L'accertamento in base agli studi di settore per i contribuenti in contabilita' ordinaria
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Schede operative Accertamenti & Sanzioni L’accertamento in base agli studi di settore per i contribuenti in contabilità ordinaria Il presente articolo illustra i presupposti per l’accertamento in base agli studi di settore per i contribuenti in contabilità ordinaria per natura e le sanzioni applicabili in caso di errata compilazione del modello degli studi di settore allegato al modello Unico 2006. a cura di di Raffaele Artina e Valerio Artina - Dottori commercialisti in Bergamo Gli studi di settore rappresentano uno strumento studi di settore. Le modalità di accertamento», in Il ideato dal legislatore al fine di rendere più efficace Fisco, n. 31/2006, pag. 4819) (l’assenza di motiva- l’azione accertatrice da parte degli uffici dell’Agen- zione negli atti di accertamento basati sugli studi di zia delle entrate. In estrema sintesi, gli studi di settore dipenderebbe dal «tecnicismo» degli ele- settore si basano su parametri pre-impostati che, menti utilizzati per la determinazione dei risultati, applicati alla realtà aziendale o professionale, con- benché la metodologia alla base degli studi di set- sentono la determinazione dei ricavi o dei compensi tore si fondi su «ragionamenti presuntivi»). In me- che con massima probabilità il contribuente sareb- rito alla valenza dei risultati ottenuti attraverso l’ap- be in grado di generare nello svolgimento della pro- plicazione degli studi di settore ed all’obbligo di pria attività. Un problema connesso all’utilizzo degli motivazioni da parte degli uffici nell’accertamento studi di settore consiste nel valutare quanto siano basato sugli studi di settore cfr. Giorni: «L’accerta- realistici i risultati ottenuti attraverso la loro appli- mento basato sugli studi di settore: obbligo di mo- cazione. Sul punto, autorevole dottrina (cfr. Lupi, tivazione ed onere della prova», in Rassegna tribu- «La credibilità degli studi di settore: il caso di una taria, n. 3/2001, pag. 659. pizzeria», in Dialoghi di diritto tributario, n. 2/ 2006, pag. 151) ha evidenziato che «la sensazione che giunge dalla lettura dello studio è che esso, I presupposti per l’accertamento com’è inevitabile, porti a risultati sottostimati ri- Gli studi di settore costituiscono, quindi, uno stru- spetto alla realtà. Ed è anche normale che sia cosı̀, mento a disposizione dell’Amministrazione finan- in quanto le forfetizzazioni cosı̀ generiche, siano ziaria che consente di individuare i soggetti (im- esse accertative (come gli studi di settore) o so- prenditori e professionisti) che dichiarano un red- stanziali (come il catasto) devono essere tarate al dito inferiore rispetto a quello che presumibilmente ribasso». dovrebbero realizzare in relazione all’attività eser- In ogni caso, il risultato che si ottiene attraverso citata, all’insieme degli strumenti di cui dispongo- l’applicazione degli studi di settore alla realtà azien- no, alla forza lavoro di cui si avvalgano, ecc.. Tali dale o professionale rappresenta una presunzione elementi, opportunamente combinati ed attraverso relativa che può essere posta a base di avvisi di un ragionamento presuntivo, producono una serie accertamento, senza che gli uffici siano tenuti a di parametri che dovrebbero essere, ragionevol- fornire specifiche motivazioni in ordine ai risultati mente, rispettati dai soggetti esercenti un’attività ottenuti (in tal senso cfr. Antico: «D.L. n. 223/2006: avente quelle determinate caratteristiche. In parti- Azienda & Fisco n. 7/2007 19
Schede operative colare, i parametri ottenuti dall’applicazione degli legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. Finanziaria studi di settore sono rappresentati da: 2007). — indice di congruità; Prima dell’intervento normativo operato dal D.L. n. — indice di coerenza; 223/2006, l’art. 10, comma 2, L. n. 146/1998 stabi- — intervallo di confidenza (rappresentato dal rica- liva che i contribuenti in contabilità ordinaria (per vo minimo e dal ricavo puntuale). natura e per opzione) erano soggetti alla regola del Ai sensi dell’art. 62-sexies, D.L. 30 agosto 1993, n. «due su tre» secondo la quale l’accertamento basa- 331, nell’ipotesi in cui un contribuente non rispetti i to sugli studi di settore scattava qualora in almeno parametri sopra indicati, l’Amministrazione finan- due periodi di imposta su tre consecutivi conside- ziaria procede all’accertamento del reddito. L’art. rati, compreso quello da accertare, l’ammontare dei 62-sexies citato, richiamando l’art. 39, comma 1, compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dispone, studi risulta superiore all’ammontare dei compensi infatti, che «gli accertamenti derivanti da incon- o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi gruenza, falsità ed inesattezza degli elementi indi- di imposta. L’accertamento nei confronti dei sog- getti suddetti scattava, inoltre, in caso di non con- cati nella dichiarazione dei redditi e nei relativi al- gruità per un solo anno (indipendentemente dalla legati (...) possono essere fondati sull’esistenza di regola del «due su tre») qualora si fossero verificate incongruenze tra ricavi, compensi ed i corrispettivi significative situazioni di incoerenza economica, dichiarati e quelli desumibili dall’applicazione degli patrimoniale e finanziaria (contabilità inattendibi- studi di settore» (per una disamina approfondita le) - 10, comma 3, L. n. 146/1998 (vedi Tavola n. 1). dell’accertamento basato sugli studi di settore si segnala il contributo di Lupi e Sorgato, «Accerta- mento parziale e rettifiche statistiche secondo gli studi di settore: un difficile coordinamento», in Dia- Novità introdotte dal D.L. n. 223/2006 loghi di diritto tributario n. 3/2005, pag. 331). L’art. 37 del D.L. n. 223/2006 ha modificato l’art. 10, Le modalità di utilizzo degli studi di settore ai fini L. n. 146/1998, abrogando i commi 2 e 3. È stata, dell’accertamento sono stabilite dall’art. 10 della L. quindi, soppressa la regola del «due su tre» (com- 8 maggio 1998, n. 146 che è stato recentemente ma 2, art. 10, L. n. 146/1198) e la disposizione nor- novellato dall’art. 37, commi 2 e 3, D.L. 4 luglio mativa che legittimava l’accertamento sulla base 2006, n. 223 e dall’art. 1, commi 16, 17 e 33, della degli studi di settore in ipotesi di contabilità inat- TAVOLA N. 1 - ACCERTAMENTO IN BASE AGLI STUDI DI SETTORE: DISCIPLINA ANTERIORE AL D.L. N. 223/2006 20 Azienda & Fisco n. 7/2007
Schede operative tendibile anche per incongruità registrate in un solo per un ammontare superiore a quello stabilito per anno (comma 3, art. 10, L. n. 146/1198). Su que- ogni singolo studio di settore che comunque non st’ultimo punto, ci riteniamo concordi con quella può essere superiore a 7,5 milioni di Euro. Una parte della dottrina (Cfr. Moretti, «Abrogata per novità riguarda l’innalzamento del tetto massimo gli studi di settore la regola del «due su tre»», in di ricavi al di sopra del quale gli studi di settore Corriere tributario, n. 37/2006, pag. 2912) che, a non trovano applicazione; il limite precedente era commento del novellato art. 10 in parola, ha preci- di 10 miliardi di Lire. Una seconda novità riguarda i sato che «se l’accertamento in base agli studi di ricavi che non devono essere considerati nel com- settore è attualmente possibile anche qualora la puto del tetto massimo per l’applicazione degli stu- non congruità interessi un solo periodo imposta di di settore; alla formazione del limite dei ricavi non avrebbe avuto alcun significato collegare la le- non devono partecipare i proventi di cui alle lettere gittimità dell’accertamento anche all’inattendibilità c), d) ed e) dell’art. 85 del Tuir (trattasi sommaria- delle scritture contabili». Quindi, nell’ipotesi in cui mente di corrispettivi da cessione di azioni, parte- il contribuente dichiari anche per un solo anno un cipazioni e altri strumenti finanziari «non pex» e ammontare di ricavi inferiore alle risultanze ottenu- non iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finan- te da GE.RI.CO. potrà essere soggetto ad accerta- ziarie, nonché corrispettivi da cessione di obbliga- mento, previo contraddittorio. zioni se non costituenti immobilizzazioni finanzia- La novità si applica anche ai soggetti esercenti arti rie). Nel testo previgente, che si riferiva ancora agli e professioni, che non possono più godere della articoli del Tuir ante riforma, l’esclusione riguarda- regola dei «due su tre», e per i quali le novità in- va unicamente i ricavi di cui alla lettera c) dell’art. trodotte dal D.L. n. 223/2006 creano effetti distor- 54 (vecchio Tuir). sivi connessi all’utilizzo del criterio di cassa. La re- I contribuenti che hanno iniziato o terminato l’atti- gola del «due su tre» era, infatti, diretta a tutelare vità nel periodo d’imposta, salvo che entro 6 mesi maggiormente i professionisti che, nella determina- dalla cessazione lo stesso soggetto non intraprenda zione del reddito, si sottraggono al noto principio la medesima attività ovvero che l’inizio dell’attività della competenza economica; sul punto la citata non costituisca una mera prosecuzione di attività dottrina (Cfr. Moretti, op. cit., pag. 2912) sostiene svolta da altri soggetti (cfr., Circolare Agenzia En- che «l’impossibilità di effettuare l’accertamento ove trate, 16 febbraio 2007, n. 11). Tale ipotesi costitui- la situazione di non congruità fosse limitata ad un sce una limitazione rispetto a quella prevista nella solo periodo d’imposta assumeva un maggior rilievo precedente versione del comma 4. Non sono co- tenendo in considerazione il criterio di cassa posto munque chiarite le modalità di compilazione del a fondamento per la determinazione del reddito dei modello in queste ipotesi, se devono comprendere professionisti». quindi solo i valori relativi alla singola attività ini- ziata o chiusa, ovvero, nel caso di prosieguo di atti- vità, devono comprendere tutti i valori come se si Novità introdotte dalla Finanziaria 2007 trattasse di un unico periodo d’imposta, pur gestito da contribuenti diversi. Il comma 4 dell’art. 10 della L. n. 146/1998 è stato I contribuenti che si trovano in un periodo di non sostituito interamente dall’art. 1, comma 16, della normale svolgimento dell’attività. Si può osservare Finanziaria 2007. L’intervento legislativo operato come le fattispecie di «periodo di non normale svol- con la Finanziaria 2007 ha escluso dagli studi di gimento dell’attività» potrebbero subire delle inte- settore i contribuenti di seguito indicati. grazioni alla luce della modifica apportata al comma I contribuenti che abbiano conseguito ricavi ex art. 1 dell’art. 10 della L. n. 146/1998 che ricomprende 85, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - di seguito Tuir nel campo di applicazione degli SDS anche i con- - (o compensi di lavoro autonomo ex art. 54 Tuir) tribuenti con un periodo d’imposta inferiore a 12 Azienda & Fisco n. 7/2007 21
Schede operative mesi; generalmente tale eventualità è da ricondursi Le eventuali rettifiche operate in capo a detti con- a ipotesi di operazioni straordinarie che potrebbero tribuenti non hanno poi effetto qualora l’ammonta- implicare una ridotta attività d’impresa con ricavi re delle attività che si presume non essere state inferiori alle medie di settore considerate per la dichiarate non siano superiori al 40% di quelle di- formazione dei «cluster» previsti per la congruità chiarate, sino comunque al limite di Euro e coerenza dei ricavi. 50.000,00. L’art. 1, comma 17, della Finanziaria 2007 ha intro- Si introduce quindi un limite entro il quale un even- dotto nella lettera dell’art. 10, L. n. 146/1998, il tuale rettifica di ricavi condotta su un soggetto comma 4-bis. In conseguenza del citato intervento «congruo» non ha alcun effetto né tributario né legislativo, a partire dal periodo d’imposta in corso sanzionatorio. Si deve peraltro desumere che nel al 1º gennaio 2007 le rettifiche operate (a seguito di caso di superamento di detto limite la pretesa tri- accertamento ex art. 39, primo comma, lett. d), butaria potrà essere avanzata per l’intero ammon- D.P.R. n. 600/1973) in capo a contribuenti che di- tare accertato (cfr. Circolare n. 11/E/2007). chiarino, anche a seguito dell’adeguamento, ricavi o Le condizioni per operare una rettifica ai sensi del compensi non inferiori al livello di congruità otte- novellato comma 4-bis, art. 10, L. n. 146/1998, sono nuto mediante l’applicazione degli studi di settore riassunte nella Tavola 2. non possono essere motivate sulla base di presun- zioni semplici; tale sorta di limitazione del potere Le sanzioni accertativo si verifica solo tenuto conto dei valori degli indicatori di coerenza introdotti nel comma 2 In merito alle sanzioni, la Finanziaria 2007 prevede dell’art. 10-bis. una nuova fattispecie sanzionatoria che ricorre nel- TAVOLA N. 2 - CONDIZIONI PER OPERARE UNA RETTIFICA 22 Azienda & Fisco n. 7/2007
Schede operative l’ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi dei dati contenuti nei modelli per la comunicazione di settore non sussistenti. dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi State il tenore letterale delle disposizioni normative di settore. La fattispecie in parola si applica sia ai introdotte dalla Finanziaria 2007, la sanzione non si fini dell’imposta sul reddito che dell’imposta sul applica qualora il maggior reddito d’impresa o di valor aggiunto, a seguito dell’introduzione dei com- lavoro autonomo, accertato a seguito della corretta mi 2-bis e 4-bis rispettivamente agli articoli 1 e 5 applicazione degli studi di settore, non sia superio- re al 10 per cento del reddito dichiarato. Parte della del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, novellato dal- dottrina (C.f.r. Capolupo, «Studi di settore: in arri- l’art. 1, comma 25, della Finanziaria 2007. Segnalia- vo nuovi indicatori», in il Fisco n. 42/2006, pag. mo che una disposizione analoga è stata introdotta 6463) a commento delle novità del decreto legge dal comma 27, art. 1, della Finanziaria 2007 nell’art. in parola ha precisato che il limite del 10 per cento 32, comma 2-bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, rappresenta una franchigia costituente una vera e relativamente alle violazioni in materia di Irap. propria causa di esclusione dalla punibilità che ope- La sanzione applicabile nelle ipotesi sopra indicate ra «esclusivamente nell’ottica della misurazione del è fissata nella misura compresa tra il 110 ed il 220 presupposto indicato dalla norma ai fini della puni- per cento della maggiore imposta accertata. Analo- bilità; ... laddove la citata soglia sia superata, la ga sanzione è prevista anche nei casi di indicazione sanzione è rapportata all’intera differenza». Azienda & Fisco n. 7/2007 23
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