6 OTTOBRE 2021 - Aggiornamento sulla legislazione di emergenza Covid-19

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6 OTTOBRE 2021 - Aggiornamento sulla legislazione di emergenza Covid-19
6 OTTOBRE 2021

                                                                             DIRITTO SOCIETARIO

                                    Aggiornamento sulla legislazione di emergenza Covid-19
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Abstract

                                    L’aggiornamento della Guida alla legislazione di emergenza Covid-19 offre una
                                    ricognizione delle misure di sostegno alle imprese ancora in vigore e in fase di
                                    progressivo esaurimento. Tali misure riguardano, in particolare: a) lo svolgimento delle
                                    riunioni degli organi sociali e la salvaguardia dei lavoratori; b) le moratorie sui prestiti e
                                    le sospensioni delle revoche degli affidamenti; c) i finanziamenti agevolati garantiti dal
                                    Fondo di Garanzia PMI e da SACE; d) gli incentivi fiscali e gli strumenti del Patrimonio
                                    destinato di Cassa Depositi e Prestiti e del Fondo Invitalia per il rafforzamento
                                    patrimoniale delle imprese.

                                    Il documento descrive, inoltre, i principali interventi che caratterizzano la nuova fase di
                                    uscita dall’emergenza e di ripresa dell’economia In particolare, si illustrano le prime
                                    misure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le principali riforme
                                    in corso sulla giustizia civile e penale, sulla semplificazione amministrativa e in materia
                                    fiscale. La Guida dà conto, infine, delle novità introdotte dal Decreto Crisi per favorire le
                                    soluzioni di risanamento e la ristrutturazione delle imprese colpite dagli effetti della
                                    pandemia.
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                                                                                                                                2
INDICE

                                    1. Cronologia degli interventi normativi                                       p. 7

                                    2. Le misure emergenziali ancora in vigore                                     p. 8

                                       2.1 Il funzionamento degli organi sociali e organizzazione dell’attività
                                          Aziendale                                                                p. 8

                                       2.2 Il finanziamento delle imprese                                          p.11

                                       2.3 Gli istituti di salvaguardia della continuità operativa delle imprese
                                           e gli strumenti di rafforzamento patrimoniale                           p.18

                                    3. L’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza                    p.26

                                       3.1 La Governance e il funzionamento del PNNR                               p.27

                                       3.2 Misure per la semplificazione e velocizzazione delle procedure          p.30

                                       3.3 Il reclutamento del personale per la realizzazione delle riforme e
                                          il miglioramento della performance della p.a.                            p.32

                                       3.4 Le riforme in corso                                                     p.33

                                    4. Le novità in materia di crisi di impresa                                    p.41
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                                    TABELLA NORMATIVA                                                              p.45

                                                                                                                          3
Introduzione

                                    Il complesso delle misure adottate nel biennio 2020-2021, a partire dalla prima
                                    dichiarazione dello stato di emergenza connessa all’insorgere del virus Covid-191, ha
                                    consentito di mitigare gli effetti della crisi economica generata dalla pandemia,
                                    alleviandone le conseguenze sull’occupazione e preservando la capacità produttiva del
                                    Paese.

                                    Lo stato di emergenza nazionale è stato prorogato al 31 dicembre 20212 sebbene si
                                    registri un miglioramento della situazione sanitaria e la progressiva ripresa del sistema
                                    economico3. Fino alla stessa data sono state prorogate molte delle misure emergenziali,
                                    in linea con quanto previsto dalla quinta modifica al quadro temporaneo per le misure di
                                    aiuti di Stato a sostegno dell’economia (cd. Temporary framework). Scopo delle misure
                                    attuali è quello di rendere graduale il processo di interruzione delle misure di sostegno
                                    per favorire la ripresa.

                                    I più recenti provvedimenti normativi – tra cui in particolare il Decreto Sostegni4 e il
                                    Decreto Sostegni-bis5 – hanno, inoltre, rimodulato alcuni degli istituti esistenti e introdotto
                                    nuovi strumenti di stimolo alla ripresa, nell’ottica di favorire un progressivo allentamento
                                    degli aiuti e un graduale ritorno alla normalità. A tal fine, in particolare, da un lato, sono
                                    state ridotte le percentuali di garanzia statali sui finanziamenti agevolati ed è stata
                                    modificata la disciplina delle moratorie sui prestiti, ammettendone la proroga per le sole
                                    imprese già ammesse al beneficio e nei limiti della quota capitale dei finanziamenti in
                                    corso; dall’altro, sono state previste ulteriori misure di carattere fiscale; nuovi contributi
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                                    1  Adottata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
                                    2  Con il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.
                                    3 Secondo i dati della Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF) di settembre,

                                    il primo semestre 2021 ha registrato un importante recupero dell’economia. La previsione di crescita annuale
                                    del PIL reale è oggi pari al 6%, rispetto al 4,5% inizialmente stimato dal DEF di aprile. L’andamento previsto
                                    riflette la ripresa dei consumi e soprattutto l’aumento degli investimenti fissi lordi alimentati anche dal PNRR.
                                    Registrano un buon andamento anche le esportazioni e l’occupazione. I dati indicano un recupero
                                    dell’economia Italiana ai livelli pre-covid entro la prima metà del 2022. V. Nota di aggiornamento al
                                    Documento di Economia e Finanza 2021, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre 2021, reperibile
                                    al seguente link:                                                                                               :
                                    http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/nadef_2
                                    021/NADEF_2021.pdf. I dati indicati dalla NADEF sono coerenti con le stime dell’OCSE, che indicano una
                                    ripresa costante dell’economia Italiana dagli effetti della crisi Covid-19. V. OECD, Studi economici dell’OCSE.
                                    Italia 2021, Settembre 2021, disponibile al seguente link: https://read.oecd-ilibrary.org/economics/studi-
                                    economici-dell-ocse-italia-2021_85d51ef5-it?_ga=2.237577344.1883675509.1631804079-
                                    689609135.1631804079#page1.
                                    4 Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
                                    5 Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

                                                                                                                                                   4
a fondo perduto e fondi per il finanziamento delle grandi imprese in temporanea difficoltà,
                                    nonché alcune misure in materia di lavoro, tra cui l’estensione dei termini della Cassa
                                    integrazione guadagni straordinaria.

                                    Accanto alla proroga e alla rimodulazione degli istituti è iniziato il percorso di attuazione
                                    delle riforme individuate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che consentiranno
                                    l’utilizzo delle risorse connesse al programma Next generation EU per la ripartenza del
                                    sistema economico europeo. Sono attualmente in discussione in Parlamento o presso
                                    apposite Commissioni di studio, alcune importanti riforme tra cui quelle relative alla
                                    giustizia civile, alla giustizia penale, agli appalti pubblici, al sistema fiscale.

                                    Sono già stati emanati alcuni importanti provvedimenti per favorire l’attuazione del
                                    PNRR, tra cui in particolare il decreto Semplificazioni6, che ha introdotto il sistema di
                                    controllo e governance del PNRR e una serie di modifiche urgenti alla disciplina dei
                                    contratti pubblici, e il Decreto Reclutamento7, che prevede alcune misure per il
                                    rafforzamento della pubblica amministrazione, nonché le modalità per il reclutamento del
                                    personale necessario all’attivazione delle riforme previste dal PNRR.

                                    Tra gli strumenti innovativi di sostegno alla ripresa si segnalano, inoltre, le misure
                                    introdotte dal cd. Decreto Crisi8, per favorire il risanamento delle imprese incise dalla
                                    pandemia. A tal fine, in particolare, il decreto, oltre a prorogare alcune delle misure
                                    emergenziali in materia di crisi introdotte dal Decreto-Liquidità, ha rinviato l’entrata in
                                    vigore del Codice della crisi9 al 16 maggio 2022, anticipandone contestualmente alcuni
                                    istituti ritenuti utili per agevolare le ristrutturazioni (tra cui, gli accordi di ristrutturazione
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                                    ad efficacia estesa, la convenzione di moratoria e gli accordi di ristrutturazione
                                    agevolata). Lo stesso decreto ha, inoltre, rinviato al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore
                                    delle misure di allerta previste dal Titolo II del Codice, introducendo al contempo due
                                    nuovi istituti: i) la composizione negoziata della crisi, ossia una procedura volontaria e
                                    stragiudiziale con cui il debitore beneficia dell’assistenza di un professionista che lo
                                    coadiuvi nelle trattative con i creditori; ii) il concordato liquidatorio semplificato, cui
                                    l’imprenditore può accedere in caso di insuccesso della composizione negoziata,
                                    quando non è possibile raggiungere con i creditori una soluzione negoziale.

                                    6 Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
                                    7 Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.
                                    8 Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118, non ancora convertito in legge.
                                    9 Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

                                                                                                                                           5
Il presente documento costituisce un nuovo aggiornamento della “Guida pratica per le
                                    imprese alla legislazione di emergenza Covid-19”10 e offre una ricognizione delle misure
                                    attualmente in vigore, come prorogate e modificate dai più recenti interventi normativi,
                                    nonché una sintetica illustrazione dei nuovi istituti e delle linee di azione per la ripartenza
                                    dell’economia.
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                                    10 V. ASSONIME, Guida pratica per le imprese alla legislazione di emergenza Covid-19, 3 agosto 2020,
                                    reperibile al seguente link: http://www.assonime.it/attivita-editoriale/guide-saggi/Pagine/Guida-pratica-per-
                                    le-imprese-alla-legislazione-di-emergenza-Covid-19.aspx e successivo aggiornamento del 4 marzo 2021
                                    disponibile al link: http://www.assonime.it/attivita-editoriale/guide-saggi/Pagine/Guida-aggiornata-alla-
                                    legislazione-di-emergenza-Covid-19.aspx.

                                                                                                                                               6
1. Cronologia degli interventi normativi

                                    Il quadro della legislazione di emergenza è articolato. Di seguito si riportano in ordine
                                    cronologico tutti gli interventi normativi di rilievo per le imprese a partire dalla prima
                                    dichiarazione dello stato di emergenza, rinviando per i contenuti relativi ai provvedimenti
                                    2020 alle precedenti versioni della presente Guida.

                                          i.    Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), convertito con
                                                modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
                                         ii.    Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Liquidità), convertito con modificazioni
                                                dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
                                         iii.   Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Rilancio), convertito con modificazioni
                                                dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

                                         iv.    Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con
                                                modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
                                         v.     Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. Decreto Agosto), convertito con
                                                modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
                                         vi.    Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 27
                                                novembre 2020, n. 159;
                                     vii.       Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori) convertito con
                                                modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 che ha assorbito, in sede di
                                                conversione, le disposizioni contenute in altri tre decreti legge cd. Ristori bis, ter
                                                e quater (decreti legge 9 novembre 2020, n. 149; 23 novembre 2020, n. 154; 30
                                                novembre 2020, n. 157);
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                                    viii.       Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021);
                                         ix.    Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla Legge 26 febbraio
                                                2021, n. 21 (Decreto legge MiIlleproroghe);

                                         x.     Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni)11, convertito con
                                                modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69;

                                    11 Tale decreto ha prorogato al 31 dicembre 2020 la maggior parte degli istituti previsti dalla legislazione
                                    precedente e ha introdotto nuove misure di carattere fiscale (tra cui, ad esempio, la previsione della
                                    possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito di controllo automatizzato agli operatori
                                    economici che abbiano subito consistenti riduzioni del volume d’affari nel 2020; contributi a fondo perduto
                                    per le imprese con ricavi inferiori a 10 milioni di euro che abbiano registrato un calo del 30% del fatturato
                                    medio mensile per l’anno 2020 rispetto al 2019 e per le start-up con partita IVA aperta nel 2018 e attività
                                    iniziata nel 2019; un fondo di 200 milioni di euro per il 2021 presso il MISE per il finanziamento di grandi
                                    imprese, anche in amministrazione straordinaria, che si trovano in temporanea difficoltà finanziaria a causa
                                    degli effetti della crisi economica generata dalla pandemia).

                                                                                                                                               7
xi.         Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Decreto Riaperture), convertito con
                                                   modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87;
                                      xii.         Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (Decreto Sostegni-bis)12 convertito con
                                                   modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106;
                                      xiii.        Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (Decreto Green pass) convertito con
                                                   modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n.126;
                                      xiv.         Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (Decreto Legge Crisi di impresa) non
                                                   ancora convertito;

                                      xv.          Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 non ancora convertito.

                                              2. Le misure emergenziali ancora in vigore

                                              Le misure introdotte dalla legislazione di emergenza attualmente ancora in vigore sono
                                              riconducibili a tre categorie: i) le misure che incidono sul funzionamento degli organi
                                              sociali e sull’organizzazione dell’attività aziendale; ii) gli strumenti di finanza agevolata;
                                              iii) gli istituti per la salvaguardia della continuità operativa delle imprese e per il
                                              rafforzamento patrimoniale.

                                              2.1 Il funzionamento degli organi sociali e organizzazione dell’attività aziendale

Assemblee                                     a) Svolgimento delle riunioni degli organi sociali
   a porte
                                              Fino al 31 dicembre 202113, è consentito alle società di capitali e alle società cooperative
    chiuse
                                              di continuare a tenere le assemblee secondo le modalità previste dall’art. 106 Cura Italia
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                                              facendo ricorso a quegli strumenti – quali il voto per corrispondenza, il voto elettronico,
                                              la partecipazione in assemblea con mezzi di telecomunicazione, il rappresentante
                                              designato per le società quotate su mercati regolamentati, MTF e società diffuse – che
                                              permettono l’intervento in assemblea e l’espressione del diritto di voto senza la

                                              12 Anche tale decreto, accanto ad alcune proroghe, ha introdotto nuove misure di ausilio alle imprese, tra
                                              cui ad esempio, il rinvio al 1° gennaio 2022 della cd. plastic tax; l’esenzione temporanea, a determinate
                                              condizioni, delle plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni in
                                              imprese start up innovative e PMI innovative acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1°
                                              giugno 2021 al 31 dicembre 2025; le modifiche alla disciplina in materia di IVA che consentono al
                                              cedente/prestatore di effettuare la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, in caso di
                                              mancato pagamento del corrispettivo, totale o parziale, senza dovere attendere la conclusione della
                                              procedura concorsuale; le modifiche alla disciplina dell’ACE.
                                              13 Per effetto della proroga introdotta dal Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105.

                                                                                                                                                        8
necessaria presenza fisica dei soci in un unico luogo, anche in deroga alle diverse
                                    disposizioni previste dalla legge e dallo statuto14.

                                    Fino alla stessa data, anche le riunioni degli altri organi sociali potranno continuare a
                                    svolgersi in video conferenza, pur in assenza di una regolamentazione espressa
                                    regolamentata15.

                                    b) Applicazione del Regolamento ESEF a partire dagli esercizi avviati dal 1°
                                    Gennaio 2021                                                                                                        Regola-
                                                                                                                                                        mento
                                    Per gli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021 le società sono tenute a                                   ESEF
                                    predisporre la relazione finanziaria annuale nel formato unico elettronico XHTML,
                                    marcando alcune informazioni del consolidato con le specifiche Inline XBRL.

                                    Si tratta di un obbligo introdotto a livello europeo dalla direttiva Transparency16 e dal
                                    relativo Regolamento delegato della Commissione europea n. 2019/815 del 17 dicembre
                                    2018, in base ai quali questa nuova formalità di pubblicazione avrebbe dovuto applicarsi
                                    obbligatoriamente a partire dalle relazioni finanziarie annuali relative agli esercizi 202017.

                                    Nel frattempo la direttiva Transparency è stata modificata attribuendo agli Stati membri
                                    il potere di autorizzare il rinvio del nuovo obbligo a causa dell’emergenza Covid-1918.

                                    Ne consegue che per gli emittenti che hanno un esercizio sociale corrispondente all’anno
                                    solare, l’emittente sarà tenuto a pubblicare, per la prima volta, la relazione finanziaria
                                    annuale secondo le previsioni del Regolamento 2019/815 a partire da quella relativa
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                                    all’esercizio sociale 1° gennaio 2021/31 dicembre 2021; per gli emittenti invece che
                                    hanno un esercizio sociale 1° luglio-30 giugno, le nuove previsioni si applicano a partire
                                    dalla relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio sociale 1° luglio 2021/30 giugno
                                    2022.

                                    14 Per un esame della disciplina si rinvia alla precedente versione della presente Guida consultabile al
                                    seguente link http://www.assonime.it/attivita-editoriale/guide-saggi/Pagine/Guida-pratica-per-le-imprese-
                                    alla-legislazione-di-emergenza-Covid-19.aspx
                                    15 In virtù della proroga all’art. 73 del DL Cura Italia prevista introdotta dal Decreto-Legge 23 luglio 2021, n.

                                    105.
                                    16 V. direttiva 2004/109/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/50/UE, che armonizza gli obblighi

                                    informativi verso il mercato degli emittenti con valori mobiliari negoziati su un mercato regolamentato
                                    europeo.
                                    17 ASSONIME, La pubblicazione delle relazioni finanziarie annuali delle società quotate nel formato elettronico

                                    unico di comunicazione, Circolare n. 25 del 28 novembre 2019.
                                    18 A livello nazionale, la Legge 26 febbraio 2021, n. 21, nel convertire il Decreto-Legge 31 dicembre 2020,

                                    n. 183 (c.d. Milleproroghe), ha usufruito di questa facoltà, prevedendo che il Regolamento 2019/815 trovasse
                                    applicazione alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

                                                                                                                                                   9
c) Salvaguardia di lavoratori ed utenti

              Resta in vigore l’obbligo di rispettare le misure di prevenzione nei luoghi di lavoro per
 Protocollo
              coniugare l’esercizio dell’attività di impresa con la necessità di salvaguardare la salute
       per il
              di lavoratori e degli utenti nell’ambito delle attività economiche, produttive e ricreative.
  contrasto
       della A tal fine, continuano a trovare applicazione:
 diffusione
   del virus       i) il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
       negli           contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il
ambienti di            Governo e le parti sociali del 24 aprile 202019;
     lavoro
                   ii) il protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati
                       all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei
                       luoghi di lavoro;

                                                   iii) le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative
                                                        della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020,
                                                        aggiornate il 28 maggio 202120.

                                            Si segnala, inoltre, la proroga fino al 31 dicembre 202121 delle disposizioni speciali in
                                     Smart
                                            materia di smart working nel settore privato22.
                                    working
                                            Da ultimo, è stato introdotto l’obbligo23, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31
                                            dicembre 2021, per il personale delle Amministrazioni pubbliche24 e i lavoratori del
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                                            settore privato di possedere la Certificazione Verde Covid-19 per l’accesso ai luoghi di
                                            lavoro e per i datori di lavoro di verificare il rispetto di tale prescrizione.

                                              19 Come aggiornato dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento
                                              della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.
                                              20 Tali Linee Guida si pongono in linea di continuità con le prescrizioni stabilite dal protocollo del Governo e

                                              parti sociali, ad integrazione dei singoli modelli aziendali di prevenzione, previsti dal decreto legislativo 9
                                              aprile 2008, n. 81, con prescrizioni specifiche riferite a specifici settori di attività quali: la ristorazione e
                                              cerimonie, le attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), le attività ricettive, i servizi alla persona, il
                                              commercio al dettaglio, gli uffici aperti al pubblico, la formazione professionale, il cinema e gli spettacoli dal
                                              vivo, parchi tematici e di divertimento; le strutture termali e centri benessere, i congressi e i grandi eventi
                                              fieristici, corsi di formazione.
                                              21 Prevista dal cd. Decreto Riaperture (Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52).

                                              22 Di cui all’art. 90, commi 3 e 4 del Decreto Rilancio.

                                              23 Ad opera del Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, pubblicato in G.U. n. 226 del 21 settembre 2021.

                                              24 Compreso il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e

                                              organi di rilevanza costituzionale, titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo
                                              è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa
                                              presso le pubbliche amministrazioni.

                                                                                                                                                                    10
Le certificazioni verdi25 comprovano lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19
                                    o la guarigione dall’infezione, oppure l’effettuazione di un test molecolare o antigenico Green pass
                                    rapido con risultato negativo al virus.

                                    2.2 Il finanziamento delle imprese

                                    a) Sospensione della revoca degli affidamenti e moratoria sui prestiti

                                    La moratoria sui prestiti e la sospensione delle revoche per gli affidamenti in essere nel                        La revoca
                                    2020, previste dall’art. 56 del DL Cura Italia, si avviano ad un progressivo esaurimento.                         degli
                                                                                                                                                      affidamenti
                                    La misura originaria prevedeva per le microimprese e le PMI26 la possibilità di richiedere                        e la
                                    ai soggetti finanziatori (banche e intermediari finanziari): i) di non esercitare la revoca                       moratoria
                                    delle aperture di credito e dei prestiti per anticipi su crediti in essere al 29 febbraio 2020;                   sui prestiti
                                    ii) la proroga degli affidamenti non rateali con scadenza in data anteriore al 30 settembre
                                    2020; iii) la sospensione di rate di finanziamenti e canoni di leasing con scadenza in data
                                    anteriore al 30 settembre 2020. La misura è stata di volta in volta prorogata fino al 30
                                    giugno 2021, consentendo alle imprese di superare l’emergenza27.

                                    Per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Sostegni-bis28 tali misure non possono
                                    più essere concesse, tuttavia sono prorogate ancora fino al 31 dicembre 2021 le
                                    sospensioni e le moratorie già concesse quando le imprese soddisfano le seguenti
                                    condizioni:

                                         i)   sono già state ammesse al beneficio entro il 26 maggio 2021;
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                                         ii) hanno comunicato al finanziatore, entro il 15 giugno 2021, l’intenzione di
                                             avvalersi della proroga.

                                    A differenza di quanto disposto con le precedenti proroghe della disciplina, la proroga
                                    prevista dal Decreto Sostegni-bis ha effetto rispetto ai finanziamenti in essere

                                    25 Previste dall’art. 9 del Decreto Riaperture (Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52).
                                    26 Come definite dalla Raccomandazione europea n. 2003/361/CE, aventi sede in Italia, con esclusione di
                                    quelle che alla data del 17 marzo 2020 presentavano esposizioni debitorie classificate come deteriorate ai
                                    sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi, ossia con rate/crediti non scaduti da più di 90
                                    giorni.
                                    27 La disciplina è stata inizialmente prorogata dal Decreto Agosto, fino al 31 gennaio 2021 (art. 65 DL

                                    104/2020) e successivamente dalla Legge di bilancio 2021 fino al 30 giugno 2021 (comma 248, L.
                                    178/2020).
                                    28 V. Art. 16 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

                                                                                                                                                11
limitatamente alla sola quota capitale degli stessi. Pertanto, a partire dal 30 giugno 2021
                                    i debitori sono tenuti al versamento della quota rappresentante gli interessi.

                                    Per i soggetti finanziatori il Decreto Sostegni-bis estende fino al 31 dicembre 2021 la
                                    possibilità di accedere, su richiesta, alla garanzia rilasciata da un’apposita sezione
                                    speciale del Fondo di garanzia PMI per un valore pari al 33% degli importi sospesi (art.
                                    56 DL Cura Italia commi 6 e 8).

 Le novità                          b) I finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia PMI
apportate
                                    La disciplina speciale e temporanea29 del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI previsto
      alla
                                    dalla legge n. 662/1996 in materia di garanzie erogate a supporto della liquidità delle
disciplina
                                    piccole e medie imprese è stata prorogata dal Decreto Sostegni-bis fino al 31 dicembre
  speciale
                                    202130. Ne consegue che fino a tale data le microimprese e le PMI che attestino effetti
del Fondo
                                    negativi derivanti dall’emergenza, potranno continuare a chiedere finanziamenti garantiti
        di
                                    dal Fondo31.
 Garanzia
      PMI                           Sempre nell’ottica di una graduale uscita dalle misure di emergenza, lo stesso decreto
                                    ha, tuttavia, rimodulato le percentuali di copertura della garanzia e introdotto modifiche
                                    alla disciplina, prevedendo in particolare:

                                         i)   per i finanziamenti con durata fino a 72 mesi concessi dal 1° luglio 2021, la
                                              garanzia del Fondo sarà rilasciata non più nella misura del 90% ma nella misura
                                              massima dell’80%. Per questi finanziamenti, previa notifica e autorizzazione della
                                              Commissione europea, il limite di durata è innalzato a 120 mesi. L’estensione
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                                              della durata può essere richiesta anche per i finanziamenti, aventi durata non
                                              superiore a 72 mesi, già garantiti dal Fondo;

                                         ii) per i finanziamenti fino a 30 mila euro concessi dal 1° luglio 2021 la garanzia
                                             opererà fino al 90% e non più al 100%. A questi finanziamenti potrà inoltre essere
                                             applicato un tasso di interesse diverso rispetto a quello previsto dall’art. 13 del
                                             Decreto Liquidità, praticato sulle operazioni già in essere.

                                    Il Decreto Sostegni bis (art. 12) introduce, inoltre, un nuovo strumento a valere sul Fondo
                                    di Garanzia PMI in favore di mid cap e PMI. In deroga alla vigente disciplina del Fondo
                                    di garanzia PMI, vengono introdotte agevolazioni e semplificazioni alla concessione di

                                    29 Introdotta dal decreto Cura Italia (art. 49) e attualmente contenuta nel DL Liquidità (art. 13).
                                    30 V. art. 13 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
                                    31 Il Fondo è stato rifinanziato per far fronte alla proroga di 1.860.202.000 euro per il 2021. Sui presupposti

                                    per l’accesso e la relativa disciplina si rinvia alle precedenti versioni della presente Guida.

                                                                                                                                                12
garanzie in favore dei finanziatori su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo
                                    termine (6-15 anni) concessi in favore di imprese con numero di dipendenti non superiore
                                    a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi
                                    di investimenti. Tra le principali agevolazioni si segnalano:

                                           •   l’innalzamento dell’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti fino a 500
                                               milioni di euro (anziché 300 milioni);

                                           •   l’aumento della durata delle operazioni comprese dal portafoglio, che dovranno
                                               avere una durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 ed essere finalizzati
                                               per almeno il 60 % a progetti di R&S e innovazione e/o di programmi di
                                               investimento;

                                           •   l’ammissione dei beneficiari senza la valutazione economico finanziaria da parte
                                               del Gestore del Fondo;

                                           •   la previsione per cui la garanzia potrà coprire fino all’80% della tranche Junior
                                               (ovverosia la quota di portafoglio che sopporta le prime perdite registrate dal
                                               portafoglio). A sua volta la quota della tranche Junior non potrà superare il 25%
                                               dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti (anziché il 7% e 8% previsti dalla
                                               disciplina ordinaria);

                                           •   una maggiore durata della fase di costruzione del portafoglio fino a 24 mesi.

                                    Le risorse finalizzate al finanziamento di tali garanzie ammontano ad 1 miliardo di euro
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                                    per il 2021.

                                    In favore delle mid cap è inoltre istituita dal Decreto Sostegni-bis32 un’apposita sezione
                                    del Fondo di Garanzia PMI, del valore di 100 milioni per il 2021 e di 100 milioni per il
                                    2022, destinata al rilascio di garanzie su portafogli di obbligazioni emesse dalle imprese
                                    con numero di dipendenti non superiore a 499 a fronte della realizzazione di programmi
                                    qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo
                                    tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

                                    L’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa ai fini dell’ammissibilità alla
                                    garanzia deve essere compreso tra i 2 e gli 8 milioni di euro.

                                    Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero delle Finanze
                                    dovranno, tuttavia, essere stabiliti modalità, termini, limiti e condizioni per la concessione

                                    32   V. art. 15 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

                                                                                                                               13
della garanzia, le caratteristiche dei programmi finanziabili, i requisiti dei soggetti
                                             proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili.

                                             c)I finanziamenti garantiti da SACE
          Proroga
         Garanzia                            Le garanzie sui finanziamenti alle imprese che non accedono alle agevolazioni del Fondo
            Italia -                         di Garanzia PMI, potranno continuare ad essere rilasciate da SACE fino al 31 dicembre
            SACE                             202133.

                                             Fino a tale termine, pertanto, le imprese colpite dal Covid che hanno sede in Italia
                                             possono accedere agli strumenti di finanza agevolata previsti dall’art. 1 del DL Liquidità
                                             che prevede la concessione di garanzie da parte di SACE sui finanziamenti concessi dal
                                             sistema bancario di durata non superiore a 10 anni, nel rispetto dei limiti previsti dal
                                             temporary framework per tali misure. Le imprese ammesse al beneficio devono inoltre
                                             rispettare talune condizioni di carattere gestionale (come il divieto di non approvare la
                                             distribuzione di dividendi o il riacquisto delle azioni per 12 mesi; l’obbligo di gestire i livelli
                                             occupazionali attraverso accordi sindacali; divieto di delocalizzazione della produzione
                                             ecc.) e vincoli relativi alla destinazione delle risorse. L’ammontare massimo dei
                                             finanziamenti, inoltre, è parametrato ad alcuni indici specifici pre-pandemia relativi
                                             all’impresa (fatturato relativo al 2019; il doppio dei costi del personale del 2019).

                                             Oltre alla proroga il Decreto Sostegni-bis ha esteso a 10 anni la durata massima dei
                                             finanziamenti, inizialmente prevista in 6 anni. Tale estensione opera anche per i
                                             finanziamenti già concessi e assistiti da Garanzia Italia SACE.
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                                             La garanzia continua a estendersi ai prestiti obbligazionari, tuttavia, il Decreto Sostegni-
                                             bis ha ridotto al 15% (anziché 30) la quota che i sottoscrittori originari sono obbligati a
                                             mantenere durante la durata della garanzia34. Tale disciplina trova applicazione anche
                                             alle operazioni già in essere al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del Decreto
                                             Sostegni-bis.

                                    Mid cap La legge di Bilancio 2021 ha previsto una specifica disciplina per le garanzie concesse
                                            a decorrere dal 1° marzo 202135 in favore delle mid cap36, attraverso l’introduzione di un

                                             33 La concessione delle garanzie inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2020 è stata prorogata, da ultimo,
                                             dal Decreto Sostegni bis (art. 13) fino al 31 dicembre 2021, anche a favore delle mid cap. Per i requisiti di
                                             accesso e le condizioni di erogazione dei finanziamenti si fa rinvio alla prima versione della presente Guida.
                                             34 V. art. 13 Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

                                             35 Fino al 28 febbraio 2021 le garanzie rilasciate in favore delle mid cap sono state erogate dal Fondo PMI

                                             vd. supra.
                                             36 Il Decreto Sostegni-bis ha provveduto a ridefinire le mid cap (art. 13 co. 3) individuandole come le imprese

                                             con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro annuo e non

                                                                                                                                                         14
nuovo articolo 1 bis.1 al DL Liquidità37. L’efficacia di tale disciplina è stata estesa fino al
                                    31 dicembre 2021 dal Decreto Sostegni-bis38.

                                    A tali tipologie di imprese si applicano le medesime condizioni agevolate e limiti offerte
                                    dal Fondo PMI, pertanto:

                                        •   la garanzia è concessa a titolo gratuito;

                                        •   l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro o
                                            inferiore tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di
                                            eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo PMI. Ai fini
                                            dell’individuazione del limite di importo garantito si fa riferimento al valore del
                                            fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa
                                            ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo. Ai fini
                                            della verifica del predetto limite se l’impresa è beneficiaria di più finanziamenti
                                            assistiti dalla garanzia SACE o da altra garanzia pubblica, gli importi si cumulano.
                                            Analogamente accade se l’impresa o il suo gruppo siano beneficiari di più
                                            finanziamenti assistiti da garanzia SACE gli importi si cumulano. I benefici sono
                                            accordati ai sensi del par. 3.1 del Temporary framework sugli aiuti di Stato e non
                                            devono superare le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di
                                            aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato;

                                        •    la percentuale di copertura della garanzia diretta è pari al 90 per cento
                                            dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria;
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                                        •   al rilascio della garanzia si provvede tramite la procedura semplificata prevista
                                            dal comma 6 dell’art. 1 del DL Liquidità e non trovano conseguentemente
                                            applicazione le procedure aggravate di cui ai successivi commi 7 e 8.

                                    Non trovano applicazione, invece, le seguenti condizioni normalmente previste per il
                                    rilascio della garanzia da parte di SACE:

                                        •   l’assunzione dell’impegno da parte dell’impresa beneficiaria a gestire i livelli
                                            occupazionali attraverso accordi sindacali;

                                        •   la necessaria approvazione della garanzia da parte con decreto del Ministro
                                            dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico per le

                                    riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/362/CE della Commissione del 6
                                    maggio 2003, relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese.
                                    37 V. comma 209 L. 178/2020.
                                    38 V. art. 13 Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

                                                                                                                                        15
imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a
                                                      1,5 miliardi di euro e la conseguente possibilità di innalzare ulteriormente con il
                                                      predetto decreto ministeriale la percentuale di copertura.

                                              Il decreto Sostegni-bis ha inoltre previsto che ai finanziamenti concessi in favore di mid
                                              cap non si applichi neppure la condizione (normalmente imposta da Garanzia Italia
                                              SACE ) che impedisce all’impresa beneficiaria, e ad ogni altra impresa con sede in Italia
                                              che faccia parte del medesimo gruppo, la distribuzione di dividendi o il riacquisto di
                                              azioni.

                                              d) Fondo Grandi Imprese
                                      Fondo
                                     Grandi L’articolo 37 del decreto Sostegni ha previsto la creazione di un apposito fondo per
                                                                                 39

                                    Imprese l’anno 2021 finalizzato, tramite la concessione di prestiti agevolati, ad assicurare la
                                            continuità operativa delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria a causa
                                            della crisi economica connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19. La dotazione
                                            iniziale del fondo è di 200 milioni di euro per il 2021. Il decreto Sostegni bis (art. 24) ha
                                            incrementato di ulteriori 200 milioni tale dotazione per il 2021. La misura rientra
                                            nell’ambito delle linee di intervento previste dal Temporary framework ed è stata
                                            autorizzata dalla Commissione Europea con decisione comunicazione C(2021)6125
                                            final il 16 agosto 2021.

                                              Beneficiarie dell’aiuto sono le grandi imprese, come definite dalla normativa europea,
                                              ovverosia le imprese con 250 o più dipendenti e con fatturato superiore a 50 milioni di
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                                              euro o con bilancio superiore a 43 milioni. Sono tuttavia escluse le imprese del settore
                                              bancario, finanziario e assicurativo.

                                              Si considerano in temporanea difficoltà finanziaria40 le imprese che presentano flussi di
                                              cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che
                                              si trovano in una situazione di difficoltà41 ma che presentano prospettive di ripresa della
                                              redditività aziendale.

                                              In linea con quanto disposto dal Quadro temporaneo, non possono, in ogni caso,
                                              beneficiare della misura le grandi imprese che si trovavano già in difficoltà alla data del

                                              39 V. art. 37 Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
                                              40 Ai sensi del comma 3 dell’art. 37 del Decreto Sostegni.
                                              41 Come definita all'articolo 2, punto 18, del regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014, all’art. 2

                                              punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 o all’art. 3 punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014.

                                                                                                                                                    16
31 dicembre 2019. Infatti, le regole più flessibili introdotte dalla terza modifica del Quadro
                                    sono applicabili esclusivamente alle microimprese e piccole imprese.

                                    Per le grandi imprese in temporanea difficoltà, il Fondo opera concedendo aiuti nella
                                    forma di finanziamenti agevolati a condizione che si possa ragionevolmente presumere
                                    il rimborso integrale entro il termine massimo di 5 anni. Le misure sono concesse nei
                                    limiti stabiliti dal Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato (sui prestiti agevolati, cfr.
                                    in particolare la sezione 3.3 del Quadro).

                                    Il Fondo può concedere finanziamenti anche alle imprese in amministrazione
                                    straordinaria, tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla
                                    riattivazione ed al completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali nonché
                                    per le altre misure indicate nel programma presentato dall’impresa.

                                    Il finanziamento richiesto, infatti, deve essere previsto da un piano aziendale, allegato
                                    alla domanda di ammissione, finalizzato al rilancio dell’impresa o di un suo asset. Il piano
                                    deve essere redatto, certificato e firmato digitalmente da un professionista indipendente
                                    aventi i requisiti previsti dall’art. 356 del Codice della crisi di impresa. Il piano è sottoposto
                                    ad un’attenta valutazione di credibilità e fattibilità rispetto all’obiettivo di assicurare la
                                    continuità aziendale e il ripristino della redditività aziendale e alla capacità dell’impresa
                                    di rimborsare il finanziamento entro le scadenze previste. I crediti per la restituzione del
                                    finanziamento sono soddisfatti in prededuzione nell’eventuale successiva procedura
                                    concorsuale.
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                                    L’importo dei finanziamenti non può essere superiore, alternativamente, al doppio della
                                    spesa salariale annua per l’ultimo esercizio disponibile dell’impresa proponente o al 25%
                                    per cento del fatturato totale dell’impresa nel 2019 e, in ogni caso, non può eccedere i
                                    30 milioni di euro per singola impresa o, in caso di imprese proponenti appartenenti al
                                    medesimo gruppo, per gruppo di imprese. Tale soglia massima può essere aumentata
                                    in caso di sostegno al piano da parte di Regioni o altre amministrazioni o enti interessati.

                                    Il decreto interministeriale del 5 luglio 2021 del MISE e del MEF ha attuato la disciplina,
                                    definendo i criteri, le modalità e le condizioni per l’accesso all’intervento del Fondo e per
                                    la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento, mentre
                                    con decreto direttoriale MISE del 3 settembre 2021 sono state fornite ulteriori indicazioni
                                    operative.

                                    La gestione del Fondo è stata affidata ad Invitalia a cui dovranno essere presentate le
                                    domande di accesso tramite un’apposita piattaforma telematica a partire dal 20
                                    settembre 2021 ed entro il 2 novembre 2021. Le delibere di ammissione al finanziamento

                                                                                                                                   17
del Fondo dovranno essere adottate entro il 31 dicembre 2021, mentre il contratto di
                                      finanziamento potrà essere sottoscritto anche in data successiva.

                                      2.3 Gli istituti di salvaguardia della continuità operativa delle imprese e gli
                                          strumenti di rafforzamento patrimoniale

                                      Accanto alle misure per sostenere la liquidità delle imprese, la legislazione emergenziale
                                      ha previsto norme straordinarie e temporanee volte a salvaguardarne la continuità
                                      operativa delle imprese attraverso deroghe alla disciplina ordinaria in tema di bilancio,
                                      continuità aziendale e obblighi di ricapitalizzazione delle società di capitali.

                                      Gli effetti di questi regimi si sono esauriti con riguardo agli esercizi in corso alla data del
                                      31 dicembre 2020 (così la presunzione di continuità dei bilanci e alla sospensione
                                      dell’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali).

                                      Anche numerose altre misure dirette al rafforzamento patrimoniale delle imprese hanno
                                      esaurito i loro effetti il 30 giugno 2021 o non sono più attivabili a partire dalla stessa data,
                                      si tratta in particolare: i) del credito di imposta sulle perdite di esercizio 2020; ii) degli
                                      interventi del Fondo Patrimonio PMI per la sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito
                                      emessi dalle imprese; iii) della disciplina speciale per la semplificazione delle operazioni
                                      di aumento del capitale.

                                      Di seguito si riepilogano le misure ancora in vigore.

Sospensio-                            a) La disciplina della sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e
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    ne degli                          scioglimento delle società di capitali
obblighi di
 ricapitaliz-                         La sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e scioglimento in caso di perdite
    zazione                           rilevanti emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 già introdotta
                                      dall’art. 6 del DL Liquidità e rimodulata dalla Legge di bilancio42, produrrà effetti ancora
                                      nel corso dei prossimi cinque esercizi.

                                      La disciplina prevede, infatti, che nel caso di diminuzione del capitale superiore a un
                                      terzo per perdite, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un
                                      terzo è posticipato al quinto esercizio successivo. Nel caso di perdite superiori a un terzo
                                      che riducano il capitale al di sotto del minimo legale, l'assemblea convocata senza
                                      indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al
                                      contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, potrà
                                      deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

                                      42   Art. 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di bilancio 2021).

                                                                                                                                    18
L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alla riduzione del
                                    capitale e al contemporaneo aumento. Fino alla data della predetta assemblea non
                                    opera la causa di scioglimento per riduzione del capitale sotto il minimo.

                                    b) Il rafforzamento dell’ACE e la proroga della disciplina di conversione delle
                                    imposte anticipate
                                                                                                                                    Super ACE
                                    Con il dichiarato intento di incentivare la patrimonializzazione delle imprese colpite dalle
                                    difficoltà economiche causate dal COVID, l’art. 19 del decreto Sostegni-bis innova
                                    l'istituto dell'ACE (che consente la detassazione di una percentuale degli incrementi di
                                    patrimonio netto attraverso la deduzione di un importo proporzionale al rendimento del
                                    nuovo capitale). Tale decreto aumenta la misura di questa agevolazione incidendo sul
                                    coefficiente del rendimento nozionale e consente alle imprese di fruire del relativo
                                    beneficio anticipatamente rispetto alle regole ordinarie mediante la previsione di un
                                    credito d'imposta. Inoltre, nell'ottica di sostenere il fabbisogno di liquidità delle imprese
                                    l'art. 19 proroga la possibilità di convertire in crediti di imposta le imposte anticipate
                                    relative alle perdite e alle eccedenze ACE riportate a nuovo a seguito della cessione di
                                    crediti deteriorati.

                                    Sotto il primo profilo, si prevede che per i soli incrementi di patrimonio del periodo
                                    d'imposta 2021 il rendimento figurativo da scomputare dall'imponibile è pari al 15% – in
                                    luogo dell'1.3% – del loro ammontare. Gli incrementi di capitale proprio (del 2021)
                                    assumono rilevanza ai fini che qui interessano nel limite di 5 milioni; per la parte
                                    eccedente tale ammontare, dunque, rimane fermo il riconoscimento di un rendimento
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                                    nozionale valutato con l'aliquota dell'1,3%. Nel caso in cui, ad esempio, la base ACE del
                                    2020 fosse pari a 100 e si incrementasse nel 2021 di 20, passando così da 100 a 120,
                                    il rendimento figurativo sarebbe pari alla sommatoria dell'1,3% di 100 e del 15% di 20
                                    (ossia a 4,3).

                                    Ancor più innovativa è poi la disposizione che consente di fruire dell'ACE di periodo,
                                    anziché sotto forma di deduzione dal reddito imponibile, a titolo di credito d'imposta
                                    immediatamente utilizzabile dopo l'incremento del capitale proprio. Si tratta in
                                    particolare di una facoltà relativa all'ACE derivante dagli incrementi di patrimonio del
                                    2021 valorizzati secondo l'anzidetta disciplina.

                                    In particolare, si stabilisce che il rendimento figurativo, calcolato secondo l’anzidetto
                                    coefficiente del 15%, anziché dare luogo ad una corrispondente variazione in
                                    diminuzione in sede di determinazione dell'imponibile – secondo il meccanismo
                                    tradizionale dell'ACE – può essere "convertito" in credito d'imposta utilizzabile "dal giorno

                                                                                                                              19
successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno
                                    successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo
                                    alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio".
                                    Il credito d'imposta può essere: 1) utilizzato in compensazione senza limiti di importo, 2)
                                    richiesto a rimborso, 3) ceduto a terzi, i quali ne fruiscono alle stesse condizioni previste
                                    per il cedente e con facoltà di poterlo ulteriormente cedere.

                                    Le imprese che intendono fruire di questa facoltà devono comunicarlo all'Agenzia delle
                                    entrate.

                                    Si prevede la restituzione dell'agevolazione fruita in caso di decremento del capitale
                                    proprio che ha dato luogo al rendimento figurativo del 15% o al corrispondente credito
                                    d'imposta (commi 4 e 5 art.19).

                                    In particolare, in caso di opzione per il credito d'imposta, tenuto conto del fatto che in
                                    questo caso l'impresa fruisce dell'agevolazione prima ancora della chiusura del periodo
                                    d'imposta – quando cioè l'incremento del capitale proprio rispetto a quello dell'anno
                                    precedente non è ancora definitivo – il comma 4 prevede anzitutto il recupero
                                    dell'agevolazione "qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio
                                    riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo
                                    d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito
                                    d'imposta […] in proporzione a tale minore importo".

                                    Il livello di incremento del capitale proprio che ha dato luogo al credito d'imposta deve
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                                    altresì mantenersi invariato nei periodi d'imposta 2022 e 2023, pena la restituzione
                                    anche in questo caso del credito d'imposta in proporzione al decremento della base ACE
                                    (cfr. esempi della relazione illustrativa). A questi fini non si tiene conto del limite del
                                    patrimonio netto, "in modo da non tenere conto dell'effetto di eventuali perdite di
                                    bilancio".

                                    Analogamente, in caso di fruizione dell'ACE secondo il meccanismo classico della
                                    deduzione, la restituzione è dovuta se la variazione del capitale proprio del 2022 è
                                    inferiore a quella del 2021 e così via per i periodi d'imposta 2022 e 2023, nel senso che
                                    anche in questa ipotesi l'impresa beneficiaria della deduzione del rendimento nozionale
                                    nella misura del 15% sarà tenuta a restituire detto beneficio se in dette annualità registra
                                    un decremento della base ACE rispetto a quella dell'anno precedente.

                                    Anche in questo caso, "Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai
                                    periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal
                                    bilancio".

                                                                                                                                 20
Il comma 7 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il
                                    compito di definire le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della
                                    comunicazione per fruire del credito di imposta in luogo della deduzione ACE, nonché le
                                    modalità attuative per la cessione del credito.

                                    Sempre in tema di ACE il Decreto sostegni bis proroga al 31 dicembre 2021 la disciplina
                                    di conversione delle imposte anticipate in crediti di imposta introdotta dall'art. 55 del d.l.
                                    n. 18 del 2020 (cd. decreto Cura Italia) – e da ultimo integrata dalla legge n. 126 del
                                    2020, di conversione del cd. decreto Agosto43 – avente ad oggetto le imposte anticipate
                                    relative alle perdite e alle eccedenze ACE riportate a nuovo.

                                    c) Patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti per imprese con fatturato Patrimonio
                                    superiore a 50 milioni                                                         Rilancio
                                    Continua ad operare la disciplina del cd. “Patrimonio Rilancio” di Cassa depositi e prestiti
                                    attuata dal Decreto 3 febbraio 2021 n. 26 del Ministero dell’Economia e delle Finanze44
                                    in vigore dal 25 marzo 2021. Il Patrimonio separato di Cassa depositi e prestiti è stato
                                    previsto dall’art. 27 del decreto Rilancio, con durata di 12 anni, allo scopo di realizzare
                                    interventi di sostegno alle società per azioni, anche con azioni quotate in mercati
                                    regolamentati, comprese le cooperative, che hanno sede legale in Italia, non operano
                                    nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore
                                    a 50 milioni di euro.

                                    Con il decreto 3 febbraio 2021 n. 26 del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono
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                                    state definite le modalità di intervento, condizioni e requisiti di accesso al patrimonio (art.
                                    27, comma 5). Con un ulteriore decreto del MEF45 inoltre sono stati definiti gli apporti da
                                    destinare al Patrimonio Rilancio. L’assemblea degli azionisti di Cassa depositi e prestiti,
                                    da ultimo, ha approvato la delibera di costituzione del patrimonio destinato lo scorso 27
                                    maggio 2021.

                                    Le risorse del Patrimonio destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema
                                    economico produttivo italiano a condizioni di mercato, oppure nelle forme e alle
                                    condizioni previste dal Temporary framework. Gli interventi, comunque di carattere
                                    temporaneo, possono avere varie forme. In via preferenziale, il Patrimonio opera
                                    attraverso sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti

                                    43 Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
                                    44 Pubblicato in G.U. n. 59 del 10 marzo 2021.
                                    45 Decreto 7 maggio 2021.

                                                                                                                                21
di capitale e acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni
                                    strategiche.

                                    La disciplina attuativa, pertanto, prevede due differenti operatività del Patrimonio
                                    Destinato: la prima, definita secondo i termini e alle condizioni di cui al Temporary
                                    Framework sugli aiuti di Stato, a cui sarà possibile accedere ora fino al 31 dicembre
                                    202146; la seconda in regime di mercato. Ai due differenti regimi corrispondono specifici
                                    requisiti di accesso per le imprese47.

Operatività                         Nell'ambito dell’operatività definita secondo i termini e alle condizioni di cui al Temporary
secondo il                          Framework sugli aiuti di Stato, il Patrimonio Destinato interviene mediante la
Temporary                           partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari con
framework                           obbligo di conversione e la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati
                                    convertibili, nonché attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati.

                                    La dimensione degli aumenti di capitale, dei prestiti obbligazionari con obbligo di
                                    conversione e dei prestiti obbligazionari subordinati convertibili non deve superare
                                    quanto necessario al ripristino della struttura patrimoniale dell’impresa beneficiaria alla
                                    data del 31 dicembre 2019, ed è in ogni caso, sottoposta a limiti specifici parametrati alla
                                    condizione che la società sia o meno quotata in un mercato regolamentato.

                                    In ogni caso, si prevede tanto nelle società quotate, quanto nelle società non quotate,
                                    che per questi strumenti l’intervento del Patrimonio Destinato non possa essere inferiore
                                    a: a) 25 milioni di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella
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                                    sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione; b) 1 milione di euro
                                    per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella sottoscrizione di prestiti
                                    obbligazionari subordinati convertibili; c) 100 milioni di euro per ciascun intervento, in
                                    caso di interventi consistenti nella partecipazione ad aumenti di capitale.

                                    Quanto alla dimensione massima degli interventi realizzati mediante la sottoscrizione di
                                    prestiti obbligazionari subordinati si prevede che il valore nominale di tali prestiti sia
                                    parametrato alla spesa salariale e al fatturato: non potrà superare i due terzi della spesa
                                    salariale annua dell’impresa beneficiaria, e l’8,4 per cento del fatturato totale riferito al
                                    2019.

                                    Il regolamento individua inoltre le condizioni economiche praticabili in riferimento a tutte
                                    le tipologie di interventi.

                                    46   Grazie alle modifiche apportate dal Decreto Sostegni-bis.
                                    47   Rispettivamente previsti dagli artt. 5 e 16 dal regolamento attuativo.

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L’operatività a condizioni di mercato, prevede che gli interventi del Patrimonio Destinato
                                    siano effettuati secondo le priorità definite – in relazione ai settori, alle filiere, agli obiettivi
                                    di politica industriale – nel Piano nazionale di riforma48, in apposito capitolo dedicato alla             Operatività
                                    programmazione economica, tenendo in considerazione l'incidenza dell’intervento con                        a
                                    riferimento allo sviluppo tecnologico, delle infrastrutture critiche e strategiche, della rete             condizioni
                                    logistica e dei rifornimenti, delle filiere produttive strategiche, nonché all'incidenza sulla             di mercato
                                    sostenibilità ambientale, sulle altre finalità individuate dal Green new deal italiano, sui
                                    livelli occupazionali, sul mercato del lavoro.

                                    Gli interventi consistono nella partecipazione ad aumenti di capitale e nella sottoscrizione
                                    di prestiti obbligazionari convertibili e potranno essere effettuati solo in presenza di un
                                    contemporaneo co-investimento di almeno un altro investitore privato, come definito ai
                                    sensi della disciplina sugli aiuti di Stato, complessivamente non inferiore al 30 per cento
                                    dell'importo totale dell'intervento richiesto dall'impresa proponente. Tale co-investimento
                                    qualifica l'intervento come "di mercato" e non come "aiuto di stato".

                                    L’intervento del Patrimonio non può comportare l’attribuzione al Patrimonio Destinato di
                                    un numero di azioni complessivamente superiore alla percentuale di capitale votante
                                    immediatamente inferiore a quella che comporterebbe l'obbligo di promuovere un'offerta
                                    pubblica di acquisto sulla società medesima; con riguardo alle società non quotate,
                                    l’intervento non può comportare l'attribuzione al Patrimonio Destinato di un numero di
                                    azioni che attribuiscono il controllo di diritto dell’impresa.

                                    In ogni caso, l’intervento del Patrimonio Destinato consistente nella sottoscrizione di
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                                    prestiti obbligazionari convertibili non può essere inferiore a un milione di euro per
                                    ciascun prestito e l'intervento consistente nella partecipazione ad aumenti di capitale non
                                    può essere inferiore a 25 milioni di euro per ciascun aumento di capitale. L'importo
                                    minimo dell'intervento è commisurato alla dimensione delle società richiedenti, al fine di
                                    includere anche le società di medie dimensioni.

                                    Nell’ambito della operatività in regime di mercato si consente al Patrimonio Destinato di
                                    effettuare anche investimenti diretti in imprese strategiche e in società di rilevante
                                    interesse nazionale49 tramite prestiti di obbligazioni convertibili e acquisti di azioni sul
                                    mercato primario e secondario.

                                    48 Di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
                                    49 In favore di imprese strategiche sono inoltre ammesse operazioni sul mercato secondario mediante il
                                    canale indiretto, ovvero mediante la sottoscrizione di quote di organismi di investimento collettivo del
                                    risparmio - OICR che investono prevalentemente in società di medio-piccola capitalizzazione operanti in

                                                                                                                                         23
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