REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

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REGOLAMENTO DI
PREVIDENZA
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REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2019                                                                                                                                                             2 / 33

     INDICE

I    Disposizioni generali                                                                                                                                                                   4
          Art.    1 - Scopo ................................................................................................................................................................ 4
          Art.    2 - Cassa di previdenza.................................................................................................................................... 4
          Art.    3 - Contenuto del regolamento di previdenza ...................................................................................... 4
          Art.    4 - Età ...................................................................................................................................................................... 4
          Art.    5 - Età ordinaria di pensionamento .............................................................................................................5
          Art.    6 - Obbligo d’assicurazione ............................................................................................................................5
          Art.    7 - Salariati non assoggettati all'assicurazione obbligatoria e all’assicurazione facoltativa6
          Art.    8 - Inizio e fine dell'assicurazione ................................................................................................................. 7
          Art.    9 - Obbligo d'informare .................................................................................................................................... 7
          Art.    10 - Obblighi d'informare dei datori di lavoro ...........................................................................................8
          Art.    11 - Informazioni fornite agli Assicurati .......................................................................................................8
          Art.    12 - Prestazione d'entrata ................................................................................................................................. 9

II   Disposizioni relative al salario                                                                                                                                                        9
          Art.    13 - Salario determinante .................................................................................................................................. 9
          Art.    14 - Salario assicurato ........................................................................................................................................ 10
          Art.    15 - Mantenimento della previdenza al livello dell'ultimo salario assicurato ............................. 10
          Art.    16 - Particolarità ................................................................................................................................................... 10

III Prestazioni                                                                                                                                                                              11
          Art. 17 - Panoramica delle prestazioni ................................................................................................................. 11
          Art. 18 - Avere di vecchiaia ...................................................................................................................................... 12

     A. Prestazioni di vecchiaia ............................................................................................................................. 13
        Art. 19 - Rendita di vecchiaia .................................................................................................................................. 13
        Art. 20 -    Pensionamento differito .................................................................................................................. 13
        Art. 21 - Pensionamento parziale .......................................................................................................................... 14
        Art. 22 - Rendita per figlio di pensionato ........................................................................................................... 14

     B. Prestazioni d'invalidità ............................................................................................................................... 14
        Art. 23 - Rendita d'invalidità .................................................................................................................................... 14
        Art. 24 -    Rendita per figlio d'invalido ........................................................................................................... 16
        Art. 25 - Esonero dal pagamento dei contributi ............................................................................................. 16

     C. Prestazioni in caso di decesso ................................................................................................................. 17
        Art. 26 -Rendita di coniuge superstite ............................................................................................................... 17
        Art. 27 - Rendita di convivente ............................................................................................................................... 17
        Art. 28 - Importo delle rendite di coniuge superstite ................................................................................... 18
        Art. 29 -Riduzione e soppressione delle rendite di coniuge superstite ............................................... 18
        Art. 30 -    Diritto del coniuge superstite divorziato .................................................................................. 18
        Art. 31 - Rendita per orfano ..................................................................................................................................... 18
        Art. 32 - Capitali decesso .......................................................................................................................................... 19

     D. Rendite vitalizie per i coniugi divorziati e conviventi separati (rendita di divorzio) ............... 20
        Art. 33 - Versamento della rendita di divorzio ................................................................................................ 20

     E. Disposizioni generali applicabili alle prestazioni ............................................................................... 20
        Art. 34 -    Fondo di garanzia .............................................................................................................................. 20
        Art. 35 - Adattamento all'evoluzione dei prezzi ............................................................................................. 20
        Art. 36 -    Rapporti con altre assicurazioni ................................................................................................... 21
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2019                                                                                                                                                         3 / 33

       Art.    37 - Disposizioni di riduzione e di coordinamento ................................................................................ 21
       Art.    38 -Dovere d'informazione e restituzione dell'indebito .................................................................... 22
       Art.    39 -     Pagamento delle rendite ................................................................................................................ 23
       Art.    40 -     Prestazioni in capitale ...................................................................................................................... 23

IV Scioglimento dei rapporti di lavoro                                                                                                                                                 23
       Art.    41 - Diritto a una prestazione d'uscita ....................................................................................................... 23
       Art.    42 -     Ammontare della prestazione d'uscita..................................................................................... 24
       Art.    43 -     Mantenimento della previdenza .................................................................................................. 24
       Art.    44 -     Pagamento in contanti .................................................................................................................... 24
       Art.    45 -     Estensione della copertura assicurativa .................................................................................. 25

V   Contributi                                                                                                                                                                         25
       Art. 46 -             Obbligo di pagare i contributi ...................................................................................................... 25
       Art. 47 -             Importo dei contributi ..................................................................................................................... 25
       Art. 48 -             Riscatti .................................................................................................................................................... 26

VI Organizzazione della Fondazione                                                                                                                                                     27
       Art. 49 -     Organi della Fondazione ................................................................................................................ 27
       Art. 50 -     Organo di revisione........................................................................................................................... 27
       Art. 51 - Perito in materia di previdenza professionale .............................................................................. 28

VII Disposizioni finali                                                                                                                                                               28
       Art.    52 - Liquidazione................................................................................................................................................. 28
       Art.    53 - Misure di risanamento.............................................................................................................................. 28
       Art.    54 -     Promozione della proprietà d'abitazione ................................................................................ 28
       Art.    55 - Cessione e costituzione in pegno ....................................................................................................... 29
       Art.    56 -     Compensazione .................................................................................................................................. 29
       Art.    57 - Divorzio .......................................................................................................................................................... 29
       Art.    58 -Utilizzo delle eccedenze e degli utili .................................................................................................30
       Art.    59 -     Trasferimento dei beneficiari di rendita ...................................................................................30
       Art.    60 -     Luogo d'esecuzione ..........................................................................................................................30
       Art.    61 - Dovere di discrezione – Gestione e protezione dei dati ...........................................................30
       Art.    62 -Foro .................................................................................................................................................................30
       Art.    63 -     Adeguamenti del regolamento ....................................................................................................30
       Art.    64 -     Lacune nel regolamento .................................................................................................................30
       Art.    65 -     Versioni ..................................................................................................................................................30
       Art.    66 -     Disposizioni transitorie ..................................................................................................................... 31
       Art.    67 -Entrata in vigore ......................................................................................................................................... 31

     ALLEGATO 1 PONTE-AVS ............................................................................................................................................ 32

     ALLEGATO 2 TASSO DI CONVERSIONE........................................................................................................................ 33
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2019                                                                                4 / 33

I     DISPOSIZIONI GENERALI
           Art. 1 - Scopo
      1.      Aderendo alla Collettiva di previdenza “COPRÉ” (di seguito: la Fondazione), Fondazione collettiva
              di diritto privato, i datori di lavoro e gli indipendenti affiliati hanno come obiettivo di proteggere
              i loro salariati e/o loro stessi dalle conseguenze economiche di una perdita di guadagno dovuta a
              vecchiaia, decesso o invalidità.

      2.      I datori di lavoro possono essere ammessi alla Fondazione, nell'ambito delle disposizioni legali, a
              condizioni identiche a quelle dei loro salariati. Gli indipendenti possono affiliarsi a titolo facoltativo
              con il loro personale se lo richiedono.

      3.      L'affiliazione alla Fondazione avviene sulla base di una convenzione d'affiliazione che regola i
              diritti e i doveri dei datori di lavoro. La convenzione fa fede per l’integrazione di persone con
              incapacità di guadagno o dei beneficiari di rendita, se ciò è accettato.

      4.      La Fondazione è iscritta nel registro della previdenza professionale. È sottoposta al controllo
              dell'Autorità di vigilanza delle fondazioni e degli istituti di previdenza del luogo in cui ha sede.

           Art. 2 -    Cassa di previdenza

      La Fondazione gestisce una cassa di previdenza per ogni azienda con cui ha concluso una
      convenzione d'affiliazione.

           Art. 3 -    Contenuto del regolamento di previdenza

      1.      Il presente regolamento disciplina i diritti e gli obblighi della Fondazione, degli Assicurati, dei
              datori di lavoro e degli aventi diritto. Il genere e l'ammontare delle prestazioni nonché il loro
              finanziamento sono fissati in un piano di previdenza elaborato per ogni azienda. Gli Assicurati
              possono essere ripartiti in categorie. Le categorie sono definite nel piano di previdenza.
              L'appartenenza alla categoria è determinata sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori. La
              definizione di questa categoria deve permettere l'affiliazione di vari Assicurati. Un indipendente
              non può mai essere l’unica persona assicurata.

      2.      L'organizzazione della Fondazione, le modalità d'elezione, le competenze dei suoi organi e
              l'investimento del patrimonio sono oggetto di statuti e di regolamenti appositamente emanati a
              tal fine.

      3.      Ai fini del presente regolamento, l'unione registrata ai sensi della Legge federale del 18 giugno
              2004 sull'unione domestica registrata e il matrimonio di coppie omosessuali concluso all’estero
              sono equiparati al matrimonio. Ciò vale in particolare per l'approvazione del pagamento delle
              prestazioni sotto forma di capitale, per il diritto alle prestazioni ai superstiti e per la divisione del
              patrimonio pensionistico in caso di scioglimento dell'unione registrata1.

           Art. 4 -    Età

      L'età determinante per l'ammissione, per l'ammontare dei contributi e degli accrediti di vecchiaia e
      per il calcolo della prestazione minima in caso di libero passaggio risulta dalla differenza fra l'anno
      civile in corso e l'anno di nascita.

      1   Modifica del dicembre 2017
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       Art. 5 -     Età ordinaria di pensionamento

  L'età ordinaria di pensionamento è raggiunta il primo giorno del mese successivo a quello in cui
  l'Assicurato raggiunge l'età legale del pensionamento ai sensi della LPP o, se diversa, l'età indicata nel
  piano di previdenza.

  Il pensionamento anticipato è possibile a partire dal primo mese successivo al raggiungimento dei 58
  anni di età.

  Il pensionamento differito è possibile fino a 70 anni compiuti, con l'accordo del datore di lavoro,
  secondo le disposizioni dell'art. 20.

  Art. 6 -        Obbligo d’assicurazione

  1.      Tutti i collaboratori che percepiscono dal datore di lavoro un salario annuo superiore all'importo
          previsto dagli articoli 2 capoverso 1 e 7 LPP, o all'importo previsto nel piano di previdenza, sono
          ammessi alla Fondazione a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età.

  2.      I salariati, uomini e donne, ammessi alla Fondazione sono designati qui di seguito come
          “Assicurati”.

  3.      La copertura di previdenza è definitiva e senza riserve per le prestazioni minime previste dalla
          LPP e le prestazioni acquisite dall'apporto della prestazione di libero passaggio, per quanto esse
          siano state assicurate senza riserva presso l'istituto di previdenza precedente.

  4.      Per quanto concerne le altre prestazioni, la copertura di previdenza è definitiva e senza riserve
          soltanto nella misura in cui la persona assicurata fruiva della sua piena capacità di guadagno
          all'inizio dell'assicurazione e le prestazioni di previdenza regolamentari non superano i limiti fissati
          dalla Fondazione o dal riassicuratore. Nel caso contrario, la Fondazione concede una copertura
          provvisoria limitata al minimo LPP.

  5.      E' considerata come non fruente della sua piena capacità di guadagno la persona assicurata che
          all'inizio dell'assicurazione non è in grado di svolgere in tutto o in parte il suo lavoro per motivi
          medici, percepisce indennità giornaliere in seguito a una malattia o a un infortunio, è registrata
          presso un'assicurazione invalidità statale, percepisce una rendita d'invalidità intera o parziale o
          che, per motivi di salute, non è più in grado di svolgere integralmente un lavoro corrispondente
          alla sua formazione e alle sue capacità.

  6.      Quando un Assicurato presenta un'incapacità di guadagno parziale al momento della sua
          ammissione alla Fondazione - anche senza essere parzialmente invalido ai sensi dell'assicurazione-
          invalidità federale (AI) - e la causa della sua incapacità di guadagno provoca l'invalidità o il
          decesso, il diritto alle prestazioni ai sensi del presente regolamento è limitato a quelle dovute in
          virtù del minimo LPP.

  7.      La Fondazione può subordinare l'accettazione, l'esclusione o la riduzione delle prestazioni che
          superano gli obblighi legali all’esito di un esame medico. In questo caso essa accorda una
          copertura provvisoria limitata al minimo LPP. Dopo ricezione del rapporto medico, decide in
          merito alla copertura definitiva con o senza riserva. La durata di una riserva non può tuttavia
          superare cinque anni. Di regola, la Fondazione segue le decisioni di eventuali riassicuratori.

  8.      L'esclusione della copertura comporta la soppressione definitiva delle prestazioni d'invalidità e
          per i superstiti della previdenza sovraobbligatoria.

  9.      La Fondazione emette una decisione entro i sei mesi che seguono il ricevimento del questionario
          o dell'esame della salute. Le eventuali riserve sono comunicate all'interessato per iscritto.
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  10. Se un Assicurato non ha risposto, o ha risposto in modo errato alle domande poste, oppure se si
      accerta che il questionario medico e/o il certificato medico consegnato alla Fondazione è inesatto
      o incompleto, la Fondazione può recedere dal contratto di previdenza e rifiutare definitivamente
      di pagare la parte delle prestazioni d'invalidità e di decesso di competenza della previdenza
      professionale più estesa. La Fondazione informerà l'Assicurato della decisione presa entro 6 mesi
      dal momento in cui è venuta a conoscenza con certezza della reticenza.

  11.     Se un Assicurato diventa invalido o decede prima della delibera della Fondazione, quest'ultima
          versa all'Assicurato, o ai suoi aventi diritto, almeno le prestazioni risultanti dall'applicazione della
          LPP e dalla prestazione d'entrata apportata.

  12. Nessuna nuova riserva per motivi di salute è applicata per le parti di prestazioni che sono state
      acquisite mediante prestazioni di libero passaggio.

  13. Le riserve sullo stato di salute applicate da precedenti istituti di previdenza possono essere
      riprese. Sono valide per un periodo massimo di cinque anni dalla data della loro notifica
      all'Assicurato da parte del precedente istituto di previdenza.

  14. Nel caso in cui il rischio connesso alla riserva emessa si verifichi durante il suo periodo di validità,
      le prestazioni sono ridotte definitivamente all’importo di previdenza riscattata mediante la
      prestazione d'uscita apportata e, in sua mancanza, al minimo obbligatorio secondo la LPP.

  15. Le disposizioni dei capoversi 3 a 11 di cui sopra si applicano per analogia in presenza di un aumento
      del salario assicurato, o di un cambiamento di piano. In questo caso, l'accettazione della copertura
      concerne unicamente la differenza fra le nuove e le vecchie prestazioni.

       Art. 7 -    Salariati non assoggettati all'assicurazione obbligatoria e all’assicurazione facoltativa

  1.      Non sono ammessi alla Fondazione:

          •   i salariati che hanno raggiunto o superato l'età ordinaria di pensionamento (salvo eccezione
              menzionata all'art. 20);

          •   le persone il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di versare contributi all'AVS;

          •   i salariati assunti per una durata limitata non superiore a tre mesi. Tuttavia, i salariati la cui
              durata d'assunzione o di missione è limitata, sono soggetti all'assicurazione obbligatoria
              quando:

              -   i rapporti di lavoro sono prolungati oltre i tre mesi, senza che ci sia interruzione dei detti
                  rapporti: in questo caso, il salariato è soggetto all'assicurazione obbligatoria dal momento
                  in cui è stata concordata la proroga;
              - più assunzioni presso lo stesso datore di lavoro o missioni per conto della stessa azienda
                  prestatrice di servizi durano complessivamente più di tre mesi e nessuna interruzione
                  supera i tre mesi: in questo caso, il salariato è soggetto all'assicurazione obbligatoria
                  dall'inizio del quarto mese lavorativo; quando è stato convenuto, prima dell'inizio del
                  lavoro, che il salariato è assunto per una durata totale superiore a tre mesi,
                  l'assoggettamento inizia contemporaneamente al rapporto di lavoro;
          •   i salariati esercitanti un'attività accessoria presso l'azienda affiliata, se sono già assoggettati
              all'assicurazione obbligatoria per un'attività lucrativa esercitata a titolo principale o se
              esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;

          •   i salariati invalidi ai sensi dell'AI federale per almeno il 70% ;

          •   i salariati senza attività in Svizzera o la cui attività in Svizzera non ha probabilmente un
              carattere durevole, e che beneficiano di misure di previdenza sufficienti all'estero (a
              condizione che giustifichino la loro richiesta di esenzione dall'ammissione alla Fondazione).
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2019                                                                                 7 / 33

  2.      La Fondazione non prevede l'assicurazione facoltativa ai sensi dell'articolo 46 LPP.

          La Fondazione prevede un'assicurazione facoltativa ai sensi dell'articolo 47 LPP unicamente per
          gli Assicurati che lasciano la previdenza professionale obbligatoria perché si recano all’estero per
          un periodo limitato presso una società economicamente legata al datore di lavoro.

          Essi possono scegliere se mantenere l’intero piano pensionistico aziendale o solo la previdenza
          vecchiaia.Gli Assicurati che desiderano beneficiare di questa assicurazione esterna devono
          ottenere l'accordo del datore di lavoro e comunicare la loro richiesta un mese prima della data in
          cui lasciano la previdenza professionale. Devono consegnare una copia del loro nuovo contratto
          di lavoro e indicare il(i) Paese(i) in cui lavoreranno e risiederanno.

          L'assicurazione inizia dal giorno successivo all'uscita dalla previdenza professionale obbligatoria,
          ma non prima dell’accettazione della loro richiesta.

          La Fondazione si riserva il diritto di rifiutare o di limitare la copertura dei rischi in caso d'invalidità
          o di decesso. La Fondazione adotta una decisione al più tardi entro sei mesi dal ricevimento della
          richiesta.

          Il datore di lavoro svizzero è responsabile del versamento dei contributi. L'assicurazione termina
          quando i rapporti di lavoro con la società all'estero cessano per motivi diversi dal decesso,
          dall’invalidità e dalla pensione; quando l'Assicurato e il datore di lavoro svizzero lo richiedono, o
          in caso di ritardo nel pagamento dei contributi e se il datore di lavoro non rispetta l'ingiunzione
          che gli è stata intimata.

          Inoltre, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili per analogia.

       Art. 8 -    Inizio e fine dell'assicurazione

  1.      L'assicurazione inizia in concomitanza ai rapporti di lavoro.

  2.      L'assicurazione termina quando il salario minimo non è più raggiunto in modo durevole o in caso
          di scioglimento dei rapporti di lavoro, a condizione che non sussista nessun diritto a prestazioni
          in caso di vecchiaia, decesso, invalidità o incapacità di lavoro.

  3.      In caso di congedo non pagato, l'assicurazione è mantenuta conformemente al regolamento e al
          piano di previdenza per un periodo da concordare, ma non superiore a due anni. Il datore di lavoro
          e l'Assicurato possono chiedere alla Fondazione, mediante una dichiarazione scritta firmata dalle
          due parti, che l'assicurazione sia parzialmente (previdenza vecchiaia) o interamente (previdenza
          vecchiaia e rischi) sospesa durante questo periodo. La Fondazione avrà diritto a tutti i contributi
          regolamentari che coprono il proseguimento dei rapporti di previdenza.

  4.      Se il salario annuo AVS di un Assicurato scende al di sotto dell'importo fissato all'art. 2, capoverso
          1, LPP senza che siano dovute prestazioni in caso di decesso o d'invalidità, l'assicurazione decesso
          e invalidità dell'Assicurato si estingue. Il suo avere di vecchiaia è utilizzato conformemente all'art.
          42 del presente regolamento.

  5.      Se il salario annuo AVS di un Assicurato diminuisce temporaneamente in seguito a malattia,
          infortunio, disoccupazione, maternità o altre circostanze simili, il salario assicurato e l'obbligo di
          versare i contributi sono mantenuti almeno per la durata dell'obbligo legale di versare il salario da
          parte del datore di lavoro. L'Assicurato può tuttavia richiederne la riduzione.

       Art. 9 -    Obbligo d'informare

  1.      Al momento dell'affiliazione all'istituto di previdenza, gli Assicurati sono tenuti a presentare di
          propria iniziativa alla Fondazione i conteggi d'uscita degli istituti di previdenza precedenti. Inoltre,
          al momento dell'affiliazione e nel caso di un ulteriore aumento delle prestazioni, essi sono tenuti
          a informare la Fondazione sul loro stato di salute nella misura in cui ciò sia utile alla valutazione
          dei rischi. La Fondazione può esigere la consultazione di un medico di sua scelta.
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  2.      Gli Assicurati sono tenuti a comunicare alla Fondazione gli eventuali importi e date dei riscatti
          effettuati durante i tre ultimi anni prima dell'affiliazione presso la Fondazione e a comunicarle tutti
          i dati necessari nell'ambito dei riscatti secondo l'articolo 48 del presente regolamento.

  3.      Se l'Assicurato non ha dichiarato un rischio importante di cui era, o avrebbe dovuto, essere a
          conoscenza, la Fondazione può ridurre o sopprimere le prestazioni regolamentari nei limiti
          consentiti dalle disposizioni legali. Essa è tenuta in tal caso ad avvisare l'Assicurato entro sei mesi
          dal momento in cui è venuta a conoscenza della violazione dell’obbligo d’informazione. Resta
          riservato l’articolo 6, capoverso 5 del presente regolamento.

  4.      Le disposizioni legali usuali relative alla reticenza restano riservate per la parte delle prestazioni
          assicurate eccedente le prestazioni legali.

  5.      Gli Assicurati sono tenuti ad annunciare alla Fondazione in un termine di 30 giorni i cambiamenti
          di stato civile, nonché l'inizio o la fine di un obbligo di sostentamento. Pure ogni cambiamento del
          grado d'attività o della capacità di guadagno deve essere annunciato alla Fondazione.

  6.      Su richiesta della Fondazione, i beneficiari di rendita devono presentare un certificato di vita o di
          stato civile emesso a loro spese.

  7.      I beneficiari di rendite d'invalidità, di rendite per coniuge superstite o di rendite per conviventi
          devono fornire tutte le informazioni e documenti giustificativi necessari alla Fondazione
          riguardanti tutti i redditi da prendere in considerazione (ad esempio prestazioni sociali svizzere
          ed estere, prestazioni fornite da altre casse pensioni, reddito proveniente da un'attività lucrativa).

  8.      I beneficiari di rendite per figli e per orfani che intendono fare valere il loro diritto a una rendita
          oltre i 18 anni compiuti devono fornire periodicamente un certificato dell'organismo di formazione
          che attesti la natura e la durata della formazione.

  9.      La Fondazione è abilitata a sospendere il pagamento delle sue prestazioni fino alla ricezione delle
          informazioni e dei documenti necessari. Nessun interesse è versato per le prestazioni il cui ritardo
          di pagamento è causato dal beneficiario.

       Art. 10 -   Obblighi d'informare dei datori di lavoro

  1.      I datori di lavoro informano immediatamente la Fondazione di qualsiasi fatto suscettibile di far
          sorgere, modificare o estinguere il diritto alle prestazioni, segnatamente l'inizio e la fine
          dell'incapacità di lavoro e dei rapporti di servizio.

  2.      I datori di lavoro sono tenuti in particolare a fornire dati affidabili relativi ai salari assicurati e agli
          stipendi versati in una forma idonea e tempestivamente.

  3.      Il datore consegna ai suoi dipendenti assicurati tutte le informazioni fornite dalla Fondazione e
          che sono destinate a loro.

  4.      Il datore di lavoro che non fornisce un'informazione o che trasmette un'informazione errata deve,
          se del caso, risarcire il danno causato alla Fondazione.

       Art. 11 -   Informazioni fornite agli Assicurati

  1.      Almeno una volta all'anno, la Fondazione rilascia un certificato di previdenza per ogni Assicurato
          su cui figurano l'avere di vecchiaia secondo gli importi minimi definiti dalla LPP, l'avere di vecchiaia
          accumulato, le prestazioni assicurate, la prestazione di libero passaggio, il salario e i contributi
          versati alla Fondazione. In caso di divergenza fra le indicazioni figuranti nel certificato di
          previdenza e quelle previste dal presente regolamento, queste ultime fanno fede.

  2.      La Fondazione fornisce costantemente informazioni sull'organizzazione, il finanziamento e i
          membri dell'organo paritetico sul suo sito Internet (www.copre.ch).

  3.      Ogni Assicurato può esigere che la Fondazione gli fornisca tutti i suoi dati individuali, nonché i
          conti annuali, il rapporto annuale, le informazioni sul rendimento del capitale, l'evoluzione del
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               rischio attuariale, le spese amministrative, i principi per il calcolo del capitale di copertura, gli
               accantonamenti supplementari e il grado di copertura.

       4.      Le informazioni fornite dalla Fondazione agli Assicurati si basano sull’ultimo rapporto dell'esperto
               riconosciuto in materia di previdenza professionale, redatto conformemente all'art. 52e,
               capoverso 1, LPP.

       5.      In caso di divorzio, su richiesta, la Fondazione fornisce all'Assicurato o al giudice le informazioni
               di cui all'art. 24 LFLP, in correlazione con l'art. 19k OLP.

            Art. 12 -   Prestazione d'entrata

       1.      L'Assicurato ha l'obbligo di versare alla Fondazione le prestazioni d'uscita provenienti dai
               precedenti istituti di previdenza o di libero passaggio.

       2.      Le prestazioni d'uscita fornite sono accreditate sul conto individuale dell'Assicurato. Le
               disposizioni speciali del piano pensionistico rimangono riservate2.

       3.      Se la prestazione d'uscita non è totalmente assorbita, l'Assicurato può utilizzare l'importo restante
               per mantenere la sua previdenza in un'altra forma ammessa.

       4.      L'Assicurato può anche procedere a un riscatto secondo l'articolo 48 del presente regolamento.

II     DISPOSIZIONI RELATIVE AL SALARIO
            Art. 13 -   Salario determinante
       1.      Il datore di lavoro fissa il salario annuo determinante e lo annuncia alla Fondazione al 1° gennaio
               di ogni anno o al momento di un'entrata in servizio. Su richiesta del datore di lavoro, sono prese
               in considerazione le variazioni di salario che si verificano nel corso dell'anno.
       2.      Il salario annuo determinante corrisponde al salario annuo secondo la Legge federale su
               l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) convenuto il 1° gennaio dell'anno o
               all'inizio del contratto di lavoro. Gli elementi di salario di natura occasionale non sono presi in
               considerazione, salve disposizioni contrarie nel piano di previdenza. Per elemento di natura
               occasionale, s’intendono segnatamente i premi speciali, i bonus, le ore straordinarie, le indennità
               di funzione, le gratifiche e le indennità di buonuscita, come pure le commissioni. In ogni caso, solo
               le componenti salariali soggette all'AVS possono essere incluse nel salario in questione.

       3.      Quando un Assicurato è occupato durante meno di un anno (ad esempio personale stagionale o
               temporaneo), il suo salario determinante è reputato essere quello che egli otterrebbe lavorando
               tutto l'anno.

       4.      Per gli Assicurati le cui condizioni d'occupazione e di retribuzione sono irregolari, il salario
               assicurato è fissato in maniera forfettaria, di comune accordo fra il datore di lavoro e l'Assicurato,
               sulla base dell'ultimo salario AVS annuo dell'Assicurato. I cambiamenti già concordati al momento
               della fissazione del salario sono presi in considerazione. Il salario assicurato può anche essere
               fissato sulla base del salario periodico convenuto e del tasso medio d'attività, convertito in salario
               annuo quando l'Assicurato esercita la sua attività presso il datore di lavoro da meno di un anno.

       5.      Il salario assicurato o il reddito assicurato dei lavoratori indipendenti non deve superare il reddito
               sottoposto ai contributi AVS.

       2    Modifica del giugno 2017
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  6.      Il salario assicurabile è in ogni caso limitato a dieci volte l'importo limite superiore ai sensi dell'art.
          8 capoverso 1 LPP.

  7.      Se l'Assicurato dispone di più rapporti di previdenza e la somma dei suoi salari sottoposti all'AVS
          supera il limite, deve informare la Fondazione di tutti i rapporti di previdenza esistenti e dei salari
          assicurati in questo ambito.

  8.      Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare all'istituto di previdenza tutti i salari sottoposti
          all'assicurazione obbligatoria, e a fornirgli le indicazioni necessarie alla tenuta dei conti di
          vecchiaia, nonché al calcolo dei contributi entro 30 giorni dopo la modifica. Inoltre, deve fornire
          all'organo di revisione le informazioni di cui quest'ultimo ha bisogno per svolgere il suo compito.

       Art. 14 -   Salario assicurato

  Il salario assicurato è definito nel piano di previdenza. Se necessario, le deduzioni di coordinamento
  nonché gli importi minimi e massimi sono adattati alle disposizioni della LPP.

  Quando il salario assicurato diminuisce a seguito dell'aumento legale della deduzione di
  coordinamento, il salario corrente resta immutato affinché l'Assicurato rimanga soggetto al piano
  d’assicurazione, nella misura in cui è previsto.

       Art. 15 -    Mantenimento della previdenza al livello dell'ultimo salario assicurato

  1.      L'Assicurato che ha raggiunto l'età di 58 anni e il cui salario determinante secondo l'Articolo 14 è
          diminuito al massimo della metà può chiedere il mantenimento della previdenza al livello
          dell'ultimo salario assicurato, al più tardi fino all'età di pensionamento ordinario. In caso di
          riduzione successiva, la diminuzione di metà si calcola sul salario determinante il giorno della
          prima riduzione.

  2.      In deroga agli articoli 46 e 47, i contributi del datore di lavoro e dell'Assicurato nell'ambito del
          mantenimento della previdenza sono integralmente finanziati dall'Assicurato. Il datore di lavoro
          potrà partecipare a questo finanziamento a titolo facoltativo.

  3.      La maggiorazione del 4 per cento per anno d'età successivo al 20° anno di età secondo l'articolo
          17 LFLP, rispettivamente l'articolo 42 del presente regolamento, non è calcolata su questi
          contributi.

  4.      Finché il salario assicurato è mantenuto ai sensi del capoverso 1, all'Assicurato non può essere
          concessa una pensione anticipata parziale.

       Art. 16 -   Particolarità

  1.      Per l'Assicurato che ha un’incapacità di guadagno parziale ai sensi dell'AI federale, gli importi
          limite menzionati all'occorrenza nel piano di previdenza sono fissati proporzionalmente alla
          capacità di guadagno.

  2.      In caso d'invalidità parziale di una persona assicurata, la sua assicurazione è suddivisa in una parte
          “attiva” corrispondente al suo grado di capacità di guadagno e una parte “passiva” corrispondente
          al suo grado d'invalidità (il grado della rendita versata) conformemente all'articolo 23, capoverso
          4. Per la ripartizione, è determinante il salario assicurato valido immediatamente prima dell'inizio
          dell'incapacità di guadagno avente causato l'invalidità.

  3.      La parte di salario assegnata alla parte “passiva” dell'assicurazione resta costante. Per la parte
          “attiva” dell'assicurazione, il reddito ottenuto nell'ambito della capacità di guadagno costituisce il
          salario annuo determinante. La stessa procedura si applica per le persone parzialmente invalide
          al momento dell'ammissione.

  4.      L'Assicurato assunto contemporaneamente da più datori di lavoro è assicurato, nell'ambito del
          presente regolamento, per il salario ricevuto dall'azienda affiliate.
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2019                                                                              11 / 33

        5.      Il piano di previdenza può prevedere che, per i dipendenti a tempo parziale, le eventuali deduzioni
                di coordinamento e gli importi limite sono determinate proporzionalmente al loro grado
                d'occupazione effettivo.

III     PRESTAZIONI
             Art. 17 -   Panoramica delle prestazioni

        1.      In applicazione del presente regolamento, la Fondazione fornisce le seguenti prestazioni:
                a. in caso di pensione:
                     •   rendite di vecchiaia                                    art. 19
                     •   rendite per figli di pensionato                         art. 22

                b. in caso d'invalidità:
                     •   rendite d'invalidità                                    art. 23
                     •   rendite per figlio d'invalido                           art. 24
                     •   liberazione dal pagamento dei contributi                art. 25

                c. in caso di decesso
                     •   rendite di coniuge, di convivente e di concubino        art. 26 – 30
                     •   rendite per orfani                                      art. 31
                     •   capitali-decesso                                        art. 32

                d. rendita vitalizia per coniugi divorziati e
                    conviventi separati (pensione di divorzio)                   art. 33
                e. prestazioni in caso di scioglimento dei rapporti di lavoro:
                     •   prestazioni di libero passaggio                         art. 41 – 44

        2.      Le prestazioni sono assicurate in caso di malattia o di infortunio. In caso d'infortunio, restano
                riservati gli art. 36 e 37 del presente regolamento.

        3.      Il diritto alle prestazioni non si prescrive se l'Assicurato non ha lasciato la Fondazione al momento
                dell'insorgenza del caso di previdenza.

        4.      Il diritto alla restituzione si prescrive dopo un anno dal momento in cui l'istituto di previdenza ha
                avuto conoscenza del fatto, al più tardi per cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se
                il diritto di richiedere la restituzione deriva da un atto punibile per cui il diritto penale prevede un
                termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

        5.      Se la Fondazione è l'ultimo istituto di previdenza dell'Assicurato ed egli non è affiliato all'istituto
                di previdenza tenuto a fornirgli delle prestazioni al momento in cui è sorto il diritto alla
                prestazione, la Fondazione versa la prestazione preliminare. Questa prestazione è limitata alla
                prestazione secondo gli minimi definiti dalla LPP. Se si è accertato che un altro istituto di
                previdenza è tenuto a versare la prestazione, la Fondazione si rivarrà su di esso per la sua pretesa.

        6.      Altre prestazioni possono essere accordate conformemente al piano di previdenza.

        7.      Il piano di previdenza definisce le prestazioni assicurate per ogni azienda affiliata.
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       Art. 18 -   Avere di vecchiaia

  1.      Un conto di vecchiaia individuale è tenuto per ogni Assicurato per finanziare le prestazioni di
          vecchiaia. Questo conto è aperto al momento in cui inizia la previdenza vecchiaia secondo il piano
          di previdenza.

  2.      Sul conto vecchiaia sono versati:

          •   accrediti di vecchiaia

          •   prestazioni d'uscita provenienti da precedenti istituti di previdenza

          •   prestazioni di riscatto

          •   riscatti in seguito a un divorzio

          •    importi derivanti da una divisione della previdenza professionale ai seguito di un divorzio

          •   rimborsi di versamenti anticipati a titolo di promozione della proprietà dell'abitazione

          •   interessi e altre competenze.

  3.      Dal conto vecchiaia sono addebitati:

          •   versamenti effettuati in seguito a un divorzio

          •   versamenti anticipati a titolo di promozione della proprietà dell'abitazione

          •   importi trasferiti nell'ambito di una divisione della previdenza professionale a seguito di un
              divorzio.

  4.      In caso di riscatti a seguito di divorzio e di rimborso di acconti nell'ambito dell'incentivo alla
          proprietà d'abitazioni, gli importi vengono accreditati alla previdenza complementare e a quella
          obbligatoria nella stessa proporzione in cui erano stati prelevati dall'avere di vecchiaia.

  5.      L'ammontare annuo degli accrediti di vecchiaia da versare è fissato nel piano di previdenza; non
          sono calcolati interessi per l'anno in corso.

  6.      L'interesse è calcolato sulla base dell'avere di vecchiaia acquisito alla fine dell'anno precedente e
          accreditato sul conto di vecchiaia alla fine dell'anno civile.

  7.      Quando una prestazione di libero passaggio o un riscatto è trasferita/versato nel corso dell'anno,
          l'interesse è calcolato pro rata temporis.

  8.      Se nel corso dell'anno si verifica un caso di previdenza, l'interesse è calcolato sulla base dell'avere
          di vecchiaia acquisito alla fine dell'anno precedente fino al giorno del diritto alla prestazione di
          libero passaggio.

  9.      Il Consiglio di Fondazione fissa il tasso d'interesse annuo accreditato sui conti avere di vecchiaia
          dopo aver preso atto dei conti annuali, rispettando le disposizioni legali. Questo tasso è, in linea
          di principio, almeno pari al tasso d'interesse minimo fissato dal Consiglio federale ai sensi della
          LPP. Tuttavia, se l'equilibrio finanziario della Fondazione o l’adeguamento delle riserve necessarie
          alla gestione della Fondazione lo esigono, il Consiglio di Fondazione è abilitato ad applicare un
          tasso d'interesse inferiore, ma non al di sotto dello 0 %. Le disposizioni legali sono riservate.
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  A. Prestazioni di vecchiaia
       Art. 19 -   Rendita di vecchiaia

  1.      Se non diversamente previsto nel piano di previdenza, una rendita di vecchiaia vitalizia diventa
          esigibile quando l'Assicurato raggiunge l'età ordinaria di pensionamento.

  2.      La rendita di vecchiaia è calcolata applicando il tasso di conversione fissato dal Consiglio di
          Fondazione (Allegato 2).

  3.      Quando un Assicurato è invalido ai sensi dell'AI federale, nel momento in cui raggiunge l'età
          ordinaria di pensionamento la sua rendita di vecchiaia non può essere inferiore alla rendita
          d'invalidità secondo la LPP compreso l'adattamento all'evoluzione dei prezzi.

  4.      Se un Assicurato cessa ogni attività lucrativa dopo l'età di 58 anni, egli può domandare di essere
          messo a beneficio della sua prestazione di pensione anticipata o di differire il versamento della
          sua rendita di vecchiaia, ma al più tardi fino all'età ordinaria di pensionamento. Il tasso di
          conversione è adattato in funzione dell'età raggiunta. Può ugualmente richiedere l'assegnazione
          della sua prestazione d'uscita secondo il capitolo IV del presente regolamento. Eccezionalmente,
          l’età pensionabile può essere inferiore a 58 anni in caso di ristrutturazione dell'azienda o di
          rapporti di lavoro in cui è prevista un'età di pensionamento inferiore per motivi di pubblica
          sicurezza.

          La riduzione della rendita di vecchiaia in caso di pensione anticipata può essere riscattata
          interamente o parzialmente con un apporto supplementare (apporto unico o contribuzioni
          supplementari di riscatto).

          Se una persona assicurata non si pensiona alla data prevista conformemente al riscatto
          effettuato, le disposizioni dell'articolo 48 capoverso 11 sono applicabili.

  5.      L'Assicurato che beneficia di una pensione anticipata può chiedere il versamento di una rendita
          ponte AVS. Questa rendita è uguale alla percentuale della rendita individuale massima AVS
          figurante nella tabella dell'allegato per le età ordinarie di pensionamento, ossia 65 anni per gli
          uomini e 64 anni per le donne. La rendita ponte è versata fino all'età ordinaria di pensionamento
          secondo l'articolo 5 del presente regolamento. A partire da questa età, la rendita di pensione
          vitalizia è ridotta per compensare la rendita ponte AVS. L'aspettativa di rendita per il coniuge
          superstite non è ridotta.

          In caso di decesso prima dell'età ordinaria di pensionamento, la rendita ponte AVS termina alla
          fine del mese del decesso.

          Quando l'età ordinaria di pensionamento menzionata nel piano di previdenza è diversa dall'età
          di pensionamento di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne, la tabella figurante
          nell'allegato non può essere utilizzata. Una tabella adattata all'età di pensionamento del piano di
          previdenza deve essere chiesta alla Fondazione.

       Art. 20 -   Pensionamento differito

  1.      Quando un Assicurato continua la sua attività al di là dell'età ordinaria di pensionamento,
          l'assicurazione delle prestazioni di vecchiaia può essere prolungata fino alla cessazione definitiva
          della sua attività lucrativa, ma al massimo fino a 70 anni.

  2.      In caso di pensionamento differito non è più dovuto alcun contributo di rischio (invalidità e
          decesso). Gli altri contributi e le spese sono esigibili fino al versamento delle prestazioni di
          vecchiaia.

  3.      La persona assicurata che diventa invalida – ai sensi del presente regolamento – mentre esercita
          ancora un'attività lucrativa oltre l'età ordinaria di pensionamento perde ogni diritto a prestazioni
          d'invalidità della Fondazione per l'attività lucrativa che rimane assicurata; rimangono acquisite
          solo le prestazioni di vecchiaia ancora assicurate.
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  4.      In caso di decesso, le prestazioni per superstiti sono finanziate dall'avere di vecchiaia a
          disposizione e calcolate sulla base delle prestazioni regolamentari.

  5.      L'ammontare della rendita vecchiaia equivale all'avere di vecchiaia acquisito, moltiplicato per il
          tasso di conversione fissato dal Consiglio di Fondazione e corrispondente all'età effettiva del
          pensionamento.

  6.      La continuazione dell'assicurazione è proporzionale all'attività lucrativa residuale.

       Art. 21 -   Pensionamento parziale

  1.      Fra 58 e 70 anni compiuti, l'Assicurato può ottenere un pensionamento parziale, con l'accordo del
          suo datore di lavoro. Il pensionamento deve raggiungere almeno il 30% del suo grado
          d'occupazione attuale, e il suo grado d'occupazione restante deve raggiungere almeno il 30%. Il
          grado di pensionamento corrisponde al rapporto fra la diminuzione del salario assicurato e il
          salario assicurato prima della diminuzione, tenendo conto del grado d'occupazione minimo
          precitato.

  2.      In caso di pensionamento parziale, il capitale di vecchiaia è diviso in due parti in funzione del
          grado di pensionamento:

          1. per la parte corrispondente al grado di pensionamento, la persona è considerata come un
             beneficiario di rendite;

          2. per l'altra parte, la persona è considerata come un Assicurato; in questo caso, la soglia
             d'entrata e l'importo di coordinamento sono adattati in funzione del grado di pensionamento.

  3.      Il pensionamento parziale è irrevocabile e l'Assicurato non può in nessun caso domandare di
          essere messo al beneficio di una rendita di vecchiaia parziale supplementare.

  4.      Se una persona assicurata diventa invalida ai sensi del presente regolamento, dopo avere ottenuto
          un pensionamento parziale anticipato, essa ha diritto a prestazioni d'invalidità della Fondazione,
          nei limiti dell'attività lucrativa che resta assicurata.

       Art. 22 -   Rendita per figlio di pensionato

  1.      I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figlio di pensionato per ogni
          figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita d'orfano. Per quanto concerne l'estensione
          di questo diritto, le disposizioni dell'art. 31, cifra 2, capoverso 2 del presente regolamento si
          applicano per analogia.
  2.      L'importo annuo della rendita per figlio di pensionato è determinato secondo il piano di
          previdenza.

  3.      Il diritto alla rendita per figlio di pensionati già esistente al momento dell'avvio della procedura di
          divorzio non è influenzato dalla divisione della previdenza professionale.

  B. Prestazioni d'invalidità
       Art. 23 -   Rendita d'invalidità

  1.      Hanno diritto a prestazioni d'invalidità le persone che:

          1. sono invalide per almeno il 40% ai sensi dell'AI, e che erano assicurate quando è sopraggiunta
             l'incapacità di lavoro la cui causa è all'origine dell'invalidità;
          2. in seguito a un'infermità congenita, erano colpite da un' incapacità di lavoro compresa fra il
             20 e il 40% all'inizio dell'attività lucrativa e che erano assicurate quando l'incapacità di lavoro
             la cui causa è all'origine dell'invalidità si è aggravata per raggiungere almeno il 40%;
          3. essendo diventate invalide prima della loro maggiore età (articolo 8, capoverso 2 LPGA),
             erano colpite da un'incapacità di lavoro fra il 20 e il 40% all'inizio dell'attività lucrativa e che
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           erano assicurate quando l'incapacità di lavoro la cui causa è all'origine dell'invalidità si è
           aggravata per raggiungere almeno il 40%.

       In tutti casi, se il diritto a delle prestazioni d'invalidità si basa sulle lettere b o c di cui sopra, esse
       si limitano a quelle definite dalla LPP.

  2.   L’invalidità si verifica quando l'Assicurato è invalido ai sensi dell'assicurazione invalidità federale
       ed era affiliato presso la Fondazione quando è sopraggiunta l'incapacità di lavoro la cui causa è
       all'origine dell'invalidità.

  3.   Qualora la decisione dell'AI fosse manifestamente insostenibile, la Fondazione non è vincolata da
       tale decisione e può decidere di valutare essa stessa l'invalidità. Inoltre, conformemente
       all'articolo 52 LPGA, la Fondazione si riserva la facoltà di opporsi a una decisione dell'AI federale.

  4.   La proporzione delle rendite, in funzione del grado d'invalidità riconosciuto dall'AI, è fissata
       secondo l'articolo 24 della LPP; l'Assicurato ha cioè diritto:

       1. alle prestazioni intere se la sua invalidità è almeno del 70%;
       2. a tre quarti delle prestazioni se la sua invalidità è almeno del 60%;
       3. alla metà delle prestazioni se la sua invalidità è almeno del 50%;
       4. a un quarto delle prestazioni se la sua invalidità è almeno del 40%.

  5.   La lettera f delle disposizioni transitorie della LPP prevista dalla 1a revisione è applicabile;

       1. Le rendite d'invalidità in corso prima del 1° gennaio 2005 sono disciplinate dalla legislazione
          precedente.
       2. Fino al 31 dicembre 2006, le rendite d'invalidità sono fondate sulla legislazione precedente.
       3. Se il grado d'invalidità diminuisce al momento della revisione di una rendita in corso,
          quest'ultima è presa in considerazione secondo la legislazione precedente.

  6.   Il diritto alle prestazioni d'invalidità secondo il minimo LPP inizia in contemporanea con quello alle
       prestazioni dell'AI, e può essere differito fino alla fine del diritto al salario o d'indennità sostitutive,
       finanziate almeno per metà dal datore di lavoro e pari almeno all'80% della perdita di salario. I
       periodi d'incapacità di guadagno che rientrano nell’ambito dello stesso caso possono essere
       cumulati.

  7.   Se l'Assicurato ha fruito della sua capacità di guadagno totale per più di un anno senza
       interruzione prima di una recidiva (riapparizione di un'invalidità rilevante dallo stesso caso), un
       nuovo termine d'attesa comincia a decorrere. Se l'Assicurato recidiva prima del termine di un anno
       e delle prestazioni sono giunte a scadenza, queste sono assegnate senza nuovo termine d'attesa
       e gli adattamenti sopraggiunti nel frattempo sono annullati.

  8.   Se il termine d'attesa pattuito è pari o superiore a 12 mesi ed esiste un'assicurazione d'indennità
       giornaliera, la rendita assicurata è versata a partire dal giorno in cui si estingue il diritto
       all'indennità giornaliera, al più tardi dopo la scadenza del termine d'attesa concordato.

  9.   Il diritto alla rendita si estingue alla scomparsa dell'invalidità, quando il grado d'invalidità o
       dell'incapacità di lavoro diventa inferiore al grado minimo del 40%, al momento del decesso
       dell'Assicurato, o quando quest'ultimo raggiunge l'età ordinaria di pensionamento o quella fissata
       nel piano di previdenza.

  10. L'importo della rendita d'invalidità intera è fissato dal piano di previdenza.
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