NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA: Decreto Legislativo 81/2008

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NUOVO TESTO UNICO
 SULLA SICUREZZA:
 Decreto Legislativo 81/2008
STRUTTURA DEL D.LGS 81/2008

 13 TITOLI      PER UN TOTALE DI 306
                     ARTICOLI

51 ALLEGATI
I 13 ARTICOLI DEL D.LGS 81/2008

•   Titolo I      Principi comuni
•   Titolo II     Luoghi di lavoro
•   Titolo III    Uso delle attrezzature di lavoro e dei
                  dispositivi di protezione individuale
•   Titolo IV     Cantieri temporanei o mobili
•   Titolo V      Segnaletica di salute e sicurezza
•   Titolo VI     Movimentazione manuale dei carichi
•   Titolo VII    Attrezzature munite di videoterminale
•   Titolo VIII   Agenti fisici
•   Titolo IX     Sostanze pericolose
•   Titolo X      Esposizione ad agenti biologici
•   Titolo XI     Protezione da atmosfere esplosive
•   Titolo XII    Disposizioni in materia penale e di procedura
                    penale
•   Titolo XIII   Norme transitorie finali
ENTRATA IN VIGORE
•   dal 15 maggio 2008: la parte generale

•   dal 28 luglio 2008: i nuovo obblighi di valutazione dei rischi, previsti
    dagli artt.17, comma 1 lett.a) e 28, nonchè le altre disposizioni in
    tema di valutazione dei rischi, che ad esse rinviano e le relative
    disposizioni sanzionatorie

•   entro un anno o altri tempi differenziati: una serie di decreti
    attuativi

•   entro il 26 aprile 2010: le disposizioni relative alle radiazioni ottiche
    artificiali (i limiti di esposizione)

•   entro il 30 aprile 2012: le disposizioni relative ai rischi di
    esposizione a campi elettromagnetici (i limiti di esposizione)
NOVITA’: ESTENSIONE DEL CAMPO DI
           APPLICAZIONE
    Titolo 1 Disposizioni generali art.3 Campo di applicazione

Il decreto legislativo 81/08 si applica a tutti i settori di
attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio.

In particolare viene esteso anche ai lavoratori autonomi e si
citano per la prima volta i lavoratori:
- distaccati
- a distanza
NOVITA’: VALUTAZIONE DEI RISCHI
      Titolo 1 disposizioni generali art.2 Definizioni, comma 1q

Valutazione dei rischi:
Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito della organizzazione i cui
essi prestano la loro attività finalizzata ad individuare le adeguate
misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle
misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza

    Aggiornamento/integrazione del documento con le valutazione di
                            TUTTI i rischi.
      Inserimento nel DVR di tutte le registrazioni che dimostrano
        l’attuazione degli obblighi previsti, nomine, designazioni,
              consultazioni, formazione/informazione, ecc…
NOVITA’: VALUTAZIONE DEI RISCHI
Titolo 1 Disposizioni generali art.28 Oggetto della valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici
in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di
genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.

Nota: il documento di valutazione dei rischi DEVE:
• Riportare una data certa
• Individuare le procedure necessarie
• Contemplare la valutazione di tutti i titoli del Decreto
• Essere presente nell’unità lavorativa
NOVITA’: VALUTAZIONE DEI RISCHI
  Titolo 1 Disposizioni generali art.29 Modalità di effettuazione della
                         Valutazione dei rischi

                  Abolita l’autocertificazione:

    i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la
    valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle
  procedure standardizzate elaborate dalla Commissione Consultiva
                   Permanente di cui all’art.6 comma 8 f.

L’autocertificazione potrà essere fatta fino al 30/11/2009 e comunque
non oltre il 30/6/2012
NOVITA’: VALUTAZIONE DEI RISCHI
   Titolo 1 Disposizioni generali art.29 Modalità di effettuazione della
                          Valutazione dei rischi

I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare
la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di
cui all’art.6 comma 8 f. Le disposizioni di cui al comma 6 non si
applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

a. aziende di cui all’art.31, comma 6, lett. a, b, c, d, e, f;
b. aziende in cui si svolgono attività che espongono lavoratori a rischi chimici,
   biologici o da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi
   all’esposizione ad amianto
c. aziende che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 14
   agosto 1996 n.494 e successive modifiche ed integrazioni
• Aziende soggette a rischio di incidente rilevante

• Centrali termoelettriche

• Aziende produttrici e di deposito esplosivi, munizioni, ecc..

• Industrie con più di 200 lavoratori

• Industrie estrattive con più di 50 lavoratori

• Strutture di ricovero e cura con più di 50 lavoratori
NOVITA’: PROCEDURE STANDARDIZZATE PER
            LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
        Titolo 1 Disposizioni generali art.6 Commissione Consultiva
                           permanente per la SSL

La Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul
lavoro:
elabora le procedure standardizzate di effettuazione della
valutazione dei rischi tenendo conto dei profili di rischio e degli indici
infortunistici si settore.

•    Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del Lavoro
     e della Previdenza Sociale, della Salute e dell’Interno acquisito il
     parere della Conferenza Stato, Regioni e provincie autonome di
     Trento e Bolzano, entro e non oltre il 31/12/2010.
•    Definisce, con decreto, criteri finalizzati alla definizione del
     sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.
     Entro e non oltre il 15/5/2009.
NOVITA’: SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE
        IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI
                  Titolo 1 Disposizioni generali art.27
    Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

o La Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza
  sul lavoro individuerà settori e criteri finalizzati alla definizione di un
  sistema di qualificazione delle imprese fondato su:
  - specifica esperienza
  - competenza
  - conoscenza (formazione)
o Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione costituisce
  elemento vincolante per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche e
  per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi pubblici
NOVITA’: SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’
                 IMPRENDITORIALE
                     Titolo 1 Disposizioni generali art14
               Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare
                              e tutela della SSL
              SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
                      QUALORA SI RISCONTRINO:

Impiego
 Impiego odi
          odi personale
                 personale non
                            non risultante
                                    risultante dalle
                                                dalle scritture
                                                       scritture oo altra
                                                                     altra documentazione
                                                                            documentazione
obbligatoria
 obbligatoria inin misura
                   misura pari
                           pari oo superiore
                                    superiore alal 20%
                                                    20% del
                                                         del totale
                                                              totaledei
                                                                     dei lavoratori
                                                                          lavoratori presenti
                                                                                      presenti
sul
 sulluogo
     luogodidilavoro
               lavoro

Reiterate
 Reiterate violazioni
              violazioni della
                          della disciplina
                                 disciplina inin materia
                                                 materia didi superamento
                                                               superamento dei
                                                                            dei tempi
                                                                                 tempi didi
lavoro,
 lavoro,didiriposo
             riposogiornaliero
                     giornalieroeesettimanale
                                    settimanale

Gravi
 Gravieereiterate
          reiterateviolazioni
                    violazioniinin materia
                                   materiadiditutela
                                               tuteladella
                                                      dellasalute
                                                            saluteee della
                                                                      dellasicurezza
                                                                             sicurezzasul sul
lavoro
 lavoro individuate
         individuate con
                       con decreto
                            decreto del
                                      del Ministero
                                           Ministero del
                                                       del Lavoro
                                                            Lavoro ee della
                                                                        della previdenza
                                                                                previdenza
sociale,
 sociale,adottato
          adottatosentita
                    sentitalalaConferenza
                                Conferenzapermanente
                                              permanenteper peri irapporti
                                                                   rapportitra
                                                                            traloloStato,
                                                                                   Stato,lele
Regioni
 Regionieeleleprovince
               provinceautonome
                         autonomedidiTrento
                                        TrentoeedidiBolzano
                                                     Bolzano
In attesa della emanazione del citato
decreto, le violazioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro che
costituiscono il presupposto per l’adozione
del      provvedimento      di  sospensione
dell’attività imprenditoriale sono quelle
individuate nell’allegato I
Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di
             sospensione dell’attività imprenditoriale

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

•    mancata elaborazione del DVR
•    Mancata formazione e addestramento
•    Mancata costituzione del SPP e nomina del RSPP
•    Mancata elaborazione del PSC/POS
•    Mancata nomina del coordinatore per la progettazione e per
     l’esecuzione

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto:

•    Mancato utilizzo della cintura di sicurezza
Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di
             sospensione dell’attività imprenditoriale

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

•    Mancanza di protezioni verso il vuoto
•    Mancata applicazione delle armature di sostegno

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

•    Lavori in prossimità di linee elettriche
•    Presenza di conduttori nudi in tensione
•    Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto
     di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale
Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di
             sospensione dell’attività imprenditoriale

Violazioni che espongono al rischio di incendio

•    Mancanza del CPI
•    Mancanza dei mezzi di estinzione incendi
•    Violazioni che espongono al rischio amianto
•    Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori
     che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto
NOVITA’: OBBLIGHI PER IMPRESE FAMILIARI E
          LAVORATORI AUTONOMI
                   Titolo 1 Disposizioni generali art.21

I componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi e i piccoli
                        imprenditori devono

             utilizzare
              utilizzareattrezzature
                         attrezzaturedidilavoro
                                          lavoroininconformità
                                                     conformitàalle
                                                                alle
                        disposizioni
                         disposizionididicui
                                          cuialalTitolo
                                                  TitoloIII
                                                         III

                                  munirsi
                                  munirsididiDPI
                                             DPI

           munirsi
           munirsididitesserino
                       tesserinodidiriconoscimento
                                       riconoscimentoqualora
                                                         qualoralalaloro
                                                                       loro
              prestazione
               prestazioneavvenga
                             avvengaininluoghi
                                           luoghididilavoro
                                                      lavoroinincui
                                                                 cuisisi
            effettuino
             effettuinoattività
                        attivitàininregime
                                     regimedidiappalto
                                                appaltooosubappalto
                                                           subappalto
NOVITA’: CONTRATTI DI APPALTO O D’OPERA
    Titolo 1 Disposizioni generali art.26 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o
                             d’opera di somministrazione

•   Ribadito obbligo di DUVRI (anche per contratti stipulati anteriormente
    al 25/8/2007 ancora in corso, bisogna allegare il documento entro il
    31 dicembre 2008)

•   L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore,
    nonché con ciascuno dei subappaltatori, per tutti i danni per i quali il
    lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non
    risulti indennizzato dall’INAIL

•   Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni
    conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese
    appaltatrici o subappaltatrici

•   Specifica indicazione nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di
    somministrazione, dei costi relativi alla sicurezza del lavoro con
    particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto
NOVITA’: RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
                        D’IMPRESA
     Titolo 1 Disposizioni generali art.30 Modellli di organizzazione e di gestione

•   Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia
    esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
    società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al
    decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, deve essere adottato ed
    efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di
    tutti gli obblighi giuridici

•   In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti
    conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della
    salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British
    Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al
    presente articolo per le parti corrispondenti

•   Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono
    essere indicati dalla Commissione di cui all’art.6
NOVITA’: REQUISITI PROFESSIONALI DI ASPP E RSPP
                    Titolo 1 Disposizioni generali art.32
             Capacità e requisiti professionali di ASPP e RSPP

•   Per tutti, esterni ed interni, richiesto titolo di studio non inferiore al
    diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di
    frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di
    formazione

•   Per gli RSPP in più è richiesto un attestato di frequenza, con verifica
    dell’apprendimento, a specifici corsi anche in materia di rischi di
    natura ergonomica e di stress lavoro-correlato e di organizzazione e
    gestione delle attività tecnico amministrative, di tecniche di
    comunicazione e di relazioni sindacali

•   I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto
    previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
    autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.37
    del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni
NOVITA’: REQUISITI PROFESSIONALI DI ASPP E RSPP
                Titolo 1 Disposizioni generali art.32
         Capacità e requisiti professionali di ASPP e RSPP

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle
attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti
dei componenti del servizio interno sono registrate nel
libretto formativo del cittadino di cui all’art.2 , comma 1 i
del D.Lgs 276/03
NOVITA’:SVOLGIMENTO DIRETTO DEL DDL DEI COMPITI
                   DI RSPP
                    Titolo 1 Disposizioni generali art.34

• Per lo svolgimento diretto dei compiti RSPP da parte del Datore di
  Lavoro, egli dovrà frequentare corsi di formazione, di durata minima
  di 16 ore e massima di 48 ore adeguati alla natura dei rischi presenti
  sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (è previsto anche un
  aggiornamento continuo)

• I contenuti saranno stabiliti in sede di Conferenza permanente per i per
  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e
  Bolzano

• Fino alla pubblicazione dell’accordo è valida la formazione effettuata ai
  sensi del DM 16/1/1997

• Comunque entro il 15/5/2009
NOVITA’:INFORMAZIONE AI LAVORATORI
              Titolo 1 Disposizioni generali art.36

• Il contenuto della informazione deve essere facilmente
  comprensibile per il lavoratori e deve consentire loro di
  acquisire le relative conoscenze

• Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa
  avviene previa verifica della comprensione della lingua
  utilizzata nel percorso informativo
NOVITA’: INFORMAZIONE AI LAVORATORI
                  Titolo 1 Disposizioni generali art.37

• Entro il 15/5/2009 in sede di Conferenza permanente per i rapporti
  tra Stato, Regioni e province autonome, saranno definiti i contenuti
  minimi, la durata e le modalità della formazione per il lavoratori

• Prevista obbligatorietà di appositi corsi di formazione per i preposti

• Riguarderà anche la prevenzione incendi, primo soccorso, la
  formazione per l’RLS
NOVITA’: INFORMAZIONE AI LAVORATORI
                      Titolo 1 Disposizioni generali art.37

• Ribadito l’obbligo di eseguire la formazione anche nei confronti di lavoratori,
  somministrati all’atto dell’inizio dell’utilizzazione

• Formazione anche a preposti su:
  - soggetti coinvolti e relativi obblighi
  - definizione ed individuazione dei fattori di rischio
  - valutazione dei rischi
  - individuazione delle misure tecniche, organizzative e
    procedurali di prevenzione e protezione

• Aggiornamento periodico per gli addetti delle squadre di emergenza
  antincendio e primo soccorso

• La formazione ad immigrati deve avvenire previa verifica della comprensione e
  conoscenza della lingua utilizzata

• Registrazione dei corsi sul libretto formativo del cittadino
QUALE FORMAZIONE?

•   Spesso nelle aziende si spende molto tempo in formazione, che di
    fatto, risulta inefficace

•   La formazione su temi specifici (rischi legati alla mansione, al posto
    di lavoro ecc…) DEVE essere fatta dai PREPOSTI

•   Per rendere efficace la formazione è opportuno:
     - identificare dei VALORI aziendali sulla sicurezza
     - focalizzare l’attenzione ai COMPORTAMENTI
     - creare una CULTURA della sicurezza all’interno dell’azienda
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE:
         OBBLIGHI DI PROGETTISTI, FABBRICANTI,
                     INSTALLATORI

•   Obblighi dei progettisti (art.22): tenere conto dei principi generali di
    prevenzione in materia di SSL nelle scelte progettuali e tecniche

•   Obblighi dei fabbricanti e fornitori (art.23): sono vietati la
    fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di
    attrezzature di lavoro, DPI ed impianti non rispondenti alle
    disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di SSL
    (compresa la fornitura della documentazione relativa)

•   Obblighi degli installatori (art.24): installatori e montatori di impianti,
    attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro
    competenza, devono attenersi alle norme di SSL, nonché alle
    istruzioni fornite dai fabbricanti
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE: NOTIFICA
            ESERCIZIO ATTIVITA’
• Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio
  (art.67)

La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a
lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di
quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di
settore ed essere notificati all’organo di vigilanza competente per
territorio (ASL)

In pratica viene ribadito l’obbligo della notifica dell’inizio attività (in
Lombardia disciplinato dalla DIAP)
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE: MACCHINE E
                  ATTREZZATURE
               Requisiti sicurezza macchine (artt.70 e 71)

ART.70:

comma 1: le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono
essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari
di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto…

comma 4: qualora gli organi di vigilanza nell’espletamento delle loro
funzioni ispettive, in materia di SSL, accertino che una attrezzatura di
lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa
sul mercato o in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in
parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di
sicurezza…. omissis… ne informano immediatamente l’autorità
nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE: MACCHINE E
                  ATTREZZATURE
              Requisiti sicurezza macchine (artt.70 e 71)

ART.71:
le attrezzature devono:

 essere installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso
 essere oggetto di regolare manutenzione (obbligatorio mantenere
  adeguate registrazioni)
 essere assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti
  minimi di sicurezza
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE: MACCHINE E
                  ATTREZZATURE
              Requisiti sicurezza macchine (artt.70 e 71)

Le modifiche apportate alle macchine per migliorarne le condizioni di
sicurezza non configurano immissione sul mercato sempre che non
comportino modifiche delle modalità di utilizzo

Requisiti di ergonomia dei posti di lavoro

Precise indicazioni sui controlli delle attrezzature sul buono stato di
conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza

Tutte le attività di verifica e controllo devono essere debitamente
registrate e le registrazioni conservate per almeno tre anni.

Obbligo della formazione per gli utilizzatori delle attrezzature
(art.73)
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE: CANTIERI

 Il responsabile dei lavori è nominato dal Committente e DEVE
  coincidere con il progettista (fase progettuale) e il direttore dei lavori
  (fase di esecuzione)

 Coordinatore per l’esecuzione dei lavori NON può coincidere né con il
  DL, né con altri dipendenti dell’impresa esecutrice del lavori, incluso
  l’RSPP

 Introdotte specifiche responsabilità per l’impresa affidataria, la quale
  ha l’obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e
  sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di
  sicurezza e coordinamento
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE: CANTIERI

 Il datore di lavoro dell’impresa affidataria inoltre ha l’obbligo di:

  - coordinare gli interventi di cui agli artt.95 e 96 (misure
    generali di tutela, obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e
    preposti)

  - verificare la congruità dei piani operativi di sicurezza (POS) delle
   imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei
   suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

 Introdotto il concetto di idoneità tecnico-professionale (requisiti
  nell’all.XVII)
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE: CANTIERI

 Inseriti nel titolo IV cantieri temporanei e mobili anche disposizioni
  su:

  - norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
    costruzioni e nei lavori in quota (sez.II)
  - scavi e fondazioni (sez.III)
  - ponteggi e impalcature in legname (sez.IV)
  - ponteggi fissi (sez.V)
  - ponteggi movibili (sez.VI)
  - demolizioni (sez.VII)
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE

 VDT: introdotti obblighi riguardanti l’utilizzo di computer portatili:
  - fornitura di monitor e tastiera separati

 RISCHIO ELETTRICO:
  - regola d’arte = secondo norme di buona tecnica
  - introduce i concetti di lavoro elettrico (sotto tensione) e di
    persona idonea all’esecuzione di tali lavori

 RUMORE:
  - introduzione livello settimanale massimo ricorrente
  - misure preventive da applicare sopra valore inferiore di azione
  - puntualizzazioni su uso e caratteristiche DPI
  - frequenza sorveglianza sanitaria
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE

 VIBRAZIONI:
  - modificato il valore limite di esposizione giornaliero per il corpo
    intero: da 1,15 a 1 m/s2
  - introdotti i valori di esposizione nel breve periodo

 RISCHIO CHIMICO:
  - introduzione RISCHIO BASSO per la sicurezza e irrilevante per la
     salute (in sostituzione del “Rischio Moderato”)
  - in allegato XXXVIII nuovi limiti di esposizione

 AMIANTO:
  - obbligo uso DPI e controllo esposizione
  - informazione lavoratori
CENNI AL SISTEMA SANZIONATORIO

    Introdotta, oltre alle sanzioni di tipo civile e penale, la
    sanzione amministrativa per le imprese (estensione del
    D.Lgs 231/01) ad alcune tipologie di reati sulla sicurezza)

Apparato sanzionatorio esteso a tutte le figure caricate di
 obblighi e/o responsabilità (DL, dirigenti, preposti, MC,
 lavoratori, progettisti, noleggiatori, ecc…)
LA SANZIONE MAGGIORE (Titolo I).

   ADEMPIMENTI            SANZIONE                 ART.

Mancata nomina del   Arresto da 4 a 8 mesi Art.55, comma 1/b
RSPP                 o ammenda da 5.000
                     ai 15.000 EURO al
                     DATORE DI LAVORO

Redazione del DVR     Ammenda da 3.000 a Art.55, comma 3
senza collaborazione 9.000 euro al
del RSPP, MC e la     DATORE DI LAVORO
consultazione del RLS
o se il DVR è privo
delle misure di
miglioramento
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