STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO - gli accertamenti parametrici
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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO gli accertamenti parametrici LA STATISTICA di Trilussa Sai ched'è la statistica? È na' cosa che serve pe fà un conto in generale de la gente che nasce, che sta male, che more, che va in carcere e che spósa. Ma pè me la statistica curiosa è dove c'entra la percentuale, pè via che, lì,la media è sempre eguale puro co' la persona bisognosa. Me spiego: da li conti che se fanno seconno le statistiche d'adesso risurta che te tocca un pollo all'anno: e, se nun entra nelle spese tue, t'entra ne la statistica lo stesso perch'è c'è un antro che ne magna due.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO evoluzione degli accertamenti parametrici Nel 1992, con il Decreto del 10 settembre 1992 del Ministero delle Finanze, vengono introdotti gli indici e coefficenti del primo redditometro introdotto a seguito delle modifiche apportate all'art. 38 del DPR 600/73 da parte dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Nel 1999, con i Decreti del 30 marzo 1999 vengono emanati i primi studi di settore introdotti dall’art. 62-bis del Decreto legge 30/08/1993 n. 331. Nel 2012, con il Decreto del 24 dicembre 2012 – Ministero dell’Economia e Finanze sono stati introdotti i nuovi elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO studi di settore - natura degli studi di settore Art. 62-bis (Studi di settore) Decreto legge 30/08/1993 n. 331 Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attività esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO studi di settore - definizione Scheda informativa (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/studi settoreparametri/studisettore/schedaistudisett) Gli studi di settore, elaborati mediante analisi economiche e tecniche statistico-matematiche, consentono di stimare i ricavi o i compensi che possono essere attribuiti al contribuente. Individuano, a tal fine, le relazioni esistenti tra le variabili strutturali e contabili delle imprese e dei lavoratori autonomi con riferimento al settore economico di appartenenza, ai processi produttivi utilizzati, all’organizzazione, ai prodotti e servizi oggetto dell’attività, alla localizzazione geografica e agli altri elementi significativi (ad esempio area di vendita, andamento della domanda, livello dei prezzi, concorrenza, ecc.). Gli studi di settore sono utilizzati dal contribuente per verificare, in fase dichiarativa, il posizionamento rispetto alla congruità (il contribuente è congruo se i ricavi o i compensi dichiarati sono uguali o superiori a quelli stimati dallo studio, tenuto conto delle risultanze derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica) e alla coerenza (la coerenza misura il comportamento del contribuente rispetto ai valori di indicatori economici predeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore), e dall’Amministrazione finanziaria quale ausilio all’attività di controllo.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO studi di settore - onere della prova – impostazione dell’A.F. Circolare n. 58/E del 27/06/2002 dell’Agenzia delle Entrate Il contribuente ha l'onere di attivarsi e dimostrare o l'impossibilità di utilizzare le presunzioni in quella fattispecie o l'inaffidabilità del risultato ottenuto attraverso le presunzioni
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO studi di settore - natura degli studi di settore Circolare del 21/05/1999 n. 110 - Min. Finanze «Con la metodologia utilizzata per la costruzione degli studi si elimina ogni elemento di incertezza statistica, in quanto gli studi di settore sono stati realizzati sulla base dei dati forniti da tutti i contribuenti e non sulla base di indagini a campione. Gli studi, infatti, consentono di determinare i ricavi o compensi che con più probabilità possono essere attribuiti al contribuente, individuando non solo la capacità potenziale di produrre ricavi, ma anche i fattori interni ed esterni all'azienda che possono determinare una limitazione della capacità stessa (orari di attività, situazioni di mercato, ecc.). In concreto, gli studi di settore sono realizzati rilevando, per ogni singola attività economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne (il processo produttivo, l'area di vendita, ecc.) che esterne all'azienda (l'andamento della domanda, il livello dei prezzi, la concorrenza). Vengono, inoltre, rilevate le diverse fasi dell'attività in modo da individuare le possibili ragioni degli eventuali scostamenti tra i ricavi risultanti dallo studio e quelli dichiarati.»
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO studi di settore - contraddittorio - natura degli studi di settore Corte di Cassazione a Sezioni Unite - sentenza n. 26635 del 18 dicembre 2009: “a) da un lato, il contraddittorio deve ritenersi un elemento essenziale e imprescindibile (anche in assenza di una espressa previsione normativa) del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa”; b) dall'altro, esso è il mezzo più efficace per consentire un necessario adeguamento della elaborazione parametrica - che, essendo una estrapolazione statistica a campione di una platea omogenea di contribuenti, soffre delle incertezze da approssimazione dei risultati proprie di ogni strumento statistico - alla concreta realtà reddituale oggetto dell'accertamento nei confronti di un singolo contribuente”
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO studi di settore - natura degli studi di settore indagini campionarie: sono caratterizzate dal fatto che solo una parte delle unità statistiche componenti la popolazione viene selezionata ed indagata (campione). Questo espediente, diminuendo l’onere della rilevazione, consente di destinare maggiore attenzione a tutte le attività connesse al miglioramento e al controllo della qualità dei dati raccolti. Tuttavia selezionare un campione implica ovviamente una minore attendibilità delle stime riferite ai parametri di interesse. E’ infatti chiaro che a seconda di quali siano le unità inserite nel campione prescelto, i risultati riferiti alla popolazione complessiva varieranno. Tuttavia, se la selezione del campione viene effettuata con scelta rigorosamente casuale, è possibile misurare il livello di precisione delle stime ottenute rispetto al vero valore del parametro di interesse nella popolazione. La definizione delle modalità di estrazione del campione, della sua dimensione e delle funzioni dei dati utilizzate per ottenere, dal campione, stime riferite alla popolazione di interesse prende il nome di strategia di campionamento ed è basata sulla teoria statistica del campionamento. E' importante precisare che, qualora le unità da inserire nel campione siano selezionate con scelta ragionata e non con criteri di rigorosa casualità, non sarà più possibile garantire in alcun modo la rispondenza dei risultati delle analisi effettuate sui dati a requisiti statistici di affidabilità quali la correttezza e l'efficienza delle stime.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO studi di settore - natura degli studi di settore indagine totale: rilevazione in cui tutte le unità, delle quali si possiede un indirizzo nei propri archivi di base, sono interessate dalla rilevazione. La più importante fra le rilevazioni totali è senz’altro il censimento. Oltre al censimento, l’indagine totale si deve effettuare nel caso in cui la popolazione di riferimento è costituita da poche unità molto importanti, nel senso che ciascuna di esse possiede una quantità rilevante della caratteristica da indagare (ad esempio il fatturato delle grandi imprese). In questo caso omettere la rilevazione anche di una sola delle unità di interesse può comportare notevoli distorsioni nelle stime. Inoltre, nel caso di popolazioni composte da pochi elementi molto importanti, è relativamente più semplice il compito di contattare e rilevare le unità. Anche se dal punto di vista teorico con un’indagine totale si riescono ad ottenere misure precise dei paramenti di interesse, nella pratica i problemi connessi sono tali da limitarne l’uso all’indispensabile. Fra tali problemi è importante citarne almeno due: l’enorme costo di rilevazione e trattamento dei dati e i problemi connessi alla qualità dei dati, primo fra tutti l’incompletezza della rilevazione dovuta all’incapacità di raggiungere tutte le unità statistiche.
SULLA BASE DI QUALI E QUANTI CONTRIBUENTI SONO STATI DETERMINATI I PARAMETRI? INDAGINE TOTALE (NON CAMPIONARIA) “ Al fine di conoscere le informazioni relative alle strutture produttive in oggetto si è progettato ed inviato ai contribuenti interessati un questionario per rilevare tali informazioni…” Il numero dei questionari inviati è stato pari a 95.010 I questionari restituiti sono stati 72.587, pari al 76,4% degli inviati.
… NEL NOSTRO CASO AD ESEMPIO … per determinare i cluster è stato utilizzato il 72% dei questionari ritornati ( cioè al 55% di quelli inviati) per determinare la funzione ricavo il 30% dei questionari ritornati (cioè al 23% di quelli inviati). semplificando molto: un contribuente viene ritenuto congruo se il suo ricavo coincide esattamente con quello medio del 23% dei bar italiani. Un taglio così brutale dei dati a disposizione per la stima dei rendimenti è giustificato dall’esigenza di considerare solo i bar detti in “normalità economica” secondo valutazioni economico aziendali effettuate dagli esperti dell’agenzia. A noi è parso piuttosto preoccupante che nell’anno in questione il 77% dei baristi che hanno risposto al questionario sia stato giudicato sull’orlo del tracollo finanziario e quindi escluso dall’indagine.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO studi di settore - contraddittorio Corte di Cassazione a Sezioni Unite - sentenza n. 26635 del 18 dicembre 2009: “Si tratta, poi, di un sistema, che diversamente da quello di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, trova il suo punto centrale nell’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, che consente l’adeguamento degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, determinando il passaggio dalla fase statica (gli standard come frutto dell’elaborazione statistica) alla fase dinamica dell’accertamento (l’applicazione degli standard al singolo destinatario dell’attività accertativa).
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO studi di settore - contraddittorio Effettività del contraddittorio Diritto ad una tutela effettiva Conoscenza effettiva e trasparente delle procedure utilizzate
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO studi di settore - contraddittorio - conoscenza effettiva Relazione finale 31 gennaio 2008 (c.d. Relazione Rey) Allo stato attuale, la divulgazione di statistiche sugli studi di settore mediante efficaci indicatori dei livelli, della distribuzione delle variabili rilevanti e dei diversi gruppi di imprese sembra di fondamentale importanza per aumentare la trasparenza e la conoscenza dello strumento, sia da parte dei contribuenti e degli operatori (inclusi i consulenti tecnici dei giudici tributari) sia da parte dell’opinione pubblica. La individuazione delle informazioni deve rispondere a due principi: il primo informare e il secondo dimostrare che il Fisco è attento e tempestivo nella valutazione delle singole dichiarazioni
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO studi di settore - contraddittorio - conoscenza effettiva – diritto d’accesso Consiglio di Stato, sez. IV, 21/10/08, n. 5144 La difesa dell’Amministrazione sostiene, in tale linea, che in materia tributaria il legislatore ha voluto dettare una normativa più rigorosa e restrittiva di quella generale, stabilendo una completa inaccessibilità agli atti, in qualunque momento, anche quando è ormai conclusa la sequenza procedimentale. Ritiene il Collegio che, secondo una lettura della disposizione costituzionalmente orientata, la norma debba essere intesa nel senso che la inaccessibilità agli atti di cui trattasi sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di "segretezza" nella fase che segue la conclusione del procedimento con l’adozione del procedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo. Diversamente opinando si perverrebbe alla singolare conclusione che, in uno Stato di diritto, il cittadino possa essere inciso dalla imposizione tributaria – pur nella più lata accezione della "ragion fiscale" – senza neppure conoscere il perché della imposizione e della relativa quantificazione.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO studi di settore - contraddittorio - conoscenza effettiva – diritto d’accesso Consiglio di Stato, sez. IV, 26/09/2013 n. 4821 Sebbene l'art. 24, l. n. 241 del 1990 escluda il diritto d' accesso, tra l'altro, nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano, è da ritenere che la detta norma debba essere intesa, secondo una lettura della disposizione costituzionalmente orientata, nel senso che la inaccessibilità agli atti di cui trattasi sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l'adozione del procedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo. In ragione di ciò deve riconoscersi il diritto di accesso qualora l'Amministrazione abbia concluso il procedimento, con l'emanazione del provvedimento finale e quindi, in via generale, deve ritenersi sussistente il diritto di accedere agli atti di un procedimento tributario ormai concluso. .
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO studi di settore - onere della prova Corte di Cassazione a Sezioni Unite - sentenza n. 26635 del 18 dicembre 2009: “L'onere della prova, cui nemmeno l'Ufficio è sottratto in ragione della peculiare azione di accertamento adottata, è così ripartito: a) all'ente impositore fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell'accertamento; b) al contribuente, che può utilizzare a suo vantaggio anche presunzioni semplici, fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo cui l'accertamento si riferisce”.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche CLUSTERING si intende la definizione delle classi di unità più somiglianti. La Cluster Analysis è pertanto la definizione del modo in cui un insieme di unità può essere riunito in gruppi. In un'analisi per la formazione dei gruppi, le entità si aggregano in modo da essere per quanto possibile somiglianti tra loro e quindi da formare gruppi che siano tra loro massimamente differenti. (da "statistica multivariata: analisi esplorativa dei dati" Luigi Fabbris pag. 20)
C3 C1 C2 C1 C2 C3 Cluster buoni se: soggetti sono omogenei al loro interno gruppi sono disomogenei tra loro
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche CLUSTERING APPARTENENZA DEL APPARTENENZA DEL CONTRIBUENTE A PIU’ CONTRIBUENTE AD UN CLUSTER CLUSTER DIVERSO onere dell’A.F. onere del contribuente INVALIDITA’ DEL METODO
In questo caso, da un punto di vista statistico/probabilistico, si potrebbe dire che l’attribuzione del contribuente ai cluster è un esperimento casuale di tipo bernoulliano con probabilità di successo 0.52. cioè: lancio una moneta (quasi regolale) se viene Testa sei nel gruppo degli Snack bar se viene Croce in quello dei Bar caffè tradizionali
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICA Legge 08/05/1998 n. 146 – art. 10-bis. Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore, comma 2 (aggiunto dal comma 13 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296) «Ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.»
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICA Art. 1, comma 14, Legge 27/12/2006 n. 296 Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 …, che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Ai fini dell’accertamento l’Agenzia delle entrate ha l’onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l’attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al presente comma, … . In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici. Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 10 della medesima legge.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICA Decreto ministeriale 20/03/2007 2. Indicatori applicabili ai contribuenti esercenti attività di impresa. 1. Gli specifici indicatori di normalità economica per i contribuenti esercenti attività di impresa cui si rendono applicabili gli studi di settore, sono i seguenti: a) rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi; b) rotazione del magazzino; c) durata delle scorte; d) valore aggiunto per addetto; e) redditività dei beni mobili strumentali. 3. Indicatori applicabili ai contribuenti esercenti attività di lavoro autonomo. 1. Gli specifici indicatori di normalità economica per i contribuenti esercenti attività di lavoro autonomo cui si rendono applicabili gli studi di settore, sono i seguenti: a) rapporto tra ammortamenti dei beni mobili strumentali e valore degli stessi; b) resa oraria per addetto; c) resa oraria del professionista.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICA Decreto ministeriale 20/03/2007 2.2. ROTAZIONE DEL MAGAZZINO O DURATA DELLE SCORTE … Per gli studi di settore che utilizzano come indicatore di coerenza la "Rotazione del magazzino", in presenza di un valore dell'indicatore inferiore alla soglia minima di coerenza derivante dall'applicazione dello studio di settore, il costo del venduto è aumentato per un importo pari all'incremento del magazzino. Per gli studi di settore che utilizzano come indicatore di coerenza la "Durata delle scorte", in presenza di un valore dell'indicatore superiore alla soglia massima di coerenza derivante dall'applicazione dello studio di settore, il costo del venduto è aumentato per un importo pari all'incremento del magazzino.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICA Decreto ministeriale 20/03/2007 2.2.2. RESA ORARIA DEL PROFESSIONISTA … Le soglie minime di coerenza dell'indicatore "Resa oraria del professionista" sono state individuate analizzando le relative distribuzioni ventiliche in relazione allo studio di settore, all'area territoriale in cui opera il professionista e all'età professionale.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICA Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23 /E del 22 giugno 2006 La fase di evoluzione degli studi di settore, già iniziata negli scorsi anni, permette di cogliere i cambiamenti dei modelli organizzativi, le modifiche dei mercati di riferimento, gli andamenti economici e le tendenze evolutive intervenute nei diversi settori seguendo la dinamicità delle realtà economiche ed aziendali di riferimento. Si ricorda che gli studi evoluti, a decorrere dagli studi applicabili dal 2003, sono stati contraddistinti dalla lettera iniziale "T", invece della lettera "S". Con gli studi in evoluzione per il periodo d’imposta 2005, sono stati individuati circa 675 modelli organizzativi, definendo per ogni modello le fasi più importanti dello studio di settore attraverso: - l'analisi degli indicatori economici e delle relative distribuzioni ventiliche; - l’indicazione delle soglie di coerenza degli indicatori selezionati per l'analisi della coerenza; - la definizione delle funzioni di ricavo per l'applicazione dell'analisi della congruità.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICA NOTA METODOLOGICA: DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE DI RICAVO/COMPENSO Una volta suddivisi i soggetti in gruppi omogenei è necessario determinare, per ciascun gruppo omogeneo, la funzione matematica che meglio si adatta all’andamento dei ricavi/compensi dei soggetti appartenenti allo stesso gruppo. Per determinare tale funzione si è ricorso alla Regressione Lineare Multipla. La Regressione Lineare Multipla è una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con un modello statistico-matematico che descrive l’andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili indipendenti. La stima della “funzione di ricavo/compenso” è stata effettuata individuando la relazione tra il ricavo/compenso (variabile dipendente) e i dati contabili e strutturali dei contribuenti (variabili indipendenti). È opportuno rilevare che prima di definire il modello di regressione è stata effettuata un’analisi sui dati dei soggetti per verificare le condizioni di coerenza dei dati nell’esercizio dell’attività e per scartare le situazioni anomale; ciò si è reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni nella determinazione della “funzione di ricavo/compenso”. A tal fine sono stati selezionati, in base alla loro capacità di individuare anomalie nella relazione tra le voci contabili e strutturali esaminate, indicatori di natura economico-contabile. Gli indicatori selezionati per l’attività di impresa sono i seguenti: …
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICA NOTA METODOLOGICA: ANALISI DELLA COERENZA … Ai fini della individuazione dei valori soglia che definiscono l’intervallo di coerenza economica, per ciascuno degli indicatori utilizzati sono state esaminate preliminarmente le relative distribuzioni ventiliche differenziate per gruppo omogeneo e sulla base della “territorialità generale” a livello provinciale. I valori delle soglie dei diversi indicatori sono stati individuati scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con riferimento alle pratiche osservabili nel settore, nel cluster specifico e nell’area territoriale di appartenenza. Nella terminologia statistica, si definisce “distribuzione ventilica” l’insieme dei valori che suddividono le osservazioni, ordinate per valori crescenti dell’indicatore, in 20 gruppi di uguale numerosità. Il primo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 5% delle osservazioni; il secondo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 10% delle osservazioni, e così via.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche INDICI DI COERENZA ECONOMICA INDICATORI PREVISTI DAL D.M. 21 MARZO 2013 Sono individuati i seguenti ulteriori indicatori di coerenza economica finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore: a) Incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale; b) Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi; c) Valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso; d) Valore del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore al valore dei corrispondenti ricavi; e) Presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso; f) Mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali; g) Mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali; h) Mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti; i) Mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO vecchio redditometro L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta. Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti. Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4).
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO Utilizzo di presunzioni da parte del contribuente Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 27/02/2002, n. 2891 “E poiché si tratta di presunzioni relative (che ammettono la prova contraria), il contribuente che voglia contestare il risultato delle presunzioni medesime ha l'onere di attivarsi e di mostrare o l'impossibilità di utilizzare le presunzioni in quella fattispecie o l'inaffidabilità del risultato ottenuto attraverso le presunzioni, eventualmente confermando al contempo con altre presunzioni la validità del suo operato.”
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO vecchio redditometro: D.M. 10/09/1992 l’art. 3 evidenzia la procedura che deve essere seguita: al comma 2: “Si considerano gli importi relativi a ciascun bene o servizio disponibile, quali si ricavano dalla tabella stessa”; al comma 3: “Si procede successivamente alla moltiplicazione di ciascun importo per il rispettivo coefficiente indicato nella tabella” ; al comma 4: “I valori così ottenuti sono sommati secondo il seguente criterio: il valore più elevato è considerato per intero; il secondo valore è ridotto del 40 per cento; il terzo valore è ridotto del 50 per cento; il quarto valore è ridotto del 60 per cento; i valori successivi sono ridotti dell'80 per cento.” ; al comma 5: “In ogni caso, l'ammontare del valore ridotto non può essere inferiore all'ammontare del corrispondente importo di cui al comma 2” ; al comma 6: “La somma così ottenuta costituisce il valore di cui al comma 1.” ; al comma 7: “A tale valore devono essere aggiunti l'eventuale quota relativa ad incrementi patrimoniali determinata ai sensi del quinto comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riguardo all'acquisto dei beni di cui al comma 1.”.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO vecchio redditometro: D.M. 10/09/1992 Provvedimenti successivi Decreto del 19 novembre 1992 - Min. Finanze: Sostituzione della tabella; Provvedimento del 14 febbraio 2007 : Aggiornamento, per gli anni 2006 e 2007; Provvedimento del 11 febbraio 2009: Aggiornamento, per gli anni 2008 e 2009. Effetti della crisi per una corretta applicazione degli studi di settore Articolo 8 (Revisione congiunturale speciale degli studi di settore) Decreto-legge del 29 novembre 2008 n. 185 «Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, in deroga all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, gli studi di settore possono essere integrati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. L'integrazione tiene anche conto dei dati della contabilita' nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, nonche' delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 8 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.» Effetti della crisi per una corretta applicazione del redditometro: ASSOLUTAMENTE NULLA: il redditometro non conosce crisi
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO vecchio redditometro: D.M. 10/09/1992 TABELLA 1. AEROMOBILI 2. NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO 3. AUTOVEICOLI 4. ALTRI MEZZI DI TRASPORTO A MOTORE 5. ROULOTTES 6. RESIDENZE PRINCIPALI E SECONDARIE 7. COLLABORATORI FAMILIARI 8. CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE 9. ASSICURAZIONI DI OGNI TIPO
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO vecchio redditometro: D.M. 10/09/1992 6. RESIDENZE PRINCIPALI E SECONDARIE La superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392. «Per le residenze in proprietà gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unità. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.» le rate di mutuo pagate comprendono una parte patrimoniale (la restituzione del capitale) ed una parte reddituale (gli interessi passivi); Rata capitale: secondo le previsioni di legge, essere presa in considerazione, nella misura di un quinto (art. 38, comma 5, DPR 600/73) senza alcuna moltiplicazione; Rata interessi: mostruosità giuridica.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO vecchio redditometro: D.M. 10/09/1992 6. RESIDENZE PRINCIPALI E SECONDARIE La superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392. «Per le residenze in proprietà gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unità. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.» le rate di mutuo pagate comprendono una parte patrimoniale (la restituzione del capitale) ed una parte reddituale (gli interessi passivi); Rata capitale: secondo le previsioni di legge, essere presa in considerazione, nella misura di un quinto (art. 38, comma 5, DPR 600/73) senza alcuna moltiplicazione; Rata interessi: mostruosità giuridica.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO vecchio redditometro: D.M. 10/09/1992 Rata capitale: Cass. civ. Sez. V, Sent., 03/12/2010, n. 24597. «Quanto ai mutui ultrannuali va considerato che il mutuo non esclude, ma diluisce la capacità contributiva, consegue che, mentre va detratto il capitale mutuato delle spese per investimenti patrimoniali poste a base dell'accertamento sintetico, vanno aggiunti al reddito accertato in un anno i ratei del mutuo in esso maturati.» Cass. civ. Sez. V, Sent., 20/04/2012, n. 6220 «Ciò posto, va osservato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che la medesima sia giustificata dall'accensione di un mutuo ultrannuale, questo non esclude ma diluisce la capacità contributiva. Ne consegue che il capitale mutuato deve essere detratto dalla spesa accertata (ed imputata a reddito), ma ad essa vanno, invece, aggiunti, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati»
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO vecchio redditometro: D.M. 10/09/1992 Rata interessi: mostruosità giuridica. La perversione del meccanismo utilizzato dall’ufficio è ampiamente illustrato nella relazione del dr. Giuseppe Alfano, giudice tributario della C.T.R. del Friuli-Venezia Giulia, nel corso del Seminario di aggiornamento professionale per magistrati delle Commissioni tributarie, organizzato dal CONSIGLIO PRESIDENZA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, tenuto presso la Facoltà Economia dell’Università Studi di Trieste il 15/16 febbraio 2013 a pag. 3 si legge: “Le rate del mutuo non hanno natura di “valori”, essendo chiaramente “costi” sostenuti dal contribuente, al quale la legge consente di portarli in detrazione nella dichiarazione dei redditi proprio perché costituiscono spese : l’art. 15, comma 1 lettera b), del DPR n. 917 del 22.12.1986 (ex art. 13bis) stabilisce che “dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 22% dei seguenti oneri, [le spese che si possono scaricare dalla dichiarazione dei redditi sono di due tipi: spese deducibili e spese detraibili ndr ] sostenuti dal contribuente ……b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, pagati (…………..) in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore(…)”. Ma, se gli interessi passivi di mutui ipotecari contratti per l’acquisto della prima casa sono spese detraibili, come possono i decreti ministeriali del 1992, emanati in applicazione dell’art. 38 quarto comma del DPR 600/1973 sulla ricostruzione induttiva del reddito complessivo, trasformarli ex abrupto in valori moltiplicati?
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO vecchio redditometro: D.M. 10/09/1992 Rata interessi: mostruosità giuridica. Qualcosa, allora, non funziona nel meccanismo “creato” coi decreti ministeriali del 1992 i quali, contenendo norme secondarie, non possono derogare a norme primarie del DPR 917/1986 : è principio generalissimo dell’ordinamento quello fissato dall’art. 4 delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile per cui “I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi”. Ne consegue che i decreti ministeriali del 1992 sono illegittimi in parte qua, e vanno, quindi, disapplicati anche d’ufficio dal giudice tributario, ai sensi art. 7, comma 5, della legge sul processo tributario, secondo il quale “Le Commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano in relazione all’oggetto dedotto in giudizio…”.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO vecchio redditometro: D.M. 10/09/1992 SECIT - Servizio Centrale degli Ispettori tributari - relazione del 31 ottobre 1993 “a) la scelta degli indicatori di capacità contributiva e la determinazione dei relativi coefficienti non si fondano sull'osservazione e la misurazione dei comportamenti effettivi degli individui e delle famiglie ma sono il frutto di informazioni richieste ai contribuenti e di stime basate sul "buon senso". Da un lato, dunque, mancherebbe la possibilità di un controllo dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria; dall'altro, l'assenza di adeguate rilevazioni campionarie priverebbe del necessario supporto scientifico le stime effettuate; b) il metodo adottato per calcolare il reddito presunto consistente nella somma di vari redditi stimati, anziché nella loro media - può comportare distorsioni. Se l'intento del meccanismo è quello di risalire ai redditi mediante le propensioni specifiche al consumo fissato per ciascun indicatore, ciascuno dei diversi importi ottenuti rappresenta una stima (proxy) del reddito complessivo. Per cui, se esiste anche un solo errore di sovrastima, esso diventa la base minima del reddito presunto cui si possono solo sommare le quote degli altri redditi che, in tal modo, non sono in grado di svolgere un'efficace azione correttiva (come avverrebbe, invece, nel caso della "media"); c) in casi ben circoscritti (presenza di mutui, affitti, colf) si è riscontrata una elevata probabilità di sovrastimare il reddito presunto. In altri casi, per contro, è stata accertata una elevata e diffusa sottostima;
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO redditometro - normativa a confronto NUOVO VECCHIO REDDITOMETRO REDDITOMETRO PERIODI DI IMPOSTA Dal 2009 Fino al 2008 Reddito dichiarato < 1/5 (20%) del Reddito dichiarato < 1/4 (25%) del SCOSTAMENTO REDDITUALE reddito ricostruito anche per un reddito ricostruito per almeno due solo anno anni ELEMENTI INDUTTIVI DI Indicati nel DM 24/12/2012 Indicati nel DM 10/09/1992 CAPACITA’ CONTRIBUTIVA Rilevano per intero nell’anno di Si presumevano effettuati in quote INCREMENTI PATRIMONIALI sostenimento costanti nell’anno e nei 4 precedenti REDDITO SINTETICO Reddito NETTO Reddito LORDO Dal reddito sintetico sono Dal reddito sintetico non erano ONERI DEDUCIBILI deducibili gli oneri di cui all’art. deducibili gli oneri di cui all’art. 10 TUIR 10 TUIR SPESE DETRAIBILI Spettano le ordinarie detrazioni Non spettavano le ordinarie d’imposta detrazioni d’imposta CONTRADDITTORIO Obbligatorio Non obbligatorio
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO nuovo redditometro: D.M. 24/12/2012 Circolare n. 24/E del 31/07/2013 dell’Agenzia delle Entrate «Il nuovo redditometro non guarda più al solo possesso di beni o investimenti in quanto tali, ma tende a misurare la spesa complessiva ed effettiva del contribuente, in relazione al dichiarato. Il decreto ha realizzato un effettivo intervento di sistema e non rappresenta la semplice “evoluzione” di una metodologia statistica di ricostruzione del reddito. Infatti lo stesso non prevede la quantificazione del reddito complessivo accertabile con un approccio meramente statistico basato sulla semplice disponibilità di alcuni beni e servizi ai quali sono correlati indici e coefficienti. A differenza del redditometro precedente, che faceva riferimento a pochi elementi significativi di capacità contributiva, il nuovo redditometro poggia su un maggior numero di elementi, considerando anche la composizione del nucleo familiare.» OVVERO RISULTA DIMOSTRATA L’INATTENDIBILITA’ DEL VECCHIO REDDITOMETRO
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO nuovo redditometro: D.M. 24/12/2012 Art. 1 Elementi di spesa indicativi di capacità contributiva e contenuto induttivo Art. 2 Spese per beni e servizi Art. 3 Utilizzo dei dati relativi agli elementi indicativi di capacità contributiva ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile. Art. 4 Spese attribuite al contribuente in sede di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche e prova contraria. Art. 5 Efficacia
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO nuovo redditometro: le spese Circolare n. 24/E del 31/07/2013 dell’Agenzia delle Entrate «Il nuovo metodo di ricostruzione del reddito è improntato ad una maggiore trasparenza e facilità di comprensione; si fonda, infatti, sulle “spese certe” e sulle “spese per elementi certi”, tenendo conto, per tali ultime spese, della tipologia di famiglia del contribuente e dell’area geografica di appartenenza. … Solo in via residuale e per le spese correnti, in quanto numerose e di importi non significativi, ma frequenti nel corso dell'anno, al fine di evitare ulteriori oneri di conservazione della documentazione da parte del contribuente, si utilizza la corrispondente spesa media ISTAT. I valori ISTAT, pertanto, hanno la funzione di integrare gli elementi presenti in Anagrafe Tributaria.»
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO nuovo redditometro: le spese Circolare n. 24/E del 31/07/2013 dell’Agenzia delle Entrate «In particolare, specifica che ai fini della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche si presume che quanto viene speso nel periodo d’imposta sia stato finanziato con redditi posseduti nel periodo medesimo (quarto comma) e che a tale presunzione si affianca, con pari efficacia, quella basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva da individuare secondo la disposizione del citato quinto comma. … Specifiche analisi hanno permesso di individuare un numero significativo di spese connesse ai diversi aspetti della vita quotidiana, compresa l’acquisizione di beni durevoli, in relazione alla tipologia di nucleo familiare e all’area territoriale di appartenenza. Sono state, in concreto, definite circa cento voci di spesa riconducibili alle seguenti macro categorie: “Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature“, “Abitazione”, “Combustibili ed energia”, “Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa”, “Sanità”, “Trasporti”, “Comunicazioni”, “Istruzione”, “Tempo libero, cultura e giochi”, “Altri beni e servizi” e “Investimenti”.»
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO nuovo redditometro: le spese Circolare n. 24/E del 31/07/2013 dell’Agenzia delle Entrate «a) spese di ammontare certo, oggettivamente riscontrabile, conosciuto dal contribuente e dall’Amministrazione finanziaria (per semplicità, di seguito, “spese certe”); b) spese di ammontare determinato dall’applicazione ad elementi presenti in Anagrafe Tributaria o, comunque, disponibili (ad esempio potenza delle auto, lunghezza delle barche, etc.) di valori medi rilevati dai dati dell’ISTAT o da analisi degli operatori appartenenti ai settori economici di riferimento (per semplicità, di seguito, “spese per elementi certi”); c) spese per beni e servizi di uso corrente (la cui classificazione è mutuata dall’ISTAT), di ammontare pari alla spesa media risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di famiglie, differenziate per composizione e area geografica di appartenenza, (per semplicità, di seguito, “spese ISTAT”); d) quota di spesa, sostenuta nell’anno in esame, per l’acquisto di beni e servizi durevoli»
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO nuovo redditometro: le spese Art. 3 Utilizzo dei dati relativi agli elementi indicativi di capacità contributiva ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile - D.M. 24/12/2012 «1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, l'Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base: a) dell'ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente; b) della quota parte, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della spesa media ISTAT riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza, determinata: nella percentuale corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo attribuibile al contribuente ed il totale dei redditi complessivi attribuibili ai componenti del nucleo familiare; in assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare, nella percentuale corrispondente al rapporto tra le spese sostenute dal contribuente ed il totale delle spese dell'intero nucleo familiare, risultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria; c) dell'ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni e servizi, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici; d) della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d'imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A; e) della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno.»
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO nuovo redditometro: D.M. 24/12/2012 lettera del direttore Befera al Corriere della Sera In estrema sintesi, il nostro redditometro consiste in una procedura informatica che, incrociando banche dati e utilizzando con estrema cautela indicatori di tipo statistico, punta a individuare, con la maggiore attendibilità possibile, il grado di correlazione fra il reddito che emerge dalle dichiarazioni fiscali di un soggetto e la sua capacità di spesa, quale risulta invece dai dati di cui il fisco dispone. … Quando la nostra Agenzia decise anni addietro di aggiornare il proprio redditometro, modificandone profondamente l'impianto, piuttosto elementare, che risaliva agli inizi degli anni 90, dovemmo prendere una scelta cruciale: se fare come tutti gli altri, e tenere quindi riservata la struttura dello strumento e le sue concrete funzionalità selettive, oppure - come in effetti decidemmo - di imboccare una strada del tutto nuova e rendere interamente pubblica la strumentazione che avremmo costruito, al punto da fornire a ogni singolo contribuente l'opportunità di calcolarne l'impatto sulla propria situazione fiscale, e di farlo con assoluta riservatezza: quella riservatezza che l'Amministrazione ha scelto invece di negare a se stessa. Aggiungerei questa considerazione: la scelta di totale trasparenza che abbiamo fatto consente di sottoporre al vaglio critico della discussione pubblica il redditometro, come esige l'ideale regolativo di «società aperta» così caro ad Ostellino. In questo modo è più agevole individuare eventuali errori o incongruenze dello strumento e migliorarne così progressivamente la funzionalità nell'interesse di tutti, ammesso che sia realmente interesse di tutti contrastare l'evasione fiscale in Italia.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO redditometro - utilizzo del buon senso Il presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino (nel corso del convegno della Commissione parlamentare su ''L'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale') ha fatto presente ''gli inconvenienti che l'utilizzazione di informazioni non corrispondenti alla realtà economico-sociale può determinare in sede di applicazione di sofisticati strumenti di accertamento quali il 'nuovo redditometro'. E' di comune esperienza, infatti, l'esistenza di situazioni nelle quali le titolarità formali di oneri e servizi, quali utenze, canoni di locazione, ecc., non corrisponde - per varie ragioni non necessariamente correlate ad intenti evasivi - a coloro che ne sopportano l'onere finanziario. E' evidente come in questi casi, tutt'altro che infrequenti, occorrerà - ha osservato - che gli uffici procedano con grande attenzione, allo scopo di adeguare le risultanze delle banche dati alle effettive titolarità soggettive. E ciò indipendentemente dalle incertezze, evidenziate dalla stessa giurisprudenza, (di recente una sentenza della Corte di Cassazione del 20 dicembre scorso) in ordine alla valenza probatoria dello strumento presuntivo''.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO redditometro - solo dati certi Redditometro: concluso l'esame del Garante: Prescritte modifiche per rendere conforme lo strumento antievasione alle norme sulla privacy (Fonte:http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb- display/docweb/2765125) Profilazione Il reddito del contribuente potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe e spese che valorizzano elementi certi (possesso di beni o utilizzo di servizi e relativo mantenimento) senza utilizzare spese presunte basate unicamente sulla media Istat. Spese medie Istat I dati delle spese medie Istat non possono essere utilizzati per determinare l'ammontare di spese frazionate e ricorrenti (es. abbigliamento, alimentari, alberghi etc.) per le quali il fisco non ha evidenze certe. Tali dati infatti, riferibili allo standard di consumo medio familiare, non possono essere ricondotti correttamente ad alcun individuo, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto.
STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO redditometro - solo dati certi Fitto figurativo Il cosiddetto "fitto figurativo" (attribuito al contribuente in assenza di abitazione in proprietà o locazione nel comune di residenza) non verrà utilizzato per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento, ma solo ove necessario a seguito del contraddittorio. Il "fitto figurativo" dovrà essere attribuito solo una volta verificata la corretta composizione del nucleo familiare, per evitare le incongruenze riscontrate dal Garante (che comportavano l'attribuzione automatica a 2 milioni di minori della spesa fittizia per l'affitto di una abitazione). Esattezza dei dati L'Agenzia dovrà porre particolare attenzione alla qualità e all'esattezza dei dati al fine di prevenire e correggere le evidenti anomalie riscontrate nella banca dati o i disallineamenti tra famiglia fiscale e anagrafica. La corretta composizione della famiglia è infatti rilevante per la ricostruzione del reddito familiare, l'individuazione della tipologia di famiglia o l'attribuzione del fitto figurativo.
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