Regolamento della Cassa pensione e di risparmio del Gruppo Securitas, dipen-denti con salario orario compre- so il personale della categoria B ...

Pagina creata da Pasquale D'Agostino
 
CONTINUA A LEGGERE
1

Regolamento della
Cassa pensione e di risparmio
del Gruppo Securitas, dipen-
denti con salario orario compre-
so il personale della categoria
B secondo la CCL per il ramo
UNiA / VSSU

Edizione 2021
2

Indice
I.         Disposizioni generali		                         Pagina
Art.   1   Scopo                                                4
Art.   2   Parità dei sessi                                     4
Art.   3   Unione domestica registrata                          4
Art.   4   Lavoratori assicurati; primato dei contributi        5
Art.   5   Durata del rapporto previdenziale                    5
Art.   6   Salario assicurato                                   6

II.        Prestazione
Art. 7 Aliquota di conversione                                   6
Art. 8 Rendita di vecchiaia                                      7
Art. 9 Rendita per il coniuge                                    8
Art. 10 Rendita per orfani                                       8
Art. 11 Rendita d’invalidità                                     8
Art. 12 Rendita per figli                                     10
Art. 13 Infortunio                                            10
Art. 14 Pagamento delle rendite                               10
Art. 15 Diritto personale                                     10
Art. 16 Obbligo d’informazione                                11
Art. 17 Libero passaggio                                      11

III.       Contributi
Art. 18 Contributi degli assicurati                           12
Art. 19 Contributi della ditta                                12
3

IV.       Organizzazione
Art. 20 Organi                                     12
Art. 21 Consiglio di fondazione                    12
Art. 22 Convocazione e decisioni                   13
Art. 23 Diritti degli assicurati                   13
Art. 24 Assemblea dei delegati                     13
Art. 25 Convocazione dell’assemblea                13
Art. 26 Svolgimento dell’assemblea                 14
Art. 27 Amministrazione                            14
Art. 28 Investimento del patrimonio                14
Art. 29 Revisione tecnica                          14
Art. 30 Organo di revisione                        14
Art. 31 Informazione degli assicurati              14

V.        Disposizioni finali
Art. 32 Relazione con le leggi federali            15
Art. 33 Validità del regolamento                   15

Appendici
1     Aliquota di conversione                      17
2     Contributi                                   18
3     Promozione della proprietà abitativa (PPA)   19
4

                  Regolamento della Cassa pensione
                  e di risparmio del Gruppo Securitas,
                  dipendenti con salario orario com-
                  preso il personale della categoria B
                  secondo la CCL per il ramo
                  UNiA / VSSU

                  Il Consiglio di fondazione della Cassa pensione e di risparmio del
                  Gruppo Securitas, in conformità con l’art. 8.4 dei propri statuti,
                  emana il presente regolamento per i dipendenti con salario ora-
                  rio compreso il personale della categoria B secondo la CCL per il
                  ramo.

                  I. Disposizioni generali
                  Art. 1
          Scopo   La Cassa pensione e di risparmio del Gruppo Securitas SA, sezio-
                  ne dipendenti con salario orario compreso il personale della cate-
                  goria B secondo la CCL per il ramo (denominata di seguito «CdR
                  LPP») opera per garantire la previdenza professionale per la vec-
                  chiaia, i superstiti e l’invalidità dei dipendenti della ditta fondatrice e
                  delle imprese ad essa affiliate economicamente o finanziariamente
                  (denominate di seguito «ditta»).

                   Art. 2
  Parità dei sessi Le definizioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono indif-
                   ferentemente a uomini e donne.

                   Art. 3
Unione domestica 1 L’unione domestica registrata viene equiparata al matrimonio per
        registrata tutta la sua durata.
                   2
                     In caso di decesso di uno dei membri dell’unione domestica, il
                   convivente superstite è equiparato al coniuge.
                   3
                     Lo scioglimento in via giudiziale di un’unione domestica registrata
                   è equiparato al divorzio.
5

             Art. 4
  Lavoratori 1 Tutti i dipendenti della ditta che percepiscono un salario orario
  assicurati; compreso il personale della categoria BP secondo la CCL per il
 primato dei ramo e soddisfano i requisiti legali dell’assicurazione obbligatoria,
   contributi fanno parte della CdR LPP a partire dal 1° gennaio successivo al
              compimento del 17° anno di età.
             2
               Fino all’anno civile in cui il lavoratore compie 24 anni, l’assicura-
             zione copre solo i rischi di decesso e di invalidità. La previdenza di
             vecchiaia inizia solo a partire dal 1° gennaio successivo al compi-
             mento del 24° anno d’età.
             3
                 Non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria
             – i dipendenti con un grado minimo d’invalidità del 70 % ai sensi
               dell’Assicurazione federale per l’invalidità (AI);
             – i dipendenti con un contratto a tempo determinato pari o inferiore
               a tre mesi. Se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre la durata
               di tre mesi, il dipendente è soggetto all’obbligo previdenziale a
               partire dal momento in cui è stata concordata la proroga;
             – i dipendenti che lavorano a titolo accessorio e che sono già as-
               sicurati obbligatoriamente nell’ambito della loro attività principale
               o che esercitano un’attività lucrativa indipendente quale attività
               principale.
             4
                La CdR LPP calcola le prestazioni di uscita ai sensi dell’art. 15
             della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza profes-
             sionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità come istituzione di
             risparmio (primato dei contributi).
             5
                 Le prestazioni previste dalla LPP vengono garantite in ogni caso.
             6
               La CdR LPP non prevede l’assicurazione facoltativa dei lavoratori
             per le parti di salario che quest’ultimi percepiscono da altri datori di
             lavoro. La CdR LPP non continua l’assicurazione per le persone il
             cui rapporto di lavoro è stato risolto senza il diritto alla pensione.

              Art. 5
       Durata 1 Con riserva delle disposizioni di cui all’art. 4, cpv. 3, il rapporto
 del rapporto previdenziale ha inizio con il rapporto di lavoro e termina quando
previdenziale quest’ultimo viene sciolto o quando si verifica un evento assicurato.
              2
                L’assicurazione per decesso e invalidità resta in vigore per un
              mese dopo la fine del rapporto previdenziale, se prima non ha inizio
              un nuovo rapporto di lavoro.
              2
                Una persona assicurata che lascia l'assicurazione obbligatoria
              dopo il compimento del 58° anno di età in seguito a disdetta del
6

                  rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, può esigere la
                  continuazione dell'assicurazione presentando richiesta scritta alla
                  fondazione entro un mese prima della fine del rapporto di lavoro.
                  Il datore di lavoro è tenuto a informare la fondazione se rescinde il
                  contratto di lavoro con una persona assicurata dopo il compimento
                  del 58° anno di età.
                  La persona assicurata può scegliere se continuare ad assicurare
                  solo i rischi di decesso e d'invalidità (contributi ridotti) oppure conti-
                  nuare anche la previdenza per la vecchiaia. La prestazione di uscita
                  resta nella fondazione.
                  Le condizioni dettagliate sono disciplinate dal regolamento sulla
                  continuazione dell'assicurazione dopo l’uscita dalla previdenza ob-
                  bligatoria ai sensi dell’art. 47A LPP. Esse vengono concordate per
                  iscritto nel quadro di un accordo individuale tra la persona assicura-
                  ta e la fondazione. L’accordo firmato dalla persona assicurata deve
                  essere a disposizione della fondazione al momento della cessazio-
                  ne del rapporto di lavoro.
                  Dopo la sua uscita dall’assicurazione obbligatoria, la persona as-
                  sicurata versa i contributi di rischio stabiliti nel regolamento sul-
                  la continuazione dell'assicurazione dopo l’uscita dalla previdenza
                  obbligatoria ai sensi dell’art. 47A LPP ed eventuali contributi per i
                  costi amministrativi di datore di lavoro e lavoratore relativi alla con-
                  tinuazione del salario assicurato. Se la persona assicurata continua
                  la previdenza per la vecchiaia, per il salario che continua ad essere
                  assicurato versa i contributi di datore di lavoro e lavoratore confor-
                  memente all’allegato 2 del regolamento di previdenza.

                  Art. 6
Salario assicurato Il salario assicurato è calcolato secondo quanto prescritto dall’
                   art. 8, cpv. 1, LPP. Il salario minimo da assicurare corrisponde alle
                   prescrizioni dell’art. 8, cpv. 2, LPP. I diversi valori sono pubblicati in
                   maniera appropriata. Non è tenuto conto dei elementi retributivi che
                   sono dovuti occasionalmente, ad esempio: il rimborso del tempo di
                   viaggio o regali di giubilei.

                  II. Prestazioni
                  Art. 7
         Aliquota L’aliquota di conversione in percentuale dell’avere di vecchiaia vie-
   di conversione ne calcolata secondo la tabella nell’appendice 1.
7

             Art. 8
     Rendita 1 Ogni assicurato che abbia compiuto 65 anni (64 anni per le don-
di vecchiaia ne) ha diritto ad una rendita di vecchiaia al momento dell’uscita dal
             servizio.
             2
               L’entità della rendita di vecchiaia dipende dall’avere di vecchiaia
             della persona assicurata all’età di pensionamento e dall’aliquota di
             conversione stabilita dal Consiglio federale valida in tale momento,
             secondo la tabella dell’appendice 1.
             3
               L’avere di vecchiaia è composto
               a. dagli accrediti individuali di vecchiaia,
               b. dalle prestazioni di libero passaggio trasferite,
               c. dagli eventuali versamenti unici e
               d. dagli interessi corrisposti su questi importi secondo le di-
                  sposizioni del Consiglio federale.
             Gli accrediti di vecchiaia annui calcolati individualmente ammon-
             tano a:

             Vecchiaia		                Accredito in %
             		                         del salario coordinato
             Uomini       Donne
             25 – 34      25 – 34        7
             35 – 44      35 – 44       10
             45 – 54      45 – 54       15
             55 – 65      55 – 64       18

            4
              L’assicurato può chiedere che gli venga versato al massimo un
            quarto del suo avere di vecchiaia ai sensi della LPP come liquida-
            zione unica in capitale.
            5
              La richiesta per il versamento di una parte dell’avere di vecchiaia
            ai sensi della LPP come liquidazione unica in capitale deve essere
            presentata per iscritto all’amministrazione almeno due anni prima
            del pensionamento per raggiunti limiti d’età, specificando l’importo
            desiderato.
            6
              Se l’assicurato è coniugato, la liquidazione in capitale è ammessa
            solo con l’approvazione scritta da parte del coniuge.
8

              Art. 9
       Rendita 1 Al coniuge superstite che debba provvedere al mantenimento di
per il coniuge figli comuni o abbia compiuto il 45° anno di età e il matrimonio ab-
               bia avuto una durata non inferiore ai 5 anni, la CdR LPP versa una
               rendita pari al 60 % della rendita intera d’invalidità a cui l’assicurato
               avrebbe avuto diritto. Se la persona assicurata deceduta percepiva
               una rendita di vecchiaia o d’invalidità, la rendita per il coniuge è pari
               al 60 % dell’ultima rendita di vecchiaia o d’invalidità percepita.
              2
                I coniugi che non hanno diritto ad una rendita ricevono un’in-
              dennità unica pari a tre volte l’importo annuo della rendita per il
              coniuge.
              3
                La rendita per il coniuge inizia alla scadenza della corresponsio-
              ne del salario per i superstiti e si estingue con la contrazione di un
              nuovo matrimonio o con il decesso.
              4
                Se l’assicurato lascia come superstite un coniuge divorziato con
              cui è stato sposato per almeno 10 anni, quest’ultimo ha diritto alla
              medesima rendita di un coniuge, in ogni caso per un ammontare
              non superiore alla perdita di reddito subita per il decesso dell’assi-
              curato.

              Art. 10
     Rendita I figli di un assicurato deceduto, così come i figli elettivi al cui mante-
   per orfani nimento egli provvedeva, hanno diritto ciascuno a una rendita pari
              al 20 % della rendita d’invalidità assicurata o al 20 % della rendita di
              vecchiaia o d’invalidità in corso, fino al compimento del 18° anno di
              età. I figli ancora in fase di formazione oppure invalidi per almeno il
              70 % hanno diritto alla rendita fino al termine della loro formazione,
              tuttavia non oltre il compimento del 25° anno di età.

               Art. 11
      Rendita 1 Se un assicurato della CdR LPP diventa inabile al lavoro e per-
  d’invalidità cepisce una rendita dell’AI federale, fino a quando perdura tale
               condizione, egli ha diritto a una rendita assegnata sulla base della
               decisione della Commissione AI.
               2
                 La persona assicurata ha diritto
                 a. alla rendita intera d’invalidità se, ai sensi dell’AI, è invalida per
                    almeno il 70 %;
                 b. a tre quarti di rendita, se il grado d’invalidità è pari ad almeno
                    60 %;
                 c. a metà della rendita se il grado d’invalidità è di almeno 50 %;
                 d. a un quarto della rendita se il grado d’invalidità è di almeno
                    40 %.
9
3
   L’entità della rendita intera d’invalidità dipende dall’avere di vec-
chiaia della persona assicurata e dall’aliquota di conversione stabi-
lita dal Consiglio federale valida in tale momento, secondo la tabella
dell’appendice 1.
4
    L’avere di vecchiaia alla base del calcolo è costituito
    a. dall’avere di vecchiaia acquisito dall’assicurato fino al momen-
       to in cui sorge il diritto alla rendita d’invalidità e
    b. dalla somma degli accrediti di vecchiaia ai sensi dell’art. 8, cpv.
       3, per gli anni ancora mancanti fino al raggiungimento dell’età
       di pensionamento ordinaria, senza interessi.
Questi accrediti di vecchiaia sono calcolati sulla base coordinata
dell’assicurato durante il suo ultimo anno assicurato della CdR LPP.
5
  Il Consiglio di fondazione può ridurre la rendita, se all’assicurato
può essere imputata una colpa grave in relazione alla sua invalidità.
La riduzione della rendita non può superare la riduzione della rendi-
ta dell’AI federale.
6
  Per il versamento delle rendite d’invalidità viene atteso l’esau-
rimento delle prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera
per malattia o dell’assicurazione infortuni oppure il precedente rag-
giungimento del limite di età AVS.
7
  In caso di cumulo con prestazioni di altre assicurazioni sociali, la
rendita d’invalidità viene ridotta nella misura in cui essa, sommata
agli altri redditi conteggiabili, supera il 90 % del salario annuale pre-
sumibilmente venuto a mancare (art. 24 OPP 2).
8
  Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e
scopo affine che vengono versate alle persone aventi diritto sulla
base dell’evento danneggiante, quali le rendite o le prestazioni in
capitale al loro valore di trasformazione in rendite, erogate da assi-
curazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad ec-
cezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità in contanti
e prestazioni analoghe. Per i beneficiari di prestazioni d’invalidità
viene inoltre computato il reddito da attività lucrativa o il reddito
sostitutivo che essi continuano o che potrebbero presumibilmente
continuare a percepire. Per il calcolo del reddito da lavoro che può
essere presumibilmente ancora percepito ci si basa sul reddito del
soggetto invalido sancito dalla decisione AI, tenendo conto delle
particolarità del singolo caso.
10

                    Art. 12
Rendita per figli   1
                      I beneficiari di una rendita di vecchiaia o d’invalidità hanno diritto
                    ad una rendita per figli per ogni figlio a cui, alla loro morte, spet-
                    terebbe una rendita per orfani; l’ammontare della rendita per figli
                    equivale a quello della rendita per orfani.
                    2
                      In caso di cumulo con prestazioni di altre assicurazioni sociali, le
                    rendite per figli vengono ridotte nella misura in cui esse, sommate
                    agli altri redditi conteggiabili, superano il 90 % del salario annuale
                    presumibilmente venuto a mancare più gli assegni per figli.

                 Art. 13
      Infortunio 1 Se l’evento assicurato è causato da un infortunio per il quale
                 l’assicurato deve essere indennizzato da terzi, la CdR LPP può, in
                 virtù dell’art. 24 OPP2, ridurre le prestazioni.
                 2
                    Se il terzo contesta il proprio obbligo di prestazione, la CdR LPP
                 corrisponde la propria prestazione interamente. L’assicurato deve
                 cedere alla CdR LPP i propri diritti nei confronti del terzo fino a
                 concorrenza delle prestazioni corrisposte dalla CdR LPP.
                 3
                    La CdR LPP non è tuttavia obbligata a compensare i rifiuti o le ri-
                 duzioni di pagamento da parte dell’assicurazione infortuni o dell’as-
                 sicurazione militare se queste ultime hanno deciso il rifiuto o la ri-
                 duzione delle prestazioni a causa di un comportamento colpevole
                 o per altri motivi ai sensi dell’art. 21 LPGA, art. 37 LAINF, art. 39
                 LAINF, art. 65 LAM o art. 66 LAM.

                 Art. 14
    Pagamento 1 Le rendite vengono versate ogni mese posticipatamente su un
   delle rendite conto corrente postale o su un conto bancario.
                 2
                   Il diritto alla rendita inizia il giorno in cui cessa il pagamento del
                 salario e termina con il mese in cui si estingue il diritto. La rendita
                 d’invalidità viene corrisposta non prima della data fissata dalla de-
                 cisione dell’AI.
                 3
                   Se la rendita di vecchiaia o d’invalidità è inferiore al 10 %, (rendita
                 per il coniuge: 6 %, la rendita per figli o per orfani: al 2 %) della ren-
                 dita di vecchiaia massima AVS valida in quel momento, essa viene
                 sostituita da una liquidazione in capitale.

                  Art. 15
Diritto personale 1 Il diritto alle prestazioni della CdR LPP non può essere né impe-
                  gnato né ceduto.
                  2
                     Sono fatte salve le disposizioni riportate all’appendice 3 relative
                  alla promozione della proprietà di abitazioni.
11
                   3
                     Se un’istanza incaricata dell'esecuzione delle prestazioni com-
                   plementari ha notificato alla fondazione il conteggio di una presta-
                   zione venuta a scadenza, il rimborso viene conteggiato con le pre-
                   stazioni della fondazione venute a scadenza.

                 Art. 16
                 Gli assicurati e i beneficiari di rendite sono tenuti ad informare l’am-
         Obbligo ministrazione sulla loro situazione personale rilevante ai fini delle
  d’informazione prestazioni della CdR LPP, in particolare sullo stato civile e sui figli,
                 e a presentare, su richiesta, i certificati medici necessari.

                   Art. 17
Libero passaggio   1
                      Se l’assicurato lascia l’azienda per un motivo diverso dal caso
                   previdenziale, in base alle disposizioni della legge sul libero pas-
                   saggio e nel rispetto dello scopo previdenziale ha diritto all’avere di
                   risparmio disponibile con gli interessi.
                   2
                      Se le prestazioni di libero passaggio e i contributi versati dall’as-
                   sicurato e l’aumento del 4 % annuo a partire dal 20° anno di età
                   risultano superiori al capitale di risparmio, sarà questo importo a
                   essere versato. Le prestazioni di libero passaggio trasferite nella
                   cassa pensione vengono remunerate al tasso d’interesse minimo
                   LPP.
                   3
                      Se l’avere di vecchiaia calcolato in base alla LPP risulta superiore
                   alle prestazioni di cui ai cpv. 1 e 2, in loro vece si terrà conto di
                   questo importo.
                   4
                      La prestazione di libero passaggio viene versata alla nuova cassa
                   pensione del lavoratore uscente. Coloro che non aderiscono a una
                   nuova cassa pensione devono comunicare alla CdR LPP se la co-
                   pertura previdenziale debba essere mantenuta sotto forma di conto
                   o di polizza di libero passaggio.
                   5
                      Gli assicurati (le persone sposate solo con il consenso scritto del
                   coniuge) possono chiedere il versamento in contanti della presta-
                   zione di libero passaggio se
                      a. lasciano definitivamente la Svizzera, fatto salvo l’art. 25f LFLP;
                      b. intraprendono a titolo principale un’attività indipendente e non
                         sono più sottoposti alla previdenza professionale obbligatoria;
                      c. la prestazione d’uscita risulta inferiore al loro contributo annuo.
12

                III. Contributi
      Contributi
degli assicurati Art. 18
                 1
                   Gli assicurati della CdR LPP versano i contributi elencati nell’ap-
                 pendice 2.
                2
                  Il nuovo entrato deve consentire che si prenda visione dei con-
                teggi relativi alle prestazioni di libero passaggio ricevute.
    Contributi
    della ditta Art. 19
                1
                  La ditta versa alla CdR LPP i contributi elencati nell’appendice 2.
                2
                   Se la ditta effettua versamenti superiori ai contributi regolamenta-
                ri, la differenza dovrà essere accreditata ad una riserva contributiva.
                Questa riserva deve essere gestita e dichiarata separatamente. La
                ditta è autorizzata ad utilizzare la riserva contributiva per il versa-
                mento dei suoi contributi regolamentari alla cassa.

                IV. Organizzazione
       Organi
                Art. 20
                Gli organi della Cassa pensione e di risparmio (CP) sono:
                  – il Consiglio di fondazione, organo supremo
                  – l’assemblea dei delegati, organo elettivo.
      Consiglio
 di fondazione Art. 21
                1
                  Il Consiglio di fondazione è composto pariteticamente da otto
                consiglieri, di cui metà viene eletta dai delegati in quanto rappre-
                sentanti dei lavoratori.
                2
                  Il Consiglio di fondazione dirige la fondazione secondo quanto
                prescritto dalla legge, dalle ordinanze, dalle disposizioni dell’atto
                di fondazione, dai regolamenti e dalle direttive dell’autorità di vigi-
                lanza. Esso rappresenta la fondazione verso l’esterno, designa le
                persone che rappresentano la fondazione legalmente e regola il
                loro diritto di firma.
                3
                  Il Consiglio di fondazione è competente per tutte le decisioni di
                cui all’art. 51a LPP.
                4
                  I membri del Consiglio di fondazione restano in carica quattro
                anni. Il Consiglio di fondazione si autocostituisce.
13

               Art. 22
 Convocazione 1 Il Consiglio di fondazione si riunisce ogniqualvolta le circostanze
   e decisioni lo richiedano. Esso è presieduto da un membro del Consiglio d’am-
               ministrazione della Securitas SA che non fa parte del Consiglio di
               fondazione.
               2
                 Il Consiglio di fondazione può deliberare se sono presenti almeno
               5 membri.
               3
                 Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei membri del
               Consiglio di fondazione presenti. In caso di parità dei voti, la deci-
               sione non viene adottata.

                 Art. 23
   Diritti degli 1 Gli assicurati eleggono ogni quattro anni i delegati e i loro sosti-
    assicurati tuti. L’elezione avviene in forma scritta.
                 2
                   Gli assicurati hanno diritto di proposta. Le proposte devono es-
                 sere presentate per iscritto al Consiglio di fondazione e vengono
                 trattate nel corso della successiva seduta. L’esito della discussione
                 viene comunicato al richiedente per iscritto.

               Art. 24
  Assemblea 1 L’assemblea dei delegati è composta dai delegati eletti dai lavo-
  dei delegati ratori e dai delegati eletti nella cerchia dei beneficiari di rendita.
               2
                 Le direzioni regionali della Securitas SA e le imprese affiliate han-
               no diritto al seguente numero di delegati dei lavoratori:
                   fino a 150 assicurati    1 delegato
                   fino a 300 assicurati    2 delegati
                   fino a 450 assicurati    3 delegati
                   fino a 600 assicurati    4 delegati
               I delegati dei lavoratori possono inoltre eleggere come delegati dei
               lavoratori persone che rientrano nella cerchia dei beneficiari di ren-
               dita.

               Art. 25
 Convocazione
               1
                 L’assemblea dei delegati si riunisce in via ordinaria ogni due anni
dell’assemblea oppure, in via straordinaria, ogni volta che il Consiglio di fondazione
               lo ritiene necessario.
               2
                 L’assemblea dei delegati viene convocata dal Consiglio di fonda-
               zione con almeno 10 giorni di anticipo.
14

                Art. 26
   Svolgimento 1 L’assemblea dei delegati è presieduta da un membro del Consi-
 dell’assemblea glio di amministrazione della Securitas SA.
                2
                   Nel corso dell’assemblea il Consiglio di fondazione presenta il
                conto annuale e la relazione di bilancio degli ultimi due anni. Infor-
                ma inoltre in merito a revisioni e novità nel campo della previdenza
                professionale.
                3
                  Ogni quattro anni vengono eletti i rappresentanti dei lavoratori
                nel Consiglio di fondazione e i delegati dalla cerchia dei beneficiari
                di rendita. Le elezioni devono figurare come punto all’ordine del
                giorno sull’invito all’assemblea. Elezioni suppletive nel Consiglio di
                fondazione possono avvenire anche per iscritto. In queste elezioni
                hanno facoltà di voto solo i delegati eletti dai lavoratori.
                4
                  L’assemblea dei delegati può svolgere le elezioni a condizione
                che sia presente almeno la metà dei delegati dei lavoratori.
                5
                    Le elezioni avvengono con voto palese.
                6
                    In caso di parità di voti si procede a un sorteggio.
                Art. 27
Amministrazione 1 L’amministrazione della CP viene affidata, su incarico del Consi-
                glio di fondazione, a Management Services del Gruppo Securitas.
                2
                   Il Gruppo Securitas addebita alla CP le spese di amministrazione.
                L’ammontare viene concordato periodicamente con il Consiglio di
                fondazione.

                Art. 28
  Investimento Il patrimonio della CP deve essere investito secondo le direttive del
 del patrimonio Consiglio di fondazione, nel rispetto delle prescrizioni d’investimen-
                to dell’ordinanza relativa alla LPP.

                Art. 29
     Revisione La CP deve essere sottoposta almeno ogni 3 anni ad una revisione
       tecnica attuariale.

                Art. 30
         Organo L’organo di revisione eletto dal Consiglio di fondazione verifica il
    di revisione conto annuale della CP e presenta ogni anno il relativo rapporto.

                  Art. 31
   Informazione La CP fornisce annualmente agli assicurati un attestato di assi-
 degli assicurati curazione su cui sono riportate le prestazioni maturate. In caso di
                  discrepanza fra l’attestato di assicurazione da un lato e il regola-
                  mento e il piano previdenziale dall’altro, fanno fede comunque e
15

                sempre questi ultimi due documenti. Inoltre, la CP informa gli as-
                sicurati in merito all’organizzazione e al finanziamento, sui membri
                del Consiglio di fondazione e dell’assemblea dei delegati e presenta
                la relazione annuale.

                V. Disposizioni finali
                  Art. 32
Relazione con le Le disposizioni della LPP, della legge sul libero passaggio e sulla
   leggi federali promozione della proprietà di abitazioni completano le norme con-
                  tenute nel regolamento.

                  Art. 33
     Validità del 1 Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016 e sosti-
   regolamento tuisce il regolamento precedente del 1° gennaio 2015.
                  2
                    Esso può essere modificato in ogni momento dal Consiglio di
                  fondazione.

                1° gennaio 2021
                P.S.: In caso di divergenza d’interpretazione, fa stato il testo tedesco.
16

Appendici
17

Appendice 1

Aliquota di conversione (art. 7)

L’aliquota di conversione, in percentuale dell’avere di vecchiaia, da
applicare per il calcolo della rendita di vecchiaia e d’invalidità è la
seguente:

Anno di nascita       Uomini               Donne
1940                  7,15                 –
1941                  7,10                 7,20
1942                  7,10                 7,20
1943                  7,05                 7,15
1944                  7,05                 7,10
1945                  7,00                 7,00
1946                  6,95                 6,95
1947                  6,90                 6,90
1948                  6,85                 6,85
Classe 1949 e         6,80                 6,80
classi successive
18

Appendice 2

Contributi (art. 18 e 19)

Gli assicurati della CdR LPP e la ditta versano i seguenti contributi
in percentuale del salario assicurato:

Vecchiaia                         Contributo in %
                                  del salario coordinato
Uomini           Donne            Contributo       Contributo
                                  di risparmio     di rischio
18 – 24          18 – 24          –                1,0
25 – 34          25 – 34          3,5              1,0
35 – 44          35 – 44          5,0              1,0
45 – 54          45 – 54          7,5              1,0
55 – 65          55 – 64          9,0              1,0
19

                      Appendice 3

                      Promozione della proprietà abitativa (PPA)

                    Cifra 1
          Requisiti 1 Fino a tre anni prima della maturazione del diritto alle prestazioni
                    di vecchiaia può essere richiesto o costituito in pegno un importo
                    per l’acquisto di un’abitazione ad uso proprio.
                    2
                       Fino al 50° anno di età l’importo non supera l’ammontare della
                    prestazione di libero passaggio. A partire dal 50° anno di età l’im-
                    porto equivale al massimo alla prestazione di libero passaggio nel
                    50° anno di età oppure a metà della prestazione di libero passaggio
                    al momento del prelievo anticipato ovvero della costituzione in pe-
                    gno.
                    3
                       Il prelievo anticipato o la costituzione in pegno sono ammessi
                    anche per l’acquisto di partecipazioni ad una cooperativa di costru-
                    zione di abitazioni o partecipazioni analoghe, posto che l’abitazione
                    finanziata in questo modo sia destinata ad uso proprio.
                    4
                       Per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comuni-
                    cata per iscritto alla CdR LPP.

                      Cifra 2
     Realizzazione    Se il pegno viene realizzato prima dell’inizio del caso previdenziale
        del pegno     o prima del pagamento in contanti della prestazione di libero pas-
                      saggio, si applicano le disposizioni sul prelievo anticipato.

                      Cifra 3
  Importo minimo,     1
                        Per il prelievo anticipato l’importo minimo è di Fr. 20 000.–.
prelievo anticipato   2
                        Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.
          multiplo
                   Cifra 4
   Riduzione delle 1 L’avere di risparmio della persona assicurata subisce una riduzio-
       prestazioni ne pari alla somma prelevata.
                   2
                     Le prestazioni d’invalidità e per i superstiti subiscono una riduzio-
                   ne in misura corrispondente.
20

                      Cifra 5
   Assicurazione Per evitare una diminuzione della copertura previdenziale dovuta
 complementare alla riduzione della prestazione in caso di decesso o invalidità, la
                 CdR LPP provvede ad informare gli interessati sulla possibilità di
                 un’assicurazione complementare.

                      Cifra 6
        Data del 1 La CdR LPP versa l’importo del prelievo anticipato al più tardi
      pagamento dopo sei mesi dalla richiesta.
                 2
                    La CdR LPP versa il capitale previdenziale richiesto dall’assicu-
                 rato e a cui questi ha diritto per la promozione della proprietà abi-
                 tativa su presentazione della relativa documentazione direttamente
                 al venditore, costruttore o mutuante oppure, in caso di acquisto di
                 quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione o parte-
                 cipazioni analoghe, all’avente diritto.

                  Cifra 7
     Restituzione 1 L’importo prelevato deve essere rimborsato dall’assicurato o dai
                  suoi eredi all’istituto di previdenza nei seguenti casi:
                    a. la proprietà d’abitazione viene alienata;
                    b. sull’abitazione vengono concessi diritti che economicamente
                       equivalgono a una vendita (in part. locazione);
                    c. non è esigibile alcuna prestazione previdenziale in caso di
                       decesso dell’assicurato.
                  2
                    L’assicurato può restituire in qualsiasi momento l’importo prele-
                  vato fino al verificarsi di un caso previdenziale, ma al più tardi entro
                  tre anni dalla maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia.

                      Cifra 8
   Aumento del        1
                        L’importo versato a titolo di rimborso viene accreditato all’avere
         diritto di   di risparmio dell’assicurato.
  prestazione in      2
                        Le prestazioni d’invalidità e per i superstiti assicurate vengono
caso di rimborso      aumentate in misura corrispondente.

                      Cifra 9
        Garanzia 1 L’assicurato o i suoi eredi possono alienare la proprietà del-
     dello scopo l’abitazione soltanto con riserva di quanto specificato al punto 7.
   di previdenza È considerata alienazione anche il conferimento di diritti che equi-
                 valgono economicamente ad una vendita.
                      2
                        La restrizione del diritto d’alienazione deve essere annotata sul
                      registro fondiario. La CdR LPP è tenuta a richiedere l’annotazio-
21

               ne sul registro fondiario al momento del versamento del prelievo
               anticipato o della realizzazione del pegno che grava sul montante
               previdenziale.
               3
                   L’annotazione può essere cancellata nei seguenti casi:
                   a. tre anni prima che maturi il diritto alle prestazioni per la
                      vecchiaia;
                   b. in seguito al verificarsi di un altro caso previdenziale;
                   c. in caso di versamento in contanti della prestazione di libero
                      passaggio;
                   d. se è dimostrato che l’importo investito per l’acquisto dell’abi-
                      tazione è stato versato alla CdR LPP dell’assicurato o ad un
                      istituto di libero passaggio.
               4
                 Se l’assicurato utilizza il prelievo anticipato per acquistare quote
               di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni,
               per garantire lo scopo previdenziale egli è tenuto a depositare tali
               quote presso la CdR LPP. Per altri tipi di partecipazioni ammesse
               occorre depositare i documenti pertinenti.
               5
                  L’assicurato domiciliato all’estero deve dimostrare, prima del pre-
               lievo anticipato o della costituzione in pegno del montante previ-
               denziale, che egli utilizza i fondi della previdenza professionale per
               la proprietà della sua abitazione.
               6
                  L’obbligo e il diritto di rimborso del prelievo anticipato sussistono
               nei seguenti casi: fino a tre anni prima della maturazione del diritto
               alle prestazioni per la vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso
               previdenziale o all’erogazione in contanti della prestazione di libero
               passaggio.

                Cifra 10
Presupposti e 1 L’assicurato che esercita il proprio diritto di prelievo anticipato o
giustificazione costituzione in pegno deve dimostrare alla CdR LPP di utilizzare i
                fondi per acquistare un’abitazione ad uso proprio o per l’apparta-
                mento in affitto cofinanziato da lui ed utilizzato per conto proprio.
                2
                   Gli scopi d’utilizzazione o di costituzione in pegno ammessi e il
                termine «proprietà di abitazione ad uso proprio», così come i requi-
                siti che devono essere soddisfatti per l’acquisto o la costituzione in
                pegno di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione
                di abitazioni o di partecipazioni analoghe, si basano sull’Ordinanza
                relativa alla promozione della proprietà di abitazioni con i fondi della
                previdenza professionale.
                3
                   Se l’assicurato è sposato, il prelievo anticipato o la costituzione in
                pegno sono ammessi solo se il coniuge fornisce il proprio consen-
                so scritto.
22

                    Cifra 11
   Informazione La CdR LPP informa l’assicurato in caso di un prelievo anticipato o
                su richiesta scritta riguardo ai seguenti punti:
                      a. ammontare del capitale previdenziale a sua disposizione per la
                         proprietà di un’abitazione;
                      b. le riduzioni delle prestazioni risultanti da un prelievo anticipato
                         o da una costituzione in pegno;
                      c. la possibilità di colmare le lacune nella copertura previdenziale
                         per invalidità e superstiti dovute al prelievo anticipato;
                      d. l’assoggettamento fiscale nel caso di un prelievo anticipato o
                         di una realizzazione del pegno sul montante previdenziale;
                      e. il diritto di rimborso relativo alle imposte pagate in caso di re-
                         stituzione del prelievo anticipato e le scadenze da rispettare;
                      f. la regolamentazione del calcolo degli aumenti delle prestazioni
                         in caso di rimborso.

                    Cifra 12
          Uscita;   In caso di cessazione del rapporto con l’assicurato, la CdR LPP
 comunicazione      informa di propria iniziativa il nuovo istituto di previdenza sull’e-
al nuovo istituto   ventuale costituzione in pegno della prestazione di uscita nonché
   di previdenza    sull’ammontare dell’importo impegnato oppure se e in quale misu-
                    ra l’assicurato abbia esercitato il diritto ad un prelievo anticipato.
Puoi anche leggere