Le assicurazioni sociali in Svizzera - (regime obbligatorio) Stato al 1.1. 2020 - Generali

Pagina creata da Giulio Benedetti
 
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Le assicurazioni
sociali
in Svizzera
(regime obbligatorio) Stato al 1.1. 2020
Le assicurazioni                                                             AVS, AI, IPG

sociali in Svizzera                                                          Leggi federali
                                                                             – sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
                                                                             – sull’assicurazione per l’invalidità
(regime obbligatorio) Stato al 1.1. 2020
                                                                             – sulle indennità per perdita di guadagno
                                                                               (indennità per le persone che prestano servizio, indennità di maternità)
                                                                             Obbligatoriamente:
 Cerchia di persone assicurate
                                                                             tutte le persone esercitanti un’attività lucrativa o aventi il loro domicilio civile
                                                                             in Svizzera. Restano riservati i contratti UE-AELS

                                                                             Facoltativamente:
                                                                             gli svizzeri domiciliati all’estero e i cittadini dell’UE-AELS residenti in uno
                                                                             Stato non appartenente all’UE-AELS

                                                                             Obbligo contributivo per tutte le persone:
                                                                             – persone con attività lucrativa, dal 1° gennaio dopo il compimento del
                                                                               17° anno di età
                                                                             – persone senza attività lucrativa, dal 1° gennaio dopo il compimento del
                                                                               20° anno di età

                                                                             I contributi basati sull’intero reddito, senza limitazioni
 Basi di calcolo
                                                                             Reddito determinante per il calcolo delle rendite: fino a 85 320.–
                                                                             Calcolo individuale delle rendite per ogni persona (splitting), con accrediti
                                                                             per compiti educativi e assistenziali
                                                                             Rendita di vecchiaia (RV) (a partire da 64/65)
 Prestazioni di vecchiaia                                                    Min. 14 220.– all’anno / max. 28 440.– all’anno. Tetto massimo delle rendite
                                                                             di una coppia di coniugi al 150% della rendita AVS massima
                                                                             Versamento anticipato della rendita: possibile fino a 2 anni / aliquota di
                                                                             riduzione: 6,8% all’anno
                                                                             Versamento posticipato della rendita: 5,2% / 2 anni: 10,8% / 3 anni: 17,1% /
                                                                             4 anni: 24,0% / 5 anni: 31,5% (possibili anche frazioni di anno)
                                                                             Rendita per figli: 40% (fino a 18/25)
                                                                             Rendita vedovile (mogli): 80% della RV
 Prestazioni per i superstiti
                                                                             Min. 11 376.– / max. 22 752.–
                                                                             – in caso di prole (indipend. dall’età), età min. 45 e durata del matrimonio di
                                                                               almeno 5 anni
                                                                             Rendita vedovile (mogli divorziate): 80% della RV
                                                                             – in caso di prole e matrimonio della durata di almeno 10 anni oppure
                                                                             – età al divorzio oltre i 45 anni e matrimonio della durata di 10 anni
                                                                             – il figlio minore ha raggiunto il 18º anno di età dopo che la madre ha
                                                                               compiuto 45 anni
                                                                             Rendita per vedovi (e divorziati): 80% della RV fino al compimento del
                                                                             18º anno di età del figlio minore
                                                                             Rendita per orfani: 40% (per singolo genitore) fino a 18/25 (tetto massimo
                                                                             al 60% della rendita AVS individuale massima). Min. 5688.– / max. 11 376.–

                                                                             Provvedimenti d’integrazione, mezzi ausiliari
                                         Guarigione, cura, ripristino
                                                                             Assegni per grandi invalidi bisognosi di aiuto, cure e sorveglianza
                                                                             permanenti
     Prestazioni in caso di incapacità

                                                                             Indennità giornaliera parallelamente ai provvedimenti d’integrazione
                                         Incapacità di guadagno temporanea
                                                                             Importo in funzione del reddito, 80% del reddito medio giornaliero +
                                                                             assegni per figli
                                                                             Indennità di maternità: le donne esercitanti un’attività lucrativa dipendente o
              di guadagno

                                                                             indipendente ricevono l’80% del reddito lavorativo medio conseguito prima
                                                                             del parto durante 14 settimane, ma al massimo 196.– al giorno
                                                                             Rendita d’invalidità 100%
                                         Incapacità di guadagno permanente
                                                                             min. 14 220.– / max. 28 440.–
                                                                             Rendita per figli di invalidi 40%
                                                                             Diritto alla rendita:
                                                                             100% a partire dal 70% di invalidità
                                                                              75% a partire dal 60% di invalidità
                                                                              50% a partire dal 50% di invalidità
                                                                              25% a partire dal 40% di invalidità

                                                                             Adeguamento delle rendite in base a un indice misto
 Adeguamento delle prestazioni                                               (evoluzione media dei prezzi e dei salari)
                                                                             AVS 8,4% / AI 1,4% / IPG 0,45% / AD 2,2% (fino a un salario di 148 200.–)
 Finanziamento
                                                                             AD 1 % (a partire da un salario di 148 201.–)
                                                                             Il datore di lavoro e il lavoratore pagano metà ciascuno
                                                                             Contributo degli indipendenti 9,65%; per redditi inferiori a 56 900.–
                                                                             all’anno si applica una scala contributiva decrescente
                                                                             Contributo minimo 482.– all’anno
AI, IPG   Le assicurazioni                                                    Prestazioni
                                                                              AVS, AI, IPGcomplementari                                                                  LPP
 derali
          sociali in Svizzera
ssicurazione per la vecchiaia e i superstiti
ssicurazione per l’invalidità
                                                                              Legge
                                                                              Leggi federali
                                                                                      federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la
                                                                              vecchiaia,
                                                                              – sull’assicurazione
                                                                                          i superstitiper
                                                                                                       e l’invalidità
                                                                                                          la vecchiaia
                                                                              – sull’assicurazione per l’invalidità
                                                                                                                      (LPC)
                                                                                                                        e i superstiti
                                                                                                                                                                         Legge f
                                                                                                                                                                         i supers

          (regime obbligatorio) Stato al 1.1. 2020
ndennità per perdita di guadagno                                              – sulle indennità per perdita di guadagno
 nità per le persone che prestano servizio, indennità di maternità)             (indennità per le persone che prestano servizio, indennità di maternità)
atoriamente:                                                                  Obbligatoriamente:
                                                                              Le  persone domiciliate in Svizzera, cui spetta una rendita dell’AVS/AI.                   Obbliga
          Cerchia di persone assicurate
persone esercitanti un’attività lucrativa o aventi il loro domicilio civile   Gli
                                                                              tutte
                                                                                  stranieri
                                                                                    le persone
                                                                                            dopoesercitanti
                                                                                                 10 anni e un’attività
                                                                                                              gli apolidi lucrativa
                                                                                                                          dopo 5 annio aventi
                                                                                                                                        di dimora
                                                                                                                                              il loroininterrotta
                                                                                                                                                      domicilio civile
                                                                                                                                                                  in     – tutti i
era. Restano riservati i contratti UE-AELS                                    Svizzera.
                                                                              in Svizzera.
                                                                                         Senza
                                                                                            Restano
                                                                                                periodo
                                                                                                      riservati
                                                                                                           di carenza
                                                                                                                i contratti
                                                                                                                       per UE-AELS
                                                                                                                            cittadini provenienti da Stati con             press
                                                                              convenzione di libero passaggio delle persone.                                             – a part
 tivamente:                                                                   Facoltativamente:                                                                            i risch
eri domiciliati all’estero e i cittadini dell’UE-AELS residenti in uno        gli svizzeri domiciliati all’estero e i cittadini dell’UE-AELS residenti in uno            – a part
on appartenente all’UE-AELS                                                   Stato non appartenente all’UE-AELS                                                           per la
                                                                                                                                                                         Facolta
o contributivo per tutte le persone:                                          Obbligo contributivo per tutte le persone:                                                 – lavora
ne con attività lucrativa, dal 1° gennaio dopo il compimento del              – persone con attività lucrativa, dal 1° gennaio dopo il compimento del                    – perso
nno di età                                                                      17° anno di età                                                                            di lav
ne senza attività lucrativa, dal 1° gennaio dopo il compimento del            – persone senza attività lucrativa, dal 1° gennaio dopo il compimento del                  – dipen
nno di età                                                                      20° anno di età                                                                            fuori d
buti basati sull’intero reddito, senza limitazioni                            Copertura
                                                                              I contributifabbisogno
                                                                                           basati sull’intero
                                                                                                        vitale reddito,
                                                                                                               (spese ./.senza
                                                                                                                          entrate
                                                                                                                               limitazioni
                                                                                                                                  riconosciute)                          – Salari
           Basi di calcolo
  determinante per il calcolo delle rendite: fino a 85 320.–                  Reddito determinante per il calcolo delle rendite: fino a 85 320.–                         – Dedu
 individuale delle rendite per ogni persona (splitting), con accrediti        Calcolo individuale delle rendite per ogni persona (splitting), con accrediti              – Salari
mpiti educativi e assistenziali                                               per compiti educativi e assistenziali                                                      – Salari
a di vecchiaia (RV) (a partire da 64/65)                                      Rendita
                                                                              La renditadiAVS
                                                                                           vecchiaia  (RV) (a partire
                                                                                              è la premessa           da 64/65)
                                                                                                              necessaria  per le prestazioni complementari               Tasso d
            Prestazioni di vecchiaia
 220.– all’anno / max. 28 440.– all’anno. Tetto massimo delle rendite         Min. 14 220.– all’anno / max. 28 440.– all’anno. Tetto massimo delle rendite               Rendita
 oppia di coniugi al 150% della rendita AVS massima                           di una coppia di coniugi al 150% della rendita AVS massima                                 L’avere
 ento anticipato della rendita: possibile fino a 2 anni / aliquota di         Versamento anticipato della rendita: possibile fino a 2 anni / aliquota di                 median
 e: 6,8% all’anno                                                             riduzione: 6,8% all’anno                                                                   vita. So
 ento posticipato della rendita: 5,2% / 2 anni: 10,8% / 3 anni: 17,1% /       Versamento posticipato della rendita: 5,2% / 2 anni: 10,8% / 3 anni: 17,1% /               6,80%
24,0% / 5 anni: 31,5% (possibili anche frazioni di anno)                      4 anni: 24,0% / 5 anni: 31,5% (possibili anche frazioni di anno)                           La pers
a per figli: 40% (fino a 18/25)                                               Rendita per figli: 40% (fino a 18/25)                                                      di capit
a vedovile (mogli): 80% della RV                                              Rendita
                                                                              Un   dirittovedovile  (mogli):sussiste
                                                                                           alle prestazioni  80% della
                                                                                                                     soloRV
                                                                                                                          in caso di diritto a una rendita AVS.          Rendita
           Prestazioni per i superstiti
 376.– / max. 22 752.–                                                        Min. 11 376.– / max. 22 752.–                                                              Il coniu
 o di prole (indipend. dall’età), età min. 45 e durata del matrimonio di      – in caso di prole (indipend. dall’età), età min. 45 e durata del matrimonio di            è durat
 o 5 anni                                                                       almeno 5 anni                                                                            o una c
a vedovile (mogli divorziate): 80% della RV                                   Rendita vedovile (mogli divorziate): 80% della RV                                          superst
                                                                                                                                                                         present
 o di prole e matrimonio della durata di almeno 10 anni oppure                – in caso di prole e matrimonio della durata di almeno 10 anni oppure
                                                                                                                                                                         AVS.
 divorzio oltre i 45 anni e matrimonio della durata di 10 anni                – età al divorzio oltre i 45 anni e matrimonio della durata di 10 anni
o minore ha raggiunto il 18º anno di età dopo che la madre ha                 – il figlio minore ha raggiunto il 18º anno di età dopo che la madre ha                    Rendita
 uto 45 anni                                                                    compiuto 45 anni                                                                         (fino a 1
a per vedovi (e divorziati): 80% della RV fino al compimento del              Rendita per vedovi (e divorziati): 80% della RV fino al compimento del                     Indenni
 o di età del figlio minore                                                   18º anno di età del figlio minore                                                          carico e
a per orfani: 40% (per singolo genitore) fino a 18/25 (tetto massimo          Rendita per orfani: 40% (per singolo genitore) fino a 18/25 (tetto massimo                 durato
 della rendita AVS individuale massima). Min. 5688.– / max. 11 376.–          al 60% della rendita AVS individuale massima). Min. 5688.– / max. 11 376.–

dimenti d’integrazione, mezzi ausiliari                                       Come
                                                                              Provvedimenti
                                                                                      prestazioni
                                                                                               d’integrazione,
                                                                                                   accessorie viene
                                                                                                                  mezzirimborsata
                                                                                                                         ausiliari anche parte delle spese               Nessun
                             Guarigione, cura, ripristino                     per il dentista, franchigie
  per grandi invalidi bisognosi di aiuto, cure e sorveglianza                 Assegni   per grandi  invalididella cassa malati,
                                                                                                             bisognosi   di aiuto,strumenti ausiliari e altro
                                                                                                                                    cure e sorveglianza
 enti                                                                         (novità diritto cantonale).
                                                                              permanenti
               Prestazioni in caso di incapacità

 tà giornaliera parallelamente ai provvedimenti d’integrazione                IlIndennità
                                                                                  diritto alle
                                                                                            giornaliera
                                                                                               prestazioni
                                                                                                        parallelamente
                                                                                                           esiste dal momento
                                                                                                                         ai provvedimenti
                                                                                                                                 che nasced’integrazione
                                                                                                                                           il diritto ad                 Nessun
                             Incapacità di guadagno temporanea                almeno
  in funzione del reddito, 80% del reddito medio giornaliero +                Importo 180      indennità
                                                                                          in funzione  delgiornaliere AI del reddito medio giornaliero +
                                                                                                           reddito, 80%
  per figli                                                                   assegni per figli
 tà di maternità: le donne esercitanti un’attività lucrativa dipendente o     Indennità di maternità: le donne esercitanti un’attività lucrativa dipendente o
                        di guadagno

 dente ricevono l’80% del reddito lavorativo medio conseguito prima           indipendente ricevono l’80% del reddito lavorativo medio conseguito prima
 o durante 14 settimane, ma al massimo 196.– al giorno                        del parto durante 14 settimane, ma al massimo 196.– al giorno
a d’invalidità 100%                                                           IlRendita   d’invalidità
                                                                                 diritto alle          100%
                                                                                              prestazioni è subordinato alla coesistenza del diritto a una               La rend
                              Incapacità           di guadagno permanente     rendita
 220.– / max. 28 440.–                                                        min. 14 o220.–
                                                                                          a un /assegno
                                                                                                 max. 28 per  grandi invalidi dell’AI
                                                                                                          440.–                                                          la rendi
a per figli di invalidi 40%                                                   Rendita per figli di invalidi 40%                                                          quest’a
                                                                                                                                                                         a) l’ave
alla rendita:                                                                 Diritto alla rendita:
                                                                                                                                                                            rendi
  partire dal 70% di invalidità                                               100% a partire dal 70% di invalidità                                                       b) la so
  partire dal 60% di invalidità                                                  75% a partire dal 60% di invalidità                                                        pens
  partire dal 50% di invalidità                                                  50% a partire dal 50% di invalidità                                                     Rendita
  partire dal 40% di invalidità                                                  25% a partire dal 40% di invalidità                                                     Diritto
                                                                                                                                                                         dal 60%
                                                                                                                                                                         dal 40%
 mento delle rendite in base a un indice misto                                Adeguamentodelle
                                                                              Adeguamento     delleprestazioni
                                                                                                    rendite in base  a un indice mistoall’aumento delle rendite
                                                                                                               contemporaneamente                                        Adegua
         Adeguamento delle prestazioni
 one media dei prezzi e dei salari)                                           (evoluzione
                                                                              AVS          media
                                                                                   e in caso      dei prezzi edelle
                                                                                             di cambiamento     dei salari)
                                                                                                                    condizioni personali o economiche.                   all’evolu
 % / AI 1,4% / IPG 0,45% / AD 2,2% (fino a un salario di 148 200.–)           Nuova
                                                                              AVS 8,4%regolamentazione
                                                                                          / AI 1,4% / IPGcomplessa,
                                                                                                            0,45% / ADConfederazione
                                                                                                                       2,2% (fino a unora
                                                                                                                                      salario
                                                                                                                                           copre
                                                                                                                                               di 148
                                                                                                                                                  ca. i200.–)
                                                                                                                                                        5/8              Contrib
           Finanziamento
 (a partire da un salario di 148 201.–)                                       AD 1 % (a partire da un salario di 148 201.–)                                              Accred
e di lavoro e il lavoratore pagano metà ciascuno                              Il datore di lavoro e il lavoratore pagano metà ciascuno                                   25–34 =
uto degli indipendenti 9,65%; per redditi inferiori a 56 900.–                Contributo degli indipendenti 9,65%; per redditi inferiori a 56 900.–                      Assicur
 si applica una scala contributiva decrescente                                all’anno si applica una scala contributiva decrescente                                     Fondo
uto minimo 482.– all’anno                                                     Contributo minimo 482.– all’anno                                                           prestaz
                                                                                                                                                                         Contrib
                                                                                                                                                                         i dipend
Le assicurazioni
Prestazioni complementari                                                         AVS, AI, IPG
                                                                                  LPP

sociali in Svizzera
Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)
                                                                                  Leggefederali
                                                                                  Leggi    federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
                                                                                  i–superstiti
                                                                                     sull’assicurazione
                                                                                               e l’invalidità
                                                                                                          per la vecchiaia e i superstiti
                                                                                   – sull’assicurazione per l’invalidità
(regime obbligatorio) Stato al 1.1. 2020
                                                                                   – sulle indennità per perdita di guadagno
                                                                                     (indennità per le persone che prestano servizio, indennità di maternità)
Le persone domiciliate in Svizzera, cui spetta una rendita dell’AVS/AI.           Obbligatoriamente:
 Cerchia di persone assicurate
Gli stranieri dopo 10 anni e gli apolidi dopo 5 anni di dimora ininterrotta in    –tuttetuttilei dipendenti    soggetti un’attività
                                                                                                 persone esercitanti      all’AVS conlucrativa
                                                                                                                                           un salario  superiore
                                                                                                                                                    o aventi  il loroa domicilio
                                                                                                                                                                       21 330.– civile
Svizzera. Senza periodo di carenza per cittadini provenienti da Stati con          inpresso
                                                                                         Svizzera. lo stesso
                                                                                                       Restano datore    di lavoro
                                                                                                                  riservati   i contratti UE-AELS
convenzione di libero passaggio delle persone.                                     – a partire dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età contro
                                                                                   Facoltativamente:
                                                                                        i rischi di decesso e d’invalidità
                                                                                   –gliasvizzeri     domiciliati
                                                                                           partire dal   1° gennaioall’estero
                                                                                                                         dopo eil compimento
                                                                                                                                   i cittadini dell’UE-AELS
                                                                                                                                                   del 24° anno  residenti  in uno
                                                                                                                                                                     di età anche
                                                                                    Stato
                                                                                        per la non   appartenente all’UE-AELS
                                                                                                 vecchiaia
                                                                                    Facoltativamente:
                                                                                    Obbligo
                                                                                    – lavoratori   contributivo
                                                                                                      indipendenti   per tutte le persone:
                                                                                    –– persone       con  attività  lucrativa,
                                                                                        persone non assicurate obbligatoriamente  dal 1° gennaio chedopo  il compimento
                                                                                                                                                      lavorano     per diversidel
                                                                                                                                                                                datori
                                                                                        17°   anno ediil età
                                                                                        di lavoro        cui salario complessivo supera 21 330.–
                                                                                     –– dipendenti
                                                                                        persone senza        attività
                                                                                                        soggetti       lucrativa,
                                                                                                                   all’AVS,    il cuidal 1° gennaio
                                                                                                                                      datore          dopo
                                                                                                                                              di lavoro      il compimento
                                                                                                                                                         ha la   sua sede al didel
                                                                                        20°
                                                                                        fuorianno     di età
                                                                                                dell’UE/AELS      e non ha sedi operative in Svizzera
Copertura fabbisogno vitale (spese ./. entrate riconosciute)                      I– contributi
                                                                                       Salario massimo
                                                                                                 basati sull’intero
                                                                                                          computabilereddito,
                                                                                                                         85 320.–
                                                                                                                              senza limitazioni
 Basi di calcolo
                                                                                   –Reddito
                                                                                       Deduzione
                                                                                               determinante
                                                                                                   di coordinamento
                                                                                                              per il calcolo
                                                                                                                        24 885.–
                                                                                                                             delle rendite: fino a 85 320.–
                                                                                    –Calcolo
                                                                                       Salarioindividuale
                                                                                                massimo dadelle
                                                                                                             assicurare
                                                                                                                rendite per
                                                                                                                          obbligatoriamente
                                                                                                                              ogni persona (splitting),
                                                                                                                                               60 435.– con accrediti
                                                                                     –per compiti
                                                                                       Salario    educativi
                                                                                                minimo      e assistenziali
                                                                                                       da assicurare    3555.–
La rendita AVS è la premessa necessaria per le prestazioni complementari          Rendita   di vecchiaia
                                                                                  Tasso d’interesse           (RV)sull’avere
                                                                                                         dell’1%    (a partiredida   64/65)
                                                                                                                                  vecchiaia
 Prestazioni di vecchiaia                                                         Min. 14 220.–
                                                                                  Rendita  di vecchiaia
                                                                                                   all’annodall’età
                                                                                                              / max. di
                                                                                                                      2864/65
                                                                                                                         440.– anni
                                                                                                                                 all’anno. Tetto massimo delle rendite
                                                                                  di una coppia
                                                                                  L’avere  di vecchiaia
                                                                                                    di coniugi
                                                                                                            disponibile
                                                                                                                 al 150% al della
                                                                                                                            pensionamento
                                                                                                                                  rendita AVSviene
                                                                                                                                                massima
                                                                                                                                                      trasformato
                                                                                  Versamento
                                                                                  mediante        anticipatoaliquota
                                                                                              la cosiddetta      della rendita:
                                                                                                                         di conversione
                                                                                                                                  possibileinfino
                                                                                                                                               unaarendita
                                                                                                                                                     2 anni /garantita
                                                                                                                                                              aliquota adi
                                                                                  riduzione:
                                                                                  vita. Sono 6,8%
                                                                                               valideall’anno
                                                                                                        le aliquote di conversione seguenti: 6,80% per le donne;
                                                                                  Versamento
                                                                                  6,80%   per gliposticipato
                                                                                                   uomini        della rendita: 5,2% / 2 anni: 10,8% / 3 anni: 17,1% /
                                                                                  4 anni:
                                                                                  La  persona
                                                                                          24,0% assicurata
                                                                                                    / 5 anni: 31,5%
                                                                                                               può chiedere
                                                                                                                       (possibili
                                                                                                                               cheanche
                                                                                                                                     le venga
                                                                                                                                          frazioni
                                                                                                                                               versato
                                                                                                                                                   di anno)
                                                                                                                                                        sotto forma
                                                                                  Rendita
                                                                                  di        per
                                                                                     capitale     figli: 40%
                                                                                               almeno     ¼ del(fino
                                                                                                                  suoaavere
                                                                                                                        18/25)
                                                                                                                             di vecchiaia LPP obbligatorio.
Un diritto alle prestazioni sussiste solo in caso di diritto a una rendita AVS.   Rendita
                                                                                  Rendita per vedovile    (mogli): 80%
                                                                                                  vedove/vedovi:        60%della
                                                                                                                              dellaRVrendita d'invalidità risp. di vecchiaia.
 Prestazioni per i superstiti
                                                                                  IlMin.
                                                                                     coniuge
                                                                                         11 376.–
                                                                                                divorziato
                                                                                                    / max. è 22equiparato
                                                                                                                 752.–        alla vedova o al vedovo se il matrimonio
                                                                                  è  durato
                                                                                  – in  casoalmeno
                                                                                               di proledieci    anni edall’età),
                                                                                                         (indipend.      se gli è stata riconosciuta
                                                                                                                                   età min.  45 e durataunadel
                                                                                                                                                             rendita vitaliziadi
                                                                                                                                                               matrimonio
                                                                                  o almeno
                                                                                     una corrispondente
                                                                                               5 anni          liquidazione in capitale. Tale prestazione per i
                                                                                  superstiti   del coniuge
                                                                                  Rendita vedovile             divorziato
                                                                                                          (mogli             è tuttavia
                                                                                                                    divorziate):    80%limitata  all’entità del diritto
                                                                                                                                          della RV
                                                                                  presente nella sentenza di divorzio, al netto delle prestazioni per i superstiti
                                                                                  – in caso di prole e matrimonio della durata di almeno 10 anni oppure
                                                                                  AVS.
                                                                                  – età al divorzio oltre i 45 anni e matrimonio della durata di 10 anni
                                                                                  Rendita
                                                                                  – il figlio per orfani:
                                                                                              minore   ha 20%      dell’AI/RV
                                                                                                           raggiunto     il 18º (anche
                                                                                                                                anno diper
                                                                                                                                         etàbambini
                                                                                                                                              dopo che in la
                                                                                                                                                          affidamento)
                                                                                                                                                             madre ha
                                                                                  (fino  a 18/2545
                                                                                     compiuto      max.
                                                                                                      annio in caso di invalidità del bambino almeno del 70%)
                                                                                  Indennità
                                                                                  Rendita per  unica   pari a(etredivorziati):
                                                                                                    vedovi          rendite annue80%per   i coniugi
                                                                                                                                       della RV finoche   non hanno figli
                                                                                                                                                      al compimento     dela
                                                                                  carico
                                                                                  18º anno  e non  hanno
                                                                                               di età       ancora
                                                                                                       del figlio      raggiunto i 45 anni di età e il cui matrimonio è
                                                                                                                   minore
                                                                                  durato
                                                                                  Renditaalmeno       cinque
                                                                                              per orfani:    40%anni.(per singolo genitore) fino a 18/25 (tetto massimo
                                                                                  al 60% della rendita AVS individuale massima). Min. 5688.– / max. 11 376.–

Come prestazioni accessorie viene rimborsata anche parte delle spese              Nessuna prestazione
                                                                                  Provvedimenti d’integrazione, mezzi ausiliari
                     Guarigione, cura, ripristino
per il dentista, franchigie della cassa malati, strumenti ausiliari e altro       Assegni per grandi invalidi bisognosi di aiuto, cure e sorveglianza
(novità diritto cantonale).                                                       permanenti
     Prestazioni in caso di incapacità

Il diritto alle prestazioni esiste dal momento che nasce il diritto ad            Nessuna prestazione
                                                                                  Indennità giornaliera parallelamente
                                                                                                        durante il periodo
                                                                                                                        ai provvedimenti
                                                                                                                            di attesa      d’integrazione
                      Incapacità di guadagno temporanea
almeno 180 indennità giornaliere AI                                               Importo in funzione del reddito, 80% del reddito medio giornaliero +
                                                                                  assegni per figli
                                                                                  Indennità di maternità: le donne esercitanti un’attività lucrativa dipendente o
              di guadagno

                                                                                  indipendente ricevono l’80% del reddito lavorativo medio conseguito prima
                                                                                  del parto durante 14 settimane, ma al massimo 196.– al giorno
Il diritto alle prestazioni è subordinato alla coesistenza del diritto a una      La renditad’invalidità
                                                                                  Rendita                   100%con la stessa aliquota di conversione valida per
                                                                                              viene calcolata
                      Incapacità di guadagno permanente
rendita o a un assegno per grandi invalidi dell’AI                                la rendita di vecchiaia.
                                                                                  min.  14 220.–  / max. 28Il440.–
                                                                                                                capitale determinante sul quale viene applicata
                                                                                  quest’aliquota
                                                                                  Rendita per figli di conversione
                                                                                                       di invalidi 40%  comprende:
                                                                                  a) l’avere di vecchiaia effettivamente disponibile al sorgere del diritto alla
                                                                                  Diritto alla rendita:
                                                                                     rendita d’invalidità e
                                                                                  100%    a partire
                                                                                  b) la somma        dalaccrediti
                                                                                                 degli    70% di invalidità
                                                                                                                    di vecchiaia per gli anni mancanti fino all’età di
                                                                                    75%   a partire dal ordinaria,
                                                                                     pensionamento        60% di invalidità
                                                                                                                     senza gli interessi
                                                                                    50% a per
                                                                                  Rendita   partire
                                                                                                figlidal  50% di 20%
                                                                                                      di invalidi: invalidità
                                                                                                                         della rendita d’invalidità
                                                                                  Diritto
                                                                                    25% aalla  rendita:
                                                                                            partire        100%
                                                                                                     dal 40%       a partire dal 70% di invalidità / 75% a partire
                                                                                                               di invalidità
                                                                                  dal 60% di invalidità / 50% a partire dal 50% di invalidità / 25% a partire
                                                                                  dal 40% di invalidità
Adeguamento delle prestazioni contemporaneamente all’aumento delle rendite        Adeguamento delle rendite d’invalidità
                                                                                                                in base a une indice
                                                                                                                                per i superstiti
                                                                                                                                       misto in corso
 Adeguamento delle prestazioni
AVS e in caso di cambiamento delle condizioni personali o economiche.             (evoluzione media
                                                                                  all’evoluzione dei prezzi
                                                                                                      dei prezzi
                                                                                                            fino all’età
                                                                                                                  e dei salari)
                                                                                                                         di pensionamento ordinaria
Nuova regolamentazione complessa, Confederazione ora copre ca. i 5/8              Contributi
                                                                                  AVS   8,4% in/ AI
                                                                                                  %1,4%
                                                                                                     del salario
                                                                                                             / IPG 0,45%
                                                                                                                    coordinato
                                                                                                                             / AD 2,2% (fino a un salario di 148 200.–)
 Finanziamento
                                                                                  AD 1 % (adipartire
                                                                                  Accrediti      vecchiaia:
                                                                                                        da un salario di 148 201.–)
                                                                                  Il datore
                                                                                  25–34   = 7%
                                                                                            di lavoro
                                                                                                  / 35–44e il =lavoratore
                                                                                                                 10% / 45–54
                                                                                                                           pagano
                                                                                                                                = 15%
                                                                                                                                    metà
                                                                                                                                       / 55–64/65
                                                                                                                                          ciascuno = 18%
                                                                                  Contributo degli
                                                                                  Assicurazione     di indipendenti
                                                                                                       rischio 1–4%9,65%; per redditi inferiori a 56 900.–
                                                                                  all’annodisigaranzia:
                                                                                  Fondo        applica una0,12%  scala
                                                                                                                    percontributiva  decrescente
                                                                                                                         struttura d’età sfavorevole e 0.005% delle
                                                                                  Contributo
                                                                                  prestazioni minimo
                                                                                                d’uscita482.–      all’anno insolvenza.
                                                                                                            per copertura
                                                                                  Contributo del datore di lavoro pari almeno all'importo dei contributi di tutti
                                                                                  i dipendenti.
Le assicurazioni                                                             AVS, AI, IPG
                                                                                       LAINF                                                                                           LAMa

          sociali in Svizzera
 federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
 stiti e l’invalidità
                                                                                       Legge   federale sull’assicurazione contro gli infortuni
                                                                                       Leggi federali
                                                                                       – sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
                                                                                       – sull’assicurazione per l’invalidità
                                                                                                                                                                                       Legge fe

          (regime obbligatorio) Stato al 1.1. 2020
                                                                                       – sulle indennità per perdita di guadagno
                                                                                         (indennità per le persone che prestano servizio, indennità di maternità)
gatoriamente:                                                                          Obbligatoriamente:                                                                              Assicura
            Cerchia di persone assicurate                                                                                                                                              Svizzera
  dipendenti soggetti all’AVS con un salario superiore a 21 330.–                      tutte le
                                                                                       sono   assicurati
                                                                                                 personecontro
                                                                                                          esercitanti
                                                                                                                  gli infortuni
                                                                                                                         un’attività
                                                                                                                                professionali
                                                                                                                                      lucrativa e
                                                                                                                                                o non
                                                                                                                                                  aventi
                                                                                                                                                      professionali,
                                                                                                                                                         il loro domicilio
                                                                                                                                                                     nonchécivile
so lo stesso datore di lavoro                                                          in Svizzera.
                                                                                       contro   le malattie
                                                                                                      Restano
                                                                                                            professionali
                                                                                                                riservati i contratti
                                                                                                                             tutti i dipendenti
                                                                                                                                        UE-AELSoccupati in Svizzera,                   le perso
 tire dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età contro                     – inclusi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e i praticanti                              Assicura
 hi di decesso e d’invalidità                                                          Facoltativamente:
                                                                                       – i lavoratori a tempo parziale occupati per almeno 8 ore alla settimana                        Stati UE
 tire dal 1° gennaio dopo il compimento del 24° anno di età anche                      glipresso
                                                                                           svizzeriundomiciliati
                                                                                                      datore di all’estero
                                                                                                                 lavoro      e i cittadini dell’UE-AELS residenti in uno
a vecchiaia                                                                            Stato  non appartenente
                                                                                       – i disoccupati               all’UE-AELS
                                                                                                         che adempiono       ai presupposti del diritto ai sensi della
 ativamente:                                                                             LADI
 atori indipendenti                                                                    Obbligo contributivo per tutte le persone:
                                                                                       Facoltativamente:
one non assicurate obbligatoriamente che lavorano per diversi datori                   – persone con attività lucrativa, dal 1° gennaio dopo il compimento del
                                                                                       i datori di lavoro/lavoratori
                                                                                         17° anno    di età          indipendenti, nonché i membri della loro
voro e il cui salario complessivo supera 21 330.–                                      famiglia collaboranti nell’impresa e non assicurati obbligatoriamente /le
ndenti soggetti all’AVS, il cui datore di lavoro ha la sua sede al di                  – persone senza attività lucrativa, dal 1° gennaio dopo il compimento del
                                                                                       persone che vivono in unione domestica registrata.
 dell’UE/AELS e non ha sedi operative in Svizzera                                        20° anno di età

 io massimo computabile 85 320.–                                                       ISalario
                                                                                         contributi
                                                                                                assicurato
                                                                                                    basati sull’intero
                                                                                                           (s.a.): al massimo
                                                                                                                       reddito, 148
                                                                                                                                senza
                                                                                                                                    200.–
                                                                                                                                      limitazioni                                      Malattia
           Basi di calcolo
uzione di coordinamento 24 885.–                                                        Reddito determinante per il calcolo delle rendite: fino a 85 320.–                             Infortuni
 io massimo da assicurare obbligatoriamente 60 435.–                                    Calcolo individuale delle rendite per ogni persona (splitting), con accrediti                  Maternit
 io minimo da assicurare 3555.–                                                         per compiti educativi e assistenziali
d’interesse dell’1% sull’avere di vecchiaia                                            Rendita di vecchiaia (RV) (a partire da 64/65)
            Prestazioni di vecchiaia
a di vecchiaia dall’età di 64/65 anni                                                  Min. 14 220.– all’anno / max. 28 440.– all’anno. Tetto massimo delle rendite
e di vecchiaia disponibile al pensionamento viene trasformato                          di una coppia di coniugi al 150% della rendita AVS massima
nte la cosiddetta aliquota di conversione in una rendita garantita a                   Versamento anticipato della rendita: possibile fino a 2 anni / aliquota di
ono valide le aliquote di conversione seguenti: 6,80% per le donne;                    riduzione: 6,8% all’anno
  per gli uomini                                                                       Versamento posticipato della rendita: 5,2% / 2 anni: 10,8% / 3 anni: 17,1% /
sona assicurata può chiedere che le venga versato sotto forma                          4 anni: 24,0% / 5 anni: 31,5% (possibili anche frazioni di anno)
 tale almeno ¼ del suo avere di vecchiaia LPP obbligatorio.                            Rendita per figli: 40% (fino a 18/25)
a per vedove/vedovi: 60% della rendita d'invalidità risp. di vecchiaia.                Rendita vedovile:
                                                                                                   vedovile (mogli):
                                                                                                                40% la vedova
                                                                                                                          80% della    RV di 45 anni / la vedova ha figli / la
                                                                                                                                   ha più
            Prestazioni per i superstiti                                               vedova     è invalida  per222⁄ in alternativa: liquidazione in capitale (in rendita
uge divorziato è equiparato alla vedova o al vedovo se il matrimonio                   Min. 11 376.–     / max.       3752.–

to almeno dieci anni e se gli è stata riconosciuta una rendita vitalizia               annua)
                                                                                       – in caso di prole (indipend. dall’età), età min. 45 e durata del matrimonio di
corrispondente liquidazione in capitale. Tale prestazione per i                        (matrimonio
Le
LAINFassicurazioni                                                                   LAMal
                                                                                     AVS, AI, IPG

sociali in Svizzera
Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni                               Legge
                                                                                     Leggi federali
                                                                                             federale sull’assicurazione malattie
                                                                                     – sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
                                                                                     – sull’assicurazione per l’invalidità
(regime obbligatorio) Stato al 1.1. 2020
                                                                                     – sulle indennità per perdita di guadagno
                                                                                       (indennità per le persone che prestano servizio, indennità di maternità)
Obbligatoriamente:                                                                   Obbligatoriamente:
                                                                                     Assicurazione   di base obbligatoria per tutte le persone domiciliate in
Cerchia di persone assicurate                                                        Svizzera,  indipendentemente      dalla lorolucrativa
                                                                                                                                   nazionalità, come     puredomicilio
                                                                                                                                                              per tuttecivile
sono assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali, nonché       tutte le persone  esercitanti un’attività              o aventi il loro
contro le malattie professionali tutti i dipendenti occupati in Svizzera,            le
                                                                                     in persone
                                                                                        Svizzera.con  attività
                                                                                                   Restano     lucrativa
                                                                                                             riservati    provenienti
                                                                                                                       i contratti     dagli stati UE o AELS.
                                                                                                                                   UE-AELS
– inclusi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e i praticanti                   Assicurazioni complementari facoltative secondo LCA. Per cittadini CH in
– i lavoratori a tempo parziale occupati per almeno 8 ore alla settimana             Facoltativamente:
                                                                                     Stati UE/AELS valgono disposizioni particolari.
  presso un datore di lavoro                                                         gli svizzeri domiciliati all’estero e i cittadini dell’UE-AELS residenti in uno
– i disoccupati che adempiono ai presupposti del diritto ai sensi della              Stato non appartenente all’UE-AELS
  LADI
                                                                                     Obbligo contributivo per tutte le persone:
Facoltativamente:
                                                                                     – persone con attività lucrativa, dal 1° gennaio dopo il compimento del
i datori di lavoro/lavoratori indipendenti, nonché i membri della loro                 17° anno di età
famiglia collaboranti nell’impresa e non assicurati obbligatoriamente /le
                                                                                     – persone senza attività lucrativa, dal 1° gennaio dopo il compimento del
persone che vivono in unione domestica registrata.
                                                                                       20° anno di età

Salario assicurato (s.a.): al massimo 148 200.–                                      Malattia
                                                                                     I contributi basati sull’intero reddito, senza limitazioni
 Basi di calcolo
                                                                                     Infortunio
                                                                                     Reddito determinante per il calcolo delle rendite: fino a 85 320.–
                                                                                     Maternità
                                                                                     Calcolo individuale delle rendite per ogni persona (splitting), con accrediti
                                                                                     per compiti educativi e assistenziali
                                                                                     Rendita di vecchiaia (RV) (a partire da 64/65)
 Prestazioni di vecchiaia                                                            Min. 14 220.– all’anno / max. 28 440.– all’anno. Tetto massimo delle rendite
                                                                                     di una coppia di coniugi al 150% della rendita AVS massima
                                                                                     Versamento anticipato della rendita: possibile fino a 2 anni / aliquota di
                                                                                     riduzione: 6,8% all’anno
                                                                                     Versamento posticipato della rendita: 5,2% / 2 anni: 10,8% / 3 anni: 17,1% /
                                                                                     4 anni: 24,0% / 5 anni: 31,5% (possibili anche frazioni di anno)
                                                                                     Rendita per figli: 40% (fino a 18/25)
Rendita vedovile: 40% la vedova ha più di 45 anni / la vedova ha figli / la          Rendita vedovile (mogli): 80% della RV
Prestazioni per i superstiti
vedova è invalida per 2⁄3 in alternativa: liquidazione in capitale (in rendita       Min. 11 376.– / max. 22 752.–
annua)                                                                               – in caso di prole (indipend. dall’età), età min. 45 e durata del matrimonio di
(matrimonio
Le assicurazioni                                                             LAM
                                                                             AVS, AI, IPG                                                                            LADI

sociali in Svizzera                                                          Legge
                                                                             Leggi federali
                                                                                     federale sull’assicurazione militare
                                                                             – sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
                                                                             – sull’assicurazione per l’invalidità
                                                                                                                                                                     Legge fe
                                                                                                                                                                     l’indenni

(regime obbligatorio) Stato al 1.1. 2020
                                                                             – sulle indennità per perdita di guadagno
                                                                               (indennità per le persone che prestano servizio, indennità di maternità)
                                                                             Obbligatoriamente:
                                                                             Chi presta servizio militare, civile o di protezione civile, chi partecipa ad           Tutti gli a
 Cerchia di persone assicurate                                               azioni
                                                                             tutte ledipersone
                                                                                        mantenimento   della
                                                                                               esercitanti    pace o alucrativa
                                                                                                           un’attività   buoni uffici della ilConfederazione,
                                                                                                                                 o aventi                       i
                                                                                                                                               loro domicilio civile del lavor
                                                                             membri    del corpo
                                                                             in Svizzera.        svizzero
                                                                                           Restano         peri contratti
                                                                                                    riservati   l’aiuto umanitario
                                                                                                                          UE-AELS(ASC)                               collocam

                                                                             Facoltativamente:
                                                                             gli svizzeri domiciliati all’estero e i cittadini dell’UE-AELS residenti in uno
                                                                             Stato non appartenente all’UE-AELS

                                                                             Obbligo contributivo per tutte le persone:
                                                                             – persone con attività lucrativa, dal 1° gennaio dopo il compimento del
                                                                               17° anno di età
                                                                             – persone senza attività lucrativa, dal 1° gennaio dopo il compimento del
                                                                               20° anno di età

                                                                             I contributi
                                                                             Salario      basati sull’intero
                                                                                     assicurato:  al massimo   reddito, senza limitazioni
                                                                                                                  152 276.–;                                         Salario a
 Basi di calcolo
                                                                             Reddito
                                                                             Per      determinante
                                                                                 le persone            per il calcolo
                                                                                             maggiorenni      in corsodelle  rendite: fino
                                                                                                                        di formazione   20%a 85 320.–
                                                                                                                                              dell’importo
                                                                             massimo
                                                                             Calcolo individuale delle rendite per ogni persona (splitting), con accrediti
                                                                             per compiti educativi e assistenziali
                                                                             Renditadidivecchiaia
                                                                             Rendita     vecchiaiaa (RV)  (a dall’età
                                                                                                     partire partire che
                                                                                                                      da 64/65)
                                                                                                                           dà diritto alla rendita AVS, sulla Prestaz
 Prestazioni di vecchiaia                                                    Min. 14
                                                                             base    220.–
                                                                                   della   all’anno
                                                                                         metà        / max. 28
                                                                                              della rendita     440.– all’anno. Tetto massimo delle rendite Indennit
                                                                                                             d’invalidità
                                                                             di una coppia di coniugi al 150% della rendita AVS massima                       un mese
                                                                             Versamento anticipato della rendita: possibile fino a 2 anni / aliquota di
                                                                             riduzione: 6,8% all’anno
                                                                             Versamento posticipato della rendita: 5,2% / 2 anni: 10,8% / 3 anni: 17,1% /
                                                                             4 anni: 24,0% / 5 anni: 31,5% (possibili anche frazioni di anno)
                                                                             Rendita per figli: 40% (fino a 18/25)
                                                                             Renditaper
                                                                             Rendita     vedovile    (mogli): 80%
                                                                                             vedove/vedovi     40% della RV                                       Prestaz
 Prestazioni per i superstiti
                                                                             Min. 11 376.–
                                                                             Rendita    semplice/ max.
                                                                                                    per22  752.–15%
                                                                                                         orfani                                                   Indennit
                                                                             – in casodoppia
                                                                             Rendita      di prole  (indipend.
                                                                                                  per           dall’età), età min. 45 e durata del matrimonio di riferimen
                                                                                                       orfani 25%
                                                                             Alalmeno
                                                                                massimo   5 anni
                                                                                             il salario annuo computabile
                                                                             Rendita vedovile (mogli divorziate): 80% della RV
                                                                             – in caso di prole e matrimonio della durata di almeno 10 anni oppure
                                                                             – età al divorzio oltre i 45 anni e matrimonio della durata di 10 anni
                                                                             – il figlio minore ha raggiunto il 18º anno di età dopo che la madre ha
                                                                               compiuto 45 anni
                                                                             Rendita per vedovi (e divorziati): 80% della RV fino al compimento del
                                                                             18º anno di età del figlio minore
                                                                             Rendita per orfani: 40% (per singolo genitore) fino a 18/25 (tetto massimo
                                                                             al 60% della rendita AVS individuale massima). Min. 5688.– / max. 11 376.–

                                                                             Spese
                                                                             Provvedimenti
                                                                                    mediche,d’integrazione,
                                                                                              medicamenti, mezzi
                                                                                                              cure ospedaliere,
                                                                                                                    ausiliari    mezzi ausiliari, indennità          Provved
                                         Guarigione, cura, ripristino        per cure per
                                                                                      a domicilio o assegno   per grandi  invalidi,
                                                                             Assegni      grandi invalidi bisognosi di aiuto, cureprovvedimenti
                                                                                                                                    e sorveglianza                   corsi (riq
                                                                             d’integrazione
                                                                             permanenti                                                                              occupaz
     Prestazioni in caso di incapacità

                                                                                                                                                                     formazio
                                                                             Indennità giornaliera/rendita  pari all’80%
                                                                                        giornaliera parallelamente        del s.a., dal 1°
                                                                                                                     ai provvedimenti      giorno della
                                                                                                                                        d’integrazione       Indennit
                                         Incapacità di guadagno temporanea   perdita
                                                                             Importodiinguadagno   in caso
                                                                                         funzione del       d’incapacità
                                                                                                       reddito,           lavorativa
                                                                                                                80% del reddito       o di giornaliero
                                                                                                                                   medio   integrazione+     18 perio
                                                                             assegni per figli                                                               tiene con
                                                                             Indennità di maternità: le donne esercitanti un’attività lucrativa dipendente o
              di guadagno

                                                                             indipendente ricevono l’80% del reddito lavorativo medio conseguito prima
                                                                             del parto durante 14 settimane, ma al massimo 196.– al giorno
                                                                             Renditad’invalidità
                                                                             Rendita   d’invalidità80%
                                                                                                    100%del s.a. annuo. In caso di menomazione                       Importo
                                         Incapacità di guadagno permanente   dell’integrità,                                                                         a) 260 in
                                                                             min. 14 220.– diritto
                                                                                             / max.a28
                                                                                                     una relativa rendita
                                                                                                       440.–
                                                                             Rendita per figli di invalidi 40%                                                           period
                                                                                                                                                                     b) 400 in
                                                                             Diritto alla rendita:
                                                                                                                                                                         period
                                                                             100% a partire dal 70% di invalidità                                                    c) 520 in
                                                                              75% a partire dal 60% di invalidità                                                        period
                                                                              50% a partire dal 50% di invalidità                                                        perce
                                                                              25% a partire dal 40% di invalidità                                                    Ammon
                                                                                                                                                                     a) l’inden
                                                                                                                                                                         assicu
                                                                                                                                                                     b) gli ass
                                                                             Adeguamento delle rendite in corso
                                                                                                           base aall’evoluzione dei prezzi e/o dei salari
                                                                                                                   un indice misto
 Adeguamento delle prestazioni                                               (evoluzione media dei prezzi e dei salari)
                                                                                                                                                                         indenn
                                                                                                                                                                         ricevo
                                                                             AVS
                                                                             Le    8,4%dell’AM
                                                                                 spese   / AI 1,4%    / IPG
                                                                                                   sono     0,45%
                                                                                                         a carico    / ADConfederazione.
                                                                                                                  della   2,2% (fino a un Le
                                                                                                                                          salario di 148 200.–)
                                                                                                                                             persone                 Contribu
 Finanziamento                                                               assicurate
                                                                             AD 1 % (a apartire
                                                                                            titolo da
                                                                                                   professionale
                                                                                                      un salario dio 148
                                                                                                                     facoltativo
                                                                                                                         201.–) devono pagare le loro                2,2% de
                                                                             proprie
                                                                             Il datorequote.
                                                                                       di lavoro e il lavoratore pagano metà ciascuno                                Il datore
                                                                             Contributo degli indipendenti 9,65%; per redditi inferiori a 56 900.–                   1% di so
                                                                             all’anno si applica una scala contributiva decrescente
                                                                             Contributo minimo 482.– all’anno
Le
LAM assicurazioni                                                                LADI
                                                                                 AVS, AI, IPG

sociali in Svizzera
Legge federale sull’assicurazione militare                                       Legge
                                                                                 Leggi federali
                                                                                         federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
                                                                                 l’indennità
                                                                                 – sull’assicurazione
                                                                                              per insolvenza
                                                                                                       per la vecchiaia e i superstiti
                                                                                 – sull’assicurazione per l’invalidità
(regime obbligatorio) Stato al 1.1. 2020
                                                                                 – sulle indennità per perdita di guadagno
                                                                                    (indennità per le persone che prestano servizio, indennità di maternità)
Chi presta servizio militare, civile o di protezione civile, chi partecipa ad    Obbligatoriamente:
                                                                                 Tutti  gli assicurati con obbligo AVS che si sono annunciati all’ufficio
Cerchia di persone assicurate
azioni di mantenimento della pace o a buoni uffici della Confederazione, i       del
                                                                                 tuttelavoro  del proprio
                                                                                        le persone        domicilio
                                                                                                    esercitanti     per essere
                                                                                                                un’attività      collocati
                                                                                                                            lucrativa      e sono
                                                                                                                                      o aventi       idonei
                                                                                                                                               il loro      al
                                                                                                                                                       domicilio civile
membri del corpo svizzero per l’aiuto umanitario (ASC)                           collocamento.
                                                                                 in Svizzera. Restano riservati i contratti UE-AELS

                                                                                 Facoltativamente:
                                                                                 gli svizzeri domiciliati all’estero e i cittadini dell’UE-AELS residenti in uno
                                                                                 Stato non appartenente all’UE-AELS

                                                                                 Obbligo contributivo per tutte le persone:
                                                                                 – persone con attività lucrativa, dal 1° gennaio dopo il compimento del
                                                                                   17° anno di età
                                                                                 – persone senza attività lucrativa, dal 1° gennaio dopo il compimento del
                                                                                   20° anno di età

Salario assicurato: al massimo 152 276.–;                                        I contributi
                                                                                 Salario      basati sull’intero
                                                                                         assicurato              reddito, 148
                                                                                                     (s.a.): al massimo   senza limitazioni
                                                                                                                              200.– (come nella LAINF)
Basi di calcolo
Per le persone maggiorenni in corso di formazione 20% dell’importo               Reddito determinante per il calcolo delle rendite: fino a 85 320.–
massimo                                                                          Calcolo individuale delle rendite per ogni persona (splitting), con accrediti
                                                                                 per compiti educativi e assistenziali
Rendita di vecchiaia a partire dall’età che dà diritto alla rendita AVS, sulla   Rendita di vecchiaia
                                                                                 Prestazioni  particolari  (RV) (a partire da 64/65)
Prestazioni di vecchiaia
base della metà della rendita d’invalidità                                       Min. 14 220.–  all’anno / max.   28 440.–  all’anno. Tetto
                                                                                 Indennità  per intemperie   in alcuni settori: 6 periodi di massimo
                                                                                                                                             conteggiodelle rendite
                                                                                                                                                       (in genere
                                                                                 di una
                                                                                 un     coppia
                                                                                     mese        di nel
                                                                                           solare)  coniugi  al 2
                                                                                                        giro di 150%
                                                                                                                  anni della rendita AVS massima
                                                                                 Versamento anticipato della rendita: possibile fino a 2 anni / aliquota di
                                                                                 riduzione: 6,8% all’anno
                                                                                 Versamento posticipato della rendita: 5,2% / 2 anni: 10,8% / 3 anni: 17,1% /
                                                                                 4 anni: 24,0% / 5 anni: 31,5% (possibili anche frazioni di anno)
                                                                                 Rendita per figli: 40% (fino a 18/25)
Rendita per vedove/vedovi 40%                                                    Rendita vedovile
                                                                                 Prestazioni           (mogli): 80% della RV
                                                                                                particolari
Prestazioni per i superstiti
Rendita semplice per orfani 15%                                                  Min. 11 376.–
                                                                                 Indennità        / max. 22 752.–
                                                                                              per insolvenza per gli ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro, in
Rendita doppia per orfani 25%                                                    riferimento
                                                                                 – in caso dialprole
                                                                                                  salario assoggettato
                                                                                                      (indipend.         all’AVS
                                                                                                                 dall’età),       (incl.45glie assegni
                                                                                                                             età min.                  dovuti)
                                                                                                                                               durata del matrimonio di
Al massimo il salario annuo computabile                                             almeno 5 anni
                                                                                 Rendita vedovile (mogli divorziate): 80% della RV
                                                                                 – in caso di prole e matrimonio della durata di almeno 10 anni oppure
                                                                                 – età al divorzio oltre i 45 anni e matrimonio della durata di 10 anni
                                                                                 – il figlio minore ha raggiunto il 18º anno di età dopo che la madre ha
                                                                                    compiuto 45 anni
                                                                                 Rendita per vedovi (e divorziati): 80% della RV fino al compimento del
                                                                                 18º anno di età del figlio minore
                                                                                 Rendita per orfani: 40% (per singolo genitore) fino a 18/25 (tetto massimo
                                                                                 al 60% della rendita AVS individuale massima). Min. 5688.– / max. 11 376.–

Spese mediche, medicamenti, cure ospedaliere, mezzi ausiliari, indennità         Provvedimenti     inerenti al mercato
                                                                                 Provvedimenti d’integrazione,    mezzi del  lavoro:
                                                                                                                        ausiliari
                 Guarigione, cura, ripristino
per cure a domicilio o assegno per grandi invalidi, provvedimenti                corsi (riqualificazione, perfezionamento
                                                                                 Assegni   per grandi invalidi bisognosi di professionale), programmi di
                                                                                                                            aiuto, cure e sorveglianza
d’integrazione                                                                   occupazione
                                                                                 permanenti temporanea, assegni per periodi d’introduzione, assegni per
     Prestazioni in caso di incapacità

                                                                                 formazione, promozione dell’attività lucrativa indipendente
Indennità giornaliera/rendita pari all’80% del s.a., dal 1° giorno della         Indennità   per lavoroparallelamente
                                                                                 Indennità giornaliera   ridotto:        ai provvedimenti d’integrazione
                  Incapacità di guadagno temporanea
perdita di guadagno in caso d’incapacità lavorativa o di integrazione            18  periodi
                                                                                 Importo  in di conteggio
                                                                                             funzione      nel giro di
                                                                                                       del reddito, 80%2 anni
                                                                                                                          del (nel calcolo
                                                                                                                              reddito      delgiornaliero
                                                                                                                                       medio   diritto massimo
                                                                                                                                                          +    si
                                                                                 tiene conto
                                                                                 assegni  per dell’indennità
                                                                                               figli         per intemperie)
                                                                                 Indennità di maternità: le donne esercitanti un’attività lucrativa dipendente o
              di guadagno

                                                                                 indipendente ricevono l’80% del reddito lavorativo medio conseguito prima
                                                                                 del parto durante 14 settimane, ma al massimo 196.– al giorno
Rendita d’invalidità 80% del s.a. annuo. In caso di menomazione                  Importo     massimo delle
                                                                                 Rendita d’invalidità       100% indennità giornaliere:
                     Incapacità di guadagno permanente                           a)  260
dell’integrità, diritto a una relativa rendita                                   min.   14indennità   giornaliere,
                                                                                           220.– / max.     28 440.–se l’assicurato è in grado di comprovare un
                                                                                     periodo
                                                                                 Rendita       di figli
                                                                                             per  contribuzione
                                                                                                        di invalididi40%
                                                                                                                       12 mesi complessivi;
                                                                                 b) 400 indennità giornaliere, se l’assicurato è in grado di comprovare un
                                                                                 Diritto alla rendita:
                                                                                     periodo di contribuzione di almeno 18 mesi;
                                                                                 100%
                                                                                 c)  520 aindennità
                                                                                            partire dal  70% di invalidità
                                                                                                      giornaliere,   se l’assicurato è in grado di comprovare un
                                                                                   75%    a partire
                                                                                     periodo         dal 60% di invalidità
                                                                                               di contribuzione     di almeno 22 mesi e ha più di 55 anni o
                                                                                     percepisce
                                                                                   50%    a partireuna
                                                                                                     dalrendita
                                                                                                         50% did’invalidità
                                                                                                                   invalidità di almeno il 40%.
                                                                                 Ammontare
                                                                                   25% a partire  dell’indennità     giornaliera:
                                                                                                     dal 40% di invalidità
                                                                                 a) l’indennità giornaliera intera corrisponde all’80% del guadagno
                                                                                     assicurato;
                                                                                 b) gli assicurati senza obblighi di mantenimento nei confronti dei figli o la cui
Adeguamento delle rendite in corso all’evoluzione dei prezzi e/o dei salari      Adeguamento        delle rendite
                                                                                                              interain base a unaindice
                                                                                                                                    140.– misto
 Adeguamento delle prestazioni                                                       indennità giornaliera
                                                                                 (evoluzione    media    dei  prezzi
                                                                                                                     è superiore
                                                                                                                      e dei salari)
                                                                                                                                          e che non sono invalidi,
                                                                                     ricevono il 70% del guadagno assicurato
Le spese dell’AM sono a carico della Confederazione. Le persone                  Contributi:
                                                                                 AVS 8,4% / AI 1,4% / IPG 0,45% / AD 2,2% (fino a un salario di 148 200.–)
Finanziamento
assicurate a titolo professionale o facoltativo devono pagare le loro            2,2%
                                                                                 AD 1 %  del(asalario
                                                                                               partirefino  a 148
                                                                                                        da un      200.–
                                                                                                                salario  di 148 201.–)
proprie quote.                                                                   Il datore di lavoro e il dipendente       paganometà
                                                                                                             lavoratore pagano      ciascuno   la metà
                                                                                                                                         ciascuno
                                                                                 1%    di solidarietà
                                                                                 Contributo             sulla parte di9,65%;
                                                                                               degli indipendenti       salario per
                                                                                                                                a partire
                                                                                                                                    redditida 148 201.–
                                                                                                                                            inferiori a 56 900.–
                                                                                 all’anno si applica una scala contributiva decrescente
                                                                                 Contributo minimo 482.– all’anno
Generali Assicurazioni
                            FO00612I 12.19 1.5M

Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1, Svizzera
T +41 800 881 882
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