SCAMBI INTRACOMUNITARI DI BENI - ODCEC Torino

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SCAMBI INTRACOMUNITARI DI BENI - ODCEC Torino
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                         SCAMBI INTRACOMUNITARI DI BENI
                      (normativa D.L. 331/1993 artt. 38, 39, 41, 46, 47, L. 228/2012)

               Tra gli obiettivi essenziali del Trattato di Roma, sottoscritto nel 1957, vi era la
                 costituzione di un mercato comune, di un’unione doganale e di politiche
                               comuni con la liberta’ di circolazione delle merci.
               In tema di imposte sui consumi, scopo delle politiche comunitarie è quello di
              addivenire ad un’uniformità di trattamento delle operazioni tra soggetti di Stati
              membri diversi come se fossero compiute tra soggetti del medesimo Stato: tale
                          sistema prende il nome di tassazione nel Paese di origine.
                Un tale metodo richiede un’armonizzazione tra gli ordinamenti degli Stati in
              tema di imposte sui consumi e, non da meno, gli scambi di flussi informativi tra
                                               le Amministrazioni.
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              Nell’attesa che si realizzino le condizioni per il passaggio al sistema definitivo
               della tassazione nel luogo di origine, è stato introdotto il regime transitorio
              degli scambi intracomunitari a decorrere dal 1°gennaio 1993, recependo la
                                   direttiva 91/680/CEE del 16/12/1991.
              Nell’ordinamento interno, le principali disposizioni in materia sono contenute
               nel D.L. 30/08/1993 n°331, convertito dalla Legge 29/10/1993, n°427.
                Per quanto attiene agli scambi dei beni,Il principio transitorio si basa sui
                                        seguenti principi cardine:
                  a) Tassazione delle cessione dei beni tra operatori economici nei diversi
                       Stati (business to business, B2B) nel paese di destinazione;
                 b) Tassazione delle cessioni di beni verso privati consumatori (business to
                                   consumer, B2C) nel paese di origine
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                 Nel contesto sommariamente descritto, tra soggetti passivi d’imposta il
                       principio di tassazione nel Paese di destinazione prevede:
                    • la non imponibilità delle operazioni di cessione intracomunitarie;
                •l’imponibilità delle operazioni di acquisto intracomunitario con le stesse
                                 regole previste per le operazioni interne.
                            REQUISITI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
              In linea generale, affinché si possa parlare di scambio comunitario ai fini Iva, il
                       D.l. 331/1993 richiede che si realizzino i seguenti presupposti:
                  •Presupposto soggettivo: entrambe le parti devono avere la qualifica di
              soggetti passivi d’imposta, essere residenti in diversi Stati della UE ed a tal fine
                 devono risultare iscritti nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a
                compiere operazioni intracomunitarie (Vat Information Exchange System –
                                                      Vies);
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               •Presupposto oggettivo:l’operazione deve avere ad oggetto il trasferimento
                 della proprietà, a titolo oneroso, di beni mobili o di altro diritto reale di
                                                godimento;
                 •Presupposto territoriale: deve esserci il trasferimento fisico del bene dal
                  territorio di uno Stato al territorio di un altro Stato, all’interno dell’UE.
                  ISCRIZIONE NELL’ELENCO VIES (presupposto soggettivo) - ante Decreto
                                    Semplificazioni D.lgs 175/2014
              L’archivio Vies, previsto dal D.L. 78/2010 del 31/05/2010 conv. con L. 122/2010
              del 30/07/2010, ha finalità antifrode volte a garantire uno stretto monitoraggio
               dei contribuenti che effettuano operazioni intracomunitarie e l’affidabilità dei
               dati relativi alle controparti attraverso una preventiva autorizzazione da parte
                                   dell’Agenzia delle Entrate per poter operare.
               Con alcuni provvedimenti di prassi – provvedimenti n°188376, 188381 del
                   29/12/2010 e C.M. 39/2011 sono stati definiti i soggetti interessati
                       all’iscrizione, i criteri di valutazione e le attività di controllo.
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                  Circa l’ambito soggettivo, a far data dal 31/05/2010 all’art. 35 del D.P.R.
                  633/1972 è previsto che tutti i soggetti che intraprendono l’esercizio di
               un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato o vi istituiscono una
                  stabile organizzazione devono manifestare la volontà di porre in essere
              operazioni intracomunitarie. Anche i soggetti non residenti che presentano la
                 dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (mod ANR/3) ai sensi
              dell’art. 35-ter del decreto Iva, possono esprimere la volontà di porre in essere
                                         operazioni intracomunitarie.
                 Relativamente alla richiesta di iscrizione si possono prospettare due casi:
                •Richiesta effettuata in sede di inizio attività ai fini Iva compilando il campo
                 “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7/10 (soggetti
                         diverse dalla persone fisiche e AA9/12 (persone fisiche);
              •Richiesta effettuata da parte di soggetti già in attività manifestando la volontà
                   di porre in essere operazioni intracomunitarie esclusivamente on line
               attraverso i canali Fisconline/Entratel, anche avvalendosi di un intermediario.
              Non è più possibile presentare istanza ad un Ufficio dell’A.E., direttam,ente, con
                                             raccomandata o pec.
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                •Con comunicato stampa n. 37 del 26.03.2014 l’Agenzia delle Entrate ha
              previsto una nuova modalita’ di iscrizione al Vies da parte dei soggetti già in
              possesso di partita Iva. La modalita’ è utilizzabile solo dai soggetti abilitati a
                                           Fisconline/Entratel.
               In ogni caso è possibile comunicare la volontà di essere esclusi dal Vies in
                 quanto non più intenzionati ad effettuare operazioni intracomunitarie.
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                  CONTROLLI EFFETTUATI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE ante Decreto
                         Semplificazioni D.lgs 175/2014 ( vedi slide n° 10)
                  •A seguito della ricezione dell’istanza, entro i 30 gg. successivi, gli uffici
              territorialmente competenti effettuano un’analisi propedeutica all’inserimento
                della posizione nell’archivio: si valutano gli elementi di rischio richiamati dai
                                                 provvedimenti;
                    •Per 30 gg. dalla presentazione dell’istanza, il contribuente si astiene
              dall’effettuare operazioni intracomunitarie in modo tale che venga espletata la
              1° fase da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Dal 31° gg., e non avendo
                  ricevuto diniego, il contribuente può compiere scambi intracomunitari;
              •Qualora emergessero elementi di rischio, viene emesso un provvedimento di
                                   rifiuto all’inserimento nel Vies;
              •Entro i 6 mesi dall’inserimento nell’archivio Vies, gli uffici effettuano controlli
              successivi nei confronti dei soggetti autorizzati su aspetti che possono ritenere
                                   la realizzazione di operazioni irregolari;
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                •Trascorso il periodo di 6 mesi, la posizione si ritiene consolidata, restando
                                           comunque monitorata.
                                       MANCATA ISCRIZIONE AL VIES
                   La mancata iscrizione al Vies da parte di uno dei soggetti coinvolti in
                              un’operazione intracomunitaria implica che:
                          •L’operazione va considerata come operazione interna;
                                 •L’Iva va applicata nello Stato del cedente.
               In merito al trattamento delle operazioni UE effettuate in difetto di iscrizione
                   Vies l’Agenzia delle Entrate ne dà chiarimenti in due documenti : C.M.
                        39/E/2011 e R.M. 42/E/2012 dove sostiene rispettivamente:
               a)Il regime Iva delle cessioni poste in essere da un soggetto passivo in assenza
              di regolare iscrizione Vies devono ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia
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                in quanto operazioni interne e non intracomunitarie e l’operatore non può
              essere considerato soggetto passivo Iva ai fini dell’effettuazione dell’operazione
                                                    UE.
               In particolare, i conseguenti riflessi di una cessione effettuata da un operatore
                  italiano non incluso nel Vies e trattata come operazione intraUE rendono
                    applicabile la sanzione dell’art. 6 D.lgs: n°471/1997 (dal 90% al 180%
                                  dell’imposta con un minimo di Euro 500,00)
              •b) l’acquisto effettuato da un operatore italiano non iscritto nel Vies presso un
              operatore comunitario non può essere configurato come operazione intra e
              l’imposta non è dovuta in Italia bensì nel paese membro. Quindi non
              risulterebbe applicabile il reverse charge art. 46/47 D.L. 331/1993 tuttavia,
              qualora l’imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o
              committente la sanzione amministrativa varia da euro 250,00 ad euro
              10.000,00 in capo al cedente/prestatore, con solidarietà all’acquirente, in
              assenza di intento fraudolento (fermo restando il diritto alla detrazione
              dell’Iva).
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              In data 09.02.2017 la Corte di Giustizia Europea in relazione alla causa C-21/16
              ha affermato che le cessioni intracomunitarie continuano ad essere detassate,
              quindi non imponibili ai fini Iva, laddove l’acquirente pur essendo titolare di un
              numero di identificazione non sia iscritto al Vies. Tale conclusione vale a patto
              che siano soddisfatte le condizioni sostanziali dell’operazione e che non sussista
              una frode.
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                                ISCRIZIONE AL VIES CON EFFETTO IMMEDIATO
                   D.Lgs. 175/2014- Provvedimento A.E. 159941/2014 – Circolare 31 del
                      30.12.2014 – Comunicato A.E. 09.01.2015 – art 35 DPR 633/72
                   Il Decreto Semplificazioni ha modificato l’art. 35 del D.P.R. 633/1972
               disponendo che l’inclusione nel Vies ha effetto immediato e non è quindi più
              necessario attendere il 31°giorno successivo all’attribuzione della partita Iva o
                                      della presentazione dell’istanza.
              Contestualmente, co. 7-bis, si introduce la presunzione che un soggetto passivo
                non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia
               presentato alcun elenco per 4 trimestri consecutivi successivi all’inserimento
                nel Vies con apposita comunicazione al contribuente.(da raccordare con la
                soppressione dal 01.01.2017, dl 193/2016, dei modd intra acquisti/servizi)
               Inoltre vengono abrogati i commi 7-ter e 15 quater rispettivamente riguardo il
               provvedimento di diniego dell’autorizzazione ed i criteri di inclusione nel Vies.
              Viene, altresì, integrato il comma 15-bis disponendo che gli Uffici verificano che
               i dati forniti dai soggetti, per la loro identificazione ai fini Iva, siano corretti ed
                   in caso contrario verrà emanato un provvedimento di cessazione della
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                                partita Iva e l’esclusione della stessa dal Vies.
              Il citato Provvedimento chiarisce le modalità operative di inclusione nella banca
                                    dati che si possono così riassumere:
              •modalità di esprimere l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie:
                in sede di inizio attività; per i soggetti già titolari di partita Iva attraverso i
              servizi telematici e la modalità di retrocedere da tale opzione; (Provv.159941/2014
                                         1.2-1.3-1.4 e Circ 31 del 30.12.2014)

                •i soggetti passivi che hanno presentato istanza nei 30 giorni precedenti il
              provvedimento in oggetto (15.11.2014) senza ricevere diniego, sono inclusi nel
                                                     Vies;
                •nei confronti dei soggetti passivi si effettuano controlli formali di regolare
              presentazione degli elenchi con attenzione al caso in cui non si presenteranno
                gli elenchi per 4 trimestri consecutivi successivi all’inclusione nel Vies e dal
               momento di entrata in vigore (13.12.2014) del Decreto 175/2014(automatica
                              cancellazione con comunicazione all’interessato);
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              •l’eslcusione dalla banca dati è effettuata a cura della Direzione provinciale
              competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, previo invio di
                una comunicazione con effetto dal 60°giorno successivo alla data della
                                             comunicazione.
              •Chiarita anche la questione delle violazioni commesse in passato: secondo
                 l’A.E. è applicabile il principio del favor rei secondo il quale non è più
               sanzionabile chi avesse realizzato in passato operazioni intraUe prima che
                 fossero trascorsi i 30 gg. entro i quali si sarebbe potuto emettere un
                                          provvedimento di diniego.
               •L’Agenzia delle Entrate con comunicato del 09.01.2015 fa osservare che
              nessuna somma è dovuta per accedere alla banca dati e né per ottenere la
                                pubblicazione del numero di Partita Iva.
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                                       ACQUISTO A TITOLO ONEROSO
                 Per aversi operazione intracomunitaria il trasferimento deve prevedere la
                  pattuizione di un corrispettivo, venendo così meno le operazioni a titolo
              gratuito. La Direttiva Comunitaria prevede la costituzione in capo all’acquirente
              del diritto di proprietà o di altro diritto reale che gli consenta di poter disporre
                                         di un bene mobile materiale.
                          MOVIMENTAZIONE DA UNO STATO MEMBRO ALL’ALTRO
               La norma richiede che il bene venga fisicamente trasportato o spedito da uno
              Stato Comunitario all’altro. Il trasporto o la spedizione possono avvenire anche
                             ad opera di un vettore per conto dei contraenti.
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                                        CESSIONI INTRACOMUNITARIE
              Per le cessioni intracomunitarie valgono le norme di cui all’art. 41 del D.L.
                331/1993. In particolare si definiscono “cessioni non imponibili” in Italia:
               •    Le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti in altro Stato
                    membro, dal cedente o dall’acquirente o da terizi per loro conto, nei
                                                 confronti di:
                   1. cessionari soggetti passivi d’imposta in possesso di un codice di
                                        identificazione comunitario;
              2. enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate al co 4 dell’art 4, D.P.R.
                                 633/1972, non soggetti passivi d’imposta;
                    3. soggetti che, esonerati dall’applicazione dell’Iva sugli acquisti
                   intracomunitari, hanno optato per l’applicazione della stessa e quindi:
                        enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti passivi d’imposta;
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                                           CESSIONI INTRACOMUNITARIE
                         Produttori agricoli in regime speciale o di esonero art. 34, D.P.R. 633/1972;
                          Soggetti passivi d’imposta che fanno esclusivamente operazioni esenti.

              •      le cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni
                  spediti o trasportati dal cedente nel territorio di un altro Stato membro nei
                    confronti di non soggetti passivi d’imposta sugli acquisti intracomunitari e
                      che non abbiano optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari. La
                   disciplina non è applicabile ai beni soggetti ad accisa, ai mezzi di trasporto
                  nuovi ed ai beni da installare e/o montare nello Stato membro da parte del
                    fornitore o per suo conto. Ai fini Iva tali operazioni sono non imponibili se
                  nell’anno solare precedente ed in quello in corso l’ammontare delle vendite
                         effettuate nello Stato membro superi il limite di euro 100.000,00 o
                  l’eventuale minore limite stabilito dallo Stato di destinazione. Al ricorrere di
                       tali condizioni, la transazione è soggetta ad imposta nello Stato UE di
                  destinazione mentre al di sotto della soglia l’imposta è dovuta nello Stato di
                  origine, in Italia, salvo opzione per applicazione della tassazione nello Stato
                                                    di destinazione.
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                                         CESSIONI INTRACOMUNITARIE
                  Soglia per l'applicazione del regime speciale per vendita a distanza
                    (Gennaio 2016) Fonte: sito istituzionale Commissione Europea
                  www.ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_en.htm .
              •   Belgium                        €35 000
              •   Bulgaria       BGN 70 000      €35 791
              •   Croatia        HRK 270 000     €35 621
              •   Czech Republic CZK 1 140 000 €41 583
              •   Denmark        DKK 280 000     €37 498
              •   Germany                        €100 000
              •   Estonia                        €35 000
              •   Ireland                        €35 000
              •   Greece                         €35 000
              •   Spain                           €35 000
              •   France                          €35 000
              •   Italy                           €35 000
              •   Cyprus                          €35 000
              •   Latvia                          €35 000
              •   Lithuania                       €35 000
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                                         CESSIONI INTRACOMUNITARIE
                  Soglia per l'applicazione del regime speciale per vendita a distanza
                    (Gennaio 2016) Fonte: sito istituzionale Commissione Europea
                  www.ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_en.htm .

              •   Luxembourg                    €100 000
              •   Hungary                        €35 000
              •   Malta                          €35 000
              •   Netherlands                   €100 000
              •   Austria                        €35 000
              •   Poland       PLN 160 000       €39 822
              •   Portugal                       €35 000
              •   Romania      RON 118 000       €26 700
              •   Slovenia                       €35 000
              •   Slovakia                        €35 000
              •   Finland                         €35 000
              •   Sweden        SEK 320 000       €34 366
              •   United Kingdom GBP 70 00        €97 656
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                                          CESSIONI INTRACOMUNITARIE
              •        le cessioni di beni, con spedizione o trasporto in altro Stato membro per
                       essere installati, montati o assiemati da parte del fornitore (es. cedente
                                                italiano) o per suo conto.
                  •    Le cessioni di prodotti soggetti ad accisa se il trasporto o spedizione sia
                       effettuato tra depositi Iva e ci sia un documento di accompagnamento
                                            conforme alle disposizioni UE.
                  Va, inoltre, rilevato che il co. 2 dell’art. 41 D.L. 331/1993 individua ulteriori
                    fattispecie assimilabili alle cessioni non imponibili, nella fattispecie:
              •       le cessioni di mezzi di trasporto nuovi, anche se il soggetto non è soggetto
                                                    passivo d’imposta;
              •       l’invio di beni in altro Stato membro ad eccezione delle seguenti ipotesi:
                                  Operazioni di perfezionamento o di perizia;
                              Utilizzo temporaneo per l’esecuzione di prestazioni;
                                      Regime di temporanea importazione
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                                       CESSIONI INTRACOMUNITARIE
              Specularmente a quanto detto, non sono considerate cessioni intracomunitarie
                                     gli invii di beni in altro Stato Ue:
               per l’esecuzione di operazioni di perfezionamento o ad oggetto di perizie o
                di manipolazioni usuali se i beni sono successivamente trasportati o spediti
                      al committente (modifica introdotta dalla L.115/2015-novità dal
                   18/08/2015);[in modo speculare anche dal lato degli acquisti intracomunitari]
                     per essere temporaneamente utilizzati per determinati servizi;
                                 per regime di temporanea importazione
               Non costituiscono, altresì, cessioni intracomunitarie ai sensi del co. 2 bis, art.
                                                41, D.L. 331/1993
                Le cessioni di gas mediante sistema di gas naturale, le cessioni di energia
                                                  elettrica;
                   Le cessioni di beni effettuate da soggetti che applicano il regime in
                                     franchigia, ora regime forfetario.
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                                  CESSIONI NON INTRACOMUNITARIE
                La cessione gratuita di un bene fra operatori comunitari non costituisce
                un’operazione intracomunitaria in quanto viene meno uno dei presupposti
                                      richiesti dalla norma: l’onerosità.
              Trattasi, quindi, di un’operazione interna trovando applicazione le ordinarie
                                    norme contenute nel D.P.R. 633/1972.
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                                  PROVA DELLA CESSIONE COMUNITARIA
              Come sottolineato nelle slides precedenti, secondo quanto previsto dall’art. 41
                     del D.L. 331/1993, uno dei requisiti essenziali affinché si realizzi una
                   cessione intracomunitaria è il trasporto o la spedizione dei beni in altro
                    Stato membro a favore dell’acquirente comunitario, direttamente dal
                    cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto. La problematica è
                     emersa nel caso di vendita dei beni con la clausola franco fabbrica –
                trasporto o spedizione a cura dell’acquirente – nel qual caso il cedente deve
                  documentare l’uscita delle merci dallo Stato per poter fruire del regime di
                 non imponibilità. Innanzitutto, la norma nel disciplinare la fattispecie delle
                     cessioni intracomunitarie non prevede alcuna particolare forma per
                     dimostrare il verificarsi delle condizioni: l’unica formalità si intravede
                 nell’art. 50, co. 1, del D.L. 331/1993, che richiede il preventivo ottenimento
                 del numero di identificazione ai fini Iva attribuito al cessionario dallo Stato
                                             membro di appartenenza.
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                                    PROVA DELLA CESSIONE COMUNITARIA
              La questione è stata oggetto di diversi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle
                                          Entrate ed in particolare:
              •   Nella R.M. 345/E del 28.11.2007, sottolineando che affinché si realizzi una
                   cessione intracomunitaria è necessario l’invio dei beni in un altro Stato
                   membro, ha specificato che l’operatore italiano è tenuto a conservare:
                  •     quale documentazione fiscale: i) fattura emessa ai sensi art. 41, D.L.
                        331/1993 con anche il n° di identificazione attribuito all’operatore
                      comunitario nel proprio Stato, ii) elenco Intra in relazione alla cessione.
                       • quale documentazione non fiscale: i) documento di trasporto
                      internazionale (Cmr) firmato dal trasportatore per presa in carico della
                      merce, nonché dal cessionario per ricevuta, ii) quietanza di pagamento
                                                   della merce.
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                                 PROVA DELLA CESSIONE COMUNITARIA
              L’Agenzia ricorda che anche le scritture contabili, le lettere per ciascun affare
                      possono concorrere alla dimostrazione del corretto svolgimento
                                               dell’operazione.
              Nella R.M. 477/e del 15.12.2008 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso
               della cessione IntraUE con clausola franco fabbrica sostenendo che la prova
                può essere fornita “con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che
                            le merci sono state inviate in altro Stato membro”.
                 Recentemente l’Agenzia delle Entrate è tornata ancora una volta sulla
                 questione, con la R.M. 19/E del 25.3.2013, fornendo interessanti punti in
                 relazione alla possibilità di fornire la prova anche con mezzi alternativi. In
                particolare ricorda che la cessione intraUE si realizza quando è: i) effettuata
                a titolo oneroso, ii) comporta il trasferimento del diritto di proprietà o altro
                       diritto reale sui beni mobili, iii) sia cedente sia cessionario sono
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                                 PROVA DELLA CESSIONE COMUNITARIA
              operatori economici (iscrizione al Vies), iv) effettiva movimentazione dei beni
                dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dalle modalità del
                   trasporto a cura del cedente, del cessionario o da terzi per loro conto.
              Viene chiarito che costituiscono mezzi di prova equivalente al Cmr anche un
                 insieme di documenti da cui si possano ricavare le medesime informazioni
                    presenti nello stesso Cmr con le firme dei soggetti coinvolti: tra questi
                    risultano ammissibili anche l’utilizzo di informazioni, tratte dal sistema
                  informatico del vettore, da cui risulta che la merce ha lasciato il territorio
                               dello Stato, raggiungendo un altro Stato membro.
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              Un’ulteriore chiarimento è avvenuto con la risoluzione 71/E del 24/07/2014
                       sulla prova del trasferimento del bene, nella fattispecie a cura
                 dell’acquirente. Oggetto del commento riguarda il caso della cessione di
                un’imbarcazione e la prova della fuoriuscita del bene, nel caso in cui non è
                 possibile esibire il documento di trasporto, può avvenire con l’esibizione:
                                •   fattura di vendita dell’imbarcazione;
                    •   documentazione bancaria con traccia delle somme riscosse;
                                        •   contratti tra le parti;
                    •   documentazione commerciale circa il passaggio di proprietà;
              •   documentazione relativa alla cancellazione dell’imbarcazione dal registro
                           italiano ed iscrizione nel registro di altro paese Ue;
                                            •   elenco intra;
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                                  PROVA DELLA CESSIONE COMUNITARIA
              •   Inoltre, occorre fornire una dichiarazione del cessionario che attesti di aver
                             condotto l’imbarcazione nel porto Ue di destinazione;
              •   adottare un comportamento diligente in relazione all’operazione posta in
                                                 essere.
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        Esemplare per il Mittente-Exemplaire de l'expediteur-Copy for sender

          Mittente (nome, domicilio, paese)                                    Lettera di vettura internazionale                         Questo trasporto è sottoposto,
        1 Expediteur (nom, adresse, pays)                                      Lettre de voiture internacionale                          nonostante tutte le clausole contrarie,
          Sender (name, addresse, country)                                     International consignment note                            alla Convenzione del Trasp. Stradale

        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                                                                                                                       CMR
                                                                               Ce transport est soumis à la                              This carriage is subject to the
                                                                               Convention relative au contrat                            Convention on the Contract for the
                                                                               de transport International de                             Inter. Carriage of goods by road.
                                                                               marchandises par route.
          Destinatario (nome, domicilio, paese)                                    Trasportatore (nome, domicilio, paese)
        2 Destinataire (nom, adresse, pays)                                    16 Transporteur (nom, adresse, pays)
          Consignee (name, address, country)                                       Carrier (name, address, country)

        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

          Luogo di presa in consegna delle merci                                   Trasportatore successivo (nome, domicilio, paese)
        3 Lieu pour la livraison de la marchandise                             17 Transporteurs succesives (nom, address, pays)
          Place of delivery of the goods                                            Successive carriers (name, address, country)

          Luogo di destinazione delle merci                                        Riserve ed osservazioni del corriere
        4 Lieu de la prise en charge de la marchandise                         18 Réserves ed observations du transporteur
          Place of taking over the goods                                           Carrer's reservations and observations
        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

        Documenti allegati
        Documents annexille
        Documents attached
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17 FEBBRAIO
2017

               Contrassegni e numeri       Numero dei colli                                Descrizione delle merci
                                                                 Tipo di imballaggio

              6 Marques et numéros     7   Nombre des colls                            9 Nature de la marchandise
                                                                8 Mode d'emballage
               Marks and number            Number of packages                              Nature of the goods
                                                                 Method of packing

                       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

              Classe                         Cifre                                     F
                                                                Lettere

              Class                          Number
                                                                Letter
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                 Numero statistico      Peso Lordo Kg.              Volume m3

              10 N° statistique      11 Poids brut Kg.           12 Cubage m3

                 N° statistic           Gross Weight Kg.            Volume in m3

                                            XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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17 FEBBRAIO
2017

                   Istruzioni del mittente                                           Convenzioni particolari

              13 Instructions de l'expediteur                                    19 Conventions particulières
                   Sender's instructions                                             Special agreement

                                                                                      Pagare per:                                 Venditore    Valuta    Destinatario

                                                                                 20 To be paid by:                                Senders     Currancy   Consignee
                                                                                 Prezzo del trasporto:
                                                                                 Carriage charges:
                                                                                 Descuentos:
                                                                                 Deductions:

                   Tipo di pagamento                                             Contante:

              14   Presentactions d'affranchasement                              Supplementi:

                   Instructions as to payment carriage                           Supplem. charges:

                   Porto franco                                                  Spese accessorie:

                   Porto non franco                                              Other charges:

                                                                                 TOTAL

                   Stabilito in: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   il               15 Rimborso / Remboursement / Cash on delivery
                                                                     XXXXXXXXX
              21   Estabé à                                     le

                   Established in                               on
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              Established in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   on
                                                                                                         Ricevuta della Merce / Marcharndises recues /

          22
                                                            23 XXXXXXXXX                          24     Goods received

                                                                                                  Luogo                                      il

                                                                                                  Lieu                                       le

                                                                                                  Place                                      on

          Firma e Timbro del Mittente                       Firma e Timbro del Trasportatore      Firma e Timbro del Destinatario

          Signature et timbre de l'expéditeur               Signature et timbre du transporteur   Signature et timbre du destinataire

          Signature and stamp of the sender                 Signature and stamp of the carrier    Signature and stamp of the consignee
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                                      ACQUISTI INTRACOMUNITARI
              La norma di riferimento è l’art. 38, D.L. 331/1993, che dispone l’applicazione
                    dell’Iva sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati da imprese,
                     professionisti o comunque da enti od associazioni soggetti passivi
                                               d’imposta in Italia.
                Specularmente alle cessioni, gli acquisti intraUE sono tali se soddisfano i
                                             seguenti requisiti:
               onerosità dell’operazione avente ad oggetto un bene mobile materiale;
                     Acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sul bene;
                     Movimentazione fisica del bene tra 2 Stati diversi della Ue;
                         Intervenire tra soggetti passivi Iva nel proprio Paese.
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                                       ACQUISTI INTRACOMUNITARI
                 Il co. 3, del D.L. 331/1993, tratta delle operazioni assimilate agli acquisti
                   intracomunitari soggiacendo alla relativa disciplina, pur mancando di uno
                                                    dei requisiti:
               Introduzione in italia di beni provenienti da altro Stato membro da parte o
                per conto di un soggetto passivo d’imposta (ad esempio per stoccaggio), la
                 disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello
                Stato di beni relativi alla propria impresa esercitata in altro Stato membro;
                    Gli acquisti di beni effettuati da parte di enti, associazioni ed altre
                        organizzazioni che non abbiano per oggetto esclusivo o principale
                  l’esercizio di attività commerciale che non siano soggetti passivi d’imposta,
                        dai produttori agricoli (art. 34, D.P.R. 633/1972) o da soggetti che
                     effettuano solo operazioni esenti: per tali soggetti è necessario che nel
                 corso dell’anno solare precedente, e nell’anno in corso, sia superato il limite
                                   di acquisti intracomunitari di Euro 10.000,00;
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                                         ACQUISTI INTRACOMUNITARI
                 Introduzione nel territorio dello Stato, da parte dei soggetti di cui al punto
                 precedente, di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;
                l’acquisto a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, trasportati o spediti da
                 altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto passivo d’imposta ed
                      anche se non è effettuato nell’esercizio di imprese, arti o professioni;
              Per i beni soggetti ad accisa la Legge comunitaria 2008 ha inserito all’art. 38 il co. 4
                             bis per definire tali beni per i quali l’Iva è sempre dovuta.
                           OPERAZIONI ESCLUSE DAGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI
              Sono escluse dall’ambito della disciplina sugli acquisti intracomunitari, le operazioni
                           elencate all’art.38, co. 5, del D.L. 331/1993, ed in particolare:
                beni introdotti in Italia per subire una lavorazione o per essere sottoposti ad
                 una perizia, a condizione che i beni siano successivamente trasportati o spediti
                      al committente, soggetto passivo d’imposta, nello Stato membro di
                  appartenenza; (modifica introdotta dalla L.115/2015-novità dal 18/08/2015);[in
                                modo speculare anche dal lato delle cessioni intracomunitarie]
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                                       ACQUISTI INTRACOMUNITARI
               beni introdotti in Italia per essere ceduti a seguito della loro installazione e
                            montaggio ad opera del fornitore o per suo conto;.
                beni temporaneamente introdotti in Italia ed utilizzati per eseguire una
                                       prestazioni di servizi;
               acquisto di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad
                 accisa, effettuati da associazioni, altri organizzazioni non soggetti passivi
                 d’imposta, dai soggetti per i quali l’imposta è totalmente indetraibile, dai
                   soggetti in regime agricolo che non abbiano optato per l’applicazione
                 dell’imposta che nell’anno solare precedente e nel corso dell’anno hanno
                    effettuato acquisti intracomunitari non superiori ad Euro 10.000,00;
                Introduzione di gas mediante sistemi di gas naturale ed energia elettrica;
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                                      ACQUISTI INTRACOMUNITARI
               acquisti di beni presso piccole imprese che nel loro Paese sono esonerate
                                                dall’imposta.

                                       MEZZI DI TRASPORTO: cenni
               Nell’ambito della disciplina degli scambi comunitari, particolare attenzione
                deve essere posta alle compravendite aventi ad oggetto i mezzi di trasporto
                     destinati al trasporto di persone o cose definiti all’art. 38, co. 4, D.L.
                                                   331/1993.
                  Alle operazioni aventi ad oggetto mezzi di trasporto nuovi si applica la
                 tassazione nel Paese di destinazione, indipendentemente dalla soggettività
                                     passiva o meno ad Iva dei soggetti.
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                              MEZZI DI TRASPORTO NUOVI: cenni

                   cedente              acquirente              tassazione

                                                                Stato di
              Privato comunitario     Privato italiano   destinazione:trattasi di
                                                                  un’operazione
                  Soggetto iva                            intracomunitaria, versare
                  comunitario                                  l’Iva con mod F24,
                                                             presentazione copia
                                                           all’Ufficio competente e
                                                                successivamente
                                                           immatricolare il veicolo
                                                         (art.53 co. 3, .L. 331/1993)
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                               MEZZI DI TRASPORTO NUOVI: cenni

                   cedente               acquirente                  tassazione

                                                             Stato di
                                                             destinazione:operazione
              Privato comunitario                            intracomunitaria,
                  Soggetto iva       Soggetto Iva italiano   integrazione della fattura,
                                                             annotazione nel registro
                  comunitario                                fatture emesse e acquisti,
                                                             mod.intrastat(soppressione
                                                             dal 01.01.2017 - dl
                                                             193/2016. mod acq/prest
                                                             serv. E per la parte statistica?
                                                             E per il mod
                                                             Intra12?),comunicazione dati
                                                             al Dipartimento dei trasporti
                                                             terrestri (L.311/2004), e mod
                                                             F24 versamenti con elementi
                                                             identificativi D.L. 262/2006
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                                  MEZZI DI TRASPORTO USATI: cenni

              Specularmente, i mezzi di trasporto usati sono tali quando abbiano percorso
                più di km. 6.000, e sono passati più di 6 mesi dalla prima immatricolazione;
                 navigato più di ore 100 o volato più di ore 40 e sono passati più di 3 mesi
                                       dalla prima immatricolazione.
              A differenza di quanto avviene per i mezzi di trasporto nuovi, i mezzi usati
                  soggiacciono alla disciplina vigente nello Stato UE del cedente o
                 possono costituire acquisti intracomunitari, qualora posti in essere
                   da un soggetto Iva, con eventuale applicazione del regime del
                                               margine.
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                                   MEZZI DI TRASPORTO USATI: cenni
                                                 ESEMPI
                •   ACQUIRENTE NAZIONALE SOGGETTO IVA-CEDENTE COMUNITARIO
                                         SOGGETTO IVA
              Trattasi di acquisto IntraUE pertanto la fattura va integrata con aliquota ed
                    imposta e la stessa va poi annotata nel registro fatture emesse e nel
                  registro Acquisti – mod intra(soppressione dal 01.01.2017 dl 193/2016)
                •   ACQUIRENTE NAZIONALE SOGGETTO IVA-CEDENTE COMUNITARIO
                            SOGGETTO IVA (applicazione regime del margine)
              In tal caso l’operazione viene assogettata ad imposta nello Stato di origine,
                  l’operazione non costituisce un acquisto intracomunitario, annotazione
                 della fattura ai fini delle imposte dirette e presentazione mod intra ai soli
                      fini statistici.(soppressione mod intra acq/servizi dal 01.01.2017 dl
                    193/2016. Quale sorte per la parte statistica? E per il mod intra 12?)
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17 FEBBRAIO
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                                      MEZZI DI TRASPORTO USATI: cenni
                                                    ESEMPI
              •       ACQUIRENTE NAZIONALE SOGGETTO IVA-CEDENTE COMUNITARIO PRIVATO
                  Trattasi di un’operazione fuori campo Iva per il venir meno della condizione
                                                     soggettiva
                  •    ACQUIRENTE NAZIONALE SOGGETTO PRIVATO-CEDENTE COMUNITARIO
                                              SOGGETTO IVA
              Trattasi di un’operazione interna allo Stato UE e pertanto sarà assoggettata ad
                                     Iva straniera del paese di provenienza
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                                           ADEMPIMENTI
              A decorrere dal 2013, la Legge Finanziaria 2013 – L.24.12.2012 n°228 –
                 recependo le disposizioni contenute nella Direttiva n°2010/45/UE in
               materia di fatturazione ha apportato alcune variazioni al D.L. 331/1993 del
                 30.08.1993 contenente la disciplina delle operazioni intracomunitarie,
                                               riguardanti:

                     •   il momento di effettuazione delle operazioni - art. 39
                            •   la fatturazione delle operazioni – art.46
                           •    la registrazione delle operazioni – art. 47
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                         MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRA UE art. 39

                  operazione             Momento di           Incasso-pagamento   Emissione anticipata
                                         effettuazione              acconti             fattura

              Acquisto/ Cessione     Inizio del trasporto/                        Rileva l’importo
              di beni dal 1.1.2013   spedizione al            Non incide          fatturato, alla data
                                     cessionario o a terzi                        della fattura
                                     per suo conto

              Acquisto di beni al    Consegna al                                  Data di ricezione
              31.12.2012             cessionario/arrivo       Incide              della fattura
                                     luogo destinazione
                                     dei beni
              Cessione di beni al    Disciplinato da art. 6   Incide              Data di emissione
              31.12.2012             D.P.R. 633/1972                              della fattura
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17 FEBBRAIO
2017

                  MOMENTO DI EMISSIONE-REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRA UE artt.46/47

                    Operazione dal 1.1.2013            Termine di integrazione o emissione               Termine di registrazione
                                                                      fattura

              Acquisto di beni con ricezione fattura   Entro il gg 15 del mese successivo a       Entro il gg 15 del mese successivo a
                                                       quello di ricezione della fattura – art.   quello di ricezione della fattura e con
                                                       46 co 1 D.L. 331/1993                      riferimento al mese precedente art.
                                                                                                  47 co 1 D.L.331/1993

              Acquisto di beni senza ricezione         Entro il gg 15 del terzo mese              Entro il gg 15 del terzo mese
              fattura                                  successivo a quello di effettuazione       successivo a quello di effettuazione
                                                       dell’operazione – art. 46 co 5 D.L.        dell’operazione e con riferimento al
                                                       331/1993                                   mese precedente art. 47 co 1
                                                                                                  D.L.331/1993

              Cessione di beni                         Entro il gg 15 del mese successivo a       Entro il termine di emissione, con
                                                       quello di effettuazione                    riferimento al mese di effettuazione
                                                       dell’operazione – art. 46 co 2 D.L.        dell’operazione – art. 47 co 4 D.L.
                                                       331/1993                                   331/1993
ESEMPI
SLIDE   46                                 SCHEMA ADEMPIMENTI OPERAZIONI INTRA
17 FEBBRAIO
2017

                      CESSIONI INTRACOMUNITARIE                                  ACQUISTI INTACOMUNITARI
                RICHIESTA ALLA CONTROPARTE DEL NUMERO                      COMUNICAZIONE AL CEDENTE COMUNITARIO
                              IDENTIFICATIVO UE                                DEL NUMERO IDENTIFICATIVO UE
                 EMISSIONE DELLA FATTURA “operazione non                 INTEGRAZIONE FATTURA RICEVUTA DAL CEDENTE
              imponibile ai sensi dell’art.41, D.L. 331/1993 e succ          COMUNITARIO “integrazione ai sensi
                                      mod”
                                                                           dell’art.46,D.L. 331/1993”- prot reg iva
                       REGISTRAZIONE DELLA FATTURA
                                                                        acq…./prot reg iva vendite….. (L’integrazione
                   MODELLI INTRASTAT 1-BIS MESILE/TRIM
                                                                       può avvenire anche direttamente sulla fattura
               INDICAZIONE DATI IN DICHIARAZIONE ANNUALE               stessa, oppure su un foglio a parte da allegare
                                                                       unitamente alla fattura: imponibile ed imposta
                                                                        ovvero in luogo dell’ammontare dell’imposta
                                                                           si indica il titolo di non imponibilità o di
                                                                                             esenzione)
                                                                         REGISTRAZIONE DELLA FATTURA NEI REGISTRI IVA
                                                                       MODELLI INTRASTAT 2-BIS mensile/trim (ai sensi
                                                                       dell’art. 4, comma 4, lett. b), DL n. 193/2016, è
                                                                       venuto meno, dal 01.01.2017 l’obbligo di
                                                                       presentazione dei modd. Intra relativi agli
                                                                       acquisti / prestazioni di servizi ricevute da
                                                                       soggetti stabiliti in un altro Stato UE. Quale
                                                                       sorte per la parte statistica? E per il mod
                                                                       Intra12?)
                                                                           INDICAZIONE DEI DATI IN DICHIARAZIONE IVA
SLIDE   47
17 FEBBRAIO
2017

                                                   ESEMPI
              Cessione intracomunitaria di beni : pagamento acconto il 3 marzo 2016, merce
                         spedita il 5 marzo 2016, arrivo a destinazione il 10 marzo 2016:
                   l’effettuazione dell’operazione si ha al 5 marzo 2016, fatturazione entro il
                    15 aprile 2016 ed il documento deve essere registrato entro lo stesso 15
                    aprile 2016 ma con riferimento al mese di marzo (mese di effettuazione
                                dell’operazione), elenco intrastat marzo/ 1° trim.
              Acquisti intracomunitari di beni : il trasporto della merce iniziato a fine maggio
                   2016, ricevimento della fattura in data 7 giugno 2016, integrazione della
                      fattura nel registro delle fatture emesse entro il 15 luglio 2016 con
                 liquidazione dell’imposta a debito relativa al mese di giugno/2° trimestre,
                        elenco intrastat giugno/2° trimestre (obbligo venuto meno dal
                   01.01.2017-dl193/2016. Quale sorte per la parte statistica? E per il mod
                 Intra12?). La medesima fattura integrata deve essere registrata nel registro
                   acquisti, ai fini della detrazione, entro il termine di decadenza biennale –
                    anche se operativamente l’imposta a credito confluirà nella medesima
                                         liquidazione dell’imposta a debito.
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2017

                                                 ESEMPI
              MANCATO RICEVIMENTO DELLA FATTURA ESTERA : riprendendo l’esempio
                 precedente se non riceve la fattura entro fine luglio si deve effettuare
                 autofattura entro il 15 agosto 2016, registrarla entro il 15 /8/2016 nel
                 registro delle fatture emesse fermo restando di far confluire l’imposta a
                 debito nella liquidazione del mese di luglio 2016/3° trim., la medesima
                 autofattura dovrà essere registrata nel registro acquisti.
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17 FEBBRAIO
2017

                                ANNOTAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA
              Ai sensi del nuovo co. 6 bis dell’art. 21 del D.P.R. 633/1972, per le operazioni
                  che non comportano un addebito dell’Iva diventa obbligatorio riportare in
                   fattura, in luogo dell’imposta, una specifica annotazione con l’eventuale
                 indicazione della relativa norma nazionale o comunitaria. In particolare per
                   a) le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori UE va riportata
                                      l’annotazione “inversione contabile”;
              b) Le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori extraUE, va riportata
                                   l’indicazione “operazione non soggetta”.
                                           NOTE DI VARIAZIONE
               Il D.L. 331/1993 nulla dispone relativamente al comportamento da tenere
                  relativamente alle variazioni in aumento o in diminuzione delle operazioni
                     intracomunitarie e, secondo quanto prevede l’art. 56 D.L. 331/1993,
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                     vengono applicate le disposizioni del D.P.R. 633/1972 alle variazioni
                              dell’imponibile delle operazioni intracomunitarie.
              Pertanto, in caso di variazioni in aumento i contribuenti sono obbligati a tutti gli
                       adempimenti previsti in materia d’Iva mentre per le variazione in
                     diminuzione si ha la facoltà di procedere all’apposita variazione, con
                   corrispondenti rettifiche degli elenchi Intrastat.(soppressione modd intra
                     acquisti/prestazioni di servizi ricevuti dal 01.01.2017 - dl 193/2016)
              DICHIARAZIONE IVA ANNUALE – COMUNICAZIONE DATI IVA: CENNI PER RIPORTO
                                                    DEI VALORI
              Nella dichiarazione Iva annuale,compatibilmente con le variazioni che l’Agenzia
                    delle Entrate apporta ai modelli, i dati confluiscono nel seguente modo:
                                  •   Cessioni di beni rigo VE 30 col. 1 e 3;
                 •    Acquisti di beni esposti in maniera dettagliata nel VF 26 col 1 e 2 e VJ
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              al fine della liquidazione dell’imposta a seguito dell’integrazione della fattura
                                                    ricevuta.
              Particolare attenzione è da porre nei casi di versamenti con F24 previsto per
                 coloro che effettuano il commercio di autovetture avvenuto con gli Stati UE
                        e prima cessione interna. I prospetti da compilare riguardano:
              •    il quadro VH sez. 2 “versamenti immatricolazione auto Ue” e nei vari righi
                        verranno indicati gli importi dell’ F24 immatricolazione auto UE in
                  riferimento all’imposta dovuta in occasione della prima cessione interna, a
                                    seconda della periodicità di liquidazione;
                       •   il quadro VL per riportare i versamenti e nella fattispecie
                   a) VL 24 (mod Iva 2017) in cui riportare i versamenti eseguiti nell’anno per
                  l’immatricolazione di veicoli con futura cessione, da indicare anche in VL 29
                                      campo 1 (ammontare totale versamenti);
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              b) VL 29 campo 2(mod Iva 2017) in cui riportare i versamenti, compresi nel campo
                     1, effettuati nell’anno precedente relativamente a cessioni avvenute
                                    nell’anno di redazione della dichiarazione.
               In presenza di tali versamenti, nel quadro VH sez 2 andrà riportato l’importo
                   derivante dalla liquidazione periodica tenendo conto dell’imposta versata
                                    con il mod F24 immatricolazione auto UE.
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                                        Nella comunicazione dati Iva
              •   le cessioni intracomunitarie di beni vanno incluse nel rigo CD1 campo 4, il
                               cui importo è già compreso nel rigo CD1 campo 1;
              •   gli acquisti intracomunitari di beni vanno inclusi nel rigo CD2 campo 4, il cui
                    importo è già ricompreso nel rigo CD2 campo 1 e la relativa imposta nel
                                                  rigo CD4 e CD5.
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                                       LE OPERAZIONI TRIANGOLARI
              Sovente si riscontra il caso di operatori commerciali che effettuino operazioni di
                   compravendita senza addivenire materialmente in possesso dei beni in
                   quanto è previsto l’invio dei beni al proprio cliente, destinatario finale. I
                                               soggetti coinvolti sono:
                •    primo cedente: vende i beni al 1° acquirente e li consegna ad un altro
                         soggetto (2° acquirente), su indicazione del 1° acquirente;
               •     primo acquirente- secondo cedente: è colui che acquista i beni dal primo
                    cedente, vendendoli al 2° acquirente ma con consegna diretta effettuata
                                              dal primo cedente.
               •     secondo acquirente: è colui che acquista i beni dal primo acquirente ma
                                che li riceve materialmente dal primo cedente
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                                    LE OPERAZIONI TRIANGOLARI

                                             Si definisce:
              •    triangolazione comunitaria l’operazione in cui intervengono soggetti
                                 domicialiti o residenti in Stati Ue diversi;
              •   triangolazione comunitaria nazionale nel caso in cui due soggetti sono
                                  domiciliati/residenti nello stesso Stato;
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                                            LE OPERAZIONI TRIANGOLARI
                                                  ESEMPLIFICAZIONE
              Triangolazione comunitaria:UE1 vende ad ITA1 che vende a UE2 con consegna diretta da UE1 ad UE2

              UE1                                              ITA1
              CONSEGNA                                    1) ACQUISTO SENZA APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DELLO STATO UE1
              DIRETTA                                       ED ITA1 LA INTEGRA SENZA IVA CON LA DICITURA “ART. 40 co. 2,
                                                            D.L. 331/1993. MOD INTRAST DEGLI ACQUISTI CON L’INDICAZIONE
                                                            DI OPERAZIONE TRINGOLARE CON RUOLO DI ACQUIRENTE-CEDEN
                                                            TE. (SOPPRESSIONE DEI MODD. INTRA ACQUISTI / SERVIZI
                                                            RICEVUTI - DL 193/2016 A DECORRE DAL 01.01.2017. Quale
                                                            sorte per la parte statistica? E per il mod Intra 12?)
                                                           2) FATTURA NON IMPONIBILE ART. 41, D.L. 331/1993, LA CESSIONE
                                                             DA ITA1 AD UE2 CON SOGGETTO UE2 RESPONSABILE DEL PAGA

              UE2                                            MENTO DELL’IMPOSTA, IN SUA SOSTITUZIONE. MOD INTRASTAT
                                                              -RUOLO CEDENTE-ACQUIRENTE.
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                                            LE OPERAZIONI TRIANGOLARI
                                                  ESEMPLIFICAZIONE
              Triangolazione comunitaria:ITA1 vende ad UE1 che vende a UE2 con consegna diretta da ITA1 ad UE2

              ITA1                                             UE1
              CONSEGNA
              DIRETTA

                                                            ITA 1 EMETTE UNA FATTURA NON IMPONIBILE ART. 41 co 1 l. a),
                                                            D.L. 331/1993 NEI CONFRONTI DI UE1 E MOD INTRASTAT DELLE
                                                            CESSIONI INTRACOMUNITARIE.

              UE2
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                                            LE OPERAZIONI TRIANGOLARI
                                                   ESEMPLIFICAZIONE
              Triangolazione comunitaria:UE1 vende ad UE2 che vende a ITA1 con consegna diretta da UE1 ad ITA1

              UE1                                                   UE2
              CONSEGNA
              DIRETTA

                                               ITA 1 EFFETTUA UN ACQUISTO INTRACOMUNITARIO IMPONIBILE IN ITALIA AI SENSI
                   ART.
                                                DELL’ART. 38 co 7, D.L. 331/1993, ITA1 INTEGRA LA FATTURA CON DOPPIA
                   REGISTRA-
                                                ZIONE AI SENSI DELL’ART. 44 co. 2 E MOD INTRASTAT DEGLI ACQUISTI.

                                                SOPPRESSIONE, A DECORRERE DAL 01.01.2017, DEI MODD. INTRA ACQUISTI /
                                                SERVIZI RICEVUTI - DL 193/2016. Quale sorte per la parte statistica? E per il mod
                                                Intra12?

              ITA1
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                                            LE OPERAZIONI TRIANGOLARI
                                                  ESEMPLIFICAZIONE
              Triang. comunitaria nazionale:UE1 vende ad ITA1 che vende a UE2 con consegna diretta da UE1 ad
                   UE2   UE1 ED UE2 STESSO STATO MEMBRO

              UE1                                               ITA1
              CONSEGNA                                      1) LA FATTURA DI ACQUISTO CHE RICEVE DA UE1 NON COSTITUISCE
              DIRETTA                                         UN ACQUISTO INTRA ESSENDO UN’OPERAZIONE NON RILEVANTE
                                                              IN ITALIA AI SENSI DELL’ART. 7BIS, D.P.R. 633/1972
                                                           2) LA CESSIONE DA ITA1 AD UE2 NON COSTITUISCE UNO SCAMBIO
                                                              INTRA ED E’ UN’OPERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 7 BIS, D.P.R.
                                                              633/1972. NO MOD INTRASTAT.

              UE2
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                                             LE OPERAZIONI TRIANGOLARI
                                                   ESEMPLIFICAZIONE
              Triang. comunitaria nazionale:ITA1 vende ad ITA2 che vende a UE1 con consegna diretta da ITA1 ad
                   UE1

              ITA1                                              ITA2
              CONSEGNA                                      1) LA FATTURA EMESSA DA ITA1 E’ NON IMPONIBILE ART. 58, CO 1
              DIRETTA                                         D.L. 331/1993

                                                            2) LA FATTURA DI ACQUISTO DI ITA2 E’ NON IMPONIBILE ART.58
                                                              CO. 1, D.L. 331/1993 MENTRE LA FATTURA DI CESSIONE VERSO
                                                              UE1 COSTITUISCE UN’OPERAZIONE INTRA NON IMPONIBILE ART.
                                                              41 co 1 l. a), D.L. 331/1993. MOD INTRA CESSIONI
                   INTRACOMUNITARIE

              UE1
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                      DISPOSIZIONI PARTICOLARI CON RIFERIMENTO AI REGIMI CONTABILI
              CONTRIBUENTE MINIMO ART. 1, CO. 100 L. 244/2007 E ART. 27 CO. 1e 2, D.L. 98/2011

                      Nel caso di acquisto intracomunitario, il contribuente minimo deve:
                       •     integrare la fattura con indicazione dell’aliquota e dell’imposta;
              •       versare l’imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione
                            dell’operazione, utilizzando il codice del mese di riferimento;
                  •        presentare l’elenco intrastat con cadenza trimestrale (soppressione, a
                        decorrere dal 01,01,2017, dei modd. Intra acquisti/ servizi ricevuti - DL
                  193/2016.Quale sorte per la parte statistica? E per il mod Intra12?);

                               •   non può esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva;
                  •     essendo l’operazione soggetta ad Iva non è dovuta l’imposta di bollo.
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                 DISPOSIZIONI PARTICOLARI CON RIFERIMENTO AI REGIMI CONTABILI

              Nel caso di cessione intracomunitaria, l’operazione posta in essere non è
                     considerata intracomunitaria, come dispone l.art. 41, co. 2 bis, D.L.
                     331/1993 bensì cessioni interne senza rivalsa dell’Iva. Sulle fatture
                  superiori ad Euro 77,47 dovrà essere applicata la marca da bollo di Euro
                      2,00. L’elenco Intrastat non va compilato. Necessita riportare sul
                       documento la dicitura “ l’operazione non costituisce cessione
                       intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, co. 2 bis, D.L. 331/1993”
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                   DISPOSIZIONI PARTICOLARI CON RIFERIMENTO AI REGIMI CONTABILI
              NUOVO REGIME FORFETARIO 2015 L. 190/2014 art.1 co da 54 AD 89; L. 208/2015 art. 1
                                              co. da 111 a 113
               Le cessioni di beni intracomunitari sono assimilate alle cessioni interne ed il
                 cedente nazionale indicherà in fattura che trattasi di operazione soggetta al
                  regime forfetario e pertanto non costituisce cessione intracomunitaria, ai
                                  sensi dell’art. 41 co 2 bis del D.L. 331/1993.
               Relativamente agli acquisti di beni intracomunitari l’art. 58 della l. 190/2014
                   alla lettera c) dispone che agli acquisti di beni intracomunitari si applica
                                     l’art. 38 co. 5 lettera c) del D.L. 331/1993
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                  DISPOSIZIONI PARTICOLARI CON RIFERIMENTO AI REGIMI CONTABILI
                                        ENTI NON COMMERCIALI
              Una particolare disciplina è prevista per gli enti non commerciali che si
                  contraddistinguono dal fatto che non hanno quale oggetto esclusivo e
                  principale lo svolgimento di un’attività commerciale. La fattiscpecie si
               riferisce al fatto che sono esclusi da Iva gli acquisti intracomunitari di beni
              effettuati dagli enti non commerciali non qualificabili come soggetti passivi
                 d’imposta nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 38, co.5, lett. c, D.L.
                                       331/1993 e più precisamente:
              •     detti acquisti non abbiano superato Euro 10.000,00 nell’anno solare
                                       precedente e nell’anno in corso;
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                                                  ENTI NON COMMERCIALI
              •     non sia stata esercitata opzione ai sensi dell’art. 38, co. 6, del D.L. 331/1993
                             per l’applicazione dell’Iva nel territorio dello Stato interno;
              •     gli enti si comportano come se fossero privati con pagamento dell’imposta
                                              nel paese di origine.
                         •     al superamento della soglia, devono pagare l’imposta in Italia.
                    •        per beni diversi dai mezzi di trasporto e da quelli soggetti ad accisa.
                  Tale detassazione si applica anche ai soggetti passivi per i quali l’imposta sia
                     totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19, co. 2, del D.P.R. 633/1972 ed ai
                      produttori agricoli di cui all’art. 34, D.P.R. 633/1972, purchè non abbiano
                                             optato per il regime ordinario.
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                                          ENTI NON COMMERCIALI
              Qualora l’ente svolgesse anche attività di tipo commerciale, saranno tenuti ad
                applicare l’imposta su ogni acquisto intracomunitario sia inerente all’attività
                      commerciale sia all’attività istituzionale, anche se sotto al limite.
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