Regolamento della cassa della Asga Pensionskasse Genossenschaft - valido dal 1 gennaio 2019 - In caso di controversia prevarrà il testo originale ...

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Regolamento della cassa
della Asga Pensionskasse Genossenschaft
                                                              valido dal 1° gennaio 2019

    In caso di controversia prevarrà il testo originale del regolamento in lingua tedesca.
Regolamento della cassa
della Asga Pensionskasse Genossenschaft
A. Disposizioni generali
Art.    1    Basi                                                               4
Art.    2    Affiliazione                                                       4
Art.    3    Commissione di previdenza del personale della ditta affiliata      4
Art.    4    Regolamento                                                        4
Art.    5    Fondo di garanzia LPP                                              4

B. Obbligo d’assicurazione
Art. 6       Obbligo d’assicurazione / Eccezioni                                4
Art. 7       Inizio dell’obbligo d’assicurazione                                5
Art. 8       Notificazione dell’affiliazione e mutazioni                        5
Art. 9       Inizio della copertura assicurativa                                6
Art. 10      Informazione degli assicurati                                      6
Art. 11      Fine dell’affiliazione                                             7
Art. 12      Età di pensionamento                                               7

C. Contributi
   Salario annuo determinante / Salario assicurato
Art. 13      Durata dell’obbligo di contribuzione                               8
Art. 14      Entità dei contributi                                              8
Art. 15      Pagamenti dei contributi e somme di riscatto                       8
             Pagamenti dei contributi
             Riscatto di prestazioni regolamentari
             Riscatto della piena prestazione pensionistica
Art. 16      Salario annuo determinante / Salario assicurato                   10
Art. 17      Avere di vecchiaia                                                11

D. Prestazioni assicurative
Art. 18      Panoramica delle prestazioni assicurative                         12
I.     Prestazioni di vecchiaia
Art. 19      Rendita di vecchiaia e rendita di vecchiaia per invalidi          12
Art. 20      Capitale di vecchiaia                                             13
Art. 21      Rendita per figli di beneficiario di una rendita di vecchiaia /
             rendita di vecchiaia per invalidi                                 13
II.    Prestazioni per i superstiti (a seguito di malattia o infortunio)
Art. 22      Rendita per il partner                                            13
Art. 23      Diritto del partner divorziato                                    14
Art. 24      Capitale in caso di decesso                                       15
Art. 25      Rendita per orfani                                                16

                                                                               2/32
III. Prestazioni d’invalidità (a seguito di malattia o infortunio)
Art. 26    Rendita d’invalidità                                                  16
Art. 27    Rendita per figli d’invalido                                          17
Art. 28    Esenzione dal pagamento dei contributi                                17
IV. Disposizioni comuni
Art. 29    Acquisizione del diritto / Prestazione anticipata /
           Pagamento delle prestazioni                                           18
Art. 30    Restituzione / Compensazione                                          19
Art. 31    Pagamento suppletivo / Prescrizione                                   19
Art. 32    Adeguamento all’evoluzione dei prezzi                                 19
Art. 33    Rapporto con altre assicurazioni /
           Riduzione delle prestazioni                                           20

E. Uscita anticipata dal servizio
Art. 34    Prestazione d’uscita                                                  21
Art. 35    Copertura successiva                                                  22

F.   Disposizioni per la previdenza complementare
Art. 36    Campo d’applicazione                                                  22
Art. 37    Assicurazione                                                         22
Art. 38    Contributi e somme di riscatto                                        23
Art. 39    Riduzione della rendita per il partner in casi particolari            23
Art. 40    Capitale in caso di decesso                                           24
Art. 41    Capitale supplementare in caso di decesso                             24
Art. 42    Rapporto con altre assicurazioni                                      24
Art. 43    Copertura successiva                                                  24
Art. 44    Ulteriori deroghe alla previdenza di base secondo gli art. 1-35 LPP   25

G. Disposizioni finali
Art. 45    Obbligo d’informazione e di notifica                                 25
Art. 46    Partecipazione alle eccedenze                                        25
Art. 47    Incedibilità                                                         25
Art. 48    Promozione della proprietà d’abitazioni                              26
Art. 49    Bonifico di una prestazione di libero passaggio, rendita di vecchiaia o
           di vecchiaia e invalidità in caso di divorzio                        26
Art. 50    Equilibrio finanziario / Sottocopertura                              27
Art. 51    Scioglimento del contratto d’affiliazione / Liquidazione parziale    27
Art. 52    Vertenze giudiziarie                                                 27
Art. 53    Lacune nel regolamento / Adeguamento del regolamento                 28
Art. 54    Disposizioni transitorie                                             28

Allegato al regolamento della cassa
Cifra 1    Entità dei contributi                                                 29
Cifra 2    Soglia d’entrata / Salario annuo determinante /
           Salario assicurato                                                    29
Cifra 3    Aliquote di conversione in percento dell’avere di vecchiaia           30

Denominazioni / Abbreviazioni                                                    31

                                                                                 3/32
Regolamento della cassa
       della Asga Pensionskasse Genossenschaft
       A. Disposizioni generali
Art. 1 Basi
       1. Il presente regolamento della cassa poggia sulla Legge federale sulla previ-
       denza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e le relative or-
       dinanze, lo statuto dell’ Asga Pensionskasse Genossenschaft, nonché sul regola-
       mento delle spese.
       2. La “Asga Pensionskasse Genossenschaft" è iscritta con tale ragione sociale nel
       registro per la previdenza professionale. In seguito viene denominata Asga.
Art. 2 Adesione
       Base dell’affiliazione è il contratto d’affiliazione fra la Asga e la ditta affiliata. Di-
       ritti e doveri sono esposti nel medesimo.
Art. 3 Commissione di previdenza del personale della ditta affiliata
       In seno alla ditta affiliata può essere istituita una commissione di previdenza del
       personale paritetica preposta all’adozione delle decisioni in materia di previdenza
       all’interno del-la ditta. Quest’ultima regola il foglio informativo per la commis-
       sione di previdenza del personale.
Art. 4 Regolamento
       1. I rapporti fra l’Asga e le ditte affiliate, gli assicurati e gli aventi diritto sono di-
       sciplinati dal presente regolamento.
       2. L‘ Allegato al regolamento della cassa è parte integrante del presente regola-
       mento.
       3. Il presente Regolamento si suddivide in disposizioni per la previdenza comple-
       mentare (art. 1-35) e in disposizioni per la previdenza complementare (art. 36-
       44). Le disposizioni per la previdenza complementare si applicano anche alla pre-
       videnza extraobbligatoria.
Art. 5 Fondo di garanzia LPP
       L’Asga è affiliata al Fondo di garanzia LPP. Quest’ultimo eroga dei supplementi in
       caso di struttura d’età sfavorevole e assicura la corresponsione delle prestazioni
       previste dalla legge per gli istituti di previdenza insolventi.

       B. Obbligo d’assicurazione
Art. 6 Obbligo d’assicurazione / Eccezioni
       1. La ditta affiliata deve assicurare i lavoratori il cui presumibile salario annuo AVS
       supera la soglia d’entrata ai sensi della cifra 2 dell’Allegato.
       2. I lavoratori seguenti non sono assoggettati all’obbligo di assicurazione:
       a) I lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata
          massima di tre mesi. I lavoratori assunti a tempo determinato o gli impiegati
          assunti per un periodo limitato sono assoggettati
          all’assicurazione obbligatoria se:

                                                                                               4/32
aa) l’esistente rapporto di lavoro a tempo determinato è protratto senza
           interruzioni oltre il periodo di tre mesi. In tale eventualità, il lavoratore è
           assicurato dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento.
           ab) più assunzioni successive interventi presso il medesimo datore di lavoro
           o più interventi per la medesima azienda che si avvale di prestiti di
           manodopera si protraggono complessivamente oltre tre mesi e non superano
           un’interruzione di tre mesi.In tale eventualità, il lavoratore è assicurato
           dal quarto mese complessivo di lavoro; Tuttavia, se antecedentemente alla
           prima assunzione nell’azienda, è stato concordato che il periodo
           complessivo di assunzione o di impiego supererà i tre mesi, il lavoratore è
           assicurato dall’inizio del rapporto di lavoro. Il termine di tre mesi deve
           essere preso in considerazione anche se giunge a scadenza dopo la conclusione
           di un anno civile.
       b) I salariati che esercitano un’attività accessoria, se sono già obbligatoriamente
           assicurati per l’attività lucrativa principale oppure se esercitano esercitare
           un'attività lucrativa a titolo professionale;
       c) le persone totalmente invalide ai sensi dell’assicurazione di invalidità;
       d) le persone che, ai sensi dell’art. 26a LPP, rimangono provvisoriamente
           assicurate presso un altro istituto di previdenza;
       e) le persone che hanno già raggiunto l’età di pensionamento ordinaria.
       f) I dipendenti senza datore di lavoro contributivo (ANOBAG), il che significa che i
           loro datori di lavoro non hanno né il loro luogo di residenza, né la sede né
           stabilimenti permanenti in Svizzera né sono tenuti a versare contributi in base
           all'accordo con l'UE/AELS.
       3. Gli indipendenti che dispongono di personale e si assoggettano volontaria-
       mente alla LPP, oppure che sono tenuti per legge ad assoggettarvisi , possono es-
       sere affiliati all’Asga unitamente ai lavoratori. Non vengono compresi i lavoratori
       autonomi che soddisfano la cifra 2 lettera c,d o e.
       4. Gli indipendenti affiliati a un’associazione professionale riconosciuta che ha sti-
       pulato con l’Asga un accordo per i propri membri, possono essere affiliati all’Asga.
       Non vengono compresi i lavoratori autonomi che soddisfano la cifra 2 lettera c,d
       o e.
       5. I lavoratori con un salario annuo AVS che non raggiunge la soglia d’entrata ai
       sensi della cifra 2 dell’Allegato e persone secondo le precedenti par. 2 lettera e
       possono essere assicurati extra obbligatoriamente, se ciò è previsto dal contratto
       di affiliazione.
Art. 7 Inizio dell’obbligo d’assicurazione
       1. L’obbligo d’assicurazione per il lavoratore inizia il 1° gennaio successivo al com-
       pimento del 17° anno d’età per i rischi di decesso e invalidità e il 1° gennaio suc-
       cessivo al compimento del 24° d’età anche per la previdenza per la vecchiaia.
       2. L’assicurazione facoltativa o obbligatoria degli indipendenti inizia il primo
       giorno del mese successivo al rilascio della dichiarazione scritta riguardante l‘as-
       soggettamento alla LPP; fatto salvo l’art. 9 cifra 2 e 3.
Art. 8 Notificazione dell’affiliazione e mutazioni
       1. Per ogni persona da assicurare, entro 30 giorni dall’insorgere dell’obbligo d‘as-
       sicurazione nonché in caso di mutazioni, deve essere inoltrato un avviso di muta-
       zione debitamente compilato e firmato (eccezioni ai sensi dell’art. 16 cifra 2). Agli
       utilizzatori di AsgaOnline si applicano le disposizioni contrattuali e generali per
       l’utilizzo di AsgaOnline. L’obbligo di notifica incombe alla ditta affiliata. Se l’affilia-

                                                                                             5/32
zione o la mutazione è notificata tardivamente, l’Asga fatturerà i costi il cui insor-
        gere è stato determinato dal maggior dispendio in applicazione del separato rego-
        lamento delle spese.
        2. La persona assicurata è tenuta per legge ad accreditare all’Asga, entro un anno
        dall’affiliazione alla medesima, la prestazione d’uscita dovuta dal precedente
        dato-re di lavoro e un eventuale capitale di previdenza presente, erogato da un
        istituto di libero passaggio. L‘Asga si riserva il diritto di erogare solo sotto forma di
        capita-le le prestazioni sovraobbligatorie spettanti sulla base di una prestazione
        d’uscita accreditata tardivamente all’Asga.
        La persona assicurata è tenuta a provvedere all’accredito. L‘Asga può esigere di-
        rettamente le prestazioni di libero passaggio.
        3. In caso di congedo non pagato, rinviamo al Promemoria per il congedo non pa-
        gato, disponibile presso l’Asga all’indirizzo www.asga.ch.

 Art. 9 Inizio della copertura assicurativa
        1. Se viene assicurata l'assicurazione obbligatoria, il dipendente della società affi-
        liata riceverà la copertura assicurativa dal giorno in cui ha inizio l'impiego o la
        prima volta in cui si presenta una richiesta di salario, ma in ogni caso nel mo-
        mento in cui il dipendente si mette in viaggio per andare al lavoro.
        2. Per gli indipendenti la copertura assicurativa ha inizio, fatte salve eventuali re-
        strizioni per ragioni di salute ai sensi della cifra 3, con la ricezione dell’avviso, tut-
        tavia al più presto alla data d’inizio dell’assicurazione indicata.
        3. Nell’ambito dell’assicurazione volontaria degli indipendenti, per il rischio di de-
        cesso e invalidità, può essere prevista una riserva per motivi di salute per un pe-
        riodo massimo di tre anni. Una riserva è illecita se la persona che esercita un’atti-
        vità lavorativa indipendente è stata assicurata obbligatoriamente perlomeno per
        sei mesi e si è poi assicurata volontariamente entro il termine di un anno. Per il
        resto si applica analogamente l’art. 37 delle disposizioni sulla previdenza comple-
        mentare.
Art. 10 Informazione degli assicurati
        1. Per il tramite della ditta affiliata, la persona assicurata riceve un certificato di
        previdenza a conferma dell’affiliazione. Il medesimo informa dettagliatamente sul
        genere e sull’entità delle prestazioni assicurate, dei contributi, dei depositi e delle
        percezioni e dell’avere di vecchiaia alla fine dell’anno precedente.
        2. Ad ogni modifica delle basi d’assicurazione, tuttavia perlomeno annualmente,
        è consegnato un nuovo certificato di previdenza.
        3. In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata,
        alla persona assicurata o al tribunale sono rilasciate, su richiesta, informazioni
        concernenti l’ammontare dell’avere determinante per il calcolo della prestazioni
        d’uscita da dividere, e gli ulteriori dati necessari secondo l’art. 24 cpv. 3 LFLP e
        l’art. 19k OLP.
        4. Gli assicurati sono informati annualmente in forma adeguata sull’andamento
        degli affari, sulla situazione finanziaria e sull’organizzazione dell’Asga. Su richie-
        sta, l’Asga rilascia all’assicurato ulteriori informazioni sullo stato della sua assicu-
        razione e sull’attività dell’Asga.

                                                                                              6/32
Art. 11 Fine dell’affiliazione
        La ditta affiliata è tenuta a notificare per iscritto l’uscita di una persona assicurata
        entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 12 Età di pensionamento
        1. L‘età di pensionamento ordinaria corrisponde all’età ordinaria di pensiona-
        mento-to AVS.
        2. Un pensionamento anticipato è possibile al più presto dal compimento del 58°
        anno d’età, a condizione che intervenga una cessazione del rapporto di lavoro o
        termini l’attività autonoma. Le prestazioni di vecchiaia si riducono di conse-
        guenza. Il pensionamento anticipato non è possibile se la cessazione del rapporto
        di lavoro o l'attività autonoma senza un’interruzione sostanziale segue un nuovo
        rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro o si riprende lo stesso lavoro au-
        tonomo. Un'interruzione sostanziale è di almeno 6 mesi. Se l'Asga stabilisce che
        entro questo periodo verrà avviato un nuovo rapporto di lavoro con lo stesso da-
        tore di lavoro o un'attività autonoma, essa può revocare il pensionamento antici-
        pato.
        Gli assicurati che proseguono l’attività lucrativa oltre il raggiungimento dell’età
        ordinaria di pensionamento, pos-sono mantenere la previdenza al più tardi fino al
        compimento del 70° anno d’età. Ciò comporta un aumento delle prestazioni di
        vecchiaia.
        La persona assicurata, al posto di una prestazione di vecchiaia, può esigere l’ac-
        credito della prestazione d’uscita ai sensi dell’art. 34 cifra 3, a condizione di pro-
        seguire l’attività lucrativa o di essersi annunciata quale persona disoccupata.
        Dopo aver raggiunto il pensionamento età non sussiste più il diritto ad una pre-
        stazione di libero passaggio.
        3. I pensionamenti parziali sono possibili entro il limite di età della cifra 2. La co-
        municazione avviene ai sensi dell’art. 8 cifra 1 dal datore di lavoro. La somma del
        grado di pensionamento parziale e del grado d’occupazione residuo è sempre pari
        al 100 %. Il salario annuo AVS applicabile o il reddito annuo pertinente devono es-
        sere ridotti almeno in base al grado di pensionamento parziale. È possibile al mas-
        simo un pensionamento parziale l’anno; ogni pensionamento parziale deve atte-
        starsi perlomeno al 20 %. Al massimo sono possibili due pensionamenti parziali.
        Dopo un pensionamento parziale è escluso un aumento del livello di occupazione.
        In caso di pensionamento parziale, il capitale necessario per la rendita è detratto
        proporzionalmente dall’avere di vecchiaia ai sensi della LPP e quest’ultimo è a sua
        volta detratto dalla previdenza sovraobbligatoria.
        4. In caso di una riduzione del grado di occupazione, su richiesta scritta della per-
        sona assicurata, la previdenza può essere mantenuta per il salario precedente-
        mente assicurato, a condizione che successivamente al compimento del 58° anno
        d’età il salario si riduca al massimo della metà. In caso di assicurazione continua
        del salario precedentemente assicurato, il pensionamento parziale secondo par. 3
        non possibile. Il mantenimento dell’assicurazione per il salario assicurato in pre-
        cedenza può protrarsi al massimo fino al raggiungimento dell’età ordinaria di
        pensionamento ai sensi della cifra 1. La persona assicura, oltre al suo contributo
        personale per il mantenimento del salario assicurato in precedenza, deve corri-
        spondere anche la differenza sul contributo a carico del datore di lavoro per il sa-
        lario assicurato in precedenza. Il datore di lavoro opera la corrispondente dedu-
        zione sul salario. Una partecipazione contributiva del datore di lavoro sulla parte

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assicurata volontariamente è tuttavia possibile. La ripartizione fra il datore di la-
        voro e la persona assicurata deve essere disciplinata.
        È determinante il certificato di previdenza trasmesso. L’allestimento dei conteggi
        richiesti nonché di documenti assicurativi specifici avviene a fronte della fattura-
        zione delle spese ai sensi del regolamento delle spese.

        C. Contributi

             Salario annuo determinante / Salario assicurato
Art. 13 Durata dell’obbligo di contribuzione
        1. L’obbligo di contribuzione si estende dall’inizio dell’obbligo d’assicurazione
        fino al giorno il cui subentra il decesso, il pensionamento o l’uscita anticipata
        della persona assicurata.
        2. L’obbligo di contribuzione sussiste parimenti nel periodo di percezione delle in-
        dennità di maternità.
        3. L’obbligo di contribuzione cessa non appena non è più percepito un salario an-
        nuo AVS / reddito annuo AVS, risp., per quanto a lungo, al momento in cui si
        esaurisce l’obbligo del datore di lavoro di continuare a versare il salario ai sensi
        del Codice delle obbligazioni. Ciò vale anche per le persone inabili al lavoro o che
        presentano un’incapacità di guadagno e che, sulla base di contratti di lavoro o di
        un contratto collettivo di lavoro (CCL), rimangono affiliati presso la ditta quali col-
        laboratori.
        4. Sono eccettuate dall’obbligo di contribuzione le prestazioni assicurative in caso
        di infortunio, malattia o invalidità.
        5. È fatto salvo un eventuale esonero dal pagamento dei contributi in caso di ina-
        bilità al lavoro secondo l’art. 28.
Art. 14 Entità dei contributi
        I contributi annui sono composti:
        1. dagli accrediti di vecchiaia in considerazione dell’età della persona assicurata ai
        sensi della tabella esposta           alla cifra 1 dell’Allegato;
        2. dai premi, calcolati individualmente, per la copertura dei rischi di decesso e
           invalidità;
        3. dagli eventuali supplementi sui contributi di rischio in considerazione di un ri-
        schio accresciuto a seguito di problemi di salute;
        4. dalle spese per il fondo di garanzia e dagli adeguamenti delle rendite correnti
        per i superstiti e delle    rendite d’invalidità all’evoluzione dei prezzi, nonché
        5. dalle spese amministrative ai sensi del regolamento delle spese.
Art. 15 Pagamenti dei contributi e somme di riscatto
        Pagamenti dei contributi
        1. La ditta affiliata deve versare perlomeno la metà dei contributi complessivi del
        lavoratore assicurato. Il contributo a carico del lavoratore assicurato è dedotto
        dal salario. Il contributo complessivo è dovuto dalla ditta affiliata; il medesimo
        deve essere accreditato po-sticipatamente sulla base dei conteggi trimestrali. Il
        calcolo dei contributi per il 4° trimestre è allo stesso tempo conteggio finale. Un
        conteggio di fine anno è allestimento unicamente se, successivamente al 4° con-
        teggio trimestrale, si rende necessaria l’elaborazione di ulteriori mutazioni. Per i

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contributi non pagati tempestivamente, dalla data di scadenza sono riscossi inte-
ressi di mora, oltre alle spese amministrative per i dispendi straordinari ai sensi
del regolamento delle spese.
2. Di tutti i contributi dei lavoratori autonomi assicurati la quota dei contributi
vale come contributi del datore di lavoro, che viene assunta anche per il restante
personale dal datore di lavoro. Nei lavoratori autonomi, che non vengono assicu-
rati con il loro personale, vale il 50 % dei contributi totali come contributo del da-
tore di lavoro
3. Il datore di lavoro, per il finanziamento o il miglioramento delle prestazioni pia-
nificate, può erogare volontariamente contributi supplementari e alimentare una
riserva dei contributi.
La riserva dei contributi così alimentata e i mezzi a libera disposizione non devono
essere rimborsati al datore di lavoro.
Riscatto di prestazioni regolamentari
4. Una persona assicurata o, in sua vece, la ditta affiliata, all’affiliazione o du-
rante il periodo d’assicurazione intercorrente fino al pensionamento, può effet-
tuare versamenti superiori alla prestazione d’entrata destinati al riscatto. Per il
computo della somma di riscatto massima possibile, la persona assicurata deve
inoltrare il questionario per il computo del riscatto massimo possibile.
5. La somma di riscatto massima possibile corrisponde all’avere di vecchiaia mas-
simo, interessi inclusi, calcolato sul salario annuo attualmente assicurato, previa
deduzione dell’avere di vecchiaia effettivamente presente (inclusi eventuali averi
di libero passaggio scaturenti da precedenti rapporti di previdenza). Sono fatte
salve le limitazioni legali e fiscali particolari poste alle possibilità di riscatto. Le
age-volazioni fiscali sono esposte unicamente se i riscatti sono stati effettuati at-
tingendo ai mezzi privati della persona assicurata.
6. Se sono stati effettuati degli acquisti, le prestazioni che ne sono risultate non
possono essere ritirate entro i prossimi tre anni in forma di capitale dalla previ-
denza. Ulteriori limitazioni poste alla possibilità di prelievo del riscatto e del capi-
tale devono essere chiarite dalla persona assicurata presso l’autorità fiscale com-
petente. L’Asga declina ogni e qualsiasi responsabilità per il trattamento fiscale.
7. Gli assicurati che hanno trasferito una parte della prestazione di uscita a se-
guito di divorzio o di una risoluzione giudiziaria dell’unione registrata all’istituto di
previdenza del partner, possono acquistare riscattare nei servizi originali. Non è
possibile un nuovo riscatto per un assicurato invalido dopo il trasferimento
dell'importo ai sensi dell’art. 124 cpv. 1.del codice civile.
8. Per gli assicurati che si trasferiscono dall’estero e non sono mai stati assicurati
in un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi cinque anni dall’entrata nell’Asga
si può effettuare all’anno solo un massimo di un riscatto di 20 percento del sala-
rio regolamentare assicurato. Al termine dei cinque anni, gli assicurati che non
hanno riscattato le piene prestazioni regolamentari, possono riscattare secondo
la cifra 5.
9. I riscatti sono destinati esclusivamente all’aumento dell’avere di vecchiaia so-
vraobbligatorio. Ad esso dei nuovi riscatti ai sensi della cifra 7 dopo un divorzio o
uno scioglimento giudiziale dell’unione registrata vengono assegnati nella stessa
proporzione come il primo caricamento all’avere di vecchiaia LPP e al restante
avere di vecchiaia.

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10. Un riscatto è possibile unicamente se eventuali prelievi anticipati per la pro-
        mozione della proprietà d’abitazioni sono stati integralmente rimborsati. Tutta-
        via, se un rimborso del prelievo anticipato non è più possibile, i riscatti possono
        essere effettuati a condizione che, a prescindere dal prelievo anticipato, sussista
        ancora una necessità di riscatto.
        11. In caso d’invalidità, un riscatto dell’assicurazione passiva non è più possibile.
        Riscatto della piena prestazione pensionistica
        12. Se una persona assicurata ai sensi della cifra 5 ha completato integralmente il
        riscatto, ha la facoltà di prefinanziare una riduzione delle rendite a seguito di pen-
        sionamento anticipato. L’Asga accerta su richiesta l’importo dovuto per il finan-
        ziamento. Se, nonostante il prefinanziamento, la persona assicurata lavora suc-
        cessiva-mente oltre l’età di pensionamento determinante per il calcolo, la rendita
        così maggiorata non può superare il 5 % della rendita ordinaria. All’occorrenza, i
        successivi contributi di vecchiaia saranno ridotti, sospesi o ridotte le prestazioni.
        Per il computo della somma di riscatto massima possibile, la persona assicurata
        deve inoltrare il questionario per il computo del riscatto massimo possibile.
        13. Le disposizioni dell’art. 15 cifra 4-11 si applicano anche al riscatto nella piena
        prestazione pensionistica.
Art. 16 Salario annuo determinante / Salario assicurato
        1. Il salario annuo determinante corrisponde al presumibile salario annuo AVS e
        nei lavoratori autonomi al reddito annuo AVS dichiarato. Un eventuale bonus, ri-
        spettivamente un premio di prestazione (la componente del salario che, a diffe-
        renza del salario di base, è erogato in considerazione della prestazione) può es-
        sere incluso, fino a concorrenza del valore limite massimo (triplo della rendita
        massima di vecchiaia AVS) nel salario annuo determinante.
        Salvo diverso accordo contemplato dal contratto di affiliazione, un eventuale bo-
        nus o premio di prestazione che supera il valore limite superiore LPP non è assicu-
        rato.
        Se non diversamente concordato nel contratto di contratto di connessione, un in-
        dennità di licenziamento ai sensi del codice delle obbligazioni svizzero Art. 339b e
        altre componenti salariali occasionali non sono assicurate.
        2. Il salario annuo determinante è fissato all’affiliazione oppure, in caso di ade-
        guamento, con effetto al successivo
        1° gennaio. Il medesimo non può superare il decuplo del valore limite massimo
        LPP (cfr. cifra 2 dell’Allegato).
        Le modifiche del salario che intervengono durante l’anno sono prese in conside-
        razione, dal momento della notifica, per il 1° giorno del mese successivo. Le noti-
        fiche del salario da parte delle ditta affiliata devono avvenire entro 30 giorni, ai
        sensi dell’art. 8 cifra 1. Se la ditta affiliata o il lavoratore autonomo omette la no-
        tifica di salario scritta per il 1° gennaio, il salario annuo AVS o il reddito annuo AVS
        antecedentemente annunciato rimane valido per il futuro.
        Nelle professioni nelle quali il grado d’occupazione, oppure l’entità del reddito
        sono soggetti a forti oscillazioni, per la fissazione del salario annuo determinante
        può essere notificato il salario dell’anno precedente o quello desunto dalla media
        degli ultimi tre anni.
        Per gli impiegati stagionali e le persone che percepiscono un salario orario, il sala-
        rio annuo AVS presumibile deve essere notificato al più tardi il 30 novembre

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dell’anno in corso. Se la notifica è fatta tardivamente, l’Asga fatturerà i costi il cui
        insorgere è stato determinato dal maggior dispendio in applicazione del separato
        regolamento delle spese.
        Se un dipendente assicurato è impiegato da altri membri o non affiliato all'Asga, il
        salario totale può essere assicurato con l'Asga. L'Asga calcola i contributi totali
        solo con la società affiliata. La fatturazione pro rata avviene tra i datori di lavoro
        partecipanti. Gli art. 28 segg. BVV2 sono applicabili conformemente al senso.
        Gli indipendenti che all’abbandono dell’attività indipendente si sono immediata-
        mente annunciati alla cassa di compensazione, per i primi tre anni d’assicurazione
        possono assicurarsi, ai sensi della cifra 1, per un diverso salario annuo AVS. In tale
        eventualità, quale salario annuo determinante è preso in considerazione il salario
        annuo AVS calcolato sulla media degli ultimi tre anni antecedenti l’inizio dell’atti-
        vità indipendente, per quanto questo reddito fosse raggiungibile realisticamente
        come lavoratore autonomo. Il salario annuo AVS raggiunto deve essere compro-
        vato producendo l’estratto dal conto individuale della cassa di compensazione. In
        alternativa il salario annuo determinante del lavoratore autonomo per i primi tre
        anni assicurativi può essere fissato in modo forfettario sulla base del salario me-
        dio della categoria professionale in questione. Lo stipendio medio del settore
        deve essere comprovato dal lavoratore autonomo.
        3. Se una persona assicurata non rimane affiliata all’Asga per un anno civile in-
        tero, il salario determinante è proiettato su un anno. Se il salario annuo AVS o il
        reddito annuo AVS diminuiscono temporaneamente a seguito di malattia, infortu-
        nio, maternità, disoccupazione o cause analoghe, il salario annuo precedente-
        mente assicurato rimane valido perlomeno finché sussista l’obbligo del datore di
        lavoro di continuare a versare il salario, rispettivamente per la durata del con-
        gedo di maternità.
        4. La base per la fissazione dei contributi e delle prestazioni è costituita dal sala-
        rio assicurato. Per il calcolo del salario assicurato si applicano le tariffe fissate dal
        Consiglio federale, ai sensi della cifra 2 dell’Allegato.
        5. Se il salario annuo AVS o il reddito annuo AVS notificato è inferiore al salario
        annuo AVS e al reddito annuo AVS effettivo, successivamente al subentrare di un
        caso di prestazione (art. 19-28) le correzioni saranno apportate unicamente per le
        prestazioni minime LPP. Le prestazioni sovraobbligatorie non saranno adeguate.
        6. Per il mantenimento del salario precedentemente assicurato oltre il 58° anno
        d’età si rinvia all’art. 12 cifra 4.
Art. 17 Avere di vecchiaia
        1. L‘avere di vecchiaia è composto:
        a) dagli accrediti di vecchiaia annui,
        b) dalle prestazioni d’uscita e dagli averi di libero passaggio apportati nonché
        dalle somme di riscatto versate, dedotti eventuali prelievi anticipati e
        c) dagli interessi accreditati. I tassi d’interesse per la parte obbligatoria e la parte
           sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia sono definiti annualmente dal
           consiglio d’amministrazione.
        2. Dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno d’età, a ogni persona
        assicurata è riconosciuto alla fine di ogni anno civile un accredito di vecchiaia.
        In caso d’invalidità totale, per la durata della medesima e fino all’età del pensio-
        namento, il conto di vecchiaia è mantenuto quale assicurazione passiva. In caso
        d’invalidità parziale, l’avere di vecchiaia è suddiviso proporzionalmente in una

                                                                                            11/32
parte passiva e in una parte attiva. Per l'assicurazione passiva, il salario annuo as-
        sicurato AVS o il reddito annuo assicurato AVS rimane costante. Per l'assicura-
        zione attiva, il salario annuo assicurato AVS o il reddito annuo assicurato AVS
        sono fissati ai sensi dell'articolo 16.

        D. Prestazioni assicurative
Art. 18 Panoramica delle prestazioni assicurative
        L'Asga fornisce sicuramente i benefici minimi previsti dalla legge
        a) il raggiungimento dell'età di pensionamento
           - rendita di vecchiaia vitalizia o capitale di vecchiaia (art. 19 e 20)
           - rendita per figli                                                       (art. 21)
        b) In caso di decesso
           - rendita per il partner (art. 22 e 23)
           - capitale in caso di decesso (art. 24)
           - rendita per orfani                                                      (art. 25)
        c) in nullità totale o parziale
           - rendita d’invalidità (art. 26)
           - rendita per figli d’invalido (art. 27)
           - esenzione dal pagamento dei contributi                                  (art. 28)
        d) In caso di uscita anticipata dal servizio
           - prestazione d’uscita                                                    (art. 34)
        I.   Prestazioni di vecchiaia
Art. 19 Rendita di vecchiaia e rendita di vecchiaia per invalidi
        1. Al pensionamento, l‘avere di vecchiaia presente a quel momento è commutato
        in una rendita di vecchiaia vitalizia. L'Asga applica un tasso di conversione inverso,
        che è determinato dal Consiglio di amministrazione (punto 3 dell'allegato).
        2. Al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento da parte del beneficia-
        rio di una rendita d’invalidità di base, la rendita d’invalidità di base erogata al mo-
        mento del pensionamento viene convertita in una rendita di vecchiaia e invali-
        dità.
        La rendita di vecchiaia e invalidità è rilevata in base al tasso di conversione fissato
        dal consiglio d’amministrazione (cifra 3 dell’Allegato).
        Se l’età pensionabile ordinaria viene aumentata a causa di modifiche legali, l'età
        di maturità precedente rimane nella rendita di invalidità in corso in questo mo-
        mento.
        3. In caso di pensionamento anticipato o posticipato, per il calcolo delle rendite
        di vecchiaia si applicano le aliquote di conversione ai sensi della cifra 3 dell’Alle-
        gato. In caso di pensionamento posticipato, l'ammontare dei crediti di vecchiaia e
        la distribuzione dei contributi sono determinati in base al contratto di affiliazione.
        Un mantenimento dell’assicurazione con esenzione dai premi non è possibile. Dal
        momento del pensionamento si estinguono tutte le prestazioni, ad eccezione
        della rendita di vecchiaia e della rendita per il partner, risp. delle rendite per i fi-
        gli, dipendenti dalla medesima.
        4. La rendita di vecchiaia inizia il 1° giorno del mese successivo al pensionamento.

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Art. 20 Capitale di vecchiaia
        1. La persona assicurata può richiedere una liquidazione in capitale che sostitui-
        sce, integralmente o parzialmente, la corresponsione della rendita di vecchiaia o
        la rendita di vecchiaia e invalidità. Dovranno essere osservate le disposizioni
        all’art. 15 cifra 6. In caso di percezione parziale, il capitale è detratto proporzio-
        nalmente dall’avere di vecchiaia ai sensi della LPP e quest’ultimo è a sua volta de-
        tratto dalla previdenza sovraobbligatoria. Con il versamento integrale o parziale
        del capitale di vecchiaia, si estinguono in misura corrispondente gli ulteriori diritti
        alle prestazioni dell’Asga, in particolare i i diritti ad una rendita per il partner e per
        i figli. Le limitazioni poste alla possibilità di prelievo del capitale devono essere
        chiarite dalla persona assicurata presso l’autorità fiscale competente. L’Asga de-
        clina ogni e qualsiasi responsabilità per il trattamento fiscale.
        2. Se l’avente diritto è coniugato, così come in caso di unione domestica regi-
        strata, il prelievo del capitale è possibile unicamente se approvata per iscritto dal
        partner. Le firme devono essere autenticate da un pubblico ufficiale. Le persone
        non coniugate devono fornire un’attestazione ufficiale del loro stato civile.
Art. 21 Rendita per figli di beneficiari di una rendita di vecchiaia / rendita di vecchiaia
        per invalidi
        1. I beneficiari di una rendita di vecchiaia i cui figli avrebbero diritto a una rendita
        per orfani in caso di loro decesso, hanno diritto per ogni figlio a una rendita per
        figli.
         2. La corresponsione della rendita per figli inizia contestualmente a quella della
        rendita di vecchiaia. La medesima si estingue alla decadenza della rendita di vec-
        chiaia, tuttavia al più tardi al momento in cui interverrebbe la decadenza di una
        rendita per orfani.
        3. L’ammontare della rendita annua per figli si attesta al 20 % della rendita di vec-
        chiaia erogata.
        4. L’ammontare della rendita annua per figli di beneficiari di una rendita di vec-
        chiaia per invalidi si attesta al 20 % della rendita di vecchiaia per invalidi erogata.
        II.   Prestazioni per i superstiti (a seguito di malattia o infortunio)
Art. 22 Rendita per il partner
        1. In caso di decesso di una persona assicurata, il coniuge o il partner registrato
        superstite ha diritto a una rendita per il partner.
        2. Sussiste parimenti un diritto in caso di rapporto di concubinato, a condizione
        che al momento del decesso i due partner abbiano condotto un’economia dome-
        stica comune per un periodo ininterrotto di cinque anni e che il loro comune do-
        micilio sia confermato da documenti ufficiali. Un soggiorno settmanale ricono-
        sciuto fiscalmente è equiparato alla residenza ufficiale. La durata dell’economia
        domestica comune deve confermata sulla base di una conferma della residenza
        dalla persona richiedente.
        Un diritto sussiste anche quando il partner superstite che viveva in concubinato
        deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni.
        In ambo casi, ciò presuppone che entrambi i partner conviventi non fossero spo-
        sati e che non sussistesse fra loro uno stretto legame di parentela (impedimento
        al matrimonio ai sensi dell’art. 95 CC).

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3. I beneficiari secondo cifra 2 devono essere notificati all’Asga quando la per-
        sona assicurata è ancora in vita, per iscritto tramite una dichiarazione beneficia-
        ria.
        4. Se il partner convivente, a causa di un precedente caso di prestazione già ri-
        ceve una pensione da vedovo/vedova, ha diritto ad una prestazione in capitale,
        invece della rendita per partner, per un importo equivalente alle rendite per part-
        ner di tre anni. Un eventuale valore capitalizzato per la corresponsione di rendite
        al partner divorziato ai sensi dell’art. 23 è dedotto dall’importo versato una tan-
        tum. cheCon il versamento della liquidazione in capitale si estingue ogni ulteriore
        diritto alle rendite nei confronti dell’Asga.
        5. La rendita per il partner si attesta al 60 % della rendita d’invalidità assicurata o
        corrente. Se l‘avere di vecchiaia presente è superiore al valore capitalizzato ne-
        cessario per il finanziamento della rendita per il partner assicurata, la differenza è
        ulteriormente versata una tantum sotto forma di capitale in caso di decesso ai
        partner aventi diritto. Per il calcolo del valore capitalizzato sono determinanti i
        principi attuariali dell’Asga vigenti al momento del decesso. Un eventuale valore
        capitalizzato per la corresponsione di rendite al partner divorziato ai sensi
        dell’art. 23 è dedotto dall’importo versato una tantum.
        6. In caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia, la rendita per il
        partner si attesta al 60 % della rendita di vecchiaia corrente. È riservata una ridu-
        zione ai sensi dell’art. 39.
        7. Il diritto a una rendita per partner insorge il primo giorno successivo al decesso
        della persona assicurata, al più presto alla decorrenza dell’obbligo del datore di
        lavoro di continuare a ricevere il salario e, nel caso dei beneficiari di rendita, il 1°
        giorno del mese successivo.
        Il diritto alla rendita per il partner si estingue al momento in cui il beneficiario
        della rendita decede o contrae un nuovo matrimonio o una nuova unione dome-
        stica registrata.
        8. Se una persona assicurata decede prima del pensionamento, al posto della
        rendita per il partner può essere versata una liquidazione in capitale una tantum
        di importo pari al capitale di vecchiaia presente, ma perlomeno una liquidazione
        di importo pari a tre rendite annue per il partner. Un eventuale valore capitaliz-
        zato per la corresponsione di rendite al partner divorziato ai sensi dell’art. 23 è
        dedotto dall’importo versato una tantum. cheCon il versamento della liquida-
        zione in capitale si estingue ogni ulteriore diritto alle rendite nei confronti
        dell’Asga.
        9. In caso di decesso di una persona assicurata la cui assicurazione, ai sensi
        dell’art. 12 cifra 2, è stata mantenuta oltre l’età di pensionamento ordinaria e
        che, per questo motivo, non aveva ancora percepito nessuna rendita, il partner
        ha di-ritto ai sensi della cifra 1 e 2 al 60 % della pensione di vecchiaia assicurata al
        momento del decesso. 6. È riservata una riduzione ai sensi dell’art. 39.
Art. 23 Diritto del partner divorziato
        1. Al decesso dell’ex coniuge, il partner divorziato è equiparato alla vedova o al
        ve-dovo se l’ex partner, sulla base della sentenza di divorzio, era tenuto a versare
        una rendita secondo l’art. 124e cpv. 1 del codice civile o l’art. 126 cpv. 1 del co-
        dice civile e il matri-monio è durato perlomeno 10 anni. La prestazione non deve
        tuttavia essere superiore al diritto derivante dalla sentenza di divorzio, detratte
        eventuali prestazioni fornite da altri istituti di assicurazione, soprattutto da
        AVS/AI.

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2. Il diritto emerge con il decesso dell’ex partner, ma non prima della cessazione
        di un eventuale ricevimento di salario. Sussiste fintanto che la pensione sia stata
        dovuta secondo l’art. 126 cpv. 1 del codice civile par. 1, ma si estingue entro e
        non oltre la fine del mese durante il quale il partner divorziato muore, si risposa o
        entra in un’unione registrata.
        3. Lo scioglimento giudiziale di un’unione domestica registrata è equiparato al di-
        vorzio.
        4. Il diritto deve essere comprovato mediante una sentenza di divorzio passata in
        giudicato. I pagamenti o pagamenti maggiori effettuati volontariamente non sa-
        ranno presi in considerazione. Una liquidazione in capitale ai sensi dell’art. 20 ci-
        fra 8 non è possibile; non sussiste un diritto a un capitale in caso di decesso ai
        sensi dell’art. 24.
Art. 24 Capitale in caso di decesso
        1. Il capitale in caso di decesso diventa esigibile se la persona assicurata decede
        prima del pensionamento e l’Asga non deve erogare nessuna prestazione ai sensi
        dell’art. 22. È esclusa, in caso di decesso della persona assicurata, una presta-
        zione in capitale ai sensi dell'articolo 22, cifra 4.
        2. Il capitale in caso di decesso corrisponde all‘avere di vecchiaia presente al mo-
        mento del decesso, dedotti eventuali valori capitalizzati per la corresponsione di
        rendite al partner divorziato ai sensi dell’art. 23.
        3. Hanno diritto al capitale di decesso i superstiti indicati di seguito:
        Gruppo a: i figli della persona deceduta aventi diritto alla rendita per orfani
        Gruppo b: la persona tenuta al mantenimento di uno o più figli
                  comuni
        Gruppo c: gli altri bambini
        Gruppo d: i genitori
        Gruppo e: i fratelli e le sorelle
        Le persone di cui alla lett. b) sono aventi diritto unicamente se i loro nominativi
        sono stati comunicati per iscritto al’Asga dalla persona assicurata tramite una di-
        chiarazione beneficiaria. La comunicazione deve pervenire all’Asga mentre la per-
        sona assicurata è ancora in vita.
        Se non è presente nessuno degli aventi diritto dei gruppi da a ad e, sussiste in
        parti uguali a favore dei rimanenti eredi legittimi, ad esclusione del Comune, un
        diritto alla metà del capitale in caso di decesso.
        4. La presenza di superstiti aventi diritto appartenenti a un gruppo comporta
        l’esclusione del versamento del capitale in caso di decesso a quelli facenti parte
        del gruppo successivo. Se sono presenti più superstiti facenti parte del medesimo
        gruppo, il capitale in caso di decesso è ripartito in parti uguali fra gli aventi diritto
        all’interno del gruppo. È riservata la cifra 5.
        5. Per meglio prendere in considerazione lo scopo della previdenza sulla base
        delle circostanze individuali, la persona assicurata ha la facoltà di definire la quota
        riparto fra gli aventi diritti in seno a ogni singolo gruppo da a ad e. Ella può inoltre
        modificare la successione dei gruppi da c ad e. Ciò presuppone che l’Asga sia en-
        trata in possesso della corrispondente dichiarazione beneficiaria scritta antece-
        dentemente al decesso. La dichiarazione beneficiaria può essere revocata in qual-
        siasi momento dalla persona assicurata, per iscritto o tramite testamento.

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Non sussiste alcun diritto fondato sul diritto ereditario. Le prestazioni sono ero-
        gate agli aventi diritto anche essi hanno rinunciato all’eredità.
        6. Incombe al richiedente di far valere il diritto alle prestazioni e addurre le rela-
        tive prove. Se la prova non è addotta, decorsi 6 mesi dal decesso della persona
        assicurata, l’Asga è autorizzata a effettuare il versamento a favore dei beneficiari
        a lei noti.
Art. 25 Rendita per orfani
        1. In caso di decesso di una persona assicurata o di una persona che percepisce
        una rendita di vecchiaia o d‘invalidità, è erogata una rendita per orfani a favore di
        ogni figlio.
        Se il padre e madre sono deceduti, ogni orfano ha il diritto a due rendite per or-
        fani di uguale importo. I bambini in affidamento vi hanno diritto unicamente se la
        persona deceduta era tenuta a provvedere al loro mantenimento.
        2. Il diritto a una rendita per orfani insorge il primo giorno successivo al decesso
        della persona assicurata, al più presto alla decorrenza dell’obbligo del datore di
        lavoro di continuare a ricevere il salario e, nel caso dei beneficiari di rendita, il 1°
        giorno del mese successivo. Esso si estingue con il decesso dell’orfano o al compi-
        manto del 18° anno di età.
        3. Il diritto sussiste tuttavia finché il figlio compie il 25° anno d’età:
        a) durante la formazione;
        b) fino all’acquisizione della capacità lavorativa, se il figlio è invalido perlomeno
        nella misura del 70           percento.
        4. La rendita annua per orfani si attesta al 20 % della rendita d’invalidità di base
        corrente o assicurata, oppure della rendita di vecchiaia e di vecchiaia e invalidità
        corrente.
        III. Prestazioni d’invalidità (a seguito di malattia o infortunio)
Art. 26 Rendita d’invalidità
        1. In caso di invalidità, gli assicurati hanno diritto a un rendita d’invalidità se,
        all’insorgere dell’incapacità lavorativa determinante all’origine dell’invalidità,
        erano assicurati presso l’Asga e non avevano ancora raggiunto l’età di pensiona-
        mento ordinaria.
        Se sono presenti altre circostanze che determinano un obbligo di prestazione ai
        sensi della LPP, quest’ultima si limita alle prestazioni minime ai sensi della LPP.
        2. Un’invalidità sussiste nella misura in cui una persona assicurata è invalida ai
        sensi dell’assicurazione di invalidità nel settore professionale.
        3. Se una persona assicurata è parzialmente invalida, le prestazioni fissate per
        una invalidità totale sono erogate nella misura corrispondente al grado di invali-
        dità parziale. Fungono da base di calcolo le prestazioni assicurate al momento del
        subentrare dell’incapacità lavorativa determinante all’origine dell’invalidità. Un
        grado d’invalidità inferiore al 25 % non dà nessun diritto a una prestazione assi-
        curativa. Se il grado d’invalidità è del 60 % o maggiore, sussiste un diritto a tre
        quarti di rendita. Un grado d’invalidità del 70 % o maggiore dà diritto alla rendita
        intera. È fatto salvo l’art. 33.
        4. Il diritto insorge alla decorrenza del termine d’attesa contrattualmente previ-
        sto, al più presto dal momento in cui l’assicurazione di invalidità concede una
        pensione. Il medesimo si estingue alla cessazione dell’invalidità

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(con riserva dell’art. 26a LPP) o al decesso della persona assicurata. Al raggiungi-
        mento dell’età ordinaria di pensionamento, la rendita d’invalidità di base è sosti-
        tuita da una rendita di vecchiaia per invalidi ai sensi dell’art. 19 cifra 2. Se sussi-
        ste un’ulteriore pensione di invalidità della previdenza complementare, essa si
        estingue al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria.
        Se l’età pensionabile ordinaria viene aumentata a causa di modifiche legali, l'età
        di maturità precedente rimane nella rendita di invalidità in corso in questo mo-
        mento.
        Le rendite d’invalidità che l’Asga deve assumere da un assicuratore cedente pog-
        giano anche per il futuro sulle disposizioni regolamentari dell’assicuratore ce-
        dente in vigore al momento dell’insorgere del diritto.
        5. Se alla decorrenza del periodo di attesa concordato sono ancora erogate in-
        dennità giornaliere da un’assicurazione di malattia e/o infortuni, il diritto è diffe-
        rito fino alla cessazione del pagamento delle indennità giornaliere.
        6. L'ammontare della rendita d'invalidità di base annua è calcolato utilizzando il
        patrimonio di vecchiaia di base acquisito da una persona assicurata fino all'inizio
        del diritto alla rendita di invalidità di base, compresi gli interessi, e la somma dei
        crediti di vecchiaia di base per gli anni fino all'età di pensionamento, senza inte-
        ressi. Questa previdenza di base viene convertita nella rendita di invalidità di base
        al tasso di conversione indicato dal Consiglio federale. Gli accrediti di vecchiaia
        sono commisurati al salario assicurato al subentrare della relativa incapacità lavo-
        rativa.
        7. Se l‘avere di vecchiaia di base di una persona assicurata è stato ridotto per la
        promozione della proprietà d’abitazioni nonostante fosse presente un’incapacità
        lavorativa o un’invalidità e la medesima non era stata comunicata all’Asga, la ren-
        dita d’invalidità di base si riduce in misura corrispondente al capitale ritirato mol-
        tiplicato per l’aliquota di conversione definita dal Consiglio federale.
Art. 27 Rendita per figli d’invalido
        1. I beneficiari di una rendita d’invalidità i cui figli avrebbero diritto a una rendita
        per orfani in caso di loro decesso, hanno diritto per ogni figlio a una rendita per
        figli d’invalido.
        2. La rendita per figli d’invalido è erogata dal medesimo momento previsto per la
        rendita d’invalidità ed è pagata alla persona avente diritto. Essa si estingue conte-
        stualmente alla decadenza della rendita d’invalidità, ma al più tardi al momento
        in cui si estinguerebbe una rendita per orfani.
        3. La rendita per orfani si attesta al 20 % della rendita d’invalidità di base assicu-
        rata o corrente.
Art. 28 Esenzione dal pagamento dei contributi
        1. In caso di inabilità al lavoro o d’invalidità, alla decorrenza di un periodo di at-
        tesa concordato contrattualmente, subentra l’esenzione dal pagamento dei con-
        tributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, a condizione che a quel mo-
        mento la persona assicurata non abbia ancora raggiunto l’età di pensionamento
        ordinaria. Per l’importo dell’esenzione dal pagamento dei contributi si applicano
        le disposizioni ai sensi dell’art. 26 cifra 3.
        Più periodi d’incapacità lavorativa sull’arco del medesimo anno e determinati
        dalla medesima causa vengono sommati; o se la causa è diversa, il periodo d’at-
        tesa inizia nuovamente a decorrere.

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2. Alla decorrenza della durata concordata della prestazione dell’assicuratore di
        indennità giornaliera, non sono più accordati accrediti di contributi se le indennità
        giornaliere dell’assicurazione malattia o infortuni sono state sospese e l’assicura-
        zione di invalidità non ha ancora emanato nessuna decisione.
        3. Fino all’accertamento dell’invalidità ai sensi dell’art. 26 cifra 2, l’accredito dei
        contributi avviene a titolo puramente provvisorio ed è accordato sulla base dei
        conteggi delle indennità giornaliere di un assicurazione malattia o infortuni o sulla
        base del certificato medico. Qualora emerga a posteriori che il grado d’invalidità
        riconosciuto dall’assicurazione di invalidità diverge dal grado di incapacità lavora-
        tiva preso in considerazione per l’accredito dei contributi, l’esenzione dal paga-
        mento dei contributi è corretta con effetto retroattivo. Già troppi contributi ac-
        creditati devono essere ricaricati.
        4. Un’esenzione dal pagamento dei contributi non è più concessa se l’Asga ha ri-
        chiamato l’attenzione del datore di lavoro o della persona assicurata sulla neces-
        sità di annunciarsi all’assicurazione invalidità e ciò non è avvenuto entro un ter-
        mine di 6 mesi. L‘Asga deve esserne informata mediante invio di una copia della
        domanda AI presentata.
        5. Non insorge alcun diritto all’esenzione dal pagamento dei contributi nel pe-
        riodo di percezione delle indennità di maternità.
        6. Se l’età pensionabile ordinaria viene aumentata a causa di modifiche legali,
        l'età di maturità precedente rimane negli esoneri dai contributi rendita di invali-
        dità in corso in questo momento.
        IV. Disposizioni comuni
Art. 29 Acquisizione del diritto / Prestazione anticipata / Pagamento delle prestazioni
        1. Le prestazioni sono versate quando gli aventi diritto hanno inoltrato tutta la
        do-cumentazione necessaria per la giustificazione della pretesa o per una presta-
        zione anticipata ai sensi della cifra 5. Per il versamento delle prestazioni d’invali-
        dità deve essere presente la decisione passata in giudicato dell’Ufficio federale
        dell’assicurazione invalidità. Il pagamento delle rendite avviene anticipatamente
        all’inizio di ogni mese, di norma nell’arco dei primi dieci giorni del mese. Le rendi-
        te per i figli sono accreditate su un conto unitamente alla rendita principale.
        Le prestazioni in capitale per la vecchiaia, in caso di decesso e in caso d’invalidità
        sono versate il giorno bancario lavorativo successivo alla rispettiva scadenza e ac-
        creditate alla metà di ogni mese.
        2. Se l’Asga deve corrispondere un interesse di mora, il medesimo è pari al tasso
        d’interesse minimo LPP.
        3. Le prestazioni esigibili sono erogate agli aventi diritto per il tramite dell’Asga.
        Le medesime sono versate esclusivamente a favore di un conto bancario / postale
        in Svizzera o in uno Stato UE / AELS. In caso di pagamento all’estero al di fuori
        dell’UE o dell’AELS, sono addebitate delle tasse ai sensi del regolamento delle
        spese.
        4. Al posto di una rendita, l’Asga versa una liquidazione in capitale (valore capita-
        lizzato) quando il pagamento dovuto della
        - rendita di vecchiaia o d’invalidità è inferiore al 10 percento,
        - della rendita per il partner è inferiore al 6 percento e
        - della rendita per figlio o per orfani è inferiore al 2 percento
        della rendita minima semplice di vecchiaia dell’AVS.

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Tutte le pretese regolamentari sono così saldate. In caso d‘invalidità parziale sus-
        siste tuttavia il diritto a una nuova verifica della pretesa qualora il grado di invali-
        dità venga successivamente aumentato dall’assicurazione di invalidità in conside-
        razione della causa invalidante originaria. Il nesso materiale e temporale deve es-
        sere univocamente dimostrato.
        5. Se l’Asga è assoggettata a un obbligo di prestazione anticipata, il medesimo è
        circoscritto alle prestazioni minime ai sensi della LPP. La persona avente diritto
        deve dimostrare di essersi annunciata a tutti gli assicuratori che entrano in linea
        di conto. Se il caso è assunto da un altro assicuratore, quest’ultimo dovrà rimbor-
        sare le prestazioni anticipate. L‘Asga si riserva di richiedere la restituzione o pro-
        cedere alla compensazione delle prestazioni di vecchiaia pagate in eccesso sulla
        base dell’art. 30 cifra 1 e 2.
        6. Se un altro fornitore di prestazioni si è fatto carico di una prestazione antici-
        pata prevista dalla legge ed è accertato che l’Asga è tenuta a erogare le presta-
        zioni, essa rimborsa la prestazione LPP minima dovuta, al massimo fino a concor-
        renza della prestazione anticipata, al fornitore di prestazioni che ha erogato la
        prestazione anticipata.
        7. Se ai sensi del presente regolamento sussiste la possibilità di percepire una li-
        quidazione in capitale al posto di una rendita, la scelta della liquidazione in capi-
        tale deve essere fatta valere prima che la prestazione diventi esigibile. Dopo che
        la prestazione è divenuta esigibile, l’avvenuta decisione di optare per la rendita o
        per la liquidazione in capitale è irrevocabile e non può più essere modificata.
Art. 30 Restituzione / Compensazione
        1. L‘Asga richiede il rimborso delle prestazioni percepite o pagate indebitamente,
        oltre agli interessi. Gli interessi corrispondono al tasso minimo d’interesse LPP.
         2. Il diritto alla prestazione può essere compensato con le pretese cedute dalla
        ditta affiliata unicamente se concerne dei contributi che non sono stati dedotti
        dal salario della persona assicurata. Le altre pretese dell’Asga saranno compen-
        sate con il diritto alle prestazioni esigibili.
        3. Nei confronti di un terzo che risponde per il caso assicurativo, l’Asga subentra,
        al momento dell’evento e fino a concorrenza delle prestazioni legali, nelle pretese
        della persona assicurata o avente diritto. Per il resto, l’Asga può esigere dalla per-
        sona assicurata o avente diritto la cessione delle pretese spettanti alla predetta
        nei confronti di terzi responsabili; ciò fino a concorrenza del suo obbligo di presta-
        zione. Se non è dato seguito alla richiesta di cessione, l‘Asga è autorizzata a so-
        spendere le sue prestazioni.
Art. 31 Pagamento suppletivo / Prescrizione
        Al pagamento della differenza sulle prestazioni già corrisposte e alla sua prescri-
        zione, si applicano le disposizioni della LPP.
Art. 32 Adeguamento all’evoluzione dei prezzi
        1. Le rendite per i superstiti e le rendite d’invalidità ai sensi della LPP la cui durata
        supera i tre anni, su ordine del Consiglio federale sono adeguate all’evoluzione
        dei prezzi fino all’età di pensionamento.
        2. Per il resto, il consiglio d’amministrazione statuisce annualmente, nell’ambito
        delle disponibilità finanziarie, riguardo a un eventuale adeguamento al rincaro
        delle rendite correnti.

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