Regolamento della Cassa pensione e di risparmio del Gruppo Securitas, dipen-denti con salario orario compre- so il personale della categoria B ...
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1 Regolamento della Cassa pensione e di risparmio del Gruppo Securitas, dipen- denti con salario orario compre- so il personale della categoria B secondo la CCL per il ramo UNiA / VSSU Edizione 2021
2 Indice I. Disposizioni generali Pagina Art. 1 Scopo 4 Art. 2 Parità dei sessi 4 Art. 3 Unione domestica registrata 4 Art. 4 Lavoratori assicurati; primato dei contributi 5 Art. 5 Durata del rapporto previdenziale 5 Art. 6 Salario assicurato 6 II. Prestazione Art. 7 Aliquota di conversione 6 Art. 8 Rendita di vecchiaia 7 Art. 9 Rendita per il coniuge 8 Art. 10 Rendita per orfani 8 Art. 11 Rendita d’invalidità 8 Art. 12 Rendita per figli 10 Art. 13 Infortunio 10 Art. 14 Pagamento delle rendite 10 Art. 15 Diritto personale 10 Art. 16 Obbligo d’informazione 11 Art. 17 Libero passaggio 11 III. Contributi Art. 18 Contributi degli assicurati 12 Art. 19 Contributi della ditta 12
3 IV. Organizzazione Art. 20 Organi 12 Art. 21 Consiglio di fondazione 12 Art. 22 Convocazione e decisioni 13 Art. 23 Diritti degli assicurati 13 Art. 24 Assemblea dei delegati 13 Art. 25 Convocazione dell’assemblea 13 Art. 26 Svolgimento dell’assemblea 14 Art. 27 Amministrazione 14 Art. 28 Investimento del patrimonio 14 Art. 29 Revisione tecnica 14 Art. 30 Organo di revisione 14 Art. 31 Informazione degli assicurati 14 V. Disposizioni finali Art. 32 Relazione con le leggi federali 15 Art. 33 Validità del regolamento 15 Appendici 1 Aliquota di conversione 17 2 Contributi 18 3 Promozione della proprietà abitativa (PPA) 19
4
Regolamento della Cassa pensione
e di risparmio del Gruppo Securitas,
dipendenti con salario orario com-
preso il personale della categoria B
secondo la CCL per il ramo
UNiA / VSSU
Il Consiglio di fondazione della Cassa pensione e di risparmio del
Gruppo Securitas, in conformità con l’art. 8.4 dei propri statuti,
emana il presente regolamento per i dipendenti con salario ora-
rio compreso il personale della categoria B secondo la CCL per il
ramo.
I. Disposizioni generali
Art. 1
Scopo La Cassa pensione e di risparmio del Gruppo Securitas SA, sezio-
ne dipendenti con salario orario compreso il personale della cate-
goria B secondo la CCL per il ramo (denominata di seguito «CdR
LPP») opera per garantire la previdenza professionale per la vec-
chiaia, i superstiti e l’invalidità dei dipendenti della ditta fondatrice e
delle imprese ad essa affiliate economicamente o finanziariamente
(denominate di seguito «ditta»).
Art. 2
Parità dei sessi Le definizioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono indif-
ferentemente a uomini e donne.
Art. 3
Unione domestica 1 L’unione domestica registrata viene equiparata al matrimonio per
registrata tutta la sua durata.
2
In caso di decesso di uno dei membri dell’unione domestica, il
convivente superstite è equiparato al coniuge.
3
Lo scioglimento in via giudiziale di un’unione domestica registrata
è equiparato al divorzio.5
Art. 4
Lavoratori 1 Tutti i dipendenti della ditta che percepiscono un salario orario
assicurati; compreso il personale della categoria BP secondo la CCL per il
primato dei ramo e soddisfano i requisiti legali dell’assicurazione obbligatoria,
contributi fanno parte della CdR LPP a partire dal 1° gennaio successivo al
compimento del 17° anno di età.
2
Fino all’anno civile in cui il lavoratore compie 24 anni, l’assicura-
zione copre solo i rischi di decesso e di invalidità. La previdenza di
vecchiaia inizia solo a partire dal 1° gennaio successivo al compi-
mento del 24° anno d’età.
3
Non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria
– i dipendenti con un grado minimo d’invalidità del 70 % ai sensi
dell’Assicurazione federale per l’invalidità (AI);
– i dipendenti con un contratto a tempo determinato pari o inferiore
a tre mesi. Se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre la durata
di tre mesi, il dipendente è soggetto all’obbligo previdenziale a
partire dal momento in cui è stata concordata la proroga;
– i dipendenti che lavorano a titolo accessorio e che sono già as-
sicurati obbligatoriamente nell’ambito della loro attività principale
o che esercitano un’attività lucrativa indipendente quale attività
principale.
4
La CdR LPP calcola le prestazioni di uscita ai sensi dell’art. 15
della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza profes-
sionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità come istituzione di
risparmio (primato dei contributi).
5
Le prestazioni previste dalla LPP vengono garantite in ogni caso.
6
La CdR LPP non prevede l’assicurazione facoltativa dei lavoratori
per le parti di salario che quest’ultimi percepiscono da altri datori di
lavoro. La CdR LPP non continua l’assicurazione per le persone il
cui rapporto di lavoro è stato risolto senza il diritto alla pensione.
Art. 5
Durata 1 Con riserva delle disposizioni di cui all’art. 4, cpv. 3, il rapporto
del rapporto previdenziale ha inizio con il rapporto di lavoro e termina quando
previdenziale quest’ultimo viene sciolto o quando si verifica un evento assicurato.
2
L’assicurazione per decesso e invalidità resta in vigore per un
mese dopo la fine del rapporto previdenziale, se prima non ha inizio
un nuovo rapporto di lavoro.
2
Una persona assicurata che lascia l'assicurazione obbligatoria
dopo il compimento del 58° anno di età in seguito a disdetta del6
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, può esigere la
continuazione dell'assicurazione presentando richiesta scritta alla
fondazione entro un mese prima della fine del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a informare la fondazione se rescinde il
contratto di lavoro con una persona assicurata dopo il compimento
del 58° anno di età.
La persona assicurata può scegliere se continuare ad assicurare
solo i rischi di decesso e d'invalidità (contributi ridotti) oppure conti-
nuare anche la previdenza per la vecchiaia. La prestazione di uscita
resta nella fondazione.
Le condizioni dettagliate sono disciplinate dal regolamento sulla
continuazione dell'assicurazione dopo l’uscita dalla previdenza ob-
bligatoria ai sensi dell’art. 47A LPP. Esse vengono concordate per
iscritto nel quadro di un accordo individuale tra la persona assicura-
ta e la fondazione. L’accordo firmato dalla persona assicurata deve
essere a disposizione della fondazione al momento della cessazio-
ne del rapporto di lavoro.
Dopo la sua uscita dall’assicurazione obbligatoria, la persona as-
sicurata versa i contributi di rischio stabiliti nel regolamento sul-
la continuazione dell'assicurazione dopo l’uscita dalla previdenza
obbligatoria ai sensi dell’art. 47A LPP ed eventuali contributi per i
costi amministrativi di datore di lavoro e lavoratore relativi alla con-
tinuazione del salario assicurato. Se la persona assicurata continua
la previdenza per la vecchiaia, per il salario che continua ad essere
assicurato versa i contributi di datore di lavoro e lavoratore confor-
memente all’allegato 2 del regolamento di previdenza.
Art. 6
Salario assicurato Il salario assicurato è calcolato secondo quanto prescritto dall’
art. 8, cpv. 1, LPP. Il salario minimo da assicurare corrisponde alle
prescrizioni dell’art. 8, cpv. 2, LPP. I diversi valori sono pubblicati in
maniera appropriata. Non è tenuto conto dei elementi retributivi che
sono dovuti occasionalmente, ad esempio: il rimborso del tempo di
viaggio o regali di giubilei.
II. Prestazioni
Art. 7
Aliquota L’aliquota di conversione in percentuale dell’avere di vecchiaia vie-
di conversione ne calcolata secondo la tabella nell’appendice 1.7
Art. 8
Rendita 1 Ogni assicurato che abbia compiuto 65 anni (64 anni per le don-
di vecchiaia ne) ha diritto ad una rendita di vecchiaia al momento dell’uscita dal
servizio.
2
L’entità della rendita di vecchiaia dipende dall’avere di vecchiaia
della persona assicurata all’età di pensionamento e dall’aliquota di
conversione stabilita dal Consiglio federale valida in tale momento,
secondo la tabella dell’appendice 1.
3
L’avere di vecchiaia è composto
a. dagli accrediti individuali di vecchiaia,
b. dalle prestazioni di libero passaggio trasferite,
c. dagli eventuali versamenti unici e
d. dagli interessi corrisposti su questi importi secondo le di-
sposizioni del Consiglio federale.
Gli accrediti di vecchiaia annui calcolati individualmente ammon-
tano a:
Vecchiaia Accredito in %
del salario coordinato
Uomini Donne
25 – 34 25 – 34 7
35 – 44 35 – 44 10
45 – 54 45 – 54 15
55 – 65 55 – 64 18
4
L’assicurato può chiedere che gli venga versato al massimo un
quarto del suo avere di vecchiaia ai sensi della LPP come liquida-
zione unica in capitale.
5
La richiesta per il versamento di una parte dell’avere di vecchiaia
ai sensi della LPP come liquidazione unica in capitale deve essere
presentata per iscritto all’amministrazione almeno due anni prima
del pensionamento per raggiunti limiti d’età, specificando l’importo
desiderato.
6
Se l’assicurato è coniugato, la liquidazione in capitale è ammessa
solo con l’approvazione scritta da parte del coniuge.8
Art. 9
Rendita 1 Al coniuge superstite che debba provvedere al mantenimento di
per il coniuge figli comuni o abbia compiuto il 45° anno di età e il matrimonio ab-
bia avuto una durata non inferiore ai 5 anni, la CdR LPP versa una
rendita pari al 60 % della rendita intera d’invalidità a cui l’assicurato
avrebbe avuto diritto. Se la persona assicurata deceduta percepiva
una rendita di vecchiaia o d’invalidità, la rendita per il coniuge è pari
al 60 % dell’ultima rendita di vecchiaia o d’invalidità percepita.
2
I coniugi che non hanno diritto ad una rendita ricevono un’in-
dennità unica pari a tre volte l’importo annuo della rendita per il
coniuge.
3
La rendita per il coniuge inizia alla scadenza della corresponsio-
ne del salario per i superstiti e si estingue con la contrazione di un
nuovo matrimonio o con il decesso.
4
Se l’assicurato lascia come superstite un coniuge divorziato con
cui è stato sposato per almeno 10 anni, quest’ultimo ha diritto alla
medesima rendita di un coniuge, in ogni caso per un ammontare
non superiore alla perdita di reddito subita per il decesso dell’assi-
curato.
Art. 10
Rendita I figli di un assicurato deceduto, così come i figli elettivi al cui mante-
per orfani nimento egli provvedeva, hanno diritto ciascuno a una rendita pari
al 20 % della rendita d’invalidità assicurata o al 20 % della rendita di
vecchiaia o d’invalidità in corso, fino al compimento del 18° anno di
età. I figli ancora in fase di formazione oppure invalidi per almeno il
70 % hanno diritto alla rendita fino al termine della loro formazione,
tuttavia non oltre il compimento del 25° anno di età.
Art. 11
Rendita 1 Se un assicurato della CdR LPP diventa inabile al lavoro e per-
d’invalidità cepisce una rendita dell’AI federale, fino a quando perdura tale
condizione, egli ha diritto a una rendita assegnata sulla base della
decisione della Commissione AI.
2
La persona assicurata ha diritto
a. alla rendita intera d’invalidità se, ai sensi dell’AI, è invalida per
almeno il 70 %;
b. a tre quarti di rendita, se il grado d’invalidità è pari ad almeno
60 %;
c. a metà della rendita se il grado d’invalidità è di almeno 50 %;
d. a un quarto della rendita se il grado d’invalidità è di almeno
40 %.9
3
L’entità della rendita intera d’invalidità dipende dall’avere di vec-
chiaia della persona assicurata e dall’aliquota di conversione stabi-
lita dal Consiglio federale valida in tale momento, secondo la tabella
dell’appendice 1.
4
L’avere di vecchiaia alla base del calcolo è costituito
a. dall’avere di vecchiaia acquisito dall’assicurato fino al momen-
to in cui sorge il diritto alla rendita d’invalidità e
b. dalla somma degli accrediti di vecchiaia ai sensi dell’art. 8, cpv.
3, per gli anni ancora mancanti fino al raggiungimento dell’età
di pensionamento ordinaria, senza interessi.
Questi accrediti di vecchiaia sono calcolati sulla base coordinata
dell’assicurato durante il suo ultimo anno assicurato della CdR LPP.
5
Il Consiglio di fondazione può ridurre la rendita, se all’assicurato
può essere imputata una colpa grave in relazione alla sua invalidità.
La riduzione della rendita non può superare la riduzione della rendi-
ta dell’AI federale.
6
Per il versamento delle rendite d’invalidità viene atteso l’esau-
rimento delle prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera
per malattia o dell’assicurazione infortuni oppure il precedente rag-
giungimento del limite di età AVS.
7
In caso di cumulo con prestazioni di altre assicurazioni sociali, la
rendita d’invalidità viene ridotta nella misura in cui essa, sommata
agli altri redditi conteggiabili, supera il 90 % del salario annuale pre-
sumibilmente venuto a mancare (art. 24 OPP 2).
8
Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e
scopo affine che vengono versate alle persone aventi diritto sulla
base dell’evento danneggiante, quali le rendite o le prestazioni in
capitale al loro valore di trasformazione in rendite, erogate da assi-
curazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad ec-
cezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità in contanti
e prestazioni analoghe. Per i beneficiari di prestazioni d’invalidità
viene inoltre computato il reddito da attività lucrativa o il reddito
sostitutivo che essi continuano o che potrebbero presumibilmente
continuare a percepire. Per il calcolo del reddito da lavoro che può
essere presumibilmente ancora percepito ci si basa sul reddito del
soggetto invalido sancito dalla decisione AI, tenendo conto delle
particolarità del singolo caso.10
Art. 12
Rendita per figli 1
I beneficiari di una rendita di vecchiaia o d’invalidità hanno diritto
ad una rendita per figli per ogni figlio a cui, alla loro morte, spet-
terebbe una rendita per orfani; l’ammontare della rendita per figli
equivale a quello della rendita per orfani.
2
In caso di cumulo con prestazioni di altre assicurazioni sociali, le
rendite per figli vengono ridotte nella misura in cui esse, sommate
agli altri redditi conteggiabili, superano il 90 % del salario annuale
presumibilmente venuto a mancare più gli assegni per figli.
Art. 13
Infortunio 1 Se l’evento assicurato è causato da un infortunio per il quale
l’assicurato deve essere indennizzato da terzi, la CdR LPP può, in
virtù dell’art. 24 OPP2, ridurre le prestazioni.
2
Se il terzo contesta il proprio obbligo di prestazione, la CdR LPP
corrisponde la propria prestazione interamente. L’assicurato deve
cedere alla CdR LPP i propri diritti nei confronti del terzo fino a
concorrenza delle prestazioni corrisposte dalla CdR LPP.
3
La CdR LPP non è tuttavia obbligata a compensare i rifiuti o le ri-
duzioni di pagamento da parte dell’assicurazione infortuni o dell’as-
sicurazione militare se queste ultime hanno deciso il rifiuto o la ri-
duzione delle prestazioni a causa di un comportamento colpevole
o per altri motivi ai sensi dell’art. 21 LPGA, art. 37 LAINF, art. 39
LAINF, art. 65 LAM o art. 66 LAM.
Art. 14
Pagamento 1 Le rendite vengono versate ogni mese posticipatamente su un
delle rendite conto corrente postale o su un conto bancario.
2
Il diritto alla rendita inizia il giorno in cui cessa il pagamento del
salario e termina con il mese in cui si estingue il diritto. La rendita
d’invalidità viene corrisposta non prima della data fissata dalla de-
cisione dell’AI.
3
Se la rendita di vecchiaia o d’invalidità è inferiore al 10 %, (rendita
per il coniuge: 6 %, la rendita per figli o per orfani: al 2 %) della ren-
dita di vecchiaia massima AVS valida in quel momento, essa viene
sostituita da una liquidazione in capitale.
Art. 15
Diritto personale 1 Il diritto alle prestazioni della CdR LPP non può essere né impe-
gnato né ceduto.
2
Sono fatte salve le disposizioni riportate all’appendice 3 relative
alla promozione della proprietà di abitazioni.11
3
Se un’istanza incaricata dell'esecuzione delle prestazioni com-
plementari ha notificato alla fondazione il conteggio di una presta-
zione venuta a scadenza, il rimborso viene conteggiato con le pre-
stazioni della fondazione venute a scadenza.
Art. 16
Gli assicurati e i beneficiari di rendite sono tenuti ad informare l’am-
Obbligo ministrazione sulla loro situazione personale rilevante ai fini delle
d’informazione prestazioni della CdR LPP, in particolare sullo stato civile e sui figli,
e a presentare, su richiesta, i certificati medici necessari.
Art. 17
Libero passaggio 1
Se l’assicurato lascia l’azienda per un motivo diverso dal caso
previdenziale, in base alle disposizioni della legge sul libero pas-
saggio e nel rispetto dello scopo previdenziale ha diritto all’avere di
risparmio disponibile con gli interessi.
2
Se le prestazioni di libero passaggio e i contributi versati dall’as-
sicurato e l’aumento del 4 % annuo a partire dal 20° anno di età
risultano superiori al capitale di risparmio, sarà questo importo a
essere versato. Le prestazioni di libero passaggio trasferite nella
cassa pensione vengono remunerate al tasso d’interesse minimo
LPP.
3
Se l’avere di vecchiaia calcolato in base alla LPP risulta superiore
alle prestazioni di cui ai cpv. 1 e 2, in loro vece si terrà conto di
questo importo.
4
La prestazione di libero passaggio viene versata alla nuova cassa
pensione del lavoratore uscente. Coloro che non aderiscono a una
nuova cassa pensione devono comunicare alla CdR LPP se la co-
pertura previdenziale debba essere mantenuta sotto forma di conto
o di polizza di libero passaggio.
5
Gli assicurati (le persone sposate solo con il consenso scritto del
coniuge) possono chiedere il versamento in contanti della presta-
zione di libero passaggio se
a. lasciano definitivamente la Svizzera, fatto salvo l’art. 25f LFLP;
b. intraprendono a titolo principale un’attività indipendente e non
sono più sottoposti alla previdenza professionale obbligatoria;
c. la prestazione d’uscita risulta inferiore al loro contributo annuo.12
III. Contributi
Contributi
degli assicurati Art. 18
1
Gli assicurati della CdR LPP versano i contributi elencati nell’ap-
pendice 2.
2
Il nuovo entrato deve consentire che si prenda visione dei con-
teggi relativi alle prestazioni di libero passaggio ricevute.
Contributi
della ditta Art. 19
1
La ditta versa alla CdR LPP i contributi elencati nell’appendice 2.
2
Se la ditta effettua versamenti superiori ai contributi regolamenta-
ri, la differenza dovrà essere accreditata ad una riserva contributiva.
Questa riserva deve essere gestita e dichiarata separatamente. La
ditta è autorizzata ad utilizzare la riserva contributiva per il versa-
mento dei suoi contributi regolamentari alla cassa.
IV. Organizzazione
Organi
Art. 20
Gli organi della Cassa pensione e di risparmio (CP) sono:
– il Consiglio di fondazione, organo supremo
– l’assemblea dei delegati, organo elettivo.
Consiglio
di fondazione Art. 21
1
Il Consiglio di fondazione è composto pariteticamente da otto
consiglieri, di cui metà viene eletta dai delegati in quanto rappre-
sentanti dei lavoratori.
2
Il Consiglio di fondazione dirige la fondazione secondo quanto
prescritto dalla legge, dalle ordinanze, dalle disposizioni dell’atto
di fondazione, dai regolamenti e dalle direttive dell’autorità di vigi-
lanza. Esso rappresenta la fondazione verso l’esterno, designa le
persone che rappresentano la fondazione legalmente e regola il
loro diritto di firma.
3
Il Consiglio di fondazione è competente per tutte le decisioni di
cui all’art. 51a LPP.
4
I membri del Consiglio di fondazione restano in carica quattro
anni. Il Consiglio di fondazione si autocostituisce.13
Art. 22
Convocazione 1 Il Consiglio di fondazione si riunisce ogniqualvolta le circostanze
e decisioni lo richiedano. Esso è presieduto da un membro del Consiglio d’am-
ministrazione della Securitas SA che non fa parte del Consiglio di
fondazione.
2
Il Consiglio di fondazione può deliberare se sono presenti almeno
5 membri.
3
Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei membri del
Consiglio di fondazione presenti. In caso di parità dei voti, la deci-
sione non viene adottata.
Art. 23
Diritti degli 1 Gli assicurati eleggono ogni quattro anni i delegati e i loro sosti-
assicurati tuti. L’elezione avviene in forma scritta.
2
Gli assicurati hanno diritto di proposta. Le proposte devono es-
sere presentate per iscritto al Consiglio di fondazione e vengono
trattate nel corso della successiva seduta. L’esito della discussione
viene comunicato al richiedente per iscritto.
Art. 24
Assemblea 1 L’assemblea dei delegati è composta dai delegati eletti dai lavo-
dei delegati ratori e dai delegati eletti nella cerchia dei beneficiari di rendita.
2
Le direzioni regionali della Securitas SA e le imprese affiliate han-
no diritto al seguente numero di delegati dei lavoratori:
fino a 150 assicurati 1 delegato
fino a 300 assicurati 2 delegati
fino a 450 assicurati 3 delegati
fino a 600 assicurati 4 delegati
I delegati dei lavoratori possono inoltre eleggere come delegati dei
lavoratori persone che rientrano nella cerchia dei beneficiari di ren-
dita.
Art. 25
Convocazione
1
L’assemblea dei delegati si riunisce in via ordinaria ogni due anni
dell’assemblea oppure, in via straordinaria, ogni volta che il Consiglio di fondazione
lo ritiene necessario.
2
L’assemblea dei delegati viene convocata dal Consiglio di fonda-
zione con almeno 10 giorni di anticipo.14
Art. 26
Svolgimento 1 L’assemblea dei delegati è presieduta da un membro del Consi-
dell’assemblea glio di amministrazione della Securitas SA.
2
Nel corso dell’assemblea il Consiglio di fondazione presenta il
conto annuale e la relazione di bilancio degli ultimi due anni. Infor-
ma inoltre in merito a revisioni e novità nel campo della previdenza
professionale.
3
Ogni quattro anni vengono eletti i rappresentanti dei lavoratori
nel Consiglio di fondazione e i delegati dalla cerchia dei beneficiari
di rendita. Le elezioni devono figurare come punto all’ordine del
giorno sull’invito all’assemblea. Elezioni suppletive nel Consiglio di
fondazione possono avvenire anche per iscritto. In queste elezioni
hanno facoltà di voto solo i delegati eletti dai lavoratori.
4
L’assemblea dei delegati può svolgere le elezioni a condizione
che sia presente almeno la metà dei delegati dei lavoratori.
5
Le elezioni avvengono con voto palese.
6
In caso di parità di voti si procede a un sorteggio.
Art. 27
Amministrazione 1 L’amministrazione della CP viene affidata, su incarico del Consi-
glio di fondazione, a Management Services del Gruppo Securitas.
2
Il Gruppo Securitas addebita alla CP le spese di amministrazione.
L’ammontare viene concordato periodicamente con il Consiglio di
fondazione.
Art. 28
Investimento Il patrimonio della CP deve essere investito secondo le direttive del
del patrimonio Consiglio di fondazione, nel rispetto delle prescrizioni d’investimen-
to dell’ordinanza relativa alla LPP.
Art. 29
Revisione La CP deve essere sottoposta almeno ogni 3 anni ad una revisione
tecnica attuariale.
Art. 30
Organo L’organo di revisione eletto dal Consiglio di fondazione verifica il
di revisione conto annuale della CP e presenta ogni anno il relativo rapporto.
Art. 31
Informazione La CP fornisce annualmente agli assicurati un attestato di assi-
degli assicurati curazione su cui sono riportate le prestazioni maturate. In caso di
discrepanza fra l’attestato di assicurazione da un lato e il regola-
mento e il piano previdenziale dall’altro, fanno fede comunque e15
sempre questi ultimi due documenti. Inoltre, la CP informa gli as-
sicurati in merito all’organizzazione e al finanziamento, sui membri
del Consiglio di fondazione e dell’assemblea dei delegati e presenta
la relazione annuale.
V. Disposizioni finali
Art. 32
Relazione con le Le disposizioni della LPP, della legge sul libero passaggio e sulla
leggi federali promozione della proprietà di abitazioni completano le norme con-
tenute nel regolamento.
Art. 33
Validità del 1 Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016 e sosti-
regolamento tuisce il regolamento precedente del 1° gennaio 2015.
2
Esso può essere modificato in ogni momento dal Consiglio di
fondazione.
1° gennaio 2021
P.S.: In caso di divergenza d’interpretazione, fa stato il testo tedesco.16 Appendici
17 Appendice 1 Aliquota di conversione (art. 7) L’aliquota di conversione, in percentuale dell’avere di vecchiaia, da applicare per il calcolo della rendita di vecchiaia e d’invalidità è la seguente: Anno di nascita Uomini Donne 1940 7,15 – 1941 7,10 7,20 1942 7,10 7,20 1943 7,05 7,15 1944 7,05 7,10 1945 7,00 7,00 1946 6,95 6,95 1947 6,90 6,90 1948 6,85 6,85 Classe 1949 e 6,80 6,80 classi successive
18
Appendice 2
Contributi (art. 18 e 19)
Gli assicurati della CdR LPP e la ditta versano i seguenti contributi
in percentuale del salario assicurato:
Vecchiaia Contributo in %
del salario coordinato
Uomini Donne Contributo Contributo
di risparmio di rischio
18 – 24 18 – 24 – 1,0
25 – 34 25 – 34 3,5 1,0
35 – 44 35 – 44 5,0 1,0
45 – 54 45 – 54 7,5 1,0
55 – 65 55 – 64 9,0 1,019
Appendice 3
Promozione della proprietà abitativa (PPA)
Cifra 1
Requisiti 1 Fino a tre anni prima della maturazione del diritto alle prestazioni
di vecchiaia può essere richiesto o costituito in pegno un importo
per l’acquisto di un’abitazione ad uso proprio.
2
Fino al 50° anno di età l’importo non supera l’ammontare della
prestazione di libero passaggio. A partire dal 50° anno di età l’im-
porto equivale al massimo alla prestazione di libero passaggio nel
50° anno di età oppure a metà della prestazione di libero passaggio
al momento del prelievo anticipato ovvero della costituzione in pe-
gno.
3
Il prelievo anticipato o la costituzione in pegno sono ammessi
anche per l’acquisto di partecipazioni ad una cooperativa di costru-
zione di abitazioni o partecipazioni analoghe, posto che l’abitazione
finanziata in questo modo sia destinata ad uso proprio.
4
Per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comuni-
cata per iscritto alla CdR LPP.
Cifra 2
Realizzazione Se il pegno viene realizzato prima dell’inizio del caso previdenziale
del pegno o prima del pagamento in contanti della prestazione di libero pas-
saggio, si applicano le disposizioni sul prelievo anticipato.
Cifra 3
Importo minimo, 1
Per il prelievo anticipato l’importo minimo è di Fr. 20 000.–.
prelievo anticipato 2
Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.
multiplo
Cifra 4
Riduzione delle 1 L’avere di risparmio della persona assicurata subisce una riduzio-
prestazioni ne pari alla somma prelevata.
2
Le prestazioni d’invalidità e per i superstiti subiscono una riduzio-
ne in misura corrispondente.20
Cifra 5
Assicurazione Per evitare una diminuzione della copertura previdenziale dovuta
complementare alla riduzione della prestazione in caso di decesso o invalidità, la
CdR LPP provvede ad informare gli interessati sulla possibilità di
un’assicurazione complementare.
Cifra 6
Data del 1 La CdR LPP versa l’importo del prelievo anticipato al più tardi
pagamento dopo sei mesi dalla richiesta.
2
La CdR LPP versa il capitale previdenziale richiesto dall’assicu-
rato e a cui questi ha diritto per la promozione della proprietà abi-
tativa su presentazione della relativa documentazione direttamente
al venditore, costruttore o mutuante oppure, in caso di acquisto di
quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione o parte-
cipazioni analoghe, all’avente diritto.
Cifra 7
Restituzione 1 L’importo prelevato deve essere rimborsato dall’assicurato o dai
suoi eredi all’istituto di previdenza nei seguenti casi:
a. la proprietà d’abitazione viene alienata;
b. sull’abitazione vengono concessi diritti che economicamente
equivalgono a una vendita (in part. locazione);
c. non è esigibile alcuna prestazione previdenziale in caso di
decesso dell’assicurato.
2
L’assicurato può restituire in qualsiasi momento l’importo prele-
vato fino al verificarsi di un caso previdenziale, ma al più tardi entro
tre anni dalla maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia.
Cifra 8
Aumento del 1
L’importo versato a titolo di rimborso viene accreditato all’avere
diritto di di risparmio dell’assicurato.
prestazione in 2
Le prestazioni d’invalidità e per i superstiti assicurate vengono
caso di rimborso aumentate in misura corrispondente.
Cifra 9
Garanzia 1 L’assicurato o i suoi eredi possono alienare la proprietà del-
dello scopo l’abitazione soltanto con riserva di quanto specificato al punto 7.
di previdenza È considerata alienazione anche il conferimento di diritti che equi-
valgono economicamente ad una vendita.
2
La restrizione del diritto d’alienazione deve essere annotata sul
registro fondiario. La CdR LPP è tenuta a richiedere l’annotazio-21
ne sul registro fondiario al momento del versamento del prelievo
anticipato o della realizzazione del pegno che grava sul montante
previdenziale.
3
L’annotazione può essere cancellata nei seguenti casi:
a. tre anni prima che maturi il diritto alle prestazioni per la
vecchiaia;
b. in seguito al verificarsi di un altro caso previdenziale;
c. in caso di versamento in contanti della prestazione di libero
passaggio;
d. se è dimostrato che l’importo investito per l’acquisto dell’abi-
tazione è stato versato alla CdR LPP dell’assicurato o ad un
istituto di libero passaggio.
4
Se l’assicurato utilizza il prelievo anticipato per acquistare quote
di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni,
per garantire lo scopo previdenziale egli è tenuto a depositare tali
quote presso la CdR LPP. Per altri tipi di partecipazioni ammesse
occorre depositare i documenti pertinenti.
5
L’assicurato domiciliato all’estero deve dimostrare, prima del pre-
lievo anticipato o della costituzione in pegno del montante previ-
denziale, che egli utilizza i fondi della previdenza professionale per
la proprietà della sua abitazione.
6
L’obbligo e il diritto di rimborso del prelievo anticipato sussistono
nei seguenti casi: fino a tre anni prima della maturazione del diritto
alle prestazioni per la vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso
previdenziale o all’erogazione in contanti della prestazione di libero
passaggio.
Cifra 10
Presupposti e 1 L’assicurato che esercita il proprio diritto di prelievo anticipato o
giustificazione costituzione in pegno deve dimostrare alla CdR LPP di utilizzare i
fondi per acquistare un’abitazione ad uso proprio o per l’apparta-
mento in affitto cofinanziato da lui ed utilizzato per conto proprio.
2
Gli scopi d’utilizzazione o di costituzione in pegno ammessi e il
termine «proprietà di abitazione ad uso proprio», così come i requi-
siti che devono essere soddisfatti per l’acquisto o la costituzione in
pegno di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione
di abitazioni o di partecipazioni analoghe, si basano sull’Ordinanza
relativa alla promozione della proprietà di abitazioni con i fondi della
previdenza professionale.
3
Se l’assicurato è sposato, il prelievo anticipato o la costituzione in
pegno sono ammessi solo se il coniuge fornisce il proprio consen-
so scritto.22
Cifra 11
Informazione La CdR LPP informa l’assicurato in caso di un prelievo anticipato o
su richiesta scritta riguardo ai seguenti punti:
a. ammontare del capitale previdenziale a sua disposizione per la
proprietà di un’abitazione;
b. le riduzioni delle prestazioni risultanti da un prelievo anticipato
o da una costituzione in pegno;
c. la possibilità di colmare le lacune nella copertura previdenziale
per invalidità e superstiti dovute al prelievo anticipato;
d. l’assoggettamento fiscale nel caso di un prelievo anticipato o
di una realizzazione del pegno sul montante previdenziale;
e. il diritto di rimborso relativo alle imposte pagate in caso di re-
stituzione del prelievo anticipato e le scadenze da rispettare;
f. la regolamentazione del calcolo degli aumenti delle prestazioni
in caso di rimborso.
Cifra 12
Uscita; In caso di cessazione del rapporto con l’assicurato, la CdR LPP
comunicazione informa di propria iniziativa il nuovo istituto di previdenza sull’e-
al nuovo istituto ventuale costituzione in pegno della prestazione di uscita nonché
di previdenza sull’ammontare dell’importo impegnato oppure se e in quale misu-
ra l’assicurato abbia esercitato il diritto ad un prelievo anticipato.Puoi anche leggere