Circolare per lo Studio Principali scadenze 1-15 gennaio 2020
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Circolare per lo Studio Principali scadenze 1-15 gennaio 2020 Circolare per lo Studio Principali scadenze 1-15 gennaio 2020 a cura di Saverio Cinieri Dal 1° al 15 gennaio 2020, salvo qualche piccola eccezione, non sono previste scadenze di particolare importanza. L’unica vera e propria novità, anche se non è una vera e propria scadenza, è l’avvio, in calendario il 1° gennaio 2020, dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti i soggetti tenuti all’emissione dello scontrino/ricevuta fiscale. Per il resto si segnalano le scadenze in calendario il: 12 gennaio: è la data da tenere in considerazione al fine di effettuare il conguaglio sui redditi di la- voro dipendente e assimilati applicando il c.d. “principio di cassa allargato”; 15 gennaio: entro tale data i sostituti d’imposta che intendono fornire assistenza fiscale devono co- municare tale scelta ai sostituiti. 1 MERCOLEDÌ Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell’obbligo di tenuta SCRITTURE CONTABILI Attività - Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture au- siliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti. Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 ottobre 1973, n. 600 e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non esse- re tenute a partire dal mese di gennaio, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.568,99 e di euro 1.032.913,80. Modalità - L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso 31 dicembre, possono essere sospese o pos- sono essere tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973. SCRITTURE Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell’obbligo di CONTABILI tenuta Attività - Inizia a decorrere, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio. Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare. Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal mese di MySolution | Scadenze 1
Circolare per lo Studio 2 - GIOVEDÌ Principali scadenze 1-15 gennaio 2020 gennaio, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore com- plessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80. Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non supe- riore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili. Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devo- no necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni. IVA Trasmissione telematica corrispettivi – Avvio dell’obbligo Attività - Decorrenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto ed as- similate. Tale obbligo è stato anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari supe- riore a 400.000 euro. Soggetti obbligati – Commercianti ed esercenti che effettuano attività di commercio al mi- nuto e assimilate. Modalità - I soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle en- trate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. Sanzioni – Fino al 30 giugno 2020 le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione tele- matica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effet- tuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto. 2 GIOVEDÌ Società di investimento immobiliare quotate COMUNICAZIONI Attività - Esercizio dell’opzione per poter applicare il regime speciale previsto per le SIIQ - Società di investimento immobiliare quotate – a partire dal 1° gennaio dell’anno successi- vo. Soggetti obbligati - Società per azioni fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che pongono in essere – in via prevalente – l’attività di locazione immobiliare, oltre a possede- re specificamente i requisiti di cui all’art. 1, co. 119, della L. 296/2006. Modalità - L’esercizio dell’opzione, che deve risultare posto in essere esclusivamente in via telematica, si deve ritenere irrevocabile, in quanto implica per la società l’assunzione della qualifica di “Società di investimento immobiliare quotata” che deve risultare specifi- cata sia nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, sia in tutti i documen- ti della società medesima. COMUNICAZIONI Regime del patrimonio amministrato – Capital gain – Opzione Attività - Esercizio dell’opzione o della revoca per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul capital gain in relazione al metodo del patrimonio amministrato per l’anno successivo. MySolution | Scadenze 2
Circolare per lo Studio 10 - VENERDÌ Principali scadenze 1-15 gennaio 2020 Soggetti obbligati - Soggetti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che ri- sultano essere possessori di titoli, quote o certificati, diversi dalle partecipazioni qualifica- te, che nell’ipotesi di cessione sono soggetti ad imposta sostitutiva sul capital gain, in cu- stodia o in amministrazione presso banche, Sim, o altri intermediari professionali autoriz- zati. Modalità - Invio di una specifica comunicazione, debitamente sottoscritta, al soggetto che risulta incaricato della custodia o dell’amministrazione. COMUNICAZIONI Regime di risparmio gestito – Capital gain – Opzione Attività - Esercizio dell’opzione o della revoca per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul capital gain in relazione al metodo del risparmio gestito per l’anno successivo. Soggetti obbligati - Soggetti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno conferito ad un soggetto abilitato, l’incarico di gestire somme di denaro o beni di- versi da quelli relativi alle imprese. Modalità - Invio di una specifica comunicazione, debitamente sottoscritta, al soggetto ge- store. 10 VENERDÌ Ravvedimento acconto Iva – Entro 15 giorni RAVVEDIMENTO Attività - Regolarizzazione del versamento dell’acconto Iva dovuto per l’anno 2019 non eseguito o effettuato in misura non sufficiente. Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA. Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari allo 0,1% (15%*10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Versamento con il modello F24, specificando i codici inerenti al tributo da regolarizzare e cioè: ● 6013: versamento acconto per IVA mensile; ● 6035: versamento acconto per IVA trimestrale; nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi, tra cui, a titolo di mera indicazione: a) per la sanzione amministrativa: ● 8904-Sanzione pecuniaria Iva; b) per gli interessi: ● 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva. 12 DOMENICA Redditi di lavoro dipendente – Principio di cassa allargato IMPOSTE Attività - Analisi e presa in considerazione dei redditi di lavoro dipendente di competenza DIRETTE dell’anno 2019. Soggetti obbligati - Datori di lavoro sostituti d’imposta. Modalità - Per: ● i soggetti-prestatori di lavoro dipendente che percepiscono indennità e compensi a carico di terzi per incarichi svolti in relazione alla loro qualità lavorativa, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di MySolution | Scadenze 3
Circolare per lo Studio 14 - MARTEDÌ Principali scadenze 1-15 gennaio 2020 quelli che per legge devono essere riversati allo Stato, è necessario procedere a segna- lare al proprio datore di lavoro o sostituto d’imposta il dettaglio delle somme corrispo- ste, dell’ammontare dei contributi di competenza e dell’importo delle ritenute alla fon- te eseguite, affinché lo stesso ne tenga conto ai fini delle operazioni di conguaglio; ● per i soggetti che hanno corrisposto compensi e/o retribuzioni non aventi carattere fisso o il requisito della continuità a “lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministra- zioni” devono segnalare agli Uffici delle Amministrazioni dello Stato che eseguono le operazioni di conguaglio il dettaglio delle somme corrisposte, dell’ammontare dei con- tributi di competenza e dell’importo delle ritenute alla fonte eseguite (si ritiene utile precisare che per quanto attiene alle somme e ai valori a carattere ricorrente, la co- municazione predetta deve essere eseguito con supporto informatico); ● per i lavoratori dipendenti in genere si devono considerare percepiti nel periodo d’imposta oggetto delle operazioni di conguaglio, anche le somme e i valori in genere, corrisposte dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono; tenendo, inoltre, in considerazione che ai fini del compimento delle operazioni di congua- glio di fine anno, il sostituito d’imposta (soggetto percipiente o lavoratore dipendente) ha la possibilità di chiedere al sostituto d’imposta (soggetto erogatore o datore di lavoro) di te- nere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quello di lavoro dipenden- te, percepiti nel corso dei precedenti rapporti intrattenuti. 14 MARTEDÌ Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni RAVVEDIMENTO Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 ottobre 2019. Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA. Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,67% (1/9 del 15%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo va- riabili a seconda dell’imposta da regolarizzare: ● 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; ● 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; ● 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento. Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle ad- dizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo: ● 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva. 15 MERCOLEDÌ Assistenza fiscale – Comunicazione di disponibilità a presta- re assistenza COMUNICAZIONI Attività - Comunicazione preventiva ai lavoratori dipendenti della disponibilità a presta- re assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Soggetti obbligati - Sostituti di imposta che prestano l’assistenza fiscale. Modalità - Segnalazione ai propri sostituiti d’imposta (lavoratori dipendenti e/o pensio- nati) della disponibilità a prestare detta assistenza fiscale. MySolution | Scadenze 4
Circolare per lo Studio 15 - MERCOLEDÌ Principali scadenze 1-15 gennaio 2020 La comunicazione-adesione deve necessariamente pervenire al sostituto d’imposta (da- tori di lavoro e/o enti pensionistici) entro i successivi 30 giorni. IVA Fatturazione differita Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel corso del mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione. Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte e/o professione. Modalità - A emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle ven- dite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva). IVA Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00 Attività - Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, non- ché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territo- rialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro. Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professione. Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d’importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati: ● i numeri delle fatture cui si riferisce; ● l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota Iva applicata; mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell’attività propria d’impresa, dell’arte o della professione, si deve ritenere consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale do- cumento riepilogativo devono risultare indicati: ● i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; ● l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’importo dell’imposta di- stinti per aliquota Iva applicata. IVA Registrazione, anche cumulativa, dei corrispettivi Attività - Annotazione, anche cumulativa, delle operazioni, effettuate nel corso dello scorso mese precedente, per le quali risultano emessi lo scontrino o la ricevuta fiscale). Soggetti obbligati - Esercenti attività di commercio al dettaglio e/o attività assimilate, compresi i soggetti che operano nella grande distribuzione ed effettuano la trasmissio- ne telematica. Modalità - Annotazione riepilogativa nel registro Iva dei corrispettivi. SCRITTURE Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabi- CONTABILI li Attività - Annotazione dell’importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale nel corso del mese di dicembre. Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza sco- po di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l’opzione al regime di cui all’art. 1 della L. MySolution | Scadenze 5
Circolare per lo Studio 15 - MERCOLEDÌ Principali scadenze 1-15 gennaio 2020 398/1991 e con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 400.000. Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato. RAVVEDIMENTO Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 dicembre 2019. Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA. Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,5% (1/10 del 15%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare: ● 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; ● 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; ● 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento. Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle ad- dizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo: ● 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva. RAVVEDIMENTO Ravvedimento Imu e Tasi – Entro 30 giorni Attività - Regolarizzazione del versamento dell’IMU e/o della TASI non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 dicembre 2019. Soggetti obbligati - Contribuenti in generale. Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo cumulativamente alla sanzione ridotta pari all’1,5% (1/10 del 15%) dell’imposta non versata e agli interessi moratori cal- colati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Per il versamento dell’IMU con modello F24 devono essere utilizzati i seguenti codici tri- buto: ● 3912 – IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative perti- nenze; ● 3913 – IMU – imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE; ● 3914 – IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE; ● 3916 – IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE; ● 3918 – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE; ● 3919 – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO; ● 3925 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classi- ficati nel gruppo catastale D – STATO; ● 3930 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classi- ficati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE. Per il versamento dell’IMU, tramite modello F24EP, sono previsti i seguenti codici tribu- to: MySolution | Scadenze 6
15 - MERCOLEDÌ ● 350E – IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE; ● 351E – IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE; ● 353E – IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE; ● 355E – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE; ● 359E – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classi- ficati nel gruppo catastale D – STATO; ● 360E – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classi- ficati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE. Per il versamento, tramite modello F24, della TASI sono previsti i seguenti codici tributo: ● 3958 – TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative; ● 3959 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale; ● 3960 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili; ● 3961 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati. Per il versamento, tramite modello F24 EP, della TASI sono previsti i seguenti codici tri- buto: ● 374E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale; ● 375E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili; ● 376E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati. COMUNICAZIONI Comunicazione contanti superiori 10.000 euro Attività - Invio all’Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in con- tanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al mese precedente. Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italia- ne. Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all’UIF. SCADENZE AGGIORNATE AL 23 DICEMBRE 2019 Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line MySolution | Scadenze 7
L’Approfondimento Trasmissione telematica dei corrispettivi – Le novità L’Approfondimento Trasmissione telematica dei corrispettivi – Le novità Dal 1° gennaio 2020 scatta l’obbligo generalizzato, per i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, per le quali la fattura viene emessa solo a richiesta del cliente, di rilascia- re un documento commerciale al posto del tradizionale scontrino o ricevuta fiscale e di trasmettere te- lematicamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate. Si tratta di un obbligo che, per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro annui, è già entra- to in vigore il 1° luglio 2019. Per l’invio occorre disporre di un registratore telematico, anche se, per i primi sei mesi, è possibile utiliz- zare i servizi on line dell’Agenzia delle entrate. Adempimento Dal 1° gennaio 2020 tutti i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assi- milate, per le quali la fattura viene emessa solo a richiesta del cliente devono: rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, un “documento commerciale” rilasciato dal “registratore telematico” installato; memorizzare elettronicamente i dati riguardanti i corrispettivi giornalieri nel “registratore telematico”; inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Attenzione Per il primo semestre, è possibile inviare i dati entro il mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione utilizzando i servizi online dell’Agenzia, senza essere sanzionati. L’obbligo è generalizzato dalla suddetta data, ma per i soggetti IVA con volume d’affari superiore a 400mila euro è già in vigore dal 1° luglio 2019. Soggetti interessati Sono soggetti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in via genera- le, i commercianti al minuto e soggetti assimilati. In pratica, vi rientrano tutti coloro che sono obbligati a certificare i propri corrispettivi con scon- trino o ricevuta fiscale. Nel dettaglio, l’obbligo si applica: per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domici- lio o in forma ambulante; MySolution | Scadenze 8
L’Approfondimento Trasmissione telematica dei corrispettivi – Le novità per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica; per le prestazioni di trasporto di persone, nonché di veicoli e bagagli al seguito; per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma am- bulante o nell'abitazione dei clienti; per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o isti- tuti di credito e da società finanziarie o fiduciarie; per alcune operazioni esenti (sono quelle indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972); per l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effet- tuata dalle agenzie di viaggi e turismo; per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elet- tronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. Esclusioni L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, non si applica: alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2, D.P.R. n. 696/1996 tra cui: le cessioni di generi di monopolio, le cessioni da parte di agricoltori in regime speciale (art. 34, comma 1, D.P.R. n. 633/1972), le cessioni di carburanti e quelle di giornali e libri, giusto per citarne alcune; alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da bigliet- terie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale; alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale. In tutti questi casi è sempre possibile, comunque, optare per la memorizzazione e trasmissione tele- matica dei corrispettivi. Operatori sanitari In base alle modifiche introdotte dal decreto fiscale collegato alla Manovra di bilancio 2020 (art. 15, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata possono adempiere all’obbligo di tra- smissione telematica dei corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissio- ne telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche am- ministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Le modalità operative verranno definite con apposito decreto ministeriale. Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all’invio telematico dei corrispettivi adempiono al relativo obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telema- tica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. MySolution | Scadenze 9
L’Approfondimento Trasmissione telematica dei corrispettivi – Le novità Modalità operative La memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri sono effettuate mediante strumenti tecnologici che devono garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. Si tratta dei c.d. “Registratori Telematici” costituiti da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmette- re telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input. I Registratori Telematici, ove ne ricorrano i presupposti, possono essere utilizzati come Registratori di cassa con l’osservanza della relativa disciplina. Attenzione I Registratori di cassa prodotti sulla base di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello, in corso di validità alla data del 1° gennaio 2017, possono essere utiliz- zati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi purché adattati. Il Registratore Telematico risulta “in servizio” al momento della prima trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al sistema dell’Agenzia delle entrate. Tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verificazione periodica e dismissione devono es- sere comunicate telematicamente dal Registratore Telematico al sistema dell’Agenzia delle entrate, producendo un dinamico e automatico censimento degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro operatività. Le informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia delle entrate sono messe a disposizione del contribuente, titolare dell’apparecchio o di un intermediario appositamente delegato dal contribuen- te stesso, mediante apposita area dedicata e riservata presente sul sito web dell’Agenzia e costitui- scono il libretto di dotazione informatico del Registratore. Attraverso la medesima area dedicata del sito web, l’Agenzia delle entrate rilascia al titolare del Regi- stratore Telematico un QRCODE da applicare in apposito alloggiamento dell’apparecchio, visibile ai clienti, mettendo in condizione questi ultimi di verificare il corretto censimento e la regolare verifica- zione periodica del Registratore mediante consultazione on-line dei dati identificativi del Registratore e del suo titolare. In definitiva, i soggetti interessati devono: rilasciare al consumatore finale al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale un “documento commerciale” rilasciato dal “registratore telematico” installato; memorizzare elettronicamente i dati riguardanti i corrispettivi giornalieri nel “registratore telema- tico”; inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Procedura disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei con- tribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate e usabile anche su dispositivi mobili. MySolution | Scadenze 10
L’Approfondimento Trasmissione telematica dei corrispettivi – Le novità Mediante tale procedura è possibile generare il documento commerciale. Periodo transitorio Il contribuente può adottare, nel periodo transitorio di sei mesi, una delle seguenti modalità per in- viare i corrispettivi giornalieri per via telematica. A disposizione nel portale Fatture e Corrispettivi sono: un servizio web per effettuare l’upload di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una sin- gola giornata, divisi per aliquota IVA o con l’indicazione del regime di “ventilazione”, o di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate; un servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, anche questi di- stinti per aliquota IVA o con l’indicazione del regime di “ventilazione”. Inoltre, esiste una terza via telematica, attraverso un sistema di cooperazione applicativa che tramite il web service permette di inviare i dati dei corrispettivi giornalieri attraverso protocollo https o sftp. Tutti e tre i servizi possono essere utilizzati direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati che dovranno rilasciare copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta attestante il ricevimento dell’Agenzia e prova dell’avvenuta presentazione. Sanzioni In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizza- zione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri si applicano le seguenti sanzioni: se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000; qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un pe- riodo da tre giorni ad un mese. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Moratoria sulle sanzioni Le sanzioni per i mancati adempimenti non si applicano per il primo semestre di vigenza della normativa se i dati riguardanti i corrispettivi giornalieri vengono trasmessi telematicamente alle Entrate entro il mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione utilizzando i ser- vizi online dell’Agenzia sopra descritti. Pertanto, per coloro i quali l’obbligo scatta dal 1° gennaio 2020, sarà possibile utilizzare i servizi tele- matici dell’Agenzia delle entrate sino a giugno. MySolution | Scadenze 11
L’Approfondimento Trasmissione telematica dei corrispettivi – Le novità In tal caso, i soggetti potranno continuare ad adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizza- zione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fi- scali. Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre. Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico. MySolution | Scadenze 12
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