DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA - Gli aiuti di Stato - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Dipartimento di Giurisprudenza - Unibg

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            Dipartimento di Giurisprudenza

      DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

                        Gli aiuti di Stato

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
CONCORRENZA E IMPRESE PUBBLICHE

Art. 345 TFUE: neutralità dell’ordinamento europeo
rispetto al regime di proprietà (pubblica/privata) delle
imprese.

   impresa pubblica
   diritti speciali/esclusivi ad un’impresa privata.

Art. 106, 1, TFUE: gli SM non emanano né mantengono nei
confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui
riconoscono diritti esclusivi alcuna misura contraria ai
Trattati (divieto di discriminazioni fondate sulla
nazionalità/norme sulla concorrenza).

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Art. 106, 2 TFUE: le imprese incaricate della gestione di
servizi di interesse economico generale possono essere
sottratte all’applicazione della regole di concorrenza
soltanto nei limiti in cui ciò si riveli necessario per
l’adempimento della specifica missione loro affidata.

SIEG = Servizi di interesse economico generale.
Duplice funzione:
 economica
 sociale
Fornitura           energia/servizio       postale/trasporto
pubblico/assistenza disabili.

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 Monopolio legale del servizio postale ordinario.

 Esclusiva per il trasporto d’urgenza in ambulanza e
divieto per altri operatori di effettuare il trasporto
ordinario (ma se l’impresa che ha l’esclusiva per il
trasporto d’urgenza non è in grado di svolgere il trasporto
ordinario, l’autorizzazione a quest’ultimo deve essere
concessa).

Art. 106, 3 TFUE: la Commissione vigila sull’applicazione
dell’art. 106 TFUE rivolgendo, ove occorra, agli SM
opportune direttive o decisioni.

                  Atti vincolanti ex art. 288 TFUE
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GLI AIUTI ALLE IMPRESE

Gli aiuti concessi dagli Stati alle imprese sono in grado di
alterare le condizioni di concorrenza presenti sul mercato
esattamente come le condotte delle imprese.

Necessità di un’azione dell’UE che completi quella relativa
alle condotte delle imprese.

FINALITA’: assicurare che sul mercato comune la
competizione ad armi pare tra le imprese non sia alterata
né dalle condotte delle imprese, né dalle condotte degli
SM.

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REGOLA GENERALE: gli aiuti di Stato sono incompatibili
con il mercato comune per cui devono essere sottoposti ad
un meccanismo di autorizzazione preventiva da parte della
Commissione.

Art. 107, 1 TFUE: divieto di erogare aiuti che non siano
stati dichiarati preventivamente compatibili con il mercato
comune.

Art. 107, 2 e               3    TFUE:   deroghe   al   principio            di
incompatibilità:

 ipso iure
 valutazione discrezionale della Commissione.

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Art. 108 TFUE:

 procedura di controllo preventivo per gli aiuti nuovi
 procedura di controllo permanente per gli aiuti
  esistenti.

Art. 109 TFUE: potere del Consiglio di fissare tramite
regolamenti le condizioni per l’applicazione dell’art. 108
TFUE e le tipologie di aiuti che possono essere dichiarati
compatibili.

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LA NOZIONE DI AIUTO

Art. 107 TFUE: sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra SM,
gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorsi
statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.

Ogni vantaggio economicamente apprezzabile attribuito
ad un impresa attraverso un intervento pubblico.

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 Sovvenzioni
 Riduzione costi
 Agevolazioni fiscali
 Tariffe preferenziali
 Garanzie statali
 Cessione di beni a prezzi preferenziali.

La forma dell’aiuto è irrilevante. Può essere erogato con
una legge o con un atto amministrativo.

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Assunzione di partecipazioni dello Stato nelle imprese.

Principio dell’investitore          privato in   un’economia             di
mercato.

Accertare se l’apporto di capitali è avvenuto in
circostanze che corrispondono alle normali condizioni di
mercato e se nelle stesse circostanze un investitore
privato   di   pari    dimensioni    avrebbe effettuato
conferimenti alle stesse condizioni.

ES./ una holding pubblica può decidere di ripianare le
perdite della controllata, ma solo se si può prevedere un
miglioramento della redditività della controllata.

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 Tasso di redditività dell’investimento pubblico nel
  medio-lungo periodo.
 Tasso di rischio dell’investimento.
 Prospettive di sviluppo del settore interessato
  dall’aiuto.
 Valutazioni dei principali operatori del settore.

Ristrutturazione istituti di credito.
Ristrutturazione compagnie aeree.

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Erogazione di risorse pubbliche per compensare i maggiori
oneri del servizio pubblico.

 L’impresa     beneficiaria    deve    essere    incaricata
  dell’assolvimento di obblighi di servizio pubblico.
 I criteri di calcolo della compensazione devono essere
  determinati in via generale, preventiva e trasparente.
 La compensazione non deve eccedere quanto
  necessario per coprire i costi.
 Separazione contabile per evitare sovvenzioni
  incrociate dalle attività di servizio pubblico verso altre
  attività svolte dalle stesse imprese in settori non
  caratterizzati da esigenze di interesse generale.

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Per potersi parlare di aiuto di Stato occorre che il
vantaggio economicamente apprezzabile possa essere
imputato allo Stato. Inoltre, è necessario che l’aiuto
venga concesso tramite risorse statali.

Beneficiario dell’aiuto: talune imprese          o        talune
produzioni.
L’aiuto deve avere portata selettiva.

ES./ Caso Mediaset: aiuto concesso ai consumatori per
l’acquisto di decoder digitali in quanto discriminava tra le
varie piattaforme digitali, avvantaggiando quelle terrestri
e danneggiando quelle satellitari.
ES./ riforma previdenziale che riduce gli oneri fiscali che
gravano sulle imprese = misura generale.

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Il principio di incompatibilità porta con sé un giudizio
negativo sugli effetti che l’aiuto produce sulla struttura
concorrenziale.

In ogni caso, tali effetti devono essere sensibili (non
marginali).

Regola de minimis: gli aiuti che nell’arco di 3 anni non
superano € 200.000,00 sono dispensati dall’obbligo di
notifica (€ 100.000,00 per le imprese del settore dei
trasporti su strada).

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LE DEROGHE AL DIVIETO
                         (IPSO IURE)

Art. 107, 2 TFUE: sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai consumatori a
   condizione che siano accordati senza discriminazioni
   determinate dall’origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità
   naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi a determinate regioni della Repubblica
   federale di Germania che risentono della divisione della
   Germania.

Dopo 5 anni dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il
Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una
decisione per abrogare tale ultima fattispecie.

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LE DEROGHE DISCREZIONALI

Art. 107, 3 TFUE: possono considerarsi compatibili con il
mercato interno:
a. gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle
   regioni ove il tenore di vita è abnormalmente basso oppure
   presenta una grave forma di disoccupazione;
b. gli aiuti per la realizzazione di un importante progetto di
   comune interesse europeo oppure per porre rimedio ad un
   grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;
c. gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività
   o di talune regioni economiche sempre che non alterino le
   condizioni degli scambi in misura contraria al comune
   interesse;
d. gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
   conservazione del patrimonio.

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Ogni altra categoria di aiuti determinata con decisione del
Consiglio, su proposta della Commissione.

PRINCIPIO DELLA CONTROPARTITA: l’aiuto può essere
considerato compatibile soltanto quando non sia possibile
realizzare diversamente l’obiettivo di interesse comune in
funzione del quale è stabilita la deroga.

NO aiuto per nuovi investimenti se l’impresa dispone di
risorse proprie per tali investimenti.

PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA: consistenza, forma,
mezzi finanziari, finalità perseguite.

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AIUTI DI STATO PER IL SALVATAGGIO DI IMPRESE IN
                      DIFFICOLTA’

a) casi eccezionali connotati da gravi difficoltà sociali;
b) garanzia di crediti o crediti rimborsabili ad un tasso di
   interesse uguale a quello di mercato;
c) obbligo per lo SM di presentare alla Commissione un
   piano di ristrutturazione, un piano di liquidazione o la
   prova che il prestito è stato integralmente rimborsato
   o la garanzia revocata.

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AIUTI DI STATO PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE
                    IN DIFFICOLTA’

a. piano     di     ristrutturazione,   approvato     dalla
   Commissione, che permetta di ripristinare l’efficienza
   economico-finanziaria a lungo termine dell’impresa
   entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di
   ipotesi realistiche;
b. l’aiuto deve essere limitato a quanto strettamente
   necessario alla ristrutturazione e deve essere
   accompagnato da misure idonee a bilanciare le
   ripercussioni negative sui concorrenti;
c. la Commissione deve essere messa in condizione di
   poter controllare la corretta attuazione del piano sulla
   base di relazioni regolari trasmesse dallo SM.
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LA PROCEDURA DI CONTROLLO DEGLI AIUTI

FINALITA’: evitare che un aiuto venga posto in essere e
produca effetti negativi prima che ne sia verificata la
compatibilità con il mercato interno.

 OBBLIGO DI NOTIFICA DELL’AIUTO ALLA COMMISSIONE.
  La sua violazione rende l’aiuto sempre illegittimo,
  anche se compatibile con il mercato interno.

 OBBLIGO DI STANDSTILL: obbligo di non dare corso
  all’erogazione dell’aiuto prima del controllo da parte
  della Commissione.

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OBBLIGO DI STANDSTILL: norma dotata di efficacia
diretta.

Il giudizio sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato
interno spetta in via esclusiva alla Commissione.

I giudici nazionali tutelano i diritti dei singoli nel caso di
violazione dell’obbligo di previa notifica. Possono
accertare se una misura costituisce un aiuto,
eventualmente rivolgendosi alla Corte di giustizia. Non
possono mai stabilire se l’aiuto è compatibile con il
mercato interno.

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AIUTI NUOVI

PRIMA FASE: controllo preliminare e sommario dell’aiuto
notificato o comunque di cui la Commissione è venuta a
conoscenza.

Procedura poco trasparente – Durata max 2 mesi.

Decorso tale termine, opera il principio del silenzio-
assenso.

Manifesta compatibilità: fine prima fase.

Dubbi: apertura SECONDA FASE. Procedura molto formale.

Pubblicazione sulla GUUE dell’aiuto.
Invito ai terzi interessati a presentare osservazioni.

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AIUTI ESISTENTI (istituiti prima dell’entrata in vigore
                      del trattato)

Esame permanente da parte della Commissione.

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L’OBBLIGO DI RECUPERO DELL’AIUTO

Se la Commissione accetta l’incompatibilità dell’aiuto con
il mercato interno può:

 imporre allo stato di sopprimere l’aiuto;
 prescrivere allo stato apposite modifiche all’aiuto;
 se l’aiuto è stato erogato, può imporre allo SM di
  esigerne la restituzione.

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GLI AIUTI DI STATO
              E LA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Crisi economico-finanziaria. Rallentamento dell’economia
reale.
Effetti negativi su:

 consumatori
 imprese
 investimenti
 aspettative di crescita.

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Necessità di interventi da parte delle autorità nazionali ed
europee.

Sostenere imprese, banche ed istituti finanziari/rispetto regole
europee sugli aiuti di Stato.
 Comunicazione 13/10/08 sui criteri applicabili in caso di
   aiuti alle istituzioni finanziarie.
 Comunicazione 5/12/08 sulla ricapitalizzazione delle
   istituzioni finanziarie.
 Comunicazione 25/2/09 sul settore bancario.

Procedura di controllo degli aiuti accelerata (24 ore per la
prima fase, anziché 2 mesi).
Ricorso all’art. 107, 3, b) TFUE.
Allentamento di alcuni parametri, ma obbligo di graduale
abbandono delle misure di aiuto.

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