Regolamento della Cassa pensione e di risparmio del Gruppo Securitas, dipen-denti con salario orario compre- so il personale della categoria B ...
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1 Regolamento della Cassa pensione e di risparmio del Gruppo Securitas, dipen- denti con salario orario compre- so il personale della categoria B secondo la CCL per il ramo UNiA / VSSU Edizione 2021
2 Indice I. Disposizioni generali Pagina Art. 1 Scopo 4 Art. 2 Parità dei sessi 4 Art. 3 Unione domestica registrata 4 Art. 4 Lavoratori assicurati; primato dei contributi 5 Art. 5 Durata del rapporto previdenziale 5 Art. 6 Salario assicurato 6 II. Prestazione Art. 7 Aliquota di conversione 6 Art. 8 Rendita di vecchiaia 7 Art. 9 Rendita per il coniuge 8 Art. 10 Rendita per orfani 8 Art. 11 Rendita d’invalidità 8 Art. 12 Rendita per figli 10 Art. 13 Infortunio 10 Art. 14 Pagamento delle rendite 10 Art. 15 Diritto personale 10 Art. 16 Obbligo d’informazione 11 Art. 17 Libero passaggio 11 III. Contributi Art. 18 Contributi degli assicurati 12 Art. 19 Contributi della ditta 12
3 IV. Organizzazione Art. 20 Organi 12 Art. 21 Consiglio di fondazione 12 Art. 22 Convocazione e decisioni 13 Art. 23 Diritti degli assicurati 13 Art. 24 Assemblea dei delegati 13 Art. 25 Convocazione dell’assemblea 13 Art. 26 Svolgimento dell’assemblea 14 Art. 27 Amministrazione 14 Art. 28 Investimento del patrimonio 14 Art. 29 Revisione tecnica 14 Art. 30 Organo di revisione 14 Art. 31 Informazione degli assicurati 14 V. Disposizioni finali Art. 32 Relazione con le leggi federali 15 Art. 33 Validità del regolamento 15 Appendici 1 Aliquota di conversione 17 2 Contributi 18 3 Promozione della proprietà abitativa (PPA) 19
4 Regolamento della Cassa pensione e di risparmio del Gruppo Securitas, dipendenti con salario orario com- preso il personale della categoria B secondo la CCL per il ramo UNiA / VSSU Il Consiglio di fondazione della Cassa pensione e di risparmio del Gruppo Securitas, in conformità con l’art. 8.4 dei propri statuti, emana il presente regolamento per i dipendenti con salario ora- rio compreso il personale della categoria B secondo la CCL per il ramo. I. Disposizioni generali Art. 1 Scopo La Cassa pensione e di risparmio del Gruppo Securitas SA, sezio- ne dipendenti con salario orario compreso il personale della cate- goria B secondo la CCL per il ramo (denominata di seguito «CdR LPP») opera per garantire la previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità dei dipendenti della ditta fondatrice e delle imprese ad essa affiliate economicamente o finanziariamente (denominate di seguito «ditta»). Art. 2 Parità dei sessi Le definizioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono indif- ferentemente a uomini e donne. Art. 3 Unione domestica 1 L’unione domestica registrata viene equiparata al matrimonio per registrata tutta la sua durata. 2 In caso di decesso di uno dei membri dell’unione domestica, il convivente superstite è equiparato al coniuge. 3 Lo scioglimento in via giudiziale di un’unione domestica registrata è equiparato al divorzio.
5 Art. 4 Lavoratori 1 Tutti i dipendenti della ditta che percepiscono un salario orario assicurati; compreso il personale della categoria BP secondo la CCL per il primato dei ramo e soddisfano i requisiti legali dell’assicurazione obbligatoria, contributi fanno parte della CdR LPP a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. 2 Fino all’anno civile in cui il lavoratore compie 24 anni, l’assicura- zione copre solo i rischi di decesso e di invalidità. La previdenza di vecchiaia inizia solo a partire dal 1° gennaio successivo al compi- mento del 24° anno d’età. 3 Non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria – i dipendenti con un grado minimo d’invalidità del 70 % ai sensi dell’Assicurazione federale per l’invalidità (AI); – i dipendenti con un contratto a tempo determinato pari o inferiore a tre mesi. Se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre la durata di tre mesi, il dipendente è soggetto all’obbligo previdenziale a partire dal momento in cui è stata concordata la proroga; – i dipendenti che lavorano a titolo accessorio e che sono già as- sicurati obbligatoriamente nell’ambito della loro attività principale o che esercitano un’attività lucrativa indipendente quale attività principale. 4 La CdR LPP calcola le prestazioni di uscita ai sensi dell’art. 15 della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza profes- sionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità come istituzione di risparmio (primato dei contributi). 5 Le prestazioni previste dalla LPP vengono garantite in ogni caso. 6 La CdR LPP non prevede l’assicurazione facoltativa dei lavoratori per le parti di salario che quest’ultimi percepiscono da altri datori di lavoro. La CdR LPP non continua l’assicurazione per le persone il cui rapporto di lavoro è stato risolto senza il diritto alla pensione. Art. 5 Durata 1 Con riserva delle disposizioni di cui all’art. 4, cpv. 3, il rapporto del rapporto previdenziale ha inizio con il rapporto di lavoro e termina quando previdenziale quest’ultimo viene sciolto o quando si verifica un evento assicurato. 2 L’assicurazione per decesso e invalidità resta in vigore per un mese dopo la fine del rapporto previdenziale, se prima non ha inizio un nuovo rapporto di lavoro. 2 Una persona assicurata che lascia l'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 58° anno di età in seguito a disdetta del
6 rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, può esigere la continuazione dell'assicurazione presentando richiesta scritta alla fondazione entro un mese prima della fine del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a informare la fondazione se rescinde il contratto di lavoro con una persona assicurata dopo il compimento del 58° anno di età. La persona assicurata può scegliere se continuare ad assicurare solo i rischi di decesso e d'invalidità (contributi ridotti) oppure conti- nuare anche la previdenza per la vecchiaia. La prestazione di uscita resta nella fondazione. Le condizioni dettagliate sono disciplinate dal regolamento sulla continuazione dell'assicurazione dopo l’uscita dalla previdenza ob- bligatoria ai sensi dell’art. 47A LPP. Esse vengono concordate per iscritto nel quadro di un accordo individuale tra la persona assicura- ta e la fondazione. L’accordo firmato dalla persona assicurata deve essere a disposizione della fondazione al momento della cessazio- ne del rapporto di lavoro. Dopo la sua uscita dall’assicurazione obbligatoria, la persona as- sicurata versa i contributi di rischio stabiliti nel regolamento sul- la continuazione dell'assicurazione dopo l’uscita dalla previdenza obbligatoria ai sensi dell’art. 47A LPP ed eventuali contributi per i costi amministrativi di datore di lavoro e lavoratore relativi alla con- tinuazione del salario assicurato. Se la persona assicurata continua la previdenza per la vecchiaia, per il salario che continua ad essere assicurato versa i contributi di datore di lavoro e lavoratore confor- memente all’allegato 2 del regolamento di previdenza. Art. 6 Salario assicurato Il salario assicurato è calcolato secondo quanto prescritto dall’ art. 8, cpv. 1, LPP. Il salario minimo da assicurare corrisponde alle prescrizioni dell’art. 8, cpv. 2, LPP. I diversi valori sono pubblicati in maniera appropriata. Non è tenuto conto dei elementi retributivi che sono dovuti occasionalmente, ad esempio: il rimborso del tempo di viaggio o regali di giubilei. II. Prestazioni Art. 7 Aliquota L’aliquota di conversione in percentuale dell’avere di vecchiaia vie- di conversione ne calcolata secondo la tabella nell’appendice 1.
7 Art. 8 Rendita 1 Ogni assicurato che abbia compiuto 65 anni (64 anni per le don- di vecchiaia ne) ha diritto ad una rendita di vecchiaia al momento dell’uscita dal servizio. 2 L’entità della rendita di vecchiaia dipende dall’avere di vecchiaia della persona assicurata all’età di pensionamento e dall’aliquota di conversione stabilita dal Consiglio federale valida in tale momento, secondo la tabella dell’appendice 1. 3 L’avere di vecchiaia è composto a. dagli accrediti individuali di vecchiaia, b. dalle prestazioni di libero passaggio trasferite, c. dagli eventuali versamenti unici e d. dagli interessi corrisposti su questi importi secondo le di- sposizioni del Consiglio federale. Gli accrediti di vecchiaia annui calcolati individualmente ammon- tano a: Vecchiaia Accredito in % del salario coordinato Uomini Donne 25 – 34 25 – 34 7 35 – 44 35 – 44 10 45 – 54 45 – 54 15 55 – 65 55 – 64 18 4 L’assicurato può chiedere che gli venga versato al massimo un quarto del suo avere di vecchiaia ai sensi della LPP come liquida- zione unica in capitale. 5 La richiesta per il versamento di una parte dell’avere di vecchiaia ai sensi della LPP come liquidazione unica in capitale deve essere presentata per iscritto all’amministrazione almeno due anni prima del pensionamento per raggiunti limiti d’età, specificando l’importo desiderato. 6 Se l’assicurato è coniugato, la liquidazione in capitale è ammessa solo con l’approvazione scritta da parte del coniuge.
8 Art. 9 Rendita 1 Al coniuge superstite che debba provvedere al mantenimento di per il coniuge figli comuni o abbia compiuto il 45° anno di età e il matrimonio ab- bia avuto una durata non inferiore ai 5 anni, la CdR LPP versa una rendita pari al 60 % della rendita intera d’invalidità a cui l’assicurato avrebbe avuto diritto. Se la persona assicurata deceduta percepiva una rendita di vecchiaia o d’invalidità, la rendita per il coniuge è pari al 60 % dell’ultima rendita di vecchiaia o d’invalidità percepita. 2 I coniugi che non hanno diritto ad una rendita ricevono un’in- dennità unica pari a tre volte l’importo annuo della rendita per il coniuge. 3 La rendita per il coniuge inizia alla scadenza della corresponsio- ne del salario per i superstiti e si estingue con la contrazione di un nuovo matrimonio o con il decesso. 4 Se l’assicurato lascia come superstite un coniuge divorziato con cui è stato sposato per almeno 10 anni, quest’ultimo ha diritto alla medesima rendita di un coniuge, in ogni caso per un ammontare non superiore alla perdita di reddito subita per il decesso dell’assi- curato. Art. 10 Rendita I figli di un assicurato deceduto, così come i figli elettivi al cui mante- per orfani nimento egli provvedeva, hanno diritto ciascuno a una rendita pari al 20 % della rendita d’invalidità assicurata o al 20 % della rendita di vecchiaia o d’invalidità in corso, fino al compimento del 18° anno di età. I figli ancora in fase di formazione oppure invalidi per almeno il 70 % hanno diritto alla rendita fino al termine della loro formazione, tuttavia non oltre il compimento del 25° anno di età. Art. 11 Rendita 1 Se un assicurato della CdR LPP diventa inabile al lavoro e per- d’invalidità cepisce una rendita dell’AI federale, fino a quando perdura tale condizione, egli ha diritto a una rendita assegnata sulla base della decisione della Commissione AI. 2 La persona assicurata ha diritto a. alla rendita intera d’invalidità se, ai sensi dell’AI, è invalida per almeno il 70 %; b. a tre quarti di rendita, se il grado d’invalidità è pari ad almeno 60 %; c. a metà della rendita se il grado d’invalidità è di almeno 50 %; d. a un quarto della rendita se il grado d’invalidità è di almeno 40 %.
9 3 L’entità della rendita intera d’invalidità dipende dall’avere di vec- chiaia della persona assicurata e dall’aliquota di conversione stabi- lita dal Consiglio federale valida in tale momento, secondo la tabella dell’appendice 1. 4 L’avere di vecchiaia alla base del calcolo è costituito a. dall’avere di vecchiaia acquisito dall’assicurato fino al momen- to in cui sorge il diritto alla rendita d’invalidità e b. dalla somma degli accrediti di vecchiaia ai sensi dell’art. 8, cpv. 3, per gli anni ancora mancanti fino al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria, senza interessi. Questi accrediti di vecchiaia sono calcolati sulla base coordinata dell’assicurato durante il suo ultimo anno assicurato della CdR LPP. 5 Il Consiglio di fondazione può ridurre la rendita, se all’assicurato può essere imputata una colpa grave in relazione alla sua invalidità. La riduzione della rendita non può superare la riduzione della rendi- ta dell’AI federale. 6 Per il versamento delle rendite d’invalidità viene atteso l’esau- rimento delle prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia o dell’assicurazione infortuni oppure il precedente rag- giungimento del limite di età AVS. 7 In caso di cumulo con prestazioni di altre assicurazioni sociali, la rendita d’invalidità viene ridotta nella misura in cui essa, sommata agli altri redditi conteggiabili, supera il 90 % del salario annuale pre- sumibilmente venuto a mancare (art. 24 OPP 2). 8 Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versate alle persone aventi diritto sulla base dell’evento danneggiante, quali le rendite o le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite, erogate da assi- curazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad ec- cezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità in contanti e prestazioni analoghe. Per i beneficiari di prestazioni d’invalidità viene inoltre computato il reddito da attività lucrativa o il reddito sostitutivo che essi continuano o che potrebbero presumibilmente continuare a percepire. Per il calcolo del reddito da lavoro che può essere presumibilmente ancora percepito ci si basa sul reddito del soggetto invalido sancito dalla decisione AI, tenendo conto delle particolarità del singolo caso.
10 Art. 12 Rendita per figli 1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia o d’invalidità hanno diritto ad una rendita per figli per ogni figlio a cui, alla loro morte, spet- terebbe una rendita per orfani; l’ammontare della rendita per figli equivale a quello della rendita per orfani. 2 In caso di cumulo con prestazioni di altre assicurazioni sociali, le rendite per figli vengono ridotte nella misura in cui esse, sommate agli altri redditi conteggiabili, superano il 90 % del salario annuale presumibilmente venuto a mancare più gli assegni per figli. Art. 13 Infortunio 1 Se l’evento assicurato è causato da un infortunio per il quale l’assicurato deve essere indennizzato da terzi, la CdR LPP può, in virtù dell’art. 24 OPP2, ridurre le prestazioni. 2 Se il terzo contesta il proprio obbligo di prestazione, la CdR LPP corrisponde la propria prestazione interamente. L’assicurato deve cedere alla CdR LPP i propri diritti nei confronti del terzo fino a concorrenza delle prestazioni corrisposte dalla CdR LPP. 3 La CdR LPP non è tuttavia obbligata a compensare i rifiuti o le ri- duzioni di pagamento da parte dell’assicurazione infortuni o dell’as- sicurazione militare se queste ultime hanno deciso il rifiuto o la ri- duzione delle prestazioni a causa di un comportamento colpevole o per altri motivi ai sensi dell’art. 21 LPGA, art. 37 LAINF, art. 39 LAINF, art. 65 LAM o art. 66 LAM. Art. 14 Pagamento 1 Le rendite vengono versate ogni mese posticipatamente su un delle rendite conto corrente postale o su un conto bancario. 2 Il diritto alla rendita inizia il giorno in cui cessa il pagamento del salario e termina con il mese in cui si estingue il diritto. La rendita d’invalidità viene corrisposta non prima della data fissata dalla de- cisione dell’AI. 3 Se la rendita di vecchiaia o d’invalidità è inferiore al 10 %, (rendita per il coniuge: 6 %, la rendita per figli o per orfani: al 2 %) della ren- dita di vecchiaia massima AVS valida in quel momento, essa viene sostituita da una liquidazione in capitale. Art. 15 Diritto personale 1 Il diritto alle prestazioni della CdR LPP non può essere né impe- gnato né ceduto. 2 Sono fatte salve le disposizioni riportate all’appendice 3 relative alla promozione della proprietà di abitazioni.
11 3 Se un’istanza incaricata dell'esecuzione delle prestazioni com- plementari ha notificato alla fondazione il conteggio di una presta- zione venuta a scadenza, il rimborso viene conteggiato con le pre- stazioni della fondazione venute a scadenza. Art. 16 Gli assicurati e i beneficiari di rendite sono tenuti ad informare l’am- Obbligo ministrazione sulla loro situazione personale rilevante ai fini delle d’informazione prestazioni della CdR LPP, in particolare sullo stato civile e sui figli, e a presentare, su richiesta, i certificati medici necessari. Art. 17 Libero passaggio 1 Se l’assicurato lascia l’azienda per un motivo diverso dal caso previdenziale, in base alle disposizioni della legge sul libero pas- saggio e nel rispetto dello scopo previdenziale ha diritto all’avere di risparmio disponibile con gli interessi. 2 Se le prestazioni di libero passaggio e i contributi versati dall’as- sicurato e l’aumento del 4 % annuo a partire dal 20° anno di età risultano superiori al capitale di risparmio, sarà questo importo a essere versato. Le prestazioni di libero passaggio trasferite nella cassa pensione vengono remunerate al tasso d’interesse minimo LPP. 3 Se l’avere di vecchiaia calcolato in base alla LPP risulta superiore alle prestazioni di cui ai cpv. 1 e 2, in loro vece si terrà conto di questo importo. 4 La prestazione di libero passaggio viene versata alla nuova cassa pensione del lavoratore uscente. Coloro che non aderiscono a una nuova cassa pensione devono comunicare alla CdR LPP se la co- pertura previdenziale debba essere mantenuta sotto forma di conto o di polizza di libero passaggio. 5 Gli assicurati (le persone sposate solo con il consenso scritto del coniuge) possono chiedere il versamento in contanti della presta- zione di libero passaggio se a. lasciano definitivamente la Svizzera, fatto salvo l’art. 25f LFLP; b. intraprendono a titolo principale un’attività indipendente e non sono più sottoposti alla previdenza professionale obbligatoria; c. la prestazione d’uscita risulta inferiore al loro contributo annuo.
12 III. Contributi Contributi degli assicurati Art. 18 1 Gli assicurati della CdR LPP versano i contributi elencati nell’ap- pendice 2. 2 Il nuovo entrato deve consentire che si prenda visione dei con- teggi relativi alle prestazioni di libero passaggio ricevute. Contributi della ditta Art. 19 1 La ditta versa alla CdR LPP i contributi elencati nell’appendice 2. 2 Se la ditta effettua versamenti superiori ai contributi regolamenta- ri, la differenza dovrà essere accreditata ad una riserva contributiva. Questa riserva deve essere gestita e dichiarata separatamente. La ditta è autorizzata ad utilizzare la riserva contributiva per il versa- mento dei suoi contributi regolamentari alla cassa. IV. Organizzazione Organi Art. 20 Gli organi della Cassa pensione e di risparmio (CP) sono: – il Consiglio di fondazione, organo supremo – l’assemblea dei delegati, organo elettivo. Consiglio di fondazione Art. 21 1 Il Consiglio di fondazione è composto pariteticamente da otto consiglieri, di cui metà viene eletta dai delegati in quanto rappre- sentanti dei lavoratori. 2 Il Consiglio di fondazione dirige la fondazione secondo quanto prescritto dalla legge, dalle ordinanze, dalle disposizioni dell’atto di fondazione, dai regolamenti e dalle direttive dell’autorità di vigi- lanza. Esso rappresenta la fondazione verso l’esterno, designa le persone che rappresentano la fondazione legalmente e regola il loro diritto di firma. 3 Il Consiglio di fondazione è competente per tutte le decisioni di cui all’art. 51a LPP. 4 I membri del Consiglio di fondazione restano in carica quattro anni. Il Consiglio di fondazione si autocostituisce.
13 Art. 22 Convocazione 1 Il Consiglio di fondazione si riunisce ogniqualvolta le circostanze e decisioni lo richiedano. Esso è presieduto da un membro del Consiglio d’am- ministrazione della Securitas SA che non fa parte del Consiglio di fondazione. 2 Il Consiglio di fondazione può deliberare se sono presenti almeno 5 membri. 3 Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei membri del Consiglio di fondazione presenti. In caso di parità dei voti, la deci- sione non viene adottata. Art. 23 Diritti degli 1 Gli assicurati eleggono ogni quattro anni i delegati e i loro sosti- assicurati tuti. L’elezione avviene in forma scritta. 2 Gli assicurati hanno diritto di proposta. Le proposte devono es- sere presentate per iscritto al Consiglio di fondazione e vengono trattate nel corso della successiva seduta. L’esito della discussione viene comunicato al richiedente per iscritto. Art. 24 Assemblea 1 L’assemblea dei delegati è composta dai delegati eletti dai lavo- dei delegati ratori e dai delegati eletti nella cerchia dei beneficiari di rendita. 2 Le direzioni regionali della Securitas SA e le imprese affiliate han- no diritto al seguente numero di delegati dei lavoratori: fino a 150 assicurati 1 delegato fino a 300 assicurati 2 delegati fino a 450 assicurati 3 delegati fino a 600 assicurati 4 delegati I delegati dei lavoratori possono inoltre eleggere come delegati dei lavoratori persone che rientrano nella cerchia dei beneficiari di ren- dita. Art. 25 Convocazione 1 L’assemblea dei delegati si riunisce in via ordinaria ogni due anni dell’assemblea oppure, in via straordinaria, ogni volta che il Consiglio di fondazione lo ritiene necessario. 2 L’assemblea dei delegati viene convocata dal Consiglio di fonda- zione con almeno 10 giorni di anticipo.
14 Art. 26 Svolgimento 1 L’assemblea dei delegati è presieduta da un membro del Consi- dell’assemblea glio di amministrazione della Securitas SA. 2 Nel corso dell’assemblea il Consiglio di fondazione presenta il conto annuale e la relazione di bilancio degli ultimi due anni. Infor- ma inoltre in merito a revisioni e novità nel campo della previdenza professionale. 3 Ogni quattro anni vengono eletti i rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di fondazione e i delegati dalla cerchia dei beneficiari di rendita. Le elezioni devono figurare come punto all’ordine del giorno sull’invito all’assemblea. Elezioni suppletive nel Consiglio di fondazione possono avvenire anche per iscritto. In queste elezioni hanno facoltà di voto solo i delegati eletti dai lavoratori. 4 L’assemblea dei delegati può svolgere le elezioni a condizione che sia presente almeno la metà dei delegati dei lavoratori. 5 Le elezioni avvengono con voto palese. 6 In caso di parità di voti si procede a un sorteggio. Art. 27 Amministrazione 1 L’amministrazione della CP viene affidata, su incarico del Consi- glio di fondazione, a Management Services del Gruppo Securitas. 2 Il Gruppo Securitas addebita alla CP le spese di amministrazione. L’ammontare viene concordato periodicamente con il Consiglio di fondazione. Art. 28 Investimento Il patrimonio della CP deve essere investito secondo le direttive del del patrimonio Consiglio di fondazione, nel rispetto delle prescrizioni d’investimen- to dell’ordinanza relativa alla LPP. Art. 29 Revisione La CP deve essere sottoposta almeno ogni 3 anni ad una revisione tecnica attuariale. Art. 30 Organo L’organo di revisione eletto dal Consiglio di fondazione verifica il di revisione conto annuale della CP e presenta ogni anno il relativo rapporto. Art. 31 Informazione La CP fornisce annualmente agli assicurati un attestato di assi- degli assicurati curazione su cui sono riportate le prestazioni maturate. In caso di discrepanza fra l’attestato di assicurazione da un lato e il regola- mento e il piano previdenziale dall’altro, fanno fede comunque e
15 sempre questi ultimi due documenti. Inoltre, la CP informa gli as- sicurati in merito all’organizzazione e al finanziamento, sui membri del Consiglio di fondazione e dell’assemblea dei delegati e presenta la relazione annuale. V. Disposizioni finali Art. 32 Relazione con le Le disposizioni della LPP, della legge sul libero passaggio e sulla leggi federali promozione della proprietà di abitazioni completano le norme con- tenute nel regolamento. Art. 33 Validità del 1 Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016 e sosti- regolamento tuisce il regolamento precedente del 1° gennaio 2015. 2 Esso può essere modificato in ogni momento dal Consiglio di fondazione. 1° gennaio 2021 P.S.: In caso di divergenza d’interpretazione, fa stato il testo tedesco.
16 Appendici
17 Appendice 1 Aliquota di conversione (art. 7) L’aliquota di conversione, in percentuale dell’avere di vecchiaia, da applicare per il calcolo della rendita di vecchiaia e d’invalidità è la seguente: Anno di nascita Uomini Donne 1940 7,15 – 1941 7,10 7,20 1942 7,10 7,20 1943 7,05 7,15 1944 7,05 7,10 1945 7,00 7,00 1946 6,95 6,95 1947 6,90 6,90 1948 6,85 6,85 Classe 1949 e 6,80 6,80 classi successive
18 Appendice 2 Contributi (art. 18 e 19) Gli assicurati della CdR LPP e la ditta versano i seguenti contributi in percentuale del salario assicurato: Vecchiaia Contributo in % del salario coordinato Uomini Donne Contributo Contributo di risparmio di rischio 18 – 24 18 – 24 – 1,0 25 – 34 25 – 34 3,5 1,0 35 – 44 35 – 44 5,0 1,0 45 – 54 45 – 54 7,5 1,0 55 – 65 55 – 64 9,0 1,0
19 Appendice 3 Promozione della proprietà abitativa (PPA) Cifra 1 Requisiti 1 Fino a tre anni prima della maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia può essere richiesto o costituito in pegno un importo per l’acquisto di un’abitazione ad uso proprio. 2 Fino al 50° anno di età l’importo non supera l’ammontare della prestazione di libero passaggio. A partire dal 50° anno di età l’im- porto equivale al massimo alla prestazione di libero passaggio nel 50° anno di età oppure a metà della prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato ovvero della costituzione in pe- gno. 3 Il prelievo anticipato o la costituzione in pegno sono ammessi anche per l’acquisto di partecipazioni ad una cooperativa di costru- zione di abitazioni o partecipazioni analoghe, posto che l’abitazione finanziata in questo modo sia destinata ad uso proprio. 4 Per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comuni- cata per iscritto alla CdR LPP. Cifra 2 Realizzazione Se il pegno viene realizzato prima dell’inizio del caso previdenziale del pegno o prima del pagamento in contanti della prestazione di libero pas- saggio, si applicano le disposizioni sul prelievo anticipato. Cifra 3 Importo minimo, 1 Per il prelievo anticipato l’importo minimo è di Fr. 20 000.–. prelievo anticipato 2 Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni. multiplo Cifra 4 Riduzione delle 1 L’avere di risparmio della persona assicurata subisce una riduzio- prestazioni ne pari alla somma prelevata. 2 Le prestazioni d’invalidità e per i superstiti subiscono una riduzio- ne in misura corrispondente.
20 Cifra 5 Assicurazione Per evitare una diminuzione della copertura previdenziale dovuta complementare alla riduzione della prestazione in caso di decesso o invalidità, la CdR LPP provvede ad informare gli interessati sulla possibilità di un’assicurazione complementare. Cifra 6 Data del 1 La CdR LPP versa l’importo del prelievo anticipato al più tardi pagamento dopo sei mesi dalla richiesta. 2 La CdR LPP versa il capitale previdenziale richiesto dall’assicu- rato e a cui questi ha diritto per la promozione della proprietà abi- tativa su presentazione della relativa documentazione direttamente al venditore, costruttore o mutuante oppure, in caso di acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione o parte- cipazioni analoghe, all’avente diritto. Cifra 7 Restituzione 1 L’importo prelevato deve essere rimborsato dall’assicurato o dai suoi eredi all’istituto di previdenza nei seguenti casi: a. la proprietà d’abitazione viene alienata; b. sull’abitazione vengono concessi diritti che economicamente equivalgono a una vendita (in part. locazione); c. non è esigibile alcuna prestazione previdenziale in caso di decesso dell’assicurato. 2 L’assicurato può restituire in qualsiasi momento l’importo prele- vato fino al verificarsi di un caso previdenziale, ma al più tardi entro tre anni dalla maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia. Cifra 8 Aumento del 1 L’importo versato a titolo di rimborso viene accreditato all’avere diritto di di risparmio dell’assicurato. prestazione in 2 Le prestazioni d’invalidità e per i superstiti assicurate vengono caso di rimborso aumentate in misura corrispondente. Cifra 9 Garanzia 1 L’assicurato o i suoi eredi possono alienare la proprietà del- dello scopo l’abitazione soltanto con riserva di quanto specificato al punto 7. di previdenza È considerata alienazione anche il conferimento di diritti che equi- valgono economicamente ad una vendita. 2 La restrizione del diritto d’alienazione deve essere annotata sul registro fondiario. La CdR LPP è tenuta a richiedere l’annotazio-
21 ne sul registro fondiario al momento del versamento del prelievo anticipato o della realizzazione del pegno che grava sul montante previdenziale. 3 L’annotazione può essere cancellata nei seguenti casi: a. tre anni prima che maturi il diritto alle prestazioni per la vecchiaia; b. in seguito al verificarsi di un altro caso previdenziale; c. in caso di versamento in contanti della prestazione di libero passaggio; d. se è dimostrato che l’importo investito per l’acquisto dell’abi- tazione è stato versato alla CdR LPP dell’assicurato o ad un istituto di libero passaggio. 4 Se l’assicurato utilizza il prelievo anticipato per acquistare quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni, per garantire lo scopo previdenziale egli è tenuto a depositare tali quote presso la CdR LPP. Per altri tipi di partecipazioni ammesse occorre depositare i documenti pertinenti. 5 L’assicurato domiciliato all’estero deve dimostrare, prima del pre- lievo anticipato o della costituzione in pegno del montante previ- denziale, che egli utilizza i fondi della previdenza professionale per la proprietà della sua abitazione. 6 L’obbligo e il diritto di rimborso del prelievo anticipato sussistono nei seguenti casi: fino a tre anni prima della maturazione del diritto alle prestazioni per la vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso previdenziale o all’erogazione in contanti della prestazione di libero passaggio. Cifra 10 Presupposti e 1 L’assicurato che esercita il proprio diritto di prelievo anticipato o giustificazione costituzione in pegno deve dimostrare alla CdR LPP di utilizzare i fondi per acquistare un’abitazione ad uso proprio o per l’apparta- mento in affitto cofinanziato da lui ed utilizzato per conto proprio. 2 Gli scopi d’utilizzazione o di costituzione in pegno ammessi e il termine «proprietà di abitazione ad uso proprio», così come i requi- siti che devono essere soddisfatti per l’acquisto o la costituzione in pegno di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe, si basano sull’Ordinanza relativa alla promozione della proprietà di abitazioni con i fondi della previdenza professionale. 3 Se l’assicurato è sposato, il prelievo anticipato o la costituzione in pegno sono ammessi solo se il coniuge fornisce il proprio consen- so scritto.
22 Cifra 11 Informazione La CdR LPP informa l’assicurato in caso di un prelievo anticipato o su richiesta scritta riguardo ai seguenti punti: a. ammontare del capitale previdenziale a sua disposizione per la proprietà di un’abitazione; b. le riduzioni delle prestazioni risultanti da un prelievo anticipato o da una costituzione in pegno; c. la possibilità di colmare le lacune nella copertura previdenziale per invalidità e superstiti dovute al prelievo anticipato; d. l’assoggettamento fiscale nel caso di un prelievo anticipato o di una realizzazione del pegno sul montante previdenziale; e. il diritto di rimborso relativo alle imposte pagate in caso di re- stituzione del prelievo anticipato e le scadenze da rispettare; f. la regolamentazione del calcolo degli aumenti delle prestazioni in caso di rimborso. Cifra 12 Uscita; In caso di cessazione del rapporto con l’assicurato, la CdR LPP comunicazione informa di propria iniziativa il nuovo istituto di previdenza sull’e- al nuovo istituto ventuale costituzione in pegno della prestazione di uscita nonché di previdenza sull’ammontare dell’importo impegnato oppure se e in quale misu- ra l’assicurato abbia esercitato il diritto ad un prelievo anticipato.
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