Infermieri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio? - Luca Benci
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Infermieri pubblici ufficiali o
incaricati di pubblico
servizio?
Luca BenciIl pubblico ufficiale
art. 357 cp
Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali
coloro i quali esercitano una pubblica funzione
legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti é pubblica la funzione
amministrativa disciplinata da norme di diritto
pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla
formazione e dalla manifestazione della volontà della
pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per
mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
•L’incaricato di pubblico
servizio
art. 358 cp
• Agli effetti della legge penale sono incaricati di
un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque
titolo, prestano un pubblico servizio. Per
pubblico servizio deve intendersi una attività
disciplinata nelle stesse forme della pubblica
funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei
poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione,
dello svolgimento di semplici mansioni di
ordine e della prestazione di opera meramente
materiale.La persona esercente un
servizio di pubblica necessità
art. 359
• Agli effetti della legge penale, sono persone che
esercitano un servizio di pubblica necessità:
• 1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o
altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza
una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di
essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
• 2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione,
né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio
dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della
pubblica amministrazione.L’infermiere obitoriale… • E' ben chiaro che in tale contesto funzionale, in cui l'infermiere addetto alla camera obitoriale di un ospedale può essere chiamato ad espletare compiti implicanti cognizioni tecniche proprie della sua professione infermieristica (ad esempio cautele nella vestizione di persone decedute per malattie infettive o portatrici di tali infermità ovvero di cadaveri sottoposti ad autopsia), non è in alcun modo scindibile una attività puramente materiale da quella, complessiva, che esprime l'interezza del servizio demandato all'infermiere obitoriale.
L’infermiere obitoriale… • …Servizio senza incertezze interamente pubblico ed essenziale nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di polizia mortuaria facenti capo a qualsiasi struttura ospedaliera. Basti pensare, tra l'altro, che il servizio di gestione di camera mortuaria cui è stato preposto il T. include la custodia stessa delle salme fino allo svolgimento della funzione funebre e presenta indubbie connotazioni di natura sanitaria ausiliaria (appunto infermieristica) con riferimento - se necessario - alla verifica delle salme per le prime 24 ore dopo il decesso nonchè all'accertamento necroscopico preliminare rispetto all'inumazione delle salme. • Cassazione penale, sezione VI, sentenza 10 agosto 2009, n. 32369
Gli altri operatori obitoriali • Gli operatori obitoriali rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio, in quanto le loro mansioni non sì esauriscono in prestazioni meramente manuali o d'ordine, ma implicano conoscenze del regolamento di polizia mortuaria che comportano un'attività di collaborazione, complemento ed integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle competenti autorità sanitarie. • Cassazione penale, sentenza 23 aprile 2008, n. 27933
L’infermiere • Quindi con motivazione sufficiente e non contraddittoria la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la condizione di avvilimento della figura di incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni. • (fattispecie relativa a violenza sessuale operata da infermiere) Cassazione penale, sezione III, sentenza 16 gennaio 2007, n. 697
Altra motivazione
post 42/99
• L'infermiere, accanto a prestazioni di carattere
meramente materiale, svolge anche mansioni di
grande responsabilità, connotate da sussidiarietà e
complementarietà rispetto a quelle mediche ed
egualmente essenziali per il servizio reso alla
collettività, che implicano inoltre una specifica
preparazione e richiedono un certo grado di
autonomia.
• Cassazione penale, sezione VI, sentenza 16 giugno 2007, n.
20767Altra motivazione
pre 42/99
• All'infermiere va certamente riconosciuta la qualità
di incaricato di pubblico servizio, poiché lo
svolgimento del compito di assistenza diretta del
malato, oltre a porre l'infermiere in legame
"collaborativo" col medico, comporta una certa
autonomia nell'adempimento delle proprie
prestazioni professionali.
Cassazione penale, sezione VI, sentenza 26 marzo 1996, n.
2996Gli operatori di supporto (l’ausiliario non svolge attività meramente manuali) ma anche attività suscettive di essere realizzate in settori particolarmente delicati con un certo margine di autonomia quantomeno in relazione all’organizzazione dei servizi e, con particolare riferimento alla programmazione degli interventi assistenziali, addirittura con taluni poteri di iniziativa. •Corte di appello di Palermo, sentenza 7 maggio 1992
La confusione tra le figure • Integra gli estremi del delitto la condotta dell'ausiliario socio-sanitario dell'Asl - addetto a svolgere il proprio servizio pubblico di infermiere di sala operatoria di un ospedale - che si appropri di alcune siringhe monouso, rientranti nella dotazione del reparto presso cui lavora ed alla quale abbia libero accesso, in ragione del ruolo rivestito, a prescindere dalla responsabilità della formale custodia del materiale sanitario, di competenza del capo sala. Cassazione penale, sezione VI, 10 aprile 2001, n. 27850
La confusione tra le figure (II)
• All'epoca del fatto, rivestiva la qualifica di
ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-
sanitari presso la A.S.L. n. 3 di Torino e, di fatto,
prestava la propria attività di infermiere
specializzato addetto alle sale operatorie, con
l'effetto che non può essere messa in dubbio la sua
qualità di incaricato di pubblico servizio.
Cassazione penale, sezione VI, sentenza 11 settembre 2001, n. 27850L’operatore tecnico addetto
all’assistenza
• Il profilo professionale dell'imputata è, infatti, proprio
quello di "operatore tecnico addetto all'assistenza", nella
cui posizione funzionale è previsto che non si occupi
soltanto di "attività alberghiera", come sostenuto nel
ricorso, ma abbia un rapporto diretto e personale con il
malato, dal momento che deve collaborare con
l'infermiere all'igiene personale del paziente, al suo
posizionamento e al mantenimento delle posizioni
terapeutiche, deve inoltre provvedere all'accudimento del
malato, comunicando all'infermiere quanto accaduto
durante il suo lavoro e che abbia incidenza sull'assistito.L’operatore tecnico addetto
all’assistenza
• Si tratta di mansioni che non possono essere
considerate meramente esecutive o d'ordine, in
quanto strettamente inerenti all'assolvimento del
servizio sanitario nei confronti del paziente, sebbene
in stretta collaborazione con il personale
infermieristico.
Cassazione penale, sezione VI, sentenza 23 settembre 2010, 34359La reintroduzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale • Unica differenza reale tra le figure di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio
L’oltraggio a pubblico ufficiale
art. 341 bis codice penale
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in
presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio
di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio
ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito
con la reclusione fino a tre anni.
La pena è aumentata se l’offesa consiste
nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità
del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è
attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto
medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.L’oltraggio a pubblico ufficiale
art. 341 bis codice penale
• Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato
interamente il danno, mediante risarcimento di esso
sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti
dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è
estinto.Le tutele invariate • Violenza e minaccia a pubblico ufficiale (art. 356 cp) • Resistenza a pubblico ufficiale (art. 336 cp)
Il triagista di pronto soccorso è
un pubblico ufficiale?
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