SCAMBI INTRACOMUNITARI DI BENI - ODCEC Torino
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SLIDE 1 17 FEBBRAIO 2017 SCAMBI INTRACOMUNITARI DI BENI (normativa D.L. 331/1993 artt. 38, 39, 41, 46, 47, L. 228/2012) Tra gli obiettivi essenziali del Trattato di Roma, sottoscritto nel 1957, vi era la costituzione di un mercato comune, di un’unione doganale e di politiche comuni con la liberta’ di circolazione delle merci. In tema di imposte sui consumi, scopo delle politiche comunitarie è quello di addivenire ad un’uniformità di trattamento delle operazioni tra soggetti di Stati membri diversi come se fossero compiute tra soggetti del medesimo Stato: tale sistema prende il nome di tassazione nel Paese di origine. Un tale metodo richiede un’armonizzazione tra gli ordinamenti degli Stati in tema di imposte sui consumi e, non da meno, gli scambi di flussi informativi tra le Amministrazioni.
SLIDE 2 17 FEBBRAIO 2017 Nell’attesa che si realizzino le condizioni per il passaggio al sistema definitivo della tassazione nel luogo di origine, è stato introdotto il regime transitorio degli scambi intracomunitari a decorrere dal 1°gennaio 1993, recependo la direttiva 91/680/CEE del 16/12/1991. Nell’ordinamento interno, le principali disposizioni in materia sono contenute nel D.L. 30/08/1993 n°331, convertito dalla Legge 29/10/1993, n°427. Per quanto attiene agli scambi dei beni,Il principio transitorio si basa sui seguenti principi cardine: a) Tassazione delle cessione dei beni tra operatori economici nei diversi Stati (business to business, B2B) nel paese di destinazione; b) Tassazione delle cessioni di beni verso privati consumatori (business to consumer, B2C) nel paese di origine
SLIDE 3 17 FEBBRAIO 2017 Nel contesto sommariamente descritto, tra soggetti passivi d’imposta il principio di tassazione nel Paese di destinazione prevede: • la non imponibilità delle operazioni di cessione intracomunitarie; •l’imponibilità delle operazioni di acquisto intracomunitario con le stesse regole previste per le operazioni interne. REQUISITI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE In linea generale, affinché si possa parlare di scambio comunitario ai fini Iva, il D.l. 331/1993 richiede che si realizzino i seguenti presupposti: •Presupposto soggettivo: entrambe le parti devono avere la qualifica di soggetti passivi d’imposta, essere residenti in diversi Stati della UE ed a tal fine devono risultare iscritti nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie (Vat Information Exchange System – Vies);
SLIDE 4 17 FEBBRAIO 2017 •Presupposto oggettivo:l’operazione deve avere ad oggetto il trasferimento della proprietà, a titolo oneroso, di beni mobili o di altro diritto reale di godimento; •Presupposto territoriale: deve esserci il trasferimento fisico del bene dal territorio di uno Stato al territorio di un altro Stato, all’interno dell’UE. ISCRIZIONE NELL’ELENCO VIES (presupposto soggettivo) - ante Decreto Semplificazioni D.lgs 175/2014 L’archivio Vies, previsto dal D.L. 78/2010 del 31/05/2010 conv. con L. 122/2010 del 30/07/2010, ha finalità antifrode volte a garantire uno stretto monitoraggio dei contribuenti che effettuano operazioni intracomunitarie e l’affidabilità dei dati relativi alle controparti attraverso una preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate per poter operare. Con alcuni provvedimenti di prassi – provvedimenti n°188376, 188381 del 29/12/2010 e C.M. 39/2011 sono stati definiti i soggetti interessati all’iscrizione, i criteri di valutazione e le attività di controllo.
SLIDE 5 17 FEBBRAIO 2017 Circa l’ambito soggettivo, a far data dal 31/05/2010 all’art. 35 del D.P.R. 633/1972 è previsto che tutti i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato o vi istituiscono una stabile organizzazione devono manifestare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie. Anche i soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (mod ANR/3) ai sensi dell’art. 35-ter del decreto Iva, possono esprimere la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie. Relativamente alla richiesta di iscrizione si possono prospettare due casi: •Richiesta effettuata in sede di inizio attività ai fini Iva compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7/10 (soggetti diverse dalla persone fisiche e AA9/12 (persone fisiche); •Richiesta effettuata da parte di soggetti già in attività manifestando la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie esclusivamente on line attraverso i canali Fisconline/Entratel, anche avvalendosi di un intermediario. Non è più possibile presentare istanza ad un Ufficio dell’A.E., direttam,ente, con raccomandata o pec.
SLIDE 6 17 FEBBRAIO 2017 •Con comunicato stampa n. 37 del 26.03.2014 l’Agenzia delle Entrate ha previsto una nuova modalita’ di iscrizione al Vies da parte dei soggetti già in possesso di partita Iva. La modalita’ è utilizzabile solo dai soggetti abilitati a Fisconline/Entratel. In ogni caso è possibile comunicare la volontà di essere esclusi dal Vies in quanto non più intenzionati ad effettuare operazioni intracomunitarie.
SLIDE 7 17 FEBBRAIO 2017 CONTROLLI EFFETTUATI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE ante Decreto Semplificazioni D.lgs 175/2014 ( vedi slide n° 10) •A seguito della ricezione dell’istanza, entro i 30 gg. successivi, gli uffici territorialmente competenti effettuano un’analisi propedeutica all’inserimento della posizione nell’archivio: si valutano gli elementi di rischio richiamati dai provvedimenti; •Per 30 gg. dalla presentazione dell’istanza, il contribuente si astiene dall’effettuare operazioni intracomunitarie in modo tale che venga espletata la 1° fase da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Dal 31° gg., e non avendo ricevuto diniego, il contribuente può compiere scambi intracomunitari; •Qualora emergessero elementi di rischio, viene emesso un provvedimento di rifiuto all’inserimento nel Vies; •Entro i 6 mesi dall’inserimento nell’archivio Vies, gli uffici effettuano controlli successivi nei confronti dei soggetti autorizzati su aspetti che possono ritenere la realizzazione di operazioni irregolari;
SLIDE 8 17 FEBBRAIO 2017 •Trascorso il periodo di 6 mesi, la posizione si ritiene consolidata, restando comunque monitorata. MANCATA ISCRIZIONE AL VIES La mancata iscrizione al Vies da parte di uno dei soggetti coinvolti in un’operazione intracomunitaria implica che: •L’operazione va considerata come operazione interna; •L’Iva va applicata nello Stato del cedente. In merito al trattamento delle operazioni UE effettuate in difetto di iscrizione Vies l’Agenzia delle Entrate ne dà chiarimenti in due documenti : C.M. 39/E/2011 e R.M. 42/E/2012 dove sostiene rispettivamente: a)Il regime Iva delle cessioni poste in essere da un soggetto passivo in assenza di regolare iscrizione Vies devono ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia
SLIDE 9 17 FEBBRAIO 2017 in quanto operazioni interne e non intracomunitarie e l’operatore non può essere considerato soggetto passivo Iva ai fini dell’effettuazione dell’operazione UE. In particolare, i conseguenti riflessi di una cessione effettuata da un operatore italiano non incluso nel Vies e trattata come operazione intraUE rendono applicabile la sanzione dell’art. 6 D.lgs: n°471/1997 (dal 90% al 180% dell’imposta con un minimo di Euro 500,00) •b) l’acquisto effettuato da un operatore italiano non iscritto nel Vies presso un operatore comunitario non può essere configurato come operazione intra e l’imposta non è dovuta in Italia bensì nel paese membro. Quindi non risulterebbe applicabile il reverse charge art. 46/47 D.L. 331/1993 tuttavia, qualora l’imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente la sanzione amministrativa varia da euro 250,00 ad euro 10.000,00 in capo al cedente/prestatore, con solidarietà all’acquirente, in assenza di intento fraudolento (fermo restando il diritto alla detrazione dell’Iva).
SLIDE 10 17 FEBBRAIO 2017 In data 09.02.2017 la Corte di Giustizia Europea in relazione alla causa C-21/16 ha affermato che le cessioni intracomunitarie continuano ad essere detassate, quindi non imponibili ai fini Iva, laddove l’acquirente pur essendo titolare di un numero di identificazione non sia iscritto al Vies. Tale conclusione vale a patto che siano soddisfatte le condizioni sostanziali dell’operazione e che non sussista una frode.
SLIDE 11 17 FEBBRAIO 2017 ISCRIZIONE AL VIES CON EFFETTO IMMEDIATO D.Lgs. 175/2014- Provvedimento A.E. 159941/2014 – Circolare 31 del 30.12.2014 – Comunicato A.E. 09.01.2015 – art 35 DPR 633/72 Il Decreto Semplificazioni ha modificato l’art. 35 del D.P.R. 633/1972 disponendo che l’inclusione nel Vies ha effetto immediato e non è quindi più necessario attendere il 31°giorno successivo all’attribuzione della partita Iva o della presentazione dell’istanza. Contestualmente, co. 7-bis, si introduce la presunzione che un soggetto passivo non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco per 4 trimestri consecutivi successivi all’inserimento nel Vies con apposita comunicazione al contribuente.(da raccordare con la soppressione dal 01.01.2017, dl 193/2016, dei modd intra acquisti/servizi) Inoltre vengono abrogati i commi 7-ter e 15 quater rispettivamente riguardo il provvedimento di diniego dell’autorizzazione ed i criteri di inclusione nel Vies. Viene, altresì, integrato il comma 15-bis disponendo che gli Uffici verificano che i dati forniti dai soggetti, per la loro identificazione ai fini Iva, siano corretti ed in caso contrario verrà emanato un provvedimento di cessazione della
SLIDE 12 17 FEBBRAIO 2017 partita Iva e l’esclusione della stessa dal Vies. Il citato Provvedimento chiarisce le modalità operative di inclusione nella banca dati che si possono così riassumere: •modalità di esprimere l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie: in sede di inizio attività; per i soggetti già titolari di partita Iva attraverso i servizi telematici e la modalità di retrocedere da tale opzione; (Provv.159941/2014 1.2-1.3-1.4 e Circ 31 del 30.12.2014) •i soggetti passivi che hanno presentato istanza nei 30 giorni precedenti il provvedimento in oggetto (15.11.2014) senza ricevere diniego, sono inclusi nel Vies; •nei confronti dei soggetti passivi si effettuano controlli formali di regolare presentazione degli elenchi con attenzione al caso in cui non si presenteranno gli elenchi per 4 trimestri consecutivi successivi all’inclusione nel Vies e dal momento di entrata in vigore (13.12.2014) del Decreto 175/2014(automatica cancellazione con comunicazione all’interessato);
SLIDE 13 17 FEBBRAIO 2017 •l’eslcusione dalla banca dati è effettuata a cura della Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, previo invio di una comunicazione con effetto dal 60°giorno successivo alla data della comunicazione. •Chiarita anche la questione delle violazioni commesse in passato: secondo l’A.E. è applicabile il principio del favor rei secondo il quale non è più sanzionabile chi avesse realizzato in passato operazioni intraUe prima che fossero trascorsi i 30 gg. entro i quali si sarebbe potuto emettere un provvedimento di diniego. •L’Agenzia delle Entrate con comunicato del 09.01.2015 fa osservare che nessuna somma è dovuta per accedere alla banca dati e né per ottenere la pubblicazione del numero di Partita Iva.
SLIDE 14 17 FEBBRAIO 2017 ACQUISTO A TITOLO ONEROSO Per aversi operazione intracomunitaria il trasferimento deve prevedere la pattuizione di un corrispettivo, venendo così meno le operazioni a titolo gratuito. La Direttiva Comunitaria prevede la costituzione in capo all’acquirente del diritto di proprietà o di altro diritto reale che gli consenta di poter disporre di un bene mobile materiale. MOVIMENTAZIONE DA UNO STATO MEMBRO ALL’ALTRO La norma richiede che il bene venga fisicamente trasportato o spedito da uno Stato Comunitario all’altro. Il trasporto o la spedizione possono avvenire anche ad opera di un vettore per conto dei contraenti.
SLIDE 15 17 FEBBRAIO 2017 CESSIONI INTRACOMUNITARIE Per le cessioni intracomunitarie valgono le norme di cui all’art. 41 del D.L. 331/1993. In particolare si definiscono “cessioni non imponibili” in Italia: • Le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti in altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente o da terizi per loro conto, nei confronti di: 1. cessionari soggetti passivi d’imposta in possesso di un codice di identificazione comunitario; 2. enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate al co 4 dell’art 4, D.P.R. 633/1972, non soggetti passivi d’imposta; 3. soggetti che, esonerati dall’applicazione dell’Iva sugli acquisti intracomunitari, hanno optato per l’applicazione della stessa e quindi: enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti passivi d’imposta;
SLIDE 16 17 FEBBRAIO 2017 CESSIONI INTRACOMUNITARIE Produttori agricoli in regime speciale o di esonero art. 34, D.P.R. 633/1972; Soggetti passivi d’imposta che fanno esclusivamente operazioni esenti. • le cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati dal cedente nel territorio di un altro Stato membro nei confronti di non soggetti passivi d’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non abbiano optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari. La disciplina non è applicabile ai beni soggetti ad accisa, ai mezzi di trasporto nuovi ed ai beni da installare e/o montare nello Stato membro da parte del fornitore o per suo conto. Ai fini Iva tali operazioni sono non imponibili se nell’anno solare precedente ed in quello in corso l’ammontare delle vendite effettuate nello Stato membro superi il limite di euro 100.000,00 o l’eventuale minore limite stabilito dallo Stato di destinazione. Al ricorrere di tali condizioni, la transazione è soggetta ad imposta nello Stato UE di destinazione mentre al di sotto della soglia l’imposta è dovuta nello Stato di origine, in Italia, salvo opzione per applicazione della tassazione nello Stato di destinazione.
SLIDE 17 17 FEBBRAIO 2017 CESSIONI INTRACOMUNITARIE Soglia per l'applicazione del regime speciale per vendita a distanza (Gennaio 2016) Fonte: sito istituzionale Commissione Europea www.ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_en.htm . • Belgium €35 000 • Bulgaria BGN 70 000 €35 791 • Croatia HRK 270 000 €35 621 • Czech Republic CZK 1 140 000 €41 583 • Denmark DKK 280 000 €37 498 • Germany €100 000 • Estonia €35 000 • Ireland €35 000 • Greece €35 000 • Spain €35 000 • France €35 000 • Italy €35 000 • Cyprus €35 000 • Latvia €35 000 • Lithuania €35 000
SLIDE 18 17 FEBBRAIO 2017 CESSIONI INTRACOMUNITARIE Soglia per l'applicazione del regime speciale per vendita a distanza (Gennaio 2016) Fonte: sito istituzionale Commissione Europea www.ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_en.htm . • Luxembourg €100 000 • Hungary €35 000 • Malta €35 000 • Netherlands €100 000 • Austria €35 000 • Poland PLN 160 000 €39 822 • Portugal €35 000 • Romania RON 118 000 €26 700 • Slovenia €35 000 • Slovakia €35 000 • Finland €35 000 • Sweden SEK 320 000 €34 366 • United Kingdom GBP 70 00 €97 656
SLIDE 19 17 FEBBRAIO 2017 CESSIONI INTRACOMUNITARIE • le cessioni di beni, con spedizione o trasporto in altro Stato membro per essere installati, montati o assiemati da parte del fornitore (es. cedente italiano) o per suo conto. • Le cessioni di prodotti soggetti ad accisa se il trasporto o spedizione sia effettuato tra depositi Iva e ci sia un documento di accompagnamento conforme alle disposizioni UE. Va, inoltre, rilevato che il co. 2 dell’art. 41 D.L. 331/1993 individua ulteriori fattispecie assimilabili alle cessioni non imponibili, nella fattispecie: • le cessioni di mezzi di trasporto nuovi, anche se il soggetto non è soggetto passivo d’imposta; • l’invio di beni in altro Stato membro ad eccezione delle seguenti ipotesi: Operazioni di perfezionamento o di perizia; Utilizzo temporaneo per l’esecuzione di prestazioni; Regime di temporanea importazione
SLIDE 20 17 FEBBRAIO 2017 CESSIONI INTRACOMUNITARIE Specularmente a quanto detto, non sono considerate cessioni intracomunitarie gli invii di beni in altro Stato Ue: per l’esecuzione di operazioni di perfezionamento o ad oggetto di perizie o di manipolazioni usuali se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente (modifica introdotta dalla L.115/2015-novità dal 18/08/2015);[in modo speculare anche dal lato degli acquisti intracomunitari] per essere temporaneamente utilizzati per determinati servizi; per regime di temporanea importazione Non costituiscono, altresì, cessioni intracomunitarie ai sensi del co. 2 bis, art. 41, D.L. 331/1993 Le cessioni di gas mediante sistema di gas naturale, le cessioni di energia elettrica; Le cessioni di beni effettuate da soggetti che applicano il regime in franchigia, ora regime forfetario.
SLIDE 21 17 FEBBRAIO 2017 CESSIONI NON INTRACOMUNITARIE La cessione gratuita di un bene fra operatori comunitari non costituisce un’operazione intracomunitaria in quanto viene meno uno dei presupposti richiesti dalla norma: l’onerosità. Trattasi, quindi, di un’operazione interna trovando applicazione le ordinarie norme contenute nel D.P.R. 633/1972.
SLIDE 22 17 FEBBRAIO 2017 PROVA DELLA CESSIONE COMUNITARIA Come sottolineato nelle slides precedenti, secondo quanto previsto dall’art. 41 del D.L. 331/1993, uno dei requisiti essenziali affinché si realizzi una cessione intracomunitaria è il trasporto o la spedizione dei beni in altro Stato membro a favore dell’acquirente comunitario, direttamente dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto. La problematica è emersa nel caso di vendita dei beni con la clausola franco fabbrica – trasporto o spedizione a cura dell’acquirente – nel qual caso il cedente deve documentare l’uscita delle merci dallo Stato per poter fruire del regime di non imponibilità. Innanzitutto, la norma nel disciplinare la fattispecie delle cessioni intracomunitarie non prevede alcuna particolare forma per dimostrare il verificarsi delle condizioni: l’unica formalità si intravede nell’art. 50, co. 1, del D.L. 331/1993, che richiede il preventivo ottenimento del numero di identificazione ai fini Iva attribuito al cessionario dallo Stato membro di appartenenza.
SLIDE 23 17 FEBBRAIO 2017 PROVA DELLA CESSIONE COMUNITARIA La questione è stata oggetto di diversi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate ed in particolare: • Nella R.M. 345/E del 28.11.2007, sottolineando che affinché si realizzi una cessione intracomunitaria è necessario l’invio dei beni in un altro Stato membro, ha specificato che l’operatore italiano è tenuto a conservare: • quale documentazione fiscale: i) fattura emessa ai sensi art. 41, D.L. 331/1993 con anche il n° di identificazione attribuito all’operatore comunitario nel proprio Stato, ii) elenco Intra in relazione alla cessione. • quale documentazione non fiscale: i) documento di trasporto internazionale (Cmr) firmato dal trasportatore per presa in carico della merce, nonché dal cessionario per ricevuta, ii) quietanza di pagamento della merce.
SLIDE 24 17 FEBBRAIO 2017 PROVA DELLA CESSIONE COMUNITARIA L’Agenzia ricorda che anche le scritture contabili, le lettere per ciascun affare possono concorrere alla dimostrazione del corretto svolgimento dell’operazione. Nella R.M. 477/e del 15.12.2008 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso della cessione IntraUE con clausola franco fabbrica sostenendo che la prova può essere fornita “con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro”. Recentemente l’Agenzia delle Entrate è tornata ancora una volta sulla questione, con la R.M. 19/E del 25.3.2013, fornendo interessanti punti in relazione alla possibilità di fornire la prova anche con mezzi alternativi. In particolare ricorda che la cessione intraUE si realizza quando è: i) effettuata a titolo oneroso, ii) comporta il trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale sui beni mobili, iii) sia cedente sia cessionario sono
SLIDE 25 17 FEBBRAIO 2017 PROVA DELLA CESSIONE COMUNITARIA operatori economici (iscrizione al Vies), iv) effettiva movimentazione dei beni dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dalle modalità del trasporto a cura del cedente, del cessionario o da terzi per loro conto. Viene chiarito che costituiscono mezzi di prova equivalente al Cmr anche un insieme di documenti da cui si possano ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso Cmr con le firme dei soggetti coinvolti: tra questi risultano ammissibili anche l’utilizzo di informazioni, tratte dal sistema informatico del vettore, da cui risulta che la merce ha lasciato il territorio dello Stato, raggiungendo un altro Stato membro.
SLIDE 26 17 FEBBRAIO 2017 PROVA DELLA CESSIONE COMUNITARIA Un’ulteriore chiarimento è avvenuto con la risoluzione 71/E del 24/07/2014 sulla prova del trasferimento del bene, nella fattispecie a cura dell’acquirente. Oggetto del commento riguarda il caso della cessione di un’imbarcazione e la prova della fuoriuscita del bene, nel caso in cui non è possibile esibire il documento di trasporto, può avvenire con l’esibizione: • fattura di vendita dell’imbarcazione; • documentazione bancaria con traccia delle somme riscosse; • contratti tra le parti; • documentazione commerciale circa il passaggio di proprietà; • documentazione relativa alla cancellazione dell’imbarcazione dal registro italiano ed iscrizione nel registro di altro paese Ue; • elenco intra;
SLIDE 27 17 FEBBRAIO 2017 PROVA DELLA CESSIONE COMUNITARIA • Inoltre, occorre fornire una dichiarazione del cessionario che attesti di aver condotto l’imbarcazione nel porto Ue di destinazione; • adottare un comportamento diligente in relazione all’operazione posta in essere.
SLIDE 28 17 FEBBRAIO 2017 Esemplare per il Mittente-Exemplaire de l'expediteur-Copy for sender Mittente (nome, domicilio, paese) Lettera di vettura internazionale Questo trasporto è sottoposto, 1 Expediteur (nom, adresse, pays) Lettre de voiture internacionale nonostante tutte le clausole contrarie, Sender (name, addresse, country) International consignment note alla Convenzione del Trasp. Stradale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CMR Ce transport est soumis à la This carriage is subject to the Convention relative au contrat Convention on the Contract for the de transport International de Inter. Carriage of goods by road. marchandises par route. Destinatario (nome, domicilio, paese) Trasportatore (nome, domicilio, paese) 2 Destinataire (nom, adresse, pays) 16 Transporteur (nom, adresse, pays) Consignee (name, address, country) Carrier (name, address, country) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Luogo di presa in consegna delle merci Trasportatore successivo (nome, domicilio, paese) 3 Lieu pour la livraison de la marchandise 17 Transporteurs succesives (nom, address, pays) Place of delivery of the goods Successive carriers (name, address, country) Luogo di destinazione delle merci Riserve ed osservazioni del corriere 4 Lieu de la prise en charge de la marchandise 18 Réserves ed observations du transporteur Place of taking over the goods Carrer's reservations and observations XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Documenti allegati Documents annexille Documents attached
SLIDE 29 17 FEBBRAIO 2017 Contrassegni e numeri Numero dei colli Descrizione delle merci Tipo di imballaggio 6 Marques et numéros 7 Nombre des colls 9 Nature de la marchandise 8 Mode d'emballage Marks and number Number of packages Nature of the goods Method of packing XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Classe Cifre F Lettere Class Number Letter
SLIDE 30 17 FEBBRAIO 2017 Numero statistico Peso Lordo Kg. Volume m3 10 N° statistique 11 Poids brut Kg. 12 Cubage m3 N° statistic Gross Weight Kg. Volume in m3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLIDE 31 17 FEBBRAIO 2017 Istruzioni del mittente Convenzioni particolari 13 Instructions de l'expediteur 19 Conventions particulières Sender's instructions Special agreement Pagare per: Venditore Valuta Destinatario 20 To be paid by: Senders Currancy Consignee Prezzo del trasporto: Carriage charges: Descuentos: Deductions: Tipo di pagamento Contante: 14 Presentactions d'affranchasement Supplementi: Instructions as to payment carriage Supplem. charges: Porto franco Spese accessorie: Porto non franco Other charges: TOTAL Stabilito in: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il 15 Rimborso / Remboursement / Cash on delivery XXXXXXXXX 21 Estabé à le Established in on
SLIDE 32 17 FEBBRAIO 2017 Established in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX on Ricevuta della Merce / Marcharndises recues / 22 23 XXXXXXXXX 24 Goods received Luogo il Lieu le Place on Firma e Timbro del Mittente Firma e Timbro del Trasportatore Firma e Timbro del Destinatario Signature et timbre de l'expéditeur Signature et timbre du transporteur Signature et timbre du destinataire Signature and stamp of the sender Signature and stamp of the carrier Signature and stamp of the consignee
SLIDE 33 17 FEBBRAIO 2017 ACQUISTI INTRACOMUNITARI La norma di riferimento è l’art. 38, D.L. 331/1993, che dispone l’applicazione dell’Iva sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati da imprese, professionisti o comunque da enti od associazioni soggetti passivi d’imposta in Italia. Specularmente alle cessioni, gli acquisti intraUE sono tali se soddisfano i seguenti requisiti: onerosità dell’operazione avente ad oggetto un bene mobile materiale; Acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sul bene; Movimentazione fisica del bene tra 2 Stati diversi della Ue; Intervenire tra soggetti passivi Iva nel proprio Paese.
SLIDE 34 17 FEBBRAIO 2017 ACQUISTI INTRACOMUNITARI Il co. 3, del D.L. 331/1993, tratta delle operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari soggiacendo alla relativa disciplina, pur mancando di uno dei requisiti: Introduzione in italia di beni provenienti da altro Stato membro da parte o per conto di un soggetto passivo d’imposta (ad esempio per stoccaggio), la disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato di beni relativi alla propria impresa esercitata in altro Stato membro; Gli acquisti di beni effettuati da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale che non siano soggetti passivi d’imposta, dai produttori agricoli (art. 34, D.P.R. 633/1972) o da soggetti che effettuano solo operazioni esenti: per tali soggetti è necessario che nel corso dell’anno solare precedente, e nell’anno in corso, sia superato il limite di acquisti intracomunitari di Euro 10.000,00;
SLIDE 35 17 FEBBRAIO 2017 ACQUISTI INTRACOMUNITARI Introduzione nel territorio dello Stato, da parte dei soggetti di cui al punto precedente, di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro; l’acquisto a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto passivo d’imposta ed anche se non è effettuato nell’esercizio di imprese, arti o professioni; Per i beni soggetti ad accisa la Legge comunitaria 2008 ha inserito all’art. 38 il co. 4 bis per definire tali beni per i quali l’Iva è sempre dovuta. OPERAZIONI ESCLUSE DAGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI Sono escluse dall’ambito della disciplina sugli acquisti intracomunitari, le operazioni elencate all’art.38, co. 5, del D.L. 331/1993, ed in particolare: beni introdotti in Italia per subire una lavorazione o per essere sottoposti ad una perizia, a condizione che i beni siano successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nello Stato membro di appartenenza; (modifica introdotta dalla L.115/2015-novità dal 18/08/2015);[in modo speculare anche dal lato delle cessioni intracomunitarie]
SLIDE 36 17 FEBBRAIO 2017 ACQUISTI INTRACOMUNITARI beni introdotti in Italia per essere ceduti a seguito della loro installazione e montaggio ad opera del fornitore o per suo conto;. beni temporaneamente introdotti in Italia ed utilizzati per eseguire una prestazioni di servizi; acquisto di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati da associazioni, altri organizzazioni non soggetti passivi d’imposta, dai soggetti per i quali l’imposta è totalmente indetraibile, dai soggetti in regime agricolo che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta che nell’anno solare precedente e nel corso dell’anno hanno effettuato acquisti intracomunitari non superiori ad Euro 10.000,00; Introduzione di gas mediante sistemi di gas naturale ed energia elettrica;
SLIDE 37 17 FEBBRAIO 2017 ACQUISTI INTRACOMUNITARI acquisti di beni presso piccole imprese che nel loro Paese sono esonerate dall’imposta. MEZZI DI TRASPORTO: cenni Nell’ambito della disciplina degli scambi comunitari, particolare attenzione deve essere posta alle compravendite aventi ad oggetto i mezzi di trasporto destinati al trasporto di persone o cose definiti all’art. 38, co. 4, D.L. 331/1993. Alle operazioni aventi ad oggetto mezzi di trasporto nuovi si applica la tassazione nel Paese di destinazione, indipendentemente dalla soggettività passiva o meno ad Iva dei soggetti.
SLIDE 38 17 FEBBRAIO 2017 MEZZI DI TRASPORTO NUOVI: cenni cedente acquirente tassazione Stato di Privato comunitario Privato italiano destinazione:trattasi di un’operazione Soggetto iva intracomunitaria, versare comunitario l’Iva con mod F24, presentazione copia all’Ufficio competente e successivamente immatricolare il veicolo (art.53 co. 3, .L. 331/1993)
SLIDE 39 17 FEBBRAIO 2017 MEZZI DI TRASPORTO NUOVI: cenni cedente acquirente tassazione Stato di destinazione:operazione Privato comunitario intracomunitaria, Soggetto iva Soggetto Iva italiano integrazione della fattura, annotazione nel registro comunitario fatture emesse e acquisti, mod.intrastat(soppressione dal 01.01.2017 - dl 193/2016. mod acq/prest serv. E per la parte statistica? E per il mod Intra12?),comunicazione dati al Dipartimento dei trasporti terrestri (L.311/2004), e mod F24 versamenti con elementi identificativi D.L. 262/2006
SLIDE 40 17 FEBBRAIO 2017 MEZZI DI TRASPORTO USATI: cenni Specularmente, i mezzi di trasporto usati sono tali quando abbiano percorso più di km. 6.000, e sono passati più di 6 mesi dalla prima immatricolazione; navigato più di ore 100 o volato più di ore 40 e sono passati più di 3 mesi dalla prima immatricolazione. A differenza di quanto avviene per i mezzi di trasporto nuovi, i mezzi usati soggiacciono alla disciplina vigente nello Stato UE del cedente o possono costituire acquisti intracomunitari, qualora posti in essere da un soggetto Iva, con eventuale applicazione del regime del margine.
SLIDE 41 17 FEBBRAIO 2017 MEZZI DI TRASPORTO USATI: cenni ESEMPI • ACQUIRENTE NAZIONALE SOGGETTO IVA-CEDENTE COMUNITARIO SOGGETTO IVA Trattasi di acquisto IntraUE pertanto la fattura va integrata con aliquota ed imposta e la stessa va poi annotata nel registro fatture emesse e nel registro Acquisti – mod intra(soppressione dal 01.01.2017 dl 193/2016) • ACQUIRENTE NAZIONALE SOGGETTO IVA-CEDENTE COMUNITARIO SOGGETTO IVA (applicazione regime del margine) In tal caso l’operazione viene assogettata ad imposta nello Stato di origine, l’operazione non costituisce un acquisto intracomunitario, annotazione della fattura ai fini delle imposte dirette e presentazione mod intra ai soli fini statistici.(soppressione mod intra acq/servizi dal 01.01.2017 dl 193/2016. Quale sorte per la parte statistica? E per il mod intra 12?)
SLIDE 42 17 FEBBRAIO 2017 MEZZI DI TRASPORTO USATI: cenni ESEMPI • ACQUIRENTE NAZIONALE SOGGETTO IVA-CEDENTE COMUNITARIO PRIVATO Trattasi di un’operazione fuori campo Iva per il venir meno della condizione soggettiva • ACQUIRENTE NAZIONALE SOGGETTO PRIVATO-CEDENTE COMUNITARIO SOGGETTO IVA Trattasi di un’operazione interna allo Stato UE e pertanto sarà assoggettata ad Iva straniera del paese di provenienza
SLIDE 43 17 FEBBRAIO 2017 ADEMPIMENTI A decorrere dal 2013, la Legge Finanziaria 2013 – L.24.12.2012 n°228 – recependo le disposizioni contenute nella Direttiva n°2010/45/UE in materia di fatturazione ha apportato alcune variazioni al D.L. 331/1993 del 30.08.1993 contenente la disciplina delle operazioni intracomunitarie, riguardanti: • il momento di effettuazione delle operazioni - art. 39 • la fatturazione delle operazioni – art.46 • la registrazione delle operazioni – art. 47
SLIDE 44 17 FEBBRAIO 2017 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRA UE art. 39 operazione Momento di Incasso-pagamento Emissione anticipata effettuazione acconti fattura Acquisto/ Cessione Inizio del trasporto/ Rileva l’importo di beni dal 1.1.2013 spedizione al Non incide fatturato, alla data cessionario o a terzi della fattura per suo conto Acquisto di beni al Consegna al Data di ricezione 31.12.2012 cessionario/arrivo Incide della fattura luogo destinazione dei beni Cessione di beni al Disciplinato da art. 6 Incide Data di emissione 31.12.2012 D.P.R. 633/1972 della fattura
SLIDE 45 17 FEBBRAIO 2017 MOMENTO DI EMISSIONE-REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRA UE artt.46/47 Operazione dal 1.1.2013 Termine di integrazione o emissione Termine di registrazione fattura Acquisto di beni con ricezione fattura Entro il gg 15 del mese successivo a Entro il gg 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura – art. quello di ricezione della fattura e con 46 co 1 D.L. 331/1993 riferimento al mese precedente art. 47 co 1 D.L.331/1993 Acquisto di beni senza ricezione Entro il gg 15 del terzo mese Entro il gg 15 del terzo mese fattura successivo a quello di effettuazione successivo a quello di effettuazione dell’operazione – art. 46 co 5 D.L. dell’operazione e con riferimento al 331/1993 mese precedente art. 47 co 1 D.L.331/1993 Cessione di beni Entro il gg 15 del mese successivo a Entro il termine di emissione, con quello di effettuazione riferimento al mese di effettuazione dell’operazione – art. 46 co 2 D.L. dell’operazione – art. 47 co 4 D.L. 331/1993 331/1993
ESEMPI SLIDE 46 SCHEMA ADEMPIMENTI OPERAZIONI INTRA 17 FEBBRAIO 2017 CESSIONI INTRACOMUNITARIE ACQUISTI INTACOMUNITARI RICHIESTA ALLA CONTROPARTE DEL NUMERO COMUNICAZIONE AL CEDENTE COMUNITARIO IDENTIFICATIVO UE DEL NUMERO IDENTIFICATIVO UE EMISSIONE DELLA FATTURA “operazione non INTEGRAZIONE FATTURA RICEVUTA DAL CEDENTE imponibile ai sensi dell’art.41, D.L. 331/1993 e succ COMUNITARIO “integrazione ai sensi mod” dell’art.46,D.L. 331/1993”- prot reg iva REGISTRAZIONE DELLA FATTURA acq…./prot reg iva vendite….. (L’integrazione MODELLI INTRASTAT 1-BIS MESILE/TRIM può avvenire anche direttamente sulla fattura INDICAZIONE DATI IN DICHIARAZIONE ANNUALE stessa, oppure su un foglio a parte da allegare unitamente alla fattura: imponibile ed imposta ovvero in luogo dell’ammontare dell’imposta si indica il titolo di non imponibilità o di esenzione) REGISTRAZIONE DELLA FATTURA NEI REGISTRI IVA MODELLI INTRASTAT 2-BIS mensile/trim (ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. b), DL n. 193/2016, è venuto meno, dal 01.01.2017 l’obbligo di presentazione dei modd. Intra relativi agli acquisti / prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato UE. Quale sorte per la parte statistica? E per il mod Intra12?) INDICAZIONE DEI DATI IN DICHIARAZIONE IVA
SLIDE 47 17 FEBBRAIO 2017 ESEMPI Cessione intracomunitaria di beni : pagamento acconto il 3 marzo 2016, merce spedita il 5 marzo 2016, arrivo a destinazione il 10 marzo 2016: l’effettuazione dell’operazione si ha al 5 marzo 2016, fatturazione entro il 15 aprile 2016 ed il documento deve essere registrato entro lo stesso 15 aprile 2016 ma con riferimento al mese di marzo (mese di effettuazione dell’operazione), elenco intrastat marzo/ 1° trim. Acquisti intracomunitari di beni : il trasporto della merce iniziato a fine maggio 2016, ricevimento della fattura in data 7 giugno 2016, integrazione della fattura nel registro delle fatture emesse entro il 15 luglio 2016 con liquidazione dell’imposta a debito relativa al mese di giugno/2° trimestre, elenco intrastat giugno/2° trimestre (obbligo venuto meno dal 01.01.2017-dl193/2016. Quale sorte per la parte statistica? E per il mod Intra12?). La medesima fattura integrata deve essere registrata nel registro acquisti, ai fini della detrazione, entro il termine di decadenza biennale – anche se operativamente l’imposta a credito confluirà nella medesima liquidazione dell’imposta a debito.
SLIDE 48 17 FEBBRAIO 2017 ESEMPI MANCATO RICEVIMENTO DELLA FATTURA ESTERA : riprendendo l’esempio precedente se non riceve la fattura entro fine luglio si deve effettuare autofattura entro il 15 agosto 2016, registrarla entro il 15 /8/2016 nel registro delle fatture emesse fermo restando di far confluire l’imposta a debito nella liquidazione del mese di luglio 2016/3° trim., la medesima autofattura dovrà essere registrata nel registro acquisti.
SLIDE 49 17 FEBBRAIO 2017 ANNOTAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA Ai sensi del nuovo co. 6 bis dell’art. 21 del D.P.R. 633/1972, per le operazioni che non comportano un addebito dell’Iva diventa obbligatorio riportare in fattura, in luogo dell’imposta, una specifica annotazione con l’eventuale indicazione della relativa norma nazionale o comunitaria. In particolare per a) le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori UE va riportata l’annotazione “inversione contabile”; b) Le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori extraUE, va riportata l’indicazione “operazione non soggetta”. NOTE DI VARIAZIONE Il D.L. 331/1993 nulla dispone relativamente al comportamento da tenere relativamente alle variazioni in aumento o in diminuzione delle operazioni intracomunitarie e, secondo quanto prevede l’art. 56 D.L. 331/1993,
SLIDE 50 17 FEBBRAIO 2017 vengono applicate le disposizioni del D.P.R. 633/1972 alle variazioni dell’imponibile delle operazioni intracomunitarie. Pertanto, in caso di variazioni in aumento i contribuenti sono obbligati a tutti gli adempimenti previsti in materia d’Iva mentre per le variazione in diminuzione si ha la facoltà di procedere all’apposita variazione, con corrispondenti rettifiche degli elenchi Intrastat.(soppressione modd intra acquisti/prestazioni di servizi ricevuti dal 01.01.2017 - dl 193/2016) DICHIARAZIONE IVA ANNUALE – COMUNICAZIONE DATI IVA: CENNI PER RIPORTO DEI VALORI Nella dichiarazione Iva annuale,compatibilmente con le variazioni che l’Agenzia delle Entrate apporta ai modelli, i dati confluiscono nel seguente modo: • Cessioni di beni rigo VE 30 col. 1 e 3; • Acquisti di beni esposti in maniera dettagliata nel VF 26 col 1 e 2 e VJ
SLIDE 51 17 FEBBRAIO 2017 al fine della liquidazione dell’imposta a seguito dell’integrazione della fattura ricevuta. Particolare attenzione è da porre nei casi di versamenti con F24 previsto per coloro che effettuano il commercio di autovetture avvenuto con gli Stati UE e prima cessione interna. I prospetti da compilare riguardano: • il quadro VH sez. 2 “versamenti immatricolazione auto Ue” e nei vari righi verranno indicati gli importi dell’ F24 immatricolazione auto UE in riferimento all’imposta dovuta in occasione della prima cessione interna, a seconda della periodicità di liquidazione; • il quadro VL per riportare i versamenti e nella fattispecie a) VL 24 (mod Iva 2017) in cui riportare i versamenti eseguiti nell’anno per l’immatricolazione di veicoli con futura cessione, da indicare anche in VL 29 campo 1 (ammontare totale versamenti);
SLIDE 52 17 FEBBRAIO 2017 b) VL 29 campo 2(mod Iva 2017) in cui riportare i versamenti, compresi nel campo 1, effettuati nell’anno precedente relativamente a cessioni avvenute nell’anno di redazione della dichiarazione. In presenza di tali versamenti, nel quadro VH sez 2 andrà riportato l’importo derivante dalla liquidazione periodica tenendo conto dell’imposta versata con il mod F24 immatricolazione auto UE.
SLIDE 53 17 FEBBRAIO 2017 Nella comunicazione dati Iva • le cessioni intracomunitarie di beni vanno incluse nel rigo CD1 campo 4, il cui importo è già compreso nel rigo CD1 campo 1; • gli acquisti intracomunitari di beni vanno inclusi nel rigo CD2 campo 4, il cui importo è già ricompreso nel rigo CD2 campo 1 e la relativa imposta nel rigo CD4 e CD5.
SLIDE 54 17 FEBBRAIO 2017 LE OPERAZIONI TRIANGOLARI Sovente si riscontra il caso di operatori commerciali che effettuino operazioni di compravendita senza addivenire materialmente in possesso dei beni in quanto è previsto l’invio dei beni al proprio cliente, destinatario finale. I soggetti coinvolti sono: • primo cedente: vende i beni al 1° acquirente e li consegna ad un altro soggetto (2° acquirente), su indicazione del 1° acquirente; • primo acquirente- secondo cedente: è colui che acquista i beni dal primo cedente, vendendoli al 2° acquirente ma con consegna diretta effettuata dal primo cedente. • secondo acquirente: è colui che acquista i beni dal primo acquirente ma che li riceve materialmente dal primo cedente
SLIDE 55 17 FEBBRAIO 2017 LE OPERAZIONI TRIANGOLARI Si definisce: • triangolazione comunitaria l’operazione in cui intervengono soggetti domicialiti o residenti in Stati Ue diversi; • triangolazione comunitaria nazionale nel caso in cui due soggetti sono domiciliati/residenti nello stesso Stato;
SLIDE 56 17 FEBBRAIO 2017 LE OPERAZIONI TRIANGOLARI ESEMPLIFICAZIONE Triangolazione comunitaria:UE1 vende ad ITA1 che vende a UE2 con consegna diretta da UE1 ad UE2 UE1 ITA1 CONSEGNA 1) ACQUISTO SENZA APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DELLO STATO UE1 DIRETTA ED ITA1 LA INTEGRA SENZA IVA CON LA DICITURA “ART. 40 co. 2, D.L. 331/1993. MOD INTRAST DEGLI ACQUISTI CON L’INDICAZIONE DI OPERAZIONE TRINGOLARE CON RUOLO DI ACQUIRENTE-CEDEN TE. (SOPPRESSIONE DEI MODD. INTRA ACQUISTI / SERVIZI RICEVUTI - DL 193/2016 A DECORRE DAL 01.01.2017. Quale sorte per la parte statistica? E per il mod Intra 12?) 2) FATTURA NON IMPONIBILE ART. 41, D.L. 331/1993, LA CESSIONE DA ITA1 AD UE2 CON SOGGETTO UE2 RESPONSABILE DEL PAGA UE2 MENTO DELL’IMPOSTA, IN SUA SOSTITUZIONE. MOD INTRASTAT -RUOLO CEDENTE-ACQUIRENTE.
SLIDE 57 17 FEBBRAIO 2017 LE OPERAZIONI TRIANGOLARI ESEMPLIFICAZIONE Triangolazione comunitaria:ITA1 vende ad UE1 che vende a UE2 con consegna diretta da ITA1 ad UE2 ITA1 UE1 CONSEGNA DIRETTA ITA 1 EMETTE UNA FATTURA NON IMPONIBILE ART. 41 co 1 l. a), D.L. 331/1993 NEI CONFRONTI DI UE1 E MOD INTRASTAT DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE. UE2
SLIDE 58 17 FEBBRAIO 2017 LE OPERAZIONI TRIANGOLARI ESEMPLIFICAZIONE Triangolazione comunitaria:UE1 vende ad UE2 che vende a ITA1 con consegna diretta da UE1 ad ITA1 UE1 UE2 CONSEGNA DIRETTA ITA 1 EFFETTUA UN ACQUISTO INTRACOMUNITARIO IMPONIBILE IN ITALIA AI SENSI ART. DELL’ART. 38 co 7, D.L. 331/1993, ITA1 INTEGRA LA FATTURA CON DOPPIA REGISTRA- ZIONE AI SENSI DELL’ART. 44 co. 2 E MOD INTRASTAT DEGLI ACQUISTI. SOPPRESSIONE, A DECORRERE DAL 01.01.2017, DEI MODD. INTRA ACQUISTI / SERVIZI RICEVUTI - DL 193/2016. Quale sorte per la parte statistica? E per il mod Intra12? ITA1
SLIDE 59 17 FEBBRAIO 2017 LE OPERAZIONI TRIANGOLARI ESEMPLIFICAZIONE Triang. comunitaria nazionale:UE1 vende ad ITA1 che vende a UE2 con consegna diretta da UE1 ad UE2 UE1 ED UE2 STESSO STATO MEMBRO UE1 ITA1 CONSEGNA 1) LA FATTURA DI ACQUISTO CHE RICEVE DA UE1 NON COSTITUISCE DIRETTA UN ACQUISTO INTRA ESSENDO UN’OPERAZIONE NON RILEVANTE IN ITALIA AI SENSI DELL’ART. 7BIS, D.P.R. 633/1972 2) LA CESSIONE DA ITA1 AD UE2 NON COSTITUISCE UNO SCAMBIO INTRA ED E’ UN’OPERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 7 BIS, D.P.R. 633/1972. NO MOD INTRASTAT. UE2
SLIDE 60 17 FEBBRAIO 2017 LE OPERAZIONI TRIANGOLARI ESEMPLIFICAZIONE Triang. comunitaria nazionale:ITA1 vende ad ITA2 che vende a UE1 con consegna diretta da ITA1 ad UE1 ITA1 ITA2 CONSEGNA 1) LA FATTURA EMESSA DA ITA1 E’ NON IMPONIBILE ART. 58, CO 1 DIRETTA D.L. 331/1993 2) LA FATTURA DI ACQUISTO DI ITA2 E’ NON IMPONIBILE ART.58 CO. 1, D.L. 331/1993 MENTRE LA FATTURA DI CESSIONE VERSO UE1 COSTITUISCE UN’OPERAZIONE INTRA NON IMPONIBILE ART. 41 co 1 l. a), D.L. 331/1993. MOD INTRA CESSIONI INTRACOMUNITARIE UE1
SLIDE 61 17 FEBBRAIO 2017 DISPOSIZIONI PARTICOLARI CON RIFERIMENTO AI REGIMI CONTABILI CONTRIBUENTE MINIMO ART. 1, CO. 100 L. 244/2007 E ART. 27 CO. 1e 2, D.L. 98/2011 Nel caso di acquisto intracomunitario, il contribuente minimo deve: • integrare la fattura con indicazione dell’aliquota e dell’imposta; • versare l’imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, utilizzando il codice del mese di riferimento; • presentare l’elenco intrastat con cadenza trimestrale (soppressione, a decorrere dal 01,01,2017, dei modd. Intra acquisti/ servizi ricevuti - DL 193/2016.Quale sorte per la parte statistica? E per il mod Intra12?); • non può esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva; • essendo l’operazione soggetta ad Iva non è dovuta l’imposta di bollo.
SLIDE 62 17 FEBBRAIO 2017 DISPOSIZIONI PARTICOLARI CON RIFERIMENTO AI REGIMI CONTABILI Nel caso di cessione intracomunitaria, l’operazione posta in essere non è considerata intracomunitaria, come dispone l.art. 41, co. 2 bis, D.L. 331/1993 bensì cessioni interne senza rivalsa dell’Iva. Sulle fatture superiori ad Euro 77,47 dovrà essere applicata la marca da bollo di Euro 2,00. L’elenco Intrastat non va compilato. Necessita riportare sul documento la dicitura “ l’operazione non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, co. 2 bis, D.L. 331/1993”
SLIDE 63 17 FEBBRAIO 2017 DISPOSIZIONI PARTICOLARI CON RIFERIMENTO AI REGIMI CONTABILI NUOVO REGIME FORFETARIO 2015 L. 190/2014 art.1 co da 54 AD 89; L. 208/2015 art. 1 co. da 111 a 113 Le cessioni di beni intracomunitari sono assimilate alle cessioni interne ed il cedente nazionale indicherà in fattura che trattasi di operazione soggetta al regime forfetario e pertanto non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’art. 41 co 2 bis del D.L. 331/1993. Relativamente agli acquisti di beni intracomunitari l’art. 58 della l. 190/2014 alla lettera c) dispone che agli acquisti di beni intracomunitari si applica l’art. 38 co. 5 lettera c) del D.L. 331/1993
SLIDE 64 17 FEBBRAIO 2017 DISPOSIZIONI PARTICOLARI CON RIFERIMENTO AI REGIMI CONTABILI ENTI NON COMMERCIALI Una particolare disciplina è prevista per gli enti non commerciali che si contraddistinguono dal fatto che non hanno quale oggetto esclusivo e principale lo svolgimento di un’attività commerciale. La fattiscpecie si riferisce al fatto che sono esclusi da Iva gli acquisti intracomunitari di beni effettuati dagli enti non commerciali non qualificabili come soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 38, co.5, lett. c, D.L. 331/1993 e più precisamente: • detti acquisti non abbiano superato Euro 10.000,00 nell’anno solare precedente e nell’anno in corso;
SLIDE 65 17 FEBBRAIO 2017 DISPOSIZIONI PARTICOLARI CON RIFERIMENTO AI REGIMI CONTABILI ENTI NON COMMERCIALI • non sia stata esercitata opzione ai sensi dell’art. 38, co. 6, del D.L. 331/1993 per l’applicazione dell’Iva nel territorio dello Stato interno; • gli enti si comportano come se fossero privati con pagamento dell’imposta nel paese di origine. • al superamento della soglia, devono pagare l’imposta in Italia. • per beni diversi dai mezzi di trasporto e da quelli soggetti ad accisa. Tale detassazione si applica anche ai soggetti passivi per i quali l’imposta sia totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19, co. 2, del D.P.R. 633/1972 ed ai produttori agricoli di cui all’art. 34, D.P.R. 633/1972, purchè non abbiano optato per il regime ordinario.
SLIDE 66 17 FEBBRAIO 2017 DISPOSIZIONI PARTICOLARI CON RIFERIMENTO AI REGIMI CONTABILI ENTI NON COMMERCIALI Qualora l’ente svolgesse anche attività di tipo commerciale, saranno tenuti ad applicare l’imposta su ogni acquisto intracomunitario sia inerente all’attività commerciale sia all’attività istituzionale, anche se sotto al limite.
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