FOCUS MENSILE FISCALITA' LE NOVITA' DELLE DICHIARAZIONI FISCALI 2017 - Alla luce anche della manovra fiscale (D.L. 50/2017)
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SLIDE 1 23 MGGIO 2017 FOCUS MENSILE FISCALITA’ LE NOVITA’ DELLE DICHIARAZIONI FISCALI 2017 Alla luce anche della manovra fiscale (D.L. 50/2017) Torino, lì 23 maggio 2017 Relatore: Andrea Gippone - Commercialista
SLIDE 2 23 MAGGIO 2017 TERMINI DI PRESENTAZIONE Modello REDDITI PF Modalità di presentazione Scadenza dei termini Presentazione cartacea presso Dal 2 maggio ed entro il 30 giugno gli uffici postali Presentazione telematica Entro il 30 settembre, che slitta al diretta o tramite intermediario 2 ottobre x l’anno 2017 Possono presentare la dichiarazione cartacea SOLO coloro i quali: - non possono presentare il 730 per mancanza di un sostituto; - Facendo il 730, devono compilare alcuni quadri del Modello Redditi; - presentano la dichiarazione per conto di un soggetto deceduto
SLIDE 3 23 MAGGIO 2017 TERMINI DI PRESENTAZIONE Modello REDDITI PF Nel caso di dichiarazione presentata da eredi occorre distinguere: Data del decesso Modalità di Scadenza dei termini presentazione Entro il 28/02/2017 Presentazione cartacea Dal 2 maggio ed entro il 30 presso giugno gli uffici postali Dal 1° marzo 2017 Presentazione cartacea Termini prorogato di 6 mesi. Entro il 30/06/2017 presso Nuova scadenza 02/01/2018 gli uffici postali Entro il 28/02/2017 Presentazione telematica Entro il 30 settembre, che diretta o tramite slitta al 2 ottobre x l’anno intermediario 2017 Dal 1° marzo 2017 Presentazione telematica Termini prorogato di 6 mesi. Entro il 30/06/2017 diretta o tramite Nuova scadenza 02/04/2018 intermediario
SLIDE 4 23 MAGGIO 2017 TERMINI DI PRESENTAZIONE Modello REDDITI SP Il termine di presentazione (solo telematica) è per tutti il 30 settembre, che nel caso del 2017, slitta al 2 ottobre. Le istruzioni di quest’anno hanno inoltre specificato che i soggetti con esercizio NON coincidente con l’anno solare, devono attrarre il reddito nel periodo d’imposta in cui l’esercizio si chiude ed utilizzare pertanto il Modello REDDITI SP 2017 per gli esercizi che terminano nel 2016.
SLIDE 5 23 MAGGIO 2017 TERMINI DI PRESENTAZIONE Modello REDDITI SP Occorre inoltre distinguere circa il modello da utilizzare per casi particolari, quali: - Cessazioni dell’attività senza messa in liquidazione; - Cessazioni dell’attività con messa in liquidazione; - Trasformazione. Modulistica da utilizzare Il periodo ricomprende il 31/12 Modello REDDITI SP 2017 Il periodo NON ricomprende il 31/12 Modello Unico SP 2016
SLIDE 6 23 MAGGIO 2017 TERMINI DI PRESENTAZIONE Modello REDDITI SP Esempio: società di persone messa in liquidazione con iscrizione al Registro Imprese in data 20/07/2016 Periodo Modulistica da Scadenza utilizzare Periodo 01/01/2016 – Modello Unico SP Entro il nono mese 19/07/2016 2016 (entro il 30/04/2017) Periodo 20/07/2016 – Modello REDDITI SP Entro il 02/10/2017 31/12/2016 2017
SLIDE 7 23 MAGGIO 2017 TERMINI DI PRESENTAZIONE Modello REDDITI SC Vale la regola per cui occorre presentare la dichiarazione, esclusivamente in forma telematica, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Periodo Modulistica da Scadenza utilizzare Il periodo NON ricomprende il Modello Unico SC 2016 Entro il nono mese 31/12 Il periodo ricomprende il Modello REDDITI SC Entro il 02/10/2017 31/12 2017 Si ricorda che il D.L. 244/2016 (Decreto Milleproroghe) ha posticipato al 16/10 la scadenza per i soggetti diversi dalle Microimprese.
SLIDE 8 23 MAGGIO 2017 TERMINI DI PRESENTAZIONE Modello REDDITI SC Esempio: società di capitali messa in liquidazione con iscrizione al Registro Imprese in data 02/12/2016 Periodo Modulistica da Scadenza utilizzare Periodo 01/01/2016 – Modello Unico SC 2016 Entro il nono mese 01/12/2016 (ossia il 02/10/2017) Periodo 02/12/2016 – Modello REDDITI SC Entro il 02/10/2017 31/12/2016 2017
SLIDE 9 23 MAGGIO 2017 TERMINI DI PRESENTAZIONE Dichiarazione Irap 2017 Occorre distinguere tra i diversi soggetti: Soggetti Scadenza Soggetti IRPEF Entro il 30/09 (per l’anno 2017 entro il 02/10) Soggetti IRES e Amministrazioni Entro l’ultimo giorno del nono Pubbliche mese successivo Anche per l’Irap il D.L. 244/2016 (Decreto Milleproroghe) ha posticipato al 16/10 la scadenza per i soggetti IRES diversi dalle Microimprese.
SLIDE 10 23 MAGGIO 2017 TERMINI DI PRESENTAZIONE Regola comune a tutti i soggetti e a tutte le dichiarazioni Le presentazioni delle dichiarazioni che avvengono successivamente alla data di scadenza prevista, ma entro il 90°giorno successivo sono tardive ma valide, mentre quelle presentate successivamente a tale data vengono comunque considerate omesse benché siano utili per la determinazione delle imposte. Se la presentazione è tardiva occorre versare le sanzioni previste dalla legge (artt. 2 e 8, D.P.R. n. 322/1998).
SLIDE 11 23 MAGGIO 2017 SCADENZE DI VERSAMENTO Persone fisiche Le scadenze per il versamento delle imposte dirette e dell’Irap a saldo e del I acconto (così come modificate dal D.L. 193/2016) sono fissate al 30 giugno 2017, posticipabile al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, mentre quella per il versamento del II acconto è fissata al 30/11. (vale anche per i soggetti con esercizio a cavallo d’anno). Il piano di rateizzazione si differenzia tra titolari di partiva e non secondo il seguente schema:
SLIDE 12 23 MAGGIO 2017 SCADENZE DI VERSAMENTO Persone fisiche NON titolari di p.iva Titolari di p.iva Rata Vers. 30/06 Vers. 30/07 Vers. 30/06 Vers. 30/07 1° 30/06 30/07 30/06 30/07 2° 31/07 31/08 17/07 21/08 3° 31/08 02/10 21/08 18/09 4° 02/10 31/10 18/09 16/10 5° 31/10 30/11 16/10 16/11 6° 30/11 16/11
SLIDE 13 23 MAGGIO 2017 SCADENZE DI VERSAMENTO Società di persone Il versamento a saldo e in acconto è dovuto esclusivamente per l’Irap, ed è fissato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Nel caso di soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, vanno a coincidere con la data del 30 giugno senza maggiorazione e del 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Anche in questo caso è prevista la possibilità di rateizzare il versamento del saldo e del I acconto secondo il seguente schema:
SLIDE 14 23 MAGGIO 2017 SCADENZE DI VERSAMENTO Società di persone Rata Versam. 30/06 Versam. 30/07 1° 30/06 30/07 2° 17/07 21/08 3° 21/08 18/09 4° 18/09 16/10 5° 16/10 16/11 6° 16/11
SLIDE 15 23 MAGGIO 2017 SCADENZE DI VERSAMENTO Soggetti IRES Il versamento a saldo e in acconto è fissato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, nel caso di approvazione del bilancio entro il termine ordinario dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Nel caso di approvazione successivamente ai 120 giorni ma entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta, il versamento deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione.
SLIDE 16 23 MAGGIO 2017 SCADENZE DI VERSAMENTO Soggetti IRES Infine, nel caso in cui l’approvazione dovesse avvenire successivamente al maggior termine dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, viene comunque previsto che il versamento debba avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine di cui sopra. Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, entro il 31 luglio o il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. Di seguito uno schema riepilogativo:
SLIDE 17 23 MAGGIO 2017 SCADENZE DI VERSAMENTO Soggetti IRES Versamento senza maggiorazione: Data di approvazione del bilancio Rata Entro 120 gg Oltre120 Oltre 150 ma Oltre i 180 ma entro 150 entro 180 1° 30/06 30/06 31/07 31/07 2° 17/07 17/07 21/08 21/08 3° 21/08 21/08 18/09 18/09 4° 18/09 18/09 16/10 16/10 5° 16/10 16/10 16/11 16/11 6° 16/11 16/11
SLIDE 18 23 MAGGIO 2017 SCADENZE DI VERSAMENTO Soggetti IRES Versamento con maggiorazione: Data di approvazione del bilancio Rata Entro 120 gg Oltre120 Oltre 150 ma Oltre i 180 ma entro 150 entro 180 1° 31/07 31/07 30/08 30/08 2° 21/08 21/08 18/09 18/09 3° 18/09 18/09 16/10 16/10 4° 16/10 16/10 16/11 16/11 5° 16/11 16/11
SLIDE 19 23 MAGGIO 2017 VERSAMENTO DELL’ACCONTO L’importo da prendere a base per la determinazione dell’acconto e la ‘’differenza’’, in particolare: - Se < di 51,65 l’acconto NON è dovuto; - Se > di 51,65 ma < 257,52 l’acconto va versato in unica soluzione con la scadenza del II acconto; - Se > di 257,52 l’acconto deve essere versato in due rate, delle quali la prima del 40% e la seconda del 60%.
SLIDE 20 23 MAGGIO 2017 MODALITA’ DI VERSAMENTO Il D.L. n. 50/2017 (Manovra correttiva) ha apportato importanti modifiche circa l’utilizzo dei crediti in compensazione, stabilendo che dal 24 aprile 2017 (entrata in vigore della norma): - l’utilizzo di crediti relativi ad Iva, Imposte dirette, Irap e ritenute alla fonte in compensazione orizzontale potrà avvenire liberamente per importi non superiori a 5.000 euro, mentre per le somme eccedenti occorre aver apporto il visto di conformità sulla dichiarazione da cui scaturiscono tali crediti; - Il versamento di deleghe contenenti crediti in compensazione dovrà avvenire secondo nuove regole.
SLIDE 21 23 MAGGIO 2017 MODALITA’ DI VERSAMENTO IL D.L. n. 50/2017 (Manovra correttiva) ha apportato alcune rilevanti modifiche circa le modalità di versamento, ed in particolare: F24 a debito F24 a debito con F24 con saldo a crediti zero Soggetti privati Cartaceo, con Canali telematici e Solo con canali canali telematici o internet banking telematici internet banking Titolari di p. iva Con canali Solo con canali Solo con canali telematici o telematici telematici internet banking
SLIDE 22 23 MAGGIO 2017 MODALITA’ DI VERSAMENTO La Risoluzione n. 57/E dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito due punti del D.L. n. 50/2017: - l’utilizzo di crediti relativi a dichiarazioni presentate entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017 rimane soggetto alla precedente normativa; - Gli strumenti di controllo dell’agenzia delle Entrate circa le corrette modalità di versamento delle deleghe F24 non potranno essere operativi prima del 1°giugno 2017. Infine è giunta un’ulteriore precisazione circa il bonus Renzi e i crediti da assistenza fiscale utilizzati in compensazione orizzontale, che stabilisce la NON obbligatorietà dell’utilizzo dei canali telematici.
SLIDE 23 13 FEBBRAIO 2017 NOVITA’ DEL QUADRO DI Una delle novità più significative comune a tutte le dichiarazioni annuali 2017 è rappresentata dal fatto di aver eliminato la distinzione tra dichiarazioni integrative a favore e a sfavore in relazione alla loro presentabilità. In particolare l’articolo 5 del D.L. 193/2016 ha uniformato il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative, le quali sono ora entrambe presentabili entro il termine previsto pe l’accertamento (non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione originaria).
SLIDE 24 13 FEBBRAIO 2017 NOVITA’ DEL QUADRO DI Circa l’utilizzabilità del credito risultante dalla integrativa “a favore” occorre distinguere due casi. 1) La dichiarazione integrativa è presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo: in tal caso il credito è liberamente utilizzabile in detrazione o in compensazione o chiesto a rimborso. 2) La dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo: in tal caso il credito è utilizzabile in compensazione di debiti sorti nel periodo d’imposta successivo, ovvero chiesto a rimborso.
SLIDE 25 13 FEBBRAIO 2017 NOVITA’ DEL QUADRO DI Circa le modalità di compilazione, occorre indicare nelle colonne: 1) Solo in caso di operazioni straordinarie, il C.F. cui si riferisce la dichiarazione integrativa; 2) il codice tributo relativo al credito derivante dalla D.I.; 3) L’anno relativo al modello utilizzato per la D.I.; 4) Il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito relativo ad errori contabili; 5) Il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla D.I., per la quota non chiesta a rimborso.
SLIDE 26 13 FEBBRAIO 2017 NOVITA’ DELLE LOCAZIONI BREVI L’art. 4 del D.L. 50/2017 ha introdotto importanti modifiche circa la gestione e la modalità di tassazione delle locazioni brevi. In particolare viene previsto che: - Gli intermediari, con decorrenza dal 1°giugno 2017 dovranno in ogni caso operare la ritenuta del 21% sui contratti di locazione brevi da loro stessi fatti sottoscrivere e intermediati e provvedere al relativo versamento; - Gli intermediari, dovranno inoltre trasmettere i dati relativi ai contratti stipulati stessi; - Viene estesa anche ai contratti che prevedono l’erogazione di prestazioni di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali la possibilità di applicare la cedolare secca.
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