ABB Cassa pensione Performance. Recognition. Reward - Titelbild: Illustration - Foto, first level imagery - Objekt
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Titelbild: – Illustration – Foto, first level imagery – Objekt Regolamento, edizione 2016 Performance. Recognition. Reward. ABB Cassa pensione A better world begins with you
Fa fede la versione originale in lingua tedesca.
Indice Cifra Pagina Cifra Pagina A Disposizioni generali E Organizzazione e amministrazione Nome e scopo 1 4 Consiglio di fondazione 24 15 Definizioni 2 4 Amministrazione della fondazione 25 15 Cerchia degli assicurati 3 4 Informazioni e obbligo di notifica 26 15 Inizio e fine dell’assicurazione 4 5 Salario assicurato 5 5 F Disposizioni finali Capitale di risparmio e accrediti Amministrazione della giustizia 27 16 di risparmio 6 6 Lacune del regolamento 28 16 Modifiche/regolamenti precedenti 29 16 B Prestazioni della fondazione Entrata in vigore 30 17 Prestazioni di vecchiaia Rendita di vecchiaia/capitale Appendice I: Tabelle dei contributi 18 di risparmio 7 7 Appendice II: Aliquota di conversione 20 Prestazioni d’invalidità Appendice III: Tabella d’acquisto 21 Rendita d’invalidità 8 8 Appendice IV: Tabella degli acquisti Rendita per figli d’invalidi 9 8 «pensionamento anticipato» 22 Prestazioni per superstiti Rendita per il coniuge o liquidazione 10 9 Rendita per il partner o liquidazione 11 9 Rendita per orfani 12 10 Capitale in caso di decesso 13 10 Altre prestazioni Rendita in caso di ritiro anticipato per motivi aziendali 14 11 Prestazione di libero passaggio 15 11 C Disposizioni generali sulle prestazioni Liquidazione delle rendite 16 12 Promozione di proprietà d’abitazioni 17 12 Adeguamento delle rendite al rincaro 18 12 Eccedenza d’assicurazione e riduzione delle prestazioni 19 12 D Finanziamento Obbligo di contribuzione 20 13 Ammontare dei contributi 21 13 Patrimonio, equilibrio finanziario e fondi separati 22 14 Limitazione dell’obbligo di contribuzione della ditta 23 14 Regolamento, edizione 2016 | ABB Cassa pensione 3
A Disposizioni generali 1 Nome e scopo i) Unione domestica registrata: gli assicurati che vivono in unione domestica registrata secondo l’articolo 2 della 1.1 Con il nome ABB Cassa pensione esiste una fonda- Legge federale sull’unione domestica registrata del 18 giu- zione iscritta nel registro della previdenza professionale ai gno 2004 (LUD), in merito a diritti e obblighi derivanti dal sensi dell’articolo 80 segg. CC e dell’articolo 48 LPP. presente regolamento sono equiparati agli assicurati c oniugati. Per favorire la leggibilità, in questo regolamento 1.2 Lo scopo della fondazione è la previdenza professio- si parla comunque di assicurati coniugati o di coniugi. nale nell’ambito della LPP e delle sue norme d’attuazione. j) LFLP: Legge federale sul libero passaggio nella previdenza Essa è destinata alle collaboratrici e ai collaboratori della professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità ABB Schweiz AG nonché ai loro congiunti e superstiti. Le k) OLP: Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza imprese connesse economicamente o finanziariamente ad p rofessionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità essa hanno la possibilità di aderire alla fondazione tramite un accordo. La fondazione offre una protezione contro le conse- guenze economiche dovute a vecchiaia, decesso e invalidità. 3 Cerchia degli assicurati 1.3 La fondazione s’impegna a corrispondere in ogni caso le prestazioni prescritte per legge. 3.1 Tutti i collaboratori della ditta devono aderire alla fonda- zione se il rapporto di lavoro è stato stipulato per più di 3 mesi. Se invece è stato stipulato un rapporto di lavoro fino a 3 mesi, l’adesione avviene soltanto se sarà prolungato oltre 2 Definizioni i 3 mesi. 2.1 Quando nelle presenti disposizioni si usa la forma 3.2 Se più rapporti di lavoro consecutivi presso la stessa maschile, essa è da intendersi sempre come riferita a azienda durano complessivamente più di 3 mesi e nessuna entrambi i sessi. delle interruzioni è superiore a 3 mesi, il collaboratore è assi- curato dall’inizio del 4° mese totale di lavoro. 2.2 Nell’ambito del presente regolamento i seguenti termini - significano: 3.3 Non sono accolti nella fondazione i collaboratori: a) fondazione: ABB Cassa pensione a Baden il cui salario annuo non supera l’importo prescritto se- - b) ditta: ABB Schweiz AG e tutte le imprese ed istituzioni condo la LPP connesse alla fondazione non attivi in Svizzera (o presumibilmente non per sempre) c) assicurati attivi: tutti i collaboratori della ditta assicurati in e che sono già sufficientemente assicurati all’estero se ri- base a questo regolamento chiedono di essere dispensati dall’adesione alla fondazione d) età di pensionamento: l’età al momento del ritiro dopo il (con riserva delle disposizioni degli accordi sulla libera - compimento del 62° anno di età c ircolazione con l’UE-AELS) e) età finale: il primo del mese dopo il compimento del che al momento di cominciare il rapporto di lavoro hanno 65° anno di età superato l’età finale o che sono invalidi come minimo al f) LPP: Legge federale sulla previdenza professionale per la 70% o che continuano a essere assicurati provvisoriamente - vecchiaia, i superstiti e l’invalidità in base all’art. 26a LPP g) età LPP: la differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di che provano di essere debitamente assicurati nell’ambito nascita della LPP presso un altro istituto di previdenza h) figli aventi diritto a rendite: tutti i figli fino al compimento del 18° anno di età; se seguono una formazione o se pre- 3.4 Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia viene di sentano un grado d’invalidità del 70% fino al compimento nuovo assunto come collaboratore, deve aderire alla fonda- del 25° anno di età. Gli affiliati sono equiparati ai figli zione come assicurato attivo; salvo cifra 3.3. Il Consiglio di p ropri se l’assicurato provvede al loro sostentamento. fondazione può accogliere nella fondazione anche i collabo- ratori che non sottostanno per legge all’obbligo assicurativo. 4 ABB Cassa pensione | Regolamento, edizione 2016
3.5 I collaboratori che al momento dell’adesione alla fonda- 5 Salario assicurato zione sono parzialmente inabili al lavoro, saranno assicurati soltanto per la parte che corrisponde al grado della capacità 5.1 La base per la determinazione del salario assicurato lavorativa. sono le 13 mensilità. La ditta può, previa approvazione del Consiglio di fondazione, considerare anche altre correspon- 3.6 Con l’esplicito accordo del Consiglio di fondazione pos- sioni per definire il salario annuo determinante. sono rimanere nella fondazione anche gli assicurati con domicilio all’estero se ne fanno espressa richiesta e se hanno 5.2 La deduzione di coordinamento tiene conto delle pre- un rapporto di lavoro con un’altra società ABB all’estero. stazioni dell’AVS/AI. Essa ammonta ad un terzo del salario annuo determinante, ma è limitata alla rendita massima di 3.7 Se, in seguito a una riduzione del reddito, il salario vecchiaia AVS. annuo determinante risulta inferiore all’importo prescritto ai sensi della cifra 3.3 per un’adesione alla fondazione, i colla- 5.3 Il salario assicurato corrisponde al salario determinante boratori rimangono assicurati. annuo meno la deduzione di coordinamento, tutt’al più però al salario massimo assicurato stabilito dal Consiglio di fonda- zione. 4 Inizio e fine dell’assicurazione 5.4 Se il salario determinante scende temporaneamente a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o 4.1 Di regola l’assicurazione entra in vigore con l’inizio con- motivazioni analoghe, con il consenso dell’azienda il salario - trattuale del rapporto di lavoro. Al più presto: assicurato precedente può restare invariato. Tutti i contributi per i rischi di decesso e invalidità inizia il 1° gennaio (quota del datore di lavoro e dell’assicurato, contributi di - dell’anno in cui si compie il 18° anno di età rischio e di risparmio) per la parte di salario sulla quale si per la previdenza di vecchiaia inizia il 1° gennaio dell’anno prosegue l’assicurazione sono a carico dell’assicurato. in cui si compie il 25° anno di età 5.5 Gli assicurati attivi il cui salario annuo determinante si 4.2 L’assicurazione termina con la cessazione del rapporto riduce fra il 58° anno d’età e l’età finale, possono richiedere di lavoro se non esiste un diritto a delle prestazioni assicura- la prosecuzione dell’assicurazione sul salario assicurato pre- tive. I rischi di decesso e invalidità restano tuttavia assicurati cedente secondo le disposizioni seguenti: per la durata di 1 mese dopo la cessazione del rapporto di a) Il termine di notifica per la prosecuzione dell’assicurazione lavoro se il collaboratore non istaura prima un nuovo rap- è di 6 mesi. porto di lavoro. b) La riduzione del salario non deve superare il 50%. c) Tutti i contributi (quota del datore di lavoro e dell’assicu- rato, contributi di rischio e di risparmio) per la parte di s alario sulla quale si prosegue l’assicurazione sono a ca- rico dell’assicurato. d) La prosecuzione dell’assicurazione cessa su richiesta scritta dell’assicurato, comunque al più tardi al raggiungi- mento dell’età finale. Regolamento, edizione 2016 | ABB Cassa pensione 5
A Disposizioni generali 6 Capitale di risparmio e accrediti di risparmio 6.1 Per gli assicurati dell’assicurazione vecchiaia si tiene un conto vecchiaia individuale dal quale risulta il capitale di risparmio. Il capitale di risparmio è composto dai versamenti con gli interessi meno i prelevamenti nonché dagli accrediti di risparmio con gli interessi. Gli accrediti di risparmio dell’anno in corso non fruttano interessi. 6.2 Gli accrediti di risparmio annui risultano dal salario assi- curato e dall’età dell’assicurato in base ad una delle tabelle dei contributi nell’appendice I. 6.3 Il tasso d’interesse viene stabilito dal Consiglio di fon- dazione. 6.4 Alla fine di ogni anno, il Consiglio di fondazione stabili- sce l’ammontare di una corresponsione d’interesse supple- mentare in base all’eccedenza attiva secondo il bilancio. Questa viene accreditata ai conti vecchiaia entro il 31 dicem- bre dell’anno in corso. Ne hanno diritto gli assicurati che al momento sono membri della fondazione. Le basi per il cal- colo della corresponsione d’interesse supplementare sono: a) il capitale di risparmio allibrato nella fondazione al 1° gen- naio dell’anno in corso b) il momento e l’ammontare dei versamenti accreditati nell’anno in corso c) il momento e l’ammontare delle somme prelevate nell’anno in corso 6 ABB Cassa pensione | Regolamento, edizione 2016
B Prestazioni della fondazione Prestazioni di vecchiaia 7.3 Ritiro anticipato e rimandato Se gli assicurati lo desiderano, possono ritirarsi anticipata- 7 Rendita di vecchiaia/capitale di risparmio mente, tuttavia al più presto dopo il compimento del 58° anno di età. La cifra 7.1 trova applicazione per analogia. 7.1 Ritiro all’età finale Previo consenso della ditta, gli assicurati possono rimandare Il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorge, salvo la cifra 7.3, il loro ritiro fino al più tardi al 70° anno di età. La cifra 7.1 al termine del rapporto di lavoro all’età di pensionamento; per trova applicazione per analogia. i beneficiari di rendite d’invalidità il diritto alle prestazioni di La rendita di vecchiaia anticipata o rimandata si calcola in vecchiaia sorge all’età finale. Il termine di notifica per il ritiro base al capitale di risparmio disponibile al momento del ritiro di vecchiaia è di 6 mesi. e all’aliquota di conversione nell’appendice II. Le prestazioni di vecchiaia possono essere percepite sotto forma di capitale o di rendita. Gli assicurati possono anche, 7.4 Ritiro graduale al momento del pensionamento, percepire soltanto una parte Previo accordo con la ditta, gli assicurati possono richiedere del capitale di risparmio sotto forma di capitale. Per gli assi- un ritiro parziale o un ritiro graduale. curati coniugati, il coniuge deve manifestare il suo consenso Le disposizioni delle cifre 7.1 fino a 7.3 nonché 21.5 trovano al prelievo del capitale con la sua firma autenticata dal applicazione per analogia. notaio. Nel caso di un prelievo parziale del capitale di rispar- mio sotto forma di capitale, la rendita di vecchiaia e le altre 7.5 Rendita per figli di pensionati prestazioni coassicurate saranno ridotte nel rapporto del La fondazione garantisce le prestazioni minime legali capitale prelevato al capitale di risparmio disponibile. Con il secondo la LPP. Ciò significa che essa eroga la rendita per prelievo dell’intero capitale di risparmio sotto forma di capi- figli di pensionati minima secondo la LPP, nella misura in cui tale si estinguono tutti i diritti nei confronti della fondazione. essa, insieme alla rendita di vecchiaia minima secondo la Al momento del pensionamento in età ordinaria, la rendita di LPP, supera la rendita di vecchiaia minima regolamentare. vecchiaia viene calcolata in base al capitale di risparmio disponibile e all’aliquota di conversione nell’appendice II. 7.2 Ritiro flessibile In caso di ritiro dopo il 63° anno d’età compiuto, la rendita di vecchiaia viene calcolata in base al capitale di risparmio disponibile al momento del pensionamento e all’aliquota di conversione nell’appendice II. La cifra 7.1 trova applicazione per analogia. A partire dal momento del ritiro fino al raggiungimento dell’età finale, i contribuenti hanno diritto ad una rendita mensile transitoria se la durata dei contributi versati corrispondeva almeno a 5 anni. Se i beneficiari di una rendita di vecchiaia esercitano un’atti- vità lucrativa dopo il loro ritiro, devono informare immediata- mente la fondazione. L’importo dell’attività lucrativa viene dedotto dalla rendita transitoria. Tuttavia viene concessa una franchigia annuale che ammonta a 2 volte l’importo massimo mensile della rendita di vecchiaia AVS. La rendita transitoria corrisponde alla rendita massima di vecchiaia AVS valida al momento del ritiro. Per le persone occupate a tempo parziale la rendita transitoria viene ridotta in base al grado di occupa- zione medio degli ultimi 5 anni. Il diritto a una rendita transi- toria scade con l’iscrizione all’assicurazione dei disoccupati. Se gli assicurati hanno diritto a una rendita AVS/AI o alla ren- dita di un’assicurazione sociale estera, ricevono un versa- mento mensile che corrisponde alla differenza tra la rendita massima di vecchiaia AVS e la rendita AVS/AI o la rendita estera effettivamente percepita all’inizio del diritto alla rendita. Regolamento, edizione 2016 | ABB Cassa pensione 7
B Prestazioni della fondazione Prestazioni d’invalidità Il Consiglio di fondazione può tenere conto di modifiche nel grado d’invalidità che l’AI non ha ancora considerato o che 8 Rendita d’invalidità ha considerato soltanto in ritardo. Può anche disporre una visita di controllo presso un medico da lui designato. Il diritto 8.1 Gli assicurati hanno diritto a una rendita d’invalidità se può essere modificato visto il risultato della visita. Se i bene- ai sensi dell’Assicurazione federale contro l’invalidità (AI) ficiari di una rendita d’invalidità rifiutano la visita medica, sono come minimo invalidi al 40% e se erano assicurati nella allora il Consiglio di fondazione può dichiararli privati dei loro fondazione quando si è verificata l’incapacità al lavoro la cui diritti. causa ha portato all’invalidità. A condizione che l’iscrizione all’AI sia già avvenuta e dietro 8.5 La rendita intera d’invalidità annua ammonta al 60% del certificazione di un medico designato dalla fondazione, il salario assicurato. A partire dal costituirsi del diritto alla ren- Consiglio di fondazione può assegnare una rendita d’invali- dita d’invalidità, il capitale di risparmio è accresciuto in base dità prima che gli assicurati percepiscano delle prestazioni all’ultimo salario assicurato con accrediti di risparmio in con- dall’AI. formità alla tabella dei contributi Standard (v. appendice I) e con gli interessi e gli interessi supplementari fino all’età finale. 8.2 Dietro certificazione di un medico o di un istituto desi- Questo capitale di risparmio è il parametro di commisura- gnato dalla fondazione il Consiglio di fondazione può asse- zione per le prestazioni di vecchiaia. gnare una rendita d’invalidità agli assicurati che lavorano all’estero su incarico della ditta e che non sono assicurati 8.6 In caso d’invalidità parziale, il capitale di risparmio presso l’AI senza che sia necessario un atto dispositivo da dell’assicurato disponibile all’inizio dell’invalidità sarà suddi- parte dell’AI. viso in proporzione alla graduazione della rendita. Il capitale di risparmio corrispondente alla parte attiva continua ad 8.3 Le prestazioni per gli invalidi non vengono versate fin- essere accresciuto come per gli assicurati pienamente attivi. ché l’assicurato percepisce il proprio salario o l’indennità di malattia o infortunio che lo sostituisce. Il diritto alla rendita si estingue quando l’assicurato non è più invalido o con il suo decesso, al più tardi tuttavia con il raggiungimento dell’età 9 Rendita per figli d’invalidi finale. Se la rendita AI subisce una decurtazione o viene annullata in 9.1 Per i figli aventi diritto i beneficiari di una rendita d’inva- seguito alla riduzione del grado di invalidità, le prestazioni lidità hanno diritto alla corresponsione di una rendita per figli d’invalidità precedenti della fondazione continuano a essere d’invalidi. versate se e fintanto che l’assicurato soddisfa i requisiti secondo l’art. 26a LPP. Viene fatta riserva per il riesame AI 9.2 La rendita annua per figli d’invalidi ammonta per ogni di rendite assegnate sulla base di una sindrome senza causa figlio avente diritto al 20% della rendita d’invalidità corrispo- organica comprovata (vedasi disposizione finale sulla modi- sta. fica LPP del 18 marzo 2011). La rendita di invalidità della fondazione sarà decurtata in base alla diminuzione del grado 9.3 La rendita per figli d’invalidi è erogata alla stessa data AI se tale decurtazione sarà compensata da un reddito sup- della rendita d’invalidità. Il diritto a una rendita si estingue plementare dell’assicurato. con il decesso del figlio oppure alla fine del diritto di perce- pire una rendita. 8.4 L’ammontare del diritto a una rendita d’invalidità viene calcolato in base al grado d’invalidità: Grado d’invalidità Graduazione della rendita invalidità di almeno il 70% intera rendita invalidità di almeno il 60% 3 quarti di rendita invalidità di almeno il 50% mezza rendita invalidità di almeno il 40% 1 quarto di rendita 8 ABB Cassa pensione | Regolamento, edizione 2016
Prestazioni per superstiti 10.6 Al momento del pensionamento, rispettivamente con la riscossione della rendita di vecchiaia, gli assicurati hanno la 10 Rendita per il coniuge o liquidazione possibilità di aumentare la rendita prevedibile per i coniugi. In base ai criteri tecnici adottati dalla fondazione, la rendita di 10.1 Il coniuge superstite di una persona assicurata attiva o vecchiaia viene così decurtata per tutta la vita. L’importo di un beneficiario di rendita ha diritto ad una rendita per della rendita per coniugi aumentata non può superare la ren- coniuge se ha allevato dei figli o se ha compiuto il 45° anno dita di vecchiaia decurtata. di età. Se i coniugi che non hanno ancora compiuto 45 anni, Questa decurtazione riguarda soltanto la rendita di vecchiaia percepiscono una rendita d’invalidità dell’AI, allora il Consi- e viene mantenuta anche se il coniuge muore prima del glio di fondazione può concedere loro anche una rendita per beneficiario della rendita di vecchiaia. il coniuge. 10.2 Se il coniuge superstite non soddisfa nessuna condi- zione ai sensi della cifra 10.1, allora ha diritto ad una liquida- 11 Rendita per il partner o liquidazione zione unica per l’ammontare del quintuplo dell’importo annuo della rendita per il coniuge. 11.1 Se è dimostrabile che un assicurato non coniugato ha vissuto nella stessa economia domestica con un partner non 10.3 Il diritto ad una rendita per coniuge inizia dopo la sca- coniugato e di cui non è parente per almeno 5 anni fino alla denza delle corresponsioni di vecchiaia o d’invalidità, rispet- sua morte oppure se provvedeva al sostentamento di uno tivamente alla scadenza della corresponsione del salario. o più figli comuni, allora il partner ha diritto alle stesse pre- Esso si estingue alla fine del mese del decesso o in caso di stazioni di un coniuge. seconde nozze, se in questo momento il coniuge non ha Il Consiglio di fondazione può richiedere un contributo alle ancora compiuto il 60° anno di età. Se il diritto di rendita per spese di accertamento. coniuge si estingue in seguito a matrimonio, allora il coniuge ha diritto ad una liquidazione unica per l’ammontare del triplo 11.2 I partner di beneficiari di rendita di vecchiaia non dell’importo annuo della rendita per il coniuge. oniugati hanno diritto ad una rendita per partner ai sensi c della cifra 11.1 solo se la convivenza sussisteva già prima 10.4 La rendita per il coniuge ammonta, al momento del del 60° anno di età. decesso dell’assicurato prima di aver raggiunto l’età finale, al 60% della rendita d’invalidità, erogabile fino al momento in 11.3 Le disposizioni delle cifre 10.1, 10.3 e 10.4 si applicano cui la persona deceduta avrebbe raggiunto l’età finale. Dopo- per analogia. Se il partner non adempie alle condizioni per diché ammonta al 60% della rendita di vecchiaia fittizia. una rendita per partner ai sensi della cifra 10.1, ma se tutta- Per la determinazione della rendita di vecchiaia fittizia si con- via la convivenza è durata almeno 5 anni, sarà corrisposta tinua ad accrescere in termini contabili con gli interessi e gli una liquidazione ai sensi della cifra 10.2. Non vi è diritto a interessi supplementari il capitale di risparmio netto (capitale una rendita per il partner, se la persona beneficiaria percepi- di risparmio meno gli acquisti effettuati personalmente sce già una rendita per coniuge o partner di un altro istituto presso la fondazione) della persona deceduta in base all’ul- di previdenza. timo salario assicurato con gli accrediti di risparmio in base alla tabella dei contributi Standard (v. appendice I) fino all’età 11.4 La richiesta deve essere inoltrata al più tardi 3 mesi finale. Al momento del decesso di beneficiari di una rendita dopo il decesso della persona assicurata. di vecchiaia, la rendita per il coniuge ammonta al 60% dell’attuale rendita di vecchiaia. 10.5 Le disposizioni per la rendita per coniugi valgono anche per i coniugi divorziati se il matrimonio è durata almeno 10 anni. Le prestazioni della fondazione sono tuttavia limitate alla parte degli alimenti (in conformità alla sentenza di divor- zio) che superano le prestazioni dell’AVS e quelle di assicura- zioni sociali estere. Regolamento, edizione 2016 | ABB Cassa pensione 9
B Prestazioni della fondazione 12 Rendita per orfani 13 Capitale in caso di decesso 12.1 In caso di decesso di assicurati o di beneficiari di ren- 13.1 Se una persona assicurata decede, scade un capitale dite i figli aventi diritto hanno diritto alla corresponsione di in caso di decesso. Ne hanno diritto i superstiti, indipenden- una rendita per orfani. temente dal diritto di successione, secondo la seguente g raduatoria e nella seguente misura: 12.2 La rendita per orfani annua ammonta per ogni figlio a) il coniuge e i figli aventi diritto a una rendita: l’intero avente diritto al 20% dell’intera rendita d’invalidità assicurata importo; in loro mancanza rispettivamente al 20% della rendita di vecchiaia erogata. b) il partner (ai sensi della cifra 11.1) oppure persone sosten- Se un figlio è orfano di entrambi i genitori la rendita per orfani tate in larga misura dal defunto assicurato prima del suo si raddoppia. decesso: l’intero importo; in loro mancanza c) gli altri figli, i genitori o i fratelli: l’intero importo; in loro 12.3 Il diritto ad una rendita per orfani inizia alla scadenza mancanza dell’erogazione della rendita di vecchiaia o d’invalidità rispet- d) gli altri eredi legali per la metà dell’importo ad esclusione tivamente alla scadenza della corresponsione del salario. dell’ente pubblico Il diritto alla rendita si estingue con il decesso dell’orfano oppure quando termina il diritto di percepire una rendita. 13.2 Gli assicurati possono consegnare alla fondazione una dichiarazione scritta, nella quale stabiliscono in quale misura quali persone dei gruppi beneficiari hanno diritto al capitale di decesso. In mancanza di una dichiarazione, la ripartizione all’interno dei gruppi beneficiari è responsabilità del Consiglio di fondazione. 13.3 In caso di decesso prima del pensionamento, il capitale di decesso corrisponde per gli assicurati attivi e invalidi al capitale di risparmio netto accumulato (capitale di risparmio meno gli acquisti effettuati personalmente presso la fonda- zione), meno le spese per il finanziamento delle prestazioni per i superstiti, come minimo tuttavia al 100% del salario annuo assicurato. Dopo il pensionamento, il capitale in caso di decesso corri- sponde alla doppia rendita di vecchiaia annua, meno le ren- dite di vecchiaia già percepite. 10 ABB Cassa pensione | Regolamento, edizione 2016
Altre prestazioni 15.4 La prestazione di libero passaggio sarà versata all’isti- tuto previdenziale del nuovo datore di lavoro. In sua man- 14 Rendita in caso di ritiro anticipato per motivi canza viene versata su un conto di libero passaggio o viene aziendali impiegata per la costituzione di una polizza di libero passag- gio. Se dopo 6 mesi dalla data di uscita la fondazione non ha 14.1 Su richiesta dell’azienda la fondazione eroga agli assi- ancora ricevuto alcun avviso dalla persona assicurata, la pre- curati che hanno dovuto lasciare la ditta per motivi aziendali stazione di libero passaggio sarà versata all’istituto collet- delle rendite mensili. L’ammontare delle rendite si basa su un tore. piano vincolante per l’azienda. 15.5 Gli assicurati uscenti possono richiedere il versamento 14.2 L’azienda deve risarcire la fondazione per le sue presta- in contanti della prestazione di libero passaggio se: zioni supplementari in base ai calcoli attuariali. a) lasciano per sempre la Svizzera e il Principato del Liech tenstein. Resta esclusa la quota obbligatoria della presta- 14.3 Al raggiungimento o in caso di decesso prima del rag- zione di uscita, se la persona uscente si stabilisce in uno giungimento dell’età finale le rendite si estinguono ai sensi Stato membro dell’UE o dell’AELS e ha stipulato colà della cifra 14.1 e al loro posto subentrano le prestazioni rego- un’assicurazione legale di vecchiaia, decesso e invalidità. lamentari. In questo caso la quota obbligatoria deve essere utilizzata per l’apertura di un conto di libero passaggio o di una po- lizza di libero passaggio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. 15 Prestazione di libero passaggio b) iniziano un’attività lucrativa indipendente e non sono più soggetti alla previdenza professionale obbligatoria oppure 15.1 L’assicurazione termina con lo scioglimento del rap- se porto di lavoro se non esiste un diritto a prestazioni della fon- c) l’importo della prestazione di libero passaggio è inferiore dazione ai sensi delle disposizioni succitate. In presenza di all’importo annuale dei loro contributi un capitale di risparmio l’assicurato ha diritto a una presta- zione di libero passaggio. Per le persone coniugate il pagamento in contanti può avve- nire soltanto con il consenso scritto del coniuge e autenti- 15.2 L’ammontare della prestazione di libero passaggio è cato dal notaio. calcolato sulla base del primato dei contributi. Esso corri- sponde al capitale di risparmio disponibile. L’assicurato 15.6 La fondazione elabora, all’attenzione della persona uscente, tranne il caso di liquidazione parziale, non ha diritto uscente, un conteggio d’uscita da cui si desumono il calcolo a ulteriori mezzi della fondazione. della prestazione di uscita, l’importo minimo in base all’art. 17 LFLP, l’avere di vecchiaia in base all’art. 15 LPP 15.3 Le prestazioni assicurate in caso di decesso e invalidità nonché i dati necessari secondo l’art. 2 OLP. Allo stesso al momento della cessazione del rapporto di lavoro restano tempo, la fondazione informa la persona uscente sul modo in invariate fino all’inizio di un nuovo rapporto di previdenza, al cui potrà mantenere la protezione previdenziale anche dopo massimo tuttavia per la durata di 1 mese. Se la fondazione l’uscita. ha l’obbligo di eseguire le prestazioni e la prestazione di libero passaggio è già stata versata, il capitale di risparmio 15.7 Per il resto vigono le disposizioni di legge sul libero sarà decurtato nella misura in cui viene a mancare un rim- passaggio. borso. Regolamento, edizione 2016 | ABB Cassa pensione 11
C Disposizioni generali sulle prestazioni 16 Liquidazione delle rendite 19 Eccedenza d’assicurazione e riduzione delle prestazioni 16.1 Le rendite sono erogate sotto forma di rate mensili anti- cipate. Nel mese in cui si estingue il diritto alla rendita, si 19.1 Se le prestazioni per i superstiti o le prestazioni d’invali- eroga la rendita completa. Nel caso di decesso di beneficiari dità della fondazione, insieme alle prestazioni di un altro isti- di rendite di vecchiaia o d’invalidità, il diritto alla rendita si tuto previdenziale, della AVS/AI, dell’assicurazione infortunio estingue soltanto 2 mesi dopo il mese del decesso. militare o di assicurazioni sociali estere, fruttano un reddito da rendite superiore al 90% del reddito presunto, le rendite 16.2 Se al momento dell’erogazione della rendita la rendita che la fondazione deve corrispondere possono essere decur- annua o la somma delle rendite annue è inferiore del 10% tate fino a che il limite predetto non viene più superato. Lo della rendita minima AVS, si versa al posto della rendita/delle stesso vale per le assicurazioni per cui la ditta ha pagato rendite una liquidazione di capitale calcolata in base alle almeno metà del premio. Ai beneficiari di prestazioni d’invali- regole attuariali. dità viene imputato il reddito percepito oppure un reddito eventualmente da percepire da un’attività lucrativa ragione- volmente esigibile. Non viene tuttavia calcolato il reddito s upplementare ottenuto durante la partecipazione a misure 17 Promozione di proprietà d’abitazioni di reintegrazione AI. Le prestazioni di vecchiaia vengono decurtate soltanto se 17.1 Gli assicurati possono impiegare il loro capitale di coincidono con prestazioni dell’assicurazione infortuni o risparmio nell’ambito delle disposizioni di legge per acqui- dell’assicurazione militare. La prestazione di vecchiaia così stare un’abitazione di proprietà ad uso personale. decurtata deve tuttavia corrispondere almeno al capitale di risparmio al momento in cui è subentrata l’invalidità. 17.2 Il Consiglio di fondazione emana le disposizioni d’attua- Le liquidazioni uniche rispettivamente le liquidazioni di capi- zione necessarie. tale sono mutate in rendite equipollenti al valore attuariale. Per quanto consentito dall’articolo 25 OPP 2, le riduzioni delle prestazioni dell’assicurazione infortuni o dell’assicura- zione militare non vengono compensate. 18 Adeguamento delle rendite al rincaro 19.2 Le persone aventi diritto a delle prestazioni in caso di 18.1 Le rendite per superstiti ed invalidi ai sensi della LPP decesso o d’invalidità devono cedere alla fondazione i loro vengono adattate all’evoluzione dei prezzi secondo le dispo- crediti verso terzi responsabili fino all’ammontare dell’obbligo sizioni legali e le prescrizioni del Consiglio federale. alla prestazione della fondazione. 18.2 Il Consiglio di fondazione decide ogni anno se e in 19.3 La fondazione può ridurre le sue prestazioni in misura quale misura può migliorare le rendite in proporzione alle commisurata se l’AVS/AI rispettivamente l’assicurazione disponibilità finanziarie della fondazione. A questo scopo si infortuni o l’assicurazione militare riduce, toglie o nega le impiegano i mezzi del fondo a favore dei beneficiari di rendite prestazioni perché la persona avente diritto ha causato il (cifra 22.4 b). decesso o l’invalidità per colpa grave oppure si oppone ad una misura di reinserimento. 19.4 Se la fondazione deve fornire una prestazione anticipa- tamente, verserà le prestazioni minime prescritte dalla legge. 12 ABB Cassa pensione | Regolamento, edizione 2016
D Finanziamento 20 Obbligo di contribuzione 21.4 Dal 1° gennaio dell’anno in cui l’assicurato compie il 25° anno di età, la ditta versa un contributo secondo una 20.1 L’obbligo di contribuzione inizia con l’accoglienza nella delle tabelle dei contributi (v. appendice I). Questo contributo fondazione e continua fino al pensionamento, fino all’uscita viene utilizzato come segue: dalla fondazione o fino al decesso della persona assicurata. a) il 2,7% per le prestazioni di rischio, b) l’1,5% per il pensionamento flessibile e per le perdite da 20.2 L’obbligo di contribuzione degli assicurati invalidi si pensionamento, riduce ai sensi della cifra 8.4. c) la parte rimanente per il finanziamento degli accrediti di risparmio. 20.3 La ditta detrae i contributi degli assicurati dal salario, dal pagamento continuato del salario o dall’indennità di sala- Se il premio di rischio effettivo di un anno civile è inferiore al rio e li versa mensilmente alla fondazione, unitamente ai con- 2,7%, la differenza viene assegnata alla riserva dei contributi tributi della ditta. del datore di lavoro. Tuttavia, in ogni caso, l’intero contributo del datore di lavoro corrisponde almeno al totale di tutti i 20.4 Le prestazioni di libero passaggio risultanti da prece- contributi del lavoratore. denti rapporti di previdenza devono essere versati nell’ambito delle disposizioni di legge nella fondazione al momento 21.5 Nell’ambito delle disposizioni di legge, è possibile effet- dell’accoglienza. tuare in qualsiasi momento dei versamenti nella fondazione per incrementare le prestazioni di vecchiaia. La fondazione stabilisce i limiti d’acquisto in base a criteri riconosciuti (v. tabella d’acquisto in appendice III). 21 Ammontare dei contributi In caso di decesso la somma degli acquisti effettuati perso- nalmente presso la fondazione sarà erogata insieme agli inte- 21.1 Gli assicurati versano fino alla fine dell’anno in cui com- ressi agli aventi diritto ai sensi delle cifre 13.1 e 13.2 in piono il 24° anno di età un premio di rischio dell’1% del sala- aggiunta al capitale in caso di decesso conformemente alla rio assicurato. Questo premio di rischio non è restituito al cifra 13.3. momento dell’uscita. Se sono stati effettuati degli acquisti non è possibile perce- pire per i prossimi 3 anni, sotto forma di capitale, le presta- 21.2 La ditta versa fino alla fine dell’anno in cui gli assicurati zioni da essi risultanti. Se sono stati effettuati dei prelievi per compiono il 24° anno di età un premio di rischio dell’1,5% del la promozione della proprietà d'abitazioni, è possibile fare salario assicurato. Questo premio di rischio non è restituito al degli acquisti volontari solo dopo il rimborso dei prelievi. momento dell’uscita. Questo divieto non viene applicato per i riacquisti in caso di divorzio. Se 3 anni prima dell’età finale il rimborso di un pre- 21.3 Dal 1° gennaio dell’anno in cui gli assicurati compiono lievo anticipato per la promozione di proprietà d’abitazioni il 25° anno di età, versano un contributo di risparmio in base non è stato effettuato, sono ammessi dei riscatti volontari, a una delle tabelle dei contributi (v. appendice I). Ci sono a condizione che non superino, insieme ai prelievi anticipati, 3 tabelle a disposizione: Standard, Standard plus e Standard i diritti di previdenza massimi autorizzati dal regolamento. minus. Per il 1° gennaio di ogni anno è possibile scegliere secondo quale tabella versare i contributi per l’anno che Se il pensionamento avviene prima dell’età finale, i versa- segue. In mancanza di scelta si attua la tabella dei contributi menti volontari, le prestazioni di libero passaggio ed i rim- Standard. Una decisione presa una volta vale fino a quando borsi effettuati dopo l’età LPP di 55 anni secondo la legge sarà revocata dagli assicurati. sulla promozione di proprietà d’abitazioni nonché gli interessi e gli interessi complementari saranno convertiti secondo i criteri attuariali della fondazione in un’ulteriore rendita di vecchiaia. Le prestazioni di libero passaggio, il cui bonifico è stato pattuito al momento dell’entrata in ditta dopo l’età LPP di 55 anni, saranno convertite in rendita di vecchiaia ai sensi della cifra 7.2. Regolamento, edizione 2016 | ABB Cassa pensione 13
D Finanziamento 21.6 In caso di pensionamento pianificato prima dell’età 22.4 finale (vedi cifra 7.3), le riduzioni delle prestazioni che ne a) La fondazione gestisce un fondo a favore degli assicurati; risultano possono essere riscattate dall’assicurato. Tali a questo fondo si accreditano gli utili in eccedenza per acquisti vengono gestiti in un conto supplementare separato m igliorare le prestazioni degli assicurati e si addebitano i «pensionamento anticipato». La fondazione determina il limite miglioramenti delle prestazioni degli assicurati. di acquisto per questo conto in base a principi riconosciuti b) La fondazione gestisce un fondo a favore dei beneficiari di (vedasi tabella degli acquisti all’Appendice IV). Se la persona rendita; a questo fondo si accreditano gli utili in ecce- assicurata non va in pensione al momento previsto, in caso denza destinati a migliorare le prestazioni dei beneficiari di di pensionamento ordinario la prestazione di vecchiaia può rendita e si addebitano i miglioramenti delle prestazioni superare la rendita al massimo del 5%. Il riscatto deve essere dei beneficiari di rendita. percepito sotto forma di rendita; per questo capitale è c) La fondazione gestisce inoltre delle riserve attuariali, defi- esclusa la prestazione in capitale ai sensi della cifra 7.1. nite in modo completo in un apposito regolamento. 22 Patrimonio, equilibrio finanziario e fondi separati 23 Limitazione dell’obbligo di contribuzione della ditta 22.1 Il patrimonio della fondazione è da investire accurata- 23.1 Gli articoli 65 e 66 della LPP stabiliscono che la ditta è mente. Il Consiglio di fondazione stabilisce la strategia d’in- obbligata per legge ad erogare il contributo necessario per il vestimento. La composizione del patrimonio deve corrispon- finanziamento paritetico delle prestazioni minime stabilite per dere alle disposizioni di legge. Per affrontare le spese legge. La promessa di erogare prestazioni superiori può correnti la fondazione deve disporre di sufficienti mezzi essere revocata dalla ditta dopo aver consultato il rappresen- liquidi. tante degli assicurati nel Consiglio di fondazione e dietro osservanza di un termine di 12 mesi dall’inizio dell’anno se la 22.2 Ogni anno il Consiglio di fondazione incarica un esperto ditta se ne sente obbligata a causa della futura legislazione, per la previdenza professionale a compilare un bilancio giurisdizione o considerata la situazione economica dell’ attuariale della fondazione secondo i principi del sistema di azienda. Eventualmente anche i contributi degli assicurati capitalizzazione per la cassa chiusa. sono da ridurre nella misura necessaria a mantenere la parità di contribuzione prescritta dalla legge. 22.3 Se il bilancio attuariale presenta una sottocopertura, che pregiudica la sicurezza delle prestazioni regolamentari, il Consiglio di fondazione adotta le misure necessarie. In par- ticolare, nel rispetto delle disposizioni di legge, si possono aumentare temporaneamente i contributi degli assicurati e ridurre in misura adeguata le prestazioni assicurative future o eventualmente anche quelle già acquisite. Se la base d’esi- stenza dell’assicurazione è in pericolo in seguito a circo- stanze straordinarie come guerra, epidemie, perdita del patri- monio della cassa ecc., il Consiglio di fondazione ha la facoltà di ridurre le prestazioni acquisite e correnti nonché quelle future in via preventiva. 14 ABB Cassa pensione | Regolamento, edizione 2016
E Organizzazione e amministrazione 24 Consiglio di fondazione 26 Informazioni e obbligo di notifica 24.1 Il Consiglio di fondazione è composto da 12 membri, 26.1 Il bilancio della fondazione è reso pubblico per tutti gli di cui 6 sono designati dalla ABB Schweiz AG e 6 sono eletti assicurati ed i beneficiari di rendite. Ogni anno gli assicurati tra i collaboratori assicurati. ricevono un certificato d’assicurazione dal quale risultano le prestazioni assicurate e l’ammontare del capitale di rispar- 24.2 Ulteriori dettagli vengono stabiliti nel regolamento di mio. Dietro richiesta all’amministrazione della fondazione si gestione della fondazione. rendono noti i dati personali agli assicurati. 26.2 Gli assicurati rispettivamente i superstiti devono in qual- siasi momento fornire informazioni veritiere su situazioni 25 Amministrazione della fondazione determinanti e inoltrare la documentazione necessaria per motivare i diritti alle prestazioni. 25.1 Il Consiglio di fondazione nomina il direttore della fondazione. 26.3 Il Consiglio di fondazione si riserva il diritto di sospen- dere delle prestazioni o di chiedere il rimborso di prestazioni 25.2 Il patrimonio della fondazione viene amministrato percepite erroneamente se gli assicurati rispettivamente i tenendo conto delle norme di investimento giuridicamente beneficiari di rendita non adempiono ai loro doveri d’informa- vigenti a livello federale e in base a principi riconosciuti. zione. 25.3 L’attività della fondazione viene controllata da un ufficio di revisione e da un esperto in materia di previdenza profes- sionale. 25.4 L’autorità di sorveglianza competente controlla affinché la fondazione rispetti le norme legali e utilizzi il patrimonio previdenziale secondo gli scopi previsti. 25.5 Ulteriori dettagli sono stabiliti nel regolamento di gestione della fondazione. Regolamento, edizione 2016 | ABB Cassa pensione 15
F Disposizioni finali 27 Amministrazione della giustizia 29.5 Per verificare il diritto a un capitale di decesso si applica l’ordine dei beneficiari descritto nel regolamento in 27.1 Le vertenze derivanti dall’uso o dall’interpretazione di vigore al momento del decesso. questo regolamento o dalle questioni non espressamente fis- sate da questo regolamento sono da sottoporre al Consiglio 29.6 Per le prestazioni destinate ai partner la cifra 29.1 trova di fondazione per comporle in via amichevole. applicazione per analogia. 27.2 Se non si raggiunge un accordo amichevole, bisogna 29.7 Per il calcolo dell’eccedenza d’assicurazione delle pre- adire le vie legali ai sensi della LPP. stazioni di vecchiaia per beneficiari di una rendita d’invalidità temporanea (diritto in base ai regolamenti dal 1994 in poi) si applica il regolamento in vigore al momento del ricalcolo. 28 Lacune del regolamento 29.8 Per il calcolo della nuova prestazione in caso di pas- saggio dalla rendita d’invalidità rispettivamente dalla rendita 28.1 Nei casi in cui questo regolamento non disponga di una per coniugi a una rendita di vecchiaia rispettivamente a una chiara regolamentazione, il Consiglio di fondazione è autoriz- rendita di vecchiaia per coniugi, si applicano le disposizioni zato ad emettere una regolamentazione corrispondente ai descritte nel regolamento in vigore in tale momento. sensi ed allo scopo di questo regolamento. 29.9 Per le rendite d’invalidità il diritto alle quali si è costituito prima del 1° gennaio 2007, si applicano disposizioni transito- rie speciali. 29 Modifiche/regolamenti precedenti Le rendite d’invalidità il diritto alle quali si è costituito prima del 1° gennaio 2007, non sono interessate dai nuovi scaglioni 29.1 Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi di cui alla cifra 8.4. A queste si applicano ancora gli scaglioni momento questo regolamento nell’ambito delle disposizioni previsti dal regolamento del 1° gennaio 2004, se non è cam- di legge e dello scopo della fondazione. Le modifiche non biato il grado d’invalidità. In caso contrario, valgono le riguardano i diritti già acquisiti dagli aventi diritto. In deroga si seguenti disposizioni: applicano tuttavia le seguenti disposizioni particolari. Data di costituzione Aumento Riduzione Scaglioni 29.2 Per le eventuali prestazioni di decesso (capitale in caso del diritto grado AI grado AI secondo di decesso e rendite per coniugi), a cui hanno diritto i benefi- alla rendita regolamento ciari di una rendita di vecchiaia, si applica il regolamento in prima del 1.1.2005 prima del 2004, cifra 9.4 vigore al momento del decesso. 1.1.2007 prima del 1.1.2005 dopo il 2007, cifra 9.4 29.3 Il capitale in caso di decesso per il beneficiario di una 1.1.2007 rendita d’invalidità, che ha diritto a una rendita d’invalidità prima del 1.1.2005 dopo il 2004, cifra 9.4 vitalizia (diritto in base ai regolamenti in vigore prima del 1.1.2005 1994), ammonta, in caso di decesso prima dell’età di pensio- dal 1.1.2005 prima prima del 2004, cifra 9.4 namento AVS, al doppio della rendita d’invalidità annuale. al 31.12.2006 del 1.1.2007 1.1.2007 Dopo l’età di pensionamento AVS il capitale in caso di dal 1.1.2005 dopo il dopo il 2007, cifra 9.4 decesso ammonta al doppio della rendita annuale, fatta al 31.12.2006 1.1.2007 1.1.2007 deduzione delle rendite già percepite. 29.10 Se il beneficiario di una rendita per figli d’invalidi, il cui 29.4 Per il capitale in caso di decesso del beneficiario di una diritto si è venuto a creare prima del 1º gennaio 2015, rag- rendita d’invalidità, che ha diritto alla rendita d’invalidità tem- giunge l’età finale regolamentare, egli ha diritto, in contrasto poranea (diritto in base ai regolamenti dal 1994 in poi), si con la cifra 7, a una rendita per figli di pensionati secondo il applica il regolamento in vigore al momento del decesso. regolamento previdenziale del 1º gennaio 2012, purché e f intanto che i requisiti corrispondenti sono soddisfatti. 16 ABB Cassa pensione | Regolamento, edizione 2016
30 Entrata in vigore 30.1 Questo regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione durante la seduta del 5 novembre 2015 ed entra in vigore il 1° gennaio 2016, sostituendo quello del 1° gen- naio 2015. 30.2 Il regolamento viene portato a conoscenza dell’Autorità di sorveglianza competente e di tutti gli assicurati. Il Consiglio di fondazione ABB Cassa pensione Baden, 5 novembre 2015 Regolamento, edizione 2016 | ABB Cassa pensione 17
Appendice I Tabella dei contributi Standard Tabella dei contributi Standard plus Età LPP Accrediti di rispar- Contributi in % Età LPP Accrediti di rispar- Contributi in % mio in % del salario del salario assicurato ai sensi mio in % del salario del salario assicurato ai sensi a ssicurato ai sensi della cifra 21.1 fino a 21.4 a ssicurato ai sensi della cifra 21.1 fino a 21.4 della cifra 6.2 Assicurati Ditta della cifra 6.2 Assicurati Ditta 18–24 0 1,00 1,50 18–24 0 1,00 1,50 25 7,8 3,90 8,10 25 12,0 8,10 8,10 26 8,2 4,10 8,30 26 12,4 8,30 8,30 27 8,7 4,35 8,55 27 12,9 8,55 8,55 28 9,2 4,60 8,80 28 13,4 8,80 8,80 29 9,6 4,80 9,00 29 13,8 9,00 9,00 30 10,1 5,05 9,25 30 14,3 9,25 9,25 31 10,5 5,25 9,45 31 14,7 9,45 9,45 32 11,0 5,50 9,70 32 15,2 9,70 9,70 33 11,3 5,65 9,85 33 15,5 9,85 9,85 34 11,7 5,85 10,05 34 15,9 10,05 10,05 35 12,1 6,05 10,25 35 16,3 10,25 10,25 36 12,4 6,20 10,40 36 16,6 10,40 10,40 37 12,8 6,40 10,60 37 17,0 10,60 10,60 38 13,2 6,60 10,80 38 17,4 10,80 10,80 39 13,5 6,75 10,95 39 17,7 10,95 10,95 40 13,9 6,95 11,15 40 18,1 11,15 11,15 41 14,3 7,15 11,35 41 18,5 11,35 11,35 42 14,6 7,30 11,50 42 18,8 11,50 11,50 43 15,0 7,50 11,70 43 19,2 11,70 11,70 44 15,4 7,70 11,90 44 19,6 11,90 11,90 45 15,7 7,85 12,05 45 19,9 12,05 12,05 46 16,1 8,05 12,25 46 20,3 12,25 12,25 47 16,5 8,25 12,45 47 20,7 12,45 12,45 48 16,8 8,40 12,60 48 21,0 12,60 12,60 49 17,2 8,60 12,80 49 21,4 12,80 12,80 50 17,6 8,80 13,00 50 21,8 13,00 13,00 51 17,9 8,95 13,15 51 22,1 13,15 13,15 52 18,3 9,15 13,35 52 22,5 13,35 13,35 53 18,8 9,40 13,60 53 23,0 13,60 13,60 54 19,2 9,60 13,80 54 23,4 13,80 13,80 55 19,7 9,85 14,05 55 23,9 14,05 14,05 56 20,1 10,05 14,25 56 24,3 14,25 14,25 57 20,6 10,30 14,50 57 24,8 14,50 14,50 58 21,0 10,50 14,70 58 25,2 14,70 14,70 59 21,0 10,50 14,70 59 25,2 14,70 14,70 60 21,0 10,50 14,70 60 25,2 14,70 14,70 61 21,0 10,50 14,70 61 25,2 14,70 14,70 62 21,0 10,50 14,70 62 25,2 14,70 14,70 63 21,0 10,50 14,70 63 25,2 14,70 14,70 64 21,0 10,50 14,70 64 25,2 14,70 14,70 65 21,0 10,50 14,70 65 25,2 14,70 14,70 66 21,0 10,50 14,70 66 25,2 14,70 14,70 67 21,0 10,50 14,70 67 25,2 14,70 14,70 68 21,0 10,50 14,70 68 25,2 14,70 14,70 69 21,0 10,50 14,70 69 25,2 14,70 14,70 70 21,0 10,50 14,70 70 25,2 14,70 14,70 18 ABB Cassa pensione | Regolamento, edizione 2016
Tabella dei contributi Standard minus Età LPP Accrediti di rispar- Contributi in % mio in % del salario del salario assicurato ai sensi a ssicurato ai sensi della cifra 21.1 fino a 21.4 della cifra 6.2 Assicurati Ditta 18–24 0 1,00 1,50 25 7,0 3,10 8,10 26 7,0 2,90 8,30 27 7,0 2,65 8,55 28 7,0 2,40 8,80 29 7,0 2,20 9,00 30 7,0 1,95 9,25 31 7,0 1,75 9,45 32 7,0 1,50 9,70 33 7,0 1,35 9,85 34 7,0 1,15 10,05 35 10,0 3,95 10,25 36 10,0 3,80 10,40 37 10,0 3,60 10,60 38 10,0 3,40 10,80 39 10,0 3,25 10,95 40 10,0 3,05 11,15 41 10,0 2,85 11,35 42 10,0 2,70 11,50 43 10,0 2,50 11,70 44 10,0 2,30 11,90 45 15,0 7,15 12,05 46 15,0 6,95 12,25 47 15,0 6,75 12,45 48 15,0 6,60 12,60 49 15,0 6,40 12,80 50 15,0 6,20 13,00 51 15,0 6,05 13,15 52 15,0 5,85 13,35 53 15,0 5,60 13,60 54 15,0 5,40 13,80 55 18,0 8,15 14,05 56 18,0 7,95 14,25 57 18,0 7,70 14,50 58 18,0 7,50 14,70 59 18,0 7,50 14,70 60 18,0 7,50 14,70 61 18,0 7,50 14,70 62 18,0 7,50 14,70 63 18,0 7,50 14,70 64 18,0 7,50 14,70 65 18,0 7,50 14,70 66 18,0 7,50 14,70 67 18,0 7,50 14,70 68 18,0 7,50 14,70 69 18,0 7,50 14,70 70 18,0 7,50 14,70 Regolamento, edizione 2016 | ABB Cassa pensione 19
Appendice II Aliquota di conversione in % Le aliquote di conversione vengono interpolate esattamente per mesi in base all’anno di pensionamento nonché all’età effettiva al momento del pensionamento. Anno di pensionamento Età 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 58 5,52 5,25 5,05 4,85 4,70 4,55 4,40 59 5,63 5,40 5,20 5,00 4,80 4,65 4,50 60 5,75 5,55 5,35 5,15 4,95 4,75 4,60 61 5,87 5,70 5,50 5,30 5,10 4,90 4,70 62 6,00 5,80 5,60 5,40 5,20 5,00 4,80 63 6,15 5,95 5,75 5,55 5,35 5,15 4,95 64 6,30 6,10 5,90 5,70 5,50 5,30 5,10 65 6,50 6,25 6,05 5,85 5,65 5,45 5,25 66 6,65 6,40 6,20 6,00 5,80 5,60 5,40 67 6,84 6,55 6,35 6,15 5,95 5,75 5,55 68 7,04 6,75 6,55 6,35 6,15 5,95 5,75 69 7,26 6,90 6,70 6,50 6,30 6,10 5,95 70 7,50 7,05 6,85 6,65 6,45 6,30 6,15 20 ABB Cassa pensione | Regolamento, edizione 2016
Appendice III Tabella d’acquisto Età LPP Capitale di risparmio massimo La tabella d’acquisto serve a determinare il capitale di in % del salario assicurato r isparmio massimo in % del salario assicurato ai sensi della 25 12,0 cifra 21.5. I valori corrispondono al capitale di risparmio 26 24,6 m assimo alla fine dell’anno nella rispettiva età LPP. I valori 27 37,8 inferiori ad un anno risultano di conseguenza più bassi. Il 28 51,8 potenziale d’acquisto effettivo è calcolato in base al capitale 29 66,4 di risparmio massimo secondo la tabella d’acquisto meno il 30 81,7 capitale di risparmio effettivamente disponibile. 31 97,6 32 114,3 33 131,5 34 149,4 35 167,9 36 187,0 37 206,8 38 227,3 39 248,4 40 270,3 41 292,8 42 316,0 43 340,0 44 364,7 45 390,0 46 416,2 47 443,1 48 470,8 49 499,2 50 528,5 51 558,5 52 589,4 53 621,3 54 654,0 55 687,7 56 722,3 57 757,4 58 794,5 59 831,6 60 869,3 61 907,5 62 946,4 63 985,7 64 1025,7 65 1058,6 Regolamento, edizione 2016 | ABB Cassa pensione 21
Appendice IV Tabella degli acquisti «pensionamento anticipato» Il pensionamento anticipato è possibile al più presto a partire dai 58 anni. Un pensionamento anticipato comporta una decur- tazione delle prestazioni rispetto al pensionamento ordinario. Tale lacuna può essere ridotta parzialmente o completamente mediante versamenti. La lacuna da compensare corrisponde alla differenza tra la rendita di vecchiaia all’età di pensionamento ordinaria e quella alla rispettiva età di pensionamento anticipato. Tale differenza costituisce la base per la determinazione del fabbisogno di finanziamento. Acquisto «pensionamento anticipato» in % del salario assicurato Età LPP 58 59 60 61 62 63 64 24 259,8 219,8 181,5 144,7 109,4 69,7 32,0 25 264,3 223,7 184,6 147,3 111,3 70,9 32,6 26 269,0 227,6 187,9 149,8 113,2 72,1 33,1 27 273,7 231,6 191,2 152,5 115,2 73,4 33,7 28 278,5 235,6 194,5 155,1 117,2 74,7 34,3 29 283,3 239,7 197,9 157,8 119,3 76,0 34,9 30 288,3 243,9 201,4 160,6 121,4 77,3 35,5 31 293,3 248,2 204,9 163,4 123,5 78,7 36,1 32 298,5 252,5 208,5 166,3 125,6 80,0 36,8 33 303,7 257,0 212,1 169,2 127,8 81,4 37,4 34 309,0 261,5 215,9 172,1 130,1 82,9 38,1 35 314,4 266,0 219,6 175,1 132,4 84,3 38,7 36 319,9 270,7 223,5 178,2 134,7 85,8 39,4 37 325,5 275,4 227,4 181,3 137,0 87,3 40,1 38 331,2 280,3 231,4 184,5 139,4 88,8 40,8 39 337,0 285,2 235,4 187,7 141,9 90,4 41,5 40 342,9 290,1 239,5 191,0 144,4 92,0 42,2 41 348,9 295,2 243,7 194,4 146,9 93,6 43,0 42 355,0 300,4 248,0 197,8 149,5 95,2 43,7 43 361,2 305,6 252,3 201,2 152,1 96,9 44,5 44 367,6 311,0 256,7 204,7 154,7 98,6 45,3 45 374,0 316,4 261,2 208,3 157,4 100,3 46,1 46 380,5 322,0 265,8 212,0 160,2 102,1 46,9 47 387,2 327,6 270,5 215,7 163,0 103,8 47,7 48 394,0 333,3 275,2 219,5 165,8 105,7 48,5 49 400,9 339,2 280,0 223,3 168,8 107,5 49,4 50 407,9 345,1 284,9 227,2 171,7 109,4 50,2 51 415,0 351,2 289,9 231,2 174,7 111,3 51,1 52 422,3 357,3 295,0 235,2 177,8 113,2 52,0 53 429,7 363,6 300,1 239,3 180,9 115,2 52,9 54 437,2 369,9 305,4 243,5 184,0 117,2 53,8 55 444,8 376,4 310,7 247,8 187,3 119,3 54,8 56 452,6 383,0 316,2 252,1 190,5 121,4 55,7 57 460,5 389,7 321,7 256,5 193,9 123,5 56,7 58 468,6 396,5 327,3 261,0 197,3 125,7 57,7 59 403,4 333,1 265,6 200,7 127,9 58,7 60 338,9 270,2 204,2 130,1 59,7 61 275,0 207,8 132,4 60,8 62 211,4 134,7 61,9 63 137,1 62,9 64 64,0 22 ABB Cassa pensione | Regolamento, edizione 2016
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