Note esplicative riguardanti le modifiche del sistema dell'IVA nell'UE relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e ...
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COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE Fiscalità indiretta e amministrazione fiscale Imposta sul valore aggiunto (Pubblicato a dicembre 2019) Note esplicative riguardanti le modifiche del sistema dell'IVA nell'UE relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e all'esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni ("soluzioni rapide 2020") Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio Regolamento (UE) 2018/1909 del Consiglio Clausola di esclusione della responsabilità: le presenti note esplicative non sono giuridicamente vincolanti e si limitano a fornire orientamenti pratici informali sulle modalità di applicazione del diritto dell'UE secondo la Direzione generale della Fiscalità e unione doganale della Commissione europea.
Le presenti note esplicative sono finalizzate a fornire una migliore comprensione di talune parti della normativa dell'UE in materia di IVA. Sono state preparate dai servizi della Commissione e non sono giuridicamente vincolanti, come precisato nella clausola di esclusione della responsabilità riportata nella prima pagina. Le presenti note esplicative non sono esaustive. Ciò significa che, sebbene forniscano informazioni dettagliate riguardo a una serie di questioni, il presente documento potrebbe non includere alcuni elementi. Si consiglia e si raccomanda agli utilizzatori delle presenti note esplicative interessati a un tema specifico di leggere l'intero capitolo dedicato a tale argomento. 2/88
Perché queste note esplicative? Gli obiettivi di queste note esplicative consistono nel fornire una migliore comprensione della normativa adottata a livello dell'UE e nel caso di specie: (i) la direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio e (ii) il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio. Cosa si trova in queste note esplicative? Le "note esplicative" devono essere considerate come uno strumento di orientamento che può essere utilizzato per chiarire l'applicazione pratica delle nuove norme riguardanti il regime di call-off stock, le operazioni a catena, l'esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni e la prova del trasporto ai fini di tale esenzione ("soluzioni rapide 2020"). Esse contribuiscono alla comprensione delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio. Caratteristiche delle note esplicative Le note esplicative sono frutto di un lavoro di collaborazione: sebbene siano emesse dalla Direzione generale della Fiscalità e unione doganale della Commissione europea (DG TAXUD), esse sono il risultato di un confronto fra gli Stati membri e le imprese svoltosi, rispettivamente, nell'ambito del gruppo sul futuro dell'IVA (GFV) e del gruppo di esperti sull'IVA (VEG). Sebbene il contributo fornito dal gruppo GFV e dal gruppo VEG sia stato ampiamente preso in considerazione nel corso della stesura, va ricordato che i servizi della Commissione non erano in ultima analisi vincolati dalle opinioni espresse né dagli Stati membri né dalle imprese. Le presenti note esplicative non sono giuridicamente vincolanti. Le note non esprimono un parere formale della Commissione europea e la Commissione europea non è vincolata da nessuna delle opinioni ivi espresse. Le note esplicative non sostituiscono gli orientamenti del comitato IVA, che conservano il proprio ruolo. La loro natura è inoltre diversa: le note esplicative riflettono le opinioni della DG TAXUD, mentre gli orientamenti del comitato IVA sono approvati dal comitato IVA, un comitato consultivo costituito da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea. Tuttavia, diversi orientamenti sulle "soluzioni rapide 2020", già approvati dal comitato IVA al momento della pubblicazione delle presenti note esplicative, sono stati inclusi nel presente documento al fine di fornire tutte le informazioni disponibili sull'argomento. È opportuno osservare che il titolo di ciascuno di tali orientamenti fa riferimento al titolo della corrispondente sezione del documento di lavoro del comitato IVA (non incluso in queste note esplicative) alla base degli orientamenti. Le amministrazioni fiscali nazionali possono inoltre emettere i propri orientamenti per l'applicazione delle nuove norme IVA relative alle "soluzioni rapide 2020". Le note non sono esaustive: comprendono soltanto le questioni riguardo alle quali si è considerato auspicabile fornire spiegazioni. Sono un lavoro in corso: le note non sono un prodotto finale, bensì riflettono la situazione in un determinato momento, in linea con le conoscenze e le esperienze disponibili. 3/88
La versione iniziale delle note esplicative è stata redatta in inglese. Poiché i termini utilizzati nei grafici sono ancora quelli della versione iniziale, se ne riporta di seguito la traduzione. A, B, C: traduzione delle lettere in caso la traduzione non utilizzi l'alfabeto latino MS (Member State): SM (Stato membro) Taxable person(s): soggetto/i passivo/i Transport of goods: trasporto dei beni Stock: deposito Supply: cessione Status or location not relevant: status o sede non rilevanti Substitution: sostituzione Not supplied within 12m (months) after arrival: non ceduti entro 12 mesi dall'arrivo 3rd country: paese terzo Loss or destruction: perdita o distruzione Physical flow: flusso fisico dei beni Contractual flow: flusso contrattuale Warehouse: deposito 4/88
SOMMARIO 1. ELEMENTI ESSENZIALI DELLE MODIFICHE DEL SISTEMA DELL'IVA NELL'UE CHE ENTRERANNO IN VIGORE NEL 2020 ................... 10 1.1. Contesto generale ............................................................................................ 10 1.2. Atti giuridici rilevanti ...................................................................................... 10 2. IL REGIME DI CALL-OFF STOCK ....................................................................... 12 2.1. Disposizioni pertinenti..................................................................................... 12 2.2. A cosa servono le disposizioni? ...................................................................... 12 2.3. Esempi di scenari differenti ............................................................................. 13 2.3.1. Caso generale interessato dalla semplificazione ............................... 14 2.3.2. Sostituzione dell'acquirente ............................................................... 15 2.3.3. Cessione a un'altra persona ................................................................ 17 2.3.4. Rispedizione dei beni ........................................................................ 19 2.3.5. Superamento del periodo di 12 mesi ................................................. 20 2.3.6. Beni spediti verso un altro Stato membro ......................................... 22 2.3.7. Beni esportati ..................................................................................... 24 2.3.8. Distruzione o perdita dei beni............................................................ 25 2.4. Norme sulla semplificazione del regime di call-off e norme nazionali in materia di IVA ................................................................................................. 27 2.5. Questioni dettagliate derivanti da queste disposizioni .................................... 27 2.5.1. Orientamenti concordati dal comitato IVA ....................................... 27 2.5.2. La semplificazione del regime di call-off stock è un sistema obbligatorio? Un'impresa può scegliere di non applicarlo? .............. 28 2.5.3. Qual è la relazione tra gli articoli 17 e 17 bis della direttiva IVA? .................................................................................................. 29 2.5.4. L'impresa che effettua il trasferimento dei beni, quando non si applica la semplificazione del regime di call-off stock, è sempre obbligata/autorizzata a registrarsi ai fini IVA nello Stato membro di arrivo dei beni in relazione agli acquisti intracomunitari ivi effettuati? Qual è la situazione nel caso in cui tali acquisti intracomunitari siano esenti? ................................... 30 2.5.5. Quando l'impresa che invia beni da uno Stato membro a un altro nel quadro della semplificazione del regime di call-off stock è tenuta a registrarsi ai fini dell'IVA nello Stato membro di arrivo dei beni? .............................................................................. 31 2.5.6. Differenza tra "condizioni necessarie per l'applicazione della semplificazione del regime di call-off stock" e "obblighi supplementari legati alla semplificazione del regime di call-off stock" ................................................................................................. 31 2.5.7. La semplificazione può essere applicata nel caso in cui il fornitore sia registrato ai fini dell'IVA (ma non stabilito) nello Stato membro in cui i beni sono spediti?........................................... 32 5/88
2.5.8. La semplificazione può essere applicata nel caso in cui l'acquirente destinatario sia registrato ai fini dell'IVA (ma non stabilito) nello Stato membro verso cui i beni sono spediti? ............. 32 2.5.9. La semplificazione può essere applicata nel caso in cui il trasporto sia effettuato dall'acquirente destinatario per conto del fornitore? ..................................................................................... 32 2.5.10. Quale operazione deve essere considerata una "cessione" all'acquirente destinatario? ................................................................ 33 2.5.11. La semplificazione può essere applicata in relazione a diversi acquirenti destinatari? ........................................................................ 33 2.5.12. In caso di sostituzione, è necessario stipulare un nuovo contratto già al momento della risoluzione del primo? ..................... 34 2.5.13. È possibile una sostituzione parziale? ............................................... 34 2.5.14. Cosa si intende per "altre condizioni applicabili" per la sostituzione? Quale momento deve essere preso in considerazione? ................................................................................. 34 2.5.15. Come vanno gestite le sostituzioni multiple? .................................... 35 2.5.16. In che modo si determina il periodo di 12 mesi?............................... 35 2.5.17. In che modo si determina il periodo di 12 mesi in caso di merci alla rinfusa? ....................................................................................... 36 2.5.18. In quale formato si possono o si devono tenere i registri? ................ 37 2.5.19. Gli Stati membri possono imporre obblighi supplementari in relazione al registro in capo al depositario quando questi è un terzo? 37 2.5.20. In che modo si dichiarano nell'elenco riepilogativo un'azione di call-off stock e una sostituzione (o più sostituzioni) che avvengono nello stesso periodo di dichiarazione dell'elenco riepilogativo? (Lo stesso per il call-off stock e la rispedizione dei beni che hanno luogo nello stesso periodo di dichiarazione dell'elenco riepilogativo) ................................................................... 37 2.5.21. Esempio pratico generale per quanto riguarda l'elenco riepilogativo ....................................................................................... 39 2.5.22. Cosa si intende per "modifiche delle informazioni trasmesse" di cui all'articolo 262, paragrafo 2, della DI? .................................... 41 2.5.23. Cosa si intende per "identità" dell'acquirente destinatario di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera d), della DI? .......................... 43 2.5.24. Sono state previste misure transitorie per i trasporti che iniziano prima e arrivano dopo l'entrata in vigore della semplificazione del regime di call-off stock? .................................... 44 2.5.25. Un fornitore, non stabilito nell'UE, può utilizzare la semplificazione del regime di call-off stock? L'"esenzione del regime doganale 42" è applicabile a un'importazione di beni che sono successivamente soggetti a un regime di call-off stock? 44 2.5.26. Identità dell'acquirente destinatario: in che modo l'identità deve essere nota al fornitore? È sufficiente un contratto di vendita?......... 45 2.5.27. Cosa si intende per "accordo" all'articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera a), della DI? Si tratta sempre di un contratto di vendita? ....... 45 6/88
2.5.28. Le condizioni per il regime di call-off stock sono soddisfatte se i beni da consegnare all'acquirente destinatario devono essere prima smistati da un terzo presso il deposito? ................................... 45 2.5.29. Cosa si deve e che cosa non si deve considerare per definire un deposito ai fini della semplificazione del regime di call-off stock? 45 2.5.30. Il registro o i registri possono essere tenuti da un terzo (ad esempio un responsabile del deposito) per conto del fornitore e/o dell'acquirente destinatario? ........................................................ 46 2.5.31. Nel caso di un trasporto che inizia nel mese 1 e termina nel mese 2, qual è il periodo rilevante ai fini dell'elenco riepilogativo? ..................................................................................... 46 3. LE OPERAZIONI A CATENA ................................................................................ 47 3.1. Disposizione pertinente ................................................................................... 47 3.2. Contesto ........................................................................................................... 47 3.3. Cosa prevede la disposizione? ......................................................................... 47 3.4. Esempi di scenari differenti ............................................................................. 48 3.4.1. Esempio 1 – un caso semplice di operazione a catena ...................... 48 3.4.2. Esempio 2 – una situazione più complessa che comporta diversi trasporti .................................................................................. 49 3.5. Attribuzione del trasporto a una delle cessioni della catena – spiegazioni per gli esempi 1 e 2 ...................................................................... 49 3.5.1. L'attribuzione del trasporto nell'esempio 1 ........................................ 50 3.5.2. L'attribuzione del trasporto nell'esempio 2 ........................................ 50 3.6. Questioni dettagliate derivanti dalla presente disposizione............................. 53 3.6.1. Orientamenti concordati dal comitato IVA. ...................................... 53 3.6.2. Qual è l'ambito di applicazione della disposizione? .......................... 54 3.6.3. Chi può assumere il ruolo di operatore intermedio? ......................... 54 3.6.4. Chi non può assumere il ruolo dell'operatore intermedio? ................ 54 3.6.5. Cosa significa "spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto"? ................................................... 55 3.6.6. Un cedente della catena diverso dall'operatore intermedio effettua il trasporto dei beni per conto dell'operatore intermedio .......................................................................................... 56 3.6.7. Diversi soggetti coinvolti nel trasporto dei beni................................ 56 3.6.8. Trasporto frazionato e interruzioni nella catena ................................ 58 3.6.9. Prova dell'organizzazione del trasporto ............................................. 62 3.6.10. La comunicazione del numero di identificazione IVA da parte dell'operatore intermedio deve essere effettuata al suo cedente ........ 63 3.6.11. In che modo l'operatore intermedio deve comunicare il proprio numero di identificazione IVA? ........................................................ 63 3.6.12. Mezzi di prova della comunicazione del numero di identificazione IVA ........................................................................... 64 3.6.13. Cosa succede se l'operatore intermedio e il suo cedente non sono in grado di dimostrare tale comunicazione? ............................. 65 7/88
3.6.14. Quando l'operatore intermedio è tenuto ad effettuare questa comunicazione? ................................................................................. 65 3.6.15. Cosa succede se all'operatore intermedio sono attribuiti più numeri di identificazione IVA? ......................................................... 66 3.6.16. Cosa succede se l'operatore intermedio non comunica al suo cedente un numero di identificazione IVA? ...................................... 66 3.6.17. Semplificazione delle operazioni triangolari ..................................... 67 3.6.17.1. Catena composta da più di tre operatori ............................ 68 3.6.17.2. Cessione successiva di beni a seguito dell'operazione triangolare .......................................................................... 70 3.6.18. L'ultima persona della catena è un acquirente finale ......................... 71 4. L'ESENZIONE DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI ................ 73 4.1. Disposizione pertinente ................................................................................... 73 4.2. Cosa prevede la disposizione? ......................................................................... 73 4.3. Questioni dettagliate derivanti dall'articolo 138, paragrafi 1 e 1 bis, della DI ............................................................................................................ 74 4.3.1. Orientamenti concordati dal comitato IVA ....................................... 74 4.3.2. Cosa succede se l'acquirente non fornisce al cedente l'indicazione del proprio numero di identificazione IVA rilasciato in uno Stato membro diverso da quello da cui i beni sono spediti o trasportati? .................................................................. 76 4.3.3. Cosa succede quando l'acquirente ha presentato alle autorità fiscali una richiesta per ottenere un numero di identificazione IVA ma non ha ottenuto tale numero di identificazione IVA al momento in cui il cedente deve emettere la fattura? ......................... 76 4.3.4. Alcuni Stati membri distinguono tra un numero di identificazione IVA valido solo per alcune operazioni interne e un numero di identificazione IVA che, conformemente all'articolo 215 della DI, ha un prefisso che permette di identificare lo Stato membro di emissione. Entrambi i numeri possono essere utilizzati ai fini dell'esenzione dell'articolo 138 della DI? ............................................................................................ 77 4.3.5. Quale numero di identificazione IVA deve essere utilizzato per applicare l'esenzione di cui all'articolo 138 della DI quando l'acquirente fa parte di un gruppo IVA conformemente all'articolo 11 della DI? ..................................................................... 77 4.3.6. Cosa si intende con la frase "a meno che egli non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti" di cui all'articolo 138, paragrafo 1 bis, della DI? ........................................ 77 5. LA PROVA DEL TRASPORTO .............................................................................. 79 5.1. Disposizione pertinente ................................................................................... 79 5.2. Cosa prevede la disposizione? ......................................................................... 79 5.3. Questioni dettagliate derivanti dalla presente disposizione............................. 80 5.3.1. Orientamenti concordati dal comitato IVA. ...................................... 80 8/88
5.3.2. Cosa accade alle disposizioni nazionali vigenti negli Stati membri in materia di prova del trasporto dopo l'entrata in vigore dell'articolo 45 bis del RE? Tali disposizioni nazionali continueranno ad essere applicate? ................................................... 80 5.3.3. Cosa accade se non sono soddisfatte le condizioni per la presunzione di trasporto di cui all'articolo 45 bis del RE? Significa che in questo caso non si applica l'esenzione di cui all'articolo 138 della DI? ................................................................... 81 5.3.4. Cosa accade se un'autorità fiscale può dimostrare che uno dei documenti elencati all'articolo 45 bis, paragrafo 3, del RE, che viene presentato come prova, contiene informazioni errate o è addirittura falso? Il venditore può comunque avvalersi della presunzione della spedizione o del trasporto? ................................... 81 5.3.5. Cosa accade se il cedente o l'acquirente effettua il trasporto con il proprio mezzo di trasporto? ............................................................ 81 5.3.6. Cosa si deve considerare una "dichiarazione scritta" da parte dell'acquirente ai fini dell'articolo 45 bis, paragrafo 1, lettera b), punto i), del RE? In quale formato (cartaceo e/o elettronico) sarà accettata dalle autorità fiscali, ad esempio una mail o un documento originale firmato?............................................................ 81 5.3.7. In quale formato (cartaceo e/o elettronico) i documenti utilizzati come prova della spedizione o del trasporto di cui all'articolo 45 bis, paragrafo 3, del RE saranno accettati dalle autorità fiscali? .................................................................................. 82 5.3.8. Cosa accade se l'acquirente non fornisce al venditore la dichiarazione scritta di cui all'articolo 45 bis, paragrafo 1, lettera b), punto i), del RE entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione? ................................................................... 82 6. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PERTINENTI ...................................................... 83 6.1. Direttiva IVA (sopra indicata come "DI") ....................................................... 83 6.2. Regolamento di esecuzione IVA (sopra indicato come "RE") ........................ 86 9/88
1. ELEMENTI ESSENZIALI DELLE MODIFICHE DEL SISTEMA DELL'IVA NELL'UE CHE ENTRERANNO IN VIGORE NEL 2020 1.1. Contesto generale Nelle sue conclusioni dell'8 novembre 20161 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte su alcuni miglioramenti dell'attuale sistema dell'IVA. A tale riguardo, sono stati indicati quattro ambiti. In primo luogo, il numero di identificazione IVA del destinatario, attribuito da uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio, dovrebbe costituire una condizione sostanziale supplementare per l'applicazione dell'esenzione in relazione a una cessione intracomunitaria di beni. In secondo luogo, la Commissione è stata invitata a proporre criteri uniformi e opportuni miglioramenti legislativi finalizzati a una maggiore certezza del diritto e a un'applicazione armonizzata delle norme IVA in sede di determinazione del trattamento IVA delle operazioni a catena, comprese le operazioni triangolari. In terzo luogo, la Commissione è stata invitata ad analizzare e proporre come modificare le norme IVA per consentire una semplificazione del regime di call-off stock da applicare in modo più uniforme nell'UE. Infine, la Commissione è stata invitata a continuare a esplorare le possibilità di pervenire a un quadro comune di criteri raccomandati per le prove documentali necessarie per chiedere un'esenzione per le cessioni intracomunitarie. Il 4 ottobre 2017 la Commissione ha proposto modifiche alla direttiva IVA e al regolamento di esecuzione IVA relative ai quattro ambiti di cui sopra. Le modifiche pertinenti sono state adottate dal Consiglio il 4 dicembre 20182. 1.2. Atti giuridici rilevanti Gli atti giuridici che hanno introdotto le modifiche in materia di IVA trattate nelle presenti note esplicative comprendono: a) la direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri; b) il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie; 1 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12764-2016-INIT/it/pdf. 2 Le modifiche entreranno in vigore il 1º gennaio 2020. 10/88
c) il regolamento (UE) 2018/1909 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock. Tutte le disposizioni giuridiche rilevanti sono riportate in calce alle presenti note esplicative nella formulazione applicabile dal 1º gennaio 2020. Ogniqualvolta si fa riferimento a un articolo della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE e successive modifiche), il riferimento è associato alla sigla "DI". Nei casi in cui viene menzionato il regolamento di esecuzione IVA [regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 e successive modifiche], il riferimento agli articoli è associato alla sigla "RE". In tutti gli altri casi i riferimenti specificano l'atto giuridico di riferimento. 11/88
2. IL REGIME DI CALL-OFF STOCK 2.1. Disposizioni pertinenti Gli articoli della direttiva IVA relativi alla semplificazione del regime di call-off stock sono i seguenti: articolo 17 bis: (disposizione principale) contiene le norme sulla semplificazione; articolo 243, paragrafo 3: stabilisce l'obbligo di tenere determinati registri ai fini del regime di call-off stock; articolo 262, paragrafo 2: stabilisce l'obbligo di indicare, nell'elenco riepilogativo, il numero di identificazione IVA dei soggetti passivi cui sono destinati i beni che sono trasportati in regime di call-off stock, nonché di informare riguardo a eventuali modifiche delle informazioni trasmesse. L'articolo 54 bis del RE fornisce norme più dettagliate riguardo ai registri tenuti ai fini del regime di call-off stock. 2.2. A cosa servono le disposizioni? La dicitura "regime di call-off stock" fa riferimento a una situazione in cui un soggetto passivo spedisce o trasporta beni verso un deposito in un altro Stato membro per un acquirente destinatario di cui si conoscono l'identità e il numero di identificazione IVA al momento del trasporto o della spedizione e che ha il diritto di prelevare i beni dal deposito a propria discrezione; in tale occasione avviene il conferimento della proprietà dei beni. Ai sensi delle attuali norme UE in materia di IVA, si ritiene che un'impresa (un soggetto passivo) che trasferisce i propri beni da uno Stato membro a un deposito situato in un altro Stato membro abbia effettuato una cessione intracomunitaria esente nello Stato membro di partenza dei beni. Allo stesso tempo, tale impresa deve contabilizzare ai fini IVA l'acquisto intracomunitario di beni nello Stato membro in cui i beni arrivano. In pratica, ciò significa che un'impresa, trasferendo beni in un altro Stato membro, deve anche rispettare gli obblighi in materia di IVA nello Stato membro di arrivo (registrazione ai fini IVA, presentazione di una dichiarazione IVA e contabilizzazione dell'IVA dovuta sull'acquisto intracomunitario in tale dichiarazione). Quando i beni sono trasferiti da uno Stato membro a un deposito situato in un altro Stato membro per essere successivamente ceduti a un acquirente, l'impresa che trasferisce e successivamente cede tali beni, oltre a dichiarare un acquisto intracomunitario di beni, deve di norma anche contabilizzare l'IVA sulla cessione (interna) nello Stato membro in cui si trova il deposito (a meno che non sia applicabile il meccanismo dell'inversione contabile, di norma in base all'articolo 194 della DI). La semplificazione del regime di call-off stock, adottata dal Consiglio, elimina, a favore delle imprese che trasferiscono beni tra due Stati membri in vista di una loro successiva cessione a un acquirente destinatario già noto, l'onere amministrativo collegato all'obbligo di adempiere ai requisiti IVA nello Stato membro in cui si trova il deposito. La semplificazione non riguarda la situazione in cui un'impresa trasferisce beni da uno Stato membro a un altro senza essere ancora a conoscenza dell'acquirente destinatario in quest'ultimo Stato membro. 12/88
La soluzione adottata stabilisce che: non ha luogo alcuna cessione intracomunitaria né alcun acquisto intracomunitario al momento della spedizione o del trasporto dei beni al deposito situato in un altro Stato membro; hanno luogo una cessione intracomunitaria esente nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario tassato nello Stato membro in cui è situato il deposito solo in una fase successiva, e cioè nel momento in cui l'acquirente acquisisce la proprietà dei beni. Al fine di consentire l'applicazione di questa semplificazione del regime di call-off stock, devono essere soddisfatte determinate condizioni: sia il fornitore3 che l'acquirente destinatario sono soggetti passivi; il fornitore non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati; il fornitore registra la spedizione/il trasporto dei beni in un registro; i beni sono trasportati da uno Stato membro a un altro allo scopo di esservi ceduti, in una fase successiva all'arrivo, a un acquirente destinatario; il fornitore indica il numero di identificazione IVA dell'acquirente destinatario nel proprio elenco riepilogativo (solo tale dato, non il valore dei beni) presentato per il periodo in cui ha luogo il trasporto di detti beni; l'acquirente destinatario è identificato ai fini IVA nello Stato membro in cui sono trasferiti i beni; l'identità e il numero identificativo IVA dell'acquirente destinatario sono noti al fornitore al momento dell'inizio della spedizione o del trasporto; i beni sono trasportati da uno Stato membro a un altro, escludendo così dalla semplificazione le importazioni, le esportazioni e le cessioni all'interno di un unico Stato membro. Da notare che esistono anche obblighi il cui mancato adempimento non implica che la semplificazione non possa (o non possa più) essere applicata (anche se possono essere applicate sanzioni nazionali). È il caso, ad esempio, dell'obbligo dell'acquirente destinatario di indicare, nel registro che deve tenere, la descrizione e la quantità dei beni a lui destinati [articolo 243, paragrafo 3, secondo comma, della DI e articolo 54 bis, paragrafo 2, lettera b), del RE]. 2.3. Esempi di scenari differenti Per tutti i seguenti esempi è valido l'assunto secondo cui l'impresa A, che trasferisce beni dallo Stato membro 1 allo Stato membro 2, è stabilita nello Stato membro 1. Va sottolineato che, anche se questa sarà la situazione normale, non è di per sé una condizione per l'applicazione della semplificazione del regime di call-off stock. Al contrario, è una condizione per l'applicazione della semplificazione che l'impresa A non abbia stabilito la sede della propria attività economica né disponga di una stabile organizzazione nello Stato membro 2. 3 Il termine "fornitore" si riferisce in questo contesto al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni, esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto, in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera a), della DI. Lo stesso termine, con il medesimo significato, viene utilizzato in altri casi all'interno delle presenti note esplicative nelle sezioni relative al regime di call-off stock. 13/88
2.3.1. Caso generale interessato dalla semplificazione Situazione L'impresa A, stabilita nello Stato membro 1 (e non nello Stato membro 2), trasporta beni nel mese di gennaio in regime di call-off stock verso lo Stato membro 2. Questi beni sono destinati all'impresa B, che è identificata (stabilita o altro) nello Stato membro 2. Nel settembre dello stesso anno B acquisisce la proprietà dei beni o di parte di essi. B può utilizzare i beni, ad esempio, nel proprio processo di produzione o venderli a C (situazione indicata nel grafico). Lo status di C (soggetto passivo o privato) e la sua sede/residenza non sono di per sé rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme relative al regime di call-off stock. Trattamento IVA del regime di call-off stock A gennaio A deve indicare il trasporto dei beni nel registro da lui tenuto [articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera d), e articolo 243, paragrafo 3, primo comma, della DI e articolo 54 bis, paragrafo 1, del RE]. Nel proprio elenco riepilogativo, A deve riportare il numero di identificazione IVA di B, in quanto si tratta della persona cui i beni sono stati spediti in regime di call- off stock [articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera d), e articolo 262, paragrafo 2, della DI]. A gennaio l'acquirente destinatario deve indicare l'arrivo dei beni al deposito nel registro da lui tenuto (articolo 243, paragrafo 3, secondo comma, della DI e articolo 54 bis, paragrafo 2, del RE). Nel caso in cui l'acquirente destinatario non sia il depositario, in conformità dell'articolo 54 bis, paragrafo 2, secondo comma, del RE, la data di arrivo non deve essere registrata nel registro dell'acquirente destinatario. L'indicazione di tale data dovrebbe quindi essere reperita dalle autorità fiscali nel registro tenuto dal terzo depositario (a fini fiscali o commerciali, cfr. la sezione 2.5.19.). A settembre si ritiene che A effettui una cessione intracomunitaria esente nello Stato membro 1 e B un acquisto intracomunitario nello Stato membro 2 (articolo 17 bis, paragrafo 3, della DI). L'esigibilità ai fini IVA avverrà al più tardi il 15 ottobre (articoli 67 e 69 della DI). A dovrà dichiarare la cessione intracomunitaria nella propria dichiarazione IVA e includere l'operazione nel proprio elenco riepilogativo indicando B come acquirente dei beni nonché la base imponibile per tale cessione intracomunitaria. B dovrà contabilizzare l'IVA dovuta sull'acquisto intracomunitario tramite la propria dichiarazione IVA. A dovrà inserire le indicazioni necessarie nel proprio registro per aggiornarlo [articolo 243, paragrafo 3, primo comma, della DI e articolo 54 bis, paragrafo 1, lettera f), del RE]. 14/88
B dovrà indicare i beni acquistati nel proprio registro al momento dell'acquisizione della proprietà dei beni [articolo 243, paragrafo 3, secondo comma, della DI e articolo 54 bis, paragrafo 2, lettera d), del RE]. Altre osservazioni La cessione da B a C dei beni prelevati dal deposito segue le proprie norme (cessione "interna" nello Stato membro 2, cessione intracomunitaria, esportazione) e non rientra nell'ambito di applicazione della misura di semplificazione del regime di call-off stock. 2.3.2. Sostituzione dell'acquirente Situazione L'impresa A, stabilita nello Stato membro 1 (e non nello Stato membro 2), trasporta beni nel mese di gennaio in regime di call-off stock verso lo Stato membro 2. Questi beni sono destinati all'impresa B, che è identificata (stabilita o altro) nello Stato membro 2. Nel settembre dello stesso anno il contratto in regime di call-off stock tra A e B viene modificato (o perfino cessato). Tuttavia, i beni che non erano ancora stati venduti a B restano nello Stato membro 2. Allo stesso tempo, A concorda un regime di call-off stock con l'impresa C, anche questa identificata (stabilita o altro) nello Stato membro 2, che riguarda quei beni che si trovano in deposito nello Stato membro 24. I beni possono essere trasferiti a un altro luogo di deposito nello Stato membro 2 oppure possono restare fisicamente nello stesso luogo di deposito, in tal caso cambierebbero solo gli accordi contrattuali tra A e B ed A e C. Trattamento IVA del regime di call-off stock A gennaio A deve indicare il trasporto dei beni nel proprio registro [articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera d), e articolo 243, paragrafo 3, primo comma, della DI e articolo 54 bis, paragrafo 1, del RE]. Nel proprio elenco riepilogativo, A deve riportare il numero di identificazione IVA di B, in quanto si tratta della persona cui i beni sono stati spediti in regime di call- 4 Tale contratto potrebbe per esempio riguardare anche beni ancora situati nello Stato membro 1. Tuttavia, questi beni non saranno trattati dalle disposizioni riguardanti la "sostituzione", bensì dalle disposizioni generali del regime di call-off stock. 15/88
off stock [articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera d), e articolo 262, paragrafo 2, della DI]. A gennaio l'acquirente destinatario deve indicare l'arrivo dei beni al deposito nel registro da lui tenuto (articolo 243, paragrafo 3, secondo comma, della DI e articolo 54 bis, paragrafo 2, del RE). Nel caso in cui l'acquirente destinatario non sia il depositario, in conformità dell'articolo 54 bis, paragrafo 2, secondo comma, del RE, la data di arrivo dei beni non deve essere registrata nel registro dell'acquirente destinatario. L'indicazione di tale data dovrebbe quindi essere reperita dalle autorità fiscali nel registro tenuto dal terzo depositario (a fini fiscali o commerciali, cfr. la sezione 2.5.19.). Per quanto riguarda i beni di cui B ha acquisito la proprietà prima della modifica o della risoluzione del contratto di call-off stock, si applicano le norme di cui alla precedente sezione 2.3.1. A settembre, quando il contratto di call-off stock viene modificato/cessato, non si verifica né una cessione intracomunitaria né un acquisto intracomunitario nel rapporto tra A e B per la parte dei beni di cui B non ha acquisito la proprietà prima della modifica del contratto. Per quanto riguarda la sostituzione di B con C, nessuna "cessione intracomunitaria di beni ai sensi dell'articolo 17 della DI" da parte di A si considera effettuata nello Stato membro 1, né alcun "acquisto intracomunitario di beni ai sensi dell'articolo 21 della DI" da parte di A si considera effettuato nello Stato membro 2, purché siano soddisfatte due condizioni (articolo 17 bis, paragrafo 6, della DI): 1] si applicano le condizioni generali della semplificazione del regime di call-off stock [articolo 17 bis, paragrafo 6, lettera a), della DI]. Ciò implica, tra l'altro, che C, sulla base di un accordo in essere con A, ha il diritto di acquisire la proprietà dei beni. Sebbene non sia prevista dalla direttiva IVA, la "sostituzione" implica che B non è più contrattualmente in grado di assumere la proprietà dei beni e che, a tal fine, sono stati presi i necessari accordi con A. Inoltre, C deve essere un soggetto passivo identificato nello Stato membro 2 e A deve riportare il numero di identificazione IVA di C nell'elenco riepilogativo del periodo in cui ha luogo la sostituzione5; 2] A registra la sostituzione di B con C nel proprio registro [articolo 17 bis, paragrafo 6, lettera b), e articolo 243, paragrafo 3, primo comma, della DI e articolo 54 bis, paragrafo 1, del RE)] La sostituzione avrà un effetto sui registri pertinenti in conformità dell'articolo 54 bis, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2, lettere a), b) e c), del RE. Altre osservazioni Per la situazione descritta è necessario che la sostituzione (B viene sostituito da C) avvenga prima che la merce sia prelevata da C (cioè ceduta a C). È inoltre necessario che, nel momento in cui il regime di call-off stock con B cessa di esistere, A abbia già individuato l'acquirente destinatario C che sostituisce B e abbia con questo concluso un contratto (per quanto riguarda il momento in cui il contratto con C dovrebbe essere concluso, si veda la sezione 2.5.12). 5 Devono essere indicati sia il numero di identificazione IVA del precedente destinatario (nell'esempio, B) che il numero di identificazione IVA del nuovo destinatario (nell'esempio, C). 16/88
Il periodo di 12 mesi di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 4, della DI (si veda anche la sezione 2.3.5.) non riprende al momento della sostituzione. Tale periodo comincia a decorrere dal momento dell'arrivo iniziale dei beni nello Stato membro in cui sono stati spediti o trasportati. È l'unico termine applicabile e non è stato prorogato dalla disposizione sulla sostituzione (articolo 17 bis, paragrafo 6, della DI) o da qualsiasi altra disposizione. Inoltre, la disposizione che si applicherebbe se non fossero soddisfatte le condizioni per la sostituzione (articolo 17 bis, paragrafo 7, della DI) fa esplicito riferimento al "termine di cui al paragrafo 4" (ossia l'articolo 17 bis, paragrafo 4, della DI), che ribadisce che si tratta dell'unico termine pertinente. Ciò è confermato dal fatto che un riferimento al numero di identificazione IVA della persona che sostituisce l'acquirente destinatario iniziale deve essere riportato nel registro tenuto dal fornitore, mentre non è previsto nessun riferimento alla data della sostituzione stessa nella disposizione pertinente [articolo 54 bis, paragrafo 1, lettera e), del RE]. Se le condizioni per la sostituzione non sono soddisfatte e A (come nell'esempio) cede comunque i beni presenti nel deposito a C, si verifica la situazione di cui alla sezione 2.3.3. (cessione a un'altra persona). 2.3.3. Cessione a un'altra persona Situazione L'impresa A, stabilita nello Stato membro 1 (e non nello Stato membro 2), trasporta beni nel mese di gennaio in regime di call-off stock verso lo Stato membro 2. Questi beni sono destinati all'impresa B, che è identificata (stabilita o altro) nello Stato membro 2. A settembre A cede i beni all'impresa C (ad esempio perché C è disposto a pagare un prezzo più alto) e, di conseguenza, termina il contratto di call-off stock con B. Potrebbe anche accadere, ad esempio, che A e B mantengano il contratto di call-off stock per altri (tipi di) beni diversi da quelli che vengono ceduti a C. I beni sono trasferiti direttamente a C, che non era indicato come acquirente destinatario al momento in cui i beni sono stati originariamente trasferiti dallo Stato membro 1 e che non ha sostituito l'acquirente destinatario iniziale in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 6, della DI. Trattamento IVA del regime di call-off stock A gennaio A deve indicare il trasporto dei beni nel proprio registro [articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera d), e articolo 243, paragrafo 3, primo comma, della DI e articolo 54 bis, paragrafo 1, del RE]. 17/88
Nel proprio elenco riepilogativo, A deve riportare il numero di identificazione IVA di B, in quanto si tratta della persona cui i beni sono stati spediti in regime di call- off stock [articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera d), e articolo 262, paragrafo 2, della DI]. A gennaio l'acquirente destinatario deve indicare l'arrivo dei beni al deposito nel registro da lui tenuto (articolo 243, paragrafo 3, secondo comma, della DI e articolo 54 bis, paragrafo 2, del RE). Nel caso in cui l'acquirente destinatario non sia il depositario, in conformità dell'articolo 54 bis, paragrafo 2, secondo comma, del RE, la data di arrivo dei beni non deve essere registrata nel registro dell'acquirente destinatario. L'indicazione di tale data dovrebbe quindi essere reperita dalle autorità fiscali nel registro tenuto dal terzo depositario (a fini fiscali o commerciali, cfr. la sezione 2.5.19.). Per quanto riguarda i beni di cui B ha acquisito la proprietà prima della modifica o della risoluzione del contratto di call-off stock, si applicano le norme di cui alla precedente sezione 2.3.1. A settembre, quando i beni pertinenti vengono venduti a C e, di conseguenza, il contratto di call-off stock tra A e B viene modificato/risolto, non si verifica né una cessione intracomunitaria né un acquisto intracomunitario nel rapporto tra A e B per la parte dei beni di cui B non ha acquisito la proprietà. Se necessario, B (o il depositario, nella situazione e nei casi di cui all'articolo 54 bis, paragrafo 2, secondo comma, del RE; cfr. la sezione 2.5.19.) dovrà adattare il proprio registro in relazione ai beni ceduti a C [articolo 54 bis, paragrafo 2, lettere b) ed e), del RE]. A settembre, inoltre, le condizioni del regime di call-off stock cessano di essere soddisfatte in relazione ai beni indicati nel precedente punto. Poiché A e C hanno concordato una vendita di beni e non un contratto di call-off stock, le disposizioni relative alla sostituzione di cui alla sezione 2.3.2. non si applicano in relazione ai beni ceduti a C. Pertanto, si ritiene effettuato un trasferimento di beni dallo Stato membro 1 allo Stato membro 2 per i beni ceduti a C in conformità dell'articolo 17 della DI. Poiché per tali beni le condizioni cessano di essere soddisfatte, si considera che il trasferimento avvenga immediatamente prima della cessione a C (articolo 17 bis, paragrafo 7, secondo comma, della DI). Il concetto di "immediatamente prima", sebbene non sia esplicitamente spiegato nella direttiva IVA, va considerato, nell'ambito del funzionamento generale del sistema, come se fosse lo stesso giorno in cui è effettuata la cessione da A a C. In relazione ai beni venduti a C, si ritiene che A effettui una cessione intracomunitaria esente nello Stato membro 1 e un acquisto intracomunitario nello Stato membro 2 (come già detto, altri beni potrebbero rimanere nell'ambito del contratto di call-off stock tra A e B). L'evento imponibile si verifica nel mese di settembre e l'esigibilità avverrà al più tardi il 15 ottobre. Per dichiarare il proprio acquisto intracomunitario nello Stato membro 2, A dovrà essere identificato ai fini IVA nello Stato membro 2. A dovrà dichiarare la cessione intracomunitaria nella propria dichiarazione IVA nello Stato membro 1 e includere l'operazione nel proprio elenco riepilogativo indicando se stesso, con il proprio numero di identificazione IVA nello Stato membro 2, nonché la base imponibile (articolo 76 della DI). A dovrà inoltre contabilizzare l'IVA dovuta sul proprio acquisto intracomunitario tramite la propria dichiarazione IVA nello Stato membro 2. A dovrà inserire le indicazioni necessarie nel proprio registro per tenerlo aggiornato [articolo 243, paragrafo 3, primo comma, della DI e articolo 54 bis, paragrafo 1, lettera g), del RE]. 18/88
Altre osservazioni La cessione da A a C segue le proprie norme (cessione "interna" nello Stato membro 2, cessione intracomunitaria, esportazione) e non rientra nell'ambito di applicazione della misura di semplificazione del regime di call-off stock. 2.3.4. Rispedizione dei beni Situazione L'impresa A, stabilita nello Stato membro 1 (e non nello Stato membro 2), trasporta beni nel mese di gennaio in regime di call-off stock verso lo Stato membro 2. Questi beni sono destinati all'impresa B, che è identificata (stabilita o altro) nello Stato membro 2. Nel settembre dello stesso anno si concorda che A ritirerà i rimanenti beni che non sono stati venduti o utilizzati da B e li trasporterà dallo Stato membro 2 allo Stato membro 1. Trattamento IVA del regime di call-off stock A gennaio A deve indicare il trasporto dei beni nel proprio registro [articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera d), e articolo 243, paragrafo 3, primo comma, della DI e articolo 54 bis, paragrafo 1, del RE]. Nel proprio elenco riepilogativo, A deve riportare il numero di identificazione IVA di B, in quanto si tratta della persona cui i beni sono stati spediti in regime di call- off stock [articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera d), e articolo 262, paragrafo 2, della DI]. A gennaio l'acquirente destinatario deve indicare l'arrivo dei beni al deposito nel registro da lui tenuto (articolo 243, paragrafo 3, secondo comma, della DI e articolo 54 bis, paragrafo 2, del RE). Nel caso in cui l'acquirente destinatario non sia il depositario, in conformità dell'articolo 54 bis, paragrafo 2, secondo comma, del RE, la data di arrivo dei beni non deve essere registrata nel registro dell'acquirente destinatario. L'indicazione di tale data dovrebbe quindi essere reperita dalle autorità fiscali nel registro tenuto dal terzo depositario (a fini fiscali o commerciali, cfr. la sezione 2.5.19.). Per quanto concerne i beni di cui B ha effettivamente acquisito la proprietà, si applicano le regole di cui alla precedente sezione 2.3.1. 19/88
Per quanto riguarda i beni di cui B non ha acquisito la proprietà, non vi è né una cessione intracomunitaria né un acquisto intracomunitario nel rapporto tra A e B. Per quanto riguarda i beni rispediti, non vi è neppure una presunta cessione intracomunitaria in conformità dell'articolo 17 della DI effettuata da A nello Stato membro 1, né vi è alcuna cessione intracomunitaria in conformità dell'articolo 17 della DI effettuata da A nello Stato membro 2, se A registra la rispedizione dei beni nel proprio registro, come previsto dall'articolo 243, paragrafo 3, primo comma, della DI e dall'articolo 54 bis, paragrafo 1, lettera h), del RE [articolo 17 bis, paragrafo 5, lettera b), della DI]. Inoltre, A dovrà indicare il numero di identificazione IVA di B nel proprio elenco riepilogativo e segnalare ("flag") il fatto che i beni sono stati rispediti (articolo 262, paragrafo 2, della DI, trattandosi di una "modifica delle informazioni trasmesse"6). Si noti che in caso di rispedizione dei beni questa indicazione nell'elenco riepilogativo non deve essere considerata una condizione sostanziale per il mantenimento della semplificazione (cfr. anche la sezione 2.5.6.). L'acquirente destinatario (o il depositario, nella situazione di cui all'articolo 54 bis, paragrafo 2, secondo comma, del RE) dovrà adattare il proprio registro [articolo 54 bis, paragrafo 2, lettera e), del RE]. 2.3.5. Superamento del periodo di 12 mesi Situazione L'impresa A, stabilita nello Stato membro 1 (e non nello Stato membro 2), trasporta beni il 5 gennaio dell'anno N in regime di call-off stock verso lo Stato membro 2. I beni arrivano nello Stato membro 2 alla stessa data. Questi beni sono destinati all'impresa B, che è identificata (stabilita o altro) nello Stato membro 2. Un anno dopo (anno N+1) i beni o parte di essi non sono ancora stati ceduti a B ma si trovano ancora sul territorio dello Stato membro 27. 6 Cfr. anche la sezione 2.5.22. 7 Per quanto riguarda il termine di 12 mesi, cfr. le sezioni 2.5.16. e 2.5.17. 20/88
Trattamento IVA del regime di call-off stock A deve indicare il trasporto dei beni il 5 gennaio dell'anno N nel proprio registro [articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera d), e articolo 243, paragrafo 3, della DI e articolo 54 bis, paragrafo 1, del RE]. Nel proprio elenco riepilogativo, A deve riportare il numero di identificazione IVA di B, in quanto si tratta della persona cui i beni sono stati spediti in regime di call- off stock [articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera d), e articolo 262, paragrafo 2, della DI]. L'acquirente destinatario deve indicare l'arrivo dei beni nel deposito il 5 gennaio dell'anno N nel proprio registro (articolo 243, paragrafo 3, secondo comma, della DI e articolo 54 bis, paragrafo 2, del RE). Nel caso in cui l'acquirente destinatario non sia il depositario, in conformità dell'articolo 54 bis, paragrafo 2, secondo comma, del RE, la data di arrivo dei beni non deve essere registrata nel registro dell'acquirente destinatario. L'indicazione di tale data dovrebbe quindi essere reperita dalle autorità fiscali nel registro tenuto dal terzo depositario (a fini fiscali o commerciali, cfr. la sezione 2.5.19.). Per quanto riguarda i beni di cui B ha acquisito la proprietà prima della fine del periodo di 12 mesi, si applicano le norme di cui alla precedente sezione 2.3.1. Entro la fine del 6 gennaio dell'anno N+1 (per il calcolo corretto del periodo di 12 mesi cfr. le sezioni 2.5.16. e 2.5.17.) B non ha acquisito la proprietà dei beni o di parte di essi. Per questi beni rimanenti non vi è né una cessione intracomunitaria né un acquisto intracomunitario nel rapporto tra A e B. A partire dal 7 gennaio dell'anno N+1, il giorno successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi, le condizioni per il regime di call-off stock non sono più soddisfatte e si considera che abbia luogo un trasferimento in conformità dell'articolo 17 della DI da parte di A dei beni rimanenti, dallo Stato membro 1 allo Stato membro 2 (articolo 17 bis, paragrafo 4, della DI). Si ritiene che A effettui una cessione intracomunitaria esente in conformità dell'articolo 17 della DI nello Stato membro 1 e un acquisto intracomunitario in conformità dell'articolo 21 della DI nello Stato membro 2. L'evento imponibile si verifica il 7 gennaio dell'anno N+1 e l'esigibilità avviene al più tardi il 15 febbraio dell'anno N+1 (articoli 67 e 69 della DI). Per dichiarare il proprio acquisto intracomunitario nello Stato membro 2, A dovrà essere identificato ai fini IVA nello Stato membro 2. A dovrà dichiarare la presunta cessione intracomunitaria nella propria dichiarazione IVA nello Stato membro 1 e includere l'operazione nel proprio elenco riepilogativo indicando se stesso, con il proprio numero di identificazione IVA nello Stato membro 2, nonché la base imponibile di tale cessione (articolo 76 della DI). A dovrà contabilizzare l'IVA dovuta sul proprio acquisto intracomunitario tramite la propria dichiarazione IVA nello Stato membro 2. Sia i registri di A che quelli dell'acquirente destinatario dovranno esporre in modo chiaro la situazione dei beni rispetto ai quali è stato superato il periodo di 12 mesi [articolo 243, paragrafo 3, primo comma, della DI e articolo 54 bis, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c), del RE]. 21/88
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