LA TUTELA DEI NOMI A DOMINIO - Università degli Studi di Ferrara 23 maggio 2007 Avv. Guido Maffei
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Ufficio di Roma: Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 Tel: 06 47825222 Fax: 06 47824170 Email: roma@bugnion.it www.bugnion.it Avv. Guido Maffei Email: maffei@bugnion.it LA TUTELA DEI NOMI A DOMINIO Università degli Studi di Ferrara 23 maggio 2007 Avv. Guido Maffei
CYBERSQUATTING fenomeno di accaparramento di nomi a dominio corrispondenti a marchi/nomi altrui • Finalità principale realizzazione di lucro sul trasferimento del dominio a chi ne abbia interesse • Finalità alternativa: concorrenza sleale, es. sviare la clientela del concorrente sul proprio sito o sui propri prodotti FERRARA – 23 maggio 2007 1
ITALIA: Modifica legislativa del 1999 La possibilità per una persona fisica di registrare un numero illimitato di domini (in precedenza una PARTITA IVA / un solo nome di dominio) determina la crescita esponenziale dei domini con suffisso .it. FERRARA – 23 maggio 2007 2
16 dicembre 1999 la Registration Authority è letteralmente sommersa da richieste di registrazione di nuovi nomi a dominio.it, delle quali gran parte avanzate da pochi soggetti nell’ambito di un ben preciso disegno di cybersquatting. FERRARA – 23 maggio 2007 3
Niki Grauso: 500.000 domini Il fenomeno del cybersquatting dilaga. Un certo Niki Grauso in brevissimo tempo registra circa 500.000 domini (di cui molti con suffisso .it), nel pieno rispetto delle norme allora vigenti. Fra i nomi registrati, compaiono numerosi marchi noti e nomi di personaggi famosi. Alcuni dei personaggi politici coinvolti intervengono a stimolare una discussione che altrimenti difficilmente sarebbe sorta. FERRARA – 23 maggio 2007 4
Si tenta una soluzione Si cerca il modo per consentire ai titolari di nomi e marchi di “riconquistare” i corrispondenti nomi a dominio sottratti, senza affrontare i tempi ed i costi connessi ad una causa ordinaria. FERRARA – 23 maggio 2007 5
L’ICANN: una soluzione possibile Per reagire a tale fenomeno, l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) con il supporto dell'Organizzazione mondiale per la proprietà industriale (WIPO) aveva già introdotto per i nomi a dominio con estensione .com, .net, e .org un procedimento amministrativo di risoluzione delle dispute relative ai nomi a domino rapido ed efficace (le c.d. MAP - Mandatory Administrative Proceedings). FERRARA – 23 maggio 2007 6
L’ICANN: una soluzione possibile LE REGOLE Un nome a dominio si considera registrato abusivamente e viene quindi riassegnato ad un terzo che lo reclami, quando questi dimostri cumulativamente che: a) il nome a dominio è identico o di similitudine tale da indurre in confusione in relazione ad un marchio su cui egli vanta dei diritti; b) l’assegnatario del nome a dominio non abbia diritti o legittimi interessi in relazione al suddetto dominio; c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in malafede FERRARA – 23 maggio 2007 7
Italia: procedure di riassegnazione L’Italia decide di dotarsi di procedure ispirate alla MAP di ICANN (c.d. procedure di riassegnazione). Tali procedure sono regolate dalle regole di NAMING e vengono gestite dalla NAMING AUTHORITY ITALIANA per mezzo di appositi ENTI CONDUTTORI AUTORIZZATI FERRARA – 23 maggio 2007 8
IL PROCEDIMENTO Ispirato a criteri di rapidità semplicità Il Ricorrente sceglie l’Ente Conduttore potendo stabilire se la procedura verrà gestita da un collegio di tre arbitri o da un arbitro unico IL costo del procedimento è interamente sopportato dal Ricorrente e deve essere versato in anticipo L’Ente conduttore riceve il ricorso via e-mail e in formato cartaceo provvedendo all’invio al resistente FERRARA – 23 maggio 2007 9
I TEMPI ENTRO 25 GIORNI il resistente può replicare Decorso tale termine l’Ente Conduttore nomina il collegio/arbitro ENTRO 15 GIORNI decisione (Salvo il caso, peraltro raro, Entro 4 giorni l’ente conduttore comunica la di nuove esigenze istruttorie) decisione alle parti FERRARA – 23 maggio 2007 10
Possibilità di ricorso presso il giudice il Registro provvede al trasferimento del nome a dominio a meno che non riceva, entro 15 giorni dalla data in cui le è pervenuta la decisione del collegio, una comunicazione adeguatamente documentata da parte del resistente di aver iniziato un procedimento giudiziario in relazione al nome a dominio contestato. L’introduzione di un tale giudizio blocca l’esecuzione della decisione e la riassegnazione del nome a dominio. Se invece nulla perviene al Registro entro tale periodo, il dominio viene revocato al precedente assegnatario e riassegnato al vincitore FERRARA – 23 maggio 2007 11
LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE Perchè una procedura di riassegnazione possa essere considerata ammissibile è necessario, in primo luogo che il nome a dominio sia identico o di similitudine tale da indurre in confusione in relazione ad un marchio su cui egli vanta dei diritti. FERRARA – 23 maggio 2007 12
LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE La componente verbale è prevalente Non rileva il fatto che il marchio azionato non sia costituito dalla sola denominazione corrispondente al nome a dominio ma anche da una componente figurativa. La componente verbale è da ritenersi prevalente. Il fatto che il marchio sia stato depositato con una veste grafica o presenti un elemento figurativo non esclude la pressoché identità e la potenziale confusione con il nome a dominio costituito da un espressione verbale identica o molto simile. FERRARA – 23 maggio 2007 13
LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE La debolezza del marchio Non rileva la debolezza del marchio - le regole di naming italiane (e le UDRP di ICANN cui esse si ispirano) non richiedono affatto che il ricorrente dimostri l’esclusività del proprio diritto al nome, ma semplicemente che egli abbia diritto ad utilizzarlo FERRARA – 23 maggio 2007 14
LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE L’identità Il marchio non deve essere identico – basta la similitudine Il nome a dominio Warnervillage.it è stato riassegnato sulla base dei diritti del ricorrente sul diverso marchio registrato Warner Bros di sicura fama FERRARA – 23 maggio 2007 15
LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE Diritti e legittimi interessi L’assegnatario del nome a dominio non deve avere diritti o legittimi interessi in relazione al suddetto dominio. 1) Il resistente, per poter evitare la soccombenza deve provare che “prima di avere avuto notizia della contestazione” in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” 2) Il resistente deve provare di essere conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”; . FERRARA – 23 maggio 2007 16
LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE IL caso “TUTTOMOTO.IT” Nella procedura di riassegnazione del nome di dominio TUTTOMOTO.IT il resistente è un rivenditore di motociclette, il ricorrente una nota casa editrice. Il resistente vince dimostrando che: La sua officina è conosciuta come “tuttomoto” Il sito internet è attivo da molti mesi nel momento in cui la procedure è stata avviata; L’offerta di è fatta in buona fede poiché manca ogni rapporto di concorrenza con la richiedente. FERRARA – 23 maggio 2007 17
CIRCOSTANZE DI MALAFEDE Il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio. Es. il resistente ha offerto di vendere il nome a dominio al ricorrente con offerta scritta oppure è un cybersquatter abituale FERRARA – 23 maggio 2007 18
CIRCOSTANZE DI MALAFEDE Il dominio è stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente. Es. il nome a dominio corrisponde ad un marchio noto nel settore dell’abbigliamento ma è utilizzato per illustrare l’attività di un’altra impresa operante nel medesimo settore FERRARA – 23 maggio 2007 19
CIRCOSTANZE DI MALAFEDE Il nome a dominio è stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente. Es. il nome a dominio corrisponde al nome del concorrente, il consumatore è convinto di trovare i prodotti del concorrente ma trova notizie negative e giudizi poco lusinghieri circa l’attività del concorrente FERRARA – 23 maggio 2007 20
CIRCOSTANZE DI MALAFEDE L’utilizzo per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente. Es. il nome a dominio gucci.it viene registrato per un progetto di e- commerce comprendente anche prodotti falsamente attribuiti a Gucci. FERRARA – 23 maggio 2007 21
CIRCOSTANZE DI MALAFEDE Il collegio può comunque desumere la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio da qualsiasi altra circostanza emerga nel corso della procedura di riassegnazione. A volte la malafede è stata desunta dalla sola notorietà del marchio cui il nome a dominio in contestazione è identico (malafede in re ipsa) o dal fatto che al nome a dominio registrato da svariato tempo non corrisponde un sito internet. FERRARA – 23 maggio 2007 22
LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE Caratteristiche "non ha natura giurisdizionale”, e come tale non preclude alle parti il ricorso alla magistratura” non deve valutare il diritto del ricorrente al marchio ma se il nome a dominio sia stato registrato in malafede da chi non ne avesse diritto. non si possono disporre risarcimenti danni, né condannare il resistente soccombente al rimborso al ricorrente delle spese della procedura, né condannare il ricorrente soccombente al risarcimento delle spese processuali di difesa incontrate dal resistente. FERRARA – 23 maggio 2007 23
LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE IL CASO “JUVE” juventuscasino.com / juvecasino.com La Ricorrente, Juventus F.C. S.p.A., è una società di diritto italiano fondata nel 1897 a Torino, operante nel settore del calcio professionistico, la cui prima squadra è una delle più note squadre di calcio professionistico a livello mondiale. La Ricorrente è proprietaria, tra gli altri, dei seguenti marchi: JUVENTUS (parola) e JUVE (parola) FERRARA – 23 maggio 2007 24
LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE IL CASO “JUVE” juventuscasino.com / juvecasino.com I nomi a dominio in contestazione comprendono i nomi JUVENTUS e JUVE, dunque inglobano esattamente i marchi della Ricorrente. La combinazione con un termine di uso generico (CASINO, inteso nel suo significato di “casa da gioco”) – e del suffisso .COM – (che solo identifica il tipo di dominio) – non sono sufficienti ad escludere che i nomi a dominio in contestazione siano verosimilmente associati ai marchi della Ricorrente; e più grave ancora, che il pubblico sia indotto in confusione, sviato circa l’origine dei nomi a dominio in contestazione e l’eventuale legame – od addirittura la coincidenza – fra il titolare di detti nomi a dominio e la proprietaria dei marchi. FERRARA – 23 maggio 2007 25
LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE IL CASO “ROMA” Il dominio ASROMA.IT Il nome AS Roma non può non essere ritenuto più che noto: il relativo marchio gode quindi della tutela ultramerceologica prevista dalla legge sul marchio. Da oltre settant’anni identifica una delle due squadre di calcio della capitale. La AS Roma è inoltre società per azioni quotata in borsa, con capitale sociale di 52.000.000 euro (pari a lire 100.686.040.000), il che la rende nota anche in ambito extrasportivo. E’ quindi del tutto impensabile che la sua denominazione possa essere sconosciuta a chi operi nell’ambito della città di Roma. FERRARA – 23 maggio 2007 26
LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE IL CASO “ROMA” Il dominio ASROMA.IT Ciò premesso, è del tutto pacifico che il dominio sia stato originariamente registrato il 23 gennaio 1997 dalla ELF Servizi, Cultura e Ambiente s.r.l. La resistente non ha fornito alcuna motivazione per la scelta del nome di dominio ASROMA.IT, che palesemente non ha nulla a che fare con la denominazione sociale della società. Nell’aprile 1999 la ELF invia alla odierna ricorrente un messaggio e-mail (prodotto dalla resistente stessa) firmato da Marco Poltronieri, del seguente testuale tenore: “Sono l’amministratore della ELF s.r.l., proprietaria del sito asroma.it. La presente per comunicarvi che la società verrà chiusa entro la fine dell’anno e il dominio è quindi in vendita”. FERRARA – 23 maggio 2007 27
LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE IL CASO “BARBIE” Il dominio www.barbie.it È una delle più note bambole del mondo, prodotta dalla Mattel con gli altri numerosi prodotti regolarmente contraddistinti dal marchio registrato, notorietà confermata in Italia anche dal risalto che trova sulla stampa (gli viene dedicato anche un libro). Difficile ritenere che la resistente ne ignorasse l’esistenza, al momento della registrazione. Sul marchio, inoltre, la resistente stessa appare, ictu oculi, non poter rivendicare alcun diritto. FERRARA – 23 maggio 2007 28
LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE IL CASO “BARBIE” Il dominio www.barbie.it La documentazione prodotta dalla ricorrente rivela la circostanza – verificabile su internet – che la resistente ha registrato altri nomi a dominio in nessun modo riferibili all’attività della stessa, ma relativi a marchi e denominazioni di imprese famose nel mondo (p. es.: philipmorris.it; toystories.it) Sul sito della resistente, inoltre, non appare essere svolta alcuna attività: l’indirizzo www.barbie.it corrisponde ad una pagina standard attestante unicamente l’avvenuta registrazione del dominio da parte della Alicom; esso, inoltre, è ancora vuoto. La registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in questione sono stati effettuati nell’ambito di un più ampio disegno accaparratorio. FERRARA – 23 maggio 2007 29
LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE IL CASO “Bruce Springsteen” Il dominio www.brucespringsteen.com La rock star Bruce Springsteen perde la procedura di riassegnazione intentata contro un gruppo di fan per ottenere l'uso del dominio. Secondo l’arbitro, il Bruce Springsteen Club non ha violato i diritti del musicista, registrandolo. Il resistente ha dimostrato di avere un diritto/interesse legittimo a mantenere il dominio, mentre il musicista non è riuscito a dimostrare l’utilizzo del dominio in maniera non corretta, o che il fun club abbia tentato di vendere il nome. FERRARA – 23 maggio 2007 30
IL DOMINIO .EU Recentemente, è stato istituito il nome a dominio con estensione .eu Tale circostanza ha comportato una serie di nuovi problemi. Necessità di trovare un compromesso tra il principio FIRST-COME, FIRST- SERVED e gli interessi dei titolari dei marchi. Si deve considerare che nel contesto europeo, possono coesistere due o più marchi identici, tutti validi. CHI PREVALE? FERRARA – 23 maggio 2007 31
IL DOMINIO .EU LA SCELTA É SUNRISE PERIOD Solo chi ha marchi registrati in uno o più paesi comunitari identici al nome di dominio (I fase) o altri segni distintivi identici al nome di dominio (II fase) può ottenere la registrazione. Tra più aventi diritto prevale chi ha presentato la domanda in precedenza. FERRARA – 23 maggio 2007 32
IL DOMINIO .EU L’IDENTITÀ Come si fa a stabilire se un marchio è identico al nome di dominio? La regola è quella della coincidenza dei caratteri alfanumerici disposti nel medesimo ordine, salva l’ipotesi in cui il marchio sia caratterizzato da un grafismo talmente originale da non consentire di riconoscere nel segno un determinato carattere alfanumerico. FERRARA – 23 maggio 2007 33
L’articolo 14 del Regolamento EC 874/2004 Il richiedente deve presentare prove documentali che dimostrino la titolarità del diritto preesistente sul nome in questione. Tali prove documentali devono essere presentate ad un agente di convalida indicato dal registro entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta di nome di dominio, pena il rigetto della richiesta. FERRARA – 23 maggio 2007 34
L’articolo 14 del Regolamento EC 874/2004 L’agente di convalida deve semplicemente verificare se il richiedente per un nome a dominio abbia presentato valide prove documentali, entro i termini previsti, da cui risulti la titolarità di diritti preesistenti su quel nome. Se le prove documentali non sono pervenute in tempo oppure se riscontra che queste non dimostrano un diritto preesistente, l'agente rifiuta la registrazione ed informa il registro. FERRARA – 23 maggio 2007 35
L’articolo 14 del Regolamento EC 874/2004 Qualora esistano successive (in ordine cronologico) richieste per il medesimo nome a dominio, presentate durante le fasi del Sunrise Period, il dominio viene assegnato al primo richiedente (in ordine cronologico) che dimostra entro il termine di 40 giorni dalla richiesta e tramite documenti ritenuti validi, la titolarità di un valido diritto anteriore . FERRARA – 23 maggio 2007 36
Assegnazione del .eu durante il sunrise period Gli arbitri hanno chiarito che, in base all’interpretazione delle norme in materia, l’EURid, nel decidere se assegnare o meno un nome a dominio presentato durante il Sunrise Period, deve semplicemente verificare la sussistenza del diritto anteriore in base ai documenti forniti dal richiedente, essendo invece estranea all’operato dell’EURid, la verifica dell’eventuale malafede del richiedente. In base a questa interpretazione, dominante alla luce delle decisioni fin qui rese, qualora il ricorrente ritenga che il proprio nome a dominio sia stato “usurpato” da terzi in malafede, tale soggetto dovrà dirigere il proprio ricorso contro tali usurpatori e non contro l’EURid. In caso contrario il ricorrente rischia il rigetto del ricorso. FERRARA – 23 maggio 2007 37
Assegnazione del .eu durante il sunrise period Criteri di assegnazione e riscorso Un tema particolarmente frequente in materia di decisioni circa l’operato dell’EURid attiene ai caratteri speciali marchio BARC & LONA...(& non può essere riprodotto nel nome a dominio) come si traduce & (secondo l’opinione maggioritaria scelta libera OXFORD – marchio OXF & ORD) Discrepanze: CASO BARCELONA Vince il ricorrente CASO OXFORD Vince il resistente Il buon senso degli arbitri contrasta con il principio della verifica meramente formale, il caso barcelona rappresenta un’ipotesi di prevalenza dei migliori diritti non già degli anteriori, il principio first come first served vacilla. FERRARA – 23 maggio 2007 38
Assegnazione del .eu durante il sunrise period Criteri di assegnazione e riscorso Altra importante considerazione riguarda i possessori di marchi non esattamente comprensibili quanto ai caratteri alfanumerici L’arbitro ha confermato la decisione dell’ente di verifica ritenendo che tale marchio non giustifica la richiesta di registrazione di siebert.eu durante la prima fase del sunrise. FERRARA – 23 maggio 2007 39
Assegnazione del .eu durante il sunrise period Nel corso delle decisioni fin qui rese, gli arbitri incaricati hanno ritenuto che l’agente di convalida, di fronte a documenti che non consentano di ricondurre con assoluta certezza un diritto anteriore al richiedente del relativo nome a dominio, debba concludere il proprio esame in senso favorevole al richiedente solamente nel caso di lacune facilmente sanabili. Diversamente, gli arbitri hanno considerato corretto l’operato dell’agente di convalida in tutti quei casi in cui, per poter eventualmente concludere l’esame in modo favorevole al richiedente, l’agente avrebbe dovuto imbarcarsi in una serie di speculazioni decisamente estranee al suo compito. FERRARA – 23 maggio 2007 40
Assegnazione del .eu durante il sunrise period IL CASO “NAGEL” L’arbitro incaricato ha ritenuto che l’agente di convalida non era tenuto a condurre indagini volte a verificare l’esistenza di un rapporto di licenza rispetto al quale non vi era traccia nelle prove documentali inviate a supporto della richiesta di registrazione del nome a dominio. FERRARA – 23 maggio 2007 41
Assegnazione del .eu durante il sunrise period IL CASO “ISL” Si è ritenuto che l’agente di convalida non era chiamato a verificare se un marchio, apparentemente scaduto in base ai documenti prodotti dal richiedente, fosse stato rinnovato o meno FERRARA – 23 maggio 2007 42
Assegnazione del .eu durante il sunrise period IL CASO “COLT” L’arbitro incaricato ha giustificato l’operato dell’agente di convalida che, a dire del ricorrente, avrebbe potuto concedere il nome a dominio richiesto poiché, in base a quanto disposto dallo statuto societario della ricorrente (peraltro non prodotto all’epoca della richiesta originaria, ma solo durante la procedura di riassegnazione) richiedente e titolare del marchio anteriore debbono essere considerati la medesima società. FERRARA – 23 maggio 2007 43
Il nome a dominio nella giurisprudenza italiana Le procedure di riassegnazione possono essere utilmente avviate solamente nel caso in cui vi siano gravi indizi circa la malafede della controparte. In caso contrario, meglio adire il giudice ordinario. Come viene percepito il nome a dominio nella giurisprudenza italiana? Gli orientamenti attuali non lasciano dubbi in merito alla configurabilità del nome a dominio aziendale quale segno distintivo. FERRARA – 23 maggio 2007 44
Il nome a dominio nella giurisprudenza italiana IL CASO “SABENA” La N.V. Sabena S.A., sostenendo di essere titolare di marchio internazionale SABENA valido anche in Italia, vistasi rigettare dall'ente italiano preposto la registrazione del nome a dominio sabena.it, per essere già stato assegnato all'agenzia A.& A. di Castellani Alessio, chiedeva al Tribunale ex art.700 c.p.c., 63 R.D. 929/42 "che venisse vietata alla predetta l'uso in qualsiasi forma anche sulla rete internet del marchio Sabena vietando l'utilizzazione del nome a dominio internet sabena.it, che le venisse ordinato di rinunciare al suddetto dominio con fissazione di una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. FERRARA – 23 maggio 2007 45
Il nome a dominio nella giurisprudenza italiana IL CASO “SABENA” Il Tribunale di Firenze ritiene che il domain name è “l’indirizzo Internet di un computer collegato alla rete”. Mediante domain name si raggiungerà quel sito non diversamente da quanto avviene raggiungendo un certo numero civico di una certa via per andare a trovare qualcuno o componendo un numero di telefono per parlare con una data persona. Le pagine del sito internet prodotto dal soggetto che utilizza quel computer esporranno al pubblico l’attività di quel soggetto, offriranno i suoi servizi on-line ed esibiranno la sua denominazione. Il nome a dominio è un mero indirizzo telematico e, pertanto, il titolare del marchio non vanta un diritto positivo ad ottenere un nome a dominio corrispondente al marchio. FERRARA – 23 maggio 2007 46
IL CASO “PLAYBOY” L'uso come nome a dominio di un marchio registrato altrui che gode di rinomanza anche se questo viene riferito a prodotti o servizi diversi da quelli indicati dal marchio genera una violazione del diritto di esclusiva del marchio stesso qualora consenta un indebito vantaggio all'autore dell'illecito. FERRARA – 23 maggio 2007 47
IL CASO “NOVAMARINE.IT” Firenze, 27 giugno 2001 Il "domain name" è un indirizzo, ma non è indifferente che lo stesso sia composto da una certa sequenza di lettere dell'alfabeto piuttosto che da un'altra, poiché detta sequenza, se corrisponde ad un segno distintivo, è capace di orientare le scelte del consumatore che fruisce dei prodotti e che chiunque sarà portato a raggiungere un sito piuttosto che un altro in relazione alla particolare frequenza che suggerisce un certo tipo di prodotto piuttosto che un altro. Conseguentemente ai "domain names" è applicabile la disciplina dei segni distintivi ed il principio della circolarità della tutela degli stessi in base al quale ciascun segno è idoneo a violare ed essere violato da segni di pur diverso tipo. FERRARA – 23 maggio 2007 48
VALLO LUCANIA 10 giugno 2005 La contraffazione del marchio registrato, compiuta anche attraverso l'utilizzazione di un "domain name" (nome a dominio ) su Internet, realizza un illecito brevettuale ex art. 63 l. n. 929 del 1942 (c.d. legge marchi) nonché concorrenziale ex art. 2598 c.c. Ne deriva che sono ammissibili, in via autonoma, due diverse azioni di responsabilità aventi ad oggetto interessi differenti: un'azione a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, e, congiuntamente, un'azione per concorrenza sleale, ove il comportamento illecito abbia determinato la confondibilità fra i rispettivi prodotti e/o servizi.. FERRARA – 23 maggio 2007 49
Napoli, 26 marzo 2004 La tutela del marchio di fatto che abbia una notorietà generale è assicurata, in via diretta, e non analogica, dalle stesse norme dettate per i marchi registrati: pertanto il titolare di un tale marchio ben può inibire a terzi l'uso successivo di quello stesso segno come nome di dominio Internet. FERRARA – 23 maggio 2007 50
GIURISPRUDENZA in materia di nomi a dominio I Tribunali investiti della questione hanno assimilato il nome a dominio al marchio, applicando di conseguenza le norme del R.D. 929/1942. Altre decisioni, invece, identificano il nome a dominio all’insegna, sostenendo che il primo svolge l’identica funzione della seconda di contraddistinguere il luogo virtuale in cui l’imprenditore offre i propri prodotti o servizi al pubblico. L’accostamento alla testata giornalistica - home page identica alla copertina, il nome della testata assimilabile al nome a dominio e le ulteriori pagine del sito identiche alle pagine che si sfogliano in una rivista tradizionale. FERRARA – 23 maggio 2007 51
La tutela nel codice di proprietà industriale Art. 22 del codice di proprietà industriale; D.L. 10 febbraio 2005, n. 30 Unitarietà dei segni distintivi 1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità' o dell'affinità' tra l'attività' di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e' adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. FERRARA – 23 maggio 2007 52
LA TUTELA Art. 118, comma 6 Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorità' di registrazione. – situazione di richiesta all’autorità giudiziaria che fa salva l’applicabilità della procedura di riassegnazione. FERRARA – 23 maggio 2007 53
Concorrenza sleale tramite internet IL META-TEG Comandi inseriti nella pagine di programmazione HTML, non visibili nel corso della normale navigazione, attraverso i quali è possibile comunicare informazioni ai software utilizzati dai motori di ricerca per l’indicizzazione delle pagine web. Consente al motore di ricerca di associare la pagina di un sito META-TAG KEYWORDS con la parola digitata dall’utente nell’apposito campo di ricerca. GIURISPRUDENZA L’impiego di marchi altrui come METATAG deve essere ITALIANA considerato come ipotesi rilevante ex art. 2598 c.c. FERRARA – 23 maggio 2007 54
Concorrenza sleale tramite internet IL CASO “GENERTEL vs. CROWE” Il Tribunale di Roma ha bocciato il comportamento di una compagnia di assicurazioni on line, accusata di concorrenza sleale a fini commerciali. La Genertel, una delle più importanti compagnie di polizze on line, chiede ai giudici di Roma la tutela inibitoria d'urgenza contro la concorrente Crowe Italia, colpevole - secondo la Genertel - di aver usato in maniera sleale i meta-tag. La Crowe aveva inserito sul proprio sito la parola "Genertel" come etichetta nascosta. Chiunque, quindi, avesse digitato, attraverso un motore di ricerca, la suddetta parola, sarebbe arrivato sul sito della Crowe. Il tribunale di Roma, accogliendo in pieno la tesi della Genertel, ha sottolineato come l'utilizzo del nome di un concorrente, come meta-tag o etichetta nascosta, possa rappresentare un potenziale sviamento della clientela e costituire, di fatto, una concorrenza sleale, ex art. 2598 N. 3 cc. In base a questo, il giudice ha imposto alla Crowe l'immediata eliminazione della riferimento Genertel nell'utilizzo dei meta-tag. FERRARA – 23 maggio 2007 55
Concorrenza sleale tramite internet Ordinanza del trib. di Milano 14 novembre 2005 L’indebito vantaggio che l’autore dell’illecito può trarre dalla rinomanza del marchio utilizzato merita un trattamento alla stregua del 20.1 “tutela ultramerceologica del marchio”. FERRARA – 23 maggio 2007 56
Il cybersquatting in breve Il problema del cybersquatting è stato fin qui analizzato con riferimento alle ipotesi di “accaparramento” di un altrui segno distintivo tramite l’uso del medesimo all’interno del sito internet del cybersquatter, sia a livello di nome a dominio che di meta-teg. Attraverso tali stratagemmi abbiamo verificato come il cybersquatter riesca, a volte, a raggiungere il proprio obiettivo consistente nell’attirare su di sé l’attenzione dell’internauta, sfruttando la notorietà di un segno distintivo la cui fama era dovuta alle fatiche di altri. FERRARA – 23 maggio 2007 57
Il cybersquatting in breve Notevoli risultati sono stati raggiunti tramite l’attivazione delle procedure di riassegnazione che per praticità, rapidità e convenienza economica sono state sfruttate per sottrarre i nomi a dominio dalle grinfie dei cybersquatter e sono state utilizzate in modo diffuso anche grazie alla notevole attenzione riservata a tali procedure dai mezzi di informazione specializzati e non. FERRARA – 23 maggio 2007 58
Nuove forma di cybersquatting Nonostante gli enormi progressi in materia, a beneficio delle vittime del cybersquatting, è bene evidenziare come, proporzionalmente ai risultati ottenuti attraverso le procedure di riassegnazione e agli sviluppi della giurisprudenza, siano cresciute le alternative al cybersquatting “di tipo tradizionale”. Di seguito si offre una panoramica delle più recenti pratiche di cybersquatting che si caratterizzano per la particolare “malizia” utilizzata dai malfattori FERRARA – 23 maggio 2007 59
LINKING Collegamento ipertestuale che consente di passare da un sito ad un altro – il linking non è illecito se non lede altrui diritti. In particolare, potrà difficilmente essere considerato illecito il “surface linking” (collegamento con una home page). Il “deep linking” consiste nell’indirizzamento di un utente verso altro sito (dal quale non viene raggiunta una home page ma una pagina secondaria). Un primo orientamento ha ritenuto che il “deep linking” fosse sempre illegittimo in quanto, “saltando” la home page comporta per il sito linkato una perdita di benefici connessi agli utili derivanti dalla pubblicità (normalmente inserita nella home page) Un diverso orientamento ha opportunamente chiarito che, ove appaia chiaro al visitatore che la pagina linkata non appartiene al sito visitato in precedenza, non può sussistere alcun profilo di illecito o concorrenza sleale. FERRARA – 23 maggio 2007 60
Linking 1996: due quotidiani scozzesi In una pagina del primo quotidiano vengono proposti alcuni link che rinviano ad articoli disponibili su pagine secondarie del sito Internet concorrente. In particolare, i link riproducono l’esatto titolo degli articoli, ma non vi è specificata la fonte da cui essi sono tratti. Il giudice avalla la conclusione che il fatto configura violazione dei diritti di esclusiva sui contenuti del sito Internet del ricorrente. FERRARA – 23 maggio 2007 61
Linking Ticketmaster Corp. vs. Tickets.com, Inc. La questione contrappone due società specializzate nella vendita on-line di biglietti per spettacoli ed avvenimenti pubblici. La ricorrente sottolinea che i link alle proprie pagine secondarie non sono stati espressamente autorizzati, come invece prescrivono le condizioni generali d’uso dello stesso sito. Il danno economico lamentato consiste nel fatto che gli utenti sono “dirottati” su pagine secondarie anziché sulla pagina principale del sito, nella quale sono contenute le inserzioni pubblicitarie. Inoltre il comportamento tenuto può configurare un’ipotesi di concorrenza sleale, in quanto gli utenti possono essere indotti a ritenere che ci sia una qualche forma di collaborazione economica tra i due siti, eventualità che non sussiste. FERRARA – 23 maggio 2007 62
Linking The Newspapers vs. Eureka, District Court in Rotterdam Il caso ha oggetto l’attività di deep linking posta in essere da Eureka, società olandese che offre, tramite un proprio sito un servizio di news on-line realizzato attraverso il linkaggio diretto alle pagine dei siti delle società ricorrenti (previa citazione della fonte). Queste ultime sostengono che il comportamento di Eureka viola i diritti d’autore sugli articoli e sugli elenchi di titoli, considerati come banche dati e che il convenuto tiene un comportamento illecito traendo un illegittimo profitto dagli investimenti effettuati dai ricorrenti per la selezione e la redazione degli articoli, inserendo collegamenti ipertestuali che escludono le home-page dei siti stessi, procurando, quindi, la perdita dei ricavi derivanti dalla pubblicità. FERRARA – 23 maggio 2007 63
Linking The Newspapers vs. Eureka, District Court in Rotterdam Il fatto che sulle pagine linkate non vi sia pubblicità è la conseguenza di una precisa scelta editoriale dei ricorrenti. Il danno che ne deriva non può essere attribuito ad Eureka. Riguardo alla lesione del copyright, esso limita il diritto di riprodurre dati. Tuttavia, aggiungere un deep link da un sito web a notizie e articoli sulle pagine di altri siti non può essere considerato come una riproduzione di questi dati (cioè degli articoli). La completa adozione dell’elenco di titoli dai siti linkati e il relativo inserimento (menzionando la fonte) su un diverso sito web è, dunque, una riproduzione di questi titoli e di quella lista da considerarsi lecita. FERRARA – 23 maggio 2007 64
TYPOSQUATTING Forma evoluta di cybersquatting. Consiste nella registrazione di un domain name del tutto simile ad un marchio noto, ma contenente un refuso Es. DINSEYLAND.COM invece che DISNEYLAND Se il sito è poco visitato il fenomeno è irrilevante Se si tratta di siti con traffico molto elevato, il fenomeno può avere effetti devastanti FERRARA – 23 maggio 2007 65
TYPOSQUATTING Nell’ottobre del 2001, per fare un esperimento, era stato registrato il nome di dominio “jptmail.com”, molto vicino al noto “hotmail.com”. I due caratteri diversi, “j” e “p”, sulla tastiera sono situati immediatamente alla destra della “h” e della “o” dell’indirizzo originale. In realtà, nonostante questo indirizzo presupponga che vengano fatti ben due errori di digitazione consecutivi, cosa che avviene piuttosto raramente, l’improvvisato typosquatter è riuscito a dirottare, in un anno, ben 3.000 visitatori. Il typosquatter, in questo modo, può proporre prodotti e servizi forniti da una società concorrente della società-vittima titolare del segno distintivo celebre. Sotto questo aspetto tale pratica è certamente suscettibile di essere inquadrata come attività di concorrenza sleale. FERRARA – 23 maggio 2007 66
TYPOSQUATTING in Italia: il caso “Essse Caffè SPA” È stato considerato quale indizio di malafede nella disputa (fine luglio 2004) avviata dalla Essse Caffè SPA di Bologna che adiva la procedura di riassegnazione per ottenere il trasferimento di un nome a dominio registrato da un signore di Prato, consistente in www.essecafe.it: il nominativo della ricorrente meno una "s". Per la cronaca è interessante constatare che la procedura si è conclusa a favore della Essse Caffè SPA e che elemento determinante della decisione è stata proprio la distanza di una sola “s” tra i segni oggetto della disputa. FERRARA – 23 maggio 2007 67
CONCORRENZA SLEALE TRAMITE INTERNET IL Mousetrapping Tecnica che attraverso l’apertura continua di pop-up scatena l’apertura di finestre sempre nuove anche quando si cerca di chiudere o di tornare indietro Page-jacking Il page-jacker copia le pagine di un sito web noto e le inserisce in un nuovo sito web che sembra autentico e, attraverso un sapiente uso dei meta-tag, cerca di manovrare i motori di ricerca affinché tali siti vengano raggiunti dal maggior numero di utenti che crederanno di leggere le autentiche pagine web. La Giurisprudenza americana ha ritenuto che si tratti di pratiche La Giurisprudenza di concorrenza sleale. Non risultano provvedimenti italiani. FERRARA – 23 maggio 2007 68
Mousetrapping: il caso ““jagermeister.it”, “ La pratica del mousetrapping è stata considerata indizio della malafede del resistente in una procedura di riassegnazione (il che dimostra ancora una volta le potenzialità della procedura di riassegnazione quale validissimo campo di sperimentazione di alcuni illeciti non ancora esaminati dai giudici ordinari). Nella procedura di riassegnazione del nome a dominio “jagermeister.it”, è stato stabilito che l’aver adottato la tecnica nota con il nome di “mousetrapping” per far si ché gli utenti internet che involontariamente siano arrivati sul portale pornografico non ne possano più uscire, configura un rafforzamento della tesi di utilizzo in malafede del dominio jagermeister.it da parte della resistente. FERRARA – 23 maggio 2007 69
Banner advertisment Illeciti: il caso “Monsterboard “ La società Monsterboard realizza un congegno grazie al quale ogni qualvolta un soggetto digita una parola chiave, su un determinato motore di ricerca, corrispondente ad un marchio registrato dalla concorrente VNU (Intermediair), contemporaneamente alla pagina relativa ai siti indicati dalla ricerca appare anche un pop up che avverte dell’esistenza di Monsterboard concorrente di VNU nonché del sito internet di proprietà della medesima. I giudici non hanno avuto difficoltà ad individuare la rilevanza di tale pratica sotto l’aspetto della concorrenza sleale oltre che sotto il profilo della violazione del marchio Intermediair della VNU. FERRARA – 23 maggio 2007 70
CYBERSQUATTING IL FRAMING La pagina web richiamata viene ad essere visualizzata all’interno della cornice grafica del sito richiamante. Il navigatore viene trasferito su un altro sito attraverso il link ma non si accorge ed è convinto che i contenuti del sito siano ascrivibili al richiamante. FERRARA – 23 maggio 2007 71
CYBERSQUATTING IL FRAMING: il caso “acquario di Genova” La società che gestisce l’acquario di Genova richiede ed ottiene l’accertamento tecnico di un presunto comportamento di concorrenza sleale effettuato per via telematica e dovuto al fatto che un altro soggetto ha realizzato nel proprio sito una pagina all’interno della quale viene richiamata l’home page del sito dell’acquario di Genova. Secondo il Tribunale ligure, nel caso in cui la struttura della pagina “linkante” rappresenti una forma di “concorrenza parassitaria” - art. 2598 c.c. comma 2 - , non si possono tollerare certe tecniche di costruzione della pagina Web. “Catturando” la pagina completa dell’acquario, l’impresa condannata sfrutta la notorietà del sito senza esserne autorizzata e senza aver dovuto sborsare alcunché, con conseguente sviamento ed inganno ai danni degli utenti della rete. FERRARA – 23 maggio 2007 72
GRAZIE Avv. Guido Maffei maffei@bugnion.it Tel. 06.47825222 – Fax 06.47824170 1 74
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