STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO - gli accertamenti parametrici

Pagina creata da Matteo Giuliani
 
CONTINUA A LEGGERE
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO - gli accertamenti parametrici
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

      gli accertamenti parametrici
             LA STATISTICA di Trilussa
           Sai ched'è la statistica? È na' cosa
          che serve pe fà un conto in generale
          de la gente che nasce, che sta male,
        che more, che va in carcere e che spósa.

            Ma pè me la statistica curiosa
             è dove c'entra la percentuale,
        pè via che, lì,la media è sempre eguale
            puro co' la persona bisognosa.

          Me spiego: da li conti che se fanno
             seconno le statistiche d'adesso
         risurta che te tocca un pollo all'anno:

            e, se nun entra nelle spese tue,
            t'entra ne la statistica lo stesso
        perch'è c'è un antro che ne magna due.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

             evoluzione degli accertamenti parametrici
Nel 1992, con il Decreto del 10 settembre 1992 del Ministero delle Finanze,
vengono introdotti gli indici e coefficenti del primo redditometro introdotto a
seguito delle modifiche apportate all'art. 38 del DPR 600/73 da parte dell'art. 1,
comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Nel 1999, con i Decreti del 30 marzo 1999 vengono emanati i primi studi di
settore introdotti dall’art. 62-bis del Decreto legge 30/08/1993 n. 331.

Nel 2012, con il Decreto del 24 dicembre 2012 – Ministero dell’Economia e
Finanze sono stati introdotti i nuovi elementi indicativi di capacità contributiva
sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

           studi di settore - natura degli studi di settore

         Art. 62-bis (Studi di settore) Decreto legge 30/08/1993 n. 331
Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le
associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995,
in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere
più efficace l'azione accertatrice e di consentire una più articolata
determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'art. 11 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.
154 e successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni
significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a
controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attività esercitata.
Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono essere
soggetti a revisione ed hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal
periodo di imposta 1995.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

                          studi di settore - definizione
Scheda informativa
(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/studi
settoreparametri/studisettore/schedaistudisett)

Gli studi di settore, elaborati mediante analisi economiche e tecniche statistico-matematiche,
consentono di stimare i ricavi o i compensi che possono essere attribuiti al contribuente.
Individuano, a tal fine, le relazioni esistenti tra le variabili strutturali e contabili delle
imprese e dei lavoratori autonomi con riferimento al settore economico di appartenenza, ai
processi produttivi utilizzati, all’organizzazione, ai prodotti e servizi oggetto dell’attività,
alla localizzazione geografica e agli altri elementi significativi (ad esempio area di vendita,
andamento della domanda, livello dei prezzi, concorrenza, ecc.).
Gli studi di settore sono utilizzati dal contribuente per verificare, in fase dichiarativa, il
posizionamento rispetto alla congruità (il contribuente è congruo se i ricavi o i compensi
dichiarati sono uguali o superiori a quelli stimati dallo studio, tenuto conto delle risultanze
derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica) e alla coerenza (la
coerenza misura il comportamento del contribuente rispetto ai valori di indicatori economici
predeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore), e dall’Amministrazione
finanziaria quale ausilio all’attività di controllo.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

  studi di settore - onere della prova – impostazione dell’A.F.

          Circolare n. 58/E del 27/06/2002 dell’Agenzia delle Entrate
Il contribuente ha l'onere di attivarsi e dimostrare o l'impossibilità di utilizzare
le presunzioni in quella fattispecie o l'inaffidabilità del risultato ottenuto
attraverso le presunzioni
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

             studi di settore - natura degli studi di settore
                       Circolare del 21/05/1999 n. 110 - Min. Finanze
«Con la metodologia utilizzata per la costruzione degli studi si elimina ogni elemento di
incertezza statistica, in quanto gli studi di settore sono stati realizzati sulla base dei
dati forniti da tutti i contribuenti e non sulla base di indagini a campione.

Gli studi, infatti, consentono di determinare i ricavi o compensi che con più probabilità
possono essere attribuiti al contribuente, individuando non solo la capacità potenziale di
produrre ricavi, ma anche i fattori interni ed esterni all'azienda che possono
determinare una limitazione della capacità stessa (orari di attività, situazioni di
mercato, ecc.).
In concreto, gli studi di settore sono realizzati rilevando, per ogni singola attività
economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne
(il processo produttivo, l'area di vendita, ecc.) che esterne all'azienda (l'andamento della
domanda, il livello dei prezzi, la concorrenza). Vengono, inoltre, rilevate le diverse fasi
dell'attività in modo da individuare le possibili ragioni degli eventuali scostamenti tra i
ricavi risultanti dallo studio e quelli dichiarati.»
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

studi di settore - contraddittorio - natura degli studi di settore
Corte di Cassazione a Sezioni Unite - sentenza n. 26635 del 18 dicembre 2009:
“a) da un lato, il contraddittorio deve ritenersi un elemento essenziale e
    imprescindibile (anche in assenza di una espressa previsione normativa)
    del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa”;

b) dall'altro, esso è il mezzo più efficace per consentire un necessario
    adeguamento della elaborazione parametrica - che, essendo una
    estrapolazione statistica a campione di una platea omogenea di
    contribuenti, soffre delle incertezze da approssimazione dei risultati proprie
    di ogni strumento statistico - alla concreta realtà reddituale oggetto
    dell'accertamento nei confronti di un singolo contribuente”
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

             studi di settore - natura degli studi di settore
indagini campionarie: sono caratterizzate dal fatto che solo una parte delle unità
statistiche componenti la popolazione viene selezionata ed indagata (campione). Questo
espediente, diminuendo l’onere della rilevazione, consente di destinare maggiore
attenzione a tutte le attività connesse al miglioramento e al controllo della qualità dei dati
raccolti. Tuttavia selezionare un campione implica ovviamente una minore attendibilità
delle stime riferite ai parametri di interesse. E’ infatti chiaro che a seconda di quali siano
le unità inserite nel campione prescelto, i risultati riferiti alla popolazione complessiva
varieranno. Tuttavia, se la selezione del campione viene effettuata con scelta
rigorosamente casuale, è possibile misurare il livello di precisione delle stime ottenute
rispetto al vero valore del parametro di interesse nella popolazione. La definizione delle
modalità di estrazione del campione, della sua dimensione e delle funzioni dei dati
utilizzate per ottenere, dal campione, stime riferite alla popolazione di interesse prende il
nome di strategia di campionamento ed è basata sulla teoria statistica del
campionamento. E' importante precisare che, qualora le unità da inserire nel
campione siano selezionate con scelta ragionata e non con criteri di rigorosa
casualità, non sarà più possibile garantire in alcun modo la rispondenza dei risultati
delle analisi effettuate sui dati a requisiti statistici di affidabilità quali la correttezza
e l'efficienza delle stime.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

             studi di settore - natura degli studi di settore
indagine totale: rilevazione in cui tutte le unità, delle quali si possiede un indirizzo nei
propri archivi di base, sono interessate dalla rilevazione. La più importante fra le
rilevazioni totali è senz’altro il censimento. Oltre al censimento, l’indagine totale si deve
effettuare nel caso in cui la popolazione di riferimento è costituita da poche unità molto
importanti, nel senso che ciascuna di esse possiede una quantità rilevante della
caratteristica da indagare (ad esempio il fatturato delle grandi imprese). In questo caso
omettere la rilevazione anche di una sola delle unità di interesse può comportare notevoli
distorsioni nelle stime. Inoltre, nel caso di popolazioni composte da pochi elementi
molto importanti, è relativamente più semplice il compito di contattare e rilevare le
unità. Anche se dal punto di vista teorico con un’indagine totale si riescono ad ottenere
misure precise dei paramenti di interesse, nella pratica i problemi connessi sono tali da
limitarne l’uso all’indispensabile. Fra tali problemi è importante citarne almeno due:
l’enorme costo di rilevazione e trattamento dei dati e i problemi connessi alla qualità dei
dati, primo fra tutti l’incompletezza della rilevazione dovuta all’incapacità di
raggiungere tutte le unità statistiche.
SULLA BASE DI QUALI E QUANTI CONTRIBUENTI SONO STATI
DETERMINATI I PARAMETRI?

   INDAGINE TOTALE (NON CAMPIONARIA)
   “   Al fine di conoscere le informazioni relative alle strutture produttive in oggetto si è progettato
       ed inviato ai contribuenti interessati un questionario per rilevare tali informazioni…”
   Il numero dei questionari inviati è stato pari a 95.010

  I questionari restituiti sono stati 72.587, pari al 76,4%
  degli inviati.
… NEL NOSTRO CASO AD ESEMPIO …

  per determinare i cluster è stato utilizzato il 72% dei questionari ritornati ( cioè al
  55% di quelli inviati)
 per determinare la funzione ricavo il 30% dei questionari ritornati (cioè al 23% di
  quelli inviati).

                          semplificando molto:
    un contribuente viene ritenuto congruo se il suo ricavo coincide
    esattamente con quello medio del 23% dei bar italiani.
     Un taglio così brutale dei dati a disposizione per la stima dei rendimenti è
     giustificato dall’esigenza di considerare solo i bar detti in “normalità
     economica” secondo valutazioni economico aziendali effettuate dagli
     esperti dell’agenzia.
     A noi è parso piuttosto preoccupante che nell’anno in questione il 77% dei
     baristi che hanno risposto al questionario sia stato giudicato sull’orlo del
     tracollo finanziario e quindi escluso dall’indagine.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

                 studi di settore - contraddittorio

  Corte di Cassazione a Sezioni Unite - sentenza n. 26635 del 18 dicembre
                                  2009:
“Si tratta, poi, di un sistema, che diversamente da quello di cui al D.P.R. n.
600 del 1973, art. 39, trova il suo punto centrale nell’obbligatorietà del
contraddittorio endoprocedimentale, che consente l’adeguamento degli
standard alla concreta realtà economica del contribuente, determinando il
passaggio dalla fase statica (gli standard come frutto dell’elaborazione
statistica) alla fase dinamica dell’accertamento (l’applicazione degli standard
al singolo destinatario dell’attività accertativa).
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

          studi di settore - contraddittorio

          Effettività del contraddittorio

          Diritto ad una tutela effettiva

Conoscenza effettiva e trasparente delle procedure
                      utilizzate
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

    studi di settore - contraddittorio - conoscenza effettiva

     Relazione finale 31 gennaio 2008 (c.d. Relazione Rey)
Allo stato attuale, la divulgazione di statistiche sugli studi di
settore mediante efficaci indicatori dei livelli, della distribuzione
delle variabili rilevanti e dei diversi gruppi di imprese sembra di
fondamentale importanza per aumentare la trasparenza e la
conoscenza dello strumento, sia da parte dei contribuenti e degli
operatori (inclusi i consulenti tecnici dei giudici tributari) sia da
parte dell’opinione pubblica.
La individuazione delle informazioni deve rispondere a due
principi: il primo informare e il secondo dimostrare che il Fisco è
attento e tempestivo nella valutazione delle singole dichiarazioni
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO
   studi di settore - contraddittorio - conoscenza effettiva – diritto
                               d’accesso
                   Consiglio di Stato, sez. IV, 21/10/08, n. 5144
La difesa dell’Amministrazione sostiene, in tale linea, che in materia tributaria il
legislatore ha voluto dettare una normativa più rigorosa e restrittiva di quella
generale, stabilendo una completa inaccessibilità agli atti, in qualunque momento,
anche quando è ormai conclusa la sequenza procedimentale.
Ritiene il Collegio che, secondo una lettura della disposizione costituzionalmente
orientata, la norma debba essere intesa nel senso che la inaccessibilità agli atti di
cui trattasi sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento
tributario, non rilevandosi esigenze di "segretezza" nella fase che segue la
conclusione del procedimento con l’adozione del procedimento definitivo di
accertamento dell’imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che
conducono alla quantificazione del tributo.
Diversamente opinando si perverrebbe alla singolare conclusione che, in uno
Stato di diritto, il cittadino possa essere inciso dalla imposizione tributaria –
pur nella più lata accezione della "ragion fiscale" – senza neppure conoscere
il perché della imposizione e della relativa quantificazione.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO
   studi di settore - contraddittorio - conoscenza effettiva – diritto
                               d’accesso
                  Consiglio di Stato, sez. IV, 26/09/2013 n. 4821
Sebbene l'art. 24, l. n. 241 del 1990 escluda il diritto d' accesso, tra l'altro, nei
procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li
regolano, è da ritenere che la detta norma debba essere intesa, secondo una lettura
della disposizione costituzionalmente orientata, nel senso che la inaccessibilità
agli atti di cui trattasi sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del
procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che
segue la conclusione del procedimento con l'adozione del procedimento
definitivo di accertamento dell'imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali
che conducono alla quantificazione del tributo. In ragione di ciò deve
riconoscersi il diritto di accesso qualora l'Amministrazione abbia concluso il
procedimento, con l'emanazione del provvedimento finale e quindi, in via
generale, deve ritenersi sussistente il diritto di accedere agli atti di un
procedimento tributario ormai concluso.
.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

                  studi di settore - onere della prova
Corte di Cassazione a Sezioni Unite - sentenza n. 26635 del 18 dicembre 2009:
“L'onere della prova, cui nemmeno l'Ufficio è sottratto in ragione della
 peculiare azione di accertamento adottata, è così ripartito:

a) all'ente impositore fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello
   standard prescelto al caso concreto oggetto dell'accertamento;

b) al contribuente, che può utilizzare a suo vantaggio anche presunzioni
   semplici, fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano
   l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possano essere applicati
   gli standard o della specifica realtà dell'attività economica nel periodo di
   tempo cui l'accertamento si riferisce”.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

     studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche

                           CLUSTERING

si intende la definizione delle classi di unità più somiglianti.
La Cluster Analysis è pertanto la definizione del modo in cui
un insieme di unità può essere riunito in gruppi. In un'analisi
per la formazione dei gruppi, le entità si aggregano in modo
da essere per quanto possibile somiglianti tra loro e quindi
da formare gruppi che siano tra loro massimamente
differenti. (da "statistica multivariata: analisi esplorativa dei
dati" Luigi Fabbris pag. 20)
C3

               C1                                C2
                                           C1
                            C2

                     C3

Cluster buoni se:
                    soggetti sono omogenei al loro interno
                    gruppi sono disomogenei tra loro
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

 studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche

                       CLUSTERING

 APPARTENENZA DEL                     APPARTENENZA DEL
CONTRIBUENTE A PIU’                  CONTRIBUENTE AD UN
       CLUSTER                          CLUSTER DIVERSO

onere dell’A.F.                           onere del contribuente

              INVALIDITA’ DEL METODO
In questo caso, da un punto di vista statistico/probabilistico, si
potrebbe dire che l’attribuzione del contribuente ai cluster è
un esperimento casuale di tipo bernoulliano con probabilità
di successo 0.52.

cioè:

lancio una moneta (quasi regolale) se viene Testa sei nel
gruppo degli Snack bar se viene Croce in quello dei Bar caffè
tradizionali
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

      studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche

               INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICA
Legge 08/05/1998 n. 146 – art. 10-bis. Modalità di revisione ed aggiornamento
    degli studi di settore, comma 2 (aggiunto dal comma 13 dell'art. 1, L. 27
                              dicembre 2006, n. 296)
«Ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene anche
conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da
ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo
settore economico.»
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

          studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche
                    INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICA
Art. 1, comma 14, Legge 27/12/2006 n. 296
Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331 …, che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo
10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità
economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi
fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di
esercizio della specifica attività svolta. Ai fini dell’accertamento l’Agenzia delle entrate ha l’onere
di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l’attribuzione dei maggiori ricavi o
compensi derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al presente
comma, … . In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli
indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici. Ai fini della relativa
approvazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge
8 maggio 1998, n. 146. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 10 della
medesima legge.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

          studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche
                    INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICA
                                      Decreto ministeriale 20/03/2007
2. Indicatori applicabili ai contribuenti esercenti attività di impresa.
1. Gli specifici indicatori di normalità economica per i contribuenti esercenti attività di impresa cui si
rendono applicabili gli studi di settore, sono i seguenti:
     a) rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi;
     b) rotazione del magazzino;
     c) durata delle scorte;
     d) valore aggiunto per addetto;
     e) redditività dei beni mobili strumentali.

3. Indicatori applicabili ai contribuenti esercenti attività di lavoro autonomo.
1. Gli specifici indicatori di normalità economica per i contribuenti esercenti attività di lavoro autonomo
cui si rendono applicabili gli studi di settore, sono i seguenti:
     a) rapporto tra ammortamenti dei beni mobili strumentali e valore degli stessi;
     b) resa oraria per addetto;
     c) resa oraria del professionista.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

       studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche
                 INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICA
                                    Decreto ministeriale 20/03/2007
               2.2. ROTAZIONE DEL MAGAZZINO O DURATA DELLE SCORTE
                                                  …
Per gli studi di settore che utilizzano come indicatore di coerenza la "Rotazione del magazzino", in
presenza di un valore dell'indicatore inferiore alla soglia minima di coerenza derivante
dall'applicazione dello studio di settore, il costo del venduto è aumentato per un importo pari
all'incremento del magazzino.

Per gli studi di settore che utilizzano come indicatore di coerenza la "Durata delle scorte", in
presenza di un valore dell'indicatore superiore alla soglia massima di coerenza derivante
dall'applicazione dello studio di settore, il costo del venduto è aumentato per un importo pari
all'incremento del magazzino.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

      studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche
                INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICA
                                     Decreto ministeriale 20/03/2007
                             2.2.2. RESA ORARIA DEL PROFESSIONISTA
                                                     …
Le soglie minime di coerenza dell'indicatore "Resa oraria del professionista" sono state
individuate analizzando le relative distribuzioni ventiliche in relazione allo studio di settore,
all'area territoriale in cui opera il professionista e all'età professionale.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

       studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche
                  INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICA
                   Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23 /E del 22 giugno 2006
La fase di evoluzione degli studi di settore, già iniziata negli scorsi anni, permette di cogliere i
cambiamenti dei modelli organizzativi, le modifiche dei mercati di riferimento, gli andamenti
economici e le tendenze evolutive intervenute nei diversi settori seguendo la dinamicità delle
realtà economiche ed aziendali di riferimento. Si ricorda che gli studi evoluti, a decorrere dagli
studi applicabili dal 2003, sono stati contraddistinti dalla lettera iniziale "T", invece della lettera
"S".
Con gli studi in evoluzione per il periodo d’imposta 2005, sono stati individuati circa 675 modelli
organizzativi, definendo per ogni modello le fasi più importanti dello studio di settore attraverso:
- l'analisi degli indicatori economici e delle relative distribuzioni ventiliche;
- l’indicazione delle soglie di coerenza degli indicatori selezionati per l'analisi della coerenza;
- la definizione delle funzioni di ricavo per l'applicazione dell'analisi della congruità.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

         studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche
                    INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICA
   NOTA METODOLOGICA: DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE DI RICAVO/COMPENSO
Una volta suddivisi i soggetti in gruppi omogenei è necessario determinare, per ciascun gruppo
omogeneo, la funzione matematica che meglio si adatta all’andamento dei ricavi/compensi dei soggetti
appartenenti allo stesso gruppo. Per determinare tale funzione si è ricorso alla Regressione Lineare
Multipla.
La Regressione Lineare Multipla è una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con un
modello statistico-matematico che descrive l’andamento della variabile dipendente in funzione di una
serie di variabili indipendenti.
La stima della “funzione di ricavo/compenso” è stata effettuata individuando la relazione tra il
ricavo/compenso (variabile dipendente) e i dati contabili e strutturali dei contribuenti (variabili
indipendenti).
È opportuno rilevare che prima di definire il modello di regressione è stata effettuata un’analisi
sui dati dei soggetti per verificare le condizioni di coerenza dei dati nell’esercizio dell’attività e
per scartare le situazioni anomale; ciò si è reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni
nella determinazione della “funzione di ricavo/compenso”.
A tal fine sono stati selezionati, in base alla loro capacità di individuare anomalie nella relazione tra le
voci contabili e strutturali esaminate, indicatori di natura economico-contabile.
Gli indicatori selezionati per l’attività di impresa sono i seguenti: …
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

         studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche
                    INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICA
                     NOTA METODOLOGICA: ANALISI DELLA COERENZA
                                                      …
Ai fini della individuazione dei valori soglia che definiscono l’intervallo di coerenza economica, per
ciascuno degli indicatori utilizzati sono state esaminate preliminarmente le relative distribuzioni
ventiliche differenziate per gruppo omogeneo e sulla base della “territorialità generale” a livello
provinciale. I valori delle soglie dei diversi indicatori sono stati individuati scegliendo quelli che
possono ritenersi economicamente plausibili con riferimento alle pratiche osservabili nel settore, nel
cluster specifico e nell’area territoriale di appartenenza.

Nella terminologia statistica, si definisce “distribuzione ventilica” l’insieme dei valori che suddividono
le osservazioni, ordinate per valori crescenti dell’indicatore, in 20 gruppi di uguale numerosità. Il primo
ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 5% delle osservazioni; il secondo ventile è
il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 10% delle osservazioni, e così via.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

           studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche
                             INDICI DI COERENZA ECONOMICA
                            INDICATORI PREVISTI DAL D.M. 21 MARZO 2013
Sono individuati i seguenti ulteriori indicatori di coerenza economica finalizzati a contrastare possibili
situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore:
a) Incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e
     servizi di durata ultrannuale;
b) Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi;
c) Valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso;
d) Valore del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore al valore dei
     corrispondenti ricavi;
e) Presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso;
f) Mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non
     finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali;
g) Mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione
     finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali;
h) Mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti;
i) Mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in
     partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO
                                              vecchio redditometro
L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono
essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle
notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e
concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può, in base ad elementi e
circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al
contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno
un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in
relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato
non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi
patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in
cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.
Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito
determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato
nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato
reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti
dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4).
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO
       Utilizzo di presunzioni da parte del contribuente

 Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 27/02/2002, n.
                            2891
“E poiché si tratta di presunzioni relative (che ammettono
la prova contraria), il contribuente che voglia contestare il
risultato delle presunzioni medesime ha l'onere di attivarsi
e di mostrare o l'impossibilità di utilizzare le presunzioni in
quella fattispecie o l'inaffidabilità del risultato ottenuto
attraverso le presunzioni, eventualmente confermando al
contempo con altre presunzioni la validità del suo
operato.”
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO
                    vecchio redditometro: D.M. 10/09/1992

l’art. 3 evidenzia la procedura che deve essere seguita:
al comma 2: “Si considerano gli importi relativi a ciascun bene o servizio disponibile,
quali si ricavano dalla tabella stessa”;
al comma 3: “Si procede successivamente alla moltiplicazione di ciascun importo per il
rispettivo coefficiente indicato nella tabella” ;
al comma 4: “I valori così ottenuti sono sommati secondo il seguente criterio:
il valore più elevato è considerato per intero;
il secondo valore è ridotto del 40 per cento;
il terzo valore è ridotto del 50 per cento;
il quarto valore è ridotto del 60 per cento;
i valori successivi sono ridotti dell'80 per cento.” ;
al comma 5: “In ogni caso, l'ammontare del valore ridotto non può essere inferiore
all'ammontare del corrispondente importo di cui al comma 2” ;
al comma 6: “La somma così ottenuta costituisce il valore di cui al comma 1.” ;
al comma 7: “A tale valore devono essere aggiunti l'eventuale quota relativa ad
incrementi patrimoniali determinata ai sensi del quinto comma dell'art. 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riguardo
all'acquisto dei beni di cui al comma 1.”.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO
                         vecchio redditometro: D.M. 10/09/1992

                                   Provvedimenti successivi
Decreto del 19 novembre 1992 - Min. Finanze: Sostituzione della tabella;
Provvedimento del 14 febbraio 2007 : Aggiornamento, per gli anni 2006 e 2007;
Provvedimento del 11 febbraio 2009: Aggiornamento, per gli anni 2008 e 2009.

                   Effetti della crisi per una corretta applicazione degli studi di settore
 Articolo 8 (Revisione congiunturale speciale degli studi di settore) Decreto-legge del 29 novembre
                                                 2008 n. 185
«Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a
determinati settori o aree territoriali, in deroga all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente
della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, gli studi di settore possono essere integrati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione di cui
all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. L'integrazione tiene anche conto dei
dati della contabilita' nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella
analisi economica, nonche' delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore
istituiti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 8 ottobre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.»

                  Effetti della crisi per una corretta applicazione del redditometro:
                  ASSOLUTAMENTE NULLA: il redditometro non conosce crisi
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO
          vecchio redditometro: D.M. 10/09/1992

                        TABELLA
1. AEROMOBILI
2. NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO
3. AUTOVEICOLI
4. ALTRI MEZZI DI TRASPORTO A MOTORE
5. ROULOTTES
6. RESIDENZE PRINCIPALI E SECONDARIE
7. COLLABORATORI FAMILIARI
8. CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE
9. ASSICURAZIONI DI OGNI TIPO
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO
                      vecchio redditometro: D.M. 10/09/1992

                   6. RESIDENZE PRINCIPALI E SECONDARIE
La superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n.
392.

«Per le residenze in proprietà gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento
degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di
una unità. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi
così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di
mutui.»

le rate di mutuo pagate comprendono una parte patrimoniale (la restituzione del capitale)
ed una parte reddituale (gli interessi passivi);

Rata capitale: secondo le previsioni di legge, essere presa in considerazione, nella misura
di un quinto (art. 38, comma 5, DPR 600/73) senza alcuna moltiplicazione;

Rata interessi: mostruosità giuridica.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO
                      vecchio redditometro: D.M. 10/09/1992

                   6. RESIDENZE PRINCIPALI E SECONDARIE
La superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n.
392.

«Per le residenze in proprietà gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento
degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di
una unità. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi
così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di
mutui.»

le rate di mutuo pagate comprendono una parte patrimoniale (la restituzione del capitale)
ed una parte reddituale (gli interessi passivi);

Rata capitale: secondo le previsioni di legge, essere presa in considerazione, nella misura
di un quinto (art. 38, comma 5, DPR 600/73) senza alcuna moltiplicazione;

Rata interessi: mostruosità giuridica.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO
                       vecchio redditometro: D.M. 10/09/1992

                                             Rata capitale:
                            Cass. civ. Sez. V, Sent., 03/12/2010, n. 24597.
«Quanto ai mutui ultrannuali va considerato che il mutuo non esclude, ma diluisce la capacità
contributiva, consegue che, mentre va detratto il capitale mutuato delle spese per investimenti
patrimoniali poste a base dell'accertamento sintetico, vanno aggiunti al reddito accertato in un
anno i ratei del mutuo in esso maturati.»

                            Cass. civ. Sez. V, Sent., 20/04/2012, n. 6220
«Ciò posto, va osservato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio
determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi
patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che la medesima sia giustificata dall'accensione
di un mutuo ultrannuale, questo non esclude ma diluisce la capacità contributiva. Ne consegue che
il capitale mutuato deve essere detratto dalla spesa accertata (ed imputata a reddito), ma ad essa
vanno, invece, aggiunti, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati»
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO
                        vecchio redditometro: D.M. 10/09/1992

                                 Rata interessi: mostruosità giuridica.
La perversione del meccanismo utilizzato dall’ufficio è ampiamente illustrato nella relazione del dr.
Giuseppe Alfano, giudice tributario della C.T.R. del Friuli-Venezia Giulia, nel corso del Seminario
di aggiornamento professionale per magistrati delle Commissioni tributarie, organizzato dal
CONSIGLIO PRESIDENZA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, tenuto presso la Facoltà Economia
dell’Università Studi di Trieste il 15/16 febbraio 2013 a pag. 3 si legge:
“Le rate del mutuo non hanno natura di “valori”, essendo chiaramente “costi” sostenuti dal
contribuente, al quale la legge consente di portarli in detrazione nella dichiarazione dei redditi
proprio perché costituiscono spese : l’art. 15, comma 1 lettera b), del DPR n. 917 del 22.12.1986
(ex art. 13bis) stabilisce che “dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 22% dei seguenti
oneri, [le spese che si possono scaricare dalla dichiarazione dei redditi sono di due tipi: spese
deducibili e spese detraibili ndr ] sostenuti dal contribuente ……b) gli interessi passivi, e relativi
oneri accessori, pagati (…………..) in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili
contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno
dall’acquisto stesso, per un importo non superiore(…)”.
Ma, se gli interessi passivi di mutui ipotecari contratti per l’acquisto della prima casa sono spese
detraibili, come possono i decreti ministeriali del 1992, emanati in applicazione dell’art. 38
quarto comma del DPR 600/1973 sulla ricostruzione induttiva del reddito complessivo,
trasformarli ex abrupto in valori moltiplicati?
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO
                        vecchio redditometro: D.M. 10/09/1992

                                 Rata interessi: mostruosità giuridica.
Qualcosa, allora, non funziona nel meccanismo “creato” coi decreti ministeriali del 1992 i quali,
contenendo norme secondarie, non possono derogare a norme primarie del DPR 917/1986 : è
principio generalissimo dell’ordinamento quello fissato dall’art. 4 delle Disposizioni Preliminari al
Codice Civile per cui “I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle
leggi”.
Ne consegue che i decreti ministeriali del 1992 sono illegittimi in parte qua, e vanno, quindi,
disapplicati anche d’ufficio dal giudice tributario, ai sensi art. 7, comma 5, della legge sul processo
tributario, secondo il quale “Le Commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o
un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano in relazione all’oggetto dedotto
in giudizio…”.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO
                        vecchio redditometro: D.M. 10/09/1992

         SECIT - Servizio Centrale degli Ispettori tributari - relazione del 31 ottobre 1993

“a) la scelta degli indicatori di capacità contributiva e la determinazione dei relativi coefficienti
non si fondano sull'osservazione e la misurazione dei comportamenti effettivi degli individui e
delle famiglie ma sono il frutto di informazioni richieste ai contribuenti e di stime basate sul
"buon senso". Da un lato, dunque, mancherebbe la possibilità di un controllo dei dati da parte
dell'Amministrazione finanziaria; dall'altro, l'assenza di adeguate rilevazioni campionarie
priverebbe del necessario supporto scientifico le stime effettuate;

b) il metodo adottato per calcolare il reddito presunto consistente nella somma di vari redditi
stimati, anziché nella loro media - può comportare distorsioni. Se l'intento del meccanismo è
quello di risalire ai redditi mediante le propensioni specifiche al consumo fissato per ciascun
indicatore, ciascuno dei diversi importi ottenuti rappresenta una stima (proxy) del reddito
complessivo. Per cui, se esiste anche un solo errore di sovrastima, esso diventa la base minima
del reddito presunto cui si possono solo sommare le quote degli altri redditi che, in tal modo, non
sono in grado di svolgere un'efficace azione correttiva (come avverrebbe, invece, nel caso della
"media");

c) in casi ben circoscritti (presenza di mutui, affitti, colf) si è riscontrata una elevata probabilità
di sovrastimare il reddito presunto. In altri casi, per contro, è stata accertata una elevata e
diffusa sottostima;
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO
                          redditometro - normativa a confronto

                                       NUOVO                                   VECCHIO
                                    REDDITOMETRO                            REDDITOMETRO
PERIODI DI IMPOSTA                        Dal 2009                              Fino al 2008
                             Reddito dichiarato < 1/5 (20%) del      Reddito dichiarato < 1/4 (25%) del
SCOSTAMENTO REDDITUALE        reddito ricostruito anche per un       reddito ricostruito per almeno due
                                         solo anno                                   anni
ELEMENTI INDUTTIVI DI           Indicati nel DM 24/12/2012              Indicati nel DM 10/09/1992
CAPACITA’ CONTRIBUTIVA

                              Rilevano per intero nell’anno di       Si presumevano effettuati in quote
INCREMENTI PATRIMONIALI                sostenimento                       costanti nell’anno e nei 4
                                                                                 precedenti
REDDITO SINTETICO                      Reddito NETTO                           Reddito LORDO
                                 Dal reddito sintetico sono           Dal reddito sintetico non erano
ONERI DEDUCIBILI              deducibili gli oneri di cui all’art.    deducibili gli oneri di cui all’art.
                                          10 TUIR                                 10 TUIR
SPESE DETRAIBILI              Spettano le ordinarie detrazioni          Non spettavano le ordinarie
                                         d’imposta                        detrazioni d’imposta
CONTRADDITTORIO                         Obbligatorio                          Non obbligatorio
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO
                      nuovo redditometro: D.M. 24/12/2012

                Circolare n. 24/E del 31/07/2013 dell’Agenzia delle Entrate
«Il nuovo redditometro non guarda più al solo possesso di beni o investimenti in quanto
tali, ma tende a misurare la spesa complessiva ed effettiva del contribuente, in relazione
al dichiarato.
Il decreto ha realizzato un effettivo intervento di sistema e non rappresenta la semplice
“evoluzione” di una metodologia statistica di ricostruzione del reddito.
Infatti lo stesso non prevede la quantificazione del reddito complessivo accertabile con
un approccio meramente statistico basato sulla semplice disponibilità di alcuni beni e
servizi ai quali sono correlati indici e coefficienti.
A differenza del redditometro precedente, che faceva riferimento a pochi elementi
significativi di capacità contributiva, il nuovo redditometro poggia su un maggior
numero di elementi, considerando anche la composizione del nucleo familiare.»
                                          OVVERO
RISULTA DIMOSTRATA L’INATTENDIBILITA’ DEL VECCHIO REDDITOMETRO
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO
                      nuovo redditometro: D.M. 24/12/2012

Art. 1 Elementi di spesa indicativi di capacità contributiva e contenuto induttivo
Art. 2 Spese per beni e servizi
Art. 3 Utilizzo dei dati relativi agli elementi indicativi di capacità contributiva ai fini
della determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile.
Art. 4 Spese attribuite al contribuente in sede di determinazione sintetica del reddito
complessivo delle persone fisiche e prova contraria.
Art. 5 Efficacia
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO
                           nuovo redditometro: le spese

                Circolare n. 24/E del 31/07/2013 dell’Agenzia delle Entrate
«Il nuovo metodo di ricostruzione del reddito è improntato ad una maggiore trasparenza
e facilità di comprensione; si fonda, infatti, sulle “spese certe” e sulle “spese per
elementi certi”, tenendo conto, per tali ultime spese, della tipologia di famiglia del
contribuente e dell’area geografica di appartenenza.
                                             …
Solo in via residuale e per le spese correnti, in quanto numerose e di importi non
significativi, ma frequenti nel corso dell'anno, al fine di evitare ulteriori oneri di
conservazione della documentazione da parte del contribuente, si utilizza la
corrispondente spesa media ISTAT.
I valori ISTAT, pertanto, hanno la funzione di integrare gli elementi presenti in Anagrafe
Tributaria.»
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO
                          nuovo redditometro: le spese

               Circolare n. 24/E del 31/07/2013 dell’Agenzia delle Entrate
«In particolare, specifica che ai fini della determinazione sintetica del reddito delle
persone fisiche si presume che quanto viene speso nel periodo d’imposta sia stato
finanziato con redditi posseduti nel periodo medesimo (quarto comma) e che a tale
presunzione si affianca, con pari efficacia, quella basata sul contenuto induttivo di
elementi indicativi di capacità contributiva da individuare secondo la disposizione del
citato quinto comma.
                                            …
Specifiche analisi hanno permesso di individuare un numero significativo di spese
connesse ai diversi aspetti della vita quotidiana, compresa l’acquisizione di beni
durevoli, in relazione alla tipologia di nucleo familiare e all’area territoriale di
appartenenza.
Sono state, in concreto, definite circa cento voci di spesa riconducibili alle seguenti
macro categorie: “Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature“,
“Abitazione”, “Combustibili ed energia”, “Mobili, elettrodomestici e servizi per la
casa”, “Sanità”, “Trasporti”, “Comunicazioni”, “Istruzione”, “Tempo libero, cultura e
giochi”, “Altri beni e servizi” e “Investimenti”.»
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO
                           nuovo redditometro: le spese

               Circolare n. 24/E del 31/07/2013 dell’Agenzia delle Entrate
«a) spese di ammontare certo, oggettivamente riscontrabile, conosciuto dal contribuente
e dall’Amministrazione finanziaria (per semplicità, di seguito, “spese certe”);
b) spese di ammontare determinato dall’applicazione ad elementi presenti in Anagrafe
Tributaria o, comunque, disponibili (ad esempio potenza delle auto, lunghezza delle
barche, etc.) di valori medi rilevati dai dati dell’ISTAT o da analisi degli operatori
appartenenti ai settori economici di riferimento (per semplicità, di seguito, “spese per
elementi certi”);
c) spese per beni e servizi di uso corrente (la cui classificazione è mutuata dall’ISTAT),
di ammontare pari alla spesa media risultante dall’indagine annuale sui consumi delle
famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell’articolo 13 del
d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di famiglie,
differenziate per composizione e area geografica di appartenenza, (per semplicità, di
seguito, “spese ISTAT”);
d) quota di spesa, sostenuta nell’anno in esame, per l’acquisto di beni e servizi durevoli»
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO
                               nuovo redditometro: le spese

      Art. 3 Utilizzo dei dati relativi agli elementi indicativi di capacità contributiva ai fini della
           determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile - D.M. 24/12/2012
«1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, l'Agenzia delle entrate determina il
reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:
a) dell'ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A che, dai dati
disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, risultano
sostenute dal contribuente;
b) della quota parte, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della spesa media ISTAT riferita
ai consumi del nucleo familiare di appartenenza, determinata: nella percentuale corrispondente al
rapporto tra il reddito complessivo attribuibile al contribuente ed il totale dei redditi complessivi
attribuibili ai componenti del nucleo familiare; in assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare,
nella percentuale corrispondente al rapporto tra le spese sostenute dal contribuente ed il totale
delle spese dell'intero nucleo familiare, risultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti
nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;
c) dell'ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni e servizi, presenti nella tabella A, nella
misura determinata considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici;
d) della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo
d'imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A;
e) della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno.»
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO
                         nuovo redditometro: D.M. 24/12/2012

                           lettera del direttore Befera al Corriere della Sera
In estrema sintesi, il nostro redditometro consiste in una procedura informatica che, incrociando
banche dati e utilizzando con estrema cautela indicatori di tipo statistico, punta a individuare, con
la maggiore attendibilità possibile, il grado di correlazione fra il reddito che emerge dalle
dichiarazioni fiscali di un soggetto e la sua capacità di spesa, quale risulta invece dai dati di cui il
fisco dispone.
                                                    …
Quando la nostra Agenzia decise anni addietro di aggiornare il proprio redditometro,
modificandone profondamente l'impianto, piuttosto elementare, che risaliva agli inizi degli anni 90,
dovemmo prendere una scelta cruciale: se fare come tutti gli altri, e tenere quindi riservata la
struttura dello strumento e le sue concrete funzionalità selettive, oppure - come in effetti decidemmo
- di imboccare una strada del tutto nuova e rendere interamente pubblica la strumentazione che
avremmo costruito, al punto da fornire a ogni singolo contribuente l'opportunità di calcolarne
l'impatto sulla propria situazione fiscale, e di farlo con assoluta riservatezza: quella riservatezza
che l'Amministrazione ha scelto invece di negare a se stessa. Aggiungerei questa considerazione:
la scelta di totale trasparenza che abbiamo fatto consente di sottoporre al vaglio critico della
discussione pubblica il redditometro, come esige l'ideale regolativo di «società aperta» così caro
ad Ostellino. In questo modo è più agevole individuare eventuali errori o incongruenze dello
strumento e migliorarne così progressivamente la funzionalità nell'interesse di tutti, ammesso che
sia realmente interesse di tutti contrastare l'evasione fiscale in Italia.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO
                    redditometro - utilizzo del buon senso

Il presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino (nel corso del convegno
della Commissione parlamentare su ''L'anagrafe tributaria nella prospettiva del
federalismo fiscale') ha fatto presente ''gli inconvenienti che l'utilizzazione di
informazioni non corrispondenti alla realtà economico-sociale può determinare
in sede di applicazione di sofisticati strumenti di accertamento quali il 'nuovo
redditometro'. E' di comune esperienza, infatti, l'esistenza di situazioni nelle
quali le titolarità formali di oneri e servizi, quali utenze, canoni di locazione,
ecc., non corrisponde - per varie ragioni non necessariamente correlate ad
intenti evasivi - a coloro che ne sopportano l'onere finanziario. E' evidente
come in questi casi, tutt'altro che infrequenti, occorrerà - ha osservato - che gli
uffici procedano con grande attenzione, allo scopo di adeguare le risultanze
delle banche dati alle effettive titolarità soggettive. E ciò indipendentemente
dalle incertezze, evidenziate dalla stessa giurisprudenza, (di recente una
sentenza della Corte di Cassazione del 20 dicembre scorso) in ordine alla
valenza probatoria dello strumento presuntivo''.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO
                             redditometro - solo dati certi

Redditometro: concluso l'esame del Garante: Prescritte modifiche per rendere
conforme       lo  strumento       antievasione   alle   norme      sulla privacy
(Fonte:http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/2765125)

Profilazione
Il reddito del contribuente potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe e
spese che valorizzano elementi certi (possesso di beni o utilizzo di servizi e relativo
mantenimento) senza utilizzare spese presunte basate unicamente sulla media Istat.

Spese medie Istat
I dati delle spese medie Istat non possono essere utilizzati per determinare
l'ammontare di spese frazionate e ricorrenti (es. abbigliamento, alimentari, alberghi
etc.) per le quali il fisco non ha evidenze certe. Tali dati infatti, riferibili allo standard di
consumo medio familiare, non possono essere ricondotti correttamente ad alcun
individuo, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO
                           redditometro - solo dati certi

Fitto figurativo
Il cosiddetto "fitto figurativo" (attribuito al contribuente in assenza di abitazione in
proprietà o locazione nel comune di residenza) non verrà utilizzato per selezionare i
contribuenti da sottoporre ad accertamento, ma solo ove necessario a seguito del
contraddittorio. Il "fitto figurativo" dovrà essere attribuito solo una volta verificata la
corretta composizione del nucleo familiare, per evitare le incongruenze riscontrate dal
Garante (che comportavano l'attribuzione automatica a 2 milioni di minori della spesa
fittizia per l'affitto di una abitazione).

Esattezza dei dati
L'Agenzia dovrà porre particolare attenzione alla qualità e all'esattezza dei dati al fine
di prevenire e correggere le evidenti anomalie riscontrate nella banca dati o i
disallineamenti tra famiglia fiscale e anagrafica. La corretta composizione della famiglia
è infatti rilevante per la ricostruzione del reddito familiare, l'individuazione della
tipologia di famiglia o l'attribuzione del fitto figurativo.
Puoi anche leggere