LA TUTELA DEI NOMI A DOMINIO - Università degli Studi di Ferrara 23 maggio 2007 Avv. Guido Maffei

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LA TUTELA DEI NOMI A DOMINIO - Università degli Studi di Ferrara 23 maggio 2007 Avv. Guido Maffei
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LA TUTELA DEI NOMI A DOMINIO

   Università degli Studi di Ferrara
           23 maggio 2007

          Avv. Guido Maffei
LA TUTELA DEI NOMI A DOMINIO - Università degli Studi di Ferrara 23 maggio 2007 Avv. Guido Maffei
CYBERSQUATTING
    fenomeno di accaparramento di nomi a
dominio corrispondenti a marchi/nomi altrui

• Finalità principale      realizzazione di lucro sul trasferimento del
                          dominio a chi ne abbia interesse

• Finalità alternativa:    concorrenza sleale, es. sviare la clientela del
                          concorrente sul proprio sito o sui propri prodotti

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ITALIA: Modifica legislativa del 1999

  La possibilità per una persona fisica di
registrare un numero illimitato di domini (in
 precedenza una PARTITA IVA / un solo
 nome di dominio) determina la crescita
 esponenziale dei domini con suffisso .it.

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16 dicembre 1999

   la Registration Authority è letteralmente
  sommersa da richieste di registrazione di
nuovi nomi a dominio.it, delle quali gran parte
avanzate da pochi soggetti nell’ambito di un
   ben preciso disegno di cybersquatting.

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Niki Grauso: 500.000 domini

                  Il fenomeno del cybersquatting dilaga.

Un certo Niki Grauso in brevissimo tempo registra circa 500.000 domini (di
  cui molti con suffisso .it), nel pieno rispetto delle norme allora vigenti.

Fra i nomi registrati, compaiono numerosi marchi noti e nomi di personaggi
                                    famosi.

   Alcuni dei personaggi politici coinvolti intervengono a stimolare una
          discussione che altrimenti difficilmente sarebbe sorta.

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Si tenta una soluzione

Si cerca il modo per consentire ai titolari di nomi
e marchi di “riconquistare” i corrispondenti nomi
a dominio sottratti, senza affrontare i tempi ed i
costi connessi ad una causa ordinaria.

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L’ICANN: una soluzione possibile

Per reagire a tale fenomeno, l’ICANN (Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers) con il supporto dell'Organizzazione
mondiale per la proprietà industriale (WIPO) aveva già introdotto per
i nomi a dominio con estensione .com, .net, e .org un procedimento
amministrativo di risoluzione delle dispute relative ai nomi a domino
rapido ed efficace (le c.d. MAP - Mandatory Administrative
Proceedings).

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L’ICANN: una soluzione possibile
                              LE REGOLE
Un nome a dominio si considera registrato abusivamente e viene
quindi riassegnato ad un terzo che lo reclami, quando questi
dimostri cumulativamente che:

 a) il nome a dominio è identico o di similitudine tale da indurre in
    confusione in relazione ad un marchio su cui egli vanta dei diritti;

 b) l’assegnatario del nome a dominio non abbia diritti o legittimi interessi in
    relazione al suddetto dominio;

 c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in malafede

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Italia: procedure di riassegnazione

L’Italia decide di dotarsi di procedure ispirate alla MAP
di ICANN (c.d. procedure di riassegnazione).

Tali procedure sono regolate dalle regole di NAMING e
vengono     gestite    dalla           NAMING    AUTHORITY
ITALIANA per mezzo di appositi ENTI CONDUTTORI
AUTORIZZATI

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IL PROCEDIMENTO

             Ispirato a criteri di          rapidità
                                            semplicità

 Il Ricorrente sceglie l’Ente Conduttore potendo stabilire se la procedura
verrà gestita da un collegio di tre arbitri o da un arbitro unico

 IL costo del procedimento è interamente sopportato dal Ricorrente e deve
essere versato in anticipo

 L’Ente conduttore riceve il ricorso via e-mail e in formato cartaceo
provvedendo all’invio al resistente

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I TEMPI

ENTRO 25 GIORNI                       il resistente può replicare

       Decorso tale termine l’Ente Conduttore
             nomina il collegio/arbitro

ENTRO 15 GIORNI                       decisione
(Salvo il caso, peraltro raro,             Entro 4 giorni l’ente conduttore comunica la
di nuove esigenze istruttorie)             decisione alle parti

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Possibilità di ricorso presso il giudice

il Registro provvede al trasferimento del nome a dominio a meno che
non riceva, entro 15 giorni dalla data in cui le è pervenuta la decisione
del collegio, una comunicazione adeguatamente documentata da parte
del resistente di aver iniziato un procedimento giudiziario in relazione
al nome a dominio contestato.

L’introduzione di un tale giudizio blocca l’esecuzione della decisione
e la riassegnazione del nome a dominio.

Se invece nulla perviene al Registro entro tale periodo, il dominio
viene revocato al precedente assegnatario e riassegnato al vincitore

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LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE

Perchè una procedura di riassegnazione possa essere

considerata ammissibile è necessario, in primo luogo

che il nome a dominio sia identico o di similitudine tale

da indurre in confusione in relazione ad un marchio su

cui egli vanta dei diritti.

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LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
            La componente verbale è prevalente
 Non rileva il fatto che il marchio azionato non sia costituito dalla sola denominazione

corrispondente al nome a dominio ma anche da una componente figurativa.

 La componente verbale è da ritenersi prevalente.

 Il fatto che il marchio sia stato depositato con una veste grafica o presenti un

elemento figurativo non esclude la pressoché identità e la potenziale confusione con il

nome a dominio costituito da un espressione verbale identica o molto simile.

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LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
                 La debolezza del marchio

 Non rileva la debolezza del marchio               - le regole di naming

italiane (e le UDRP di ICANN cui esse si ispirano) non richiedono

affatto che il ricorrente dimostri l’esclusività del proprio diritto al

nome, ma semplicemente che egli abbia diritto ad utilizzarlo

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LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
                              L’identità

 Il marchio non deve essere identico – basta la similitudine

                           Il nome a dominio

                             Warnervillage.it

       è stato riassegnato sulla base dei diritti del ricorrente sul

                       diverso marchio registrato

                              Warner Bros

                             di sicura fama

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LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
                             Diritti e legittimi interessi
L’assegnatario del nome a dominio non deve avere diritti o legittimi interessi

                                in relazione al suddetto dominio.

1)   Il resistente, per poter evitare la soccombenza deve provare che “prima di avere avuto notizia

     della contestazione” in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome

     a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi”

2)   Il resistente deve provare di essere conosciuto, personalmente, come associazione o ente

     commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha

     registrato il relativo marchio”; .

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LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
                    IL caso “TUTTOMOTO.IT”

Nella procedura di riassegnazione del nome di dominio TUTTOMOTO.IT il resistente è

un rivenditore di motociclette, il ricorrente una nota casa editrice.

Il resistente vince dimostrando che:

      La sua officina è conosciuta come “tuttomoto”

      Il sito internet è attivo da molti mesi nel momento in cui la procedure è stata

     avviata;

      L’offerta di è fatta in buona fede poiché manca ogni rapporto di concorrenza

     con la richiedente.

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CIRCOSTANZE DI MALAFEDE

 Il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere,

cedere in uso o in altro modo trasferire al ricorrente (che sia titolare dei

     diritti sul marchio o sul nome) o ad un suo concorrente, per un

       corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi

   ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il

                   mantenimento del nome a dominio.

Es. il resistente ha offerto di vendere il nome a dominio al ricorrente con

            offerta scritta oppure è un cybersquatter abituale
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CIRCOSTANZE DI MALAFEDE

   Il dominio è stato registrato dal resistente per impedire al titolare di

identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia

      utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente.

   Es. il nome a dominio corrisponde ad un marchio noto nel settore

    dell’abbigliamento ma è utilizzato per illustrare l’attività di un’altra

                 impresa operante nel medesimo settore

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CIRCOSTANZE DI MALAFEDE

Il nome a dominio è stato registrato dal resistente con lo scopo primario

    di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e

                         cognome del ricorrente.

     Es. il nome a dominio corrisponde al nome del concorrente, il

 consumatore è convinto di trovare i prodotti del concorrente ma trova

notizie negative e giudizi poco lusinghieri circa l’attività del concorrente

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CIRCOSTANZE DI MALAFEDE

L’utilizzo per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando

            motivi di confusione con il marchio del ricorrente.

   Es. il nome a dominio gucci.it viene registrato per un progetto di e-

 commerce comprendente anche prodotti falsamente attribuiti a Gucci.

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CIRCOSTANZE DI MALAFEDE
     Il collegio può comunque desumere la malafede nella

   registrazione e nel mantenimento del nome a dominio da

qualsiasi altra circostanza emerga nel corso della procedura di

                        riassegnazione.

   A volte la malafede è stata desunta dalla sola notorietà del

   marchio cui il nome a dominio in contestazione è identico

(malafede in re ipsa) o dal fatto che al nome a dominio registrato

      da svariato tempo non corrisponde un sito internet.
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LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
                            Caratteristiche
 "non ha natura giurisdizionale”, e come tale non preclude alle parti il ricorso alla
magistratura”
 non deve valutare il diritto del ricorrente al marchio ma se il nome a dominio sia
stato registrato in malafede da chi non ne avesse diritto.
 non si possono disporre risarcimenti danni, né condannare il resistente
soccombente al rimborso al ricorrente delle spese della procedura, né
condannare il ricorrente soccombente al risarcimento delle spese processuali di
difesa incontrate dal resistente.

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LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
                         IL CASO “JUVE”
                    juventuscasino.com / juvecasino.com

   La Ricorrente, Juventus F.C. S.p.A., è una società di diritto italiano fondata
 nel 1897 a Torino, operante nel settore del calcio professionistico, la cui prima
squadra è una delle più note squadre di calcio professionistico a livello mondiale.
          La Ricorrente è proprietaria, tra gli altri, dei seguenti marchi:
                      JUVENTUS (parola) e JUVE (parola)

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LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
                            IL CASO “JUVE”
                      juventuscasino.com / juvecasino.com

I nomi a dominio in contestazione comprendono i nomi JUVENTUS e JUVE, dunque
inglobano esattamente i marchi della Ricorrente. La combinazione con un termine di
uso generico (CASINO, inteso nel suo significato di “casa da gioco”) – e del suffisso
.COM – (che solo identifica il tipo di dominio) – non sono sufficienti ad escludere che i
   nomi a dominio in contestazione siano verosimilmente associati ai marchi della
 Ricorrente; e più grave ancora, che il pubblico sia indotto in confusione, sviato circa
l’origine dei nomi a dominio in contestazione e l’eventuale legame – od addirittura la
    coincidenza – fra il titolare di detti nomi a dominio e la proprietaria dei marchi.

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LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
                         IL CASO “ROMA”
                            Il dominio ASROMA.IT

 Il nome AS Roma non può non essere ritenuto più che noto: il relativo marchio
gode quindi della tutela ultramerceologica prevista dalla legge sul marchio. Da
   oltre settant’anni identifica una delle due squadre di calcio della capitale.
La AS Roma è inoltre società per azioni quotata in borsa, con capitale sociale di
  52.000.000 euro (pari a lire 100.686.040.000), il che la rende nota anche in
                              ambito extrasportivo.
    E’ quindi del tutto impensabile che la sua denominazione possa essere
             sconosciuta a chi operi nell’ambito della città di Roma.

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LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
                             IL CASO “ROMA”
                                Il dominio ASROMA.IT

 Ciò premesso, è del tutto pacifico che il dominio sia stato originariamente registrato il
              23 gennaio 1997 dalla ELF Servizi, Cultura e Ambiente s.r.l.
   La resistente non ha fornito alcuna motivazione per la scelta del nome di dominio
 ASROMA.IT, che palesemente non ha nulla a che fare con la denominazione sociale
                                      della società.
Nell’aprile 1999 la ELF invia alla odierna ricorrente un messaggio e-mail (prodotto dalla
     resistente stessa) firmato da Marco Poltronieri, del seguente testuale tenore:
 “Sono l’amministratore della ELF s.r.l., proprietaria del sito asroma.it. La presente per
 comunicarvi che la società verrà chiusa entro la fine dell’anno e il dominio è quindi in
                                         vendita”.

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LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
        IL CASO “BARBIE”
           Il dominio www.barbie.it

         È una delle più note bambole del mondo, prodotta
        dalla    Mattel       con      gli   altri   numerosi   prodotti
        regolarmente contraddistinti dal marchio registrato,
        notorietà confermata in Italia anche dal risalto che
        trova sulla stampa (gli viene dedicato anche un libro).
        Difficile ritenere che la resistente ne ignorasse
        l’esistenza, al momento della registrazione. Sul
        marchio, inoltre, la resistente stessa appare, ictu
        oculi, non poter rivendicare alcun diritto.

                FERRARA – 23 maggio 2007
                                                                           28
LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
              IL CASO “BARBIE”
                   Il dominio www.barbie.it

      La documentazione prodotta dalla ricorrente rivela la circostanza –
      verificabile su internet – che la resistente ha registrato altri nomi a dominio
      in nessun modo riferibili all’attività della stessa, ma relativi a marchi e
      denominazioni di imprese famose nel mondo (p. es.: philipmorris.it;
      toystories.it)

      Sul sito della resistente, inoltre, non appare essere svolta alcuna attività:
      l’indirizzo www.barbie.it corrisponde ad una pagina standard attestante
      unicamente l’avvenuta registrazione del dominio da parte della Alicom;
      esso, inoltre, è ancora vuoto.

      La registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in questione sono
      stati effettuati nell’ambito di un più ampio disegno accaparratorio.

                       FERRARA – 23 maggio 2007
                                                                                        29
LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
                         IL CASO “Bruce Springsteen”
                              Il dominio www.brucespringsteen.com

La   rock   star     Bruce   Springsteen     perde      la   procedura   di
riassegnazione intentata contro un gruppo di fan per ottenere
l'uso del dominio.

Secondo l’arbitro, il Bruce Springsteen Club non ha violato i diritti
del musicista, registrandolo.

Il resistente ha dimostrato di avere un diritto/interesse legittimo a
mantenere il dominio, mentre il musicista non è riuscito a
dimostrare l’utilizzo del dominio in maniera non corretta, o che il
fun club abbia tentato di vendere il nome.

                                           FERRARA – 23 maggio 2007
                                                                              30
IL DOMINIO .EU
    Recentemente, è stato istituito il nome a dominio con estensione .eu

        Tale circostanza ha comportato una serie di nuovi problemi.

Necessità di trovare un compromesso tra il principio FIRST-COME, FIRST-

               SERVED e gli interessi dei titolari dei marchi.

Si deve considerare che nel contesto europeo, possono coesistere due o più

                         marchi identici, tutti validi.

                             CHI PREVALE?

                             FERRARA – 23 maggio 2007
                                                                              31
IL DOMINIO .EU

                              LA SCELTA É

                            SUNRISE PERIOD

  Solo chi ha marchi registrati in uno o più paesi comunitari identici al

nome di dominio (I fase) o altri segni distintivi identici al nome di dominio

                  (II fase) può ottenere la registrazione.

      Tra più aventi diritto prevale chi ha presentato la domanda in

                               precedenza.

                               FERRARA – 23 maggio 2007
                                                                                32
IL DOMINIO .EU

                               L’IDENTITÀ

  Come si fa a stabilire se un marchio è identico al nome di dominio?

 La regola è quella della coincidenza dei caratteri alfanumerici disposti

nel medesimo ordine, salva l’ipotesi in cui il marchio sia caratterizzato da

  un grafismo talmente originale da non consentire di riconoscere nel

              segno un determinato carattere alfanumerico.

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                                                                               33
L’articolo 14 del Regolamento EC 874/2004

  Il richiedente deve presentare prove documentali che dimostrino la

         titolarità del diritto preesistente sul nome in questione.

  Tali prove documentali devono essere presentate ad un agente di

convalida indicato dal registro entro quaranta giorni dalla presentazione

    della richiesta di nome di dominio, pena il rigetto della richiesta.

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                                                                            34
L’articolo 14 del Regolamento EC 874/2004

L’agente di convalida deve semplicemente verificare se il richiedente per
 un nome a dominio abbia presentato valide prove documentali, entro i
   termini previsti, da cui risulti la titolarità di diritti preesistenti su quel
                                      nome.

    Se le prove documentali non sono pervenute in tempo oppure se
  riscontra che queste non dimostrano un diritto preesistente, l'agente
                rifiuta la registrazione ed informa il registro.

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L’articolo 14 del Regolamento EC 874/2004

   Qualora esistano successive (in ordine cronologico) richieste per il
   medesimo nome a dominio, presentate durante le fasi del Sunrise
   Period, il dominio viene assegnato al primo richiedente (in ordine
 cronologico) che dimostra entro il termine di 40 giorni dalla richiesta e
tramite documenti ritenuti validi, la titolarità di un valido diritto anteriore .

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Assegnazione del .eu durante il sunrise period

 Gli arbitri hanno chiarito che, in base all’interpretazione delle norme in materia,
   l’EURid, nel decidere se assegnare o meno un nome a dominio presentato
durante il Sunrise Period, deve semplicemente verificare la sussistenza del diritto
  anteriore in base ai documenti forniti dal richiedente, essendo invece estranea
    all’operato dell’EURid, la verifica dell’eventuale malafede del richiedente.

 In base a questa interpretazione, dominante alla luce delle decisioni fin qui rese,
qualora il ricorrente ritenga che il proprio nome a dominio sia stato “usurpato” da
    terzi in malafede, tale soggetto dovrà dirigere il proprio ricorso contro tali
usurpatori e non contro l’EURid. In caso contrario il ricorrente rischia il rigetto del
                                        ricorso.

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Assegnazione del .eu durante il sunrise period
               Criteri di assegnazione e riscorso

    Un tema particolarmente frequente in materia di decisioni circa l’operato
   dell’EURid attiene ai caratteri speciali marchio BARC & LONA...(& non può
  essere riprodotto nel nome a dominio) come si traduce & (secondo l’opinione
           maggioritaria scelta libera OXFORD – marchio OXF & ORD)

            Discrepanze: CASO BARCELONA                      Vince il ricorrente
                           CASO OXFORD                       Vince il resistente

   Il buon senso degli arbitri contrasta con il principio della verifica meramente
 formale, il caso barcelona rappresenta un’ipotesi di prevalenza dei migliori diritti
         non già degli anteriori, il principio first come first served vacilla.

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Assegnazione del .eu durante il sunrise period
            Criteri di assegnazione e riscorso
  Altra importante considerazione riguarda i possessori di marchi non
      esattamente comprensibili quanto ai caratteri alfanumerici

 L’arbitro ha confermato la decisione dell’ente di verifica ritenendo che
  tale marchio non giustifica la richiesta di registrazione di siebert.eu
                   durante la prima fase del sunrise.

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Assegnazione del .eu durante il sunrise period

 Nel corso delle decisioni fin qui rese, gli arbitri incaricati hanno ritenuto
 che l’agente di convalida, di fronte a documenti che non consentano di
 ricondurre con assoluta certezza un diritto anteriore al richiedente del
 relativo nome a dominio, debba concludere il proprio esame in senso
   favorevole al richiedente solamente nel caso di lacune facilmente
                                   sanabili.
Diversamente, gli arbitri hanno considerato corretto l’operato dell’agente
di convalida in tutti quei casi in cui, per poter eventualmente concludere
  l’esame in modo favorevole al richiedente, l’agente avrebbe dovuto
  imbarcarsi in una serie di speculazioni decisamente estranee al suo
                                   compito.

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                                                                                 40
Assegnazione del .eu durante il sunrise period

                   IL CASO “NAGEL”

           L’arbitro incaricato ha ritenuto che l’agente di
                convalida non era tenuto a condurre
       indagini volte a verificare l’esistenza di un rapporto di
       licenza rispetto al quale non vi era traccia nelle prove
         documentali inviate a supporto della richiesta di
                 registrazione del nome a dominio.

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Assegnazione del .eu durante il sunrise period

                     IL CASO “ISL”

         Si è ritenuto che l’agente di convalida non era
      chiamato a verificare se un marchio, apparentemente
      scaduto in base ai documenti prodotti dal richiedente,
                  fosse stato rinnovato o meno

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                                                               42
Assegnazione del .eu durante il sunrise period

                     IL CASO “COLT”

     L’arbitro incaricato ha giustificato l’operato dell’agente di
       convalida che, a dire del ricorrente, avrebbe potuto
     concedere il nome a dominio richiesto poiché, in base a
      quanto disposto dallo statuto societario della ricorrente
     (peraltro non prodotto all’epoca della richiesta originaria,
         ma solo durante la procedura di riassegnazione)
       richiedente e titolare del marchio anteriore debbono
             essere considerati la medesima società.

                           FERRARA – 23 maggio 2007
                                                                     43
Il nome a dominio nella giurisprudenza italiana

    Le procedure di riassegnazione possono essere utilmente
   avviate solamente nel caso in cui vi siano gravi indizi circa la
   malafede della controparte. In caso contrario, meglio adire il
                         giudice ordinario.

   Come viene percepito il nome a dominio nella giurisprudenza
                               italiana?

     Gli orientamenti attuali non lasciano dubbi in merito alla
    configurabilità del nome a dominio aziendale quale segno
                              distintivo.

                            FERRARA – 23 maggio 2007
                                                                      44
Il nome a dominio nella giurisprudenza italiana
                        IL CASO “SABENA”

      La N.V. Sabena S.A., sostenendo di essere titolare di marchio
 internazionale SABENA valido anche in Italia, vistasi rigettare dall'ente
   italiano preposto la registrazione del nome a dominio sabena.it, per
   essere già stato assegnato all'agenzia A.& A. di Castellani Alessio,
  chiedeva al Tribunale ex art.700 c.p.c., 63 R.D. 929/42 "che venisse
 vietata alla predetta l'uso in qualsiasi forma anche sulla rete internet del
  marchio Sabena vietando l'utilizzazione del nome a dominio internet
 sabena.it, che le venisse ordinato di rinunciare al suddetto dominio con
  fissazione di una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del
                              provvedimento.

                             FERRARA – 23 maggio 2007
                                                                                45
Il nome a dominio nella giurisprudenza italiana
                             IL CASO “SABENA”
  Il Tribunale di Firenze ritiene che il domain name è “l’indirizzo Internet di un computer
                                     collegato alla rete”.

 Mediante domain name si raggiungerà quel sito non diversamente da quanto avviene
 raggiungendo un certo numero civico di una certa via per andare a trovare qualcuno o
         componendo un numero di telefono per parlare con una data persona.

 Le pagine del sito internet prodotto dal soggetto che utilizza quel computer esporranno
  al pubblico l’attività di quel soggetto, offriranno i suoi servizi on-line ed esibiranno la
                                    sua denominazione.

 Il nome a dominio è un mero indirizzo telematico e, pertanto, il titolare del marchio non
   vanta un diritto positivo ad ottenere un nome a dominio corrispondente al marchio.
                                    FERRARA – 23 maggio 2007
                                                                                                46
IL CASO “PLAYBOY”

 L'uso come nome a dominio di un marchio registrato altrui che
  gode di rinomanza anche se questo viene riferito a prodotti o
servizi diversi da quelli indicati dal marchio genera una violazione
 del diritto di esclusiva del marchio stesso qualora consenta un
             indebito vantaggio all'autore dell'illecito.

                         FERRARA – 23 maggio 2007
                                                                       47
IL CASO “NOVAMARINE.IT”

                             Firenze, 27 giugno 2001
   Il "domain name" è un indirizzo, ma non è indifferente che lo stesso sia
  composto da una certa sequenza di lettere dell'alfabeto piuttosto che da
  un'altra, poiché detta sequenza, se corrisponde ad un segno distintivo, è
capace di orientare le scelte del consumatore che fruisce dei prodotti e che
    chiunque sarà portato a raggiungere un sito piuttosto che un altro in
relazione alla particolare frequenza che suggerisce un certo tipo di prodotto
piuttosto che un altro. Conseguentemente ai "domain names" è applicabile la
 disciplina dei segni distintivi ed il principio della circolarità della tutela degli
stessi in base al quale ciascun segno è idoneo a violare ed essere violato da
                             segni di pur diverso tipo.

                               FERRARA – 23 maggio 2007
                                                                                        48
VALLO LUCANIA 10 giugno 2005

     La contraffazione del marchio registrato, compiuta anche attraverso
l'utilizzazione di un "domain name" (nome a dominio ) su Internet, realizza un
 illecito brevettuale ex art. 63 l. n. 929 del 1942 (c.d. legge marchi) nonché
   concorrenziale ex art. 2598 c.c. Ne deriva che sono ammissibili, in via
 autonoma, due diverse azioni di responsabilità aventi ad oggetto interessi
   differenti: un'azione a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, e,
 congiuntamente, un'azione per concorrenza sleale, ove il comportamento
 illecito abbia determinato la confondibilità fra i rispettivi prodotti e/o servizi..

                               FERRARA – 23 maggio 2007
                                                                                        49
Napoli, 26 marzo 2004

La tutela del marchio di fatto che abbia una notorietà generale
  è assicurata, in via diretta, e non analogica, dalle stesse
norme dettate per i marchi registrati: pertanto il titolare di un
tale marchio ben può inibire a terzi l'uso successivo di quello
        stesso segno come nome di dominio Internet.

                       FERRARA – 23 maggio 2007
                                                                    50
GIURISPRUDENZA in materia di nomi a dominio

 I Tribunali investiti della questione hanno assimilato il nome a dominio al
     marchio, applicando di conseguenza le norme del R.D. 929/1942.
     Altre decisioni, invece, identificano il nome a dominio all’insegna,
    sostenendo che il primo svolge l’identica funzione della seconda di
    contraddistinguere il luogo virtuale in cui l’imprenditore offre i propri
                         prodotti o servizi al pubblico.

     L’accostamento alla testata giornalistica - home page identica alla
    copertina, il nome della testata assimilabile al nome a dominio e le
 ulteriori pagine del sito identiche alle pagine che si sfogliano in una rivista
                                  tradizionale.

                             FERRARA – 23 maggio 2007
                                                                                   51
La tutela nel codice di proprietà industriale
Art. 22 del codice di proprietà industriale; D.L. 10 febbraio 2005, n. 30

Unitarietà dei segni distintivi

1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio
aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità' o dell'affinità' tra
l'attività' di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e'
adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche
in un rischio di associazione fra i due segni.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione
sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio
registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso
del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

                                       FERRARA – 23 maggio 2007
                                                                                                        52
LA TUTELA
                            Art. 118, comma 6

Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a
dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in
mala fede, può essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure
a lui trasferita da parte dell'autorità' di registrazione. – situazione di
richiesta all’autorità giudiziaria che fa salva l’applicabilità della procedura
di riassegnazione.

                              FERRARA – 23 maggio 2007
                                                                                  53
Concorrenza sleale tramite internet

IL META-TEG         Comandi inseriti nella pagine di programmazione HTML, non
                    visibili nel corso della normale navigazione, attraverso i quali è
                    possibile comunicare informazioni ai software utilizzati dai motori
                    di ricerca per l’indicizzazione delle pagine web.

                    Consente al motore di ricerca di associare la pagina di un sito
META-TAG KEYWORDS
                    con la parola digitata dall’utente nell’apposito campo di ricerca.

GIURISPRUDENZA      L’impiego di marchi altrui come METATAG deve essere
ITALIANA            considerato come ipotesi rilevante ex art. 2598 c.c.

                        FERRARA – 23 maggio 2007
                                                                                          54
Concorrenza sleale tramite internet
            IL CASO “GENERTEL vs. CROWE”
Il Tribunale di Roma ha bocciato il comportamento di una compagnia di assicurazioni on line,
                      accusata di concorrenza sleale a fini commerciali.
 La Genertel, una delle più importanti compagnie di polizze on line, chiede ai giudici di Roma
    la tutela inibitoria d'urgenza contro la concorrente Crowe Italia, colpevole - secondo la
                     Genertel - di aver usato in maniera sleale i meta-tag.
    La Crowe aveva inserito sul proprio sito la parola "Genertel" come etichetta nascosta.
Chiunque, quindi, avesse digitato, attraverso un motore di ricerca, la suddetta parola, sarebbe
                                  arrivato sul sito della Crowe.
Il tribunale di Roma, accogliendo in pieno la tesi della Genertel, ha sottolineato come l'utilizzo
  del nome di un concorrente, come meta-tag o etichetta nascosta, possa rappresentare un
potenziale sviamento della clientela e costituire, di fatto, una concorrenza sleale, ex art. 2598
                                             N. 3 cc.
 In base a questo, il giudice ha imposto alla Crowe l'immediata eliminazione della riferimento
                               Genertel nell'utilizzo dei meta-tag.
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                                                                                                     55
Concorrenza sleale tramite internet

  Ordinanza del trib. di Milano 14 novembre 2005

 L’indebito vantaggio che l’autore dell’illecito può
 trarre dalla rinomanza del marchio utilizzato merita
 un   trattamento   alla   stregua        del   20.1   “tutela
 ultramerceologica del marchio”.

                    FERRARA – 23 maggio 2007
                                                                 56
Il cybersquatting in breve

   Il problema del cybersquatting è stato fin qui analizzato con
  riferimento alle ipotesi di “accaparramento” di un altrui segno
 distintivo tramite l’uso del medesimo all’interno del sito internet
del cybersquatter, sia a livello di nome a dominio che di meta-teg.
      Attraverso tali stratagemmi abbiamo verificato come il
 cybersquatter riesca, a volte, a raggiungere il proprio obiettivo
   consistente nell’attirare su di sé l’attenzione dell’internauta,
   sfruttando la notorietà di un segno distintivo la cui fama era
                     dovuta alle fatiche di altri.

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                                                                       57
Il cybersquatting in breve

  Notevoli risultati sono stati raggiunti tramite l’attivazione delle
     procedure di riassegnazione che per praticità, rapidità e
convenienza economica sono state sfruttate per sottrarre i nomi a
 dominio dalle grinfie dei cybersquatter e sono state utilizzate in
modo diffuso anche grazie alla notevole attenzione riservata a tali
    procedure dai mezzi di informazione specializzati e non.

                           FERRARA – 23 maggio 2007
                                                                        58
Nuove forma di cybersquatting

 Nonostante gli enormi progressi in materia, a beneficio delle
     vittime del cybersquatting, è bene evidenziare come,
proporzionalmente ai risultati ottenuti attraverso le procedure di
   riassegnazione e agli sviluppi della giurisprudenza, siano
 cresciute le alternative al cybersquatting “di tipo tradizionale”.
Di seguito si offre una panoramica delle più recenti pratiche di
cybersquatting che si caratterizzano per la particolare “malizia”
                     utilizzata dai malfattori

                          FERRARA – 23 maggio 2007
                                                                      59
LINKING

Collegamento ipertestuale che consente di passare da un sito ad un altro – il linking
                         non è illecito se non lede altrui diritti.
   In particolare, potrà difficilmente essere considerato illecito il “surface linking”
                         (collegamento con una home page).
 Il “deep linking” consiste nell’indirizzamento di un utente verso altro sito (dal quale
          non viene raggiunta una home page ma una pagina secondaria).
 Un primo orientamento ha ritenuto che il “deep linking” fosse sempre illegittimo in
 quanto, “saltando” la home page comporta per il sito linkato una perdita di benefici
 connessi agli utili derivanti dalla pubblicità (normalmente inserita nella home page)
   Un diverso orientamento ha opportunamente chiarito che, ove appaia chiaro al
visitatore che la pagina linkata non appartiene al sito visitato in precedenza, non può
               sussistere alcun profilo di illecito o concorrenza sleale.

                                    FERRARA – 23 maggio 2007
                                                                                           60
Linking
                   1996: due quotidiani scozzesi

 In una pagina del primo quotidiano vengono proposti alcuni link
 che rinviano ad articoli disponibili su pagine secondarie del sito
                        Internet concorrente.
In particolare, i link riproducono l’esatto titolo degli articoli, ma non
           vi è specificata la fonte da cui essi sono tratti.

Il giudice avalla la conclusione che il fatto configura violazione dei
  diritti di esclusiva sui contenuti del sito Internet del ricorrente.

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                                                                            61
Linking
                 Ticketmaster Corp. vs. Tickets.com, Inc.

   La questione contrappone due società specializzate nella vendita on-line di
                  biglietti per spettacoli ed avvenimenti pubblici.
 La ricorrente sottolinea che i link alle proprie pagine secondarie non sono stati
espressamente autorizzati, come invece prescrivono le condizioni generali d’uso
                                 dello stesso sito.
 Il danno economico lamentato consiste nel fatto che gli utenti sono “dirottati” su
  pagine secondarie anziché sulla pagina principale del sito, nella quale sono
                       contenute le inserzioni pubblicitarie.
Inoltre il comportamento tenuto può configurare un’ipotesi di concorrenza sleale,
in quanto gli utenti possono essere indotti a ritenere che ci sia una qualche forma
     di collaborazione economica tra i due siti, eventualità che non sussiste.

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                                                                                      62
Linking
The Newspapers vs. Eureka, District Court in Rotterdam

Il caso ha oggetto l’attività di deep linking posta in essere da Eureka,
società olandese che offre, tramite un proprio sito un servizio di news
on-line realizzato attraverso il linkaggio diretto alle pagine dei siti delle
             società ricorrenti (previa citazione della fonte).

  Queste ultime sostengono che il comportamento di Eureka viola i
 diritti d’autore sugli articoli e sugli elenchi di titoli, considerati come
    banche dati e che il convenuto tiene un comportamento illecito
traendo un illegittimo profitto dagli investimenti effettuati dai ricorrenti
 per la selezione e la redazione degli articoli, inserendo collegamenti
 ipertestuali che escludono le home-page dei siti stessi, procurando,
          quindi, la perdita dei ricavi derivanti dalla pubblicità.

                            FERRARA – 23 maggio 2007
                                                                                63
Linking
The Newspapers vs. Eureka, District Court in Rotterdam

Il fatto che sulle pagine linkate non vi sia pubblicità è la conseguenza
            di una precisa scelta editoriale dei ricorrenti.
     Il danno che ne deriva non può essere attribuito ad Eureka.
Riguardo alla lesione del copyright, esso limita il diritto di riprodurre
                                   dati.
 Tuttavia, aggiungere un deep link da un sito web a notizie e articoli
    sulle pagine di altri siti non può essere considerato come una
            riproduzione di questi dati (cioè degli articoli).
 La completa adozione dell’elenco di titoli dai siti linkati e il relativo
    inserimento (menzionando la fonte) su un diverso sito web è,
     dunque, una riproduzione di questi titoli e di quella lista da
                           considerarsi lecita.
                           FERRARA – 23 maggio 2007
                                                                             64
TYPOSQUATTING

                      Forma evoluta di cybersquatting.
  Consiste nella registrazione di un domain name del tutto simile ad un
                  marchio noto, ma contenente un refuso

            Es. DINSEYLAND.COM invece che DISNEYLAND

             Se il sito è poco visitato il fenomeno è irrilevante

 Se si tratta di siti con traffico molto elevato, il fenomeno può avere effetti
                                   devastanti

                               FERRARA – 23 maggio 2007
                                                                                   65
TYPOSQUATTING

 Nell’ottobre del 2001, per fare un esperimento, era stato registrato il nome di
           dominio “jptmail.com”, molto vicino al noto “hotmail.com”.
 I due caratteri diversi, “j” e “p”, sulla tastiera sono situati immediatamente alla
                destra della “h” e della “o” dell’indirizzo originale.
In realtà, nonostante questo indirizzo presupponga che vengano fatti ben due
    errori di digitazione consecutivi, cosa che avviene piuttosto raramente,
    l’improvvisato typosquatter è riuscito a dirottare, in un anno, ben 3.000
                                      visitatori.
 Il typosquatter, in questo modo, può proporre prodotti e servizi forniti da una
 società concorrente della società-vittima titolare del segno distintivo celebre.
Sotto questo aspetto tale pratica è certamente suscettibile di essere inquadrata
                       come attività di concorrenza sleale.

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                                                                                       66
TYPOSQUATTING in Italia: il caso “Essse Caffè SPA”

È stato considerato quale indizio di malafede nella disputa (fine luglio
    2004) avviata dalla Essse Caffè SPA di Bologna che adiva la
procedura di riassegnazione per ottenere il trasferimento di un nome a
       dominio registrato da un signore di Prato, consistente in
     www.essecafe.it: il nominativo della ricorrente meno una "s".

    Per la cronaca è interessante constatare che la procedura si è
      conclusa a favore della Essse Caffè SPA e che elemento
determinante della decisione è stata proprio la distanza di una sola “s”
                   tra i segni oggetto della disputa.

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                                                                           67
CONCORRENZA SLEALE TRAMITE INTERNET

IL Mousetrapping    Tecnica che attraverso l’apertura continua di pop-up scatena
                    l’apertura di finestre sempre nuove anche quando si cerca di
                    chiudere o di tornare indietro

Page-jacking        Il page-jacker copia le pagine di un sito web noto e le inserisce in
                    un nuovo sito web che sembra autentico e, attraverso un
                    sapiente uso dei meta-tag, cerca di manovrare i motori di ricerca
                    affinché tali siti vengano raggiunti dal maggior numero di utenti
                    che crederanno di leggere le autentiche pagine web.

                    La Giurisprudenza americana ha ritenuto che si tratti di pratiche
La Giurisprudenza
                    di concorrenza sleale. Non risultano provvedimenti italiani.

                       FERRARA – 23 maggio 2007
                                                                                           68
Mousetrapping: il caso ““jagermeister.it”, “

La pratica del mousetrapping è stata considerata indizio della malafede
del resistente in una procedura di riassegnazione (il che dimostra ancora
    una volta le potenzialità della procedura di riassegnazione quale
   validissimo campo di sperimentazione di alcuni illeciti non ancora
                      esaminati dai giudici ordinari).

Nella procedura di riassegnazione del nome a dominio “jagermeister.it”,
    è stato stabilito che l’aver adottato la tecnica nota con il nome di
 “mousetrapping” per far si ché gli utenti internet che involontariamente
    siano arrivati sul portale pornografico non ne possano più uscire,
configura un rafforzamento della tesi di utilizzo in malafede del dominio
                jagermeister.it da parte della resistente.

                            FERRARA – 23 maggio 2007
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Banner advertisment Illeciti: il caso “Monsterboard “

    La società Monsterboard realizza un congegno grazie al quale ogni
     qualvolta un soggetto digita una parola chiave, su un determinato
      motore di ricerca, corrispondente ad un marchio registrato dalla
    concorrente VNU (Intermediair), contemporaneamente alla pagina
  relativa ai siti indicati dalla ricerca appare anche un pop up che avverte
    dell’esistenza di Monsterboard concorrente di VNU nonché del sito
                    internet di proprietà della medesima.

    I giudici non hanno avuto difficoltà ad individuare la rilevanza di tale
   pratica sotto l’aspetto della concorrenza sleale oltre che sotto il profilo
            della violazione del marchio Intermediair della VNU.

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CYBERSQUATTING

                      IL FRAMING

  La pagina web richiamata viene ad essere visualizzata
    all’interno della cornice grafica del sito richiamante.

Il navigatore viene trasferito su un altro sito attraverso il link
  ma non si accorge ed è convinto che i contenuti del sito
                siano ascrivibili al richiamante.

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CYBERSQUATTING

 IL FRAMING: il caso “acquario di Genova”

       La società che gestisce l’acquario di Genova richiede ed ottiene
 l’accertamento tecnico di un presunto comportamento di concorrenza sleale
    effettuato per via telematica e dovuto al fatto che un altro soggetto ha
 realizzato nel proprio sito una pagina all’interno della quale viene richiamata
                 l’home page del sito dell’acquario di Genova.

Secondo il Tribunale ligure, nel caso in cui la struttura della pagina “linkante”
rappresenti una forma di “concorrenza parassitaria” - art. 2598 c.c. comma 2 -
  , non si possono tollerare certe tecniche di costruzione della pagina Web.
“Catturando” la pagina completa dell’acquario, l’impresa condannata sfrutta la
 notorietà del sito senza esserne autorizzata e senza aver dovuto sborsare
 alcunché, con conseguente sviamento ed inganno ai danni degli utenti della
                                        rete.

                            FERRARA – 23 maggio 2007
                                                                                    72
GRAZIE

      Avv. Guido Maffei
      maffei@bugnion.it

Tel. 06.47825222 – Fax 06.47824170

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