I diritti di previdenza sociale - in Svizzera - europa.eu

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I diritti di previdenza sociale
             in Svizzera
Occupazione, affari sociali e inclusiione
                                 I dirriti di previdenza sociale in Svizzera

Le informazioni fornite nella presente guida sono state elaborate e aggiornate in
stretta collaborazione con i corrispondenti nazionali del Sistema di informazione
reciproca sulla protezione sociale nell'Unione europea (MISSOC).
Ulteriori informazioni sulla rete MISSOC sono disponibili all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=815

La presente guida fornisce una descrizione generale delle disposizioni in materia di
previdenza sociale nei rispettivi paesi. Per ottenere maggiori informazioni consultare
ulteriori pubblicazioni MISSOC disponibili al link succitato. In alternativa è possibile
contattare gli enti e le autorità competenti riportati nell’allegato alla presente guida.

Né la Commissione europea né alcuna persona che agisca a nome della Commissione
europea può essere considerata responsabile dell'uso che dovesse essere fatto delle
informazioni contenute nella presente pubblicazione.

© Unione europea, 2012
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

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Occupazione, affari sociali e inclusiione
                                         I dirriti di previdenza sociale in Svizzera

Indice

Capitolo I: Introduzione, organizzazione e finanziamento ....................................... 4
  Sommario ...................................................................................................... 4
  Organizzazione della protezione sociale ............................................................. 5
  Finanziamento ................................................................................................ 6
Capitolo II: Servizi sanitari ................................................................................. 9
  Requisiti per beneficiare dell'assistenza sanitaria ................................................ 9
  Rischi coperti ................................................................................................. 9
  Come beneficiare delle prestazioni sanitarie ......................................................10
Capitolo III: Prestazioni di malattia in denaro .......................................................12
  Requisiti per beneficiare delle prestazioni di malattia in denaro ............................12
  Rischi coperti ................................................................................................12
Capitolo IV: Prestazioni di maternità e paternità ...................................................13
  Requisiti per beneficiare delle prestazioni di maternità o paternità .......................13
  Rischi coperti ................................................................................................13
  Come beneficiare delle prestazioni di maternità e di paternità .............................14
Capitolo V: Prestazioni di invalidità .....................................................................15
  Requisiti per beneficiare delle prestazioni di invalidità .........................................15
  Rischi coperti ................................................................................................16
  Come beneficiare delle prestazioni di invalidità ..................................................18
Capitolo VI: Prestazioni e pensioni di vecchiaia .....................................................20
  Requisiti per beneficiare delle prestazioni di vecchiaia ........................................20
  Rischi coperti ................................................................................................20
  Come beneficiare delle prestazioni di vecchiaia ..................................................22
Capitolo VII: Prestazioni ai superstiti ...................................................................23
  Requisiti per beneficiare delle prestazioni ai superstiti ........................................23
  Rischi coperti ................................................................................................24
  Come beneficiare delle prestazioni ai superstiti ..................................................24
Capitolo VIII: Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali ........25
  Requisiti per beneficiare delle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie
  professionali ..................................................................................................25
  Rischi coperti ................................................................................................25
  Come beneficiare delle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie
  professionali ..................................................................................................28
Capitolo IX: Prestazioni familiari .........................................................................29
  Requisiti per beneficiare delle prestazioni familiari .............................................29
  Rischi coperti ................................................................................................29
  Come beneficiare delle prestazioni familiari .......................................................30
Capitolo X: Disoccupazione ................................................................................31
  Requisiti per beneficiare delle prestazioni di disoccupazione ................................31
  Rischi coperti ................................................................................................31
  Come beneficiare delle prestazioni di disoccupazione ..........................................33
Capitolo XI: Risorse minime ...............................................................................34
  Requisiti per beneficiare delle prestazioni relative alle risorse minime ...................34
  Rischi coperti ................................................................................................34
  Come beneficiare delle prestazioni relative alle risorse minime ............................35
Capitolo XII: Assistenza di lunga durata ..............................................................36
  Requisiti per beneficiare dell'assistenza di lunga durata ......................................36
  Rischi coperti ................................................................................................37
  Come beneficiare dell'assistenza a lungo termine ...............................................37
Allegato: Recapiti delle istituzioni e degli enti e siti Internet utili .............................39

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Occupazione, affari sociali e inclusiione
                                 I dirriti di previdenza sociale in Svizzera

Capitolo   I:                Introduzione,                               organizzazione   e
finanziamento

Sommario

Sicurezza sociale

L’assicurazione malattia svizzera comprende l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (assunzione delle spese relative alle prestazioni sanitarie in caso di
malattia, maternità e, a titolo sussidiario, in caso di infortunio) e l’assicurazione
facoltativa per l’indennità giornaliera.

Per quanto concerne la maternità, le prestazioni in natura sono erogate ai sensi della
legge sull’assicurazione malattia mentre quelle in denaro vengono versate dal regime
delle indennità di perdita di guadagno (regime IPG), che accanto alle indennità di
maternità eroga anche indennità durante il servizio militare, il servizio civile o il
servizio nella protezione civile.

L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali copre tutti i tipi di
infortuni e malattie professionali. È obbligatoria per i lavoratori dipendenti e facoltativa
per i lavoratori autonomi. Chi non è assicurato in base alla legge sull’assicurazione
contro gli infortuni è coperto dall'assicurazione malattia, per quanto riguarda le cure
medico-sanitarie.

La protezione contro i rischi di vecchiaia e invalidità e per i superstiti è organizzata
secondo un sistema basato su un regime di previdenza pubblica (assicurazione
federale di base) che copre tutta la popolazione. È completata da un regime di
previdenza professionale per i lavoratori subordinati, che è in parte obbligatorio per
coloro che appartengono a una particolare classe di reddito e facoltativo per gli altri,
nel cui caso il datore di lavoro ha una possibilità di scelta (previdenza professionale).
Esiste inoltre un piano di risparmio privato facoltativo che usufruisce di misure di
incentivazione (misure di previdenza privata individuale). Si tratta del cosiddetto
"sistema svizzero dei tre pilastri".

Le prestazioni familiari nel settore agricolo sono gestite a livello federale. Negli altri
settori, sono regolamentate dalle normative cantonali e da una legge federale di
armonizzazione.

L'assicurazione contro la disoccupazione è obbligatoria per i lavoratori subordinati.

Assistenza sociale

In genere l'assistenza sociale, che costituisce l'ultima rete di protezione sociale, rientra
nella sfera di competenza dei cantoni, mentre la sua esecuzione è affidata ai comuni.
L'assistenza sociale si basa dunque essenzialmente su 26 sistemi cantonali. Questa
situazione crea rilevanti disparità. Le raccomandazioni formulate dalla Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS) mirano a mantenere un certo
livello di armonizzazione tra le prestazioni.

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Organizzazione della protezione sociale

Sicurezza sociale

Ogni ramo della sicurezza sociale è gestito da diversi enti.

L'assicurazione malattia è gestita da casse malati riconosciute e da compagnie
assicurative private autorizzate a esercitare l'assicurazione malattia sociale. Chi è
soggetto all’obbligo assicurativo può scegliere liberamente tra gli enti assicuratori
autorizzati del luogo in cui ha la residenza.

La gestione dell'assicurazione contro gli infortuni spetta all’Istituto nazionale svizzero
di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), che copre più della metà di tutti i
lavoratori subordinati e mediante enti assicuratori pubblici o privati.

La gestione dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AHV-AVS/IV-
AI, 1° pilastro) è affidata a casse di compensazione cantonali, federali e professionali e
a un Ufficio centrale di compensazione. L'assicurazione invalidità è gestita anche dagli
uffici cantonali IV-AI.

Il regime IPG (prestazioni in denaro in caso di maternità) è gestito dagli enti
responsabili dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AHV-AVS).

I cantoni stabiliscono gli organi cui affidare il compito di ricevere ed esaminare le
domande oltre a quello di fissare e versare le prestazioni complementari al 1° pilastro.
Di norma si tratta delle casse cantonali di compensazione.

La previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (2° pilastro) è
gestita dagli istituti di previdenza registrati.

Nel regime federale, gli assegni familiari sono gestiti dalle casse cantonali di
compensazione, mentre nei regimi cantonali sono gestiti dalle casse di compensazione
per gli assegni familiari (casse professionali o interprofessionali riconosciute e casse
cantonali).

L'assicurazione contro la disoccupazione è gestita da vari organismi, costituiti
principalmente da casse di disoccupazione pubbliche, casse di disoccupazione private
riconosciute, autorità designate dai cantoni e alcuni enti dell'assicurazione vecchiaia e
superstiti (AHV-AVS).

I settori di malattia e infortuni sono controllati dall'Ufficio federale della sanità pubblica
(OFSP), che fa parte del dipartimento federale (ministero) dell’interno. I settori di
vecchiaia, superstiti e invalidità, il regime delle indennità di perdita di guadagno
(regime IGP) e le prestazioni familiari sono controllati dall'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS), che appartiene allo stesso dipartimento. L'assicurazione
contro la disoccupazione rientra nella sfera di competenza della Segreteria di Stato
dell'Economia (seco), che rientra nel dipartimento federale dell'Economia.

Assistenza sociale

Cfr. Introduzione.

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Finanziamento

I diversi settori delle assicurazioni sociali sono solitamente finanziati in primo luogo dai
contributi versati dagli assicurati e dai datori di lavoro e, in secondo luogo, dal gettito
fiscale.

Prestazioni di malattia e maternità in natura

Per le prestazioni di malattia e di maternità in natura, il premio individuale è stabilito
dall'ente assicuratore e approvato dall'autorità di vigilanza. Gli assicurati residenti
nella stessa regione versano premi identici se sono iscritti allo stesso ente
assicuratore. Gli enti assicuratori possono graduare l'importo dei premi se i costi
variano a seconda dei cantoni e delle regioni. Viene fissato un premio ridotto per i
minori (fino a 18 anni compiuti) e per i giovani adulti (fino a 25 anni compiuti).

Il premio medio applicabile in Svizzera per persona adulta (compresa la copertura
contro gli infortuni ) è pari a CHF 382 al mese (318 EUR).

Gli enti pubblici accordano una diminuzione dei premi a persone con mezzi di
sussistenza limitati.

Prestazioni di malattia e maternità in denaro

Il premio per la prestazione di malattia in denaro viene stabilito dall'ente assicuratore.
I premi sono uguali a parità di prestazioni, ma è possibile graduarli in base all'età di
ingresso nel regime di assicurazione e alle regioni.

Le indennità di perdita di guadagno in caso di maternità e per chi presta servizio (IPG)
sono finanziate dagli assicurati e dai datori di lavoro:
 0,5% della retribuzione lorda (in totale, il lavoratore subordinato e il datore di lavoro
  versano lo 0,25% ciascuno);
 0,5% del reddito professionale lordo per i lavoratori autonomi; è prevista una
  riduzione dell'aliquota contributiva secondo uno schema decrescente partendo da
  una soglia di reddito;
 non è prevista alcuna soglia né un tetto massimo di contributi per la popolazione
  attiva;
 la popolazione non attiva versa contributi per un importo compreso tra CHF 23 (19
  EUR) e CHF 1.150 (957 EUR) annui, a seconda delle condizioni economiche.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

I premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
vengono stabiliti in base a una percentuale della retribuzione di riferimento e sono a
carico del datore di lavoro. Le imprese sono classificate in classi e gradi di tariffe dei
premi in base alla loro natura e alle loro caratteristiche tipiche; la classificazione tiene
conto, in particolare, del rischio di infortuni e della condizione delle misure preventive.
Esiste un tetto massimo della retribuzione di riferimento di CHF 126.000 (104.889
EUR) annui.

Infortuni non professionali

I premi per gli infortuni non professionali sono fissati in base a una percentuale della
retribuzione di riferimento e sono a carico del lavoratore. Gli assicurati si dividono in

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classi di rischio (secondo le imprese che li impiegano). Il tetto massimo della
retribuzione di riferimento è di CHF 126.000 (104.889 EUR) annui (nel 2011).

Invalidità

L'assicurazione invalidità (1° pilastro, regime di base) è finanziata nel seguente modo:
 1,4% della retribuzione lorda (in totale, il lavoratore subordinato e il datore di lavoro
  versano lo 0,7% ciascuno);
 1,4% del reddito professionale lordo per i lavoratori autonomi; è prevista una
  riduzione dell'aliquota contributiva secondo uno schema decrescente partendo da
  una soglia di reddito;
 non è prevista alcuna soglia né un tetto massimo di contributi per la popolazione
  attiva;
 la popolazione non attiva versa contributi per un importo compreso tra CHF 65 (54
  EUR) e CHF 3.250 (2.705 EUR) annui, a seconda delle condizioni economiche.

Nel regime di base la Confederazione copre il 37,7% delle spese annuali. Inoltre, tra il
2011 e il 2017, una certa percentuale delle entrate totali derivanti dall’IVA sarà
destinata all’assicurazione invalidità, ammontando al 3,98% nel 2011 e al 4,99% tra il
2012 e il 2017.

L'assegno per grandi invalidi e le pensioni straordinarie sono finanziati esclusivamente
dalla Confederazione.

Previdenza professionale (2° pilastro, minimo obbligatorio): ogni istituto di previdenza
stabilisce il tasso di contribuzione necessario per coprire il rischio di invalidità.

Vecchiaia e morte:

L'assicurazione vecchiaia e superstiti (1° pilastro, regime di base) è finanziata nel
seguente modo:
 8,4% della retribuzione lorda (in totale, il lavoratore subordinato e il datore di lavoro
  versano il 4,2% ciascuno);
 7,8% del reddito professionale lordo per i lavoratori autonomi; è prevista una
  riduzione dell'aliquota contributiva secondo uno schema decrescente partendo da
  una soglia di reddito;
 non è prevista alcuna soglia né un tetto massimo di contributi per la popolazione
  attiva;
 la popolazione non attiva versa contributi per un importo compreso tra CHF 387
  (322 EUR) e CHF 19.350 (16.108 EUR) annui, a seconda delle condizioni
  economiche.
Nel regime di base, la Confederazione copre il 19,55% delle spese annuali. Il 13,33%
delle entrate totali derivanti dall’IVA, così come le entrate derivanti dalla tassa sulle
case da gioco, sono destinate all’assicurazione vecchiaia e superstiti.

L'assegno per grandi invalidi è finanziato esclusivamente dalla Confederazione.

Previdenza professionale (2° pilastro, minimo obbligatorio): i contributi variano dal 7%
al 18% della retribuzione di riferimento, in funzione dell'età dell'assicurato (accrediti di
vecchiaia). La retribuzione di riferimento (salario coordinato) è la parte di retribuzione
annua compresa tra CHF 24.360 (20.279 EUR) e CHF 83.520 (69.526 EUR). La somma

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dei contributi versati dal datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei
contributi versati dai suoi dipendenti.

Disoccupazione

L'assicurazione contro la disoccupazione è finanziata nel seguente modo:
 2,2% della retribuzione lorda (il lavoratore subordinato e il datore di lavoro versano
  l’1,1% ciascuno); tetto massimo della retribuzione di riferimento: CHF 10.500
  (8.741 EUR) al mese;
 un contributo di solidarietà dell’1% (il lavoratore subordinato e il datore di lavoro
  versano il 0,5% ciascuno) della retribuzione compresa tra CHF 10.500 (8.741 EUR)
  e CHF 26 250 (21 399) al mese;
 i lavoratori autonomi e la popolazione non attiva non sono assicurati.
La Confederazione contribuisce ai costi del collocamento e dei provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro, per un importo pari allo 0,159% della somma dei salari soggetti
a contribuzione. Se necessario, essa concede mutui di tesoreria a condizioni di
mercato.

Prestazioni familiari

Prestazioni familiari del regime federale per l'agricoltura: le prestazioni familiari per gli
agricoltori indipendenti sono finanziate dallo Stato (Confederazione [ 2/3] e cantoni
[1/3]), e le prestazioni familiari per i lavoratori agricoli subordinati sono finanziate
mediante i contributi dei datori di lavoro (2% della retribuzione lorda), mentre il
disavanzo è finanziato dalla Confederazione (2/3) e dai cantoni (1/3).

Regimi cantonali – altri lavoratori (compresi i lavoratori autonomi in alcuni cantoni): i
lavoratori subordinati non versano contributi (tranne nel cantone del Valais, nel quale
versano contributi nella misura dello 0,3%), e i datori di lavoro pagano dallo 0,1% al
4% a seconda del cantone e della cassa. I cantoni finanziano gli assegni familiari per
le persone che non svolgono un'attività retribuita.

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Capitolo II: Servizi sanitari

Requisiti per beneficiare dell'assistenza sanitaria

L'iscrizione all'assicurazione delle cure medico-sanitarie è obbligatoria per tutti coloro
che risiedono in Svizzera.

L'assicurazione è individuale. Chiunque si stabilisca in Svizzera è obbligato ad
assicurarsi entro tre mesi. L’iscrizione all’assicurazione sanitaria non spetta al datore
di lavoro. Il governo può estendere l'obbligo di assicurazione a coloro che non
risiedono in Svizzera oppure escludere alcune categorie di persone dall'assicurazione
obbligatoria.

Nel caso in cui il soggetto interessato si assicuri nei termini previsti, l’assicurazione
diviene efficace a partire dalla data di dichiarazione di soggiorno in Svizzera. Negli altri
casi, l’assicurazione è efficace a partire dalla data dell’iscrizione. La copertura
obbligatoria in materia di assicurazione malattia è concessa senza riserva e senza
poter tenere conto di una malattia in atto.

È possibile sottoscrivere un’assicurazione complementare privata per le prestazioni
non coperte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Gli enti
assicuratori sono liberi di assicurare o di rifiutare l’assicurazione complementare a chi
gliene faccia richiesta. Essi possono prevedere dei limiti di età e invocare un’esclusione
di copertura per problemi di salute esistenti.

Rischi coperti

L’assicurazione delle cure medico-sanitarie eroga prestazioni in natura in caso di
malattia, maternità o infortunio (in via sussidiaria, in caso di mancata copertura da
parte dell’assicurazione contro gli infortuni).

L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie copre i costi delle prestazioni
che servono per diagnosticare o curare una malattia e i relativi postumi. Tali
prestazioni devono essere efficaci, adeguate ed economiche. Tutti gli enti assicuratori
che esercitano l’assicurazione delle cure medico-sanitarie sono tenuti a coprire le
prestazioni previste dalla legge, ossia:
 gli esami e le terapie ambulatoriali, in ospedale o in una casa di cura, nonché le cure
  ospedaliere prestate da parte di: medici; chiropratici o persone che effettuano
  prestazioni previa prescrizione o indicazione medica;
 un contributo alle cure dispensate ambulatorialmente in base a una prescrizione
  medica e a un comprovato bisogno terapeutico;
 le cure acute e transitorie che si rivelano necessarie a seguito di un soggiorno in
  ospedale e prescritte da un medico operante in questa struttura (per un periodo
  massimo di due settimane);
 le analisi, i farmaci, i mezzi e gli apparecchi diagnostici o terapeutici prescritti da un
  medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, da un chiropratico;
 una partecipazione alle spese delle cure balneari prescritte da un medico;
 i provvedimenti di riabilitazione medica effettuati o prescritti da un medico;
 la degenza in ospedale secondo lo standard del reparto comune;

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 la degenza in una casa per partorienti in caso di parto;
 un contributo alle spese di trasporto necessarie dal punto di vista medico e alle
  spese di salvataggio;
 le prestazioni effettuate dal farmacista (consulenza) all’atto del rilascio dei farmaci
  prescritti;
 esami di screening e trattamenti preventivi effettuati o prescritti da un medico;
 le cure dentarie richieste a causa di una malattia grave non evitabile dell’apparato
  masticatorio o connesse a un’altra malattia grave o ai relativi postumi (ad esempio,
  leucemia, AIDS), o necessarie per il trattamento di una malattia grave o dei relativi
  postumi, o qualora le lesioni dell'apparato masticatorio siano dovute a un infortunio
  non coperto dall'assicurazione contro gli infortuni.

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni destinata ai lavoratori copre gli
infortuni non professionali a condizione che il lavoratore svolga un’attività remunerata
per almeno otto ore settimanali per lo stesso datore di lavoro.

I lavoratori autonomi e chi non lavora non sono soggetti all’obbligo di assicurazione
contro gli infortuni, così che nel loro caso i costi connessi al trattamento di infortuni sul
lavoro e non professionali sono coperti dall’assicurazione delle cure medico-sanitarie.

Come beneficiare delle prestazioni sanitarie

Il medico curante può essere scelto liberamente. L'ente assicuratore paga i costi fino a
un massimo corrispondente alle tariffe applicabili nel luogo di residenza o di lavoro
dell'assicurato o nella zona circostante (tranne nei casi di emergenza o per motivi
medici). L'ente può offrire all'interessato una forma di assicurazione che comporta una
limitazione della possibilità di scelta (medico di base, HMO) in cambio di una riduzione
del premio.

Se non diversamente concordato, il pagamento deve essere effettuato dall'assicurato
che, successivamente, riceve un rimborso da parte dell'ente assicuratore (sistema del
"terzo garante").

Gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni di cui beneficiano e tale
partecipazione, obbligatoria per gli adulti (ossia a partire dai 18 anni compiuti),
comprende un importo fisso annuo (franchigia, CHF 300, pari a 250 EUR, per un
adulto) e una quota di partecipazione ai costi che superano la franchigia (aliquota
percentuale del 10% dei costi che superano la franchigia). I minori pagano solo
l’aliquota. È previsto un importo massimo dell’aliquota (CHF 700 per gli adulti,
equivalenti a 583 EUR, e CHF 350 per un figlio, pari a 291 EUR, o CHF 1.000 annui,
corrispondenti a 832 EUR, per più figli della stessa famiglia). Gli adulti assicurati
possono scegliere tra una franchigia maggiore, a fronte di un premio ridotto, o una
franchigia per i figli.

L’aliquota percentuale ammonta al 20% per i farmaci il cui prezzo supera di oltre il
20% il costo medio del terzo più economico dei farmaci con gli stessi principi attivi.
D'altro canto, non si paga la franchigia per alcune misure preventive attuate
nell'ambito di programmi nazionali o cantonali, che attualmente sono i seguenti:
programmi cantonali di screening mammografico e programmi cantonali di
vaccinazione contro il papilloma virus umano.

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Le cure medico-sanitarie sono anche assicurate da ospedali pubblici e privati inclusi
nell'elenco cantonale degli ospedali approvati. Il pagamento viene effettuato
direttamente dall'ente assicuratore (sistema del "terzo garante").

Per le cure ospedaliere è prevista una partecipazione pari a quella stabilita per le cure
ambulatoriali. Inoltre, gli assicurati che superano i 25 anni di età versano un
contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera (CHF 15 al giorno, corrispondenti
a 12 EUR).

Gli enti assicuratori adottano decisioni sulle prestazioni. Gli assicurati hanno la
possibilità di contestare tali decisioni entro 30 giorni. Se l'interessato non è soddisfatto
della nuova decisione, può rivolgersi al tribunale cantonale competente o, se considera
ingiustificata la decisione di quest'ultimo, può adire il tribunale federale.

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Capitolo III: Prestazioni di malattia in denaro

Requisiti per beneficiare delle prestazioni di malattia in denaro

Non esiste un’assicurazione obbligatoria contro l’incapacità lavorativa temporanea
cagionata da una malattia. Per chi risiede o svolge un'attività lucrativa in Svizzera e ha
un'età compresa tra 15 e 65 anni è disponibile un sistema di assicurazione facoltativa.

Gli enti assicuratori sono obbligati a stipulare un’assicurazione facoltativa per
l’indennità giornaliera (in base al diritto delle assicurazioni sociali) anche se il
richiedente risulta già affetto da una patologia; tuttavia, può essere esclusa dalla
copertura assicurativa la patologia esistente al momento dell'ammissione con una
riserva da parte dell'ente assicuratore (per una durata massima di cinque anni).

In base alle disposizioni del diritto del lavoro (diritto delle obbligazioni), il datore di
lavoro è tenuto a continuare a versare lo stipendio per un periodo di tempo limitato al
lavoratore impedito di lavorare per motivi di malattia o di gravidanza. La durata è di
tre settimane nel primo anno di servizio. Eventuali periodi successivi più lunghi sono
fissati su una base di equità. Spesso i contratti collettivi di lavoro prevedono condizioni
più favorevoli.

Se l’indennità giornaliera sostituisce l’obbligo di conservazione della retribuzione dei
lavoratori secondo il diritto del lavoro in caso di malattia e di gravidanza, il datore di
lavoro è tenuto ad accollarsi almeno la metà dei premi dovuti.

Un obbligo assicurativo può risultare dal contratto di lavoro individuale o collettivo. In
tal caso, l'assicurazione di indennità giornaliera (Taggeldversicherung/assurance
d'indemnités journalières) può essere stipulata nella forma di assicurazione collettiva.
Alla scadenza del contratto di lavoro, è possibile stipulare un'assicurazione individuale
di indennità giornaliera senza che l'ente assicuratore possa invocare nuove riserve
rispetto a una malattia esistente. Ciò non si applica alle assicurazioni di indennità
giornaliera che esulano dalla legge sulle assicurazioni sociali e che sono contratte
secondo la normativa sulle assicurazioni private.

Rischi coperti

L'ente assicuratore concorda con l'assicurato l'importo dell'indennità giornaliera
(Taggeld/indemnités journalières). Salvo accordi contrari, il diritto all'indennità
giornaliera viene riconosciuto a partire dal terzo giorno successivo all'inizio della
malattia. L'indennità deve essere erogata per almeno 720 giorni nell'arco di un periodo
di 900 giorni.

Per i disoccupati sono previste norme particolari. Chi presenta un'incapacità lavorativa
superiore al 50% riceve le indennità giornaliere intere e chi presenta un'incapacità
lavorativa tra il 25% e il 50% riceve la metà delle indennità giornaliere.

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Capitolo IV: Prestazioni di maternità e paternità

Requisiti per beneficiare delle prestazioni di maternità o paternità

Prestazioni in natura

L'assicurazione delle cure medico-sanitarie è obbligatoria per tutti coloro che risiedono
in Svizzera (per maggiori informazioni è possibile consultare la parte sui servizi
sanitari). L'assicurazione delle cure medico-sanitarie eroga anche prestazioni in natura
in caso di maternità. La copertura assicurativa è concessa senza riserva e senza poter
tenere conto di una gravidanza in corso.

Congedo/indennità di maternità

Ha diritto a prestazioni in denaro in caso di maternità (indennità di maternità) ogni
lavoratrice che sia stata iscritta all’assicurazione obbligatoria vecchiaia e superstiti
(AHV-AVS) del sistema svizzero nei 9 mesi che precedono il parto e che, nel corso dei
suddetti 9 mesi, abbia svolto un’attività lavorativa per almeno cinque mesi e al
momento del parto sia una lavoratrice subordinata o autonoma. Inoltre, la lavoratrice
deve interrompere effettivamente l'attività durante il congedo di maternità.

Rischi coperti

Prestazioni in natura

L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie copre le prestazioni generali in
caso di malattia (per maggiori informazioni è possibile consultare la parte sui servizi
sanitari) e prestazioni specifiche in caso di maternità:
 gli esami di controllo durante e dopo la gravidanza effettuati da un medico o da una
  levatrice ovvero prescritti da un medico;
 un contributo ai corsi preparatori al parto;
 il parto a casa, in ospedale o in una casa per partorienti nonché l’assistenza di un
  medico o di una levatrice;
 la consulenza necessaria per l’allattamento;
 le cure prestate al neonato sano e la sua degenza in ospedale finché vi rimane con
  la madre.

Congedo e indennità di maternità/paternità

In base alle disposizioni del diritto del lavoro (diritto delle obbligazioni), il datore di
lavoro è tenuto a continuare a versare lo stipendio per un periodo di tempo limitato al
lavoratore impedito di lavorare per motivi di gravidanza. La durata è di tre settimane
nel primo anno di servizio. Successivamente un periodo più lungo è fissato su una
base di equità. Spesso i contratti collettivi di lavoro prevedono condizioni più
favorevoli.

Il diritto all’indennità decorre dal giorno del parto e cessa al più tardi 98 giorni dopo
(ossia 14 settimane) o anche prima, se la madre riprende a lavorare a tempo pieno o
parziale ovvero se muore.

Luglio 2012 13
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L’indennità di maternità ammonta all’80% del reddito medio da lavoro percepito prima
dell’inizio del diritto all’indennità e l’importo massimo ammonta a CHF 196 (163 EUR)
al giorno.

Come beneficiare delle prestazioni di maternità e di paternità

Le cure medico-sanitarie vengono erogate dai medici o negli ospedali pubblici e privati
inclusi nell'elenco cantonale degli ospedali approvati. Non è richiesta alcuna
partecipazione ai costi delle cure mediche se si tratta di prestazioni di maternità.

Il regime IPG (indennità in caso di maternità) è gestito dagli enti responsabili
dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AHV-AVS), ai quali occorre rivolgersi per le
richieste di indennità di maternità.

Gli enti assicuratori adottano decisioni sulle prestazioni. Gli assicurati hanno la
possibilità di contestare tali decisioni entro 30 giorni. Se l'interessato non è soddisfatto
della nuova decisione, può rivolgersi al tribunale cantonale competente. Le decisioni di
quest'ultimo sono a loro volta impugnabili facendo ricorso al tribunale federale.

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Capitolo V: Prestazioni di invalidità

Requisiti per beneficiare delle prestazioni di invalidità

Invalidità

Per invalidità si intende l’incapacità al guadagno totale o parziale che si presume sia
permanente o di lunga durata. È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale
o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato quando tale
perdita è la conseguenza di un danno alla salute fisica, mentale o psichica ed essa
perdura nonostante le cure e le misure d’integrazione. L’invalidità può derivare da
un’infermità congenita, da una malattia o da un infortunio.

Il sistema di previdenza per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti si basa su un sistema
che comprende tre pilastri.

Primo pilastro

Si tratta della previdenza statale e comprende l’assicurazione per la vecchiaia e i
superstiti (AHV-AVS) e l’assicurazione invalidità (IV-AI). Le prestazioni previdenziali di
queste due assicurazioni sono destinate a coprire il fabbisogno vitale. In taluni casi è
possibile beneficiare di prestazioni complementari (PC) non contributive allo scopo di
finanziare il fabbisogno vitale. Il primo pilastro è obbligatorio per tutti quelli che
risiedono e/o svolgono un'attività lucrativa in Svizzera. Ciò significa che, oltre ai
lavoratori subordinati, anche i lavoratori autonomi e coloro che non lavorano sono
soggetti all’obbligo assicurativo. Sono esentati coloro che soddisfano le condizioni
dell'assicurazione obbligatoria solo per un periodo di tempo relativamente breve.

Chi svolge un’attività lavorativa è obbligato a versare i contributi a partire dal 1°
gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. Anche chi non lavora è tenuto
all’obbligo contributivo ma, in questo caso, a partire dal 1° gennaio successivo al
compimento del 20° anno di età. Per aver diritto alle prestazioni di invalidità, è
necessario aver versato i contributi previdenziali per almeno tre anni. Le prestazioni
possono essere richieste a partire dall'età di 18 anni e fino all'età pensionabile.

I cittadini svizzeri e i residenti degli Stati membri dello Spazio economico europeo che
vivono in uno Stato terzo possono iscriversi all’assicurazione facoltativa a condizione di
essere stati prima iscritti all’assicurazione obbligatoria AHV-AVS/IV-AI, per almeno
cinque anni consecutivi.

Secondo pilastro

Si tratta della previdenza professionale (PP) per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,
che completa il primo pilastro; insieme devono consentire l’adeguata continuazione del
tenore di vita abituale.

Gli assicurati nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria sono gli assicurati
obbligatori dell’AHV-AVS. Sono soggetti all’obbligo contributivo in funzione dei redditi
da lavoro subordinato, tenendo conto di una determinata soglia e di un determinato
tetto massimo retributivo annuo. Nel loro regolamento, gli istituti di previdenza
possono prevedere prestazioni che superano il minimo obbligatorio e possono, in
particolare, considerare quale retribuzione di riferimento una retribuzione inferiore alla

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soglia minima o superiore al tetto massimo (fino a un determinato limite massimo di
retribuzione).

A partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno, i lavoratori sono
obbligatoriamente assicurati contro i rischi di invalidità e morte, a condizione che
percepiscano una determinata retribuzione annua da uno stesso datore di lavoro.
Dopo il 24° anno, oltre ai rischi di invalidità e morte, sono assicurati obbligatoriamente
per il rischio vecchiaia. Anche i disoccupati sono assicurati per i rischi di invalidità e
morte e ciò secondo determinati requisiti.

Ogni datore di lavoro che assume lavoratori subordinati soggetti all’assicurazione
obbligatoria dev’essere iscritto a un istituto di previdenza, a sua volta iscritto nel
registro ufficiale degli istituti di previdenza.
Sono esentati, per esempio, i dipendenti di un datore di lavoro che non deve versare
contributi per il primo pilastro, i lavoratori subordinati assunti per un periodo limitato
non superiore a 3 mesi, chi ha almeno il 70% di invalidità e taluni familiari di un
agricoltore che lavorano per la sua impresa.

I lavoratori subordinati e quelli autonomi non soggetti all’assicurazione obbligatoria
possono contrarre l’assicurazione facoltativa.

Terzo pilastro

Si tratta della previdenza personale facoltativa destinata a coprire altre necessità
individuali. È possibile assicurarsi o risparmiare a titolo individuale per poter
beneficiare di prestazioni di invalidità, vecchiaia e morte stipulando un contratto di
previdenza con compagnie di assicurazione, istituti bancari o di assicurazione vita.

Rischi coperti

Primo pilastro

Le prestazioni previste dall’assicurazione invalidità (IV-AI, 1° pilastro) mirano a
prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità grazie a provvedimenti d’integrazione
adeguati, semplici e appropriati, nonché a risarcire le conseguenze economiche
permanenti dell’invalidità mediante un’adeguata copertura del fabbisogno vitale e ad
aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita autonoma e responsabile.

 Integrazione
Gli assicurati invalidi o chi rischia un’invalidità imminente hanno diritto a
provvedimenti d’integrazione se questi sono necessari e idonei a ristabilire, conservare
o migliorare l’abilità al lavoro o la capacità di compiere le normali attività quotidiane
(per esempio, i lavori domestici). Questi provvedimenti possono consistere in
provvedimenti sanitari per gli assicurati di età inferiore a 20 anni, provvedimenti di
reinserimento     per     preparare    all’integrazione  professionale,      provvedimenti
professionali, mezzi ausiliari e misure di reintegrazione dei beneficiari di una pensione.
Oltre a ciò, e in base a determinati requisiti, può essere eventualmente accordata
un’indennità giornaliera durante l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione. Il
sistema è informato al principio dell’integrazione prima della pensione.

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 Pensione di invalidità
Ogni assicurato che presenti un'incapacità al lavoro di almeno il 40% nel corso di un
anno ha diritto alla pensione di invalidità (Invalidenrente/rente d'invalidité) purché
abbia almeno tre anni di versamenti contributivi all'AHV-AVS/IV-AI.

La pensione è determinata in base ai seguenti gradi di invalidità:
 70%: pensione intera;
 60%: tre quarti di pensione;
 50%: metà pensione; e
 40%: un quarto di pensione.

Il calcolo della pensione IV-AI si basa sugli stessi principi applicati per la pensione
AHV-AVS (per ulteriori informazioni è possibile consultare la parte su prestazioni e
pensioni di vecchiaia). L'importo della pensione dipende dagli anni di contribuzione
(che determinano la scala di pensione) e dal reddito medio annuo (che determina
l'importo della pensione nell'ambito della scala di pensione applicabile).

Per quanto riguarda il coniuge che non lavora, i suoi contributi si considerano versati
se il coniuge che lavora ha versato almeno il doppio dei contributi minimi nell’ambito
dell’AHV-AVS/IV-AI. Tale requisito si applica anche all’unione domestica registrata.

Per il calcolo della pensione di coloro che non lavorano, i contributi sono convertiti e
presi in considerazione come reddito derivante da un'attività lavorativa.

Gli importi della pensione intera corrispondono a quelli dell’AHV-AVS. Qualora il grado
di invalidità subisca una modifica sostanziale, anche la pensione vi si adeguerà.

Il diritto alla pensione di invalidità cessa nel momento in cui l’assicurato non è più
invalido, ha diritto alla pensione di vecchiaia o muore.

Per valutare il grado di invalidità, si mette a confronto il reddito che l’assicurato
avrebbe potuto percepire se non fosse stato invalido con quello che potrebbe ottenere
svolgendo l’attività che ci si può ragionevolmente aspettare che svolga su un mercato
di lavoro equilibrato, dopo le cure e i provvedimenti d’integrazione.

L’invalidità degli assicurati che non svolgono attività lavorativa, e per i quali non è
ragionevolmente previsto che ne svolgano alcuna, è valutata in funzione della loro
capacità di svolgere le normali attività quotidiane (per esempio, i lavori domestici).

Gli aventi diritto a una pensione di invalidità hanno altresì diritto a una pensione per
ogni figlio che, in caso di loro decesso, avrebbe diritto a una pensione in qualità di
orfano (per un importo pari al 40% della pensione di invalidità intera).

 Assegno per grandi invalidi
Ha diritto a tale assegno ogni assicurato che, a causa di un danno alla salute,
necessita permanentemente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per
compiere gli atti quotidiani della vita. La grande invalidità può essere di grado elevato,
medio o lieve (per ulteriori informazioni è possibile consultare la parte sull’assistenza
di lunga durata).

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 Contributo per l’assistenza
Lo scopo del contributo per l’assistenza è quello di consentire alla persona invalida di
vivere in maniera indipendente. La persona che riceve l’assegno per grandi invalidi e
vive o desidera vivere a casa propria ha diritto a un assegno di assistenza personale
per poter assumere una persona fisica (assistente) che fornisca l’assistenza
necessaria.

Secondo pilastro

Le persone con un’invalidità di almeno il 40% secondo l’assicurazione invalidità (1°
pilastro) e che, al sopraggiungere dell’incapacità al lavoro, erano assicurate per la
previdenza professionale (2° pilastro) hanno diritto a una pensione di invalidità.
L'importo della pensione dipende dal grado di invalidità (come nel 1° pilastro).

La pensione viene calcolata in base a una percentuale dell’avere di vecchiaia
(costituito da contributi e interessi), tenendo conto dell’avere previsto (fino al
pensionamento) e dell’aliquota di conversione della pensione (6,9% per gli uomini e
6,85% per le donne).

La pensione di invalidità è sostituita da una liquidazione in capitale se tale pensione è
inferiore al 10% della pensione minima di vecchiaia dell’AHV-AVS o se il regolamento
dell’istituto di previdenza lo prevede.

Gli aventi diritto a una pensione di invalidità hanno altresì diritto a una pensione
complementare per ogni figlio che, in caso di loro decesso, avrebbe diritto a una
pensione in qualità di orfano. L'importo corrisponde al 20% della pensione di invalidità
intera.

Nel 2° pilastro non sono previsti provvedimenti d’integrazione.

Terzo pilastro

I requisiti per avere diritto alle prestazioni previste nell’ambito della previdenza
facoltativa (3° pilastro) in caso di invalidità dipendono dalle disposizioni contenute nel
contratto di assicurazione individuale e dal prodotto previdenziale scelto. I lavoratori
subordinati e quelli autonomi godono di agevolazioni fiscali fino a un certo importo per
quanto riguarda la previdenza personale.

In linea di massima, le prestazioni di previdenza personale sono versate unicamente al
verificarsi del rischio.
Oltre alle prestazioni previste dai tre pilastri, il lavoratore può altresì beneficiare di
prestazioni di invalidità in base all’assicurazione contro gli infortuni.

Come beneficiare delle prestazioni di invalidità

Le domande per le prestazioni di invalidità del primo pilastro devono essere presentate
all'ufficio IV-AI cantonale competente. Questo ufficio comunicherà all'assicurato la
decisione sulle prestazioni che intende adottare. L'assicurato ha diritto a un'audizione
(Vorbescheid/préavis). La decisione finale adottata formalmente può essere contestata
rivolgendosi al tribunale cantonale competente. La decisione di quest'ultimo può
essere impugnata facendo ricorso al tribunale federale.

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La previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (2° pilastro) è
gestita dagli istituti previdenziali registrati ai quali occorre presentare le domande di
prestazione. Le controversie tra gli istituti di previdenza e gli assicurati sono
esaminate dal tribunale cantonale competente. La decisione di quest'ultimo può essere
impugnata facendo ricorso al tribunale federale.

È possibile un riesame dell'invalidità in qualsiasi momento fino all'età pensionabile.

Luglio 2012 19
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Capitolo VI: Prestazioni e pensioni di vecchiaia

Requisiti per beneficiare delle prestazioni di vecchiaia

Le prestazioni di vecchiaia sono erogate secondo il regime di base statale
dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AHV-AVS, 1° pilastro), secondo la
previdenza professionale (2° pilastro) e, all’occorrenza, secondo la previdenza privata
(3° pilastro).

Chiunque risieda o svolga un’attività lavorativa in Svizzera è coperto dall'assicurazione
pensionistica del primo pilastro.

Chi ha raggiunto l’età pensionabile, ossia 65 anni per gli uomini e 64 per le donne, ha
diritto a una pensione AHV/AVS, a condizione che abbia versato almeno un intero
anno di contributi all’AHV-AVS/IV-AI.

La copertura obbligatoria prevista dal secondo pilastro (previdenza professionale) vale
per i lavoratori subordinati di età superiore a 24 anni, iscritti al regime di base del
primo pilastro e che ricevono dallo stesso datore di lavoro una retribuzione annuale
superiore a CHF 20.880, pari a 17.382 EUR. I lavoratori subordinati non coperti
dall'assicurazione obbligatoria e i lavoratori autonomi possono contrarre
l'assicurazione facoltativa.

Gli assicurati presso un istituto di previdenza professionale hanno diritto alle
prestazioni di vecchiaia alla stessa età alla quale hanno diritto alle prestazioni AHV-
AVS (65 anni per gli uomini e 64 per le donne). Non è previsto alcun periodo
assicurativo minimo.

I requisiti per avere diritto alle prestazioni previste nell’ambito della previdenza
facoltativa (3° pilastro) in caso di vecchiaia dipendono dalle disposizioni contenute nel
contratto di assicurazione individuale e dal prodotto previdenziale scelto.

Rischi coperti

AHV-AVS, primo pilastro

La pensione è calcolata sulla base degli anni di contribuzione (che determinano la
scala di pensione) e dal reddito medio annuo (che determina l’importo della pensione
nell’ambito della scala di pensione applicabile). Tale reddito è formato dai redditi da
lavoro e dagli accrediti per compiti educativi e assistenziali.

I genitori hanno diritto a un accredito per compiti educativi svolti
(Erziehungsgutschriften/bonification pour tâches éducatives) per gli anni in cui hanno
esercitato l’autorità parentale su uno o più figli di età inferiore a 16 anni.

Le persone che si prendono cura degli ascendenti o dei discendenti nonché dei fratelli
e delle sorelle e che percepiscono un assegno dell’AHV-AVS o dell'IV-AI per grandi
invalidi almeno di grado medio, hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali
(Betreuungsgutschriften/bonification pour tâches d'assistance) se possono raggiungere
facilmente il proprio parente che ha bisogno di assistenza.

Luglio 2012 20
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I redditi che i coniugi hanno percepito durante il matrimonio sono divisi e attribuiti per
metà a ciascuno. L’unione domestica registrata viene considerata alla stregua del
matrimonio.

L’assicurato percepisce la pensione completa se anche i contributi sono stati versati
per intero, ossia se egli ha portato a termine i periodi contributivi previsti per la sua
classe di età e avrà diritto a una pensione parziale se la durata dei versamenti è
incompleta.

La pensione mensile è costituita da una frazione della pensione minima di vecchiaia
(importo fisso) e da una frazione del reddito medio annuo determinante (importo
variabile). La pensione minima è di CHF 1.160 mensili, equivalenti a 966 EUR e quella
massima di CHF 2.320, ossia 1.931 EUR (o CHF 3.480, pari a 2.897 EUR per una
coppia) mensili.

È possibile ottenere la pensione in anticipo di uno o due anni (prepensionamento), con
l’applicazione di un tasso di riduzione per ogni anno di anticipo (ossia 6,8% all'anno),
così come è possibile differire da uno a cinque anni l’inizio del versamento della
pensione che, in questo caso, sarà aumentata di una determinata percentuale
(compresa tra il 5,2% e il 31,5%, a seconda del numero di mesi di differimento).

Coloro che percepiscono una pensione di vecchiaia (Altersrente/rente de vieillesse)
hanno diritto a una pensione per ogni figlio che, in caso di loro decesso, avrebbe
diritto a una pensione di orfano (Waisenrente/rente d'orphelin). L'importo equivale al
40% della pensione di vecchiaia.

L'AHV-AVS concede assegni di grandi invalidi a chi necessita permanentemente
dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere le normali attività della
vita quotidiana (ulteriori informazioni sono disponibili nella parte assistenza di lunga
durata).

PP, secondo pilastro

Le pensioni di vecchiaia della previdenza professionale sono calcolate in percentuale
dell’avere di vecchiaia dell’assicurato (Altersguthaben/avoir de vieillesse), che
comprende i contributi e gli interessi.

La pensione annuale è pari al 6,9% per gli uomini e al 6,85% per le donne dell’avere
di vecchiaia accumulato dall'assicurato al raggiungimento dell'età pensionabile.

In linea di principio, il diritto alla pensione sorge al verificarsi del rischio assicurato
(caso di previdenza). Tuttavia, in casi particolari (per esempio, se l’assicurato avvia
un’attività in proprio o acquista la propria abitazione), è possibile ottenere un prelievo
anticipato (parziale).

È ammessa la pensione anticipata se il regolamento dell’istituto di previdenza lo
prevede. L’assicurato ha la facoltà di chiedere che il quarto del suo avere di vecchiaia,
che è determinante per il calcolo della prestazione di vecchiaia, gli venga versato
come liquidazione in capitale. Se l’assicurato lo richiede o se il regolamento dell’istituto
di previdenza lo consente, è possibile percepire una liquidazione in capitale invece
della pensione.

Inoltre, e in base agli stessi requisiti previsti per il primo pilastro, i pensionati possono
beneficiare di pensioni per i figli (20% della pensione di vecchiaia).

Luglio 2012 21
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Previdenza individuale, terzo pilastro

I requisiti per avere diritto alle prestazioni previste nell’ambito della previdenza
facoltativa (3° pilastro) in caso di vecchiaia dipendono dalle disposizioni contenute nel
contratto di assicurazione individuale e dal prodotto previdenziale scelto. Un prelievo
anticipato è possibile a certe condizioni.

Come beneficiare delle prestazioni di vecchiaia

Le domande di prestazioni di vecchiaia del primo pilastro devono essere presentate
alla cassa di compensazione competente. La decisione presa da quest'ultima può
essere contestata attraverso un’opposizione e poi un ricorso giudiziale.

La previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (2° pilastro) è
gestita dagli istituti di previdenza registrati ai quali occorre presentare le domande di
prestazione. Le controversie tra gli istituti di previdenza e gli assicurati sono
esaminate dal tribunale cantonale competente. La decisione di quest'ultimo può essere
impugnata facendo ricorso al tribunale federale.

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