 7210 - Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a
  600 mm, placcati o rivestiti
 ex 7211 - Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm,
  non placcati né rivestiti
 ex 7212 - Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm,
  placcati o rivestiti
 ex 7213 - Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati
 ex 7214 - Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo,
  nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione
 ex 7215 - Altre barre di ferro o di acciai non legati
 7607 - Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie
  plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)

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LE RESTRIZIONI
        VERSO LA RUSSIA
22/02/2017            All rights reserved.   43
UE: IL RINNOVO DELLE RESTRIZIONI VERSO LA
                                  RUSSIA

Nel corso del 2016 sono state rinnovate le sanzioni europee verso
la Federazione Russa, che elenchiamo di seguito:

•   Decisione 2014/119/PESC: prolungata fino al 6 marzo 2017;
•   Decisione 2014/145/PESC: prolungata fino al 15 marzo 2017;
•   Decisione 2014/386/PESC: prolungata fino al 23 giugno 2017;
•   Decisione 2014/512/PESC: prolungata fino al 31 luglio 2017.

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UE: IL RINNOVO DELLE RESTRIZIONI VERSO LA
                                 RUSSIA

La Risoluzione 2016/2556 del Parlamento Europeo del 4 febbraio
2016 indica la restituzione della Crimea all’Ucraina come
condizione necessaria per la rimozione delle misure restrittive
europee nei confronti della Russia.

«The restoration of Ukrainian control over the peninsula is one of
 the prerequisites for re-establishing cooperative relations with
   the Russian Federation, including the suspension of related
                            sanctions»

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USA: IL RINNOVO DELLE RESTRIZIONI VERSO LA
                                RUSSIA

Il 2 marzo 2016 con comunicato del Presidente degli Stati Uniti,
sono state rinnovate per un anno le misure restrittive riguardanti
la Federazione Russa in relazione alla situazione in Ucraina.

Pertanto, le misure adottate con gli Executive Orders 13660,
13661, 13662 e 13685, resteranno in vigore fino al 6 marzo
2017.

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LE RESTRIZIONI VERSO LA RUSSIA
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a
duplice uso di cui all'allegato I del Regolamento (CE) 428/2009, anche non originari dell'Unione:

 a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia connesso all’ambito militare e forze
  militari russe;
  e
 alle entità di seguito elencate:
  JSC Sirius (optoelettronica per fini civili e militari)
  OJSC Stankoinstrument (ingegneria meccanica per fini civili e militari)
  OAO JSC Chemcomposite (materiali per fini civili e militari)
  JSC Kalashnikov (armi leggere)
  JSC Tula Arms Plant (sistemi di armi)
  NPK Technologii Maschinostrojenija (munizioni)
  OAO Wysokototschnye Kompleksi (sistemi antiaerei e anticarro)
  OAO Almaz Antey (impresa di proprietà dello Stato; armi, munizioni, ricerca)
  OAO NPO Bazalt (impresa di proprietà dello Stato, produzione di macchine per la produzione di armi e
  munizioni).
                               (Allegato IV introdotto con Reg. UE 960/2014)

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LE RESTRIZIONI VERSO LA RUSSIA

Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento e l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o
qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi
successivamente al 12 settembre 2014 da:
 una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia prevalentemente impegnati e con importanti attività
     nell'ideazione, produzione, vendita o esportazione di materiale o servizi militari, di seguito elencati:
      – OPK OBORONPROM
      – UNITED AIRCRAFT CORPORATION
      – URALVAGONZAVOD
(Allegato V introdotto con Reg. UE 960/2014)
 una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il
     50 %, aventi attività totali stimate di oltre mille miliardi di rubli russi e i cui introiti stimati provengono per almeno il 50 % dalla
     vendita o dal trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi, di seguito elencati:
      – ROSNEFT
      – TRANSNEFT
      – GAZPROM NEFT
(Allegato VI introdotto con Reg. UE 960/2014)
Sono previsti degli elenchi di soggetti identificati dall’Unione Europea come responsabili di azioni che compromettono o
minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
(Reg. UE 269/2014)

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LE RESTRIZIONI VERSO LA RUSSIA
SETTORI SOGGETTI A RESTRIZIONE

   Settore militare
   Prospezione e produzione di petrolio in acque profonde
   Prospezioni e produzione di petrolio nell’Artico
   Progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia

Con riferimento ai settori sopra elencati, risulta inoltre vietato fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti
servizi associati necessari:
 trivellazione
 prove pozzi
 carotaggio e completamento,
 fornitura di strutture galleggianti specializzate.

Con riferimento alle restrizioni concernenti i prodotti, il citato Reg. UE 833/2014 specifica che l’esportazione verso
la Federazione Russa di alcuni prodotti e macchinari inclusi nell’Allegato II del citato Regolamento risulta soggetta
a preventiva autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, e vietata qualora detti prodotti e
macchinari risultino destinati all’impiego per la prospezione e la produzione di petrolio in acque profonde, per la
prospezione e la produzione di petrolio nell'Artico o per progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia (art. 3,
comma Reg. UE 833/2014).
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ALLEGATO II REG. UE 833/2014

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LE RESTRIZIONI VERSO LA RUSSIA

I seguenti istituti bancari risultano soggetti a specifiche misure restrittive:
 SBERBANK
 VTB BANK
 GAZPROMBANK
 VNESHECONOMBANK (VEB)
 ROSSELKHOZBANK
(Allegato III Reg. UE 833/2014)

Con riferimento a tali entità, sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento e l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o
qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi successivamente al 1
agosto 2014 fino al 12 settembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 da:

a)   un ente creditizio principale o un altro ente principale incaricato esplicitamente di promuovere la competitività dell'economia russa, la sua
     diversificazione e gli investimenti, stabilito in Russia, di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1 agosto 2014, sopra elencato, o
b)   una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono diretta mente o indirettamente detenuti per
     oltre il 50 % da un'entità sopra elencata, o
c)   una persona giuridica, entità o organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera b) o sopra elencata.

  Inoltre, è vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare nuovi prestiti o crediti con scadenza
superiore a 30 giorni a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui agli allegati III – V-VI , successivamente al 12 settembre 2014 fatta
eccezione per i prestiti o crediti che abbiano l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o esportazioni di beni e
servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e la Russia o per i prestiti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti
di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre
il 50 % da un'entità di cui all'allegato III.

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PRODOTTI DI ORIGINE USA
22/02/2017         All rights reserved.   52
EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS (EAR)

La normativa EAR consiste in una vasta e complessa serie di disposizioni elaborate dal Dipartimento del Commercio USA (United States
Department of Commerce – Bureau of Industry and Security (BIS)) in materia di controllo delle esportazioni, riesportazioni ed ogni altra
attività direttamente connessa alla movimentazione, al di fuori del territorio degli Stati Uniti, di prodotti di origine USA.

Sono soggette alle disposizioni della normativa EAR anche le riesportazioni (reexports) relative a prodotti/software/tecnologia che sono stati
esportati dagli Stati Uniti e che saranno oggetto di una nuova esportazione da parte di altro paese terzo.

Le Export Administration Regulations prevedono una serie di divieti, denominati General Prohibitions, relativi alle operazioni commerciali
che coinvolgono, ad esempio:

    esportazioni di prodotti listati (controlled items) verso paesi soggetti a embargo o a restrizione (listed countries);
    riesportazioni, senza apposita licenza, da parte di paesi terzi di prodotti che contengono componenti/tecnologia/software USA listati;
    riesportazioni di prodotti che contengono componenti/tecnologia/software USA verso paesi soggetti a embargo o a restrizione (listed
     countries);
    proibizioni relative a specifici utilizzatori finali;
    proibizioni in merito a specifici usi e impiego di prodotti USA.

La normativa EAR è quindi volta al controllo delle esportazioni dagli Stati Uniti ma regolamenta anche certe transazioni che avvengono al di
fuori degli stessi.

Sono infatti soggetti alla normativa EAR anche le seguenti tipologie di prodotti:
 Prodotti “stranieri”, cioè non di origine USA (foreign-made commodities) ma che incorporano prodotti/software di origine USA inclusi
    nella COMMERCE CONTROL LIST;
 Software “stranieri” combinati con software listati di origine USA;
 Tecnologia “straniera” combinata con tecnologia listati di origine USA;
 Prodotti fabbricati al di fuori degli Stati Uniti ma sviluppati grazie a tecnologia/software USA.

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EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS (EAR)
                   COMMERCE CONTROL LIST (CCL) E EXPORT CONTROL CLASSIFICATION NUMBER (ECCN)
La normativa EAR regolamenta l’esportazione e riesportazione dei prodotti inclusi nella Commerce Control List.
La Commerce Control List (CCL) individua un elenco di prodotti che per caratteristiche tecniche e specifiche di progettazione risultano particolarmente sensibili e
pertanto soggetti a controlli e restrizioni all’esportazione.
La CCL prevede 10 categorie:
     0-Nuclear Materials, Facilities and Equipment and Miscellaneous
     1-Materials, Chemicals, “Microorganisms,” and Toxins
     2-Materials Processing
     3-Electronics
     4-Computers
     5-Telecommunications and Information Security
     6-Lasers and Sensors
     7-Navigation and Avionics
     8-Marine
     9-Propulsion Systems, Space Vehicles and Related Equipment

a loro volta suddivise in 5 gruppi:
      A-Equipment, Assemblies and Components
      B-Test, Inspection and Production Equipment
      C-Materials
      D-Software
      E-Technology

I codici alfanumerici individuati in ciascuna categoria e in ciascun gruppo sopra elencati sono denominati Export Control Classification Numbers (ECCNs).
I prodotti identificati dalla Commerce Control List risultano pertanto soggetti alla normativa EAR e necessitano di licenza di esportazione verso tutte le
destinazioni. L’esportazione di tali prodotti verso paesi embargati risulta vietata.
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EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS (EAR)

                                          EAR 99

I prodotti non inclusi nella Commerce Control List ma comunque soggetti alla normativa
EAR sono designati come EAR 99.

I prodotti classificati all’EAR 99 non necessitano di autorizzazione all’esportazione /
riesportazione da paesi terzi, ma potrebbero essere soggetti a licenza per l’esportazione /
riesportazione verso paesi/utilizzatori finali/destinatari sottoposti a embardo o soggetti a
restrizione (quali Iran, Corea del Nord ecc.).

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EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS (EAR)
                                             DE MINIMIS RULE

Nei riguardi di determinati paesi la fornitura di prodotti EAR non è soggetta
a restrizione nel caso in cui tali prodotti risultino installati in altri prodotti di
origine diversa da quella USA e il valore dei componenti USA sia inferiore
ad una determinata percentuale del valore del prodotto completo (De
Minimis Rule).

Tuttavia, questo tipo di riesportazione è ammesso solo per società non
statunitensi e non controllate/detenute da entità USA, a condizione che
non sia rivolta a soggetti inclusi nella SDN List.

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OBIETTIVO FINALE

                                                          GARANZIA DELLA TUTELA
                RISPETTO DELLA
                                                            DELLA SICUREZZA DEL
             NORMATIVA NAZIONALE
                                                          PRODOTTO E DEL PAESE DI
              ED INTERNAZIONALE
                                                            DESTINAZIONE FINALE

                   CORRETTA
                  ESECUZIONE
               DELL’OPERAZIONE
               COMMERCIALE E
                     DELLA
                 TRANSAZIONE                                 TUTELA GENERALE
                FINANZIARIA AD                                 DELL’IMPRESA
                ESSA CONNESSA

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