Osservazioni della Concessionaria del Servizio Pubblico Radiotelevisivo italiano Rai-Radiotelevisione italiana Spa
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Proposta di revisione della Comunicazione della Commissione Europea del 2001 relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione – 4 novembre 2008 Osservazioni della Concessionaria del Servizio Pubblico Radiotelevisivo italiano Rai-Radiotelevisione italiana Spa Roma, 15 gennaio 2009 1/5
Con il presente documento la Rai-Radiotelevisione italiana Spa (“Rai”) - concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia - intende fornire la propria opinione sulla proposta di revisione della Comunicazione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, 2001/C 320/04 (“Comunicazione”), pubblicata in data 4 novembre 2008. *** Prima di formulare le proprie osservazioni, è opportuno precisare che attualmente la concessione del servizio pubblico radiotelevisivo (“SPR”) è stata affidata dallo Stato italiano alla Rai con legge n. 112/2004 - art. 20 (recepita successivamente nell’art. 49, comma 1 D.Lgs. n. 177/2005 - Testo Unico della Radiotelevisione “TUR”). Gli obblighi specifici di servizio pubblico sono definiti all’interno della legge medesima e, nello specifico, nel Contratto di Servizio, ulteriore documento previsto dalla stessa normativa che viene stipulato ogni tre anni tra il Ministero delle Comunicazioni e la concessionaria del SPR. La legge precisa, inoltre, che prima dell’approvazione del Contratto di Servizio sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, con deliberazione adottata d’intesa dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dal Ministero delle Comunicazioni, in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali (articolo 45, co. 4 del TUR). È inoltre stabilito dalla stessa legge - art 45, co. 5, del TUR - che alla concessionaria di servizio pubblico è consentito “lo svolgimento, direttamente o tramite società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale”. *** Sempre in via preliminare, si precisa che la concessionaria italiana del SPR è caratterizzata da un modello di finanziamento misto, che comprende al contempo risorse pubbliche e risorse provenenti dal mercato, e che, al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di 2/5
aiuti di stato, è previsto in via normativa un articolato meccanismo di separazione contabile (art. 47, del TUR e delibera n. 102/05/CONS, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni). Per un maggiore approfondimento, si rimanda alle “Osservazioni della Concessionaria del Servizio Pubblico Radiotelevisivo italiano” del 10 marzo 2008, inviate in occasione della precedente consultazione pubblica. Al riguardo, è opportuno precisare, che la normativa italiana, in linea con le disposizioni comunitarie, all’art. 47 del TUR dispone, rispetto alla copertura dei costi del SPR, che il Ministero delle Comunicazioni determini con cadenza annuale l’ammontare del canone di abbonamento “in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall’ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese”. In particolare, in relazione all’utilizzo delle risorse derivanti dal canone di abbonamento, sempre la citata legge, all’ultimo comma del suddetto articolo prevede esplicitamente che: “È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico […]di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo”. Si sottolinea inoltre che l’applicazione dello schema di separazione contabile all’esercizio 2004 (in via sperimentale) e al triennio 2005 - 2007 consente ormai di disporre di una significativa serie storica delle risultanze economiche dei costi relativi alle attività di servizio pubblico. Tali risultanze evidenziano in ognuno degli esercizi un consistente deficit di remunerazione da parte del canone di abbonamento, che è quindi insufficiente a coprire i costi delle specifiche attività di servizio pubblico delegate alla concessionaria. *** La Rai, in linea generale, ritiene che l’attuale Comunicazione preveda un regime flessibile in grado di tenere conto delle specificità del SPR e delle relative modalità di finanziamento esistenti nei vari Stati membri. In tale contesto, in particolare, è opportuno evidenziare che il SPR ha avuto la possibilità di 3/5
evolversi in modo coerente con gli sviluppi tecnologici e i mutamenti intervenuti nel mercato. Pertanto, in merito alla proposta di aggiornamento della Comunicazione presentata dalla Commissione, riteniamo di poter condividere le osservazioni dell’UER formulate in occasione della presente consultazione pubblica. Al riguardo, tuttavia, preme evidenziare la peculiarità del sistema radiotelevisivo italiano. L’assetto competitivo che si è ormai affermato in Italia vede in una posizione di rilievo, insieme ai due principali operatori di canali generalisti free-to-air, il maggiore fornitore di servizi di televisione a pagamento. Alla luce della progressiva digitalizzazione delle trasmissioni in tecnica analogica su frequenze terrestri, della crescente diffusione di modalità di fruizione alternative alla televisione tradizionale, del significativo sviluppo degli operatori di telecomunicazioni nonché del progressivo affermarsi degli operatori di pay-TV nel comparto della raccolta pubblicitaria, come evidenziato nella proposta di Comunicazione, il SPR dovrà necessariamente poter adeguare la propria offerta all’evolversi del mercato. In particolare, occorrerebbe sottolineare che ciò dovrà avvenire mediante la possibilità di ampliare la tipologia e il numero di servizi offerti attraverso una pluralità di piattaforme (es. servizi “premium”) e, all’occorrenza, differenziando ed adeguando la tipologia di servizi in funzione delle specificità di ogni comparto. La Rai, infatti, in qualità di fornitore del SPR, ha l’obbligo di offrire i propri contenuti, eventualmente anche in una forma che non replica interamente il palinsesto terrestre, sulle nuove piattaforme (Contratto di Servizio 2007-2009). Pertanto, la concessionaria ritiene che per perseguire l’obiettivo delegato dal legislatore, ossia accentuare il profilo di impresa audiovisiva multimediale, occorra assecondare le dinamiche di mercato che si stanno consolidando. In questa prospettiva, la presenza di offerte a pagamento non rappresenta una scelta quanto piuttosto 4/5
una necessità, sia per accrescere la visibilità dei contenuti sia per contrastare un altrimenti inevitabile processo di marginalizzazione che determinerebbe il consolidamento di posizioni dominanti nel settore, evitabile esclusivamente attraverso l’effetto di salvaguardia che scaturisce dallo svolgimento di attività in concorrenza con i soggetti in posizione di oligopolio. Pertanto, al fine di preservare il pluralismo nei mezzi di comunicazione, anche in considerazione delle specifiche caratteristiche del nuovo mercato radiotelevisivo italiano, e per un effettivo adempimento della missione di servizio pubblico anche nel nuovo sistema, la concessionaria del SPR dovrà comunque necessariamente continuare a mantenere un ruolo rilevante nel mercato degli ascolti attraverso lo sviluppo della propria offerta digitale nel suo complesso. Ciò posto, come già ribadito nelle Osservazioni inviate lo scorso marzo, si evidenzia l’opportunità di dare maggiore rilievo al fatto che lo sviluppo dei servizi on line sia una delle strade che i servizi pubblici di radiodiffusione devono inevitabilmente percorrere e che debba essere permessa la loro erogazione, anche a pagamento, relativamente a contenuti particolarmente appetibili, una volta assicurata un’utilizzazione di base da parte degli utenti. Tale realtà, in ogni caso, non potrebbe affatto concretizzarsi attraverso l’utilizzo a fini commerciali di una risorsa costituente aiuto di stato, nella considerazione che la normativa nazionale attualmente vigente espressamente vieta tale possibilità ( art. 47, ultimo comma TUR). In conclusione, limitazioni all’attività e al finanziamento della concessionaria del servizio pubblico rendono più difficile lo svolgimento del servizio pubblico stesso e rischiano inoltre di pregiudicare lo sviluppo di una società pluralistica e democratica. *** 5/5
Puoi anche leggere