Diritto alla detrazione e relative limitazioni - Webinar 4 dicembre 2020 Mario Spera - ODCEC Roma

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Diritto alla detrazione e
  relative limitazioni
    Webinar 4 dicembre 2020
         Mario Spera
Rivalsa e Detrazione
Meccanismi attraverso i quali si realizza pienamente
il sistema dell’imposta sul valore aggiunto che
consente realmente di poter tassare (in tutti i
passaggi della catena produttiva/distributiva)
unicamente il valore che si aggiunge in ognuna delle
transazioni che si susseguono fino ad arrivare al
consumatore finale che è il soggetto inciso (che
sopporta realmente l’onere tributario globale)
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Rivalsa
Strumento attraverso il quale si attua la
traslazione dell’imposta
Consente al contribuente (inciso dell’imposta
pagata nello stadio precedente) di addebitare
l’imposta al proprio cliente soggetto passivo
Fino ad arrivare allo stadio finale del consumo, in
cui il solo consumatore finale sopporta l’onere del
tributo
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Detrazione
Meccanismo fondamentale per realizzare le finalità
dell’imposta
Consente all’operatore economico (soggetto passivo di
imposta) di recuperare l’imposta pagata in via di rivalsa al
proprio fornitore
L’operatore economico non rimane inciso dell’imposta
pagata (relativamente alle operazioni imponibili)
Neutralizza effetti di doppia imposizione, evitando il
“cumulo a cascata dell’imposta”
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Principi comunitari 1/2
La detrazione
   • Si esercita immediatamente
   • Per tutte le imposte gravanti sulle imposte a monte
   • Non è soggetto a limitazione (deroghe previste solo
     nei casi espressamente indicati dalla Direttiva IVA)
   • Compete solo per gli acquisti di beni e servizi
     impiegati per l’effettuazione di operazioni
     imponibili

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Principi comunitari 2/2
Operatività della detrazione
  • Divieto di detrazione per operazioni a valle esenti o non
    soggette
  • Detrazioni parziale (pro-rata generale) per i soggetti che
    esercitano contemporaneamente attività esenti e attività
    imponibili (ovvero non soggette con diritto a detrazione)
  • Possibilità di detrazione specifica (individuazione dei costi
    specifici)
  • Detrazione pro quota per le operazioni promiscue
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CGUE C-249/17 del 17 ottobre 2018 - caso Ryanair
È consentito ad una società, che intenda acquistare la totalità delle
azioni di un’altra società, al fine di esercitare un’attività economica
consistente nel fornire a quest’ultima prestazioni di servizi di
gestione assoggettate all’imposta sul valore aggiunto (IVA), il diritto
di detrarre integralmente l’IVA assolta a monte relativa alle spese
inerenti a prestazioni di servizi di consulenza sostenute nell’ambito
di un’offerta pubblica di acquisto, quand’anche risulti che tale
attività economica non è stata realizzata, purché tali spese siano
motivate esclusivamente dall’attività economica prevista.

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CGUE C-249/17 - caso Ryanair
Detrazione collegata con l’utilizzo degli acquisti di beni o servizi per
operazioni soggette ad imposta (p. 21)
Diritto nasce quando l’imposta diventa esigibile (p. 21)
Va esercitato immediatamente (p. 22)
Garantisce la neutralità dell’imposizione fiscale (p. 23)
   • indipendentemente dalle finalità o dai risultati delle attività svolte
   • a condizione che le attività siano, in linea di principio, di per sé
     soggette all’IVA
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PRINCIPI GENERALI                          1/2
Inerenza all’esercizio delle attività svolte
Afferenza ad operazioni effettuate o che saranno effettuate
Imposta assolta sulle importazioni
Imposta addebitata in fattura per rivalsa (realmente dovuta e non solo
indicata in fattura)
Imposta dovuta a seguito dell’applicazione del meccanismo del reverse
charge, attraverso l’emissione di autofattura (art. 17, 2° c., DPR 633/72),
ovvero mediante integrazione della fattura del cedente emessa senza
applicazione dell’IVA (per le cessioni di oro –imponibili- o di rottami e
altri materiali di scarto, ecc.)

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PRINCIPI GENERALI              2/2
Qualità        di       soggetto    passivo    del
cessionario/committente
Diritto di rivalsa effettivamente esercitato dal
cedente/prestatore
Imposta esposta separatamente in fattura
Contribuente in possesso del documento di acquisto
(fattura o bolletta doganale)
Fattura preventivamente annotata nel registro degli
acquisti

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INERENZA
Riconoscimento a favore del contribuente il diritto a
detrazione generalizzato per tutti i beni ed i servizi
acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione
   • Ridimensionamento          con     riferimento     alla
     «afferenza»
La detrazione effettuata sin dal momento dell'acquisto
comporterà una successiva «rettifica» della detrazione

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AFFERENZA
Necessità di tener conto della natura delle operazioni
nelle quali vengono impiegati i beni ed i servizi acquistati
o importati dal contribuente
   • il diritto alla detrazione dell'imposta non compete
     relativamente ai beni ed ai servizi che vengono
     utilizzati per realizzare operazioni esenti o
     comunque non soggette ad imposta o escluse dal
     suo campo di applicazione
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TERMINI
È operata con riguardo all’acquisto dei beni o dei
servizi
Possibili rettifiche all’atto dell’impiego o per variazione
della destinazione
Nasce nel momento in cui l’imposta diviene esigibile
Può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione
IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto (sono
applicabili le norme vigenti al momento della nascita
del diritto)
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Modalità operative
Applicazione letterale problematica con rischio di perdita del diritto se il
termine non viene rispettato
L’Agenzia    delle     entrare     con    la    Circolare     n.     1/E
del 17 gennaio 2018 ha precisato che il termine di decorrenza della
detrazione va collegato con la presenza contestuale di due elementi:
   • Nascita dell’esigibilità dell’imposta
   • Materiale possesso della fattura (da parte del cliente)
   • L’evento successivo individua l’anno «in cui il diritto alla
     detrazione è sorto»
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Nascita del diritto a detrazione 1/2
Direttiva 2006/112/CE, art. 178:
  • Per poter esercitare il diritto a detrazione, il
     soggetto passivo deve soddisfare le condizioni
     seguenti: a) per la detrazione di cui all'articolo
     168, lettera a), relativa alle cessioni di beni e alle
     prestazioni di servizi, essere in possesso di una
     fattura redatta conformemente al titolo X
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Nascita del diritto a detrazione 2/2
C-152/02, 29.4.2004, (Terra Baubedarf-Handel GmbH)
   • “il diritto alla [detrazione] deve essere esercitato con
     riguardo al periodo di imposta nel corso del quale
     ricorrono i due requisiti prescritti da tale disposizione,
     vale a dire che la cessione dei beni o la prestazione dei
     servizi abbia avuto luogo e che il soggetto d’imposta sia
     in possesso della fattura o del documento che possa
     considerarsi equivalente secondo i criteri fissati dallo
     Stato membro interessato”

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Linea guida

Linea guida del sistema è che per l’operazione
 interessata
  • l’imposta sia «esigibile»
  • il cessionario/committente sia in
    possesso della fattura di acquisto

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Casi particolari
Adattamento dei criteri a
  • Variazione in diminuzione
  • Split payment
  • Iva per cassa
  • Inversione contabile

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Variazione in diminuzione
La nota di variazione in diminuzione deve essere ricollegata al
verificarsi del presupposto per operare la variazione in diminuzione
   • Cedente o prestatore emette nota credito
   • Nasce diritto a detrazione
   • Nota da emettere «al più tardi entro la data di presentazione
     della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si verificato il
     presupposto»

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Variazione in diminuzione – limiti
La nota di variazione in diminuzione non può essere emessa dopo
un anno dall’effettuazione dell’operazione nel caso in cui gli eventi
previsti dall’articolo 26, comma 2, si verifichino in dipendenza di un
sopravvenuto accordo tra le parti
Il limite temporale di un anno non opera quando la diminuzione
derivi da causa non dipendente dalla sopravvenuta volontà delle
parti (es. sconto o abbuono contrattualmente pattuito)
Procedura da realizzarsi entro i termini del comma 1 dell’art. 19

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Split payment
Rilevanza del momento in cui sorge l’esigibilità dell’imposta:
   • Pagamento del corrispettivo
   • Ricezione della fattura di acquisto
   • Annotazione della fattura di acquisto
In base alla scelta operata dal cliente è necessario riscontrare
la sussistenza dei due requisiti (esigibilità e possesso della
fattura)

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Iva per cassa

Riferimento alle fatture di acquisto da parte
del soggetto in cash accounting
  • Il possesso della fattura è antecedente alla
    esigibilità (pagamento del corrispettivo o decorso
    dell’anno)
  • Il diritto a detrazione nasce con riferimento al
    pagamento del corrispettivo

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Inversione contabile
Ipotesi differenziate → modalità di effettuazione
    • Regolarizzazione fattura di acquisto, art. 6, c. 8, DLgs n. 471/1997
    • Operazione effettuata da soggetti UE (compresi acquisti intraunionali)
        • Integrazione della fattura di acquisto
        • Emissione dell’autofattura
    • Operazione effettuata da soggetti extraUE
        • Emissione autofattura
    • Acquisti da soggetti sammarinesi
        • Integrazione della fattura di acquisto senza IVA
        • Ricezione di fattura con IVA «prepagata»

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LIMITAZIONI
Divieto della detrazione dell’IVA addebitata in fattura per gli acquisti
relativi ad operazioni non soggette o esenti (salvo alcune eccezioni)
    • Operazioni non soggette
         • non compete la detrazione
         • effettivo utilizzo per le operazioni miste (anche in relazione
           all’autoconsumo)
   • Operazioni esenti
         • non danno diritto a detrazione
         • applicazione del “pro-rata generale” in presenza di attività miste

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ECCEZIONI ALLA INDETRAIBILITÀ 1/4
OPERAZIONI NON IMPONIBILI
   • CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE (art. 8)
   • CESSIONI ASSIMILATE ALLE ESPORTAZIONI (art. 8-bis)
   • SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI AGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
     (art. 9)
   • ALTRE OPERAZIONI NON IMPONIBILI (art. 38-quater, art. 71, art. 72)
   • CESSIONI INTRACOMUNITARIE (art. 41 del DL 331/93)
   • [PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARI (art. 40 del DL 331/93)]

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ECCEZIONI ALLA INDETRAIBILITÀ 2/4
OPERAZIONI FINANZIARIE O ASSICURATIVE ESENTI (art. 10, n.
da 1 a 4 del DPR n. 633 del 1972)
   • EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI STABILITI AL DI
     FUORI DELLA COMUNITÀ
   • RELATIVE A BENI DESTINATI AD ESSERE SPORTATI FUORI
     DELLA COMUNITÀ
OPERAZIONI TERRITORIALMENTE NON RILEVANTI
   • A CONDIZIONE CHE SE FOSSERO EFFETTUATE NEL
     TERRITORIO DELLO STATO CONSENTIREBBERO LA
     DETRAZIONE
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ECCEZIONI ALLA INDETRAIBILITÀ 3/4
CESSIONI FUORI CAMPO (art. 2)
   • CESSIONI GRATUITE DI BENI NON DI PROPRIA PRODUZIONEDI
     COSTO INFERIORE A 50 EURO
   • CESSIONI DI DANARO O CREDITI IN DANARO
   • CESSIONI O CONFERIMENTI DI AZIENDE O RAMI AZIENDALI
   • CESSIONI    DI   CAMPIONI     GRATUITI  APPOSITAMENTE
     CONTRASSEGNATI
   • OPERAZIONI DI FUSIONE, TRASFORMAZIONE E SCISSIONE

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ECCEZIONI ALLA INDETRAIBILITÀ (4)
OPERAZIONI ESENTI
  • CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO EFFETTUATE DA SOGGETTI CHE
    PRODUCONO ORO DA INVESTIMENTO O TRASFORMANO ORO IN ORO DA
    INVESTIMENTO
SETTORI PARTICOLARI (art. 74, 1° c.) → regime c.d. monofase
  •   COMMERCIO DI SALI E TABACCHI
  •   COMMERCIO DI FIAMMIFERI
  •   EDITORIA
  •   GESTIONE DI TELEFONI PUBBLICI E SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE
  •   VENDITA DI BIGLIETTI DI TRASPORTO E DI PARCHEGGI

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UTILIZZO PROMISCUO
o Beni e servizi utilizzati anche per operazioni non soggette ad
   imposta
  ▪ Non detraibile la parte riferibile alle operazioni non soggette
  ▪ L’individuazione della quota non detraibile tenendo conto della
    natura e dell’utilizzo dei beni e servizi
      ➢ Secondo criteri oggettivi
      ➢ Coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati
o Stessi criteri per beni e servizi utilizzati anche per fini privati o
   estranei all’attività economica esercitata.

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Percentuale di detrazione
Effettuazione contestuale di attività che danno diritto a detrazione e
attività relative ad operazioni esenti
    • Applicazione proporzionale della detrazione
    • Calcolo della percentuale → art. 19-bis
    • Applicazione provvisoria nel corso dell’anno sulla base della
      percentuale di detrazione dell’anno precedente, con conguaglio a
      fine anno
In caso di inizio attività si applica percentuale presuntiva con
conguaglio a fine anno

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Operazioni relative all’oro da investimento
Soggetti
   • diversi da coloro che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da
     investimento
   • POSSONO OPERARE LA DETRAZIONE per
       • acquisti imponibili di oro da investimento (per opzione del cedente)
       • acquisti intracomunitari di oro da investimento soggetti ad imposta
       • importazioni di oro diverso da investimento (imponibile) da
         trasformare in oro da investimento da parte degli stessi soggetti o per
         loro conto
       • servizi relativi alle modifiche della forma, del peso e della purezza
         dell’oro, compreso l’oro da investimento

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PRO-RATA DI DETRAZIONE
❖PER I SOGGETTI CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ ESENTI ED ATTIVITÀ
CON DIRITTO A DETRAZIONE, LA DETRAZIONE È OPERATA IN BASE
AD UNA PROPORZIONE (“PRO-RATA GENERALE”)
                    OI + OA
            PD = -------------------
                   OI + OA + OE
 in cui PD sta per percentuale di detraibilità, OI per operazioni
 imponibili, OA per operazioni assimilate alle operazioni
 imponibili (che danno diritto a detrazione), OE per operazioni
 esenti

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PRO-RATA DI DETRAZIONE
➢ Arrotondamento        della    percentuale
  all’unità superiore (se frazione >5) o
  inferiore
➢ Applicazione provvisoria sulla base del
  pro-rata dell’anno precedente
➢ Possibilità di operare la separazione delle
  attività (art. 36)
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PRO-RATA DI DETRAZIONE – Esclusioni (1)
NON RIENTRANO NEL CALCOLO DEL PRO-RATA
  • Cessioni di beni ammortizzabili
  • Passaggi di beni e servizi nell’ambito di attività separate (art. 36, ultimo
    comma)
  • Operazioni fuori campo [art. 2, 3° c., lettere a), b), d) ed f)]
       •   Cessioni di danaro e crediti in danaro
       •   Cessioni e conferimenti di aziende o rami di aziende
       •   Cessioni di campioni gratuiti
       •   Passaggi di beni in occasione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o
           trasformazioni di società o altri enti)
  • Cessioni esenti di beni che all’atto dell’acquisto o importazione non
    hanno consentito la detrazione (operazioni esenti art. 10, 1° c., n. 27-
    quinquies)

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PRO-RATA DI DETRAZIONE – Esclusioni (2)
ALTRE OPERAZIONI ESENTI CHE NON RIENTRANO NEL CALCOLO DEL PRO-
RATA
  • Operazioni di cui all’art. 10, nn. da 1) a 9)
  • Quando non formano oggetto dell'attività propria del
    soggetto passivo
  • Quando sono accessorie alle operazioni imponibili
  • Resta ferma la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e
    servizi utilizzati esclusivamente per effettuare le stesse
    operazioni.
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ESCLUSIONE O RIDUZIONE DEL DIRITTO A
  DETRAZIONE 1/4
AEROMOBILI e relativi componenti e ricambi (salvo
che non formino oggetto dell’attività propria
dell’impresa o utilizzati come strumentali →
esclusione totale per gli esercenti arte e professione)
NAVI, IMBARCAZIONI DA DIPORTO E BENI DI LUSSO
(compresi motocicli di cilindrata superiore a 350 cc)

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ESCLUSIONE O RIDUZIONE DEL DIRITTO A
   DETRAZIONE 2/4
AUTOVETTURE, AUTOVEICOLI E MOTOCICLI DI
CILINDRATA NON SUPERIORE A 350 CC → utilizzati in
forma promiscua
  • →INDETRAIBILITA’ RIDOTTA AL 60% (detraibilità
    nella misura del 40%)
CARBURANTI E LUBRIFICANTI (STESSA DISCIPLINA DEI
MEZZI DI TRASPORTO)
                      Mario Spera               37
ESCLUSIONE O RIDUZIONE DEL DIRITTO A
   DETRAZIONE 3/4
TRASPORTO DI PERSONE
ALIMENTI E BEVANDE (salvo che formino oggetto
dell’attività propria dell’impresa o oggetto di
somministrazione in mense scolastiche aziendali o
interaziendali o mediante distributori automatici nei
locali dell’impresa)

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ESCLUSIONE O RIDUZIONE DEL DIRITTO A
   DETRAZIONE 4/4
SPESE DI RAPPRESENTANZA (se di costo unitario pari o
superiore a 50 euro)
IMMOBILI       ABITATIVI     →    indetraibilità dell’IVA
sull’acquisto o sulla locazione o manutenzione e simile
(salvo che per le imprese che hanno per oggetto la
costruzione di fabbricati)
  • Eccezione per le imprese che effettuano operazioni di locazione
    esente di fabbricati e che hanno un limitato diritto a detrazione

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Rettifica (diverso utilizzo/cambio
      destinazione)
La detrazione è operata al momento in cui l’IVA
relativa ai beni e servizi acquistati o importati diventa
esigibile
La rettifica riguarda beni per i quali la detrazione o la
indetraibilità è stata operata integralmente
  • Non riguarda i beni per i quali è stato applicato il pro-rata

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Rettifica beni non ammortizzabili

Beni non ammortizzabili e servizi (compresi i beni
strumentali di valore non superiore a 516,46 o con
coefficiente superiore al 25%)
  • All’atto della prima utilizzazione occorre
    verificare se la detrazione spetta in misura
    diversa da quella effettuata
     • Rettifica in aumento o in diminuzione

                       Mario Spera               41
Rettifica beni ammortizzabili
Beni ammortizzabili (diversi da quelli considerati non
ammortizzabili)
 • Rettifica effettuata in presenza di cambio di utilizzo o
   destinazione
    • nell’anno della entrata in funzione
        • Per l’intero ammontare
    • nei quattro anni successivi (nove per gli immobili)
        • In ragione dei quinti (decimi) mancanti al termine
          del quinquennio (decennio)

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Rettifica per mutamenti di regime       1/4

Viene effettuata la rettifica qualora intervenga
una modifica
 • nel regime fiscale delle operazioni attive
    • esempi
       • Vengono intraprese nuove attività imponibili
         o esenti
       • Separazione delle attività
                       Mario Spera                  43
Rettifica per mutamenti di regime 2/4
Viene effettuata la rettifica qualora intervenga
una modifica
 • nel regime della detrazione
       • Adozione o abbandono di regimi speciali
          • Agricoltura
          • Intrattenimento

                      Mario Spera                  44
Rettifica per mutamenti di regime 3/4

Viene effettuata la rettifica qualora intervenga una
modifica
 • nell’attività che da luogo a detrazione in misura diversa
        • Passaggio da regime di imponibilità a regime di
          esenzione o viceversa
        • Opzione per la dispensa dagli adempimenti (art.
          36-bis) che comporta indetraibilità totale

                          Mario Spera                     45
Rettifica per mutamenti di regime   4/4

La rettifica riguarda
  • Beni e servizi non ancora ceduti o non
    ancora utilizzati
  • Beni ammortizzabili se non sono trascorsi
    quattro/dieci anni dalla entrata in
    funzione
                    Mario Spera              46
Mutamento nel pro-rata         1/2
Applicazione della percentuale di detrazione
vigente al momento della esigibilità
dell’imposta
Rettifica   della    detrazione     per     beni
ammortizzabili (anche per le prestazioni di
trasformazione,                ristrutturazione,
trasformazione, ecc. del bene ammortizzabile)
                     Mario Spera               47
Mutamento nel pro-rata             2/2
Anno di riferimento → entrata in funzione
Obbligatoria in caso di mutamento di oltre 10 punti della
percentuale di pro-rata applicata sull’acquisto
Facoltativa per variazioni inferiori
 • se applicata → opzione valida per 5/10 anni
 • Tutela fiscale
     • 5 anni (4 anni successivi all’acquisto)
     • 10 anni (9 successivi) per gli immobili

                        Mario Spera                     48
Applicazione della rettifica
La rettifica si applica
  • in ragione di un quinto (un decimo) per
    ciascuno degli anni di tutela fiscale
  • In caso di cessione durante il periodo di tutela
    fiscale la rettifica è effettuata in quell’anno
    anche per gli anni rimanenti (tanti
    quinti/decimi per quanti sono gli anni di tutela
    rimanenti)

                          Mario Spera                  49
Operazioni straordinarie

In caso di fusione, scissione o cessione
d’azienda, ai fini della rettifica
  • L’azienda cedente o conferente deve
    comunicare i dati relativi ai beni per
    consentire che vengano completate le
    procedure di detrazione

                    Mario Spera              50
ENTI NON COMMERCIALI
Detrazione riferibile all’attività commerciale
• separazione della contabilità relativa
  all’attività commerciale o agricola rispetto
  all’attività istituzionale
• inammissibilità della detrazione in caso di
  omessa tenuta della contabilità anche
  istituzionale
                     Mario Spera                 51
ALTRI ENTI

Le stesse regole in precedenza enunciate si applicano

anche a
  • Enti pubblici di assistenza e beneficenza
  • Enti previdenziali
  • ACI e automobil club periferici

                        Mario Spera                 52
Un caso particolare
Possibilità di detrarre l’IVA per l’acquisto di mezzi
tecnici (SIM card ricaricabili) per la fruizione di servizi
di telecomunicazione soggetti al regime monofase
Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 69/E del 22
ottobre 2020
Cessioni effettuate dal concessionario del servizio al
soggetto passivo che utilizza il bene nell’ambito della
propria attività economica
                         Mario Spera                     53
Regime monofase e detrazione
IVA pagata sul corrispettivo dovuto dall’utente dal
titolare della concessione
Le successive operazioni (catena di distribuzione)
sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA
   • I soggetti diversi dal titolare della concessione
     non applicano IVA ma hanno diritto alla
     detrazione sugli acquisti a monte

                       Mario Spera                  54
Fattura del concessionario
Solo per le cessioni effettuate direttamente dal
concessionario nei confronti degli utilizzatori soggetti
passivi IVA è emessa fattura è emessa fattura con
distinta indicazione del corrispettivo e dell’IVA
Gli utilizzatori soggetti passivi dovrebbero poter
detrarre l’IVA loro addebitata

                        Mario Spera                   55
Ris. Ag. entrate 22 ottobre 2020 n. 69
Il riferimento alla separata esposizione dell’imposta
in fattura solo nel caso di vendita diretta da parte del
titolare (della concessione, autorizzazione o licenza)
all’utilizzatore finale soggetto passivo d’imposta
comporta che non sono attivati i vari passaggi della
catena di distribuzione «presupposti dal regime
monofase e posti a fondamento di tale meccanismo
di deroga»
                        Mario Spera                   56
Ris. Ag. entrate 22 ottobre 2020 n. 69
«Le modalità di fatturazione richiamate dal decreto
presuppongono che, pur restando l’operazione
compresa nell’ambito applicativo dell’articolo 74,
operi il meccanismo di rivalsa e detrazione
dell’imposta, posto che il diritto alla detrazione
dell’IVA non può, in linea di principio, essere
limitato se non in casi particolari»

                     Mario Spera                 57
Recupero dell’IVA

Il principio dedotto nella Ris n. 69/E del 2020:
  • Può essere recuperata l’IVA non detratta nel corrente
    anno già nella prima liquidazione utile o, eventualmente,
    in sede di dichiarazione annuale per il 2020 (entro il 30
    aprile 2021)
  • Per l’imposta non detratta in anni precedenti dovrebbe
    essere possibile far ricorso, nei limiti consentiti, a
    dichiarazioni integrative «a favore» per il recupero
    dell’IVA
                           Mario Spera                     58
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