Split payment 2019: quali sono i soggetti coinvolti - studioceba.it

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Split payment 2019: quali
                             sono i soggetti coinvolti
28 Gennaio 2019

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La scissione dei pagamenti          I soggetti coinvolti

                                
Circolari 24 Fisco / Il Sole 24 ORE                                                                           28 Gennaio 2019

IMPOSTE INDIRETTE

La scissione dei pagamenti
  A CHI SI RIVOLGE

   IMPRESE                                  PROFESSIONISTI                          PERSONE FISICHE
         Tutte le imprese                         Tutti i professionisti                  Non sono interessate

            ABSTRACT

            La scissione dei pagamenti è un particolare sistema di pagamento
            dell'Iva, posto in essere al fine di evitare l'evasione da riscossione.
            Non è, infatti, il fornitore a versare l'Iva ma bensì, nei casi previsti
            dalla legge, il cliente

            COMMENTO

            La scissione dei pagamenti, istituto meglio noto come split payment, è al suo quinto anno di
            applicazione, ma la sua “vita”, fino ad ora, è stata un po' travagliata. Le modifiche e le
            contromodifiche sono state più di una ma, soprattutto, l'ambito soggettivo di applicazione è
            stato più volte modificato, ampliandolo. Prima di analizzare tale ultimo aspetto e, quindi, di
            cercare di fare il punto su quali sono i soggetti a cui si applica il meccanismo in commento,
            vediamo di analizzare brevemente il suo funzionamento.

            Lo split payment è stato introdotto a livello nazionale con l'intento di combattere l'evasione
            fiscale così detta da riscossione, che consiste nel mancato versamento delle imposte indirette,
            ossia dell'Iva, da parte del debitore della stessa imposta. Si tratta, dunque, di un meccanismo
            che va ad affiancarsi a quello dell'inversione contabile, che a livello nazionale colpisce non
            poche operazioni, la maggior parte delle quali individuate dall'articolo 17 del DPR 633 del 1972
            .

            Lo split payment è stato introdotto dallalegge di stabilità per il 2015, n. 190 del 2014, e più
            precisamente dalla lettera b), comma 629, dall'articolo 1 , che ha introdotto, nel DPR 633,
            l'articolo 17-ter. Attraverso il decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 , successivamente
            modificato dal decreto ministeriale del 27 giugno del 2017 , le norme in commento hanno
            trovato attuazione.

            Attraverso la scissione dei pagamenti, l'obbligo di versamento dell'imposta sul valore
            aggiunto passa dal fornitore al cliente sempreché, beninteso, quest'ultimo rientri tra i soggetti
            obbligati a tale obbligo.

            Con lo split payment, dunque, il fornitore emette “regolare” fattura, applicando l'imposta, se
            dovuta, ma il cliente anziché pagare l'importo totale al fornitore deve scindere in due il

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            corrispettivo (da cui, appunto, scissione dei pagamenti):

            -da una parte c'è l'imposta sul valore aggiunto, che il cliente deve pagare direttamente
            all'erario anziché al fornitore, mentre

            -dall'altra parte c'è il rimanente importo che, invece, deve essere corrisposto al fornitore.

            Lo split payment non è da confondere con il reverse charge, visto che quest'ultimo vede una
            sostituzione del debitore d'imposta che passa ad essere sempre il cliente, anziché il fornitore.
            In questo caso, però, grava sul cessionario o committente l'applicazione dell'imposta sulla
            fattura ricevuta dal cedente o prestatore, nonché la liquidazione della stessa, portandola sia a
            debito che a credito.

            Nella scissione dei pagamenti il fornitore deve, quindi, fatturare l'operazione in modo
            “normale”, addebitando, ove dovuta, l'imposta, ma all'interno della fattura è necessario
            indicare la descrizione obbligatoria “scissione dei pagamenti”, come viene disposto dal
            decreto-ministeriale del 23 gennaio 2015, e successive modifiche e integrazioni .

            In questo modo, al pari di quanto avviene per il meccanismo della ritenuta d'acconto o
            d'imposta, versata all'Erario direttamente dal sostituto d'imposta, viene scongiurato il
            pericolo che l'imposta, una volta entrata nelle disponibilità finanziarie del fornitore, possa
            non essere versata all'Erario in quanto a quest'ultimo sottratta fraudolentemente. I soggetti
            “clienti”, tenuti al versamento dell'imposta all'erario presentano, infatti, come evidenziato
            anche dalla circolare 9/E del 2018 dell'Agenzia delle entrate , «un grado di “fedeltà fiscale”
            maggiore dei loro fornitori nell'assolvimento degli obblighi di versamento dell'imposta».

                                         Il funzionamento della scissione dei pagamenti

                            Emette normalmente la fattura nei confronti del cliente, soggetto passivo Iva e che rientra nel
 Fornitore                  regime “split payment”, addebitando l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa secondo
                            quanto previsto dall’art. 18 del DPR n. 633 del 1972

                            Scinde in due i pagamenti:
 Cliente                    -   da una parte versa al fornitore il totale fattura al netto dell’imposta;
                            -   dall’altra versa l’imposta direttamente all’Erario.

            Sono, però, escluse dall'applicazione della scissione dei pagamenti le operazioni in cui il
            cliente, in base a specifiche norme, diviene debitore d'imposta in sostituzione del fornitore,
            come avviene in applicazione del già richiamato regime dell'inversione contabile. In tutte
            queste circostanze, essendo il cliente già debitore dell'imposta, non trova applicazione lo split
            payment.

            Non solo. Da un punto di vista soggettivo, inizialmente la norma contenuta nel comma 2
            dell'articolo 17-ter del DPR 633 del 1972 , disponeva l'esclusione della scissione dei pagamenti
            «ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul
            reddito». Malgrado l'ambigua formulazione della norma, l'Amministrazione finanziaria ha
            successivamente chiarito che visto che la norma menziona, per l'appunto, i compensi per

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            prestazioni, è chiaro come, al di là del riferimento alla ritenuta a titolo d'imposta, la
            disposizione abbia voluto coinvolgere anche le somme soggette a ritenuta d'acconto

            L'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 50 del 2017 , oltre a stabilire
            l'ampliamento dei “clienti” coinvolti dallo split payment, ha abrogato la norma sopra citata,
            ricomprendendo, nel novero dei soggetti interessati dalla normativa in commento, anche i
            soggetti al cui compenso è applicata la ritenuta. Il decreto-legge dignità, n. 87 del 12 luglio
            2018 , è, però, nuovamente intervenuto a modificare l'ambito soggettivo di applicazione dello
            split payment, tornando alla situazione iniziale, ma solo con riferimento ai professionisti.

            Viene, infatti, stabilito, che le disposizioni in merito allo split payment «non si applicano alle
            prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi
            sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo
            di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
            n. 600 ». La disposizione sullo split payment non trova più applicazione, dunque, dal 15 luglio
            2018, per i soli professionisti, con esclusione, quindi, di agenti e rappresentati di commercio,
            procacciatori d'affari, e altre figure che non effettuano prestazioni di lavoro autonomo, per cui
            il regime in commento continua a trovare applicazione.

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IMPOSTE INDIRETTE

I soggetti coinvolti
  A CHI SI RIVOLGE

   IMPRESE                                  PROFESSIONISTI                           PERSONE FISICHE
         Tutte le imprese                         Tutti i professionisti                   Non sono interessate

            ABSTRACT
            Lo split payment riguarda una serie importanti di clienti che, dal
            2015 ad oggi, sono aumentati di numero. Dapprima, infatti, erano
            sostanzialmente coinvolte le pubbliche amministrazioni, mentre
            successivamente i soggetti coinvolti sono aumentati, comprendendo
            anche le società quotate.

            COMMENTO
            Dopo un importante intervento ad opera del decreto-legge n. 50 del 2017 , ed uno ad opera
            del decreto-legge 148 del medesimo anno , l'ambito soggettivo di applicazione del regime
            dello split payment è stato profondamente rivisitato, con riferimento alle fatture emesse dal
            primo gennaio 2018. L'Agenzia delle entrate, attraverso la circolare n. 9/E del 2018 , ha avuto
            modo di chiarire che «L'estensione dello split payment alle nuove categorie di soggetti
            risponde all'obiettivo di rendere ancora più efficace l'azione di contrasto all'evasione in
            materia di imposta sul valore aggiunto».

            I soggetti coinvolti dalla scissione di pagamento pertanto sono:

            - le amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
            2009, n. 196 (c.d. legge di “Contabilità e finanza pubblica”), destinatarie della fatturazione
            elettronica obbligatoria;

            - le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civil
            e, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

            - le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile ,
            direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni

            - le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo
            comma, numero 1), del codice civile , dalle società appena sopra indicate, ancorché queste
            ultime rientrino fra le società quotate, inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana,
            ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

            - le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana

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            - gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le
            aziende pubbliche di servizi alla persona,

            - le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del
            fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento,

            - le società controllate direttamente o indirettamente dagli enti appena sopra indicati,

            - le società partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da amministrazioni
            pubbliche e da enti e società soggette allo split payment.

            Senza entrare nel merito di tutti i singoli soggetti coinvolti nello split payment, con la finalità
            di facilitare l'individuazione dei soggetti che rientrano nel perimetro di applicazione dello
            split payment, il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica (MEF), sul proprio sito -
            http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/ - gli elenchi dettagliati dei
            soggetti coinvolti, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche, per le quali è possibile fare
            riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni -
            www.indicepa.gov.it .

            Il secondo comma dell'articolo 5-ter, del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 , attuativo
            delle disposizioni sullo split payment, e come modificato dal decreto del 9 gennaio 2018 ,
            stabilisce la regola generale che per l'individuazione delle società, anche quotate in Borsa, e
            fondazioni soggette a split payment dal primo gennaio di ogni anno, si deve avere riguardo
            agli elenchi pubblicati dal MEF entro il 20 ottobre dell'anno precedente.

            Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in
            corso d'anno, ed entro il 30 settembre, tali soggetti rientreranno nella scissione dei pagamenti
            a decorrere dall'anno successivo ossia con riferimento alle operazioni la cui fattura viene
            emessa dal primo gennaio dell'anno successivo. Se, invece, il controllo, la partecipazione o
            l'inclusione nell'indice FTSE MIB avviene dopo tale data, allora a tali soggetti lo split payment
            sarà applicabile alle operazioni la cui fattura è emessa a partire dal primo gennaio del
            secondo anno successivo.

            Viceversa, nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB
            venga a mancare in corso d'anno, occorre avere riguardo sempre alla data del 30 settembre.
            Qualora la cessazione sia posta in essere entro la data del 30 settembre, saranno soggette a
            split payment le operazioni la cui fattura è emessa fino al 31.12 dell'anno stesso; se la
            cessazione avviene dopo tale data, la scissione dei pagamenti continuerà a trovare
            applicazione con riferimento alle operazioni la cui fattura è emessa entro il 31.12 dell'anno
            successivo.

            A livello pratico, però, tale modalità di inclusione negli elenchi tenuti dal MEF non è, di fatto,
            rispettata, visto che gli elenchi sono modificati senza tenere in considerazione le norme sopra
            indicate. Questo comportamento porta, naturalmente, ad alcuni problemi pratici ossia
            all'obbligo di un continuo controllo all'interno del sito del MEF.

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            Infine, due particolari chiarimenti sono stati forniti dalla Agenzia delle entrate attraverso la
            circolare 9/E del 2018 . Il primo riguarda l'eventuale presenza di società fiduciarie, presenti
            nella compagine sociale. L'Agenzia delle entrate, premettendo che si tratta solitamente di
            contratti con schema germanistico, ossia che attribuiscono al fiduciario la titolarità «soltanto
            formale dei beni e il potere di amministrarli unicamente dietro istruzioni e con provvista
            previamente apprestate dai fiducianti», fa presente che per determinare l'applicazione o meno
            dello split payment si deve avere riguardo alla natura del soggetto a cui le partecipazioni
            stesse devono essere ricondotte.

            Il secondo riguarda il compenso liquidato dal Giudice al CTU In riferimento alla figura del
            CTU, per il compenso liquidato, a suo favore, dal Giudice viene chiarito che la scissione dei
            pagamenti viene esclusa, in quanto la fattura viene emessa nei confronti della
            Amministrazione della Giustizia.

                SI RICORDA CHE
                         Lo split payment è stato introdotto al fine di evitare che il fornitore, incassata l'Iva, non
                         la versi allo stato. A versare l'Iva all'Erario, infatti, in presenza di scissione dei pagamenti,
                         è direttamente il cliente
                         Viene affidato a determinati clienti il compito di versare l'Iva al posto del fornitore, in
                         quanto ritenuti affidabili

            SCHEMI E TABELLE
Split payment 2019: quali sono i soggetti coinvolti – i punti salienti

                                      Lo split payment è stato introdotto a livello nazionale con l’intento di combattere
                                      l’evasione fiscale così detta da riscossione, che consiste nel mancato versamento delle
                                      imposte indirette, ossia dell’Iva, da parte del debitore della stessa imposta. Si tratta,
                                      dunque, di un meccanismo che va ad affiancarsi a quello dell’inversione contabile, che a
                                      livello nazionale colpisce non poche operazioni, la maggior parte delle quali individuate
    La normativa
                                      dall’articolo 17 del DPR 633 del 1972 . Lo split payment è stato introdotto dalla legge di
                                      stabilità per il 2015, n. 190 del 2014, e più precisamente dalla lettera b), comma 629,
                                      dall’articolo 1 , che ha introdotto, nel DPR 633, l’ articolo 17-ter . Attraverso il decreto
                                      ministeriale del 23 gennaio 2015 , successivamente modificato dal decreto ministeriale
                                      del 27 giugno del 2017 , le norme in commento hanno trovato attuazione.

                                      Con lo split payment il fornitore emette “regolare” fattura, applicando l’imposta, se
                                      dovuta, ma il cliente anziché pagare l’importo totale al fornitore deve scindere in due il
                                      corrispettivo (da cui, appunto, scissione dei pagamenti):
    Il funzionamento                  -   da una parte c’è l’imposta sul valore aggiunto, che il cliente deve pagare
                                      direttamente all’erario anziché al fornitore, mentre
                                      -   dall’altra parte c’è il rimanente importo che, invece, deve essere corrisposto al
                                      fornitore.

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Circolari 24 Fisco / Il Sole 24 ORE                                                                                   28 Gennaio 2019

                                      Lo split payment non è da confondere con il reverse charge, visto che quest’ultimo vede
                                      una sostituzione del debitore d’imposta che passa ad essere sempre il cliente, anziché il
                                      fornitore. In questo caso, però, grava sul cessionario o committente l’applicazione
                                      dell’imposta sulla fattura ricevuta dal cedente o prestatore, nonché la liquidazione della
                                      stessa, portandola sia a debito che a credito. Nella scissione dei pagamenti il fornitore
    Split e reverse
                                      deve, quindi, fatturare l’operazione in modo “normale”, addebitando, ove dovuta,
                                      l’imposta, ma all’interno della fattura è necessario indicare la descrizione obbligatoria
                                      “scissione dei pagamenti”, come viene disposto dal decreto-ministeriale del 23 gennaio
                                      2015 , e successive modifiche e integrazioni

                                      Il secondo comma dell’articolo 5-ter, del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 ,
                                      attuativo delle disposizioni sullo split payment, e come modificato dal decreto del 9
                                      gennaio 2018 , stabilisce la regola generale che per l’individuazione delle società, anche
                                      quotate in Borsa, e fondazioni soggette a split payment dal primo gennaio di ogni anno,
                                      si deve avere riguardo agli elenchi pubblicati dal MEF entro il 20 ottobre dell’anno
    Inclusione ed
                                      precedente. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE
    esclusione dagli
                                      MIB si verifichi in corso d’anno, ed entro il 30 settembre, tali soggetti rientreranno nella
    elenchi
                                      scissione dei pagamenti a decorrere dall’anno successivo ossia con riferimento alle
                                      operazioni la cui fattura viene emessa dal primo gennaio dell’anno successivo. Se, invece,
                                      il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB avviene dopo tale data,
                                      allora a tali soggetti lo split payment sarà applicabile alle operazioni la cui fattura è
                                      emessa a partire dal primo gennaio del secondo anno successivo.

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