Note esplicative riguardanti le modifiche del sistema dell'IVA nell'UE relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e ...

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COMMISSIONE EUROPEA
                        DIREZIONE GENERALE
                        FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE
                        Fiscalità indiretta e amministrazione fiscale
                        Imposta sul valore aggiunto

                                                                        (Pubblicato a dicembre 2019)

                               Note esplicative
                                     riguardanti
     le modifiche del sistema dell'IVA nell'UE
       relative al regime di call-off stock, alle
     operazioni a catena e all'esenzione delle
   cessioni intracomunitarie di beni ("soluzioni
                     rapide 2020")

               Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio
 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio
            Regolamento (UE) 2018/1909 del Consiglio

Clausola di esclusione della responsabilità: le presenti note esplicative non sono
giuridicamente vincolanti e si limitano a fornire orientamenti pratici informali sulle
modalità di applicazione del diritto dell'UE secondo la Direzione generale della Fiscalità
e unione doganale della Commissione europea.
Le presenti note esplicative sono finalizzate a fornire una migliore comprensione
di talune parti della normativa dell'UE in materia di IVA. Sono state preparate
dai servizi della Commissione e non sono giuridicamente vincolanti, come
precisato nella clausola di esclusione della responsabilità riportata nella prima
pagina.

Le presenti note esplicative non sono esaustive. Ciò significa che, sebbene
forniscano informazioni dettagliate riguardo a una serie di questioni, il presente
documento potrebbe non includere alcuni elementi.

Si consiglia e si raccomanda agli utilizzatori delle presenti note esplicative
interessati a un tema specifico di leggere l'intero capitolo dedicato a tale
argomento.

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     Perché queste note esplicative?

Gli obiettivi di queste note esplicative consistono nel fornire una migliore comprensione
della normativa adottata a livello dell'UE e nel caso di specie: (i) la direttiva (UE)
2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE del
Consiglio e (ii) il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del
4 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del
Consiglio.

     Cosa si trova in queste note esplicative?

Le "note esplicative" devono essere considerate come uno strumento di orientamento
che può essere utilizzato per chiarire l'applicazione pratica delle nuove norme riguardanti
il regime di call-off stock, le operazioni a catena, l'esenzione delle cessioni
intracomunitarie di beni e la prova del trasporto ai fini di tale esenzione ("soluzioni rapide
2020"). Esse contribuiscono alla comprensione delle disposizioni della direttiva (UE)
2018/1910 del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio.

     Caratteristiche delle note esplicative

Le note esplicative sono frutto di un lavoro di collaborazione: sebbene siano emesse
dalla Direzione generale della Fiscalità e unione doganale della Commissione europea
(DG TAXUD), esse sono il risultato di un confronto fra gli Stati membri e le imprese
svoltosi, rispettivamente, nell'ambito del gruppo sul futuro dell'IVA (GFV) e del gruppo di
esperti sull'IVA (VEG). Sebbene il contributo fornito dal gruppo GFV e dal gruppo VEG
sia stato ampiamente preso in considerazione nel corso della stesura, va ricordato che i
servizi della Commissione non erano in ultima analisi vincolati dalle opinioni espresse né
dagli Stati membri né dalle imprese.

Le presenti note esplicative non sono giuridicamente vincolanti. Le note non
esprimono un parere formale della Commissione europea e la Commissione europea non è
vincolata da nessuna delle opinioni ivi espresse.
Le note esplicative non sostituiscono gli orientamenti del comitato IVA, che conservano il
proprio ruolo. La loro natura è inoltre diversa: le note esplicative riflettono le opinioni
della DG TAXUD, mentre gli orientamenti del comitato IVA sono approvati dal comitato
IVA, un comitato consultivo costituito da rappresentanti degli Stati membri e della
Commissione europea. Tuttavia, diversi orientamenti sulle "soluzioni rapide 2020", già
approvati dal comitato IVA al momento della pubblicazione delle presenti note
esplicative, sono stati inclusi nel presente documento al fine di fornire tutte le
informazioni disponibili sull'argomento. È opportuno osservare che il titolo di ciascuno di
tali orientamenti fa riferimento al titolo della corrispondente sezione del documento di
lavoro del comitato IVA (non incluso in queste note esplicative) alla base degli
orientamenti.
Le amministrazioni fiscali nazionali possono inoltre emettere i propri orientamenti per
l'applicazione delle nuove norme IVA relative alle "soluzioni rapide 2020".
Le note non sono esaustive: comprendono soltanto le questioni riguardo alle quali si è
considerato auspicabile fornire spiegazioni.
Sono un lavoro in corso: le note non sono un prodotto finale, bensì riflettono la
situazione in un determinato momento, in linea con le conoscenze e le esperienze
disponibili.

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La versione iniziale delle note esplicative è stata redatta in inglese. Poiché i termini
utilizzati nei grafici sono ancora quelli della versione iniziale, se ne riporta di seguito
la traduzione.

  A, B, C: traduzione delle lettere in caso la traduzione non utilizzi l'alfabeto latino

  MS (Member State): SM (Stato membro)

  Taxable person(s): soggetto/i passivo/i

  Transport of goods: trasporto dei beni

  Stock: deposito

  Supply: cessione

  Status or location not relevant: status o sede non rilevanti

  Substitution: sostituzione

  Not supplied within 12m (months) after arrival: non ceduti entro 12 mesi dall'arrivo

  3rd country: paese terzo

  Loss or destruction: perdita o distruzione

  Physical flow: flusso fisico dei beni

  Contractual flow: flusso contrattuale

  Warehouse: deposito

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SOMMARIO

1.   ELEMENTI ESSENZIALI DELLE MODIFICHE DEL SISTEMA
     DELL'IVA NELL'UE CHE ENTRERANNO IN VIGORE NEL 2020 ................... 10
     1.1. Contesto generale ............................................................................................ 10
     1.2. Atti giuridici rilevanti ...................................................................................... 10
2.   IL REGIME DI CALL-OFF STOCK ....................................................................... 12
     2.1. Disposizioni pertinenti..................................................................................... 12
     2.2. A cosa servono le disposizioni? ...................................................................... 12
     2.3. Esempi di scenari differenti ............................................................................. 13
          2.3.1. Caso generale interessato dalla semplificazione ............................... 14
          2.3.2. Sostituzione dell'acquirente ............................................................... 15
          2.3.3. Cessione a un'altra persona ................................................................ 17
          2.3.4. Rispedizione dei beni ........................................................................ 19
          2.3.5. Superamento del periodo di 12 mesi ................................................. 20
          2.3.6. Beni spediti verso un altro Stato membro ......................................... 22
          2.3.7. Beni esportati ..................................................................................... 24
          2.3.8. Distruzione o perdita dei beni............................................................ 25
     2.4. Norme sulla semplificazione del regime di call-off e norme nazionali in
          materia di IVA ................................................................................................. 27
     2.5. Questioni dettagliate derivanti da queste disposizioni .................................... 27
          2.5.1. Orientamenti concordati dal comitato IVA ....................................... 27
          2.5.2. La semplificazione del regime di call-off stock è un sistema
                   obbligatorio? Un'impresa può scegliere di non applicarlo? .............. 28
          2.5.3. Qual è la relazione tra gli articoli 17 e 17 bis della direttiva
                   IVA? .................................................................................................. 29
          2.5.4. L'impresa che effettua il trasferimento dei beni, quando non si
                   applica la semplificazione del regime di call-off stock, è
                   sempre obbligata/autorizzata a registrarsi ai fini IVA nello
                   Stato membro di arrivo dei beni in relazione agli acquisti
                   intracomunitari ivi effettuati? Qual è la situazione nel caso in
                   cui tali acquisti intracomunitari siano esenti? ................................... 30
          2.5.5. Quando l'impresa che invia beni da uno Stato membro a un
                   altro nel quadro della semplificazione del regime di call-off
                   stock è tenuta a registrarsi ai fini dell'IVA nello Stato membro
                   di arrivo dei beni? .............................................................................. 31
          2.5.6. Differenza tra "condizioni necessarie per l'applicazione della
                   semplificazione del regime di call-off stock" e "obblighi
                   supplementari legati alla semplificazione del regime di call-off
                   stock" ................................................................................................. 31
          2.5.7. La semplificazione può essere applicata nel caso in cui il
                   fornitore sia registrato ai fini dell'IVA (ma non stabilito) nello
                   Stato membro in cui i beni sono spediti?........................................... 32

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2.5.8.    La semplificazione può essere applicata nel caso in cui
          l'acquirente destinatario sia registrato ai fini dell'IVA (ma non
          stabilito) nello Stato membro verso cui i beni sono spediti? ............. 32
2.5.9.    La semplificazione può essere applicata nel caso in cui il
          trasporto sia effettuato dall'acquirente destinatario per conto
          del fornitore? ..................................................................................... 32
2.5.10.   Quale operazione deve essere considerata una "cessione"
          all'acquirente destinatario? ................................................................ 33
2.5.11.   La semplificazione può essere applicata in relazione a diversi
          acquirenti destinatari? ........................................................................ 33
2.5.12.   In caso di sostituzione, è necessario stipulare un nuovo
          contratto già al momento della risoluzione del primo? ..................... 34
2.5.13.   È possibile una sostituzione parziale? ............................................... 34
2.5.14.   Cosa si intende per "altre condizioni applicabili" per la
          sostituzione? Quale momento deve essere preso in
          considerazione? ................................................................................. 34
2.5.15.   Come vanno gestite le sostituzioni multiple? .................................... 35
2.5.16.   In che modo si determina il periodo di 12 mesi?............................... 35
2.5.17.   In che modo si determina il periodo di 12 mesi in caso di merci
          alla rinfusa? ....................................................................................... 36
2.5.18.   In quale formato si possono o si devono tenere i registri? ................ 37
2.5.19.   Gli Stati membri possono imporre obblighi supplementari in
          relazione al registro in capo al depositario quando questi è un
          terzo?      37
2.5.20.   In che modo si dichiarano nell'elenco riepilogativo un'azione di
          call-off stock e una sostituzione (o più sostituzioni) che
          avvengono nello stesso periodo di dichiarazione dell'elenco
          riepilogativo? (Lo stesso per il call-off stock e la rispedizione
          dei beni che hanno luogo nello stesso periodo di dichiarazione
          dell'elenco riepilogativo) ................................................................... 37
2.5.21.   Esempio pratico generale per quanto riguarda l'elenco
          riepilogativo ....................................................................................... 39
2.5.22.   Cosa si intende per "modifiche delle informazioni trasmesse"
          di cui all'articolo 262, paragrafo 2, della DI? .................................... 41
2.5.23.   Cosa si intende per "identità" dell'acquirente destinatario di cui
          all'articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera d), della DI? .......................... 43
2.5.24.   Sono state previste misure transitorie per i trasporti che
          iniziano prima e arrivano dopo l'entrata in vigore della
          semplificazione del regime di call-off stock? .................................... 44
2.5.25.   Un fornitore, non stabilito nell'UE, può utilizzare la
          semplificazione del regime di call-off stock? L'"esenzione del
          regime doganale 42" è applicabile a un'importazione di beni
          che sono successivamente soggetti a un regime di call-off
          stock? 44
2.5.26.   Identità dell'acquirente destinatario: in che modo l'identità deve
          essere nota al fornitore? È sufficiente un contratto di vendita?......... 45
2.5.27.   Cosa si intende per "accordo" all'articolo 17 bis, paragrafo 2,
          lettera a), della DI? Si tratta sempre di un contratto di vendita? ....... 45
                                             6/88
2.5.28. Le condizioni per il regime di call-off stock sono soddisfatte se
                      i beni da consegnare all'acquirente destinatario devono essere
                      prima smistati da un terzo presso il deposito? ................................... 45
              2.5.29. Cosa si deve e che cosa non si deve considerare per definire un
                      deposito ai fini della semplificazione del regime di call-off
                      stock? 45
              2.5.30. Il registro o i registri possono essere tenuti da un terzo (ad
                      esempio un responsabile del deposito) per conto del fornitore
                      e/o dell'acquirente destinatario? ........................................................ 46
              2.5.31. Nel caso di un trasporto che inizia nel mese 1 e termina nel
                      mese 2, qual è il periodo rilevante ai fini dell'elenco
                      riepilogativo? ..................................................................................... 46
3.   LE OPERAZIONI A CATENA ................................................................................ 47
     3.1. Disposizione pertinente ................................................................................... 47
     3.2. Contesto ........................................................................................................... 47
     3.3. Cosa prevede la disposizione? ......................................................................... 47
     3.4. Esempi di scenari differenti ............................................................................. 48
          3.4.1. Esempio 1 – un caso semplice di operazione a catena ...................... 48
          3.4.2. Esempio 2 – una situazione più complessa che comporta
                   diversi trasporti .................................................................................. 49
     3.5. Attribuzione del trasporto a una delle cessioni della catena –
          spiegazioni per gli esempi 1 e 2 ...................................................................... 49
          3.5.1. L'attribuzione del trasporto nell'esempio 1 ........................................ 50
          3.5.2. L'attribuzione del trasporto nell'esempio 2 ........................................ 50
     3.6. Questioni dettagliate derivanti dalla presente disposizione............................. 53
          3.6.1. Orientamenti concordati dal comitato IVA. ...................................... 53
          3.6.2. Qual è l'ambito di applicazione della disposizione? .......................... 54
          3.6.3. Chi può assumere il ruolo di operatore intermedio? ......................... 54
          3.6.4. Chi non può assumere il ruolo dell'operatore intermedio? ................ 54
          3.6.5. Cosa significa "spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite
                   un terzo che agisce per suo conto"? ................................................... 55
          3.6.6. Un cedente della catena diverso dall'operatore intermedio
                   effettua il trasporto dei beni per conto dell'operatore
                   intermedio .......................................................................................... 56
          3.6.7. Diversi soggetti coinvolti nel trasporto dei beni................................ 56
          3.6.8. Trasporto frazionato e interruzioni nella catena ................................ 58
          3.6.9. Prova dell'organizzazione del trasporto ............................................. 62
          3.6.10. La comunicazione del numero di identificazione IVA da parte
                   dell'operatore intermedio deve essere effettuata al suo cedente ........ 63
          3.6.11. In che modo l'operatore intermedio deve comunicare il proprio
                   numero di identificazione IVA? ........................................................ 63
          3.6.12. Mezzi di prova della comunicazione del numero di
                   identificazione IVA ........................................................................... 64
          3.6.13. Cosa succede se l'operatore intermedio e il suo cedente non
                   sono in grado di dimostrare tale comunicazione? ............................. 65

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3.6.14. Quando l'operatore intermedio è tenuto ad effettuare questa
                      comunicazione? ................................................................................. 65
              3.6.15. Cosa succede se all'operatore intermedio sono attribuiti più
                      numeri di identificazione IVA? ......................................................... 66
              3.6.16. Cosa succede se l'operatore intermedio non comunica al suo
                      cedente un numero di identificazione IVA? ...................................... 66
              3.6.17. Semplificazione delle operazioni triangolari ..................................... 67
                      3.6.17.1. Catena composta da più di tre operatori ............................ 68
                      3.6.17.2. Cessione successiva di beni a seguito dell'operazione
                                triangolare .......................................................................... 70
              3.6.18. L'ultima persona della catena è un acquirente finale ......................... 71
4.   L'ESENZIONE DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI ................ 73
     4.1. Disposizione pertinente ................................................................................... 73
     4.2. Cosa prevede la disposizione? ......................................................................... 73
     4.3. Questioni dettagliate derivanti dall'articolo 138, paragrafi 1 e 1 bis,
          della DI ............................................................................................................ 74
          4.3.1. Orientamenti concordati dal comitato IVA ....................................... 74
          4.3.2. Cosa succede se l'acquirente non fornisce al cedente
                   l'indicazione del proprio numero di identificazione IVA
                   rilasciato in uno Stato membro diverso da quello da cui i beni
                   sono spediti o trasportati? .................................................................. 76
          4.3.3. Cosa succede quando l'acquirente ha presentato alle autorità
                   fiscali una richiesta per ottenere un numero di identificazione
                   IVA ma non ha ottenuto tale numero di identificazione IVA al
                   momento in cui il cedente deve emettere la fattura? ......................... 76
          4.3.4. Alcuni Stati membri distinguono tra un numero di
                   identificazione IVA valido solo per alcune operazioni interne e
                   un numero di identificazione IVA che, conformemente
                   all'articolo 215 della DI, ha un prefisso che permette di
                   identificare lo Stato membro di emissione. Entrambi i numeri
                   possono essere utilizzati ai fini dell'esenzione dell'articolo 138
                   della DI? ............................................................................................ 77
          4.3.5. Quale numero di identificazione IVA deve essere utilizzato per
                   applicare l'esenzione di cui all'articolo 138 della DI quando
                   l'acquirente fa parte di un gruppo IVA conformemente
                   all'articolo 11 della DI? ..................................................................... 77
          4.3.6. Cosa si intende con la frase "a meno che egli non possa
                   debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità
                   ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti" di cui
                   all'articolo 138, paragrafo 1 bis, della DI? ........................................ 77
5.   LA PROVA DEL TRASPORTO .............................................................................. 79
     5.1. Disposizione pertinente ................................................................................... 79
     5.2. Cosa prevede la disposizione? ......................................................................... 79
     5.3. Questioni dettagliate derivanti dalla presente disposizione............................. 80
          5.3.1. Orientamenti concordati dal comitato IVA. ...................................... 80

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5.3.2.     Cosa accade alle disposizioni nazionali vigenti negli Stati
                       membri in materia di prova del trasporto dopo l'entrata in
                       vigore dell'articolo 45 bis del RE? Tali disposizioni nazionali
                       continueranno ad essere applicate? ................................................... 80
            5.3.3.     Cosa accade se non sono soddisfatte le condizioni per la
                       presunzione di trasporto di cui all'articolo 45 bis del RE?
                       Significa che in questo caso non si applica l'esenzione di cui
                       all'articolo 138 della DI? ................................................................... 81
            5.3.4.     Cosa accade se un'autorità fiscale può dimostrare che uno dei
                       documenti elencati all'articolo 45 bis, paragrafo 3, del RE, che
                       viene presentato come prova, contiene informazioni errate o è
                       addirittura falso? Il venditore può comunque avvalersi della
                       presunzione della spedizione o del trasporto? ................................... 81
            5.3.5.     Cosa accade se il cedente o l'acquirente effettua il trasporto con
                       il proprio mezzo di trasporto? ............................................................ 81
            5.3.6.     Cosa si deve considerare una "dichiarazione scritta" da parte
                       dell'acquirente ai fini dell'articolo 45 bis, paragrafo 1, lettera
                       b), punto i), del RE? In quale formato (cartaceo e/o elettronico)
                       sarà accettata dalle autorità fiscali, ad esempio una mail o un
                       documento originale firmato?............................................................ 81
            5.3.7.     In quale formato (cartaceo e/o elettronico) i documenti
                       utilizzati come prova della spedizione o del trasporto di cui
                       all'articolo 45 bis, paragrafo 3, del RE saranno accettati dalle
                       autorità fiscali? .................................................................................. 82
            5.3.8.     Cosa accade se l'acquirente non fornisce al venditore la
                       dichiarazione scritta di cui all'articolo 45 bis, paragrafo 1,
                       lettera b), punto i), del RE entro il decimo giorno del mese
                       successivo alla cessione? ................................................................... 82
6.   DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PERTINENTI ...................................................... 83
     6.1. Direttiva IVA (sopra indicata come "DI") ....................................................... 83
     6.2. Regolamento di esecuzione IVA (sopra indicato come "RE") ........................ 86

                                                          9/88
1.     ELEMENTI ESSENZIALI DELLE MODIFICHE DEL SISTEMA DELL'IVA NELL'UE CHE
       ENTRERANNO IN VIGORE NEL 2020

1.1.       Contesto generale

Nelle sue conclusioni dell'8 novembre 20161 il Consiglio ha invitato la Commissione a
presentare proposte su alcuni miglioramenti dell'attuale sistema dell'IVA. A tale riguardo,
sono stati indicati quattro ambiti.

In primo luogo, il numero di identificazione IVA del destinatario, attribuito da uno Stato
membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio, dovrebbe
costituire una condizione sostanziale supplementare per l'applicazione dell'esenzione in
relazione a una cessione intracomunitaria di beni.

In secondo luogo, la Commissione è stata invitata a proporre criteri uniformi e opportuni
miglioramenti legislativi finalizzati a una maggiore certezza del diritto e a un'applicazione
armonizzata delle norme IVA in sede di determinazione del trattamento IVA delle
operazioni a catena, comprese le operazioni triangolari.

In terzo luogo, la Commissione è stata invitata ad analizzare e proporre come modificare
le norme IVA per consentire una semplificazione del regime di call-off stock da applicare
in modo più uniforme nell'UE.

Infine, la Commissione è stata invitata a continuare a esplorare le possibilità di pervenire a
un quadro comune di criteri raccomandati per le prove documentali necessarie per
chiedere un'esenzione per le cessioni intracomunitarie.

Il 4 ottobre 2017 la Commissione ha proposto modifiche alla direttiva IVA e al
regolamento di esecuzione IVA relative ai quattro ambiti di cui sopra. Le modifiche
pertinenti sono state adottate dal Consiglio il 4 dicembre 20182.

1.2.       Atti giuridici rilevanti

Gli atti giuridici che hanno introdotto le modifiche in materia di IVA trattate nelle presenti
note esplicative comprendono:

a) la direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la
   direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di
   determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli
   scambi tra Stati membri;

b) il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che
   modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune
   esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie;

1
     https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12764-2016-INIT/it/pdf.
2
     Le modifiche entreranno in vigore il 1º gennaio 2020.

                                                    10/88
c) il regolamento (UE) 2018/1909 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il
   regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini
   del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock.

Tutte le disposizioni giuridiche rilevanti sono riportate in calce alle presenti note
esplicative nella formulazione applicabile dal 1º gennaio 2020.

Ogniqualvolta si fa riferimento a un articolo della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE e
successive modifiche), il riferimento è associato alla sigla "DI". Nei casi in cui viene
menzionato il regolamento di esecuzione IVA [regolamento di esecuzione (UE)
n. 282/2011 e successive modifiche], il riferimento agli articoli è associato alla sigla "RE".
In tutti gli altri casi i riferimenti specificano l'atto giuridico di riferimento.

                                             11/88
2.     IL REGIME DI CALL-OFF STOCK

2.1.      Disposizioni pertinenti

Gli articoli della direttiva IVA relativi alla semplificazione del regime di call-off stock
sono i seguenti:

    articolo 17 bis: (disposizione principale) contiene le norme sulla semplificazione;
    articolo 243, paragrafo 3: stabilisce l'obbligo di tenere determinati registri ai fini del
     regime di call-off stock;
    articolo 262, paragrafo 2: stabilisce l'obbligo di indicare, nell'elenco riepilogativo, il
     numero di identificazione IVA dei soggetti passivi cui sono destinati i beni che sono
     trasportati in regime di call-off stock, nonché di informare riguardo a eventuali
     modifiche delle informazioni trasmesse.

L'articolo 54 bis del RE fornisce norme più dettagliate riguardo ai registri tenuti ai fini del
regime di call-off stock.

2.2.      A cosa servono le disposizioni?

La dicitura "regime di call-off stock" fa riferimento a una situazione in cui un soggetto
passivo spedisce o trasporta beni verso un deposito in un altro Stato membro per un
acquirente destinatario di cui si conoscono l'identità e il numero di identificazione IVA al
momento del trasporto o della spedizione e che ha il diritto di prelevare i beni dal deposito
a propria discrezione; in tale occasione avviene il conferimento della proprietà dei beni.

Ai sensi delle attuali norme UE in materia di IVA, si ritiene che un'impresa (un soggetto
passivo) che trasferisce i propri beni da uno Stato membro a un deposito situato in un altro
Stato membro abbia effettuato una cessione intracomunitaria esente nello Stato membro di
partenza dei beni. Allo stesso tempo, tale impresa deve contabilizzare ai fini IVA
l'acquisto intracomunitario di beni nello Stato membro in cui i beni arrivano. In pratica,
ciò significa che un'impresa, trasferendo beni in un altro Stato membro, deve anche
rispettare gli obblighi in materia di IVA nello Stato membro di arrivo (registrazione ai fini
IVA, presentazione di una dichiarazione IVA e contabilizzazione dell'IVA dovuta
sull'acquisto intracomunitario in tale dichiarazione).

Quando i beni sono trasferiti da uno Stato membro a un deposito situato in un altro Stato
membro per essere successivamente ceduti a un acquirente, l'impresa che trasferisce e
successivamente cede tali beni, oltre a dichiarare un acquisto intracomunitario di beni,
deve di norma anche contabilizzare l'IVA sulla cessione (interna) nello Stato membro in
cui si trova il deposito (a meno che non sia applicabile il meccanismo dell'inversione
contabile, di norma in base all'articolo 194 della DI).

La semplificazione del regime di call-off stock, adottata dal Consiglio, elimina, a favore
delle imprese che trasferiscono beni tra due Stati membri in vista di una loro successiva
cessione a un acquirente destinatario già noto, l'onere amministrativo collegato all'obbligo
di adempiere ai requisiti IVA nello Stato membro in cui si trova il deposito.

La semplificazione non riguarda la situazione in cui un'impresa trasferisce beni da uno
Stato membro a un altro senza essere ancora a conoscenza dell'acquirente destinatario in
quest'ultimo Stato membro.

                                              12/88
La soluzione adottata stabilisce che:
    non ha luogo alcuna cessione intracomunitaria né alcun acquisto intracomunitario al
     momento della spedizione o del trasporto dei beni al deposito situato in un altro Stato
     membro;
    hanno luogo una cessione intracomunitaria esente nello Stato membro di partenza e un
     acquisto intracomunitario tassato nello Stato membro in cui è situato il deposito solo in
     una fase successiva, e cioè nel momento in cui l'acquirente acquisisce la proprietà dei
     beni.

Al fine di consentire l'applicazione di questa semplificazione del regime di call-off stock,
devono essere soddisfatte determinate condizioni:
    sia il fornitore3 che l'acquirente destinatario sono soggetti passivi;
    il fornitore non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una
     stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati;
    il fornitore registra la spedizione/il trasporto dei beni in un registro;
    i beni sono trasportati da uno Stato membro a un altro allo scopo di esservi ceduti, in
     una fase successiva all'arrivo, a un acquirente destinatario;
    il fornitore indica il numero di identificazione IVA dell'acquirente destinatario nel
     proprio elenco riepilogativo (solo tale dato, non il valore dei beni) presentato per il
     periodo in cui ha luogo il trasporto di detti beni;
    l'acquirente destinatario è identificato ai fini IVA nello Stato membro in cui sono
     trasferiti i beni;
    l'identità e il numero identificativo IVA dell'acquirente destinatario sono noti al
     fornitore al momento dell'inizio della spedizione o del trasporto;
    i beni sono trasportati da uno Stato membro a un altro, escludendo così dalla
     semplificazione le importazioni, le esportazioni e le cessioni all'interno di un unico
     Stato membro.

Da notare che esistono anche obblighi il cui mancato adempimento non implica che la
semplificazione non possa (o non possa più) essere applicata (anche se possono essere
applicate sanzioni nazionali). È il caso, ad esempio, dell'obbligo dell'acquirente
destinatario di indicare, nel registro che deve tenere, la descrizione e la quantità dei beni a
lui destinati [articolo 243, paragrafo 3, secondo comma, della DI e articolo 54 bis,
paragrafo 2, lettera b), del RE].

2.3.       Esempi di scenari differenti

Per tutti i seguenti esempi è valido l'assunto secondo cui l'impresa A, che trasferisce beni
dallo Stato membro 1 allo Stato membro 2, è stabilita nello Stato membro 1. Va
sottolineato che, anche se questa sarà la situazione normale, non è di per sé una condizione
per l'applicazione della semplificazione del regime di call-off stock. Al contrario, è una
condizione per l'applicazione della semplificazione che l'impresa A non abbia stabilito la
sede della propria attività economica né disponga di una stabile organizzazione nello Stato
membro 2.

3
    Il termine "fornitore" si riferisce in questo contesto al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni,
    esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto, in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 2,
    lettera a), della DI. Lo stesso termine, con il medesimo significato, viene utilizzato in altri casi all'interno
    delle presenti note esplicative nelle sezioni relative al regime di call-off stock.

                                                       13/88
2.3.1.    Caso generale interessato dalla semplificazione

Situazione

        L'impresa A, stabilita nello Stato membro 1 (e non nello Stato membro 2),
         trasporta beni nel mese di gennaio in regime di call-off stock verso lo Stato
         membro 2. Questi beni sono destinati all'impresa B, che è identificata (stabilita o
         altro) nello Stato membro 2.
        Nel settembre dello stesso anno B acquisisce la proprietà dei beni o di parte di essi.
        B può utilizzare i beni, ad esempio, nel proprio processo di produzione o venderli a
         C (situazione indicata nel grafico). Lo status di C (soggetto passivo o privato) e la
         sua sede/residenza non sono di per sé rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme
         relative al regime di call-off stock.

Trattamento IVA del regime di call-off stock

        A gennaio A deve indicare il trasporto dei beni nel registro da lui tenuto
         [articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera d), e articolo 243, paragrafo 3, primo comma,
         della DI e articolo 54 bis, paragrafo 1, del RE].
        Nel proprio elenco riepilogativo, A deve riportare il numero di identificazione IVA
         di B, in quanto si tratta della persona cui i beni sono stati spediti in regime di call-
         off stock [articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera d), e articolo 262, paragrafo 2,
         della DI].
        A gennaio l'acquirente destinatario deve indicare l'arrivo dei beni al deposito nel
         registro da lui tenuto (articolo 243, paragrafo 3, secondo comma, della DI e
         articolo 54 bis, paragrafo 2, del RE). Nel caso in cui l'acquirente destinatario non
         sia il depositario, in conformità dell'articolo 54 bis, paragrafo 2, secondo comma,
         del RE, la data di arrivo non deve essere registrata nel registro dell'acquirente
         destinatario. L'indicazione di tale data dovrebbe quindi essere reperita dalle
         autorità fiscali nel registro tenuto dal terzo depositario (a fini fiscali o commerciali,
         cfr. la sezione 2.5.19.). A settembre si ritiene che A effettui una cessione
         intracomunitaria esente nello Stato membro 1 e B un acquisto intracomunitario
         nello Stato membro 2 (articolo 17 bis, paragrafo 3, della DI).
        L'esigibilità ai fini IVA avverrà al più tardi il 15 ottobre (articoli 67 e 69 della DI).
        A dovrà dichiarare la cessione intracomunitaria nella propria dichiarazione IVA e
         includere l'operazione nel proprio elenco riepilogativo indicando B come
         acquirente dei beni nonché la base imponibile per tale cessione intracomunitaria.
        B dovrà contabilizzare l'IVA dovuta sull'acquisto intracomunitario tramite la
         propria dichiarazione IVA.
        A dovrà inserire le indicazioni necessarie nel proprio registro per aggiornarlo
         [articolo 243, paragrafo 3, primo comma, della DI e articolo 54 bis, paragrafo 1,
         lettera f), del RE].

                                               14/88
    B dovrà indicare i beni acquistati nel proprio registro al momento dell'acquisizione
         della proprietà dei beni [articolo 243, paragrafo 3, secondo comma, della DI e
         articolo 54 bis, paragrafo 2, lettera d), del RE].

Altre osservazioni

        La cessione da B a C dei beni prelevati dal deposito segue le proprie norme
         (cessione "interna" nello Stato membro 2, cessione intracomunitaria, esportazione)
         e non rientra nell'ambito di applicazione della misura di semplificazione del regime
         di call-off stock.

2.3.2.    Sostituzione dell'acquirente

Situazione

        L'impresa A, stabilita nello Stato membro 1 (e non nello Stato membro 2),
         trasporta beni nel mese di gennaio in regime di call-off stock verso lo Stato
         membro 2. Questi beni sono destinati all'impresa B, che è identificata (stabilita o
         altro) nello Stato membro 2.
        Nel settembre dello stesso anno il contratto in regime di call-off stock tra A e B
         viene modificato (o perfino cessato). Tuttavia, i beni che non erano ancora stati
         venduti a B restano nello Stato membro 2. Allo stesso tempo, A concorda un
         regime di call-off stock con l'impresa C, anche questa identificata (stabilita o altro)
         nello Stato membro 2, che riguarda quei beni che si trovano in deposito nello Stato
         membro 24. I beni possono essere trasferiti a un altro luogo di deposito nello Stato
         membro 2 oppure possono restare fisicamente nello stesso luogo di deposito, in tal
         caso cambierebbero solo gli accordi contrattuali tra A e B ed A e C.

Trattamento IVA del regime di call-off stock

        A gennaio A deve indicare il trasporto dei beni nel proprio registro [articolo 17 bis,
         paragrafo 2, lettera d), e articolo 243, paragrafo 3, primo comma, della DI e
         articolo 54 bis, paragrafo 1, del RE].
        Nel proprio elenco riepilogativo, A deve riportare il numero di identificazione IVA
         di B, in quanto si tratta della persona cui i beni sono stati spediti in regime di call-

4
    Tale contratto potrebbe per esempio riguardare anche beni ancora situati nello Stato membro 1.
    Tuttavia, questi beni non saranno trattati dalle disposizioni riguardanti la "sostituzione", bensì dalle
    disposizioni generali del regime di call-off stock.

                                                   15/88
off stock [articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera d), e articolo 262, paragrafo 2,
        della DI].
       A gennaio l'acquirente destinatario deve indicare l'arrivo dei beni al deposito nel
        registro da lui tenuto (articolo 243, paragrafo 3, secondo comma, della DI e
        articolo 54 bis, paragrafo 2, del RE). Nel caso in cui l'acquirente destinatario non
        sia il depositario, in conformità dell'articolo 54 bis, paragrafo 2, secondo comma,
        del RE, la data di arrivo dei beni non deve essere registrata nel registro
        dell'acquirente destinatario. L'indicazione di tale data dovrebbe quindi essere
        reperita dalle autorità fiscali nel registro tenuto dal terzo depositario (a fini fiscali o
        commerciali, cfr. la sezione 2.5.19.).
       Per quanto riguarda i beni di cui B ha acquisito la proprietà prima della modifica o
        della risoluzione del contratto di call-off stock, si applicano le norme di cui alla
        precedente sezione 2.3.1.
       A settembre, quando il contratto di call-off stock viene modificato/cessato, non si
        verifica né una cessione intracomunitaria né un acquisto intracomunitario nel
        rapporto tra A e B per la parte dei beni di cui B non ha acquisito la proprietà prima
        della modifica del contratto.
       Per quanto riguarda la sostituzione di B con C, nessuna "cessione intracomunitaria
        di beni ai sensi dell'articolo 17 della DI" da parte di A si considera effettuata nello
        Stato membro 1, né alcun "acquisto intracomunitario di beni ai sensi
        dell'articolo 21 della DI" da parte di A si considera effettuato nello Stato
        membro 2, purché siano soddisfatte due condizioni (articolo 17 bis, paragrafo 6,
        della DI):
        1] si applicano le condizioni generali della semplificazione del regime di call-off
        stock [articolo 17 bis, paragrafo 6, lettera a), della DI]. Ciò implica, tra l'altro, che
        C, sulla base di un accordo in essere con A, ha il diritto di acquisire la proprietà dei
        beni. Sebbene non sia prevista dalla direttiva IVA, la "sostituzione" implica che B
        non è più contrattualmente in grado di assumere la proprietà dei beni e che, a tal
        fine, sono stati presi i necessari accordi con A. Inoltre, C deve essere un soggetto
        passivo identificato nello Stato membro 2 e A deve riportare il numero di
        identificazione IVA di C nell'elenco riepilogativo del periodo in cui ha luogo la
        sostituzione5;
        2] A registra la sostituzione di B con C nel proprio registro [articolo 17 bis,
        paragrafo 6, lettera b), e articolo 243, paragrafo 3, primo comma, della DI e
        articolo 54 bis, paragrafo 1, del RE)]
       La sostituzione avrà un effetto sui registri pertinenti in conformità dell'articolo
        54 bis, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2, lettere a), b) e c), del RE.

Altre osservazioni

       Per la situazione descritta è necessario che la sostituzione (B viene sostituito da C)
        avvenga prima che la merce sia prelevata da C (cioè ceduta a C).
       È inoltre necessario che, nel momento in cui il regime di call-off stock con B cessa
        di esistere, A abbia già individuato l'acquirente destinatario C che sostituisce B e
        abbia con questo concluso un contratto (per quanto riguarda il momento in cui il
        contratto con C dovrebbe essere concluso, si veda la sezione 2.5.12).

5
    Devono essere indicati sia il numero di identificazione IVA del precedente destinatario (nell'esempio,
    B) che il numero di identificazione IVA del nuovo destinatario (nell'esempio, C).

                                                  16/88
    Il periodo di 12 mesi di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 4, della DI (si veda anche
         la sezione 2.3.5.) non riprende al momento della sostituzione. Tale periodo
         comincia a decorrere dal momento dell'arrivo iniziale dei beni nello Stato membro
         in cui sono stati spediti o trasportati. È l'unico termine applicabile e non è stato
         prorogato dalla disposizione sulla sostituzione (articolo 17 bis, paragrafo 6, della
         DI) o da qualsiasi altra disposizione. Inoltre, la disposizione che si applicherebbe
         se non fossero soddisfatte le condizioni per la sostituzione (articolo 17 bis,
         paragrafo 7, della DI) fa esplicito riferimento al "termine di cui al paragrafo 4"
         (ossia l'articolo 17 bis, paragrafo 4, della DI), che ribadisce che si tratta dell'unico
         termine pertinente. Ciò è confermato dal fatto che un riferimento al numero di
         identificazione IVA della persona che sostituisce l'acquirente destinatario iniziale
         deve essere riportato nel registro tenuto dal fornitore, mentre non è previsto nessun
         riferimento alla data della sostituzione stessa nella disposizione pertinente
         [articolo 54 bis, paragrafo 1, lettera e), del RE].
        Se le condizioni per la sostituzione non sono soddisfatte e A (come nell'esempio)
         cede comunque i beni presenti nel deposito a C, si verifica la situazione di cui alla
         sezione 2.3.3. (cessione a un'altra persona).

2.3.3.    Cessione a un'altra persona

Situazione

        L'impresa A, stabilita nello Stato membro 1 (e non nello Stato membro 2),
         trasporta beni nel mese di gennaio in regime di call-off stock verso lo Stato
         membro 2. Questi beni sono destinati all'impresa B, che è identificata (stabilita o
         altro) nello Stato membro 2.
        A settembre A cede i beni all'impresa C (ad esempio perché C è disposto a pagare
         un prezzo più alto) e, di conseguenza, termina il contratto di call-off stock con B.
         Potrebbe anche accadere, ad esempio, che A e B mantengano il contratto di call-off
         stock per altri (tipi di) beni diversi da quelli che vengono ceduti a C.
        I beni sono trasferiti direttamente a C, che non era indicato come acquirente
         destinatario al momento in cui i beni sono stati originariamente trasferiti dallo
         Stato membro 1 e che non ha sostituito l'acquirente destinatario iniziale in
         conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 6, della DI.

Trattamento IVA del regime di call-off stock

        A gennaio A deve indicare il trasporto dei beni nel proprio registro [articolo 17 bis,
         paragrafo 2, lettera d), e articolo 243, paragrafo 3, primo comma, della DI e
         articolo 54 bis, paragrafo 1, del RE].
                                               17/88
   Nel proprio elenco riepilogativo, A deve riportare il numero di identificazione IVA
    di B, in quanto si tratta della persona cui i beni sono stati spediti in regime di call-
    off stock [articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera d), e articolo 262, paragrafo 2,
    della DI].
   A gennaio l'acquirente destinatario deve indicare l'arrivo dei beni al deposito nel
    registro da lui tenuto (articolo 243, paragrafo 3, secondo comma, della DI e
    articolo 54 bis, paragrafo 2, del RE). Nel caso in cui l'acquirente destinatario non
    sia il depositario, in conformità dell'articolo 54 bis, paragrafo 2, secondo comma,
    del RE, la data di arrivo dei beni non deve essere registrata nel registro
    dell'acquirente destinatario. L'indicazione di tale data dovrebbe quindi essere
    reperita dalle autorità fiscali nel registro tenuto dal terzo depositario (a fini fiscali o
    commerciali, cfr. la sezione 2.5.19.).
   Per quanto riguarda i beni di cui B ha acquisito la proprietà prima della modifica o
    della risoluzione del contratto di call-off stock, si applicano le norme di cui alla
    precedente sezione 2.3.1.
   A settembre, quando i beni pertinenti vengono venduti a C e, di conseguenza, il
    contratto di call-off stock tra A e B viene modificato/risolto, non si verifica né una
    cessione intracomunitaria né un acquisto intracomunitario nel rapporto tra A e B
    per la parte dei beni di cui B non ha acquisito la proprietà. Se necessario, B (o il
    depositario, nella situazione e nei casi di cui all'articolo 54 bis, paragrafo 2,
    secondo comma, del RE; cfr. la sezione 2.5.19.) dovrà adattare il proprio registro
    in relazione ai beni ceduti a C [articolo 54 bis, paragrafo 2, lettere b) ed e), del
    RE].
   A settembre, inoltre, le condizioni del regime di call-off stock cessano di essere
    soddisfatte in relazione ai beni indicati nel precedente punto. Poiché A e C hanno
    concordato una vendita di beni e non un contratto di call-off stock, le disposizioni
    relative alla sostituzione di cui alla sezione 2.3.2. non si applicano in relazione ai
    beni ceduti a C. Pertanto, si ritiene effettuato un trasferimento di beni dallo Stato
    membro 1 allo Stato membro 2 per i beni ceduti a C in conformità dell'articolo 17
    della DI. Poiché per tali beni le condizioni cessano di essere soddisfatte, si
    considera che il trasferimento avvenga immediatamente prima della cessione a C
    (articolo 17 bis, paragrafo 7, secondo comma, della DI).
   Il concetto di "immediatamente prima", sebbene non sia esplicitamente spiegato
    nella direttiva IVA, va considerato, nell'ambito del funzionamento generale del
    sistema, come se fosse lo stesso giorno in cui è effettuata la cessione da A a C.
   In relazione ai beni venduti a C, si ritiene che A effettui una cessione
    intracomunitaria esente nello Stato membro 1 e un acquisto intracomunitario nello
    Stato membro 2 (come già detto, altri beni potrebbero rimanere nell'ambito del
    contratto di call-off stock tra A e B). L'evento imponibile si verifica nel mese di
    settembre e l'esigibilità avverrà al più tardi il 15 ottobre. Per dichiarare il proprio
    acquisto intracomunitario nello Stato membro 2, A dovrà essere identificato ai fini
    IVA nello Stato membro 2.
   A dovrà dichiarare la cessione intracomunitaria nella propria dichiarazione IVA
    nello Stato membro 1 e includere l'operazione nel proprio elenco riepilogativo
    indicando se stesso, con il proprio numero di identificazione IVA nello Stato
    membro 2, nonché la base imponibile (articolo 76 della DI).
   A dovrà inoltre contabilizzare l'IVA dovuta sul proprio acquisto intracomunitario
    tramite la propria dichiarazione IVA nello Stato membro 2.
   A dovrà inserire le indicazioni necessarie nel proprio registro per tenerlo
    aggiornato [articolo 243, paragrafo 3, primo comma, della DI e articolo 54 bis,
    paragrafo 1, lettera g), del RE].
                                           18/88
Altre osservazioni

        La cessione da A a C segue le proprie norme (cessione "interna" nello Stato
         membro 2, cessione intracomunitaria, esportazione) e non rientra nell'ambito di
         applicazione della misura di semplificazione del regime di call-off stock.

2.3.4.    Rispedizione dei beni

Situazione

        L'impresa A, stabilita nello Stato membro 1 (e non nello Stato membro 2),
         trasporta beni nel mese di gennaio in regime di call-off stock verso lo Stato
         membro 2. Questi beni sono destinati all'impresa B, che è identificata (stabilita o
         altro) nello Stato membro 2.
        Nel settembre dello stesso anno si concorda che A ritirerà i rimanenti beni che non
         sono stati venduti o utilizzati da B e li trasporterà dallo Stato membro 2 allo Stato
         membro 1.

Trattamento IVA del regime di call-off stock

        A gennaio A deve indicare il trasporto dei beni nel proprio registro [articolo 17 bis,
         paragrafo 2, lettera d), e articolo 243, paragrafo 3, primo comma, della DI e
         articolo 54 bis, paragrafo 1, del RE].
        Nel proprio elenco riepilogativo, A deve riportare il numero di identificazione IVA
         di B, in quanto si tratta della persona cui i beni sono stati spediti in regime di call-
         off stock [articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera d), e articolo 262, paragrafo 2,
         della DI].
        A gennaio l'acquirente destinatario deve indicare l'arrivo dei beni al deposito nel
         registro da lui tenuto (articolo 243, paragrafo 3, secondo comma, della DI e
         articolo 54 bis, paragrafo 2, del RE). Nel caso in cui l'acquirente destinatario non
         sia il depositario, in conformità dell'articolo 54 bis, paragrafo 2, secondo comma,
         del RE, la data di arrivo dei beni non deve essere registrata nel registro
         dell'acquirente destinatario. L'indicazione di tale data dovrebbe quindi essere
         reperita dalle autorità fiscali nel registro tenuto dal terzo depositario (a fini fiscali o
         commerciali, cfr. la sezione 2.5.19.).
        Per quanto concerne i beni di cui B ha effettivamente acquisito la proprietà, si
         applicano le regole di cui alla precedente sezione 2.3.1.
                                                19/88
    Per quanto riguarda i beni di cui B non ha acquisito la proprietà, non vi è né una
         cessione intracomunitaria né un acquisto intracomunitario nel rapporto tra A e B.
        Per quanto riguarda i beni rispediti, non vi è neppure una presunta cessione
         intracomunitaria in conformità dell'articolo 17 della DI effettuata da A nello Stato
         membro 1, né vi è alcuna cessione intracomunitaria in conformità dell'articolo 17
         della DI effettuata da A nello Stato membro 2, se A registra la rispedizione dei
         beni nel proprio registro, come previsto dall'articolo 243, paragrafo 3, primo
         comma, della DI e dall'articolo 54 bis, paragrafo 1, lettera h), del RE
         [articolo 17 bis, paragrafo 5, lettera b), della DI].
        Inoltre, A dovrà indicare il numero di identificazione IVA di B nel proprio elenco
         riepilogativo e segnalare ("flag") il fatto che i beni sono stati rispediti (articolo 262,
         paragrafo 2, della DI, trattandosi di una "modifica delle informazioni trasmesse"6).
         Si noti che in caso di rispedizione dei beni questa indicazione nell'elenco
         riepilogativo non deve essere considerata una condizione sostanziale per il
         mantenimento della semplificazione (cfr. anche la sezione 2.5.6.).
        L'acquirente destinatario (o il depositario, nella situazione di cui all'articolo 54 bis,
         paragrafo 2, secondo comma, del RE) dovrà adattare il proprio registro
         [articolo 54 bis, paragrafo 2, lettera e), del RE].

2.3.5.    Superamento del periodo di 12 mesi

Situazione

        L'impresa A, stabilita nello Stato membro 1 (e non nello Stato membro 2),
         trasporta beni il 5 gennaio dell'anno N in regime di call-off stock verso lo Stato
         membro 2. I beni arrivano nello Stato membro 2 alla stessa data. Questi beni sono
         destinati all'impresa B, che è identificata (stabilita o altro) nello Stato membro 2.
        Un anno dopo (anno N+1) i beni o parte di essi non sono ancora stati ceduti a B ma
         si trovano ancora sul territorio dello Stato membro 27.

6
    Cfr. anche la sezione 2.5.22.
7
    Per quanto riguarda il termine di 12 mesi, cfr. le sezioni 2.5.16. e 2.5.17.

                                                      20/88
Trattamento IVA del regime di call-off stock

      A deve indicare il trasporto dei beni il 5 gennaio dell'anno N nel proprio registro
       [articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera d), e articolo 243, paragrafo 3, della DI e
       articolo 54 bis, paragrafo 1, del RE].
      Nel proprio elenco riepilogativo, A deve riportare il numero di identificazione IVA
       di B, in quanto si tratta della persona cui i beni sono stati spediti in regime di call-
       off stock [articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera d), e articolo 262, paragrafo 2,
       della DI].
      L'acquirente destinatario deve indicare l'arrivo dei beni nel deposito il 5 gennaio
       dell'anno N nel proprio registro (articolo 243, paragrafo 3, secondo comma,
       della DI e articolo 54 bis, paragrafo 2, del RE). Nel caso in cui l'acquirente
       destinatario non sia il depositario, in conformità dell'articolo 54 bis, paragrafo 2,
       secondo comma, del RE, la data di arrivo dei beni non deve essere registrata nel
       registro dell'acquirente destinatario. L'indicazione di tale data dovrebbe quindi
       essere reperita dalle autorità fiscali nel registro tenuto dal terzo depositario (a fini
       fiscali o commerciali, cfr. la sezione 2.5.19.).
      Per quanto riguarda i beni di cui B ha acquisito la proprietà prima della fine del
       periodo di 12 mesi, si applicano le norme di cui alla precedente sezione 2.3.1.
      Entro la fine del 6 gennaio dell'anno N+1 (per il calcolo corretto del periodo di 12
       mesi cfr. le sezioni 2.5.16. e 2.5.17.) B non ha acquisito la proprietà dei beni o di
       parte di essi. Per questi beni rimanenti non vi è né una cessione intracomunitaria né
       un acquisto intracomunitario nel rapporto tra A e B.
      A partire dal 7 gennaio dell'anno N+1, il giorno successivo alla scadenza del
       periodo di 12 mesi, le condizioni per il regime di call-off stock non sono più
       soddisfatte e si considera che abbia luogo un trasferimento in conformità
       dell'articolo 17 della DI da parte di A dei beni rimanenti, dallo Stato membro 1 allo
       Stato membro 2 (articolo 17 bis, paragrafo 4, della DI).
      Si ritiene che A effettui una cessione intracomunitaria esente in conformità
       dell'articolo 17 della DI nello Stato membro 1 e un acquisto intracomunitario in
       conformità dell'articolo 21 della DI nello Stato membro 2. L'evento imponibile si
       verifica il 7 gennaio dell'anno N+1 e l'esigibilità avviene al più tardi il 15 febbraio
       dell'anno N+1 (articoli 67 e 69 della DI). Per dichiarare il proprio acquisto
       intracomunitario nello Stato membro 2, A dovrà essere identificato ai fini IVA
       nello Stato membro 2.
      A dovrà dichiarare la presunta cessione intracomunitaria nella propria
       dichiarazione IVA nello Stato membro 1 e includere l'operazione nel proprio
       elenco riepilogativo indicando se stesso, con il proprio numero di identificazione
       IVA nello Stato membro 2, nonché la base imponibile di tale cessione (articolo 76
       della DI).
      A dovrà contabilizzare l'IVA dovuta sul proprio acquisto intracomunitario tramite
       la propria dichiarazione IVA nello Stato membro 2.
      Sia i registri di A che quelli dell'acquirente destinatario dovranno esporre in modo
       chiaro la situazione dei beni rispetto ai quali è stato superato il periodo di 12 mesi
       [articolo 243, paragrafo 3, primo comma, della DI e articolo 54 bis, paragrafo 1,
       lettera c), e paragrafo 2, lettera c), del RE].

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