Guida professionale - Amazon S3

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          Semplificati: regole
         contabili e procedure
              operative

                 Limiti del regime semplificato
                 Conseguenze e adempimenti in
                  caso di fuoriuscita del regime
                  semplificato
                 Opzione per contabilità ordinaria
                 Regole per la determinazione del
                  reddito
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                 Profili dichiarativi

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Semplificati: regole contabili e procedure operative                guida professionale

                              Introduzione al testo
Il lavoro è dedicato all’individuazione degli adempimenti contabili e fiscali per i contribuenti
minori. Analisi delle regole di determinazione del reddito per i contribuenti semplificati, nonché
degli adempimenti da porre in essere nel caso di passaggio per obbligo o per opzione al regime
ordinario. Il lavoro è aggiornato ai recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate forniti nel
consueto incontro con la stampa specializzata.

                                    Aggiornato al 26/04/2018

           I diritti di riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati.
  L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non comporta alcuna
                                             responsabilità.

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Semplificati: regole contabili e procedure operative                                                                          guida professionale

SOMMARIO

   Introduzione al testo ...........................................................................................................................1
PREMESSA ................................................................................................................................................4
PARTE I .....................................................................................................................................................5
   Capitolo 1 - Quadro normativo .........................................................................................................5
   Capitolo 2 - Limiti per l’applicazione del regime semplificato.....................................................10
      1. Il limite di ricavi di riferimento .......................................................................................................................... 11
      2. Singola attività o più attività ............................................................................................................................ 13
            2.1. Attività mista - “Distinta annotazione” dei ricavi..............................................................................14
                   2.1.1. Attività mista - Senza “distinta annotazione” dei ricavi ................................................14
      3. Nuove attività ..................................................................................................................................................... 16
      4. Casi particolari.................................................................................................................................................... 16
   Capitolo 3 – Opzione per il regime ordinario .................................................................................17
      1. Regime transitorio .............................................................................................................................................. 18
      2. Casi pratici .......................................................................................................................................................... 18
          2.1. Caso 1 – Opzione per la contabilità ordinaria nel 2016 e revoca nel 2017 ...............................18
          2.2. Caso 2 - Opzione per la contabilità ordinaria 2016 e conferma nel 2017 ..................................20
          2.3. Caso 3 - Opzione per la contabilità ordinaria nel 2017 ..................................................................21
          2.4. Caso 4 - Opzione per la contabilità ordinaria nel 2018 ..................................................................21
   Capitolo 4 - Modalità di determinazione del reddito....................................................................23
      1. Le spese deducibili/imponibili in base al principio di cassa puro ............................................................ 25
      2. I casi di applicazione delle regole ordinarie del TUIR ................................................................................. 27
      3. Irrilevanza delle rimanenze .............................................................................................................................. 30
            3.1. Società di comodo ................................................................................................................................32
      4. Passaggio dal regime di competenza regime di cassa ............................................................................ 33
      5. IL CASO: cessazione dell’attività e autoconsumo ...................................................................................... 34
   Capitolo 5 – Adempimenti contabili ...............................................................................................37
      1. Registri IVA e registri degli incassi e dei pagamenti.................................................................................... 37
      2. Registri IVA integrati ........................................................................................................................................... 38
           2.1. Termini di registrazione ..................................................................................................................... 39
      3. Opzione “registrazione vale incasso/pagamento” .................................................................................... 41
      4. IL CASO: passaggio da semplificato a ordinario non influenzato dal regime contabile adottato .. 46
      5. Regimi speciali IVA e casi particolari ............................................................................................................. 47
           5.1. Commercianti al minuto e soggetti assimilati ..................................................................................47
           5.2. Regimi speciali IVA .................................................................................................................................48
           5.3. Accesso e fuoriuscita dal regime semplificato “di cassa” ............................................................49
                  5.3.1. Accesso nel regime ........................................................................................................... 49
                  5.3.2. Fuoriuscita dal regime ....................................................................................................... 49
   Capitolo 6 - Il cambio di regime: da cassa a competenza e viceversa, e i necessari
   adempimenti ....................................................................................................................................51
      1. Da ordinario a semplificato ............................................................................................................................. 51
            1.1. Irrilevanza delle rimanenze ...................................................................................................................51
            1.2. La “gestione” della perdita fiscale “da rimanenze” e l’opzione registrazione=incasso ..........52
            1.3. Sopravvivenza del D.L. 69/1989 e obbligo dell’inventario .............................................................53
            1.4. Semplificati: cessazione attività...........................................................................................................54
      2. Il passaggio da semplificato a ordinario ....................................................................................................... 56
            2.1. La gestione delle rimanenze ................................................................................................................56
            2.2. Il prospetto delle attività e della passività .........................................................................................59
   Capitolo 7 - Il calcolo dell’IRAP per i semplificati..........................................................................69
      1. Le possibilità ........................................................................................................................................................ 69

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   2. Il metodo fiscale con il principio di competenza ........................................................................................ 70
   3. Il metodo fiscale con il principio di cassa ..................................................................................................... 71
Capitolo 8 – Profili dichiarativi .........................................................................................................73
   1. Determinazione del reddito: i componenti positivi ..................................................................................... 74
   2. Determinazione del reddito: i componenti negativi .................................................................................. 88

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                                     Premessa
Nel presente lavoro si analizza il regime di determinazione del reddito per le imprese minori, a
seguito delle rilevanti novità introdotte dalla Legge di bilancio per il 2017 e i chiarimenti forniti
dall’Agenzia delle Entrate nella CM 11/2017 e nei recenti incontri con la stampa specializzata.

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Semplificati: regole contabili e procedure operative                              guida professionale

                                               Parte I
                       Capitolo 1 - Quadro normativo
L’art. 1, c. da 17 a 23, della L. 232/2016 (Legge di bilancio per il 2017) ha radicalmente modificato
i criteri per la determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP per le imprese minori in
contabilità semplificata, con contestuale modifica dei relativi adempimenti contabili.

Come evidenziato sia nella relazione illustrativa alla Legge di bilancio che dall’Agenzia delle
Entrate nella CM 11/2017:
“la determinazione del reddito con il criterio di cassa per le imprese in contabilità semplificata
risponde all’esigenza di evitare gli effetti negativi derivanti dai ritardi cronici di pagamento e dal
cd. credit crunch. In tal modo, il legislatore ha inteso, altresì, avvicinare il momento
dell’obbligazione tributaria alla concreta disponibilità di mezzi finanziari evitando –
analogamente a quanto già previsto per le attività professionali – esborsi per imposte dovute su
proventi non ancora incassati”
Da un punto di vista normativo:
     è stato modificato l’art. 66 del Tuir: modificando i criteri di determinazione del reddito per
       i contribuenti minori;
 ART. 66 TUIR
 FINO AL 2016                                      DAL 2017
 PRINCIPIO DI COMPETENZA CON DEROGHE               PRINCIPIO DI CASSA CON DEROGHE

    è stato introdotto il nuovo c.1-bis nell’art. 5-bis del d.lgs. n. 446/1997 (c.d. Decreto IRAP):
     prevedendo per i soggetti minori un allineamento dei criteri determinazione della base
     imponibili IRAP e quelli previsti per la determinazione del reddito imponibile.
    è stato riscritto l’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973: adeguando gli adempimenti contabili dei
     soggetti minori alle nuove regole fiscali.

Di seguito si pone a confronto la normativa ante e post modifiche della Legge di Bilancio 2017.
ART. 66 TUIR
1. Il reddito di impresa dei soggetti che secondo le norme del          1. Il reddito d’impresa dei soggetti che,
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.           secondo le disposizioni del decreto del
600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non           Presidente      della     Repubblica        29
hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza      settembre 1973, n. 600, applicano il
tra l'ammontare dei ricavi di cui agli articoli 57 e 85 e degli altri   regime di contabilità semplificata, è
proventi di cui agli articoli 59, 89 e 90, comma 1, conseguiti nel      costituito     dalla      differenza       tra
periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate                 l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo
sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente           85 e degli altri proventi di cui all’articolo
aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze          89 percepiti nel periodo d’imposta e
iniziali di cui agli articoli 92, 93 e 94 ed è ulteriormente            quello delle spese sostenute nel periodo
aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 58       stesso       nell’esercizio      dell’attività
e 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e             d’impresa. La differenza è aumentata
diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui            dei ricavi di cui all’articolo 57, dei
all'articolo 101.                                                       proventi di cui all’articolo 90, comma 1,
                                                                        delle plusvalenze realizzate ai sensi
                                                                        dell’articolo 86 e delle sopravvenienze
                                                                        attive di cui all’articolo 88 e diminuita

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                                                                          passive di cui all’articolo 101
2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione,
secondo le disposizioni degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a
condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili.
L'indicazione di tali quote può essere effettuata anche
secondo le modalità dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21                   IDENTICO
dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e le perdite
su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 101. Non è
ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento;
tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 105 sono
deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui
all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1.
3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi,          3. Si applicano, oltre a quelle
le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108,   richiamate nei precedenti commi, le
90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera          disposizioni di cui agli articoli 56, comma
b) e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento       5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99,
ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito         commi 1 e 3, 109, commi 5, 7 e 9, lettera
di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni          b), e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica
nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma        inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle
1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo          plusvalenze che concorrono a formare
109. I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi   il reddito di impresa pur non risultando
a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga                 dalle registrazioni ed annotazioni nei
all'articolo 109, comma 2, lettera b), possono essere dedotti             registri di cui all'articolo 18 del decreto
nell'esercizio nel quale e' stato registrato il documento                 indicato nel comma 1, la disposizione
probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui             dell'ultimo periodo del comma 4
l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia               dell'articolo 109.
superiore a euro 1.000.

ART. 18 DPR 600/1973
FINO AL 2016                                             DAL 2017
1. Le disposizioni dei precedenti articoli si
applicano anche ai soggetti che, a norma del
codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle
scritture contabili di cui allo stesso codice.
Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere c) e d) del
primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi
indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti
nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti
dall'articolo 109, comma 2, del medesimo testo
unico, non abbiano superato l'ammontare di
                                                         INVARIATO
400.000 euro per le imprese aventi per oggetto
prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le
imprese aventi per oggetto altre attività, sono
esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle
scritture contabili prescritte dai precedenti articoli,
salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da
disposizioni diverse dal presente decreto. Per i
contribuenti               che               esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi e altre
attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi
relativi all'attività prevalente. In mancanza della
distinta annotazione dei ricavi, si considerano
prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di

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servizi. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabiliti i criteri per
l'individuazione delle attività consistenti nella
prestazione di servizi.
 2. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il      2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al
termine stabilito per la presentazione della             comma 1 devono annotare cronologicamente in un
dichiarazione annuale, indicano nel registro degli       apposito registro i ricavi percepiti indicando per
acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore          ciascun incasso: a) il relativo importo; b) le
aggiunto il valore delle rimanenze.                      generalità, l'indirizzo e il comune di residenza
                                                         anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
                                                         c) gli estremi della fattura o altro documento emesso.
                                                         Devono essere altresì annotate cronologicamente, in
                                                         diverso registro e con riferimento alla data di
                                                         pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per
                                                         ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni
                                                         di cui alle lettere b) e c) del primo periodo.
3. Le operazioni non soggette a registrazione agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto sono
separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di
tale imposta con le modalità e nei termini stabiliti     3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi
per le operazioni soggette a registrazione. Coloro       da quelli indicati al comma 2, sono annotati nei
che effettuano soltanto operazioni non soggette          registri obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro
a registrazione annotano in un apposito registro         il termine di presentazione della dichiarazione dei
l'ammontare globale delle entrate e delle uscite         redditi.
relative a tutte le operazioni effettuate nella prima
e nella seconda metà di ogni mese ed eseguire
nel registro stesso l'annotazione di cui al comma 2.
 4. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi      4. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo   sostituiscono i registri indicati al comma 2, qualora vi
34 del decreto del Presidente della Repubblica 26        siano iscritte separate annotazioni delle operazioni
ottobre 1972, n. 633, concernente "Istituzione e         non soggette a registrazione ai fini della suddetta
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e           imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a
successive modificazioni, non sono tenuti ad             incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il
osservare le disposizioni dei commi 2 e 3.               pagamento non sia avvenuto nell'anno di
                                                         registrazione, nei registri deve essere riportato
                                                         l'importo complessivo dei mancati incassi o
                                                         pagamenti con indicazione delle fatture cui le
                                                         operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e
                                                         i     costi     sostenuti      devono      essere    annotati
                                                         separatamente nei registri stessi nel periodo
                                                         d'imposta in cui vengono incassati o pagati,
                                                         indicando ai sensi del comma 2, lettera c), il
                                                         documento contabile già registrato ai fini
                                                         dell'imposta sul valore aggiunto.
5. Il regime di contabilità semplificata previsto nel    5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio,
presente articolo si estende di anno in anno             i contribuenti possono tenere i registri ai fini
qualora gli ammontari indicati nel comma 1 non           dell'imposta sul valore aggiunto senza operare
vengano superati.                                        annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo
                                                         restando l'obbligo della separata annotazione delle
                                                         operazioni non soggette a registrazione ai fini della
                                                         suddetta imposta. In tal caso, per finalità di
                                                         semplificazione si presume che la data di
                                                         registrazione dei documenti coincida con quella in
                                                         cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
6. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime    6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi
ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del          all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34
periodo di imposta nel corso del quale è                 del decreto del Presidente della Repubblica 26
esercitata fino a quando non è revocata e in ogni        ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le
caso per il periodo stesso e per i due successivi.       disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

                                                                                                                     7
Semplificati: regole contabili e procedure operative                              guida professionale

7. I soggetti che intraprendono l'esercizio di           7. Il regime di contabilità semplificata previsto nel
impresa commerciale, qualora ritengano di                presente articolo si estende di anno in anno qualora
conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato          non vengano superati gli importi indicati nel comma
ad un anno non superiore ai limiti indicati al           1.
comma 1, possono, per il primo anno, tenere la
contabilità semplificata di cui al presente articolo.
8. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di   8. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime
giornali, di libri e di periodici, anche su supporti     ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo
audio-videomagnetici, e per i distributori di            d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a
carburante, ai fini del calcolo dei limiti di            quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo
ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i      stesso e per i due successivi.
ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto
al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di
generi di monopolio, valori bollati e postali,
marche assicurative e valori similari, si considerano
ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
9. Ai fini del presente articolo si assumono come        9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa
ricavi conseguiti nel periodo di imposta i               commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi
corrispettivi delle operazioni registrate o soggette     per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non
a registrazione nel periodo stesso agli effetti          superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il
dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle             primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui
annotate o soggette ad annotazioni a norma del           al presente articolo.
comma 3.
                                                         10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di
                                                         giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio-
                                                         videomagnetici, e per i distributori di carburante, ai
                                                         fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi
                                                         semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si
                                                         assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore
                                                         dei predetti beni. Per le cessioni di generi di
                                                         monopolio, valori bollati e postali, marche
                                                         assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli
                                                         aggi percepiti spettanti ai rivenditori.
                                                         11. Ai fini del presente articolo si assumono come
                                                         ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme
                                                         incassate registrate nel registro di cui al comma 2,
                                                         primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4.

ART. 5-BIS, C. 1 BIS, DPR 446/1997
DAL 2017
1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo è determinata con i criteri previsti dal citato
articolo 66.

             Le nuove regole trovano applicazione a decorrere dal periodo di imposta
             successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e, quindi, dal periodo di imposta
             2017.

Va inoltre segnalato che i contribuenti semplificati devono tener conto dei particolari effetti
generati dalle nuove regole di detrazione dell’IVA.
L’art. 2 del D.L. 50/2017 (cd. “Manovra Correttiva”) ha introdotto delle rilevanti modifiche agli
adempimenti necessari per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti.

                                                                                                                   8
Semplificati: regole contabili e procedure operative                  guida professionale

In particolare, sono stati oggetto di modifica:
     l’art. 19 c. 1 Dpr 633/72: relativo all’esercizio del diritto alla detrazione Iva, con
        abbreviazione del termine in cui opera tale diritto
     l’art. 25 c. 1 Dpr 633/72: relativo all’annotazione delle fatture di acquisto, con l’apparente
        introduzione di un “obbligo” a procedere alla registrazione
con effetto a decorrere dalle fatture emesse dal 1/01/2017.

Le modifiche intervenute all’art. 19 Dpr 633/72 sono evidenziate nel seguito:
     ART. 19 c. 1 DPR 633/72
     ANTE MANOVRA CORRETTIVA                          POST MANOVRA CORRETTIVA
     Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa Il diritto alla detrazione dell'imposta
     ai beni e servizi acquistati o importati sorge relativa ai beni e servizi acquistati o
     nel momento in cui l'imposta diviene importati sorge nel momento in cui
     esigibile e può essere esercitato, al più l'imposta diviene esigibile ed è
     tardi, con la dichiarazione relativa al esercitato al più tardi con la
     secondo anno successivo a quello in cui il dichiarazione relativa all'anno in cui il
     diritto alla detrazione è sorto ed alle diritto alla detrazione è sorto ed alle
     condizioni esistenti al momento della condizioni esistenti al momento della
     nascita del diritto medesimo.                    nascita del diritto medesimo.

                                                                                                  9
Semplificati: regole contabili e procedure operative                       guida professionale

    Capitolo 2 - Limiti per l’applicazione del regime
                       semplificato
Il regime semplificato costituisce un regime naturale:
      cioè un regime contabile al quale si accede senza dover effettuare specifiche
        comunicazioni all’Amministrazione finanziaria
      nel rispetto dei limiti di ricavi previsti dalla norma

            Nonostante le intervenute modifiche normative, non sono stati modificati i limiti per
            l’applicazione del regime naturale di contabilità semplificata per le imprese minori.

ART. 18 DPR 600/1973
FINO AL 2016                                                                   DAL 2017
1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che,
a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture
contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere c) e
d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e
85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero,
ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti
dall'articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato
l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di
servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, INVARIATO
sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili
prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture
previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che
esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa
riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In
mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le
attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle
attività consistenti nella prestazione di servizi.

Sono soggetti semplificati naturali coloro che non hanno superato nell’anno precedente il limite
di ricavi di:
      400.000 euro nel caso delle imprese di servizi
      700.000 euro nel caso delle altre imprese

                                                Ricavi periodo precedente
LIMITI                Attività
                                                (2017 per la verifica degli obblighi sul 2018)
CONTABILITÀ
                      Prestazioni di servizi    € 400.000
SEMPLIFICATA
                      Altre attività            € 700.000

            Non sono semplificati naturali ma forfetari naturali i soggetti che rientrano nei
            parametri fissati per l’applicazione del regime forfetario, disciplinato dalla Legge n.
            190/2014.

                                                                                                 10
Semplificati: regole contabili e procedure operative                 guida professionale

I semplificati naturali:
     possono accedere al regime della contabilità ordinaria per effetto di una specifica
       opzione
     ed uscire dal medesimo regime facoltativo attraverso una specifica revoca.

Per i contribuenti che rientrano nei limiti delle predette soglie:
    qualora si intenda adottare la contabilità ordinaria in assenza di obbligo per superamento
       dei limiti, va esercitata un’apposita opzione secondo quanto previsto dal Dpr 442/97:
 • comportamento concludente: corretto adempimento degli obblighi del regime adottato;
 • comunicazione nel modello IVA: barrare casella quadro VO.

Regole particolari sono previste per:
    Società di capitali: tenute all’applicazione del regime ordinario
    Esercente arti e professioni: che applicano il regime di cassa con regole proprie.

SOGGETTI INTERESSATI APPLICAZIONE REGIME SEMPLIFICATO
  persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR
  imprese familiari e aziende coniugali
  società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita
   semplice)
  società di armamento e le società di fatto
  enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata

                                 LIMITI APPLICAZIONE
                                REGIME SEMPLIFICATO

                     400.000 euro nel caso delle imprese di servizi
                       700.000 euro nel caso delle altre imprese

     SE NON SUPERANO I LIMITI                                         SE SUPERANO I LIMITI

  SEMPLIFICATI NATURALI         ORDINARI PER OPZIONE                  ORDINARI PER OBBLIGO

  Fermo restando l’applicazione del regime
    forfetario nel rispetto dei previsti limiti

   1. Il limite di ricavi di riferimento
La verifica del limite dei ricavi si fa riferimento al regime di provenienza.
Nello specifico:
    andrà utilizzato il principio di cassa: peri soggetti che già adottano il regime semplificato;
    andrà utilizzato il principio di competenza: per i soggetti che provengono dal regime
       ordinario.
                                                                                                11
Semplificati: regole contabili e procedure operative                              guida professionale

              Si ipotizzi che una SNC nel 2017 abbia adottato il regime ordinario per il
              superamento dei limiti previsti. Per verificare la possibilità di applicare il regime
Esempio
              naturale semplificato dal 2018, dovrà fa riferimento ai ricavi conseguiti nel 2017 e
              quindi al principio di competenza.

              Si ipotizzi che una SNC nel 2017 abbia adottato il regime naturale semplificato. Per
              verificare la possibilità di continuare ad applicare il regime naturale semplificato
Esempio
              anche nel 2018, dovrà fa riferimento ai ricavi percepiti nel 2017 e quindi al principio
              di cassa.

                     VERIFICA
 2017                                  LIMITI         CONTABILITÀ 2018
                     RICAVI
                                       superati       Ordinaria per obbligo
 CONTABILITÀ         RICAVI
                                       non            Semplificata (nel rispetto del vincolo triennale)
 ORDINARIA           CONSEGUITI
                                       superati       ordinaria per opzione
                                       superati       Ordinaria per obbligo
 CONTABILITÀ         RICAVI
                                       non            semplificata
 SEMPLIFICATA        PERCEPITI
                                       superati       ordinaria per opzione

Si fa riferimento ai ricavi ex artt. 57 o 85 Tuir:
     - corrispettivi delle cessioni di beni merce o prestazioni di servizi
     - destinazione a finalità estranee (assegnazione ai soci/autoconsumo) di beni merce
     - contributi c/esercizio.

PRESTAZIONE DI SERVIZI
 Sono individuate dal D.M. 17 gennaio 1992:
     le operazioni indicate nell’art. 3, c. da 1 a 3 e 4, lett. a), b), c), e), f) e h), D.P.R. n. 633/1972.

 1.Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera,
 appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di
 fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.
 2.Costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:
        1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
        2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni
           industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne,
           nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
        3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie
           mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni.
           Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso
           Amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;
        4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
        5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
 3. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo, sempreché l'imposta afferente agli acquisti di
 beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, per ogni operazione di valore
 superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare
 dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad
 esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche,
 educative e ricreative di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle
 operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti del Terzo
 settore di natura non commerciale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o
 comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le
 assegnazioni indicate al n. 6 dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto
 cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi
                                                                                                                12
Semplificati: regole contabili e procedure operative                             guida professionale

 rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei
 rapporti tra il mandante e il mandatario(4).
  4.Non sono considerate prestazioni di servizi:
  a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o
 legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
 e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;
  b) i prestiti obbligazionari;
  c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
  e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere
 di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese
 quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
  f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
  h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e
 quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo

              Non rilevano altre poste del Conto economico (es: adeguamento agli studi di
              settore; plusvalenze o sopravvenienze attive; l’incremento di opere in corso
              ultrannuali; ecc.).

   2. Singola attività o più attività
Ai fini della verifica del regime contabile, occorre preliminarmente verificare se l’impresa:
   1. ha più attività (all’interno della singola contabilità)
   2. ed eventualmente se tiene l’annotazione separata dei ricavi.

Nel caso di svolgimento di una attività i limiti da rispettare sono quelli ordinari:
    l’impresa può transitare o permanere in contabilità semplificata
    se nel periodo di imposta precedente ha realizzato ricavi non superiori a:
  €. 400.000,00: se l’unica attività riguarda le “prestazioni di servizi”
  €. 700.000,00: se trattasi attività diverse dai servizi.

Nel caso di svolgimento di più attività, con contestuale erogazione
      sia prestazioni di servizi
      che attività diverse dai servizi (cessione di bene, attività di produzione)
i limiti si applicano in modo diverso a seconda che i ricavi di tali attività siano annotati:
      cumulativamente
      o distintamente

COSA S’INTENDE PER DISTINTA ANNOTAZIONE?
Si ritiene che per distinta annotazione sia sufficiente che siano tenuti distinti i mastrini riferiti:
      ai ricavi delle attività “di servizi” rispetto a quelli delle attività “non di servizi”
      non anche i ricavi delle diverse attività di servizi eventualmente esercitate.

         Attività di bar e ristorante, con annessa edicola, ai fini della verifica del regime
 Esempio contabile è sufficiente tenere distinti i corrispettivi di bar + ristorante rispetto a
         quelli dell’edicola.

L’annotazione separata avviene inoltre automaticamente in presenza di:
      • adozione di “registri sezionali” su vendite e/o corrispettivi (obbligo del registro
         riepilogativo)
      • di contabilità separata ex art. 36 Dpr 633/72 (per obbligo o per opzione).
                                                                                                                13
Semplificati: regole contabili e procedure operative                        guida professionale

             Solo in presenza di più attività separate “per obbligo”, i regimi si determinano
             autonomamente in capo alle due attività (una può essere semplificata e l’altra in
             ordinaria).

         Contribuente conduce un bar con annessa una edicola: non potrà mai avere
         regimi contabili diversi tra le due attività (non potrà essere in ordinaria per il bar e
 Esempio
         in semplificata per l’edicola o viceversa, neppure se opta per la contabilità
         separata ex art. 36).

   2.1. Attività mista - “Distinta annotazione” dei ricavi
A tal fine è sufficiente che siano tenuti distinti i mastrini riferiti:
    ai ricavi delle attività “di servizi” rispetto a quelli delle attività “non di servizi”
    non anche i ricavi delle diverse attività di servizi eventualmente esercitate.

CONTABILITÀ SEPARATA: l’annotazione separata avviene inoltre automaticamente in presenza
di:
      adozione di “registri sezionali” su vendite e/o corrispettivi (obbligo del registro
        riepilogativo)
      di contabilità separata ex art. 36 Dpr 633/72 (per obbligo o per opzione).
Occorre applicare il limite dei ricavi cui sopra all’ammontare “dei ricavi relativi all’attività
esercitata prevalentemente”; pertanto in ordine temporale (RM 293/2007):
    1) va verificato che per l’intera attività sia rispettato il limite assoluto di ricavi di €. 700.000
    2) va individuata l’attività “prevalente” (attività da cui rinvengono i ricavi maggiori);
    3) va poi verificato che per tale attività sia rispettato il relativo limite dei ricavi:
       €. 400.000 se “prestazioni di servizi”
       €. 700.000 se attività diverse dai servizi

       2.1.1. Attività mista - Senza “distinta annotazione” dei ricavi
Se l’impresa ha annotato “i ricavi senza alcuna distinzione” (tra attività di servizi e quelle diverse):
     si considera per presunzione assoluta “prevalente” l’attività commerciale
     e pertanto si applica di fatto il solo limite di €. 700.000 sui ricavi complessivi.

                                 LIMITI RICAVI PIU’ ATTIVITÀ

     DISTINTA ANNOTAZIONE RICAVI                    ANNOTAZIONE RICAVI CUMULATIVA

                 RISPETTO LIMITE €. 700.000         SI CONSIDERA PREVALENTE ATTIVITA’
                     PER CONTABILITA'                        COMMERCIALE

                     VERIFICA ATTIVITA’
                        PREVALENTE                    CESSIONE BENI - LIMITE €. 700.000

     PRESTAZIONE SERVIZI -                CESSIONE BENI -
       LIMITE €. 400.000                  LIMITE €. 700.000

                                                                                                      14
Semplificati: regole contabili e procedure operative                guida professionale

          Si ipotizzi che una SNC che eroga prestazioni di servizi ed effettua cessione di beni;
          nel 2017 ha conseguito i seguenti ricavi:
               - Prestazioni di servizi € 520.000
               - Altre attività € 200.000
Esempio   Ricavi complessivi € 720.000
          In tale caso:
                considerato che viene superato il limite complessivo dei ricavi derivanti da
                   tutte le attività esercitate
                dal 2018 di deve applicare il regime ordinario.

          In riferimento al precedente esempio, si ipotizzi che:
               - Prestazioni di servizi € 320.000
               - Altre attività € 200.000
          Ricavi complessivi € 520.000
          Distinta annotazione dei ricavi
          In tale caso:
Esempio   Step 1): RISPETTO LIMITE € 700.000
               - OK
          Step 2): VERIFICA ATTIVITÀ PREVALENTE
               - prestazioni di servizi
          Step3): VERIFICA LIMITE RICAVI PER ATTIVITÀ PREVALENTE
               - € 320.000 < € 400.000
          Il regime semplificato potrà essere applicato anche nel 2018.

          Sempre in riferimento al precedente esempio, si ipotizzi che:
               - Prestazioni di servizi € 420.000
               - Altre attività € 200.000
          Ricavi complessivi € 620.000
          Distinta annotazione dei ricavi
          In tale caso:
Esempio   Step 1): RISPETTO LIMITE € 700.000
               - OK
          Step 2): VERIFICA ATTIVITÀ PREVALENTE
               - prestazioni di servizi
          Step3): VERIFICA LIMITE RICAVI PER ATTIVITÀ PREVALENTE
               - € 420.000 > € 400.000
          Il regime semplificato NON potrà essere applicato anche nel 2018.

          Si ipotizzi ora che:
               - Prestazioni di servizi € 220.000
               - Altre attività € 400.000
          Ricavi complessivi € 600.000
Esempio   Distinta annotazione dei ricavi
          In tale caso:
          Step 1): RISPETTO LIMITE € 700.000
               - OK
          Step 2): VERIFICA ATTIVITÀ PREVALENTE

                                                                                              15
Semplificati: regole contabili e procedure operative                   guida professionale

                -    Cessione beni
             Step3): VERIFICA LIMITE RICAVI PER ATTIVITÀ PREVALENTE
                  - € 400.000 < € 700.000
             Il regime semplificato potrà essere applicato anche nel 2018.

3. Nuove attività
In caso di inizio attività:
     il regime semplificato è ammesso
     se si presume che l’ammontare complessivo dei ricavi ragguagliato a periodo sarà
       inferiore ai limiti (art. 18 c. 9 Dpr 600/73).

 9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di
 percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al
 comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente
 articolo.

         Imprenditore apre Partita Iva al 1/07/2018; per lo stesso anno 2018 può sempre
         adottare il regime di contabilità semplificata, in quanto potrà sempre presumere di
         conseguire nel 2017 un ammontare di ricavi non superiore a:
             - €. 200.000: se svolge prestazione di servizi (ragguaglio al 50% del limite di €.
                 400.000)
 Esempio     - €. 350.000: se l’impresa svolge altre attività (ragguaglio al 50% del limite di €.
                 700.000).
         Se, alla fine del 2018, detti limiti vengono superati (in relazione ai ricavi “percepiti”),
         per lo stesso anno rimane applicabile il regime “semplificato”, mentre a partire
         dall’anno successivo (2018) sarà necessario applicare il regime di contabilità
         ordinaria.

4. Casi particolari
L’art. 18, c. 10, DPR 600/1973 prevede regole particolari per:
          FATTISPECIE                                       CALCOLO RICAVI
   i rivenditori, in base a contratti estimatori, I ricavi percepiti si assumono al netto del
       di giornali, di libri e di periodici, anche su prezzo corrisposto al fornitore dei predetti
       supporti audio-videomagnetici;                 beni.
   i distributori di carburante
   cessioni di generi di monopolio, valori
                                                      Si considerano ricavi gli aggi percepiti
       bollati e postali, marche assicurative e
                                                      spettanti ai rivenditori
       valori similari

                                                                                                  16
Semplificati: regole contabili e procedure operative                   guida professionale

        Capitolo 3 – Opzione per il regime ordinario
Come precedentemente accennato, il regime semplificato costituisce un regime naturale, cioè
un regime contabile al quale si accede senza dover effettuare specifiche comunicazioni
all’Amministrazione finanziaria.
Sono soggetti semplificati naturali coloro che non hanno superato il limite di ricavi di:
     400.000 euro nel caso delle imprese di servizi
     700.000 euro nel caso delle altre imprese

            Non sono “semplificati” naturali ma “forfetari” naturali i soggetti che rientrano nei
            parametri fissati per l’applicazione del regime forfetario, disciplinato dalla Legge n.
            190/2014.

            I semplificati naturali possono accedere al regime della contabilità ordinaria per
            effetto di una specifica opzione ed uscire dal medesimo regime facoltativo
            attraverso una specifica revoca.

                                                NORMA
                                      Art. 18, c.8, DPR 600/1973
 “Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del
 periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni
 caso, per il periodo stesso e per i due successivi.”

La CM 11/2017 ha ritenuto che il legislatore:
    abbia inteso reintrodurre il vincolo triennale (in luogo del vincolo annuale applicabile fino
     al 2016)
    in quanto si verte nell’esercizio di una “opzione per un regime di determinazione
     dell’imposta”.

            Tale impostazione è stata confermata dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate nel
            corso del Videoforum del 24/01/2018.

                               OPZIONE PER CONTABILITÀ ORDINARIA
                    1997                 1998-2016               2017 in poi
                                            VINCOLO

                 TRIENNALE                  ANNUALE                     TRIENNALE

Per quanto riguarda l’esercizio dell’opzione:
    vale il comportamento concludente (registrazione dei movimenti finanziari, tenuta del libro
      giornale, etc.)
    con comunicazione dell’opzione nella dichiarazione IVA del periodo d’imposta in cui tale
      opzione è stata esercitata (quadro VO).

                                                                                                  17
Semplificati: regole contabili e procedure operative                   guida professionale

1. Regime transitorio
La legge non prevede alcuna disposizione transitoria per regolare il passaggio dal regime delle
opzioni 2016 al regime delle opzioni 2017.
A tal fine va considerato che il passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria:
    non costituisce più un mero passaggio contabile
    ma rappresenta un diverso modo di calcolare il reddito (passaggio dal criterio di cassa al
      criterio di competenza)
che ha giustificato l’introduzione di una opzione con un vincolo triennale.
La CM 11/2017 non contiene una spiegazione organica del nuovo regime delle opzioni,
limitandosi a fornire chiarimento in merito ad alcuni casi specifici.

Viene inoltre ribadito che:
        trascorso il primo triennio il regime scelto si rinnova tacitamente per ciascun anno
   
        successivo, fino al concreto permanere dell’applicazione del regime scelto

Si evidenzia che:
     l’art. 1 del DPR n. 442 del 1997
     consente “la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo
       sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.”

                                        CHIARIMENTO AGENZIA
                                          CM 11/2017, PAR. 6.7
 “Tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime delle imprese minori
 dall’articolo 1, comma 22, della legge di bilancio 2017, i soggetti che nel 2016 hanno optato
 per il regime di contabilità ordinaria possono, dal 1° gennaio 2017, revocare la scelta
 effettuata e accedere al regime in parola. Coloro che, invece, intendono continuare ad
 applicare il regime di contabilità ordinaria non devono effettuare alcuna opzione,
 intendendosi tacitamente rinnovata per un anno. Peraltro, tenuto conto che i chiarimenti
 relativi al regime semplificato sono resi in corso d’anno, coloro che per il 2017 hanno
 tacitamente rinnovato l’opzione per la contabilità ordinaria, possono revocare nel 2018 la
 scelta operata per applicare il regime semplificato.
 In base agli stessi presupposti, coloro che hanno optato per il regime semplificato, pur avendo
 i requisiti per applicare il regime forfetario, possono revocare la scelta effettuata e applicare il
 regime forfetario dal 1° gennaio 2017.

2. Casi pratici
Analizziamo i possibili casi che potremmo trovarci a dover gestire.

   2.1. Caso 1 – Opzione per la contabilità ordinaria nel 2016 e revoca nel 2017
Il contribuente che pur rientrando tra i “semplificati naturali” ha deciso di aderire al regime
ordinario nel 2016:
     ha esercitato la relativa opzione nel quadro VO del Modello IVA 2017 (periodo d’imposta
       2016);
     nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA, la
       scelta è comunicata allegando il quadro VO dichiarazione dei redditi.

                                                                                                   18
Semplificati: regole contabili e procedure operative                  guida professionale

Applicando l’interpretazione fornita dall’Agenzia (CM 11/2017), nel caso di specie il contribuente
dovrebbe:
    adottare la contabilità ordinaria obbligatoriamente nel triennio 2016-2018, in virtù del
       nuovo vincolo triennale
    con la possibilità di revocare la scelta a partire dal periodo d’imposta 2019
               2015       2016                2017       2018          2019
               Sempl.     Ord. per opzione Ord.          Ord.          ...

Va però evidenziato che:
     tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 1 del DPR n. 442 del 1997che consente “la
      variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in
      conseguenza di nuove disposizioni normative.”
     nella CM 11/2017 l’Agenzia, in considerazione delle modifiche apportate dalla legge di
      bilancio 2017, ha chiarito che:
i soggetti che nel 2016 hanno optato per il regime di contabilità ordinaria possono
     dal 1° gennaio 2017
     revocare la scelta effettuata e accedere al regime semplificato.
                2015        2016                2017      2018         2019
                Sempl.      Ord. per opzione Sempl.       ...          ...
Da un punto di vista operativo, la revoca (fermo restando il rispetto dei limiti di ricavi indicati)
andava esercita:
     nella dichiarazione IVA 2018 (periodo d’imposta 2017)
     barrando la casella 2, del rivo VO20, quadro VO

In riferimento al caso prospettato, i funzionari dell’Agenzia (TELEFISCO 2018) hanno chiarito che:
      il vincolo triennale sussiste
      anche nell'ipotesi di passaggio dalla contabilità ordinaria alla contabilità semplificata in
         regime di cassa (art. 3, DPR 442/1997)
posto che il vincolo triennale è la regola generale delle opzioni per regimi di determinazione
dell'imposta.
In termini pratici, in riferimento al caso concreto, la revoca della contabilità ordinaria nel 2017,
comporterebbe l’obbligo di adottare la contabilità semplificata per il triennio 2017-2019.

                 2015         2016                2017      2018        2019
                 Sempl.       Ord. per opzione    Sempl.    Sempl.      Sempl.

A parere dell’Agenzia dunque il vincolo triennale trova applicazione:
    non solo in caso di esercizio di opzione per la contabilità ordinaria
    ma anche in caso di revoca della contabilità ordinaria.

            Si equipara in sostanza l’esercizio dell’opzione con la sua revoca.

                                                                                                 19
Semplificati: regole contabili e procedure operative                     guida professionale

            L’interpretazione dell’Agenzia non può essere condivisa, in quanto:
             da un punto di vista normativo (art. 18, co. 8, DPR 600/1973)
                 solo l’esercizio di una opzione per un regime di determinazione dell’imposta
                   è soggetta al vincolo triennale (e non la revoca dell’opzione, anche
                   comportando un cambio di regime di determinazione dell’imposta)
                 non potrebbe trovare certamente applicazione nel caso in cui il
                   contribuente superi nel triennio il limite di ricavi previsto per le imprese minori.

            Si è del parere che una volta esercitata la revoca per la contabilità ordinaria,
            l’adozione del regime semplificatorio sia obbligatorio per un anno, potendo il
            contribuente dall’anno successivo rientrare nel regime ordinario. Rientrati nel
            regime ordinario per opzione si dovrà rispettare il vincolo triennale

      2015        2016             2017         2018        2019       2020         2021
      Sempl.      Ord. per opzione Sempl.       Ord.        Ord.       Ord.         Semp/Ord.

     Deroga al vincolo triennale           La revoca del regime ordinario obbliga all’adozione
     per intervenute modifiche               della contabilità semplificata per un solo anno,
             normative                      decorso il quale è possibile nuovamente esercitare
                                                     l’opzione per il regime ordinario.

   2.2. Caso 2 - Opzione per la contabilità ordinaria 2016 e conferma nel 2017
Come nel caso precedente:
    il contribuente che pur rientrando tra i “semplificati naturali” ha deciso di aderire al regime
      ordinario nel 2016:
           ha esercitato la relativa opzione nel quadro VO del Modello IVA 2017 (periodo
             d’imposta 2016)
           nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la
             scelta è comunicata allegando il quadro VO dichiarazione dei redditi.
e ha deciso di restare in tale regime anche nel 2017:
    non doveva effettuare alcuna opzione
    intendendosi la scelta tacitamente rinnovata.

In riferimento a tale fattispecie:
      considerando i tardivi chiarimenti dell’Agenzia circa i contribuenti minori
      in deroga al vincolo triennale
            nel 2018 il contribuente può:
      rimanere nel regime ordinario (non è necessario l’esercizio di alcuna opzione)
      rientrare, nel rispetto del limite di ricavi, nel regime semplificato
             In tale caso sarà necessario esercitare la revoca per la contabilità ordinaria nella
               Dichiarazione IVA 2019 (periodo d’imposta 2018)
Anche in questo caso (per le ragioni precedentemente esposte) di è del parere che già dal
periodo d’imposta 2019 sia possibile esercitare l’opzione per la contabilità ordinaria.

                                                                                                     20
Semplificati: regole contabili e procedure operative                 guida professionale
     Ove si decida di revocare la scelta per il                   Possibile tornare al regime
    regime ordinario nel 2018, già dal periodo                semplificato in deroga al vincolo
 d’imposta 2019 sia possibile esercitare l’opzione                triennale per effetto delle
            per la contabilità ordinaria                      intervenute modifiche normative

                  2015         2016                2017    2018        2019
                  Sempl.       Ord. per opzione    Ord.    Sempl.      ...
                  Sempl.       Ord. per opzione    Ord.    Ord.        ...

                2015        2016             2017         2018       2019
                Sempl.      Ord. per opzione Ord.         Sempl.     Sempl./Ord.

   2.3. Caso 3 - Opzione per la contabilità ordinaria nel 2017
Il contribuente che pur avendo i requisiti per aderire al regime semplificato, ha deciso di aderire
al regime ordinario dal periodo d’imposta 2017:
     deve esercitare la relativa opzione nel quadro VO del Modello IVA 2018 (periodo
        d’imposta 2017);
     nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta è
        comunicata allegando il quadro VO dichiarazione dei redditi.
             barrando la casella 1, del rivo VO20, quadro VO

In tale fattispecie:
     vi è l’obbligo di applicazione della contabilità ordinaria per il triennio 2017-2019
     la scelta potrà essere revocata dal periodo d’imposta 2020 (dichiarazione IVA 2021)
            2015        2016           2017           2018         2019            2020
                                       Ord. x                                   Ord./Sempl.
          Sempl.       Sempl.         opzione          Ord.        Ord.

   2.4. Caso 4 - Opzione per la contabilità ordinaria nel 2018
Il contribuente che pur avendo i requisiti per aderire al regime semplificato, decide di aderire al
regime ordinario dal periodo d’imposta 2018:
     deve esercitare la relativa opzione nel quadro VO del Modello IVA 2019 (periodo
        d’imposta 2018);
     nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta è
        comunicata allegando il quadro VO dichiarazione dei redditi.
            barrando la casella 1, del rivo VO20, quadro VO

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