ABB Cassa pensione Valido dal 1 gennaio 2018 - REGOL AMENTO

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ABB Cassa pensione Valido dal 1 gennaio 2018 - REGOL AMENTO
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R EG O L A M E N TO

ABB Cassa pensione
Valido dal 1° gennaio 2018
4   REGOL AMENTO ABB C A SSA PENSIONE

                                —
                                Contenuto

                                A.     Disposizioni generali                            6
                                1.     Nome e scopo                                     6
                                2.     Definizioni                                      6
                                3.     Cerchia degli assicurati                         6
                                4.     Inizio e fine dell’assicurazione                 7
                                5.     Salario assicurato                               7
                                6.     Capitale di risparmio e accrediti di risparmio   8

                                B.     Prestazioni della fondazione                     9

                                Prestazioni di vecchiaia
                                7. Rendita di vecchiaia/capitale di risparmio           9

                                Prestazioni d’invalidità
                                8. Rendita d’invalidità                                 10
                                9. Rendita per figli d’invalidi                         11

                                Prestazioni per superstiti
                                10. Rendita per il coniuge o liquidazione               11
                                11. Rendita per il partner o liquidazione               12
                                12. Rendita per orfani                                  12
                                13. Capitale in caso di decesso                         12

                                Altre prestazioni
                                14. Rendita in caso di ritiro anticipato
                                    per motivi aziendali                                13
                                15. Compensazione di previdenza in caso di divorzio     13
                                16. Prestazione di libero passaggio                     15

                                C .   Disposizioni generali sulle prestazioni          16
                                17.    Liquidazione delle rendite                       16
                                18.    Promozione di proprietà d’abitazioni             16
                                19.    Adeguamento delle rendite al rincaro             16
                                20.    Eccedenza d’assicurazione
                                       e riduzione delle prestazioni                    16
REGOL AMENTO ABB C A SSA PENSIONE                                                          5

                            D.    Finanziamento                                           18
                            21.   Obbligo di contribuzione                                18
                            22.   Ammontare dei contributi                                18
                            23.   Patrimonio, equilibrio finanziario e fondi separati     19
                            24.   Limitazione dell’obbligo di contribuzione della ditta   19

                             .
                            E     Organizzazione e amministrazione                        20
                            25.   Consiglio di fondazione                                 20
                            26.   Amministrazione della fondazione                        20
                            27.   Informazioni e obbligo di notifica                      20

                            F.    Disposizioni finali                                     21
                            28.   Amministrazione della giustizia                         21
                            29.   Lacune del regolamento                                  21
                            30.   Modifiche/regolamenti precedenti                        21
                            31.   Entrata in vigore                                       22

                            Appendice I                                                   23
                            Tabella dei contributi Standard                               23
                            Tabella dei contributi Standard plus                          24
                            Tabella dei contributi Standard minus                         25

                            Appendice II                                                  26
                            Aliquota di conversione                                       26

                            Appendice III                                                 27
                            Tabella d’acquisto                                            27

                            Appendice IV                                                  28
                            Tabella degli acquisti «pensionamento anticipato»             28

                            Fa fede la versione originale in lingua tedesca.
6      REGOL AMENTO ABB C A SSA PENSIONE

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A. Disposizioni generali

       1.    Nome e scopo                                        h) figli aventi diritto a rendite: tutti i figli fino al
                                                                    compimento del 18° anno di età; se seguono
       1.1 Con il nome ABB Cassa pensione esiste una                una formazione o se presentano un grado d’in-
       fondazione iscritta nel registro della previdenza            validità del 70% fino al compimento del 25°
       professionale ai sensi dell’art. 80 segg. CC e               anno di età. Gli affiliati sono equiparati ai figli
       dell’art. 48 LPP.                                            propri se l’assicurato provvede al loro sosten-
                                                                    tamento.
       1.2 Lo scopo della fondazione è la previdenza             i) unione domestica registrata: gli assicurati che
       professionale nell’ambito della LPP e delle sue              vivono in unione domestica registrata secondo
       norme d’attuazione. Essa è destinata alle collabo-           l’art. 2 della Legge federale sull’unione dome-
       ratrici e ai collaboratori della ABB Schweiz AG              stica registrata del 18 giugno 2004 (LUD), in
       nonché ai loro congiunti e superstiti. Le imprese            merito a diritti e obblighi derivanti dal pre-
       strettamente connesse economicamente o finan-                sente regolamento sono equiparati agli assicu-
       ziariamente ad essa hanno la possibilità di aderire          rati coniugati. Per favorire la leggibilità, in
       alla fondazione tramite un accordo scritto. La               questo regolamento si parla comunque di assi-
       fondazione offre una protezione contro le conse-             curati coniugati o di coniugi.
       guenze economiche dovute a vecchiaia, decesso             j) LFLP: Legge federale sul libero passaggio
       e invalidità.                                                nella previdenza professionale per la vecchiaia,
                                                                    i superstiti e l’invalidità
       1.3 La fondazione s’impegna a corrispondere               k) OLP: Ordinanza sul libero passaggio nella pre-
       in ogni caso le prestazioni prescritte per legge.            videnza professionale per la vecchiaia, i super-
                                                                    stiti e l’invalidità

       2. Definizioni
                                                                 3. Cerchia degli assicurati
       2.1 Quando nelle presenti disposizioni si usa
       la forma maschile, essa è da intendersi sempre            3.1 Tutti i collaboratori della ditta devono
       come riferita a entrambi i sessi.                         aderire alla fondazione se il rapporto di lavoro è
                                                                 stato stipulato per più di tre mesi. Se invece è
       2.2 Nell’ambito del presente regolamento                  stato stipulato un rapporto di lavoro fino a tre
       i seguenti termini significano:                           mesi, l’adesione avviene soltanto se sarà prolun-
       a) fondazione: ABB Cassa pensione a Baden                 gato oltre i tre mesi.
       b) ditta: ABB Schweiz AG e tutte le imprese ed
           istituzioni connesse alla fondazione                  3.2 Se più rapporti di lavoro consecutivi presso
       c) assicurati attivi: tutti i collaboratori della ditta   la stessa azienda durano complessivamente
           assicurati in base a questo regolamento               più di tre mesi e nessuna delle interruzioni è
       d) età di pensionamento: l’età al momento del             su­periore a tre mesi, il collaboratore è assicurato
           ritiro dopo il compimento del 58° anno di età         dall’inizio del quarto mese totale di lavoro.
       e) età finale: il primo del mese dopo il compi-
           mento del 65° anno di età                             3.3 Non sono accolti nella fondazione i colla-
       f) LPP: Legge federale sulla previdenza                   boratori:
           professionale per la vecchiaia, i superstiti          • il cui salario annuo non supera l’importo
           e l’invalidità                                          prescritto
       g) età LPP: la differenza tra l’anno civile in corso      • non attivi in Svizzera (o presumibilmente non
           e l’anno di nascita                                     per sempre) e che sono già sufficientemente
                                                                   assicurati all’estero se richiedono di essere
                                                                   dispensati dall’adesione alla fondazione (con
                                                                   riserva delle disposizioni degli accordi sulla
                                                                   libera circolazione con l’UE/AELS)
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• che al momento di cominciare il rapporto di la-      La protezione assicurativa entra in vigore al più
  voro hanno superato l’età finale o che sono          presto:
  invalidi come minimo al 70% o che continuano         • per i rischi di decesso e invalidità inizia il 1° gen-
  a essere assicurati provvisoriamente in base           naio dell’anno in cui si compie il 18° anno di età
  all’art. 26a LPP                                     • per la previdenza di vecchiaia inizia il 1° gennaio
• che provano di essere debitamente assicurati           dell’anno in cui si compie il 25° anno di età
  nell’ambito della LPP presso un altro istituto di
  previdenza per un’attività che viene esercitata      4.2 L’assicurazione termina con la cessazione
  come professione principale                          del rapporto di lavoro se l’assicurazione non viene
                                                       proseguita ai sensi della cifra 3.6. I rischi di
3.4 Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia     decesso e invalidità restano tuttavia assicurati
viene di nuovo assunto come collaboratore, deve        per la durata di un mese dopo la cessazione del
aderire alla fondazione come assicurato attivo;        rapporto di lavoro se il collaboratore non istaura
salvo cifra 3.3. Il Consiglio di fondazione può        prima un nuovo rapporto di lavoro.
accogliere nella fondazione anche i collaboratori
che non sottostanno per legge all’obbligo assicu-
rativo.                                                5. Salario assicurato
3.5 I collaboratori che al momento dell’adesione       5.1 La base per la determinazione del salario
alla fondazione sono parzialmente inabili al           assicurato sono le 13 mensilità. La ditta può,
lavoro, saranno assicurati soltanto per la parte       previa approvazione del Consiglio di fondazione,
che corrisponde al grado della capacità lavorativa     considerare anche altre corresponsioni per defi-
e all’attività lucrativa esercitata.                   nire il salario annuo determinante.

3.6 Con l’esplicito accordo del Consiglio di           5.2 La deduzione di coordinamento tiene conto
fondazione possono rimanere nella fondazione           delle prestazioni dell’AVS/AI. Essa ammonta ad un
anche gli assicurati con domicilio all’estero se ne    terzo del salario annuo determinante raggiunto
fanno espressa richiesta e se hanno un rapporto        con un grado occupazionale del 100%, ma è limi-
di lavoro con un’altra società ABB all’estero.         tata alla rendita massima di vecchiaia AVS. Per
                                                       le persone assicurate che lavorano part time la
3.7 Se, in seguito a una riduzione del reddito,        deduzione di coordinamento è calcolata in base al
il salario annuo determinante risulta inferiore        grado occupazionale.
all’importo prescritto ai sensi della cifra 3.3 per
un’adesione alla fondazione, i collaboratori           5.3 Il salario assicurato corrisponde al salario
rimangono assicurati.                                  determinante annuo meno la deduzione di coordi-
                                                       namento. Il salario assicurato corrisponde però
                                                       tutt’al più al salario massimo assicurato stabilito
4. Inizio e fine dell’assicurazione                    dal Consiglio di fondazione.

4.1 L’assicurazione inizia il giorno in cui comin­-    5.4 Se il salario determinante scende tempora-
cia il rapporto di lavoro presso il datore di lavoro   neamente a causa di malattia, infortunio, diso­c-
oppure in cui nasce il diritto al salario, in ogni     cupazione, maternità o motivazioni analoghe, con
caso però dal momento in cui il collaboratore si       il consenso dell’azienda il salario assicurato
reca sul posto di lavoro a condizione che siano        precedente può restare invariato. Tutti i contribu­-
soddisfatti i presupposti secondo la cifra 3.1.        ti (quota del datore di lavoro e dell’assicurato,
                                                       contributi di rischio e di risparmio) per la parte di
                                                       salario sulla quale si prosegue l’assicurazione
                                                       sono a carico dell’assicurato.
8      REGOL AMENTO ABB C A SSA PENSIONE

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A. Disposizioni generali

       5.5 Gli assicurati attivi il cui salario annuo deter-     6.3 Il tasso d’interesse viene stabilito dal Consi-
       minante si riduce fra il 58° anno d’età e l’età           glio di fondazione.
       finale, possono richiedere la prosecuzione dell’as-
       sicurazione sul salario assicurato precedente             6.4 Alla fine di ogni anno, il Consiglio di fonda-
       secondo le disposizioni seguenti:                         zione stabilisce l’ammontare di una correspon-
       a) Il termine di notifica per la prosecuzione             sione d’interesse supplementare in base
          dell’assicurazione è di sei mesi.                      all’eccedenza attiva secondo il bilancio. Questa
       b) La riduzione del salario non deve superare il          viene accreditata ai conti vecchiaia entro il
          50%.                                                   31 dicembre dell’anno in corso. Ne hanno diritto
       c) Tutti i contributi (quota del datore di lavoro e       gli assicurati che al momento sono membri della
          dell’assicurato, contributi di rischio e di            fondazione. Le basi per il calcolo della correspon-
          risparmio) per la parte di salario sulla quale si      sione d’interesse supplementare sono:
          prosegue l’assicurazione sono a carico dell’as-        a) il capitale di risparmio allibrato nella fonda-
          sicurato.                                                  zione al 1° gennaio dell’anno in corso
       d) La prosecuzione dell’assicurazione cessa su            b) il momento e l’ammontare dei versamenti
          richiesta scritta dell’assicurato, comunque al             accreditati nell’anno in corso
          più tardi al raggiungimento dell’età finale.           c) il momento e l’ammontare delle somme
                                                                     prelevate nell’anno in corso

       6. Capitale di risparmio
          e accrediti di risparmio
       6.1 Per gli assicurati dell’assicurazione
       vecchiaia si tiene un conto vecchiaia individuale
       dal quale risulta il capitale di risparmio. Il capitale
       di risparmio è composto dai versamenti con gli
       interessi meno i prelevamenti nonché dagli accre-
       diti di risparmio con gli interessi. Gli accrediti di
       risparmio dell’anno in corso non fruttano inte-
       ressi.

       6.2 Gli accrediti di risparmio annui risultano dal
       salario assicurato e dall’età dell’assicurato in base
       ad una delle tabelle dei contributi nell’appen-
       dice I.
REGOL AMENTO ABB C A SSA PENSIONE                                                                              9

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B. Prestazioni della fondazione

       Prestazioni di vecchiaia                                    Se i beneficiari di una rendita di vecchiaia eserci-
                                                                   tano un’attività lucrativa dopo il loro ritiro,
                                                                   devono informare immediatamente la fonda-
       7.    Rendita di vecchiaia/                                 zione. L’importo dell’attività lucrativa viene
                                                                   dedotto dalla rendita transitoria. Tuttavia viene
             capitale di risparmio                                 concessa una franchigia annuale che ammonta a
                                                                   due volte l’importo massimo mensile della rendita
       7.1 Ritiro
                                                                   di vecchiaia AVS. La rendita transitoria corri-
       Il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorge al
                                                                   sponde alla rendita massima di vecchiaia AVS
       termine del rapporto di lavoro all’età di pensiona-
                                                                   valida al momento del ritiro. Per le persone occu-
       mento; per i beneficiari di rendite d’invalidità il
                                                                   pate a tempo parziale la rendita transitoria viene
       diritto alle prestazioni di vecchiaia sorge all’età
                                                                   ridotta in base al grado di occupazione medio
       finale. Il termine di notifica per il ritiro di vecchiaia
                                                                   degli ultimi cinque anni. Il diritto a una rendita
       è di sei mesi.
                                                                   transitoria scade con l’iscrizione all’assicurazione
       Le prestazioni di vecchiaia possono essere perce-
                                                                   dei disoccupati.
       pite sotto forma di capitale o di rendita. Gli assi-
                                                                   Se gli assicurati hanno diritto a una rendita AVS/
       curati possono anche, al momento del pensio-
                                                                   AI o alla rendita di un’assicurazione sociale estera,
       namento, percepire soltanto una parte del capi-
                                                                   ricevono un versamento mensile che corrisponde
       tale di risparmio sotto forma di capitale. Per gli
                                                                   alla differenza tra la rendita massima di vecchiaia
       assicurati coniugati, il coniuge deve manifestare
                                                                   AVS e la rendita AVS/AI o la rendita estera effet-
       il suo consenso al prelievo del capitale con la
                                                                   tivamente percepita all’inizio del diritto alla
       sua firma autenticata dal notaio. Nel caso di un
                                                                   rendita.
       prelievo parziale del capitale di risparmio sotto
       forma di capitale, la rendita di vecchiaia e le altre
                                                                   7.3 Ritiro anticipato e rimandato
       prestazioni coassicurate saranno ridotte nel
                                                                   Gli assicurati il cui rapporto di lavoro cessa dopo
       rapporto del capitale prelevato al capitale di
                                                                   il compimento del 58° anno di età sono collocati
       risparmio disponibile. Con il prelievo dell’intero
                                                                   in pensionamento anticipato. Tuttavia la persona
       capitale di risparmio sotto forma di capitale si
                                                                   assicurata può richiedere per iscritto il versa-
       estinguono tutti i diritti nei confronti della fonda-
                                                                   mento della prestazione di uscita se prova di
       zione. Al momento del pensionamento in età ordi-
                                                                   iniziare a svolgere un’attività lucrativa indipen-
       naria, la rendita di vecchiaia viene calcolata in
                                                                   dente in Svizzera o un’attività lucrativa dipen-
       base al capitale di risparmio disponibile e all’ali-
                                                                   dente in Svizzera rispettivamente nel Principato
       quota di conversione nell’appendice II.
                                                                   del Liechtenstein oppure se ha richiesto un’inden-
                                                                   nità di disoccupazione presso la cassa di disoccu-
       7.2 Ritiro flessibile
                                                                   pazione.
       In caso di ritiro dopo il 63° anno d’età compiuto,
                                                                   Previo consenso della ditta e secondo l’art. 33b
       la rendita di vecchiaia viene calcolata in base al
                                                                   LPP, gli assicurati possono rimandare il loro ritiro
       capitale di risparmio disponibile al momento del
                                                                   fino al più tardi al 70° anno di età. La cifra 7.1
       pensionamento e all’aliquota di conversione
                                                                   trova applicazione per analogia. La rendita di
       nell’appendice II. La cifra 7.1 trova applicazione
                                                                   vecchiaia anticipata o rimandata si calcola in base
       per analogia.
                                                                   al capitale di risparmio disponibile al momento
       A partire dal momento del ritiro fino al raggiungi-
                                                                   del ritiro e all’aliquota di conversione nell’appen-
       mento dell’età finale, i contribuenti hanno diritto
                                                                   dice II.
       ad una rendita mensile transitoria se la durata dei
       contributi versati corrispondeva almeno a cinque
                                                                   7.4 Ritiro graduale
       anni. In caso di nuove adesioni il diritto sussiste
                                                                   Previo accordo con la ditta, gli assicurati possono
       se la persona assicurata ha prestato almeno
                                                                   richiedere un ritiro parziale o un ritiro graduale.
       cinque anni di servizio.
                                                                   Le disposizioni delle cifre 7.1 fino a 7.3 nonché
                                                                   22.5 trovano applicazione per analogia.
10     REGOL AMENTO ABB C A SSA PENSIONE

—
B. Prestazioni della fondazione

       7.5 Rendita per figli di pensionati                      18 marzo 2011). La rendita d’invalidità della fonda-
       La fondazione garantisce le prestazioni minime           zione sarà decurtata in base alla diminuzione del
       legali secondo la LPP. Ciò significa che essa eroga      grado d'invalidità se tale decurtazione sarà
       la rendita per figli di pensionati minima secondo        compensata da un reddito supplementare dell’as-
       la LPP, nella misura in cui essa, insieme alla ren-      sicurato.
       dita di vecchiaia minima secondo la LPP, supera la
       rendita di vecchiaia minima regolamentare.               8.4 L’ammontare del diritto a una rendita d’inva-
                                                                lidità viene calcolato in base al grado d’invalidità:

       Prestazioni d’invalidità                                 Grado d’invalidità            Graduazione della rendita
                                                                Invalidità di almeno il 70%   Intera rendita
                                                                Invalidità di almeno il 60%   Tre quarti di rendita
       8. Rendita d’invalidità                                  Invalidità di almeno il 50%   Mezza rendita
                                                                Invalidità di almeno il 40%   Un quarto di rendita
       8.1 Gli assicurati hanno diritto a una rendita
       d’invalidità se ai sensi dell’Assicurazione federale
                                                                Il Consiglio di fondazione può tenere conto di
       contro l’invalidità (AI) sono come minimo invalidi
                                                                modifiche nel grado d’invalidità che l’AI non ha
       al 40% e se erano assicurati nella fondazione
                                                                ancora considerato o che ha considerato soltanto
       quando si è verificata l’incapacità al lavoro la cui
                                                                in ritardo. Può anche disporre una visita di
       causa ha portato all’invalidità.
                                                                controllo presso un medico da lui designato. Il
       A condizione che l’iscrizione all’AI sia già avvenuta
                                                                diritto può essere modificato visto il risultato
       e dietro certificazione di un medico designato
                                                                della visita. Se i beneficiari di una rendita d’invali-
       dalla fondazione, il Consiglio di fondazione può
                                                                dità rifiutano la visita medica, allora il Consiglio
       assegnare una rendita d’invalidità prima che gli
                                                                di fondazione può dichiararli privati dei loro
       assicurati percepiscano delle prestazioni dall’AI.
                                                                diritti.

       8.2 Dietro certificazione di un medico o di un
                                                                8.5 La rendita intera d’invalidità annua
       istituto designato dalla fondazione il Consiglio di
                                                                ammonta al 60% del salario assicurato al verifi-
       fondazione può assegnare una rendita d’invali-
                                                                carsi dell’inabilità al lavoro. A partire dal costitu-
       dità agli assicurati che lavorano all’estero su inca-
                                                                irsi del diritto alla rendita d’invalidità, il capitale
       rico della ditta e che non sono assicurati presso
                                                                di risparmio è accresciuto in base all’ultimo
       l’AI senza che sia necessario un atto dispositivo
                                                                salario assicurato con accrediti di risparmio in
       da parte dell’AI.
                                                                conformità alla tabella dei contributi Standard
                                                                (vedi appendice I) e con gli interessi e gli interessi
       8.3 Le prestazioni per gli invalidi non vengono
                                                                supplementari fino all’età finale. Questo capitale
       versate finché l’assicurato percepisce il proprio
                                                                di risparmio è il parametro di commisurazione per
       salario o l’indennità giornaliera di malattia o
                                                                le prestazioni di vecchiaia.
       infortunio che lo sostituisce. Il diritto alla rendita
       si estingue quando l’assicurato non è più invalido
                                                                8.6 In caso d’invalidità parziale, il capitale di
       o con il suo decesso, al più tardi tuttavia con il
                                                                risparmio dell’assicurato disponibile all’inizio
       raggiungimento dell’età finale.
                                                                dell’invalidità sarà suddiviso in proporzione alla
       Se la rendita AI subisce una decurtazione o viene
                                                                graduazione della rendita. Il capitale di risparmio
       annullata in seguito alla riduzione del grado d’in-
                                                                corrispondente alla parte attiva continua ad
       validità, le prestazioni d’invalidità precedenti
                                                                essere accresciuto come per gli assicurati piena-
       della fondazione continuano a essere versate se
                                                                mente attivi.
       e fintanto che l’assicurato soddisfa i requisiti
       secondo l’art. 26a LPP. Viene fatta riserva per il
       riesame AI di rendite assegnate sulla base di una
       sindrome senza causa organica comprovata
       (vedasi disposizione finale sulla modifica LPP del
REGOL AMENTO ABB C A SSA PENSIONE                                                                             11

9. Rendita per figli d’invalidi                        ad una liquidazione unica per l’ammontare del
                                                       triplo dell’importo annuo della rendita per il
9.1 Per i figli aventi diritto i beneficiari di una    coniuge.
rendita d’invalidità hanno diritto alla correspon-
sione di una rendita per figli d’invalidi.             10.4 La rendita per il coniuge ammonta, al
                                                       momento del decesso dell’assicurato prima di
9.2 La rendita annua per figli d’invalidi              aver raggiunto l’età finale, al 60% della rendita
ammonta per ogni figlio avente diritto al 20%          d’invalidità, erogabile fino al momento in cui la
della rendita d’invalidità corrisposta.                persona deceduta avrebbe raggiunto l’età finale.
                                                       Dopodiché ammonta al 60% della rendita di
9.3 La rendita per figli d’invalidi è erogata alla     vecchiaia fittizia.
stessa data della rendita d’invalidità. Il diritto a   Per la determinazione della rendita di vecchiaia
una rendita si estingue con il decesso del figlio      fittizia si continua ad accrescere in termini conta-
oppure alla fine del diritto di percepire una          bili con gli interessi e gli interessi supplementari il
rendita.                                               capitale di risparmio netto (capitale di risparmio
                                                       conformemente alla cifra 6.1 meno gli acquisti
                                                       effettuati personalmente presso la fondazione
Prestazioni per superstiti                             con interessi) della persona deceduta in base
                                                       all’ultimo salario assicurato con gli accrediti di
                                                       risparmio in base alla tabella dei contributi Stan-
10. Rendita per il coniuge                             dard (vedi appendice I) fino all’età finale.
                                                       È possibile percepire la rendita per coniuge al
    o liquidazione                                     momento del decesso di una persona assicurata
                                                       anche interamente sotto forma di capitale. La
10.1 Il coniuge superstite di una persona assicu-
                                                       relativa dichiarazione scritta deve essere conse-
rata attiva o di un beneficiario di rendita ha
                                                       gnata prima del primo pagamento della rendita.
diritto ad una rendita per coniuge se ha allevato
                                                       Il prelievo in capitale corrisponde al valore attuale
dei figli o se ha compiuto il 45° anno di età. Se i
                                                       della rendita per coniuge. Il valore attuale viene
coniugi che non hanno ancora compiuto 45 anni,
                                                       determinato in base ai principi attuariali della
percepiscono una rendita d’invalidità dell’AI,
                                                       fondazione. Con il percepimento dell’importo in
allora il Consiglio di fondazione può concedere
                                                       capitale una tantum tutte le pretese regolamen-
loro anche una rendita per il coniuge.
                                                       tari sono liquidate.
                                                       Al momento del decesso di beneficiari di rendite
10.2 Se il coniuge superstite non soddisfa
                                                       la rendita per coniugi è pari al 60% della rendita
nessuna condizione ai sensi della cifra 10.1, allora
                                                       di vecchiaia in corso.
ha diritto ad una liquidazione unica per l’ammon-
tare del quintuplo dell’importo annuo della
                                                       10.5 Il coniuge divorziato è equiparato al coniuge
rendita per il coniuge.
                                                       se il matrimonio è durato almeno dieci anni e nella
                                                       sentenza di divorzio al coniuge divorziato è stata
10.3 Il diritto ad una rendita per coniuge inizia
                                                       assegnata una rendita ai sensi dell’art. 124e cpv. 1
dopo la scadenza delle corresponsioni di
                                                       CC o dell’art. 126 cpv. 1 CC. Tuttavia il diritto è limi-
vecchiaia o d’invalidità, rispettivamente alla
                                                       tato al diritto minimo ai sensi della LPP. Le
scadenza della corresponsione del salario o dal
                                                       prestazioni della fondazione vengono ridotte
pagamento continuato del salario. Esso si
                                                       dell’importo di cui superano, insieme alle presta-
estingue alla fine del mese del decesso o in caso
                                                       zioni per i superstiti dell’AVS, il diritto derivante
di nuove nozze, se in questo momento il coniuge
                                                       dalla sentenza di divorzio. In questo caso le
non ha ancora compiuto il 60° anno di età. Se il
diritto di rendita per coniuge si estingue in
seguito a matrimonio, allora il coniuge ha diritto
12     REGOL AMENTO ABB C A SSA PENSIONE

—
B. Prestazioni della fondazione

       rendite per superstiti dell’AVS vengono con­tegg-        11.3 Le disposizioni delle cifre 10.1, 10.3 e 10.4 si
       iate nella misura in cui esse sono superiori a un        applicano per analogia. Se il partner non adempie
       diritto proprio a una rendita per invalidi dell’AI o a   alle condizioni per una rendita per partner ai sensi
       una rendita di vecchiaia dell’AVS.                       della cifra 10.1, ma se tuttavia la convivenza è
       I coniugi divorziati a cui prima del 1° gennaio 2017     durata almeno cinque anni, sarà corrisposta una
       è stata assegnata una rendita o una liquidazione         liquidazione ai sensi della cifra 10.2. Non vi è
       in capitale per una rendita a vita hanno diritto         diritto a una rendita per il partner, se la persona
       a prestazioni per i superstiti ai sensi del diritto in   beneficiaria percepisce già una rendita per
       vigore fino al 31 dicembre 2016.                         coniuge o partner di un altro istituto di previ-
                                                                denza.
       10.6 Al momento del pensionamento, rispetti­
       vamente con la riscossione della rendita di              11.4 La richiesta deve essere inoltrata al più tardi
       vecchiaia, gli assicurati hanno la possibilità di        tre mesi dopo il decesso della persona assicurata,
       aumentare la rendita prevedibile per i coniugi.          in caso contrario si perde il diritto.
       In base ai criteri tecnici adottati dalla fondazione,
       la rendita di vecchiaia viene così decurtata per
       tutta la vita. L’importo della rendita per coniugi       12. Rendita per orfani
       aumentata non può superare la rendita di
       vecchiaia decurtata.                                     12.1 In caso di decesso di assicurati o di benefi-
       Questa decurtazione riguarda soltanto la rendita         ciari di rendite i figli aventi diritto hanno diritto
       di vecchiaia e viene mantenuta anche se il coniuge       alla corresponsione di una rendita per orfani.
       muore prima del beneficiario della rendita di
       vecchiaia.                                               12.2 La rendita per orfani annua ammonta per
                                                                ogni figlio avente diritto al 20% dell’intera rendita
                                                                d’invalidità assicurata rispettivamente al 20%
       11. Rendita per il partner                               della rendita di vecchiaia erogata. Se un figlio è
                                                                orfano di entrambi i genitori la rendita per orfani
           o liquidazione                                       si raddoppia.

       11.1 Se è dimostrabile che un assicurato non
                                                                12.3 Il diritto ad una rendita per orfani inizia
       coniugato ha vissuto nella stessa economia
                                                                alla scadenza dell’erogazione della rendita di
       domestica con un partner non coniugato e di cui
                                                                vecchiaia o d’invalidità rispettivamente alla
       non è parente per almeno cinque anni fino alla
                                                                scadenza della corresponsione del salario o del
       sua morte oppure se provvedeva al sostenta-
                                                                pagamento continuato del salario. Il diritto alla
       mento di uno o più figli comuni, allora il partner
                                                                rendita si estingue con il decesso dell’orfano
       ha diritto alle stesse prestazioni di un coniuge.
                                                                oppure quando termina il diritto di percepire una
       Il Consiglio di fondazione può richiedere un
                                                                rendita.
       contributo alle spese di accertamento.

       11.2 I partner di beneficiari di rendita di
       vecchiaia non coniugati hanno diritto ad una
       rendita per partner ai sensi della cifra 11.1 solo
       se la convivenza sussisteva già prima del 60°
       anno di età.
REGOL AMENTO ABB C A SSA PENSIONE                                                                             13

13. Capitale in caso di decesso                         Altre prestazioni
13.1 Se una persona assicurata decede, scade
un capitale in caso di decesso. Ne hanno diritto i      14. Rendita in caso di ritiro
superstiti, indipendentemente dal diritto di
successione, secondo la seguente graduatoria e
                                                            anticipato per motivi aziendali
nella seguente misura:
                                                        14.1 Su richiesta dell’azienda la fondazione
                                                        eroga agli assicurati che hanno dovuto lasciare la
a) il coniuge e i figli aventi diritto a una
                                                        ditta per motivi aziendali delle rendite mensili.
   rendita: l’intero importo; in loro mancanza
                                                        L’ammontare delle rendite si basa su un piano
b) il partner (ai sensi della cifra 11.1) oppure per-
                                                        vincolante per l’azienda.
   sone sostentate in larga misura dal defunto
   assicurato prima del suo decesso: l’intero
                                                        14.2 L’azienda deve risarcire la fondazione per le
   importo; in loro mancanza
                                                        sue prestazioni supplementari in base ai calcoli
c) gli altri figli, i genitori o i fratelli: l’intero
                                                        attuariali.
   importo; in loro mancanza
d) gli altri eredi legali per la metà dell’importo
                                                        14.3 Al raggiungimento o in caso di decesso
   ad esclusione dell’ente pubblico
                                                        prima del raggiungimento dell’età finale le
                                                        rendite si estinguono ai sensi della cifra 14.1 e al
13.2 Gli assicurati possono consegnare alla
                                                        loro posto subentrano le prestazioni regolamen-
fondazione una dichiarazione scritta, nella quale
                                                        tari.
stabiliscono in quale misura quali persone dei
gruppi beneficiari hanno diritto al capitale di
decesso. Tale dichiarazione scritta dev’essere
inoltrata alla fondazione in vita. In mancanza di
                                                        15. Compensazione di previdenza
una dichiarazione, la ripartizione all’interno dei          in caso di divorzio
gruppi beneficiari è responsabilità del Consiglio
di fondazione.                                          15.1 La compensazione di previdenza in caso di
                                                        divorzio si orienta in base alle disposizioni rile-
13.3 In caso di decesso prima del pensiona-             vanti di CC, CO, LPP, LFLP, CPC, LDIP nonché in
mento, il capitale di decesso corrisponde per gli       base alle relative ordinanze.
assicurati attivi e invalidi al capitale di risparmio
netto accumulato (capitale di risparmio confor-         15.2 Se nel quadro di un divorzio una quota della
memente alla cifra 6.1 meno gli acquisti effettuati     prestazione di libero passaggio della persona
personalmente presso la fondazione con inte-            assicurata deve essere versata a favore del
ressi), meno le spese per il finanziamento delle        coniuge divorziato, il capitale di risparmio della
prestazioni per i superstiti, come minimo tuttavia      persona assicurata si riduce in modo corrispon-
al 100% del salario annuo assicurato.                   dente. La parte da versare viene addebitata all’a-
Dopo il pensionamento, al più tardi dopo aver           vere di previdenza residuo nello stesso rapporto
raggiunto l’età finale, il capitale in caso di          del capitale di risparmio ai sensi dell’art. 15 LPP. Il
decesso corrisponde alla doppia rendita di              versamento della parte sovraobbligatoria avviene
vecchiaia annua, meno le rendite di vecchiaia           nell’ordine seguente:
già percepite.                                          a) conto supplementare
                                                        b) conto di vecchiaia (parte sovraobbligatoria)

                                                        È necessario procedere in tal senso se la fonda-
                                                        zione deve versare una quota di rendita a favore
                                                        del coniuge divorziato avente diritto (eventual-
                                                        mente sotto forma di capitale).
14     REGOL AMENTO ABB C A SSA PENSIONE

—
B. Prestazioni della fondazione

       15.3 Se nel quadro di un divorzio una persona             15.5 Se, in seguito a divorzio di un beneficiario di
       assicurata riceve una prestazione di libero               una rendita di vecchiaia o d’invalidità dopo l’età
       passaggio o una quota di rendita (eventualmente           finale, una quota della rendita viene assegnata al
       anche sotto forma di capitale), tale importo viene        coniuge divorziato avente diritto, le prestazioni
       accreditato nella fondazione al capitale di               della rendita della persona assicurata subiscono
       risparmio obbligatorio e a quello residuo nel             una riduzione di pari proporzioni. Il diritto a una
       rapporto in cui esso è stato addebitato nella             rendita per figli d’invalidi o per figli di pensionati
       previdenza del coniuge divorziato debitore. L’ac-         in corso al momento della presentazione della
       credito della parte sovraobbligatoria avviene             procedura di divorzio rimane invariato. Eventuali
       nell’ordine seguente:                                     diritti a prestazioni per superstiti vengono calco-
       a) conto di vecchiaia (parte sovraobbligatoria)           lati in base alle prestazioni di rendita ancora
       b) conto supplementare                                    effettivamente versate dopo la compensazione di
                                                                 previdenza, fatta riserva per una rendita per
       15.4 Se, in seguito a divorzio del beneficiario           orfani che sostituisce una rendita per figli non
       di una rendita d’invalidità temporanea prima              intaccata dalla compensazione di previdenza.
       dell’età finale, viene versata una quota della pre-       La quota di rendita assegnata al coniuge divor-
       s­tazione di libero passaggio a favore del coniuge        ziato avente diritto non dà diritto a ulteriori
       divorziato, ciò comporta la decurtazione dei capi-        pretese nei confronti della fondazione. Sui versa-
       tali di risparmio ai sensi della cifra 15.2 e presta-     menti di rendite annue a favore della previdenza
       zioni di vecchiaia ridotte in modo corrispondente.        del coniuge separato avente diritto vengono
       D’altra parte, la rendita d’invalidità in corso al        corrisposti interessi pari alla metà del tasso d’in-
       momento della presentazione della procedura di            teresse secondo il regolamento. La fondazione
       divorzio nonché eventuali rendite per figli d’inva-       del coniuge divorziato debitore e il coniuge di­-
       lidi in corso (anche future) restano invariate.           vorziato avente diritto possono concordare,
       Se il capitale di risparmio acquisito all’inizio della    anziché il versamento della rendita, un versa-
       rendita d’invalidità è confluito, come da regola-         mento sotto forma di capitale. Se il coniuge divor-
       mento, nel calcolo della stessa, quest’ultima viene       ziato avente diritto alla rendita cambia l’istituto
       ridotta secondo le basi attuariali della fondazione       di previdenza o di libero passaggio, egli è tenuto
       e nell’importo massimo ammesso ai sensi                   a informarne la fondazione che deve versare la
       dell’art.19 cpvv. 2 e 3 OPP 2 (fatta riserva per le       rendita entro e non oltre il 15 novembre dell’anno
       rendite per figli d’invalidi già in corso al momento      in oggetto.
       della presentazione della procedura di divorzio).
       Se, in seguito a divorzio di un beneficiario di una       15.6 Se il coniuge divorziato avente diritto alla
       rendita d’invalidità con diritto a vita a prestazioni     rendita ha diritto a una rendita d’invalidità piena
       d’invalidità, una quota della prestazione di libero       o se ha raggiunto l’età minima per il pensiona-
       passaggio viene versata a favore del coniuge              mento anticipato, può richiedere il versamento
       divorziato, ciò comporta una riduzione dei capi-          della rendita a vita. Se ha raggiunto l’età finale, gli
       tali di risparmio ai sensi della cifra 15.2 e una ridu-   sarà versata la rendita a vita. Può richiederne il
       zione della rendita d’invalidità stabilita secondo        versamento nel suo istituto di previdenza se, in
       le basi attuariali della fondazione nell’importo          base al suo regolamento, può ancora effettuare
       massimo ammesso ai sensi dell’art. 19 cpvv. 2 e           degli acquisti.
       3 OPP 2 (fatta riserva per le rendite per figli
       d’invalidi già in corso al momento della presenta-        15.7 Se durante la procedura di divorzio si veri-
       zione della procedura di divorzio).                       fica il caso previdenziale Vecchiaia o se il bene­
                                                                 ficiario di una rendita d’invalidità raggiunge l’età
                                                                 finale, la fondazione riduce la parte da versare
                                                                 della prestazione di uscita e la rendita
                                                                 dell’importo massimo ammesso ai sensi dell’art.
                                                                 19g OLP.
REGOL AMENTO ABB C A SSA PENSIONE                                                                           15

15.8 La persona assicurata attiva può effettuare           sona uscente si stabilisce in uno Stato membro
di nuovo acquisti nella fondazione nel quadro              dell’UE o dell’AELS e ha stipulato colà un’assi-
della prestazione di libero passaggio versata. Gli         curazione legale di vecchiaia, decesso e invali-
importi nuovamente versati saranno assegnati               dità. In questo caso la quota obbligatoria deve
nello stesso rapporto dell’addebito ai sensi della         essere utilizzata per l’apertura di un conto di
cifra 15.3.                                                libero passaggio o di una polizza di libero pas-
                                                           saggio in Svizzera o nel Principato del
                                                           Liechtenstein.
16. Prestazione di libero                               b) iniziano un’attività lucrativa indipendente e
                                                           non sono più soggetti alla previdenza profes-
    passaggio                                              sionale obbligatoria oppure se
                                                        c) l’importo della prestazione di libero passaggio
16.1 Gli assicurati che lasciano la fondazione
                                                           è inferiore all’importo annuale dei loro contri-
prima che si verifichi un caso previdenziale hanno
                                                           buti
diritto a una prestazione di libero passaggio.

                                                        Per le persone coniugate il pagamento in contanti
16.2 L’ammontare della prestazione di libero
                                                        può avvenire soltanto con il consenso scritto del
passaggio è calcolato sulla base del primato dei
                                                        coniuge e autenticato dal notaio.
contributi. Esso corrisponde al capitale di
risparmio disponibile. L’assicurato uscente,
                                                        16.6 La fondazione elabora, all’attenzione della
tranne il caso di liquidazione parziale, non ha
                                                        persona uscente, un conteggio d’uscita da cui si
diritto a ulteriori mezzi della fondazione.
                                                        desumono il calcolo della prestazione di uscita,
                                                        l’importo minimo in base all’art. 17 LFLP, l’avere di
16.3 Se, dopo avere versato la prestazione di
                                                        vecchiaia in base all’art. 15 LPP nonché i dati
libero passaggio, la fondazione deve erogare
                                                        necessari secondo l’art. 2 OLP. Allo stesso tempo,
prestazioni per superstiti o d’invalidità, la presta-
                                                        la fondazione informa la persona uscente sul
zione di libero passaggio deve esserle restituita
                                                        modo in cui potrà mantenere la protezione previ-
nella misura in cui essa sia necessaria per il finan-
                                                        denziale anche dopo l’uscita.
ziamento delle prestazioni per superstiti o d’inva-
lidità. Se la restituzione non viene effettuata, la
                                                        16.7 Per il resto vigono le disposizioni di legge
fondazione riduce le proprie prestazioni in base
                                                        sul libero passaggio.
ai propri principi attuariali.

16.4 La prestazione di libero passaggio sarà
versata all’istituto previdenziale del nuovo datore
di lavoro. In sua mancanza viene versata su un
conto di libero passaggio o viene impiegata per la
costituzione di una polizza di libero passaggio. Se
dopo sei mesi dalla data di uscita la fondazione
non ha ancora ricevuto alcun avviso dalla persona
assicurata, la prestazione di libero passaggio
sarà versata all’istituto collettore.

16.5 Gli assicurati uscenti possono richiedere il
versamento in contanti della prestazione di libero
passaggio se:
a) lasciano per sempre la Svizzera e il Principato
   del Liechtenstein. Resta esclusa la quota obbli-
   gatoria della prestazione di uscita, se la per-
16     REGOL AMENTO ABB C A SSA PENSIONE

—
C. Disposizioni generali
   sulle prestazioni

       17. Liquidazione delle rendite                           19. Adeguamento delle rendite
       17.1 Le rendite sono erogate sotto forma di rate
                                                                    al rincaro
       mensili anticipate; fanno eccezione le rendite dei
                                                                19.1 Le rendite per superstiti ed invalidi ai sensi
       coniugi divorziati aventi diritto derivanti dalla
                                                                della LPP vengono adattate all’evoluzione dei
       compensazione di previdenza al loro istituto di
                                                                prezzi secondo le disposizioni legali e le prescri-
       previdenza o di libero passaggio, le quali vengono
                                                                zioni del Consiglio federale.
       versate una volta l’anno entro il 15 dicembre
       dell’anno in oggetto.
                                                                19.2 Il Consiglio di fondazione decide ogni anno
       Nel mese in cui si estingue il diritto alla rendita,
                                                                se e in quale misura può migliorare le rendite in
       si eroga la rendita completa. Nel caso di decesso
                                                                proporzione alle disponibilità finanziarie della
       di beneficiari di rendite di vecchiaia o d’invalidità,
                                                                fondazione. A questo scopo si impiegano i mezzi
       il diritto alla rendita si estingue soltanto due mesi
                                                                del fondo a favore dei beneficiari di rendite (cifra
       dopo il mese del decesso.
                                                                23.4 b).

       17.2 Se al momento dell’erogazione della rendita
       la rendita annua o la somma delle rendite annue
       è inferiore del 10% della rendita minima AVS,
                                                                20. Eccedenza d’assicurazione
       si versa al posto della rendita/delle rendite una            e riduzione delle prestazioni
       liquidazione di capitale calcolata in base alle
       regole attuariali.                                       20.1 La fondazione decurta le prestazioni per
                                                                superstiti e d’invalidità nella misura in cui esse,
       17.3 Le prestazioni in capitale maturano 30              insieme alle prestazioni conteggiabili, superano
       giorni dopo il verificarsi del caso previdenziale,       il 90% del reddito presumibilmente perso.
       al più presto 30 giorni dopo avere appreso il            Se le prestazioni d’invalidità della fondazione
       nominativo della persona avente diritto e l’indi-        vengono ridotte prima del raggiungimento
       rizzo di pagamento. Inoltre la fondazione non            dell’­età finale in seguito alla contemporanea
       deve alcun interesse sulla prestazione in capitale       maturazione di prestazioni dell’assicurazione
       finché non vi è il consenso richiesto del coniuge.       infortuni obbligatoria, dell’assicurazione militare
                                                                o di prestazioni estere comparabili, in linea di
       17.4 Se la fondazione deve un interesse di mora          principio la fondazione continua a erogare nella
       sulle prestazioni di previdenza, questo corri-           stessa proporzione le proprie prestazioni dopo
       sponde al tasso d’interesse minimo LPP.                  il raggiungimento dell’età finale. Essa tiene
                                                                conto dell’art. 24a OPP 2.
                                                                In caso di prosecuzione dell’assicurazione del
       18. Promozione di proprietà                              guadagno precedentemente assicurato ai sensi
                                                                della cifra 5.5, il salario effettivamente otte­nuto
           d’abitazioni                                         è determinante per stabilire il reddito presumi­
                                                                bilmente perso.
       18.1 Gli assicurati possono impiegare il loro capi-
       tale di risparmio nell’ambito delle disposizioni di
       legge per acquistare un’abitazione di proprietà ad
       uso personale.

       18.2 Il Consiglio di fondazione emana le disposi-
       zioni d’attuazione necessarie.
REGOL AMENTO ABB C A SSA PENSIONE                                                                          17

20.2 Come prestazioni conteggiabili valgono          decesso o l’invalidità per colpa grave oppure si
tutte le prestazioni che vengono erogate al          oppone ad una misura di reinserimento. Anche le
momento della domanda di riduzione, in parti­        riduzioni delle prestazioni al raggiungimento
colare:                                              dell’età finale ai sensi dell’art. 20 cpvv. 2ter e
• prestazioni dell’AVS e dell’AI, ad eccezione       2quater LAINF nonché dell’art. 47 cpv. 1 LAM non
  di assegni per grandi invalidi, liquidazioni e     vengono compensate dalla fondazione.
  prestazioni simili
• prestazioni di assicurazioni sociali nazionali     20.7 La fondazione può verificare in qualsiasi
  ed estere                                          momento i requisiti e la portata di una riduzione,
• prestazioni dell’assicurazione infortuni e         adeguando le sue prestazioni se le circostanze
  militare                                           cambiano in modo sostanziale. La persona
• prestazioni dell’assicurazione di indennità        assicurata è tenuta a informare la fondazione
  giornaliera per malattia                           im­mediatamente e senza che le venga richiesto,
• prestazioni della fondazione e di altri istituti   presentandone prova scritta, in merito a cambia-
  di previdenza                                      menti che possono influenzare l’entità e l’am­
• una quota di rendita assegnata al coniuge divor-   montare del diritto a prestazioni.
  ziato nel quadro di una compensazione di previ-
  denza al momento del divorzio                      20.8 Al momento dell’insorgere dell’evento, la
                                                     fondazione è surrogata, sino all’importo delle
Ai beneficiari di prestazioni d’invalidità viene     prestazioni legali, nei diritti che l’assicurato, i suoi
inoltre conteggiato il reddito da attività lavora-   superstiti e altri beneficiari di cui all’art. 20a LPP
tiva o sostitutivo che continua a essere percepito   hanno contro un terzo responsabile dell’evento
o presumibilmente ancora percepibile, ad ecce-       assicurato. Inoltre la fondazione può richiedere
zione del reddito supplementare che viene            alla persona assicurata o agli aventi diritto la
percepito durante la partecipazione a misure di      cessione dei diritti contro terzi responsabili fino
reintegrazione ai sensi dell’art. 8a LAI.            all’ammontare del proprio obbligo a prestazioni.
                                                     Se la richiesta di cessione non viene soddisfatta,
20.3 Le liquidazioni uniche rispettivamente le       la fondazione è autorizzata a sospendere le
liquidazioni di capitale sono mutate in rendite      proprie prestazioni.
equipollenti al valore attuariale.
                                                     20.9 Se la fondazione deve fornire una presta-
20.4 I redditi della vedova/del vedovo oppure        zione anticipatamente, verserà le prestazioni
della partner registrata superstite/del partner      minime prescritte dalla legge.
registrato superstite e degli orfani vengono
sommati.

20.5 Per quanto consentito dall’art. 25 OPP 2,
le riduzioni delle prestazioni dell’assicurazione
infortuni o dell’assicurazione militare non
vengono compensate.

20.6 La fondazione può ridurre le sue prestazioni
in misura commisurata se l’AVS/AI rispettiva-
mente l’assicurazione infortuni o l’assicurazione
militare riduce, toglie o nega le prestazioni
perché la persona avente diritto ha causato il
18    REGOL AMENTO ABB C A SSA PENSIONE

—
D. Finanziamento

      21. Obbligo di contribuzione                           22.4 Dal 1° gennaio dell’anno in cui l’assicurato
                                                             compie il 25° anno di età, la ditta versa un contri-
      21.1 L’obbligo di contribuzione inizia con l’acco-     buto secondo una delle tabelle dei contributi
      glienza nella fondazione e continua fino al pensio-    (vedi appendice I). Questo contributo viene utiliz-
      namento, fino all’uscita dalla fondazione o fino al    zato come segue:
      decesso della persona assicurata.                      a) il 2,7% per le prestazioni di rischio
                                                             b) l’1,5% per il pensionamento flessibile e per le
      21.2 L’obbligo di contribuzione degli assicurati          perdite da pensionamento
      invalidi si riduce ai sensi della cifra 8.4.           c) la parte rimanente per il finanziamento degli
                                                                accrediti di risparmio
      21.3 La ditta detrae i contributi degli assicurati
      dal salario, dal pagamento continuato del salario      Se il premio di rischio effettivo di un anno civile è
      o dall’indennità di salario e li versa mensilmente     inferiore al 2,7%, la differenza viene assegnata
      alla fondazione, unitamente ai contributi della        alla riserva dei contributi del datore di lavoro.
      ditta.                                                 Tuttavia, in ogni caso, l’intero contributo del
                                                             datore di lavoro corrisponde almeno al totale di
      21.4 Le prestazioni di libero passaggio risultanti     tutti i contributi del lavoratore.
      da precedenti rapporti di previdenza devono
      essere versati nell’ambito delle disposizioni di       22.5 Nell’ambito delle disposizioni di legge, è
      legge nella fondazione al momento dell’acco-           possibile effettuare in qualsiasi momento dei
      glienza.                                               versamenti nella fondazione per incrementare le
                                                             prestazioni di vecchiaia. La fondazione stabilisce
                                                             i limiti d’acquisto in base a criteri riconosciuti
      22. Ammontare dei contributi                           (vedi tabella d’acquisto in appendice III).
                                                             In caso di decesso la somma degli acquisti effet-
      22.1 Gli assicurati versano fino alla fine dell’anno   tuati personalmente presso la fondazione sarà
      in cui compiono il 24° anno di età un premio           erogata insieme agli interessi meno i prelievi anti-
      di rischio dell’1% del salario assicurato. Questo      cipati per proprietà d’abitazioni e i versamenti
      premio di rischio non è restituito al momento          in caso di divorzio (tenendo conto del rimborso
      dell’uscita.                                           di prelievi anticipati per proprietà d’abitazioni
                                                             nonché di riacquisti in caso di divorzio) agli aventi
      22.2 La ditta versa fino alla fine dell’anno in cui    diritto ai sensi delle cifre 13.1 e 13.2 in aggiunta
      gli assicurati compiono il 24° anno di età un          al capitale in caso di decesso conformemente alla
      premio di rischio dell’1,5% del salario assicurato.    cifra 13.3.
      Questo premio di rischio non è restituito al           Se sono stati effettuati degli acquisti non è possi-
      momento dell’uscita.                                   bile percepire per i prossimi tre anni, sotto forma
                                                             di capitale, le prestazioni da essi risultanti. Se
      22.3 Dal 1° gennaio dell’anno in cui gli assicurati    sono stati effettuati dei prelievi per la promo-
      compiono il 25° anno di età, versano un contri-        zione della proprietà d’abitazioni, è possibile fare
      buto di risparmio in base a una delle tabelle dei      degli acquisti volontari solo dopo il rimborso dei
      contributi (vedi appendice I). Ci sono tre tabelle a   prelievi. Questo divieto non viene applicato per i
      disposizione: Standard, Standard plus e Standard       riacquisti in caso di divorzio. Se tre anni prima
      minus. Per il 1° gennaio di ogni anno è possibile      dell’età finale il rimborso di un prelievo anticipato
      scegliere secondo quale tabella versare i contri-      per la promozione di proprietà d’abitazioni non è
      buti per l’anno che segue. In mancanza di scelta si    stato effettuato, sono ammessi dei riscatti volon-
      attua la tabella dei contributi Standard. Una deci-    tari, a condizione che non superino, insieme ai
      sione presa una volta vale fino a quando sarà          prelievi anticipati, i diritti di previdenza massimi
      revocata dagli assicurati.                             autorizzati dal regolamento.
REGOL AMENTO ABB C A SSA PENSIONE                                                                          19

22.6 In caso di pensionamento pianificato prima        In caso di sottocopertura la fondazione può limi-
dell’età finale (vedi cifra 7.3), le riduzioni delle   tare, interamente o parzialmente, il versamento di
prestazioni che ne risultano possono essere            prelievi anticipati per proprietà d’abitazioni a uso
riscattate dall’assicurato. Tali acquisti vengono      proprio, se il prelievo anticipato serve per il
gestiti in un conto supplementare separato             rimborso di prestiti ipotecari. Inoltre, ai sensi
«pensionamento anticipato». La fondazione              dell’art. 6 cpv. 2 OLP, il tasso d’interesse minimo
determina il limite di acquisto per questo conto in    LPP può essere ridotto al momento del calcolo
base a principi riconosciuti (vedasi tabella degli     dell’importo minimo ai sensi dell’art. 17 LFLP.
acquisti all’Appendice IV). Se la persona assicu-
rata non va in pensione al momento previsto, in        23.4
caso di pensionamento ordinario la prestazione         a) La fondazione gestisce un fondo a favore degli
di vecchiaia può superare la rendita al massimo           assicurati; a questo fondo si accreditano gli
del 5%. Il riscatto deve essere percepito sotto           utili in eccedenza per migliorare le prestazioni
forma di rendita; per questo capitale è esclusa la        degli assicurati e si addebitano i miglioramenti
prestazione in capitale ai sensi della cifra 7.1.         delle prestazioni degli assicurati.
                                                       b) La fondazione gestisce un fondo a favore dei
                                                          beneficiari di rendita; a questo fondo si accre-
23. Patrimonio, equilibrio                                ditano gli utili in eccedenza destinati a miglio-
                                                          rare le prestazioni dei beneficiari di rendita e si
    finanziario e fondi separati                          addebitano i miglioramenti delle prestazioni
                                                          dei beneficiari di rendita.
23.1 Il patrimonio della fondazione è da investire
                                                       c) La fondazione gestisce inoltre delle riserve
accuratamente. Il Consiglio di fondazione stabi-
                                                          attuariali, definite in modo completo in un
lisce la strategia d’investimento. La composizione
                                                          apposito regolamento.
del patrimonio deve corrispondere alle disposi-
zioni di legge. Per affrontare le spese correnti
la fondazione deve disporre di sufficienti mezzi
liquidi.
                                                       24. Limitazione dell’obbligo
                                                           di contribuzione della ditta
23.2 Ogni anno il Consiglio di fondazione inca-
rica un esperto per la previdenza professionale a      24.1 Gli art. 65 e 66 della LPP stabiliscono che
compilare un bilancio attuariale della fondazione      la ditta è obbligata per legge ad erogare il contri-
secondo i principi del sistema di capitalizzazione     buto necessario per il finanziamento paritetico
per la cassa chiusa.                                   delle prestazioni minime stabilite per legge.
                                                       La promessa di erogare prestazioni superiori può
23.3 Se il bilancio attuariale presenta una sotto-     essere revocata dalla ditta dopo aver consultato
copertura, che pregiudica la sicurezza delle           i rappresentanto e degli assicurati nel Consiglio
prestazioni regolamentari, il Consiglio di fonda-      di fondazione e dietro osservanza di un termine
zione adotta le misure necessarie. In particolare,     di dodici mesi dall’inizio dell’anno se la ditta se ne
nel rispetto imperativo delle disposizioni di legge,   sente obbligata a causa della futura legislazione,
si possono aumentare temporaneamente i contri-         giurisdizione o considerata la situazione eco­no-
buti degli assicurati e ridurre in misura adeguata     mica dell’azienda. Eventualmente anche i contri-
le prestazioni assicurative acquisite, correnti o      buti degli assicurati sono da ridurre nella misura
future. Se la base d’esistenza dell’assicurazione è    necessaria a mantenere la parità di contribuzione
in pericolo in seguito a circostanze straordinarie     prescritta dalla legge.
come guerra, epidemie, perdita del patrimonio
della cassa ecc., il Consiglio di fondazione ha la
facoltà di ridurre le prestazioni acquisite e
correnti nonché quelle future in via preventiva.
20    REGOL AMENTO ABB C A SSA PENSIONE

—
E. Organizzazione e amministrazione

      25. Consiglio di fondazione                             27.2 Gli assicurati rispettivamente i superstiti
                                                              devono in qualsiasi momento fornire informazioni
      25.1 Il Consiglio di fondazione è composto da           veritiere su situazioni determinanti e inoltrare la
      dodici membri, di cui sei sono designati dalla          documentazione necessaria per motivare i diritti
      ABB Schweiz AG e sei sono eletti tra i collabora-       alle prestazioni.
      tori assicurati.
                                                              27.3 Il Consiglio di fondazione si riserva il diritto
      25.2 Ulteriori dettagli sono stabiliti nel regola-      di sospendere delle prestazioni o di chiedere il
      mento di gestione della fondazione.                     rimborso di prestazioni percepite erroneamente
                                                              se gli assicurati rispettivamente i beneficiari di
                                                              rendita non adempiono ai loro doveri d’informa-
      26. Amministrazione                                     zione.

          della fondazione
      26.1 Il Consiglio di fondazione nomina il direttore
      della fondazione.

      26.2 Il patrimonio della fondazione viene ammi-
      nistrato tenendo conto delle norme di investi-
      mento giuridicamente vigenti a livello federale e
      in base a principi riconosciuti.

      26.3 L’attività della fondazione viene controllata
      da un ufficio di revisione e da un esperto per la
      previdenza professionale.

      26.4 L’autorità di sorveglianza competente
      controlla affinché la fondazione rispetti le norme
      legali e utilizzi il patrimonio previdenziale
      secondo gli scopi previsti.

      26.5 Ulteriori dettagli sono stabiliti nel regola-
      mento di gestione della fondazione.

      27. Informazioni
          e obbligo di notifica
      27.1 Il bilancio della fondazione è reso pubblico
      per tutti gli assicurati ed i beneficiari di rendite.
      Ogni anno gli assicurati ricevono un certifi­-
      cato d’assicurazione dal quale risultano le pres-
      tazioni assicurate e l’ammontare del capitale di
      risparmio. Dietro richiesta all’amministrazione
      della fon­dazione si rendono noti i dati personali
      agli assicurati.
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