6 OTTOBRE 2021 - Aggiornamento sulla legislazione di emergenza Covid-19
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6 OTTOBRE 2021 DIRITTO SOCIETARIO Aggiornamento sulla legislazione di emergenza Covid-19 ASSONIME - Riproduzione riservata
Abstract L’aggiornamento della Guida alla legislazione di emergenza Covid-19 offre una ricognizione delle misure di sostegno alle imprese ancora in vigore e in fase di progressivo esaurimento. Tali misure riguardano, in particolare: a) lo svolgimento delle riunioni degli organi sociali e la salvaguardia dei lavoratori; b) le moratorie sui prestiti e le sospensioni delle revoche degli affidamenti; c) i finanziamenti agevolati garantiti dal Fondo di Garanzia PMI e da SACE; d) gli incentivi fiscali e gli strumenti del Patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti e del Fondo Invitalia per il rafforzamento patrimoniale delle imprese. Il documento descrive, inoltre, i principali interventi che caratterizzano la nuova fase di uscita dall’emergenza e di ripresa dell’economia In particolare, si illustrano le prime misure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le principali riforme in corso sulla giustizia civile e penale, sulla semplificazione amministrativa e in materia fiscale. La Guida dà conto, infine, delle novità introdotte dal Decreto Crisi per favorire le soluzioni di risanamento e la ristrutturazione delle imprese colpite dagli effetti della pandemia. ASSONIME - Riproduzione riservata 2
INDICE 1. Cronologia degli interventi normativi p. 7 2. Le misure emergenziali ancora in vigore p. 8 2.1 Il funzionamento degli organi sociali e organizzazione dell’attività Aziendale p. 8 2.2 Il finanziamento delle imprese p.11 2.3 Gli istituti di salvaguardia della continuità operativa delle imprese e gli strumenti di rafforzamento patrimoniale p.18 3. L’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza p.26 3.1 La Governance e il funzionamento del PNNR p.27 3.2 Misure per la semplificazione e velocizzazione delle procedure p.30 3.3 Il reclutamento del personale per la realizzazione delle riforme e il miglioramento della performance della p.a. p.32 3.4 Le riforme in corso p.33 4. Le novità in materia di crisi di impresa p.41 ASSONIME - Riproduzione riservata TABELLA NORMATIVA p.45 3
Introduzione Il complesso delle misure adottate nel biennio 2020-2021, a partire dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza connessa all’insorgere del virus Covid-191, ha consentito di mitigare gli effetti della crisi economica generata dalla pandemia, alleviandone le conseguenze sull’occupazione e preservando la capacità produttiva del Paese. Lo stato di emergenza nazionale è stato prorogato al 31 dicembre 20212 sebbene si registri un miglioramento della situazione sanitaria e la progressiva ripresa del sistema economico3. Fino alla stessa data sono state prorogate molte delle misure emergenziali, in linea con quanto previsto dalla quinta modifica al quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia (cd. Temporary framework). Scopo delle misure attuali è quello di rendere graduale il processo di interruzione delle misure di sostegno per favorire la ripresa. I più recenti provvedimenti normativi – tra cui in particolare il Decreto Sostegni4 e il Decreto Sostegni-bis5 – hanno, inoltre, rimodulato alcuni degli istituti esistenti e introdotto nuovi strumenti di stimolo alla ripresa, nell’ottica di favorire un progressivo allentamento degli aiuti e un graduale ritorno alla normalità. A tal fine, in particolare, da un lato, sono state ridotte le percentuali di garanzia statali sui finanziamenti agevolati ed è stata modificata la disciplina delle moratorie sui prestiti, ammettendone la proroga per le sole imprese già ammesse al beneficio e nei limiti della quota capitale dei finanziamenti in corso; dall’altro, sono state previste ulteriori misure di carattere fiscale; nuovi contributi ASSONIME - Riproduzione riservata 1 Adottata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. 2 Con il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105. 3 Secondo i dati della Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF) di settembre, il primo semestre 2021 ha registrato un importante recupero dell’economia. La previsione di crescita annuale del PIL reale è oggi pari al 6%, rispetto al 4,5% inizialmente stimato dal DEF di aprile. L’andamento previsto riflette la ripresa dei consumi e soprattutto l’aumento degli investimenti fissi lordi alimentati anche dal PNRR. Registrano un buon andamento anche le esportazioni e l’occupazione. I dati indicano un recupero dell’economia Italiana ai livelli pre-covid entro la prima metà del 2022. V. Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2021, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre 2021, reperibile al seguente link: : http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/nadef_2 021/NADEF_2021.pdf. I dati indicati dalla NADEF sono coerenti con le stime dell’OCSE, che indicano una ripresa costante dell’economia Italiana dagli effetti della crisi Covid-19. V. OECD, Studi economici dell’OCSE. Italia 2021, Settembre 2021, disponibile al seguente link: https://read.oecd-ilibrary.org/economics/studi- economici-dell-ocse-italia-2021_85d51ef5-it?_ga=2.237577344.1883675509.1631804079- 689609135.1631804079#page1. 4 Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. 5 Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. 4
a fondo perduto e fondi per il finanziamento delle grandi imprese in temporanea difficoltà, nonché alcune misure in materia di lavoro, tra cui l’estensione dei termini della Cassa integrazione guadagni straordinaria. Accanto alla proroga e alla rimodulazione degli istituti è iniziato il percorso di attuazione delle riforme individuate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che consentiranno l’utilizzo delle risorse connesse al programma Next generation EU per la ripartenza del sistema economico europeo. Sono attualmente in discussione in Parlamento o presso apposite Commissioni di studio, alcune importanti riforme tra cui quelle relative alla giustizia civile, alla giustizia penale, agli appalti pubblici, al sistema fiscale. Sono già stati emanati alcuni importanti provvedimenti per favorire l’attuazione del PNRR, tra cui in particolare il decreto Semplificazioni6, che ha introdotto il sistema di controllo e governance del PNRR e una serie di modifiche urgenti alla disciplina dei contratti pubblici, e il Decreto Reclutamento7, che prevede alcune misure per il rafforzamento della pubblica amministrazione, nonché le modalità per il reclutamento del personale necessario all’attivazione delle riforme previste dal PNRR. Tra gli strumenti innovativi di sostegno alla ripresa si segnalano, inoltre, le misure introdotte dal cd. Decreto Crisi8, per favorire il risanamento delle imprese incise dalla pandemia. A tal fine, in particolare, il decreto, oltre a prorogare alcune delle misure emergenziali in materia di crisi introdotte dal Decreto-Liquidità, ha rinviato l’entrata in vigore del Codice della crisi9 al 16 maggio 2022, anticipandone contestualmente alcuni istituti ritenuti utili per agevolare le ristrutturazioni (tra cui, gli accordi di ristrutturazione ASSONIME - Riproduzione riservata ad efficacia estesa, la convenzione di moratoria e gli accordi di ristrutturazione agevolata). Lo stesso decreto ha, inoltre, rinviato al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore delle misure di allerta previste dal Titolo II del Codice, introducendo al contempo due nuovi istituti: i) la composizione negoziata della crisi, ossia una procedura volontaria e stragiudiziale con cui il debitore beneficia dell’assistenza di un professionista che lo coadiuvi nelle trattative con i creditori; ii) il concordato liquidatorio semplificato, cui l’imprenditore può accedere in caso di insuccesso della composizione negoziata, quando non è possibile raggiungere con i creditori una soluzione negoziale. 6 Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. 7 Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113. 8 Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118, non ancora convertito in legge. 9 Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 5
Il presente documento costituisce un nuovo aggiornamento della “Guida pratica per le imprese alla legislazione di emergenza Covid-19”10 e offre una ricognizione delle misure attualmente in vigore, come prorogate e modificate dai più recenti interventi normativi, nonché una sintetica illustrazione dei nuovi istituti e delle linee di azione per la ripartenza dell’economia. ASSONIME - Riproduzione riservata 10 V. ASSONIME, Guida pratica per le imprese alla legislazione di emergenza Covid-19, 3 agosto 2020, reperibile al seguente link: http://www.assonime.it/attivita-editoriale/guide-saggi/Pagine/Guida-pratica-per- le-imprese-alla-legislazione-di-emergenza-Covid-19.aspx e successivo aggiornamento del 4 marzo 2021 disponibile al link: http://www.assonime.it/attivita-editoriale/guide-saggi/Pagine/Guida-aggiornata-alla- legislazione-di-emergenza-Covid-19.aspx. 6
1. Cronologia degli interventi normativi Il quadro della legislazione di emergenza è articolato. Di seguito si riportano in ordine cronologico tutti gli interventi normativi di rilievo per le imprese a partire dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza, rinviando per i contenuti relativi ai provvedimenti 2020 alle precedenti versioni della presente Guida. i. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; ii. Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Liquidità), convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; iii. Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. iv. Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; v. Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126; vi. Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159; vii. Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori) convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 che ha assorbito, in sede di conversione, le disposizioni contenute in altri tre decreti legge cd. Ristori bis, ter e quater (decreti legge 9 novembre 2020, n. 149; 23 novembre 2020, n. 154; 30 novembre 2020, n. 157); ASSONIME - Riproduzione riservata viii. Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021); ix. Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (Decreto legge MiIlleproroghe); x. Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni)11, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69; 11 Tale decreto ha prorogato al 31 dicembre 2020 la maggior parte degli istituti previsti dalla legislazione precedente e ha introdotto nuove misure di carattere fiscale (tra cui, ad esempio, la previsione della possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito di controllo automatizzato agli operatori economici che abbiano subito consistenti riduzioni del volume d’affari nel 2020; contributi a fondo perduto per le imprese con ricavi inferiori a 10 milioni di euro che abbiano registrato un calo del 30% del fatturato medio mensile per l’anno 2020 rispetto al 2019 e per le start-up con partita IVA aperta nel 2018 e attività iniziata nel 2019; un fondo di 200 milioni di euro per il 2021 presso il MISE per il finanziamento di grandi imprese, anche in amministrazione straordinaria, che si trovano in temporanea difficoltà finanziaria a causa degli effetti della crisi economica generata dalla pandemia). 7
xi. Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Decreto Riaperture), convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87; xii. Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (Decreto Sostegni-bis)12 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106; xiii. Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (Decreto Green pass) convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n.126; xiv. Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (Decreto Legge Crisi di impresa) non ancora convertito; xv. Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 non ancora convertito. 2. Le misure emergenziali ancora in vigore Le misure introdotte dalla legislazione di emergenza attualmente ancora in vigore sono riconducibili a tre categorie: i) le misure che incidono sul funzionamento degli organi sociali e sull’organizzazione dell’attività aziendale; ii) gli strumenti di finanza agevolata; iii) gli istituti per la salvaguardia della continuità operativa delle imprese e per il rafforzamento patrimoniale. 2.1 Il funzionamento degli organi sociali e organizzazione dell’attività aziendale Assemblee a) Svolgimento delle riunioni degli organi sociali a porte Fino al 31 dicembre 202113, è consentito alle società di capitali e alle società cooperative chiuse di continuare a tenere le assemblee secondo le modalità previste dall’art. 106 Cura Italia ASSONIME - Riproduzione riservata facendo ricorso a quegli strumenti – quali il voto per corrispondenza, il voto elettronico, la partecipazione in assemblea con mezzi di telecomunicazione, il rappresentante designato per le società quotate su mercati regolamentati, MTF e società diffuse – che permettono l’intervento in assemblea e l’espressione del diritto di voto senza la 12 Anche tale decreto, accanto ad alcune proroghe, ha introdotto nuove misure di ausilio alle imprese, tra cui ad esempio, il rinvio al 1° gennaio 2022 della cd. plastic tax; l’esenzione temporanea, a determinate condizioni, delle plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni in imprese start up innovative e PMI innovative acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025; le modifiche alla disciplina in materia di IVA che consentono al cedente/prestatore di effettuare la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, totale o parziale, senza dovere attendere la conclusione della procedura concorsuale; le modifiche alla disciplina dell’ACE. 13 Per effetto della proroga introdotta dal Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105. 8
necessaria presenza fisica dei soci in un unico luogo, anche in deroga alle diverse disposizioni previste dalla legge e dallo statuto14. Fino alla stessa data, anche le riunioni degli altri organi sociali potranno continuare a svolgersi in video conferenza, pur in assenza di una regolamentazione espressa regolamentata15. b) Applicazione del Regolamento ESEF a partire dagli esercizi avviati dal 1° Gennaio 2021 Regola- mento Per gli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021 le società sono tenute a ESEF predisporre la relazione finanziaria annuale nel formato unico elettronico XHTML, marcando alcune informazioni del consolidato con le specifiche Inline XBRL. Si tratta di un obbligo introdotto a livello europeo dalla direttiva Transparency16 e dal relativo Regolamento delegato della Commissione europea n. 2019/815 del 17 dicembre 2018, in base ai quali questa nuova formalità di pubblicazione avrebbe dovuto applicarsi obbligatoriamente a partire dalle relazioni finanziarie annuali relative agli esercizi 202017. Nel frattempo la direttiva Transparency è stata modificata attribuendo agli Stati membri il potere di autorizzare il rinvio del nuovo obbligo a causa dell’emergenza Covid-1918. Ne consegue che per gli emittenti che hanno un esercizio sociale corrispondente all’anno solare, l’emittente sarà tenuto a pubblicare, per la prima volta, la relazione finanziaria annuale secondo le previsioni del Regolamento 2019/815 a partire da quella relativa ASSONIME - Riproduzione riservata all’esercizio sociale 1° gennaio 2021/31 dicembre 2021; per gli emittenti invece che hanno un esercizio sociale 1° luglio-30 giugno, le nuove previsioni si applicano a partire dalla relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio sociale 1° luglio 2021/30 giugno 2022. 14 Per un esame della disciplina si rinvia alla precedente versione della presente Guida consultabile al seguente link http://www.assonime.it/attivita-editoriale/guide-saggi/Pagine/Guida-pratica-per-le-imprese- alla-legislazione-di-emergenza-Covid-19.aspx 15 In virtù della proroga all’art. 73 del DL Cura Italia prevista introdotta dal Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105. 16 V. direttiva 2004/109/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/50/UE, che armonizza gli obblighi informativi verso il mercato degli emittenti con valori mobiliari negoziati su un mercato regolamentato europeo. 17 ASSONIME, La pubblicazione delle relazioni finanziarie annuali delle società quotate nel formato elettronico unico di comunicazione, Circolare n. 25 del 28 novembre 2019. 18 A livello nazionale, la Legge 26 febbraio 2021, n. 21, nel convertire il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Milleproroghe), ha usufruito di questa facoltà, prevedendo che il Regolamento 2019/815 trovasse applicazione alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021. 9
c) Salvaguardia di lavoratori ed utenti Resta in vigore l’obbligo di rispettare le misure di prevenzione nei luoghi di lavoro per Protocollo coniugare l’esercizio dell’attività di impresa con la necessità di salvaguardare la salute per il di lavoratori e degli utenti nell’ambito delle attività economiche, produttive e ricreative. contrasto della A tal fine, continuano a trovare applicazione: diffusione del virus i) il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il negli contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il ambienti di Governo e le parti sociali del 24 aprile 202019; lavoro ii) il protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro; iii) le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020, aggiornate il 28 maggio 202120. Si segnala, inoltre, la proroga fino al 31 dicembre 202121 delle disposizioni speciali in Smart materia di smart working nel settore privato22. working Da ultimo, è stato introdotto l’obbligo23, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per il personale delle Amministrazioni pubbliche24 e i lavoratori del ASSONIME - Riproduzione riservata settore privato di possedere la Certificazione Verde Covid-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro e per i datori di lavoro di verificare il rispetto di tale prescrizione. 19 Come aggiornato dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021. 20 Tali Linee Guida si pongono in linea di continuità con le prescrizioni stabilite dal protocollo del Governo e parti sociali, ad integrazione dei singoli modelli aziendali di prevenzione, previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con prescrizioni specifiche riferite a specifici settori di attività quali: la ristorazione e cerimonie, le attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), le attività ricettive, i servizi alla persona, il commercio al dettaglio, gli uffici aperti al pubblico, la formazione professionale, il cinema e gli spettacoli dal vivo, parchi tematici e di divertimento; le strutture termali e centri benessere, i congressi e i grandi eventi fieristici, corsi di formazione. 21 Prevista dal cd. Decreto Riaperture (Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52). 22 Di cui all’art. 90, commi 3 e 4 del Decreto Rilancio. 23 Ad opera del Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, pubblicato in G.U. n. 226 del 21 settembre 2021. 24 Compreso il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale, titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni. 10
Le certificazioni verdi25 comprovano lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 o la guarigione dall’infezione, oppure l’effettuazione di un test molecolare o antigenico Green pass rapido con risultato negativo al virus. 2.2 Il finanziamento delle imprese a) Sospensione della revoca degli affidamenti e moratoria sui prestiti La moratoria sui prestiti e la sospensione delle revoche per gli affidamenti in essere nel La revoca 2020, previste dall’art. 56 del DL Cura Italia, si avviano ad un progressivo esaurimento. degli affidamenti La misura originaria prevedeva per le microimprese e le PMI26 la possibilità di richiedere e la ai soggetti finanziatori (banche e intermediari finanziari): i) di non esercitare la revoca moratoria delle aperture di credito e dei prestiti per anticipi su crediti in essere al 29 febbraio 2020; sui prestiti ii) la proroga degli affidamenti non rateali con scadenza in data anteriore al 30 settembre 2020; iii) la sospensione di rate di finanziamenti e canoni di leasing con scadenza in data anteriore al 30 settembre 2020. La misura è stata di volta in volta prorogata fino al 30 giugno 2021, consentendo alle imprese di superare l’emergenza27. Per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Sostegni-bis28 tali misure non possono più essere concesse, tuttavia sono prorogate ancora fino al 31 dicembre 2021 le sospensioni e le moratorie già concesse quando le imprese soddisfano le seguenti condizioni: i) sono già state ammesse al beneficio entro il 26 maggio 2021; ASSONIME - Riproduzione riservata ii) hanno comunicato al finanziatore, entro il 15 giugno 2021, l’intenzione di avvalersi della proroga. A differenza di quanto disposto con le precedenti proroghe della disciplina, la proroga prevista dal Decreto Sostegni-bis ha effetto rispetto ai finanziamenti in essere 25 Previste dall’art. 9 del Decreto Riaperture (Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52). 26 Come definite dalla Raccomandazione europea n. 2003/361/CE, aventi sede in Italia, con esclusione di quelle che alla data del 17 marzo 2020 presentavano esposizioni debitorie classificate come deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi, ossia con rate/crediti non scaduti da più di 90 giorni. 27 La disciplina è stata inizialmente prorogata dal Decreto Agosto, fino al 31 gennaio 2021 (art. 65 DL 104/2020) e successivamente dalla Legge di bilancio 2021 fino al 30 giugno 2021 (comma 248, L. 178/2020). 28 V. Art. 16 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. 11
limitatamente alla sola quota capitale degli stessi. Pertanto, a partire dal 30 giugno 2021 i debitori sono tenuti al versamento della quota rappresentante gli interessi. Per i soggetti finanziatori il Decreto Sostegni-bis estende fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di accedere, su richiesta, alla garanzia rilasciata da un’apposita sezione speciale del Fondo di garanzia PMI per un valore pari al 33% degli importi sospesi (art. 56 DL Cura Italia commi 6 e 8). Le novità b) I finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia PMI apportate La disciplina speciale e temporanea29 del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI previsto alla dalla legge n. 662/1996 in materia di garanzie erogate a supporto della liquidità delle disciplina piccole e medie imprese è stata prorogata dal Decreto Sostegni-bis fino al 31 dicembre speciale 202130. Ne consegue che fino a tale data le microimprese e le PMI che attestino effetti del Fondo negativi derivanti dall’emergenza, potranno continuare a chiedere finanziamenti garantiti di dal Fondo31. Garanzia PMI Sempre nell’ottica di una graduale uscita dalle misure di emergenza, lo stesso decreto ha, tuttavia, rimodulato le percentuali di copertura della garanzia e introdotto modifiche alla disciplina, prevedendo in particolare: i) per i finanziamenti con durata fino a 72 mesi concessi dal 1° luglio 2021, la garanzia del Fondo sarà rilasciata non più nella misura del 90% ma nella misura massima dell’80%. Per questi finanziamenti, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, il limite di durata è innalzato a 120 mesi. L’estensione ASSONIME - Riproduzione riservata della durata può essere richiesta anche per i finanziamenti, aventi durata non superiore a 72 mesi, già garantiti dal Fondo; ii) per i finanziamenti fino a 30 mila euro concessi dal 1° luglio 2021 la garanzia opererà fino al 90% e non più al 100%. A questi finanziamenti potrà inoltre essere applicato un tasso di interesse diverso rispetto a quello previsto dall’art. 13 del Decreto Liquidità, praticato sulle operazioni già in essere. Il Decreto Sostegni bis (art. 12) introduce, inoltre, un nuovo strumento a valere sul Fondo di Garanzia PMI in favore di mid cap e PMI. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di garanzia PMI, vengono introdotte agevolazioni e semplificazioni alla concessione di 29 Introdotta dal decreto Cura Italia (art. 49) e attualmente contenuta nel DL Liquidità (art. 13). 30 V. art. 13 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. 31 Il Fondo è stato rifinanziato per far fronte alla proroga di 1.860.202.000 euro per il 2021. Sui presupposti per l’accesso e la relativa disciplina si rinvia alle precedenti versioni della presente Guida. 12
garanzie in favore dei finanziatori su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine (6-15 anni) concessi in favore di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti. Tra le principali agevolazioni si segnalano: • l’innalzamento dell’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti fino a 500 milioni di euro (anziché 300 milioni); • l’aumento della durata delle operazioni comprese dal portafoglio, che dovranno avere una durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 ed essere finalizzati per almeno il 60 % a progetti di R&S e innovazione e/o di programmi di investimento; • l’ammissione dei beneficiari senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo; • la previsione per cui la garanzia potrà coprire fino all’80% della tranche Junior (ovverosia la quota di portafoglio che sopporta le prime perdite registrate dal portafoglio). A sua volta la quota della tranche Junior non potrà superare il 25% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti (anziché il 7% e 8% previsti dalla disciplina ordinaria); • una maggiore durata della fase di costruzione del portafoglio fino a 24 mesi. Le risorse finalizzate al finanziamento di tali garanzie ammontano ad 1 miliardo di euro ASSONIME - Riproduzione riservata per il 2021. In favore delle mid cap è inoltre istituita dal Decreto Sostegni-bis32 un’apposita sezione del Fondo di Garanzia PMI, del valore di 100 milioni per il 2021 e di 100 milioni per il 2022, destinata al rilascio di garanzie su portafogli di obbligazioni emesse dalle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. L’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa ai fini dell’ammissibilità alla garanzia deve essere compreso tra i 2 e gli 8 milioni di euro. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero delle Finanze dovranno, tuttavia, essere stabiliti modalità, termini, limiti e condizioni per la concessione 32 V. art. 15 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. 13
della garanzia, le caratteristiche dei programmi finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili. c)I finanziamenti garantiti da SACE Proroga Garanzia Le garanzie sui finanziamenti alle imprese che non accedono alle agevolazioni del Fondo Italia - di Garanzia PMI, potranno continuare ad essere rilasciate da SACE fino al 31 dicembre SACE 202133. Fino a tale termine, pertanto, le imprese colpite dal Covid che hanno sede in Italia possono accedere agli strumenti di finanza agevolata previsti dall’art. 1 del DL Liquidità che prevede la concessione di garanzie da parte di SACE sui finanziamenti concessi dal sistema bancario di durata non superiore a 10 anni, nel rispetto dei limiti previsti dal temporary framework per tali misure. Le imprese ammesse al beneficio devono inoltre rispettare talune condizioni di carattere gestionale (come il divieto di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto delle azioni per 12 mesi; l’obbligo di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; divieto di delocalizzazione della produzione ecc.) e vincoli relativi alla destinazione delle risorse. L’ammontare massimo dei finanziamenti, inoltre, è parametrato ad alcuni indici specifici pre-pandemia relativi all’impresa (fatturato relativo al 2019; il doppio dei costi del personale del 2019). Oltre alla proroga il Decreto Sostegni-bis ha esteso a 10 anni la durata massima dei finanziamenti, inizialmente prevista in 6 anni. Tale estensione opera anche per i finanziamenti già concessi e assistiti da Garanzia Italia SACE. ASSONIME - Riproduzione riservata La garanzia continua a estendersi ai prestiti obbligazionari, tuttavia, il Decreto Sostegni- bis ha ridotto al 15% (anziché 30) la quota che i sottoscrittori originari sono obbligati a mantenere durante la durata della garanzia34. Tale disciplina trova applicazione anche alle operazioni già in essere al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis. Mid cap La legge di Bilancio 2021 ha previsto una specifica disciplina per le garanzie concesse a decorrere dal 1° marzo 202135 in favore delle mid cap36, attraverso l’introduzione di un 33 La concessione delle garanzie inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2020 è stata prorogata, da ultimo, dal Decreto Sostegni bis (art. 13) fino al 31 dicembre 2021, anche a favore delle mid cap. Per i requisiti di accesso e le condizioni di erogazione dei finanziamenti si fa rinvio alla prima versione della presente Guida. 34 V. art. 13 Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. 35 Fino al 28 febbraio 2021 le garanzie rilasciate in favore delle mid cap sono state erogate dal Fondo PMI vd. supra. 36 Il Decreto Sostegni-bis ha provveduto a ridefinire le mid cap (art. 13 co. 3) individuandole come le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro annuo e non 14
nuovo articolo 1 bis.1 al DL Liquidità37. L’efficacia di tale disciplina è stata estesa fino al 31 dicembre 2021 dal Decreto Sostegni-bis38. A tali tipologie di imprese si applicano le medesime condizioni agevolate e limiti offerte dal Fondo PMI, pertanto: • la garanzia è concessa a titolo gratuito; • l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro o inferiore tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo PMI. Ai fini dell’individuazione del limite di importo garantito si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo. Ai fini della verifica del predetto limite se l’impresa è beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE o da altra garanzia pubblica, gli importi si cumulano. Analogamente accade se l’impresa o il suo gruppo siano beneficiari di più finanziamenti assistiti da garanzia SACE gli importi si cumulano. I benefici sono accordati ai sensi del par. 3.1 del Temporary framework sugli aiuti di Stato e non devono superare le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato; • la percentuale di copertura della garanzia diretta è pari al 90 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria; ASSONIME - Riproduzione riservata • al rilascio della garanzia si provvede tramite la procedura semplificata prevista dal comma 6 dell’art. 1 del DL Liquidità e non trovano conseguentemente applicazione le procedure aggravate di cui ai successivi commi 7 e 8. Non trovano applicazione, invece, le seguenti condizioni normalmente previste per il rilascio della garanzia da parte di SACE: • l’assunzione dell’impegno da parte dell’impresa beneficiaria a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; • la necessaria approvazione della garanzia da parte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico per le riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/362/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese. 37 V. comma 209 L. 178/2020. 38 V. art. 13 Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. 15
imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e la conseguente possibilità di innalzare ulteriormente con il predetto decreto ministeriale la percentuale di copertura. Il decreto Sostegni-bis ha inoltre previsto che ai finanziamenti concessi in favore di mid cap non si applichi neppure la condizione (normalmente imposta da Garanzia Italia SACE ) che impedisce all’impresa beneficiaria, e ad ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo, la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni. d) Fondo Grandi Imprese Fondo Grandi L’articolo 37 del decreto Sostegni ha previsto la creazione di un apposito fondo per 39 Imprese l’anno 2021 finalizzato, tramite la concessione di prestiti agevolati, ad assicurare la continuità operativa delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria a causa della crisi economica connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19. La dotazione iniziale del fondo è di 200 milioni di euro per il 2021. Il decreto Sostegni bis (art. 24) ha incrementato di ulteriori 200 milioni tale dotazione per il 2021. La misura rientra nell’ambito delle linee di intervento previste dal Temporary framework ed è stata autorizzata dalla Commissione Europea con decisione comunicazione C(2021)6125 final il 16 agosto 2021. Beneficiarie dell’aiuto sono le grandi imprese, come definite dalla normativa europea, ovverosia le imprese con 250 o più dipendenti e con fatturato superiore a 50 milioni di ASSONIME - Riproduzione riservata euro o con bilancio superiore a 43 milioni. Sono tuttavia escluse le imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo. Si considerano in temporanea difficoltà finanziaria40 le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in una situazione di difficoltà41 ma che presentano prospettive di ripresa della redditività aziendale. In linea con quanto disposto dal Quadro temporaneo, non possono, in ogni caso, beneficiare della misura le grandi imprese che si trovavano già in difficoltà alla data del 39 V. art. 37 Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. 40 Ai sensi del comma 3 dell’art. 37 del Decreto Sostegni. 41 Come definita all'articolo 2, punto 18, del regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014, all’art. 2 punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 o all’art. 3 punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014. 16
31 dicembre 2019. Infatti, le regole più flessibili introdotte dalla terza modifica del Quadro sono applicabili esclusivamente alle microimprese e piccole imprese. Per le grandi imprese in temporanea difficoltà, il Fondo opera concedendo aiuti nella forma di finanziamenti agevolati a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale entro il termine massimo di 5 anni. Le misure sono concesse nei limiti stabiliti dal Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato (sui prestiti agevolati, cfr. in particolare la sezione 3.3 del Quadro). Il Fondo può concedere finanziamenti anche alle imprese in amministrazione straordinaria, tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato dall’impresa. Il finanziamento richiesto, infatti, deve essere previsto da un piano aziendale, allegato alla domanda di ammissione, finalizzato al rilancio dell’impresa o di un suo asset. Il piano deve essere redatto, certificato e firmato digitalmente da un professionista indipendente aventi i requisiti previsti dall’art. 356 del Codice della crisi di impresa. Il piano è sottoposto ad un’attenta valutazione di credibilità e fattibilità rispetto all’obiettivo di assicurare la continuità aziendale e il ripristino della redditività aziendale e alla capacità dell’impresa di rimborsare il finanziamento entro le scadenze previste. I crediti per la restituzione del finanziamento sono soddisfatti in prededuzione nell’eventuale successiva procedura concorsuale. ASSONIME - Riproduzione riservata L’importo dei finanziamenti non può essere superiore, alternativamente, al doppio della spesa salariale annua per l’ultimo esercizio disponibile dell’impresa proponente o al 25% per cento del fatturato totale dell’impresa nel 2019 e, in ogni caso, non può eccedere i 30 milioni di euro per singola impresa o, in caso di imprese proponenti appartenenti al medesimo gruppo, per gruppo di imprese. Tale soglia massima può essere aumentata in caso di sostegno al piano da parte di Regioni o altre amministrazioni o enti interessati. Il decreto interministeriale del 5 luglio 2021 del MISE e del MEF ha attuato la disciplina, definendo i criteri, le modalità e le condizioni per l’accesso all’intervento del Fondo e per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento, mentre con decreto direttoriale MISE del 3 settembre 2021 sono state fornite ulteriori indicazioni operative. La gestione del Fondo è stata affidata ad Invitalia a cui dovranno essere presentate le domande di accesso tramite un’apposita piattaforma telematica a partire dal 20 settembre 2021 ed entro il 2 novembre 2021. Le delibere di ammissione al finanziamento 17
del Fondo dovranno essere adottate entro il 31 dicembre 2021, mentre il contratto di finanziamento potrà essere sottoscritto anche in data successiva. 2.3 Gli istituti di salvaguardia della continuità operativa delle imprese e gli strumenti di rafforzamento patrimoniale Accanto alle misure per sostenere la liquidità delle imprese, la legislazione emergenziale ha previsto norme straordinarie e temporanee volte a salvaguardarne la continuità operativa delle imprese attraverso deroghe alla disciplina ordinaria in tema di bilancio, continuità aziendale e obblighi di ricapitalizzazione delle società di capitali. Gli effetti di questi regimi si sono esauriti con riguardo agli esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020 (così la presunzione di continuità dei bilanci e alla sospensione dell’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali). Anche numerose altre misure dirette al rafforzamento patrimoniale delle imprese hanno esaurito i loro effetti il 30 giugno 2021 o non sono più attivabili a partire dalla stessa data, si tratta in particolare: i) del credito di imposta sulle perdite di esercizio 2020; ii) degli interventi del Fondo Patrimonio PMI per la sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito emessi dalle imprese; iii) della disciplina speciale per la semplificazione delle operazioni di aumento del capitale. Di seguito si riepilogano le misure ancora in vigore. Sospensio- a) La disciplina della sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e ASSONIME - Riproduzione riservata ne degli scioglimento delle società di capitali obblighi di ricapitaliz- La sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e scioglimento in caso di perdite zazione rilevanti emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 già introdotta dall’art. 6 del DL Liquidità e rimodulata dalla Legge di bilancio42, produrrà effetti ancora nel corso dei prossimi cinque esercizi. La disciplina prevede, infatti, che nel caso di diminuzione del capitale superiore a un terzo per perdite, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo. Nel caso di perdite superiori a un terzo che riducano il capitale al di sotto del minimo legale, l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, potrà deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. 42 Art. 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di bilancio 2021). 18
L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alla riduzione del capitale e al contemporaneo aumento. Fino alla data della predetta assemblea non opera la causa di scioglimento per riduzione del capitale sotto il minimo. b) Il rafforzamento dell’ACE e la proroga della disciplina di conversione delle imposte anticipate Super ACE Con il dichiarato intento di incentivare la patrimonializzazione delle imprese colpite dalle difficoltà economiche causate dal COVID, l’art. 19 del decreto Sostegni-bis innova l'istituto dell'ACE (che consente la detassazione di una percentuale degli incrementi di patrimonio netto attraverso la deduzione di un importo proporzionale al rendimento del nuovo capitale). Tale decreto aumenta la misura di questa agevolazione incidendo sul coefficiente del rendimento nozionale e consente alle imprese di fruire del relativo beneficio anticipatamente rispetto alle regole ordinarie mediante la previsione di un credito d'imposta. Inoltre, nell'ottica di sostenere il fabbisogno di liquidità delle imprese l'art. 19 proroga la possibilità di convertire in crediti di imposta le imposte anticipate relative alle perdite e alle eccedenze ACE riportate a nuovo a seguito della cessione di crediti deteriorati. Sotto il primo profilo, si prevede che per i soli incrementi di patrimonio del periodo d'imposta 2021 il rendimento figurativo da scomputare dall'imponibile è pari al 15% – in luogo dell'1.3% – del loro ammontare. Gli incrementi di capitale proprio (del 2021) assumono rilevanza ai fini che qui interessano nel limite di 5 milioni; per la parte eccedente tale ammontare, dunque, rimane fermo il riconoscimento di un rendimento ASSONIME - Riproduzione riservata nozionale valutato con l'aliquota dell'1,3%. Nel caso in cui, ad esempio, la base ACE del 2020 fosse pari a 100 e si incrementasse nel 2021 di 20, passando così da 100 a 120, il rendimento figurativo sarebbe pari alla sommatoria dell'1,3% di 100 e del 15% di 20 (ossia a 4,3). Ancor più innovativa è poi la disposizione che consente di fruire dell'ACE di periodo, anziché sotto forma di deduzione dal reddito imponibile, a titolo di credito d'imposta immediatamente utilizzabile dopo l'incremento del capitale proprio. Si tratta in particolare di una facoltà relativa all'ACE derivante dagli incrementi di patrimonio del 2021 valorizzati secondo l'anzidetta disciplina. In particolare, si stabilisce che il rendimento figurativo, calcolato secondo l’anzidetto coefficiente del 15%, anziché dare luogo ad una corrispondente variazione in diminuzione in sede di determinazione dell'imponibile – secondo il meccanismo tradizionale dell'ACE – può essere "convertito" in credito d'imposta utilizzabile "dal giorno 19
successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio". Il credito d'imposta può essere: 1) utilizzato in compensazione senza limiti di importo, 2) richiesto a rimborso, 3) ceduto a terzi, i quali ne fruiscono alle stesse condizioni previste per il cedente e con facoltà di poterlo ulteriormente cedere. Le imprese che intendono fruire di questa facoltà devono comunicarlo all'Agenzia delle entrate. Si prevede la restituzione dell'agevolazione fruita in caso di decremento del capitale proprio che ha dato luogo al rendimento figurativo del 15% o al corrispondente credito d'imposta (commi 4 e 5 art.19). In particolare, in caso di opzione per il credito d'imposta, tenuto conto del fatto che in questo caso l'impresa fruisce dell'agevolazione prima ancora della chiusura del periodo d'imposta – quando cioè l'incremento del capitale proprio rispetto a quello dell'anno precedente non è ancora definitivo – il comma 4 prevede anzitutto il recupero dell'agevolazione "qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta […] in proporzione a tale minore importo". Il livello di incremento del capitale proprio che ha dato luogo al credito d'imposta deve ASSONIME - Riproduzione riservata altresì mantenersi invariato nei periodi d'imposta 2022 e 2023, pena la restituzione anche in questo caso del credito d'imposta in proporzione al decremento della base ACE (cfr. esempi della relazione illustrativa). A questi fini non si tiene conto del limite del patrimonio netto, "in modo da non tenere conto dell'effetto di eventuali perdite di bilancio". Analogamente, in caso di fruizione dell'ACE secondo il meccanismo classico della deduzione, la restituzione è dovuta se la variazione del capitale proprio del 2022 è inferiore a quella del 2021 e così via per i periodi d'imposta 2022 e 2023, nel senso che anche in questa ipotesi l'impresa beneficiaria della deduzione del rendimento nozionale nella misura del 15% sarà tenuta a restituire detto beneficio se in dette annualità registra un decremento della base ACE rispetto a quella dell'anno precedente. Anche in questo caso, "Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio". 20
Il comma 7 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per fruire del credito di imposta in luogo della deduzione ACE, nonché le modalità attuative per la cessione del credito. Sempre in tema di ACE il Decreto sostegni bis proroga al 31 dicembre 2021 la disciplina di conversione delle imposte anticipate in crediti di imposta introdotta dall'art. 55 del d.l. n. 18 del 2020 (cd. decreto Cura Italia) – e da ultimo integrata dalla legge n. 126 del 2020, di conversione del cd. decreto Agosto43 – avente ad oggetto le imposte anticipate relative alle perdite e alle eccedenze ACE riportate a nuovo. c) Patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti per imprese con fatturato Patrimonio superiore a 50 milioni Rilancio Continua ad operare la disciplina del cd. “Patrimonio Rilancio” di Cassa depositi e prestiti attuata dal Decreto 3 febbraio 2021 n. 26 del Ministero dell’Economia e delle Finanze44 in vigore dal 25 marzo 2021. Il Patrimonio separato di Cassa depositi e prestiti è stato previsto dall’art. 27 del decreto Rilancio, con durata di 12 anni, allo scopo di realizzare interventi di sostegno alle società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese le cooperative, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro. Con il decreto 3 febbraio 2021 n. 26 del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono ASSONIME - Riproduzione riservata state definite le modalità di intervento, condizioni e requisiti di accesso al patrimonio (art. 27, comma 5). Con un ulteriore decreto del MEF45 inoltre sono stati definiti gli apporti da destinare al Patrimonio Rilancio. L’assemblea degli azionisti di Cassa depositi e prestiti, da ultimo, ha approvato la delibera di costituzione del patrimonio destinato lo scorso 27 maggio 2021. Le risorse del Patrimonio destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano a condizioni di mercato, oppure nelle forme e alle condizioni previste dal Temporary framework. Gli interventi, comunque di carattere temporaneo, possono avere varie forme. In via preferenziale, il Patrimonio opera attraverso sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti 43 Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. 44 Pubblicato in G.U. n. 59 del 10 marzo 2021. 45 Decreto 7 maggio 2021. 21
di capitale e acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. La disciplina attuativa, pertanto, prevede due differenti operatività del Patrimonio Destinato: la prima, definita secondo i termini e alle condizioni di cui al Temporary Framework sugli aiuti di Stato, a cui sarà possibile accedere ora fino al 31 dicembre 202146; la seconda in regime di mercato. Ai due differenti regimi corrispondono specifici requisiti di accesso per le imprese47. Operatività Nell'ambito dell’operatività definita secondo i termini e alle condizioni di cui al Temporary secondo il Framework sugli aiuti di Stato, il Patrimonio Destinato interviene mediante la Temporary partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari con framework obbligo di conversione e la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili, nonché attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati. La dimensione degli aumenti di capitale, dei prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e dei prestiti obbligazionari subordinati convertibili non deve superare quanto necessario al ripristino della struttura patrimoniale dell’impresa beneficiaria alla data del 31 dicembre 2019, ed è in ogni caso, sottoposta a limiti specifici parametrati alla condizione che la società sia o meno quotata in un mercato regolamentato. In ogni caso, si prevede tanto nelle società quotate, quanto nelle società non quotate, che per questi strumenti l’intervento del Patrimonio Destinato non possa essere inferiore a: a) 25 milioni di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella ASSONIME - Riproduzione riservata sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione; b) 1 milione di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili; c) 100 milioni di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella partecipazione ad aumenti di capitale. Quanto alla dimensione massima degli interventi realizzati mediante la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati si prevede che il valore nominale di tali prestiti sia parametrato alla spesa salariale e al fatturato: non potrà superare i due terzi della spesa salariale annua dell’impresa beneficiaria, e l’8,4 per cento del fatturato totale riferito al 2019. Il regolamento individua inoltre le condizioni economiche praticabili in riferimento a tutte le tipologie di interventi. 46 Grazie alle modifiche apportate dal Decreto Sostegni-bis. 47 Rispettivamente previsti dagli artt. 5 e 16 dal regolamento attuativo. 22
L’operatività a condizioni di mercato, prevede che gli interventi del Patrimonio Destinato siano effettuati secondo le priorità definite – in relazione ai settori, alle filiere, agli obiettivi di politica industriale – nel Piano nazionale di riforma48, in apposito capitolo dedicato alla Operatività programmazione economica, tenendo in considerazione l'incidenza dell’intervento con a riferimento allo sviluppo tecnologico, delle infrastrutture critiche e strategiche, della rete condizioni logistica e dei rifornimenti, delle filiere produttive strategiche, nonché all'incidenza sulla di mercato sostenibilità ambientale, sulle altre finalità individuate dal Green new deal italiano, sui livelli occupazionali, sul mercato del lavoro. Gli interventi consistono nella partecipazione ad aumenti di capitale e nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili e potranno essere effettuati solo in presenza di un contemporaneo co-investimento di almeno un altro investitore privato, come definito ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato, complessivamente non inferiore al 30 per cento dell'importo totale dell'intervento richiesto dall'impresa proponente. Tale co-investimento qualifica l'intervento come "di mercato" e non come "aiuto di stato". L’intervento del Patrimonio non può comportare l’attribuzione al Patrimonio Destinato di un numero di azioni complessivamente superiore alla percentuale di capitale votante immediatamente inferiore a quella che comporterebbe l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla società medesima; con riguardo alle società non quotate, l’intervento non può comportare l'attribuzione al Patrimonio Destinato di un numero di azioni che attribuiscono il controllo di diritto dell’impresa. In ogni caso, l’intervento del Patrimonio Destinato consistente nella sottoscrizione di ASSONIME - Riproduzione riservata prestiti obbligazionari convertibili non può essere inferiore a un milione di euro per ciascun prestito e l'intervento consistente nella partecipazione ad aumenti di capitale non può essere inferiore a 25 milioni di euro per ciascun aumento di capitale. L'importo minimo dell'intervento è commisurato alla dimensione delle società richiedenti, al fine di includere anche le società di medie dimensioni. Nell’ambito della operatività in regime di mercato si consente al Patrimonio Destinato di effettuare anche investimenti diretti in imprese strategiche e in società di rilevante interesse nazionale49 tramite prestiti di obbligazioni convertibili e acquisti di azioni sul mercato primario e secondario. 48 Di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 49 In favore di imprese strategiche sono inoltre ammesse operazioni sul mercato secondario mediante il canale indiretto, ovvero mediante la sottoscrizione di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio - OICR che investono prevalentemente in società di medio-piccola capitalizzazione operanti in 23
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