Allianz Invest4Life Prodotto d'investimento assicurativo

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Allianz Invest4Life Prodotto d'investimento assicurativo
Allianz Invest4Life

              Prodotto d’investimento assicurativo
              Contratto Unit linked (Ramo III)

              Set informativo
              Edizione aprile 2021
              Tariffa 48VA09

              Il presente Set informativo che, oltre al Documento contenente le informazioni
              specifiche dell'opzione di investimento che si intende selezionare, è composto da:
              a)     Documento contenente le informazioni chiave (KID);
              b)     DIP aggiuntivo IBIP;
              c)     condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
              d)     proposta;
              deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta
              di assicurazione.

              Il prodotto è conforme alle Linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

      Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.

Allianz Global Life dac - Sede legale Maple House, Temple Road, Blackrock, Dublin, Ireland
Tel. +353 1 242 2300 - Fax +353 1 242 2302 - www.allianzgloballife.com - Capitale emesso euro 45.100.000
Capitale autorizzato euro 100.000.000 - Società del gruppo Allianz SE, autorizzata all’esercizio dell'assicurazione
sulla vita dalla Central Bank of Ireland - Registrata al locale registro delle società con autorizzazione n. 458565
Operante in Italia in regime di stabilimento nell’assicurazione sulla vita - Iscritta all’albo imprese di assicurazione
n. I.00078 - Sede secondaria di Trieste, Largo Ugo Irneri 1, 34123 - Tel. +39 040 3175.660 - Fax +039 040 7781.819
                                                                                                                                   Allianz Global Life
www.allianzgloballife.com/it - CF, P.IVA e Registro imprese di Trieste n. 01155610320                                     designated activity company
Allianz Invest4Life Prodotto d'investimento assicurativo
Servizio Clienti                 Per qualsiasi informazione,
                       800-183-381   chiarimento o supporto

Retro di copertina
Servizio Clienti                 Per qualsiasi informazione,
                      800-183-381   chiarimento o supporto

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Assicurazione sulla vita unit linked
                                    Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo
                                        per i prodotti d’investimento assicurativi
                                                  (DIP aggiuntivo IBIP)

      Impresa: Allianz Global Life dac                             Prodotto : Allianz Invest4Life
                                                                   Contratto Unit linked (Ramo III)
     data di realizzazione: 28/04
                              /04/202
                                 /2021                             Il presente DIP aggiuntivo Vita è l’ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento
contenente le informazioni
                informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a
capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione
                                                                                         situazione patrimoniale
                                                                                                    patrimoniale dell’I
                                                                                                                 dell’Impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto
                                                                                                     contratto..
Impresa: Allianz Global Life designated activity company (dac) appartenente al 100% al gruppo assicurativo ALLIANZ SE
Sede legale: Maple House – Temple Road – Blackrock – Dublin – IRELAND
Recapito telefonico: +353 1 242 2300
Sito internet: www.allianzgloballife.com/it/
Indirizzo e-mail: info-agl@allianz.com
Indirizzo PEC: agl@pec.allianz.it
Sede secondaria:
Indirizzo: Largo Irneri 1, I 34123 Trieste TS - Italia
Registrata al locale registro delle società con autorizzazione n. 458565
Iscritta all’albo imprese di assicurazione n. I.00078
Operante in Italia in regime di stabilimento nella assicurazione sulla vita
Autorità di Vigilanza competente: IVASS
Il premio può essere investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2010 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell’Impresa, pari a 128,2 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 45,1 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 83,1 milioni di euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell’Impresa
www.allianzgloballife.com/it e si riportano di seguito gli importi (in milioni di euro):
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 140,9;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 38,4;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 288,6;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 288,6;
e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa, pari a 204,8%.
Al contratto si applica la legge italiana salvo che la stessa richiami il disposto della Legge dello Stato ove ha sede l’Impresa.

         Quali sono le prestazioni?
                       prestazioni?
Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
PRESTAZIONI DIRETTAMENTE COLLEGATE AL VALORE DELLE QUOTE DI UNO O Più OICR (unit linked): il contratto è collegato
all’andamento delle azioni del Comparto della SICAV “Allianz European Pension Investments” (SICAV) scelto dal Contraente.
PRESTAZIONI IN CASO DI VITA (in forma di rendita)
                                               rendita): il contratto prevede l’erogazione di una rendita annua vitalizia di importo
annuo minimo iniziale determinato all’atto della sottoscrizione della proposta. L’importo della rendita annua vitalizia può
aumentare ogni anno in base all’andamento delle azioni del Comparto della SICAV scelto dal Contraente.
La rendita viene inizialmente erogata attraverso un piano di riscatti parziali programmati operato sulle azioni sottostanti il
contratto fino all’esaurimento del capitale investito. Se e nel momento in cui il capitale investito risulterà esaurito, la rendita
continua ad essere erogata, in caso di vita dell’Assicurato, per un ammontare costante pari all’ultimo importo raggiunto dalla
rendita stessa.
PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO:
                           DECESSO
in caso di decesso dell’Assicurato, ai Beneficiari sarà liquidato un capitale pari al controvalore delle azioni sottostanti il
contratto, ovvero pari al numero di azioni moltiplicato per il valore unitario delle stesse.
Qualora il decesso avvenga durante l’erogazione della Rendita, ma dopo l’esaurimento delle azioni sottostanti il contratto, ai
Beneficiari non sarà liquidata alcuna prestazione.
DIP aggiuntivo IBIP                                Allianz Invest4Life ed. 28/04/2021                                      Pagina 1 di 6
Nel caso in cui il Contraente, al momento della sottoscrizione della proposta, abbia scelto il Comparto “Allianz Strategy 50 - IT”,
può successivamente chiedere all’Impresa il disinvestimento delle azioni del Comparto “Allianz Strategy 50 - IT” e il contestuale
investimento in azioni del Comparto “Allianz Strategy 15 - IT” (c.d. switch).
L’operazione di switch è gratuita.
Non è consentito effettuare operazioni di switch:
-dal Comparto “Allianz Strategy 15 - IT” al Comparto “Allianz Strategy 50 - IT”;
-in modo parziale;
-una volta esaurite le azioni del Comparto “Allianz Strategy 50 - IT” sottostanti il contratto.
La data di riferimento per il trasferimento di azioni tra i due Comparti della SICAV è l’ottavo giorno successivo alla data di
ricevimento, da parte dell’Impresa, della richiesta di switch.
L’Impresa invierà al Contraente comunicazione scritta in ordine ai nuovi valori contrattuali entro dieci giorni dalla data di
riferimento.
L’Impresa mette a disposizione sul sito internet www.allianzgloballife.com/it/ lo Statuto della Sicav.

          Che cosa non è assicurato?
                              Non sono assicurabili i soggetti, che alla decorrenza, abbiano un’età computabile inferiore ai 45
       Rischi esclusi
                              anni e superiore a 75 anni.

          Ci sono limiti di copertura?
Non sono previsti periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie.

          Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
                              Denuncia di sinistro: per l’erogazione della prestazione assicurativa o del valore di riscatto, gli aventi
         Cosa fare in
                              diritto dovranno far pervenire all’Impresa tutti i documenti necessari a verificare l’obbligo di
       caso di evento?
                              pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Tali documenti devono esere fatti pervenire ad Allianz
                              Global Life dac tramite gli intermediari dell’Impresa.
                              La richiesta di liquidazione deve sempre pervenire in originale,
                                                                                         originale sottoscritta dal Contraente (in caso
                              di riscatto) o dai Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato), o da coloro che ne hanno la
                              rappresentanza legale, unitamente a copia fronte-retro di un valido documento di identità.
                              La documentazione da consegnare è la seguente:
                              a) per il pagamento della rendita annua vitalizia:
                                                                           vitalizia:
                                 - all’atto della conclusione del contratto, devono essere forniti dal Contraente all’Impresa gli
                                     estremi per l’accredito della Rendita a mezzo bonifico bancario, che viene effettuato
                                     automaticamente entro il termine massimo di 30 giorni da ogni ricorrenza annua o mensile
                                     della rendita.
                              b) in caso di decesso dell’Assicurato:
                                 - copia del certificato di morte dell’Assicurato, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta
                                     semplice;
                                 - qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, copia della dichiarazione sostitutiva di atto di
                                     notorietà con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che
                                     specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, i loro
                                     dati anagrafici, il grado di parentele e capacità d’agire. In caso di esistenza di testamento, deve
                                     esserne consegnata copia del relativo verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione
                                     sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando altresì che detto testamento è
                                     l’ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato, ed evidenziando quali sono gli eredi
                                     testamentari, i loro dati anagrafici e capacità d’agire.
                                     Limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la
                                     legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, l’Impresa potrà
                                     richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, la copia dell’atto di notorietà redatto
                                     dinanzi al Notaio o presso il Tribunale.
                              Qualora il Contraente (in caso di riscatto) o uno dei Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato)
                              sia minore di età o incapace, copia del Decreto del Giudice Tutelare, contenente l’autorizzazione in
                              capo al rappresentante dei minori o incapaci, a riscuotere la somma dovuta.
                              Si rinvia all’art. 3 delle condizioni di assicurazione per i dettagli.
                              Prescrizione: secondo quanto previsto dall’articolo 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal
                              contratto di assicurazione si prescrivono in 10 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si
                              fonda. Si richiama l’attenzione sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle
                              conseguenze in caso di omessa richiesta di liquidazione entro detti termini.
                                                prestazione: verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, l’Impresa provvede
                              Erogazione della prestazione:
DIP aggiuntivo IBIP                            Allianz Invest4Life ed. 28/04/2021                                       Pagina 2 di 6
alla liquidazione dell’importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
                               documentazione presso la propria sede. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono
                               dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto.
        Dichiarazioni          Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato debbono essere esatte e complete.
         inesatte
         inesatte o            L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale,
          reticenti            delle prestazioni assicurate.

          Quando e come devo pagare?
                               Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo pari a 25.000,00 euro.
           Premio
                               Non è possibile effettuare versamenti aggintivi.
                               Il versamento del premio deve avvenire esclusivamente mendiante bonifoc bancario sul conto
                               corrente intestato all’Impresa.
                               All’atto della sottoscrizione del Modulo di proposta il Contraente sceglie il comparto della SICAV nel
                               quale deve essere investito il premio versato, tra quelli messi a disposizione dall’Impresa.
                               Non è consentito ripartire l’investimento tra più comparti della SICAV.
                               In caso di revoca della proposta o di recesso del contratto, entro 30 giorni dalla data di ricezione
          Rimborso
                               della comunicazione di revoca o recesso l’Impresa è tenuta a rimborsare il premio corrisposto che
                               in caso di recesso sarà al netto dell’imposta di bollo e dell’imposta sull’eventuale rendimento.
            Sconti             L’Intermediario può applicare sconti di premio fino al 100% dei costi gravanti sul premio stesso.

          Quando comincia la copertura e quando finisce?

          Durata               Il contratto è a vita intera.
        Sospensione            Non prevista.

          Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

                               Puoi revocare la proposta di assicurazione fino al momento della conclusione del contratto.
           Revoca
                               La revoca deve essere esercitata mediante l’invio di una lettera raccomandata indirizzata a Allianz
                               Global Life dac - Sede secondaria - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste.
                               Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca l’Impresa, rimborsa il premio
                               eventualmente corrisposto.
                               Puoi recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta
           Recesso
                               conclusione dello stesso, mediante raccomandata A.R. indirizzata a Allianz Global Life dac - Sede
                               secondaria - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste, contenente gli elementi identificativi della proposta
                               e gli estremi del conto corrente bancario (denominazione della banca, indirizzo, numero di conto
                               corrente, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo) sul quale dovrà essere effettuato il
                               rimborso del premio.
                               Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso l’Impresa, dietro consegna della
                               proposta in originale e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, rimborsa al Contraente:
                               - il premio versato al netto dell’imposta di bollo, se la richiesta di recesso perviene entro il giorno
                               lavorativo antecedente il giorno di conversione del premio in azioni;
                               - il Controvalore delle azioni sottostanti il contratto, a cui si sommano i Costi di caricamento
                               riportati nella proposta ed il costo di amministrazione (pari - su base annua - allo 0,45% del
                               controvalore delle azioni sottostanti il contratto per entrambi i Comparti della SICAV), al netto
                               dell’imposta sull’eventuale rendimento e dell’imposta di bollo, se la richiesta di recesso perviene il
                               giorno lavorativo coincidente o successivo al giorno di conversione del premio in azioni.
                               La data di riferimento per il calcolo del Controvalore delle azioni sottostanti il contratto è l’ottavo
                               giorno successivo alla data di ricevimento, da parte dell’Impresa, della richiesta di recesso.
         Risoluzione           Non prevista.

          Sono previsti riscatti o riduzioni?       ☑ SI       ☐ NO

                               Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto (totale o parziale), purché l’Assicurato sia in vita e
     Valori di riscatto e
                               siano trascorsi sei mesi (per il riscatto totale) o un anno (per il riscatto parziale) dalla decorrenza del
         riduzione
                               contratto, fino ad esaurimento delle azioni del Comparto della SICAV sottostanti il contratto. Dopo
                               l’esaurimento delle azioni della SICAV sottostanti il contratto non è possibile esercitare il diritto di
                               riscatto.
                               In caso di riscatto l’Impresa
                                                   l’Impresa non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto,
                               per effetto dei rischi finanziari dell’investimento nonché dei prelievi delle azioni effettuati nel corso
                               della vita del contratto vi è la possibilità che il Contraente ottenga un ammontare            ammontare
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significativamente inferiore al premio versato.
                                Il valore di riscatto totale è pari, sia in epoca antecedente all’erogazione della prima rata di Rendita,
                                sia durante l’erogazione della Rendita, al numero di azioni del Comparto della SICAV sottostanti il
                                contratto alla data di riferimento moltiplicato per il valore unitario delle stesse.
                                I valori sono calcolati alla stessa data di riferimento, che coincide con l’ottavo giorno successivo alla
                                data di ricevimento, da parte di Allianz Global Life dac, della richiesta di riscatto (corredata della
                                documentazione di cui all’articolo 3 delle Condizioni di assicurazione e superati i controlli
                                antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo). Nel caso la richiesta di riscatto
                                sia inviata a mezzo posta ad altra Società invece che ad Allianz Global Life dac, per ricevimento da
                                parte dell’Impresa si intende il ricevimento della richiesta di riscatto da parte di Allianz Global Life
                                dac.
                                Il valore di riscatto parziale si ottiene con le stesse modalità del riscatto totale, considerando
                                l’importo che il Contraente intende riscattare e a condizione che:
                                - la rendita ridotta a seguito del riscatto parziale esercitato dal Contraente non risulti inferiore a
                                   500,00 euro annui;
                                 - l’importo riscattato non risulti inferiore a 500,00 euro.
                                Il riscatto parziale determina la riduzione della rendita in misura proporzionale all’importo
                                riscattato. In particolare la rendita viene ridotta di una percentuale pari al rapporto tra l’importo
                                riscattato e il controvalore delle azioni sottostanti il contratto prima dell’esercizio del riscatto
                                parziale. I valori sono calcolati alla stessa data di riferimento, che coincide con l’ottavo giorno
                                successivo alla data di ricevimento, da parte dell’Impresa, della richiesta di riscatto parziale.
                                Puoi richiedere informazioni sul valore di riscatto e di riduzione della rendita all'Agenzia di
 Richiesta di informazioni
                                riferimento oppure a:
                                Allianz Global Life dac
                                Sede secondaria - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste
                                info-
                                info - agl@allianz.com

          A chi è rivolto questo prodotto ?

Il prodotto è destinato a coloro che:
- desiderano percepire una rendita vitalizia garantita
- desiderano provvedere ai bisogni dei beneficiari designati dal contratto
- desiderano usufruire dei vantaggi fiscali legati all’investimento in un prodotto assicurativo unit-linked, rispetto a un investimento
   diretto
- hanno una certa conoscenza del funzionamento dei prodotti d’investimento assicurativi
- hanno un orizzonte d’investimento di lungo periodo e sono consapevoli di poter perdere, parzialmente o interamente, il proprio
   investimento.
La tipologia di investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto dipenderà dall’opzione d’investimento
sottostante selezionata.

          Quali costi devo sostenere?

Per l’informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.
In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, ti forniamo il dettaglio dei seguenti costi a tuo carico:
Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al:
- 51% per il Comparto ALLIANZ STRATEGY 15 - IT
- 48% per il Comparto ALLIANZ STRATEGY 50 - IT.

          Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L’importo della prestazione di rendita annua vitalizia può aumentare ogni anno in base all’andamento delle azioni del Comparto
della SICAV “Allianz European Pension Investments” scelto dal Contraente, ma l’importo raggiunto non può in alcun caso
diminuire (Consolidamento annuale). Pertanto l’importo della prestazione di rendita annua vitalizia è garantito per l’intera vita
dell’Assicurato indipendentemente dall’andamento delle azioni del Comparto della SICAV scelto dal Contraente.
Nel caso in cui i fondi possano investire, in base alle proprie politiche di investimento, in titoli emessi da enti creditizi, gli stessi
potrebbero risultare esposti a rischi derivanti dall’eventuale attivazione di misure straordinarie di risanamento degli enti medesimi
da parte delle Autorità competenti, compreso il c.d. bail-in (per effetto del quale i titoli emessi da un ente creditizio possono
essere soggetti a riduzione di valore nominale o a conversione in capitale).

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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
                              Nel caso in cui il reclamo presentato all’impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta
          IVASS o
                              tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC:
          CONSOB
                              ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista
                              Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it.
                                                                                              www.consob.it
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
         Mediazione           Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della
      (OBBLIGATORIA)          Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
   Negoziazione assistita     Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
 Altri sistemi alternativi di Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato
      risoluzione delle       aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato
         controversie         membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET,
                              inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede
                              l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet
                              http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia
                              può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente,
                              dandone notizia al reclamante.
REGIME FISCALE
    Trattamento fiscale       Imposta sui premi
       applicabile al         I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.
         contratto            Detrazione fiscale dei premi
                              Per i premi pagati per il contratto non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.
                              Imposta di bollo
                              Le comunicazioni alla clientela sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto
                              dalla normativa vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente
                              trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale, in
                              caso di vita o di decesso dell’Assicurato).
                              Tassazione delle somme percepite
                              Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso
                              dell'Assicurato, non sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile
                              alla copertura del rischio demografico - all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
                              Negli altri casi, i rendimenti liquidati sono soggetti ad imposta a titolo di ritenuta definitiva (imposta
                              sostitutiva) nella misura del 26%. Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di
                              Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,50%.
                              Per l’applicazione dell’imposta sostitutiva è necessario fare le seguenti distinzioni:
                              - erogazione di una prestazione in forma di capitale: le somme liquidate per riscatto totale sono
                                  soggette all‘imposta sostitutiva sulla differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e
                                  l’ammontare dei premi versati (al netto dei riscatti parziali);
                              - erogazione della Prestazione annua vitalizia:
                                     se corrisposta tramite riscatti parziali programmati, le somme erogate costituiscono
                                        redditi di capitale, da assoggettare all’imposta sostitutiva per la parte corrispondente alla
                                        differenza tra l’ammontare percepito dal Contraente e quello del premio pagato, diminuito
                                        delle somme ricavate dal prelievo delle azioni sottostanti il contratto utilizzate per
                                        alimentare la Riserva tecnica necessaria a garantire l’erogazione delle rendita e ridotto in
                                        proporzione al rapporto tra il capitale erogato ed il valore economico della polizza (per
                                        valore economico della polizza si intende ciò che sarebbe corrisposto se la polizza fosse
                                        venuta a scadenza alla data del riscatto parziale programmato);
                                     se corrisposta tramite rendita vitalizia avente funzione previdenziale, le somme erogate
                                        sono soggette all’ imposta sostitutiva, sia con riferimento ai rendimenti finanziari di
                                        ciascuna rata di rendita in corso di erogazione, (che costituiscono redditi di capitale per la
                                        differenza fra l’importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata
                                        calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari), sia con riguardo ai rendimenti
                                        della rendita in corso di costituzione, con riguardo al risultato netto di gestione maturato
                                        in ciascun periodo di imposta (determinato sottraendo dal valore attuale della rendita in via
                                        di costituzione - calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso
                                        della prestazione - diminuito delle somme ricavate dal prelievo delle azioni sottostanti il
                                        contratto utilizzate per alimentare la riserva tecnica necessaria a garantire l’erogazione
                                        delle rendita, il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno).

DIP aggiuntivo IBIP                            Allianz Invest4Life ed. 28/04/2021                                     Pagina 5 di 6
L’Impresa non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti
                       che esercitano attività d’impresa e a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti
                       stipulati nell’ambito di attività commerciale qualora gli interessati presentino una dichiarazione
                       della sussistenza di tale requisito.
                       A partire dall’1.1.2001 è entrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime per il
                       trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si
                       applica agli Investitori-Contraenti, nonché ai Beneficiari in caso di sinistro, non residenti nel Paese, ai
                       quali è però richiesto dai Revenue Commissioners (Intendenza di Finanza Irlandese) di
                       sottoscrivere la Dichiarazione di Non Residenza in Irlanda.
                       Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore e all’interpretazione prevalente delle
                       medesime alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia
                       circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente
                       in relazione alla sottoscrizione del contratto.

L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI
RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLE TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
                                            ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE
(c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL
CONTRATTO MEDESIMO.
           MEDESIMO.

DIP aggiuntivo IBIP                     Allianz Invest4Life ed. 28/04/2021                                      Pagina 6 di 6
Allianz Global Life
Allianz Invest4Life
        Invest4Life                                                                                                                                                                 designated activity company

        Condizioni di assicurazione                                                                                                             Data ultimo aggiornamento: 28/04/2021

INDICE
                                                                                                                                                                                                                      Pagina

PAGINA DI PRESENTAZIONE ...................................................................................................................................................................................... 2

Che cosa è assicurato? Qual’ è la prestazione assicurata?
Art. 1 Prestazioni assicurative ................................................................................................................................................................................. 3
Art. 2 Prestazione assicurata in caso di decesso dell’Assicurato .................................................................................................................... 3

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’I           l’Impresa?
Art. 3 Denuncia di sinistro ........................................................................................................................................................................................ 3
Art. 4 Pagamenti dell’Impresa................................................................................................................................................................................. 4
Art. 5 Prescrizione ...................................................................................................................................................................................................... 4
Art. 6 Dichiarazione del Contraente e dell’Assicurato ...................................................................................................................................... 5

Quando e come devo pagare?
Art. 7 Premi .................................................................................................................................................................................................................. 5
Art. 8 Modalità di pagamento della rendita......................................................................................................................................................... 5
Art. 9 Importo minimo iniziale della rendita ...................................................................................................................................................... 6
Art. 10 Incremento annuo della rendita ............................................................................................................................................................... 6
Art. 11 Comparti della SICAV sottostanti al contratto....................................................................................................................................... 6
Art. 12 Sostituzione dei Comparti della SICAV da parte dell’Impresa .......................................................................................................... 7
Art. 13 Operazioni di trasferimento tra Comparti (c.d. switch) ..................................................................................................................... 7
Art. 14 Giorno di valorizzazione delle Azioni dei Comparti della SICAV ...................................................................................................... 7
Art. 15 Data di riferimento ....................................................................................................................................................................................... 7
Art. 16 Prelievo di azioni dei Comparti della SICAV in corso di contratto .................................................................................................... 7

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 17 Conclusione del contratto – Entrata in vigore dell’assicurazione .................................................................................................... 8
Art. 18 Durata del contratto ed età dell’Assicurato ........................................................................................................................................... 8

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Art. 19 Revoca della Proposta .................................................................................................................................................................................. 8
Art. 20 Diritto di recesso ........................................................................................................................................................................................... 9

Sono previsti riscatti e riduzioni?
Art. 21 Riscatto totale o parziale ............................................................................................................................................................................. 9

Altre informazioni
Art. 22 Beneficiari .....................................................................................................................................................................................................10
Art. 23 Non pignorabilità e non sequestrabilità ...............................................................................................................................................10
Art.24 Cessione, pegno e vincolo .........................................................................................................................................................................10
Art.25 Prestito ............................................................................................................................................................................................................10
Art. 26 Tasse e imposte ...........................................................................................................................................................................................10
Art.27 Foro competente .........................................................................................................................................................................................10
Art.28 Legge applicabile al contratto ..................................................................................................................................................................10

GLOSSARIO .................................................................................................................................................................................................................11

Condizioni di assicurazione: indice                                                                                                                                                                   Pagina 1 di 12
Allianz Global Life
Allianz Invest4Life
         nvest4Life                                                                                      designated activity company

     Condizioni di assicurazione
PAGINA DI PRESENTAZIONE
Gentile Contraente,
in questa pagina troverai una breve illustrazione del prodotto.
Allianz Invest4life è un contratto di assicurazione sulla vita con componente unit linked che, a fronte del versamento di un
premio unico, garantisce al Contraente, in caso di vita dell’Assicurato, mediante riscatti periodici e una successiva rendita
vitalizia, l’erogazione di una prestazione annua vitalizia di importo minimo determinato all’atto della sottoscrizione del
Modulo di proposta. La prestazione può essere immediata o differita.
L’importo della prestazione annua vitalizia può aumentare ogni anno in base all’andamento delle azioni del Comparto della
SICAV scelto, ma l’importo raggiunto non può in alcun caso diminuire (Consolidamento annuale).
Il decesso dell’Assicurato comporta l’interruzione dell’erogazione della prestazione annua vitalizia e la liquidazione della
prestazione in caso di decesso a favore dei Beneficiari designati, salvo i casi in cui il controvalore delle azioni sottostanti sia
pari a zero.
All’atto della sottoscrizione del Modulo di proposta potrai scegliere il Comparto della SICAV nel quale deve essere investito il
premio versato, tra i due messi a disposizione dall’Impresa, in particolare:
     -   Allianz Strategy 15 (min 0%, max 35% azionario);
     -   Allianz Strategy 50 (min 0%, max 100% azionario).
Il contratto è a vita intera, la durata dello stesso coincide con la vita dell’Assicurato, alla data della sottoscrizione del Modulo
di proposta l’Assicurato non può avere un’età inferiore a 45 anni e superiore a 75 anni.
È previsto il versamento di un premio unico di importo minimo pari a 25.000,00 euro. Non sono consentiti versamenti
aggiuntivi, ed il versamento del premio deve avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente
intestato all’Impresa.
Alla fine delle Condizioni di assicurazione troverai le definizioni dei termini tecnici più importanti utilizzati nel testo ed ivi
indicati in maiuscolo.

Condizioni di assicurazione: pagina di presentazione                                                                 Pagina 2 di 12
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Allianz Invest4Life
         nvest4Life                                                                                         designated activity company

     Condizioni di assicurazione
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON COMPONENTE UNIT LINKED CHE OFFRE, MEDIANTE RISCATTI
PERIODICI E UNA SUCCESSIVA RENDITA VITALIZIA, UN IMPORTO ANNUO MINIMO GARANTITO IN CASO DI VITA
DELL’ASSICURATO, CON CONTROASSICURAZIONE (VARIABLE ANNUITY).

Che cos’è assicurato?
          assicurato? Qual è la prestazione assicurata?
Art. 1. Prestazioni assicurative
Allianz Invest4Life è un contratto di assicurazione sulla vita con componente unit linked che, a fronte del versamento di un
Premio unico, garantisce al Contraente, in caso di vita dell’Assicurato, mediante riscatti periodici e una successiva rendita
vitalizia, l’erogazione di una Prestazione annua vitalizia di importo minimo determinato all’atto della sottoscrizione del
Modulo di proposta, secondo quanto indicato all’articolo 9 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Tale prestazione può essere immediata o differita.
Il decesso dell’Assicurato comporta l’interruzione dell’erogazione della prestazione annua vitalizia e la liquidazione della
prestazione di cui all’articolo 2 delle presenti Condizioni di assicurazione a favore dei Beneficiari designati per il caso di
decesso, salvo il caso in cui il Controvalore delle azioni sottostanti il contratto sia pari a zero (per effetto dei rischi finanziari
dell’investimento o dell’esaurimento delle azioni sottostanti il contratto a seguito dei prelievi effettuati a norma dell’articolo
16 delle presenti Condizioni di assicurazione).
L’importo della prestazione annua vitalizia può aumentare ogni anno, secondo le modalità indicate all’articolo 10 delle
presenti Condizioni di assicurazione, in base all’andamento delle azioni del Comparto della SICAV “Allianz European Pension
Investments” (di seguito “SICAV”) scelto dal Contraente, ma l’importo raggiunto non può in alcun caso diminuire
(Consolidamento annuale).
L’importo della prestazione annua vitalizia è garantito per l’intera vita dell’Assicurato indipendentemente dall’andamento
delle azioni del Comparto della SICAV scelto dal Contraente.
La prestazione annua vitalizia viene inizialmente erogata attraverso
                                                                  attraverso un piano di riscatti parziali programmati operato sulle
azioni sottostanti il contratto fino ad esaurimento
                                          esaurimento del Capitale investito.
                                                                      investito. Se e nel momento in cui il Capitale investito risulterà
esaurito, per effetto dei prelievi di azioni di cui all’art
                                                    all’articolo 16 delle presenti Condizioni di assicurazione, la prestazione annua
vitalizia continuerà ad essere erogata, in caso di vita dell’Assicurato, attraverso la corresponsione di una rendita vitalizia,
                                                                                                                          vitalizia, per
un ammontare della rendita vitalizia costante e pari pari all’ultimo importo raggiunto dalla prestazione annua vitalizia stessa.
Laddove non diversamente specificato, per semplicità, si farà riferimento nelle presenti Condizioni di assicurazione con il
termine “Rendita” alla prestazione annua vitalizia, sia che     che il pagamento della prestazione annua vitalizia sia finanziato
attraverso i riscatti periodici sia attraverso la rendita vitalizia.
Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto come previsto all’articolo 21 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Art. 2 – Prestazione assicurata in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato, ai Beneficiari sarà liquidato un capitale pari al Controvalore delle azioni sottostanti il
contratto, ovvero pari al numero di azioni moltiplicato per il valore unitario delle stesse.
In caso di decesso dell’Assicurato la Impresa non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto
dei rischi finanziari dell’investimento nonché dei prelievi delle azioni effettuati nel cocorso
                                                                                            rso della vita del contratto e descritti
all’articolo
all’articolo 16 delle presenti Condizioni di assicurazione,
                                              assicurazione, vi è la possibilità che i Beneficiari ottengano, al momento della
liquidazione della prestazione, un ammontare significativamente inferiore al Capitale investito      investito al momento della
sottoscrizione.
Qualora il decesso avvenga durante l’erogazione della rendita, ma dopo l’esaurimento delle azioni sottostanti il contratto, ai
Beneficiari non sarà liquidata alcuna prestazione.
La data di riferimento per il calcolo del Controvalore delle azioni è l’ottavo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte
dell’Impresa, della richiesta di liquidazione della prestazione a seguito del decesso dell’Assicurato (corredata della
documentazione di cui al successivo articolo 3 delle presenti Condizioni di assicurazione).
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’I
                                   l’Impresa?
Art. 3 – Denuncia di sinistro
Al fine di ottenere il pagamento della prestazione assicurativa o del valore di riscatto, gli aventi diritto dovranno far
preventivamente
preventivamente pervenire all’Impresa tutti i documenti necessari - redatti in lingua italiana, oppure differente purché
accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente giurata o certificata - a verificare l’obbligo di
pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Tali documenti devono essere fatti pervenire ad Allianz Global Life dac tramite
gli intermediari dell’Impresa (preferibilmente
                               preferibilmente tramite l’intermediario che ha in gestione il suo contratto),
                                                                                                    contratto oppure inviati
mediante lettera raccomandata inviata a Allianz Global Life dac - Sede secondaria - Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123

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Allianz Invest4Life
         nvest4Life                                                                                      designated activity company

    Condizioni di assicurazione
Trieste. Nel caso i documenti siano inviati a mezzo posta ad altra società invece che ad Allianz Global Life dac, per
ricevimento da parte dell’impresa si intende il ricevimento dei documenti da parte di Allianz Global Life dac.
La richiesta di liquidazione deve sempre pervenire all’Impresa in originale, sottoscritta dai Beneficiari o da coloro che ne
hanno la rappresentanza legale, unitamente a copia fronte-retro di un valido documento di identità di ciascuno di essi
riportante firma visibile, e alla documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al
soggetto indicato quale rappresentante legale. Deve contenere gli estremi per l’accredito dell’importo dovuto dall’Impresa e
– al fine di agevolare gli aventi diritto nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie – può essere formulata
utilizzando la modulistica disponibile presso la rete di vendita dell’Impresa.
I documenti necessari, oltre alla richiesta di liquidazione, a verificare l’obbligo di pagamento e la corretta individuazione
degli aventi diritto sono i seguenti:
a) per il pagamento della prestazione annua vitalizia (r    (rendita):
 all’atto della conclusione del contratto, devono essere forniti dal Contraente all’Impresa gli estremi per l’accredito della
     rendita a mezzo bonifico bancario, che viene effettuato automaticamente entro il termine massimo di 30 giorni da ogni
     ricorrenza annua o mensile della rendita.
     Il Contraente può modificare gli estremi di accredito della rendita mediante comunicazione scritta all’Impresa o alla rete
     di vendita. In tal caso, il pagamento della rendita sulla base dei dati aggiornati viene effettuata a partire dalla ricorrenza
     annua o mensile della rendita successiva alla data di ricevimento della suddetta comunicazione, a condizione che
     quest’ultima pervenga all’Impresa o alla rete di vendita con un preavviso di almeno 60 giorni;
b) in caso di decesso dell’Assicurato:
 copia del certificato di morte dell’Assicurato, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
 qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma
     autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno
     testamento e quali sono gli eredi legittimi, i loro dati anagrafici, il grado di parentele e capacità d’agire. In caso di
     esistenza di testamento, deve esserne consegnata copia del relativo verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione
     sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando altresì che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido e
     non è stato impugnato, ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, i loro dati anagrafici e capacità d’agire.
     Limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto
     e/o la corretta erogazione del dovuto, l’Impresa potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, la copia dell’atto
     di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale.
Qualora il Contraente (in caso di riscatto) o uno dei Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato) sia minore di età o
incapace, copia del decreto del Giudice Tutelare contenente l'autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o
incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero dell’Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché
all'eventuale reimpiego della somma stessa.
L’Impresa, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es.
cartelle cliniche, verbale 118, ecc.) in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione
della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’assicurato avvenuto al di fuori del
territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti
dallo stesso, etc.).
Resta inteso che l’Impresa si riserva la facoltà di richiedere agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, in qualsiasi
momento, gli originali, al fine di verificare che le copie siano conformi agli stessi. Gli originali dovranno, in ogni caso, essere
consegnati all’Impresa a seguito di richiesta delle Autorità Competenti. L’Impresa provvederà a proprie spese alla
restituzione degli originali agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, una volta cessata l’esigenza di trattenerli.
Art. 4 Pagamenti dell’Impresa
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l’Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso il
soggetto incaricato della distribuzione, se anteriore). Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli
interessi legali a favore degli aventi diritto. L’Impresa pagherà mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato
al Contraente (in caso di rendita e riscatto) o ai Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato), salvo il caso di pagamenti
effettuato ai legali rappresentanti di minori o incapaci.
Art.
Art.5 – Prescrizione
Il codice civile (articolo 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 10 anni dal giorno
in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

Condizioni di assicurazione                                                                                          Pagina 4 di 12
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    Condizioni di assicurazione
Qualora il Contraente o i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione,
questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla
legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 6 – Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato debbono essere esatte e complete.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle prestazioni
assicurate di cui agli articoli
In particolare il Contraente deve fornire ad Allianz Global Life dac tutti i dati necessari per ottemperare alla normativa
riguardante l’identificazione della clientela.
Quando e come devo pagare?
Art. 7 – Premio
Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo minimo pari a 25.000,00 euro.
Non sono consentiti versamenti aggiuntivi.
Il versamento del premio deve avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Impresa,
indicato nel Modulo di proposta.
Nella causale dell’ordine di bonifico deve essere indicato il numero della proposta sottoscritta dal Contraente.
L’Impresa non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di un mezzo di pagamento diverso da quello previsto.
All’atto della sottoscrizione del Modulo di proposta il Contraente sceglie il Comparto della SICAV nel quale deve essere
investito il premio versato, tra quelli messi a disposizione dall’Impresa ed indicati all’articolo 11 delle presenti Condizioni di
assicurazione. Non è consentito ripartire l’investimento tra più Comparti della SICAV.
Il premio versato, al netto dei costi di caricamento prelevati al momento della sottoscrizione e riportati nel Modulo di
proposta, viene investito in azioni del Comparto della SICAV scelto dal Contraente e costituisce il Capitale investito.
Il numero di azioni sottostanti il contratto è determinato dividendo il Capitale investito per il valore unitario delle azioni del
Comparto della SICAV scelto dal Contraente rilevato alla data di riferimento. Tale data è l’ottavo giorno successivo alla data di
decorrenza del contratto indicata all’articolo 11 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Il Contraente riceve dall’Impresa una comunicazione scritta dell’avvenuto investimento del premio versato e dei conseguenti
valori contrattuali; tale comunicazione è inviata entro dieci giorni lavorativi dalla data di riferimento.
Art 8 – Modalità di pagamento della rendita
L’erogazione della rendita può essere immediata (se l’Assicurato ha un’età pari o superiore a 50 anni) o differita, fino ad un
massimo di 10 anni (maggiorato degli anni mancanti al raggiungimento del 50° anno di età se l’Assicurato ha un’età
inferiore a 50 anni). Essa viene pagata al Contraente in rate posticipate, con periodicità mensile o annuale.
La prima rata della rendita immediata è corrisposta alla prima ricorrenza annua o mensile del contratto.
Per ricorrenza annua del contratto si intende il giorno e il mese di ogni anno corrispondenti alla data di decorrenza delle
coperture assicurative.
Per ricorrenza mensile del contratto si intende il giorno di ogni mese corrispondente alla data di decorrenza delle stesse
coperture.
La prima rata della rendita differita è corrisposta alla prima ricorrenza annua o mensile successiva al termine del periodo di
differimento.
La rata annuale della rendita è pagata alla ricorrenza annua del contratto. La rata mensile della rendita è pagata alla
ricorrenza mensile del contratto e si ottiene dividendo la rendita per dodici.
All’atto della sottoscrizione del Modulo di proposta il Contraente sceglie:
 il pagamento immediato (se l’Assicurato ha un’età pari o superiore a 50 anni) o differito della rendita, indicando la
     durata dell’eventuale differimento;
 la periodicità mensile o annuale dell’erogazione della rendita.
Il Contraente può modificare la periodicità del pagamento della rendita. Tale facoltà è esercitabile una sola volta nel corso
della durata contrattuale e la relativa richiesta deve pervenire all’Impresa almeno trenta giorni prima della ricorrenza annua
del contratto.
Come descritto all’articolo
                   all’articolo 16 delle presenti Condizioni di assicurazione,
                                                                assicurazione, il pagamento della rendita
                                                                                                    rendita è finanziato attraverso
un piano di riscatti parziali programmati operato sulle azioni sottostanti il contratto fino    fino all’esaurimento del Capitale
investito. Se e nel momento in cui il Capitale investito risulterà esaurito, la rendita continuerà ad essere erogata, in caso di
vita dell’Assicurato, per un ammontare costante pari all’ultimo importo raggiunto dalla renditaendita stessa, attraverso l’entrata in
vigore del meccanismo della rendita vitalizia così come descritto all’articolo
                                                                      all’articolo 1presenti Condizioni di assicurazione.
                                                                                                           assicurazione.

Condizioni di assicurazione                                                                                           Pagina 5 di 12
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    Condizioni di assicurazione
Art. 9 – Importo minimo iniziale della rendita
L’importo annuo minimo iniziale della rendita riportato nel Modulo di proposta e confermato dall’Impresa nel Certificato di
polizza, da corrispondersi in rate annuali o mensili, si determina moltiplicando il premio versato dal Contraente per il
Coefficiente di conversione riportato nel Modulo di proposta e confermato dall’Impresa nel Certificato di polizza. Tale
Coefficiente dipende dall’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione dello stesso Modulo di proposta e dal periodo di
differimento scelto dal Contraente.
Tale importo è garantito dall’Impresa per l’intera vita dell’Assicurato, indipendentemente dall’andamento delle azioni del
Comparto della SICAV scelto dal Contraente.
Art. 10 – Incremento annuo della rendita
Ad ogni ricorrenza annua del contratto viene effettuata una comparazione tra il Controvalore delle azioni sottostanti il
contratto ed il Valore residuo del contratto per determinare l’eventuale incremento annuo della rendita.
La data di riferimento per la comparazione coincide con il ventesimo giorno precedente la data di ricorrenza annua del
contratto.
Il Controvalore delle azioni sottostanti il contratto è pari al numero di azioni moltiplicato per il valore unitario delle stesse,
entrambi rilevati alla data di riferimento.
Il Valore residuo del contratto è un valore di riferimento utilizzato per determinare l’eventuale incremento annuo della
rendita. Il Valore residuo del contratto è calcolato secondo le seguenti modalità:
 alla prima ricorrenza annua del contratto il Valore residuo sarà pari al premio versato al netto delle rate di rendita
    erogate e degli eventuali riscatti parziali esercitati dal Contraente fino alla data di riferimento;
 ad ogni ricorrenza annua successiva il Valore residuo sarà pari al Valore residuo del contratto rilevato alla ricorrenza
    annua precedente, al netto delle rate di rendita erogate e degli eventuali riscatti parziali esercitati dal Contraente a partire
    dalla ricorrenza annua precedente fino alla data di riferimento.
Ad ogni ricorrenza annua del contratto vengono comparati:
 il Controvalore delle azioni sottostanti il contratto e
 il Valore residuo del contratto.
Se la differenza tra il primo valore ed il secondo è positiva:
 la rendita si incrementa di un importo pari al Coefficiente di conversione di cui all’articolo delle Condizioni di
    assicurazione moltiplicato per la differenza tra il primo valore ed il secondo;
 il Valore residuo del contratto si incrementa e diventa pari al Controvalore delle azioni sottostanti il contratto.
Se la differenza tra il primo valore ed il secondo è negativa o è pari a zero:
 la rendita non si incrementa;
 il Valore residuo del contratto non si incrementa.
Qualora l’erogazione della rendita abbia comportato il prelievo di tutte le azioni del Comparto della SICAV sottostanti il
contratto, non si effettuerà più la comparazione di cui sopra e la rendita continuerà ad essere erogata finché l’Assicurato
sarà in vita, per un valore costante e pari all’ultimo importo raggiunto dalla rendita stessa, attraverso l’entrata in vigore del
meccanismo della rendita vitalizia così come descritto all’articolo 1 delle Condizioni di assicurazione.
L’incremento della rata annuale della rendita è erogato:
 a partire dalla stessa ricorrenza annua di contratto in cui si verifica l’incremento, se l’erogazione della rendita è già
    iniziata;
 a partire dalla prima ricorrenza annua successiva al termine del periodo di differimento, se l’erogazione della rendita non
    è iniziata.
L’incremento della rata mensile della rendita, che si ottiene dividendo l’incremento annuo della rendita per dodici, è
erogato:
 a partire dalla stessa ricorrenza annua di contratto in cui si verifica l’incremento, se l’erogazione della rendita è già
    iniziata;
 a partire dalla prima ricorrenza mensile successiva al termine del periodo di differimento, se l’erogazione della non è
    iniziata.
Art. 11 – Comparti della SICAV sottostanti il contratto
I Comparti della SICAV disponibili per l’investimento sono:
 Allianz Strategy 15 - IT;
 Allianz Strategy 50 - IT.
Il Contraente che ha scelto il Comparto “Allianz Strategy 50 - IT” ha la facoltà di chiedere la variazione dell’investimento,
effettuando un’operazione di trasferimento tra Comparti (c.d. switch), come descritto all’articolo 13 delle Condizioni di
assicurazione.

Condizioni di assicurazione                                                                                          Pagina 6 di 12
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