Osservazioni della Concessionaria del Servizio Pubblico Radiotelevisivo italiano Rai-Radiotelevisione italiana Spa

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Proposta di revisione della
 Comunicazione della Commissione Europea del 2001
relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato
al servizio pubblico di radiodiffusione – 4 novembre 2008

          Osservazioni della Concessionaria
    del Servizio Pubblico Radiotelevisivo italiano
          Rai-Radiotelevisione italiana Spa

                 Roma, 15 gennaio 2009

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Con il presente documento la Rai-Radiotelevisione italiana Spa (“Rai”) - concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo in Italia - intende fornire la propria opinione sulla proposta di revisione della
Comunicazione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di
radiodiffusione, 2001/C 320/04 (“Comunicazione”), pubblicata in data 4 novembre 2008.

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Prima di formulare le proprie osservazioni, è opportuno precisare che attualmente la concessione del
servizio pubblico radiotelevisivo (“SPR”) è stata affidata dallo Stato italiano alla Rai con legge n.
112/2004 - art. 20 (recepita successivamente nell’art. 49, comma 1 D.Lgs. n. 177/2005 - Testo
Unico della Radiotelevisione “TUR”).

Gli obblighi specifici di servizio pubblico sono definiti all’interno della legge medesima e, nello
specifico, nel Contratto di Servizio, ulteriore documento previsto dalla stessa normativa che viene
stipulato ogni tre anni tra il Ministero delle Comunicazioni e la concessionaria del SPR.

La legge precisa, inoltre, che prima dell’approvazione del Contratto di Servizio sono fissate le
linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, con
deliberazione adottata d’intesa dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dal Ministero
delle Comunicazioni, in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate
esigenze culturali, nazionali e locali (articolo 45, co. 4 del TUR).

È inoltre stabilito dalla stessa legge - art 45, co. 5, del TUR - che alla concessionaria di servizio
pubblico è consentito “lo svolgimento, direttamente o tramite società collegate, di attività
commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre
attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici
servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale”.

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Sempre in via preliminare, si precisa che la concessionaria italiana del SPR è caratterizzata da un
modello di finanziamento misto, che comprende al contempo risorse pubbliche e risorse provenenti
dal mercato, e che, al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di

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aiuti di stato, è previsto in via normativa un articolato meccanismo di separazione contabile (art. 47,
del TUR e delibera n. 102/05/CONS, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni). Per un
maggiore approfondimento, si rimanda alle “Osservazioni della Concessionaria del Servizio Pubblico
Radiotelevisivo italiano” del 10 marzo 2008, inviate in occasione della precedente consultazione
pubblica.

Al riguardo, è opportuno precisare, che la normativa italiana, in linea con le disposizioni comunitarie,
all’art. 47 del TUR dispone, rispetto alla copertura dei costi del SPR, che il Ministero delle
Comunicazioni determini con cadenza annuale l’ammontare del canone di abbonamento “in misura
tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che
prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio
pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall’ultimo bilancio
trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di
sviluppo tecnologico delle imprese”.

In particolare, in relazione all’utilizzo delle risorse derivanti dal canone di abbonamento, sempre la
citata legge, all’ultimo comma del suddetto articolo prevede esplicitamente che: “È fatto divieto alla
società concessionaria della fornitura del servizio pubblico […]di utilizzare, direttamente o
indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico
generale radiotelevisivo”.

Si sottolinea inoltre che l’applicazione dello schema di separazione contabile all’esercizio 2004 (in
via sperimentale) e al triennio 2005 - 2007 consente ormai di disporre di una significativa serie
storica delle risultanze economiche dei costi relativi alle attività di servizio pubblico. Tali risultanze
evidenziano in ognuno degli esercizi un consistente deficit di remunerazione da parte del canone di
abbonamento, che è quindi insufficiente a coprire i costi delle specifiche attività di servizio pubblico
delegate alla concessionaria.

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La Rai, in linea generale, ritiene che l’attuale Comunicazione preveda un regime flessibile in grado di
tenere conto delle specificità del SPR e delle relative modalità di finanziamento esistenti nei vari Stati
membri. In tale contesto, in particolare, è opportuno evidenziare che il SPR ha avuto la possibilità di

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evolversi in modo coerente con gli sviluppi tecnologici e i mutamenti intervenuti nel mercato.

Pertanto, in merito alla proposta di aggiornamento della Comunicazione presentata dalla
Commissione, riteniamo di poter condividere le osservazioni dell’UER formulate in occasione della
presente consultazione pubblica.

Al riguardo, tuttavia, preme evidenziare la peculiarità del sistema radiotelevisivo italiano.

L’assetto competitivo che si è ormai affermato in Italia vede in una posizione di rilievo, insieme ai
due principali operatori di canali generalisti free-to-air, il maggiore fornitore di servizi di televisione a
pagamento.

Alla luce della progressiva digitalizzazione delle trasmissioni in tecnica analogica su frequenze
terrestri, della crescente diffusione di modalità di fruizione alternative alla televisione tradizionale, del
significativo sviluppo degli operatori di telecomunicazioni nonché del progressivo affermarsi degli
operatori di pay-TV nel comparto della raccolta pubblicitaria, come evidenziato nella proposta di
Comunicazione, il SPR dovrà necessariamente poter adeguare la propria offerta all’evolversi del
mercato.

In particolare, occorrerebbe sottolineare che ciò dovrà avvenire mediante la possibilità di ampliare la
tipologia e il numero di servizi offerti attraverso una pluralità di piattaforme (es. servizi “premium”)
e, all’occorrenza, differenziando ed adeguando la tipologia di servizi in funzione delle specificità di
ogni comparto.

La Rai, infatti, in qualità di fornitore del SPR, ha l’obbligo di offrire i propri contenuti,
eventualmente anche in una forma che non replica interamente il palinsesto terrestre, sulle nuove
piattaforme (Contratto di Servizio 2007-2009).

Pertanto, la concessionaria     ritiene che per perseguire l’obiettivo delegato dal legislatore, ossia
accentuare il profilo di impresa audiovisiva multimediale, occorra assecondare le dinamiche di
mercato che si stanno consolidando.

In questa prospettiva, la presenza di offerte a pagamento non rappresenta una scelta quanto piuttosto

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una necessità, sia per accrescere la visibilità dei contenuti sia per contrastare un altrimenti inevitabile
processo di marginalizzazione che determinerebbe il consolidamento di posizioni dominanti nel
settore, evitabile esclusivamente attraverso l’effetto di salvaguardia che scaturisce dallo svolgimento
di attività in concorrenza con i soggetti in posizione di oligopolio.

Pertanto, al fine di preservare il pluralismo nei mezzi di comunicazione, anche in considerazione delle
specifiche caratteristiche del nuovo mercato radiotelevisivo italiano, e per un effettivo adempimento
della missione di servizio pubblico anche nel nuovo sistema, la concessionaria del SPR dovrà
comunque necessariamente continuare a mantenere un ruolo rilevante nel mercato degli ascolti
attraverso lo sviluppo della propria offerta digitale nel suo complesso.

Ciò posto, come già ribadito nelle Osservazioni inviate lo scorso marzo, si evidenzia l’opportunità di
dare maggiore rilievo al fatto che lo sviluppo dei servizi on line sia una delle strade che i servizi
pubblici di radiodiffusione devono inevitabilmente percorrere e che debba essere permessa la loro
erogazione, anche a pagamento, relativamente a contenuti particolarmente appetibili, una volta
assicurata un’utilizzazione di base da parte degli utenti. Tale realtà, in ogni caso, non potrebbe
affatto concretizzarsi attraverso l’utilizzo a fini commerciali di una risorsa costituente aiuto di stato,
nella considerazione che la normativa nazionale attualmente vigente espressamente vieta tale
possibilità ( art. 47, ultimo comma TUR).

In conclusione, limitazioni all’attività e al finanziamento della concessionaria del servizio pubblico
rendono più difficile lo svolgimento del servizio pubblico stesso e rischiano inoltre di pregiudicare lo
sviluppo di una società pluralistica e democratica.
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