NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA: Decreto Legislativo 81/2008
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NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA: Decreto Legislativo 81/2008
STRUTTURA DEL D.LGS 81/2008 13 TITOLI PER UN TOTALE DI 306 ARTICOLI 51 ALLEGATI
I 13 ARTICOLI DEL D.LGS 81/2008 • Titolo I Principi comuni • Titolo II Luoghi di lavoro • Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale • Titolo IV Cantieri temporanei o mobili • Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza • Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi • Titolo VII Attrezzature munite di videoterminale • Titolo VIII Agenti fisici • Titolo IX Sostanze pericolose • Titolo X Esposizione ad agenti biologici • Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive • Titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale • Titolo XIII Norme transitorie finali
ENTRATA IN VIGORE • dal 15 maggio 2008: la parte generale • dal 28 luglio 2008: i nuovo obblighi di valutazione dei rischi, previsti dagli artt.17, comma 1 lett.a) e 28, nonchè le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi, che ad esse rinviano e le relative disposizioni sanzionatorie • entro un anno o altri tempi differenziati: una serie di decreti attuativi • entro il 26 aprile 2010: le disposizioni relative alle radiazioni ottiche artificiali (i limiti di esposizione) • entro il 30 aprile 2012: le disposizioni relative ai rischi di esposizione a campi elettromagnetici (i limiti di esposizione)
NOVITA’: ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE Titolo 1 Disposizioni generali art.3 Campo di applicazione Il decreto legislativo 81/08 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio. In particolare viene esteso anche ai lavoratori autonomi e si citano per la prima volta i lavoratori: - distaccati - a distanza
NOVITA’: VALUTAZIONE DEI RISCHI Titolo 1 disposizioni generali art.2 Definizioni, comma 1q Valutazione dei rischi: Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito della organizzazione i cui essi prestano la loro attività finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza Aggiornamento/integrazione del documento con le valutazione di TUTTI i rischi. Inserimento nel DVR di tutte le registrazioni che dimostrano l’attuazione degli obblighi previsti, nomine, designazioni, consultazioni, formazione/informazione, ecc…
NOVITA’: VALUTAZIONE DEI RISCHI Titolo 1 Disposizioni generali art.28 Oggetto della valutazione dei rischi La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi. Nota: il documento di valutazione dei rischi DEVE: • Riportare una data certa • Individuare le procedure necessarie • Contemplare la valutazione di tutti i titoli del Decreto • Essere presente nell’unità lavorativa
NOVITA’: VALUTAZIONE DEI RISCHI Titolo 1 Disposizioni generali art.29 Modalità di effettuazione della Valutazione dei rischi Abolita l’autocertificazione: i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate elaborate dalla Commissione Consultiva Permanente di cui all’art.6 comma 8 f. L’autocertificazione potrà essere fatta fino al 30/11/2009 e comunque non oltre il 30/6/2012
NOVITA’: VALUTAZIONE DEI RISCHI Titolo 1 Disposizioni generali art.29 Modalità di effettuazione della Valutazione dei rischi I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art.6 comma 8 f. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a. aziende di cui all’art.31, comma 6, lett. a, b, c, d, e, f; b. aziende in cui si svolgono attività che espongono lavoratori a rischi chimici, biologici o da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto c. aziende che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 14 agosto 1996 n.494 e successive modifiche ed integrazioni
• Aziende soggette a rischio di incidente rilevante • Centrali termoelettriche • Aziende produttrici e di deposito esplosivi, munizioni, ecc.. • Industrie con più di 200 lavoratori • Industrie estrattive con più di 50 lavoratori • Strutture di ricovero e cura con più di 50 lavoratori
NOVITA’: PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Titolo 1 Disposizioni generali art.6 Commissione Consultiva permanente per la SSL La Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro: elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici si settore. • Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Salute e dell’Interno acquisito il parere della Conferenza Stato, Regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, entro e non oltre il 31/12/2010. • Definisce, con decreto, criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. Entro e non oltre il 15/5/2009.
NOVITA’: SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI Titolo 1 Disposizioni generali art.27 Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi o La Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro individuerà settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese fondato su: - specifica esperienza - competenza - conoscenza (formazione) o Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione costituisce elemento vincolante per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi pubblici
NOVITA’: SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE Titolo 1 Disposizioni generali art14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e tutela della SSL SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE QUALORA SI RISCONTRINO: Impiego Impiego odi odi personale personale non non risultante risultante dalle dalle scritture scritture oo altra altra documentazione documentazione obbligatoria obbligatoria inin misura misura pari pari oo superiore superiore alal 20% 20% del del totale totaledei dei lavoratori lavoratori presenti presenti sul sulluogo luogodidilavoro lavoro Reiterate Reiterate violazioni violazioni della della disciplina disciplina inin materia materia didi superamento superamento dei dei tempi tempi didi lavoro, lavoro,didiriposo riposogiornaliero giornalieroeesettimanale settimanale Gravi Gravieereiterate reiterateviolazioni violazioniinin materia materiadiditutela tuteladella dellasalute saluteee della dellasicurezza sicurezzasul sul lavoro lavoro individuate individuate con con decreto decreto del del Ministero Ministero del del Lavoro Lavoro ee della della previdenza previdenza sociale, sociale,adottato adottatosentita sentitalalaConferenza Conferenzapermanente permanenteper peri irapporti rapportitra traloloStato, Stato,lele Regioni Regionieeleleprovince provinceautonome autonomedidiTrento TrentoeedidiBolzano Bolzano
In attesa della emanazione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’allegato I
Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale Violazioni che espongono a rischi di carattere generale • mancata elaborazione del DVR • Mancata formazione e addestramento • Mancata costituzione del SPP e nomina del RSPP • Mancata elaborazione del PSC/POS • Mancata nomina del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto: • Mancato utilizzo della cintura di sicurezza
Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale Violazioni che espongono al rischio di seppellimento • Mancanza di protezioni verso il vuoto • Mancata applicazione delle armature di sostegno Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione • Lavori in prossimità di linee elettriche • Presenza di conduttori nudi in tensione • Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale
Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale Violazioni che espongono al rischio di incendio • Mancanza del CPI • Mancanza dei mezzi di estinzione incendi • Violazioni che espongono al rischio amianto • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto
NOVITA’: OBBLIGHI PER IMPRESE FAMILIARI E LAVORATORI AUTONOMI Titolo 1 Disposizioni generali art.21 I componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi e i piccoli imprenditori devono utilizzare utilizzareattrezzature attrezzaturedidilavoro lavoroininconformità conformitàalle alle disposizioni disposizionididicui cuialalTitolo TitoloIII III munirsi munirsididiDPI DPI munirsi munirsididitesserino tesserinodidiriconoscimento riconoscimentoqualora qualoralalaloro loro prestazione prestazioneavvenga avvengaininluoghi luoghididilavoro lavoroinincui cuisisi effettuino effettuinoattività attivitàininregime regimedidiappalto appaltooosubappalto subappalto
NOVITA’: CONTRATTI DI APPALTO O D’OPERA Titolo 1 Disposizioni generali art.26 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera di somministrazione • Ribadito obbligo di DUVRI (anche per contratti stipulati anteriormente al 25/8/2007 ancora in corso, bisogna allegare il documento entro il 31 dicembre 2008) • L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno dei subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall’INAIL • Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici • Specifica indicazione nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, dei costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto
NOVITA’: RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA D’IMPRESA Titolo 1 Disposizioni generali art.30 Modellli di organizzazione e di gestione • Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici • In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti • Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’art.6
NOVITA’: REQUISITI PROFESSIONALI DI ASPP E RSPP Titolo 1 Disposizioni generali art.32 Capacità e requisiti professionali di ASPP e RSPP • Per tutti, esterni ed interni, richiesto titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione • Per gli RSPP in più è richiesto un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi anche in materia di rischi di natura ergonomica e di stress lavoro-correlato e di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative, di tecniche di comunicazione e di relazioni sindacali • I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni
NOVITA’: REQUISITI PROFESSIONALI DI ASPP E RSPP Titolo 1 Disposizioni generali art.32 Capacità e requisiti professionali di ASPP e RSPP Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’art.2 , comma 1 i del D.Lgs 276/03
NOVITA’:SVOLGIMENTO DIRETTO DEL DDL DEI COMPITI DI RSPP Titolo 1 Disposizioni generali art.34 • Per lo svolgimento diretto dei compiti RSPP da parte del Datore di Lavoro, egli dovrà frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (è previsto anche un aggiornamento continuo) • I contenuti saranno stabiliti in sede di Conferenza permanente per i per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano • Fino alla pubblicazione dell’accordo è valida la formazione effettuata ai sensi del DM 16/1/1997 • Comunque entro il 15/5/2009
NOVITA’:INFORMAZIONE AI LAVORATORI Titolo 1 Disposizioni generali art.36 • Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per il lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze • Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo
NOVITA’: INFORMAZIONE AI LAVORATORI Titolo 1 Disposizioni generali art.37 • Entro il 15/5/2009 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome, saranno definiti i contenuti minimi, la durata e le modalità della formazione per il lavoratori • Prevista obbligatorietà di appositi corsi di formazione per i preposti • Riguarderà anche la prevenzione incendi, primo soccorso, la formazione per l’RLS
NOVITA’: INFORMAZIONE AI LAVORATORI Titolo 1 Disposizioni generali art.37 • Ribadito l’obbligo di eseguire la formazione anche nei confronti di lavoratori, somministrati all’atto dell’inizio dell’utilizzazione • Formazione anche a preposti su: - soggetti coinvolti e relativi obblighi - definizione ed individuazione dei fattori di rischio - valutazione dei rischi - individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione • Aggiornamento periodico per gli addetti delle squadre di emergenza antincendio e primo soccorso • La formazione ad immigrati deve avvenire previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua utilizzata • Registrazione dei corsi sul libretto formativo del cittadino
QUALE FORMAZIONE? • Spesso nelle aziende si spende molto tempo in formazione, che di fatto, risulta inefficace • La formazione su temi specifici (rischi legati alla mansione, al posto di lavoro ecc…) DEVE essere fatta dai PREPOSTI • Per rendere efficace la formazione è opportuno: - identificare dei VALORI aziendali sulla sicurezza - focalizzare l’attenzione ai COMPORTAMENTI - creare una CULTURA della sicurezza all’interno dell’azienda
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE: OBBLIGHI DI PROGETTISTI, FABBRICANTI, INSTALLATORI • Obblighi dei progettisti (art.22): tenere conto dei principi generali di prevenzione in materia di SSL nelle scelte progettuali e tecniche • Obblighi dei fabbricanti e fornitori (art.23): sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, DPI ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di SSL (compresa la fornitura della documentazione relativa) • Obblighi degli installatori (art.24): installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di SSL, nonché alle istruzioni fornite dai fabbricanti
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE: NOTIFICA ESERCIZIO ATTIVITA’ • Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio (art.67) La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all’organo di vigilanza competente per territorio (ASL) In pratica viene ribadito l’obbligo della notifica dell’inizio attività (in Lombardia disciplinato dalla DIAP)
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE: MACCHINE E ATTREZZATURE Requisiti sicurezza macchine (artt.70 e 71) ART.70: comma 1: le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto… comma 4: qualora gli organi di vigilanza nell’espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di SSL, accertino che una attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza…. omissis… ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE: MACCHINE E ATTREZZATURE Requisiti sicurezza macchine (artt.70 e 71) ART.71: le attrezzature devono: essere installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso essere oggetto di regolare manutenzione (obbligatorio mantenere adeguate registrazioni) essere assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE: MACCHINE E ATTREZZATURE Requisiti sicurezza macchine (artt.70 e 71) Le modifiche apportate alle macchine per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo Requisiti di ergonomia dei posti di lavoro Precise indicazioni sui controlli delle attrezzature sul buono stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza Tutte le attività di verifica e controllo devono essere debitamente registrate e le registrazioni conservate per almeno tre anni. Obbligo della formazione per gli utilizzatori delle attrezzature (art.73)
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE: CANTIERI Il responsabile dei lavori è nominato dal Committente e DEVE coincidere con il progettista (fase progettuale) e il direttore dei lavori (fase di esecuzione) Coordinatore per l’esecuzione dei lavori NON può coincidere né con il DL, né con altri dipendenti dell’impresa esecutrice del lavori, incluso l’RSPP Introdotte specifiche responsabilità per l’impresa affidataria, la quale ha l’obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE: CANTIERI Il datore di lavoro dell’impresa affidataria inoltre ha l’obbligo di: - coordinare gli interventi di cui agli artt.95 e 96 (misure generali di tutela, obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e preposti) - verificare la congruità dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione. Introdotto il concetto di idoneità tecnico-professionale (requisiti nell’all.XVII)
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE: CANTIERI Inseriti nel titolo IV cantieri temporanei e mobili anche disposizioni su: - norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (sez.II) - scavi e fondazioni (sez.III) - ponteggi e impalcature in legname (sez.IV) - ponteggi fissi (sez.V) - ponteggi movibili (sez.VI) - demolizioni (sez.VII)
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE VDT: introdotti obblighi riguardanti l’utilizzo di computer portatili: - fornitura di monitor e tastiera separati RISCHIO ELETTRICO: - regola d’arte = secondo norme di buona tecnica - introduce i concetti di lavoro elettrico (sotto tensione) e di persona idonea all’esecuzione di tali lavori RUMORE: - introduzione livello settimanale massimo ricorrente - misure preventive da applicare sopra valore inferiore di azione - puntualizzazioni su uso e caratteristiche DPI - frequenza sorveglianza sanitaria
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE VIBRAZIONI: - modificato il valore limite di esposizione giornaliero per il corpo intero: da 1,15 a 1 m/s2 - introdotti i valori di esposizione nel breve periodo RISCHIO CHIMICO: - introduzione RISCHIO BASSO per la sicurezza e irrilevante per la salute (in sostituzione del “Rischio Moderato”) - in allegato XXXVIII nuovi limiti di esposizione AMIANTO: - obbligo uso DPI e controllo esposizione - informazione lavoratori
CENNI AL SISTEMA SANZIONATORIO Introdotta, oltre alle sanzioni di tipo civile e penale, la sanzione amministrativa per le imprese (estensione del D.Lgs 231/01) ad alcune tipologie di reati sulla sicurezza) Apparato sanzionatorio esteso a tutte le figure caricate di obblighi e/o responsabilità (DL, dirigenti, preposti, MC, lavoratori, progettisti, noleggiatori, ecc…)
LA SANZIONE MAGGIORE (Titolo I). ADEMPIMENTI SANZIONE ART. Mancata nomina del Arresto da 4 a 8 mesi Art.55, comma 1/b RSPP o ammenda da 5.000 ai 15.000 EURO al DATORE DI LAVORO Redazione del DVR Ammenda da 3.000 a Art.55, comma 3 senza collaborazione 9.000 euro al del RSPP, MC e la DATORE DI LAVORO consultazione del RLS o se il DVR è privo delle misure di miglioramento
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