Infermieri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio? - Luca Benci

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Infermieri pubblici ufficiali o
    incaricati di pubblico
          servizio?
            Luca Benci
Il pubblico ufficiale
                       art. 357 cp

Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali
coloro i quali esercitano una pubblica funzione
legislativa, giudiziaria o amministrativa.
   Agli stessi effetti é pubblica la funzione
amministrativa disciplinata da norme di diritto
pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla
formazione e dalla manifestazione della volontà della
pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per
mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
•
L’incaricato di pubblico
             servizio
                     art. 358 cp

• Agli effetti della legge penale sono incaricati di
  un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque
  titolo, prestano un pubblico servizio. Per
  pubblico servizio deve intendersi una attività
  disciplinata nelle stesse forme della pubblica
  funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei
  poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione,
  dello svolgimento di semplici mansioni di
  ordine e della prestazione di opera meramente
  materiale.
La persona esercente un
  servizio di pubblica necessità
                           art. 359

• Agli effetti della legge penale, sono persone che
  esercitano un servizio di pubblica necessità:
• 1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o
  altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza
  una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di
  essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
• 2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione,
  né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio
  dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della
  pubblica amministrazione.
L’infermiere obitoriale…

• E' ben chiaro che in tale contesto funzionale, in cui
  l'infermiere addetto alla camera obitoriale di un
  ospedale può essere chiamato ad espletare compiti
  implicanti cognizioni tecniche proprie della sua
  professione infermieristica (ad esempio cautele nella
  vestizione di persone decedute per malattie infettive
  o portatrici di tali infermità ovvero di cadaveri
  sottoposti ad autopsia), non è in alcun modo
  scindibile una attività puramente materiale da
  quella, complessiva, che esprime l'interezza del
  servizio demandato all'infermiere obitoriale.
L’infermiere obitoriale…

• …Servizio senza incertezze interamente pubblico ed essenziale
  nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di
  polizia mortuaria facenti capo a qualsiasi struttura ospedaliera.
  Basti pensare, tra l'altro, che il servizio di gestione di camera
  mortuaria cui è stato preposto il T. include la custodia stessa
  delle salme fino allo svolgimento della funzione funebre e
  presenta indubbie connotazioni di natura sanitaria ausiliaria
  (appunto infermieristica) con riferimento - se necessario - alla
  verifica delle salme per le prime 24 ore dopo il decesso nonchè
  all'accertamento necroscopico preliminare rispetto
  all'inumazione delle salme.

• Cassazione penale, sezione VI, sentenza 10 agosto 2009, n.
  32369
Gli altri operatori obitoriali

• Gli operatori obitoriali rivestono la qualifica di
  incaricati di pubblico servizio, in quanto le loro
  mansioni non sì esauriscono in prestazioni
  meramente manuali o d'ordine, ma implicano
  conoscenze del regolamento di polizia mortuaria che
  comportano un'attività di collaborazione,
  complemento ed integrazione delle funzioni
  pubbliche devolute alle competenti autorità
  sanitarie.

• Cassazione penale, sentenza 23 aprile 2008, n. 27933
L’infermiere

• Quindi con motivazione sufficiente e non contraddittoria
  la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la condizione di
  avvilimento della figura di incaricato di pubblico
  servizio nell'esercizio delle proprie funzioni.
• (fattispecie relativa a violenza sessuale operata da
  infermiere)

Cassazione penale, sezione III, sentenza 16 gennaio 2007, n. 697
Altra motivazione
                       post 42/99

• L'infermiere, accanto a prestazioni di carattere
  meramente materiale, svolge anche mansioni di
  grande responsabilità, connotate da sussidiarietà e
  complementarietà rispetto a quelle mediche ed
  egualmente essenziali per il servizio reso alla
  collettività, che implicano inoltre una specifica
  preparazione e richiedono un certo grado di
  autonomia.
• Cassazione penale, sezione VI, sentenza 16 giugno 2007, n.
  20767
Altra motivazione
                        pre 42/99

• All'infermiere va certamente riconosciuta la qualità
  di incaricato di pubblico servizio, poiché lo
  svolgimento del compito di assistenza diretta del
  malato, oltre a porre l'infermiere in legame
  "collaborativo" col medico, comporta una certa
  autonomia nell'adempimento delle proprie
  prestazioni professionali.

Cassazione penale, sezione VI, sentenza 26 marzo 1996, n.
  2996
Gli operatori di supporto

 (l’ausiliario non svolge attività meramente manuali)
ma anche attività suscettive di essere realizzate in
settori particolarmente delicati con un certo margine di
autonomia quantomeno in relazione all’organizzazione
dei servizi e, con particolare riferimento alla
programmazione degli interventi assistenziali,
addirittura con taluni poteri di iniziativa.

•Corte di appello di Palermo, sentenza 7 maggio 1992
La confusione tra le figure

• Integra gli estremi del delitto la condotta dell'ausiliario
  socio-sanitario dell'Asl - addetto a svolgere il proprio
  servizio pubblico di infermiere di sala operatoria di un
  ospedale - che si appropri di alcune siringhe monouso,
  rientranti nella dotazione del reparto presso cui lavora ed
  alla quale abbia libero accesso, in ragione del ruolo
  rivestito, a prescindere dalla responsabilità della formale
  custodia del materiale sanitario, di competenza del capo
  sala.

Cassazione penale, sezione VI, 10 aprile 2001, n. 27850
La confusione tra le figure (II)

•     All'epoca del fatto, rivestiva la qualifica di
    ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-
    sanitari presso la A.S.L. n. 3 di Torino e, di fatto,
    prestava la propria attività di infermiere
    specializzato addetto alle sale operatorie, con
    l'effetto che non può essere messa in dubbio la sua
    qualità di incaricato di pubblico servizio.
Cassazione penale, sezione VI, sentenza 11 settembre 2001, n. 27850
L’operatore tecnico addetto
          all’assistenza
• Il profilo professionale dell'imputata è, infatti, proprio
  quello di "operatore tecnico addetto all'assistenza", nella
  cui posizione funzionale è previsto che non si occupi
  soltanto di "attività alberghiera", come sostenuto nel
  ricorso, ma abbia un rapporto diretto e personale con il
  malato, dal momento che deve collaborare con
  l'infermiere all'igiene personale del paziente, al suo
  posizionamento e al mantenimento delle posizioni
  terapeutiche, deve inoltre provvedere all'accudimento del
  malato, comunicando all'infermiere quanto accaduto
  durante il suo lavoro e che abbia incidenza sull'assistito.
L’operatore tecnico addetto
          all’assistenza
• Si tratta di mansioni che non possono essere
  considerate meramente esecutive o d'ordine, in
  quanto strettamente inerenti all'assolvimento del
  servizio sanitario nei confronti del paziente, sebbene
  in stretta collaborazione con il personale
  infermieristico.

 Cassazione penale, sezione VI, sentenza 23 settembre 2010, 34359
La reintroduzione del reato di
oltraggio a pubblico ufficiale

• Unica differenza reale tra le figure di
  pubblico ufficiale e di incaricato di
  pubblico servizio
L’oltraggio a pubblico ufficiale
                 art. 341 bis codice penale

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in
presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio
di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio
ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito
con la reclusione fino a tre anni.
La pena è aumentata se l’offesa consiste
nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità
del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è
attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto
medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.
L’oltraggio a pubblico ufficiale
           art. 341 bis codice penale

• Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato
  interamente il danno, mediante risarcimento di esso
  sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti
  dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è
  estinto.
Le tutele invariate

• Violenza e minaccia a pubblico ufficiale (art. 356 cp)

• Resistenza a pubblico ufficiale (art. 336 cp)
Il triagista di pronto soccorso è
      un pubblico ufficiale?

• No!
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