Studi di Settore a cura di Gian Paolo Ranocchi
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TERZO COMMA DELL’ART. 62 SEXIES
DEL D.L. N. 331/1993
GLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI AI SENSI DELL’ART. 39, PRIMO COMMA,
LETT. d) DEL DPR 600/1973 “POSSONO ESSERE FONDATI ANCHE
SULL’ESISTENZA DI GRAVI INCONGRUENZE TRA I RICAVI, I COMPENSI
ED I CORRISPETTIVI DICHIARATI E QUELLI FONDATAMENTE
DESUMIBILI DALLE CARATTERISTICHE E DALLE CONDIZIONI DI
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA, OVVERO DAGLI STUDI DI SETTORE
ELABORATI AI SENSI DELL’ART. 62 BIS DEL PRESENTE DECRETO”determinazione induttiva dei
ricavi
Parametri Studi di settore
•Attività per le quali non siano stati Applicabili per tutte le attività
elaborati gli studi di settore inserite negli studi approvati
(purché l’attività non sia esclusa)
•Più attività esercitate di cui una
con parametri con ricavi > 20%
•Causa di inapplicabilitàinapplicabilità Solo per le
imprese
Si devono applicare i parametri
Imprese socie o associate
che operano solo
1 Cooperative a favore di Soci non imprenditori
2 Multi - attività
Se non rimossa a seguito
di annotazione separata
Volontaria o obbligatoria
3 Multi - puntoesclusione
Non si applicano né studi né parametri
1 Ricavi > euro 5.164.569
2 Periodo di attività superiore o inferiore ai 12 mesi
3 Inizio o cessazione dell’attività nel corso dell’anno
Non
4 Determinazione del reddito con metodi forfetari dell’imposta5 Incaricati di vendite a domicilio
6 Modifica in corso d’anno Se le attività rientrano
dell’attività esercitata in studi diversi
No esclusione per passaggio da impresa a lavoro autonomo
all’interno dello stesso studio di settore
7 Modifica della titolarità dell’impresa
Successioni, donazioni, conferimento ed operazioni straordinariePeriodi di liquidazione o fallimento
Non è ancora iniziata l’attività
Periodo “non normale” Interruzione per tutto l’anno per la
ristrutturazione dei locali
8 di svolgimento
dell’attività Affitto dell’unica azienda
Sospensione dell’attivitàATTIVITÀ DI REVISIONE DEGLI
STUDI DI SETTORE
Ciascuno studio di settore va aggiornato entro quattro
anni dall’entrata in vigore o dalla precedente evoluzione.
L'attività di revisione è programmata da un apposito
Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare
entro il 28.2 di ogni anno.
La revisione degli studi di settore con effetto dal 2004
deve essere completata entro il 28.2.2005.ACCERTAMENTO FINO AL 2003
SOGGETTI ACCERTABILI
IN BASE AGLI STUDI DI SETTORE
Imprese in contabilità
Imprese in contabilità Imprese in contabilità
Ordinaria per opzione ed
semplificata ordinaria per obbligo
esercenti arti e professioni
per almeno due periodi di imposta su tre
con contabilità
consecutivi, compreso quello accertato,
inattendibile
con ricavi/compensi "non congrui"ACCERTAMENTO DAL 2004
SOGGETTI ACCERTABILI
IN BASE AGLI STUDI DI SETTORE
Imprese in Imprese in contabilità
contabilità ordinaria ed esercenti
semplificata arti e professioni
per almeno due periodi di imposta su tre con contabilità
consecutivi, compreso quello accertato, inattendibile
con ricavi/compensi "non congrui"Regolamento D.P.R. 570/96:
Formalizzazione dei criteri per considerare inattendibile la
contabilità ordinaria tenuta dai soggetti con ricavi/compensi
non superiori a 10 miliardi (si veda art. 3, c. 181, lett. b),
legge 549/95)
La constatazione di inattendibilità della contabilità ordinaria deve risultare dal
verbale redatto ai sensi dell’art. 33 D.P.R 600/73
A - Esercenti attività di impresa
A.1 - Gravi irregolarità delle scritture A.2 - Gravi contraddizioni tra le scritture
obbligatorie (art. 1, co. 1, D.P.R. 570/96) obbligatorie e i dati e gli elementi direttamente
rilevati (art. 1, co. 2, D.P.R. 570/96)
a) disponibilità liquide a) scostamenti tra valori rilevati e indicati
b) crediti e debiti b) omessa indicazione di beni strumentali
c) versamenti e prelevamenti c) omessa contabilizzazione compensi a
d) rimanenze dipendenti/altri addettiRegolamento D.P.R. 570/96:
Formalizzazione dei criteri per considerare inattendibile la
contabilità ordinaria tenuta dai soggetti con ricavi/compensi
non superiori a 10 miliardi (si veda art. 3, c. 181, lett. b),
legge 549/95)
La constatazione di inattendibilità della contabilità ordinaria deve risultare dal
verbale redatto ai sensi dell’art. 33 D.P.R 600/73
B - Esercenti arti e professioni
Gravi contraddizioni tra le scritture obbligatorie e i dati e gli elementi direttamente rilevati.
(art. 2, co. 1, D.P.R. 570/96)
1) scostamenti tra valori rilevati e indicati
2) omessa indicazione di beni strumentali
3) omessa contabilizzazione compensi a dipendenti/altri addettiACCERTAMENTO DAL 2004
Nuova ipotesi di accertamento
NOVITÀ automatico per le imprese in contabilità
ordinaria
Presenza di SIGNIFICATIVE SITUAZIONI
DI INCOERENZA A SPECIFICI INDICI
economici, finanziari o patrimonialiMODALITÀ DI ADEGUAMENTO
AGLI STUDI DI SETTORE
MAGGIORI RICAVI/COMPENSI
AI FINI
IN DICHIARAZIONE DEI
IRPEF
REDDITI
FUORI DICHIARAZIONE
AI FINI IVA (entro versamento mod. UNICO)
con annotazione in dichiarazione IVA
MAGGIORI RICAVI/COMPENSI
AI FINI IRAP
IN QUADRO IQMODALITÀ DI ADEGUAMENTO
AGLI STUDI DI SETTORE
PER I SOGGETTI CHE APPLICANO ”VECCHI STUDI”
NOVITÀ
MAGGIORAZIONE 3%
LA MAGGIORAZIONE NON SI APPLICA SE:
MAGGIORI 10% RICAVI /
RICAVI / COMPENSI COMPENSI
CONTABILIZZATISTUDI DI SETTORE
E CONCORDATO PREVENTIVO
BIENNALE
LIMITAZIONE DEI POTERI DI ACCERTAMENTO
Sono
preclusi
Induttivo Analitico-presuntivo
Art. 39, c. 2, DPR 600 Art. 39, c. 1, lett. d) Da studi di settore
secondo periodo e
DPR 600 ParametriPuoi anche leggere