COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI RCA/ARD - ALL.4 - Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi
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ALL.4 LOTTO 4 COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI (RCA/(ARD) CIG 6275759827 Pag. 1 di 22
Tra: Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi / Azienda Sanitaria Locale di Pavia / Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona Partita I.V.A./C.F.: Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi: 03426440966 Azienda Sanitaria Locale di Pavia: 01748780184 Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona: 01071310195 con sede in : Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi: Via Fissiraga, 15 – 26900 - Lodi Azienda Sanitaria Locale di Pavia: V.le Indipendenza,3 – 27100 Pavia Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona: V.le Concordia,1 – 26100 Cremona e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: ___________________________________ si stipula la presente: POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI Numero …………. Contraente: Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi / Azienda Sanitaria Locale di Pavia / Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona Assicurato: Come da condizioni di polizza Sede Legale: Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi: Via Fissiraga, 15 – 26900 - Lodi Azienda Sanitaria Locale di Pavia: Viale Indipendenza,3 – 27100 Pavia Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona: Viale Concordia,1 – 26100 Cremona Broker: Willis Italia S.p.A. per l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi - Marsh S.p.A. per l’Azienda Sanitaria Locale di Pavia - No Broker per l’Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona Decorrenza della copertura: Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi: dalle ore 24:00 del 31/08/2015 Azienda Sanitaria Locale di Pavia: dalle ore 24:00 del 30/09/2015 Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona: dalle ore 24:00 del 31/08/2015 Scadenza della copertura : Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi: ore 24:00 del 31/08/2018 Azienda Sanitaria Locale di Pavia: ore 24:00 del 30/09/2018 Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona : ore 24:00 del 31/08/2018 Scadenze annuali: Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi: ore 24:00 del 31/08 Azienda Sanitaria Locale di Pavia: ore 24:00 del 30/09 Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona: ore 24:00 del 31/08 Frazionamento: Annuale Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO Pag. 2 di 22
SEZIONE I - DEFINIZIONI .......................................................................................................... 4 SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ..................................................... 6 Premessa ..................................................................................................................................... 6 Art. 1: Durata del contratto ........................................................................................................... 6 Art. 2: Gestione del contratto ........................................................................................................ 6 Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede .......................................... 6 Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente ........................................................... 6 Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto ....................................................................... 7 Art. 6: Rinuncia al diritto di rivalsa ................................................................................................ 7 Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari .......................................................................................... 7 Art. 8: Denuncia dei sinistri ........................................................................................................... 7 Art. 9: Trattamento dei dati ........................................................................................................... 8 SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE ......................................... 9 Art. 1: Beni assicurati ................................................................................................................... 9 Art. 2: Oggetto dell’assicurazione ................................................................................................. 9 Art. 3: Estensioni della garanzia ................................................................................................... 9 Art. 4: Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione ....................................................... 10 Art. 5: Validità territoriale .............................................................................................................. 10 Art. 6: Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni ........................................................... 10 Art. 7: Gestione delle vertenze dei danni ...................................................................................... 11 Art. 8: Modalità per la liquidazione dell’indennizzo ....................................................................... 11 Art. 9: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie ....................... 11 Art. 10: Costituzione del premio e regolazione annuale ................................................................ 11 Art. 11: Partecipazione delle Società’ – Associazione temporanea di imprese ............................. 11 Art. 12: Disposizione finale ........................................................................................................... 12 Sezione IV - SCOPERTI, FRANCHIGIE, MASSIMALI E/O........................................................... 13 SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.................................................................................................... 13 Art. 1: Massimali, somme assicurate, limiti di indennizzo ............................................................. 13 Art. 2: Franchigie/scoperti ............................................................................................................ 13 Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi ................................................................................. 14 CONTEGGIO PREMIO DI POLIZZA ............................................................................................ 14 Azienda Sanitaria Locale di Pavia ................................................................................................ 15 CONTEGGIO PREMIO DI POLIZZA ............................................................................................ 15 Azienda Ospedaliera “Istituiti Ospitalieri” di Cremona ................................................................... 20 CONTEGGIO PREMIO DI POLIZZA ............................................................................................ 20 Pag. 3 di 22
SEZIONE I - DEFINIZIONI Amministrazione o Ente: l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, l’Azienda Sanitaria Locale di Pavia e l’Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona Contraenti della polizza. Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione. Contraente: il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione. Attività dell’Amministrazione: l’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture. Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti. Broker: il Broker vigente Willis Italia Spa per l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi e il Broker vi- gente Marsh S.p.A. per l’Azienda Sanitaria Locale di Pavia; l’Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona non si avvale della consulenza di nessun Broker. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione. Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal ri- sarcimento. Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento. Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro. Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro. Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo. Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione. Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all’anno della sua 1’ immatricolazione dalle quota- zioni “Eurotax” colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell’ultima edizione antece- dente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazio- ne. Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del vei- colo; se inferiore, il danno è parziale. Degrado: il deprezzamento dovuto all’età e allo stato di conservazione del veicolo. Parti accessorie: l’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumen- tazioni fisse. Optionals: l’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino. Pag. 4 di 22
Eventi socio politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, ter- rorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi; Eventi naturali: le trombe d’aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi; Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro in- dennizzabile a termini di polizza. Rientrano in tale voce anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni o di attività di terzi. Pag. 5 di 22
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Premessa Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi e il Direttore Generale dell’Azienda Sa- nitaria Locale di Pavia e dell’Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona hanno adottato distinti atti deliberativi al fine di procedere congiuntamente alla fornitura del servizio di copertura assicurativa della re- sponsabilità civile auto e rischi diversi. La presente gara, solo per il Lotto 4, verrà espletata in forma aggre- gata. Le suddette Aziende Sanitarie (di seguito denominate Aziende committenti) procederà dunque in ag- gregazione d’acquisto all’affidamento della fornitura in oggetto. L’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi è stata nominata quale Azienda Capofila ed Amministrazione aggiudicatrice, affidando alla stessa l’espletamento della procedura di gara. La gara darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra la ditta aggiudicataria e le singole Aziende committenti sopra indicate, le quali provvederanno con proprie delibera- zioni alla presa d’atto dell’esito della gara esperita. Art. 1: Durata del contratto La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le sca- denze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente. É facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - alme- no 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice invia- re disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste. É inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio an- nuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione. Art. 2: Gestione del contratto Per l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi e per l’Azienda Sanitaria Locale di Pavia la gestione e as- sistenza nell’esecuzione del contratto è affidata al proprio broker di assicurazione, fatta eccezione per l’Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona che gestirà in proprio tali prestazioni. Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Società si dan- no reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker é liberatorio per la Amministrazione, e ricono- sce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese suc- cessivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l’avvenuto incasso. Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che vie- ne quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclu- sione delle comunicazioni di disdetta e/o recesso dallo stesso che dovranno essere trasmesse esclusiva- mente dal Contraente alla Società e viceversa Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comu- nicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede. Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposi- zioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quan- to garantito dal presente contratto. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Pag. 6 di 22
Codice Civile, nonché quelle per l’ Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile veicoli e natanti a motore, nel testo vigente. Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l’Amministrazione. Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto. È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corri- spondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricezione delle appendici. Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Co- dice Civile. Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Art. 6: Rinuncia al diritto di rivalsa 1. Per le garanzie RCA di cui alla lett. A) dell’art. Oggetto dell’Assicurazione che segue si conviene che la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o dell’Assicurato nei casi di: a. danni subiti da trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia, o alle indicazione della carta di circolazione; b. veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e/o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato o fosse sanzionabile ai sensi della normativa vigente; c. veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore. La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l’ Amministrazione fosse a conoscenza, prima del sinistro, delle esistenza delle fattispecie sopra menzionate. 2. Per le restanti garanzie di cui al medesimo articolo si conviene che, salvo il caso di dolo, la Società ri- nuncia all’azione di surroga che possa competerle nei confronti dei componenti gli Organi e/o Organismi istituzionali, dei direttori, dirigenti, dipendenti, preposti, collaboratori e operatori della Amministrazione, o altri soggetti a cui l’Amministrazione abbia concesso in uso il veicolo. Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativa- mente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge. Art. 8: Denuncia dei sinistri La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, ove pre- visto, entro quindici giorni dalla data dell’evento o da quando l’Ufficio Assicurazioni ne è venuto a conoscen- za, e conterrà l’indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l’evento, la descrizione circostanziata, i ri- ferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. Pag. 7 di 22
149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata. In caso di evento che riguardi le garanzie di cui ai punti 4, 5 e 6 lettera B) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, dovrà inoltre essere fornita copia della denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria. La Amministrazione farà altresì pervenire quanto prima alla Società ogni eventuale successiva comunicazio- ne che dovesse pervenire. La Società fornirà trimestralmente, a far data dall’effetto di polizza all’Amministrazione, per il tramite del broker, un’informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati – suddivisa in: sinistri denunciati, sinistri riservati (con l’indicazione dell’importo a riserva), sinistri liquidati (con l’indicazione dell’importo liquidato), si- nistri respinti (con relativa motivazione) sinistri senza seguito – corredata dei seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo di franchi- gia, data del pagamento o della chiusura senza seguito. È facoltà dell’Amministrazione richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l’Amministrazione lo richieda. Art. 9: Trattamento dei dati Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamen- to dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adem- pimenti degli obblighi contrattuali. Pag. 8 di 22
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE Art. 1: Beni assicurati I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito complessivamente definiti veicoli - di proprietà od in uso o locazione alla Amministrazione. Art. 2: Oggetto dell’assicurazione La Società assicura i veicoli come sopra individuati, per: A) la responsabilità civile, di seguito definita garanzia RCA: 1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia, 2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone tra- sportate dal veicolo; compresi i risarcimenti di cui agli artt. 149 e 150 del D. Lgs. n. 209/2005 B) i danni materiali verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, definiti garanzie ARD, limitatamente ai veicoli per i quali nell’elenco allegato è indicato il valore da assicurare: 1. incendio 2. azione del fulmine 3. esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di alimentazione 4. furto o tentato furto, totale o parziale, anche se commessi per asportare oggetti non assicurati posti all’interno del veicolo 5. rapina e/o estorsione 6. atti vandalici e/o eventi socio politici 7. eventi naturali. C) il ricorso terzi; D) il risarcimento delle spese comunque sostenute dalla Amministrazione: 1. a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura / chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto; 2. in caso di danno che comporti la perdita totale del veicolo, per il rateo della tassa automobilistica riferi- to al periodo residuo che non verrà fruito; 3. a seguito dell’attivazione dell’airbag per incidente da circolazione oppure per cause accidentali; 4. per la rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi; 5. per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo nonché per i danni materiali verificatisi al suo interno in conseguenza di attività di soccorso e/o trasporto, anche di vittime di incidenti stradali o altri eventi con lesioni e non programmate; 6. per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza; 7. fino alla comunicazione dell’avvenuto ritrovamento, successivo a furto totale o rapina, per il parcheg- gio e/o la custodia disposti dalla Pubblica Autorità, nonché per l’eventuale dissequestro del veicolo. E) il risarcimento delle spese comunque sostenute dalla Amministrazione, limitatamente ai veicoli indicati nell’elenco allegato contrassegnati dalla lettera K, a seguito di: 1. collisione con altri veicoli; 2. urto contro qualsiasi ostacolo; 3. ribaltamento; 4. uscita di strada. Art. 3: Estensioni della garanzia L’assicurazione, nell’ambito del massimale della garanzia RC Auto, comprende anche i danni: ◊ causati dalla circolazione e/o giacenza dei veicoli assicurati in aree private; ◊ derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano; ◊ sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone; ◊ sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici; Pag. 9 di 22
◊ conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di so- stanze liquide o gassose dal veicolo assicurato necessarie al suo funzionamento e a seguito di sinistro RCA da circolazione; e comprende altresì, nell’ambito del valore assicurato per la garanzia ARD, i danni: ◊ alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e agli accessori audiovisivi (autoradio, telefono, impian- to radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonché agli allestimenti speciali e alle attrez- zature e strumentazioni fisse e/o amovibili, in dotazione al veicolo. Art. 4: Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione L’ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specifica- te, è determinato con le seguenti modalità: a) per i danni di cui alle lettere A) e C) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, la somma che l’Azienda deve cor- rispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell’importo quale massimale unico per si- nistro per ciascun veicolo indicato alla successiva Sezione IV, art. 1; b) per i danni di cui alle lettera B) ed E) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, fino alla concorrenza dell’importo riportato dal Libro Matricola più avanti disciplinato, che identifica i veicoli assicurati ed i rispet- tivi valori: ◊ in caso di danno parziale, la spesa necessaria per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato, senza tenere conto del degrado d’uso fino alla concorrenza di un importo corrispondente al 20% (ven- tiprocento) del valore commerciale del veicolo interessato, e con applicazione del degrado d’uso per l’importo del danno eccedente tale percentuale; ◊ in caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verrà conteggiato sulla base del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro. Qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore a quanto riportato dal Libro Matricola, non verrà applicata la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile qualora il valore commerciale risulti superiore al valore assicurato fino alla concorrenza del 20% (ventiprocento) di quest’ultimo; qualora invece il valore commerciale del veicolo risultasse eccedente tale tolleranza, l’applicazione della regola proporzionale avverrà solo sull’eccedenza. c) per le spese di cui alla lettera D) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla con- correnza per ciascuna spesa dell’importo per sinistro indicato alla Sezione IV, art. 1. Art. 5: Validità territoriale L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dei Paesi CEE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde. Art. 6: Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni L’indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata mediante un Libro Matricola riportante per ogni veicolo: ◊ marca e modello ◊ numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo ◊ tipo veicolo ◊ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico ◊ tipo di alimentazione ◊ anno di prima immatricolazione ◊ valore assicurato ◊ tariffa applicata e classe di merito ◊ data di inclusione ed eventuale data di esclusione oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio. Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa è automaticamente estesa a tale fat- tispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione. In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, l’Amministrazione, anche mediante posta elettronica, ne darà comunicazione, per il tramite del broker, alla Società che si impegna: - a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalla data e ora richieste dall’Assicurato, purché non antecedenti la data e ora di ricezione della richiesta da parte della Compagnia. Pag. 10 di 22
In caso di alienazione di un veicolo assicurato assoggettato alla formula tariffaria Bonus/Malus, con conse- guente trasferimento di proprietà del veicolo stesso e sua sostituzione con altro veicolo, la applicazione è re- sa valida per tale altro veicolo che conserverà pertanto la classe di merito del veicolo sostituito. Il mantenimento della classe di merito potrà avvenire unicamente se: - il veicolo escluso e il veicolo incluso appartengono al medesimo settore tariffario, - la esclusione e la inclusione sono contestuali. Qualora l’ Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconosce- rà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l’eventuale quota di premio non percepita. Art. 7: Gestione delle vertenze dei danni In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere A) e C) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, lad- dove ne ricorrano le circostanze la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni pro- mosse contro la Amministrazione è assunta direttamente dalla Società la quale agisce in nome e per conto della stessa, che è tenuta a prestare la propria collaborazione. Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con la Amministrazione; in caso di disaccordo, è facoltà della Amministrazione nominare un proprio legale da affiancare al legale della Società Qualora l’interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzi- dette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Art. 8: Modalità per la liquidazione dell’indennizzo In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell’art. Oggetto dell’assicurazione la So- cietà, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dal ri- cevimento di tali documenti. In caso di danno da furto e/o rapina e/o estorsione l’assicurato è esonerato dalla presentazione del certifica- to di chiusa inchiesta preliminare; l’assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell’indagine preliminare per l’evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l’indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del pre- sente pagamento, qualora dagli atti dell’indagine preliminare o dall’eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza. Art. 9: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie Per le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, la determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all’evento sono effettuate dalla Società e dalla Amministrazione: a tal fine, la Società invierà a quest’ultima una proposta di indennizzo. Qualora la Amministrazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all’evento verrà, su domanda della stessa, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società, uno dalla Amministrazione ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tri- bunale del Foro ove ha sede la Amministrazione. I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioran- za. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sotto- scrizione del perito dissenziente. Art. 10: Costituzione del premio e regolazione annuale Per le garanzie di cui alla lettera A) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, il premio è costituito dall’applicazione della forma tariffaria offerta dalla Società (bonus/malus, fissa, ecc.), fermo restando che è preclusa l’applicazione/proposizione di qualsiasi forma tariffaria che preveda l’applicazione di franchigia. Per le restanti garanzie (di cui alle lettere B, C e D dell’art. Oggetto dell’assicurazione), il premio viene com- putato moltiplicando la aliquota di tasso promille convenuta per ciascuna tipologia di veicoli assicurati per i corrispondenti valori, o applicando il premio unitario convenuto. Il premio di ciascuna annualità risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, computata sulla base delle indicazioni fornite dalla Amministrazione alla stipulazione del contratto ovvero, per le annualità succes- sive, aggiornati nei termini di cui all’art. Impostazione del contratto – Inclusioni e Esclusioni che precede, e in base agli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso della annualità assicurativa. Art. 11: Partecipazione delle Società’ – Associazione temporanea di imprese (operante se del caso) Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese: Pag. 11 di 22
⇒ Compagnia … Società mandataria ⇒ Compagnia … Società mandante ⇒ Compagnia … Società mandante Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese. La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune. Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazio- ne Temporanea di Imprese: ⇒ Compagnia … Quota xx% ⇒ Compagnia … Quota xx% ⇒ Compagnia … Quota xx% Art. 12: Disposizione finale Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente). Pag. 12 di 22
Sezione IV - SCOPERTI, FRANCHIGIE, MASSIMALI E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO Art. 1: Massimali, somme assicurate, limiti di indennizzo Massimale / somme ass.te/ Articolo Garanzia Limite di indennizzo Sez. III, art. 2, lett. A) Responsabilità Civile Auto (RCA) € 10.000.000,00 per sinistro Sez. III, art. 2, lett. B) Auto Rischi Diversi (ARD) Valore commerciale Sez. III, art. 2, lett. C) Ricorso terzi € 500.000,00 per sinistro Sez. III, art. 2, lett. D) Spese aggiuntive € 2.000,00 per sinistro Sez. III, art. 2, lett. E) Kasko Valore commerciale Art. 2: Franchigie/scoperti Articolo Garanzia Franchigia Sez. III, art. 2, lett. B) Auto Rischi Diversi (ARD) € 250,00 Sez. III, art. 2, lett. C) Ricorso terzi Nessuna Sez. III, art. 2, lett. D) Spese aggiuntive Nessuna Sez. III, art. 2, lett. E) Kasko Nessuna Pag. 13 di 22
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi CONTEGGIO PREMIO DI POLIZZA RC (A) INCENDIO (B) FURTO/RAPINA (C) INTEGRATIVA FURTO E (D) CV FISC RAPINA classe con- PESO EVENTI SPECIALI (E) ANNO MODELLO TARGA trattuale Q.LI E/O IMM. RICORSO TERZI DA IN- (F) MASSIMALI R.C. EU- valore CLASSE 2014 CILIN- proprietà CENDIO RO i/f CU DRATA INTEGRATIVA DANNI AC- (G) 2014 CIDENTALI SPESE CONTR./TAX (H) PROP./IMM. GARANZIE ARD NON IN (I) TARIFFA 1 FIAT IVECO DAILY LO/004622 A.O. Lodi 14 29 35 CRISTALLI € 10.000.000,00 A.O. Lodi 2 PIAGGIO PORTER AZ152ES 1998 5 13 16 CRISTALLI € 10.000.000,00 A.O. Lodi 3 DAIMLER CHRYSLER BM334DX 2001 8 16 35 CRISTALLI € 10.000.000,00 A.O. Lodi 4 PIAGGIO PORTER BN491YV 2000 5 12 16 CRISTALLI € 10.000.000,00 A.O. Lodi 5 PIAGGIO PORTER B TIPPER BV026GK 2001 5 12 16 CRISTALLI € 10.000.000,00 A.O. Lodi 6 PIAGGIO PORTER B BLINDVAN BV027GK 2001 5 13 16 CRISTALLI € 10.000.000,00 A.O. Lodi 7 RENAULT MASTER AMBULANZA CA797ZS 2002 5 12 33 CRISTALLI € 10.000.000,00 A.O. Lodi 8 FIAT DUCATO AMBULANZA CK014MJ 2004 8 16 33 CRISTALLI € 10.000.000,00 A.O. Lodi 9 CICOLOMOTORE X5HF4P 2005 5 12 50 € 10.000.000,00 A.O. Lodi 10 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER EB282LT 2010 9 22 17 CRISTALLI € 10.000.000,00 A.O. Lodi 11 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER EB281LT 2010 9 22 17 CRISTALLI € 10.000.000,00 A.O. Lodi CRISTALLI + EVENTI NATU- € RALI+I/F+EVENTI SOCIO 12 VW PASSAT 2.0 EB141TK 8.500,00 2010 9 27 20 POLITICI € 10.000.000,00 PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA Pag. 14 di 22
Azienda Sanitaria Locale di Pavia CONTEGGIO PREMIO DI POLIZZA Peso a pieno ca- RC (A) rico in INCENDIO (B) quintali( FURTO/RAPINA ( C) per auto- INTEGRATIVA FURTO E RAPINA (D ) carri, au- Cav. EVENTI SPECIALI (E ) toveicoli Fisc.(per RICORSO TERZI DA INCENDIO ( F) Targa o speciali, autovetture INTEGRATIVA DANNI ACCIDENTALI (G ) numero di Classe con- macchine e promi- Anno SPESE CONTR./ TAX PROP./ IMM ( H) N° matricola Modello Classe CU trattuale operatrici) scui) imm.ne Valore i/f GARANZIE ARD NON IN TARIFFA ( I ) MASSIMALI R.C. PROPRIETA' 1 BB655NY FIAT PANDA 6 56 35 12HP mar-99 A+F+garanzia cristalli € 10.000.000,00 Asl di Pavia € 10.000.000,00 2 BB652NY FIAT PANDA 9 59 35 12HP mar-99 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 3 BE550HC YOUNG 6 56 35 12HP dic-05 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 4 BE551HC YOUNG 6 56 35 12HP lug-99 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 5 BE552HC YOUNG 6 56 35 12HP lug-99 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 6 BE553HC YOUNG 6 56 35 12HP lug-99 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 7 BE554HC YOUNG 6 56 35 12HP lug-99 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 8 BE555HC YOUNG 6 56 35 12HP lug-99 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 9 BE556HC YOUNG 6 56 35 12HP lug-99 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 10 BE557HC YOUNG 6 56 35 12HP lug-99 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 11 BE558HC YOUNG 6 56 35 12HP lug-99 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 12 BE560HC YOUNG 6 56 35 12HP lug-99 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 13 BE561HC YOUNG 6 56 35 12HP lug-99 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 14 BE563HC YOUNG 6 56 35 12HP lug-99 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 15 BE564HC YOUNG 6 56 35 12HP lug-99 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 16 BE565HC YOUNG 9 59 35 12HP lug-99 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 17 BE566HC YOUNG 9 59 35 12HP lug-99 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia Pag. 15 di 22
FIAT PANDA € 10.000.000,00 18 BE567HC YOUNG 6 56 35 12HP lug-99 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 19 BK644KV YOUNG 6 56 12HP giu-00 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 20 BK885KT YOUNG 6 56 12HP set-00 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 21 BP445CH YOUNG 6 56 12HP nov-00 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 22 BK887KT YOUNG 6 56 12HP set-00 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA data nn cor- € 10.000.000,00 23 BK889KT YOUNG 6 56 12HP set-00 risp A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 24 BK857KS YOUNG 6 56 12HP mag-00 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 25 BK858KS YOUNG 6 56 12HP mag-00 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 26 BP602CF 4X4 6 56 13HP ott-00 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 27 AZ424ZJ YOUNG 6 56 35 12HP dic-98 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 28 AH487PE FIAT PANDA 6 56 12HP ott-95 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 29 AZ423ZJ YOUNG 6 56 35 12HP dic-98 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 30 AM198FF CITROEN AX 6 56 12HP ott-96 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 31 AS749HA FIAT PANDA 7 57 12HP dic-97 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 32 BK855KS YOUNG 6 56 12HP mag-00 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 33 BK856KS YOUNG 6 56 12HP mag-00 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 34 AS763HA 4X4 6 56 13HP dic-97 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 35 BD629AG FIAT PUNTO 6 56 13HP apr-99 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT UNO € 10.000.000,00 36 AC185CW STAR 6 56 12HP feb-95 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 37 BF261SF YOUNG 6 56 35 12HP set-99 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PUNTO € 10.000.000,00 38 AZ089ZJ SOLE 6 56 35 13HP dic-98 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 39 AZ421ZJ YOUNG 6 56 35 12HP dic-98 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 40 BK642KV YOUNG 6 56 12HP giu-00 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 41 BP448CH YOUNG 6 56 12HP nov-00 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 42 BP456CH YOUNG 6 56 12HP nov-00 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia Pag. 16 di 22
RENAULT € 10.000.000,00 43 EP558WF KANGOO 13 20 feb-13 € 13.341,22 A+F+garanzia cristalli+ B+C+D Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 44 BK867KS YOUNG 6 56 12HP set-00 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 45 BK866KS YOUNG 6 56 12HP mag-00 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 46 BK861KS YOUNG 6 56 12HP mag-00 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 47 BK859KS YOUNG 6 56 12HP mag-00 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 48 BK863KS YOUNG 9 59 12HP mag-00 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 49 BK865KS YOUNG 6 56 12HP mag-00 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 50 BK864KS YOUNG 6 56 12HP mag-00 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 51 BB920SV FIAT PANDA 6 56 35 12HP mar-99 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 52 BE548HC YOUNG 6 56 35 12HP lug-99 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 53 BE549HC YOUNG 6 56 35 12HP lug-99 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 54 BT953MR 4X4 6 56 13HP lug-01 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 55 AS934HD FIAT PANDA 6 56 35 12HP dic-98 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 56 BP447CH YOUNG 6 56 12HP nov-00 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 57 BP457CH YOUNG 6 56 12HP nov-00 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 58 AZ420ZJ YOUNG 6 56 35 12HP dic-98 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 59 CL848ZJ OPEL COMBO 7 21 mag-04 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 60 CL849ZJ OPEL COMBO 7 21 mag-04 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia PEUGEOT € 10.000.000,00 61 CR671DZ RANCH 190C 7 20 19 hp feb-05 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia FIAT PANDA € 10.000.000,00 62 AS077HE VAN 8 12 feb-98 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 63 DE 702 GL OPEL COMBO 7 21 nov-06 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 64 AS 764 HA PANDA 900 6 56 12 hp dic-97 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 65 DR490AG FIAT PANDA 6 56 13 HP mag-08 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 66 DR489AG FIAT PANDA 6 56 13HP mag-08 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 67 DR488AG FIAT PANDA 6 56 13HP mag-08 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 68 DR487AG FIAT PANDA 6 56 13HP mag-08 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia Pag. 17 di 22
€ 10.000.000,00 69 DR486AG FIAT PANDA 9 59 13HP mag-08 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 70 DR484AG FIAT PANDA 6 56 13HP mag-08 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 71 DK736GT fiat panda 4X4 8 58 14HP 09/07/2007 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 72 DK737GT fiat panda 4X4 8 58 14HP 09/07/2007 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 73 DK738GT fiat panda 4X4 7 57 14HP 09/07/2007 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 74 DK739GT fiat panda 4X4 7 57 14HP 09/07/2007 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 75 DK740GT alfa romeo 147 7 57 17HP 09/07/2007 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia PANDA 2^ € 10.000.000,00 76 DK213VN SERIE 7 57 13HP 25/07/2007 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia PANDA 2^ € 10.000.000,00 77 DK214VN SERIE 7 57 13HP 25/07/2007 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia PANDA 2^ € 10.000.000,00 78 DK215VN SERIE 7 57 13HP 25/07/2007 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia PANDA 2^ € 10.000.000,00 79 DK216VN SERIE 7 57 13HP 25/07/2007 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia PANDA 2^ € 10.000.000,00 80 DK217VN SERIE 8 58 13HP 25/07/2007 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia PANDA 2^ € 10.000.000,00 81 DK218VN SERIE 8 58 13HP 25/07/2007 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia PANDA 2^ € 10.000.000,00 82 DK219VN SERIE 8 58 13HP 25/07/2007 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 83 BB657NY fiat fiorino 1690 7 57 17 18hp mar-99 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia DR 479 € 10.000.000,00 84 AG FIAT PANDA 6 56 13HP mag-08 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia DR 480 € 10.000.000,00 85 AG FIAT PANDA 6 56 13HP mag-08 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia DR 481 € 10.000.000,00 86 AG FIAT PANDA 6 56 13HP mag-08 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia DR 482 € 10.000.000,00 87 AG FIAT PANDA 6 56 13HP mag-08 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 FIAT PANDA MY 2009 NATURAL POWER DY- 88 EB 796 GJ NAMIC 7 57 14 hp mar-10 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 FIAT PANDA MY 2009 NATURAL POWER DY- 89 EB 801 GJ NAMIC 10 60 14 hp mar-10 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia Pag. 18 di 22
€ 10.000.000,00 FIAT PANDA MY 2009 NATURAL POWER DY- 90 EB 800 GJ NAMIC 7 57 14 hp mar-10 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 FIAT PANDA MY 2009 NATURAL POWER DY- 91 EB 797 GJ NAMIC 7 57 14 hp mar-10 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 FIAT PANDA MY 2009 NATURAL POWER DY- 92 EB 802 GJ NAMIC 10 60 14 hp mar-10 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 FIAT PANDA MY 2009 NATURAL POWER DY- 93 EB 795 GJ NAMIC 7 57 14 hp mar-10 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 FIAT PANDA MY 2009 NATURAL POWER DY- 94 EB 794 GJ NAMIC 7 57 14 hp mar-10 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 EK 712 ALFA ROMEO 95 HW 159 7 57 20 hp ott-11 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 96 EV 871 XB FIAT PANDA 14 64 14 hp mag-14 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 97 EX 210 DH DOBLO 14 Q.li21 nov-14 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 98 EW894YK FIAT PANDA 14 64 14 hp set-14 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia € 10.000.000,00 99 EW893YK FIAT PANDA 14 64 14 hp set-14 A+F+garanzia cristalli Asl di Pavia PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA Pag. 19 di 22
Azienda Ospedaliera “Istituiti Ospitalieri” di Cremona CONTEGGIO PREMIO DI POLIZZA RC (A) INCENDIO (B) FURTO/RAPINA (C) INTEGRATIVA FURTO E (D) RAPINA classe CV FISC EVENTI SPECIALI (E) ANNO contrat- PESO Q.LI MODELLO TARGA IMM. CLASSE tuale E/O CILIN- RICORSO TERZI DA IN- (F) MASSIMALI proprietà valore i/f 2014 DRATA CENDIO R.C. EURO CU INTEGRATIVA DANNI (G) 2014 ACCIDENTALI SPESE CONTR./TAX (H) PROP./IMM. GARANZIE ARD NON IN (I) TARIFFA A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI 1 FIAT PUNTO AP 190 XR DI CREMONA 500 1997 1 50 CV 13 GARANZIA CRISTALLI A-B 10.000.000,00 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI 2 SKODA FEL. BB 187 KY DI CREMONA 800 1999 1 49 CV 15 GARANZIA CRISTALLI A-B 10.000.000,00 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI 3 FIAT PUNTO BG 196 PF DI CREMONA 800 2000 6 56 CV 14 GARANZIA CRISTALLI A-B 10.000.000,00 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI 4 FIAT PUNTO BG 197 PF DI CREMONA 800 2000 1 50 CV 14 GARANZIA CRISTALLI A-B 10.000.000,00 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI 5 FIAT PUNTO BG 198 PF DI CREMONA 800 2000 1 48 CV 14 GARANZIA CRISTALLI A-B 10.000.000,00 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI 6 FIAT PUNTO BG 718 PE DI CREMONA 800 2000 1 48 CV 14 GARANZIA CRISTALLI A-B 10.000.000,00 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI 7 FIAT PANDA BK 460 KD DI CREMONA 800 2000 1 48 CV 12 GARANZIA CRISTALLI A-B 10.000.000,00 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI 8 FIAT PUNTO CL 082 MH DI CREMONA 1.000 2004 4 54 CV 14 GARANZIA CRISTALLI A-B 10.000.000,00 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI 9 FIAT PUNTO CL 115 MH DI CREMONA 1.000 2004 7 57 CV 14 GARANZIA CRISTALLI A-B 10.000.000,00 1 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI FIAT PUNTO CL 128 MH DI CREMONA 2004 GARANZIA CRISTALLI 0 1.000. 4 54 CV 14 A-B 10.000.000,00 1 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI FIAT PUNTO CL 162 MH DI CREMONA 2004 GARANZIA CRISTALLI 1 1.000 4 54 CV 14 A-B 10.000.000,00 1 FIAT MULTIPLA CL 220 AK A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI 1.000 2003 9 59 CV 17 GARANZIA CRISTALLI A-B 10.000.000,00 Pag. 20 di 22
2 DI CREMONA 1 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI FIAT PUNTO CL 401 MF DI CREMONA 2004 GARANZIA CRISTALLI 3 1.000 4 54 CV 14 A-B 10.000.000,00 1 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI FIAT PUNTO CL 598 MF DI CREMONA 2004 GARANZIA CRISTALLI 4 1.000 7 57 CV 14 A-B 10.000.000,00 1 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI FIAT PUNTO CL 599 MF DI CREMONA 2004 GARANZIA CRISTALLI 5 1.000 4 54 CV 14 A-B 10.000.000,00 1 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI FIAT PUNTO CV 451 BH DI CREMONA 2005 GARANZIA CRISTALLI 6 1.200 8 58 CV 14 A-B 10.000.000,00 1 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI FIAT PUNTO CV 452 BH DI CREMONA 2005 GARANZIA CRISTALLI 7 1.200 5 55 CV 14 A-B 10.000.000,00 1 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI FIAT PUNTO CV 465 BH DI CREMONA 2005 GARANZIA CRISTALLI 8 1.200 5 55 CV 14 A-B 10.000.000,00 1 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI FIAT PUNTO CV 508 BH DI CREMONA 2005 GARANZIA CRISTALLI 9 1.200 5 55 CV 14 A-B 10.000.000,00 2 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI FIAT PUNTO CV 509 BH DI CREMONA 2005 GARANZIA CRISTALLI 0 1.200 8 58 CV 14 A-B 10.000.000,00 2 FIAT PUNTO A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI CW 453 NA DI CREMONA 2005 GARANZIA CRISTALLI 1 1.200 5 55 CV 14 A-B 10.000.000,00 2 VOLKSWAGEN DS 062 DP A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI 2008 GARANZIA CRISTALLI 2 PASSAT DI CREMONA 6.200 6 56 CV 20 A-B 10.000.000,00 2 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI FIAT PANDA DS 366 LG DI CREMONA 2008 GARANZIA CRISTALLI 3 2.900 8 58 CV 13 A-B 10.000.000,00 2 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI FIAT PANDA DS 367 LG DI CREMONA 2008 GARANZIA CRISTALLI 4 2.900 11 61 CV 13 A-B 10.000.000,00 2 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI FIAT PANDA VAN DX 691 ZK DI CREMONA 2009 GARANZIA CRISTALLI 5 3.500 2 ---- Q.LI 15 A-B 10.000.000,00 2 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI FIAT GRANDE PU DZ 824 YR DI CREMONA 2009 GARANZIA CRISTALLI 6 3.800 10 60 CV 15 A-B 10.000.000,00 2 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI FIAT GRANDE PU DZ 825 YR DI CREMONA 2009 GARANZIA CRISTALLI 7 3.800 6 56 CV 15 A-B 10.000.000,00 2 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI FIAT PUNTO EVO EA 944 SS DI CREMONA 2010 GARANZIE CRISTALLI 8 6.300 1 50 CV 15 A-B 10.000.000,00 2 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI FIAT FIORINO AP 616 XY DI CREMONA 1998 GARANZIA CRISTALLI 9 800 2 ---- Q.LI 17 A-B 10.000.000,00 3 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI FIAT DUCATO BH 545 WX DI CREMONA 2000 GARANZIA CRISTALLI 0 1.000 2 ---- Q.LI 28 A-B 10.000.000,00 3 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI FIAT FIORINO BH 645 WX DI CREMONA 2000 GARANZIA CRISTALLI 1 800 2 ---- Q.LI 17 A-B 10.000.000,00 3 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI FIAT FIORINO BJ 950 MR DI CREMONA 2000 GARANZIA CRISTALLI 2 800 5 ---- Q.LI 17 A-B 10.000.000,00 3 FIAT DOBLO’ CW 041 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI DI CREMONA 2005 GARANZIA CRISTALLI 3 MX 2.000 5 ---- Q.LI 21 A-B 10.000.000,00 Pag. 21 di 22
3 CW 043 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI FIAT DOBLO’ DI CREMONA 2005 GARANZIA CRISTALLI 4 MX 2.000 5 ---- Q.LI 21 A-B 10.000.000,00 3 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI FIAT DOBLO’ DS 595 EL DI CREMONA 2008 GARANZIA CRISTALLI 5 3.000 8 ---- Q.LI 21 A-B 10.000.000,00 3 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI FIAT FIORINO EA 822 SS DI CREMONA 2010 GARANZIA CRISTALLI 6 6.300 2 ---- CV 15 A-B 10.000.000,00 3 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI FIAT FIORINO EB 156 FD DI CREMONA 2010 GARANZIA CRISTALLI 7 6.300 2 ---- CV 15 A-B 10.000.000,00 3 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI FIAT DUCATO BB 823 KZ DI CREMONA 1999 GARANZIA CRISTALLI 8 3.200 2 ---- Q.LI 35 A-B 10.000.000,00 3 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI HONDA CR-V BF 725 SC DI CREMONA 1999 GARANZIA CRISTALLI 9 3.200 6 ---- Q.LI 15 A-B 10.000.000,00 4 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI FIAT DUCATO BH 468 KX DI CREMONA 2000 GARANZIA CRISTALLI 0 3.200 2 ---- Q.LI 34 A-B 10.000.000,00 4 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI FIAT DUCATO CB 558 NE DI CREMONA 2002 GARANZIA CRISTALLI 1 4.000 8 ---- Q.LI 33 A-B 10.000.000,00 4 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI RENAUL Megan CB 571 NE DI CREMONA 2002 GARANZIA CRISTALLI 2 4.000 2 ---- Q.LI 20 A-B 10.000.000,00 4 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI RENAUT Maste CX 389 FP DI CREMONA 2005 GARANZIA CRISTALLI 3 7.400 7 ---- Q.LI 26 A-B 10.000.000,00 4 A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI B.A.I. Antincendio BV 053 GL DI CREMONA 2001 GARANZIA CRISTALLI 4 1.000 2 ---- Q.LI 60 A-B 10.000.000,00 PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA Pag. 22 di 22
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