PROCEDURE DELIBERATIVE IN TEMA DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

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PROCEDURE
 DELIBERATIVE IN TEMA
DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E
CONFLITTI DI INTERESSE
   NEI CONFRONTI DI
  SOGGETTI COLLEGATI
PROCEDURE DELIBERATIVE IN TEMA DI ATTIVITÀ DI
TITOLO                                  RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI
                                        SOGGETTI COLLEGATI
                                        Disciplina le procedure deliberative - in termini di soggetti coinvolti
                                        nel processo deliberativo e attività attribuite ai medesimi - di cui la
ABSTRACT                                Banca si dota al fine di preservare l’integrità dei processi
                                        decisionali nelle operazioni con parti correlate e soggetti connessi
                                        (di seguito, collettivamente, soggetti collegati).
                                        Ufficio Risk Management – Ufficio Compliance – Ufficio
AUTORE
                                        Organizzazione
TIPOLOGIA                               Procedure interne

                                        Intranet aziendale – Regolamenti – Credito / Sito internet
LOCALIZZAZIONE
                                        istituzionale
UTENTI DI RIFERIMENTO
                                     OFSS, OFC, Divisione Affari, Divisione Pianificazione,
                        OBBLIGATORIO Amministrazione e Finanza, Direzione Controlli, Direzione
                                     Personale e Organizzazione
                         CONSIGLIATO Tutti i dipendenti
TEMPO DI LETTURA                        30 minuti
DATA DELIBERA                           19/12/2016

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INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI
Sommario
SOMMARIO ............................................................................................................................................ 3
1.      PREMESSA ....................................................................................................................................... 4
2.      IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI E DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI ....... 6
     2.1       IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI .............................................................................................. 6
     2.2       IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI ...................................................................................................... 6
3. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI PER LE OPERAZIONI CON SOGGETTI
COLLEGATI .............................................................................................................................................. 9
4.      PROCEDURE DELIBERATIVE ........................................................................................................... 11
     4.1FASE ISTRUTTORIA (O PRE-DELIBERATIVA) ..................................................................................................... 12
       4.1.1 Caso 1: operazione identificata di “minore rilevanza non ordinaria” ......................................... 12
       4.1.2 Caso 2: operazione identificata di “maggiore rilevanza” ........................................................... 13
     4.2    FASE DELIBERATIVA ........................................................................................................................... 13
5.      OPERAZIONI RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 136 DEL TUB ...................... 15
6.      QUADRO SINOTTICO DELLE PROCEDURE DELIBERATIVE ................................................................ 16
7. OPERAZIONI E PROCEDURE DELIBERATIVE RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART.
2391 CODICE CIVILE E ART.44 STATUTO SOCIALE ............................................................................... 17
7.      DELIBERE QUADRO ........................................................................................................................ 19
8.      FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ....................................................................................................... 20
ALLEGATO - PRINCIPALI DEFINIZIONI ................................................................................................... 21

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INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI
1.       Premessa
  Il presente documento disciplina il tema dei conflitti di interesse dei soggetti collegati in
  osservanza alla Circolare 263 del 2006 di Banca d’Italia coordinandolo con le previsioni
  civilistiche e statutarie in materia.
  La disciplina delle operazioni con parti correlate contenuta nel Titolo V, Capitolo 5 della
  Circolare 263 del 2006 (di seguito anche “Disposizioni”) mira a presidiare il rischio che la
  vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere
  l’imparzialità e l’oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre
  transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle
  risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali
  danni per depositanti e azionisti.
  A tal fine, l’Autorità di Vigilanza dispone con le citate Disposizioni che le banche si dotino di
  un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie.
  In tale ambito, la Sezione III della normativa in argomento definisce sia l’iter di definizione
  delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il
  compimento delle operazioni con soggetti collegati.
  Obiettivo del presente documento è quello di disciplinare le procedure deliberative - in termini
  di soggetti coinvolti nel processo deliberativo e attività attribuite ai medesimi - di cui la
  Banca si dota al fine di preservare l’integrità dei processi decisionali nelle operazioni con parti
  correlate e soggetti connessi (di seguito, collettivamente, soggetti collegati).
  Le principali definizioni rilevanti ai fini del presente documento sono di seguito riportate:
      Esponenti aziendali: i componenti gli organi di amministrazione e controllo della Banca,
       il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale Vicario.
      Amministratore indipendente: l’amministratore, individuato con delibera del 19 Giugno
       2012, che non sia controparte o soggetto collegato e non abbia interessi nell’operazione
       ai sensi dell’art. 2391 c.c., in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 32
       dello Statuto, ai sensi delle Disposizioni, quale destinatario dei compiti dalle stesse
       attribuiti agli amministratori indipendenti. Con la medesima delibera è stato individuato
       un amministratore supplente munito dei medesimi requisiti chiamato ad intervenire
       qualora il precedente sia impedito o privo del requisito di indipendenza od in conflitto di
       interessi per la specifica operazione.
  Ulteriori definizioni rilevanti prese a riferimento nel documento sono riepilogate in allegato.
  Le presenti procedure sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca
  nella seduta del 19 dicembre 2016, acquisito il parere vincolante da parte
  dell’Amministratore indipendente e del Collegio Sindacale, espressivo del giudizio in
  merito alla complessiva idoneità delle procedure a presidiare il rischio che la vicinanza di
  taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l’oggettività e
  l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni
  nei confronti dei medesimi soggetti.
  Nella formulazione del parere citato, l’Amministratore indipendente e il Collegio Sindacale si
  sono avvalsi delle risultanze delle analisi elaborate dalle strutture interne alla Banca,
  ciascuna secondo le proprie competenze, in merito alle soluzioni organizzative e procedurali
  proposte e alla rispondenza delle stesse agli obiettivi della normativa. In particolare:
      la funzione di Compliance ha verificato la conformità delle presenti procedure alle finalità
       e contenuti della normativa della Banca d’Italia e alle politiche di rischio nei confronti dei
       soggetti collegati della Banca;
     

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 la funzione Organizzazione assicura la messa in opera delle procedure operative interne
       e la pronta diffusione dei riferimenti necessari alla definizione della rilevanza delle
       operazioni da parte delle UO competenti.
  Le presenti procedure sono pubblicate sul sito internet della Banca ed applicate a partire dal
  19 dicembre 2016.
  Il presente documento rappresenta un significativo aggiornamento rispetto alla versione
  precedente, soprattutto con riferimento a:
      definizione del processo che consente la corretta identificazione della tipologia di
       controparte e fattispecie e conseguente individuazione dell'iter deliberativo da seguire;
      definizione dei flussi informativi interni periodici da produrre e Identificazione delle UO
       competenti alla predisposizione degli stessi.

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2. Identificazione dei soggetti collegati e
delle operazioni con soggetti collegati

2.1 Identificazione dei Soggetti Collegati
  La Banca identifica, nei limiti dell’ordinaria diligenza, il perimetro dei soggetti collegati sulla
  base delle informazioni disponibili, facendo riferimento:
      alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all’atto della nomina e
       semestralmente sottoscrivendo il Registro dei soggetti collegati;
      alle informazioni in possesso della Banca anche ricavate da eventuali provider esterni o
       in possesso delle altre UO coinvolte nel processo;
      alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e,
       successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti.
  E’ in capo alle parti correlate l’obbligo di cooperare con la Banca al fine di consentire un
  censimento corretto, completo e tempestivamente aggiornato per quanto attinente
  all’individuazione dei soggetti connessi.
  L’UO Segreteria Generale gestisce il perimetro dei soggetti collegati mediante l'identificazione
  e il continuo aggiornamento delle informazioni inerenti gli esponenti aziendali, anche
  attraverso il coinvolgimento di altre strutture organizzative.

  Le informazioni sui soggetti collegati devono essere correlate con quelle già censite in
  osservanza delle prescrizioni ex art. 136 TUB.
  L’UO Segreteria Generale trasmette tutte le informazioni raccolte, tramite compilazione di un
  apposito modulo cartaceo (di seguito anche “modulo di attestazione”) sottoscritto dalle parti
  correlate, alla U.O. Anagrafe C.R. per le opportune verifiche ed inserimento dei collegamenti
  nel sistema informativo.
  Benché non si tratti di soggetti collegati ai sensi della disciplina di riferimento, la Banca
  censisce all’interno del sistema informatico, come stretti familiari di una parte correlata, anche
  gli affini sino al 2° grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della
  Banca d’Italia.
  La Segreteria Generale è tenuta alla trasmissione dell’informativa riveniente dalle delibere
  assunte nei confronti dei soggetti rilevanti ai fini dell’ art. 2391 c.c. e dell’ art. 44 2° comma
  Statuto all’Ufficio Anagrafe e CR ai fini del censimento delle posizioni all’interno del registro
  Phoenix 2391 e successivo aggiornamento.
  Sono infatti disponibili nel sistema informativo aziendale i seguenti elenchi/registri:
        Collegati ex art. 136 TUB
        Collegati ex art. 2391 CC
        Collegati ex Circ. 263 Bankit
        Affini entro 2° grado
        Collegati ex IAS 24

2.2 Identificazione delle Operazioni
  Costituisce operazione con soggetti collegati, ai sensi delle Disposizioni, “la transazione
  con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse,

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servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le
  operazioni di fusione e di scissione”.
  Non si considerano operazioni con soggetti collegati:
      quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un
       rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
      i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza
       in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
      le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere
       nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
      le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla
       Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per
       l’esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del
       gruppo.
  Al fine di individuare l’ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative è
  necessario classificare le diverse tipologie di operazioni con soggetti collegati sulla base delle
  relative caratteristiche.
  Le operazioni con soggetti collegati si distinguono in:
      operazioni di maggiore rilevanza, ossia le operazioni il cui controvalore è superiore
       alla soglia del 5% dei Fondi Propri della Banca. Sono altresì da considerare operazioni
       di maggiore rilevanza le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in
       esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con il
       medesimo soggetto collegato, le quali, pur non qualificabili singolarmente come
       operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le
       soglie di rilevanza identificate. Il sistema informativo esegue il calcolo del cumulo che
       viene caricato sul soggetto che compie l’operazione. La Banca ha deliberato, in via
       prudenziale, di adottare la soglia del 0,6% per l’individuazione delle operazioni di
       maggiore rilevanza.

      operazioni di minore rilevanza, ossia le operazioni concluse con soggetti collegati
       diverse da quelle di maggiore rilevanza e di importo esiguo (superiori a €. 125.000). A
       loro volta, tali operazioni sono suddivise in:
           operazioni ordinarie, ossia operazioni rientranti nell’ordinaria operatività della
            Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In
            particolare, come indicato nella delibera CdA del 18 marzo 2014, che sono:
              in linea con l’ordinaria operatività della banca
              regolate a condizioni predefinite per singoli prodotti/servizi per tutta la clientela,
              regolate a condizioni negoziate nei limiti massimi delle facoltà delegate ai Capi
               Area,
              che non contengono alcuna deroga alle linee guida/policy tempo per tempo
               emanate,
              con durata contenuta nei 25 anni, ovvero per durata massima prevista per
               prodotti standard predisposti per la clientela
           operazioni non ordinarie, ossia quelle con caratteristiche non rientranti fra quelle
            espresse al punto precedente;

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 operazioni di importo esiguo, ossia le operazioni ordinarie il cui controvalore non
       eccede:
           per le Banche i cui Fondi Propri (consolidati, in caso di gruppi) risultano inferiori a
            500 milioni di Euro, la soglia di 250.000 Euro; caso nel quale rientra Emil Banca;
           per le Banche i cui Fondi Propri (consolidati, in caso di gruppi) risultano superiori a
            500 milioni di Euro, il minore tra 1.000.000 di Euro e lo 0,05% del patrimonio di
            vigilanza.
  Emil Banca, prudenzialmente, ha definito, quali operazioni di importo esiguo, le operazioni
  concluse con soggetti collegati il cui controvalore non sia superiore ai 125.000,00 euro.
  Conformemente a quanto stabilito dalla normativa della Banca d’Italia, rientrano nell’ambito di
  applicazione delle presenti procedure deliberative le operazioni con soggetti collegati di
  maggiore e di minore rilevanza; con specifico riferimenti alle operazioni di minor rilevanza
  ordinaria, le procedure, in adesione alla facoltà prevista dalla Banca d’Italia, prevedono un
  iter semplificato.
  Sono escluse dall’ambito di applicazione delle presenti procedure solo le operazioni di
  importo esiguo.
  Resta inteso che non potranno mai essere superate le soglie definite dalle Politiche in
  materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati.

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3. Individuazione   degli   Amministratori
Indipendenti per le operazioni con soggetti
collegati
  Le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti,
  coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede
  di delibera.
  In particolare ad essi spetta:
      la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità
       delle presenti procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della
       Disciplina;
      l’esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati (di maggiore
       rilevanza o di minore rilevanza non ordinarie), individuando e rappresentando eventuali
       lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
      il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore
       rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la
       facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi Delegati e
       ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
      la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati
       poste in essere dalla Banca in merito all’interesse della stessa al compimento di tali
       operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative
       condizioni;
      la formulazione di analoghi pareri in fase di adozione delle cd. delibere quadro;
      la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni di maggiore
       rilevanza o di minor rilevanza non ordinarie con soggetti collegati.
  In deroga a quanto richiesto dalle Disposizioni, le BCC-CR non sono tenute a costituire
  appositi comitati per le operazioni della specie, potendo assegnare i compiti propri degli
  amministratori indipendenti a uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione in
  possesso dei requisiti richiesti dalle Disposizioni di Vigilanza in relazione alla concreta
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  fattispecie sulla quale il Consiglio è chiamato a deliberare .
  Come anticipato in premessa, per assicurare la corretta valutazione delle operazioni della
  specie senza pregiudicare la necessaria tempestività del processo pre-deliberativo e
  deliberativo, il Consiglio di Amministrazione, ha conferito l’incarico alla Dott.ssa Cristina
  Bottoni quale Amministratore Indipendente titolare e al sig. Paride Barani, munito dei
  medesimi requisiti del precedente, quale amministratore indipendente supplente qualora il
  primo sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione.
  Il presente documento attribuisce all’Amministratore Indipendente il compito di presidiare le
  tematiche relative alle operazioni con soggetti collegati, nei limiti del ruolo attribuito agli
  Amministratori indipendenti dalle Disposizioni di Vigilanza.
  Per le finalità connesse al proprio ruolo, all’Amministratore indipendente è attribuito, previo
  parere di congruità espresso dal Collegio Sindacale, un budget annuo di Euro 5.000,00.

     1
       Si definisce indipendente l’amministratore che non sia controparte della Banca nell’operazione, non abbia
     interessi nella stessa ai sensi del dettato dell’art. 2391 del codice civile e sia in possesso dei requisiti di
     indipendenza per le Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali definiti dall’art. 32 dello Statuto

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Per completezza, di seguito si richiama il ruolo, strettamente interrelato con quello
  dell’Amministratore Indipendente e altrettanto rilevante, attribuito al Collegio Sindacale, al
  quale spetta, in particolare:
       la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità
        delle presenti Politiche e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della
        Disciplina;
       la formulazione di pareri preventivi e motivati, non vincolanti, nel caso di operazioni con
        soggetti collegati di maggior rilevanza per le quali l’Amministratore Indipendente abbia
        preventivamente espresso un parere negativo o condizionato a rilievi.
  Vengono riepilogati nello schema riportato di seguito i casi specifici di intervento
  dell’Amministratore Indipendente:

Operazione                        Significato                   Parere Amministratore Indipendente

 Importo esiguo        Operazione ordinaria con importo                        Non richiesto
                      inferiore alla soglia di 125.000 euro

 Minore rilevanza       Operazione ordinaria con importo                       Non richiesto
    ordinaria       compreso tra la soglia di importo esiguo
                      (125.000 euro) e quella di maggiore
                             rilevanza (0,6% F.P.)
                                                                         E’ obbligatorio il parere
    Minore          Operazione non ordinaria con importo
                                                                   dell’Amministratore Indipendente.
  rilevanza           compreso tra la soglia di importo
      non            esiguo (125.000 euro) e quella di
                                                                    Se è negativo o con pareri, non è
  ordinaria            maggiore rilevanza (0,6% F.P.)
                                                                comunque previsto l’obbligo, a differenza
                                                                delle operazioni di maggior rilevanza, del
                                                                parere preventivo del Collegio Sindacale.

  Maggiore           L’importo dell’operazione è maggiore                 E’ obbligatorio il parere
  rilevanza         del 0,6% dei F.P. (“Soglia importo PV”)         dell’Amministratore Indipendente.
 per importo
                                                                   Se è negativo o con rilievi, diventa
                                                                   obbligatorio il parere preventivo non
                                                                    vincolante del Collegio Sindacale.

     Maggiore         L’importo dell’operazione è minore del       Come per la maggiore rilevanza per
  rilevanza per      0,6% dei F.P. (“Soglia importo PV”) ma                     importo.
      cumulo            considerato il cumulo precedente e
                    l’operazione corrente viene superata tale
                                       soglia.

PROCEDURE DELIBERATIVE IN TEMA DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI
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INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI
4. Procedure deliberative
  Ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere o rivedere operazioni di qualsiasi natura
  (credito, raccolta, etc.) con soggetti collegati, l’Unità Operativa responsabile della fase di
  istruttoria, verifica, sulla base delle informazioni disponibili in anagrafe o accedendo al
  sistema informativo, se la controparte è un soggetto collegato rispetto al quale risulta da
  applicare la disciplina interna in materia di attività di rischio e operazioni con soggetti
  collegati.
  L’identificazione dell’operazione avviene mediante la valutazione                 della   rilevanza,
  dell’ordinarietà e della tipologia di controparte dell’operazione stessa.
  Con riguardo all’identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza la Banca adotta i
  parametri quantitativi definiti dalle Disposizioni e già richiamati, oltre a quanto già indicato nel
  paragrafo 4 delle Politiche in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei
  soggetti collegati.
  L’UO proponente:
      verifica se l'operazione ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB,
       accertando, con il supporto del sistema informativo, se il soggetto collegato risulti
       rilevante anche ai fini di tale articolo;
      verifica se l'operazione possa essere considerata "esigua" e pertanto rientrante negli iter
       deliberativi ordinari; resta intesa la validità del dettato dell’art. 2391 Codice Civile e dello
       Statuto Sociale e del relativo iter deliberativo previsto;
      constata se l'operazione è di minore o maggiore rilevanza, anche in considerazione di
       eventuali cumuli con altre operazioni omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un
       disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato;
      nel caso in cui l'operazione sia di minor rilevanza, verifica che tale operazione possa
       essere considerata ordinaria e pertanto anch’essa esente dall’applicazione degli iter
       deliberativi previsti dalle Procedure; resta intesa la validità del dettato dell’art. 2391
       Codice Civile e dello Statuto Sociale e del relativo iter deliberativo previsto.
  Il Sistema informativo fornisce i seguenti strumenti di supporto:
      nel desktop di sportello è riportata l’evidenza di “Soggetto collegato” nel caso in cui
       venga identificato un cliente parte correlata o soggetto connesso;
      è attivato un controllo online su alcune tipologie di operazioni (prenotazione vincolo su
       conto deposito, emissione di certificato di deposito, vendita pronti contro termine, vendita
       prestiti obbligazionari) che verifica il superamento della soglia di importo esiguo e
       richiede l’inserimento dei pareri se l’operazione è identificata di maggior rilevanza o
       minor rilevanza non ordinaria;
      in fase di generazione di una pratica elettronica di fido viene predisposta una apposita
       Unità Informativa (FO20) da completare;
      in ambito crediti, durante la fase dell’istruttoria, determinazione e controllo automatico
       dell’Organo Deliberante;
      in ambito sconfinamenti, determinazione e controllo automatico dell’Organo Deliberante;
      messaggio informativo automatico nel caso di operazione di qualsiasi natura che
       determina il superamento dei limiti prudenziali.
  Gli strumenti descritti consentono di identificare la tipologia dell’operazione e determinare lo
  specifico iter deliberativo da seguire o accertare la presenza di eventuali casi di esenzione.

PROCEDURE DELIBERATIVE IN TEMA DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI
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INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI
4.1Fase istruttoria (o pre-deliberativa)
  Le modalità operative nella fase di istruttoria o pre-deliberativa variano sulla base della
  tipologia di operazione individuata.

4.1.1 Caso 1: operazione identificata di “minore rilevanza
non ordinaria”
  Le Unità Organizzative impattate, differenti per ambito e di seguito elencate:
      Credito - Fidi: UO Ufficio Istruttoria, UO Qualità del Credito, UO Ufficio Contenzioso
      Raccolta – Vincolo su Conto Deposito, Certificato di deposito: Filiale con supporto
       dell’UO Ufficio Marketing Operativo
      Finanza – Vendita PcT: Filiale con supporto dell’UO Tesoreria
      Condizioni: UO Gestione Condizioni
      Contratti ed accordi/intese di natura commerciale, acquisti di beni: UO Costi ed
       Economato
  predispongono uno specifico flusso informativo, completo e tempestivo, con riguardo all’
  operazione in richiesta che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:
      la natura della controparte e la ragione della rilevanza dell’operazione ai fini delle
       presenti procedure;
      la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;
      le motivazioni e gli interessi dell’operazione e gli effetti prodotti da questa dal punto di
       vista patrimoniale, economico e finanziario;
      devono essere motivate le condizioni economiche applicate e le ragioni della loro
       convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle
       caratteristiche peculiari dell’operazione e dell’interesse della Banca;
      gli eventuali fattori di rischio per la Banca.
  L’Unità Organizzativa interessata, per il tramite della Segreteria Generale, invia
  all’Amministratore Indipendente tramite posta elettronica/posta elettronica certificata le
  informazioni richiamate ai fini del rilascio del parere previsto dalla Disciplina.

  L’Amministratore Indipendente ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga
  necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative
  e l’istruttoria.
  La UO che provvede all’istruttoria è responsabile nel predisporre ogni informazione o
  documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di
  competenza dell’Amministratore Indipendente. Questo esamina la documentazione ricevuta e
  rilascia all’organo deliberante, in forma scritta, un parere preventivo e motivato non vincolante
  sull’interesse della Società al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e
  correttezza sostanziale delle relative condizioni. All’Amministratore Indipendente spetta,
  altresì, il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase
  istruttoria ai soggetti competenti a deliberare (CdA).

  In questa fase, l’Amministratore Indipendente ha la facoltà di farsi assistere, a spese della
  Banca, dal supporto di uno o più esperti di propria scelta nei limiti del budget di spesa dalla
  stessa attribuito.

PROCEDURE DELIBERATIVE IN TEMA DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI
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INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI
L’Amministratore Indipendente trasmette il proprio parere, per il tramite della UO Segreteria
    Generale, all’unità Organizzativa interessata che predispone tutte le attività necessarie per
    l’inoltro della documentazione, per il tramite dell’U.O. Segreteria Generale, al Consiglio di
    Amministrazione.

4.1.2 Caso                     2:       operazione                    identificata                   di       “maggiore
rilevanza”

    Nel caso in cui l’operazione sia identificata come di maggiore rilevanza, in aggiunta alla
    procedura descritta e riservata alle operazioni di minore rilevanza non ordinaria:
         l’Amministratore Indipendente deve ricevere dalla UO interessata, per il tramite della
          Segreteria Generale, notizia tempestiva dell’avvio delle trattative e un flusso informativo
          completo e tempestivo già nella fase istruttoria. Egli ha facoltà di richiedere ulteriori
          informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati della
          conduzione delle trattative o dell’ istruttoria, con particolare riferimento alle modalità
          esecutive dell’operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua
          realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all’interesse e alle motivazioni
          sottostanti e agli eventuali rischi per la Banca;
         per tali operazioni, qualora l’Amministratore Indipendente abbia espresso parere
          negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche
          al Collegio Sindacale.
    In tale eventualità:
         l’UO interessata rende, per il tramite della UO Segreteria Generale, apposita informativa
          sull’operazione al Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla delibera;
         l’UO interessata fornisce, per il tramite della UO Segreteria Generale, al Consiglio di
          Amministrazione, i pareri rispettivamente formulati dall’Amministratore Indipendente e
          dal Collegio Sindacale.
    I pareri dell’Amministratore Indipendente e del Collegio Sindacale, quando necessario,
    devono essere indicati ed allegati alla procedura informatica ante delibera nell’apposita
    funzione ANP01 “Gestione operazioni con parti correlate”.

4.2 Fase deliberativa
    Relativamente alle operazioni di maggiore rilevanza e minore rilevanza non ordinaria, la
                                                                                    2
    competenza a deliberare è esclusivamente rimessa al Consiglio di Amministrazione .
    Anche per le operazioni di importo esiguo e di minor rilevanza ordinaria, rientranti nelle
    previsioni ex art. 2391 Codice Civile e art. 44 secondo comma dello Statuto Sociale,
    competente a deliberare è il Consiglio di Amministrazione, come meglio indicato al paragrafo
    7, sebbene non sia necessaria la specifica procedura pre-deliberativa prevista per le altre
    tipologie di operazioni.
    L’Esponente Aziendale, nelle deliberazioni in cui abbia un interesse (proprio e di terzi) si
    deve astenere e, in ottica di generale di prudenza, deve momentaneamente abbandonare
    la seduta mentre può partecipare alla discussione per fornire eventuali integrazioni e
    chiarimenti.

2
  Sono operazioni di maggior rilevanza le operazioni che, a prescindere dall’importo, diano luogo a perdite, passaggi a
sofferenze, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali, gli sconfinamenti oltre i 50 €/mila, gli acquisti, le locazioni attive e
passive, le operazioni di finanza per la proprietà, i contratti e gli accordi/intese di natura commerciale, le convenzioni per
la distribuzione di prodotti e servizi.

PROCEDURE DELIBERATIVE IN TEMA DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI
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INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI
In caso di operazioni di maggior rilevanza o minor rilevanza non ordinarie, il parere
  dell’Amministratore Indipendente e l’eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale vengono
  trasmessi al Consiglio di Amministrazione e allegati alla delibera.
  La delibera delle operazioni con soggetti collegati da parte del Consiglio di Amministrazione
  deve fornire adeguata motivazione in merito a:
      l’opportunità e la convenienza economica dell’operazione per la Banca;
      le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di
       altri profili caratteristici dell’operazione, rispetto a quelli standard. Elementi idonei a
       supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della
       delibera;
      le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o
       condizionato a rilievi formulati da parte degli amministratori indipendenti.
  I riferimenti inerenti a eventuali operazioni di maggiore rilevanza deliberate nonostante
  l’Amministratore Indipendente e/o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o
  formulato rilievi, devono essere portati annualmente, per il tramite dell’UO Segreteria
  Generale, a conoscenza dell’Assemblea dei Soci.
  Nell’ambito delle operazioni di minore rilevanza, con riguardo alle operazioni ordinarie, in
  esercizio della deroga prevista dalla normativa, le operazioni ordinarie sono escluse dal
  perimetro applicativo delle procedure deliberative (fase istruttoria e fase deliberativa) essendo
  sufficiente:
      indicare nella delibera gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell’operazione a
       seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi dianzi indicati
       (riconducibilità all’ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema
       economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa tipologia di controparte);
      predisporre, con cadenza trimestrale, un flusso informativo, almeno di tipo aggregato,
       idoneo a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni ai fini di eventuali
       interventi correttivi.
  Non sono previste deroghe procedurali in caso di urgenza.

PROCEDURE DELIBERATIVE IN TEMA DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI
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INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI
5. Operazioni rientranti nell’ambito                                                                di
applicazione dell’art. 136 del TUB
  Per le operazioni (obbligazioni o altri atti di compravendita) poste in essere con soggetti
  collegati che siano Esponenti Bancari o soggetti ad essi riferibili, laddove ricadano anche
  nell’ambito di applicazione dell’art. 136 TUB, la Banca applica le seguenti procedure, per
  qualunque tipologia di operazione ai sensi delle Disposizioni (esigua, di maggior o minor
  rilevanza, ordinaria o meno):
   con riferimento alla “fase pre-deliberativa”:
      all’Amministratore Indipendente viene fornita, con congruo anticipo, un’adeguata
       informativa sull’operazione oggetto di delibera;
      allo stesso deve essere inoltre riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della
       società, da uno o più esperti di propria scelta;
      l’Amministratore Indipendente individua le lacune/inadeguatezze relative alla fase pre-
       deliberativa e le rappresenta ai soggetti competenti a deliberare;
      in caso di operazioni di maggiore rilevanza, l’Amministratore Indipendente è coinvolto
       anche nella fase delle trattative e dell’istruttoria almeno attraverso la ricezione di un
       flusso informativo completo e tempestivo e ha la facoltà di richiedere informazioni e di
       formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle
       trattative o dell’istruttoria.
   con riferimento alla delibera:
      è soggetta all’iter stabilito dal citato articolo 136 del TUB (approvazione del Consiglio di
       Amministrazione all’unanimità degli aventi diritto di voto, con il parere favorevole di tutti i
       membri del Collegio Sindacale ad esclusione del sindaco interessato);
      la delibera deve fornire:
           adeguata motivazione in merito all’opportunità e convenienza economica per la
            Banca;
           le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e
            di altri profili caratteristici dell’operazione, rispetto a quelli standard. Tali motivazioni
            devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.
  L’Esponente Aziendale, nelle deliberazioni in cui abbia un interesse (proprio e di terzi) si deve
  astenere e, in ottica di generale di prudenza, deve momentaneamente abbandonare la
  seduta mentre può partecipare alla discussione per fornire eventuali integrazioni e
  chiarimenti.

PROCEDURE DELIBERATIVE IN TEMA DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI
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INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI
6. Quadro                                      sinottico                          delle                procedure
deliberative
Di seguito si rappresentano le procedure deliberative definite in funzione delle diverse tipologie
di operazione:

                                                                               Tipologia Operazione

 Fase                  Sotto fase             Circ. 263   Circ. 263     Circ. 263       Circ. 263     Art. 136 Tub    Art. 2391 e 44
                                              Importo       Minore        Minore        Maggiore                        2° comma
                                               esiguo     rilevanza     rilevanza       rilevanza                    Statuto Sociale
                                                          ordinaria   non ordinaria                                  (che non ricade
                                                                                                                      in ambito 136
                                                                                                                        Tub e Circ.
                                                                                                                            263)
              Coinvolgimento                                                                                
              Amministratori indipendenti                                                              Solo se di
              nella fase delle trattative e      ─           ─                                                           ─
                                                                                                       maggiore
              dell’istruttoria
                                                                                                       rilevanza
  Pre-
delibera      Informativa verso                              ─                                           
                                                 ─                                                                         ─
              Amministratori indipendenti
  tiva
              Eventuale assistenza               ─           ─                                                          ─
              Rappresentazione eventuali
              lacune all’organo                  ─           ─                                                          ─
              deliberante
              Formulazione da parte degli
              Amministratori indipendenti                    ─                            
                                                 ─                                                         ─               ─
              di un parere preventivo
              all’Organo deliberante
              Definizione di un’adeguata
              motivazione alla delibera /        ─           ─                                                          
              disclosure interesse
              Assunzione deliberazione
              da parte del Consiglio di                                                                               
Delibera
              Amministrazione 3
  tiva        Informativa verso il
              Consiglio di                                                                                              
                                                 ─           ─
              Amministrazione sulle
              operazioni concluse
              Informativa almeno annuale
              verso l’Assemblea sulle
              operazioni con parere              ─           ─                                           ─               ─
              negativo degli
              Amministratori indipendenti

        3
            Anche per quanto previsto in caso di operazioni ex art. 2391 CC e art. 44 secondo comma Statuto Sociale

PROCEDURE DELIBERATIVE IN TEMA DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI
                                                                                                                                       16/22
INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI
7. Operazioni e procedure deliberative
rientranti nell’ambito di applicazione dell’art.
2391 Codice Civile e Art.44 Statuto Sociale
  In caso di operazioni in cui è presente un interesse da parte degli Amministratori e dei
  Sindaci della Banca, ove non risultassero attuabili le procedure sancite ai sensi dell’art. 136
  TUB e della Circolare 263/2006, si applicano le prescrizioni normative previste dall’art. 2391
                                                                  4
  del Codice Civile e Art. 44 secondo comma dello Statuto Sociale .
  Tale circostanza si verifica in occasione di operazioni che vedono il coinvolgimento di soggetti
  riconducibili agli Amministratori e Sindaci o rispetto alle quali si ravvisa un interesse da parte
  dei citati esponenti, non censiti nel perimetro dei soggetti collegati individuato ai sensi delle
  Disposizioni ovvero esclusi dall’applicazione dell’art. 136 TUB.
  L'amministratore o il sindaco è tenuto a dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio
  Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata
  operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
  In tale circostanza la competenza deliberativa spetta al Consiglio di Amministrazione con
  esclusione dell’esponente interessato.
  L’Esponente Aziendale, nelle deliberazioni in cui abbia un interesse (proprio e di terzi) si
  deve astenere e, in ottica di generale di prudenza, deve momentaneamente abbandonare
  la seduta mentre può partecipare alla discussione per fornire eventuali integrazioni e
  chiarimenti.
  La deliberazione del CdA deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la
  società dell’operazione.
  Resta salva la possibilità, per specifiche tipologie di operazioni, regolate a condizioni
  predefinite per tutta la clientela, di prevedere un iter ordinario sulla base di apposita delibera
  Quadro del CdA.
  Nei soggetti riconducibili ad amministratori e sindaci rientrano (elenco esemplificativo e non
  esaustivo):

    alla luce dell’abrogazione dei commi 2 e 2 bis dell’art. 136 TUB, le obbligazioni
     intercorrenti con le società presso le quali gli Amministratori ed i Sindaci svolgono
     funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché le società controllate e
     controllanti delle medesime;
    i nominativi dei parenti oltre il secondo grado nonché gli affini fino al secondo grado degli
     Amministratori e Sindaci, comprese le società o imprese controllate dagli stessi parenti e
     affini;
    i nominativi delle persone fiscalmente a carico degli Amministratori e Sindaci, diverse
     dagli stretti familiari nonché le società o imprese da queste controllate;
    le società nelle quali gli Amministratori e/o i Sindaci possiedono partecipazioni non di
     controllo, escluse quindi dal perimetro dei soggetti collegati;
    le società o imprese in cui un Amministratore e/o un Sindaco svolge un incarico da
     commercialista o incarichi professionali di altro tipo;

     4
       Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita,
     che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del collegio sindacale
     rapporti di natura professionale, gli obblighi in tema di interessi degli amministratori si applicano anche ai
     componenti del collegio sindacale.

PROCEDURE DELIBERATIVE IN TEMA DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI
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INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI
 i terzi nei confronti dei quali gli Amministratori e/o i Sindaci sono debitori o creditori, nei
     casi in cui la concessione di un finanziamento da parte della Banca al terzo divenga un
     presupposto utile e necessario anche se non l’unico per il pagamento del debito.

  Le relazioni relative ai sindaci ai sensi dell’art. 44 secondo comma Statuto Sociale dovranno
  essere indicate nel registro elettronico ex art. 2391 c.c. con espressa specifica della natura
  del rapporto.
  In ambito credito il richiedente dell’affidamento è tenuto alla compilazione, in sede di
  domanda, del modulo ANW70. Attraverso tale modulo egli dichiara, sotto la propria
  responsabilità, la presenza di eventuali rapporti economico/professionali con uno o più
  Esponenti Aziendali (Consiglio di Amministrazione o Collegio Sindacale) permettendo
  l’identificazione dell’operazione come rientrante nella fattispecie prevista dall’art.2391 C.C. o
  art. 44 Statuto.
  La Segreteria Generale, è tenuta alla trasmissione dell’informativa all’Ufficio Anagrafe e CR ai
  fini del censimento delle posizioni all’interno del registro Phoenix art. 2391 e successivo
  aggiornamento.

  Per una ulteriore disamina della casistica e dei relativi obblighi si rinvia alle Politiche in tema
  di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati paragrafo 7.1.

  Esenzioni e deroghe
  La Banca ritiene – al fine di non inflazionare le procedure sopra descritte e per un più
  efficace (e non formale) presidio verso il “conflitto di interessi”, che quanto descritto al
  presente paragrafo non sia applicabile ai seguenti casi:
  Potenziali interessi di amministratori e sindaci per quanto riguarda la categoria “Fornitori”
  a)   Fornitura continuativa uguale o superiore a 100.000 euro annui
  b)   Fornitura occasionale con debito superiore a 75.000 euro
  Potenziali interessi di amministratori e sindaci per quanto riguarda la categoria “Clienti”
  c) Persona fisica per la quale un amministratore o sindaco della Banca svolge il servizio di
  dichiarazione dei redditi se la stessa persona fisica non sia tenuta alla contabilità
  (indipendentemente che la contabilità sia tenuta dall’esponente o da un altro professionista);
  d) Cliente per il quale un amministratore o sindaco della Banca ha prestato una
  consulenza, hanno effettuato una cessione di beni o una prestazione in modo occasionale
  già saldata;
  e) Soci delle Associazioni di categoria in cui un amministratore o sindaco della Banca
  ricopre cariche di amministrazione e controllo, senza effettuare – in via personale – altre
  cessioni di beni e/o prestazioni di servizi.

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INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI
7.    Delibere quadro
  Le presenti procedure potranno essere integrate in futuro con apposite delibere quadro
  relative a categorie di operazioni omogenee, nei termini previsti dalle Disposizioni. Qualora la
  Banca decida in futuro di adottare le delibere quadro, l’adozione delle stesse dovrà seguire
  l’iter procedurale definito dalle Disposizioni.
  Le delibere quadro sono sottoposte, sulla base di quanto disciplinato nei paragrafi precedenti,
  al parere dell’Amministratore Indipendente in funzione del prevedibile ammontare massimo,
  cumulativamente considerato, delle operazioni da realizzare. Le singole operazioni con
  soggetti collegati effettuate nell’ambito della singola delibera quadro non sono assoggettate
  all’iter deliberativo previsto dalle presenti procedure e sono autorizzate direttamente dagli
  uffici competenti, nel rispetto del sistema delle deleghe.
  Un’operazione inizialmente riconducibile a una delibera quadro che non rispetti i requisiti di
  specificità, omogeneità e determinatezza alla base della stessa delibera non potrà essere
  compiuta in esecuzione di quest’ultima. All’operazione si applicheranno, pertanto, le regole
  stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

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INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI
8. Flussi informativi interni
  L’elenco completo dei flussi informativi è disponibile nelle Politiche in tema di attività di rischio
  e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati.
  Per quanto riguarda l’informativa interna agli Organi Societari ed alle Funzioni di Controllo
  preposte, vengono predisposte:
      una completa informativa, almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione, al Collegio
       Sindacale ed all’Amministratore Indipendente, sulle operazioni concluse e sulle loro
       principali caratteristiche (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni
       operazione con soggetti collegati, organo deliberante) ad esclusione delle operazioni di
       importo esiguo – UO Competente per il tramite della Segreteria Generale;
      una informativa annuale delle operazioni di maggiore rilevanza compiute, sulle quali
       l’Amministratore Indipendente o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o
       formulato rilievi, da presentare almeno annualmente all’Assemblea dei Soci – UO
       Competente per il tramite della Segreteria Generale;
      una comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale,
       successivamente alla delibera, per ogni operazione sulla quale l’Amministratore
       Indipendente ha espresso parere contrario o condizionato - Segreteria Generale;
      un’informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull’attuazione di eventuali
       delibere quadro - UO competente per il tramite della Segreteria Generale.
  La reportistica prodotta dalle UO competenti, basata sui flussi informativi forniti dalle
  procedure ed estratti con l’eventuale supporto dell’UO Ufficio Organizzazione, viene inoltrata
  alla Segreteria Generale, nell’ambito dell’usuale attività di preparazione delle delibere per il
  Consiglio di Amministrazione. La reportistica viene altresì inoltrata alle funzioni di Compliance
  e di Risk Management per consentire i controlli di conformità e di monitoraggio del rischio.

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INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI
ALLEGATO - Principali definizioni
     parte correlata: gli esponenti aziendali
     soggetti connessi:
            le società e le imprese, costituite anche in forma non societaria, controllate da una
             parte correlata;
                                     5
            gli stretti familiari       di una parte correlata e le società o le imprese controllate da
             questi;
     soggetti collegati: l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa
      connessi
        In conformità con quanto dispone la normativa di Banca d’Italia, sono altresì censiti
        come stretti familiari di una parte correlata, per quanto non si tratti di soggetti collegati ai
        sensi delle Disposizioni, anche gli affini fino al secondo grado, le cui informazioni sono
        mantenute esclusivamente per eventuali richieste dell’Autorità di Vigilanza.
     operazioni con soggetti collegati: le transazioni che comportano l’assunzione di
      attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni indipendentemente dalla
      previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si
      considerano operazioni con soggetti collegati:
            quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre
             un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
            i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di
             vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
            le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere
             nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
            le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite
             dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per
             l’esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità
             del gruppo;
        Tali operazioni si distinguono in:
     operazioni di maggiore rilevanza le operazioni in cui sia superata la soglia del 5%
      (Emil Banca 0,6%), per uno dei seguenti indici (applicabili a seconda della specifica
      operazione):
            indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore
             dell’operazione e i Fondi Propri. Se le condizioni economiche dell’operazione sono
             determinate, il controvalore dell’operazione è:
                 per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato,
                  alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali
                  adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
                 per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo
                  massimo erogabile;
                 per le altre componenti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

    5
     I parenti fino al secondo grado ed il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata, nonché i figli di
    questo

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INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI
Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da
               grandezze non ancora note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo
               ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo.
         indice di rilevanza dell’attivo: utilizzato solo nei casi di operazioni di acquisizione,
          fusione e scissione, è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione
          e il totale attivo della Banca dall’ultimo stato patrimoniale disponibile. Per le
          operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società, che hanno effetti
          sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della
          partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di
          disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in
          società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:
              in caso di acquisizioni, il controvalore dell’operazione maggiorato delle
               passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;
              in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.
        Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall’acquisizione
        di una partecipazione), il valore del numeratore è:
              in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che
               verrà attribuito all’attività;
              in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività.
        Sono altresì da considerare operazioni di maggiore rilevanza le operazioni aventi
        caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse
        nel corso del medesimo esercizio con la stessa parte correlata, o con soggetti
        connessi ad essa, le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di
        maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza
        identificate.
     Operazioni di minore rilevanza: le operazioni concluse con parti correlate e soggetti
      connessi diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni esigue
     Operazioni di importo esiguo: le operazioni il cui controvalore non eccede per le
      Banche il cui patrimonio di vigilanza (consolidato, in caso di gruppi) è inferiore a 500
      milioni di Euro, la soglia di 250.000 Euro; Emil Banca ha adottato la soglia di Euro
      125.000,00.

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INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI
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