STORIA DELLE ISTITUZIONI RAPPRESENTATIVE E DELLA CITTADINANZA - DIRITTI E CITTADINANZE: INCLUSI ED ESCLUSI NELL'EUROPA CONTEMPORANEA - people@unipi

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STORIA DELLE ISTITUZIONI RAPPRESENTATIVE E DELLA CITTADINANZA - DIRITTI E CITTADINANZE: INCLUSI ED ESCLUSI NELL'EUROPA CONTEMPORANEA - people@unipi
STORIA DELLE ISTITUZIONI
RAPPRESENTATIVE E DELLA
CITTADINANZA
8. DIRITTI E CITTADINANZE: INCLUSI ED ESCLUSI
NELL’EUROPA CONTEMPORANEA

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STORIA DELLE ISTITUZIONI RAPPRESENTATIVE E DELLA CITTADINANZA - DIRITTI E CITTADINANZE: INCLUSI ED ESCLUSI NELL'EUROPA CONTEMPORANEA - people@unipi
•Stato e Nazione tra Otto e
              Novecento
TEMI DELLA
  LEZIONE    • Suffragismo e cittadinanza delle
              donne
             • Razza e colonialismo
                                           2
CITTADINANZA, STATO E
       NAZIONE
   GERMANIA: LA COSTRUZIONE DELLO STATO
SPAGNA: IL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE POLITICA

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Cittadinanza: è la relazione tra l’individuo e la comunità
                          politica (Stato-Nazione) di appartenenza
CITTADINANZE
NELL’OTTOCENTO

                       L’Ottocento apre a una molteplicità di modelli
«CITTADINANZA      rispondenti a specificità nazionali, a diversi processi
COME                di inclusione/esclusione. La cittadinanza assume un
ATTRIBUZIONE      legame con la collettività di riferimento e si declina in
FORMALE DELLO                  base ai diritti ad essa connessi
STATUS DI
CITTADINO NEL
CONTESTO STATO-
NAZIONE»
                             Da diritti naturali a diritti positivi,
                          da diritti dell’uomo a diritti del cittadino,4
                            da diritti universali a diritti nazionali
Forte aspirazione nazionalistica

              Molteplicità di piccoli Stati

              Esito negativo dei moti del ‘48
GERMANIA-
              Legame tra i concetti di nazione e di libertà
ITALIA:
ELEMENTI IN   Protagonismo di uno Stato tra gli altri nel processo di
COMUNE        unificazione
              Raggiungimento dell’unità coevo

              Difforme la raffigurazione della cittadinanza: in Italia si
              guarda piuttosto alla nazione anche nel discorso retorico
              su legittimità, diritti e appartenenza, non vi è il nesso
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              popolo-Stato del modello di cittadinanza tedesco, lo Stato
              si scopre in un secondo momento come tutore dell’ordine
CITTADINANZA E STATO IN
       GERMANIA
Insofferenza per il modello francese: visione anti-volontaristica e
anti-contrattualistica, rifiuto dell’individualismo
Continuità con
la cultura       Territorio organizzato su base proto-federale di
costituzionale   poteri feudali (prìncipi territoriali e
pregressa:       aggregazioni di città)
centralità e
ruolo attivo
dello Stato,     L’identità politico-giuridica si forma
connesso con     sull’appartenenza a un popolo costruito sulla
il principio     comunanza di secoli di storia, lingua, istituzioni
d’appartenen     e tradotta nello Stato
za
                 Lo Stato non si impone al soggetto dall’esterno,
                 ma è la realizzazione della libertà del popolo e
                 fondamento dei diritti

                 Non esiste cittadinanza, né diritti dei soggetti,
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                 senza l’appartenenza a un popolo-Stato
CARL FRIEDERICH GERBER
     (1823-1891)
Liberare lo Stato dal vincolo privatistico con il
principe e da una rappresentazione
patrimonialistica
Idea dello Stato-persona: lo Stato è un organismo,
non uno strumento inerte, né oggetto del potere
del monarca
Lo Stato incarna una comunità (popolo) capace di
autonomo sviluppo, la rende istituzionale realtà in
quanto gli dà “capacità di volere” e “potestà
d’imperio”, quindi, personalità giuridica
Non si pongono limiti allo Stato, in quanto esso dà
forma e forza alle finalità inespresse del popolo:
necessaria armonia tra “coscienza sociale” e          7

“legislazione”
Nei Lineamenti di diritto pubblico tedesco, il rapporto Stato-
CARL FRIEDERICH            cittadini:
GERBER (1823-1891) • il popolo è la condizione di esistenza dello Stato
                             storicamente, ma il popolo esiste giuridicamente in quanto
                             oggetto del dominio statuale
                           • I Diritti non esistono in sé, si esce dalla prospettiva
                             giusnaturalista, ma sono “effetti riflessi” del potere statuale,
                             dipendono dal dominio statuale, inglobati nel sistema del
                             diritto positivo
                           • Il rapporto di appartenenza-soggezione del singolo allo
                             Stato è la base per il godimento di diritti politici e civili,
                             assicurati dallo Stato stesso:
                                   • Doveri di obbedienza e fedeltà allo Stato, i diritti fondamentali
                                       esistono solo come esito di norme dello Stato volte a perseguire i
                                       propri fini; i diritti politici sono funzioni espletate dai cittadini per
                                       decisione dello Stato
                                   •   Non esiste alcun diritto soggettivo del singolo che argini la8sovranità
                                       incondizionata dello Stato: tutto si risolve nell’organicismo (lo Stato si
                                       modella storicamente sul popolo-individui)
LA SPAGNA
STATO, CITTADINANZA, OPINIONE PUBBLICA

•    Dalla fine del s.XVIII in Spagna si assiste allo scontro tra
    correnti ideologiche differenti: liberali spagnoli, idee
    provenienti dalla Francia e dagli Stati Uniti
•   L’esperienza dei primi anni del secolo XIX:
          •   Guerra de la independencia (1808-1814)
          •   L’atteggiamento dei Borbone
          •   Crisi economica e sociale
•    Il 19 marzo 1812, a Cadice, le Cortes aperte nel 1810
    votano la Carta costituzionale che sarà modello del
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    costituzionalismo liberale spagnolo (e italiano)
COSTITUZIONE DI CADICE (1812)
Tit.I - Della nazione spagnola e degli spagnoli.
Cap. I - Della nazione spagnola
                                                                         Simbolo del liberalismo
• Art. 1 – La nazione spagnola è la riunione di tutti gli                progressista della prima
  spagnoli d’ambi gli emisferi.
                                                                         metà sec.XIX
• Art. 2 – La nazione spagnola è libera e indipendente; e                La nazionalità spagnola
  non è, né può essere, patrimonio d’alcuna famiglia o                   esprime      l’appartenenza
  persona.                                                               dell’individuo alla nazione
• Art. 3 – La sovranità risiede essenzialmente nella nazione,            sovrana, la cittadinanza –
  e in conseguenza ad essa sola appartiene esclusivamente il             invece – indica la capacità
  diritto di stabilire le proprie leggi fondamentali.                    di alcuni soggetti a
• Art. 4 – La nazione è obbligata a conservare e                         partecipare (tramite dati
  proteggere con leggi savie e giuste la libertà civile, le              meccanismi) al potere
  proprietà e gli altri diritti legittimi di tutti gl’individui che la   politico           10

  compongono.
•   Art. 18 – Son cittadini spagnoli, quelli che per padre e madre traggono origine dai dominj Spagnoli di
                  qualsisia dei due emisferi, e che sono inoltre domiciliati in qualsivoglia paese de’ suddetti dominj.
              •   Art. 19 – Son parimenti cittadini Spagnoli gli stranieri, i quali […] ottenessero dalle Cortes speciale carta
                  de ciudadania.
              •   Art. 20 – Lo straniero potrà ottenere dalle Cortes la suddetta carta qualora accasato con donna
                  spagnola, ed abbia introdotta in Spagna qualche pregevole invenzione o industria; oppure vi abbia
                  acquistati beni stabili soggetti ad una contribuzione diretta; o siavisi stabilito per commerciare con un
COSTITUZIONE      capitale suo, a giudizio delle Cortes considerabile; o abbia resi notabili servigi a vantaggio o difesa
                  della nazione.
DI CADICE     •   Art. 21 – Son pure cittadini Spagnoli i figli legittimi di stranieri domiciliati nelle Spagne, i quali […]
1812              giunti all’età di anni 21 compiti, esercitandovi qualche professione, arte o industria, utile al Pubblico.
              •   Art. 23 – Soli i cittadini potranno ottenere impieghi pubblici, e darli per elezione ad altri ne’ casi
- CAP.IV –        assegnati dalla legge.
DEI CITTADINI •   Art. 24 – Perde la cittadinanza Spagnola: 1° Chi acquista naturalità in paese straniero. 2° Chi riceve
                  impiego sotto altro Governo. 3° Chi venga sottoposto per sentenza a pene afflittive o infamanti qualora
SPAGNOLI          non sia di nuovo abilitato. 4° Chi risieda per cinque anni di seguito fuori del territorio delle Spagne
                  senza incarico o licenza del Governo.
              •   Art. 25 – L’esercizio de’ diritti della cittadinanza rimane sospeso: 1° Per interdetto giudiziale, a cagion
                  d’incapacità, o fisica, o morale. 2° Per lo stato di debitore fallito, o di debitore alle casse pubbliche.3°
                  Per lo stato di servente domestico. 4° Per non avere impiego, o arte, o altra maniera nota di vivere. 5°
                  Per essere stato criminalmente processato. 6° Dal futuro anno 1830, chi vorrà entrare di nuovo
                  nell’esercizio de’ diritti di cittadino, dovrà saper leggere e scrivere.
              •   Art. 26 – I diritti di cittadinanza si possono perdere o sospendere per le sole cagioni accennate11
                                                                                                                       nei due
                  articoli precedenti, ma non mai per altre.
Tra il 1808 e il 1876 si contano:
                - Una media di un pronunciamiento militar o golpe ogni 20 mesi

                Nove testi costituzionali:
                -   Statuto di Bajona (1808) – otorgata
L’ECO DI        -   Costituzione Cadice (1812), progressista, confessionale, monarchica, rigida
CADICE E GLI    -   Statuto reale (1834) – moderato-conservatore, otorgato, monarchico, flessibile
ESPERIMENTI     -   Costituzione progressista (1837) – liberale, libertà religiosa, monarchica

ISTITUZIONALI   -   Costituzione moderata (1845) – conservatrice, monarchica, riduzione diritti,
                    confessionale ma si permettono altri culti
                - Costituzione non nata (1856) – monarchica, progressista, non promulgata
                - Carta La Gloriosa (1869) – democratica, suffragio universale, diritti e libertà
                    estese, monarchica ma sovranità nazionale, flessibile
                - Costituzione democratica (1873) - repubblica, libertà di culto, progetto
                    federale
                - Costituzione restauracionista (1876-1931) – moderata, confessionale ma
                                                                                      12
                                                                                         libertà
                    coscienza, sistema censitario fino al suffragio universale maschile
• Costruzione narrativa nazionale: Spagna quale identità spirituale
                            collettiva con un passato storico precipuo e condiviso,
                          • L’importanza delle istituzioni assembleari (Cortes di Léon,1188) e
IL LIBERALISMO i principi monarchico e religioso, contro la leyenda negra :
                     • nella «jurisprudencia nacional» di età medievale si trovavano «las semillas de
DI SPAGNA:             la libertad española y los fundamentos de los derechos del ciudadano y del
COSTRUIRE LA           hombre» (F.Martìnez Marina, Teoria de las antiguas Cortes, 1813 )

NAZIONE       • Diatriba sul valore della vicenda costituzionale gaditana:
POLITICA        modello da seguire o da evitare per la supremazia del potere
                            rappresentativo su quello monarchico
                              • “La tradición española va cada día perdiendo terreno, el veneno
                                sembrado el año ‘12 va produciendo su efecto, la agonía de España ha
                                comenzado”(1923)                                           13

                          • La cittadinanza e la rappresentanza popolare
• Movimento democratico e repubblicano
CITTADINANZA    • Il suffragio universale (1890 e 1936)
E DEMOCRAZIA:   • Il sistema elettorale:
QUALE              • Encasillado: si indicano i deputati che devono essere eletti in
SUFFRAGIO            ciascun distretto secondo un accordo tra governo e opposizione,
UNIVERSALE?          il re ha già nominato il presidente del governo (leader del
                     partito di opposizione)
                   • Caciquismo: il cacique locale provvede ad assicurare i voti
                     concordati con il Gobernador civil al candidato designato
                   • Turnismo: Nuove Cortes e formazione del nuovo governo,
                     secondo precise alternanze tra i due partiti liberali e monarchici,
                     conservadores e progresistas (liberal-fusionistas)
                   • Pucherazo: strumenti di manipolazione del voto          14

                • Sistemi efficaci di politicizzazione sociale
IL FENOMENO SUFFRAGISTA

                          15
Nasce la società borghese: “all’uomo lo
              Stato, alla donna la famiglia”

              Contributo delle scienze: anatomia,
              ginecologia, antropologia
L’OTTOCENTO   • La donna non è più un uomo imperfetto ma un essere
                diverso
DELLE DONNE   • Da “one-sex model” a “two-sex model” (da qui il dibattito:
                complementarietà o gerarchia?)
              • La missione morale e il principio di “social housekeeping”
                legittimarono l’impegno extradomestico delle donne.
              Dilemma:
              • Tali attività dovevano riguardare solo la sfera assistenziale
                e benefica?
              • Potevano includere anche le attività professionali (accesso
                alle facoltà di medicina e legge)?
SYLVAIN MARÉCHAL, PROGETTO DI LEGGE PER VIETARE ALLE DONNE DI IMPARARE A
     LEGGERE (1801)
                                                      •
                                                     Art.7 La Ragione vuole che le donne siano dispensate dall’imparare
Considerando                                         a: leggere, scrivere, stampare, incidere, compitare, solfeggiare,
• Che la qualifica di donna che sa leggere, nulla dipingere, ecc. Non appena sanno fare una di queste cose, ciò va
 aggiunge ai sublimi e commoventi attributi di       regolarmente a scapito dell’armonia domestica;
                                                   • Art.XII La Ragione vuole che i mariti siano gli unici libri delle loro
 brava ragazza, brava moglie e brava madre,
                                                     mogli; libri viventi, ove giorno e notte esse imparino a leggere il
 né al modo di adempiere a quei dolci e sacri
                                                     proprio destino;
 doveri;                                           • Art.LIII La Ragione vuole che le donne non siano ammesse ai dibattiti
• Che il posto di una donna non è sui banchi di del corpo legislativo, alle sedute dell’assemblea legislativa, nelle
 scuola, e ancor meno su una cattedra di             procure dei tribunali, né alle finestre prospicienti le pubbliche piazze
 teologia, di fisica o di legge, com’è capitato più destinate alle esecuzioni capitali. La loro presenza sarebbe un
 volte a Bologna, in Italia;                         controsenso.
• Che per le donne, le quali hanno una             • Art.LIV La Ragione disapproverebbe assai che le donne
 complessione fisica più fragile e un carattere      esprimessero le proprie opinioni in un dibattito dell’assemblea
                                                     nazionale. Il primo dei due sessi, rappresentante naturale dell’altro,
 meno deciso degli uomini, lo studio delle lettere
                                                     discute e decide per entrambi. La voce di una donna suonerebbe
 non è il modo per acquisire forza e energia;
                                                     cacofonica.
 Di conseguenza:                                   Che vadano al mercato, invece!
                                                                                                                          17
IL PROCESSO DI EMANCIPAZIONE ALLA
 CITTADINANZA: IL CASO BRITANNICO
• Il «dilemma di Wollstonecraft»: rivendicare l’uguaglianza dei
diritti universali ma anche difendere la specifica differenza
femminile (una differenza non gerarchica).
L’accezione patriarcale della cittadinanza significa che le due
richieste sono incompatibili: o le donne diventano (come) uomini
e quindi cittadini in senso pieno; o continuano nel loro lavoro di
donne che non ha valore per la cittadinanza.
• Iniziale omologazione delle donne ai minori, quindi
esclusione dal resto delle rivendicazioni (la diatriba su
man/person)
• Grazie alla lotta per il diritto di voto, si afferma la
“consapevole pretesa dei propri diritti – civili e politici - e il
tentativo sistematico di ottenerli”
                                                                18
AFFERMARE LA DIFFERENZA COME VALORE
  POSITIVO, ANZICHÉ INFERIORITÀ.

• La biologia evolutiva: il rapporto fra sessi non è
complementarietà, ma subordinazione. La tradizionale
superiorità maschile è basata sulla selezione naturale
• Lo svelamento delle donne porta a:
 • Una nuova concezione di «SOGGETTO POLITICO». Contraddizione:
   nell’affermare la superiorità morale delle donne, la maternità
   diventa idea di altruismo e compassione che dal privato, deve
   passare al pubblico, e cittadinanza in senso pieno. Ma alla fine la
   maternità diventa obbligo, privando le donne della libera scelta,
   riconducendole a un dovere, come riproduttrice della specie.
 • una nuova concezione di «POLITICA»
                                                                    19
HARRIETT TAYLOR, L’EMANCIPAZIONE DELLE DONNE 1851
Anche chi non considera l’aver voce nel governo come una questione di diritti personali, né professa principi che richiedono che il suffragio
debba essere esteso a tutti, solitamente adotta massime tradizionali di giustizia politica con cui è impossibile conciliare l’esclusione di tutte
le donne dai diritti comuni di cittadinanza. E’ una delle dottrine fondamentali della costituzione britannica che ognuno debba essere
giudicato dai suoi pari: e tuttavia le donne vengono giudicate da giudici maschi e da giurie fatte da uomini agli stranieri la legge
accorda il privilegio di richiedere che metà della giuria sia composta di stranieri; non così alle donne. Bisogna che vi sia una ragione
perché una cosa sia consentita a qualcuno e vietata a qualcun altro. Ma quando ciò che è vietato comprende quasi tutto ciò che è
maggiormente apprezzato da quelli ai quali è consentito; quando esserne privati viene sentito come un grave insulto; quando non solo la
libertà politica, ma la libertà personale di azione è la prerogativa di una casta; quando anche nell’esercizio dell’industria quasi tutti gli
impieghi che mettono alla prova le facoltà superiori in un settore importante, che recano distinzione, ricchezza o anche solo indipendenza
economica, costituiscono un ambito esclusivo della frazione dominante, allora le miserabili ragioni di opportunità che vengono avanzate
come scuse per una distribuzione così gravemente parziale, anche se fossero reali, non basterebbero a renderla altro che una clamorosa
ingiustizia.
Le donne non hanno mai avuto uguali diritti rispetto agli uomini. Richiedere per loro i diritti comuni dell’umanità viene considerato escluso
dalla pratica universale. Questo è il più forte dei pregiudizi, quello contro ciò che è nuovo e sconosciuto. Ma conoscere e fare molte cose
che il oro antenati ignoravano costituisce il vanto degli europei moderni e dei loro analoghi americani.
Molti pensano di aver giustificato le restrizioni alle donne dicendo che gli scopi dai quali le donne sono escluse sono non femminili e che la
sfera propria delle donne non è la politica o l’ambito pubblico, ma la vita privata e domestica. Noi neghiamo il diritto di una parte della
specie di decidere per un’altra, o di un individuo per un altro, che cosa sia o non sia la «propria sfera». La sfera propria di tutti gli esseri
umani è la più ampia e la più elevata che siano in grado di raggiungere. In cosa consista, è ambito della libera scelta. Ogni individuo
metterà alla prova le sue capacità nell’unico modo possibile: ossia tentando, e il mondo beneficerà delle migliori facoltà di tutti i suoi
abitanti.                                                                                                                                      20
LA PRIMA ONDATA DEL FEMMINISMO:
IL FEMMINISIMO LIBERALE
• Movimenti sociali e teorie che rivendicano l’uguaglianza dei diritti utilizzando le stesse
categorie della teoria liberale: è l’uguaglianza di fronte alla legge:

• Diritto di voto
• Accesso alle cariche pubbliche e nelle professioni
• Parità di trattamento nella famiglia e nel lavoro
• IL DIRITTO NON DEVE RENDERE DISEGUALE CIO’ CHE LA NATURA HA FATTO EGUALE

IL FEMMINISIMO SOCIALISTA
Nemico comune di uomini e donne è la proprietà privata e il sistema capitalista.

La conquista dei diritti è inutile, devono cambiare le condizioni materiali.

LA SECONDA ONDATA DEL FEMMINISMO:
IL FEMMINISIMO DELLA DIFFERENZA E                                              21

DELLA PARITA’
RISORGIMENTI E RIVOLUZIONI
Si inventano nuovi linguaggi della politica che                         Giuseppe Sciuti, Le gioie della buona mamma, 1870
incitano alla partecipazione delle masse
•   Molteplicità di ruoli per le donne: patriote e reazionari,
    aristocratiche e popolane, brigantesse…
•   “La famiglia è il compendio della nazione”, da Enciclopedia
    popolare italiana, 1859
•   Silenzio delle fonti: si ritrovano i modelli tradizionali
      •   La morale è quella del “sostegno”
      •   Simbiosi madre-patria
      •   La maternità prima della patria

Risorgimento: Anita e le altre
"La donna, insomma, è in un certo modo verso l’uomo ciò che è il
  vegetale verso l’animale, o la pianta parassita verso quella che si
  regge e si sostenta da sé.V.Gioberti
"Compete al marito, secondo la convenienza della natura, essere capo
  e signore; compete alla moglie, e sta bene, essere quasi                                                     22
  un’accessione, un compimento del marito, tutta consacrata a lui e
  dal suo nome dominata”,A.Rosmini
LA DONNA DEL RISORGIMENTO
                            • Centralità della figura femminile
                                nei materiali allegorici della
                                nazione, carica di inediti
                                significati politici
                            •   Processo di condensazione
                                allegorico di simboli
                                  • Le Italie dolenti o quelle
                                    guerriere?
                                  • I nemici minacciano l’integrità
                                    delle donne della nazione
                                  È una guerra di giovani
                                  volontari:
                                  • È una lotta per l’onore della
                                    patria
                                  • È una difesa “emotiva” delle
                                    identità territoriali
DALLA FINE DEL XIX AI PRIMI DEL XX
• Italia Unita (1861):                                 • Il Nuovo Secolo:
   • Le donne sono escluse dal godimento dei
       diritti politici: l.elettorali 1865 e 1889 le
       equiparano a “analfabeti, interdetti,
                                                           • Nascono le prime leggi per la tutela di
       detenuti in espiazione di pena e                      “donne e fanciulli” in quanto soggetti
       falliti”(Morelli, 1867)*
   •   Primi movimenti femministi di stampo                  deboli e sfruttati=>Legge sul lavoro
       socialista e emancipazionista (Mozzoni),              femminile del 1902
       A.N. per la donna (Roma,1897), UFN
       (Milano, 1899).                                     • Primi risultati (1908 prima laurea in
   •   Lavoro femminile non riconosciuto, né per
                                                             ing., 1912 prima iscritta all’Albo
       diritti né per salari; accesso licei e
       Università (1874), ma non alle professioni            avvocati)
       (caso di Lidia Poet 1881).
   •   Enciclica Rerum Novarum (1891): "Certi          • Misure derogatorie nei cfr eguaglianza formale,
       lavori non si confanno alle donne, fatte da       volte a ridurre l’impatto di differenze, intese come
       natura per i lavori domestici, i quali            scarti rispetto alla “normalità”. Distanza tra la
       grandemente proteggono l’onestà del               “protezione dei deboli” e la “azione positiva”
       debole sesso"                                                                               24
PER LA REINTEGRAZIONE GIURIDICA DELLE DONNE. IL PRIMO
           DISEGNO DI LEGGE PER L’ESTENSIONE DEL VOTO ALLE DONNE -
           SALVATORE MORELLI, 1867
[…] io, scorgendo nella Camera la generosa tendenza di migliorare le sorti d’Italia con leggi provvide e conformi alla missione iniziatrice
della terza civiltà del mondo, oso presentare alla sua considerazione il presente schema di legge riguardante i diritti della donna. Se
l’umanità ha lavato con torrenti di sangue nell’ultima guerra americana l’obbrobrio della schiavitù dei neri, come può ella mai consentire più
a lungo la schiavitù della donna, la quale è la più importante varietà dell’essere umano, anzi è la creatrice, la educatrice e il movente
perpetuo di quest’essere? Come può consentire che lei, che deve riscuotere maggior rispetto nella casa e nella società, rimanga destituita
dei diritti civili e politici accordati a coloro che ne riconoscono la supremazia e la chiamano con il nome di signora? ....
Quindi da ciò [dalla sua esclusione] deriva l’inadempienza al dovere, perché se la società non lo adempie verso di lei tanto meno ella può
ispirare l’uomo ad adempierlo verso altrui. I figli che crescono nelle braccia delle madri schiave improntano nell’anima una passività che
rimane incancellabile e li accompagna per tutta la vita, anche quando nella condizione di uomini cominciano a godere garanzie all’esercizio
dei propri diritti ed alla propria libertà. ...
Come in tutti i paesi del mondo, in Italia la donna è considerata come l’uomo quando deve fare dei sacrifici verso il comune e verso lo Stato.
Ella deve pagare tutti i balzelli che impone il governo, deve amministrare i figli alla leva, deve dare gli alloggi militari, deve essere posta
sotto processo e catturata se delinque, e l’equivalente di tutti questi pesi e gravezze deve essere la ricognizione di qualche prerogativa
giuridica messa nel codice per scherno e la irriconoscenza totale dei diritti civili e politici coerenti alla personalità di ogni cittadino italiano?
Così la donna nella casa non a nome, nel municipio non ha rappresentanza, né nella nazione, né negli uffici pubblici accesso, dall’urna viene
esclusa, dalle cattedre viene esclusa. Signori, dopo tutto questo io vi metto dinanzi un dilemma: la donna la ritenete per cosa o per persona?
                                                                                                                                        25
Riconoscete o negate in lei le facoltà che possiede l’uomo? Se riconoscete la donna per persona, se ammettete in lei le stesse facoltà:        Quale
argomento potrebbe affacciarsi per negarle caratteristica di cittadino?
DALLA GRANDE GUERRA AL FASCISMO
                                                     FASCISMO
                                                     • Diritti politici: l.Acerbo (1925), diritto di voto passivo ad alcune
                                                         cat.di donne per le amministrative (mai attuato)
La Prima Guerra Mondiale (1915-1918)
                                                     •   Soppressione delle associazioni femminili emancipazioniste a
   •   Uomini al fronte, le donne nei campi e            favore di altre strutture associative (PNF, Giovani fasciste, massaie
       nelle fabbriche (80% del personale                rurali, lavoratrici a domicilio)
       dell’industria meccanica e bellica,           •   Propaganda fascista: “la maternità sta alla donna come la guerra
       deroga alla l.1902)                               sta all’uomo”; difesa della razza.
   •   Finita la guerra, il lavoro torna ai reduci   •   Modelli ideali di “donna crisi” e di “donna autentica”
Dopoguerra                                           •   Politica demografica natalista: aborto delitto di Stato, nuovo
                                                         Codice di famiglia (esclusione dalla gestione dei beni e al diritto
   •   Emancipazione giuridica: abolita                  di eredità), lotta al celibato, istituzioni per assistenza sanitaria
       l’autorizzazione maritale (1919)                  famiglia e infanzia, assegni familiari
   •   6/9/1919 la Camera approva la legge           •   Regolamentazione mercato del lavoro: politica salariale
       sul suffragio femminile (174:55).                 svantaggiosa, divieto d’accesso a professioni ed incarichi (1926),
                                                         limitazioni n° donne nella P.A. (1938), scoraggiare l’assunzione
       Percorso interrotto dalla Marcia su Roma          delle donne a fronte delle restrizioni poste e piena occupazione
                                                         maschile (capofamiglia)
                                                                                                                     26
                                                     •   Codice penale: reazionario (es. delitto d’onore)
PERIODO REPUBBLICANO
• Donne e resistenza                                   •   2 giugno 1946 Referendum monarchia/repubblica, elezione
                                                           dell’Assemblea costituente (processo dal basso)
• D.legs.30/01/45 (governo Bonomi):
    • Art1. estensione diritto di voto alle donne      •   Assemblea costituente:555 deputati tra cui 21 DONNE:
      (dimenticanza diritto passivo+ D.lgs 10/3/46);         •   9 DC, 9 PCI, 2 PSUP, 1 partito dell’Uomo qualunque

   •  Art2.compilazione di liste elettorali separate         •   Commissione di 75 deputati (6 donne) prepara il testo

   •  Art3.esclusione prostitute (abrogato)            •   1948 - Costituzione repubblicana italiana: si sancisce

• Nessun dibattito. Quali le motivazioni                   l’uguaglianza dei diritti fra i sessi

  politiche (Togliatti PCI - DeGasperi DC)? Il         •   1948- Prime elezioni politiche a partecipazione femminile:
  53% dell’elettorato:15milioni di voti.                   630 dep +315 sen =>41 donne complessivamente

   • La sindrome dell’adescatore,                      •   1951 - Prima donna in un governo (sottosegret. all’Industria
   • la fine dell’unità della famiglia,                    e commercio, DC), 1956 prima ministra (Jervolino, Istruzione),
                                                           1979. Prima presidente della Camera (Jotti)
   • un regalo non meritato,
   • l’eccentricità del nesso voto-emancipazione
      femminile
                                                                                                                         27
RAZZA : COLONIALISMI E
  REGIMI TOTALITARI

                         28
Arthur de Gobineau (1816-1882), diplomatico francese
                 • L’orrore per l’egualitarismo quarantottesco gli fa cercare quel
                   ‘principio distruttore’ e ‘di morte’ che agisce nella storia umana e
                   che identifica nel processo di degenerazione dell’organismo
CITTADINANZA E     sociale:
TEORIA DELLA         •   la perdita della forza vitale del popolo è legata alla forza del
                         principio della razza
RAZZA                •   La razza è la radice della storia, la forza oscura capace di rimuovere
                         le illusioni ugualitarie e spiega l’evoluzione delle civiltà
                     •   La valutazione gerarchica delle tre razze: bianca, nera, gialla
                     •   L’obiettivo non è desumere dal primato della razza bianca
                         l’ineluttabilità del progresso, bensì la certezza della degenerazione

                 • Saggio sulla disuguaglianza delle razze umane (1853-55), alcuni
                   anni prima de L’origine delle specie di C.Darwin (1859)                 29
• La tradizione culturale della RAZZA
  si traduce in antropologia politica in
  un nuovo discorso della cittadinanza
• Teoria poligenista e teoria
  monogenista: sull’unità del genere
  umano e la differenziazione razziale
  (non solo fisico-anatomica, ma
  intellettuale e morale, fisiognomica,
  antropologia, scienza del linguaggio)
• Il ‘pensiero della differenza’ è
  soggiogato dalla retorica della
  svalutazione

 CESARE LOMBROSO,
 L’UOMO DELINQUENTE
 (1896)                                    30
• La teoria della colonizzazione: la nuova ‘coscienza europea’ si nutre
                                          dei principi di razza, di espansione dello Stato-potenza quale

    CITTADINANZA E                        portatore di civiltà, di dominio quale unica forma di rapporto con
                                          l’alterità, guerra (fra pari) e colonialismo (fra impari)
    COLONIZZAZIONE • L’idea risorgimentale (volontaristico) di eguaglianza fra comunità
                                          politiche (identità nazionale) è sostituita dall’esistenza di incolmabili
                                          differenze tra razze, civiltà e ordinamenti e l’idea che lo Stato sorge
                                          sullo scenario internazionale dalla lotta frutto dell’espansione dei
                                          “maggiori popoli civili”
Per noi un diritto della barbarie non
esiste, come non esiste una libertà     • Nasce il diritto coloniale: fonda i titoli di legittimità dell’espansione
d’ignoranza, non la libertà della
delinquenza. Esiste un diritto            degli Stati europei. Come il diritto di proprietà del singolo si
fondamentale: quello che ha la
civiltà di diffondere dovunque la         appoggia sull’occupazione di un territorio vuoto, così lo Stato
sua potenza innovatrice come si           (Conf.Berlino 1885)
diffondono la luce e il calore
(Giovanni Bovio, 1885)
                                        • La riscoperta di Emerich de Vattel, Droit de gens ou principes de la
                                          loi naturelle (1758)
                                                                                                        31
                                        • ‘Colonizzazione’ diventa sinonimo di ‘civilizzazione’
CITTADINANZA E COLONIZZAZIONE
Imposta dall’evoluzione della storia, la colonizzazione è insieme necessità vitale e
compito etico-storico
La civiltà, per i popoli extra-europei, non è spontanea, ma dev’essere importata
con forme specifiche volte a regolare i rapporti tra Stati europei e colonie:

 01                         02                              03
Assoggettamento:         Autonomia: si               Assimilazione: si annullano
la forma più             organizza il territorio     le differenze fra colonia e
arcaica e                dominato educando           madrepatria, inculcando i
prevaricatrice,          all’autogoverno e           valori della madrepatria e
privo di dovere          all’emancipazione           rispondendo        con    la
tutorio                  (UK)                        repressione in caso di
                                                                            32

                                                     resistenza (Francia)
LA «CITTADINANZA» TOTALITARIA
• La distinzione tra “membri dello Stato” (condizione giuridica degli ebrei) e “cittadini” è alla base della ‘Legge
  sulla cittadinanza del Reich’(diritti politici) del 1935, una delle “Leggi di Norimberga” insieme alla ‘Legge per
  la difesa del sangue e dell’onore tedeschi’ (diritti civili e matrimoniali, volta a ‘impedire l’indebolimento della
  razza ariana’ a seguito di unioni con individui di razze inferiori)
• Caratteristica giuridica: non è l’individuo che è portatore soggettivo di diritti, ma l’individuo in quanto
  appartenente al Popolo tedesco
• Primo regolamento sulla cittadinanza tedesca (1938): solo il cittadino del Reich è detentore dei pieni diritti
  politici, del diritto di esercizio del voto politico o di ricoprire cariche pubbliche, un ebreo non può essere
  cittadino del Reich (gli ebrei perdono la cittadinanza e ogni identità giuridica, diventano “sudditi”)
• Nel 1939 l’espressione “ebreo o ebreo di sangue misto o affine” fu sostituita con “individui di sangue
  straniero”, capovolgendo il principio secondo cui un individuo nasce con diritti inalienabili garantiti dalla sua
  cittadinanza: ogni individuo era per natura senza diritti, senza Stato, salvo si decidesse altrimenti
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Adolf Hitler, Mein Kampf (1925) [DOC]
• Cittadinanza greca: carattere escludente, privilegio politico e di partecipazione, attivo e forte
                • Cittadinanza romana: carattere inclusivo, coincide con uno status legale, passivo e debole
                • Cittadinanza medievale: valenza descrittiva (abitanti della città dotati di privilegi) e concetto politico, ma
                   anche soggezione al feudatario o al monarca, più passiva che attiva. Molteplicità e stratificazione dei
                   legami.

                • Cittadinanza di età moderna: si converte in sudditanza: vincolo legale, descrive i benefici economico-sociali,
                   ma non politici, derivanti da abitare un dato territorio soggetto a una data giurisdizione locale, carattere
                   escludente, passivo. Non vi è legame con il concetto di nazionalità (p.es. soggetti stranieri dotati di poteri

CITTADINANZE:      politici, soggetti nativi esclusi dai diritti politici), ma ne favorisce lo sviluppo

                • Cittadinanza nell’età delle rivoluzioni settecentesche: indica il raggiungimento degli obbiettivi politici posti
SINTESI            dai rivoluzionari e si vincola al principio di nazionalità fino a confondersi con essa. In virtù del contratto
DIACRONICA         sociale, che lega l’individuo a una data comunità statuale nazionale, la cittadinanza coincide con la capacità
                   di partecipare alla formazione della volontà della comunità politica della quale fa parte

                • Cittadinanza ottocentesca: fa riferimento all’esercizio dei diritti politici attribuiti in virtù di principi di merito,
                   non universali, quali la proprietà e la capacità. E’ protagonista il processo costituente e patriottico.
                • Cittadinanza novecentesca: esplodono le questioni legate all’affermazione della cittadinanza nel rispetto
                   dell’uguaglianza come differenza, e si va verso il superamento del binomio cittadinanza-nazionalità
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Dialoghi Mazziniani
                                          2019
                                      coordina
                                 MARCELLA AGLIETTI                                                   PROSSIMA
                                                                                                     LEZIONE
                                                                                                     7 NOVEMBRE

                          4 novembre 2019, ore 17
                              ALFONSO BOTTI
                  (UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA)
                                 Luigi Sturzo
                     e la guerra civile spagnola
                                      Introduce
                                  CARMELO CALABRÒ                                                                 35

                          Istituto Domus Mazziniana
                                 Via Giuseppe Mazzini, 71 – Pisa
        Per Info e contatti: Domus Mazziniana tel. 05024174 – email: info@domusmazziniana.it

I Dialoghi Mazziniani sono un’iniziativa a cura di Carmelo Calabrò, Pietro Finelli e Tommaso Greco
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