Fondazione 2 pilastro swissstaffing - Regolamento per i salariati fissi - Approvato il - swissstaffing LPP

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Fondazione 2° pilastro
swissstaffing
Regolamento per i salariati fissi

   Approvato il
   30 novembre 2020

   In vigore dal
   1° gennaio 2021

   Documento
   Versione V3i | 30 novembre 2020
Indice
Abbreviazioni                                                                                           1
Prefazione                                                                                              2
Art. 1      Denominazione e scopo                                                                       2
Art. 2      Rapporto con la LPP e la LFLP                                                               2
Affiliazione alla Fondazione                                                                            3
Art. 3     Principio                                                                                    3
Art. 4     Inizio dell'assicurazione                                                                    3
Art. 5     Obblighi all'entrata in servizio                                                             3
Art. 6     Esame medico, riserve e reticenza                                                            4
Art. 7     Fine dell'assicurazione                                                                      4
Art. 8     Continuazione dell'assicurazione dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro da parte del
           Datore di lavoro                                                                             5
Definizioni                                                                                             7
Art. 9 Salario determinante                                                                             7
Art. 10 Salario assicurato                                                                              7
Art. 11 Mantenimento della previdenza al livello dell’ultimo salario assicurato                         7
Art. 12 Avere di vecchiaia                                                                              7
Art. 13 Accrediti di vecchiaia                                                                          8
Art. 14 Acquisto di prestazioni                                                                         8
Introiti della Fondazione                                                                              10
Art. 15      Contributi dell’assicurato e delle Società                                                10
Prestazioni della Fondazione                                                                           11
Parte generale                                                                                         11
Art. 16 Prestazioni assicurate                                                                         11
Art. 17 Obbligo d'informazione e di notifica                                                           11
Art. 18 Pagamento delle prestazioni                                                                    11
Art. 19 Sovraindennizzo e coordinazione con altre assicurazioni                                        12
Art. 20 Adeguamento all’evoluzione dei prezzi                                                          13
Prestazioni di vecchiaia                                                                               13
Art. 21 Diritto alla rendita di vecchiaia ordinaria                                                    13
Art. 22 Diritto alla rendita di vecchiaia anticipata                                                   14
Art. 23 Diritto alla rendita di vecchiaia prorogata                                                    14
Art. 24 Importo della rendita di vecchiaia                                                             14
Art. 25 Pensionamento parziale                                                                         14
Art. 26 Capitale di vecchiaia                                                                          15
Art. 27 Rendita ponte                                                                                  15
Rendita temporanea d'invalidità                                                                        15
Art. 28 Riconoscimento dell'invalidità                                                                 15
Art. 29 Diritto alla rendita                                                                           16
Art. 30 Importo della rendita intera                                                                   16
Art. 31 Importo della rendita parziale                                                                 17
Art. 32 Avere di vecchiaia dell’assicurato invalido                                                    17
Art. 33 Esenzione dai contributi                                                                       17
Art. 34 Proroga provvisoria del rapporto d’assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni   17
Rendita ai superstiti                                                                                  18
Art. 35 Diritto alla rendita al coniuge superstite                                                     18
Art. 36 Importo della rendita al coniuge superstite                                                    18
Art. 37 Diritto alla rendita al partner superstite                                                     18
Art. 38 Importo della rendita al partner superstite                                                    19

Fondazione 2° pilastro swissstaffing
Regolamento per i salariati fissi
Rendita per figli                                                                      19
Art. 39 Beneficiari                                                                    19
Art. 40 Diritto alla rendita per figli                                                 19
Art. 41 Importo della rendita per figli                                                20
Capitale al decesso e capitale al decesso complementare                                20
Art. 42 Principio relativo al capitale al decesso                                      20
Art. 43 Aventi diritto                                                                 20
Art. 44 Importo del capitale al decesso                                                21
Art. 45 Capitale al decesso complementare                                              21
Prestazioni collegate al divorzio                                                      21
Art. 46 Decesso di un assicurato divorziato                                            21
Art. 47 Divorzio                                                                       22
Prestazione di libero passaggio                                                        24
Art. 48 Fine del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio che segue il 24° compleanno   24
Art. 49 Diritto alla prestazione di libero passaggio                                   24
Art. 50 Importo della prestazione di libero passaggio                                  25
Art. 51 Utilizzazione della prestazione di libero passaggio                            25
Art. 52 Pagamento in contanti                                                          25
Art. 53 Liquidazione parziale                                                          26
Promozione della proprietà d'abitazioni                                                26
Art. 54 Prelievo anticipato                                                            26
Art. 55 Costituzione in pegno                                                          27
Conto pensionamento anticipato                                                         28
Art. 56      Costituzione di un conto pensionamento anticipato                         28
Art. 57      Versamento del conto pensionamento anticipato                             28
Amministrazione della Fondazione                                                       29
Art. 58      Consiglio di fondazione                                                   29
Art. 59      Comitato di gestione                                                      29
Art. 60      Ufficio di revisione                                                      29
Art. 61      Perito riconosciuto                                                       30
Art. 62      Misure di risanamento                                                     30
Art. 63      Responsabilità, discrezione                                               31
Disposizioni transitorie e finali                                                      32
Disposizioni transitorie                                                               32
Art. 64 Garanzia delle rendite                                                         32
Art. 65 Importo minimo delle rendite d'invalidità e ai superstiti                      32
Art. 66 Aliquota di conversione per determinate categorie d’età                        32
Art. 67 Disposizione transitoria relativa all'articolo 8                               32
Disposizioni finali                                                                    32
Art. 68 Informazione dell'assicurato                                                   32
Art. 69 Modifica del regolamento                                                       33
Art. 70 Interpretazione                                                                33
Art. 71 Contestazioni                                                                  33
Art. 72 Versioni                                                                       33
Art. 73 Entrata in vigore                                                              33

Fondazione 2° pilastro swissstaffing
Regolamento per i salariati fissi
Abbreviazioni
1.     Nel presente Regolamento si fa uso delle seguenti abbreviazioni:

        Fondazione                     la Fondazione 2° pilastro swissstaffing
        Salariati                      i collaboratori delle Società aderenti a swissstaffing
        Società                        una Società aderente a swissstaffing
        Datore di lavoro               l’insieme delle Società aderenti a swissstaffing
        Piano di previdenza            l'insieme dei parametri definiti per ogni Società conformemente alla scelta della stessa
        AVS                            Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
        AI                             Assicurazione per l'invalidità
        LPP                            Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
        LFLP                           Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i
                                       superstiti e l'invalidità

2.     Salvo menzione contraria espressa, i termini al maschile che designano delle persone si applicano ad
       ambo i sessi.

3.     La registrazione di un'unione domestica ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata
       di coppie omosessuali presso l'Ufficio di stato civile corrisponde al matrimonio. Le persone che
       convivono in un'unione domestica registrata sono equiparate ai coniugi. Lo scioglimento giudiziale di
       un'unione domestica registrata corrisponde al divorzio.

Fondazione 2° pilastro swissstaffing
Regolamento per i salariati fissi                                                                                                    1
Prefazione

Art. 1         Denominazione e scopo
1.     Sotto la denominazione di "Fondation 2ème pilier swissstaffing" esiste a Freienbach una fondazione ai
       sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero, istituita mediante atto pubblico del 28
       gennaio 1985.

2.     La Fondazione ha per scopo di assicurare i collaboratori temporanei e fissi delle Società aderenti a
       swissstaffing che si sono affiliate alla Fondazione mediante una convenzione d’adesione, contro le
       conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e decesso, assicurando determinate prestazioni
       conformemente alle disposizioni del presente Regolamento che si applica al personale fisso.

3.     La convenzione d’adesione disciplina segnatamente i punti seguenti:

         a.      l’apporto iniziale;

         b.      le modalità di risoluzione;

         c.      il destino dei beneficiari di rendite in caso di risoluzione.

4.     L’affiliazione di una Società alla Fondazione e la risoluzione della convenzione d’adesione da parte
       della Società sono effettuate d’intesa con il rispettivo personale oppure, se esiste, con la
       rappresentanza dei salariati.

Art. 2         Rapporto con la LPP e la LFLP
1.     La Fondazione è un istituto di previdenza che partecipa all'attuazione del regime dell’assicurazione
       obbligatoria introdotto dalla LPP. In applicazione dell'articolo 48 LPP, la Fondazione è iscritta nel
       Registro della previdenza professionale presso l'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della
       Svizzera centrale (ZBSA). Con tale iscrizione, essa si impegna a rispettare almeno le esigenze
       minime imposte dalla LPP e dalle sue ordinanze.

2.     Il piano di previdenza adottato dalla Fondazione è "in primato dei contributi" ai sensi dell'articolo 15
       LFLP.

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Regolamento per i salariati fissi                                                                                 2
Affiliazione alla Fondazione

Art. 3         Principio
1.     L'affiliazione alla Fondazione è obbligatoria per tutti i salariati delle Società, sempre che il loro salario
       AVS superi il salario minimo per l'ammissione definito alla cifra 1 del piano di previdenza.

2.     Ogni Società può scegliere al massimo 3 categorie per l'affiliazione dei propri salariati. Le categorie
       scelte sono definite nella convenzione d'adesione. I salariati devono essere attribuiti a queste varie
       categorie secondo criteri oggettivi.

3.     Un cambiamento di categoria deciso dalla Società è ammesso, ma solo al 1° gennaio di ogni anno e
       rispettando un termine di preavviso di 2 mesi.

4.     Non sono assicurati i salariati:

         a.      che sono assunti per un periodo limitato non superiore a 3 mesi; in caso di prolungamento del
                 rapporto di lavoro oltre i 3 mesi, il salariato è assicurato dal momento in cui è convenuto il
                 prolungamento;

         b.      che esercitano un'attività accessoria e sono già obbligatoriamente assicurati per l'attività
                 lucrativa principale, o che esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;

         c.      che all’entrata in servizio sono invalidi almeno in ragione del 70% ai sensi dell’AI o che sono
                 rimasti assicurati a titolo provvisorio ai sensi dell’articolo 26a LPP;

         d.      per i quali la Società in qualità di datore di lavoro non è soggetta all’obbligo di contribuzione
                 AVS.

5.     I salariati la cui attività in Svizzera probabilmente non è di carattere durevole e i quali beneficiano di
       misure previdenziali sufficienti all'estero possono essere esentati dall’affiliazione alla Fondazione, a
       condizione che ne facciano domanda alla Fondazione.

Art. 4         Inizio dell'assicurazione
1.     L'appartenenza alla Fondazione inizia il giorno in cui inizia il rapporto di lavoro oppure in cui sorge per
       la prima volta il diritto al salario, in ogni caso nel momento in cui il salariato si avvia per recarsi al
       lavoro, tuttavia non prima del 1° gennaio che segue il 17° compleanno, o allorché è raggiunto il salario
       minimo per l'ammissione definito all'articolo 3.

2.     Fino al 31 dicembre che segue il 24° compleanno o coincide con lo stesso, l'assicurazione copre
       unicamente i rischi d'invalidità e di decesso (assicurazione rischio). Dal 1° gennaio che segue il 24°
       compleanno essa si estende anche al pensionamento (assicurazione completa).

Art. 5         Obblighi all'entrata in servizio
1.     Al momento dell'entrata in servizio, il nuovo assicurato deve chiedere il trasferimento dei suoi averi di
       previdenza di cui dispone presso istituti di previdenza o di libero passaggio.

2.     Egli deve inoltre fornire alla Fondazione tutte le informazioni sulla sua situazione personale in fatto di
       previdenza, segnatamente:

         a.      il nome e l’indirizzo dell’istituto di previdenza precedente o dell’istituto di libero passaggio;

         b.      l'importo della prestazione di libero passaggio che sarà trasferita a suo favore, l'importo del suo
                 avere di vecchiaia minimo LPP nonché, se ha già compiuto 50 anni, l'importo della prestazione
                 di libero passaggio acquisita all'età di 50 anni;

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Regolamento per i salariati fissi                                                                                      3
c.      se è sposato, l’importo della prestazione di libero passaggio alla quale avrebbe avuto diritto al
                 momento del matrimonio, nonché l'importo dell'avere di vecchiaia LPP al momento del
                 matrimonio;

         d.      l'importo di un eventuale prelievo anticipato ottenuto dall'istituto di previdenza di un precedente
                 datore di lavoro nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni e non ancora
                 rimborsato alla fine del rapporto di lavoro, la designazione dell'abitazione in questione e la data
                 alla quale il prelievo anticipato è stato ottenuto;

         e.      l'eventuale importo costituito in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni,
                 la designazione dell'abitazione in questione e il nome del creditore pignoratizio;

         f.      gli importi e le relative date degli eventuali acquisti volontari di prestazioni effettuati negli ultimi 3
                 anni che precedono la data d'affiliazione alla Fondazione.

Art. 6         Esame medico, riserve e reticenza
1.     Entro 6 mesi dall'affiliazione, dall'acquisto di prestazioni e da un aumento del salario, la Fondazione
       può imporre riserve per motivi di salute sui rischi di invalidità e di decesso. A tale scopo, la
       Fondazione può esigere che l’assicurato compili un questionario medico e si sottoponga a un esame
       medico a spese della Fondazione. La Fondazione può inoltre basarsi sulle riserve del riassicuratore.

2.     Le riserve sono inoperanti per la parte delle prestazioni minime LPP. Il loro periodo di validità non
       supererà 5 anni. Sulle prestazioni della Fondazione che risultano da una prestazione di libero
       passaggio apportata non possono in alcun caso gravare riserve diverse da quelle eventualmente già
       imposte dall'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro, né per un periodo superiore a quello
       non ancora trascorso nell'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro.

3.     Qualora i problemi di salute sui quali si basa una riserva portassero all’invalidità o al decesso durante
       il periodo di validità della riserva, non esiste alcun diritto a prestazioni nell’ambito sovraobbligatorio. Le
       prestazioni d’invalidità e di decesso della Fondazione sono ridotte al livello delle prestazioni minime
       LPP anche oltre la durata di validità della riserva.

4.     L’assicurato beneficia di una copertura previdenziale provvisoria fino alla comunicazione
       dell’affiliazione, con o senza riserve. Se durante il periodo di copertura previdenziale provvisoria si
       manifesta un caso di previdenza, le prestazioni di previdenza si calcoleranno in base alla prestazione
       di libero passaggio apportata dal precedente istituto di previdenza, tenendo in considerazione le
       eventuali riserve che gravano sulla stessa. Le prestazioni provvisorie sovraobbligatorie sono
       corrisposte se la causa del caso di previdenza non preesisteva prima dell’inizio della copertura
       provvisoria.

5.     Se l’assicurato risponde in modo erroneo alle domande poste nel questionario oppure omette la
       dichiarazione di un fatto importante di cui era a conoscenza (reticenza), o se rifiuta di sottoporsi a un
       esame medico, la Fondazione può comunicare all’assicurato mediante lettera raccomandata la fine
       del rapporto di previdenza sovraobbligatorio in merito alle prestazioni rischio, entro 6 mesi dal
       momento in cui è venuta a conoscenza della reticenza o dal giorno in cui l’assicurato ha rifiutato
       l’esame medico.

Art. 7         Fine dell'assicurazione
1.     L'affiliazione alla Fondazione ha fine il giorno in cui termina il rapporto di lavoro per una causa diversa
       dall'invalidità o dal pensionamento oppure allorché non è più raggiunto il salario minimo per
       l'ammissione (articolo 3).

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Regolamento per i salariati fissi                                                                                             4
2.     Durante il mese che segue la fine dell'affiliazione, tuttavia non oltre il momento dell'affiliazione a un
       nuovo istituto di previdenza, il salariato rimane assicurato presso la Fondazione contro i rischi di
       decesso e di invalidità per le prestazioni assicurate il giorno in cui ha avuto fine il rapporto di lavoro.

3.     Se la Fondazione è chiamata a intervenire in applicazione del capoverso 2 e la prestazione di libero
       passaggio è già stata trasferita, la Fondazione ne esigerà la restituzione; in mancanza di restituzione,
       la Fondazione ridurrà l'importo delle sue prestazioni sino alla concorrenza del dovuto.

4.     È riservato l'articolo 34 relativo alla proroga provvisoria del rapporto d’assicurazione e al
       mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell’AI.

Art. 8         Continuazione dell'assicurazione dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro da
               parte del Datore di lavoro
1.     L'assicurato che cessa di essere assoggettato all'assicurazione dopo il compimento dei 55 anni a
       causa dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del Datore di lavoro può mantenere la propria
       assicurazione, sempre che ne faccia domanda per iscritto entro i tre mesi che seguono la fine del
       rapporto di lavoro e fornisca la prova dello scioglimento da parte del Datore di lavoro.

2.     Per il periodo di continuazione dell'assicurazione, l'assicurato può mantenere o l'assicurazione
       completa o soltanto l'assicurazione rischio. Nella sua domanda di continuazione dell'assicurazione,
       l'assicurato comunica alla Fondazione in quale misura intende mantenere l'assicurazione:
       l'assicurazione completa oppure l'assicurazione rischio e l'importo del salario assicurato, tenendo
       conto che quest'ultimo deve corrispondere almeno al salario minimo ai sensi dell'art. 8 LPP. Il salario
       fissato all'inizio della continuazione dell'assicurazione non può più essere modificato; se l'assicurato
       nella sua domanda ha scelto l'assicurazione completa, potrà però in un secondo tempo chiedere per
       iscritto che in futuro venga mantenuta solo l'assicurazione rischio.

3.     La prestazione di libero passaggio rimane nella Fondazione, anche se l'assicurato mantiene
       unicamente l'assicurazione rischio. Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, la
       Fondazione trasferisce la prestazione di libero passaggio al nuovo istituto di previdenza nella misura
       che può essere utilizzata per acquistare le prestazioni regolamentari complete.

4.     L'assicurato deve versare, oltre ai propri contributi, anche quelli del Datore di lavoro, in base al salario
       soggetto a contributi fissato nella domanda di continuazione dell'assicurazione. La fatturazione è
       effettuata mensilmente in anticipo.

5.     La continuazione dell'assicurazione ha fine quando l'assicurato:

         a.      disdice la continuazione dell'assicurazione;

         b.      è in mora con il pagamento dei contributi. L'assicurato è considerato in mora qualora non versi i
                 contributi entro i 30 giorni che seguono l'unico sollecito. In questo caso, la continuazione
                 dell'assicurazione cessa tacitamente alla fine del mese nel corso del quale scade il termine di
                 pagamento del sollecito;

         c.      viene pensionato;

         d.      ha diritto a una rendita temporanea d'invalidità intera. Se l'assicurato ha diritto a una rendita
                 d'invalidità parziale, la continuazione dell'assicurazione termina solo per la parte invalida
                 dell'assicurazione;

         e.      decede prima di aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento;

         f.      entra in un nuovo istituto di previdenza e oltre 2/3 della prestazione di libero passaggio sono
                 trasferiti al nuovo istituto di previdenza.

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Regolamento per i salariati fissi                                                                                     5
6.     Se la continuazione dell'assicurazione è durata oltre due anni, le prestazioni di vecchiaia verranno
       corrisposte unicamente sotto forma di rendite. Il prelievo anticipato o la costituzione in pegno della
       prestazione di libero passaggio per la proprietà d'abitazioni ad uso proprio non sono più ammessi.

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Regolamento per i salariati fissi                                                                               6
Definizioni

Art. 9         Salario determinante
1.     Il salario determinante ai sensi del presente Regolamento è definito alla cifra 2 del piano di
       previdenza.

2.     Il Datore di lavoro comunica alla Fondazione il salario determinante al momento dell'affiliazione e in
       seguito ad ogni modifica del salario di base.

3.     Il salario determinante limite è ugualmente definito alla cifra 2 del piano di previdenza. È in ogni caso
       limitato al decuplo dell'importo limite secondo la LPP. L'assicurato che dispone di diversi rapporti di
       previdenza e la cui somma dei salari e redditi soggetti all'AVS supera tale limite legale deve informare
       la Fondazione su tutti i suoi rapporti di previdenza esistenti nonché su tutti i salari e redditi assicurati in
       tale ambito.

4.     Il salario determinante non comprende in alcun caso tutta o parte della rimunerazione proveniente
       dall'esercizio di un'attività lucrativa al servizio di terzi.

Art. 10        Salario assicurato
1.     Il salario assicurato è definito alla cifra 3 del piano di previdenza.

2.     Se il salario effettivamente riscosso da un salariato diminuisce temporaneamente a seguito di malattia,
       infortunio, disoccupazione, maternità, paternità o altre circostanze simili, il salario assicurato ai sensi
       del capoverso 1 è mantenuto almeno durante il periodo dell'obbligo legale del Datore di lavoro di
       versare il salario secondo l'articolo 324a del Codice delle obbligazioni o del congedo di maternità
       secondo l'articolo 329f del Codice delle obbligazioni o del congedo di paternità secondo l'articolo 329g
       del Codice delle obbligazioni, sempre che l'assicurato non ne richieda la riduzione.

Art. 11        Mantenimento della previdenza al livello dell’ultimo salario assicurato
1.     L'assicurato che ha compiuto l’età di 58 anni e il cui salario diminuisce al massimo del 50%, può
       chiedere che la previdenza sia mantenuta al livello dell’ultimo salario assicurato, tuttavia non oltre il
       momento in cui raggiunge l’età ordinaria di pensionamento.

2.     I contributi del Datore di lavoro e dell'assicurato per il mantenimento della previdenza sono finanziati
       dall’assicurato.

 3. Per il calcolo della prestazione di libero passaggio ai sensi dell’articolo 17 LFLP, i contributi secondo il
    capoverso 2 non vengono maggiorati del 4% per ogni anno d'età oltre i 20 anni.

Art. 12        Avere di vecchiaia
1.     A favore di ogni assicurato è costituito un avere di vecchiaia. Esso è composto di:

         a.      prestazione di libero passaggio trasferita da un altro istituto di previdenza o di libero passaggio;

         b.      apporti personali (articolo 14);

         c.      accrediti di vecchiaia (articolo 13);

         d.      eventuali assegnazioni decise dal Consiglio di fondazione;

         e.      eventuali acquisti finanziati dal Datore di lavoro;

         f.      interessi sui suddetti importi.

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Regolamento per i salariati fissi                                                                                        7
2.     Gli acquisti dell'assicurato (prestazioni di libero passaggio e apporti personali) nonché le assegnazioni
       decise dal Consiglio di fondazione fruttano immediatamente interessi. Gli accrediti di vecchiaia
       fruttano interessi a partire dal 1° gennaio che segue la loro attribuzione.

3.     Il Consiglio di fondazione fissa il tasso d'interesse (questo figura alla cifra 4 del piano di previdenza).

Art. 13        Accrediti di vecchiaia
1.     Gli assicurati attivi nell'assicurazione completa hanno diritto ad accrediti di vecchiaia, attribuiti al loro
       avere di vecchiaia.

2.     L'importo degli accrediti di vecchiaia è definito alla cifra 5 del piano di previdenza.

Art. 14        Acquisto di prestazioni
1.     Le prestazioni di libero passaggio provenienti da altri istituti di previdenza o di libero passaggio sono
       accreditate all'avere di vecchiaia dell'assicurato.

2.     Un assicurato attivo può acquistare prestazioni in qualsiasi momento, mediante un apporto personale
       accreditato al suo avere di vecchiaia.

3.     Un acquisto ai sensi del capoverso 2 può essere effettuato soltanto a condizione che tutti i prelievi
       anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni siano stati rimborsati. Rimangono
       riservati i casi in cui il rimborso di prelievi anticipati non è più ammesso secondo l'articolo 54
       capoverso 8.

4.     L'ammontare degli apporti personali non può superare la differenza fra l'importo teorico dell'avere di
       vecchiaia (salario assicurato moltiplicato per il fattore secondo la cifra 8 del piano di previdenza
       corrispondente all’età dell’assicurato) e l'importo dell'avere di vecchiaia accumulato il giorno
       dell'acquisto, dedotti:

         a.      gli eventuali averi di libero passaggio che l'assicurato non ha dovuto trasferire a un istituto di
                 previdenza in virtù della LFLP;

         b.      gli eventuali importi dei prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà
                 d'abitazioni che non possono più essere rimborsati conformemente all'articolo 54 capoverso 8;

         c.      gli eventuali averi del pilastro 3a dell'assicurato superiori alla somma dei contributi massimi
                 deducibili annualmente dal reddito a partire dal 24° compleanno, compresi gli interessi al tasso
                 minimo LPP in vigore per gli anni corrispondenti, conformemente alla tabella approntata a tale
                 scopo dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

5.     Per l'assicurato proveniente dall'estero che non era mai stato affiliato a un istituto di previdenza in
       Svizzera, durante i 5 anni seguenti la sua entrata in un istituto di previdenza svizzero l'importo annuo
       dell’apporto personale non deve superare il 20% del salario assicurato. Trascorso questo periodo,
       l'assicurato può acquistare le prestazioni regolamentari intere conformemente al capoverso 4. Tale
       limite d’acquisto non si applica se l’assicurato fa trasferire alla Fondazione i diritti o gli averi
       previdenziali acquisiti all’estero, a condizione che non faccia valere, per questo trasferimento, una
       riduzione delle imposte dirette della Confederazione, dei cantoni e dei comuni.

6.     L'apporto personale può generalmente essere dedotto dalle imposte dirette della Confederazione, dei
       cantoni e dei comuni; tuttavia la Fondazione non garantisce la deducibilità degli importi ad essa
       versati.

7.     Se il Datore di lavoro partecipa al finanziamento della prestazione d'entrata, si riserva il diritto di
       ridurre la sua partecipazione in caso di uscita prematura dell'assicurato, in applicazione dell'articolo 7
       LFLP.

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8.     Le prestazioni che risultano da un acquisto non possono essere versate sotto forma di capitale nei 3
       anni che seguono la data del relativo acquisto.

9.     Se l’avere di vecchiaia dell’assicurato è pari all’importo massimo ai sensi del capoverso 4, l’apporto
       personale è accreditato al conto di risparmio complementare che l’assicurato si costituisce per il
       pensionamento anticipato ai sensi dell’articolo 56.

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Introiti della Fondazione

Art. 15        Contributi dell’assicurato e delle Società
1.     Ogni assicurato deve versare un contributo dal momento dell'affiliazione alla Fondazione e finché
       rimane in servizio, al massimo tuttavia fino al giorno in cui è esonerato dall'obbligo di contribuzione
       secondo il capoverso 5 o raggiunge l'età ordinaria di pensionamento.

2.     L'importo del contributo totale e la ripartizione fra l'assicurato e il Datore di lavoro sono definiti alle cifre
       6 e 7 del piano di previdenza.

3.     Il Datore di lavoro detrae il contributo dell'assicurato dal salario per conto della Fondazione.

4.     Ogni Società ha l’obbligo di trasferire alla Fondazione i propri contributi insieme a quelli dedotti dai
       salari degli assicurati; il versamento va effettuato mensilmente per il mese trascorso.

5.     L'assicurato invalido è esonerato dal pagamento dei contributi durante il periodo in cui ha diritto alla
       rendita d'invalidità e in proporzione alla rendita d'invalidità assicurata. Per il periodo precedente il
       diritto alla rendita (12 mesi), i contributi sono versati dall'assicurato e dalla Fondazione durante i primi
       3 mesi, dopodiché vanno a carico dalla Fondazione al 100%.

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Prestazioni della Fondazione

Parte generale

Art. 16        Prestazioni assicurate
1.     Alle condizioni sottoesposte, la Fondazione corrisponde prestazioni sotto forma di:

         a.      rendite o capitali di vecchiaia;

         b.      rendite temporanee d'invalidità;

         c.      esenzione dal pagamento dei contributi;

         d.      rendite al coniuge/partner superstite;

         e.      rendite per figli;

         f.      capitali al decesso;

         g.      prestazioni di libero passaggio;

         h.      prestazioni nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni;

         i.      prestazioni nel quadro del divorzio.

Art. 17        Obbligo d'informazione e di notifica
1.     Il Datore di lavoro, gli assicurati attivi, invalidi e pensionati nonché tutti gli aventi diritto hanno l'obbligo
       di informare la Fondazione su ogni fatto rilevante per l'assicurazione.

2.     Su richiesta, gli assicurati invalidi o gli aventi diritto devono fornire informazioni veritiere sull’esistenza
       di eventuali altri redditi, in particolare qualora si verifichi un caso di prestazione.

3.     La Fondazione si riserva il diritto di sospendere la corresponsione delle prestazioni se un assicurato o
       un avente diritto non adempie al suo obbligo d'informazione e di notifica.

Art. 18        Pagamento delle prestazioni
1.     Le prestazioni della Fondazione sono pagabili come segue:

         a.      le rendite: mensilmente, in anticipo;

         b.      i capitali: entro 30 giorni dalla loro scadenza, tuttavia non prima che gli aventi diritto siano stati
                 individuati con certezza;

         c.      la prestazione di libero passaggio: il giorno in cui termina il rapporto di lavoro.

2.     Un interesse di mora è dovuto:

         a.      per le prestazioni sotto forma di rendite, a partire dal giorno in cui è inoltrata una domanda
                 d'esecuzione o è sporta querela; il tasso d’interesse è pari al tasso minimo LPP;

         b.      per le prestazioni in capitale, a partire dalla scadenza; il tasso d’interesse è pari al tasso minimo
                 LPP;

Fondazione 2° pilastro swissstaffing
Regolamento per i salariati fissi                                                                                         11
c.      per il versamento della prestazione di libero passaggio, alla scadenza di 30 giorni dal
                 ricevimento di tutte le informazioni necessarie, tuttavia non prima di 30 giorni dal momento
                 dell'uscita; il tasso d’interesse è pari al tasso minimo LPP maggiorato dell’uno percento.

3.     Il luogo di pagamento delle prestazioni della Fondazione è la sede della Fondazione. Sono versate in
       Svizzera, all'indirizzo comunicato dal beneficiario, presso una banca o su un conto postale.
       Rimangono riservate le disposizioni di trattati internazionali.

4.     La Fondazione esige che tutti i documenti attestanti il diritto a prestazioni le vengano presentati; se il
       beneficiario non rispetta questo obbligo, la Fondazione ha il diritto di sospendere il pagamento delle
       prestazioni.

5.     Le prestazioni versate o ricevute indebitamente devono essere restituite. Si può rinunciare alla
       restituzione se il beneficiario era in buona fede e verrebbe a trovarsi in una situazione difficile.

6.     La Fondazione può esigere da un invalido o dai superstiti di un defunto la cessione dei loro diritti nei
       confronti di un terzo responsabile dell'invalidità o del decesso, fino alla concorrenza dell'importo delle
       prestazioni dovute dalla Fondazione, sempre che la Fondazione, in virtù della LPP, non sia surrogata
       ai diritti dell'assicurato, dei suoi superstiti e di altri beneficiari di cui all'articolo 43. Finché tale cessione
       non è avvenuta, la Fondazione ha il diritto di sospendere il pagamento delle sue prestazioni.

7.     Se l'AVS/AI riduce, ritira o rifiuta una prestazione perché l'invalidità o il decesso dell'assicurato è stato
       provocato per colpa grave dell'avente diritto oppure se l'assicurato si oppone a misure di
       reinserimento dell'AI, il Consiglio di fondazione può decidere di ridurre le prestazioni della Fondazione,
       tuttavia non oltre la misura disposta dall'AVS/AI.

8.     Il diritto a prestazioni non può essere né ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È tuttavia
       riservata la costituzione in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni. Il diritto a
       prestazioni può essere compensato con crediti ceduti alla Fondazione dal Datore di lavoro unicamente
       se tali crediti si riferiscono a contributi non dedotti dal salario.

9.     Si applicano le disposizioni dell'articolo 35a capoverso 2 e dell’articolo 41 LPP relative alla
       prescrizione.

Art. 19        Sovraindennizzo e coordinazione con altre assicurazioni
1.     La Fondazione riduce le prestazioni d'invalidità e ai superstiti determinate secondo il presente
       Regolamento nella misura in cui esse, insieme agli altri redditi computabili, superano il 100% del
       salario annuo lordo che l'interessato realizzerebbe se fosse rimasto attivo, maggiorato degli eventuali
       assegni familiari. È riservato l'articolo 34 capoverso 2.

       Se dopo aver raggiunto l’età ordinaria di pensionamento AVS un assicurato invalido continua a
       riscuotere prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare, le prestazioni
       corrisposte dalla Fondazione verranno ridotte nella misura in cui esse, insieme agli altri redditi
       computabili, superano il 90% del guadagno annuo di cui l’assicurato era presumibilmente privato
       immediatamente prima di raggiungere l’età di pensionamento, maggiorato degli eventuali assegni
       familiari. Questo importo deve essere adeguato al rincaro intervenuto nel periodo che intercorre fra
       l’età di pensionamento e la data del calcolo. Si applica per analogia l’Ordinanza sull’adeguamento
       delle rendite superstiti e invalidità all’evoluzione dei prezzi.

       Il salario annuo lordo non ridotto è preso in considerazione in caso del mantenimento della previdenza
       al livello dell’ultimo salario assicurato ai sensi dell’articolo 11.

2.     Si considerano le seguenti prestazioni di terzi:

         a.      le prestazioni dell’AVS e dell’AI;

Fondazione 2° pilastro swissstaffing
Regolamento per i salariati fissi                                                                                        12
b.      le prestazioni corrisposte in applicazione della Legge federale sull'assicurazione contro gli
                 infortuni;

         c.      le prestazioni dell'assicurazione militare;

         d.      le prestazioni di qualsiasi istituto d'assicurazioni o di previdenza finanziate almeno per metà dal
                 Datore di lavoro;

         e.      le prestazioni provenienti da assicurazioni sociali estere;

         f.      le prestazioni provenienti da istituti di libero passaggio e dall'istituto collettore;

         g.      gli eventuali pagamenti di salario del Datore di lavoro o le indennità sostitutive;

         h.      il reddito che un invalido totale o parziale riscuote nell'esercizio di un'attività lucrativa o potrebbe
                 ancora riscuotere nell’ambito di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, ad eccezione del
                 reddito supplementare realizzato durante l’esecuzione di una misura di reinserimento.

3.     Gli assegni per grandi invalidi e le indennità per menomazioni dell’integrità non sono considerati. Le
       prestazioni dovute al coniuge superstite e agli orfani sono cumulate.

4.     Non si compensano le riduzioni o i rifiuti di prestazioni dell’Assicurazione contro gli infortuni e
       dell’Assicurazione militare (questa disposizione si applica per analogia alle prestazioni di assicurazioni
       estere):

         a.      secondo l'art. 25 OPP 2 (intenzione, crimine); e

         b.      secondo l'art. 20 cpv. 2 ter e 2 quater LAINF e l'art. 47 cpv. 1 LAM (raggiungimento dell'età di
                 pensionamento).

5.     Per il calcolo della sovrassicurazione, le prestazioni in capitale sono commutate in rendita secondo le
       basi tecniche della Fondazione.

6.     Se le prestazioni della Fondazione sono ridotte, tutte le prestazioni sono ridotte nella stessa
       proporzione.

7.     L'importo della riduzione è rivisto qualora la situazione dovesse modificarsi in modo considerevole.

8.     La parte delle prestazioni assicurate, ma non versate, è devoluta alla Fondazione.

Art. 20        Adeguamento all’evoluzione dei prezzi
1.     Le rendite ai superstiti e d'invalidità e le rendite di vecchiaia sono adeguate all'evoluzione dei prezzi
       entro i limiti delle possibilità finanziarie della Fondazione. Il Consiglio di fondazione decide ogni anno,
       tenendo conto delle possibilità finanziarie della Fondazione, se e in quale misura le rendite devono
       essere adeguate. Esso pubblica la sua decisione motivata nel conto annuale o nel rapporto annuale.

2.     Sono riservate le prestazioni minime della LPP.

Prestazioni di vecchiaia

Art. 21        Diritto alla rendita di vecchiaia ordinaria
1.     Il diritto alla rendita di vecchiaia ordinaria sorge il 1° giorno del mese che segue il raggiungimento
       dell'età ordinaria di pensionamento AVS e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il
       beneficiario decede.

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Regolamento per i salariati fissi                                                                                      13
Art. 22        Diritto alla rendita di vecchiaia anticipata
1.     L'assicurato attivo il cui rapporto di lavoro termina fra il 58° compleanno e l'età ordinaria di
       pensionamento beneficia di una rendita di vecchiaia anticipata, sempre che non chieda il trasferimento
       della sua prestazione di libero passaggio all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro oppure
       a un istituto di libero passaggio se si annuncia presso l'assicurazione contro la disoccupazione.
       Rimane riservato l'articolo 8.

Art. 23        Diritto alla rendita di vecchiaia prorogata
1.     Se la Società ha stipulato con la Fondazione una convenzione scritta in base alla quale l’assicurato
       attivo rimane obbligatoriamente affiliato alla Fondazione allorché prosegue la sua attività lucrativa
       presso la Società oltre l’età ordinaria di pensionamento, il diritto alla rendita sorge il 1° giorno del
       mese che segue la fine del rapporto di lavoro, tuttavia al più tardi il 1° giorno del mese che segue il
       70° compleanno dell’assicurato.

2.     L’assicurato e la Società versano alla Fondazione i contributi ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento.

3.     Gli accrediti di vecchiaia ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento sono attribuiti all’avere di vecchiaia
       dell’assicurato.

4.     Non sono esigibili prestazioni d'invalidità. In caso di incapacità al lavoro, è esigibile la rendita di
       vecchiaia a partire dal momento in cui ha fine il pagamento del salario o delle indennità sostitutive.

5.     L'assicurato che decede durante il periodo di proroga della rendita di vecchiaia è considerato, per il
       calcolo delle prestazioni della Fondazione, un assicurato pensionato a partire dal 1° giorno del mese
       che segue il giorno del decesso. Si applicano le disposizioni relative al diritto alle rendite al coniuge
       superstite, alle rendite per figli e ai capitali al decesso.

Art. 24        Importo della rendita di vecchiaia
1.     L'importo annuo della rendita di vecchiaia all’età ordinaria di pensionamento è pari al 6.8% dell'avere
       di vecchiaia disponibile a tale data. Rimane riservato l’articolo 66.

2.     In caso di pensionamento anticipato, l’aliquota di conversione è ridotta dello 0.2% per ogni anno di
       anticipo.

3.     In caso di pensionamento differito, l’aliquota di conversione è maggiorata dello 0.2% per ogni anno di
       differimento.

4.     Per una frazione d’anno di anticipo o di differimento, l’aliquota di conversione è calcolata pro rata
       temporis.

5.     La Fondazione versa una prestazione in capitale in luogo della rendita, se quest’ultima è inferiore al
       10% della rendita di vecchiaia minima dell’AVS.

Art. 25        Pensionamento parziale
1.     A partire dal 58° compleanno, l'assicurato può chiedere di beneficiare di una rendita di vecchiaia
       parziale, sempre che il suo salario determinante diminuisca almeno in ragione del 25%. Il grado di
       pensionamento corrisponde al rapporto fra la riduzione del salario determinante e il salario
       determinante prima della riduzione.

2.     In caso di pensionamento parziale, l'avere di vecchiaia è diviso in due parti in relazione al grado di
       pensionamento:

         a.      per la parte che corrisponde al grado di pensionamento, l'assicurato è considerato un
                 pensionato;

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Regolamento per i salariati fissi                                                                                    14
b.      per l'altra parte l'assicurato è considerato un assicurato attivo; in questo caso, il salario minimo
                 per l'ammissione e l'importo di coordinamento sono adeguati in funzione del grado di
                 pensionamento.

3.     Ad ogni ulteriore riduzione del salario almeno in ragione del 25%, l'assicurato può chiedere di
       beneficiare di una rendita di vecchiaia parziale supplementare.

4.     In caso di continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 8, all'assicurato che ha compiuto 58
       anni e ne fa domanda viene corrisposta una prestazione di vecchiaia parziale in misura equivalente.

Art. 26        Capitale di vecchiaia
1.     Fatta riserva dell’articolo 14 capoverso 8, l'assicurato attivo può richiedere il pagamento in capitale di
       tutto o parte del suo avere di vecchiaia. È escluso il pagamento in varie tranche.

2.     Il pagamento in capitale può essere effettuato unicamente con il consenso scritto del coniuge.

Art. 27        Rendita ponte
1.     In caso di pensionamento anticipato, l'assicurato può chiedere di beneficiare di una rendita ponte.

2.     La rendita ponte è un anticipo concesso dalla Fondazione. Questo anticipo è compensato mediante
       una riduzione della rendita di vecchiaia con effetto immediato e vita natural durante, o mediante la
       riduzione dell'avere di vecchiaia. L’importo della riduzione a vita è determinato secondo le basi
       tecniche della Fondazione (cfr. cifra 11 del piano di previdenza).

3.     Se un assicurato che beneficia di una rendita ponte decede, le eventuali prestazioni dovute ai suoi
       superstiti sono calcolate in base alla rendita di vecchiaia ridotta conformemente al capoverso 2.

4.     L'importo annuo della rendita ponte è fissato liberamente dall'assicurato. Esso non può tuttavia
       superare l'importo annuo della rendita di vecchiaia intera massima dell'AVS.

5.     L'assicurato fissa l'inizio e la fine del pagamento della rendita ponte. La fine non può essere posteriore
       alla data in cui sorge il diritto alla rendita di vecchiaia ordinaria dell'AVS.

6.     L'assicurato può compensare la riduzione della rendita di vecchiaia al momento del pensionamento o
       finanziare la rendita ponte durante il periodo di assicurazione mediante il conto pensionamento
       anticipato (articolo 56).

Rendita temporanea d'invalidità

Art. 28        Riconoscimento dell'invalidità
1.     L'assicurato che è riconosciuto invalido dall'AI è riconosciuto invalido anche dalla Fondazione, sempre
       che sia stato assicurato presso la Fondazione al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro la cui
       causa ha portato all'invalidità.

2.     Entro 30 giorni dalla notifica della decisione dell'AI, la Fondazione può fare opposizione a tale
       decisione.

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Regolamento per i salariati fissi                                                                                       15
3.     Il grado d'invalidità dell'AI è determinante per il grado d'invalidità della Fondazione:

       Grado d'invalidità secondo l'AI       Grado d'invalidità della               Percentuale d'attività residua
                                             Fondazione

       meno del 40%                          0%                                     100%
       dal 40%                               25%                                    75%
       dal 50%                               50%                                    50%
       dal 60%                               75%                                    25%
       dal 70%                               100%                                   0%

4.     In caso di pensionamento anticipato, l'assicurato non può più essere riconosciuto invalido dalla
       Fondazione, a meno che l'incapacità al lavoro non sia sorta prima dell'inizio del pensionamento.

5.     Il grado d'invalidità della Fondazione è adeguato all'eventuale modifica del grado d'invalidità secondo
       l'AI.

Art. 29        Diritto alla rendita
1.     Il diritto alla rendita temporanea d'invalidità della Fondazione sorge il giorno in cui inizia il diritto alla
       rendita AI; fatta riserva dell’articolo 34, esso si estingue il giorno in cui termina il diritto alla rendita AI,
       al più tardi tuttavia all'età ordinaria di pensionamento, in quanto, a partire da tale data, l'assicurato ha
       diritto alla rendita di vecchiaia.

2.     La rendita temporanea d'invalidità della Fondazione non è tuttavia corrisposta fintanto che l'assicurato
       riscuote il suo salario o le indennità sostitutive, sempre che le stesse corrispondano almeno all'80%
       del suo salario e siano state finanziate dal Datore di lavoro almeno in ragione del 50%.

3.     La Fondazione è tenuta a versare una rendita d’invalidità provvisoria, non superiore alle prestazioni
       minime ai sensi della LPP, se l’istituto di previdenza competente per il pagamento delle prestazioni
       non è ancora stato determinato in maniera definitiva e la Fondazione è l’ultimo istituto di previdenza al
       quale l’assicurato è stato affiliato. Se in seguito si accerta definitivamente che la Fondazione non è
       tenuta a versare prestazioni, essa esigerà la restituzione degli anticipi versati presso l’istituto debitore.

Art. 30        Importo della rendita intera
1.     L'importo annuo della rendita intera d’invalidità è pari al 6.8% dell'avere di vecchiaia proiettato.
       Quest’ultimo è pari all'avere di vecchiaia accumulato il giorno del riconoscimento dell'invalidità,
       maggiorato degli accrediti di vecchiaia con interessi al tasso fissato alla cifra 4 del piano di previdenza,
       che sarebbero stati attribuiti fino all'età ordinaria di pensionamento, se l'assicurato fosse rimasto in
       servizio fino a tale data mantenendo il suo ultimo salario assicurato. Rimane riservato l’articolo 66.

2.     In deroga al capoverso 1, l'importo annuo della rendita intera minima d'invalidità è specificato alla cifra
       12 del piano di previdenza.

3.     Gli accrediti di vecchiaia per gli anni futuri ai sensi del capoverso 1 sono calcolati in base al salario
       assicurato degli ultimi 12 mesi oppure, se l’assicurato è affiliato alla Fondazione per un periodo
       inferiore, in base al salario assicurato che risulta commutando in salario annuo assicurato il salario
       assicurato del periodo d’affiliazione alla Fondazione. Se l’assicurato, durante l’anno che precede
       l’insorgere del caso assicurativo, non ha goduto della sua piena capacità al guadagno a causa di
       malattia, infortunio o altre circostanze simili, il salario assicurato è calcolato in base al salario che
       corrisponde alla piena capacità al guadagno.

Fondazione 2° pilastro swissstaffing
Regolamento per i salariati fissi                                                                                          16
4.     L'assicurato che non ha trasferito le sue prestazioni di libero passaggio al momento dell'affiliazione
       conformemente all'articolo 5 capoverso 1, dispone di un termine di un mese a partire dalla richiesta
       della Fondazione per trasferire tali prestazioni, in modo che possano essere accreditate all'avere di
       vecchiaia per l'applicazione del capoverso 1.

5.     Se delle prestazioni di libero passaggio non trasferite al momento dell'affiliazione o entro il termine
       suddetto sono versate alla Fondazione quando quest'ultima ha già iniziato la corresponsione delle
       prestazioni d'invalidità a favore dell'assicurato, queste prestazioni di libero passaggio sono accreditate
       all'avere di vecchiaia dell'assicurato alla data di versamento per migliorare le prestazioni d'invalidità.
       Le spese che ne risultano vanno a carico dell’assicurato.

6.     La Fondazione versa una prestazione in capitale in luogo della rendita, se quest’ultima è inferiore al
       10% della rendita di vecchiaia minima dell’AVS.

Art. 31        Importo della rendita parziale
1.     L'importo della rendita parziale è pari alla rendita intera moltiplicata per il grado d'invalidità.

2.     L'assicurato che beneficia di una rendita parziale d'invalidità della Fondazione è considerato:

         a.      un assicurato invalido per la parte del suo avere di vecchiaia che corrisponde al grado
                 d'invalidità; e

         b.      un assicurato attivo per la parte del salario assicurato che corrisponde alla percentuale d'attività
                 residua.

Art. 32        Avere di vecchiaia dell’assicurato invalido
1.     La Fondazione gestisce il conto dell’avere di vecchiaia dell’assicurato invalido fino all'età ordinaria di
       pensionamento.

2.     L’avere di vecchiaia dell’assicurato invalido frutta interessi al tasso fissato dal Consiglio di fondazione
       (definito alla cifra 4 del piano di previdenza).

Art. 33        Esenzione dai contributi
1.     In caso di invalidità, l’assicurato è completamente esentato dal pagamento dei contributi al massimo
       durante i 9 mesi precedenti l’inizio del diritto alla rendita temporanea d’invalidità; in seguito è esentato
       in proporzione al grado della rendita temporanea d’invalidità della Fondazione. Il diritto all'esenzione
       dai contributi ha fine quando si estingue il diritto alla rendita temporanea d'invalidità, fatta riserva
       dell’articolo 34 capoverso 1.

Art. 34        Proroga provvisoria del rapporto d’assicurazione e mantenimento del diritto alle
               prestazioni
1.     L’assicurazione e il diritto alle prestazioni sono mantenuti:

         a.      per 3 anni se la rendita dell’AI è ridotta o soppressa in seguito all’abbassamento del grado
                 d’invalidità dopo aver partecipato a provvedimenti di reintegrazione, o in seguito alla ripresa
                 dell’attività lucrativa o dell'aumento del grado d’occupazione; oppure

         b.      fintanto che l’assicurato percepisce una prestazione transitoria dell’AI.

2.     Per il periodo in cui il rapporto d’assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, la
       Fondazione può ridurre le prestazioni d’invalidità fino a concorrenza dell’importo corrispondente al
       grado d’invalidità ridotto dell’assicurato, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da
       un reddito supplementare dell’assicurato.

Fondazione 2° pilastro swissstaffing
Regolamento per i salariati fissi                                                                                    17
3.     Rimane riservata la disposizione finale della modifica del 18 marzo 2011 della LAI.

Rendita ai superstiti

Art. 35        Diritto alla rendita al coniuge superstite
1.     Se un assicurato sposato decede, il suo coniuge superstite ha diritto a una rendita al coniuge.

2.     Il diritto alla rendita al coniuge sorge al decesso dell'assicurato, tuttavia non prima che abbia fine il
       diritto al salario del defunto, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede,
       si risposa o contrae un'unione domestica registrata.

3.     Il coniuge superstite che contrae un nuovo matrimonio o un’unione domestica registrata ha diritto a
       una liquidazione unica pari a 3 rendite annue al coniuge superstite.

4.     La Fondazione è tenuta a versare una rendita al coniuge provvisoria, non superiore alle prestazioni
       minime ai sensi della LPP, se l’istituto di previdenza competente per le prestazioni non è ancora stato
       determinato in maniera definitiva e la Fondazione è l’ultimo istituto di previdenza al quale l’assicurato è
       stato affiliato. Se in seguito si accerta definitivamente che la Fondazione non è tenuta a versare
       prestazioni, essa esigerà la restituzione degli anticipi versati presso l’istituto debitore.

Art. 36        Importo della rendita al coniuge superstite
1.     L'importo annuo della rendita al coniuge è pari:

         a.      se il coniuge defunto era attivo: al 60% della rendita d'invalidità assicurata;

         b.      se il coniuge defunto era invalido o pensionato: al 60% della rendita d'invalidità o di vecchiaia in
                 corso il giorno del decesso.

2.     Se l'età del coniuge superstite è inferiore di oltre 15 anni rispetto a quella dell'assicurato defunto,
       l'importo annuo della rendita al coniuge superstite è ridotto dello 0.2% del suo importo per ogni mese
       intero che supera la differenza d'età suddetta. La rendita al coniuge superstite corrisponde tuttavia
       almeno alla rendita vedovile ai sensi della LPP.

3.     In caso di matrimonio dopo l'età ordinaria di pensionamento, l'importo della rendita al coniuge
       superstite è ridotto come segue:

        Anni dopo il pensionamento ordinario                      Riduzione
        1                                                         20%
        2                                                         40%
        3                                                         60%
        4                                                         80%
        5                                                         100%

       La rendita al coniuge superstite corrisponde tuttavia almeno alla rendita vedovile ai sensi della LPP.

4.     La Fondazione versa una prestazione in capitale in luogo della rendita, se quest’ultima è inferiore al
       6% della rendita di vecchiaia minima dell’AVS.

Art. 37        Diritto alla rendita al partner superstite
1.     Al decesso di un assicurato non sposato, il partner superstite ha diritto a una rendita al partner
       superstite se al momento del decesso era stato designato dal defunto quale avente diritto alla rendita
       al partner.

Fondazione 2° pilastro swissstaffing
Regolamento per i salariati fissi                                                                                   18
2.     È considerato partner ai sensi del presente Regolamento la persona, di sesso opposto o uguale, che
       soddisfa le seguenti condizioni cumulative:

         a.      non è sposata (con l'assicurato o con un'altra persona);

         b.      non ha legami di parentela con l'assicurato ai sensi dell'articolo 95 del Codice civile;

         c.      ha convissuto con l'assicurato in un’unione domestica ininterrottamente negli ultimi 5 anni
                 precedenti il decesso o deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni.

3.     Incombe alla persona che fa valere il suo diritto nei confronti della Fondazione di comprovare che
       essa soddisfa le condizioni di partner. Sono considerati mezzi di prova segnatamente:

         a.      per le condizioni delle lettere a) e b): atti di stato civile dei due partner;

         b.      per la convivenza: attestazione di domicilio;

         c.      per la presenza di un figlio comune: atto di stato civile del figlio;

         d.      per il mantenimento del figlio: attestazione dell'autorità competente.

4.     L’assicurato, finché è in vita, deve designare il suo partner superstite mediante comunicazione scritta
       inviata alla Fondazione.

5.     Il diritto alla rendita al partner superstite sorge il mese che segue il decesso dell'assicurato, non prima
       tuttavia che abbia fine il diritto al salario del defunto, e si estingue alla fine del mese nel corso del
       quale il beneficiario decede, si sposa o convive di nuovo con un partner che soddisfa le condizioni del
       capoverso 2 del presente articolo, al più tardi tuttavia trascorsi 10 anni. Il Consiglio di fondazione può
       prorogare la rendita oltre i 10 anni se ritiene che le ragioni fatte valere dal partner superstite lo
       giustifichino.

Art. 38        Importo della rendita al partner superstite
1.     L'importo della rendita al partner superstite è pari alla rendita al coniuge superstite (articolo 36).

2.     È versata un'unica rendita al partner.

3.     La Fondazione versa una prestazione in capitale in luogo della rendita, se quest’ultima è inferiore al
       6% della rendita di vecchiaia minima dell’AVS.

Rendita per figli

Art. 39        Beneficiari
1.     L’assicurato che beneficia di una rendita d'invalidità o di vecchiaia della Fondazione ha diritto a una
       rendita per figli per ognuno dei suoi figli.

2.     Se un assicurato decede, ognuno dei suoi figli ha diritto a una rendita per figli.

3.     Sono considerati figli per l'applicazione del presente Regolamento i figli ai sensi del Codice civile
       svizzero nonché i figli accolti al cui mantenimento l'assicurato contribuisce (o contribuiva al momento
       del decesso) in modo preminente.

Art. 40        Diritto alla rendita per figli
1.     Il diritto alla rendita per figli sorge il giorno in cui inizia la corresponsione della rendita d'invalidità o di
       vecchiaia, oppure il giorno del decesso, tuttavia non prima che abbia fine il diritto al salario del
       defunto, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il figlio ha compiuto l'età di 18 anni.

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Regolamento per i salariati fissi                                                                                          19
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